Contract
Capitolato d’oneri relativo alla concessione in uso dell’impianto Centrale del tennis al Foro Italico per lo svolgimento della manifestazione “Il Centrale Live”
ottobre 2014
PREMESSE
La CONI Servizi S.p.A. – di seguito anche la “Concedente” - cod. fisc. 07207761003, capitale sociale Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), Xxxxx Xxxxx Xx Xxxxx 00 in Roma, ha la disponibilità dell’immobile denominato “Centrale del Tennis”, situato all’interno del complesso del Parco del Foro Italico, sito in Roma.
Al fine di utilizzare il Centrale del Tennis per organizzare una rassegna estiva di eventi (a titolo esemplificativo concerti, opere teatrali, family show, one man show e, in ogni caso, nell’ambito delle categorie SIAE di seguito specificate) denominata “Il Centrale Live” (marchio la cui titolarità è di CONI Servizi e resterà in capo a quest’ultima anche in seguito alla assegnazione della presente concessione), la concedente determina i requisiti e le procedure di individuazione di un soggetto (di seguito “Concessionaria”) interessato all’organizzazione ed alla gestione degli spazi in occasione di detta rassegna.
In questo ambito, CONI Servizi si riserva:
i. la possibilità di svolgere eventi/concerti e/o altre attività presso lo Stadio dei Marmi, lo Stadio Olimpico e presso la c.d. struttura Amphi (Curva dello Stadio Olimpico) ed in generale presso il Parco del Foro Italico, durante tutto il periodo sopra citato e cioè dal 15 Giugno al 30 settembre 2015;
ii. la preventiva approvazione della programmazione degli eventi del “Il Centrale Live”, che non potranno essere inseriti in calendario ed avviata la vendita dei tagliandi d’ingresso senza la preventiva conferma scritta di XXXX Xxxxxxx, che se ne riserva il diniego per motivata ragione ma che, in caso di esito positivo, si impegna a comunicare la propria approvazione entro il termine delle 24 ore lavorative dal ricevimento della richiesta da parte della Concessionaria;
iii. di informare la Concessionaria entro il 30 aprile 2015 degli eventi, sia sportivi che di intrattenimento, che si svolgeranno all’interno dello Stadio Olimpico e del Parco del Foro Italico e che comporteranno una limitazione dell’utilizzo degli spazi situati all’interno del Parco del Foro Italico e, in caso di contemporaneità, la concessionaria si impegna fin d’ora a variare la propria calendarizzazione degli eventi;
iv. di regolamentare, stante l’ubicazione del Centrale del Tennis in prossimità della c.d. area riservata dello Stadio Olimpico ed all’interno del Parco del Foro Italico, le operazioni di smontaggio e smontaggio degli allestimenti nonché le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni e della rassegna stessa, secondo le indicazioni eventualmente disposte dalle competenti Autorità, in relazione alle esigenze di sicurezza ed ordine pubblico connesse alle eventuali manifestazioni in programma presso lo Stadio Olimpico ed il Parco del Foro Italico ovvero per qualunque altra causa impeditiva indipendente dalla volontà della Coni Servizi S.p.A;
v. di verificare, sia in fase preventiva che durante lo svolgimento della rassegna, che la Concessionaria applichi:
o tutte le norme di legge e regolamentari che presiedono allo svolgimento dell’attività di
organizzazione di concerti ed eventi, con particolare riguardo alle norme in materia di sicurezza e alle procedure di rilascio delle autorizzazioni;
o tutte le norme in materia di emissioni sonore, nonché i limiti vigenti nella zona ove è
ubicato il Centrale del Tennis, con particolare riferimento a quanto infra specificato ex art. 2;
o tutte le delibere assunte dal Comune di Roma in materia di rilascio di autorizzazioni
relative all’organizzazione di pubblici spettacoli, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per il rilascio di autorizzazioni in deroga ai valori limite previsti dalle norme in materia di inquinamento acustico;
Art. 1 – Oggetto della Concessione
La Coni Servizi S.p.A. concederà in uso alla Concessionaria locali ed aree - di seguito meglio elencate - situate all’interno dell’impianto sportivo denominato Centrale del Tennis, per l’organizzazione di una rassegna estiva denominata “Il Centrale Live”, consistente in eventi con ingresso a pagamento e precisamente concerti, opere teatrali, family show, one man show rientranti nelle categorie SIAE di seguito indicate:
• Teatro prosa/cabaret cod. 33;
• Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. 00;
• Teatro repertorio napoletano cod. 46;
• Teatro Lirico cod. 47;
• Balletto classico e moderno cod. 49;
• Riviste-commedie musicali cod. 51;
• Concerti classici cod.52;
• Concerti musica leggera cod. 53-60;
• Varietà cod. 54;
• Concerti jazz cod. 58;
• Concerti di danza cod. 59;
Coni Servizi si riserva la possibilità di organizzare presso il Centrale eventi non rientranti nelle categorie sopra elencate durante tutto il periodo di durata della concessione, ed in particolare nel mese di Agosto 2015, nelle date disponibili e secondo le condizioni di seguito specificate.
In tale eventualità, verrà riconosciuto alla Concessionaria esclusivamente l’importo a forfait per l’utilizzo del palco ed i service audio, luci e video, se utilizzati, pari ad euro 10.000,00 oltre IVA.
La Concessionaria è consapevole che la capienza del Centrale del Tennis in occasione degli eventi potrà dipendere anche dal tipo e dalle caratteristiche degli allestimenti che saranno predisposti dalla stessa Concessionaria (ad esempio: collocazione, che dovrà essere prevista sul lato Nord e ampiezza del palco). La capienza dovrà essere calcolata sia sulla previsione di utilizzo completo (parterre, primo e secondo anello) sia sulla previsione di utilizzo parziale (parterre e primo anello).
La Concessionaria prende atto che nei piazzali esterni al Parco del Foro Italico potrebbero operare, in occasione degli eventi, venditori ambulanti titolari di autorizzazioni comunali sulle cui attività la Concessionaria non può esercitare alcun controllo.
Le aree del Centrale del Tennis che vengono concesse in uso per l’organizzazione della rassegna sono sotto elencate e descritte nei relativi allegati:
• Terreno da gioco: per le attività di allestimento e disallestimento funzionali allo svolgimento degli eventi (all. 1);
• Cavea e terreno da gioco: esclusivamente nei giorni di svolgimento degli eventi della rassegna (all.2);
• Lounge per lo svolgimento di attività corporate (all. 2 bis);
• Locali spogliatoi: esclusivamente nel giorno di svolgimento degli eventi e nei giorni di allestimento qualora richiesto dalla produzione e comunque fatte salve differenti necessità da parte di Coni Servizi
(all. 3);
• Locali di servizio per attività amministrative e di coordinamento: per lo svolgimento di attività funzionali allo svolgimento degli eventi (all. 3);
• Parcheggi (aree e suddivisione tra le Parti da individuare successivamente mediante apposito accordo);
• Biglietteria e postazioni per ritiro accrediti, attivi nei giorni di svolgimento degli eventi (all.4). L’esatta ubicazione di entrambe le postazioni sarà confermata successivamente;
• Planimetria Generale dell’Area (all.5).
Ulteriori locali eventualmente disponibili per la concessione in uso verranno individuati d’intesa tra le Parti, su richiesta della Concessionaria, ed il relativo corrispettivo sarà determinato con separato accordo e fatturato a consuntivo.
Il progetto allestitivo dovrà prevedere di utilizzare esclusivamente le aree interne al perimetro di pertinenza del Campo Centrale. Nessuno spazio esterno potrà essere utilizzato per il posizionamento di alcun allestimento (a titolo esemplificativo gruppi elettrogeni, ponteggi, gazebo).
La consegna dei luoghi e dei locali avverrà con apposito sopralluogo e conseguente verbale da effettuarsi alle ore 08.00 del giorno d’inizio della concessione, 15 Giugno 2015, in contraddittorio alla presenza degli incaricati della Concessionaria, al fine di accertare lo stato delle strutture e degli spazi affidati.
La sottoscrizione del verbale determinerà il passaggio in capo alla Concessionaria di tutte le responsabilità connesse alle aree consegnate per i lavori di allestimento e smontaggio e l’organizzazione dell’evento, sino all’atto della riconsegna formale.
La riconsegna degli spazi e locali affidati, completamente liberi da ogni ingombro e/o struttura e con accertamento degli eventuali danni o comunque delle difformità dei luoghi rispetto al verbale di consegna, dovrà avvenire entro le ore 18.00 del giorno 30 Settembre 2015, con sopralluogo di constatazione e verbalizzazione dello stato dei luoghi da effettuarsi congiuntamente.
In caso di mancato intervento dei rappresentanti di codesta Concessionaria in occasione dei predetti sopralluoghi di consegna e riconsegna, si procederà direttamente alla verifica dello stato dei luoghi e degli eventuali danni, intendendosi il mancato intervento di cui sopra come rinuncia da parte della Concessionaria ad avanzare contestazioni di sorta sulle risultanze dei sopralluoghi stessi.
La verifica dello stato dei luoghi e degli spazi sopra indicati saranno comunque effettuati in occasione di ogni manifestazione mediante la redazione di apposito verbale, secondo le seguenti modalità:
- Sopralluogo di verifica pre-evento: a partire dalle ore 8.00 del giorno precedente lo svolgimento dell’evento;
- Sopralluogo di verifica post-evento: entro le ore 14.00 del giorno successivo lo svolgimento dell’evento.
Al termine del periodo di concessione, previsto per il giorno 30 Settembre 2015 alle ore 18.00, tutte le aree dovranno essere riconsegnate libere da ogni ingombro ed allestimento.
Art. 2 – Durata della Concessione e diritto di opzione
La Concessione decorrerà dal 15 giugno 2015 e terminerà alla data del 30 settembre 2015. La Concessionaria riconosce sin da ora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1331 c.c., alla Coni Servizi S.p.A. il diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto contrattuale, per le successive stagioni estive 2016 e 2017 (dal 15 giugno al 30 settembre di ciascun anno) agli stessi patti e condizioni previsti nel presente contratto. Coni Servizi S.p.A. potrà esercitare tale diritto mediante comunicazione formale alla
Concessionaria, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a/r entro il 15/09/2015. La ricezione della lettera da parte della Concessionaria costituisce accettazione da parte della Coni Servizi della proposta irrevocabile della Concessionaria attribuita con il diritto di opzione ed implica il rinnovo del presente contratto per le successive stagioni estive 2016 e 2017.
Art. 3 - Permessi e Licenze
L’impianto sportivo denominato Centrale del Tennis e relative pertinenze saranno concessi in uso nello stato di fatto e di diritto esistente alla data del presente atto.
La Concessionaria non potrà vantare alcun diritto o pretesa nei confronti del Concedente nel caso di sopravvenuti eventi e/o provvedimenti di qualunque Autorità amministrativa o giudiziaria che modifichino detto stato o che limitino in tutto od in parte la disponibilità dell'impianto.
Nel caso in cui, a seguito di detti provvedimenti, gli eventi programmati non possano avere luogo, la Concedente non sarà in alcun modo responsabile e nulla sarà dalla stessa dovuto all’altra parte a titolo di risarcimento danni, indennizzo o altre spese.
La Concessionaria, in qualità di organizzatrice, dovrà provvedere a munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni, licenze e concessioni previsti dalle vigenti leggi e regolamenti necessari per lo svolgimento degli eventi presso le competenti Autorità, con particolare riferimento al nulla osta di impatto acustico, al verbale di autorizzazione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ed all’autorizzazione di pubblico spettacolo, nonché all’autorizzazione del Comune di Roma.
Resta inteso che la consegna dell’impianto sarà subordinata alla comunicazione da parte del Comune di Roma del nulla osta all’effettuazione del pubblico spettacolo.
La Concessionaria dovrà prendere atto e riconoscere che il rilascio delle autorizzazioni amministrative occorrenti per la realizzazione degli eventi dipende in via esclusiva dalle competenti Autorità. Il Concedente resterà quindi sollevato da ogni e qualsivoglia responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dal mancato ottenimento delle autorizzazioni di cui sopra. Pertanto il mancato rilascio delle autorizzazioni richieste dalla Concessionaria, comunque motivato, non potrà essere imputato in alcun caso al Concedente, né generare a favore della Concessionaria alcun diritto di ricevere dal Concedente medesimo alcun risarcimento o indennizzo. Né potranno essere in alcun caso addebitate al (o comunque fatte gravare sulla) Concedente le conseguenze di eventuali iniziative di soggetti terzi o di pubbliche autorità che impedissero o rendessero più disagevole, più costosa o meno redditizia l’esecuzione degli eventi.
La Concessionaria resterà comunque unica responsabile sia dell'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari e disposizioni in materia di pubblici spettacoli sia del regolare svolgimento della manifestazione e del rispetto delle disposizioni delle Autorità competenti in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza e della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Fatte salve disposizioni più restrittive emanate dalle Autorità competenti (che la Concessionaria dovrà rispettare scrupolosamente), ogni diffusione sonora dovrà terminare entro e non oltre l’orario stabilito dalle medesime Autorità.
La Concessionaria si obbligherà a rispettare scrupolosamente tutte le norme di legge e regolamentari in materia di emissioni sonore e a farsi carico dell’ottenimento da parte delle autorità competenti di eventuali deroghe per il superamento dei limiti massimi di rumore ammessi nella zona. La Concessionaria dovrà inoltre adottare a sua cura, responsabilità e spese, tutte le precauzioni e tutti gli accorgimenti idonei a garantire il massimo contenimento, limitazione ed abbattimento dell’impatto acustico all’esterno dello Stadio sia al fine di rispettare i limiti di emissioni prescritti sia, comunque, al fine di non arrecare illeciti pregiudizi in danno di soggetti terzi.
La Concessionaria si obbligherà, infine, ad utilizzare per la promozione dell’evento esclusivamente impianti pubblicitari autorizzati, in regola con la vigente normativa comunale, lasciando la Concedente indenne e manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo.
Art. 4 - Capienza dello Stadio
La capienza complessiva del Centrale del Tennis è quella stabilita dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. La Concessionaria prende atto che la capienza definitiva del Centrale del Tennis – con particolare riguardo per l’eventuale settore “parterre” da realizzarsi sul campo da gioco come già indicato nelle premesse – verrà determinata dalla stessa Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo anche in funzione del progetto di allestimento presentato da codesta Concessionaria che, nel caso di diminuzione della capienza stessa complessiva, non potrà avanzare pretese o diritti di qualunque genere nei confronti del Concedente .
La Concessionaria, che è unica responsabile del mancato rispetto dei limiti massimi di capienza stabiliti, si dovrà obbligare a non mettere in circolazione biglietti, sia ad invito che a pagamento, che in totale siano in numero superiore alla capienza fissata dalla predetta Commissione.
Art. 5 - Cautele e prescrizioni per la protezione della struttura dello Stadio e del campo da gioco
La Concessionaria dovrà utilizzare tutti gli spazi concessi adottando tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare danni di qualunque genere.
A tal fine dovrà essere presentata la seguente documentazione:
• progetto esecutivo degli allestimenti accompagnato da planimetrie generali e relazione tecnica recante tutti i dati tecnici utili alla valutazione della manifestazione;
• piano delle lavorazioni (sia per gli allestimenti che per lo smontaggio), con l’indicazione degli
eventuali interventi di modifica delle strutture dell’impianto che potranno essere eseguiti solo previa autorizzazione del Concedente, attraverso i propri fornitori, ed assunzione da parte della Concessionaria dei relativi oneri economici (ripristino compreso);
• programma dell’evento – comprensivo degli orari di funzionamento.
Si prescrive inoltre, fin d’ora, quanto segue:
• particolare cura dovrà essere riservata al sistema di protezione del campo da gioco (da adottarsi per
l’intera superficie interessata ai lavori di allestimento) ed a quello di ripartizione dei carichi, in considerazione dell’esigenza di evitare danni sia al campo che al manto sottostante, mediante la posa in opera di adeguato sistema di protezione e successiva pedanatura tutte le strutture eventualmente posizionate sul campo da giuoco dovranno comunque essere montate previa realizzazione di pedana per la ripartizione dei carichi.
All’atto dell’esecuzione dei lavori di allestimento, che avranno inizio il giorno 15 Giugno 2015, la Concessionaria dovrà procedere all’immediata copertura di tutte le aree interessate dai lavori di allestimento del palco e delle altre strutture con i sistemi di protezione sopra indicati.
Si fa comunque riserva di rivedere le precauzioni a tutela del campo da gioco in base agli accordi di dettaglio che le Parti prenderanno in fase di montaggio.
L'allestimento dell'illuminazione suppletiva, dei mezzi tecnici, di eventuali gruppi elettrogeni e del relativo impianto elettrico dovrà avvenire in conformità alla vigente normativa di legge, con l'adozione di tutte le cautele atte ad impedire danni a cose o persone, compresa l'adozione di pedane copricavo e mezzi idonei a delimitare l'area occupata dai predetti gruppi e relativo cablaggio dal resto dell'impianto. Il passaggio di cavi elettrici dovrà essere separato ed isolato rispetto al piano di calpestio. Tutti i materiali utilizzati dovranno essere ignifughi e comunque conformi alla vigente normativa di legge. Per gli impianti elettrici dovrà essere consegnata copia delle certificazioni di conformità alla L. 46/90 e s.m.i., mentre per le strutture provvisorie dovrà essere prodotto certificato di idoneità statica e prevenzione antincendio.
L’approntamento e lo smontaggio delle strutture e di ogni altra attrezzatura ivi comprese quelle destinate a facilitare il flusso e deflusso degli spettatori, con segnaletica visibile sia di giorno che di notte, nonché
l’esecuzione ed il ripristino delle opere necessarie e/o di quelle richieste dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, sarà a cura e spese della Concessionaria.
Qualora non vengano adottate le suddette cautele, il Concedente s'intende sin d'ora sollevata da ogni responsabilità in merito.
Art. 6 - Prescrizioni apertura cancelli e controllo interno Stadio
La Concessionaria dovrà effettuare l'apertura dei cancelli con proprio personale, secondo le disposizioni delle Autorità di P.S. - nel rispetto delle prescrizioni circa il tempo di apertura e del numero dei cancelli da utilizzare per gli ingressi - nonché la chiusura dei cancelli stessi, appena completato l'esodo del pubblico. I cancelli dovranno essere sempre presidiati ed aperti in qualunque momento, quando ne faccia richiesta l'Autorità preposta all'ordine pubblico e quando ciò si renda necessario al fine di evitare danni alle persone.
Competerà altresì alla Concessionaria, a mezzo di proprio personale, il servizio di controllo del pubblico all'interno dello Stadio - indipendentemente da quello prestato dalle forze dell'ordine - sia durante l'accesso ed il deflusso dello stesso che durante la manifestazione, assumendo ogni relativa responsabilità e provvedendo a predisporre il numero di maschere ed addetti al controllo richiesto dalle competenti Autorità, rimanendo responsabile sia del personale impiegato che del servizio.
In occasione delle manifestazioni, incaricati della Concessionaria dovranno, per ogni evenienza, essere a disposizione della Questura di Roma - Commissariato di zona dal momento in cui viene effettuato il controllo all'interno dell'impianto e fino alla chiusura dei cancelli.
La Concessionaria dovrà altresì assicurare la libera percorribilità di tutte le vie d'esodo interne ed esterne allo Stadio.
La Concessionaria sarà esclusivamente responsabile, dal momento della presa in consegna dell'impianto e fino alla riconsegna dello stesso, del regolare svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni di pubblica sicurezza, della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e dei criteri generali di sicurezza antincendio stabiliti dal Decreto Ministeriale del 10/03/1998.
Art. 7 - Oneri della Concessionaria e norme di sicurezza
La Concessionaria predisporrà a sua esclusiva cura e spese tutti gli allestimenti relativi all’evento attenendosi:
I. al progetto che dovrà essere approvato dalla Concedente e dalla Commissione Provinciale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo;
II. a ogni altra prescrizione, eventualmente impartita dopo l’approvazione del progetto, dai competenti organi amministrativi;
III. alle prescrizioni in materia di sicurezza e/o relative alla salvaguardia delle strutture dell’impianto e della zona del campo di gioco impartite, anche dopo l’approvazione del progetto dalla Concedente.:
Competeranno inoltre alla Concessionaria, nella sua qualità di organizzatrice degli eventi:
a) l’approntamento, il montaggio e lo smontaggio di strutture di massima sicurezza per il flusso e deflusso degli spettatori, rispondenti alla normativa vigente;
b) l’approntamento, il montaggio e lo smontaggio della segnaletica relativa all’evento, ivi inclusa quella prescritta dalle norme di sicurezza se richiesta dalla Commissione Provinciale di Vigilanza;
c) la realizzazione di tutte le opere richieste dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
d) l’allestimento di idoneo servizio medico di pronto soccorso, secondo le disposizioni di legge, comprensivo di medici, infermieri ed ambulanze (provviste di centro mobile di rianimazione), anche in accordo con le prescrizioni impartite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo. La Concessionaria dovrà provvedere alla fornitura del materiale occorrente per i locali "primo soccorso". Detti locali, le ambulanze ed il servizio antincendio dovranno essere funzionanti e disponibili fin dal momento dell'apertura dei cancelli al pubblico;
e) l’apprestamento del servizio antincendio;
f) il controllo accessi e la relativa vigilanza, compresi gli eventuali periodi di inattività previsti nel periodo interessato dalla concessione;
g) il servizio di controllo della biglietteria;
h) l’apprestamento di apposito ed idoneo servizio d’ordine e di vigilanza, onde evitare, tra l’altro, condotte imprudenti del pubblico (quali, ad esempio, eccessivi affollamenti in
determinati settori, scavalcamenti delle barriere divisorie, ecc.) e coadiuverà le forze di Polizia nel cercare di evitare l’introduzione nello stadio di oggetti contundenti o comunque pericolosi per l’incolumità delle persone (quali, ad esempio, coltelli, temperini, bastoni, e ogni tipo di arma propria o impropria, candelotti fumogeni, bottiglie di vetro, biglie);
i) l’inoltro delle richieste di impiego della Forza Pubblica, dei Vigili del Fuoco, dell’AMA, dell’ARES, secondo quanto previsto dalle vigenti normative;
j) la produzione di tutta l’energia elettrica occorrente per lo svolgimento delle proprie attività, a mezzo di generatori autonomi dall’impianto elettrico del Centrale del Tennis. L’energia elettrica necessaria per le zone interne dell’impianto (camminamenti, corridoi, sale, camerini, ascensori, luci illuminamento cavea, ecc.) sarà invece fornita a proprie spese dalla Concedente.
In occasione delle diverse manifestazioni il personale di servizio della Coni Servizi S.p.A.e delle ditte a cui sono affidati i servizi di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti e dei servizi dell’impianto (di cui verranno forniti nominativi ed azienda di appartenenza) dovrà avere, in qualsiasi momento, libero accesso a tutti i settori dell'impianto. La Concessionaria dovrà provvedere ad emettere pass nominativi, tessere o altri titoli di libero accesso e circolazione in tutte le aree per il suddetto personale nella misura di
n. 100 unità (previa trasmissione di regolare elenco con dettaglio dei nominativi e delle funzioni), regolarmente punzonati dalla S.I.A.E conformemente alla vigente normativa, secondo le seguenti tipologie: n. 15 all areas, n. 35 aree tecniche/organizzative, n. 50 per il libero accesso del personale in attività.
La Concessionaria, in quanto committente dei lavori necessari per la realizzazione delle opere temporanee, e con riferimento a tutti gli spazi e le aree concesse, dovrà assicurare a propria cura e spese il rispetto delle norme previste dal D.LgsL. 81/2008 (cosiddetto “Testo Unico sulla Sicurezza”) e dal D.M. 18/3/1996 (“Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”), e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, la Concessionaria dovrà provvedere alla predisposizione ed alla consegna dei seguenti documenti:
a) progetto definitivo del palco e degli allestimenti, completo della relazione tecnica e delle relative certificazioni (come esempio indicativo e non esaustivo, collaudo statico delle strutture, certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi secondo L.C.
M.I. prot. 1689 SG 205/4 del 1/04/2011, dichiarazione di conformità degli impianti secondo il
D.M. 37/2008, certificazioni di resistenza al fuoco dei materiali impiegati con relativo DICH. PROD., impatto acustico - relazione tecnica per nulla osta acustico);
b) documenti prescritti dal X.Xxx. 81/2008 s.m.i., piano di valutazione dei rischi, piano di sicurezza di progetto e coordinamento del cantiere con relativa notifica alla S.P.R.E.S.A.L., piano operativo di sicurezza delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, lettere di nomina del responsabile dei lavori, del progettista e del responsabile della sicurezza;
c) copia della lettera di trasmissione del progetto dell'iniziativa alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo - resta inteso che dovrà essere trasmessa anche copia del relativo verbale di autorizzazione della predetta Commissione, non appena rilasciato;
a) piano di sicurezza della manifestazione, come disposto dal D.M. del 18/3/96;
d) programma della manifestazione.
Tutte le maestranze dovranno essere in possesso di un regolare contratto collettivo nazionale e tutte le ditte dovranno essere in regola con i versamenti contributivi D.U.R.C..
Dovrà essere rilasciata una lista completa di tutte le maestranze – con riscontro nell’elenco dei nominativi presenti nei relativi registri infortuni per il rilascio da parte della Concedente dei tesserini autorizzativi di ingresso.
E' obbligo della Concessionaria uniformarsi a tutte le prescrizioni che saranno impartite dal responsabile della sicurezza nominato ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18/3/96, in coordinamento con il responsabile dell'impianto.
La Concessionaria è esclusivamente responsabile, dal momento della presa in consegna dell'impianto e fino alla riconsegna dello stesso, del regolare svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni di pubblica sicurezza, della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e dei criteri generali di sicurezza antincendio stabiliti dal Decreto Ministeriale del 10/03/1998.
La Concessionaria nella sua qualità di organizzatore/gestore dell’evento , con la sottoscrizione del presente contratto assume la totale ed univoca responsabilità di qualsivoglia infortunio che dovesse verificarsi durante tutto il periodo degli allestimenti, durante la manifestazione, e nel periodo dei disallestimenti, sollevando al riguardo completamente il Concedente.
Art. 8 - Prestazioni accessorie e servizi
Oltre a mettere a disposizione le aree dell’impianto come meglio definite nell’art.1 e relativi allegati, il Concedente fornirà alla Concessionaria le seguenti prestazioni di base in occasione dello svolgimento di ogni evento, da intendersi comprese nel canone di concessione
• presidio per assistenza edile, in occasione della giornata-evento;
• presidio per assistenza idraulico – termica, in occasione della giornata-evento;
• presidio per assistenza tecnico – tecnologica, in occasione della giornata-evento.
Gli eventuali servizi e/o presidi extra non espressamente indicati saranno conteggiati a parte e fatturati a consuntivo secondo le tariffe indicate nell’allegato 6.
Art. 9 - Attività commerciale e di comunicazione
Gli spazi concessi in uso alla Concessionaria, non potranno essere utilizzati a fini commerciali e/o per ogni altra attività diversa dallo svolgimento degli eventi programmati ed autorizzati, salve le attività promo- pubblicitarie di esposizione dei marchi degli sponsor della rassegna “Il Centrale Live” e degli eventi programmati, previa apposita comunicazione formale degli stessi alla sottoscrizione del presente accordo. Le aree esterne alla cavea interessate dall’evento, e comunque all’interno del Parco del Foro Italico, resteranno nella piena disponibilità della Coni Servizi S.p.A.. Qualsiasi forma di iniziativa commerciale, sponsorizzazione tecnica, pubblicitaria e attività di sponsorizzazione potrà essere realizzata solo dietro approvazione della Coni Servizi S.p.A..
E’ concesso alla Concessionaria lo sviluppo delle attività di vendita del merchandising ufficiale degli artisti, all’interno di postazioni individuate d’intesa con la Coni Servizi S.p.A., fermo restando che tutte le autorizzazioni amministrative (es. permessi e licenze) saranno a cura e carico della Concessionaria.
Resta inteso che in occasione della Rassegna, la Coni Servizi S.p.A. si riserva di sfruttare le aree esterne allo Stadio del Tennis e le aree limitrofe all’interno del Parco del Foro Italico - ad esclusione di quelle concesse a codesta Società – per attività a carattere commerciale (vendita), promozionale e/o
comunicazionale, esercitate direttamente o tramite terzi, senza che codesta Società abbia nulla a pretendere in relazione a tali attività.
La Concessionaria non potrà porre in essere comportamenti ostativi del regolare esercizio delle suddette attività.
In alcun caso potranno essere coperti o rimossi i suddetti messaggi comunicazionali situati nei predetti spazi, nonché sui bar e sui punti di vendita fissi e mobili di alimenti e bevande, salvo preventivo consenso scritto del Concedente; in tal caso comunque i relativi costi saranno addebitati in capo alla Concessionaria.
La gestione dei servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande (food and beverage)
all’interno del Campo Centrale (cavea e parterre) è di competenza della Concessionaria, fermo restando
l’esclusività per Coni Servizi di stipulare rapporti di partnership e fornitura relativa ai prodotti offerti nei
punti di ristorazione all’interno dell’impianto.
La Concessionaria avrà facoltà di approvvigionarsi dai propri fornitori, fatta salva diversa indicazione da parte di Coni Servizi che potrà indicare specifici fornitori; nel qual caso la Concessionaria sarà tenuta ad adeguarsi alle indicazioni in merito provenienti da Coni Servizi.
In entrambi i casi i relativi contratti di fornitura saranno stipulati direttamente tra la Concessionaria e i singoli fornitori. In caso di indicazione relativa ad uno o più fornitori da parte di Coni Servizi, essa si impegna a comunicarli alla Concessionaria all’atto della sottoscrizione del contratto o entro il 31 maggio di ogni anno contrattuale. La Concessionaria è consapevole e accetta che Coni Servizi potrà altresì indicare propri fornitori legati a singoli eventi che si svolgeranno nel Centrale del Tennis.
La Concessionaria non potrà porre in vendita nell’ambito della manifestazione Il Centrale Live prodotti concorrenti con quelli dei fornitori indicati da Coni Servizi. Ai fini di tale norma, la concorrenza tra prodotti è valutata non solo in virtù della comune appartenenza ad una delle categorie merceologiche indicate da Coni Servizi, ma anche in considerazione della loro fungibilità (ad esempio: i succhi di frutta si intendono concorrenti con i soft drinks gasati e le acque minerali; i gelati si intendono concorrenti con gli snacks dolci e i cioccolatini).
La Concessionaria non ha facoltà di concedere a soggetti terzi esclusive merceologiche di qualsiasi genere.
L’attivazione e la gestione dei servizi di ristorazione nell’Area del Parco del Foro Italico, nonché quello di rivendita di tabacchi, rientrano nelle facoltà del Concedente, senza che la Concessionaria per questo nulla abbia a pretendere.
La Concessionaria, salvo quanto previsto al successivo art. 10, avrà facoltà di sfruttare a fini promo- pubblicitari l’evento mediante l’eventuale stipulazione di contratti di sponsorizzazione o simili, attraverso l’apposizione di messaggi pubblicitari di marchi di imprese terze:
a) sui biglietti dell’evento;
b) sulle strutture temporanee funzionali alla organizzazione della manifestazione (quali, ad esempio, transenne mobili, tralicci di illuminazione, postazioni mixer) allestite dalla Concessionaria all’interno degli spazi concessi, come individuati all’art.1;
c) sugli schermi eventualmente installati dalla Concessionaria all’interno dell’impianto;
d) su cartelloni/striscioni installati a bordo campo a cura e spese della Concessionaria, nel rispetto di ogni prescrizione di legge;
e) su manifesti, volantini, inviti utilizzati per propagandare la manifestazione all’interno degli spazi concessi, come individuati all’art. 1;
f) sulle balaustre che dividono i settori all’interno dello Stadio o in altra posizione all’interno del campo.
Qualsiasi altra forma o modalità pubblicitaria svolta all’interno dello Stadio diversa da quelle qui descritte potrà essere realizzata solo dietro specifica pattuizione con la Concedente e dietro corrispettivo di volta in volta concordato tra le parti come già indicato all’art. 1.
In ogni caso l’attività promo-pubblicitaria dovrà essere strettamente ed esclusivamente connessa alla manifestazione. La Concessionaria dovrà quindi evitare che i segni distintivi e/o i messaggi pubblicitari degli eventuali sponsor del concerto siano associati, in qualsiasi forma (salvo espresso consenso scritto della Concedente), a segni distintivi e/o messaggi pubblicitari del Concedente.
Resta inteso che la Concessionaria si farà carico dell’ottenimento dei permessi e dell’adempimento di tutti i tributi e gli oneri di legge relativi a tale attività, ivi compreso il pagamento dell’imposta di pubblicità.
Art. 10 - Corrispettivi e costi
Per l’utilizzo delle aree definite nell’art.1 e dei servizi indicati nell’art. 8, la Concessionaria corrisponderà alla Coni Servizi S.p.A. i seguenti importi, risultanti dalla proposta economica risultata aggiudicataria della procedura competitiva. L’ importo base, che il soggetto interessato a partecipare alla procedura competitiva potrà migliorare nella redazione della propria proposta economica, è il seguente:
a) 12% dell'incasso complessivo degli eventi con ingresso a pagamento rientranti nelle categorie SIAE di seguito elencate:
• Teatro prosa/cabaret cod. 33;
• Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. 00;
• Teatro repertorio napoletano cod. 46;
• Teatro Lirico cod. 47;
• Balletto classico e moderno cod. 49;
• Riviste-commedie musicali cod. 51;
• Concerti classici cod.52;
• Concerti musica leggera cod. 53-60;
• Varietà cod. 54;
• Concerti jazz cod. 58;
• Concerti di danza cod. 59;
al netto di IVA, SIAE e prevendita, con un minimo garantito complessivo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA quale base di gara al rialzo.
Nell’ipotesi di sub concessione a terzi per eventi in cui è previsto il pagamento del tagliando d’ingresso, ciascuna proposta dovrà essere preventivamente approvata da CONI Servizi, che se ne riserva il diniego per motivata ragione, ed il relativo corrispettivo a carico dei terzi viene fin d’ora stabilito in un importo a favore di Coni Servizi pari al 12% dell’incasso al netto di IVA, SIAE e prevendita, con un minimo garantito ad evento di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) oltre IVA, e, a favore della Concessionaria, di euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA, comprensivi dei servizi di allestimento dell’impianto (palco, parterre,
sedie, audio, video, luci e regia, camerini, segnaletica di base) e servizio di accoglienza e sicurezza con n.14 u.l. per l’intera durata della manifestazione, a carico della Concessionaria stessa.
Eventuali variazioni in aumento od in diminuzione del suddetto corrispettivo verranno concordate tra le parti e preventivamente approvate da CONI Servizi.
b) Eventi aziendali
Nell’ipotesi invece di sub concessione a terzi per eventi aziendali e più in generale per eventi non a pagamento, il corrispettivo a carico dei terzi (al netto dei servizi base) sarà pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA a favore di CONI Servizi e di euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA a favore della concessionaria, comprensivi dei servizi di allestimento dell’impianto (palco, parterre, sedie, audio, video, luci e regia, camerini, segnaletica di base) e servizio di accoglienza e sicurezza con n.14 u.l. per l’intera durata della manifestazione, a carico della Concessionaria stessa.
CONI Servizi provvederà a propria cura e spese alle pulizie del Parco del Foro Italico; il corrispettivo non comprende le pulizie interne del Centrale post-eventi ed il presidio nei giorni degli eventi, i cui costi sono determinati forfetariamente in Euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA per evento.
La Concessionaria corrisponderà inoltre alla CONI Servizi, in aggiunta a quanto sopra indicato:
- l’importo per i servizi tecnici connessi all’utilizzo dell’impianto di illuminazione dello Stadio, pari
a Euro 500,00 (euro cinquecento/00) più IVA per ogni giorno o frazione di giorno di accensione, ad esclusione del giorno di svolgimento dell’evento;
- gli importi per le prestazioni indicate e quantificate nell’articolo 8, ultimo capoverso;
- un importo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo complessivo (compresa valorizzazione economica di eventuali barter - scambi merce) riconosciuto dagli sponsor acquisiti, al netto
delle percentuali spettanti alle società concessionarie (per un massimo di provvigione pari al 10% del valore del contratto di sponsorizzazione);
- un importo pari al 20% del ricavato dalla vendita dei pacchetti corporate per gli eventi a pagamento organizzati direttamente dalla Concessionaria, al netto dei costi di realizzazione del
servizio stesso;
- un importo pari ad un terzo del ricavato dalla vendita dei pacchetti corporate per gli eventi a pagamento organizzati da terzi, che verrà suddiviso in modo uguale tra CONI Servizi, Concessionaria e società terza.
Tutti gli importi di cui sopra dovranno essere pagati dalla Concessionaria alla CONI Servizi S.p.A. a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente 9000 presso l'Agenzia Foro Italico della Banca Nazionale del Lavoro cod. IBAN XX00X00000 00000 000000000000, alle seguenti condizioni:
− Prima tranche, pari al 50% del minimo garantito complessivo dovuto, entro il 28 febbraio 2015;
− Seconda tranche, pari al restante 50% del minimo garantito complessivo dovuto, entro il 30 aprile 2015;
a) Il saldo rispetto al minimo garantito e il conguaglio relativo agli eventuali importi aggiuntivi relativi a servizi e strutture addizionali richieste e per il risarcimento dei danni accertati dovranno essere corrisposti entro il 30 ottobre 2015, previo invio di nota di debito ed invio della fattura.
b) il corrispettivo derivante dalla raccolta pubblicitaria e/o di sponsorizzazione dovrà essere corrisposto entro il 15 dicembre 2015.
Le suindicate scadenze saranno le medesime anche per le stagioni 2016 e 2017, in caso di esercizio del diritto di opzione da parte di Coni Servizi S.p.A..
In caso di ritardo nei pagamenti la Concessionaria dovrà corrispondere alla Coni Servizi S.p.A. gli interessi di mora decorrenti dal primo giorno successivo ai termini sopra indicati e fino al giorno in cui verrà eseguito il pagamento, senza che occorra formale costituzione in mora mediante richiesta o intimazione e fermo restando quanto previsto al successivo art.14 per la risoluzione anticipata del contratto.
Allo scopo di consentire al Concedente il controllo del proprio credito la Concessionaria dovrà far pervenire al Concedente entro il 20 maggio 2015 l’elenco completo dei sistemi di biglietteria utilizzati ed, entro il quindicesimo giorno successivo allo svolgimento dell’evento, copia della documentazione di tipologia C1 SIAE relativo a tutti i biglietti emessi.
Il Concedente si impegna ad utilizzare i dati così ricavati solo per far valere in ogni sede i propri diritti, fermo, per ogni altra ipotesi, l’obbligo di riservatezza in ordine alle notizie e ai nominativi di cui venisse a conoscenza in occasione delle operazioni di controllo sopra specificate.
In caso di mancata consegna della documentazione sopra indicata, il Concedente si riserva l’esercizio di ogni diritto o azione esperibili ai fini della tutela dei propri interessi eventualmente lesi.
Non sarà dovuto dalla Concessionaria alcun ulteriore compenso in caso di ripresa e registrazione totale o parziale dello show, con l’esclusione del solo caso di trasmissione in diretta televisiva per il quale la Concessionaria sarà tenuta al pagamento di un gettone forfetario aggiuntivo che sarà oggetto di negoziazione tramite separato accordo tra le parti.
Dovranno essere inoltre consegnati alla Coni Servizi S.p.A. entro 7 giorni precedenti lo svolgimento di ogni evento – quale parte del corrispettivo, in aggiunta alla percentuale sugli incassi - n.180 (centottanta) biglietti per ogni giornata di evento, così suddivisi (all. 7):.
- Parterre:
File 3 – 4 – 5, n. 10 posti centrali ciascuna: Tot. 30 posti;
- Tribuna Gold:
Fila 2, posti da 15 a 25 + Fila 3, posti da 1 a 25 + Fila 4, posti da 2 a 18: Tot. 53 posti;
− Tribuna Internazionale:
File 2 - 3 – 4, posti da 2 a 24 ciascuna: Tot. 69;
− Lounge Tribuna Monte Xxxxx:
Fila 10, posti da 22 a 42 + Fila 13, posti da 54 a 62: Tot. 28
La Concessionaria dovrà garantire che tutti i posti assegnati consentono una buona visibilità dello spettacolo. Si impegna inoltre a consegnare alla Coni Servizi S.p.A. una quota parte dei posti disponibili, da concordare con separato accordo, in caso di realizzazione di una “tribuna VIP” sul campo, ove questa non sia riservata unicamente agli ospiti dell’artista.
La Concedente, entro i tre giorni lavorativi successivi allo svolgimento dell’evento, si impegnerà a trasmettere alla Concessionaria – a mezzo raccomandata A/R – tutti i biglietti non distribuiti tra quelli richiesti, unitamente alla distinta riepilogativa per ciascun settore. Per il numero e tipologia di tagliandi utilizzati la Concessionaria emetterà alla Coni Servizi S.p.A. (ufficio amministrazione e bilancio), entro il quindicesimo giorno successivo allo svolgimento della manifestazione, documento attestante il prezzo di
mercato di ciascuno di essi ed il valore complessivo degli stessi.
Con la stessa data riportata sul documento trasmesso dalla Concessionaria e per lo stesso ammontare del prezzo di mercato complessivo dei tagliandi utilizzati, la Coni Servizi S.p.A. emetterà, a sua volta, nei confronti della stessa Concessionaria, regolare documento fiscale aumentato dell’iva, a titolo di integrazione del corrispettivo pattuito per l’utilizzo dell’impianto.
I rispettivi rapporti di credito e debito che matureranno a seguito dell’emissione dei suindicati documenti fiscali saranno tra le parti automaticamente compensati fino a concorrenza dei relativi importi, mentre la differenza, dovuta al diverso regime IVA, dovrà essere corrisposta dalla Concessionaria alla Coni Servizi
S.p.A. entro 30 giorni dalla data di emissione dei documenti fiscali medesimi.
L'impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile alle parti, dovuta a cause di forza maggiore (ad esempio eventi catastrofici, guerre, attacchi terroristici, uragani, etc.) determinerà l'estinzione dell'obbligazione con conseguente liberazione delle parti stesse dalle obbligazioni assunte nel presente contratto, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute dalla Coni Servizi S.p.A. sino al momento della cancellazione dell'evento.
Qualora, per qualsiasi motivo non dipendente da fatto e colpa della Coni Servizi S.p.A., uno o più eventi della rassegna non avessero luogo o fossero interrotti, o, comunque, la Concessionaria non vendesse i biglietti o fosse costretta in forza di legge a rimborsare i biglietti venduti, la Concessionaria, indipendentemente da ogni danno, mancato guadagno o pregiudizio subito, sarà comunque tenuta a pagare, in aggiunta all’importo minimo garantito gli importi degli eventuali servizi resi e degli eventuali danni arrecati.
Art. 11 - Danni e riconsegna
Gli eventuali danni accertati, in qualsiasi modo provocati dal personale della Concessionaria adibito al servizio dello Stadio, da maestranze e da persone partecipanti, a qualsiasi titolo, alle manifestazioni, nonché dal pubblico o comunque da terzi, faranno carico in ogni caso alla Concessionaria stessa e saranno liquidati dietro presentazione di apposita nota di addebito emessa dal Concedente.
La riconsegna degli spazi e dei locali affidati avverrà entro le ore 18.00 del giorno 30 Settembre 2015, con sopralluogo di constatazione e verbalizzazione dello stato dei luoghi da effettuarsi congiuntamente. In caso di mancato intervento dei rappresentanti di codesta Concessionaria, si procederà direttamente alla
verifica dello stato dei luoghi e degli eventuali danni, intendendosi il mancato intervento di cui sopra come rinuncia da parte della Concessionaria ad avanzare contestazioni di sorta sulle risultanze del sopralluogo di riconsegna.
Le ore 18.00 del giorno 30 Settembre 2015, devono intendersi come termine ultimo ed inderogabile per il completamento delle operazioni di smontaggio degli allestimenti del concerto e per la conseguente riconsegna dell’impianto.
Il rimborso dei danni accertati dovrà essere corrisposto dalla Concessionaria direttamente alla Coni Servizi S.p.A., secondo i termini e le modalità di pagamento che verranno indicate dalla Coni Servizi
S.p.A. medesimo con la suddetta nota di addebito, cui seguirà l'emissione della relativa fattura.
Art. 12 - Manleve
La Concessionaria sarà esclusivamente responsabile, dal momento della presa in consegna dei luoghi e fino alla riconsegna degli stessi - ed in special modo durante lo svolgimento degli eventi della rassegna - del controllo degli ingressi e degli eventuali danni ai luoghi concessi: all’immobile (struttura ed infrastruttura) e alle pertinenze, nonché ai locali ed a quanto in essi contenuto e/o depositato (come a titolo esemplificativo ma non esaustivo: allestimenti, scenografie, materiali tecnici, ecc…).
La Concessionaria risponderà come del fatto proprio dell’operato dei propri dipendenti, collaboratori, subappaltatori e si obbliga a tenere il Concedente manlevato ed indenne da ogni e qualsivoglia responsabilità comunque connessa, conseguente o derivante dall’utilizzo delle strutture concesse, ivi compresa la responsabilità per eventuali furti o manomissioni di cose depositate nei locali.
La Concessionaria si obbligherà altresì ad esonerare le altre parti da qualsiasi tipo di responsabilità o molestie, verso e da parte di terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in conseguenza ed in dipendenza dell’operato della Concessionaria stessa a seguito della presente convenzione, anche in relazione a quanto previsto all’art. 6.
In particolare, senza che ciò escluda eventuali altre domande o azioni, la manleva comprenderà ogni domande di risarcimento di danni o di pagamento di indennizzi per effetto di pregiudizi di qualsiasi genere (lesioni, danneggiamento, mancato guadagno, ecc.) comunque subiti da persone, animali o cose verificatisi per effetto della condotta della Concessionaria o di soggetti terzi del cui operato quest’ultimo
xxxxx rispondere e le spese di assistenza legale eventualmente sostenute dal Concedente in relazione a tali domande.
L’impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare presso primario istituto assicurativo valide ed efficaci polizze assicurative, che avranno durata non inferiore a quella del presente contratto, a copertura di tutti i rischi connessi allo svolgimento delle obbligazioni previste dal contratto (responsabilità civile terzi, anche a copertura dei danni da prodotto, responsabilità civile nei confronti di lavoratori subordinati, parasubordinati e prestatori d’opera in genere nonché contro furti, incendi, danneggiamenti derivanti dalle attività oggetto dell’appalto e che possano verificarsi nelle aree e nei locali concessi in uso anche in conseguenza dell’operato del concessionario) e con massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro.
Art. 13 - Garanzie e Penali
A garanzia delle obbligazioni assunte, la Concessionaria dovrà costituire a favore della CONI Servizi
S.p.A. una cauzione - mediante fidejussione bancaria o assicurativa con esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. - entro il 30 Aprile 2015, avente validità a partire dal 15 giugno 2015 e con scadenza al 31 dicembre 2017, per un importo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00), a garanzia degli obblighi derivanti dall’atto di concessione, ivi compreso il rimborso degli eventuali danni ed il ritardo nella riconsegna.
Qualora la Concessionaria ritardi nella riconsegna, per ogni ora o frazione di ora di ritardo oltre le ore
18.00 del giorno 30 Settembre 2015, verrà applicata una penale di Euro 2.000,00 (duemila/00) l’ora, fatto salvo l’accollo in capo a codesta Concessionaria dei maggiori danni ed oneri derivanti dalla mancata e/o ritardata consegna dell’impianto e dell’impossibilità e/o dei ritardi derivanti allo svolgimento delle successive manifestazioni in programma al Centrale del Tennis.
Nessun interesse è dovuto in alcun caso alla Concessionaria sulle somme costituenti la cauzione.
Art. 14 - Casi di risoluzione anticipata del contratto
Fatta salva ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, il Concedente avrà facoltà di comunicare la risoluzione di diritto del presente contratto previa diffida ad adempiere entro 24 ore dalla segnalazione dell’inadempimento comunicata per iscritto alla Concessionaria con tutte le conseguenze
previste dalla legge, qualora la Concessionaria direttamente o tramite terzi del cui operato debba rispondere:
a) non corrisponda tempestivamente gli importi di cui all’art. 10;
b) non trasmetta tempestivamente le polizze di cui all’art. 12 e 13, o stipuli polizze non conformi alle condizioni previste nel presente contratto;
c) fosse sottoposta a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo) o sia posto in liquidazione;
d) cedesse in tutto od in parte a terzi il presente contratto o i diritti e le facoltà che da esso derivano, senza il consenso del Concedente.
Resta inteso che la tolleranza manifestata da una delle parti alla condotta inadempiente dell’altra non produce effetti di rinunzia o deroga al dettato della norma scritta, né all’azione o al diritto che potrebbero essere fatti valere in difetto di condotta tollerante.
Art.15 – Recesso
Coni Servizi S.p.A. potrà recedere dal presente contratto dandone comunicazione alla Concessionaria mediante lettera raccomandata A/R, nel caso in cui nelle more della durata del rapporto dovesse ottenere i permessi per effettuare i lavori di riqualificazione e/o manutenzione straordinaria dell’impianto, . e l’esecuzione degli stessi non possa essere programmata in un periodo diverso da quello oggetto della presente concessione.
Resta fermo in tale caso il diritto della Concessionaria ad avere la restituzione degli importi eventualmente già versati.
Art. 16 - Imposte e tasse
Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese, imposte e tasse presenti e future inerenti l'appalto compresa la tassa per la registrazione del contratto.
Art. 17 - Foro Competente
Eventuali controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al contratto sono di esclusiva competenza del Foro di Roma.
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