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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI E GIUDIZIARIE DEL COMUNE DI VICENZA E DELLE SEDI DELLA BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA. CIG 59105346F3.
Articolo 1. Oggetto
Articolo 2. Durata dell’appalto Articolo 3. Servizi di pulizia ordinaria
Articolo 4. Estensioni e riduzioni del servizio di pulizia ordinaria Articolo 5. Pulizia a chiamata
Articolo 6.Caratteristiche dei prodotti e delle attrezzature. Articolo 7. Dotazione minima degli addetti al servizio Articolo 8.Orari di esecuzione dei servizi
Articolo 9.Personale addetto al servizio
Articolo 10.Personale attualmente addetto al servizio, riassorbimento, clausole sociali Art. 11.Clausola di legalità
Art. 12.Codice di comportamento Art. 13. Cauzione definitiva
Art. 14. Polizza assicurativa
Art. 15. Sospensione dell'esecuzione del contratto Art. 16. Divieto di cessione del contratto
Art. 17. Risoluzione del contratto Art. 18. Recesso dal contratto Art. 19. Reportistica
Art. 20. Penali
Art. 21.Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 22. Corrispettivo dell’appalto
Art. 23. Revisione del prezzo
Art. 24. Fatturazione e termini di pagamento Art. 25. Cessione del credito
Art. 26. Subappalto
Art. 27. Responsabilità
Art. 28. Forma delle comunicazioni
Art. 29. Risoluzione delle controversie e Foro competente Art. 30. Obblighi dell’operatore economico verso i lavoratori Art. 31. Sicurezza e rischi da interferenza
Art. 32. Controlli e collaudo Art. 33. Spese contrattuali Art. 34.Trattamento dei dati
Articolo 1. Oggetto
1. Oggetto del presente appalto è l’affidamento di servizi di pulizia per gli edifici comunali, degli uffici giudiziari e delle sedi della Biblioteca Civica Bertoliana
2. L’appalto è costituito dai seguenti servizi:
a) pulizia ordinaria;
b) pulizia a chiamata;
2. Per le prestazioni di pulizia ordinaria è previsto il pagamento di un canone mensile calcolato quale sommatoria dei canoni offerti per i singoli cantieri, fatte salve le eventuali riduzioni o incrementi di cui al presente capitolato. Per le prestazioni di pulizia a chiamata è previsto il pagamento di un corrispettivo calcolato applicando i prezzi unitari, al netto del ribasso offerto, alle quantità effettivamente richieste, entro i limiti massimi previsti.
3. Le prestazioni richieste sono precisate negli articoli successivi del presente capitolato nonché nei relativi allegati.
4. Le prestazioni a chiamata non sono preventivamente quantificabili e non rivestono carattere continuativo. Non è garantito il raggiungimento dell’importo massimo previsto, né tantomeno il complessivo importo previsto. Gli importi riportati negli atti di gara sono indicativi e finalizzati a determinare riferimento per la formulazione dell’offerta, parametro di aggiudicazione e regime fiscale.
5. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere all’operatore economico eventuali varianti, in aumento o in diminuzione, come disciplinato dall’articolo 311, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, alle condizioni previste dal presente capitolato.
Articolo 2. Durata dell’appalto
1. Il contratto ha durata biennale, presumibilmente dal 1°febbraio 2015 al 31 gennaio 2017 e potrà essere rinnovato per un ulteriore biennio a discrezione dell’Amministrazione Comunale. 0.Xx Comune riserva la facoltà di disporre, per ragioni tecniche, la proroga del contratto per ulteriori 6 mesi oltre la scadenza. In tal caso l’operatore economico ha l’obbligo di continuare a fornire il servizio alle medesime condizioni pattuite con il presente contratto.
3. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto.
Articolo 3. Servizi di pulizia ordinaria
1. L’operatore economico si obbliga ad eseguire il servizio a regola d'arte, nelle sedi specificate nell’allegato 1) cantieri pulizia ordinaria e secondo le modalità di cui alle schede allegato 2) attività e frequenze predisposte per ogni singolo cantiere, in conformità alle disposizioni di seguito riportate, agli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente delle Imprese di Pulizia e nell’osservanza delle normative vigenti per l’utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE.
2. Il servizio deve essere svolto da personale specializzato, dotato di idonee attrezzature, dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessita d’intervento.
3. Il servizio comprende l’esecuzione delle prestazioni di cui all’allegato 2) attività e frequenze, nel quale sono indicati, per ciascun cantiere, le attività da effettuare, con specificazione delle modalità e della relativa frequenza. L’operatore economico dovrà garantire l’esecuzione delle attività con le frequenze stabilite, con la cadenza conforme agli ordini di servizio impartiti o istruzioni operative comunicate dai referenti comunali, comunque adeguata in rapporto all’utilizzo degli spazi, fermo che dovranno essere assicurate le migliori condizioni di igiene e decoro, nel rispetto delle esigenze lavorative e istituzionali, nonché dell’immagine del Comune.
4. Nell’allegato 2) attività e frequenze sono individuati attrezzature, materiali e prodotti, nonché le modalità operative e le procedure di intervento di alcune delle attività di pulizia previste nel presente appalto, che costituiscono livello minimo di prestazione da garantirsi da parte dell’operatore economico, ferma la possibilità, a parità di ogni altra prestazione e di canone, di offrire soluzioni migliorative, secondo quanto previsto in rapporto ai criteri di aggiudicazione e relativi elementi e sub elementi.
5. L’allegato 2) attività e frequenze costituisce il programma operativo delle attività giornaliere e periodiche, è immediatamente esecutivo senza ulteriore necessità di ordine di servizio da parte del Comune, e contrattualmente vincolante, salvi gli eventuali ordini di servizio o istruzioni operative ulteriormente comunicati ai sensi del presente capitolato.
6. Tutte le prestazioni dovranno essere rese a regola d’arte, avendo cura di non danneggiare i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e ogni altro oggetto esistente nei locali, con ogni cautela del caso per quelli d’arte o storici o comunque realizzati con materiali delicati o facilmente deteriorabili.
7. Per la remunerazione di detto servizio è previsto il pagamento di un canone mensile omnicomprensivo per ogni singolo cantiere.
8. Per i locali adibiti ad uffici, o che comunque lo richiedano per il loro regolare funzionamento, l’operatore economico si obbliga ad eseguire il servizio di norma al di fuori degli orari di attività degli uffici comunali e giudiziari. Ove, al di fuori dell’orario di servizio, siano ancora presenti dipendenti o utenti del Comune o degli Uffici giudiziari (es: lavoro straordinario, uffici dirigenziali, attività eccezionali, ecc.), le operazioni di pulizia dovranno minimizzarne il disagio.
9. Per il deposito degli attrezzi e del materiale, nonché quale spogliatoio del personale, sarà concesso l’uso gratuito e temporaneo, per la durata del contratto, dei locali che il Comune giudicherà necessari e che saranno mostrati in sede di sopralluogo o ulteriormente concordati in fase di esecuzione. L’operatore economico sarà responsabile della custodia sia della macchine ed attrezzature tecniche, sia dei prodotti utilizzati, ancorché collocate negli uffici comunali e giudiziari. Il Comune non sarà responsabile per eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti. La eventuale collocazione di idonei armadietti è a carico dell’operatore economico, previa autorizzazione del Comune. I locali non potranno essere
adibiti ad altro uso e dovranno essere sgomberati e riconsegnati in buono stato al termine dell’appalto.
10. La fornitura dei materiali di consumo (sapone liquido, carta igienica, contenitori igienici per signora, fazzoletti asciugamani, scopini, ecc..) e l’installazione e la disinstallazione dei relativi dispensatori sono a carico dell’operatore economico. L'operatore si obbliga a ripristinare la superficie, a muro o piastrellata, a seguito di nuove forature per l'installazione dei dispensatori. Rimane in capo all’operatore economico l’onere di smaltimento e sostituzione dei prodotti o materiali non più idonei. L’operatore economico sostituisce sin dall’inizio dell’esecuzione i dispensatori che rilevi non funzionanti o non idonei rispetto ai materiali di consumo impiegati. Non è prevista installazione di asciugatori elettrici ad aria.
11. Il Comune fornisce il responsabile della commessa delle chiavi delle diverse porte di accesso ai palazzi ed uffici. L’operatore economico ha lo scrupoloso dovere di custodirle, e ciò anche per gli eventuali duplicati che realizzi a proprie spese per le strette necessità. Allo scadere del contratto, senza necessità di ulteriore richiesta e senza alcun indugio, l’operatore economico dovrà restituire al direttore dell’esecuzione le chiavi e consegnare i duplicati.
12. Per l’espletamento del servizio l’operatore economico potrà allacciarsi alle utenze di acqua ed energia elettrica del Comune, ferma espressa autorizzazione del direttore dell’esecuzione e dei servizi comunali competenti.
13. Nello svolgimento del servizio, il personale addetto sarà tra l’altro tenuto all’osservanza delle seguenti disposizioni:
a) spegnere le luci dei locali in assenza di dipendenti comunali o degli Uffici giudiziari e comunque al termine del servizio;
b) chiudere le porte interne degli uffici e le finestre dei locali al termine del servizio;
c) segnalare tempestivamente al direttore dell’esecuzione eventuali problemi o impedimenti connessi allo svolgimento del servizio, come pure eventuali guasti elettrici, idraulici, di illuminazione o di altra natura, riscontrati durante l’attività di pulizia;
d) segnalare possibili interferenze ai fini della sicurezza.
14. Il servizio dovrà essere svolto curando la raccolta differenziata di carta, cartone, vetro e plastica, che andranno smaltiti presso gli appositi contenitori nei luoghi individuati dal concessionario pubblico di raccolta dei rifiuti, secondo le norme e modalità di raccolta previste dal Comune.
Articolo 4. Estensioni e riduzioni del servizio di pulizia ordinaria
1. Durante l’esecuzione del contratto, il Comune potrà richiedere, con ordine di servizio, l’estensione ovvero la riduzione del servizio, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo, la
variazione di superficie, frequenze, attività (inclusa l’introduzione o l’eliminazione di cantieri, anche temporanea).
2. La determinazione del corrispettivo avverrà nel seguente modo:
- in caso di variazione di superficie di cantieri esistenti: a parità di attività e frequenze, applicando alla maggiore/minore superficie il prezzo a MQ al mese (ricavabile dalle schede cantiere di cui all’allegato 1), al netto del ribasso offerto; nel caso di estensione/riduzione per periodi inferiori al mese si assume: 1 mese = 4 settimane; 1 settimana = 5 giorni;
- in caso di variazione di frequenza (e, quindi, tipologia), a parità di superficie: applicando alla superficie interessata il corrispettivo risultante dalla differenza tra il corrispettivo €/MQ/mese della tipologia originaria e quello della nuova tipologia applicabile e procedendo alla conseguente riduzione/aumento del canone; per variazioni di frequenza diverse da quelle indicate si procederà secondo quanto previsto per le pulizie a chiamata;
3. La quantificazione delle metrature è indicativa, da intendersi accettata a corpo, e quindi non soggetta a rimisurazioni o contestazioni di sorta.
Articolo 5. Pulizia a chiamata
1. Il servizio di pulizia a chiamata è da eseguirsi, su ordine di servizio, in occasione di lavori, tinteggiature, traslochi, sostituzione di mobilio, manifestazioni, mostre ed altri eventi non previsti, presso gli edifici comunali.
2. Nell’ordine di servizio vengono stimati tempi, modi e costi di intervento sulla base dell’offerta.
Ove l’impresa stimi diversi tempi, xxxx e costi, il direttore dell’esecuzione valida la stima o la contesta, dando le disposizioni del caso; l’operatore economico deve darvi esecuzione.
3. L’operatore economico è tenuto a svolgere il servizio anche in orari e giorni diversi da quelli previsti per il servizio di pulizia ordinaria.
4. Il servizio comprende la raccolta e l'asporto dei materiali di risulta e rifiuti in genere.
5. Il corrispettivo sarà determinato a misura sulla base dei prezzi offerti.
6. Di norma la determinazione avverrà assumendo a riferimento il prezzo (a mq o orario) di cui all’allegato 3) elenco prezzi, al netto del ribasso offerto e moltiplicando lo stesso per il tempo o la superficie interessata, stabilendo sin d’ora che quest’ultima comprende la sola superficie calpestabile, con esclusione delle superfici verticali e vetrate, salvo che si tratti di intervento specificamente ad esse relativo. Per prestazioni che non siano ricomprese nell’elenco suddetto, o comunque in casi particolari individuati dal direttore dell’esecuzione nell’ordine di servizio, la determinazione del corrispettivo avverrà su base oraria, con tempi stabiliti dal direttore dell’esecuzione, sentito l’operatore economico, sulla base dei principali indicatori del mercato (quali, esemplificativamente, le rese).
7. Il Comune non è obbligato a raggiungere il corrispettivo presunto, che è solo indicativo, e finalizzato a determinare l’aggiudicazione e la rilevanza fiscale del contratto.
2. Ove l’intervento a chiamata non sia svolto dallo stesso personale di cantiere in giorni di previsto servizio, e richieda l’impiego di un mezzo aziendale o di strumenti e macchinari necessariamente da trasportare con automezzo, è prevista la corresponsione di un importo fisso di chiamata nella misura di euro 20,00.
Articolo 6.Caratteristiche dei prodotti e delle attrezzature.
1. Per l’esecuzione del contratto l’operatore economico dovrà utilizzare:
a) materiali e prodotti di prima qualità, adatti alle superfici da trattare, in modo da non danneggiarle; in particolare, le apparecchiature elettroniche, meccaniche ed informatiche (P.C., terminali, stampanti, telefoni, pulsantiere, ecc.) dovranno essere pulite con prodotti idonei; è in ogni caso vietato l’uso di prodotti nocivi per la salute o per l’ambiente; tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell’UE relativamente a “biodegradabilita”, “dosaggi” e “avvertenze di pericolosita”;
b) macchine e attrezzature tecniche di tipo industriale (aspirapolvere/liquidi, lavasciuga, monospazzola per decerare, lucidatrici ecc.), conformi a quanto previsto dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (attuazione della c.d. “direttiva macchine”), tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, a bassa rumorosità e a basso consumo. I macchinari e le attrezzature utilizzate dovranno inoltre recare apposita etichetta con la denominazione dell’operatore economico; tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell’aria in uscita secondo le disposizioni di legge.
3. L’operatore economico dovrà produrre:
a. a seguito dell’aggiudicazione, l’elenco dei prodotti impiegati per esigenze di sanificazione e detergenza, con le relative schede tecniche.
c. un rapporto annuale (o su richiesta) sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata, ed eventuali certificazioni attestate in sede di gara. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice.
Articolo 7. Dotazione minima degli addetti al servizio
1. Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere rifornito, a cura e spese dell’operatore economico, oltre che dei dispositivi di prevenzione e protezione previsti dalla vigente normativa, delle attrezzature manuali e meccaniche necessarie per il migliore svolgimento delle prestazioni, oltre che dei necessari presidi di sicurezza volti ad eliminare i rischi da interferenza.
2. Fermo quanto previsto nell’allegato 2) attività e frequenze con riferimento ad alcune specifiche attività, ciascun addetto al servizio deve essere quantomeno dotato della seguente attrezzatura:
⮚ carrello per trasporto materiali raccolti ed attrezzature;
⮚ sacchi differenziati per la raccolta dei rifiuti;
⮚ spugne di vario genere, stracci da pavimento e per spolverature, differenziati in base alle superfici da pulire e/o sanificare, da sostituire secondo necessità;
⮚ deragnatore;
⮚ carrello duo mop e secchi;
⮚ spruzzatori;
⮚ detersivi e detergenti;
⮚ scope in fibra sintetica, scopini, spazzoloni per pavimenti (per panni umidi o per panni a frange, a seconda delle necessità).
3. L'operatore economico è tenuto a vigilare affinché le apparecchiature, le macchine ed ogni qualsiasi altro mezzo, meccanico e non, utilizzato per lo svolgimento del servizio vengano adoperate in conformità alle norme ed alle schede tecniche.
Articolo 8.Orari di esecuzione dei servizi
1. L’articolazione dell’orario di lavoro sia per le operazioni quotidiane che per quelle settimanali, mensili o semestrali dovrà essere concordata o definita – per singola area – all’inizio del rapporto contrattuale, con il Direttore dell’esecuzione, possibilmente fuori dall’orario di lavoro, dei servizi o uffici, e in modo da non recare pregiudizio all’attività amministrativa.
L’orario di espletamento del servizio potrà essere poi modificato in relazione alle esigenze delle aree interessate.
2. Di norma, i servizi si intendono richiesti in orario diurno, intendendo come tale quello dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato (la principale collocazione è dal lunedì al venerdì).
3. In caso di interventi a chiamata disposti dal Comune in giorno festivo (a prescindere dall’orario), il prezzo offerto si intende aumentato del 40%.
4. In caso di interventi a chiamata disposti dal Comune in orario serale o notturno di giorno feriale, il prezzo offerto si intende aumentato del 25%.
Articolo 9.Personale addetto al servizio
1. L’operatore economico deve avvalersi per l’esecuzione dell’appalto solo di personale alle sue dipendenze.
2. L’operatore economico, ad inizio dell’appalto e successivamente per ogni variazione, deve comunicare al Comune:
- il nominativo, l’indicazione del ruolo aziendale e il numero telefonico di reperibilità h24 del responsabile della commessa che è il responsabile del contratto nominato dall’operatore economico per seguire l’intera commessa, ed al quale il Comune può rivolgersi per qualsiasi questione attinente all’esecuzione (tramite numero telefonico che dovrà essere fornito, con reperibilità h24), e comunque addetto al coordinamento di tutte le prestazioni, anche in rapporto agli apprestamenti di sicurezza;
- l’elenco del personale dedicato all’appalto, con relative qualifiche e livello;
3. Il personale dedicato ai servizi non deve essere stato condannato per reati che possano lederne la moralità professionale e l’affidabilità in rapporto alle attività da svolgere.
4. Eventuali sostituzioni e/o variazioni del personale - da garantire comunque con personale di almeno pari livello ed esperienza -, dovranno essere comunicate formalmente e
tempestivamente al Comune, fermo restando che l’impiego deve essere in ogni caso regolare sotto ogni profilo.
5. L'operatore economico si impegna a richiamare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non osservino condotta irreprensibile o non eseguano correttamente le mansioni oggetto del presente servizio. Le segnalazioni e le richieste del responsabile del procedimento o del direttore dell’esecuzione del contratto, in questi casi, saranno impegnative per l' operatore economico.
6. L’operatore economico:
6.1. dovrà richiamare l’attenzione dei propri addetti, impiegati nel servizio, sull’obbligo di osservare il più scrupoloso segreto su tutto quanto venissero a conoscenza in occasione dell’attività svolta, pena l’applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione e la risoluzione del contratto;
6.2. si obbliga ad assicurare per tutto il personale addetto ai servizi oggetto dell’appalto la formazione e i presidi personali o collettivi previsti dalla contrattazione collettiva e dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.
7. Il personale designato dall’operatore economico addetto al servizio dovrà comprendere e parlare la lingua italiana, così da poter capire indicazioni ed evitare situazioni di pericolo, essere a conoscenza delle modalità di espletamento del contratto, qualificato, idoneo ai compiti assegnati, autonomo ed affidabile.
8. Nello svolgimento del servizio il personale dell’operatore economico dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto e dovrà essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza.
9. Il personale dell’operatore economico dovrà presentarsi al lavoro in ordine nella persona, munito di divisa fornita dall’operatore economico (sulla quale deve essere riportato il nome dell’operatore) e dovrà tenere esposta, in modo visibile, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.
00.Xx personale dell’operatore economico, durante lo svolgimento del servizio, non sarà consentito consumare cibo, ascoltare radio, tenere le suonerie dei telefoni cellulari ad alto volume, dedicarsi ad attività estranee al servizio stesso, utilizzare apparati telefonici, PC e altre apparecchiature, intrattenersi con i visitatori o con i dipendenti del Comune o degli Uffici giudiziari senza motivo o, comunque, oltre il tempo necessario a fornire o ricevere informazioni e comunicazioni inerenti al servizio.
Articolo 10. Personale attualmente addetto al servizio, riassorbimento, clausole sociali
1. Si applicano al presente contratto le disposizioni in materia di riassorbimento del personale di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi
2. La tabella che segue riporta i dati forniti dall’appaltatore uscente, in data 22 luglio 2014 protocollo n. 57968, relativi al personale operante addetto alle pulizie:
QUALIFICA | LIVELLO | ORARIO SETTIMANALE | RETRIBUZIONE MEDIA NETTA MENSILE | ||
01 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 25 | € | 780,00 |
02 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 20 | € | 620,00 |
03 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 20 | € | 620,00 |
04 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 10 | € | 310,00 |
05 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 20 | € | 620,00 |
06 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 15 | € | 470,00 |
07 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 40 | € 1.250,00 | |
08 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 6 | € | 190,00 |
09 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 3° | 25 | € | 780,00 |
10 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 12 | € | 380,00 |
11 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 25 | € | 780,00 |
12 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 15 | € | 470,00 |
13 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 25 | € | 780,00 |
14 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 15 | € | 470,00 |
15 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 25 | € | 780,00 |
16 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 6 | € | 235,00 |
17 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 3° | 9 | € | 280,00 |
18 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 9 | € | 280,00 |
19 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 35 | € 1.090,00 | |
20 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 15 | € | 470,00 |
21 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 20 | € | 620,00 |
22 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 25 | € | 780,00 |
23 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 6 | € | 190,00 |
24 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 6 | € | 190,00 |
25 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 30 | € | 935,00 |
26 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 32 | € 1.000,00 |
27 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 25 | € 780,00 |
28 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 20 | € 620,00 |
29 | OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE | 2° | 7,5 | € 235,00 |
3. L’operatore economico per tutta la durata dell’appalto si obbliga ad applicare condizioni contrattuali, economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. di riferimento e dagli eventuali conseguenti accordi sindacali territoriali (CCNL dei lavoratori di imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi). Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola il soggetto aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
4. Rimane fermo l’obbligo di applicare condizioni contrattuali migliorative rispetto al suddetto contratto ove sia prevista l’applicazione di diverso contratto dall’azienda o da normativa di settore.
5. Qualora l’operatore economico non ottemperi a tale obblighi, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto.
6. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell’operatore economico vengano osservate le prescrizioni suddette. A fronte dell’inosservanza di condizioni di sicurezza tali da causare serio pericolo per la sicurezza di lavoratori e di terzi, in contrasto con disposizioni normative o contrattuali, il Comune attiva la procedura di risoluzione del contratto, e, in caso di subappalto, attiva la procedura per la revoca dell’autorizzazione dello stesso.
Art. 11.Clausola di legalità
1. L’operatore economico si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dal Presidente della Regione Veneto con gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto in data 23 luglio 2014 e ratificato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1367 del 28 Luglio 2014, visionabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx, per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni e informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile o a discrezionalità del Comune sulla cauzione.
3. Il Comune si riserva di valutare le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all’art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’articolo 92 del d.lgs. n. 159/2011.
4. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’Operatore economico si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
2. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione del servizio, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al comma 4.”
Art. 12.Codice di comportamento
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/000000-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/00000-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Art. 13. Cauzione definitiva
1. L’operatore economico, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del contratto, deve costituire prima della stipula del contratto, come previsto dall’articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, una cauzione definitiva nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
3. La suddetta garanzia sarà progressivamente svincolata nei termini e per le entità previsti dall’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
4. L’operatore economico riconosce ed accetta che, nel caso di sue inadempienze contrattuali, il Comune ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che è obbligato a reintegrarla nel termine assegnatogli se il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersene in tutto o in parte.
5. La cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità come previsto dall’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006.
Art. 14. Polizza assicurativa
1. Prima della stipula del contratto l’operatore economico è obbligato a stipulare e produrre copia di una polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT-RCO), a copertura di tutti i rischi inerenti i servizi appaltati, connessi alla responsabilità dell'appaltatore e/o dei suoi dipendenti. La predetta polizza deve contenere la previsione che, nel caso di subappalto, è riconosciuta la qualifica di “assicurato” anche alle imprese subappaltatrici e che la qualifica di “terzo” si estende anche al Comune di Vicenza
committente. Il massimale della polizza deve essere non inferiore ad € 1.550.000,00 per sinistro. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), la polizza dovrà essere intestata al RTI. Nel caso in cui la Capogruppo avesse già una polizza RCT - RCO dovrà richiedere alla Compagnia un'appendice nella quale venga precisato che la copertura prestata dalla polizza in corso si intende valida anche per la RTI aggiudicataria dell'appalto;
2. L’operatore economico si impegna a mantenere la copertura assicurativa di cui al precedente punto 1. per l’intera durata dell'appalto, nonché a trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto del Comune i relativi certificati di rinnovo della copertura assicurativa, almeno sette (7) giorni prima della scadenza. La polizza ha durata per legge fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (o della verifica di conformità).
Art. 15. Sospensione dell'esecuzione del contratto
1. Per la sospensione trova applicazione l'articolo 308 del D.P.R. 207/2010.
Art. 16. Divieto di cessione del contratto
1. Il contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come stabilito dall’articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni.
Art. 17. Risoluzione del contratto
1. Il Comune si riserva di dichiarare unilateralmente risolto il contratto qualora l'operatore economico sia inadempiente nell'esecuzione delle prestazioni di cui al capitolato e all'offerta tecnica, o comunque per grave inadempimento o ritardo, anche se relativo a condizioni e presidi di sicurezza.
2. Come previsto dall’articolo 1456 Codice Civile, la risoluzione del contratto opera anche, di diritto, nei casi in cui:
a) il ritardo nello svolgimento dei servizi abbia comportato l'applicazione di penali complessivamente superiori al dieci per cento (10%) del valore annuale del contratto;
b) si verifichino le condizioni previste dagli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 163/2006 e dall’articolo 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
c) in caso di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente dell’“Operatore economico”, secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato; il contratto si riterrà risolto dal giorno della dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo;
d) ritardo superiore a 30 giorni nell'attivazione, implementazione ed aggiornamento del sito internet dedicato, in base a quanto previsto dall'offerta tecnica;
e) ripetuti mancati tempestivi aggiornamenti del sito internet dedicato (oltre i tre), secondo i tempi previsti nell'offerta tecnica;
f) verifica di inadempienze o irregolarità rispetto al capitolato e all'offerta tecnica, anche in ordine ai prodotti impiegati o al livello di prestazioni garantite, per oltre due volte consecutive o quattro volte complessive, nell'ambito delle procedure di collaudo;
g) verifica di inadempienze per un numero superiore alla soglia limite indicata all’art. 20 indicante le penali applicabili;
h) accertamento di infrazioni in materia di condizioni di sicurezza sul lavoro comportanti pericolo per i lavoratori dell'operatore economico o terzi (compresi lavoratori, amministratori e utenti);
i) ogni altra causa specificamente prevista dalla legge.
3. E’ facoltà del Comune risolvere il contratto qualora l’operatore economico conceda, anche di fatto, in subappalto in tutto o in parte il presente servizio senza l’autorizzazione del Comune stesso.
4. Il contratto si risolve di diritto con la semplice comunicazione che il Comune intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, da trasmettere all’operatore economico ponendo a carico di quest’ultimo tutti i danni conseguenti alla risoluzione del contratto.
5. La risoluzione non esime l’operatore economico dalle responsabilità civili in cui lo stesso può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
6. Anche in caso risoluzione l'operatore economico è tenuto ad assicurare lo svolgimento dei servizi per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo operatore economico.
7. Nel caso in cui l'operatore economico risulti inadempiente nell'esecuzione del contratto, il Comune può sempre diffidare per iscritto l'operatore economico a conformarsi alle condizioni previste nel capitolato e nel contratto e assegna un termine per l'adempimento. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il Comune, se non ritiene di provvedere all’esecuzione in danno, può risolvere il contratto previa semplice comunicazione, come previsto dall’articolo 1454 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
8. Si applicano gli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 163/2006.
Art. 18. Recesso dal contratto
1. Il Comune recederà dal contratto, stipulato in assenza delle informazioni del prefetto ai fini della legge cosiddetta “antimafia”, nei casi previsti dal D.lgs. n. 159/2011.
2. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di
maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all’operatore economico.
4. L’operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l’operatore economico deve incondizionatamente aderire.
5. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l’operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.
Art. 19. Reportistica
1. Con riferimento alle prestazioni “a chiamata”, l’operatore economico produce, oltre che con le modalità e i tempi previsti nell'offerta tecnica, o comunque indicati nella modulistica attivata, con riferimento ad ogni mese, un rapporto sulle attività effettuate e concluse (salvo indicazioni del direttore dell'esecuzione circa la loro valutabilità anche frazionata), per ognuna delle quali sono specificati:
1. riferimento ordine di servizio;
2. descrizione intervento, durata;
3. impiego del personale;
4. impiego dei mezzi;
5. ogni altra notizia necessaria per provvedere alla liquidazione, sulla base degli ordini di servizio impartiti.
Art. 20. Penali
1. Il Comune potrà applicare le seguenti penali previste, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:
Inadempimento sanzionato con penale | Termine per l’adempimento | Riferimenti capitolato | Modalità accertamento | Valore della penale | Soglia limite |
Mancato rispetto | Art. 3 | Verifica da | Per ogni | Massimo 5 | |
delle | parte | inadempimento | in un anno | ||
prescrizione di | del direttore | accertato: 100 | |||
cui all'allegato | dell'esecuzione | € | |||
2) | anche su | ||||
attività e relative | segnalazione | ||||
frequenze | da | ||||
parte degli | |||||
uffici | |||||
comunali e | |||||
giudiziari |
Mancato rispetto | Ordine di | Articoli 3-8 | Verifica da | Per ogni | Massimo 2 |
degli ordini di | servizio/ | parte | inadempimento | in un anno | |
servizio o | istruzioni | del direttore | accertato: 100 | ||
istruzioni | operative | dell'esecuzione | € | ||
operative | anche su | ||||
(tempistica e | segnalazione | ||||
modalità) | da | ||||
parte degli | |||||
uffici | |||||
comunali e | |||||
giudiziari | |||||
Mancata | Indicato nella | Articolo 6 | Verifica da | Per ogni | |
trasmissione | richiesta del | parte | inadempimento | ||
dell'elenco dei | Comune | del RUP o del | accertato: 100 | ||
prodotti utilizzati | direttore | € | |||
o | dell'esecuzione | ||||
suo | |||||
aggiornamento | |||||
Mancata | Indicato nella | Articolo 9 | Verifica da | Per ogni | |
trasmissione | richiesta del | parte | inadempimento | ||
dell'elenco del | Comune | del RUP o del | accertato: 100 | ||
personale | direttore | € | |||
dedicato | dell'esecuzione | ||||
o suo | |||||
aggiornamento | |||||
Mancata | Indicato nella | Articolo 9 | Verifica da | Per ogni | |
comunicazione | richiesta del | parte | inadempimento | ||
nominativo | Comune o | del RUP o del | accertato: 100 | ||
responsabile di | nell'ordine di | direttore | € | ||
commessa | servizio | dell'esecuzione | |||
Assenza senza | offerta | Articolo 9 | Verifica da | Per ogni | |
sostituzione o | tecnica | parte | inadempimento | ||
irreperibilità | del RUP o del | accertato: 100 | |||
responsabile di | direttore | € | |||
commessa | dell'esecuzione | ||||
Mancata | Ordine di | Articolo 5 | Verifica da | Per ogni | Massimo 2 |
disponibilità di | servizio/ | parte | inadempimento | in un anno | |
personale e | istruzioni | del direttore | accertato: 100 | ||
mezzi o | operative | dell'esecuzione | € | ||
squadre per | |||||
servizi a | |||||
chiamata | |||||
Utilizzo di | Offerta tecnica | Articolo 6 | Prove di | Per ogni | Massimo 2 |
prodotti | laboratorio | inadempimento | consecutivi, | ||
di pulizia non | accertato: 100 | 3 nell'anno | |||
conformi a quelli | € | ||||
offerti in sede di | |||||
gara | |||||
Difformità | Offerta tecnica | Articoli 3-9 | Verifica da | Per ogni | Massimo 2 |
rispetto | parte | inadempimento | consecutivi, | ||
agli elementi | del direttore | accertato: 100 | 3 nell'anno | ||
offerti | dell'esecuzione | € | |||
in sede di gara |
2. Le penali sono cumulabili tra loro. Nelle ipotesi previste, oltre all’applicazione delle penali, il Comune non compensa le prestazioni non correttamente eseguite.
3. Le penali sono applicate mediante ritenute sul corrispettivo dovuto dal Comune. Se l’ammontare delle penali è superiore al corrispettivo dovuto, è facoltà del Comune rivalersi direttamente sulla cauzione definitiva che, in tale caso, deve essere reintegrata dall’operatore economico nel termine assegnato.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà del Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dall'inadempimento.
5. Il Comune può applicare all'operatore economico penali sino alla concorrenza della misura massima del dieci per cento (10%) del valore del contratto originario.
Art. 21.Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. In particolare l’operatore economico si obbliga:
a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto del presente capitolato sul conto corrente dedicato comunicato al Comune che, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con mezzi diversi, ma che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
b) ad inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti, una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
c) a trasmettere al Comune i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché lo stesso possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;
d) a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.”
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, il Comune dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è quello in oggetto.
4. Il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.
Art. 22. Corrispettivo dell’appalto
1. Il Comune pagherà all’operatore economico per il servizio di pulizia ordinaria, il canone mensile derivante dall’applicazione dei ribassi offerti in sede di gara ai prezzi a base d’asta per ogni singolo cantiere. Per il servizio di pulizia a chiamata, il costo a mq ed il costo orario offerti in sede di gara, risultanti dall'elenco prezzi a base di gara al netto del ribasso offerto.
2. Detti importi sono comprensivi di tutti gli oneri accessori, previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro.
3. Il corrispettivo è comunque soggetto alla liquidazione finale del direttore dell’esecuzione del contratto, per quanto concerne le diminuzioni, le estensioni o le modificazioni apportate al servizio.
4. Sono fatte salve le eventuali varianti, in aumento o in diminuzione, come disciplinato dall’articolo 311, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
5. Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, da parte del Comune, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. La liquidazione da parte del Comune sulle coordinate indicate dall’operatore economico esonera lo stesso da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.
7. Le condizioni di pagamento saranno quelle applicate dal Tesoriere del Comune al momento del pagamento stesso.
Art. 23. Revisione del prezzo
1. Il corrispettivo fissato in sede di affidamento rimane inalterato, salva esclusivamente la revisione periodica annuale dei prezzi, a decorrere dal secondo anno di validità contrattuale, secondo quanto disposto dall’articolo 115 del decreto legislativo n. 163/2006.
2. In mancanza di costi standardizzati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c), del suddetto decreto, l’adeguamento dei prezzi è determinato con riferimento all’Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi). Il Comune riconosce la revisione solo per i periodi per i quali la relativa richiesta sia formalmente pervenuta al protocollo entro trenta giorni dalla fine dell'anno a cui si riferisce, a pena di decadenza.
Art. 24. Fatturazione e termini di pagamento
1. L’operatore economico emette almeno tre fatture su base mensile per tutte le Prestazioni, una per gli uffici giudiziari, una per gli Uffici Comunali e una per le sedi della biblioteca civica Bertoliana. Queste ultime dovranno essere intestate all’Istituzione Biblioteca Civica Bertoliana.
2. Le fatture, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite, verranno liquidate a trenta giorni dal ricevimento al protocollo dell'Ente.
3. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte del Comune e riprende a decorrere dal ricevimento al protocollo dell’Ente della nuova fattura corretta.
Art. 25. Cessione del credito
1. Qualora l’operatore economico ceda, secondo quanto previsto dall’articolo 117 del decreto legislativo n. 163/2006, i crediti derivanti dal contratto, deve notificare a propria cura e spese al Comune l’atto di cessione che deve rispettare tutte le norme in materia di tracciabilità dei pagamenti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 136/2010.
2. In caso di cessione del credito i pagamenti sono comunque sospesi fino al termine delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del d.lgs. 163/2006 da parte del cessionario.
3. In difetto degli adempimenti descritti, nessuna responsabilità è attribuibile al Comune per i mancati pagamenti o errate liquidazioni a persone non autorizzate a riscuotere.
Art. 26. Subappalto
1. Il subappalto è ammesso solo nel rispetto della procedura di cui all’articolo 118 del D.Lgs.
n. 163/2006, xxxxx restando che l’autorizzazione al subappalto è riconosciuta solo a condizione che la quota e tipologia di prestazioni non inficino l’efficacia del servizio, la stabilità dei referenti dell’impresa e la continuità delle prestazioni.
2. In caso di subappalto, l’operatore economico è obbligato a trasmettere al Comune copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento.
3. Anche in caso di subappalto, rimane ferma l’unicità del referente per il Comune, che rimane l’operatore economico affidatario, con il quale si terranno tutti i contatti, anche in relazione all’ordinazione dei singoli servizi ai numeri di telefono e fax, e indirizzi e-mail prestabiliti.
4. L'operatore economico è obbligato a garantire l'osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali e del contratto collettivo nazionale del lavoro da parte del subappaltatore nei confronti di rispettivi dipendenti, nonché quelle in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente capitolato.
5. L'affidamento in subappalto non esonera l'operatore economico da responsabilità verso il Comune.
6. “La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.
7. Il Comune revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso di infrazioni in materia di sicurezza da parte del subappaltatore, ferma ogni responsabilità solidale dell'appaltatore. Ogni conseguenza giuridica in ordine alla revoca dell'autorizzazione si intende esclusivamente in capo all'appaltatore.
Art. 27. Responsabilità
1. L’operatore economico si obbliga a mantenere il Comune sollevato e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti i servizi oggetto del capitolato.
2. In particolare, il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso l’Operatore economico fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri siano proprietari o detengano la privativa.
3. L’operatore economico sarà comunque responsabile verso il Comune di qualsiasi pregiudizio derivante, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che il Comune dovesse sopportare in relazione all’inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
Art. 28. Forma delle comunicazioni
1. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate, a discrezione del Comune, all’indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo telefax al numero dichiarato dall’operatore economico.
Art. 29. Risoluzione delle controversie e Foro competente
1. Eventuali controversie relative all’esecuzione del contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario con esclusione dell’arbitrato.
2. Il Foro competente è quello di Vicenza.
Art. 30. Obblighi dell’operatore economico verso i lavoratori
1. L’operatore economico deve applicare ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e agire, nei confronti degli stessi dipendenti nonché degli altri soggetti impiegati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
Art. 31. Sicurezza e rischi da interferenza
1. L’operatore economico si impegna a eseguire tutte le prestazioni previste dall’appalto nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza, nel rispetto del piano operativo di sicurezza (P.O.S.) redatto dall’operatore economico, del documento unico sui rischi da interferenza (DUVRI) e delle istruzioni sul coordinamento della sicurezza relative ai rischi da interferenze che potranno essere ulteriormente comunicate dal Comune e dagli altri enti ed amministrazioni coinvolte dall'esecuzione.
2. L’operatore economico si impegna a garantire l’osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali, delle norme sulla sicurezza sui posti di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e delle condizioni normative e retributive dei contratti nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale nei confronti dei propri dipendenti.
3. L’operatore economico si obbliga a mantenere il Comune sollevato e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio oggetto del contratto.
4. L’operatore economico sarà comunque responsabile verso il Comune di qualsiasi pregiudizio derivante, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che il Comune dovesse sopportare in relazione all’inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
5. Il Comune avrà diritto di rivalersi sui crediti dell’operatore economico o sulla cauzione definitiva per quanto eventualmente da essa direttamente corrisposto per sanzioni comminate da organi esterni di vigilanza in relazione a fatti connessi all’esecuzione del servizio ed imputabili all’operatore economico medesimo o ai suoi collaboratori.
6. In ogni caso, l'operatore economico dovrà provvedere, senza indugio, a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Art. 32. Controlli e collaudo
1. Trovano applicazione per la verifica di conformità le disposizioni di cui alla parte IV titolo IV del D.P.R. 207/2010.
2. Tenuto conto della tipologia di servizi e della metodologia e dei tempi della reportistica che l’operatore economico deve fornire al Comune, la verifica di conformità delle prestazioni al capitolato e all'offerta tecnica sono periodiche e distinte in relazione alle prestazioni continuative e a quelle a chiamata.
3. Il Comune, fermi i controlli routinari da parte del direttore dell'esecuzione (anche con eventuali rilevazioni fotografiche), che possono comunque comportare contestazioni, si riserva di svolgere fino a 18 controlli in contraddittorio a campione annui su ogni cantiere in ordine alle pulizie ordinarie. Il Comune, per tali casi, comunicherà con due giorni di anticipo la data di controllo, così da garantire la possibile partecipazione dell'operatore economico, senza comunicare il/i cantiere/i soggetto/i a controllo. L'operatore economico si impegna, a propria cura e spese, a recarsi presso la sede del Comune all'ora stabilita, secondo le istruzioni del direttore dell'esecuzione. In caso di assenza, il direttore dell'esecuzione provvede in ogni caso alle verifiche, e a redigere apposito verbale di collaudo in corso d'opera, che farà fede al fine dell'accertamento di conformità o meno delle prestazioni. In ogni caso, i controlli, routinari o di collaudo, possono essere effettuati dal Comune con la collaborazione dei referenti comunali (esemplificativamente: dirigenti o altri dipendenti che si trovino nell'edificio interessato per ragioni di servizio). I referenti applicheranno le metodologie disposte dal direttore dell'esecuzione.
4. Le verifiche di cui al presente articolo possono riguardare anche l'impiego dei prodotti detergenti o disinfettanti, la loro composizione e diluizione e conformità alle certificazioni eventualmente dichiarate in sede di gara. Eventuali analisi sono a carico del Comune, che si rivale sull'operatore economico, con trattenuta dai relativi compensi – e ferma ogni altra sanzione contrattuale – ove sia stata accertata non conformità.
5. I controlli possono riguardare, inoltre, i processi lavorativi, la presenza degli operatori, il livello di prestazioni assicurato (anche con possibili rilevazioni fotografiche o prova del guanto o altro panno bianco sulle superfici, per appurare la rimozione di polvere o sporco).
6. In relazione ai servizi a chiamata, le verifiche di conformità verranno compiute volta per volta, a giudizio del direttore dell'esecuzione.
Anche in tal caso il direttore dell'esecuzione può avvalersi dei referenti comunali.
Art. 33. Spese contrattuali
1. L’operatore economico assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A., che rimane a carico del Comune.
Art. 34.Trattamento dei dati
Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati forniti dall’Impresa, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento dell’appalto sono trattati dall’Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vicenza.