Risultati della procedura di consultazione
Risultati della procedura di consultazione
Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Sviz- zera e l’Unione europea concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell’acquis di Schengen)
e
Modifiche della legislazione in materia di stranieri e di quella in materia di asilo per la trasposizione completa dell’acquis di Schengen e di Dublino già recepito (complementi)
Luglio 2007
ELENCO DEI PARTECIPANTI 2
I PARTE GENERALE 4
1 Oggetto della consultazione 4
1.1 Recepimento del Codice frontiere Schengen e adeguamenti della XXxx 0
1.2 Complementi per la trasposizione integrale dell'acquis di Schengen e di Dublino già recepito 4
2 Risultati della procedura di consultazione 4
2.1 Situazione iniziale 4
2.2 Valutazione complessiva del Codice frontiere Schengen e degli adeguamenti della XXxx 0
2.2.1 Pareri sostanzialmente favorevoli 5
2.2.2 Pareri sostanzialmente contrari 5
2.3 Valutazione generale dei complementi in vista della trasposizione integrale dell'acquis di Schengen e di Dublino già recepito 6
2.3.1 Pareri sostanzialmente favorevoli 6
2.3.2 Pareri sostanzialmente contrari 7
II PARTE SPECIALE 8
1 Osservazione preliminare 8
2 Codice frontiere Schengen e adeguamenti della XXxx 0
2.1 Articolo 7 capoverso 2 Passaggio e controllo delle persone alla frontiera 8
2.3 Art. 65 Rifiuto d'entrata e allontanamento all'aeroporto 10
2.4 Articolo 66 Allontanamento dopo un soggiorno autorizzato 11
3 Complementi in vista della trasposizione integrale dell'acquis di Schengen e di Dublino già recepito 12
3.1 Complementi alla XXxx 00
3.1.1 Articolo 64a Allontanamento in virtù degli accordi d'associazione a Dublino 12
3.1.2 Articolo 93 capoverso 4 13
3.1.3 Articolo 94 (Abrogazione) 13
3.1.4 Articolo 100 capoverso 5 13
3.1.5 Articolo 104 Comunicazione preliminare dei dati sui passeggeri 14
3.1.6 Articolo 120a Multa in caso di violazione dell'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto
15
3.1.7 Articolo 120b Multa in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo 16
3.1.8 Articolo 120c Disposizioni comuni per sanzionare le imprese di trasporto 17
3.1.9 Articolo 120d Perseguimento penale 17
3.2 Complementi alla LAsi 17
3.2.2 Articolo 22 capoversi 1, 1bis, 2, 2bis e 2ter Procedura all'aeroporto 18
3.2.3 Articolo 24 Intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata illegale (abrogazione) 20
3.2.4 Articolo 98b cpv. 1bis Dati biometrici 20
3.3 Complementi alla LSISA 20
3.3.1 Articolo 1 capoverso 2 20
3.3.2 Articolo 3 capoverso 2 lettera c e capoverso 3 lettera h (nuovo) 21
3.3.3 Art. 15 Comunicazione all'estero 21
Elenco dei partecipanti
Tribunali federali:
TF Tribunale federale svizzero
TAF Tribunale amministrativo federale
Cantoni:
AG Argovia
AI Appenzello Interno
BE Berna
BL Basilea Campagna
BS Basilea Città
GE Ginevra
GR Grigioni
XX Xxxxx
LU Lucerna
NE Neuchâtel
NW Nidvaldo
OW Obvaldo
SG San Gallo
SH Sciaffusa
SO Soletta
SZ Svitto
UR Uri
VS Vallese
ZG Zugo
ZH Zurigo
Partiti:
PPD Partito popolare democratico svizzero
PCS Partito cristiano sociale
PLR Partito liberale-radicale svizzero
UDC Unione democratica di centro
Associazioni dell'economia:
economiesuisse Federazione delle imprese svizzere
UPS Unione padronale svizzera
USS Unione sindacale svizzera
SIC Società degli impiegati del commercio
UNIA Sindacato UNIA
Altri partecipanti (uffici federali, conferenze e associazioni, opere di aiuto e organizza- zioni per rifugiati, Chiese, associazioni economiche e settoriali, servizi per stranieri con contratti di prestazione nonché organizzazioni interessate):
AIn Amnesty International
CP Centre patronal
CVCI Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie
OSAR Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati
ACNUR Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
I Parte generale
1 Oggetto della consultazione
1.1 Recepimento del Codice frontiere Schengen e adeguamenti della LStr
Il 15 marzo 2006 è stato approvato il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 20061, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen). Tale regolamento riassume le prescrizioni contenute sinora in diversi atti giuridici per quanto con- cerne l'attuazione del controllo delle persone all'attraversamento della frontiera, conferendo a tali prescrizioni una nuova base legale. Il Codice frontiere Schengen è uno sviluppo dell'ac- quis di Schengen. Notificato alla Svizzera il 9 marzo 2006, tale sviluppo rende necessari di- versi adeguamenti della XXxx.
0.0 Complementi per la trasposizione completa dell'acquis di Schengen e di Dublino già recepito
Sono indispensabili complementi alla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr), alla legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi) e alla legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA). Non si tratta della trasposizione di uno sviluppo, bensì di complementi per una migliore trasposizione dell’acquis di Schengen e Dublino già recepito con il decreto del 17 dicembre 20042.
2 Risultati della procedura di consultazione
2.1 Situazione iniziale
Il codice frontiere Schengen è uno sviluppo dell'acquis di portata considerevole la cui appro- vazione dev'essere sottoposta al Parlamento. Il codice frontiere Schengen ha implicazioni importanti per i Cantoni di confine (segnatamente per i Cantoni con una frontiera esterna Schengen). Occorreva pertanto indire una consultazione esterna (art. 3 cpv. 1 let. b e c della legge sulla consultazione). Lo stesso vale per le modifiche della LStr, della LAsi e della LSI- SA in vista della trasposizione completa dell'acquis di Schengen e Dublino.
La procedura di consultazione si è svolta dal 28 marzo al 30 giugno 2007. Sono stati invitati a pronunciarsi il Tribunale federale, il Tribunale federale delle assicurazioni, il Tribunale am- ministrativo federale, i Cantoni, i partiti rappresentati nell’Assemblea federale e 80 organiz- zazioni interessate. Hanno espresso un parere 20 Cantoni, 4 partiti e 9 organizzazioni. Il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale, Appenzello Interno e la Società degli impiegati del commercio hanno espressamente rinunciato a esprimere un parere.
1 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1
2 FF 2004 6343
2.2 Valutazione complessiva del Codice frontiere Schengen e degli adegua- menti della LStr
2.2.1 Pareri sostanzialmente favorevoli
Cantoni: SH, SO, LU, SG, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, BE, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, GR, VD
Partiti: PPD, PCS, PLR
Altri partecipanti: USS, OSAR, CP, CVCI, economiesuisse, AIn, UNIA, UPS
Tutti i Cantoni approvano il recepimento del Codice frontiere Schengen. SO sottolinea che il Codice frontiere ha il vantaggio di disciplinare l'apposizione del timbro data nei documenti di viaggio dei cittadini di Paesi terzi, rendendo più agevole la dimostrazione della durata del soggiorno da parte delle autorità cantonali.
BE, SZ e GR ritengono che gli allontanamenti senza formalità dalla Svizzera in seguito a soggiorno non sottostante a permesso oppure non autorizzato debbano comunque essere mantenuti. SH propone di mantenere la procedura di allontanamento senza formalità solo in caso di soggiorno illegale.
L'OSAR, AIn, UNIA, il CP e il PCS approvano invece il recepimento del codice frontiere e la fine degli allontanamenti senza formalità. L'OSAR, AIn, UNIA e il PCS chiedono tuttavia che siano apportati numerosi adeguamenti agli articoli proposti (art. 7, 64 e 65 LStr).
ZH constata che i Cantoni sul cui territorio si trova un aeroporto sono chiamati una volta an- cora a svolgere mansioni di interesse nazionale senza ottenere in cambio un indennizzo par- ticolare.
NE e ZG sottolineano dal canto loro che non avendo frontiere esterne (aeroporto con voli a destinazione di o in provenienza da Stati esterni allo spazio Schengen) non sono direttamen- te interessati dal codice frontiere. Quest'ultimo rientra nella competenza del corpo delle guardie di confine.
2.2.2 Pareri sostanzialmente contrari
Cantoni:
Partiti: UDC
Altri partecipanti:
L'UDC ritiene che il codice frontiere è uno sviluppo ulteriore dell'acquis che implica una mo- difica del diritto nazionale. L'allontanamento senza formalità previsto dalla LStr e approvato di recente dal popolo non dovrebbe essere già modificato. La nuova procedura provoche- rebbe un aumento dei ricorsi. Inoltre, la soppressione dei controlli al confine necessita un potenziamento dei controlli mobili. Il margine di manovra lasciato alla Svizzera dal codice frontiere va sfruttato al massimo negli interessi del Paese. L'UDC esige la massima traspa- renza per quanto concerne tutte le possibili conseguenze di una partecipazione al codice frontiere Schengen e di tutti gli ulteriori sviluppi dell'acquis di Schengen. L'UDC deplora che
le conseguenze finanziarie per la Svizzera non siano illustrate in maniera trasparente e che il progetto non menzioni nessuna cifra.
2.3 Valutazione generale dei complementi in vista della trasposizione completa dell'acquis di Schengen e di Dublino già recepito
2.3.1 Pareri sostanzialmente favorevoli
Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, GR, VD
Partiti: PPD, PCS, PLR
Altri partecipanti: USS, OSAR, CP, CVCI, economiesuisse, AIn, UNIA, UPS, ACNUR
Cantoni, partiti e altri partecipanti considerano auspicabile e giustificato adeguare la nostra legislazione interna in vista dell'attuazione degli accordi di associazione a Schengen e Dubli- no.
VS sottolinea l'interesse per il nostro Paese del principio secondo cui un solo Stato è compe- tente per trattare una domanda d'asilo depositata nello spazio Schengen. Esso spera tuttavia che tutti i Paesi vincolati da tale accordo lo applicheranno rigorosamente e che gli interessati potranno effettivamente essere consegnati allo Stato competente per il trattamento della loro domanda.
GE, SG, UR e NW ritengono tuttavia che la Confederazione debba rimanere in parte o total- mente incaricata del finanziamento del soggiorno e dell'allontanamento degli illegali fino al momento in cui è possibile la partenza in virtù degli accordi di associazione a Dublino (art. 64a LStr).
Diverse organizzazioni o partiti considerano eccessivo l'ammontare delle multe previste agli articoli 120a e 000x XXxx. XX segnala che, non avendo frontiere esterne, non è interessato dalla procedura API (Advance Passenger Information). Pertanto, le sanzioni previste in tale contesto non lo concernono.
L'USS, l'OSAR, AIn, UNIA ritengono che il legame tra gli accordi di Schengen e Dublino e la clausola della delega al DFGP (art. 100 cpv. 5 LStr) in base alla quale esso può concludere convenzioni che disciplinano l'organizzazione del ritorno nell'attesa della conclusione di un accordo di riammissione non è sufficientemente chiaro. L'USS e UNIA rilevano inoltre che il nuovo articolo 98b LAsi concernente la delega a terzi del rilevamento dei dati biometrici non è necessario nel quadro di Schengen e Dublino e che potrebbe essere problematico.
Il PCS, l'OSAR e AIn auspicano dal canto loro un'armonizzazione della procedura d'asilo all'aeroporto (art. 22 LAsi) con le norme europee.
2.3.2 Pareri sostanzialmente contrari
Cantoni:
Partiti: UDC
Altri partecipanti:
Nonostante si sia sempre pronunciata contro gli accordi di Schengen e Dublino, l'UDC rispet- ta le decisioni del popolo e non si oppone pertanto all'adesione in sé. Reputa tuttavia impor- tante che, nonostante l'adesione a Schengen, non vengano messi a repentaglio gli interessi della Svizzera. L'UDC auspica una maggiore collaborazione nel contesto della procedura d'asilo e del rinvio di cittadini di Stati terzi che dimorano illegalmente nel nostro Paese.
II Parte speciale
1 Osservazione preliminare
La parte speciale esamina articolo per articolo la posizione dei partecipanti alla consultazio- ne esterna. Se in una presa di posizione uno o più articoli sono respinti, questi figurano qui di seguito alla rubrica Rifiuto. Se una disposizione è approvata, figura sotto Approvazione. Se una disposizione è approvata ma sono apportate proposte supplementari, la stessa figura parimenti sotto Approvazione. Se in una presa di posizione determinati articoli sono respinti a altri non sono oggetto di commento alcuno, partiamo dal principio che gli articoli non com- mentati sono approvati.
2 Codice frontiere Schengen e adeguamenti della LStr
2.1 Articolo 7 capoverso 2 Passaggio e controllo delle persone alla frontiera
2 Il Consiglio federale disciplina i controlli delle persone alla frontiera che possono essere effettuati giusta gli accordi d'associazione a Schengen. Se l'entrata in Svizzera non è autorizzata, l'autorità com- petente per il controllo di confine emana una decisione motivata e impugnabile. La decisione è notifi- cata mediante uno speciale modulo3. Il rifiuto d'entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.
Approvazione
Cantoni: SH, SO, LU, SG, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, GR, VD
Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR
Altri partecipanti: USS, OSAR,CP, CVCI, economiesuisse, AIn, UNIA, UPS
UR e NW chiedono che la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni per quel che concerne l'allontanamento di stranieri entrati in Svizzera che non adempiono più le condizioni per soggiornarvi senza permesso o che dimorano illegalmente nel nostro Paese, sia disciplinata in maniera chiara e comprensibile dal punto di vista temporale e organizzati- vo (x.xx. domanda EURODAC, procedura Dublino). Auspicano inoltre che sia esaminata l'eventualità di introdurre una cedola di notifica della partenza unitaria per tutta la Svizzera nel contesto del modulo standard per l'allontanamento.
L'UPS propone di armonizzare il tenore degli articoli 7 capoversi 2 e 65 LStr. Detto questo, l'UPS ritiene che l'articolo 65 LStr sia più chiaro per quanto concerne la completezza della motivazione delle decisioni.
L'OSAR e AIn auspicano che la legge menzioni che un ricorso ha effetto sospensivo in pre- senza di fondati indizi di violazione della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU). Il diritto di ricorso e la possibilità di depositare una domanda d'asilo in caso di allontanamento devono essere comunicati alle persone interessate. Tale informazione deve avvenire in una lingua che la persona comprende. La persona interessata deve inoltre poter contattare un rappresentante legale.
3 Allegato V, Parte B Codice frontiere Schengen (ABl. L 105 vom 13.4.2006, S. 23)
Il PCS auspica che un ricorso abbia un effetto sospensivo in presenza di fondati indizi di vio- lazione della CEDU. Le persone devono essere informate sul loro diritto di ricorso e sulla possibilità di depositare una domanda d'asilo. Il termine di ricorso dev'essere di dieci giorni. Il PCS ritiene che, dati i termini esigui, dev'essere concessa d'ufficio un'assistenza giuridica gratuita.
L'USS e UNIA propongono che il dovere delle autorità di informare sul diritto di ricorso, sulla rappresentazione giuridica e sulla possibilità di presentare una domanda d'asilo venga men- zionato esplicitamente negli articoli 7, 64 e 65 LStr. Va inoltre precisato l'obbligo di informare la persona interessata in una lingua che comprende.
La CVCI auspica che la motivazione delle decisioni non sia eccessivamente circostanziata.
2.2 Articolo 64 capoversi 1 e 2 Allontanamento in caso di soggiorno non sog- getto a un permesso o soggiorno non autorizzato
1 Le autorità competenti allontanano dalla Svizzera lo straniero che:
a. non è in possesso del permesso necessario;
b. durante un soggiorno in Svizzera che non necessita di un permesso, non adempie più le condizioni d'entrata (art. 5).
2 L'autorità competente emana una decisione motivata e impugnabile. La decisione è notificata me- diante uno speciale modulo4. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro tre giorni dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. Dietro richiesta, l'autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell'effetto sospensivo.
Approvazione
Cantoni: SO, LU, SG, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, NW, VD
Partiti: PPD, PCS, PLR
Altri partecipanti: USS, OSAR, CP, CVCI, economiesuisse, AIn, UNIA, UPS
L'USS, l'OSAR, AIn e UNIA vedono di buon occhio il fatto che ogni allontanamento sia de- cretato mediante decisione scritta con pertinenti rimedi giuridici. Il termine di ricorso di tre giorni di cui al capoverso 2 è tuttavia criticato nell'ottica della CEDU. L'OSAR e AIn propon- gono un termine di dieci giorni.
L'OSAR e AIn auspicano che la legge menzioni che il ricorso ha effetto sospensivo in pre- senza di fondati indizi di violazione della CEDU. In tal caso andrebbe accordata d'ufficio u- n'assistenza giuridica. Il dovere d'informare sulla possibilità di ricorso e su quella di deposita- re una domanda d'asilo in caso di allontanamento deve parimenti figurare in questa disposi- zione, come pure il fatto che l'informazione va effettuata in una lingua che la persona inte- ressata capisce. Occorre inoltre indicare alla persona interessata i servizi che la possono informare sulla rappresentazione giuridica.
Il PCS auspica che il ricorso abbia un effetto sospensivo in presenza di fondati indizi di viola- zione della CEDU. Le persone interessate devono essere informate sul loro diritto di ricorso e sulla possibilità di depositare una domanda d'asilo. Il termine di ricorso dev'essere di dieci giorni. Il PCS ritiene che visti i termini esigui, debba essere accordata d'ufficio un'assistenza giudiziaria gratuita.
4 Allegato V Parte B Codice frontiere Schengen (GU L 105 del 13.04.2006, pag. 23)
L'USS e UNIA propongono che il diritto delle autorità di informare le persone interessate quanto al loro diritto di ricorso, al diritto a una rappresentazione giuridica e alla possibilità di depositare una domanda d'asilo figurino esplicitamente negli articoli 7, 64 e 65 LStr. Occorre inoltre precisare che l'informazione va effettuata in una lingua che la persona interessata comprende.
VD e il CP sottolineano che una procedura uniforme anche in caso di allontanamento dopo un soggiorno non sottostante a permesso o non autorizzato si giustifica e garantisce peraltro una protezione giuridica adeguata.
Rifiuto
Cantoni: SH, BE, SZ, GR
Partiti: UDC
Altri partecipanti:
SH ritiene che in caso di soggiorno illegale, qualora la persona non abbia osservato le condi- zioni d'entrata in Svizzera, debba sempre essere possibile pronunciare un allontanamento senza formalità non impugnabile. Il Codice frontiere non disciplina gli allontanamenti pronun- ciati all'interno del Paese, bensì solo quelli decretati alle frontiere esterne Schengen. Una procedura che implicasse un diritto di ricorso aumenterebbe la mole di lavoro delle autorità cantonali e probabilmente quella dei Cantoni frontalieri.
L'UDC, BE e GR ritengono che la nuova regolamentazione prevista dall'articolo 64 capover- so 2 non è più necessaria nel quadro del Codice frontiere e che implica un'eccessiva mole di lavoro per il Cantone (modulo, diritto di essere sentiti).
GR rileva che le possibilità concrete di esecuzione dell'allontanamento e del rimpatrio differi- scono e, nella forma proposta, provocherebbero sicuramente problemi pratici d'esecuzione.
SZ sostiene che non occorre una procedura unitaria in materia di allontanamento delle per- sone che soggiornano illegalmente in Svizzera. In caso di allontanamento, infatti, la compe- tenza spetta ai Cantoni, mentre in caso di divieto d'entrata giusta il Codice frontiere Schen- gen, la competenza incombe alle autorità federali.
2.3 Art. 65 Rifiuto d'entrata e allontanamento all'aeroporto
1 Se l’entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di confine all’aeroporto, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera.
2 L’Ufficio federale emana entro 48 ore mediante uno speciale modulo5 una decisione motivata e im- pugnabile. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro 48 ore dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide entro 72 ore.
3 La persona allontanata è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro la zona di transito dell’aeroporto per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non siano disposti nei suoi con- fronti il rinvio coatto (art. 69), la carcerazione in vista di rinvio coatto o la carcerazione cautelativa (art. 76, 77 e 78). Sono fatte salve le disposizioni relative all’ammissione provvisoria (art. 83) e alla presentazione di una domanda d’asilo (art. 22 LAsi6).
0 Xxxxxxxx X Xxxxx X Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx (XX L 105 del 13.04.2006, pag. 23)
6 RS 142.31
Approvazione
Cantoni: SH. SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD
Partiti: UDC, PPD, PLR
Altri partecipanti: USS, CP, CVCI, economiesuisse, UNIA, UPS
L'USS e UNIA propongono che il dovere delle autorità di informare la persona interessata sul suo diritto di ricorso, sul diritto a una rappresentazione giuridica e sulla possibilità di deposi- tare una domanda d'asilo figurino esplicitamente negli articoli 7, 64 e 65 LStr. Va inoltre pre- cisato che l'informazione deve avvenire in una lingua che la persona interessata comprende.
Rifiuto
Cantoni:
Partiti: PCS
Altri partecipanti: OSAR, AIn
L'OSAR e AIn auspicano un termine di ricorso di dieci giorni contro la decisione e l'effetto sospensivo di tale ricorso in presenza di fondati indizi di violazione della CEDU. In tal caso occorre accordare d'ufficio un'assistenza giuridica. L'OSAR e AIn auspicano inoltre che la possibilità di ricorrere e quella di depositare una domanda d'asilo in caso di allontanamento figurino parimenti nella disposizione in questione, come pure il fatto che l'informazione de- v'essere effettuata in una lingua che la persona interessata comprende, e che occorre indica- re alla persona interessata i servizi che informano in materia di rappresentazione giuridica.
Il PCS auspica che il ricorso abbia effetto sospensivo in presenza di fondati indizi di violazio- ne della CEDU. La persona interessata dev'essere informata sul suo diritto di ricorso e sulla possibilità di presentare una domanda d'asilo. Il termine di ricorso dev'essere di dieci giorni. Il PCS ritiene che, visto il termine esiguo, dev'essere accordata d'ufficio un'assistenza giuri- dica gratuita.
L'OSAR e AIn auspicano che il capoverso 3 sia completato con la menzione secondo cui la decisione di assegnazione all'aeroporto è notificata per scritto alla persona interessata, la quale beneficia di un termine di dieci giorni per ricorrere, e l'informazione deve avvenire in una lingua che la persona interessata comprende. La persona interessata deve inoltre avere la possibilità di ottenere una rappresentanza giuridica e la legge deve fare menzione di tale possibilità.
2.4 Articolo 66 Allontanamento dopo un soggiorno autorizzato
Art. 66 Allontanamento dopo un soggiorno autorizzato (nuovo titolo)
...
Approvazione
Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD
Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR
Altri partecipanti: USS, OSAR, CP, CVCI, economiesuisse, AIn, UNIA, UPS
3 Complementi in vista della trasposizione completa dell'acquis di Schengen e di Dublino già recepito
3.1 Complementi alla LStr
3.1.1 Articolo 64a Allontanamento in virtù degli accordi d'associazione a Dublino
1 Se un altro Stato vincolato dagli accordi d'associazione a Dublino è competente per lo svolgimento della procedura di asilo o di allontanamento in virtù delle disposizioni del Regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 20037, l'Ufficio federale emana una decisione di allonta- namento motivata e impugnabile. L'allontanamento è immediatamente esecutivo.
2 Il ricorso contro la decisione di allontanamento in virtù delle disposizioni degli accordi di associazio- ne a Dublino non ha effetto sospensivo.
3 Il Cantone di dimora dello straniero è competente per l'esecuzione dell'allontanamento e, se del caso, per la concessione e il finanziamento dell'aiuto sociale o del soccorso d'emergenza.
Approvazione
Cantoni: SH, SO, LU, BE, VS, NE, JU, ZG, BL, BS, AG, OW, ZH, SZ, VD
Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR
Altri partecipanti: USS, OSAR, CP, CVCI, economiesuisse, AIn, UNIA, UPS
L'OSAR e AIn auspicano che siano valevoli i medesimi principi applicati nelle decisioni di allontanamento (art. 7, 64, 65 LStr), ovvero che sia fatta salva la possibilità di presentare una domanda d'asilo (cpv. 1) e che in certi casi il ricorso abbia effetto sospensivo e sia accordata d'ufficio una rappresentazione giuridica.
Il PCS auspica che sia fatta salva la presentazione di una domanda d'asilo e che il ricorso abbia effetto sospensivo in presenza di fondati indizi di violazione della CEDU. Visti i termini esigui e considerata la limitazione della libertà, dev'essere accordata d'ufficio un'assistenza giuridica gratuita.
SZ xxxxxxx, nell'interesse di una prassi unitaria in materia d'esecuzione, la competenza del- la Confederazione per la procedura Dublino (domanda di presa o ripresa in carico nonché decisione di trasferimento).
Rifiuto
Cantoni: GE, SG, UR, NW
Partiti:
Altri partecipanti: ACNUR
GE non accetta l'articolo 64 a capoverso 3 LStr. In caso di applicazione degli accordi di Du- blino, non è concepibile che il Cantone di residenza dello straniero diventi competente per il versamento e il finanziamento dell'aiuto sociale. Conformemente ai testi legali, la risposta dello Stato Dublino di primo asilo a una domanda di presa o ripresa in carico dovrebbe ne-
7 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo; GU n. L 50 del 25.02.2003, pag. 1
cessiatare al massimo due mesi, ma occorrerà stare a vedere come la cosa si svolge nella prassi.
SG chiede che l'articolo 72 LStr concernente la concessione di sussidi federali venga ade- guato. Auspica che la Confederazione sovvenzioni i Cantoni per la dimora e l'allontanamento delle persone senza un diritto di dimorare in Svizzera.
UR auspica che le spese nel quadro della procedura Dublino siano sopportate dalla Confe- derazione almeno in ragione della metà, giacché i Cantoni dipendono dalla Confederazione per quanto concerne l'attuazione e la celerità della procedura. Occorre inoltre esaminare l'opportunità di creare nella LStr un nuovo tipo di carcerazione nel contesto del ritorno in uno Stato dell'UE.
NW auspica che la Confederazione assuma la responsabilità finanziaria per quel che con- cerne le spese di soggiorno, carcerazione e rimpatrio, giacché i Cantoni dipendono dalla Confederazione per quanto concerne l'attuazione e la celerità della procedura.
L'ACNUR ritiene che i richiedenti l'asilo dovrebbero avere diritto a sollecitare l'effetto sospen- sivo del rimedio giuridico. In tale contesto, l'ACNUR approva il chiarimento apportato all'arti- colo 107a secondo periodo LAsi per quanto concerne il riferimento alla CEDU.
3.1.2 Articolo 93 capoverso 4
4 Il capoverso 3 non si applica nel caso in cui la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizze- ra in virtù dell’articolo 22 LAsi. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamità naturali.
Approvazione
Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD
Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR
Altri partecipanti: USS, OSAR, CP, CVCI, economiesuisse, AIn, UNIA, UPS
3.1.3 Articolo 94 (Abrogazione) Approvazione
Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD
Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR
Altri partecipanti: USS, CP, CVCI, economiesuisse, OSAR, AIn, UNIA, UPS
Il CP precisa che tale abrogazione e la sostituzione della disposizione mediante l'articolo 120a LStr rientra nell'ambito del diritto penale e della procedura penale e appare appropriata.
3.1.4 Articolo 100 capoverso 5
5 Fino alla conclusione di un accordo di riammissione ai sensi del capoverso 2 lettera b, il Dipartimen- to federale di giustizia e polizia può, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, conclude-
re con autorità estere convenzioni che disciplinano questioni organizzative legate al ritorno degli stra- nieri nel loro Paese d’origine nonché all’aiuto al ritorno e alla reintegrazione.
Approvazione
Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD
Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR
Altri partecipanti: CP, CVCI, economiesuisse, UPS
Rifiuto Cantoni:
Partiti:
Altri partecipanti: USS, OSAR, AIn, UNIA
L'USS, l'OSAR, AIn e UNIA ritengono che il legame tra gli accordi di Schengen e Dublino e la presente norma non è sufficientemente chiaro. Xxxxxxx spiegare meglio tale legame oppu- re rinunciare a tale regolamentazione. UNIA chiede che tale delega sia stralciata. L'OSAR e AIn chiedono che tali convenzioni non superino la durata di un anno e che siano pubblicate.
3.1.5 Articolo 104 Comunicazione preliminare dei dati sui passeggeri
1 Per migliorare l’esecuzione dei controlli di confine e lottare più efficacemente contro le entrate e i transiti illegali, l'Ufficio federale, dopo aver sentito le imprese di trasporto aereo, stabilisce per quali voli le imprese di trasporto aereo sono tenute a comunicargli, immediatamente dopo il check-in, i dati personali sui passeggeri trasportati. L’Ufficio federale determina a quale ufficio vanno comunicati i dati.
2 Una comunicazione giusta il capoverso 1 comporta le seguenti categorie di dati:
a. generalità (cognomi, nomi, data di nascita, cittadinanza);
b. numero e tipo di documento di viaggio utilizzato;
c. aeroporto di destinazione in Svizzera;
d. numero del trasporto;
e. ora di partenza e d'arrivo;
f. primo punto d'imbarco;
g. numero complessivo di passeggeri trasportati con il volo in questione.
3 L'ufficio determinato dall’Ufficio federale secondo il capoverso 1 trasmette i dati personali comuni- catigli dalle imprese di trasporto aereo alle autorità incaricate di effettuare i controlli di confine negli aeroporti.
4 L’Ufficio federale può concludere con le imprese di trasporto aereo convenzioni relative ad aspetti tecnici della procedura di comunicazione. Di regola la comunicazione dei dati sui passeggeri secondo il capoverso 2 deve avvenire in linea tramite terminali di dati collegati all’ordinatore. In via ecceziona- le i dati possono essere comunicati a lotti su supporti elettronici di dati o per scritto (moduli di comu- nicazione)
5 Entro 24 ore dall'ottenimento, l’ufficio determinato dall’Ufficio federale cancella i dati di cui al ca- poverso 2, purché non siano indispensabili per svolgere una procedura di diritto penale, d'asilo o in materia di stranieri oppure, in forma anonima, per scopi statistici.
6 Entro 24 ore dall'atterraggio nel luogo di destinazione del volo, le imprese di trasporto aereo cancel- lano i dati personali comunicati secondo il capoverso 2.
7 Esse informano i passeggeri interessati della comunicazione dei dati.
Approvazione
Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD
Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR
Altri partecipanti: USS, OSAR, CP, CVCI, economiesuisse, AIn, UNIA, UPS
Il CP e la CVCI auspicano che i metodi di comunicazione previsti per la trasmissione dei dati sui passeggeri figurino nella legge, più precisamente nella LSISA. Il Consiglio federale deve lanciare il progetto pilota evocato nel rapporto, segnatamente onde disciplinare gli aspetti tecnici. VD e il CP deplorano che il Consiglio federale non si sia chinato sulla questione delle spese e della protezione dei dati.
VD e l'UPS considerano indicato svolgere un progetto pilota prima di poter disciplinare tutti gli aspetti tecnici dei metodi di comunicazione previsti per i dati sui passeggeri comunicati.
3.1.6 Articolo 120a Multa in caso di violazione dell'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto
1 Le imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione (imprese di trasporto) che violano l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 capoverso 1 sono punite con la multa fino a un milione di franchi.
2 Si rinuncia alla multa se:
a. la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera o a proseguire il viaggio;
b. non si poteva ragionevolmente esigere che l’impresa di trasporto scoprisse una falsificazio- ne o una contraffazione dei documenti di viaggio;
c. l’impresa di trasporto è stata costretta a trasportare una persona;
d. la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell’articolo 22 LAsi8;
e. il Consiglio federale ha previsto eccezioni, segnatamente in caso di guerre o calamità natu- rali.
3 In casi di lieve entità si può rinunciare a infliggere la multa, segnatamente se non sussistono spese non coperte di assistenza, mantenimento o rinvio coatto.
4 Nella determinazione della multa è tenuto conto dell’esistenza di un accordo di cooperazione secon- do l’articolo 92 capoverso 3.
Approvazione
Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW
Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR
Altri partecipanti: economiesuisse, UPS
SZ auspica ulteriori misure nel quadro delle presenti modifiche di legge (ritiro del permesso di atterrare o ritiro della concessione) per i casi in cui non può essere incassata la multa o in presenza di ripetuta violazione dell'obbligo di comunicazione e dell'obbligo di diligenza.
Rifiuto
Cantoni: VD
Partiti:
Altri partecipanti: USS, CP, CVCI, OSAR, AIn, UNIA
8 RS 143.20
VD sostiene che la soluzione proposta si discosta dalla Direttiva 2004/82/CE, la quale pre- vede una multa minima di 3000 euro e una massima di 5000 euro per viaggio effettuato da un passeggero privo dei documenti richiesti. VD non capisce come una multa fissata indivi- dualmente in funzione del grado della colpa possa essere meglio adeguata al Codice penale svizzero. L'importo massimo di un milione di franchi non è compatibile con la parte generale del Codice penale (art. 34 CP).
L'USS, il CP, la CVCI e UNIA ritengono che l'importo massimo della multa, un milione di franchi, è eccessivo e che occorre riprendere il tenore della direttiva europea, la quale pre- vede un importo minimo di 3000 euro e massimo di 5000 euro per viaggio effettuato da un passeggero9.
L'OSAR e AIn ritengono eccessivo l'importo della multa e preferiscono mantenere la formu- lazione dell'articolo 94 capoverso 1 LStr.
3.1.7 Articolo 120b Multa in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione delle im- prese di trasporto aereo
1 Le imprese di trasporto aereo che violano in maniera colpevole l'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 104 sono punite con la multa fino a 100 000 franchi.
2 L'obbligo di comunicazione è violato se i dati sui passeggeri di un volo, di cui all'articolo 104 capo- verso 2, non sono comunicati tempestivamente oppure sono comunicati in maniera incompleta o erro- nea.
3 L'impresa di trasporto aereo è colpevole se non ha preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire una violazione dell'obbligo di comunicazione.
4 Nella determinazione della multa è tenuto conto dell’esistenza di un accordo di cooperazione secon- do l’articolo 92 capoverso 3.
Approvazione
Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW
Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR
Altri partecipanti: USS, economiesuisse
Rifiuto
Cantoni: VD
Partiti:
Altri partecipanti: OSAR, CP, CVCI, AIn, UNIA
L'OSAR e AIn auspicano che l'importo massimo della multa sia di 5000 franchi per persona non notificata.
VD, il CP e l'UPS ritengono l'importo della multa eccessivo e nettamente al di là degli importi fissati negli altri Paesi. La CVCI ritiene che gli importi sono eccessivi.
9 Direttiva 2004/82 del Consiglio, GU L 261, pag. 24
3.1.8 Articolo 120c Disposizioni comuni per sanzionare le imprese di trasporto
1 La violazione dell'obbligo di diligenza (art. 120a) o dell'obbligo di comunicazione (art. 120b) è per- seguita anche se commessa all'estero. È applicabile per analogia l'articolo 6 capoversi 3 e 4 del Codice penale.
2 La rappresentanza dell'impresa di trasporto è retta dall'articolo 102a del Codice penale.
3 L’azione penale si prescrive in sette anni, la pena in cinque anni.
Approvazione
Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD
Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR
Altri partecipanti: USS, OSAR, CP, CVCI, economiesuisse, AIn, UNIA, UPS
3.1.9 Articolo 120d Perseguimento penale
1 Le infrazioni di cui agli articoli 115 – 120 sono perseguite e giudicate dai Cantoni. Se un’infrazione è stata commessa in più Cantoni, la competenza a procedere spetta al Cantone che per primo ha iniziato il procedimento.
2 L'Ufficio federale è competente per giudicare e perseguire in prima istanza le infrazioni giusta gli articoli 120a e 120b. La legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo è applica- bile in quanto la presente legge non contenga disposizioni contrarie.
Approvazione
Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD
Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR
Altri partecipanti: USS, OSAR, CP, CVCI, economiesuisse, AIn, UNIA, UPS
ZG ritiene che il perseguimento penale spetta alla Confederazione. Eventualmente sono interessati unicamente i Cantoni con un aeroporto che costituisce una frontiera esterna Schengen.
3.2 Complementi alla LAsi
3.2.1 Articolo 21 Domanda d'asilo presentata alla frontiera, al momento dell'in- tercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell’entrata illegale o all'in- terno del Paese
1 Le autorità competenti inviano a un centro di registrazione le persone che presentano una domanda d'asilo alla frontiera, al momento dell'intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata illegale o all'interno del Paese.
2 L'Ufficio federale verifica la propria competenza a svolgere la procedura d'asilo tenendo conto delle disposizioni degli accordi d'associazione a Dublino10.
10 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD; RS...; FF 2004 5777); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato compe tente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS…; RU...; FF 2004 5791); Protocollo del
Approvazione
Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD
Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR
Altri partecipanti: USS, OSAR, CP, CVCI, economiesuisse, AIn, UNIA, UPS, ACNUR
L'ACNUR auspica completare tale disposizione. Occorre prescrivere una formazione per gli impiegati che entrano per la prima volta in contatto con richiedenti l'asilo, specialmente per quanto concerne il diritto internazionale in materia di rifugiati.
3.2.2 Articolo 22 capoversi 1, 1bis, 2, 2bis e 2ter Procedura all'aeroporto
1 L’autorità competente rileva le generalità delle persone che presentano una domanda d’asilo in un aeroporto svizzero, le fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può rilevarne altri dati biometri- ci e interrogarle sommariamente sull’itinerario seguito e sui motivi che le hanno indotte a lasciare il loro Paese.
1 bis L'Ufficio federale verifica la propria competenza a svolgere la procedura d'asilo tenendo conto delle disposizioni degli accordi d'associazione a Dublino11.
2 L’entrata in Svizzera è rifiutata provvisoriamente se tali provvedimenti non permettono di determina- re immediatamente se sono adempite le condizioni per l’ottenimento di un’autorizzazione d’entrata secondo il capoverso 2bis.
2bis L'entrata è autorizzata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 200312 e
a. appare che, nel Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera, il richiedente sarebbe esposto a pericolo per uno dei motivi enumerati dall’articolo 3 capoverso 1 o minacciato di trattamento inumano; oppure
b. il richiedente rende verosimile che il Paese dal quale è direttamente giunto in Svizzera lo costringerebbe, violando il principio del non respingimento, a recarsi in un Paese nel quale sembra essere esposto a pericolo.
2ter Per evitare casi di rigore personale, il Consiglio federale può decidere in quali altri casi l’entrata in Svizzera è autorizzata.
… relativo all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein [Protocollo sulla Danimarca] [titolo provvisorio] (RS …; RU …; FF …); Protocollo del ... tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Con federazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [titolo provvisorio] (RS …; RU …; FF …).
11 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD; RS...; FF 2004 5777); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato compe tente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS…; RU...; FF 2004 5791); Protocollo del
… relativo all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein [Protocollo sulla Danimarca] [titolo provvisorio] (RS …; RU …; FF …); Protocollo del ... tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Con federazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [titolo provvisorio] (RS …; RU …; FF …).
12 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU n. L 50 del 25.02.2003, pag. 1
Approvazione
Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD
Partiti: UDC, PPD, PLR
Altri partecipanti: USS, CP, CVCI, economiesuisse, UNIA, UPS
L'USS e UNIA ritengono che il legame tra gli accordi di Schengen e Dublino e l'articolo 22 capoverso 1 non è sufficientemente chiaro. Inoltre, il rilevamento dei dati biometrici e dei profili del DNA costituisce una procedura onerosa e delicata che in tale contesto si rivela inutile.
Il CP ritiene che il rilevamento sistematico delle impronte digitali dei richiedenti l'asilo previsto all'articolo 22 capoverso 1 è necessario per poter effettuare il confronto delle impronte digi- tali tramite Eurodac.
Rifiuto Cantoni:
Partiti: PCS
Altri partecipanti: OSAR, AIn, ACNUR
L'OSAR e AIn auspicano una modifica della procedura all'aeroporto che sia conforme al dirit- to europeo: soggiorno all'aeroporto che non superi i 30 giorni e entrata autorizzata alle vitti- me di tortura e stupro (art. 20 della direttiva sulle norme minime per l'accoglienza dei richie- denti l'asilo). La decisione dovrebbe essere presa all'aeroporto solo se la domanda è mani- festamente infondata. Negli altri casi dev'essere autorizzata l'entrata. L'entrata di minori non accompagnati e di richiedenti traumatizzati dev'essere automatica. L'entrata deve parimenti essere autorizzata alle persone che hanno vincoli stretti con una o più persone residenti in Svizzera. L'entrata deve inoltre essere autorizzata in presenza di indici che non siano mani- festamente infondati secondo cui la persona è in pericolo nel Paese dal quale è direttamente arrivata oppure se il suo allontanamento non è ragionevolmente esigibile. Per il resto, solo l'Ufficio federale della migrazione, non la polizia aeroportuale, deve trattare le domanda d'a- silo all'aeroporto.
Il PCS chiede che sia tenuto conto delle direttive europee e delle raccomandazioni dell'Alto Commissario per i rifugiati. Il soggiorno all'aeroporto non deve superare le quattro settimane. Vanno trattati in aeroporto solo i casi manifestamente infondati. L'entrata dei minori non ac- compagnati nonché delle vittime di tortura o stupro dev'essere in tutti i casi autorizzata.
L'ACNUR auspica che si rinunci all'interrogatorio sommario sui motivi d'asilo da parte della polizia aeroportuale e che l'Ufficio federale della migrazione sia l'unica autorità a svolgere, in maniera centralizzata, il necessario interrogatorio. Per quel che concerne il criterio per la decisione in materia d'entrata di cui al capoverso 2bis lettera a, l'ACNUR propone che l'esame sia svolto nell'ottica della questione dell'infondatezza manifesta della domanda, in applica- zione della nozione di persecuzione. L'ACNUR auspica inoltre che per l'entrata giusta il ca- poverso 2bis lettera b siano applicati i criteri applicabili agli Stati terzi sicuri. L'ACNUR propo- ne infine che, in presenza di indizi e prove della competenza di un altro Stato, sia posto ter- mine alla permanenza in aeroporto.
3.2.3 Articolo 24 Intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata ille- gale (abrogazione)
Approvazione
Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD
Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR
Altri partecipanti: USS, OSAR, CP, CVCI, economiesuisse, AIn, UNIA, UPS, ACNUR L'OSAR e AIn esprimono soddisfazione per l'abrogazione di questa disposizione.
3.2.4 Articolo 98b cpv. 1bis Dati biometrici
1bis L'Ufficio federale può incaricare terzi della rilevazione e valutazione dei dati biometrici. Esso ema- na prescrizioni relative all'elaborazione dei dati e controlla se le persone incaricate osservano le pre- scrizioni relative alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica.
Approvazione
Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD
Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR
Altri partecipanti: OSAR, CP, CVCI, economiesuisse, AIn, UPS, ACNUR
Rifiuto Cantoni:
Partiti:
Altri partecipanti: USS, UNIA
L'USS e UNIA ritengono che il legame tra gli accordi di Schengen e Dublino e la presente norma non sia sufficientemente chiaro. Occorre meglio spiegare tale legame oppure rinun- ciare a questa regolamentazione. L'USS e UNIA ritengono che una delega a terzi è delicata dal profilo della protezione dei dati, e non necessariamente vantaggiosa dal punto di vista economico. Occorre soppesare i vantaggi e gli inconvenienti di tale delega.
3.3 Complementi alla LSISA
3.3.1 Articolo 1 capoverso 2
2 Sono fatti salvi gli articoli 101-107, 110-111i e 114 della legge federale del 16 dicembre 200513 sugli stranieri (LStr), gli articoli 96-99, 101-102abis e 102b-102g della legge del 26 giugno 199814 sull'asilo (LAsi) nonché gli articoli 49a e 49b della legge del 29 settembre 195215 sulla cittadinanza (LCit).
Approvazione
Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD
Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR
Altri partecipanti: USS, OSAR, CP, CVCI, economiesuisse, AIn, UNIA, UPS
3.3.2 Articolo 3 capoverso 2 lettera c e capoverso 3 lettera h (nuovo)
2 Il sistema coadiuva l’Ufficio federale nell’adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stra- nieri: ...
c. controllo delle condizioni d’entrata e di dimora degli stranieri secondo le disposizioni della LStr16, dell’accordo del 21 giugno 199917 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea (CE) e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), dell’accordo del 21 giugno 200116 di emenda- mento della convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, degli ac- cordi d'associazione a Schengen18 e degli accordi d'associazione a Dublino19;
3 Il sistema coadiuva l’Ufficio federale nell’adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo: ...
h. determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo secondo gli ac- cordi d'associazione a Dublino.
Approvazione
Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD
Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR
Altri partecipanti: USS, OSAR, CP, CVCI, economiesuisse, AIn, UNIA, UPS
3.3.3 Art. 15 Comunicazione all'estero
13 RS ...
14 RS 142.31
15 RS 141.0
16 RS ...
17 RS 0.142.112.681
18 RS 0.632.31
19 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD; RS...; FF 2004 5777); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato compe tente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS…; RU...; FF 2004 5791); Protocollo del
… relativo all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein [Protocollo sulla Danimarca] [titolo provvisorio] (RS …; RU …; FF …); Protocollo del ... tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Con federazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [titolo provvisorio] (RS …; RU …; FF …).
La comunicazione di dati all’estero è retta dall’articolo 6 LPD20, dagli articoli 105-107, 111a-111d, 111i LStr21 nonché dagli articoli 97, 98, 102abis, 102b e 102c LAsi22.
Approvazione
Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD
Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR
Altri partecipanti: USS, OSAR, CP, CVCI, economiesuisse, AIn, UNIA, UPS
20 RS 235.1
21 RS ...
22 RS 142.31