CONTRATTO DI PROGRAMMA
CONTRATTO DI PROGRAMMA
ENAC – SOC. di gestione XXX
CONTRATTO DI PROGRAMMA
L’anno duemila XXX il giorno XXX del mese di XXX,
tra
l’ Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, C.F. 97158180584, in seguito denominato per brevità “ENAC”, rappresentato dal Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxxx domiciliato per la carica presso la sede del predetto Ente, in Roma, Viale del Xxxxxx Pretorio n. 118, in virtù dei poteri a esso conferiti
e
La Società XXX con sigla XXX S.p.A., in seguito denominata per brevità “Società”, con sede legale in Via
………….. n………, Capitale Sociale di Euro ……………. iscritta al Registro delle Imprese di , R.E.A.
n. ………………….., C.F. ………………….., rappresentata da ……………………, nella sua qualità di Presidente/Rappresentante legale, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in virtù dei poteri a esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione come risulta da verbale del Consiglio di Amministrazione del , denominate congiuntamente “Parti”
VISTI
- il codice della navigazione, parte aeronautica, come modificato in base alla legge delega 9 novembre 2004, n. 265, dal D.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e dal D.lgs. 15 marzo 2006, n. 151;
- il D.lgs. 25 luglio 1997, n. 250, che ha istituto l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile;
- l’articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con il Regolamento di attuazione emanato con D.M. del 12 novembre 1997, n. 521 e l’articolo 1 del D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato dall’art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che hanno introdotto nuove regole in materia di gestione degli aeroporti e di realizzazione delle relative infrastrutture;
- il D.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, emanato in attuazione della Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, che all’art. 19 designa l’ENAC quale organo vigilante competente sulla materia;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la Direttiva P.C.M. 27 gennaio 1994, recante principi sull’erogazione dei servizi di pubblica utilità, che stabilisce, tra l’altro, che i soggetti erogatori svolgono apposite verifiche sulla qualità e sull'efficacia dei servizi prestati;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, riguardante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, che all’art. 2, comma 12, lett. p), ha introdotto l’obbligo, per il soggetto esercente il servizio, di adottare una carta di servizio pubblico, nella quale indicare gli standard dei singoli servizi e gli esiti della verifica sul rispetto degli stessi;
- il D.P.C.M. 30 dicembre 1998, recante lo “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore dei trasporti”;
- la Circolare ENAC GEN 06 del 31 ottobre 2014 relativa alla “qualità dei servizi nel trasporto aereo: le Carte dei servizi standard per gestori aeroportuali e vettori aerei”, che sostituisce e abroga le Circolari ENAC APT 12 del 2 maggio 2002 e la Circolare APT 31 del 8 giugno 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1107, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- il D.M. 24 luglio 2007, n.107/T che designa l’ENAC quale organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento (CE) 1107/2006;
- la Circolare ENAC GEN 02B del 13 maggio 2021 che aggiorna la Circolare GEN 02A del 19 dicembre 2014 relativa all’applicazione del Regolamento (CE) 1107/2006, introducendo, tra l’altro, la disciplina degli aspetti sanzionatori contenuta dal D.lgs. 24 febbraio 2009, n. 24;
- il Regolamento della Commissione del 12 febbraio 2014, n. 139 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la Circolare ENAC APT 21 del 30 gennaio 2006, che in merito all’approvazione di progetti e varianti di opere e impianti aeroportuali ha dettato criteri per la redazione, presentazione e istruttoria dei progetti di infrastruttura e impianti aeroportuali;
- il D.P.R. 13 luglio 1998, n. 367, che disciplina il procedimento di presa in consegna e i compiti di sorveglianza riguardanti gli immobili demaniali di cui al n. 6 dell’Allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la Circolare APT 32 del 7 dicembre 2009 che, nell’ambito del demanio aeronautico civile statale, definisce l’aeroporto quale “sistema tecnico, gestionale, economico equilibrato”, e, tra l’altro, delinea il concetto di strumentalità dei beni in relazione alle funzioni, al ruolo e allo sviluppo dell’aeroporto;
- la Direttiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali;
- l’art. 37 del D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall’art 36, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e successive modificazioni, che, istituita l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (d’ora in avanti ART), ha disposto che, per il settore aeroportuale, alla medesima sono attribuite le competenze di cui agli artt. 71-82 del
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, in attuazione della Direttiva 2009/12/CE;
- l’art. 71, comma 5, del D.L. del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della Direttiva 2009/12/CE, che esclude dal proprio ambito di applicazione: i diritti riscossi per la remunerazione dei servizi di navigazione aerea di rotta e terminale di cui al Regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra, di cui all’Allegato A del D.lgs. n. 18/1999 e i diritti riscossi per finanziare l’assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta, di cui al Regolamento CE 1107/2006;
- l’art. 1, comma 11 e comma 11 ter, del D.L. 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e successive modificazioni;
- il D.P.R. 17 settembre 2015, n. 201 Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione;
- l’Atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n. 267 del 5 agosto 2016 che designa l’ENAC quale Autorità tecnica di settore deputata a curare l’istruttoria e la definizione dei Contratti di programma con i gestori aeroportuali;
- l’art. 202, comma 1bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 che ha disposto la proroga di due anni della durata delle concessioni aeroportuali in essere;
- l’art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha previsto la costituzione obbligatoria, presso le stazioni appaltanti, del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- la documentazione istruttoria prodotta dal gestore aeroportuale e dall’amministrazione pubblica concedente il finanziamento con la quale si attesta la compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- il parere espresso dal Consiglio di Stato sez. I adunanza di sezione del XX sulla legittimità della clausola di rinuncia al contenzioso, di cui all’art. 19 dello schema di Contratto di Programma approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ENAC n.20 del 2 ottobre 2018;
CONSIDERATO
- che ai sensi dell’art. 687 del codice della navigazione, l’ENAC, nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile;
- che, ai sensi dell’art. 704, comma 4, del codice della navigazione, l’affidamento in concessione della gestione totale degli aeroporti è subordinato alla sottoscrizione della convenzione tra l’ENAC e il gestore e che, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo a tale affidamento, l’ENAC e il gestore stipulano altresì il contratto di programma ivi previsto;
- che, in forza del decreto Interministeriale n. XXX la Società XXX è affidataria della gestione totale dello scalo/degli scali fino al XXX;
- che, ai sensi del sopra citato art. 704 del codice della navigazione nonché dell’Atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n. 267 del 5 agosto 2016, l’ENAC è il soggetto pubblico competente alla stipula dei contratti di programma con il gestore aeroportuale;
- che, l’art. 1, comma 11, del D.L. 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ss.mm.ii., prevede che “per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro centottanta giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. […] Il termine di centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti”;
- che la Società ha conseguito per lo scalo di XXX, ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti, la certificazione dell’aeroporto n. XXX;
- che la Società di gestione ha ricevuto l’approvazione tecnica da ENAC del Master Plan in data XXX;
- che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.L. del’8 settembre 2004, n. 237, convertito con modificazioni dalla legge del 9 novembre 2004, n. 265, con Ordinanza del XXXX è stato adottato il Regolamento di Scalo per l’aeroporto di riferimento;
- che ai sensi dell’art. 705, comma 2, lett. g) del codice della navigazione e in conformità alla Circolare ENAC GEN 06 del 31 ottobre 2014 la Società ha adottato la Carta dei servizi che, con riferimento all’Anno Base, è stata approvata dall’ENAC per lo scalo di XXX, con nota n. XXX;
- che l’ENAC con la nota XXX del XXX ha individuato le modalità di redazione e presentazione del Piano quadriennale degli Investimenti;
- che la Società ha presentato in data XXX con nota n. XXX, all’ENAC la documentazione necessaria alla stipula del Contratto di programma ai sensi e per effetti dell’art. 1, comma 11, del D.L. 12 settembre 2014, n.133;
- che la Società ha presentato il Piano Quadriennale degli Interventi (Allegato 1) - comprensivo del Piano degli Investimenti, delle Previsioni di Traffico e del Piano Economico e Finanziario - e il Piano della Qualità e della Tutela Ambientale (Allegato 2), sui quali l’ENAC ha espresso parere tecnico favorevole, propedeutico alla Consultazione, con nota n. XXX del XXX;
- che, al fine di acquisire il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, nel rispetto delle norme sul giusto procedimento e sulla trasparenza dell’azione amministrativa e in applicazione della Direttiva 12/2009/CE e dei Modelli di Regolazione dei Diritti Aeroportuali (d’ora in avanti Modelli) elaborati dall’ART, la Società, previo il suddetto parere tecnico favorevole delle strutture competenti dell’ENAC, ha provveduto a sottoporre a Consultazione:
• il Piano quadriennale degli Interventi inclusivo, per il periodo contrattuale di riferimento, delle Previsioni di Traffico e del Piano degli Investimenti e relativo crono-programma, con l’indicazione delle opere, ove presenti, che rivestono particolare valenza strategica per lo sviluppo dello scalo e, dunque, suscettibili di applicazione della maggiorazione del tasso di remunerazione (WACC);
• il Piano della Qualità e della Tutela Ambientale;
- che, la Società, acquisito il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, ha presentato all’ENAC il Piano quadriennale degli interventi e il Piano della Qualità e della Tutela Ambientale per la sottoscrizione del Contratto di programma;
- che l’ENAC, valutata la coerenza delle Previsioni di Traffico, del Piano degli Investimenti, del Piano della Qualità e della Tutela Ambientale sopra citata e, verificata la sostenibilità del Piano economico e finanziario, procede alla sottoscrizione del presente Contratto;
- che, il Consiglio di Amministrazione dell’ENAC ha modificato, con delibera XXX, lo schema di Contratto di programma tipo approvato con deliberazione n 20/2018 del 2 ottobre 2018;
- che l’ENAC, trasmette al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il “Contratto di programma” stipulato con la Società per l’approvazione tramite decreto interministeriale;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 Premesse e considerati
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di programma.
Articolo 2 Definizioni
a) Anno Base: anno iniziale di riferimento per la programmazione degli investimenti, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Qualità e di Tutela Ambientale e per la misurazione del miglioramento continuo degli indicatori selezionati nel menzionato Piano;
b) Anno Ponte: l’esercizio che si interpone tra l’Anno Base e il primo anno del periodo contrattuale, nel corso del quale il Gestore provvede agli adempimenti inerenti la presentazione a ENAC della documentazione prescritta dal vigente quadro regolatorio e a svolgere la Consultazione con gli utenti;
c) Convenzione: l’atto stipulato tra l’ENAC e la Società XXX in data XXX con cui è stata affidata alla Società la gestione totale dello scalo/degli scali XXX con scadenza al XXX;
d) Xxxxx di costruzione: oneri connessi alla realizzazione di un intervento comprensivi di:
• oneri di progettazione,
• oneri di affidamento lavori, direzione lavori e collaudo dell’opera,
• oneri di realizzazione;
e) Gestore aeroportuale: il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato (cfr. art. 705, Cod. Nav.);
f) Master Plan: è lo strumento di pianificazione tecnico-urbanistica dello sviluppo delle infrastrutture aeroportuali redatto sulla base delle previsioni di crescita del traffico aereo e di norma definito su un arco temporale di 10-15 anni; esso garantisce il costante mantenimento dei livelli di sicurezza operativa e di qualità di servizio resa agli utenti, e, nel contempo, individua e sancisce l’attitudine e la necessità di un bene a soddisfare le finalità pubbliche del trasporto aereo, comportando dichiarazione di pubblica utilità preordinata all’esproprio per le aree private in esso ricomprese; il Master Plan, a seguito della conclusione delle procedure ai sensi della L. 351/95, diviene Piano Regolatore;
g) MIA (Monitoraggio degli interventi aeroportuali): sistema operativo messo a disposizione della Società da ENAC al fine di consentire il monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere infrastrutturali, previste nel Piano degli investimenti, che costituisce parte integrante del presente Contratto;
h) Periodo contrattuale: periodo di riferimento quadriennale cui si riferiscono gli impegni di cui ai successivi artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18;
i) Piano quadriennale degli Interventi: il documento redatto dal gestore aeroportuale per il periodo di vigenza contrattuale che include:
• le Previsioni di Traffico,
• il Piano degli Investimenti;
• il Piano Economico e Finanziario;
j) Previsioni di Traffico: le stime di traffico, contenute all’interno del Piano quadriennale degli Interventi, disaggregate per categorie omogenee di traffico che si prevede si registreranno nel corso del periodo contrattuale sullo scalo;
k) Piano degli Investimenti: l’insieme degli investimenti che la Società si impegna a realizzare con la sottoscrizione del presente Contratto nel rispetto della tempistica fissata – per fasi di progettazione, lavorazione e di entrata in esercizio dei singoli interventi – nel crono-programma presentato dalla società e approvato dall’ENAC;
l) Piano Economico-Finanziario: il piano, parte integrante del Piano quadriennale degli Interventi, con il quale la Società dimostra la coerenza e la sostenibilità economico-finanziaria, tra l’altro, del Piano quadriennale degli Interventi;
m) Piano della Qualità e della Tutela Ambientale: il piano, redatto secondo le relative Linee guida pubblicate sul sito ufficiale Enac, che individua gli indicatori di qualità e di tutela ambientale per i quali la Società, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna a conseguire, nel corso di ciascun anno del periodo contrattuale, obiettivi di miglioramento delle prestazioni rese;
n) Rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza Unificata, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale; (Va inserito solo se ricorre la fattispecie)
o) Maggiore onere di costruzione: l’eventuale maggior onere sostenuto per la realizzazione di un intervento previsto dal Piano degli Interventi rispetto al “Costo dell’opera” risultante dal quadro economico dell’opera approvato da ENAC, al netto degli eventuali contributi pubblici e dei ribassi conseguiti in sede di gara, rideterminato in funzione delle eventuali variazioni di costo derivanti da perizia di variante ammissibile ai sensi della normativa vigente e approvata secondo le modalità definite da ENAC;
p) Sedime: l’insieme delle aree air side1 e delle aree aperte al pubblico land side2, indipendentemente dal regime proprietario;
q) Sistema aeroportuale: gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano.(Va inserito solo se ricorre la fattispecie)
Articolo 3 Durata e rinnovo
1. La durata del presente Contratto è fissata in anni 4, con scadenza al 31 dicembre XXX.
2. Esso diviene vincolante per le parti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto di approvazione del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
3. Entro 60 giorni successivi all’approvazione del bilancio relativo al penultimo anno del periodo contrattuale la Società presenterà all’ENAC la documentazione di cui ai successivi artt. 10, 12, 13, 14, necessaria alla stipula di un nuovo Contratto di programma.
1 La zona air side è rappresentata dall’area aeroportuale (piste e piazzali aeromobili, viabilità, parti di aerostazioni, edifici vari) interna ai varchi doganali e/o alle postazioni di controllo di sicurezza.
2 La zona land side è rappresentata dall’area aeroportuale (viabilità, parti di aerostazioni) esterna ai varchi doganali e/o alle postazioni di controllo di sicurezza.
Articolo 4 Oggetto
1. Con la stipula del presente Contratto di programma, nell’ambito della disciplina di cui all’art. 1, comma 11, del D.L. 12 settembre 2014, n.133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ss.mm.ii. volta a garantire il riavvio degli investimenti negli aeroporti di interesse nazionale, si vengono a individuare per l’aeroporto di XXX e per il periodo oggetto di vigenza contrattuale, gli impegni che la concessionaria assume al fine di assicurare lo sviluppo e il mantenimento delle infrastrutture e adeguati livelli di sicurezza e di servizio, in coerenza con le direttive ENAC e tenendo altresì conto:
a) delle nuove opere nonché degli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Piano degli Investimenti che la Società, in forza del presente Contratto si impegna a realizzare, in ciascuna annualità di vigenza, in coerenza con le previsioni di traffico considerate ai fini della pianificazione dello sviluppo aeroportuale;
b) dei livelli qualitativi e di tutela ambientale cui la Società dovrà progressivamente uniformare gli standard dei servizi resi all’utenza rispetto ai valori rilevati all’Anno Base, secondo quanto previsto dal Piano della Qualità e della Tutela Ambientale;
c) delle penali applicabili in caso di ritardato o mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto.
Articolo 5
Revisione del Contratto nel corso del periodo contrattuale
1. La revisione anticipata del presente Contratto rispetto alla data naturale di scadenza può essere richiesta dalle parti qualora sullo scalo si verifichino fatti a carattere straordinario e non prevedibili all’atto della stipula del presente Contratto di programma, ritenuti da ENAC significativi.
2. La revisione produce effetti a decorrere dall’anno successivo a quello in cui si sono accertati gli eventi di cui al precedente comma 1.
Articolo 6 Atti aggiuntivi
1. Le parti possono provvedere tramite Atti aggiuntivi alla revisione degli impegni assunti con il Contratto di programma limitatamente al prodursi, nel corso del periodo contrattuale, di variazioni, ritenute significative da ENAC e valutate per singole fattispecie, che dovessero alterare i Piani, o al sopraggiungere di disposizioni normative/regolamentari che possano avere un impatto – valutato da ENAC – significativo, su uno o più documenti definiti all’atto della stipula.
2. L’approvazione degli Atti aggiuntivi avviene con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti per l’approvazione del Contratto di programma.
3. L’aggiornamento degli impegni assunti contrattualmente può altresì avvenire tramite autorizzazione diretta delle strutture tecniche di ENAC, nel caso di opere, previste nel Piano quadriennale degli Interventi approvato, che, in fase di progettazione/realizzazione, presentino variazioni non significative correlate al raggiungimento di una piena efficacia dell'intervento o nel caso di opere non previste nel Piano
quadriennale degli Interventi approvato ma che non comportino variazioni della capacità aeroportuale e che risultino necessarie alla funzionalità aeroportuale.
Articolo 7 Obblighi della Società
1. Quanto previsto dal presente Contratto consente alla Società di provvedere alla gestione aeroportuale nel pieno rispetto degli oneri e degli impegni assunti con il Contratto medesimo e degli obblighi a essa già derivanti:
• dal Codice della Navigazione;
• dalla Convenzione;
• dalle disposizioni e dagli standard tecnico-operativi previsti dalle normative nazionali e internazionali per la funzionalità e la sicurezza degli impianti aeroportuali;
• dai principi sull’erogazione dei servizi pubblici fissati dalla Dir. P.C.M. del 27 gennaio 1994;
• dagli obiettivi fissati nella Carta dei servizi, approvata dall’ENAC;
• dagli obblighi derivanti dal Manuale di aeroporto e dal Regolamento di scalo.
2. La conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali e la gestione dei servizi essenziali alla regolarità del trasporto aereo, alla piena funzionalità ed efficienza degli impianti e alla complessiva sicurezza operativa dello scalo, ivi inclusi i controlli sull’intero sedime aeroportuale, costituiscono, oltre che responsabilità diretta della Società, scopo primario dell’affidamento della gestione, al cui soddisfacimento deve essere prioritariamente teso l’utilizzo dei beni e delle risorse derivanti alla Società, in virtù delle funzioni pubblicistiche trasferite in capo alla stessa, in forza del quadro normativo vigente, della Convenzione e del presente Contratto.
3. La Società è tenuta a realizzare eventuali interventi di carattere urgente non previsti dal Piano quadriennale degli Interventi, e richiesti da esigenze di carattere normativo/regolamentare e/o da ENAC, che dovessero rendersi necessari nel periodo di vigenza del presente Contratto per riconosciute esigenze inerenti la sicurezza, la regolarità del trasporto aereo e il miglioramento dei livelli di servizio offerti.
4. La Società deve pubblicare sul proprio sito web le informazioni concernenti le fonti di finanziamento, la data della concessione del finanziamento pubblico, il nome dell’autorità erogatrice, i singoli beneficiari, la forma e l’importo dell’aiuto concesso al beneficiario, il tipo di impresa, il settore economico principale in cui il beneficiario ha le sue attività. Tali informazioni devono essere tenute costantemente aggiornate. La documentazione dettagliata relativa a tutte le misure di finanziamenti pubblici deve essere conservata per dieci anni dalla data di concessione delle misure.
Articolo 8 Ulteriori adempimenti
1. La Società, fermo restando tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente e dai rapporti convenzionali in essere, è tenuta inoltre a:
a) riportare per ogni intervento il CUP, richiesto ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 3/2003 e per le finalità di cui all’art. 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed inserire tale codice su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento stesso nell’ottica
di una integrazione con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, da realizzare entro 12 mesi dalla data di efficacia del presente Contratto con modalità da definire d’intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’ENAC e la Società;
b) presentare annualmente, entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque non oltre il 31 luglio, le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Allegato 3B, 3C) necessarie a consentire all’ENAC le verifiche di competenza in ordine allo stato di attuazione del Piano quadriennale degli Interventi di cui all’art. 10 e del Piano della Qualità e della Tutela Ambientale di cui all’art. 14 e alle Ulteriori discontinuità di costo di cui all’art. 11 secondo il format allegato al presente contratto;
c) immettere nel sistema operativo MIA le informazioni riguardanti lo stato di avanzamento delle lavorazioni di ciascun intervento previsto nel Piano quadriennale degli interventi, così come precisato all’art. 10 comma 9;
d) presentare all’ENAC il piano annuale della manutenzione ordinaria ai sensi di quanto previsto dalla Circolare ENAC APT 21 e ss.mm.ii;
e) assolvere agli adempimenti in materia urbanistica derivanti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla gestione patrimoniale dei beni acquisiti, o realizzati, dalla stessa Società, mediante anticipi da parte del gestore (autofinanziamento) o con fondi pubblici diretti;
f) non ostacolare in alcun modo l’esercizio, da parte dell’ENAC, dei poteri di vigilanza, ispezione, di accesso ai locali/impianti, così come alla documentazione e alle notizie utili ai fini della verifica del rispetto degli obblighi gravanti sulla Società in forza del presente Contratto, e a fornire all’ENAC, per le medesime finalità, tutte le informazioni dallo stesso richieste, xxx comprese le informazioni e i documenti inerenti i rapporti di natura commerciale;
g) affidare i lavori, i servizi e le forniture nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
h) trasmettere annualmente all’ENAC, non oltre 60 giorni dall’approvazione del bilancio, i dati della contabilità regolatoria/contabilità analitica secondo gli Schemi contabili previsti dai Modelli e la relativa certificazione, in conformità a quanto previsto dalla Legge 248/05 nonché all’Atto di indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 30 dicembre 2005;
i) fornire adeguate informazioni all’utenza aeroportuale, tramite una consultazione da tenersi almeno annualmente, ai sensi di quanto disciplinato dal successivo art. 18;
j) trasmettere all’ENAC le risultanze della Consultazione annuale di cui al successivo art. 18 entro 30 giorni dalla chiusura della medesima audizione;
k) presentare all’ENAC, non oltre 60 giorni successivi all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo anno, una relazione a chiusura di ciascun periodo contrattuale in relazione agli investimenti realizzati, evidenziando eventuali ritardi e/o variazioni apportate al Piano originario approvato in sede di stipula del Contratto di programma, e ai risultati raggiunti nell’ambito della qualità dei servizi e della tutela ambientale. La società deve dare evidenza di un eventuale divario tra gli investimenti programmati ed effettuati nel campo dell’intermodalità nonché la riprogrammazione delle opere necessarie ai collegamenti, in particolare quelli ferroviari, con gli aeroporti ai fini del miglioramento dell’intermodalità;
l) erogare agli utenti aeroportuali i servizi relativi alla gestione caratteristica elencati nell’apposita sezione del Modello di riferimento predisposto dall’ART, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione;
m) improntare la messa a disposizione degli impianti, dei servizi aeroportuali e degli spazi operativi di movimentazione, di manovra e di sosta a criteri di efficienza, economicità, funzionalità, sicurezza, anche tenendo conto delle esigenze espresse dai vari operatori attraverso le forme di loro periodica consultazione previste dalle normative vigenti;
n) assicurare agli utenti la presenza, la continuità e la regolarità dei necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente o coordinando l’attività di altri soggetti che forniscono tali servizi in favore di terzi o in autoproduzione; l’accesso agli impianti aeroportuali e ai servizi di assistenza a terra sarà assicurato nel rispetto delle vigenti normative sulla concorrenza e il libero mercato;
o) provvedere in via continuativa al controllo e al coordinamento delle attività degli operatori a qualsiasi titolo presenti sullo scalo, comunicando tempestivamente all’ENAC ogni situazione che possa compromettere la funzionalità dell’aeroporto, la regolarità dei servizi e il rispetto delle prescrizioni tecniche e operative attinenti la safety e la security aeroportuale;
p) gestire, organizzare e aggiornare tutti i dati di traffico e di servizio necessari a fornire un’adeguata e tempestiva informativa all’ENAC, al passeggero, al vettore e agli operatori di assistenza a terra, al fine di assicurare il coordinato e integrato svolgimento di tutte le attività aeroportuali in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle tempistiche programmate; in particolare la Società di gestione è tenuta a trasmettere, con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento i dati di traffico aereo sul portale dei servizi on line di ENAC, secondo le modalità e le procedure operative indicate dall’Ente;
q) trasmettere ad Enac, entro 60 gg dall’approvazione del Bilancio di esercizio del primo anno del successivo periodo regolatorio, un prospetto di dettaglio che dia evidenza che la sommatoria dei ricavi attualizzati percepiti nel precedente periodo regolatorio - scaturenti dalle tariffe annualmente vigenti per il traffico programmato ex ante - corrispondano alla sommatoria dei costi attualizzati di periodo così come rideterminati per effetto dei dati di consuntivo per investimenti effettivamente realizzati e discontinuità di costo ammesse, al netto dell’eventuale conguaglio che si riferisce all’ultima annualità del periodo.
2. La Società si impegna a fornire evidenze documentali all’ENAC in ordine a qualunque eventuale iniziativa che potrà essere assunta dalla stessa a condizione di non gravare sull’equilibrio economico-finanziario della gestione e sulle risorse necessarie a garantire il rispetto degli obblighi e degli standard di servizio previsti dal presente Contratto e dalla Convenzione.
Articolo 9
Obblighi per servizi e prestazioni aggiuntive
1. La Società si impegna ad adempiere agli obblighi che, sebbene non previsti dalla Convenzione e/o dal presente Contratto:
• siano disposti dall’ENAC e/o dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in quanto urgenti e indispensabili per fronteggiare sopravvenute esigenze di pubblico interesse connesse allo svolgimento delle attività aeroportuali e/o all’attuazione del Piano Nazionale di Sicurezza;
• siano imposti dalla necessità di adempiere a sopraggiunte disposizioni normativo/regolamentari, anche in materia di security.
Articolo 10
Piano quadriennale degli Interventi – Piano degli Investimenti
1. Il Piano degli Investimenti, di cui all’Allegato 1 individua gli interventi di ammodernamento, ampliamento, sviluppo delle infrastrutture e impianti aeroportuali, anche in materia di security, la cui progettazione e/o realizzazione, in coerenza con le previsioni del Master Plan, ricade nel periodo contrattuale individuato dal presente Contratto all’art. 3. Il suddetto Piano individua separatamente le acquisizioni di forniture e gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi, in ciascuna annualità del periodo considerato, in linea con il Piano delle manutenzioni straordinarie approvato dall’ENAC.
2. Il Piano degli investimenti deve fornire evidenza delle relative fonti di finanziamento. Gli interventi da realizzare con il ricorso a finanziamenti pubblici devono indicare, per ciascun finanziamento pubblico i riferimenti normativi, le delibere di stanziamento delle somme e le eventuali convenzioni/accordi stipulati con l’Autorità pubblica.
3. Nel caso in cui il Piano quadriennale degli Interventi comprenda investimenti da realizzare, in tutto o in parte, attraverso finanziamenti pubblici o altre fonti di finanziamento di soggetti terzi, la Società si impegna a realizzare o completare tali interventi in autofinanziamento, qualora i medesimi non vengano erogati.
4. Il Piano degli Investimenti specifica inoltre gli interventi che, finalizzati all’ottimizzazione della capacità aeroportuale, anche attraverso progetti volti all’innovazione tecnologica, nonché al miglioramento della sicurezza dello scalo, rivestono un carattere strategico nell’ambito dello sviluppo aeroportuale. Per gli interventi strategici riconosciuti da ENAC, la società può richiedere, con le modalità previste nel Modello di riferimento vigente, l’applicazione di una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale.
5. Le espropriazioni e le acquisizioni di terreni e beni immobili eventualmente previste nel Piano degli Investimenti sono effettuate con oneri a carico della Società ed acquisite al demanio dello Stato, subordinatamente al riconoscimento dei costi sostenuti dalla Società, nei limiti della quota di pertinenza dei prodotti regolamentati soggetti a regolamentazione tariffaria, in conformità a quanto stabilito dal Modello di riferimento predisposto dall’ART.
6. Le schede A e B, che integrano il Piano degli Investimenti, sono prodotte dal gestore e devono essere coerenti con quanto caricato nel sistema MIA all’Atto della stipula, relativamente al periodo contrattuale di riferimento e all’Anno Base.
7. La Società è tenuta a presentare entro trenta (30) giorni dall’emanazione, da parte dell’ART, della delibera di conformità della proposta tariffaria al Modello di riferimento, una dichiarazione a firma del rappresentante legale, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo l’Allegato 3A, nella quale comunica all’ENAC il tasso di remunerazione - nominale, reale e, laddove presente, la maggiorazione da applicare agli interventi riconosciuti strategici - ammesso ai fini tariffari.
8. La Società provvede all’adempimento degli impegni definiti nel Piano degli Investimenti nel rispetto dei tempi previsti, per fasi di progettazione, lavorazione e di entrata in esercizio, nel crono-programma allegato al Piano medesimo.
9. La Società di gestione è tenuta, al fine di consentire un monitoraggio costante degli interventi previsti nel Piano a inserire periodicamente, e comunque con una cadenza coerente con l’emissione degli stati di avanzamento dei lavori, i dati relativi alle medesime lavorazioni nel sistema MIA.
10. La Società, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 11, provvede entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque, entro il 30 giugno di ogni anno, a completare il caricamento dei dati relativi allo stato, rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente, degli adempimenti riguardanti ciascun intervento del Piano degli Investimenti all’interno del sistema MIA.
11. Ai fini della validazione dello stato di avanzamento degli interventi previsti nel Piano degli Investimenti, la Società trasmette all’ENAC, entro il 31 luglio di ciascun anno, una dichiarazione attestante (Allegato 3B) lo stato, rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente, degli adempimenti relativi a ciascuno degli interventi previsti dal Piano degli Investimenti di cui all’Allegato 1 corredata dalla Scheda A, in formato editabile, che deve riportare unitamente ai dati previsionali anche i dati di consuntivo di ciascuna annualità oggetto del periodo contrattuale. Contestualmente la Società è tenuta a presentare all’ENAC (Allegato 3B) una sintetica ed esaustiva relazione sullo stato di attuazione del Piano, che dia anche evidenza del riconcilio con i dati di bilancio, comprensiva dei riferimenti a eventuali nuove opere non previste o a variazioni e/o aggiornamenti di quelle già approvate, motivando le ragioni di eventuali scostamenti riscontrati tra il dato pianificato e quello rilevato a consuntivo;
12. Le dichiarazioni, di cui ai commi 7 e 11, e i dati inseriti all’interno del MIA formeranno oggetto di specifiche verifiche che l’ENAC si riserva di condurre, anche a campione, per ciascuna annualità attraverso proprio personale.
13. La non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti commi 7 e 11, comporta, in qualsiasi momento essa venga accertata, anche successivo alla scadenza del presente Contratto, la sanzione come determinata dal successivo art.17.
14. Per gli investimenti per la cui realizzazione sia previsto un progetto approvato secondo le modalità definite da ENAC, l’eventuale maggior onere sostenuto per la realizzazione rispetto al costo risultante dal quadro economico dell’opera, costituisce “Maggior onere di costruzione” a carico della Società a esclusione dei casi in cui le variazioni di costo sia derivante da perizia di variante ammissibile ai sensi della normativa vigente e approvata secondo le modalità definite da ENAC.
15. La Società di gestione è responsabile della realizzazione del Piano degli interventi approvato dall’ENAC.
Articolo 11
Ulteriori discontinuità di costo
1. Gli oneri operativi, diversi da quelli per nuovi investimenti, che si dovessero verificare nel corso del periodo contrattuale per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, saranno oggetto di valutazione, esclusivamente in relazione alla tipologia di spesa ammissibile, da parte delle strutture competenti dell’ENAC.
2. La Società provvede, entro il 31 luglio di ciascun anno, a presentare all’ENAC la dichiarazione a firma del rappresentante legale – resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo lo schema allegato (Allegato 3C) al presente contratto – attestante a consuntivo la tipologia di discontinuità di costo effettivamente manifestatesi alla data del 31 dicembre dell’anno precedente ed il relativo importo.
3. L’ENAC procederà a verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2.
4. La non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 2, comporta, in qualsiasi momento essa venga accertata, anche successivo alla scadenza del presente Contratto, l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 17 comma 4.
Articolo 12
Piano quadriennale degli interventi - Previsioni del traffico
1. Le previsioni di traffico, che costituiscono parte integrante del Piano quadriennale degli Interventi, individuano l’evoluzione del traffico distinguendo per tipologia e per unità di servizio. La relazione illustrativa che accompagna le previsioni, deve evidenziare le fonti statistico/previsionali utilizzate per le stime e gli eventuali modelli impiegati per la costruzione delle previsioni. Nella relazione la Società deve, inoltre, motivare l’eventuale disallineamento tra le stime effettuate e le tendenze individuate dagli organismi di riferimento (IATA, ICAO, EUROCONTROL, ACI EUROPE ecc.).
Articolo 13
Piano quadriennale degli interventi - Piano Economico Finanziario
1. La Società presenta all’ENAC, unitamente al Piano degli investimenti, il correlato Piano Economico- Finanziario (PEF), corredato da una esaustiva relazione esplicativa sulle componenti economiche e patrimoniali che dimostrano l’equilibrio della gestione e la sostenibilità del Piano degli investimenti.
2. Il Piano economico-finanziario è redatto dalla Società di gestione per il periodo oggetto del presente Contratto, ed è coerente con le informazioni presenti nei Piani di cui agli articoli 10, 12, 14, nonché con la dinamica tariffaria elaborata ai fini della Consultazione e allegata al PEF stesso.
3. Il PEF contiene tutti gli elementi che hanno consentito all’ENAC di verificare la sostenibilità degli investimenti e della connessa attività di gestione aeroportuale per il periodo di vigenza contrattuale e, solo a seguito di esito positivo della menzionata verifica, l’Ente procede alla stipula del presente Contratto.
4. La Società al verificarsi di quanto previsto all’articolo 6, comma 3, è tenuta a presentare, a ENAC il PEF debitamente aggiornato con le misure necessarie a dimostrare il mantenimento delle condizioni di sostenibilità economico-finanziaria delle opere sottoposte all’autorizzazione diretta delle strutture tecniche.
5. La Società, entro il 31 luglio di ogni anno, è tenuta a dare evidenza all’ENAC dei requisiti di solidità patrimoniale di seguito riportati, secondo lo schema allegato al presente Contratto (Allegato 3B):
a) la somma delle voci C e D del passivo dello stato patrimoniale di cui all’ art. 2424 c.c., al netto delle voci C – nonché della voce B del medesimo attivo relativa a cespiti non inclusi nel capitale investito netto regolatorio – non ecceda, per ciascun anno del periodo contrattuale, la misura del CIN regolatorio;
b) il tempo di rimborso dei debiti finanziari sia inferiore alla durata residua della concessione;
c) il rapporto tra flusso monetario dell’attività operativa disponibile per il servizio del debito e il servizio del debito medesimo, determinati utilizzando la metodologia di calcolo allegata (Allegato 4), non risulti inferiore a 1,2 in media triennale;
d) la leva finanziaria complessiva della Società sia orientata al progressivo miglioramento nel periodo contrattuale, salvo diversa autorizzazione dell’ENAC.
6. La Società di gestione si impegna, laddove non riesca a soddisfare i requisiti di solidità di cui al comma precedente, a tendere comunque al raggiungimento degli stessi fornendo annualmente evidenza del loro progressivo miglioramento.
Articolo 14
Piano della Qualità e della Tutela Ambientale
1. La Società si impegna, nel corso del periodo contrattuale, al miglioramento degli standard di qualità del servizio e degli indicatori di tutela ambientale indicati nel Piano della Qualità e della Tutela Ambientale di cui all’Allegato 2.
2. Nell’Allegato 2 al presente Contratto sono riportati:
a) gli indicatori analitici di qualità e gli indicatori ambientali, esaminati in sede di consultazione con gli utenti aeroportuali e oggetto di monitoraggio nel corso del periodo contrattuale, nonché il valore da essi assunto all’Anno Base;
b) gli obiettivi annuali fissati per il periodo contrattuale per ciascuno degli indicatori analitici di qualità (Oq) e di tutela ambientale (Oa).
3. La Società, entro il 31 luglio di ogni anno, trasmette all’ENAC, secondo lo schema allegato al presente Contratto (Allegato 3B) i valori degli indicatori di qualità e di tutela ambientale, oggetto di monitoraggio annuale.
4. Nel caso in cui, in sede di verifica ai sensi del precedente comma 3 venissero rilevati, per singolo indicatore, valori rappresentativi di peggioramenti rispetto agli obiettivi assegnati per anni precedenti o addirittura rispetto agli standard consuntivati all’Anno Base, si procederà all’applicazione delle penali di cui al successivo art. 17, comma 5.
Articolo 15 Verifiche effettuate da ENAC
1. L’ENAC nello svolgimento della sua attività di monitoraggio accerta:
a) lo stato di avanzamento degli interventi previsti dal Piano degli Investimenti, tramite il sistema MIA, e sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 10, comma 11;
b) gli eventuali interventi di carattere urgente che, non previsti nel suddetto Piano, dovranno essere realizzati nelle residue annualità del periodo contrattuale;
c) il rispetto degli obiettivi fissati nell’Allegato 2 sulla base delle risultanze dei documenti di cui all’art. 14, comma 3.
Articolo 16
Procedura di applicazione delle penali
1. L’ENAC, nel caso in cui accerti un inadempimento da parte della Società, concernente gli obblighi riportati nel presente documento, entro il termine di novanta (90) giorni, contesta le violazioni alla Società, la quale, entro i trenta (30) giorni successivi alla notifica, propone eventuali azioni correttive da porre in essere e i rispettivi tempi di attuazione. Entro i successivi sessanta (60) giorni, l'ENAC accoglie le controdeduzioni della Società ovvero provvede alla indicazione delle ulteriori azioni correttive da porre in essere e dei rispettivi tempi di attuazione. Trascorso inutilmente il tempo previsto per l’attuazione delle suddette misure senza che la Società abbia provveduto l’ENAC, con provvedimento motivato, ingiunge alla Società nella persona del suo rappresentante legale il pagamento delle penali di cui al successivo articolo, unitamente a quanto dovuto per eventuali spese postali e di notifica.
2. Le penali dovranno essere corrisposte dalla Società entro trenta (30) giorni dalla ricezione della comunicazione della loro applicazione da parte di ENAC.
3. L’importo massimo complessivo annuo delle penali non potrà superare un importo pari al due (2) per cento dei ricavi complessivi della Società, consuntivati nell’anno precedente.
4. L’ammontare di dette penali dovrà essere versato secondo le modalità comunicate da ENAC. In caso di mancato pagamento l’ENAC agirà in via esecutiva per la riscossione della penale.
5. In aggiunta alle penali, la Società è tenuta al risarcimento degli eventuali maggiori danni sopportati dall’ENAC a causa del ritardato adempimento e/o della violazione dei propri obblighi.
6. Nell’ipotesi in cui l’ENAC, dovesse accertare la mancata realizzazione di uno o più investimenti previsti e ritenuti significativi per cause dovute a inerzia o a fatto imputabile alla Società di gestione, potrà avviare la procedura di revoca della concessione così come disciplinata dalla Convenzione di affidamento della stessa.
7. L'ENAC comunica al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili l'irrogazione e la misura delle penali disposte.
8. L'Importo delle penali versate dalla Società non può costituire oggetto di recupero in tariffa.
9. Agli inadempimenti convenzionali di cui all’articolo 8, comma 1, lett. l), m), n), o), p), si applicano le sanzioni previste dalla medesima Convenzione.
Articolo 17 Misura delle penali
1. Il mancato rispetto degli obblighi di informativa e di rendicontazione di cui all’art. 3, comma 3, all’art. 8, comma 1, lett. b), c), d), h), j), k), all’art. 10, commi 7, 10 e 11, all’art. 13, comma 4, all’art. 14, comma 3, o la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni avanzate dall’ENAC, anche nell’ambito delle attività di controllo e ispezione di cui all’art. 8, lett. f), comporta l’applicazione, a carico della Società, di penali determinate secondo le modalità stabilite dall’Allegato 5 e comunque non inferiore nel minimo a mille (1.000) euro e non superiore nel massimo all’uno (1) per cento degli ultimi ricavi complessivi consuntivati. Nel caso in cui la mancata osservanza agli adempimenti previsti all’art. 8, comma 1, lett. b), c), d), h), j), k), all’art. 10, commi 7, 10, e 11, all’art. 13, comma 4, all’art. 14, comma 3, venga reiterata nel corso del periodo contrattuale l’importo della penale verrà raddoppiato.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, la mancata presentazione della documentazione di cui all’art. 10, commi 7 e 11 del presente Contratto comporta l’applicazione delle penali previste al successivo comma 6 per il caso di ritardato adempimento degli impegni previsti, per l’annualità di riferimento, dal Piano quadriennale degli Interventi.
3. Ove la Società ostacoli l’esercizio da parte dell’ENAC dei poteri di vigilanza, ispezione, e accesso di cui all’art. 8, lett. f), sarà applicata la penale pari all’uno (1) per cento dei ricavi complessivi consuntivati.
4. La non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del presente Contratto, accertata dall’ENAC, comporta, la decadenza dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché l’applicazione della disciplina prevista dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
5. Nel caso in cui i valori rilevati, per ciascun indicatore di qualità e per ciascun indicatore di tutela ambientale, risultino peggiori rispetto agli obiettivi assegnati per gli anni precedenti o addirittura rispetto agli standard consuntivati all’Anno Base, si procederà, per ogni singolo indicatore, all’applicazione delle penali nella misura minima indicata dall’art.1174 del c.d.n..
6. Nel caso di ritardo nell’entrata in esercizio di un intervento previsto, per l’annualità di riferimento, dal Piano quadriennale degli interventi derivante dal mancato rispetto, per causa dovuta a inerzia o a fatto imputabile alla Società, della tempistica indicata nel crono-programma (maggiori tempi parziali di avvio della progettazione, di avvio delle procedure di appalto, di avvio dei lavori, di sistemazioni finali per rendere l’opera agibile, etc.), sarà applicata alla medesima Società – sulla base degli atti ufficiali risultanti (data di approvazione dei progetti, data di agibilità, data di collaudo, etc.) e previo accertamento da parte dell’ENAC di tale responsabilità – una penale, per ogni giorno di effettivo ritardo, individuata nel tasso di remunerazione (WACC) nominale, determinato ai sensi del Modello tariffario di riferimento predisposto dall’ART, applicato al costo dell’intervento oggetto di ritardo. Qualora l’intervento oggetto di ritardata entrata in esercizio sia stato riconosciuto come strategico dall’ENAC, verrà applicato il tasso di remunerazione maggiorato corrispondente al medesimo intervento.
7. La Società è responsabile anche dei ritardi delle imprese appaltatrici, ove ascrivibili a comportamenti o eventi sui quali la Società abbia potere, anche sanzionatorio, di intervento, ed è libera di tutelarsi nei confronti di queste in ordine alle eventuali penali che dovesse subire per loro causa. E’ esclusa la responsabilità della Società nei casi in cui i ritardi delle imprese appaltatrici siano dovuti a eventi sui quali la Società non può esercitare alcuna influenza (fallimento, ammissione a procedure concorsuali ecc).
Articolo 18 Esiti consultazione
1. La Società è tenuta a svolgere una Consultazione annuale volta al confronto con l’utenza ai sensi del Modello di riferimento e a trasmettere all’ENAC entro 30 giorni dalla chiusura gli esiti dell’avvenuta consultazione tramite verbale che riporti le posizioni emerse nel corso della medesima, la documentazione eventualmente presentata a sostegno delle posizioni espresse, i nominativi degli utenti intervenuti e le loro firme.
Articolo 19 Collegio Consultivo Tecnico
1. Al fine di fornire uno strumento efficace di risoluzione della controversie per la celere esecuzione delle opere pubbliche e contribuire, dunque, al rilancio economico del sistema Paese, l’art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto la costituzione obbligatoria, presso le stazioni appaltanti, del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. Il CCT può essere costituito, in via facoltativa, per lavori di qualsiasi importo, nella fase antecedente l’esecuzione del contratto, e per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui al comma 1.
3. All’ENAC, in qualità di unica Autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile, dotata dei poteri di approvazione, verifica e controllo delle infrastrutture aeroportuali, dalla fase di progettazione a quella di entrata in esercizio delle opere, è riservata la designazione di uno dei componenti del CCT.
Articolo 20 Rinuncia al contenzioso
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto la Società rinuncia a tutti i giudizi pendenti alla data della sottoscrizione, attinenti con l’oggetto del presente contratto, così come espressamente indicati nell’Allegato 6, rinunciando altresì ad ogni altro diritto e/o pretesa ad esso connesso.
2. La Società rinuncia, altresì, ad attivare contenziosi relativi a diritti e/o pretese inerenti a situazioni giuridiche controverse che, in atto al momento della sottoscrizione del presente Contratto, abbiano trovato regolazione all’interno dello stesso e dei suoi allegati.
3. Entro 60 giorni dalla data di efficacia del presente Contratto, le Parti, nel caso di giudizio pendente, si impegnano a formalizzare presso gli organi giurisdizionali competenti gli atti di rinuncia ai contenziosi di cui all’Allegato 6 e di accettazione, ove prescritta, secondo le modalità di rito.
Articolo 21 Foro competente
1. Per tutte le controversie relative alla interpretazione e alla esecuzione del presente Contratto sarà competente il Foro di Roma.
2. Fatto salvo quanto indicato al comma precedente, le controversie non possono essere promosse quando riguardino il piano di investimenti approvato dall’ENAC e le relative conseguenze tariffarie.
Articolo 22 Allegati
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:
- Allegato 1: Piano quadriennale degli Interventi (Piano degli Investimenti e relativo crono-programma, Previsioni di traffico e Piano economico finanziario);
- Allegato 2: Piano della Qualità e della Tutela Ambientale;
- Allegati 3 (A, B,C): Modelli di autodichiarazione;
- Allegato 4: Modalità di calcolo dei requisiti di solidità patrimoniale;
- Allegato 5: Determinazione della misura delle penali;
Ente Nazionale Aviazione Civile | Società XXXX S.p.A. |
Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxxx | Il Presidente |
- Allegato 6: Giudizi pendenti alla data della sottoscrizione del CdP. Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)