REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE D’USO DEL NOME E DEL LOGO PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI
DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
Approvato dal Consiglio Direttivo con Xxxxxxxx n. 12/05 del 28 giugno 2005
Data modifica | Oggetto delle principali modifiche | Deliberazione |
3 novembre 05 | ▪ Adeguamento alla normativa | n. 40/05 del 3 novembre 2005 - Consiglio Direttivo |
28 dicembre 05 | ▪ Adeguamento alla normativa | n. 54/05 del 28 dicembre 2005 - Consiglio Direttivo |
23 novembre 06 | ▪ Adeguamento al regolamento Quadro | n. 44/06 del 23 novembre 2006 - Consiglio Direttivo |
28 maggio 10 | ▪ Snellita la premessa ▪ Inserito n. registrazione marchio comunitario ▪ Variata la definizione di beneficiario ▪ Variate le modalità di calcolo del diritto contributo ▪ Eliminata l’eventuale facoltà di non riscossione del diritto contributo dai coltivatori diretti e dai produttori con debolezza economica; ▪ Affidato il controllo del rispetto dei requisiti a auditor dell’Ente Parco, muniti di titolo di valutatore esterno di sistemi di gestione della qualità; ▪ Eliminato l’ex art. 12 “norme transitorie” | n. 18/10 del 22 giugno 2010 - Commissario Straordinario |
30 gennaio 2013 | ▪ Variate le modalità di calcolo del diritto contributo | n. 4/13 del 15 febbraio 2013 - Presidente |
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE D’USO DEL NOME E DEL LOGO PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI
DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
Indice
Premessa
art. 1 – Denominazione ed emblema del Parco 2
art. 2 – Beneficiari 2
art. 3 – Compiti dell’Ente Parco – Servizio Agro Silvo Pastorale… 3
art. 4 – Manuale per la gestione del logo… 3
art. 5 – Controllo dei Requisiti. 3
art. 6 – Iter procedurale. 4
art. 7 – Diritto-Contributo 4
art. 8 – Durata della concessione d’uso del nome e del logo. 5
art. 9 – Diritti e obblighi del Beneficiario. 5
art. 10 – Etichettatura dei prodotti… 6
art. 11 – La rete Agroalimentare del Parco 6
art. 12 – Sanzioni 6
art. 13 – Pubblicità 7
Allegati
All. 1) - Facsimile di domanda
All. 2) - Modulo di conferma dell’adesione All. 3) - Facsimile di Convenzione
Premessa
Ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n° 394, articolo 14, comma 4, l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l’uso del proprio nome e del proprio emblema a prodotti agroalimentari che presentino requisiti tali da soddisfare le finalità del Parco.
Con la concessione d’uso del nome e del logo, l’Ente Parco si fa garante nei confronti del consumatore, in merito al legame tra le produzioni agroalimentari e la conformità a precise regole d’uso.
Con tale garanzia, i produttori possono instaurare un rapporto di maggior fiducia con i consumatori e, di conseguenza, con l’Ente Parco, godendo per contro, di possibili vantaggi nella commercializzazione.
L’apposizione del logo del Parco su un prodotto agroalimentare garantirà la produzione e la trasformazione secondo procedimenti predefiniti e rappresenta una forma di compensazione per gli sforzi sostenuti dai produttori dell’Area protetta, operanti spesso in zone disagiate e marginali.
Art. 1
Denominazione ed emblema del Parco
1. L’Ente Parco, al fine di perseguire le proprie finalità e, in particolare, la promozione delle attività di cui all'art.14 della legge 394/91, può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l’uso della denominazione e dell'emblema del Parco a soggetti che svolgono la loro attività nel settore agroalimentare.
2. Il nome ed il logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è stato registrato, come marchio comunitario collettivo, ai sensi dell’art. 46 del Reg. CE n. 40/94, presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) sito ad Alicante (Spagna) con il numero 005541586.
3. Il presente regolamento disciplina le modalità cui devono attenersi i produttori agroalimentari, singoli o associati, che abbiano intenzione di utilizzare il nome ed il logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
4. Il presente regolamento si applica a tutte le forme di comunicazione riguardanti le concessioni d’uso rilasciate dall’Ente Parco per la promozione dei prodotti agroalimentari.
Art. 2 Beneficiari
1. Per Produttore agroalimentare, singolo o associato, di seguito indicato come “Produttore” si intendono le imprese agroalimentari ricadenti nella definizione di microimprese e PMI della CEE e le aziende agricole, zootecniche e forestali che esercitano la propria attività imprenditoriale nei Comuni del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
2. Sono ammessi all’uso in concessione del nome e del logo del Parco i Beneficiari che dichiarano di aderire al presente Regolamento.
3. I prodotti per i quali può essere richiesta la concessione d’uso del nome e del logo del Parco devono soddisfare, oltre ai requisiti ed i limiti stabiliti per legge, relativamente a composizione, etichettatura, imballaggio, modalità di presentazione, data di scadenza e quant’altro espressamente previsto dalla normativa vigente, anche le disposizioni contenute nel “Manuale per la gestione del logo” di cui al successivo art. 4 e alle relative “Linee Guida delle produzioni agroalimentari del Parco”, controllate secondo le procedure definite nei successivi articoli 5 e 6.
4. L’Ente Parco si riserva altresì la facoltà di concedere l’uso del nome e del logo ai produttori che esercitino attività nel settore agroalimentare (terreni, centro aziendale, laboratori e magazzini) al di fuori dei confini dell’area protetta, attraverso specifici accordi quali i Patti di Associazione.
Art. 3
Compiti dell’Ente Parco - Servizio Agro Silvo Pastorale
1. L’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per mezzo del Servizio Agro Silvo Pastorale, gestisce le procedure inerenti la concessione d’uso del logo ed ha compiti di:
a) redigere e revisionare il Manuale per la gestione del logo e i documenti correlati;
b) esaminare e istruire le istanze pervenute;
c) controllare il rispetto dei requisiti previsti delle linee guida di produzione, richiesti ai beneficiari;
d) gestire il sistema di verifica dell’efficacia della concessione d’uso del nome e del logo del Parco;
e) gestire in via informatizzata la documentazione e l’elenco delle aziende che hanno ottenuto la concessione d’uso del Logo, il rilascio e le autorizzazioni per la stampa delle etichette.
f) fornire assistenza tecnica ai produttori nel processo di miglioramento continuo legato all’uso del nome e del logo sulle produzioni agroalimentari.
2. L’Ente Parco, per l’espletamento delle procedure di cui sopra, può avvalersi del supporto tecnico di Enti di certificazione, Associazioni, Istituti di Ricerca e Università, stipulando con questi apposite convenzioni.
Art. 4
Manuale per la gestione del Logo
L’Ente Parco provvede alla stesura e alla revisione di un apposito Manuale per la gestione del logo, di seguito chiamato Manuale a sua volta, è composto da:
a) procedure operative;
b) istruzioni operative;
c) linee guida di produzione;
d) documenti di registrazione.
Art. 5 Controllo dei requisiti
Il controllo dei requisiti utili all’ottenimento/mantenimento della concessione, prevedono audit presso i beneficiari.
Tali controlli saranno effettuati con cadenza almeno annuale, da parte del personale del Servizio Agro Silvo Pastorale dell’Ente Parco in possesso di titolo di valutatore di sistemi di gestione qualità nonché di specifiche conoscenze nell’ambito della trasformazione e dei profili organolettici e qualitativi dei principali prodotti agroalimentari.
Art 6
Iter procedurale
1. I produttori che intendono avvalersi del nome e del logo del Parco devono inoltrare richiesta di concessione all’Ente Parco secondo il facsimile di domanda di cui all’Allegato 1) a mezzo posta, fax, ovvero consegnata a mano, all’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Via del Convento 67010 Assergi – L’Aquila.
2. L’Ente Parco, successivamente alla ricezione dell’istanza, invia al produttore richiedente il presente Regolamento, il Manuale e le linee guida di produzione relative al prodotto per cui è stata avanzata richiesta, comunicando contestualmente il nome del Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata e integrata dalle Leggi n. 15/2005 e n. 80/2005.
3. Il produttore sarà tenuto a dare conferma scritta di adesione (secondo il Modulo di conferma dell’adesione di cui all’Allegato 2), corredandola della documentazione necessaria richiesta dall’Ente Parco;
4. L’Ente Parco, dopo una prima verifica della documentazione presentata, predispone l’audit di ingresso per la verifica dei requisiti;
5. L’Ente Parco si impegna a rilasciare la concessione, se ne sussistono le condizioni ai sensi del presente regolamento, entro massimo 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui al precedente comma 3.
6. Il nome ed il logo del Parco non possono in nessun caso essere utilizzati prima della conclusione della procedura di ottenimento degli stessi.
7. L’Ente Parco stipula con i produttori che hanno ottenuto la concessione d’uso del nome e del logo del Parco apposita convenzione che regola i termini della concessione stessa nonché gli impegni assunti da ambo le parti, secondo lo schema di cui all’Allegato 3).
Art. 7 Diritto - Contributo
1. L’uso della denominazione e dell’emblema viene concesso dietro il pagamento di un Diritto- Contributo annuo che verrà destinato alla tutela e promozione dei prodotti agroalimentari del Parco nonché alla promozione delle attività agricole e zootecniche del Parco.
2. L’entità del corrispettivo viene stabilita tenendo conto del numero dei prodotti autorizzati secondo il seguente criterio:
Prodotti autorizzati | Entità contributo |
Fino a 2 | 50,00 |
Da 3 a 5 | 100,00 |
Da 6 a 9 | 300,00 |
Oltre i 10 | 400,00 |
3. Il pagamento del corrispettivo dovuto, avviene contestualmente alla firma della Convenzione e, successivamente, con cadenza annuale;
4. L’entità del corrispettivo è aggiornata, annualmente, dalla Giunta Esecutiva dell’Ente Parco.
Art. 8
Durata della concessione d’uso del nome e del logo
2. L’Ente Parco valuta le istanze di rinnovo in base alla permanenza dei requisiti di cui al presente Regolamento ed alle risultanze dei controlli effettuati nell’ambito delle verifiche programmate e rinnova la concessione e la relativa convenzione.
Art. 9
Diritti e obblighi del Beneficiario
1. Il produttore in possesso della concessione d’uso del nome e del logo rilasciata dall’Ente Parco ha diritto, nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente regolamento a:
a) rendere pubblica l’autorizzazione del Parco;
b) utilizzare il nome ed il logo come definito nel Manuale;
c) adottare per i propri prodotti le etichette e l’impostazione definita nel successivo articolo 10 del presente Regolamento;
2. Il produttore in possesso della concessione d’uso del nome e del logo rilasciata dall’Ente Parco ha l’obbligo di:
a) non attuare forme di comunicazione della concessione scorrette o ingannevoli, tali cioè da trarre in inganno i consumatori;
b) non attuare forme di comunicazione che possano portare discredito all’Ente Parco;
c) non utilizzare il logo su documentazione che non riguardi strettamente il campo di applicazione della concessione rilasciata. Ciò non preclude al richiedente di poter utilizzare il logo a disposizione su carta intestata da lettere prestampata;
d) non utilizzare il logo quando la concessione non è ancora stata rilasciata o è stata revocata o sospesa o il produttore vi abbia rinunciato;
e) dare libero accesso al personale dell’Ente per l’audit iniziale di ingresso e di mantenimento.
3. La concessione e la relativa pubblicità è specifica per singolo prodotto e non è trasferibile.
4. Il produttore, è tenuto anche al rispetto di eventuali prescrizioni aggiuntive riportate nelle periodiche revisioni del Manuale.
Art. 10 Etichettatura dei prodotti
1. Il prodotto per il quale viene rilasciata la concessione potrà prevedere nell’etichetta, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di etichettatura delle produzioni agroalimentari, uno spazio su cui riportare la denominazione e l’emblema dell’Ente Parco e il codice di autorizzazione. La posizione e le dimensioni del Logo sull’etichetta saranno disciplinate dal Manuale per la gestione del Logo di cui al precedente art. 4.
2. Nella convenzione stipulata con il beneficiario della concessione, potrà essere definita una percentuale della produzione che il beneficiario decide di destinare alla Rete Agroalimentare del Parco di cui al successivo art. 11. In questo caso il prodotto recherà una apposita etichetta ideata dall’Ente stesso.
Art. 11
La Rete Agroalimentare del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
1. Il produttore che abbia ottenuto la concessione dell’uso del nome e del logo del Parco attiva con l’Ente Parco apposita convenzione di cui all’Allegato 3) che regola i rapporti tra le parti nonché il possibile inserimento degli stessi beneficiari nella “Rete Agroalimentare del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga”.
2. Tale Rete prevede la valorizzazione dei prodotti del Parco attraverso opportuni circuiti di promozione e canali di vendita.
3. L’elenco dei Prodotti del Parco sarà inserito in un Albo ufficiale, tenuto presso l’Ente Parco il quale sarà suddiviso per categorie merceologiche ed aggiornato automaticamente. L’Ente Parco assicurerà la più ampia diffusione del presente Albo, presso le proprie sedi e sul proprio sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, per favorire la massima trasparenza e pubblicità ai nominativi dei beneficiari e alle tipologie dei prodotti inseriti.
Art.12 Sanzioni
1. L’Ente Parco si riserva il diritto di verificare la rispondenza alle linee guida di produzione del manuale per la gestione delle produzioni agroalimentari. Qualora si riscontrassero difformità
rispetto alle prescrizioni, queste saranno gestite secondo le procedure previste nel Manuale stesso.
2. L’Ente Parco diffida il produttore all’uso del marchio per il prodotto non conforme e chiede l’immediato ritiro dal commercio.
3. Entro dieci giorni dalla diffida il produttore ha la facoltà di presentare argomentazioni a propria difesa all’Ente Parco.
4. Nei casi in cui la non conformità riguardi:
a) scostamenti dalle caratteristiche dei prodotti;
b) presenza di informazioni non veritiere sull’etichetta;
l’uso del marchio verrà revocato fino al momento in cui il produttore sarà in grado di dimostrare il ripristino della conformità.
5. Nel caso di non conformità ripetuta, la concessione d’uso del nome e del logo potrà essere revocata in via definitiva.
6. Nei casi in cui la non conformità riguardi:
a) il mancato rispetto delle leggi a tutela dell’ambiente;
b) arreco di danni al consumatore;
l’uso del marchio verrà revocato in via definitiva.
7. La decisione dell’Ente Parco sarà assunta entro trenta giorni dalla presentazione da parte del produttore delle proprie argomentazioni.
8. Nel caso di utilizzo del nome e del logo del Parco da parte del produttore pur in presenza di decisioni di revoca, l’Ente Parco potrà ricorrere alle vie legali.
9. Nell’ipotesi di uso non autorizzato della denominazione e dell'emblema del Parco successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, il rappresentante legale del Parco intima la immediata cessazione dell'uso nonché la distruzione di ogni materiale relativo, avviando, se del caso, un'immediata azione legale.
10. In caso di uso non autorizzato, tuttavia l'interessato potrà sanare la sua posizione aderendo, se ne possiede i requisiti, al presente regolamento d’uso del nome e del logo del Parco sulle produzioni agroalimentari.
Art. 13 Pubblicità
L’Ente Parco assicurerà la più ampia diffusione del presente Regolamento per favorirne la migliore
conoscenza da parte dei cittadini del Parco, delle istituzioni e per garantire condizioni di parità tra gli operatori interessati.
(Allegato 1 al Regolamento)
RICHIESTA DI CONCESSIONE D’USO DEL NOME E LOGO DEL PARCO
Ai sensi del Regolamento vigente per la concessione del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
- PRODOTTI AGROALIMENTARI -
Xxxxxxxx proponente
Partita IVA: | |||
Via, X.xxx, X.xx: | N° Civico: | ||
Frazione/località: | |||
CAP: | Comune: | Provincia: | |
Telefono fisso: | Fax: | ||
e-mail: | |||
Sito web: | |||
Via, p.zza, corso: | N° Civico: | ||
Frazione/località: | |||
CAP: | Comune: | Provincia: | |
Telefono fisso: | Fax: | ||
Nome e cognome | Xxxxxx Xxxxxxx | ||
Telefono mobile: |
Prodotti per i quali si richiede il logo
………………………..…..…..………………….……..…. ……………..…………..………..…………………………….
………………………..…..…..………………..…...….…. ……….…..……..……………….…………………………….
Il sottoscritto chiede la concessione d’uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono complete e corrispondono a verità.
Luogo e data Il Rappresentante Legale
(Allegato 2 al Regolamento)
CONFERMA DI ADESIONE AL REGOLAMENTO D’USO DEL NOME E DEL LOGO DEL PARCO
Ai sensi del Regolamento vigente per la concessione del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
- PRODOTTI AGROALIMENTARI -
Xxxxxxxx proponente
Ragione sociale
Responsabile per la qualità | |
Nome Cognome | Codice Fiscale |
Si allega alla presente la documentazione richiesta come di seguito riportato: (barrare le voci interessate):
Estratto Partita Iva |
Titolo di possesso e/o di utilizzo terreni o autodichiarazione |
Fotocopia carta d’identità del legale rappresentante o documento equivalente |
Statuto in caso di adesione a consorzi, associazioni, cooperative, ecc. |
Modulo DR-022 compilato per l’inserimento sul sito internet del Parco |
Copia autorizzazione sanitaria o documentazione equivalente (DIA, N° registrazione, ecc.) |
Copia delle etichette in uso dei prodotti per i quali si chiede l’autorizzazione |
Modulo DR-027 con autodichiarazione condizione di onorabilità |
Xxxx.xx vegetali e/o relativi prod. trasform.: modulo DR-019 compilato o documentazione equivalente |
Xxxx.xx zootecniche e/o relativi prod. trasform: modulo DR-020 compilato o documentazione equivalente |
Xxxx.xx miele e/o prodotti trasformati: modulo DR-018 compilato o documentazione equivalente |
Xxxx.xx miele e/o prodotti trasformati: Planimetria laboratorio/impianto di trasformazione |
Disciplinare di produzione/ricetta con ingredienti dei prodotti cui si chiede il logo |
Prodotti trasformati: Modulo DR-017 compilato o documentazione comprovante i dati richiesti |
Altro: …………………………………………………………………………………………………………………. |
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto si impegna infine a dare libero accesso al personale dell’Ente per l’audit di ingresso, di mantenimento e/o straordinario.
In attesa di riscontro.
Data Il Rappresentante Legale
(Allegato 3 al Regolamento)
Convenzione tra l’Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l’Azienda
…………………………….. per la concessione d’uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
L’anno …..…., il giorno ….. del mese di …………………..., presso la sede legale dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, sita in Assergi (L’Aquila), Via del Convento
tra
L’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, C.F. 93019650667 e P. I.V.A. 01439320662, con sede in L’Aquila, alla Frazione Assergi, Via del Convento, di seguito denominato “Ente Parco”, in persona del ………………………., nato a …………..il ……………….., C.F.
…………………………. domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente
e
La ditta ………………………………………………, di seguito chiamata “Azienda” con sede in
…………………., ………….. – …………………. (………) P. IVA , in persona del
titolare della Ditta, Sig. …………………………………., nato a …………………………… (…………), il
…………………….. e residente a …………………………..(……….), Via
………………………………………………, di seguito denominato concessionario.
Premesso che:
- l’Ente Parco, ai sensi dell’art.14 della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991 intende promuovere l’utilizzo del Nome e del logo del Parco da parte dei produttori del settore agroalimentare;
- l’Ente Parco ha predisposto un apposito Regolamento che disciplina le condizioni di concessione d’uso del nome e del logo del Parco;
- l’azienda:
- ha presentato domanda di concessione d’uso del nome e del logo del Parco;
- ha preso visione e accettato per iscritto i contenuti del Regolamento per la concessione d’uso del nome e del logo, del Manuale per la gestione del logo e del/dei disciplinare/i di produzione allegato/i;
- ha inviato all’Ente Parco la documentazione richiesta;
- le risultanze dell’audit di parte terza hanno prodotto esito positivo;
- l’istruttoria effettuata dagli organismi competenti ha dato esito positivo come risulta dalla determinazione adottata dal Coordinatore Tecnico Amministrativo dell’Ente Parco.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti, come innanzi costituite, dichiarando la premessa a far parte integrante della presente convenzione
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Oggetto della convenzione
La presente Convenzione ha per oggetto la concessione dell’uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga all’Azienda richiedente, alle condizioni qui di seguito specificate.
Identificazione del concessionario e del prodotto
1. Il concessionario ed il prodotto autorizzato sono identificati con un codice numerico, rilasciato attraverso il documento DR-04 del manuale d’uso del nome e del logo del Parco, nel quale le prime tre cifre indicano il produttore, le seconde tre il prodotto autorizzato, le ultime due l’anno di rilascio.
2. Per concessionario si intende il soggetto che esercita la propria attività imprenditoriale in uno dei Comuni del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
3. Il prodotto si intende autorizzato quando rispetta i requisiti disciplinati dal Manuale per la gestione del logo, a seguito della verifica ispettiva così come stabilito dal Regolamento in premessa richiamato.
Impegni del Concedente
1 Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, verifica e garantisce che l’uso del nome e del logo del Parco avvenga in osservanza di quanto espressamente previsto nel manuale di gestione e nel regolamento di cui in premessa.
2 Il Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxx istituisce un Albo Ufficiale dei Prodotti a cui è stato concesso l’uso del nome e del logo del Parco, nel quale, per ogni prodotto, viene identificato anche il concessionario.
3 Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si impegna a mantenere il segreto d’ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il concessionario;
4 Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si impegna a tutelare il concessionario dell’uso del nome e del logo da eventuali usi non consentiti degli stessi da parte di soggetti terzi non autorizzati.
1. Il Concessionario opera sotto la diretta responsabilità del suo legale rappresentante p.t. che, in particolare, garantisce che l’uso del nome e del logo del Parco avvenga nei modi, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento e dal manuale di gestione specificati in premessa.
2. E’ fatto espresso divieto al concessionario di trasferire in capo a terzi, ancorché successori a titolo particolare, in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione, pena la decadenza di pieno diritto della concessione.
3. Il concessionario si impegna a non intraprendere attività contrarie alle finalità del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori.
4. Il Concessionario si impegna ad informare immediatamente il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga dell’eventuale:
- Interruzione dell’attività oggetto della presente convenzione;
- Variazione del legale rappresentante;
- Variazione della ragione sociale;
- Variazione significativa del metodo produttivo.
Modalità per l’utilizzo del nome e del logo del Parco
1. L’uso del nome e del logo del Parco può essere riportato esclusivamente sul prodotti autorizzato di cui alla presente convenzione e secondo le indicazioni riportate nel Regolamento richiamato.
2. Il concessionario avrà facoltà di riportare sui documenti commerciali, promozionali o pubblicitari e sulla carta intestata il nome ed il logo del Parco, purché in essi non ci siano riferimenti a prodotti o attività non oggetto della concessione dell’uso del nome e del logo.
3. L’utilizzo del nome e del logo del Parco deve avvenire in conformità a quanto previsto nella presente convenzione, a meno che il concessionario non riceva espressa autorizzazione da parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Risoluzione anticipata della convenzione
1. L’Ente Parco avrà diritto di risolvere unilateralmente e con decorrenza immediata la presente convenzione qualora il concessionario non rispetti gli obblighi prescritti a suo carico nel Regolamento e nel Manuale di Gestione, salve ed impregiudicate le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile al concessionario ed il risarcimento del danno ai sensi di legge.
2. In caso di risoluzione anticipata della convenzione per comune accordo delle parti, decadono automaticamente tutti gli impegni reciprocamente assunti, rimanendo peraltro esclusa ogni pretesa al risarcimento del danno o al pagamento di alcun indennizzo o altro per qualsiasi ragione, titolo o causa.
3. La risoluzione anticipata della convenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo avviene in forma scritta ed a mezzo di raccomandata A/R.
4. Nel caso di risoluzione per inadempimento della presente convenzione, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si riserva di intraprendere le iniziative più opportune al fine di tutelare gli altri concessionari dell’uso del nome e del logo del Parco.
Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, dandone comunicazione all’altra mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di tre mesi. In tale caso, ove la parte recedente sia il concessionario, questi dovrà versare all’Ente Parco entro dieci giorni dal recesso la somma di € a titolo di penale .
Il presente contratto potrà essere annullato o rescisso, senza obbligo di risarcimento per le parti, solo nei casi di forza maggiore previsti dalla legge.
Effetti della cessazione della convenzione
Dal momento della cessazione del presente contratto, al concessionario è fatto divieto di usare o permettere di usare il nome e/o il logo del Parco concedente.
Art.10
Durata della convenzione
La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile soltanto mediante apposita istanza da inoltrare a mezzo di raccomandata A/R, ovvero consegnata a mano all’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, entro tre mesi dalla scadenza dei termini della suddetta convenzione ed a seguito di verifica positiva da parte dell’Ente concedente della permanenza dei requisiti prescritti a carico del concessionario nel Regolamento e nel Manuale sopra richiamati.
Il concessionario si impegna ad erogare in favore dell’Ente Parco concedente, il corrispettivo annuale quale diritto-contributo, nei modi e nelle forme di cui all’art. 7 del Regolamento di concessione d’uso del nome e del logo del Parco, facente parte integrante della presente convenzione.
La Rete commerciale dei prodotti tradizionali del Parco
Il Concessionario, ai fini dell’inserimento dei propri prodotti nel circuito promozionale del Parco e della commercializzazione presso i punti vendita appositamente predisposti, acconsente ad effettuare una fornitura del % dei prodotti che usufruiscono del nome e del logo all’Ente Parco ad un prezzo
scontato del %.
Modifiche della convenzione
Ogni modifica relativa al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta. Conseguentemente la disapplicazione, anche reiterata, di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nella presente convenzione, non potrà intendersi quale abrogazione tacita.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia al Regolamento e al Manuale di gestione d’uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga nonché alle disposizioni del codice civile e della legislazione di settore.
Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti allegati:
1. Regolamento per la concessione d’uso del nome e del logo del Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxx.
Per qualsiasi controversia che dovesse intervenire tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di L’Aquila.
Spese di bollo e registrazione
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico del concessionario.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Assergi il ………………………
Il Direttore dell’Ente Parco Il Legale rappresentante dell’Azienda (………………………) (… )
……………………………………………. …………………………………………….
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in forma specifica le seguenti clausole: artt 3,4,5,6,7,8,9,10,12,16.
Xxxxx, approvato e sottoscritto, Assergi il ……………………..
Il Direttore dell’Ente Parco Il Legale rappresentante dell’Azienda (………………………) (… )
……………………………………………. …………………………………………….