UNISALUTE SANICARD RINNOVO GARANTITO
UNISALUTE SANICARD RINNOVO GARANTITO
FORMULA GRANDI INTERVENTI
Assicurazione Malattia e Infortuni
Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:
- DIP DANNI (Documento informativo precontrafluale danni)
- DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrafluale aggiuntivo per i prodofli assicurativi Danni)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario (redafle in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contrafli)
- INFORMATIVA PRIVACY
UniSalute S.p.A. - Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
Assicurazione Spese Sanitarie
Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni Compagnia: UniSalute S.p.A. Prodotto: “UniSalute Sanicard Rinnovo Garantito Formula Grandi Interventi”
“UniSalute S.p.A. - C.F. 03843680376 - P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00084 e autorizzata all’esercizio dell’attività
assicurativa con D.M. 20-11-1989 n. 18340 (G.U. 4-12-1989 n. 283), D.M. 8-10-1993 n. 19653 (G.U. 25-10-1993 n.251), D.M. 9-12-1994 n.20016 (G.U. 20-12-1994 n. 296) e Prov. Isvap n.2187 dell’ 8-05-2003 (G.U. 16-
05-2003 n.112) soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza offre una copertura Sanitaria a rinnovo garantito, per Grandi Interventi. La Società, infatti, si obbliga, su richiesta del
Contraente, a rinnovare il contratto alla scadenza pattuita indipendentemente dal mutato stato di salute dell’Assicurato.
Che cosa è assicurato?
✓ SPESE SANITARIE: rimborso delle spese sostenute per prestazioni mediche e di degenza dovute dall’Assicurato nei casi di Ricovero per Grande Intervento Chirurgico.
Garanzie sempre operanti: Diaria sostitutiva
✓ ASSISTENZA: prestazioni di aiuto immediato (quali l’invio di personale medico, l’invio di un’ambulanza, il trasferimento da e verso il centro di cura e varie altre) nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà.
UniSalute S.p.A. presta le garanzie fino all’importo massimo stabilito in Polizza (c.d.
massimale/somma assicurata).
✓ GARANZIE OPZIONALI
Garanzie Supplementari [a pagamento]:
✓ ASSISTENZA: Assistenza Più
[ per i dettagli vedasi il DIP aggiuntivo Danni]
Che cosa non è assicurato?
🗶 SPESE SANITARIE: non sono assicurate le prestazioni sanitarie che non sono conseguenza di malattia o infortunio.
🗶 ASSISTENZA: non sono assicurate le prestazioni sanitarie che non sono conseguenza di malattia o infortunio.
Ci sono limiti di copertura?
🗶 Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono applicati Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) che indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo.
! SPESE SANITARIE: gli Infortuni, le Malattie e le Condizioni patologiche preesistenti, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, sottaciuti alla stipulazione del contratto con dolo o colpa grave; le Malattie in atto e conosciute, anche se dichiarate, al momento della stipulazione della Polizza, nonché le conseguenze di Infortuni verificatisi prima della data di stipula della Polizza; gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a delitti dolosi commessi o tentati dall’Assicurato; gli Infortuni e le Malattie conseguenti ad alcoolismo, all’uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni; gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti e gli infortuni derivanti dalla pratica di sport esercitati a livello professionistico.
! ASSISTENZA: le malattie mentali, i disturbi psichici in genere, le nevrosi e le relative conseguenze; gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a delitti dolosi commessi o tentati dall’Assicurato.
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Dove vale la copertura?
SPESE SANITARIE: l’Assicurazione vale in tutto il mondo.
ASSISTENZA: fermi i limiti territoriali eventualmente previsti dalle singole prestazioni, è prestata in tutto il mondo, esclusi i paesi ove sussistano situazioni di guerra
anche non dichiarata.
Che obblighi ho?
✓ Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
✓ Si precisa che la Società presta la garanzia sulla base delle dichiarazioni rese e risultanti dal Questionario sanitario che forma parte integrante della Polizza stessa. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo e la stessa cessazione dell’Assicurazione.
✓ Prima della sottoscrizione del Questionario sanitario, è necessario verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel Questionario stesso.
Quando e come devo pagare?
La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario. Previo accordo di UniSalute il Premio annuo può essere frazionato in rate mensili con addebito diretto su conto corrente. Il Premio altresì può essere frazionato in rate oppure può essere corrisposto in un’unica soluzione al momento della stipulazione e successivamente ad ogni scadenza annuale. L’eventuale frazionamento è indicato in Polizza.
Sono concedibili sconti di Premio in relazione alla durata del contratto: se il contratto è stipulato con durata poliennale il Premio di ciascuna annualità viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di UniSalute al pagamento dei Premi scaduti. L’Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza. Il contratto non è soggetto a tacita proroga, esso pertanto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta fra le Parti. Il prodotto prevede il rinnovo garantito alla scadenza: UniSalute su richiesta del Contraente si obbliga a rinnovare l’Assicurazione nella formula originariamente prescelta salvo non ricorra alcuna delle ipotesi di esenzione da tale obbligo previste contrattualmente.
Come posso disdire la polizza?
Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, hai facoltà di recedere solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Se la durata è uguale o inferiore, non potrai recedere in anticipo dal contratto e dovrai attendere la naturale scadenza.
Assicurazione Sanitaria Rinnovo Garantito
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
UniSalute S.p.A.
Prodotto: UNISALUTE SANICARD RINNOVO GARANTITO FORMULA GRANDI INTERVENTI
Data 01/01/2023 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l’ultima versione disponibile pubblicata
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
UniSalute S.p.A. (“la Società”), soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046. Sede legale e Direzione Generale Xxx Xxxxx, 0 - 00000 - Xxxxxxx (Xxxxxx).
Recapito telefonico x00 000 0000000 - fax x00 000 000000 – sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx o xxxx@xxxxxxxxx.xx
La Società è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. 20-11-1989 n. 18340 (G.U. 4-12-1989 n. 283), D.M. 8-10-1993 n. 19653 (G.U. 25-10-1993 n.251), D.M. 9-12-1994 n.20016 (G.U. 20-12-1994 n. 296) e Prov. Isvap n.2187
dell’ 8-05-2003 (G.U. 16-05-2003 n.112). Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese Assicurative: 1.00084.
Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx-0
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2021, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 216,4 milioni con capitale sociale pari ad € 78,03 milioni e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 93,25 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all’esercizio 2021, è pari ad € 90,98 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 30,36 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 207,05 milioni e ad € 204,87 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2021, pari a 2,28 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati mediante l’utilizzo della Standard Formula Market Wide.
Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.
Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?
Che cosa è assicurato?
ASSISTENZA
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Consulenze specialistiche telefoniche Spedizione medicinali sul luogo dell’assistenza Pernottamenti imprevisti
Trasferimenti imprevisti Accompagnatore in caso di trasferimento Recapito messaggi urgenti
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Assistenza Più
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura?
Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo.
Nei Centri Sanitari Convenzionati ed Equipe medica convenzionata è previsto il pagamento diretto ed integrale delle spese;
Nei Centri Sanitari Convenzionati con Equipe medica non convenzionata è previsto il Pagamento diretto delle spese relative al Centro Sanitario Convenzionato e l’applicazione di uno Scoperto pari al 20% delle spese sostenute per l’Equipe medica non convenzionata con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 6.000,00 a carico dell’Assicurato;
Nei Centri Sanitari non convenzionati è previsto l’applicazione di uno Scoperto pari al 20% delle spese sostenute, con minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 6.000,00 a carico dell’Assicurato.
Ad integrazione di quanto già descritto nell’analoga Sezione del DIP Danni sono previste le seguenti esclusioni
di garanzia valide per entrambe le coperture Spese Sanitarie e Assistenza:
• le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), salvo che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili ai sensi del presente contratto;
• le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche.
SPESE SANITARIE
L’Assicurazione non è comunque operante per:
- l’eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione della Polizza, Intendendosi
per tali un’anomalia di parte anatomica obiettivamente visibile o clinicamente diagnosticata prima della stipulazione;
- gli stati patologici correlati all’infezione da HIV;
- le malattie mentali, le sindromi organiche cerebrali, i disturbi psichici in genere, le nevrosi e le relative conseguenze;
- la diagnostica, la terapia e ogni prestazione inerente a sterilità, impotenza sessuale, fecondazione assistita e artificiale;
- la liposuzione e le prestazioni aventi finalità estetica (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da Malattia e/o Infortunio, e di stomatologia ricostruttiva, compreso l’apparato dentario, solo se reso necessario da Infortunio documentato);
- le visite e terapie con finalità estetica nonché le diete aventi finalità estetica, le terapie omeopatiche e fitoterapiche,
l’agopuntura, la medicina non convenzionale;
- i check-up di medicina preventiva;
- le prestazioni non effettuate da Medici o paramedici abilitati all’esercizio dell’attività a norma delle disposizioni di
legge vigenti;
- le cure dentarie ed ortodontiche e delle parodontopatie e le forniture di protesi dentarie quando non siano rese necessarie da Infortunio documentato;
- le degenze dovute alla necessità dell’Assicurato, divenuto permanentemente non autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti della vita quotidiana, nonché i ricoveri per lungodegenza quando siano resi necessari da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
- Nei confronti degli Assicurati che abbiano compiuto il 65-esimo anno di età la garanzia per le malattie croniche è prestata, per persona e ciascun Anno assicurativo, fino ad un massimo di sessanta giorni di Ricovero, anche non consecutivi, compreso il Day hospital quando previsto dalla garanzia prescelta.
- Sono escluse dall’Assistenza in caso di decesso le spese relative alla cerimonia funebre.
ASSISTENZA
L’Assicurazione non è comunque operante per:
- gli Infortuni, le Malattie, le malformazioni e gli stati patologici, nonché le conseguenze dirette o indirette da esse derivanti, sottaciuti alla stipulazione del contratto con dolo o colpa grave;
- gli Infortuni e le Malattie conseguenti ad alcoolismo, all’uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di
allucinogeni;
- gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti;
- ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari da Malattia o Infortunio (check-up).
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il Premio è soggetto ad adeguamento annuale in ragione dell’aumentare dell’età dell’Assicurato sulla base delle percentuali di incremento contrattualmente previste. |
Rimborso | Non sono contrattualmente previste ipotesi di rimborso del Premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il contratto prevede un periodo di carenza, ossia un periodo iniziale del rapporto contrattuale nel corso del quale l’eventuale Sinistro non rientra in garanzia e pertanto non sarà pagato alcun Indennizzo. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del: • giorno di effetto della Polizza per gli Infortuni verificatisi dopo la data di stipulazione del contratto; • trentesimo giorno successivo a quello di effetto della Polizza, per le Malattie insorte dopo la stipulazione del contratto. Per le Malattie dipendenti da gravidanza la garanzia è operante a condizione che la stessa abbia avuto inizio successivamente alla data di effetto della Polizza; • centottantesimo giorno successivo a quello di effetto della Polizza per le conseguenze di Malattie diagnosticate, sottoposte ad accertamenti o curate anteriormente alla stipulazione del contratto, dichiarate dall’Assicurato nel Questionario Sanitario ed accettate dalla Società; • centottantesimo giorno successivo a quello di effetto della Polizza per le conseguenze di Xxxxxxxx non conosciute dall’Assicurato, ma insorte, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto; • trecentesimo giorno successivo a quello di effetto della Polizza per il parto e l’aborto terapeutico. Qualora la presente Polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra Polizza emessa dalla stessa Società o società appartenente ad Unipol Gruppo S.p.A riguardante gli stessi Assicurati e identica garanzia, il termine di aspettativa di cui sopra opera: • dal giorno di decorrenza della garanzia di cui alla Polizza sostituita, per le prestazioni da quest’ultima risultanti; • dal giorno di decorrenza della garanzia di cui alla presente Polizza, limitatamente alle maggiori somme e diverse prestazioni da essa previste. Analogamente in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data di variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate. |
Sospensione | Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l’efficacia delle garanzie previste del contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a seguito della stipulazione dello stesso. |
Risoluzione | Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di risolvere il contratto. |
Il presente contratto è rivolto a:
- persone fisiche che subiscano ricovero o day hospital in istituto di cura e/o che si sottopongano a interventi chirurgici, visite specialistiche e accertamenti, trattamenti fisioterapici in caso di malattia, infortunio, parto o aborto terapeutico;
- persone giuridiche che intendano tutelare soggetti identificati nell’ipotesi di ricovero o day hospital in istituto di cura,
di interventi chirurgici visite specialistiche e accertamenti, trattamenti fisioterapici in caso di malattia, infortunio, parto
A chi è rivolto questo prodotto?
-
o aborto terapeutico. - persone fisiche o giuridiche interessate a rinnovare la polizza indipendentemente dalle variazioni dello stato di salute dei soggetti assicurati, senza aggiornare il questionario anamnestico. L’esigenza principale è quella di protezione contro i rischi malattia/infortuni e l’ottenimento di prestazioni di assistenza. | |
Quali costi devo sostenere? | |
La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 18,00% del Premio netto. | |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a: UniSalute S.p.A. Ufficio Reclami - Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - fax 0000000000 - e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all’Agenzia di riferimento. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. I reclami indirizzati all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando tramite un avvocato di fiducia un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Arbitrato irrituale: ferma la libertà di adire l’Autorità Giudiziaria, le controversie di natura medica possono essere demandate a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dai medici designati di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. |
- Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx- and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia. |
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
Modello SI / 01264 / 004 / 00000 / H - Ed. 01 / 01 / 2023
Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
UNISALUTE SANICARD RINNOVO
GARANTITO
FORMULA GRANDI INTERVENTI
Contratto di assicurazione sanitaria
INDICE
Art. 1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 9
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE 9
Art. 1.1 – Effetto dell’Assicurazione 9
Art. 1.1.bis – Periodi di carenza contrattuali 9
Art. 1.2 - Durata del contratto, sconto per poliennalità e proroga del contratto 10
Art. 1.3 - Facoltà di rinnovo alla scadenza contrattuale 11
Art. 1.4 - Facoltà della Società di non contrarre nuovamente l’Assicurazione 11
Art. 1.5 - Recesso in caso di Sinistro 12
Art. 1.6 - Pagamento del Premio 12
Art. 1.7 - Frazionamento del Premio 12
Art. 1.8 - Pagamento frazionato del Premio tramite servizio S.D.D. (operante se indicato nella Scheda di polizza il frazionamento mensile) 13
Art. 1.9 - Adeguamento del Premio in base all’età 14
Art. 1.10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 15
Art. 1.11 - Aggravamento e diminuzione del Rischio 15
Art. 1.12 - Modifiche dell’Assicurazione 15
Art. 1.13 - Forma delle comunicazioni 15
Art. 1.14 - Altre assicurazioni 15
Art. 1.15 - Foro competente 16
Art. 1.16 - Rinvio alle norme di legge 16
Art. 1.17 - Operazioni societarie straordinarie 16
Art. 1.18 - Legislazione applicabile 16
Art. 2. SEZIONE SPESE SANITARIE - FORMULA GRANDI INTERVENTI 19
Art. 2.1.1 – Ricovero per Grande Intervento Chirurgico 19
Art. 2.1.2 - Diaria sostitutiva 20
Art. 2.5 - Validità territoriale 22
Art. 2.6 - Decorrenza della garanzia 22
Art. 2.7 – Modalità di erogazione delle prestazioni 22
Art. 2.8 – Rinuncia all’azione di rivalsa 24
Art. 3.4 – Garanzia Supplementare (a pagamento) 34
Art. 3.4.1 - ASSISTENZA PIU’ 34
Art. 3.5 - Validità territoriale 36
Art. 3.6 – Pagamento delle Prestazioni 36
Art. 4. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 40
Art. 4.1 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato 40
Art. 4.2 - Modalità di utilizzo della copertura 40
Art. 4.3 - Richiesta di Rimborso 41
Art. 4.4 - Servizio di informazioni 42
Art. 4.5 - Gestione dei documenti di spesa 42
Art. 4.6 - Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato 42
Art. 4.7 - Controversie - Arbitrato irrituale 43
Art. 4.8 - Pagamento dell’Indennizzo 43
Art. 4.9 - Obbligo di restituzione delle somme erogate per spese non rientranti nelle garanzie 44
Art. 4.10 - Modalità di restituzione delle anticipazioni 44
Art. 4.11 - Restituzione degli originali delle notule di spesa 44
ELENCO DEI GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 45
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA 52
Che cosa sono i box di consultazione?
I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all’interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità , punti su cui porre particolare attenzione , recapiti a cui rivolgersi.
E’ bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo, è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.
I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:
Accertamento Diagnostico: prestazione medica strumentale atta a ricercare e/o definire la presenza e/o il decorso di una malattia o infortunio a carattere anche cruento e/o invasivo.
Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: contratto di assicurazione.
Assistenza o Prestazione di Assistenza: l’aiuto che la Società mette a disposizione dell’Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato.
Centrale Operativa: la struttura di UniSalute costituita da operatori, medici, paramedici e tecnici che eroga, con costi a carico della Società, le prestazioni previste dalla polizza dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, festivi esclusi. La Centrale Operativa provvede a:
• organizzare e prenotare, su richiesta dell’Assicurato, l’accesso diretto alle Strutture Sanitarie Convenzionate;
• fornire informazioni sulle garanzie assicurative, sui convenzionamenti delle Strutture Sanitarie Convenzionate, sulla loro ubicazione e sui servizi sanitari da esse erogate.
Centro Sanitario Convenzionato: Istituto di Cura, poliambulatorio, centro specialistico e/o diagnostico, convenzionati con la Società, ove l’Assicurato previa richiesta ed autorizzazione ricevuta dalla Società può accedere per fruire delle prestazioni sanitarie garantite dalla polizza ed il cui costo viene liquidato, in nome e per conto dell’Assicurato, direttamente dalla Società.
Condizioni Patologiche Preesistenti: qualsiasi conseguenza di Infortunio, Malattia, Malformazione o stato patologico, congeniti o no, conosciuti e/o diagnosticati antecedentemente alla data di validità della presente Polizza di Assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente il pagamento del Premio.
Day hospital: le prestazioni sanitarie relative a terapie chirurgiche e mediche (con esclusione di accertamenti a scopo di diagnostica anche preventiva) praticate in Istituto di Cura in regime di degenza diurna e documentate da cartella clinica con la scheda nosologica.
Difetto fisico: deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite.
Documentazione Sanitaria: cartella clinica e/o tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e della documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci).
Emergenza: una situazione patologica insorta improvvisamente, per Malattia o Infortunio, che richieda, nello stesso luogo in cui si è manifestata, una assistenza medica o chirurgica immediata e non differibile con ricorso a un Pronto Soccorso ospedaliero, seguito o meno da ospedalizzazione.
Equipe medica (per la Sezione Assistenza): il gruppo di medici qualificati reperibili presso la Centrale Operativa 24
ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Equipe Medica Convenzionata: medici che assistono l’Assicurato durante il Ricovero e/o Medici e paramedici partecipanti allo stesso Intervento chirurgico, convenzionati con la Società che, previa richiesta ed autorizzazione ricevuta dalla Società, forniscono le prestazioni il cui costo viene sostenuto dalla stessa, in nome e per conto dell’Assicurato
Farmaco: sostanza terapeutica inserita nella Farmacopea Ufficiale. Sono esclusi i medicinali omeopatici.
Formula: tipo di garanzia scelta dal Contraente e indicata in Polizza.
Franchigia: la parte del danno, espressa in cifra fissa, che per ogni Sinistro rimane a carico dell’Assicurato. Qualora venga espressa in giorni è il numero dei giorni per i quali non viene corrisposto all’Assicurato l’importo garantito
Grande Intervento Chirurgico: gli interventi elencati nella specifica sezione delle condizioni di Assicurazione.
Indennizzo/Rimborso: la somma dovuta dalla Società a termini di Polizza in caso di Sinistro.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Intervento chirurgico: qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini terapeutici, attraverso l’incisione della cute o comunque dei tessuti dell’organismo anche mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica.
Istituto di Cura: ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzati dalle competenti Autorità, in base ai requisiti di legge, all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Malattia: qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute che non sia dipendente da Infortunio.
Malformazione: deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o diparti dei suoi organi per condizioni morbose congenite.
Massimali: la Somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Rimborso in caso di Sinistro.
Medical Second Opinion: consulenza di elevato profilo medico specialistico erogata, sulla base della
documentazione fornita dall’Assicurato, da una struttura di medici specialisti internazionali.
Medicina non convenzionale: insieme di tecniche terapeutiche non riconosciute dalla Medicina Ufficiale o Accademica.
Medico: Professionista laureato in medicina e chirurgia e abilitato all’esercizio della professione conformemente con quanto previsto dalle normative vigenti dello Stato ove ha luogo la prestazione sanitaria.
Nucleo familiare: Persone che compongono la famiglia del Contraente, anche se non a carico, purché conviventi e identificate in Polizza nella voce “Persone assicurate”.
Pagamento diretto: Il pagamento che la Società, in nome e per conto dell’Assicurato (così esonerato al rispettivo anticipo), effettua nei confronti del Centro Sanitario Convenzionato e dell’Equipe medica convenzionata per le prestazioni previste.
Periodo assicurativo - Annualità assicurativa: In caso di Polizza di durata pari o inferiore a un Anno, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa. In caso di Polizza di durata superiore a un Anno, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un Anno.
Polizza: Il documento che prova l’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1888 del Codice Civile.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’Assicurazione
Questionario sanitario: il documento che descrive lo stato di salute dell’Assicurato. Deve essere compilato e sottoscritto dall’Assicurato o, in caso di minore, da chi ne esercita la potestà genitoriale, prima di stipulare la Polizza. Il Questionario Sanitario fa parte integrante del contratto ed è sulla base delle dichiarazioni in esso rilasciate che la Società dà il consenso alla copertura assicurativa.
Ricovero: La degenza in Istituto di Cura comportante pernottamento, documentata dalla cartella clinica con scheda nosologica.
Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.
Scoperto1: percentuale applicabile all’ammontare delle spese sostenute dall’Assicurato che, per ogni Sinistro,
rimane a suo carico.
Sinistro: il verificarsi delle prestazioni di carattere sanitario avvenute e fatturate durante l’operatività del contratto per le quali è prestata l’assicurazione e che comportano un’attività gestionale per UniSalute. Il momento di insorgenza del sinistro coincide con la data di inizio del Ricovero o del Day hospital o il giorno dell’Intervento chirurgico senza Ricovero. Per tutte le altre garanzie il momento di insorgenza del sinistro coincide con la data di effettuazione e fatturazione della prestazione sanitaria assicurata.
Società: l’impresa assicuratrice, UniSalute S.p.A.
Struttura Organizzativa: è la struttura di UniSalute attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno costituita da operatori
e personale specializzato che eroga, con costi a carico della Società, le Prestazioni previste dalla Sezione Assistenza.
Termini di aspettativa: il periodo che intercorre tra la decorrenza del contratto e la decorrenza della garanzia assicurativa.
1 Come funziona il meccanismo dello Scoperto?
Esempio di Scoperto con minimo e massimo in Euro:
• spesa sanitaria in Centro Sanitario non convenzionato pari a € 10.000,00, Scoperto 20% minimo
€ 1.000,00 massimo € 6.000,00, Indennizzo corrisposto € 8.000,00;
• spesa sanitaria in Centro Sanitario non convenzionato pari a € 4.000,00, Scoperto 20% minimo
€ 1.000,00 massimo € 6.000,00, Indennizzo corrisposto € 3.000,00;
• spesa sanitaria pari a € 10.000,00 di cui € 5.000,00 per Centro Sanitario Convenzionato ed
€ 5.000,00 per Equipe medica non convenzionata, Pagamento diretto e integrale del Centro Sanitario Convenzionato e Scoperto 20% minimo € 1.000,00 massimo € 6.000,00 dell’Equipe medica non convenzionata, Indennizzo corrisposto € 9.000,00 (€ 5.000,00 + € 4.000,00).
Unipol Gruppo S.p.A. : gruppo assicurativo leader in Italia nei rami Danni, le cui azioni ordinarie sono quotate alla Borsa Italiana ed al quale fanno capo diverse imprese di assicurazione, fra le quali UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e UniSalute S.p.A.
Per i termini di seguito utilizzati valgono le definizioni riportate nel Glossario
Art. 1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti Condizioni di Assicurazione
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE
Art. 1.1 – Effetto dell’Assicurazione
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati
pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15esimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 1.1.bis – Periodi di carenza contrattuali
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del:
- giorno di effetto della Polizza per gli Infortuni verificatisi dopo la data di stipulazione del contratto;
- trentesimo giorno successivo a quello di effetto della Polizza, per le Malattie insorte dopo la stipulazione del contratto. Per le Malattie dipendenti da gravidanza la garanzia è operante a condizione che la stessa abbia avuto inizio successivamente alla data di effetto della Polizza;
- centottantesimo giorno successivo a quello di effetto della Polizza per le conseguenze di Malattie diagnosticate, sottoposte ad accertamenti o curate anteriormente alla stipulazione del contratto, dichiarate dall’Assicurato nel Questionario Sanitario ed accettate dalla Società;
- centottantesimo giorno successivo a quello di effetto della Polizza per le conseguenze di Xxxxxxxx non conosciute dall’Assicurato, ma insorte, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del contratto;
- trecentesimo giorno successivo a quello di effetto della Polizza per il parto e l’aborto terapeutico.
Qualora la presente Polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra Polizza emessa dalla stessa Società o società appartenente ad Unipol Gruppo S.p.A riguardante gli stessi Assicurati e identica garanzia, il termine di aspettativa di cui sopra opera:
- dal giorno di decorrenza della garanzia di cui alla Polizza sostituita, per le prestazioni da quest’ultima risultanti;
- dal giorno di decorrenza della garanzia di cui alla presente Polizza, limitatamente alle maggiori somme e diverse prestazioni da essa previste.
Analogamente in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data di variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate.
Art. 1.2 - Durata del contratto, sconto per poliennalità e proroga del contratto 2 3
Il Periodo assicurativo è stabilito nella durata di un Anno, salvo che l’Assicurazione sia stipulata per una minor
durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Se l’Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio, per ciascuna annualità assicurativa, viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in Polizza. Il Premio esposto in Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione. A seguito dell’adeguamento automatico di cui all’Art. 1.9 Adeguamento del Premio in base all’età anche l’importo della riduzione varierà di conseguenza.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 1899, 1° comma del Codice Civile, se il contratto ha una durata superiore ai cinque anni, il Contraente può esercitare la facoltà di Recesso dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale. Il recesso va comunicato almeno 30 giorni prima della scadenza dell’Assicurazione con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se l’Assicurato o il Contraente ne è in possesso, diretta all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza.
Il contratto non è soggetto a tacita proroga, esso pertanto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta fra le Parti.
2 Quale durata può avere l’Assicurazione?
L’Assicurazione può avere una durata annuale o poliennale. Con la durata poliennale viene riconosciuto uno sconto sul Premio per ogni anno di durata. La percentuale di sconto applicato rispetto al Premio che il Cliente pagherebbe se l’Assicurazione avesse durata annuale viene indicata in Polizza ed è tanto più alta quanto maggiore è la durata stabilita in sede di conclusione del contratto. Se la durata poliennale è superiore a cinque anni il Cliente potrà recedere dal contratto soltanto dopo i primi cinque anni di durata.
3 La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza o prosegue?
Il contratto termina alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta fra le Parti.
La Società si obbliga a rinnovare o a non contrarre nuovamente l’Assicurazione, salvi alcuni casi contrattualmente previsti in cui si può rifiutare. Il Cliente dovrà sottoscrivere un nuovo contratto o richiederne il rinnovo per iscritto entro e non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del presente contratto.
Art. 1.3 - Facoltà di rinnovo alla scadenza contrattuale
Il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua scadenza naturale. Salvo quanto indicato all’Art. 1.4 Facoltà della Società di non contrarre nuovamente l’Assicurazione, la Società su richiesta del Contraente si obbliga a rinnovare l’Assicurazione nella formula originariamente prescelta. Il Contraente dovrà sottoscrivere il nuovo contratto o richiederne il rinnovo per iscritto alla Società entro e non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del presente contratto. Le condizioni di Assicurazione e il Premio applicati al nuovo contratto saranno quelli vigenti al momento della nuova sottoscrizione per i prodotti della Linea UniSalute Salute Sanicard Rinnovo Garantito o analoga linea eventualmente commercializzata. L’Assicurazione verrà rinnovata con le eventual limitazioni di garanzia già in corso indipendentemente dalle eventuali modifiche delle condizioni sanitarie dell’Assicurato.
Art. 1.4 - Facoltà della Società di non contrarre nuovamente l’Assicurazione
La Società non è obbligata a contrarre nuovamente l’Assicurazione in caso di:
a) mancato esercizio della facoltà di rinnovo da parte del Contraente entro i 30 giorni successivi alla scadenza del contratto;
b) richiesta del Contraente di non rinnovare l’Assicurazione anche per una sola delle persone già assicurate, salvo il caso in cui l’Assicurazione riguardi un Nucleo familiare e l’Assicurato per il quale si richiede la cessazione non ne faccia più parte. In tal caso, la Società è obbligata a contrarre anche con il predetto Assicurato se questo ne fa richiesta entro i 30 giorni successivi alla scadenza del contratto;
c) cessato esercizio del ramo malattie da parte della Società;
d) Xxxxxxxx verificatosi nei primi 2 anni decorrenti dalla data di effetto del contratto. In questo caso la Società dovrà comunicare, dopo la denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60-esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, l’intenzione di non rinnovare il contratto, alla sua naturale scadenza indicata nella Scheda di polizza, mediante lettera raccomandata.
In tal caso il Contraente potrà recedere dall’Assicurazione relativamente alla sola persona sinistrata o all’intero contratto entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, e la Società provvederà alla restituzione della quota parte di Premio versato e non goduto al netto delle imposte. Qualora il contratto in questione sia stato emesso in sostituzione o in rinnovo, senza soluzione di continuità di altro contratto denominato Rinnovo Garantito
per gli stessi Assicurati già presenti in garanzia con la stessa Formula, i termini per la determinazione del biennio decorrono dalla data di effetto del contratto originario.
e) compimento del 80° anno d’età dell’Assicurato. Nel caso in cui l’assicurazione riguardi una pluralità di Assicurati il rinnovo potrà essere richiesto per gli Assicurati che non abbiano raggiunto il limite d’età sopra indicato.
Le disposizioni di cui alla presente lettera non sono applicabili per il rinnovo di contratti Sanicard Rinnovo Garantito stipulati prima dell’aprile 2009; qualora si siano succeduti senza soluzione di continuità più
contratti denominati Rinnovo Garantito la data di stipula da prendere in considerazione è quella relativa al primo contratto sottoscritto.
Art. 1.5 - Recesso in caso di Sinistro
Il contratto non prevede la possibilità per le parti di recedere dall’Assicurazione a seguito di denuncia di Xxxxxxxx, salvo quanto previsto dall’art. 1.4 Facoltà della Società di non contrarre nuovamente l’Assicurazione, lettera d).
QUANDO E COME DEVO PAGARE
Art. 1.6 - Pagamento del Premio 4
I Premi devono essere pagati presso l’intermediario al quale è assegnata l’Assicurazione oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.7 - Frazionamento del Premio 5
Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo.
4 Cos’è e come si calcola il Premio?
Il Premio, in un’Assicurazione, è il “prezzo” che occorre pagare alla Società per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di “Rischio” presi in considerazione per il suo calcolo.
5 Quando deve essere pagato il Premio?
Il pagamento del Premio, sia per intero o in parte in caso di rateizzazione, è condizione necessaria affinché l’Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. Diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante. Pertanto, se in Polizza è prevista una rata unica, il pagamento deve avvenire al momento della sottoscrizione; se il Premio è frazionato, al saldo di ogni rata, viene rilasciato un documento, la cosiddetta “quietanza”, in cui si attesta l’avvenuto pagamento e la prosecuzione della copertura assicurativa.
In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L’Assicurazione riprende effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento delle rate di Premio in arretrato.
Art. 1.8 - Pagamento frazionato del Premio tramite servizio S.D.D. (operante se indicato nella Scheda di polizza il frazionamento mensile)
La Società e il Contraente possono convenire di adottare, in relazione al pagamento del Premio, la procedura di seguito descritta.
a). Adesione al servizio di pagamento mensile del Premio SEPA Direct Debit
1. La Società consente che il Premio annuale convenuto venga pagato dal Contraente in modo frazionato, senza oneri di frazionamento e con le modalità indicate ai punti successivi.
2. All’atto del perfezionamento del contratto assicurativo, il Contraente dovrà (i) provvedere al pagamento anticipato in Agenzia di una somma pari a tre dodicesimi (più eventuale frazione di mese) del Premio convenuto, (ii) obbligarsi a pagare il Premio residuo di importo pari a nove dodicesimi mediante rate mensili di importo pari a un dodicesimo ciascuna, nonché (iii) obbligarsi a pagare le successive rate mensili, nel caso in cui il contratto si sia tacitamente rinnovato, sottoscrivendo apposito mandato SEPA Direct Debit (S.D.D.) e autorizzando quindi la propria Banca ad accettare i corrispondenti ordini di addebito della Società.
3. Il pagamento alla scadenza di ogni rata mensile sarà accettato dalla Società con riserva di verifica e salvo buon fine.
4. La Società provvederà comunque alla notifica del pagamento delle rate mensili e della copertura delle garanzie previste in Polizza, mediante invio al Contraente del seguente messaggio, che sostituirà l’emissione dell’atto di quietanza: «Abbiamo ricevuto il pagamento tramite addebito S.D.D. di € xxxx,xx per la rata del [GGmese AAAA] su pol n. xx/xx/xxxx. Confermiamo copertura assicurativa. UniSalute S.p.A.». Tale messaggio sarà inviato dalla Società:
- mediante SMS al seguente numero di cellulare [*]. b). Mancato addebito del pagamento di Premi
1. Entro dieci giorni dalla scadenza della rata, la Banca del Contraente comunicherà alla Società l’eventuale mancato addebito dell’importo dovuto qualora, in fase di addebito, il conto sia risultato privo di fondi.
2. In tal caso la Società provvederà contestualmente a notificare al Contraente l’esito negativo del pagamento e la conseguente sospensione della copertura assicurativa, mediante invio di messaggio con le modalità indicate al punto 4 della lettera a): «L’addebito S.D.D. di € xxxx,xx per la rata del GG/mm/AAAA della pol xxx/xxxxxxxxx è stato rifiutato dalla sua Banca; pertanto le garanzie prestate in pol sono sospese dal GG/mm/AAAA. Si rechi in Agenzia per regolarizzare il pagamento. UniSalute».
c). Revoca/modifiche del servizio di addebito S.D.D.
1. Per consentire il buon esito delle disposizioni di addebito e il regolare pagamento del Premio, il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie o revoche del servizio di addebito S.D.D. eventualmente disposte dallo stesso.
2. In caso di sostituzione del contratto assicurativo, qualora il Contraente intenda continuare ad avvalersi del pagamento tramite S.D.D. anche sul contratto sostitutivo ed il contratto sostitutivo preveda tale modalità di pagamento, questi dovrà contestualmente sottoscrivere un nuovo mandato di adesione al servizio S.D.D..
3. ln caso di cessazione o sostituzione del contratto assicurativo, la Società invierà al Contraente, con le modalità indicate al punto 1.4., il seguente messaggio: «Comunichiamo cessazione/sostituzione poI n° xx/xx/xxxx e revoca addebito S.D.D. del pagamento del Premio a decorrere da [GG mese AAAA]. Si rechi in Agenzia per regolarizzare la sua posizione UniSalute S.p.A.».
4. In caso di revoca del servizio di addebito S.D.D. disposta dal Contraente, la Società invierà allo stesso, con le modalità indicate al punto 4 della lettera a), il seguente messaggio: «Seguito revoca addebito S.D.D. del pagamento del Premio da lei disposta per la pol n xxx/xxxxxxxxx, le garanzie prestate in pol sono sospese. Si rechi in Agenzia per regolarizzare il pagamento del Premio a decorrere da GG/mm/AAAA. UniSalute».
5. In ogni ipotesi di revoca o di modifica del servizio di addebito S.D.D., il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle rate di Premio dovute presso l’Agenzia e dovrà concordare con la stessa una diversa modalità di pagamento optando fra quelle previste dalla normativa vigente e attivate presso l’Agenzia. A tale proposito si precisa che il beneficio del frazionamento mensile del Premio è concesso dalla Società solo nel caso di pagamento tramite addebito S.D.D..
Il Contraente deve autorizzare espressamente la Società alla trasmissione di comunicazioni contrattuali e di servizio all’indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare indicati, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
Art. 1.9 - Adeguamento del Premio in base all’età
Il Premio viene adeguato annualmente in funzione dell’aumentata età dell’Assicurato secondo la seguente regola:
Età | Percentuale di incremento annuo del Premio |
Da 0 a 14 | 0% |
Tra 14 e 15 | 11% |
Tra 15 e 19 | 3% |
Tra 19 e 20 | 14% |
Dal 20° anno in poi | 3% |
CHE OBBLIGHI HO
Art. 1.10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
La Società presta la garanzia nei termini di cui alla presente Polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e/o dall’Assicurato (o, se minore, da chi ne abbia la legale rappresentanza) e risultanti dal Questionario sanitario che forma parte integrante della Polizza.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo e la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.
Il Contraente e l’Assicurato, prima della sottoscrizione del Questionario sanitario, devono verificare l’esattezza delle
dichiarazioni riportate nel Questionario stesso.
Art. 1.11 - Aggravamento e diminuzione del Rischio
Non sono previste ipotesi di aggravamento né di diminuzione del Rischio.
ALTRE NORME
Art. 1.12 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto
Art. 1.13 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (posta elettronica certificata), se l’Assicurato o il Contraente ne è in possesso, diretta all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società.
Art. 1.14 - Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso Xxxxxxx e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme assicurate.
L’omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all’Indennizzo. Il Contraente o l’Assicurato, è esonerato dall’obbligo di comunicare l’esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx nei casi di:
• Polizze stipulate a favore degli stessi Assicurati dal datore di lavoro in adempimento a contratti di lavoro aziendali, nazionali od integrativi, a meno che il Contraente di tali Polizze sia il Contraente del presente contratto;
• garanzie Infortuni provenienti automaticamente dalla titolarità di carte di credito, conti correnti bancari o da altre coperture provenienti da acquisti di beni o servizi non assicurativi.
In caso di Sinistro il Contraente, o l’Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il
nome degli altri, ai sensi dell’articolo 1910 del Codice Civile.
L’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare delle spese sanitarie sostenute.
Art. 1.15 - Foro competente
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o
dell’Assicurato se persona fisica, oppure quello della sua sede legale se persona giuridica.
Art. 1.16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.17 - Operazioni societarie straordinarie
Nei casi di modifiche statutarie attinenti al trasferimento di sede sociale, al cambio di denominazione sociale o di trasferimento di tutto o parte del portafoglio, di fusione o scissione del portafoglio stesso, la Società invierà al Contraente e/o all’Assicurato una specifica comunicazione entro il termine di dieci giorni dalla data di efficacia dell’operazione.
Art. 1.18 - Legislazione applicabile
La legislazione applicata al contratto è quella italiana.
Art. 1.19 - Regime Fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della polizza.
Il contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo l’aliquota attualmente in vigore pari al 2,5%.
Art. 1.20 - Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell’Agente (inclusi i
relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a: UniSalute S.p.A. Ufficio Reclami - Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - fax 0000000000 - e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati
per iscritto anche all’Agenzia di riferimento.
Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS
e della Società, contengono:
a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
x. xxxxx ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d. copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate anche sul sito internet della Società: xxx.xxxxxxxxx.xx e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
● procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso
al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
● procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
● procedura di Arbitrato ove prevista.
In relazione alle controversie inerenti l’attivazione delle garanzie o la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Art. 2. SEZIONE SPESE SANITARIE - FORMULA GRANDI INTERVENTI
COSA ASSICURA
Art. 2.1 – Garanzia base
La Società si obbliga ad indennizzare, sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato nel Questionario Sanitario, entro i Massimali indicati in Polizza 6, in caso di Malattia e di Infortunio avvenuto durante l’operatività del contratto anche causato da colpa grave, le spese sostenute dall’Assicurato e previste per la garanzia Ricovero per Grande Intervento Chirurgico.
Si intende inoltre sempre operante anche la garanzia Diaria Sostitutiva.
Art. 2.1.1 – Ricovero per Grande Intervento Chirurgico
In caso di Ricovero per Grande intervento Chirurgico 7 la Società provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni:
a) onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, per diritti di sala operatoria e per materiale d’intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l’intervento);
b) relative al periodo di Ricovero per assistenza medica, infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, Farmaci ed esami purché esclusivamente riferite alla causa del Ricovero;
c) rette di degenza, non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie;
d) il trasporto dell’Assicurato come previsto dall’Assicurazione “Assistenza”. In caso di trasporto dell’Assicurato
con autoambulanza o unità coronarica mobile, non gestito attraverso la garanzia “Assistenza”, verranno
6 Come faccio a ricordarmi le delimitazioni e i sottolimiti presenti nelle condizioni di Assicurazione?
Per avere un quadro chiaro e completo su delimitazioni e sottolimiti, ma anche su Scoperti e Franchigie se presenti, è sufficiente consultare l’apposita tabella di sintesi che si trova al fondo di ogni Sezione delle condizioni di Assicurazione
7 Per poter usufruire della copertura assicurativa il mio Ricovero deve avvenire obbligatoriamente presso un Istituto di Cura convenzionato con la Società?
No, la copertura assicurativa in caso di Ricovero opera sia per le prestazioni presso Centri Sanitari
Convenzionati con la Società che per quelle presso i centri non convenzionati, variando nelle modalità di liquidazione
del Sinistro (pagamento diretto da parte della Società o a rimborso dell’Assicurato) e nell’applicazione di Scoperti.
Rimborsate le spese sostenute nel limite di Euro 600,00 per Sinistro; limite elevato ad Euro 6.000,00 se il trasporto avviene in eliambulanza;
e) rette di vitto e pernottamento in Istituto di cura di un eventuale accompagnatore dell’Assicurato;
f) prestazioni sanitarie rese necessarie nell’eventualità in cui l’Assicurato necessiti di trapianto di organi. Nel caso in cui il trapianto venga effettuato da donatore vivente, le spese previste dal presente Art. 2.1.1, relative all’intervento di xxxxxxxx, sono riconosciute anche al donatore;
g) l’acquisto di apparecchi protesici, fino ad un massimo di Euro 3.000,00 per persona, nei 360 giorni successivi ad un Sinistro verificatosi durante il periodo di validità della garanzia che abbia comportato perdite anatomiche o funzionali;
h) accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici, effettuati anche fuori dall’ospedale o dalla casa di cura,
nei 120 giorni precedenti al Ricovero per Grande Intervento Chirurgico;
i) esami clinici, per l’acquisto di Farmaci, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali escluse le spese di natura alberghiera, sempreché relative alla causa che ha determinato il Sinistro e sostenute nei 180 giorni successivi alle dimissioni dal Ricovero per Grande Intervento Chirurgico.
Art. 2.1.2 - Diaria sostitutiva
La Società, in caso di Ricovero con Grande Intervento Chirurgico, provvede a corrispondere all’Assicurato la diaria sostitutiva di Euro 125,00 per ogni giorno di Ricovero, con un massimo di 100 giorni per persona e per Anno assicurativo, nel caso in cui l’Assicurato non usufruisca delle prestazioni previste ai punti a), b), c), e) dell’Art. 2.1.1 Ricovero per Grande Intervento Chirurgico. La giornata di entrata e quella di uscita dall’Istituto di cura sono considerate complessivamente una sola giornata qualunque sia l’ora del Ricovero e della dimissione.
Art. 2.2 – Delimitazioni
Nei confronti degli Assicurati che abbiano compiuto il 65-esimo anno di età per le malattie croniche l’Assicurazione è prestata, per persona e ciascun Anno assicurativo, fino ad un massimo di sessanta giorni di Ricovero, anche non consecutivi.
COSA NON ASSICURA
Art. 2.3 - Esclusioni
L’Assicurazione non è operante per:
a) gli Infortuni, le Malattie e le Condizioni patologiche preesistenti, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, sottaciuti alla stipulazione del contratto con dolo o colpa grave, fermo quanto previsto dall’Art.
1.10 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;
b) le Malattie in atto e conosciute, anche se dichiarate, al momento della sottoscrizione della Polizza, nonché le conseguenze di Infortuni verificatisi prima della data di stipula della Polizza. La presente esclusione non è operante per:
• le Polizze emesse in fase di rinnovo garantito, relativamente a quelle patologie manifestatesi successivamente alla stipula della prima Polizza che prevedeva il rinnovo garantito;
• gli eventuali Infortuni e Xxxxxxxx riportati nelle dichiarazioni sullo stato di salute dell’Assicurato e accettati
dalla Società.
c) l’eliminazione o correzione di Difetti fisici o Malformazioni preesistenti alla stipulazione della Polizza, intendendosi per tali un’anomalia di parte anatomica obiettivamente visibile o clinicamente diagnosticata prima della stipulazione;
d) gli stati patologici correlati all’infezione da HIV;
e) le malattie mentali, le sindromi organiche cerebrali, i disturbi psichici in genere, le nevrosi e le relative conseguenze;
f) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a delitti dolosi commessi o tentati dall’Assicurato;
g) gli Infortuni e le Malattie conseguenti ad alcoolismo, all’uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni;
h) gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti e gli infortuni derivanti dalla pratica di sport esercitati a livello professionistico;
i) la diagnostica, la terapia e ogni prestazione inerente a sterilità, impotenza sessuale, fecondazione assistita e artificiale;
j) la liposuzione e le prestazioni aventi finalità estetica (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da Malattia e/o Infortunio, e di stomatologia ricostruttiva, compreso l’apparato dentario, solo se reso necessario da Infortunio documentato);
k) le visite e terapie con finalità estetica nonché le diete aventi finalità estetica, le terapie omeopatiche e
Fitoterapiche, l’agopuntura, la medicina non convenzionale;
l) i check-up di medicina preventiva;
m) le prestazioni non effettuate da Medici o paramedici abilitati all’esercizio dell’attività a norma delle disposizioni
di legge vigenti;
n) le cure dentarie ed ortodontiche e delle parodontopatie e le forniture di protesi dentarie quando non siano rese necessarie da Infortunio documentato;
o) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici,
raggi X, ecc.), salvo che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili ai sensi del presente contratto;
p) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;
q) le degenze dovute alla necessità dell’Assicurato, divenuto permanentemente non autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti della vita quotidiana, nonché i ricoveri per lungodegenza quando siano resi necessari da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
COME ASSICURA
Art. 2.4 - Massimale
Il Massimale annuo assicurativo per il complesso delle prestazioni previste dalle spese riconosciute è indicato in Polizza.
Art. 2.5 - Validità territoriale
L’Assicurazione vale per il mondo intero.
Art. 2.6 - Decorrenza della garanzia
La garanzia decorre per:
a) gli Infortuni, dal giorno in cui ha effetto l’Assicurazione;
b) le Malattie, dal 30esimo giorno successivo a quello in cui ha effetto l’Assicurazione;
Qualora il contratto sia stato emesso in sostituzione/rinnovo, senza soluzione di continuità, di altro contratto analogo della Società riguardante gli stessi Assicurati, i termini di cui sopra operano soltanto in relazione alle nuove garanzie e/o alle maggiori somme previste dal nuovo contratto. La presente disposizione vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.
Art. 2.7 – Modalità di erogazione delle prestazioni
La Società, nei limiti e con le modalità sotto indicate, provvede:
a) nel caso di utilizzo di Centri Sanitari Convenzionati con Equipe medica convenzionata: 8 9
• a pagare direttamente al Centro Sanitario e all’Equipe medica convenzionati l’Indennizzo spettante all’Assicurato per le spese relative alle prestazioni ricevute o, eventualmente, l’eccedenza di spesa rispetto a quanto a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
• a rimborsare integralmente all’Assicurato le spese sostenute in proprio per le prestazioni garantite ai punti
h) ed i) dell’Art. 2.1.1 Ricovero per Grande Intervento Chirurgico;
b) nel caso di utilizzo di Centri Sanitari Convenzionati con Equipe medica non convenzionata:
• a pagare direttamente l’Indennizzo spettante all’Assicurato per le spese relative alle prestazioni ricevute presso il Centro Sanitario Convenzionato o, eventualmente, l’eccedenza di spesa rispetto a quanto a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
• a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute per l’Equipe medica non convenzionata con l’applicazione di uno Scoperto pari al 20% con un minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 6.000,00 a carico dell’Assicurato;
• a rimborsare integralmente all’Assicurato le spese sostenute in proprio per le prestazioni garantite ai punti
h) ed i) dell’Art. 2.1.1 Ricovero per Grande Intervento Chirurgico;
c) nel caso di utilizzo, per scelta dell’Assicurato, di Centri Sanitari non convenzionati con la Società a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute con l’applicazione di uno Scoperto pari al 20% con un minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 6.000,00 a carico dell’Assicurato;
d) a rimborsare integralmente all’Assicurato le spese eccedenti sostenute in proprio quando lo stesso si sia rivolto, anziché a Centri Sanitari Convenzionati, a strutture del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionate con esso, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti locali, o si sia avvalso dell’assistenza sanitaria diretta o indiretta di mutue private;
8 Come faccio a sapere quali sono Strutture sanitarie della rete convenzionata con UniSalute?
Per conoscere l’elenco delle strutture Convenzionate e dei medici convenzionati è sufficiente consultare il sito
9 Che vantaggio ho se scelgo di usufruire delle prestazioni in strutture convenzionate?
Se il Cliente sceglie di usufruire delle prestazioni in strutture convenzionate ottiene un triplice vantaggio:
-
-
-
non deve preoccuparsi di prenotare un medico qualificato, dato che la prenotazione verrà effettuata
UniSalute SpA;
al Sinistro non vengono applicati Scoperti eventualmente previsti
l’importo viene liquidato direttamente da UniSalute SpA.
da
e) a rimborsare integralmente all’Assicurato le spese sostenute in proprio quando lo stesso debba ricorrere a Centri Sanitari non convenzionati con la Società, per Emergenza o per particolari necessità mediante accordo preventivo, in quest’ultimo caso, con la Società.
Art. 2.8 – Rinuncia all’azione di rivalsa
La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per gli Indennizzi pagati, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, nei confronti degli eventuali terzi responsabili dell’Infortunio.
SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO
GARANZIA BASE | Limiti / Sottolimiti | Modalità di liquidazione | |||
Centro e Equipe Medica Convenzionati | Centro Convenzionato e Equipe medica NON Convenzionati | Centri NON Convenzionati | SSN o centri convenzionati con esso | ||
(Massimale indicato in Polizza) Ricovero con o senza Intervento chirurgico | Pre-Ricovero: massimo 120 giorni Post Ricovero: massimo 120 giorni Trasporto Sanitario: € 600 per Sinistro, elevato ad € 6.000 se interviene eliambulanza Apparecchi Protesici: € 3.000 per persona e Annualità Assicurativa nei 360 giorni successivi al Sinistro | Pagamento diretto delle spese per ogni Sinistro Rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per Pre e Post Ricovero | Centro Convenzionato: pagamento diretto spese Equipe NON convenzionata: rimborso con Scoperto 20% delle spese con minimo € 1.000 e massimo € 6.000 Rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per Pre e Post Ricovero | Rimborso delle spese con Scoperto 20% col minimo € 1.000 e massimo € 6.000 Rimborso delle spese al 100% per comprovata Emergenza | Rimborso delle spese eccedenti |
Diaria sostitutiva | € 125 per ogni giorni di Ricovero per massimo 100 giorni per persona e per Annualità assicurativa. Il primo e ultimo giorno del Ricovero sono 1 giornata sola | - | - | - | - |
COSA ASSICURA
Art. 3.1 – Garanzia base
La Società si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le disposizioni in esse contenuti 10.
Gestione dei Sinistri ed erogazione delle Prestazioni di Assistenza
L’Assicurato può beneficiare delle prestazioni telefonando alla Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, componendo il numero verde 800-212477. Se la chiamata è effettuata dall’estero, il numero di telefono è x00 000-0000000.
UniSalute ha la facoltà di cambiare la società di Assistenza e/o la Struttura Organizzativa dandone tempestivo avviso al Contraente.
Assistenza nelle urgenze sanitarie
1) Invio di personale medico
In caso di Infortunio o Malattia dell’Assicurato e nel caso che il Medico abituale non sia reperibile, l’Equipe medica della Centrale Operativa, dopo aver identificato i bisogni dell’Assicurato, qualora ne ravvisi la necessità, contatta e invia un Medico di sua fiducia sul luogo dell’assistenza. Se ciò non è possibile a causa di oggettive situazioni locali, l’Equipe medica della Centrale Operativa provvede ad organizzare un consulto medico presso la struttura ospedaliera o di cura più vicina al luogo dell’assistenza. La Società si fa carico delle relative spese.
2) Invio di un Medico specialista in pediatria
In caso di Infortunio o Malattia dell’Assicurato minore di 14 anni e nel caso che il pediatra di fiducia non sia reperibile, l’Equipe medica della Centrale Operativa, dopo aver identificato i bisogni dell’Assicurato, qualora ne ravvisi la necessità, contatta e invia un pediatra di sua fiducia sul luogo dell’assistenza. Se ciò non è possibile a
10 Cosa devo fare per utilizzare la garanzia di ASSISTENZA?
Per l’erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti sul contratto occorre sempre rivolgersi
preventivamente alla Centrale Operativa di UniSalute S.p.A richiedendo l’aiuto necessario:
• al numero verde 800-212477 se in Italia
• al numero x00 000-0000000 se all’estero
Per i dettagli vedasi più avanti in “Norme per la liquidazione dei Sinistri”.
causa di oggettive situazioni locali, l’Equipe medica provvede ad organizzare un consulto medico presso la
struttura ospedaliera o di cura più vicina al luogo dell’assistenza. La Società si fa carico delle relative spese.
3) Invio di un’ambulanza
In caso di Infortunio o Malattia dell’Assicurato che rendano necessario il suo trasferimento in ospedale, qualora l’Equipe medica ne ravvisi la necessità, i Medici della Centrale Operativa provvedono a reperire ed inviare un’ambulanza sul luogo dell’assistenza. La Società si fa carico delle relative spese.
4) Trasferimento sanitario
In caso di Infortunio o Malattia dell’Assicurato, l’Equipe medica della Centrale Operativa, valutate le condizioni cliniche dell’Assicurato anche mediante contatto con i Medici curanti in loco, potrà, qualora lo ritenga possibile e opportuno trasferire l’Assicurato:
• ad un Centro Ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso;
• dall’Estero, dove è ricoverato, ad un Centro Ospedaliero italiano;
• ad un Centro Ospedaliero più vicino al suo domicilio abituale;
• presso il suo domicilio abituale.
L’Equipe medica a proprio insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, se
necessario, l’accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico specializzato. I mezzi di trasporto con cui l’Equipe medica potrà far effettuare il trasferimento sanitario sono:
• aereo sanitario speciale;
• aereo di linea eventualmente barellato;
• vagone letto ferroviario di prima classe;
• ambulanza o altro mezzo idoneo. La Società si fa carico delle relative spese.
Nel caso in cui il Paese di destinazione dell’Assicurato ponga restrizioni sanitarie che ne impediscano il rientro, l’Equipe medica della Centrale Operativa, di concerto con l’Assicurato o suoi familiari, dispone il trasferimento in un altro Paese che non ponga tali restrizioni, entro i limiti di spesa che avrebbe sostenuto per il trasferimento al Paese originariamente previsto. Nell’ulteriore eventualità che anche questo trasferimento non possa essere effettuato, la Società si fa carico dei costi di soggiorno in loco dell’Assicurato, successivo alle dimissioni ospedaliere, fino ad un importo massimo pari alla spesa che la Società avrebbe sostenuto per il trasferimento nel Paese di destinazione originariamente previsto. L’uso dell’aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi dell’Europa ed a quelli del bacino del Mar Mediterraneo. Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o da altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.
La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun Rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l’Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell’Equipe medica. La garanzia non è altresì operativa qualora l’Assicurato abbia utilizzato un mezzo diverso da quello autorizzato dall’Equipe medica.
5) Trasferimento in un centro ospedaliero specializzato
In caso di Infortunio o Malattia dell’Assicurato che comporti la necessità di trasferimento in un centro ospedaliero specializzato in Italia o all’Estero, in quanto la patologia è ritenuta non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato, l’Equipe medica della Centrale Operativa, valutate le condizioni cliniche dell’Assicurato anche mediante contatto con i Medici curanti in loco, potrà, qualora lo ritenga possibile e opportuno trasferire l’Assicurato ad un Centro Ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso. L’Equipe medica a proprio insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, se necessario, l’accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico specializzato.
I mezzi di trasporto con cui l’Equipe medica potrà far effettuare il trasferimento sanitario sono:
• aereo sanitario speciale;
• aereo di linea eventualmente barellato;
• vagone letto ferroviario di prima classe;
• ambulanza o altro mezzo idoneo. La Società si fa carico delle relative spese.
L’uso dell’aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi dell’Europa ed a quelli del bacino del Mar Mediterraneo. Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o da altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società. La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun Rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l’Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell’Equipe medica. La garanzia non è altresì operativa qualora l’Assicurato abbia utilizzato un mezzo diverso da quello autorizzato dall’Equipe medica.
6) Rientro all’abitazione dal luogo di cura
In caso di prestazioni già rese con la garanzia “Invio di un’Ambulanza”, “Trasferimento Sanitario”, “Trasferimento in un centro ospedaliero specializzato” e sulla base degli accordi presi tra l’Equipe medica ed i Medici curanti sul luogo dell’assistenza, i Medici della Centrale Operativa organizzano il rientro dell’Assicurato al domicilio abituale dell’Assicurato. L’Equipe medica, a proprio insindacabile giudizio, tenuto conto del quadro clinico generale dell’Assicurato, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, se necessario, l’accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico eventualmente anche specializzato. I mezzi di trasporto con cui l’Equipe medica potrà far effettuare il trasferimento sono:
• aereo sanitario speciale;
• aereo di linea eventualmente barellato;
• vagone letto ferroviario di prima classe;
• ambulanza o altro mezzo idoneo. La Società si fa carico delle relative spese.
L’uso dell’aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi dell’Europa ed a quelli del bacino del Mar Mediterraneo.
La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun Rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l’Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell’Equipe medica. Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o da altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società. La garanzia non è altresì operativa qualora l’Assicurato abbia utilizzato un mezzo diverso da quello autorizzato dall’Equipe medica.
Pareri medici e informazioni
7) Medical second opinion (Secondo parere medico)
In caso di Infortunio o Malattia, qualora l’Assicurato desideri avere un secondo e qualificato parere medico circa una patologia già diagnosticata dal proprio Medico curante, l’Equipe medica della Centrale Operativa si impegna a:
a) effettuare una prima valutazione del caso presentato dall’Assicurato;
b) verificare con l’Assicurato che la copia della documentazione clinico/diagnostica in suo possesso sia completa;
c) fornire i nomi delle strutture sanitarie che possono rilasciare un parere in relazione alla patologia segnalata. La Società inoltre:
d) indicherà quali altri documenti è necessario presentare per completare la documentazione clinico/diagnostica da produrre;
e) fornirà via fax all’Assicurato il preventivo dei costi a suo carico.
Nel caso in cui l’Assicurato decida di richiedere la “Medical second opinion”, dovrà restituire all’Equipe medica (al fax n. 000-0000000) il fax sottoscritto per accettazione del preventivo dei costi che rimangono a suo carico ed autorizzazione al trattamento dei dati personali (Regolamento UE e normativa nazionale integrativa e vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali in materia di Privacy)
La mancata restituzione del preventivo sottoscritto per accettazione non consentirà l’erogazione della
prestazione in oggetto. La Società si fa carico dei seguenti costi:
- Spedizione al professionista della documentazione ricevuta dall’Assicurato;
- Traduzione della documentazione e la conversione informatica delle immagini per la successiva trasmissione al professionista incaricato;
- Traduzione della risposta del professionista;
- Restituzione di tutta la documentazione all’Assicurato.
Rimangono a carico dell’Assicurato i seguenti costi:
• preparazione e fornitura di copia di tutta la documentazione clinico/diagnostica (inclusa quella per immagini) in suo possesso; spedizione della copia di documentazione clinico/diagnostica via corriere espresso all’Equipe medica della Centrale Operativa all’indirizzo fornito telefonicamente;
• costo della parcella del professionista chiamato a rilasciare la “Medical second opinion” e della struttura sanitaria alla quale egli fa capo (questi costi potranno successivamente essere rimborsati se rientranti nelle spese precedenti o successive al Ricovero nei termini della Formula prescelta);
• ogni eventuale costo derivante da richieste dell’Assicurato per ulteriori approfondimenti che si rendessero necessariaseguito del rilascio della “Medical second opinion” salvo un eventuale contatto telefonico dell’Equipe medica.
La copia della documentazione prodotta dall’Assicurato viaggia a mezzo corriere espresso a totale rischio e pericolo dell’Assicurato e la Società non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali mancate consegne all’indirizzo indicato.
8) Informazioni sanitarie
In caso di Infortunio, Malattia o necessità, l’Assicurato può telefonare all’Equipe medica della Centrale Operativa
per avere consigli utili ed informazioni su:
• ubicazione e reperibilità di centri di pronto soccorso;
• medici generici o specialisti;
• disponibilità e ubicazione di centri di cura pubblici e privati;
• argomenti di carattere medico.
La Società si fa carico delle relative spese.
9) Linea diretta con l’ospedale
In caso di Infortunio, Malattia dell’Assicurato che comportino il Ricovero in ospedale, L’Equipe medica della Centrale Operativa è a disposizione per favorire lo scambio di informazioni tra i familiari ed i medici del Centro di Cura.
La Società si fa carico delle relative spese.
10) Assistenza in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato, la Società provvede ad espletare tutte le formalità burocratiche e legali sul luogo dell’assistenza ed a disporre al trasferimento della salma alla località della sepoltura in Italia, in conformità con le norme internazionali.
La Società si fa carico delle relative spese comprese quelle del feretro. Se l’Assicurato ha espresso la volontà di essere inumato sul posto, la Società provvede a proprie spese. La garanzia è prestata ad oltre 50 km dal domicilio abituale dell’Assicurato. Il feretro fornito dalla Società sarà di tipo standard mentre sono escluse e rimangono a totale carico degli eredi le spese relative alla cerimonia funebre.
Prestazioni erogate all’estero
11) Invio di un interprete all’estero
In caso di Infortunio o Malattia che abbiano comportato il Ricovero in ospedale dell’Assicurato e qualora ci siano problemi linguistici con i Medici curanti, la Società invia un interprete sul luogo dell’assistenza.
La Società si fa carico delle relative spese entro i seguenti limiti:
• ore 8 di prestazione anche non consecutive;
• fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di euro 260,00.
La garanzia è prestata all’Estero.
12) Viaggio di un familiare
In caso di Infortunio o Malattia dell’Assicurato che ne comportino il Ricovero in ospedale per un periodo che i Medici curanti prevedono superiore a giorni 3, la Società organizza e provvede al viaggio di un familiare che desideri recarsi ad assisterlo. La Società, per il familiare che si trova in Italia, mette a disposizione un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe e si fa carico delle relative spese.
COSA NON ASSICURA
Art. 3.2 - Esclusioni
La garanzia Assistenza non è operante per:
a) gli Infortuni, le Malattie, le malformazioni e gli stati patologici, nonché le conseguenze dirette o indirette da esse derivanti, sottaciuti alla stipulazione del contratto con dolo o colpa grave;
b) le malattie mentali, i disturbi psichici in genere, le nevrosi e le relative conseguenze;
c) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a delitti dolosi commessi o tentati dall’Assicurato. Sono
compresi gli Infortuni cagionati da colpa grave;
d) gli Infortuni e le Malattie conseguenti ad alcoolismo, all’uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o
di allucinogeni;
e) gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti;
f) ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari da Malattia o Infortunio (check-up);
g) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), salvo che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili ai sensi del presente contratto;
h) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche.
L’assicurazione non è operante per le esclusioni previste dall’Art. 2.3 Esclusioni del presente contratto.
La Centrale Operativa non eroga:
i) le Prestazioni di Assistenza non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
j) alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione per quanto non goduto, se l’Assicurato, per sua
libera scelta o per sua negligenza, non usufruisca o usufruisca solo parzialmente delle Prestazioni di Assistenza.
Art. 3.3 - Delimitazioni
La Società non riconosce rimborsi nè indennizzi compensativi relativi a:
• prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il Rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla Polizza nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza. In quest’ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato.
• a coperture della Società delle quali l’Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perchè non ne ha avuto la
necessità.
La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato.
Resta esclusa ogni responsabilità della Società e/o di UniSalute derivante dall’operato degli eventuali
professionisti incaricati.
Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno
essere corrisposte direttamente dall’Assicurato al professionista intervenuto.
Gli spostamenti organizzati dalla Società sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell’Assicurato.
COME PERSONALIZZARE 11
11 È possibile personalizzare la copertura assicurativa?
Si, poiché ogni Cliente ha la propria sensibilità e le proprie esigenze assicurative. C’è chi preferisce una copertura essenziale, sufficientemente ampia ma più economica e c’è chi desidera invece arricchire la copertura acquistando ulteriori garanzie.
A tal fine nell’area “Come personalizzare” è possibile scegliere la Garanzia Supplementare che amplia la copertura
assicurativa.
Art. 3.4 – Garanzia Supplementare (a pagamento)
Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare Assistenza Più. La garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio:
Art. 3.4.1 - ASSISTEN)A PIU’
a) Consulenze specialistiche telefoniche (in Cardiologia, Ginecologia, Pediatria, Ortopedia, Medicina d’Urgenza,
Geriatria, Dietologia, Dermatologia, Neurologia, Medicina Sportiva).
In caso di Infortunio o Malattia, l’Équipe medica della Centrale Operativa è a disposizione dell’Assicurato per
fornire:
- consigli e suggerimenti relativi al suo stato di salute;
- indicazione di strutture sanitarie idonee alla cura della patologia segnalata;
- indicazione di nominativi di specialisti nella patologia segnalata dall’Assicurato.
La Società si fa carico delle relative spese.
Sono esclusi e rimangono a totale carico dell’Assicurato i costi della visita specialistica.
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
b) Spedizione medicinali sul luogo dell’assistenza
In caso di Infortunio o Malattia dell’Assicurato ed a seguito di specifica prescrizione medica, la Società procura le specialità medicinali non reperibili in loco ed indispensabili alla cura, purché inserite e autorizzate dalla farmacopea ufficiale italiana, anticipandone i relativi costi, e le invia, conformemente alle leggi locali ed internazionali, direttamente al recapito presso il quale l’Assicurato si trova. La Società si fa carico delle spese di ricerca e spedizione dei medicinali. Sono esclusi e rimangono a totale carico dell’Assicurato i costi delle specialità medicinali.
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
La garanzia è prestata ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
c) Pernottamenti imprevisti
In caso di Infortunio o Malattia dell’Assicurato, comprovati da prescrizione medica scritta, che non ne comportino il Ricovero in ospedale ma che a giudizio dell’Équipe medica della Centrale Operativa impediscano all’Assicurato la prosecuzione del viaggio, la Società:
- organizza e dispone il pernottamento sul luogo dell’assistenza per tutti gli Assicurati. La Centrale Operativa
ricercherà la struttura alberghiera più vicina possibile al luogo dell’assistenza;
- incarica una persona di fiducia di avere cura di Assicurati minori di quattordici anni, qualora non vi siano altri Assicurati in grado di accudirli durante il soggiorno.
La Società si fa carico:
- delle spese di trasferimento all’hotel;
- delle spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo per ciascun Sinistro di notti 2 e di
€ 350,00;
- delle spese relative alla persona che deve accudire gli Assicurati minori di quattordici anni durante il soggiorno,
fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 150,00.
L’hotel selezionato sarà di categoria minima o equivalente a 3 stelle, salvo che gli Assicurati, per opportunità o comodità, non concordino con la Centrale Operativa di soggiornare in strutture alberghiere di categoria inferiore, più vicine al luogo dell’assistenza. Il pernottamento sarà a carico della Società se non già previsto dal programma di viaggio originario.
La garanzia è prestata ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
d) Trasferimenti imprevisti
In caso di Infortunio o Malattia dell’Assicurato, comprovati da prescrizione medica scritta, che non ne comportino il Ricovero in ospedale ma che a giudizio dell’Équipe medica della Centrale Operativa impediscano agli Assicurati:
- la prosecuzione del viaggio con il mezzo sul quale gli Assicurati stavano viaggiando al momento della richiesta di assistenza;
- oppure il rispetto del programma di viaggio originario; la Società:
- organizza e dispone per tutti gli Assicurati il rientro all’abitazione o la prosecuzione del viaggio fino alla destinazione;
- incarica una persona di fiducia di avere cura degli Assicurati minori di quattordici anni, qualora non vi siano altri Assicurati in grado di accudirli durante il viaggio.
La Società si fa carico:
- delle spese di rientro all’abitazione o prosecuzione del viaggio fino alla destinazione, entro i limiti di spesa che
sarebbero sostenuti per il rientro all’abitazione;
- delle spese relative alla persona che deve accudire gli Assicurati minori di quattordici anni durante il viaggio, fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 300,00. Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.
La garanzia è prestata ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
e) Accompagnatore in caso di trasferimento sanitario
In caso di trasferimento sanitario dell’Assicurato, la Società, sentito il parere dell’Équipe medica, organizza e dispone il rientro dell’Assicurato con una persona indicata dall’Assicurato stesso, purché questa si trovi sul luogo. Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla
Società.
f) Recapito messaggi urgenti
In caso di Infortunio o Malattia dell’Assicurato, la Centrale Operativa è a disposizione, per trasmettere messaggi urgenti a persone residenti in Italia. La Società inoltrerà il messaggio nel più breve tempo possibile. In caso di
assenza i destinatari saranno richiamati con continuità, fino al recapito del messaggio o fino alla cessata Emergenza. La Società si fa carico delle relative spese.
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
COME ASSICURA
Art. 3.5 - Validità territoriale
La garanzia Assistenza, fermi i limiti territoriali eventualmente previsti dalle singole prestazioni, è prestata in tutto il mondo.
Art. 3.6 – Pagamento delle Prestazioni
La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni di Assistenza indispensabili ad aiutare l’Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa e comunque entro i limiti e nel rispetto dei Massimali di spesa stabiliti dal contratto.
I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull’Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione di Assistenza o alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati.
Se l’Assicurato non accetta di corrispondere l’eccedenza, la Società eroga la Prestazione di Assistenza solo nei limiti di quanto reso possibile dal Massimale previsto. In alternativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa/Struttura Organizzativa, entro i limiti ed i Massimali previsti da ciascuna Prestazione di Assistenza. In tal caso l’Assicurato deve produrre l’originale dei documenti fiscali a dimostrazione che ha effettivamente sostenuto la spesa.
La Società rimborsa esclusivamente le spese che l’Assicurato abbia sostenuto se:
• siano state preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa/Struttura Organizzativa;
• siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità;
• lo stesso non abbia potuto richiedere immediatamente la Prestazione di Assistenza per cause di forza maggiore;
• le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.
A tal fine la Centrale Operativa/Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato tutte le indicazioni necessarie per l’istruzione della pratica.
SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO
Garanzie Base | Limiti e sottolimiti di Indennizzo | Franchigie e/o Scoperti |
Invio di un Medico specialista in pediatria | - | Se minore di 14 anni |
Trasferimento sanitario | Fino al costo del trasferimento con uno dei mezzi di trasporto consentiti Aereo sanitario in Europa o nei Paesi del bacino mediterraneo | - |
Trasferimento in centro ospedaliero specializzato | Fino al costo del trasferimento con uno dei mezzi di trasporto consentiti Aereo sanitario in Europa o nei Paesi del bacino mediterraneo | - |
Rientro all’abitazione dal luogo di cura | Fino al costo del trasferimento con uno dei mezzi di trasporto consentiti Aereo sanitario in Europa o nei Paesi del bacino mediterraneo | - |
Assistenza in caso di decesso dell’Assicurato | Fino a concorrenza delle spese burocratiche, di acquisto del feretro e di trasferimento della salma alla sepoltura | Se l’Assicurato si trovava ad oltre 50 km dalla sua residenza |
Invio di un interprete all’estero | Fino a € 260 per Sinistro e per massimo 8 ore di prestazione anche non consecutive | - |
Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione | - | Se Ricovero supera 3 giorni |
Garanzia Supplementare | Limiti e sottolimiti di Indennizzo | Franchigie e/o Scoperti |
ASSISTEN)A PIU’ | ||
Consulenze specialistiche telefoniche | Costo del servizio telefonico | - |
Spedizione medicinali sul luogo dell’assistenza | Costo dell’invio | Se l’Assicurato si trova ad oltre 50 km dalla sua residenza |
Pernottamenti imprevisti | Fino ad € 350 di spese di pernottamento per massimo 2 notti per Sinistro Fino ad € 150 per una baby sitter per accudire durante il soggiorno minori di 14 anni | Se l’Assicurato si trova ad oltre 50 km dalla sua residenza e l’hotel abbia massimo 3 stelle |
Trasferimenti imprevisti | Entro i limiti di spesa necessari per il rientro all’abitazione dell’Assicurato Fino ad € 300 per una baby sitter per accudire durante il viaggio minori di 14 anni | Se l’Assicurato si trova ad oltre 50 km dalla sua residenza |
Accompagnatore in caso di trasferimento sanitario | Fino a concorrenza della spesa del biglietto per il rientro | Se l’accompagnatore è già nel punto di partenza del trasferimento |
Art. 4. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
NORME PER LA SEZIONE SPESE SANITARIE
Art. 4.1 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
• presentare denuncia alla Società secondo quanto previsto all’Art. 4.2 lettera a) Prestazioni in Centri Sanitari Convenzionati con Equipe Medica Convenzionata, lettera b) Prestazioni in Centri Sanitari Convenzionati con equipe medica non convenzionata e lettera c) Prestazioni in centri sanitari non convenzionati o prestazioni a rimborso;
• mettere a disposizione della Società, ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il Sinistro;
• presentare ogni elemento che possa permettere la verifica del diritto alla liquidazione delle spese (generalità, estremi identificativi del contratto, ecc.);
• fornire tutta la Documentazione Sanitaria in copia fotostatica, o in originale se richiesta, necessaria per consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.
L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Art. 4.2 - Modalità di utilizzo della copertura
a) Se l’Assicurato intende usufruire del Pagamento diretto in regime di convenzione sia del Centro Sanitario che dell’Equipe medica, è tenuto a:
• ottenere la prescrizione medica relativa alla prestazione richiesta compilata dal Medico curante;
• telefonare sempre e preventivamente alla Centrale Operativa al numero 800-009946, almeno due giorni lavorativi prima (salvo il caso di urgenza) della data presunta di ingresso nel Centro Sanitario Convenzionato, per ottenere l’attivazione della garanzia.
La Centrale Operativa, dopo aver accertato la regolarità assicurativa – eventualmente anche richiedendo all’Assicurato altra documentazione medica (referti, risultati diagnostici, cartella clinica, ecc.) - autorizzerà la prestazione. Al momento dell’accesso al Centro Convenzionato l’Assicurato deve consegnare l’originale della certificazione medica riportante la diagnosi. Al momento della dimissione l’Assicurato salda solo le spese non indennizzabili in base alle condizioni di Polizza e quelle non inerenti alle patologie per le quali sia stato concesso il benestare. La Società paga in nome e per conto dell’Assicurato le altre spese. Nel caso in cui la Centrale Operativa sulla base delle informazioni ricevute ritenga che la prestazione non sia Indennizzabile in base alle condizioni contrattuali, comunica la decisione al Centro Sanitario e all’Assicurato; quest’ultimo deve sostenere in proprio le spese relative alle prestazioni richieste ed eventualmente richiedere il Rimborso alla Società, secondo le modalità indicate all’Art. 4.3 Richiesta di Xxxxxxxx. Gli Indennizzi che dovessero successivamente essere riconosciuti come
dovuti saranno tuttavia liquidati come se fosse stata autorizzata la prestazione in convenzione (e pertanto senza le
penalizzazioni previste per l’utilizzo di Centri non convenzionati).
b) Se l’Assicurato intende usufruire del Pagamento diretto presso un Centro Sanitario Convenzionato con una Equipe medica non convenzionata, si applica la procedura prevista dal precedente punto a), ad eccezione del fatto che l’Assicurato dovrà provvedere a pagare direttamente le prestazioni sanitarie non convenzionate e inoltrare per le stesse richiesta di Xxxxxxxx, secondo le modalità indicate all’Art. 4.3 Richiesta di Xxxxxxxx.
c) Se l’Assicurato non intende avvalersi della rete convenzionata, a Ricovero ultimato deve inoltrare richiesta di Xxxxxxxx secondo le modalità indicate all’Art. 4.3 Richiesta di Xxxxxxxx.
Art. 4.3 - Richiesta di Rimborso 12
L’Assicurato per ottenere il Rimborso delle seguenti spese sostenute se:
• ha utilizzato Centri Sanitari non convenzionati;
• durante il Ricovero per Grande Intervento Chirurgico in un Centro Sanitario Convenzionato, ha fatto ricorso ad una Equipe medica non convenzionata;
• ha sostenuto spese per prestazioni sanitarie precedenti o successive al Ricovero per Grande Intervento Chirurgico;
oppure per ottenere il pagamento della Diaria sostitutiva prevista all’Art. 2.1.4 Diaria sostitutiva, può adottare una
delle seguenti modalità:
• inviare direttamente a UniSalute S.p.A. Rimborsi Clienti - Xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx XX;
• seguire quanto indicato all’interno dell’Area Clienti del sito xxx.xxxxxxxxx.xx;
allegando il modulo per la richiesta di rimborso, reperibile all’interno della Sezione Modulistica del sito
xxx.xxxxxxxxx.xx, da compilare e sottoscrivere debitamente in ogni sua parte.
Il modulo deve essere inviato secondo le modalità sopra indicate, unitamente a copia della cartella clinica conforme
12
Ai fini del Rimborso delle spese sostenute o dell’ottenimento del pagamento della Diaria sostitutiva, è
sufficiente rivolgersi all’agenzia alla quale è assegnata la Polizza?
In caso di Spese Sanitarie, rivolgersi all’agenzia, fornendo il modulo per la richiesta di rimborso unitamente alla documentazione sanitaria che certifichi le lesioni che ne conseguono e il loro decorso, è una condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere il rimborso, in quanto l’Assicurato è altresì tenuto a sottoporsi agli accertamenti
medici disposti dalla Società.
all’originale in caso di Xxxxxxxx e copia dei certificati medici di prescrizione in caso di prestazioni extraricovero. L’Assicurato deve consentire eventuali controlli medici disposti da UniSalute e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e curato.
Nel caso siano intervenuti Enti di assistenza sanitaria e/o altra Polizza di Assicurazione privata, le notule di spesa devono essere presentate in copia, unitamente alla prova della quota di concorso erogata dall’Ente stesso e/o al documento comprovante le spese rimborsate in forza di altra Polizza.
Art. 4.4 - Servizio di informazioni
Contattando la Centrale Operativa l’Assicurato potrà ottenere informazioni relative:
• alla presente Polizza;
• alle modalità d’uso dei servizi;
• ad eventuali aggiornamenti sul convenzionamento di Centri Sanitari e Medici;
• all’individuazione delle più idonee strutture sanitarie in considerazione delle proprie esigenze;
• alle strutture sanitarie ed eventuali specializzazioni;
• ai consigli sull’espletamento delle pratiche, documenti ed uffici competenti;
• all’assistenza sanitaria all’estero e ai trattati di reciprocità.
Art. 4.5 - Gestione dei documenti di spesa
In caso di Xxxxxxxx la documentazione comprovante le spese sostenute dall’Assicurato viene gestita secondo le
seguenti modalità:
Nel caso di Prestazioni in Centri Sanitari Convenzionati, la documentazione di spesa per prestazioni sanitarie
autorizzate effettuate viene consegnata direttamente dal Centro Sanitario Convenzionato all’Assicurato.
Nel caso di Prestazioni in Centri Sanitari Convenzionati con Equipe Medica non Convenzionata, la documentazione di spesa per prestazioni sanitarie autorizzate effettuate in Centri Sanitari Convenzionati viene consegnata direttamente dalla struttura all’Assicurato.
UniSalute, al fine di mantenere aggiornato l’Assicurato in merito allo stato delle Sue richieste di rimborso, provvede
all’invio dei seguenti riepiloghi:
riepilogo mensile delle richieste di rimborso in attesa di documentazione, liquidate e non liquidate nel corso del mese passato;
riepilogo annuale di tutta la documentazione di spesa presentata nel corso dell’anno con l’indicazione dell’importo richiesto, dell’importo liquidato e dell’eventuale quota di spesa rimasta a carico dell’Assicurato.
Nel caso di Prestazioni in centri sanitari non convenzionati o prestazioni a rimborso, la Società, al fine di mantenere aggiornato l’Assicurato in merito allo stato delle Sue richieste di rimborso, mette a disposizione, attraverso l’APP il riepilogo delle richieste di rimborso in attesa di documentazione, liquidate e non liquidate con l’indicazione dell’importo richiesto, dell’importo liquidato e dell’eventuale quota di spesa rimasta a carico dell’Assicurato.
NORME PER LA SEZIONE ASSISTENZA
Art. 4.6 - Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato
L’Assicurato per ottenere l’Assistenza dovrà telefonare SEMPRE PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa
utilizzando i seguenti numeri telefonici:
a) chiamate dall’Italia: Numero Verde 800-212477
b) chiamate dall’estero: 051-6389048 preceduto dal prefisso internazionale per l’Italia (+39) Alla quale dovranno essere comunicati i seguenti dati:
• Numero di Polizza;
• Generalità dell’Assicurato ed eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo
(località, via, telefono ecc.);
• Tipologia del Sinistro e luogo di accadimento;
• Eventuali dati relativi alla struttura sanitaria o al Medico che hanno preso in cura l’Assicurato
dopo il Sinistro;
• Tipo di intervento richiesto.
NORME VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art. 4.7 - Controversie - Arbitrato irrituale
Ferma la libertà di adire l’Autorità Giudiziaria, le controversie di natura medica potranno essere deferite alla
decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici.
I membri del Collegio Arbitrale verranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo tra i primi due, o, in
caso di dissenso, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente competenza nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio Arbitrale risiede e si riunirà nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza o domicili elettivo dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l’Arbitro da essa designato, mentre le spese del terzo
Arbitro verranno remunerate dalla Parte soccombente.
Le decisioni del Collegio Arbitrale sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Resta comunque fermo il diritto delle Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 4.8 - Pagamento dell’Indennizzo
La Società provvede al pagamento del sinistro entro 30 giorni da quello in cui è stato determinato l’importo previo accordo tra la Società e l’Assicurato, o da quello in cui è stato redatto il verbale delle operazioni arbitrali ai sensi dell’articolo “Controversie e Arbitrato Irrituale”, a condizione che non si evidenzino casi previsti dalle esclusioni del
contratto e previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, indicati nell’Art. 4.2 “Modalità di utilizzo della copertura” al punto c) “Prestazioni in centri sanitari non convenzionati o prestazioni a rimborso”.
Art. 4.9 - Obbligo di restituzione delle somme erogate per spese non rientranti nelle garanzie
La Società, nell’eventualità di pagamenti diretti in nome e per conto dell’Assicurato o di prestazioni di “Assistenza” che successivamente dovessero risultare non dovuti ai sensi di legge o del contratto, si riserva il diritto di rivalersi nei confronti del Contraente o dell’Assicurato medesimo per le spese sostenute. Il Contraente e l’Assicurato esplicitamente riconoscono il suddetto diritto e si obbligano a rimborsare quanto dovuto alla Società, anche in relazione a quanto riportato nel modulo per l’utilizzo del convenzionamento sottoscritto all’atto del ricorso ai Centri Sanitari Convenzionati.
Art. 4.10 - Modalità di restituzione delle anticipazioni
Gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo di denaro deve fornire adeguate garanzie bancarie e sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della Società ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla Centrale Operativa.
Art. 4.11 - Restituzione degli originali delle notule di spesa
Gli originali delle notule di spesa consegnati a documentazione del Sinistro saranno restituiti all’Assicurato, previa apposizione dell’attestazione dell’avvenuto Rimborso.
ELENCO DEI GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
Si considerano “Grandi Interventi Chirurgici” gli interventi chirurgici caratterizzati dall’impiego di tecniche operative particolari e complesse; più precisamente ai fini delle garanzie prestate in Polizza si considerano “Grandi Interventi Chirurgici” quelli di seguito indicati.
Addome (parete addominale)
• Laparatomia esplorativa per occlusione con resezione
• Laparatomia esplorativa con sutura viscerale Cardiochirurgia
Interventi a cuore aperto per difetti singoli non complicati :
• correzione del setto interatriale
• correzione difetto del setto interventricolare senza ipertensione polmonare
• valvulotomia singola o multipla per stenosi polmonare
• valvulotomia mitralica
• valvulotomia valvolare aortica
• correzione di stenosi aortica sottovalvolare a diaframma
• sostituzione valvola singola: aortica-mitralica-tricuspidale
• anuloplastica valvola singola
• by-pass aorto-coronarico singolo
• embolectomia della polmonare
Interventi a cuore aperto per difetti complessi o complicati :
• correzione radicale di trasposizione dei grandi vasi
• correzione radicale del ritorno venoso polmonare anomalo totale
• correzione impianto anomalo coronarie
• correzione “ostium primum” con insufficienza mitralica
• correzione canale atrioventricolare completo
• correzione fi nestra aorto-polmonare
• correzione di ventricolo unico
• correzione di ventricolo destro a doppia uscita
• correzione di truncus arteriosus
• correzione di coartazioni aortiche di tipo fetale
• correzione di coartazioni aortiche multiple o molto estese
• correzione di stenosi aortiche infundibulari
• correzione di stenosi aortiche sopravalvolari
• correzione di trilogia di Fallot
• correzione di tetralogia di Fallot
• correzione di atresia della tricuspide
• correzione della pervietà interventricolare ipertesa
• correzione della pervietà interventricolare con “debanding”
• correzione della pervietà interventricolare con insuffi cienza aortica
• sostituzioni valvolari multiple
• by-pass aorto coronarici multipli
• sostituzioni valvolari con by-pass aortocoronarico
• aneurismi aorta toracica
• aneurismi aorta addominale con obbligo di by-pass circolatorio
• resezione o plicatura del ventricolo sinistro per infarto
• riparazioni o sostituzioni settali o valvolari per traumi del cuore o gravi infarti
• reinterventi in CEC per protesi valvolari, by-pass aorto-coronarici
Contropulsazione per infarto acuto mediante incannulamento arterioso Intervento in ipotermia per coartazione aortica senza circolo collaterale.
Chirurgia pediatrica
• Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia)
• Atresia congenita dell’esofago
• Fistola congenita dell’esofago
• Occlusione intestinale del neonato: atresie necessità di anastomosi
• Occlusione intestinale del neonato: ileo meconiale, resezione secondo Xxxxxxxxx
• Occlusione intestinale del neonato: ileo meconiale, resezione con anastomosi primitiva
• Atresia dell’ano semplice: abbassamento addomino perineale
• Atresia dell’ano con fistola retto-uretrale o retto vulvare: abbassamento addomino perineale
• Megauretere, resezione con reimpianto
• Megauretere, resezione con sostituzione di ansa intestinale
• Megacolon, resezione anteriore
• Megacolon, operazione addomino perineale di Buhamel x Xxxxxxx Chirurgia vascolare
Operazione sull’aorta toracica e sulla aorta addominale
Collo
• Tiroidectomia allargata per neoplasia maligna
• Gozzo retrosternale con mediastinotomia
• Resezione dell’esofago cervicale
Esofago
• Interventi per patologia maligna dell’esofago toracico
• Interventi con esofagoplastica Fegato
• Drenaggio di ascesso epatico
• Interventi per echinococcosi
• Resezioni epatiche
• Derivazioni biliodigestive
• Interventi sulla papilla di Water
• Reinterventi sulle vie biliari Interventi chirurgici per ipertensione portale Ginecologia
• Isterectomia radicale con linfoadenectomia per tumori maligni per via addominale
• Isterectomia radicale per tumori maligni per via vaginale
• Vulvectomia allargata per linfoadenectomia
• Intervento radicale per carcinoma ovario Interventi sul mediastino
• Interventi per tumori
• Interventi sul polmone
• Interventi per fistole bronchiali
• Interventi per echinococco
• Resezioni segmentarie e lobectomia
• Pneumectomia
• Tumori della trachea Intestino
• Colectomie parziali
• Colectomia totale
Laringe - trachea - bronchi - esofago Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari Nervi periferici
Interventi sul plesso brachiale Neurochirurgia
• Derivazioni liquorali intracraniche o extracraniche
• Intervento per encefalomeningocele
• Intervento per craniostenosi
• Interventi per traumi cranio cerebrali
• Plastiche craniche per tessuti extra-cerebrali (cute, osso, dura madre)
• Craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale e subdurale
• Craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale
• Rizotomia chirurgica e microdecompressione endocranica dei nervi cranici
• Anastomosi endocranica dei nervi cranici
• Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale
• Asportazione tumori dell’orbita
• Asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti parassitarie, etc)
• Trattamento chirurgico diretto di malformazioni vascolari intracraniche (aneurismi sacculari, aneurismi artero- venosi, fistole arterovenose)
• Trattamento chirurgico indiretto extracranico di malformazioni vascolari intracraniche
• Chirurgia stereotassica diagnostica e terapeutica
• Intervento per epilessia focale e callosotomia
• Emisferectomia
• Interventi chirurgici sulla cerniera atlantooccipitale e sul clivus per via anteriore
• Interventi chirurgici sulla cerniera atlantooccipitale per via posteriore
• Anastomosi dei vasi extra-intracranici con interposizione di innesto
• Anastomosi dei vasi extra-intracranici
• Correzione e/o sostituzione delle malformazioni dei vasi del collo
• Endarterectomia della a. carotide e della a. vertebrale e decompressione della vertebrale nel forame trasversario
• Asportazione di processi espansivi del rachide extra-intradurali extramidollari
• Trattamento di lesioni intramidollari (tumori, siringomielia, ascessi, etc.)
• Interventi per traumi vertebro-midollari
• Interventi per traumi vertebro-midollari con stabilizzazione chirurgica
• Interventi per mielopatia cervicale o ernia del disco per via anteriore o posteriore
• Somatotomia vertebrale
• Interventi endorachidei per terapia del dolore o spasticità o per affezioni meningo midollari (mielocele, mielomeningocele, etc)
• Cordotomia e mieolotomia per cutanea Oculistica
Odontocheratoprotesi Ortopedia e traumatologia
• Osteosintesi diafisi femorale ed epifisi dorsale
• Osteosintesi di omero
• Interventi per costola cervicale
• Scapulopessi
• Trapianti ossei o protesi diafisarie
• Trattamento delle dismetrie e delle deviazioni degli arti con impianti esterni
• Biopsia trans-peduncolare dei somi vertebrali
• Resezione di corpi vertebrali (somatectomia) e sostituzione con cemento o trapianti
• Resezioni del sacro
• Osteosintesi rachidee con placche e viti trans-peduncolari decompressiva per neoplasie (senza sintesi)
• Disarticolazione interscapolo toracica
• Resezioni complete di spalla (omero-scapuloclaveari) sec. Tikhor-Xxxxxxx con salvataggio dell’arto
• Resezioni artrodiafisarie dell’omero prossimale e sostituzione con protesi modulari “custom-made”
• Resezioni del radio distale con trapianto articolare perone-pro-radio
• Emipelvectomia
• Emipelvectomie “interne” sec. Xxxxxxxx con salvataggio dell’arto
• Resezioni del femore prossimale artrodiafisaria e sostituzione con protesi speciali (cementate o no, modulari o no)
• Resezioni artrodiafisarie del ginocchio:
- artodesizzanti (trapianto o cemento + infibulo femore-tibiale)
- sostituzione con protesi modulari o “custom-made”
• Artroprotesi di anca
• Protesi totale di displasia d’anca
• Intervento di rimozione di protesi d’anca
• Intervento di rimozione e reimpianto di protesi d’anca
• Artroprotesi di ginocchio
• Protesi cefalica di spalla
• Vertebrotomia
• Discectomia per via anteriore per ernia cervicale
• Discectomia per via anteriore per ernia dura o molle con artrodesi
• Uncoforaminotomia
• Corporectomia per via anteriore con trapianto autoplastico a ponte nella mielopatia cervicale
• Osteosintesi vertebrale
• Pulizia focolai osteici
• Artrodesi per via anteriore
• Interventi per via posteriore con o senza impianti
• Interventi per via anteriore con o senza impianti Pancreas - Milza
• Interventi per pancreatite acuta
• Interventi per cisti, pseudocisti e fistole pancreatiche
• Interventi per pancreatite cronica
• Interventi per neoplasie pancreatiche Peritoneo
Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale Retto - Ano
• Interventi per neoplasie per retto-ano
• Interventi per neoplasie per retto-ano per via addominoperineale
• Operazione per megacolon
• Proctocolectomia totale Stomaco e duodeno
• Resezione gastrica
• Gastroectomia totale
• Gastroectomia allargata
• Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-operatoria
• Intervento per fistola gastro-digiunocolica
• Sutura di perforazioni gastriche e intestinali non traumatiche
• Mega-esofago e esofagite da reflusso
• Cardioplastica Trapianti
• Trapianto cornea
• Trapianto cuore e/o arterie
• Trapianto organi degli apparati:
- digerente
- respiratorio
- urinario Urologia
• Nefrectomia allargata per tumore
• Nefrectomia allargata per tumore con embolectomia
• Resezione renale con clampaggio vascolare
• Nefrouretectomia totale
• Surrenalectomia
• Ileo bladder
• Cistoprostatovescicolectomia con ureterosingmoidostomia
• Cistoprostatovescicolectomia con neovescica rettale
• Cistoprostatovescicolectomia con ileo bladder
• Plastiche di ampliamento vescicale con anse intestinali
• Cistoprostatovescicolectomia con ureteroileouretroanastomosi
• Riparazione vescica estrofica con neovescica rettale
• Linfoadenectomia retroperitoneale bilaterale per neoplasie testicolari
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Testo articoli del Codice Civile richiamati nel contratto.
CODICE CIVILE
Art. 1341 Condizioni Generali di Contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al
momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando
l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano in- compatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 1888 Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.
Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con xxxx e colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.
Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle cose alle quali non si riferisce la
dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 c.c.
Art. 1897 Diminuzione del rischio
Se il Contraente comunica all’assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa
fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi recedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Gentile Cliente,
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ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”) e degli artt. 15 e 16 del Reg. Ivass n. 34/2010 (artt. 183 e 191 del d.lgs. 209/2005 – Codice Assicurazioni Private), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi in Suo favore previsti, UniSalute S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, ha necessità di utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la copertura sia eventualmente estesa al nucleo familiare, il trattamento potrà riguardare anche i dati di Suoi familiari e conviventi per le finalità e nei termini di seguito indicati(1). Quali dati raccogliamo e come li trattiamo
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l’esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l’eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché
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I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano(7) o in operazioni necessarie per
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Come trattiamo i Suoi dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e potranno essere conosciuti solo dal personale incaricato dalle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa, che operano quali responsabili del trattamento per nostro conto(9). I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali e assicurativi (di regola, 10 anni).
Quali sono i Suoi diritti
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì diritto a richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è UniSalute S.p.A. (xxx.xxxxxxxxx.xx), con sede in Xxx Xxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx. Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di UniSalute S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (7).
Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
Note
1) In caso di polizze per nucleo familiare copia della presente informativa viene consegnata al Cliente ed ai Suoi familiari e conviventi.
2) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. XXXX) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
3) Rientrano nelle categorie particolari di dati personali non solo quelli relativi alla salute, ma anche i dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche,
l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona e i dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
UNS_Info_Cont_01 – Ed. 21.12.2020
4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
5) Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
6) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. L’elenco delle società del Gruppo è disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx
7) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; periti, legali; società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri (quali le Centrali Operative), servizio di quietanzamento; medici, strutture sanitarie o cliniche convenzionate (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
8) Le ricordiamo che, ove il trattamento dei Suoi dati sia basato sul consenso da Lei espresso, tale consenso potrà essere revocato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso rilasciato prima della revoca. Le facciamo inoltre presente che il trattamento dei dati personali, non rientranti in categorie particolari, può essere comunque legittimamente effettuato da UniSalute, senza il Suo consenso, per l’esecuzione di prestazioni contrattuali da Lei richieste o previste in Suo favore, per l’adempimento di obblighi posti dalla legge a carico di UniSalute, per lo svolgimento delle attività amministrative-contabili correlate alla gestione del rapporto assicurativo e per il perseguimento di altri legittimi interessi di UniSalute e delle Società del Gruppo Unipol (es.: prevenzione e contrasto di frodi, difesa di diritti in sede giudiziaria).
9) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
Modello SI / 01264 / 004 / 00000 / H - Ed. 01 / 01 / 2023