Schema di contratto di servizio
Schema di contratto di servizio
per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale Alessandria 2
AI SENSI DELL’ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23
MAGGIO 2000, N. 164
INDICE
PREMESSE PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Definizioni
Articolo 2 Oggetto del Contratto
Articolo 3 Principi generali e obblighi di servizio pubblico Articolo 4 Obiettivi generali del servizio
Articolo 5 Durata del Contratto
Articolo 6 Condizioni alla scadenza dell’affidamento del servizio
PARTE II – OBBLIGHI DELLE PARTI RELATIVI AGLI IMPIANTI
Articolo 7 Consegna degli impianti
Articolo 8 Trasferimento della proprietà degli impianti
Articolo 9 Trasferimento del personale ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2011
Articolo 10 Piano di Sviluppo degli Impianti
Articolo 11 Estensione della rete non previste dal Piano di Sviluppo degli Impianti
Articolo 12 Interventi di manutenzione Articolo 13 Interventi sulla rete stradale Articolo 14 Prestazioni da parte di terzi
Articolo 15 Aggiornamento dello Stato di Consistenza Articolo 16 Obblighi di collaborazione e di informazione
PARTE III –MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Articolo 17 Principi generali Articolo 18 Codice di Rete
Articolo 19 Connessione dei clienti finali alla rete di distribuzione Articolo 20 Principi generali in materia di accesso al servizio Articolo 21 Erogazione del servizio
Articolo 22 Qualità del servizio Articolo 23 Criteri di sicurezza
Articolo 24 Tariffe e corrispettivi per le prestazioni rese nell’ambito dell’erogazione del servizio
Articolo 25 Investimenti di efficienza energetica
PARTE IV – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO
Articolo 26 Corrispettivo per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio
Articolo 27 Corrispettivo per la gestione di impianti di proprietà degli Enti Concedenti
Articolo 28 Corrispettivi per l’affidamento del servizio Articolo 29 Oneri per l’occupazione degli spazi pubblici
PARTE V – CONTROLLI, INADEMPIMENTI E SANZIONI
Articolo 30 Comitato di Monitoraggio Articolo 31 Controlli
Articolo 32 Contestazione degli inadempimenti Articolo 33 Penali per l’inadempimento Articolo 34 Clausola risolutiva espressa Articolo 35 Responsabilità nei confronti di terzi Articolo 36 Controversie di natura tecnica Articolo 37 Clausola compromissoria
PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38 Trasformazioni societarie che interessino il Gestore Articolo 39 Norme applicabili
Articolo 40 Spese contrattuali
Schema di contratto di servizio
per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale Alessandria 2 ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Tra
il Comune di Alessandria, in persona del Dirigente pro tempore , in qualità di stazione appaltante ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale 12 novembre 2011, n. 226 con funzione di controparte del contratto di servizio ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del citato decreto (di seguito, “Delegato”)
e
la società [•], con sede in [•], in persona del legale rappresentante pro tempore [•] (di seguito, “Gestore”).
Premesso che
a) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente integrato e modificato (di seguito, “decreto legislativo n. 164/00”), il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all’articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;
b) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale con decreto 19 gennaio 2011 ha determinato gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare ai sensi dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito, “decreto-legge n. 159/07”) e dall’articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito, “legge n. 99/09”);
c) il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto 21 aprile 2011 hanno introdotto disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione dell’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00;
d) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale con decreto 18 ottobre 2011 ha determinato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale;
e) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con decreto 12 novembre 2011, n. 226 (di seguito, “D.M. 226/11”), ha definito i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge n. 159/07;
f) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 i poteri di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sul servizio di
distribuzione del gas naturale sono esercitati dagli enti locali e i rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, in cui, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del D.M. 226/11, la funzione di controparte, per delega espressa degli enti locali concedenti, è svolta dal Delegato, coadiuvato, nella funzione di vigilanza e controllo, da un apposito comitato di monitoraggio;
g) in data 20 maggio 2015 è stato approvato il decreto ministeriale che ha apportato modifiche al D.M. 226/11 e ai suoi allegati;
h) ai sensi dell’articolo 14, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 164/00 il Gestore:
1. con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o a estinguere queste ultime, e a corrispondere una somma al distributore uscente pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al Gestore; tali oneri sono indicati nel bando di gara di cui alla successiva lettera k);
2. acquisisce la disponibilità degli impianti alla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa, nei termini previsti dal presente contratto;
i) con delibere (Allegato 1), i Comuni di Alessandria, Bergamasco,
Borgoratto Alessandrino, Carentino, Casal Cermelli, Cassine, Castellazzo Bormida, Castelspina, Frascaro, Gamalero, Oviglio e Sezzadio appartenenti all’ambito di Alessandria 2 (di seguito, “Enti Concedenti”) hanno approvato lo schema di convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in relazione all’Ambito Territoriale Alessandria 2, demandando al Comune di Alessandria il ruolo di stazione appaltante ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del D.M. 226/11, al fine di procedere all’affidamento, mediante gara, ai sensi del predetto articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, del servizio di distribuzione di gas naturale nel predetto ambito, nonché la responsabilità di ogni rapporto con il Gestore ivi inclusa la funzione di controparte del contratto di servizio ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.M. 226/11;
j) con Determinazione Dirigenziale n. del (Allegato 2), il Comune di Alessandria, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.M. 226/11, ha approvato il bando di gara (Allegato 3) e il disciplinare di gara (Allegato 4), redatti sulla base del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, di cui rispettivamente, agli allegati 2 e 3 del citato D.M.;
k) in data il bando di gara e il disciplinare di gara sono stati inviati all’Autorità ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.M. 226/11, e sono stati quindi pubblicati in data ;
l) sulla base delle offerte pervenute, il Comune di Alessandria, con Determinazione dirigenziale n. del (Allegato 5), ha aggiudicato la gara alla società _ e ha affidato alla medesima l’esercizio del servizio di distribuzione di gas naturale nei Comuni dell’intero ambito di Alessandria 2; [qualora la gara sia stata aggiudicata a un raggruppamento temporaneo di impresa o a un consorzio ordinario ai sensi dell’articolo 10, commi 7 e 8, D.M. 226/11, il testo della lettera l) deve essere sostituito dal seguente: sulla base delle offerte pervenute, il Comune di Alessandria, con delibera [•] (Allegato 5), ha aggiudicato la gara al raggruppamento temporaneo di impresa/consorzio [•], e ha affidato alla società, che sarà costituita ai sensi dell’articolo 10, comma 8, D.M. 226/11, ossia l’odierna società [•], l’esercizio del servizio di distribuzione di gas naturale nell’intero ambito di Alessandria 2];
m) la società ha preso visione delle reti e degli impianti afferenti al servizio di distribuzione del gas, precedentemente alla gara;
n) la società , in data , ha versato il corrispettivo per la copertura degli oneri di gara;
o) la società , in data , ha consegnato la cauzione definitiva richiesta nel bando di gara, impegnandosi a reintegrarla entro 30 giorni lavorativi dalla sua escussione da parte del Delegato;
p) la società , in data , ha depositato copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, così come richiesto nel bando di gara (Allegato 6);
Si conviene e si stipula quanto segue:
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Definizioni)
1.1 Ai fini del presente contratto, oltre a quelle richiamate in premessa, si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 164/00, nonché le definizioni seguenti:
− Ambito è l’ambito territoriale di Alessandria 2, come descritto nell’allegato al Bando di Xxxx;
− Autorità è l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
− Bando di Xxxx è il bando di gara di cui alla lettera k) delle premesse;
− Codice di Rete è il codice di rete per la distribuzione, adottato dal Gestore ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
− Comitato di Monitoraggio è l’organismo composto dai rappresentanti degli Enti Concedenti istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 5, D.M. 226/11;
− Contratto è il presente contratto di servizio;
− Manutenzione Ordinaria è l’insieme degli interventi che vengono effettuati su reti, impianti o su parti di essi per la normale conduzione, il mantenimento o il ripristino dell’efficienza e del buon funzionamento degli stessi, ivi comprese, ad esempio, le riparazioni dovute a eventi, anche imprevisti, che possano compromettere la regolazione ed efficiente erogazione del servizio;
− Manutenzione Straordinaria è l’insieme degli interventi che vengono effettuati per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di reti ed impianti;
− Parti sono il Delegato e il Gestore;
− Offerta è l’offerta presentata dal Gestore, in base alla cui valutazione è stata decisa l’aggiudicazione richiamata alla lettera l) delle premesse (Allegato 7);
− Piano di Sviluppo degli Impianti è il documento, redatto dal Gestore ai sensi dell’articolo 15 del D.M. 266/11, allegato all’Offerta, recante la previsione degli interventi di estensione, potenziamento, adeguamento, ammodernamento e mantenimento in efficienza delle reti e degli impianti, con conseguente variazione dello Stato di Consistenza;
− Stato di Consistenza è lo stato di consistenza di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del D.M. 226/11 incluso nella documentazione di gara (Allegato 8).
Articolo 2 (Oggetto del Contratto)
2.1 Il Contratto disciplina, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, i rapporti tra Delegato e Gestore, ai fini dello svolgimento, in esclusiva, del servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni compresi nell’Ambito.
2.2 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto.
Articolo 3
(Principi generali e obblighi di servizio pubblico)
3.1 La distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico le cui modalità di erogazione sono definite dall’Autorità, in coerenza con i criteri definiti dalla legge.
3.2 Il servizio è svolto dal Gestore alle condizioni previste dal Contratto, in conformità agli indirizzi del Delegato, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell’Autorità, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche e metriche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento.
Articolo 4
(Obiettivi generali del servizio)
4.1 Il servizio cui sono preordinate le attività regolate dal Contratto è esercitato per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché dei decreti legislativi n. 164/00 e 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito, “decreto legislativo n. 93/11”).
4.2 Nello svolgimento del servizio, il Gestore persegue inoltre, pur nei limiti dell’Offerta, i seguenti obiettivi generali:
a) assicurare la massima diffusione del servizio nel territorio, la tempestiva distribuzione nelle zone di espansione e la conservazione degli impianti esistenti nella loro piena efficienza;
b) assicurare che il servizio sia svolto con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità e nel rispetto dei livelli di qualità commerciale;
c) garantire l’imparzialità e la neutralità del servizio, al fine di assicurare l’accesso paritario a tutti gli utenti nel rispetto delle condizioni fissate dall’Autorità e dal Codice di Rete adottato;
d) promuovere, nell’ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela della salute e dell’ambiente.
Articolo 5 (Durata del Contratto)
5.1 Il Contratto regola:
a) il periodo di affidamento del servizio aggiudicato ai sensi della lettera l) delle premesse;
b) l’eventuale periodo successivo alla scadenza dell’affidamento, sino alla decorrenza del nuovo affidamento.
5.2 Il periodo di cui al comma 5.1, lettera (a), dura 12 (dodici) anni decorrenti dalla data di consegna del primo impianto ai sensi del comma 7.1.
5.3 Il periodo di cui al comma 5.1, lettera (b), dura sino al perfezionarsi degli adempimenti di cui al comma 6.4.
5.4 Per il periodo di cui al comma 5.1, lettera (a), il Gestore assume la piena responsabilità del servizio, in coerenza con quanto previsto nel Contratto.
5.5 Per il periodo di cui al comma 5.1, lettera (b), il Gestore garantisce l’ordinato svolgimento e la continuità del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione. Si applicano, a tal fine, gli articoli 6, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21; i commi 22.1, 23.1, 23.4, 24.1 ad eccezione dello sconto tariffario, 24.2, 24.4, 24.5, 24.6, 25.1; gli articoli 26, 27, 29, 30; i commi 31.1, 31.2, 31.3; l’articolo 32; il comma 33.1, limitatamente al ritardo nella realizzazione degli interventi di cui all’articolo 12, i commi 33.5 e 33.6, nonché gli articoli 35, 36, 37, 38 e 39.
Articolo 6
(Condizioni alla scadenza dell’affidamento)
6.1 Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, di cui al comma 5.1, lettera (a), gli impianti entrano nella disponibilità funzionale del Delegato.
6.2 Il Gestore trasferisce la proprietà dei suoi impianti al gestore subentrante previo pagamento, da parte di quest’ultimo, del valore di rimborso di cui all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 164/00. A tal fine i rappresentanti del Gestore e del Delegato sottoscrivono un apposito verbale, nel quale si dà conto di eventuali modifiche successive all’ultimo aggiornamento dello Stato di Consistenza.
6.3 Dopo la sottoscrizione del verbale di cui al comma 6.2 ed entro i 90 giorni successivi, il Delegato restituisce al Gestore la cauzione definitiva di cui alla lettera o) delle premesse.
6.4 Il Delegato consegna gli impianti al gestore subentrante non prima che questi, ove diverso dal Gestore, abbia eseguito il rimborso di cui al comma 6.2.
PARTE II
OBBLIGHI DELLE PARTI RELATIVI AGLI IMPIANTI
Art. 7 (Consegna degli impianti)
7.1 Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, ovvero, se superiore, entro il termine indicativo precisato nel Bando di Gara, il Delegato consegna al Gestore gli impianti afferenti ai Comuni le cui concessioni, alla data di sottoscrizione del Contratto, risultano scadute in base alle date di scadenza indicate nel Bando di Gara.
7.2 Per le concessioni con scadenza successiva al termine di cui al comma 7.1, il Delegato consegna al Gestore i rispettivi impianti entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza.
7.3 La consegna di cui ai commi 7.1 e 7.2 può avere luogo solo dopo che il Gestore abbia provveduto al pagamento del rimborso nei confronti del precedente gestore, previsto dall’articolo 14, comma 9, e dall’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, calcolato ai sensi dell’articolo 5
D.M. 226/11 (Allegato 9), e, se applicabile, dopo che l’Ente Concedente abbia eseguito il pagamento al gestore uscente del valore di rimborso per la porzione di impianto a cui è applicabile l’articolo 5, comma 14, del D.M. 226/11. Nel caso in cui l’Ente Concedente non provveda al pagamento, il Gestore ha facoltà di versare al gestore uscente il rimborso dovuto dall’Ente Concedente con diritto di successiva rivalsa nei confronti di quest’ultimo, con gli interessi di legge. [Il seguente periodo deve essere inserito qualora ne ricorrano le condizioni previste dall’articolo 5, comma 16, D.M. 226/11 (disaccordo tra Ente Concedente e gestore uscente per la determinazione del rimborso): Per gli impianti per i quali il Bando di Gara abbia riportate le indicazioni di cui all’articolo 5, comma 16, del D.M. 226/11, la condizione di cui al presente comma è soddisfatta con il pagamento di cui al comma 16 del predetto D.M. 226/11].
7.4 Delle operazioni di consegna, svolte da soggetti incaricati dalle Parti, è redatto apposito verbale con allegato lo Stato di Consistenza eventualmente aggiornato con gli interventi successivi alla pubblicazione del Bando di Gara e con il passaggio di proprietà di porzioni di impianto dal gestore uscente all’Ente Concedente nei casi in cui risulta applicabile la devoluzione gratuita a fine concessione. Ogni verbale di consegna è sottoscritto dal Gestore e dal Delegato.
7.5 Alla data della consegna di cui al comma 7.1, decorre il periodo di cui al comma 5.1, lettera (a).
Articolo 8
(Trasferimento della proprietà degli impianti)
8.1 Tutti i beni strumentali allo svolgimento del servizio di distribuzione e misura nell’Ambito sono descritti nello Stato di Consistenza eventualmente aggiornato in coerenza con l’art. 7.
8.2 Lo Stato di Consistenza specifica le parti di proprietà dei singoli Enti Concedenti e quelle di proprietà dei gestori uscenti, in coerenza con l’articolo 7 del D.M. 226/11 ed è corredato dalla cartografia.
8.3 Anche ai fini degli effetti traslativi della proprietà di cui all’articolo 7 del
D.M. 226/11, il Gestore, in accordo a quanto previsto nel Bando di Gara, versa al precedente gestore uscente, contestualmente alla consegna degli impianti di cui all’articolo 7, le somme dei valori di rimborso al netto dei debiti relativi alle obbligazioni finanziarie in essere del gestore uscente di cui al comma 8.4, distinte per ciascun Comune e per ciascun gestore uscente, indicate nell’Allegato 9.
8.4 Il Gestore si impegna inoltre a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni finanziarie in essere, relative agli investimenti realizzati sugli impianti
oggetto di trasferimento di proprietà del gestore uscente, richiamate nell’Allegato 10.
Articolo 9
(Trasferimento del personale ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2011)
9.1 Il Gestore si impegna ad assumere, in conformità con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2011, il personale dipendente utilizzato dai gestori uscenti per lo svolgimento del servizio, come indicato nell’allegato al Bando di Gara.
Articolo 10
(Piano di Sviluppo degli Impianti)
10.1 Il Gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici e organizzativi, tutti gli interventi descritti nel Piano di Sviluppo degli Impianti, secondo le modalità e i tempi ivi indicati.
10.2 L’attivazione di eventuali punti di riconsegna previsti nel Piano di Sviluppo degli Impianti avviene secondo i tempi e le modalità previsti dalla regolazione dell’Autorità.
10.3 Fermo restando quanto previsto all’articolo 14, gli interventi dovranno essere realizzati secondo un criterio di razionale sicurezza e di buona tecnica, in conformità alle normative vigenti.
10.4 Prima di eseguire i lavori, il Gestore deve ottenere tutte le autorizzazioni o i permessi amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia.
10.5 Ai fini di cui al comma 10.1, il Gestore si attiva tempestivamente al fine di rispettare i tempi per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Sviluppo degli Impianti.
10.6 La proprietà di quanto realizzato ai sensi del presente articolo è del Gestore e sarà trasferita, in accordo con quanto previsto all’articolo 6, al futuro gestore subentrante.
10.7 Nell’attuare il Piano di Sviluppo degli Impianti, il Gestore ha diritto di alienare, per conto degli Enti Concedenti, i beni di proprietà di questi ultimi, qualora ne sia prevista la sostituzione. Di tale attività, il Gestore dà preventiva comunicazione ai proprietari, cui versa, secondo le indicazioni da questi ricevute, l’eventuale ricavato dell’alienazione, al netto delle spese e degli oneri direttamente connessi a tale attività.
10.8 Ai sensi dell’articolo 15, comma 8, lettera d., del D.M. 226/11, si allega il prezziario per la valutazione degli investimenti materiali (allegato 11).
Articolo 11
(Estensioni della rete non previste dal Piano di Sviluppo degli Impianti)
11.1 Il Gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici e organizzativi, nel territorio dei Comuni già metanizzati, estensioni della rete di distribuzione non previste dal Piano di Sviluppo degli Impianti entro i limiti del numero di metri di rete per cliente, individuati nell’Offerta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c), D.M. 226/11, con la precisazione che la lunghezza totale dell’estensione della rete da realizzare va determinata moltiplicando il numero di metri offerto per tutti i potenziali clienti finali che teoricamente potrebbero essere serviti dalla medesima estensione di rete, a condizione che almeno un cliente finale richieda l’allacciamento sul tratto di condotta da realizzare. Nel caso di estensioni della rete non previste dal Piano di Sviluppo degli Impianti e relative a nuovi interventi di edilizia residenziale, privata o pubblica, per cliente finale si intende ciascuna unità immobiliare abitativa da realizzarsi.
11.2 Le estensioni di cui al comma 11.1 sono realizzate su richiesta dei soggetti interessati, che devono darne comunicazione al Delegato.
11.3 Il Gestore verifica la coerenza della richiesta di cui al comma 11.2 con il criterio di cui al comma 11.1, nonché con le capacità esistenti dell’impianto di distribuzione e della rete di trasporto che lo alimenta, e fornisce una risposta motivata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.
11.4 In relazione agli interventi di cui al presente articolo, si applicano i commi 10.3, 10.4 e 10.6.
11.5 Nel caso di nuovi interventi di edilizia residenziale, privata o pubblica, che, per la loro estensione, non ricadano totalmente o parzialmente entro i limiti di cui al comma 11.1, il Gestore è tenuto a realizzare l’estensione qualora venga corrisposto un contributo a fondo perduto determinato applicando alla lunghezza eccedente i limiti del numero di metri per cliente individuati nell’Offerta il prezziario regionale vigente.
11.6 Al di fuori delle ipotesi disciplinate dal comma 11.5, nel caso di interventi nei settori produttivo, commerciale e terziario, oppure riguardanti edifici di interesse pubblico, esistenti o di nuova edificazione, ove le estensioni della rete superino i limiti di cui al comma 11.1, il Delegato, il Comune interessato, il Gestore e gli altri soggetti interessati concordano – sulla base della fattibilità tecnica, delle esigenze del servizio, dell’utilizzo e del consumo di gas e dell’economicità dell’intervento – l’individuazione del soggetto responsabile della realizzazione, che ne assume i relativi oneri economici ed organizzativi. Le opere non realizzate dal Gestore saranno poste nella disponibilità del medesimo, previo suo collaudo tecnico, e l’eventuale remunerazione dell’investimento in tariffa sarà riconosciuta al Comune.
11.7 In caso di nuovi insediamenti, le opere interrate (rete e allacci) saranno realizzate su piani stradali definiti e dovranno essere completate prima della realizzazione della pavimentazione stradale definitiva; tempi e modalità di
esecuzione saranno concordati tra il Comune interessato, il Gestore e l’eventuale soggetto titolare dell’intervento edilizio.
11.8 Resta ferma la facoltà del Comune di realizzare mediante appalto, con oneri integralmente a proprio carico, interventi aggiuntivi, quali ad esempio estensioni della rete e allacci dell’utenza, previo parere positivo di fattibilità tecnica reso dal Gestore; in tale ipotesi, le opere realizzate saranno poste nella disponibilità del Gestore, previo suo collaudo tecnico, e l’eventuale remunerazione dell’investimento in tariffa sarà riconosciuta al Comune.
Articolo 12 (Interventi di manutenzione)
12.1 Il Gestore realizza, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle reti e degli impianti previsti nell’Offerta.
12.2 Nel caso di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria non previsti nel Piano presentato in sede di gara, il Gestore li comunica anticipatamente al Delegato, con evidenza degli interventi che comportano la sospensione totale o parziale dell’erogazione del servizio, con l’indicazione dei relativi tempi di esecuzione e del numero di clienti finali coinvolti.
12.3 Il Gestore realizza immediatamente, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, anche non previsti nell’Offerta che si rendessero necessari per garantire la sicurezza e la continuità del servizio.
12.4 Nell’ambito delle attività di manutenzione, il Gestore assicura, in particolare, i seguenti interventi, da effettuare in coerenza con eventuali disposizioni dell’Autorità:
a) controllo sistematico, periodico e programmato della rete, con attrezzatura e strumentazione ad adeguato livello tecnologico per la ricerca di eventuali dispersioni di gas nonché per la misura del grado di odorizzazione del gas distribuito;
b) manutenzione programmata preventiva, con idonea attrezzatura e strumentazione, delle apparecchiature presenti negli impianti di ricezione e prima riduzione e misurazione del gas (REMI) e negli impianti di riduzione della pressione del gas (GR);
c) verifica e controllo, con idonea attrezzatura e strumentazione del valore di resistenza media di isolamento di una condotta interrata in acciaio e dei sistemi di protezione catodica, così come prevista dalla normativa tecnica vigente.
12.5 Il Gestore, su richiesta del Delegato, comunica a quest’ultimo gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria realizzati nel corso dell’anno precedente, gli interventi che hanno comportato la sospensione totale o parziale del servizio con l’indicazione degli effettivi tempi di esecuzione
degli interventi e del numero di clienti finali coinvolti. Tali informazioni sono fornite anche su supporto informatico.
12.6 In relazione agli interventi di cui al presente articolo, si applicano il comma
10.3 e, limitatamente agli interventi che comportino sostituzione di tutta o di parte dell’impianto esistente, i commi 10.4 e 10.6.
Articolo 13 (Interventi sulla rete stradale)
13.1 Salvo diverse particolari pattuizioni, il Gestore provvede direttamente al ripristino della pavimentazione stradale manomessa in conseguenza delle opere realizzate ai sensi degli articoli 10, 11 e 12.
13.2 I rinterri e i ripristini compiuti ai sensi del comma 13.1 sono effettuati a regola d’arte in accordo con quanto previsto dal regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori stradali applicabile o, ove il regolamento non risulti approvato, nel rispetto dei requisiti minimi individuati nell’Allegato 12.
13.3 Il Gestore che deve compiere qualsiasi lavoro stradale ne dà preavviso all’Ente Concedente interessato e al Delegato, almeno tre giorni prima dell’inizio dei lavori, salvo casi di urgenza quali, a titolo meramente esemplificativo, interventi di ricerca di dispersioni su segnalazione e di riparazioni conseguenti. In quest’ultimo caso, il Gestore dà comunque tempestiva comunicazione dell’intervento all’Ente Concedente interessato e al Delegato, specificando le ragioni di urgenza.
13.4 Nel caso di strade appartenenti a soggetti diversi dagli Enti Concedenti, il Gestore informa degli interventi di cui ai commi precedenti anche i relativi proprietari, da cui acquisisce il necessario consenso.
Articolo 14 (Prestazioni da parte di terzi)
14.1 Per l’esecuzione materiale degli interventi di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 il Gestore può avvalersi, mediante specifici contratti, di soggetti terzi di comprovata esperienza e capacità nel settore, i quali risultino in possesso dei necessari requisiti, in conformità alle disposizioni di cui alla vigente normativa anche in tema di appalti e di prevenzione del fenomeno mafioso.
14.2 Il Gestore risponde comunque degli obblighi derivanti dal Contratto.
Articolo 15 (Aggiornamento dello Stato di Consistenza)
15.1 Con cadenza annuale, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, il Gestore trasmette al Delegato lo Stato di Consistenza aggiornato con le variazioni derivanti dalla realizzazione degli interventi di
cui agli articoli 10 e 11. Tali informazioni sono fornite anche su supporto informatico.
15.2 In caso di contestazioni relative all’aggiornamento dello Stato di Consistenza, si procede ai sensi dell’articolo 36.
Articolo 16
(Obblighi di collaborazione e di informazione)
16.1 Il Delegato attua il più efficiente coordinamento con gli Enti Concedenti al fine assicurare al Gestore le più complete e tempestive informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione territoriale adottati nonché, in quanto ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che comunque possano incidere sullo svolgimento del servizio.
16.2 Ai fini di cui al comma 16.1, il Delegato, su indicazione degli Enti Concedenti, concorda con il Gestore una procedura per la tempestiva comunicazione di eventuali cedimenti della sede stradale, da chiunque e/o da qualsiasi causa provocati, che possano interessare sedi stradali percorse da gasdotti appartenenti alle reti di distribuzione.
16.3 Il Delegato, mediante il coordinamento di cui al comma 16.1, e nei limiti delle sue competenze, può assistere il Gestore nel reperire le superfici necessarie per gli interventi di cui alla presente Parte II.
16.4 Gli Enti Concedenti, anche nell’ambito del coordinamento di cui al comma 16.1, e nei limiti delle rispettive competenze, assicurano al Gestore ogni fattiva collaborazione nell’ottenimento di nulla osta, permessi e altri atti autorizzativi comunque denominati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente Parte II, e in particolare il rispetto delle tempistiche procedimentali.
16.5 Al fine di evitare interferenze materiali o tecniche, o danneggiamenti che possano pregiudicare il regolare e sicuro funzionamento del servizio, mediante il coordinamento di cui al comma 16.1, il Delegato, oppure direttamente l’Ente Concedente interessato, assume presso il Gestore le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare il suolo ed il sottosuolo stradale ove insistono impianti della rete con riferimento anche a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente. Sono a carico dell’Ente Concedente interessato i costi delle eventuali riparazioni che si rendano necessarie in conseguenza di danneggiamenti agli impianti dovuti a lavori di sua pertinenza, eseguiti direttamente e/o tramite terzi.
16.6 Gli spostamenti delle condutture del gas per esigenze dell’Ente Concedente interessato sono effettuati ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
16.7 Per i lavori in corrispondenza delle reti di distribuzione che dovessero essere eseguiti da terzi, gli Enti Concedenti eventualmente competenti ad
autorizzarne l’esecuzione, nei limiti del possibile, prescrivono ai soggetti richiedenti di:
a) assumere presso il Gestore le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare la rete gas;
b) preavvisare il Gestore dell’inizio dei lavori, informandolo altresì sulla loro natura;
c) segnalare immediatamente al Gestore gli eventuali danneggiamenti agli impianti.
16.8 Almeno un anno prima della scadenza del Contratto, il Delegato comunica al Gestore l’avvio della procedura di gara per l’assegnazione del nuovo affidamento ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00.
16.9 Oltre a quanto previsto ai commi 24.5 e 24.6, nonché all’articolo 31, il Gestore assicura al Delegato e a ciascun Ente Concedente interessato le più complete e tempestive informazioni sullo svolgimento del servizio con particolare riferimento agli eventi che comportano la sospensione totale o parziale dell’erogazione del servizio e al numero di clienti finali coinvolti.
16.10 Ai fini di un efficiente svolgimento del servizio, le Parti collaborano alla predisposizione di sistemi di gestione informatica integrata e di banche dati di comune accesso, necessarie all’esercizio delle reciproche competenze.
16.11 Per le finalità di cui al comma 16.10, il Gestore è tenuto, su richiesta del Delegato, a rendere disponibili anche mediante comunicazione per via telematica, tutte le informazioni necessarie per consentire l’esercizio ai Comuni delle diverse funzioni di controllo e vigilanza del contratto di servizio nel territorio di riferimento.
16.12 Le informazioni di cui al comma 16.11 sono identificate mediante specifico accordo, integrativo del Contratto, tra Gestore e Delegato, su richiesta di quest’ultimo entro 12 mesi dalla sottoscrizione.
PARTE III
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Articolo 17 (Principi generali)
17.1 Le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dai provvedimenti dell’Autorità in materia di:
a) sicurezza e continuità del servizio;
b) livelli specifici e generali di qualità del servizio;
c) tariffe e corrispettivi per le prestazioni rese nell’erogazione del servizio;
d) condizioni di accesso e prestazioni rese nell’ambito dell’erogazione del servizio;
e) criteri tecnico-economici per la realizzazione delle opere necessarie all’allacciamento;
f) efficienza energetica;
g) standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori.
17.2 In quanto compatibili con i provvedimenti richiamati al precedente comma 17.1, il Gestore svolge il servizio sulla base delle disposizioni del Codice di Rete.
17.3 Nei limiti delle disposizioni richiamate ai precedenti commi, il Gestore è altresì tenuto alle previsioni contenute nella presente Parte III, nonché a quanto previsto nell’Offerta.
Articolo 18 (Codice di Rete)
[testo dell’articolo 18 da inserire nel caso in cui il Gestore abbia già un proprio codice di rete]
18.1 Il Gestore, con decorrenza dalla data di consegna degli impianti, applica il proprio Codice di Rete alle porzioni dell’Ambito rispetto alle quali è avvenuta la consegna ai sensi dei commi 7.1 e 7.2.
18.2 Con riferimento all’Ambito, il Gestore modifica i documenti allegati al Codice di Rete, per gli aspetti di cui ai commi 19.4, 22.2, 23.2, 24.1, 24.3, 25.2, in coerenza con l’Offerta. Tali modifiche sono tempestivamente trasmesse all’Autorità per l’approvazione.
18.3 Il Gestore può sottoporre all’Autorità ulteriori proposte di modifica del Codice di Rete che si rendessero necessarie in ragione della specificità della gestione e degli impianti.
18.4 Le proposte di cui al comma 18.3 sono trasmesse al Xxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della presentazione all’Autorità. Entro i 15 (quindici) giorni successivi, il Delegato può presentare al Gestore le proprie osservazioni, sentito eventualmente anche il Comitato di Monitoraggio. Se il Gestore non ritiene di accogliere tali osservazioni ne dà comunicazione motivata entro i 15 (quindici) giorni successivi.
[Testo dell’articolo 18 da inserire qualora il gestore non abbia ancora un proprio codice di rete]
18.1 Entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna di cui al precedente comma 7.1, il Gestore presenta all’Autorità una proposta di Codice di Rete ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, eventualmente aderendo al codice di rete tipo approvato dall’Autorità. La proposta di Codice di Rete contiene clausole coerenti con le
previsioni di cui ai commi 19.4, 22.2, 23.2, 24.1, 24.3, 25.2, nonché disposizioni che si rendessero necessarie in ragione delle specificità della gestione e degli impianti.
18.2 Le disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 18.1 sono trasmesse al Xxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della presentazione all’Autorità. Entro i 15 (quindici) giorni successivi, il Delegato può presentare al Gestore le proprie osservazioni, sentito eventualmente anche il Comitato di Monitoraggio. Se il Gestore non ritiene di accogliere tali osservazioni formulate dal Delegato, ne dà comunicazione motivata entro i 15 (quindici) giorni successivi.
18.3 Le disposizioni di cui al comma 18.2 si applicano anche in caso di modifiche al Codice di Rete successive alla sua approvazione.
Articolo 19
(Connessione dei clienti finali alla rete di distribuzione)
19.1 Il Gestore ha l’obbligo di connettere alla rete da questi gestita chiunque ne faccia richiesta, purché la capacità della rete e degli impianti lo consenta e le opere necessarie alla connessione del cliente finale siano tecnicamente ed economicamente realizzabili, nel rispetto dei criteri tecnico-economici definiti dall’Autorità.
19.2 Il Gestore realizza le opere di connessione che collegano, senza soluzione di continuità, la rete di distribuzione sino al contatore del cliente finale compreso. Alla realizzazione di tali opere, si applicano i commi 10.3, 10.4, 10.6.
19.3 Per la realizzazione delle opere di connessione il Gestore applica i corrispettivi di riferimento (indicati in sede di gara come da allegato 13) praticando lo sconto formulato nell’Offerta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b), del D.M. 226/11.
19.4 I corrispettivi di cui al comma 19.3 sono riportati nel prezzario pubblicato dal Gestore ai sensi del Codice di Rete (Allegato 14), con separata evidenza rispetto ad altri ambiti in cui eventualmente il Gestore opera.
Articolo 20
(Principi generali in materia di accesso al servizio)
20.1 Il Gestore consente l’accesso al servizio agli utenti, che ne facciano richiesta, secondo le disposizioni definite dall’Autorità, nel rispetto del principio generale di non discriminazione.
20.2 Il Gestore si astiene da qualunque comportamento, contrario ai principi di correttezza e buona fede, che possa ostacolare o ritardare l’accesso al servizio, soprattutto nel caso di nuovi utenti o di società non appartenenti al medesimo gruppo societario del Gestore.
Articolo 21 (Erogazione del servizio)
21.1 Il Gestore eroga il servizio secondo le disposizioni definite dall’Autorità, nel rispetto del principio generale di non discriminazione.
21.2 Nell’ambito dell’erogazione del servizio, il Gestore adempie, per quanto di sua competenza, alle previsioni funzionali ad assicurare il bilanciamento del sistema del gas, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli obblighi informativi previsti dalla regolazione del c.d. settlement nei confronti delle imprese di trasporto.
21.3 Per i prelievi di gas che si verificano presso punti di riconsegna in assenza di un utente, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera c), del decreto legislativo
n. 93/11, il Gestore, nell’ambito della sua responsabilità di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, eroga il servizio di default, secondo le modalità definite dall’Autorità.
Articolo 22 (Qualità del servizio)
22.1 Nell’erogazione del servizio, il Gestore assicura i livelli di qualità tecnica e commerciale definiti dalle disposizioni dell’Autorità.
22.2 Oltre a quanto previsto al comma 22.1, il Gestore garantisce i livelli incrementali di qualità nei termini indicati dall’Offerta ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del D.M. 226/11.
22.3 I livelli di cui al comma 22.2 sono resi pubblici dal Gestore con separata evidenza rispetto a quelli stabiliti dall’Autorità o previsti in altri ambiti in cui il gestore opera.
Articolo 23 (Criteri di sicurezza)
23.1 Il Gestore svolge il servizio in condizioni di sicurezza, nel rispetto della normativa, anche tecnica, vigente in materia e in coerenza con la regolazione dell’Autorità.
23.2 Oltre a quanto previsto al comma 23.1, il Gestore garantisce, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D.M. 226/11, i livelli incrementali nei termini indicati dall’Offerta, rispetto ai livelli minimi definiti dall’Autorità in materia di ispezione della rete, chiamate di pronto intervento, odorizzazione effettuate.
23.3 I livelli di cui al comma 23.2 sono resi pubblici dal Gestore con separata evidenza rispetto a quelli stabiliti dall’Autorità o previsti in altri ambiti in cui il gestore opera.
23.4 Qualora, in seguito alle verifiche di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, l’ufficio comunale o provinciale competente richieda al Gestore di sospendere l’erogazione del servizio ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 per riscontrata non conformità dell’impianto alle norme o per reiterato rifiuto del responsabile dell’impianto a consentire i controlli medesimi, il Gestore vi provvede nei 30 (trenta) giorni successivi dalla richiesta, dandone tempestiva comunicazione al Delegato e all’eventuale utente titolare del punto di riconsegna interessato.
Articolo 24
(Tariffe e corrispettivi per le prestazioni rese nell’ambito dell’erogazione del servizio)
24.1 Per l’erogazione del servizio, il Gestore applica le tariffe determinate dall’Autorità, eventualmente ridotte secondo i criteri indicati nell’Offerta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a) del D.M. 226/11.
24.2 Per le prestazioni non remunerate dalla tariffa di cui al comma 24.1, il Gestore applica i corrispettivi definiti e resi pubblici sulla base del proprio Codice di Rete salvo diversa regolazione dell’Autorità.
24.3 Oltre a quanto previsto al comma 24.2, per le prestazioni ivi richiamate, il Gestore applica corrispettivi coerenti con quanto formulato nell’offerta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b), del D.M. 226/11.
24.4 Le tariffe e i corrispettivi applicati ai sensi dei commi 24.1 e 24.3 sono riportati nel prezzario pubblicato dal Gestore ai sensi del Codice di Rete (Allegato 14), con separata evidenza rispetto ad altri ambiti in cui eventualmente il Gestore opera.
24.5 Il Delegato ha diritto di chiedere in qualsiasi momento al Gestore informazioni, chiarimenti e dati relativi al calcolo delle tariffe e/o dei corrispettivi applicati. Il Gestore è tenuto a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
24.6 Oltre a quanto previsto al comma 24.5, il Gestore trasmette al Delegato i dati necessari alla determinazione della tariffa, contestualmente al loro invio all’Autorità.
Articolo 25 (Investimenti di efficienza energetica)
25.1 Il Gestore consegue gli obiettivi annuali di efficienza energetica previsti dalla normativa di riferimento, in coerenza con la medesima normativa e con la regolazione dell’Autorità.
25.2 Oltre a quanto previsto dal comma 25.1, il Gestore effettua gli investimenti di efficienza addizionali, definiti nell’Offerta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera e), del D.M. 226/11, secondo le modalità stabilite dall’Autorità.
PARTE IV
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO
Articolo 26
(Corrispettivo per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio)
26.1 Il Gestore versa annualmente al Delegato un corrispettivo a titolo di rimborso forfetario degli oneri sostenuti dal soggetto medesimo e dagli Enti Concedenti per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio.
26.2 Il corrispettivo di cui al comma 26.1 è pari all’1% della somma della remunerazione del capitale di località per i servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, come determinati dall’Autorità.
26.3 Il corrispettivo è versato dietro presentazione di idonee pezze giustificative da parte del Delegato entro il del mese di di ogni anno ed è calcolato sulla base dei valori di cui al comma 26.2 relativi all’anno precedente. Entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, il Delegato rilascia al Gestore quietanza del versamento effettuato.
Articolo 27
(Corrispettivo per la gestione di impianti di proprietà degli Enti Concedenti)
27.1 Agli Enti Concedenti proprietari degli impianti o di porzioni di essi, il Gestore corrisponde annualmente la remunerazione del relativo capitale investito netto.
27.2 Il corrispettivo di cui al comma 27.1 è calcolato applicando al valore del relativo capitale investito netto, rivalutato annualmente, il tasso di remunerazione riconosciuto dall’Autorità nella regolazione tariffaria per l’anno in esame. Il corrispettivo è calcolato per ciascun proprietario in coerenza con la suddivisione riportata nell’Allegato B del Bando di Gara.
27.3 Il corrispettivo è versato, dietro presentazione di idonee pezze giustificative da parte degli Enti Concedenti, entro il [•] del mese di [•] dell’anno successivo a quello di riferimento. Per il primo anno di gestione, l’importo è quello definito nel Bando di Gara. Entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, ogni Ente Concedente proprietario rilascia al Gestore quietanza del versamento effettuato.
27.4 Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio di cui al comma 5.1, lettera (a), e comunque non oltre il termine di cui al comma 6.2, il Gestore corrisponde ai soggetti di cui al comma 27.1 una somma pari all’ammortamento relativo al capitale investito netto di cui al medesimo
comma, dietro presentazione di idonea documentazione da parte degli Enti Concedenti.
Articolo 28
(Corrispettivi per l’affidamento del servizio)
28.1 Il Gestore versa annualmente a ciascun Ente Concedente un corrispettivo pari alla quota, identificata nell’Offerta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), del D.M. 226/11, della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura inerente al proprio territorio comunale e della relativa quota di ammortamento annuale.
28.2 Il corrispettivo di cui al comma 28.1 è versato, dietro presentazione di idonee pezze giustificative da parte degli Enti Concedenti, entro il [•] del mese di [•] di ogni anno ed è calcolato sulla base dei valori di remunerazione del capitale e della relativa quota di ammortamento annuale relativi all’anno precedente.
28.3 Il Gestore versa, dietro presentazione di idonee pezze giustificative da parte degli Enti Concedenti, un corrispettivo per i titoli di efficienza energetica relativi agli impegni addizionali di cui al comma 25.2, determinato ai sensi del D.M. 226/11, secondo le modalità ivi previste.
28.4 Entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al versamento effettuato ai sensi dei commi 28.3 ogni Ente Concedente rilascia al Gestore relativa quietanza.
Articolo 29
(Oneri per l’occupazione degli spazi pubblici)
29.1 Il Gestore, per la porzione degli impianti di sua proprietà, è tenuto al pagamento della tassa di occupazione del suolo e sottosuolo pubblico (di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e sue successive modificazioni), ovvero il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sue successive modificazioni).
PARTE V
CONTROLLI, INADEMPIMENTI E SANZIONI
Articolo 30 (Comitato di Monitoraggio)
30.1 Il Comitato di Monitoraggio coadiuva il Delegato nella sua funzione di controllo operando anche sulla base di autonome iniziative, delle quali tiene comunque informato il Delegato.
30.2 Il Comitato di Monitoraggio è composto esclusivamente da rappresentanti degli Enti Concedenti, in numero massimo di 15 (quindici), selezionati tra persone di comprovata esperienza e professionalità.
30.3 Il Comitato di Monitoraggio adotta un regolamento di organizzazione e funzionamento e può operare senza particolari formalità.
30.4 Il Delegato comunica al Gestore i nominativi dei componenti del Comitato di Monitoraggio, ogni modifica della composizione, nonché l’eventuale regolamento di cui al comma 30.3 e i suoi aggiornamenti.
Articolo 31 (Controlli)
31.1 Ai fini della verifica dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio, il Delegato e il Comitato di Monitoraggio possono svolgere nei confronti del Gestore attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest’ultimo.
31.2 In particolare, il Delegato e il Comitato di Monitoraggio hanno il diritto di:
a) chiedere e ottenere tempestivamente dal Gestore dati, documenti e informazioni sullo svolgimento del servizio;
b) accedere alle reti e agli impianti, anche avvalendosi di terzi all’uopo incaricati, con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni lavorativi.
31.3 Il Gestore assicura la massima collaborazione agli incaricati del Delegato nonché agli incaricati/componenti del Comitato di Monitoraggio.
31.4 Salvo quanto previsto dall’articolo 12 e dal comma 24.6, il Gestore trasmette annualmente al Delegato, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, le seguenti informazioni:
a) il dettaglio dei lavori effettuati nel corso dell’anno precedente in attuazione del Piano di Sviluppo degli Impianti;
b) il dettaglio dei livelli di qualità conseguiti, completo degli elementi necessari per verificare l’adempimento delle obbligazioni di cui al comma 22.2;
c) il dettaglio dei livelli di sicurezza conseguiti, completo degli elementi necessari per verificare l’adempimento delle obbligazioni di cui al comma 23.2;
d) il dettaglio degli investimenti di efficienza energetica effettuati, completo degli elementi necessari per verificare l’adempimento delle obbligazioni di cui al comma 25.2, che sono anche comunicati all’Autorità.
Articolo 32 (Contestazione degli inadempimenti)
32.1 Fermo restando quanto stabilito all’art. 2, comma 7, dal D.M. n. 226/11, gli inadempimenti del Gestore alle obbligazioni contrattuali sono contestati dal Delegato mediante l’invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall’intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell’inadempimento. Se l’inadempimento deriva dalla violazione di provvedimenti dell’Autorità, la stessa lettera di addebito è inviata anche a quest’ultima.
32.2 Entro 20 giorni dal ricevimento della lettera di addebito, il Gestore può inviare al Delegato le proprie osservazioni.
32.3 Tenuto conto delle eventuali osservazioni, il Delegato può diffidare il Gestore a provvedere, fissandogli un congruo termine. Nel caso in cui oggetto della contestazione sia l’inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 22.2, 23.2, 25.2, il Delegato si limita a chiedere il pagamento delle penali di cui ai commi 33.2, 33.3, 33.4, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 34.1.
32.4 Qualora l’inadempimento derivi dalla violazione di provvedimenti dell’Autorità da quest’ultima accertata con provvedimento sanzionatorio, il Delegato ha facoltà di procedere direttamente alla diffida di cui al comma 32.3, senza il preventivo adempimento di cui ai commi 32.1 e 32.2.
Articolo 33
(Penali per l’inadempimento)
33.1 In caso di ritardo nella realizzazione degli interventi di cui agli articoli 10, 11 e 12, per cause dipendenti dal Gestore, l’inutile decorrenza del termine di cui al comma 32.3 comporta l’obbligo di pagamento da parte del Gestore nei confronti del Delegato di euro 5.000 per ogni giorno di ritardo, con un massimo di euro 500.000, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, nonché quanto previsto all’articolo 34.
33.2 Il mancato conseguimento dei livelli incrementali di cui al comma 22.2 comporta l’obbligo di pagamento da parte del Gestore nei confronti del Delegato di euro 100.000. Il pagamento è effettuato entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di diffida di cui al comma 32.3.
33.3 Il mancato conseguimento dei livelli incrementali di cui al comma 23.2 comporta l’obbligo di pagamento da parte del Gestore nei confronti del Delegato di euro 100.000. Il pagamento è effettuato entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di diffida di cui al comma 32.3.
33.4 La mancata realizzazione degli investimenti di cui al comma 25.2 comporta l’obbligo di pagamento da parte del Gestore nei confronti del Delegato degli importi di cui all’articolo 13, comma 5, del D.M. 226/11, nei termini ivi
previsti, nonché di una penale pari a 0,03% dell’importo contrattuale complessivo.
33.5 Fatto salvo quanto previsto dal comma 33.1 e dall’articolo 34, in ogni caso di ritardo o di inadempimento delle obbligazioni, l’inutile decorrenza del termine per porvi rimedio, fissato ai sensi del comma 32.3, comporta per il Gestore l’obbligo di pagamento nei confronti del Delegato di una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo calcolato pro quota die, oltre al risarcimento degli ulteriori danni.
33.6 Con cadenza biennale dalla data di decorrenza del Contratto, il valore delle penali di cui al presente articolo è aggiornato in base all’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), determinato al 31 dicembre di ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dal Ministero del Tesoro.
Articolo 34 (Clausola risolutiva espressa)
34.1 Il Contratto si risolve di diritto:
a) nel caso in cui il Gestore non provveda, entro i termini di cui al comma 8.3, al pagamento ovvero all’offerta reale al gestore uscente delle somme di cui all’articolo 14, comma 9, e articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
b) nel caso di ritardo nella realizzazione degli interventi di cui agli articoli 10 e 12, per cause dipendenti dal Gestore, protratto per più di 60 giorni oltre il termine di cui al comma 32.3, qualora gli interventi oggetto del ritardo riguardino il 50 % dei punti di riconsegna che il Gestore avrebbe dovuto realizzare, ovvero qualora il ritardo sia ripetuto un numero pari o superiore a 3 volte nel corso di 3 anni;
c) nel caso di mancato rispetto dell’obbligazione di cui al comma 24.6;
d) nel caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive di uno dei corrispettivi di cui alla Parte IV;
e) nel caso in cui il Gestore non ripristini, entro i 30 giorni lavorativi successivi, la cauzione definitiva nell’importo iniziale, quando questa sia stata escussa dal Delegato;
f) in caso di mancato rispetto per tre anni consecutivi dei livelli incrementali di cui ai precedenti commi 22.2 e 23.2, qualora i livelli conseguiti siano inferiori a un valore soglia (Allegato 15) calcolato con le modalità previste dall’articolo 14, comma 7, del D.M. 226/11;
g) in caso di scioglimento o fallimento del Gestore, salvo quanto previsto all’articolo 38.
34.2 La dichiarazione con cui il Delegato intende valersi della clausola risolutiva espressa è effettuata con le forme previste dal comma 32.1.
34.3 Per il periodo successivo alla dichiarazione di cui al comma 34.2, sino alla decorrenza del nuovo affidamento, il Gestore resta tenuto al rispetto delle disposizioni richiamate al comma 5.5.
Articolo 35 (Responsabilità nei confronti di terzi)
35.1 In ogni caso di inadempimento, il Gestore tiene indenne il Delegato e ogni Ente Concedente dagli oneri sostenuti per risarcimenti o indennizzi a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.
Articolo 36 (Controversie di natura tecnica)
36.1 Le controversie aventi a oggetto questioni che non determinino l’insorgenza di una controversia ai sensi del comma 37.1 e la cui soluzione richieda un giudizio di natura esclusivamente tecnica sono sottoposte al giudizio di un esperto indipendente nominato d’accordo tra le Parti.
36.2 In caso di mancato accordo, la Parte più diligente può chiedere che l’esperto sia nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Delegato.
36.3 L’esperto definisce condizioni procedurali che garantiscano il rispetto del contraddittorio tra le Parti. La decisione dell’esperto è definitiva e vincolante per le Parti.
Articolo 37 (Clausola compromissoria)
37.1 Le controversie in ordine all’interpretazione e all’esecuzione del Contratto sono deferite a un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal Gestore, uno dal Delegato ed il terzo arbitro, con funzione di presidente del collegio, nominato di comune accordo tra le Parti.
37.2 In mancanza di accordo sulla nomina del terzo arbitro, la Parte più diligente può rivolgersi a tal fine al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Delegato.
37.3 L’arbitrato ha sede nella città in cui ha sede il Delegato.
37.4 Il collegio arbitrale costituito ai sensi dei commi 37.1 e 37.2 giudica secondo diritto.
PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38
(Trasformazioni societarie che interessino il Gestore)
38.1 Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 8, del D.M. 226/11, il Gestore può essere oggetto di processi di fusione o acquisizione societarie, delle quali è data tempestiva informazione al Delegato.
Articolo 39 (Norme applicabili)
39.1 Anche laddove non espressamente richiamate, al Contratto si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, i provvedimenti dell’Autorità, degli Enti Concedenti e di altri corpi amministrativi, nonché le norme tecniche attinenti al servizio.
39.2 Si applicano al Gestore anche gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/10.
Articolo 40 (Spese contrattuali)
40.1 Le spese dipendenti e conseguenti dalla stipula del Contratto sono a totale carico del Gestore.
40.2 Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto, il Delegato restituisce al Gestore la cauzione provvisoria di cui all’articolo 9, comma 5, del D.M. 226/11.