FAC-SIMILE CONDIZIONI ASSICURATIVE
FAC-SIMILE CONDIZIONI ASSICURATIVE
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Assicurato:il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione:il contratto di assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione. Cose: sia gli oggetti materiali, sia gli animali
Fabbricati: tutte le costruzioni edili, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato. Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
Franchigia: l’importo che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato e che viene detratto dall’ammontare del danno determinato a termini di polizza.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Macchinario, attrezzature, arredamento: macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), apparecchiature elettroniche, nonché apparecchiature elettroniche al servizio esclusivo di singole macchine destinate alla produzione e/o al controllo della produzione, impianti, attrezzi, disegni, modelli, stampi, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, igienici e sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, per sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature compresi i pezzi di ricambio.
Sono compresi: mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato, mobili, attrezzi,
impianti, arredi, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici e amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo alla gestione dell'Azienda, inclusi effetti personali e beni dei dipendenti, il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto, e tutto quanto non rientri nelle definizioni di fabbricati e merce.
Merce: tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati, i prodotti finiti, gli scarti e i ritagli di lavorazione, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su automezzi e su mezzi di trasporto, ivi compresi quelli in sosta sui raccordi ferroviari.
Sono altresì comprese scorte in genere, materiale propagandistico, promozionale o pubblicitario e tutto quanto costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Azienda, nonché metalli preziosi ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Scoperto: la quota percentuale del danno determinato a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società: l'impresa assicuratrice.
Subappaltatore/ditta subappaltatrice: la persona fisica o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l’esecuzione di una parte dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia. Valori: monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Tuttavia nel caso in cui tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, il Contraente o l’Assicurato non decadrà dal diritto all’indennizzo totale o parziale.
La Società ha diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 CC
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, telex, telegramma o telefax, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 c.c.
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno un mese prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 c.c.;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo:
c) rilasciare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno e senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese alla Società stessa prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
In caso di danno alla partita "Merci", il Contraente o l'Assicurato deve inoltre mettere a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica relativa al costo delle merci distrutte o danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
Art. 14 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione del danno o della perdita documenti o mezzi non veritieri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente i documenti necessari alla dimostrazione del danno o le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 15 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 16 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
3) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art.13;
4) verificare, l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti in polizza;
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 15 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4 e 5 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 17 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I - Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
II - Macchinario, attrezzature, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
III - Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
L'ammontare del danno si determina:
per fabbricati: applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
per macchinari, attrezzature, arredamento e merci (punti II e III): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo art. 19.
Art. 18 – Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 19 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme del precedente art. 17 risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse aumentate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato aumentato del 20% e quello risultante al momento del sinistro fermo quanto disposto dall'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Art. 20 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 21 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 22 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività delle garanzie, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria per individuare l'avente diritto al pagamento dell'indennizzo, la Società provvede al pagamento dello stesso entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il sinistro non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo, del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
POLIZZA ALL RISKS - Oggetto dell’Assicurazione
Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce lo stabilimento descritto salvo quanto espressamente escluso.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "macchinario, attrezzature, arredamento".
Ciò premesso la Società, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto appresso escluso.
ESCLUSIONI
La Società non è obbligata in alcun caso per:
a) i danni verificatisi in occasione di:
a) 1 - atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
a) 2 - esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
a) 3 - bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
a) 4 - mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
a) 5 - inquinamento o contaminazione ambientale;
a) 6 - contaminazione di sostanze biologiche o chimiche;
a) 7 - trasporto o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale;
a) 8 - causati da guasti a linee di alimentazione; a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
b) i danni causati da o dovuti a:
b) 1 - ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, truffa, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi
b) 2 - interruzione di reazioni termiche che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;
b) 3 - montaggio o smontaggio di impianti o costruzioni o demolizioni di fabbricati;
b) 4 - deterioramenti, logorio, usura, mancata o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni; nel caso che in conseguenza dei predetti eventi derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;
b) 5 - sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di metri 20 da esse;
b) 6 - dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
b) 7 - errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;
b) 8 - solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
b) 9 - ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
b) 10 - perdite di mercato o danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
b) 11 - mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento o climatizzazione subiti dalle merci;
b) 12 - difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
b) 13 - eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
b) 14 - perdita, corruzione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o; mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o; danni derivanti da interruzione dell’attività da questi risultanti, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.
b) 15 - i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.
ENTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
- elaboratori elettronici ad uso amministrativo o contabile per la parte eventualmente assicurata con polizza separata;
- macchinari in leasing se assicurati con polizza separata;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale), quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue (di valore singolo superiore a € 2.500,00);
- boschi, alberi, coltivazioni
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza);
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al P.R.A.;
- collezioni in genere;
- linee di trasmissione e distribuzione aeree, così come le loro relative strutture portanti, se collocate ad una distanza superiore a metri 500 dalle ubicazioni assicurate.
- il valore del terreno, nonché i costi di livellamento, scavo, riempimento del terreno.
DELIMITAZIONI DI GARANZIA
1) Relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, nonché a registri stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.
L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro e fino ad un massimo di EUR 25.000,00.
2) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, si intendono esclusi dalla garanzia i seguenti beni:
- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
- macchinari e merci posti all’aperto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in esso contenuto, baracche o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture e simili e quanto in essi contenuto.
I danni materiali e diretti causati da pioggia, grandine, neve, ai beni assicurati posti sotto tetto dei fabbricati previsti in polizza, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra, tale da essere riscontrata su una pluralità di enti assicurati o non.
Relativamente ai danni materiali e diretti causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti in materia plastica, lastre di fibrocemento (compreso eternit), convenzionalmente denominati “fragili”, la Società indennizza fino a concorrenza del limite convenuto in polizza.
3) Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
4) Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Società non indennizza i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti, errore od omissione di controlli o manovre;
specificamente per gli “Atti di terrorismo” si intendono escluse:
- le perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da un’interruzione di un servizio, quali, a titolo esemplificativo: elettricità, gas, acqua, comunicazioni;
- i danni causati da guasti a linee di alimentazione;
- le perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche.
- i danni conseguenti ad esplosione nucleare e/o di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante, che possa essere determinata da materiale nucleare.
Per “Atto di terrorismo” si intende qualsiasi atto, ivi compreso l’uso della forza o della violenza e/o minaccia da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o
collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.
Relativamente alla copertura dei danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Società e il Contraente possono recedere, in qualunque momento, dalla copertura stessa con preavviso di giorni 30 da darsi con lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società questa provvederà al rimborso della parte di premio - da conteggiarsi sulla base del tasso imponibile dello 0,05 ‰ - relativo al periodo di rischio non corso.
5) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve la Società non indennizza i danni causati:
- ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento dell’edificazione dei fabbricati stessi ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.
6) Relativamente ai valori la garanzia assicurativa è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del c.c. fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
7) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dalle cose assicurate per effetto di fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.
8) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, la Società non indennizza i danni:
- alle merci poste in locali interrati o seminterrati
- alle cose mobili all’aperto
9) Relativamente ai danni causati da gelo, la Società è obbligata unicamente per:
- i danni materiali e diretti a impianti, macchinari, attrezzature e arredamento;
- i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti, macchinari, attrezzature e arredamento a condizione che lo stabilimento assicurato sia stato occupato, in attività e/o riscaldato, almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro e salvo che fosse stato danneggiato da altro evento non escluso che avesse compromesso e/o reso inefficace il sistema di riscaldamento.
ESTENSIONI DI GARANZIA
1) Parificazione ai danni materiali e diretti
Sono parificati ai danni materiali e diretti, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio o altro danno.
2) Ricerca e riparazione guasti
La Società, in caso di danno arrecato da fuoriuscita di acqua o altri liquidi condotti a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici posti a servizio del fabbricato e indennizzabile in base alla presente polizza, risarcisce, fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo convenuto in polizza, le spese necessarie per riparare e sostituire le tubazioni e i relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura accidentale, comprese le spese necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricati, anche qualora effettuate per la ricerca del guasto interessato.
3) Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del c.c.
4) Rimborso spese periti e consulenti
La Società rimborsa le spese ed onorari dei Periti che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito della nomina del terzo Perito.
La garanzia è altresì estesa agli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
Le spese di cui sopra vengono corrisposte dalla Società fino alla concorrenza del 2% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il massimo complessivo di € 40.000,00 (quarantamila).
5) Spese di demolizione e sgombero
La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del 10% del danno diretto.
A dette spese debbono essere aggiunte quelle ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.
Sono compresi i residui rientranti nella categoria “Tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.
Agli effetti della presente estensione di garanzia non è operante quanto disposto dell’art. 19 (Assicurazione parziale) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
6) Frane e smottamenti
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da frane e smottamenti comunque occasionati.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più di quanto indicato nel "Prospetto Franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo" .
CONDIZIONI PARTICOLARI
1) Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00 (duecentocinquantamila).
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano
trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
2) Inattività degli stabilimenti
Se lo stabilimento o una parte di esso si rende inattivo, l'Assicurato ha diritto ad una riduzione di tasso per fabbricati e macchinari, attrezzature, arredamento pari al 40% di quello in corso per stabilimento attivo per la parte di capitali interessati da tale inattività, fermo per le merci eventualmente esistenti il tasso in corso.
La corrispondente riduzione del premio comincerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica.
Durante l'inattività è data facoltà all'Assicurato di mettere in attività le macchine e gli impianti allo scopo della loro conservazione.
Se lo stabilimento (o parte di esso considerata inattiva) viene rimesso in attività, l'Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società ed a integrarne il premio per stabilimento attivo, a norma dell'art. 1898 c.c., con effetto dal giorno della rimessa in attività.
3) Liquidazione separata per partita
Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente o dell'Assicurato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 22, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto dalla presente Condizione Particolare saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
4) Oneri di ricostruzione
Si dà atto che nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", sono compresi anche i costi e gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di Xxxxx in vigore al momento della ricostruzione.
Qualora i fabbricati fossero ubicati in zona sismica la Società si impegna a riconoscere anche il maggior costo di ricostruzione in base alle norme costruttive per tali zone.
5) Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivantele dall'art. 1916 del c.c. verso
- le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate;
- i fornitori ed i clienti,
purché tale diritto non venga esercitato dall'Assicurato.
6) Valore a nuovo
Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:
- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, attrezzature e arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni: in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l'ammontare del danno e del rispettivo indennizzo come se questa assicurazione valore a nuovo non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all'indennizzo di cui alla lettera a) determina l'indennizzo complessivo calcolato in base al valore a nuovo.
Agli effetti dell’art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
- superiore od uguale al rispettivo valore a nuovo, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiore al rispettivo valore a nuovo, ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- uguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.
In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennizzo, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere corrisposto, per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura o arredamento, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui all’art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Il pagamento del supplemento di indennizzo sarà effettuato entro 30 giorni dal momento in cui è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale, sempreché da ciò non ne derivi aggravio per la Società e purché avvenga (salvo comprovata forza maggiore) entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento di reparti in stato di attività.
7) Indennità aggiuntiva a Percentuale
In caso di sinistro risarcibile a termini di polizza e relativo alle partite fabbricato e/o macchinari, attrezzature, arredamento e/o merci, qualora assicurate, l’indennizzo calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato del 15% a titolo di risarcimento per l’interruzione o intralcio dell’attività, sempreché le spese sostenute in tal senso siano accertate e documentate, fermo restando quanto previsto dall’art 21) Limite massimo di indennizzo.
8) Danni consequenziali
Si prende atto che la garanzia per i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, sono risarcibili purchè conseguenti a tutti gli eventi garantiti in polizza, ivi compresi gli EVENTI SPECIALI e CATASTROFALI.
9) Caratteristiche ininfluenti
Le seguenti caratteristiche dei fabbricati: strutture portanti verticali, solai, strutture portanti del tetto e copertura, pareti esterne, coibentazioni, soffittature, rivestimenti, influiscono sulla valutazione del rischio; le dichiarazioni ad esse relative hanno carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali, con particolare riguardo a quanto disposto sulle dichiarazioni inesatte e sull'aggravamento del rischio (art. 1 e 4 delle C.G.A.).
In assenza di dichiarazioni esplicite dell'Assicurato su una o più delle caratteristiche sopra elencate l'assicurazione viene prestata per fabbricato comunque costruito nei riguardi delle sole caratteristiche non menzionate.
Non hanno influenza nella valutazione del rischio, sono cioè tollerati:
1. le caratteristiche delle strutture portanti e dei solai di porzioni di fabbricato complessivamente non eccedenti 1/10 dell'area coperta del fabbricato stesso;
2. le caratteristiche costruttive dei soppalchi complessivamente non eccedenti 1/4 della superficie del piano in cui si trovano; in caso contrario gli stessi sono parificati ai solai;
3. i materiali impiegati:
- nelle porzioni di pareti esterne e nelle finestrature, quando la loro superficie complessiva non supera 1/10 delle pareti stesse;
- nelle porzioni di coperture e nei lucernari, quando la loro superficie complessiva non supera 1/10 della copertura stessa; per le finestrature, i lucernari e le porzioni delle pareti esterne o della copertura in materiali autoestinguenti (esclusa materia plastica espansa) detto limite è elevato, rispettivamente, ad 1/3 della superficie delle pareti esterne e della copertura;
4. le finestrature ed i lucernari in vetro o altri materiali incombustibili;
5. i lucernari in materia plastica di superficie unitaria non superiore a 3 m², purché lo strato esterno della copertura circostante sia costituito da materiale incombustibile ed abbia larghezza minima pari alla metà del lato maggiore (o del diametro) del lucernario stesso;
6. i materiali impiegati per coibentazione o rivestimento di porzioni delle pareti esterne, della copertura o dei solai la cui superficie complessiva non ecceda 1/10 di quella, rispettivamente, delle pareti esterne, della copertura e dei solai; per le pareti esterne e la copertura la tolleranza è elevata ad 1/3 se il materiale impiegato è autoestinguente (esclusa materia plastica espansa);
7. i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizio, cemento armato, calcestruzzo;
8. i materiali combustibili rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili dello spessore minimo di 3 cm;
9. i materiali impiegati nelle pareti interne o loro coibentazioni, salvo quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili;
10 .i materiali impiegati nelle pavimentazioni; 11 .i rivestimenti di spessore inferiore a 2 mm;
12 .i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.
LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTI - FRANCHIGIE
Limiti di indennizzo
a) 70 % delle somme assicurate alle partite fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamento e merci, per danni verificatisi a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi;
b) 70% delle somme assicurate alle partite fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamento e merci per danni causati da eventi atmosferici; con il limite di euro 25.000,00 su fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati
c) 70% delle somme assicurate alle partite fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamento e merci. per danni causati da sovraccarico di neve;
d) 40% delle somme assicurate alle partite fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamento e merci per danni causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche;
e) 40% delle somme assicurate alle partite fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamento e merci. per danni causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti;
f) EUR 100.000,00 per danni causati da grandine
g) EUR 25.000,00 per danni causati dalla grandine ai “fragili”;
h) EUR 10.000,00 per spese di ricerca guasti;
i) EUR 20.000,00 per danni causati da gelo;
l) EUR 100.000,00 per danni da movimentazione interna;
m) EUR 70% della somma assicurata per danni da acqua e liquidi condotti;
n) EUR 20% della somma assicurata (con il massimo di € 200.000,00 ) per danni da frane e smottamenti;
o) EUR 10% della somma assicurata alla relativa partita (con il massimo di € 150.000,00 per singola ubicazione), per la garanzia Enti presso terzi.
Scoperti e Franchigie
Per ciascun sinistro indennizzabile a termini di polizza il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari al:
a) 10% con il minimo di EUR 10.000,00 per danni verificatisi a seguito di atti di terrorismo e sabotaggio organizzato
b) 10% per danni causati da eventi atmosferici con il minimo di € 5.000,00 per i danni causati da eventi atmosferici; compresi quelli subiti da fabbricati e tettoie aperte da uno o più lati e relativo contenuto;
c) 10% per danni causati da eventi sociopolitici con il minimo di € 2.500,00 per danni verificatisi a seguito di eventi sociopolitici;
d) 1% della somma assicurata col minimo di EUR 25.000,00 per danni causati da terremoto;
e) 1% della somma assicurata col minimo di € 25.000,00 per danni causati da maremoto, eruzioni vulcaniche
f) 10% con il minimo di euro 25.000,00 per danni causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti;
g) € 15.000,00 per i danni causati da sovraccarico neve;
VINCOLO A POLIZZA
I beni oggetto del finanziamento sono vincolati a tutti gli effetti a favore della “INVITALIA S.p.A.”, con sede in Xxxx, xxx Xxxxxxxx, 00 (in seguito denominata Istituto Vincolatario) ai sensi del D.M. 8 luglio 2015 n. 140, pertanto, gli Assicuratori si obbligano a:
1. riconoscere il detto vincolo come l’unico ad essi dichiarato e da essi riconosciuto;
2. non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e con il consenso dello Istituto Vincolatario;
3. pagare all’Istituto Vincolatario l’importo della liquidazione di eventuali sinistri;
4. notificare tempestivamente all’Istituto Vincolatario – a mezzo di raccomandata – l’eventuale mancato pagamento dei premi e l’eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e, comunque, a considerare valida ed efficace a tutti gli effetti l’assicurazione fino a quando non siano trascorsi 30 gg. dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata ricevuta dal predetto Istituto Vincolatario;
5. non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Istituto Vincolatario ed a notificare a quest’ultimo tutte le eventuali circostanze che menomassero e potessero comunque menomare la validità dell’assicurazione;
6. conservare il vincolo previsto dalla presente clausola inalterato, nonché a riportarlo nelle eventuali nuove polizze che dovessero sostituire la presente