ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’
COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano) SERVIZIO SPORT
REGOLAMENTO PER L’USO E LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Approvato con deliberazione n. 25/C.C. del 16.4.2014 e modificato con deliberazione n. 92/C.C. del 20.12.2016
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e conduzione degli impianti sportivi di proprietà comunale, ivi compresi quelli annessi agli edifici scolastici. L’uso degli impianti sportivi è diretto a soddisfare interessi generali della collettività.
Il Comune considera essenziale ed indispensabile l’attività e la pratica sportiva per la crescita civile degli individui oltre che per il loro armonico sviluppo ed equilibrio psico-fisico.
L’esercizio della pratica sportiva, sia a livello competitivo che a livello di pura partecipazione, presso gli impianti di proprietà comunale, è un diritto di tutti i cittadini, da esercitarsi in sintonia alla disposizione contenuta nell’art. 6, comma 5, dello Statuto, che recita “Il Comune riconosce e tutela i valori dello Sport, promuovendo le pratiche sportive in tutte le sue forme per l’elevato valore psico-fisico e sociale delle stesse e organizza attività ricreative e del tempo libero”.
ART. 2 - ATTIVITÀ SPORTIVE
1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate di pubblico interesse:
a) l’attività didattico-sportiva per le scuole;
b) l’attività formativa e di avviamento allo sport per pre-adolescenti ed adolescenti;
c) l’attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI e dalle Federazioni ufficiali;
d) l’attività motoria in favore dei disabili e degli anziani.
ART. 3 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “Amministrazione comunale”, il Comune di Nerviano;
b) per “Società Sportive Nervianesi”, le società sportive che hanno la sede legale ed operativa nel territorio di Nerviano (regolarmente affiliate a Federazioni e Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI) ;
c) per “Sodalizi Nervianesi”, i sodalizi, le unioni tra Società che hanno la sede legale ed operativa nel territorio di Nerviano;
d) per “impianto sportivo”, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà comunale sia in diretta gestione che in gestione di terzi, sia in uso di istituzioni scolastiche;
e) per “attività sportiva”, la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello amatoriale, agonistico, ricreativo o rieducativo e rivolta alla salute psico-motoria;
f) per “forme di utilizzo” e “forme di gestione” , rispettivamente le modalità con le quali l’Amministrazione concede l’utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
g) per “affidamento in gestione” , il rapporto nel quale a favore dell’affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell’Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
h) per “concessione in uso” , il provvedimento con il quale l’Amministrazione autorizza l’uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
i) per “tariffe” , le somme che l’utilizzatore dell’impianto deve versare all’Amministrazione o al gestore dell’impianto;
l) per “impianti senza rilevanza economica” quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione non generano proventi o danno luogo a proventi insufficienti a coprire i costi di gestione;
m) per “impianti aventi rilevanza economica” quelli che sono atti a produrre utili, in quanto i proventi derivanti dalla conduzione degli impianti risultano superiori ai costi di gestione dei medesimi.
ART. 4 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati i seguenti impianti di proprietà comunale destinati ad uso pubblico per la pratica dell’attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale nell’ambito dell’organizzazione delle risorse esistenti, volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo Sport :
a) Centro Sportivo “XXXXXXX XX XXXXXXX”
b) Centro Sportivo “XXXXXXXXX XXXXX” – frazione Villanova
c) Centro Tennis Via S. Xxxx
d) Bocciodromo comunale c/o Centro polifunzionale “Ex- Meccanica”
e) Palestra c/o Centro polifunzionale “Ex-Meccanica”
f) Palestra scolastica Via di Xxxxxxxx
g) Palestra scolastica Via Roma
h) Palestra scolastica Via X. xx Xxxxx
i) Palestra scolastica Via Torricelli – frazione X.Xxxxxx
l) Palestra scolastica Via Montenevoso – frazione Garbatola
ART. 5- COMPETENZE
Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:
a) il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
b) la Giunta Comunale:
- definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l' utilizzo degli impianti; le tariffe vengono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo e, in particolare, sono più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro;
- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti;
- all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, classifica altresì l'eventuale rilevanza economica degli impianti;
- individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti, nel rispetto della disciplina regionale, prevista dal comma 25 dell’articolo 90 della Legge n. 289/2002;
- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
c) il servizio competente dell'Amministrazione comunale:
- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell' uso degli impianti sportivi in relazione all' attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;
- provvede all' assegnazione in concessione d' uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- esercita ogni altro compito gestionale inerente la gestione e lo sviluppo del sistema di impianti sportivi.
ART. 6 – COMMISSIONE SPORT
La Commissione Sport è un organo consultivo e propositivo dell’Amministrazione ed è composta dal Sindaco o suo delegato, Presidente, dal Responsabile Ufficio Sport e da tre rappresentanti del Comune, designati dal Sindaco tra le candidature presentate a seguito di pubblico avviso, di provata esperienza nel settore della organizzazione delle attività sportive sul territorio.
La Commissione Sport svolge le seguenti funzioni:
a) offrire suggerimenti all’Amministrazione Comunale sulla programmazione annuale relativa alla manutenzione degli impianti in ordine all’effettivo stato di bisogno degli interventi per la conservazione degli impianti stessi;
b) proporre alla Giunta Comunale l’entità delle tariffe, nel rispetto delle leggi, e della disciplina generale dettata dal Consiglio Comunale, per l’uso delle strutture;
c) studiare eventuali convenzioni per la gestione dei singoli impianti con gli enti, gli organismi e le associazioni sportive nervianesi affiliate CONI e l’utilizzo degli stessi da parte di altri enti, organismi e associazioni sportive.
d) relazionare annualmente al Consiglio Comunale sull’attività svolta.
I membri di detta Commissione che saranno assenti ingiustificati per tre sedute consecutive decadranno dal loro incarico e verranno sostituiti.
TITOLO II
CRITERI E MODALITA’ GENERALI PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ART. 7 - USO DEGLI IMPIANTI
L’uso ordinato e razionalizzato delle strutture costituisce precipuo interesse del Comune perché diretto, ad un tempo, sia alla corretta fruizione sia alla conservazione delle stesse.
Il predetto interesse e’ protetto delle norme del presente regolamento.
L’uso degli impianti sportivi ha il suo fondamento nell’autorizzazione amministrativa dell’Ente, assoggettata a tutte le norme che regolano questa materia, inclusa l’esecuzione di provvedimenti dell’Amministrazione comunale.
L’uso dell’impianto sportivo dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell’autorizzazione stessa.
E’ assolutamente vietato l’uso degli impianti sportivi a soggetti sprovvisti di autorizzazione.
ART. 8 - MODALITA’ DI UTILIZZO
Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi, una volta emanata l’autorizzazione devono essere rispettati e ciascuna struttura dovrà essere tassativamente liberata al termine della fascia oraria indicata nella concessione.
L’accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente a praticanti, atleti, allenatori, tecnici, arbitri e dirigenti, oltre agli incaricati delle Pubbliche Amministrazioni per gli opportuni controlli.
Gli assegnatari rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di qualsiasi danno a persone e a cose che dovessero verificarsi durante l’utilizzo degli impianti sportivi, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da un uso non corretto della struttura da parte degli assegnatari.
In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l’assegnatario è tenuto a rifondere tali danni all’Amministrazione Comunale. A garanzia di quanto sopra, è richiesto un deposito cauzionale, valido per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali, il cui massimale di copertura è determinato dalla Giunta Comunale; il deposito si ritiene validamente costituito anche mediante stipula di adeguata polizza fideiussoria.
Un responsabile dell’associazione autorizzata deve essere sempre presente nell’impianto sportivo durante l’orario assegnato per vigilare sul corretto utilizzo della struttura e, in caso contrario, inoltrare all’Amministrazione Comunale le opportune segnalazioni.
L’Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.
Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti, pena la revoca dell’autorizzazione, è tassativamente vietato:
a) svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
b) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi assegnati in uso;
c) utilizzare l’impianto sportivo fuori dagli orari autorizzati, o al di fuori di quanto indicato nella Convenzione ;
d) depositare materiale dell’associazione sportiva o di privati negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
e) tenere comportamenti che denotano inadeguato senso di responsabilità (per es. utilizzare impropriamente spogliatoi, docce e servizi igienici, portare calzature inadeguate e/o sporche, consentire al pubblico di appropriarsi di spazi non destinati specificamente allo stesso ecc.).
I frequentatori degli impianti sono tenuti a:
- pagare le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale;
- indossare un abbigliamento consono alla disciplina sportiva esercitata;
- avere il massimo riguardo degli impianti e delle attrezzature;
- rispettare gli eventuali regolamenti specifici redatti per ogni impianto;
- risarcire i danni causati, anche se involontari.
ART. 9 – TIPOLOGIA DI UTILIZZO
Le autorizzazioni all’utilizzo si suddividono in :
- autorizzazioni annuali;
- autorizzazioni temporanee;
- autorizzazioni pluriennali;
Sono annuali le autorizzazioni che si riferiscono ad attività certe che abbiano svolgimento per una intera stagione sportiva ed agonistica o per un periodo corrispondente all’anno scolastico e che abbiano, inizio, di norma entro il mese di settembre.
Sono temporanee le autorizzazioni che si riferiscono a iniziative ed attività giornaliere o che hanno durata limitata nel tempo (corsi non continuativi, manifestazioni ed iniziative varie).
La programmazione delle autorizzazioni annuali è prioritaria rispetto all’emissione delle autorizzazioni temporanee e la concessione in uso di ciascun impianto è subordinata al fatto che l’attività che si intende svolgervi sia compatibile con le caratteristiche ambientali e strutturali dell’impianto stesso.
Sono pluriennali le autorizzazioni di cui possono beneficiare le società sportive che utilizzano gli impianti assicurando anche l’attività di manutenzione dell’impianto, previa stipula di apposita convenzione
ART. 10 - ORARI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
Gli orari dettagliati dei singoli impianti sportivi sono specificati nelle relative autorizzazioni rilasciate e devono essere esposti in modo visibile all’esterno dell’impianto stesso, in appositi spazi a tal fine individuati, a cura dell’Amministrazione Comunale.
ART. 11- SOSPENSIONE
L’uso degli impianti sportivi può essere temporaneamente sospeso dall’Amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e extrasportive (iniziative scolastiche, saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo, ecc.) per le quali il Comune non disponga di altri spazi o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
Nei casi sopra descritti l’Amministrazione Comunale provvede con congruo anticipo, a dare comunicazione della sospensione ai soggetti che fruiscono dell’impianto sportivo.
La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti sportivi non siano agibili e l’attività negli stessi venga interrotta ad insindacabile giudizio del Servizio competente.
Per le sospensioni nulla è dovuto, né dall’utilizzatore, né dal Comune.
ART.12 – REVOCA
A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d’uso previste dall’art. 8, nonché per il mancato pagamento delle tariffe, o per aver dichiarato il falso sulla richiesta d’utilizzo, il Responsabile del Servizio Sport ha facoltà di revocare l’autorizzazione con effetto immediato, sentito l’Assessore allo Sport, fermo restando l’obbligo dell’utilizzatore al pagamento delle somme dovute, siano esse oneri tariffari e/o risarcimenti di danni, e senza possibilità, per il medesimo, di richiedere nessun indennizzo.
La revoca dell’autorizzazione può essere temporanea o definitiva.
L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, l’autorizzazione all’uso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che l’utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
Nel caso di azioni delittuose, l’Amministrazione comunale ha l’obbligo di procedere alla immediata segnalazione alla Procura della Repubblica.
Sarà altresì facoltà dell’Amministrazione Comunale interdire dall’uso degli impianti gli Enti, gli organismi e le associazioni sportive responsabili di danni provocati da propri iscritti.
ART. 13 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE
L’autorizzazione e le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi per manifestazioni extra sportive verranno stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ricorrendone i presupposti e le condizioni di legge.
ART. 14- CAPIENZA DEGLI IMPIANTI
L’uso degli impianti sportivi, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la capienza accertata e comunicata dall’Ufficio comunale competente.
TITOLO III
CRITERI E MODALITA’ PER L’USO DELLE PALESTRE COMUNALI
ART. 15 – ATTIVITA’ PRATICABILI
In funzione delle attrezzature esistenti nelle singole palestre si potranno praticare tutte quelle attività di promozione e diffusione dello sport a livello di allenamento, gare, partite e manifestazioni programmate e concordate con l’Amministrazione comunale, in orario extrascolastico, e previo accordo con il dirigente scolastico per l’orario scolastico.
ART. 16 - MODALITA’ DI RICHIESTA
Le associazioni sportive dilettantistiche Nervianesi, i sodalizi nervianesi, gli Enti di Promozione sportiva, iscritti al CONI, interessati ad usufruire delle palestre sono tenuti a presentare, entro e non oltre il 15 MAGGIO di ogni anno, domanda su apposito modello predisposto dal Servizio Sport, specificando le strutture che intendono utilizzare, le attività sportive da praticarsi, i nominativi del legale rappresentante e i soggetti responsabili tecnici presenti durante le attività sportive, nonché i periodi di esercizio.
L’Ufficio, nei termini previsti per la conclusione del procedimento, provvederà all’assegnazione provvisoria degli spazi, riservandosi di assegnare in via definitiva entro il 15 ottobre in base al numero degli atleti iscritti e tesserati per l’anno sportivo.
Le richieste di utilizzo delle palestre pervenute successivamente all’assegnazione annuale saranno accolte compatibilmente alla disponibilità residua degli spazi.
Nella definizione del programma stagionale di attività sportiva occorrerà individuare:
- numero e tipologia dei campionati o, in assenza, numero dei tornei o delle manifestazioni a cui la Società sportiva intenderà partecipare utilizzando le palestre;
- numero atleti tesserati o, in assenza, numero degli iscritti ai corsi di attività motoria dell’anno precedente.
Gli atleti/iscritti dovranno essere suddivisi per fascia d’età (minori di 12 anni; tra i 12 e i 16 anni; oltre i 16 anni) con l’indicazione della residenza.
Per una corretta applicazione dei criteri di priorità di concessione dell’uso delle palestre, la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- Atto Costitutivo della Società sportiva (solo la prima volta e in caso di cambi societari);
- Statuto della Società sportiva (solo la prima volta e in caso di modifiche);
- Numero e data di affiliazione a Federazioni nazionali (solo la prima volta e in caso di modifiche);
- Ogni ulteriore documentazione comprovante il programma di attività che la Società sportiva intenderà svolgere nel corso della stagione sportiva;
- Dichiarazione che gli istruttori/allenatori sono in possesso della necessaria qualifica professionale, ove richiesta dalle singole Federazioni.
ART. 17 – LIMITI DELLA CONCESSIONE
La concessione all’uso delle palestre ha carattere temporaneo, in relazione alla durata dell’anno scolastico e scade, in ogni caso automaticamente, il 30 giugno di ogni anno (salvo specifica richiesta di proroga).
L’utilizzo delle palestre è riservato, esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.
La concessione all’uso delle palestre è riservata a coloro che negli ultimi due anni non hanno ricevuto richiami scritti dall’Amministrazione comunale per inosservanza del presente Regolamento (art. 21).
La concessione non verrà rilasciata a coloro che, entro il termine stabilito dalla legge, non avranno assolto all’obbligo in merito all’uso e formazione del personale in materia di Defibrillatori (delibera Reg. Lombardia IX-4747 del 23.1.2013)
ART. 18 – MODALITA’ DI CONCESSIONE
Al momento della concessione si terrà conto delle caratteristiche tecniche delle palestre richieste in rapporto alla tipologia di attività che si intenderà praticare all’interno della struttura.
Inoltre si terrà conto anche delle fasce orarie richieste in relazione all’età degli atleti, al fine di agevolare l’attività sportiva giovanile :
17.00/19.00 attività di promozione sportiva <12 anni – 19.00/21.00 attività rivolta ad atleti dai 13 ai 16 anni –
oltre le ore 21.00 attività rivolta ad atleti che partecipano a campionati di categoria superiore.
La concessione in uso delle palestre è valida solo per gli orari che saranno concordati e definiti a norma del presente Regolamento.
Nei restanti periodi di tempo le palestre rimangono nella libera disponibilità dell’Amministrazione Comunale.
L’autorizzazione all’uso delle palestre sarà subordinata al seguente ordine di priorità finalizzato a favorire:
1) società sportive iscritte al Registro delle Associazioni del Comune, con precedenza alle società sportive con sede legale e operativa nel Comune di Nerviano;
2) l’ attività rivolta ad atleti fino ai 12 anni (mirata alla formazione psicofisica ed attività di avviamento alla pratica sportiva), svolta da società Sportive/Gruppi/Associazioni con sede legale e operativa nel territorio di Nerviano;
3) attività svolta da Sodalizi Nervianesi (che condividono lo stesso orario e spazio);
4) l’attività sportiva agonistica svolta da società sportive con sede legale e operativa nel territorio di Nerviano;
5) l’ attività sportiva amatoriale e corsi di attività motoria e di mantenimento svolti da Società Sportive/ Gruppi/ Associazioni con sede legale e operante nel territorio di Nerviano;
6) società o associazioni Nervianesi di nuova costituzione oppure - se già esistenti - che intraprendono per la 1°volta una disciplina già praticata nella struttura richiesta.
La concessione a Società Sportive/Gruppi/Associazioni/Cittadini non iscritti nel Registro delle Associazioni e con sede legale ed operativa fuori dal territorio di Nerviano, sarà possibile solo in casi straordinari, previa valutazione dell’Amministrazione Comunale, e comunque previa disponibilità oraria nella struttura richiesta.
ART. 19 – ATTIVITA’ PARALIMPICA
In riferimento a progetti inerenti attività sportiva per atleti paralimpici, l’Amministrazione comunale valuterà ogni singolo progetto, tenendo conto delle strutture, delle altre richieste pervenute e/o delle concessioni eventualmente già rilasciate, garantendo congruità di spazi.
ART. 20 – MODALITA’ DI CONCESSIONE IN CASO DI SOVRAPPOSIZIONI
Nel caso si verifichi una domanda per lo stesso spazio-palestra e per gli stessi orari:
1) l’ Amministrazione comunale proporrà un confronto congiunto diretto tra le Società al fine di risolvere, in accordo tra le parti, le opportune modifiche;
2) nel caso in cui il confronto dia esito negativo, per l’assegnazione verrà applicato il seguente ordine di precedenza:
1) Amministrazione Comunale di Nerviano;
2) Istituzioni scolastiche nervianesi;
3) Attività rivolta ad atleti fino ai 12 anni tesserati nella società richiedente col maggior numero di residenti a Nerviano ;
4) Attività rivolta ad atleti tra i 13 e i 16 anni tesserati nella società richiedente (solo per una squadra per ciascuna categoria).
In caso di richieste per più squadre della medesima categoria presentate dalla stessa Società : attività col maggior numero di residenti a Nerviano.
5) Attività rivolta ad atleti oltre i 16 anni tesserati nella società richiedente;
6) Attività svolta da Sodalizi Nervianesi (che condividono lo stesso orario e spazio);
7) Attività della squadra/gruppo con il maggior numero assoluto di atleti (a prescindere dalla residenza).
3) Qualora non si assegni con l’ordine di precedenza di cui al precedente al punto 2), l’Amministrazione comunale provvederà all’assegnazione tenendo conto:
1) discipline sportive praticate dalle società, favorendo la differenziazione dell’ offerta di discipline sportive presso la palestra, assicurando comunque – per quanto possibile - uno spazio a tutte le associazioni sportive, anche in strutture diverse da quella richiesta;
2) per l’ attività rivolta ad atleti oltre i 16 anni: la partecipazione, all’ interno della stessa disciplina sportiva, al campionato sportivo di categoria superiore o livello nazionale-regionale.
ART. 21 – NORME PER L’UTILIZZO
Le Società sportive potranno utilizzare la palestra soltanto per attività di tipo sportivo e ricreativo comprese nell’autorizzazione rilasciata.
La permanenza in palestra e nei locali annessi è consentita soltanto alla Società autorizzata ed ai suoi tesserati.
L’attività sportiva dovrà essere esercitata esclusivamente nel locale palestra; è vietato entrare nei locali della Scuola.
E’ fatto obbligo alle società concessionarie di liberare la palestra entro l’ora assegnata, in modo da non interferire od intralciare l’attività di chi usufruisce della palestra nella fascia oraria successiva nonché di permettere la pulizia finale della struttura stessa.
Le Società potranno svolgere la loro attività in palestra solo a condizione che utilizzino attrezzature o scarpe che non danneggino il pavimento della palestra e non lascino alcuna traccia d'uso.
In caso di utilizzo della musica, anche per i soli allenamenti, è responsabilità della Società essere in regola con il pagamento dei diritti S.I.A.E., se dovuto.
E’ fatto divieto alle società concessionarie, pena la decadenza di pieno diritto della concessione d’uso degli spazi, di:
1) sub - concedere o essere sostituito da altri nel godimento della palestra, anche parzialmente e/o a titolo gratuito, in compresenza o sulla base di accordi tra i soggetti;
2) destinare la palestra all’esercizio di attività diverse da quelle previste nella autorizzazione d’uso;
3) installare attrezzi fissi o sistemare impianti che possano ridurre la possibilità di spazio in palestra o lasciare attrezzi in altri luoghi che non sia il ripostiglio della palestra stessa;
4) esercitare attività di tipo commerciale nella palestra concessa in uso.
L’Amministrazione Comunale tramite suoi incaricati è autorizzata ad effettuare i dovuti controlli affinché vengano puntualmente rispettati da parte delle società concessionarie i divieti sopraindicati.
Le concessionarie dovranno inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni, da far rispettare anche ai propri aderenti ed utenti:
1) segnalare al Servizio Sport comunale, a cui compete l’ assegnazione, ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente riscontrato nella palestra, tale da poter causare pericolo alle persone o impedire il regolare svolgimento delle attività;
2) verificare che gli utenti degli impianti sportivi pongano in essere la massima correttezza nell’uso delle attrezzature e dei servizi, ed indossino tenute e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva, che devono essere idonee e non arrecare danno alla pavimentazione.
ART. 22 - RINUNCIA UTILIZZO
La comunicazione di rinuncia all’utilizzo delle palestre deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni, in modo tale da interrompere l’applicazione della tariffa.
Non saranno prese in considerazione, al riguardo, comunicazione verbali o posticipate.
In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle associazioni sportive le cui richieste sono rimaste non evase, tenuto conto dei criteri di cui ai precedenti artt. 18 e 20.
TITOLO IV
MODALITÀ PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ART. 23- MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA
In conformità a quanto previsto dall’art. 90, comma 25, della legge 27.12.2002, n. 289, la gestione degli impianti senza rilevanza economica può essere affidata, in via preferenziale, ad associazioni sportive e dilettantistiche senza fini di lucro, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d’uso.
La Giunta Comunale, all’atto dell’individuazione del soggetto a cui affidare la conduzione degli impianti di cui sopra, preferendo in via prioritaria le associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro con sede legale e operativa nel territorio di Nerviano, delibera mediante apposita convenzione:
a. la suddivisione degli oneri gestionali tra le parti;
b. la determinazione dell’eventuale corrispettivo a favore dell’Ente;
c. la suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria.
d. la durata della concessione.
La buona conduzione dell’impianto è condizione necessaria per il mantenimento della convenzione. Informano altresì le convenzioni i seguenti principi:
1) fruizione delle strutture consentita a tutti i cittadini singoli ed associati, privilegiando le attività di particolare valore educativo e riservando fasce orarie alle diverse utenze (scuole,corsi, allenamento società sportive);
2) divisione degli oneri a carico dell’Amministrazione e a carico degli enti, degli organismi e delle associazioni sportive. In generale al Comune competono i costi per riscaldamento, energia elettrica e acqua nonché gli interventi di straordinaria manutenzione, alla società, quelli di ordinaria manutenzione, oltre alle spese di conduzione, personale, pulizie, disinfezione e custodia;
3) gestione dell’impianto nel rispetto della buona conservazione dell’immobile, dell’arredamento e delle attrezzature;
4) divieto di intenti speculativi e di modifica della destinazione delle strutture;
5) diritto di precedenza delle manifestazioni promosse dall’Amministrazione Comunale nei confronti di qualsiasi altra manifestazione, previa consultazione con gli enti, gli organismi e le associazioni sportive;
6) ricerca della massima efficienza nella conduzione degli impianti e nella organizzazione dell’attività a tutela preminente dei fruitori nell’obiettivo della massima qualità sportiva;
7) descrizione precisa dell’impianto, delle attrezzature e apparecchiature;
8) responsabilità civili per danni derivanti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, nonché per danni o incidenti derivanti da gare, allenamenti e manifestazioni e ancora per danni imputabili a terzi;
9) idonea copertura assicurativa per responsabilità civile;
10) obbligo dell’applicazione delle tariffe a terzi stabilite dalla Giunta Comunale;
11) versamento annuale nelle casse comunali dell’eccedenza delle entrate rispetto alle uscite e deposito del rendiconto economico della gestione. Reinvestimento nell’impianto o per la Società dell’eccedenza delle entrate rispetto alle uscite e deposito dei documenti contabili attestanti la gestione; in alternativa versamento annuale nelle casse comunali di tali eccedenze.
12) divieto di sub-gestione;
13) revoca per mancato rispetto delle disposizioni relative ai criteri di utilizzazione dell’impianto.
ARTICOLO 24 - CONTABILITÀ E RENDICONTO
Il concessionario tiene, per l'attività commerciale, contabilità separata da quella istituzionale e annualmente presenta all'Amministrazione comunale una nota integrativa nella quale, per ogni impianto sportivo, sono evidenziate oltre alle spese ed alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati ed il prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile.
ARTICOLO 25 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA
La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi aventi rilevanza economica viene rilasciata nel rispetto delle procedura di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:
a) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
b) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
c) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario
d) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
e) l’assunzione da parte del concessionario degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo.
Il concessionario ha facoltà di organizzare le attività e di stabilire le tariffe per l’utenza nei limiti previsti dalla convenzione
TITOLO V
CRITERI PER DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
ART. 26 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
Per l’uso degli impianti sportivi può essere previsto da parte dei soggetti utilizzatori, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale.
ART. 27 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
Il mancato pagamento delle tariffe entro i termini stabiliti può comportare la revoca dell’autorizzazione all’uso dell’impianto sportivo.
L’utilizzo dell’impianto sportivo per manifestazioni extrasportive viene autorizzato subordinatamente al pagamento di apposita cauzione e all’accensione di polizza assicurativa da parte dei soggetti richiedenti.
I soggetti utilizzatori che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo non possono fruire degli impianti, fatta salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.
ART. 28- NORME TRANSITORIE
Le disposizioni del presente Regolamento inerenti l’utilizzo degli impianti sportivi si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all’entrata in vigore delle norme regolamentari.
Il presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, entra in vigore ad intervenuta esecutività del relativo provvedimento di approvazione.
All’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con lo stesso.