CITTÀ DI MORBEGNO
CITTÀ DI MORBEGNO
PROVINCIA DI SONDRIO
205
N°
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: CONTRATTO DI SUBCOMODATO AVENTE PER OGGETTO UNITÀ IMMOBILIARI UBICATE NELL’AMBITO DELLA STRUTTURA STAZIONE DI MORBEGNO IN PIAZZA M.E. BOSSI DI PROPRIETÀ DI XXXXXXXXXX SPA GIÀ CONCESSE AL COMUNE DI MORBEGNO A TITOLO DI COMODATO.
L’anno duemilatredici alle ore 14:45 del giorno diciannove del mese di dicembre nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei seguenti Signori:
RAPELLA ALBA | - Sindaco | Presente | Assente |
Sì | == | ||
XXXXX XXXXX | - Assessore | Sì | == |
XXXXXX XXXXXX | - Assessore | == | Sì |
XXXXXX XXXXXXXXX | - Assessore | Sì | == |
XXXXXXXX XXXXXXX | - Assessore | Sì | == |
XXXXXXX XXXXXXX | - Assessore | Sì | == |
XXXXXXXXX XXXXXXXX | - Xxxxxxxxx | Sì | == |
XXXXXXXX XXXXXX | - Assessore | Sì | == |
TOTALI | 7 | 1 |
Partecipa il Segretario Comunale XXXX. XXXXXXX XXXXX XXXXX
La Sig. XXXXXXX XXXX, nella qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 in data 13 settembre 2013 ha approvato l’iniziativa di recupero e di gestione degli immobili costituenti il complesso di proprietà di R.F.I. S.P.A., denominato “Stazione ferroviaria” secondo le indicazioni generali delineate nella medesima deliberazione;
che in esecuzione della sopra richiamata deliberazione consiliare, la Giunta Comunale con deliberazione n. 149 in data 19 settembre 2013 procedeva alla approvazione della bozza definitiva di contratto da stipularsi tra R.F.I. S.P.A. e Comune di Morbegno per la concessione in comodato di unità immobiliari poste nel già indicato fabbricato denominato “Stazione ferroviaria”;
che in attesa della formalizzazione del contratto di comodato, R.F.I. S.P.A. Direzione territoriale Produzione di Milano procedeva alla consegna al Comune di Morbegno delle unità immobiliari di cui si tratta, in forza di “Verbale di consegna in comodato d’uso gratuito” redatto in contraddittorio il giorno 30 ottobre 2013.
Ricordato
che con propria precedente deliberazione n. 195 in data 28 novembre 2013 questa Giunta Comunale approvava la bozza di del contratto per la concessione in sub comodato di parte dell’immobile di cui si tratta alla Croce Rossa Italiana Delegazione di Morbegno;
che in particolare le unità immobiliari individuate al 1° piano risultano suddivise tra locali destinati alla Croce Rossa Italiana locali destinati ad altre associazioni.
Atteso che all’interno della porzione di 1° piano comprendente i locali destinati alle altre associazioni, due locali, così come individuati in planimetria allegata, sono stati richiesti in sub comodato dalla Associazione Dopolavoro Ferroviario.
Ricordato che l’art. 8 della già approvata bozza di comodato disciplinante i rapporti tra Comune di Morbegno e R.F.I. S.P.A., consente al comune di Morbegno di concedere a titolo di subcomodato, anche parzialmente, i locali di cui si tratta.
Atteso in particolare che l’Associazione Dopolavoro Ferroviario è interessata ad ottenere in subcomodato i locali, che in planimetria allegata vengono individuati nell’ambito della seguente unità immobiliare:
N. | Catasto | Fg. | Particella | Cat. | Consistenza | Annotazioni |
1 | Fabbr. | 7 | 886/4 | A/3 | Piano 1 – 7,5 vani (comprensivi di parte sottotetto) | Dedotto nell’accordo come da planimetria allegata |
Atteso altresì che l’individuazione catastale precisa potrà aversi solo dopo che saranno stati perfezionati gli aggiornamenti dei dati catastali.
Vista ora la richiamata bozza finale di contratto di subcomodato che si compone delle premesse e di
n. 17 articoli oltre a n. 4 planimetrie e ritenuta la stessa conforme e coerente con gli indirizzi approvati dal consiglio comunale.
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Dopo attenta discussione
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli assessori presenti
DELIBERA
1) Di espressamente approvare le motivazioni formulate i premessa sia in punto di fatto che in punto di diritto.
2) Di approvare l’allegata bozza definitiva di contratto di subcomodato da stipularsi tra Comune di Morbegno con sede in Morbegno (comodatario) e la Associazione Dopolavoro ferroviario (sub comodataria), avente per oggetto i locali in premessa indicati e meglio individuabili nella allegata planimetria.
3) Di dare atto che l’unita bozza definitiva di contratto di subcomodato si compone delle premesse e di 17 articoli e che è corredata da n. 4 (quattro) planimetrie.
4) Di autorizzare alla stipula del contratto di subcomodato approvato con la presente deliberazione, in rappresentanza del Comune di Morbegno, il Dr Xxxxxxx Xxxxxxx Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria ed incaricato con decreto sindacale ai sensi dell’art. 109, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali previste dall’art. 107, commi 1, 2 e 3 del medesimo D.Lgs. 267/2000.
INDI
a seguito di separata votazione approvata con unanimità di voti
DELIBERA
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
COMUNE DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio
CONTRATTO DI SUBCOMODATO TRA COMUNE DI MORBEGNO ED ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO AVENTE PER OGGETTO UNITÁ IMMOBILIARI UBICATE NELL’AMBITO DELLA STRUTTURA “STAZIONE DI MORBEGNO” IN PIAZZA M.E. BOSSI DI PROPRIETA’ DI FERSERVIZI S.P.A. GIÁ CONCESSE AL COMUNE DI MORBEGNO A TITOLO DI COMODATO.
L’anno duemilaquattordici il giorno del mese di _ nella residenza municipale,
T R A
- Il sig. , domiciliato presso la sede municipale, il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria del Comune di Morbegno – c.f. e p. Iva 00098990146 – in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Morbegno;
e
- Il sig.
nato a il
residente a
in Via - c.f. in qualità di
, il quale dichiara di agire nel presente atto in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Associazione Dopolavoro ferroviario ;
PREMESSO
che il Comune di Morbegno in forza di contratto di comodato stipulato in data *** ha ottenuto da Rete Ferroviaria S.P.A. per la durata di 9 (nove) anni la disponibilità dei locali siti al piano terra e al primo piano dell’immobile sito in Morbegno – Piazza M.E. Bossi
che la Giunta Comunale con proprio atto n.** del ** ha approvato il presente contratto per la concessione alla Associazione Dopolavoro ferroviario a titolo di subcomodato alcuni locali siti al primo piano del soprarichiamato immobile sito in Morbegno Piazza – M.E. Bossi.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto
1. Il Comune di Morbegno, d’ora innanzi indicato come Comune, concede in subcomodato gratuito, secondo il disposto degli articoli da 1803 a 1812 del codice civile, all’Associazione Dopolavoro ferroviario n.° 2 vani, posti a sud- est, evidenziati in giallo nella planimetria allegata sotto la lettera A
2. Gli immobili di cui al precedente comma 1 del presente articolo vengono concessi per lo svolgimento da parte della associazione, compatibilmente con le funzionalità degli immobili di cui si tratta, delle proprie attività istituzionali a cui viene riconosciuta valenza di pubblico interesse.
Art. 3 – Durata
0.Xx subcomodato ha la durata di nove anni, decorrenti dalla data di stipula del presente contratto e scadrà pertanto il ………..
3. Il subcomodato non sarà rinnovabile alla scadenza, salvo che le parti non abbiano concordato il loro rinnovo per iscritto almeno tre mesi prima della suddetta data.
Art. 4 – Oneri della Associazione
Al fine di una migliore conservazione dei beni concessi in comodato, la si obbliga a
• compartecipare economicamente alla Croce Rossa per lo svolgimento delle attività di pulizia e custodia nella misura massima di 1.500 euro l’anno;
• Effettuare la manutenzione del piccolo giardino posto all’ingresso della stazione e degli spazi verdi lungo il marciapiede sud/ovest
• segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell’espletamento dei propri compiti, possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
• tenere indenne il Comune da qualsiasi azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
2. La associazione si obbliga a limitare l’accesso ad un numero adeguato di utenti, in base alla capacità ricettiva dei locali dati in comodato, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
Art. 5 – Presa in consegna
1. La associazione dichiara di aver visitato le unità immobiliari concessi in comodato e di ritenerli idonei allo svolgimento delle predette attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto liberi da persone e da cose e con gli impianti in condizioni di regolare funzionamento.
Art. 6 – Spese per l’uso della cosa
1. La associazione dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dei locali ricevuti in comodato, ivi compresa quella degli impianti elettrici.
2. La associazione, nei limiti della destinazione di cui all’art. 2 del presente contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare i locali ed i relativi impianti concessi alle proprie specifiche esigenze d’uso nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, previo accordo di dettaglio e comunicazione scritta al Comune.
3. L ‘associazione dovrà procedere a proprie spese alla pulizia dei locali in uso. Sono altresì a carico della subcomodataria le spese di fornitura di energia elettrica, di riscaldamento e le spese relative alla tariffa di igiene ambientale, che la stessa dovrà versare annualmente al Comune, in
un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla ricezione della ripartizione in millesimi delle spese sostenute nell’anno
Art. 7 – Modifiche ed addizioni
1. La associazione non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali ricevuti senza il preventivo consenso scritto e l’approvazione del relativo progetto da parte del Comune. Le migliorie e le addizioni che venissero eseguite, anche con la tolleranza del Comune, resteranno di pertinenza del Comune senza che questi abbia l’obbligo di corrispondere alcun indennizzo o compenso.
2. Negli altri casi, la associazione avrà l’obbligo della rimessa in pristino, a proprie spese, a semplice richiesta del Comune anche in costanza di rapporto.
3. E’ fatto divieto assoluto alla associazione di sub comodare i beni immobili oggetto del presente contratto a sua volta a terzi.
4. Ferservizi S.P.A. ed il Comune hanno il diritto di accedere in qualsiasi momento agli immobili concessi in comodato/subcomodato con il proprio personale o con il personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica ritenuti opportuni ad assicurare le esigenze connesse all’esercizio.
5. E’ vietato lo sfruttamento commerciale e pubblicitario da parte della Croce Rossa Italiana degli immobili oggetto del presente contratto.
6. La associazione si obbliga a rispettare, e a far rispettare al personale addetto all’uso dei locali ed all’esecuzione degli oneri di cui all’art. 5 del presente contratto, le prescrizioni ed i divieti per la sicurezza contenuti nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 – “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, di cui dichiara di aver preso piena conoscenza di eventuali condizioni e prescrizioni in relazione alla specifica situazione dei luoghi e agli spazi o locali concessi ai fini della sicurezza dell’esercizio ferroviario riportati nelle ‘’Istruzioni di cui al DPR n° 753 11 luglio 1980’’ ricevute da Ferservizi S.P.A. tramite il Comune
Art. 8
Spese straordinarie
1. Ai sensi dell’art. 1808, comma 2 del codice civile, le spese straordinarie per la conservazione del bene sono a carico della proprietà (Ferservizi S.P.A.).
2. Ove si verificasse l’esigenza di effettuare interventi posti a carico della proprietà la associazione dovrà darne avviso scritto a sia al Comune che a Ferservizi con la descrizione dell’intervento, un preventivo sommario di spesa e la giustificazione delle ragioni che lo pongono a carico dell’ente obbligatovi ai sensi di legge.
Art. 9 – Responsabilità
1. La associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero verificarsi per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all’uso dei beni ed all’esecuzione degli obblighi di cui al presente atto. Altresì esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni od infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso il personale addetto all’uso dei beni ed alla prestazione dei servizi di cui al presente comodato, per l’uso dei beni, o comunque verificatisi nei locali stessi, anche a causa di terzi.
Art. 10 – Assicurazioni
1. L’immobile oggetto del presente contratto, in quanto bene di proprietà FFSS, è assicurato per
2. Saranno a carico della associazione qualsiasi altra copertura assicurativa che le stesse riterranno di sottoscrivere di propria iniziativa.
Art. 11 – Referente
1. La associazione è tenuta a nominare un proprio referente, il cui nominativo dovrà essere comunicato in forma scritta al Comune. Qualora la subcomodataria non provvede alla comunicazione di alcun nominativo, resta inteso che lo stesso coinciderà con il presidente o figura analoga secondo lo statuto.
Art. 12 – Recesso
1. La associazione ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto che si intenderà risolto decorsi 120 giorni dalla data della relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R.
Art. 13 – Risoluzione del contratto
1. Costituisce causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile per fatto e colpa del comodatario, salvo il diritto al risarcimento del danno, la violazione degli obblighi posti dagli articoli 5 e 8
Art. 14 – Spese
1. Il presente contratto redatto in duplice originale, è soggetto a registrazione in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 9 della tariffa – parte I – allegata al D.P.R. 26.4.1986 n. 131, e successive modificazioni. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico di ciascuna delle parti contraenti nella misura del 50%.
Art. 15 – Foro competente
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione del presente contratto e che non dovesse risolversi con accordo bonario, è competente il Foro di Sondrio, escludendo sin da ora il ricorso all’arbitrato.
Art. 16 – Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l’oggetto.
Art. 17– Privacy
1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lg. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i., con la sottoscrizione del presente contratto, la subcomodataria autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi connessi al presente procedimento.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di Morbegno
Per la Associazione Dopolavoro ferroviario ;
Deliberazione n°205 del 30.12.2013
Il presente verbale viene così sottoscritto
IL PRESIDENTE
Alba Rapella
L’ASSESSORE IL SEGRETARIO COMUNALE
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20.2.2014
Lì 20.2.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Copia rilasciata per estratto – ai sensi dell’art. 6-quater, comma 1, del D.L. 12 gennaio 1991 n°6 convertito con legge 15 marzo 1991 n°80 e dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. 12 febbraio 1993 n°39 – mediante il sistema informatico del Comune di Morbegno. Il responsabile della riproduzione è il Responsabile dell’Area Amministrativa Xxxxxxx Xxx Xxxx.
Lì 20.2.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
❑ per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.
❑ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. Lgs. n°267/2000).
Xxxxxxxx, 00.0.0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Pubblicata all’Albo Pretorio il 20.2.2014 Reg. N°..............
IL MESSO COMUNALE
Xxxxxxx Xxxxxxx