CONVENZIONE QUADRO TRA
CONVENZIONE QUADRO TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede le- gale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Xxxxx Xx- xxxxxxxx, nato a Roma il 26/09/1950, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Ammini- strazione del 23/09/2020,
E
ISTITUTO ITALIANO PER L’ARCHEOLOGIA SPERI-
MENTALE (di seguito anche “I.I.A.S.”), con sede legale in Genova, Via di Vallechiara 3/11, 16125, pec: xxxx.xx@xxx.xx, partita iva 03310300102, codice fiscale 00849720198 rappresentata dal Presiden- te e Legale Rappresentante Xxxxxxx Xxxxxx, nata a Genova il 10/12/1955, qui di seguito denominate anche “Parte” e congiunta- mente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
a) I.I.A.S. è un ente culturale senza fini di lucro.
b) I.I.A.S. è stato fondato il 20/01/1986 a Milano da un gruppo di professori universitari ed altre figure di funzionari pubblici e pro- fessionisti già attivi in progetti comuni nel campo dell'archeologia sperimentale e dell'innovazione museologica.
c) I.I.A.S., sin dalla propria fondazione e fino al 2010, ha avuto come Presidente il Prof. Santo Tinè, già ordinario di Paletnologia
all'Università degli Studi di Genova e direttore dell'Istituto di Scienze Archeologiche della stessa Università.
d) I.I.A.S. ha tra i propri scopi fondamentali la promozione dell’interesse alle metodologie della ricerca scientifica e l’offerta di progetti di consulenza ad organi pubblici volti alla valorizzazione dei Beni Culturali in genere.
e) I.I.A.S. ha collaborato e collabora a livello di ricerca scientifica con enti, istituti di ricerca e Università tra cui:
• Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
• Soprintendenze per i Beni Archeologici della Liguria, della Pu- glia, di Sassari e Nuoro, di Agrigento, della Calabria;
• Soprintendenza per il Museo Archeologico Etnografico “X. Xxxxxxxx” di Roma;
• I.S.Cu.M., Istituto di Storia della Cultura Materiale;
• Comune di Genova, Museo di Archeologia Ligure
• S.A.I.A., Scuola Archeologica Italiana di Atene;
• Ephoria di Atene;
• Ministero della Cultura della Turchia;
• UCLA, Università della California;
• Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Ge- nova, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
f) I.I.A.S. ha ripreso dal 2007 la ricerca scientifica nel sito neoliti- co di Grotta Scaloria, comune di Manfredonia (FG), importantissimo santuario preistorico per il culto delle acque, e dal 2013 è titolare di concessione di scavo da parte del MIBACT.
g) I.I.A.S si avvale, per la conduzione di queste ricerche, della col- laborazione di numerose Università italiane e straniere, fra cui in par- ticolare l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita - DISTAV, nelle figure del Xxxx. Xxxxx Xxxxx e del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, che da anni conducono ricer- che di tipo geomorfologico e microstratigrafico sul sito stesso e sul suo territorio.
h) I.I.A.S. dal 2018 sta ampliando le proprie competenze ed inte- ressi di ricerca al più ampio fenomeno dell’insediamento in Puglia, nella piana del Tavoliere, delle prime comunità agricole neolitiche della penisola italiana, circa 7/8000 anni fa, e intende avvalersi in questa ricerca delle preziose collaborazioni con l’Università degli Stu- di di Genova, Dipartimento DISTAV.
i) La ricerca in campo archeologico è di interesse anche di altri Dipartimenti universitari, in particolare del Dipartimento di antichità, filosofia e storia – DAFIST.
j) I.I.A.S. persegue, accanto all’attività di ricerca, la divulgazione dei dati archeologici rinvenuti all’ampio pubblico attraverso incontri, conferenze, esposizioni e presentazioni che mettano anche in risalto il ruolo giocato dai ricercatori e dalle istituzioni in tal campo, come ad esempio già avvenuto a Genova nel 2008 in occasione di una Tavola Rotonda Internazionale di Studi presso la sede della Facoltà di Lette- re e nel 2019 a Manfredonia, in occasione dell’assegnazione del Pre- mio Re Xxxxxxxx per la Cultura al Presidente dello I.I.A.S. Xxxxxxx Xxxxxx con relativa motivazione: “Per il suo pluriennale e incommen-
surabile impegno a difesa e valorizzazione del prezioso sito di Grotta Scaloria e perciò aver contribuito, professionalmente ed umanamen- te, alla crescita storico-culturale del territorio”.
k) L’Università ha tra le sue finalità istituzionali la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l’insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre istituzioni.
l) L’Ateneo partecipa alla promozione, organizzazione e realizza- zione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbli- che e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile e svolge una primaria funzione di attività formativa e culturale, anche attraverso la promozione di attività cul- turali.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte inte- grante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Oggetto
1. Fra l’Università e lo I.I.A.S. viene stipulata la presente Convenzio- ne quadro allo scopo di:
• sviluppare la collaborazione sul piano della ricerca archeologica
nell’ambito delle problematiche legate ai fenomeni di neolitizzazione
della penisola italiana, in particolare nel Tavoliere delle Puglie;
• individuare adeguate forme di comunicazione dei risultati che congiuntamente saranno raggiunti sia nelle sedi scientifiche opportu- ne sia negli ambiti territoriali di azione e di appartenenza degli Enti, con particolare riguardo alla visibilità dei contraenti;
• perseguire idonee azioni di valorizzazione dei beni archeologici
e paesaggistici oggetto della ricerca nelle sedi territoriali ottimali.
Art. 3 - Comitato Permanente di Collegamento
1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da n. 2 componenti desi- gnati dall’Università, e da n. 2 componenti designati da I.I.A.S., al quale è conferito il compito di:
• valutare, promuovere, organizzare attività di ricerca, comuni-
cazione e valorizzazione che vedono coinvolti i due enti sulle specifi- che tematiche individuate dal presente accordo;
• monitorare lo stato di avanzamento di dette attività;
• procedere ad un regolare scambio di informazioni;
• esaminare altri aspetti riguardanti la collaborazione all’interno di temi e xxxx indicati nell’accordo.
Per l’Università i componenti sono: il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx del Dipar- timento di antichità, filosofia e storia – DAFIST e il Prof. Xxxxx Xxx- lini del Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita – DISTAV
Per I.I.A.S i componenti sono: Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Art. 4 - Accordi attuativi
1. La collaborazione tra Università e IIAS, finalizzata al persegui- mento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispet- tive strutture interessate, nel rispetto della presente Convenzione quadroedella normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si at- tuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora- zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Art. 5 – Oneri economici
1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ri- storo delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del pre- sente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di cia- scuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi. Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad ac- cordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiun- tamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati rag- giunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui fu- turi obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
Art. 7 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Con- venzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e di I.A.S.S. coin- volti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione
nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazio- ni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divul- gative e di formazione risultanti da tali attività.
2. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la pro- prietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sa- rà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi. Art. 9 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual- mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
Art. 10 - Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 5.8.1998 si stabilisce che il da- tore di lavoro di I.I.A.S. assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso eventuali cantieri o aree di lavoro gestite da I.I.A.S. e i locali di I.I.A.S.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro
dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del persona- le di I.I.A.S. ospitato nei locali dell’Ateneo.
3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.
Art. 11 - Coperture assicurative
1. L’Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Conven- zione presso i locali di I.I.A.S. e eventuali cantieri o aree di lavoro gestite da I.I.A.S. sono in regola con le coperture assicurative previ- ste dalla vigente normativa.
2. I.I.A.S. garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipen- denti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento del-
le attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell’Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio- ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria. Art. 12 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all’art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101.
Art. 13 - Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione, di osser- vare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive rego- lamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 14 - Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione sarà competen-
te in via esclusiva il Foro di Genova.
Art. 15 - Registrazione
1. Il presente Atto si compone di n. 11 pagine. Sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di regi- strazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di en- trambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà a I.I.A.S. il rimborso della quota dispettanza.
Letto, approvato e sottoscritto con firma autografa dalle Parti Genova, 9 ottobre 2020
Per l’Università degli Studi di Genova X.xx Il Rettore
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Per l’Istituto Italiano per l’Archeologia Sperimentale (I.I.A.S.) X.xx Il Presidente e Legale Rappresentante
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx