AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI
Servizio Appalti – Ufficio Gare
Via Dogana, 8 – 38122 Trento
P +39 0461 496444
F +39 0461 496422
@ serv.appalti@provincia.tn.it
@ serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Trento, 23 maggio 2017
Prot. n. S171/2017/285635/3.5/578-17
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DELL’EX OSPEDALE CIVILE DI RIVA DEL GARDA E REALIZZAZIONE DI UNA “CITTADELLA DELL’ACCOGLIENZA” NEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA VIA ARDARO 20/A”.
CODICE CUP: CODICE CIG:
H89C10000200003 706794196B
Oggetto:
(Determinazioni n. 47 dd. 31.03.2017 Direttore Azienda pubblica di servizi alla persona “Città di Riva”)
Trasmesso per la pubblicazione nella GUUE il giorno 17 maggio 2017 Pubblicato nella GUUE 20/05/2017 - 2017/S 097 - 190811 - IT
Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 25 LUGLIO 2017 - ORE 12:00 Gara telematica n.: AT 45403
PROCEDURA NON SOGGETTA AD AVCPASS (IN QUANTO PROCEDURA INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMI TELEMATICI).
PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL’APPALTO
Nel presente bando e nella documentazione ad esso allegata con le sigle L.P. (Legge Provinciale)
D.P.P. (decreto del Presidente della Provincia) D.P.G.P. (decreto del Presidente della Giunta Provinciale) si fa riferimento alle leggi oppure ai decreti, emanati dagli organi provinciali preposti, vigenti nella Provincia Autonoma di Trento.
Tali atti normativi sono disponibili e liberamente consultabili al link http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice- provinciale.aspx
PREMESSO che:
a) l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Appalti si avvale, quale strumento informatico per l’attuazione della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento di seguito chiamato Sistema (SAP-SRM);
b) per accedere al Sistema e necessario:
- possedere la dotazione tecnica minima indicata alla Sezione I, capitolo 1, paragrafo 1.2 dell’allegata “Guida operativa – Presentazione offerta. Gara telematica – procedura aperta” di seguito denominata “Guida Operativa” allegata al presente bando di gara;
- essere registrati a sistema secondo la procedura meglio descritta nella “Guida Operativa – Registrazione dell’operatore economico al sistema di e-procurement della provincia autonoma di Trento” allegata al presente bando di gara e disponibile on - line al seguente link:
http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/doc/A-EPR-IO-ME-Registrazione.pdf;
c) la documentazione integrale di gara e disponibile all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp (Accedi ai servizi e-procurement) previa registrazione secondo quanto specificato al successivo punto 13;
d) la gara si svolgerà mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, con PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAP-SRM DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, della DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L’OFFERTA TECNICA E l’OFFERTA ECONOMICA con le modalità di seguito indicate, ai sensi dell’art. 17 della
L.P. 2/2016 e dell’art. 30 commi 5bis della L.P. 26/93, del Titolo IV, capo V del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9/84/LEG d’ora in avanti denominato Regolamento attuativo della L.P. 26/93, dell’art. 9 della L.P. 2/2016 e della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1994 di data 11/11/2016.
ATTENZIONE! PROCEDURA MEDIANTE METODO ELETTRONICO SEMPLIFICATO ai sensi dell'art.
30 commi 5bis della l.p. n. 26 del 1993.
Al fine della produzione delle analisi prezzi di cui al predetto articolo 30, commi 5bis, l'Amministrazione mette a disposizione dei partecipanti i seguenti documenti:
1. - Analisi dettagliata dei prezzi unitari del progetto, predisposta dall’Ente Delegante;
2. - “Criteri per la valutazione delle offerte che appaiono anormalmente basse”;
3. - “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture”, da compilare da parte dei concorrenti.
Tutto ciò premesso, la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare - Via Dogana 8, Trento, telefono 0461/496444, fax 0461/496422, indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it, su delega della APSP di Riva del Garda giusta Determinazione del Direttore della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Citta di Riva” n. 47 dd. 31/03/2017 – intende appaltare, a mezzo di procedura aperta mediante sistema telematico, i lavori sotto specificati.
Il relativo contratto sarà stipulato dall'Impresa aggiudicataria direttamente con la Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Citta di Riva”, entro i termini che saranno successivamente comunicati.
1. Oggetto dell’appalto: affidamento, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 30 bis e 30 comma 5 della L.P. 26/93 e, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 della L.P. 2/2016, dei lavori di cui al paragrafo 1.1.
CIG: 706794196B
1.1 Descrizione dell’opera: L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione i tutti i lavori e forniture necessari per la riqualificazione dell’area dell’ex ospedale civile di Riva del Garda e la realizzazione di una “Cittadella dell’accoglienza” nel comune di Riva del Garda.
2. Luogo di esecuzione dei lavori: Riva del Garda via Ardaro 20/a;
3. Termini di esecuzione dei lavori: 720 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori;
Oltre al termine di esecuzione dei lavori è fissata la seguente scadenza intermedia: REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PORTANTE E DELLA COPERTURA (entro giorni 300
dalla data di consegna lavori).
4. I lavori sono finanziati nel seguente modo: Contributo provinciale in conto capitale a copertura del 100% della spesa erogato ai sensi della LP 6/1998;
5. I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dagli specifici articoli del Capitolato Speciale d'Appalto che si richiamano integralmente;
6. Non è previsto sopralluogo obbligatorio accompagnati da un tecnico dell’amministrazione;
7. Importo complessivo di appalto: EURO 8.059.943,74.- di cui:
a) EURO 7.955.138,65.- per lavorazioni soggette a ribasso;
b) EURO 104.805,09.- per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.
8. Classificazione dei lavori:
Categoria PREVALENTE:
Categoria OG 01 (Edifici civili e industriali)
per Euro 2.621.837,03.- di cui:
Euro 2.528.897,41.- per lavorazioni soggette a ribasso.
Euro 92.939,62.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Ai sensi dell’ art. 26 comma 1 della L.p. 2/2016 le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG01 sono subappaltabili nei limiti della PERCENTUALE COMPLESSIVA
MASSIMA SUBAPPALTABILE prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto).
Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (es. DM 22 gennaio 2008, n.37, autorizzazione a bonifica bellica): NESSUNA.
Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list):
- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania dei cantieri.
CATEGORIE SCORPORABILI SUBAPPALTABILI nei limiti della PERCENTUALE
COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto): (lavorazioni di importo > 10% dell’importo complessivo o > 150.000 Euro):
Categoria OS4 ( IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI)
per Euro 194.113,40.- di cui:
Euro 193.682,56.- per lavorazioni soggette a ribasso;
Euro 430,84.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS4 (a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.
In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, PENA L’ESCLUSIONE.
Ai sensi dell’ art. 26 comma 1 della L.p. 2/2016 le lavorazioni appartenenti alla categoria OS4 sono subappaltabili nei limiti della PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto).
Nei lavori relativi alla categoria OS4 rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list): NESSUNA
Categoria OS6 (FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI)
per Euro 2.094.519,79.- di cui:
Euro 2.089.927,05.- per lavorazioni soggette a ribasso;
Euro 4.592,74.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS6:
- sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione;
- sono subappaltabili ai sensi dell’ art. 26 comma 1 della L.p. 2/2016, nei limiti della
PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE prevista dall’art. 105
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto).
Nella categoria scorporabile OS6 sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione: NESSUNA.
Nei lavori relativi alla categoria OS6 rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list): NESSUNA.
Categoria OS7 ( FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA)
per Euro 1.065.902,45.- di cui:
Euro 1.063.632,90.- per lavorazioni soggette a ribasso;
Euro 2.269,55.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS7:
- sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione;
- sono subappaltabili ai sensi dell’ art. 26 comma 1 della L.p. 2/2016, nei limiti della
PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE prevista dall’art. 105
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto).
Nella categoria scorporabile OS7 sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione: NESSUNA.
Nei lavori relativi alla categoria OS7 rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list): NESSUNA.
CATEGORIE SCORPORABILI SIOS (lavorazioni SIOS di importo > 10% dell’importo lavori) (individuate ai sensi del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del D. Lgs. 50/2016)
CATEGORIA OG11 (IMPIANTI TECNOLOGICI)
per Euro 2.083.571,07.- di cui:
Euro 2.078.998,73.- per lavorazioni soggette a ribasso;
Euro 4.572,34.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Ai sensi del combinato disposto dell’ art. 26 comma 1 della L.p. 2/2016, dell’ art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, dell’ art 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 1 e 2 del D.m. 10 novembre 2016 n. 248 per le opere rientranti nella categoria OG11 (S.I.O.S. superiori al 10% dell’importo totale dei lavori a base d’asta), l'EVENTUALE SUBAPPALTO NON PUÒ SUPERARE IL TRENTA PER CENTO DELL'IMPORTO DELLE OPERE STESSE e non può
essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Tale subappalto non è computato ai fini del raggiungimento del limite della PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto).
Le lavorazioni appartenenti alle categorie OG11 sono a qualificazione obbligatoria e sono eseguibili interamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.
Ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010 i requisiti non posseduti dall’impresa (entro il limite massimo del 30%) dovranno essere, A PENA DI ESCLUSIONE, oggetto di subappalto.
Ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 del D.m. 10 novembre 2016 n. 248 per le opere rientranti nella CATEGORIA OG11, NON È AMMESSO L'AVVALIMENTO.
Nei lavori relativi alla categoria OG11 rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list): NESSUNA.
Si evidenzia che per la stipulazione del contratto di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi ai settori che di seguito verranno elencati la Stazione appaltante, in luogo dell’acquisizione della comunicazione o dell’informazione antimafia, deve avvalersi degli appositi elenchi (white list), istituiti presso ogni Prefettura.
Con riferimento all'appalto oggetto del presente bando, le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1 co. 53 della legge n. 190/2012 per le quali e richiesta l’iscrizione nella “White list”, sono le seguenti:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi
i) guardiania dei cantieri
9. L’opera non è suddivisa in lotti.
10. Il contratto di appalto sarà stipulato a corpo.
10 bis. Il Committente intende perseguire la certificazione LEED - Leadership in Energy and Environmental Design: il livello minimo di certificazione che è fatto obbligo raggiungere è il livello ORO.
In caso di mancato raggiungimento della certificazione leed verranno applicate le penali previste dall'art. 21 del capitolato speciale di appalto.
10 ter. Il mancato o parziale assolvimento degli obblighi contrattuali derivanti dall’offerta presentata dall’impresa in fase di gara ed accettati dalla commissione giudicatrice comporterà l’applicazione delle penali previste dall'art. 21 del capitolato speciale di appalto.
11. L’aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 30 bis e 30 comma 5 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 della LP 17/2016 e con le modalità procedurali dell’art. 62 e del Titolo IV Capo V del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara e nell’elaborato denominato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, sulla base del Capitolato speciale di appalto e degli elaborati di progetto.
La valutazione dell'ANOMALIA dell'offerta sarà effettuata ai sensi dell'articolo 58.29 della L.P. 26/1993 e sulla base di quanto disposto al successivo paragrafo 7 e nell’elaborato “Criteri per la valutazione delle offerte che appaiono anormalmente basse”
L’appalto verrà aggiudicato all’offerta che otterrà il punteggio complessivo maggiore (somma punteggio offerta tecnica e punteggio offerta economica) secondo le modalità indicate nell’elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte” e che sarà ritenuta dall’Amministrazione complessivamente congrua secondo quanto meglio disciplinato e specificato nel bando di gara e nell’elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”.
Per quanto riguarda l’individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia all’elaborato denominato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”.
12. Documentazione disponibile per i concorrenti:
Il presente bando di gara, gli elaborati progettuali, l’“Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” (allegato E), i modelli per rendere le dichiarazioni (Istanza di partecipazione (allegati A1 e A2), DGUE Documento di gara unico europeo da presentarsi per la partecipazione alla gara (allegato B), Estratto normativo (allegato C), Dichiarazione di subappalto (allegato G), Modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato D) e dichiarazione per l’attestazione imposta di bollo (allegato H) , l’elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte” (allegato F), le 6 schede per rendere le dichiarazioni relative all'offerta tecnica (allegati F 1, F 2, F 3, F 4, F 5 e F 6) e la “Guida Operativa” sono caricati sul sistema SAP SRM e sono accessibili solamente previa registrazione a sistema SAP SRM secondo quanto previsto nei punti precedenti (si veda in particolare la lett. b) delle premesse).
Il presente bando di gara, l’elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte” e le Guide Operative sono altresì disponibili sul sito internet http://www.appalti.provincia.tn.it/ ovvero possono essere ritirati in copia presso l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare, via Dogana, n. 8 – 38122 Trento (tel.: 0461/496444 – telefax 0461/496422 – indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it), nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).
Gli elaborati progettuali sono in visione presso l’Amministrazione sopra indicata nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedi, martedi, mercoledi e venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedi dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).
Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili presso la stazione appaltante.
Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara, si è proceduto a caricare sul sistema i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle “compresse”.
Quindi, nella sezione “Dati di testata – Documenti” si potranno aprire le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Elaborati progettuali, Sicurezza, Documentazione da caricare a sistema ecc.).
Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l’apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, “invia a/Cartella compressa”, oppure “Apri con
/Cartelle compresse”), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRar.
La consultazione dei files in formato “dwf” puo avvenire mediante l’installazione dell’applicativo gratuito scaricabile all’indirizzo:
http://ww.autodesk.it/adsk/servlet/pc/index?siteID=457036&id=14595470.
Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale possono essere richiesti entro il giorno 22 GIUGNO 2017, ai sensi del Piano anticorruzione 2017- 2019, ESCLUSIVAMENTE per iscritto:
* per le imprese gia registrate a sistema SAP-SRM: inviando una o piu richieste di chiarimento all’interno del sistema SAP-SRM, con le modalità di cui al paragrafo 3.1 – Capitolo 3 – Sezione II della Guida Operativa;
* per le imprese non registrate a sistema SAP-SRM: inviando una comunicazione all’indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it.
L’Amministrazione riscontrerà le richieste di chiarimento di natura amministrativa e tecnica entro il giorno 3 LUGLIO 2017.
Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti, cosi come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara verranno caricate a sistema SAP-SRM, insieme alla documentazione di gara, e contestualmente detti atti saranno altresì pubblicati sul sito internet http://www.appalti.provincia.tn.it.
Ai sensi dell’art. 81 comma 2 del Regolamento della L.P. 26/93 (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg), l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, con apposito provvedimento, di sospendere, rinviare o annullare l’intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni della piattaforma informatica, accertate dal gestore del sistema, tali da determinare l’irregolarità della procedura telematica.
Si invitano pertanto sin d’ora i concorrenti a visionare costantemente detti siti in quanto non verrà fornita risposta diretta al concorrente.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’utilizzo del sistema dovranno essere effettuate contattando il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786.
Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste al CSD le stesse dovranno essere effettuate almeno ventiquattrore (24 ore) prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta. Oltre tale termine non potrà essere garantita l’assistenza.
Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l’esclusione dell’impresa dalla procedura di gara s’invita il concorrente ad avvalersi dei facsimili predisposti dall’Amministrazione e caricati a sistema all’interno dei “Dati Generali” nella sezione “Informazioni Acquirente” nella cartella compressa denominata “Documentazione da caricare a sistema”. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.
Le comunicazioni, da parte dell’Amministrazione, individuate dall’art. 25 della LP 2/2016 e dall’art. 76 del D.lgs. 50/2016 le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 76 del d.lgs. 50/2016, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nell’istanza di partecipazione di cui al paragrafo 4.1, con l’avvertenza che nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo verrà successivamente richiesto al concorrente di
regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione.
Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono pubblicati nel sito internet www.appalti.provincia.tn.it, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi e tecnico-professionali, sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti e con le modalità indicate al paragrafo 2.2..
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA
Per essere ammesso alla procedura aperta svolta con gara telematica (n. AT 45403), il concorrente dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella “Guida Operativa” e nel presente bando di gara;
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 LUGLIO 2017 - ORE 12:00
Le istruzioni per la modalità di gestione dell’offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell’offerta) sono indicate alla sezione III della Guida Operativa.
Prima di inviare l’offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema i seguenti documenti firmati digitalmente.
I seguenti documenti da classificare nella categoria “Allegato amministrativo” come indicato al paragrafo 1.1 – capitolo 1 – sezione III della “Guida Operativa”:
1. l’istanza di partecipazione di cui al successivo paragrafo 4.1 del presente bando di gara;
2. il Documento di gara unico europeo – DGUE - di cui al successivo paragrafo 4.1;
3. la documentazione comprovante la costituzione del DEPOSITO CAUZIONALE di cui al successivo paragrafo 4.2;
4. la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo di Euro 200,00.- a favore dell’A.N.AC. Autorita Nazionale Anticorruzione, con le modalità indicate al successivo paragrafo 4.3;
5. l’eventuale documentazione/dichiarazioni di cui ai successivi paragrafi 4.4, 4.5 , 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9.
I documenti richiesti dall’elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte” (al paragrafo 3.1) e costituenti L’OFFERTA TECNICA sono da presentare con le modalità disciplinate al successivo paragrafo 3.B), sono da classificare nella categoria “Allegato tecnico” come indicato al paragrafo 1.1 – capitolo 1 – sezione III della “Guida Operativa”.
La classificazione dei documenti nella categoria “Allegato Amministrativo” comporta L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.
I seguenti documenti da classificare nella categoria “Allegato economico”, come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della “Guida Operativa”:
1. il documento “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” (soggetto ad imposta di bollo) - redatta secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.A);
2. Documento di sintesi dell’offerta (soggetto ad imposta di bollo);
3. (eventuale) Dichiarazione di subappalto (soggetto ad imposta di bollo);
4. Documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo per la gara in oggetto;
5. le eventuali giustificazioni dell’offerta, al fine della valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 58.29 della L.p. 26/93.
Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo la modalità prevista al paragrafo 3.A del presente bando di gara o la classificazione in una categoria diversa rispetto alla categoria “Allegato economico” anche di uno solo dei documenti “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture”, “Documento di sintesi”, di cui ai precedenti punti n. 1 e 2, comportano L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.
La classificazione in una categoria diversa rispetto alla categoria “Allegato economico” delle eventuali giustificazioni dell’offerta presentate al fine della valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 58.29 della L.p. 26/93, di cui al precedente punto n. 5, comporta L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.
Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo la modalità prevista al paragrafo 3.A.3 del presente bando di gara, della Dichiarazione di subappalto, di cui al precedente punto 3, è da considerarsi A PENA DI ESCLUSIONE nei casi in cui sia dovuta.
Nel momento dell’invio dell’offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all’offerente una comunicazione di “Notifica offerta presentata” all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offerta.
Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta e possibile modificare un’offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato al capitolo 4 – sezione II della Guida Operativa.
Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviare l’offerta né di modificare o cancellare l’offerta già presentata.
LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARA' TENUTA IL GIORNO 26 LUGLIO 2017 ALLE ORE 09:00, PRESSO L’AGENZIA PER GLI APPALTI E CONTRATTI - VIA DOGANA, 8 – 38122 TRENTO – SALA ASTE.
L’Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi attraverso il sistema SAP-SRM, ovvero a mezzo PEC.
Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara previa identificazione mediante esibizione di valido documento di riconoscimento.
2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all’art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 34, comma 6, della L.p. 26/93 , in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2.
Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 36, comma 1 lett. e-bis) della
L.p. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013.
Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo quanto specificato nei paragrafi successivi.
Si riporta di seguito un estratto dell’art. 186-bis del R.D. 267/1942 e l'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 80/2016:
Art. 186-bis del R.D. 267/1942
Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in man- canza di tale nomina, provvede il tribunale.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finan- ziaria, tecnica, economica nonchè di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è im- pegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto le - gislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 80/2016
Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:
a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero esse- re affidatario di subappalto;
b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concor- dato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i con- tratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.
L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la sti- pulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un al - tro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse ne- cessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso del- la gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regola - re esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei con- tributi previdenziali e assistenziali;
b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
In tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento dovranno compilare e sottoscrivere l' Istanza di partecipazione allegato A2, contenente l’impegno di ogni impresa associanda che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.
I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell’Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del
D.P.R. 207/2010.
Le Imprese singole ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.
L’inosservanza dei divieti sopra citati determina l’ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).
Ai sensi dell’art. 36 comma 6 della L.P. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all’art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/93 le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo di cui al successivo paragrafo 4.1., limitatamente alla parte III, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.
Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.
Ai sensi dell'art. 14 della L.p. 2/2016, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica dei requisiti che le suddette attività non costituiscano elemento in grado di aver falsato la concorrenza. In sede di partecipazione andrà compilata la parte III del DGUE, fornendo informazioni dettagliate in merito all'attività esperita.
AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2017-2019, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l’attività istruttoria, il direttore dell’Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all’espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento dell'ente per conto della quale viene esperita la procedura.
L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente bando, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il
ruolo rivestito e l'attività svolta , gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento del personale dipendente dell’APSP Città di Riva, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 di data 08 giugno 2015 in quanto compatibili.
Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.
Fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.
Il concorrente si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa , vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione dei servizi.
A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.
AVVALIMENTO
E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.6.
Ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 del D.m. 10 novembre 2016 n. 248 per le opere rientranti nella CATEGORIA OG11, NON è AMMESSO L'AVVALIMENTO.
2.2 ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE
Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 (vedi estratto normativo, allegato C).
B) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti.
1) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto; se la classifica corrispondente all’importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l’attestazione SOA dovrà riportare l’indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all’art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Si precisa che:
A. La certificazione S.O.A. e l’indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l’esclusione, fatto salvo quanto previsto all’art. 76 comma 5
del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell’attestazione SOA, pena l’attivazione del soccorso istruttorio;
B. Le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
C. Le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l’effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall’art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
D. I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest’ultimo termine, alla SOA l’adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell’esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.
Il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, a pena di esclusione, secondo il disposto dell’art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.
REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE
L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero alla categoria prevalente e alla/e categoria/e scorporabile/i per i singoli importi.
L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione
S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente, alla categoria scorporabile superiore al 10% e subappaltabile entro il 30% OG11 e alle categorie scorporabili e subappaltabili (nei limiti della PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 pari al 30% dell’importo complessivo del contratto) OS4, OS6 E 0S7 per i relativi importi.
Ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010 i requisiti relativi alla categoria OG11 scorporabile superiore al 10% e subappaltabile entro il 30% possono essere posseduti dall’Impresa in misura non inferiore al 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%) deve essere posseduta dall’impresa con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, A PENA DI ESCLUSIONE.
I requisiti relativi alle categorie scorporabili e subappaltabili (nei limiti della
PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE prevista dall’art. 105 comma
2 del D.Lgs. 50/2016 pari al 30% dell’importo complessivo del contratto) OS4, OS6 e 0S7 non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE
Ai sensi dell’art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all’art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all’art. 36, comma 1, lett. d), e) ed
f) della L.p. 26/93 di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
L’impresa mandataria del raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà essere in possesso della qualificazione per la categoria OG11 (scorporabile superiore al 10% e subappaltabile entro il 30%), nella misura minima del 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%), deve essere posseduta dal raggruppamento con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, A PENA DI ESCLUSIONE.
Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l’incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l’impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.
REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE
Ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all’art. 2602 c.c. di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e subappaltabili (nei limiti della PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 pari al 30% dell’importo complessivo del contratto) OS4, OS6 e 0S7 non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
Il raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà comprendere un’Impresa mandante in possesso della qualificazione per la categoria OG11 (scorporabile superiore al 10% e subappaltabile entro il 30%) nella misura minima del 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%), deve essere posseduta dall’impresa mandataria con
riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, A PENA DI ESCLUSIONE.
Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l’incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l’impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.
REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO
Ai sensi dell’art. 48, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.
Tali soggetti di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre nell’ambito dell’associazione di tipo orizzontale finalizzata all’assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente l’impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Il raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà essere in possesso della qualificazione per la categoria OG11 (scorporabile superiore al 10% e subappaltabile entro il 30%) nella misura minima del 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%) deve essere posseduta dal raggruppamento con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, ai sensi dell’art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, a pena di esclusione.
Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l’incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l’impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori della categoria di relativa assunzione. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.
I requisiti di qualificazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2 – valutati secondo quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 - devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L’ESCLUSIONE.
Ai sensi dell'art. 22 della L.p. 2/2016, fermi restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo paragrafo 4, il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione sarà verificato in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, oltre all'operatore economico sottoposto a verifica a campione, a seguito dell'aggiudicazione, fatto salvo quanto indicato nel successivo capoverso – lettera a).
Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:
a) delle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 commi 1 e 4 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 (parte III, lettere A e B del DGUE), ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte.
A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara;
b) delle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 (parte III, lettere C e D del DGUE), durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al paragrafo 8 del bando.
3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
3.A) MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL’ OFFERTA ECONOMICA
Il documento “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” compilato secondo il successivo paragrafo 3.A.1, il “Documento di sintesi dell’offerta” compilato secondo il successivo paragrafo 3.A.2 e la dichiarazione di subappalto di cui al successivo paragrafo 3.A.3 (tutti soggetti ad imposta di bollo) devono essere caricati a sistema firmati digitalmente (dal legale rappresentante dell’impresa o un suo procuratore) con estensione .pdf.p7m e classificati nella categoria “Allegato economico”, come indicato ai paragrafi 1.1 e 1.2 –Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
Il documento “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” e il “Documento di sintesi dell’offerta” devono essere classificati nella categoria “Allegato economico”, A PENA DI ESCLUSIONE.
3.A.1 MODALITA' DI COMPILAZIONE E FIRMA DEL DOCUMENTO “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture”
Ai sensi dell’art. 16, comma 6 della LP 2/2016 non sono ammesse offerte in aumento.
La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione integrale del modulo denominato “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” , ai sensi dell’art. 57 del
D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26), e tenuto conto di quanto specificato nel documento “Parametri e Criteri per la valutazione delle offerte”, secondo le modalità di seguito specificate.
Il predetto modulo è un file .pdf caricato a sistema unitamente agli altri elaborati della presente procedura di gara e dovrà essere compilato secondo le modalità di seguito indicate.
L'offerente dovrà compilare:
- obbligatoriamente entrambi i seguenti campi “Spese generali impresa” e “Utile d'impresa” (i relativi dati dovranno essere inseriti nel formato decimale, ad esempio 0,12 indica 12%, 0,10 indica 10%);
- almeno uno dei seguenti campi: “Costo Manodopera IMPRESA”, “Costo Noli e Trasporti IMPRESA” e “Costo materiali IMPRESA”, espressi in euro;
Automaticamente, il file di cui sopra:
- calcola il “Prezzo unitario” (in cifre e in lettere) moltiplicando la somma dei costi relativi a: manodopera, noli e trasporti e materiali per le spese generali e per l'utile d'impresa indicati dal concorrente;
- calcola il prodotto del prezzo unitario moltiplicato per la quantità indicata dall’Amministrazione (prezzi complessivi parziali), inserendo il relativo importo nel campo “Importo totale”;
- calcola il “Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza”, espresso in cifre ed in lettere, e derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali;
- calcola la percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola, che risulterà espressa in cifre ed in lettere in calce al documento “Analisi dei prezzi unitari e lista delle lavorazioni e forniture”. Si precisa che l’arrotondamento avviene all’unita superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.
N.B. SI SEGNALA CHE IL MODULO "Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture" FORNISCE IN AUTOMATICO IL MESSAGGIO "ATTENZIONE ALL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA OFFERTA!", QUALORA L'INCIDENZA DELLA MANODOPERA OFFERTA RISULTI INFERIORE DEL 10% DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA DI PROGETTO.
La percentuale di ribasso, espressa in cifre e in lettere, con tre decimali dopo la virgola, viene calcolata rapportando il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, con
il prezzo delle lavorazioni soggette a ribasso, stimato dall’Amministrazione e posto a base di gara.
Si precisa che:
- l’indicazione delle voci e quantità riportate nel documento “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93;
- il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nel documento “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico estimativo, l'analisi dettagliata dei prezzi unitari del progetto predisposta dalla stazione appaltante, dei “Parametri e Criteri di valutazione delle offerte” ed il capitolato speciale d’appalto forniti dalla Stazione appaltante.
In esito a tale verifica il concorrente e tenuto a:
a) integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive inserendo, nel documento “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” sopra citato, in corrispondenza della rispettiva voce, la quantità ritenuta corretta nella cella in bianco, a destra della quantità indicata dall’Amministrazione. Una volta inseriti la nuova quantità, il “Costo Manodopera IMPRESA”, il “Costo Noli e Trasporti IMPRESA” e il “Costo materiali IMPRESA”, il modulo .pdf calcolerà automaticamente il “Prezzo unitario” (in cifre e in lettere), moltiplicando la somma dei costi relativi a: manodopera, noli e trasporti e materiali per le spese generali e per l'utile d'impresa indicati dal concorrente; il modulo .pdf calcolerà, altresì automaticamente il prezzo complessivo (“Importo totale”) offerto per ogni singola voce moltiplicando la quantità, indicata dal concorrente, per il prezzo unitario;
b) inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano
parte del contratto. Per ogni nuova voce inserita indica il “Costo Manodopera IMPRESA”, il “Costo Noli e Trasporti IMPRESA” e il “Costo materiali IMPRESA”.
L’inserimento di una nuova voce si esegue selezionando il riquadro “Aggiungi voce” posizionato in calce alle voci previste dalla stazione appaltante. A questo punto inserire l'eventuale codice identificativo della voce e, A PENA DI ESCLUSIONE:
- categoria di appartenenza,
- descrizione completa e dettagliata della voce,
- unità di misura,
- quantità,
- almeno uno dei seguenti campi: “Costo Manodopera IMPRESA”, “Costo Noli e Trasporti IMPRESA”,“Costo materiali IMPRESA”
Il modulo .pdf calcolerà automaticamente il “Prezzo unitario” (in cifre e in lettere), moltiplicando la somma dei costi relativi a manodopera, noli e trasporti e materiali per le spese generali e per l'utile d'impresa, indicati dal concorrente; il modulo .pdf calcolerà, altresì, automaticamente il prezzo complessivo (“Importo totale”) offerto per ogni singola voce moltiplicando la quantità indicata dal concorrente, per il prezzo unitario.
Il concorrente dovrà indicare, A PENA DI ESCLUSIONE, i COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE, ai sensi dell’art. 58.29, comma 10, della L.P. 26/93, compilando il campo appositamente predisposto in calce al documento “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture”.
In alternativa, il concorrente potrà indicare i costi relativi alla sicurezza specifica aziendale in un documento a parte (soggetto ad imposta di bollo), che dovrà, a pena di esclusione, essere firmato digitalmente e caricato a sistema classificandolo nell’“Allegato economico.”
Una volta compilato nella sua interezza (con l’inserimento anche dei COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE”), il modulo “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” dovrà essere salvato e firmato digitalmente, come qualsiasi altro documento; quindi, riepilogando:
· si seleziona il file “Analisi prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture”, che contiene le firme in formato PAdES (.pdf) del Direttore dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Città di Riva” e del Dirigente del Servizio Appalti e già compilato con le modalità sopra indicate da parte del concorrente;
· si attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
· si carica a sistema il file cosi firmato, che avrà ora estensione .pdf.p7m, a corredo dell’offerta.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, il modulo “Analisi/Lista dei prezzi unitari” potrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per- conto proprio e delle mandanti.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il modulo
“Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” dovrà essere sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore, secondo le seguenti modalità:
Impresa capogruppo:
• accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture”, che contiene le firme in formato PAdES (.pdf) del Direttore dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Città di Riva” e del Dirigente del Servizio Appalti e già compilato con le modalità sopra indicate da parte del concorrente;
• attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
• il file cosi firmato avrà ora un’estensione .pdf.p7m. Questo file verrà trasmesso per la firma alle altre imprese componenti il raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
Impresa mandante:
• riceve il file “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” da firmare digitalmente;
• accede al proprio software di firma digitale e seleziona il file “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture”, che ha estensione .pdf.p7m poiché precedentemente firmato dalla capogruppo;
• attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
• ritrasmette il file cosi firmato all’impresa capogruppo o lo invia agli altri componenti il raggruppamento per l’apposizione anche della loro firma.
Al termine del processo di firma, il file in formato .p7m che sarà allegato all’offerta dovrà contenere:
• il modulo pdf debitamente compilato dal concorrente, comprensivo delle due firme successive in formato PAdES (.pdf) del Direttore dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Città di Riva” e del Dirigente del Servizio Appalti, con i relativi certificati di sottoscrizione;
• la firma dell’impresa invitata e, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, la/le firma/e dell’impresa/e mandante/i in formato CAdES (.p7m), apposta sul file .pdf debitamente compilato, con il relativo certificato di sottoscrizione.
Per verificare se la firma digitale sul file denominato “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” e stata apposta correttamente, si consiglia di prendere visione della Sezione VII della Guida Operativa.
Comporta L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DELL’OFFERTA:
- il mancato utilizzo del modulo “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” fornito dall’Amministrazione;
- la presentazione di offerte in aumento rispetto all’importo a base d’appalto;
- la mancata indicazione o sottoscrizione dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale;
- la mancata sottoscrizione, mediante firma digitale, del modulo “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture”, con le modalità sopra indicate;
- la mancata indicazione del valore relativo alle voci “Spese generali impresa” e “Utile d'impresa”;
- la mancata indicazione del costo di almeno una delle voci relative alla manodopera , ai noli e trasporti e ai materiali;
- la presenza di integrazioni o riduzioni di voci/quantità non effettuate con le modalità sopra indicate.
Qualora il concorrente caricasse a sistema il documento “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” sia nella sezione “Dati di posizione “ – “Note personali” che in quella “Dati generali “ – “Note personali”, l’Amministrazione terra in considerazione solamente quest’ultimo.
3.A.2 MODALITA’ DI COMPILAZIONE E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL’OFFERTA
Una volta compilato il modulo “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” con i prezzi unitari di tutte le voci ivi indicate, il totale offerto, calcolato automaticamente dal sistema in calce al modulo “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” - Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza” - dovrà essere riportato nell’apposita sezione del sistema telematico con le seguenti modalità:
• accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in “elaborare offerta”;
• entrare nella gara di riferimento e posizionarsi nella sezione “Dati posizione”;
• entrare nel dettaglio dell’unica posizione di gara presente a sistema cliccando su numero “1” o sulla lente d’ingrandimento;
• inserire il totale offerto al netto degli oneri della sicurezza (paragrafo 1.2.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa) nell’apposito campo “Importo a valore”. L’importo ivi inserito genererà automaticamente il ribasso percentuale che sarà visualizzato sul documento di sintesi dell’offerta.
Si raccomanda di prestare molta attenzione nel digitare correttamente l’importo, che dovrà coincidere con quello calcolato automaticamente nel modulo “Analisi/Lista dei prezzi unitari”.
Il ribasso percentuale risultante dal documento “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” sarà fisso ed invariabile. Pertanto, in caso di discordanza tra il ribasso risultante sul documento di sintesi e il ribasso percentuale calcolato automaticamente nel modulo “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” , prevarrà quest’ultimo.
Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell’offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento dell’importo a valore), si dovrà procedere alla generazione del “Documento di sintesi dell’offerta”, cliccando sul pulsante “Documento di sintesi”; il sistema estrae il documento di sintesi, che deve essere salvato sul proprio personal computer e firmato digitalmente, dal legale rappresentante dell’impresa invitata (o da un suo procuratore).
Per le modalità di firma del documento di sintesi dell’offerta da parte di un’impresa singola si rinvia a quanto descritto nelle Sezioni VI e VII della Guida Operativa.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito o non ancora costituito, il documento di sintesi dell’offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa capogruppo o da un suo procuratore.
Per ulteriori e piu dettagliate informazioni relative al “Documento di sintesi dell’offerta”, si rinvia al paragrafo 1.4 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
Il documento “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” e il“Documento di sintesi dell’offerta” devono essere classificati, A PENA DI ESCLUSIONE, nella categoria “Allegato economico”, con le modalità di cui al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
3.A.3 EVENTUALE DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 della L.p. 2/2016, 42 della L.p. 26/93 e 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, dovrà caricare a sistema la dichiarazione di subappalto firmata digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore, classificandola nella categoria “Allegato economico” (secondo le modalità di cui al paragrafo 1.1 - Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa), assieme al documento “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” e al “Documento di sintesi dell’offerta”.
La dichiarazione di subappalto dovrà contenere la precisa indicazione:
- dei lavori o delle parti di opere o lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
- delle relative categorie di lavori;
Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori né la presentazione di ulteriore documentazione.
La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto dei LIMITI E DELLE CONDIZIONI DI SEGUITO SPECIFICATI:
1) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 comma 1 della L.p. 2/2016 e dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (salvo quanto previsto al seguente punto 2) la PERCENTUALE COMPLESSIVA SUBAPPALTABILE (delle lavorazioni appartenenti alle categoria prevalente OG01 e alle categorie scorporabili OS4, OS6 e OS7), non potrà essere superiore al LIMITE DEL 30% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO (dato dalla somma di quanto complessivamente offerto dal concorrente per le lavorazioni soggette a ribasso e degli oneri della sicurezza fissati dall’Amministrazione).
2) Ai sensi del combinato disposto dell’ art. 26 comma 1 della L.p. 2/2016, dell’ art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, dell’ art 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 1 e 2 del D.m. 10 novembre 2016 n. 248 per le opere rientranti nella categoria OG11 (S.I.O.S. superiori al 10% dell’importo totale dei lavori a base d’asta), l'EVENTUALE SUBAPPALTO NON PUÒ SUPERARE IL TRENTA PER CENTO DELL'IMPORTO DELLE OPERE STESSE e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.m. 10 novembre 2016 n. 248 sopracitato, l'importo delle opere subappaltate di cui al presente punto 2) NON È COMPUTATO ai fini del raggiungimento del limite della PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto) di cui al precedente punto 1.
NB! SI RIBADISCE CHE PER LE OPERE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG11, AI SENSI DELL’ART. 92 COMMA 7 DEL D.P.R. 207/2010, I REQUISITI NON POSSEDUTI DALL’IMPRESA
(ENTRO IL LIMITE MASSIMO DEL 30%) DOVRANNO ESSERE, A PENA DI ESCLUSIONE, OGGETTO DI SUBAPPALTO.
3) Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS4 (a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. IN CASO CONTRARIO, IL CONCORRENTE È TENUTO A DICHIARARE CHE INTENDE SUBAPPALTARE INTERAMENTE LE PREDETTE LAVORAZIONI, PENA L’ESCLUSIONE. Si ribadisce che l'importo delle opere subappaltate di cui al presente punto 3) È COMPUTATO ai fini del raggiungimento del limite della PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto) di cui al precedente punto 1.
4) Si ribadisce che:
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS6:
- sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione;
- sono subappaltabili nei limiti della PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto).
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS7:
- sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione;
- sono subappaltabili nei limiti della PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE prevista dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto).
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, nella singola lavorazione, individuata con un’unica voce della lista delle lavorazioni e forniture, la fornitura non può essere separata dalla posa in opera ai fini dell’affidamento in subappalto di quest’ultima, se tale possibilità non è espressamente prevista dal Capitolato speciale.
La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l’unica dichiarazione potrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante o da suo procuratore, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.
Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori. .
Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, la mancata sottoscrizione di tale dichiarazione con le modalità sopra indicate o il mancato caricamento a sistema della stessa dichiarazione , comporta l’esclusione dalla gara.
Fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste,
le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse.
Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.
In conformità a quanto previsto nell’art. 35 “Subappalto” del capitolato speciale di appalto:
- In corso d’opera potranno essere autorizzati contratti di subappalto esclusivamente con subappaltatori aventi, al momento della presentazione della richiesta di subappalto, indici migliori o uguali a quelli dichiarati dall’Appaltatore in sede di gara in relazione agli indicatori 1 e 2 (“indice di frequenza degli infortuni”, “indice di gravità degli infortuni”) dell’elemento A.2 “OPERATIVITA’ DELL’IMPRESA” di cui al punto 3.1.3 dell’elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”.
- In corso d’opera non potranno essere autorizzati contratti di subappalto o nolo a caldo per importi che comporteranno il superamento della percentuale massima dichiarata dall’Appaltatore in sede di gara, in relazione all’l’indicatore 4 (“indicatore del ricorso al subappalto”) dell’elemento A.2 “OPERATIVITA’ DELL’IMPRESA” di cui al punto 3.1.3 dell’elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”.
Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016 e dell’art. 139 del regolamento di attuazione della L.p. 26/93, l’Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.
Ai sensi dell’art. 26 co. 3 della L.P. n. 2/2016, l’Aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all’Amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario/aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
3.A.4 MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI
L’offerta economica e soggetta ad imposta di bollo. L’imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l’apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti 1 e 2.
Per la gara in oggetto l’importo dell’imposta di bollo, da assolvere in modo virtuale, e pari ad € 208,00.- (n. 13 marche da bollo da € 16,00.-, una ogni 4 facciate del documento “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture”, compreso il documento di sintesi dell’offerta).
Nel caso venga presentata la dichiarazione di subappalto, aggiungere ulteriori € 16,00.-
all’importo sopra esposto.
Nel caso in cui la costituzione del deposito cauzionale di cui al punto 4.2 avvenga mediante fideiussione bancaria, aggiungere ulteriori € 16,00.- all’importo sopra esposto.
1. BOLLO VIRTUALE EX ART. 15 DEL DPR 642/1972
La presente modalità può essere utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del DPR 642/1972.
Ai fini della documentazione da allegare all’offerta, l’Impresa dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, classificandola nella categoria “Allegato economico”.
2. ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
Il concorrente può dimostrare di avere assolto l’imposta di bollo sull’offerta compilando il modulo denominato “Attestazione imposta di bollo” - Allegato H al presente bando.
A tal fine, il concorrente dovrà:
- inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative all’appalto in oggetto;
- applicare le marche nello spazio riservato e procedere al loro annullamento;
- scansionare il modulo, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema tra gli “Allegati economici”.
Il modulo deve essere conservato in originale presso l’operatore economico partecipante alla gara.
I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l’avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l’assolvimento dell’imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla stazione appaltante.
3.B) MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
Il concorrente dovrà compilare la documentazione richiesta dall'elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, consistente nelle tabelle predisposte dall'amministrazione F 1, F 2, F 3, F 4, F 5 e F 6 allegate al presente Bando di gara e caricate all''interno della documentazione di gara a sistema sap – srm.
Ogni singola tabella (F 1, F 2, F 3, F 4, F 5 e F 6) deve essere firmata digitalmente (dal legale rappresentante dell’impresa o un suo procuratore) con estensione .pdf.p7m e caricata a sistema classificandola nella categoria “Allegato tecnico”, come indicato ai paragrafi 1.1 e
1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
Il sistema sap-srm sul quale va caricata la documentazione tecnica non consente di caricare file di grandezza maggiore di 15 MB.
Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta tecnica nonché l'individuazione degli elementi di valutazione, dei relativi pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato denominato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, di consorzio ex art. 2602 CC già costituito e di GEIE, tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica possono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, di consorzio ex art. 2602 CC non ancora costituito, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore seguendo le medesime modalità di apposizione della firma digitale sul file “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture”.
La classificazione di uno o più dei documenti sopra citati (allegato F 1, F 2, F 3, F 4, F 5 e F 6), nella categoria “Allegato Amministrativo” comporta L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.
L'offerta tecnica non potrà contenere, A PENA DI ESCLUSIONE, alcun riferimento di tipo economico.
Si precisa che nell’elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte” sono state richiamate delle penali previste nel capitolato e sono state disciplinate modalità specifiche di controllo delle dichiarazioni rese in sede di offerta.
4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, ed eventualmente qualora dovuta, di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8, dovrà essere caricate a sistema, firmate digitalmente con l’estensione .pdf.p7m e classificate nella categoria “Allegato amministrativo”.
4.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
➢ un'unica istanza di partecipazione ed accettazione delle clausole contenute nel bando, nel capitolato e nei rispettivi allegati, resa e sottoscritta:
- dal legale rappresentante dell'impresa singola,
- dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, del consorzio ordinario o del GEIE,
- dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna impresa raggruppata e l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo,
attestante di avere :
¨ esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto;
¨ visionato il luogo di esecuzione dei lavori;
¨ preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
¨ verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
¨ giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
¨ effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto”.
E contenente la dichiarazione di cui all’art. 57 comma 5 del regolamento di attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26 attestante “che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell’art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93”.
A tal fine è possibile per il concorrente utilizzare il modello allegato al presente bando sotto la lettera A1) e A2).
➢ il Documento di gara unico europeo – DGUE –, consistente in un'autodichiarazione, resa dal Legale rappresentante dell'Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliare in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che si allega al presente bando sotto la lettera B), attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di qualificazione, indicati al paragrafo 2.2, e con i contenuti e le modalità in esso previsti.
AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DGUE
• il documento può essere compilato digitalmente mediante il programma gratuito “acrobat reader”, poi stampato e sottoscritto; in alternativa può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto;
• i concorrenti devono compilare le parti II, III e VI del DGUE;
• qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo “vedi allegato n ”;
•in caso di ricorso all'avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C), le eventuali imprese ausiliarie devono anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte VI nonché produrre il contratto di avvalimento e la dichiarazione di cui al paragrafo 4.6;
•in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE ( parte II – lettera A – Forma della partecipazione) dovranno anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte III;
• in caso di volontà di ricorrere al SUBAPPALTO, i concorrenti non sono tenuti alla
compilazione della parte II, lettera D, ma È RICHIESTA LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE di cui al precedente paragrafo 3.a.3 da allegare all’offerta economica (FAC SIMILE ALLEGATO G);
• con riferimento alla parte IV “α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE” non è necessaria la sua compilazione in quanto il possesso dell’attestazione SOA va dichiarato nella parte II lettera a);
• ulteriori indicazioni per la compilazione del D.G.U.E. sono rinvenibili nell'allegata Circolare 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (all. C: estratto normativo).
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale o formale dell’istanza di partecipazione e/o del documento di gara unico europeo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
• mancata presentazione o mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla;
• mancata presentazione o mancata sottoscrizione del DGUE di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli;
• incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (quale la mancanza contemporanea dell’istanza di partecipazione e del DGUE).
È in facoltà dell'operatore economico produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.
In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate, il G.E.I.E. e tutte le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.
In caso di consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/93, essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il DGUE. Inoltre le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara
unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.
NOTA BENE
Si rammenta che, in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati
°°°
Ai sensi dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell’offerta, ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l’Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura.
Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.4.
Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l’offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Qualora l’atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.
4.2 DEPOSITO CAUZIONALE
Il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandolo nella categoria “Allegato amministrativo”, il documento, SOTTOSCRITTO DAL SOGGETTO FIDEIUSSORE MEDIANTE FIRMA DIGITALE,
comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari ad Euro 161.198,87.- corrispondente al 2 % dell'importo a base di appalto, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione come previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
RIDUZIONI EX ART. 93 COMMA 7 D.LGS. 50/2016
- L’'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
- L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire delle riduzioni di cui al presente paragrafo, l'operatore economico dovrà caricare a sistema copia della/e certificazione/i o, in alternativa, apposita/e dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione, attestante/i il possesso dei relativi requisiti.
Si invitano gli operatori economici a produrre apposita dichiarazione che dia conto della tipologia e della misura delle riduzioni applicate.
Si precisa che la cauzione provvisoria deve essere emessa a favore di AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CITTÀ DI RIVA” con sede in RIVA DEL GARDA
via ARDARO, 20/A (C.F. e P.IVA 02086810229, in quanto l’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti indice la presente procedura su delega della stessa.
In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, l’eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall’Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all’Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.
LA COSTITUZIONE DEL SUDDETTO DEPOSITO CAUZIONALE POTRÀ AVVENIRE:
1. tramite deposito in contanti, con versamento diretto sul “conto di tesoreria” del committente AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CITTÀ DI RIVA” presso CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO NORD EST, CODICE IBAN: IT 43 C 035990180000000107297, causale: deposito cauzionale riferito alla gara “LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DELL’EX OSPEDALE CIVILE DI RIVA DEL GARDA E REALIZZAZIONE DI UNA “CITTADELLA DELL’ACCOGLIENZA” NEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA VIA ARDARO 20/A”.
In tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell’avvenuto deposito.
L’offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall’impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore del committente AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CITTÀ DI RIVA”;
2. tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato a AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CITTÀ DI RIVA” presso CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO NORD EST, CODICE IBAN: IT 43 C 035990180000000107297, causale: deposito cauzionale riferito alla gara “LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DELL’EX OSPEDALE CIVILE DI RIVA DEL GARDA E REALIZZAZIONE DI UNA “CITTADELLA DELL’ACCOGLIENZA” NEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA VIA ARDARO 20/A”.
In tal caso il versante deve presentare ricevuta a comprova dell’esito di “buon fine” del bonifico. L’offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall’impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore del committente AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CITTÀ DI RIVA”;
3. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate , a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.
In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell’avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito.
L’offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall’impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore del committente AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CITTÀ DI RIVA”;
4. mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale, INTESTATA AL COMMITTENTE AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CITTÀ DI RIVA”.
Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate esclusivamente se prestate dai seguenti soggetti:
• soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
• imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni dall’Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
• intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l’intermediario finanziario.
I file contenenti la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritti digitalmente mediante firma digitale dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito) e accompagnati da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine si allega sotto la lettera D) un fac-simile di dichiarazione).
In alternativa, il concorrente può presentare copia della cauzione provvisoria e della dichiarazione di cui al precedente capoverso sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato che attesti la sua conformità con l’originale.
I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata con le modalità sopra specificate ed integrata con le seguenti clausole:
- “IL FIDEIUSSORE RINUNCIA ALL’ECCEZIONE DI CUI ALL’ART. 1957, SECONDO COMMA DEL CODICE CIVILE”.
- “IL FIDEIUSSORE SI IMPEGNA, SU RICHIESTA DELL’AMMINISTRAZIONE, A RINNOVARE LA GARANZIA PER ULTERIORI 180 GIORNI, NEL CASO IN CUI, AL MOMENTO DELLA SCADENZA DELLA GARANZIA, NON SIA ANCORA INTERVENUTA L’AGGIUDICAZIONE”.
Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole:
1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire il committente AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CITTÀ DI RIVA” in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dal committente AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CITTÀ DI RIVA” a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. Il fideiussore rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile.
5. il fideiussore si impegna, su richiesta dell’Amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
6. Il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore del committente AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CITTÀ DI RIVA”.
Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell’Amministrazione appaltante ovvero che indichino quale foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell’Amministrazione un foro diverso da quello in cui ha sede la medesima.
Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.
Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale o formale della documentazione comprovante il deposito cauzionale richiesti ai sensi del presente paragrafo 4.2, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC o fax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ai sensi dell’art. 23 della LP. 2/2016, il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere in caso di deposito in contanti o documento a comprova dell’esito di “buon fine” in caso di bonifico bancario o copia della relativa ricevuta di deposito in caso di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato);
- mancata sottoscrizione digitale della fideiussione da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione della dichiarazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato della copia della cauzione provvisoria e della copia della dichiarazione sostitutiva del soggetto che sottoscrive la polizza, attestante il possesso dei poteri per impegnare validamente il fideiussore;
- mancata presentazione o sottoscrizione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara;
- mancanza della documentazione/dichiarazioni sostitutive a comprova del possesso delle certificazioni necessarie, in caso di presentazione di cauzioni di importo ridotto;
- mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell’oggetto dell’appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento.
- mancanza dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario.
Si procederà ad escludere il concorrente nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.AC. - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandolo nella categoria “Allegato amministrativo”,
la ricevuta a comprova dell’avvenuto pagamento del contributo di euro 200,00.- a favore dell’Autorita Nazionale Anticorruzione - deliberazione 22 dicembre 2015, n. 163 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContrib uti
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio
di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContribut i o direttamente all’indirizzo http://contributi.avcp.it
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il CODICE CIG 706794196B che identifica la procedura di gara.
Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
· On line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento e necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
· in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi/homepage.html è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita piu vicino a te”, ed è inoltre attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all’offerta.
In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento e unico ed effettuato dall’impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto e sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve caricare a sistema copia della ricevuta di pagamento (o dello scontrino rilasciato dal punto vendita) in formato pdf e firmata digitalmente, dal legale rappresentante o un suo procuratore, con estensione .pdf.p7m.
Qualora il documento presentato non dia prova certa dell’avvenuto pagamento, l’Amministrazione procederà a verificare l’avvenuto pagamento.
Qualora l'operatore economico attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall’Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell’ammissione dell'operatore economico, richiederà all'operatore economico di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per l'operatore
economico di richiedere all’Autorità la restituzione di quanto già versato.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale o formale della documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ai sensi dell’art. 23 della LP. 2/2016, Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.
Si procederà ad ESCLUDERE l'operatore economico nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.
4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.
Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito, dovranno caricare a sistema, classificandoli nella categoria “Allegato Amministrativo”, tramite l’impresa capogruppo, i files relativi a:
A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:
- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l’offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell’Amministrazione;
- che all’Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell’Amministrazione in relazione all’appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all’estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.
B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale o formale della documentazione di cui al presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC ovvero posta o telefax,
all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ai sensi dell’art. 23 della LP. 2/2016, Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.
L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria “Allegato Amministrativo”, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell’Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.
4.6 AVVALIMENTO
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 2.2 lett. B), a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i lavori per i quali i requisiti sono stati prestati.
Ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 del D.m. 10 novembre 2016 n. 248 per le opere rientranti nella CATEGORIA OG11, NON È AMMESSO L'AVVALIMENTO.
In tale caso l'operatore economico dovrà caricare a sistema, classificandoli nella categoria “Allegato Amministrativo”, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4:
• il DGUE compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte VI;
• la DICHIARAZIONE sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui essa si impegna, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto.
• originale o copia autentica del CONTRATTO in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse/beni/mezzi/ necessari per tutta la durata del contratto.
SI PRECISA CHE:
• l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
• non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, PENA L'ESCLUSIONE DI ENTRAMBI;
• l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
• i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento “a cascata”.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale o formale della documentazione di cui al presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ai sensi dell’art. 23 della LP. 2/2016, il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
• mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE e della dichiarazione di impegno da parte dell'impresa ausiliaria;
• mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento;
• incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico.
Si procederà ad escludere il concorrente nel caso in cui si accerti che il contratto di avvalimento è stato stipulato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE E DELLE IMPRESE CHE HANNO DEPOSITATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO E DEI CURATORI DEL FALLIMENTO AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO.
Tali soggetti possono partecipare alla procedura a condizione che carichino a sistema, classificandoli nella categoria “Allegato Amministrativo”, la documentazione prevista dal combinato disposto dall'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016 oltre a quanto richiesto al paragrafo 4.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale o formale della documentazione di cui al presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ai sensi dell’art. 23 della LP. 2/2016, il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
• mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
• incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico.
4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 50/2016.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 , le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A – Forma della partecipazione) dovranno caricare, classificandolo nella categoria “Allegato Amministrativo”, il Documento di gara unico europeo limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale o formale della documentazione di cui al presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, mediante sistema SAP – SRM ovvero a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Ai sensi dell’art. 23 della LP. 2/2016, il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
• mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici;
• incompletezza o refusi materiali nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico.
5. PROCEDURA DI GARA
Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione presentata a sistema, provvederà:
a) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e classificati come “Allegato Amministrativo” e a verificare la completezza e regolarità della documentazione e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara oppure a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tale fine la seduta;
b) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, il
Presidente di gara provvederà ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara classificati come ’“Allegato tecnico”;
c) all'attribuzione del punteggio attraverso l’applicazione delle formule matematiche indicate negli atti di gara alle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando nonchè dell'elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, previa verifica della regolarità formale della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, provvedendo ad escludere i concorrenti nel caso venissero riscontrate violazioni delle prescrizioni degli atti di gara poste a pena di esclusione.
d) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell’“Allegato economico” e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
e) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
f) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell'elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”;
g) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
h) a determinare la soglia per la valutazione dell’anomalia delle offerte e alla individuazione di quelle i cui punteggi sono pari o superiori alla predetta soglia, secondo le modalità previste dall’art. 58.29, comma 2 della L.p. 26/93;
i) qualora l'operatore economico primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico e/o economico inferiore alla predetta soglia, a dichiarare l’aggiudicazione in favore del medesimo, fatte salve le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento;
l) qualora, al contrario, l'operatore economico primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico ed economico superiore alla predetta soglia, a chiudere la seduta e a trasmettere l’offerta e le eventuali giustificazioni presentate all’organo competente per la fase della valutazione dell’anomalia, secondo le modalità di cui al paragrafo 7.
L’esito delle valutazioni dell’anomalia dell’offerta sarà comunicato alla struttura competente all’espletamento della procedura di gara.
Il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l’aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo in graduatoria qualora l’offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l’esclusione dell’offerta che, all’esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti dell'operatore economico collocato al secondo posto in graduatoria.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.
6. SUBAPPALTO
Si rinvia al precedente paragrafo 3.A.3.
7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE
Il responsabile dell’Amministrazione competente per la fase di esecuzione, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Citta di Riva”, svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell’anomalia delle offerte, avvalendosi, eventualmente, degli organismi tecnici della Provincia Autonoma di Trento, potendo altresì promuovere la nomina di un’apposita commissione ai sensi dell’art. 58.29 comma 14 della L.p. 26/93, per provvedere all’esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.
La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l’individuazione di quelle che superano la detta soglia, l’esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi dell'art. 58.29 della L.p. 26/93 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.
Ai sensi dell’art. 58.29 comma 2 della L.p. 26/93 “Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”.
Ai sensi dell'art. 58.29 comma 3 della L.p. 26/93 “In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici appare anormalmente bassa.”
In particolare ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1994 di data 11/11/2016:
➢ Ricevuta la documentazione da APAC, nei 5 giorni lavorativi seguenti il responsabile dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Citta di Riva” procederà alla valutazione preventiva delle offerte ed alla eventuale richiesta al concorrente primo in graduatoria di giustificativi scritti ai fini della valutazione della congruità dell'offerta;
➢ resta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere alla verifica contemporanea nei confronti dei concorrenti seguenti in graduatoria fino al quinto ai sensi di legge;
➢ il tempo concesso per la presentazione dei giustificativi è pari a 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione.
➢ con la nota di richiesta dei giustificativi, la struttura di merito convocherà in audizione il concorrente l'ultimo giorno utile per la presentazione dei giustificativi;
➢ La struttura di merito si riserverà 5 giorni lavorativi per la valutazione conclusiva delle giustificazioni, chiedendo eventualmente al concorrente ulteriori integrazioni: per la presentazione di queste ulteriori giustificazioni potranno essere concessi al massimo 5 giorni lavorativi, decorsi i quali l'amministrazione assumerà comunque le proprie determinazioni.
L'operatore economico potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui sopra caricandole a sistema classificandole nella categoria “Allegato economico”, come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della “Guida Operativa”.
NB! Si sottolinea che la classificazione in una categoria diversa rispetto alla categoria “Allegato economico” delle eventuali giustificazioni dell’offerta presentate al fine della valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 58.29 della L.p. 26/93, comporta L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza, al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e alla relativa stima dei costi, conforme all'allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
All’esito del procedimento di verifica l’Amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 8 e 9, all’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.
Per la valutazione dell’offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d’impresa.
Le modalità di presentazione delle giustificazioni e i criteri di valutazione della congruità delle offerte sono specificati nell’elaborato “Criteri per la valutazione delle offerte che appaiono anormalmente basse” .
8. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art. 22 della L.P. 2/2016 l’Amministrazione procederà nei confronti dell’aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausilaria, nonché di un ulteriore operatore economico individuato tramite sorteggio alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal paragrafo 2.2 del presente bando e dichiarati nel corso della procedura di affidamento.
Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.
Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 83, comma 9, DLgs 50/2016 e 22 della L.P. 2/2016.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Ai sensi dell’art. 23 della LP. 2/2016, il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.p. 2/2016, qualora non sia possibile l’acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l’Amministrazione procede all'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE, all'ESCUSSIONE della cauzione provvisoria presentata e alla SEGNALAZIONE del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza.
A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l’Amministrazione non procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell’offerta e aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria.
Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.
Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.
L’impresa aggiudicataria dovrà produrre entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione la seguente documentazione:
• (Eventualmente) Certificazione di Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001, certificazione social accountability 8000, certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, certificazione OHSAS 18001, certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016.
In casi di raggruppamento temporaneo di imprese la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna delle Imprese associate.
La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall’art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000, l'operatore economico ha facoltà di non produrre i documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche.
In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche e onere del concorrente indicare l’amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.
In caso di imprese straniere appartenenti all’Unione europea, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato e rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne da segnalazione ad ANAC che, ai sensi dell'articolo 80 comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Si precisa infine che l’Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all’Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l’eventuale sussistenza di ipotesi di reato.
Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 80 del D.lgs 50/2016.
L'amministrazione aggiudicatrice procede al controllo delle dichiarazioni sostitutive rese su elementi quantitativi e qualitativi delle offerte. Se l'amministrazione aggiudicatrice riscontra nei confronti dell'aggiudicatario la mancanza di tali requisiti ovvero la mancata veridicità di quanto dichiarato, annulla l'aggiudicazione ed aggiudica i lavori al concorrente che segue in graduatoria , previa verifica dei requisiti, incamera la cauzione provvisoria, denuncia i fatti costituenti eventuale reato all'autorità giudiziaria ed effettua la segnalazione alla autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'iscrizione nel casellario informatico.
9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIA
Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell’Amministrazione, l’Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, entro il termine stabilito nella medesima nota di
richiesta, la seguente documentazione:
a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale
rappresentante dell’Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell’art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, “Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall’art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso”. Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
b) le ulteriori DICHIARAZIONI che potranno essere richieste dal servizio di merito ai fini della stipulazione del contratto.Tra queste, una DICHIARAZIONE dalla quale risultino:
- l’elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che “l’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta”);
- l’indicazione del soggetto dell’Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;
c) ai fini dell'eventuale subappalto, la documentazione richiesta dall'art. 26, comma 3, della L.p. 2/2016;
d) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA di cui all’art. 40 bis comma 8 della L.p. 26/93, nonchè le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e PROGRAMMA DEI LAVORI, redatto in conformità all’eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.
e) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa PROCURA, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara;
f) la Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 10 NOVEMBRE 2016, N. 248 (Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
g) la CAUZIONE DEFINITIVA e le COPERTURE ASSICURATIVE aventi le caratteristiche di seguito indicate.
La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla pubblicato normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.) e dall’art. 29 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014.
L’Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione committente entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, LA FIDEJUSSIONE di cui all’art.
103 della D.Lgs. 50/2016, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto in materia di riduzione dell’importo della fidejussione all’art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che la cauzione definitiva dovrà espressamente prevedere che qualora la certificazione LEED secondo il protocollo LEED “Italia 2009 Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni”, come richiesta dal capitolato speciale di appalto, dovesse essere rilasciata dall'organo competente in un momento successivo al collaudo dell'opera, la cauzione definitiva cesserà di avere efficacia solamente all'effettivo rilascio della predetta certificazione leed, costituendo la stessa elemento progettuale e, dunque, elemento di verifica nell'ambito delle operazioni di collaudo.
In caso di mancato raggiungimento della certificazione leed verranno applicate le penali previste dall'art. 21 del capitolato speciale di appalto.
In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, l’eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire tramite fidejussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D.Lgs. 17/3/1995, n. 175: in tal caso le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell’Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:
obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),
presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
espressa indicazione delle seguenti clausole:
1. l’eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all’Amministrazione; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'Amministrazione;
2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del d.lgs. 50/2016 approvato dal quale risulti la data di ultimazione del servizio, salvo dichiarazione
dell’Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di verifica di conformità è dipesa da fatto imputabile al debitore principale
3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall’Amministrazione a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell’Amministrazione è quello in cui ha sede la medesima;
5. solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione”.
Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall’Amministrazione. La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi che verranno inviati dall’Amministrazione successivamente all’aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.
Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l’Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all’Impresa stessa.
L’Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione committente Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la POLIZZA ASSICURATIVA di cui all’art. 23 bis della L.p. 26/93, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori.
La somma assicurata è pari a:
Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.
Partita I Opere e impianti permanenti e temporanei:
importo di aggiudicazione
Partita 2 Opere ed impianti preesistenti
Euro 150.000,00.- (centocinquantamila/00) massimo indennizzo; Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a
Euro 100.000,00.- (centomila/00)
Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere.
Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00.- ed un massimo di Euro 5.000.000,00.-.
La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione dei lavori deve comprendere:
a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro 800.000,00.-;
b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere importo Euro 800.000.-;
c) danni a cavi o condutture sotterranee. Importo Euro 400.000,00.-.
La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attivita Produttive 12.03.2004 n. 123 e dovrà riportare le integrazioni e i contenuti di cui all’art. 25 del Capitolato speciale di appalto.
Si fa presente che non sarà accettato il sistema delle applicazioni, in quanto non ritenuto conforme alla disciplina recata dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell’art. 103 comma 10 del d.lgs. 50/2016, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.
Per le attivita imprenditoriali di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l’Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.
10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del DLgs n. 50/2016 e dell’art. 34, comma 35, del DL 179/2012, così come convertito dalla L 221/2012, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e per estratto sui quotidiani degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario. Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in Euro 5.000,00.
Divenuta efficace l'aggiudicazione, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a seguito di presentazione di copia della relativa fattura.
Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'amministrazione e secondo le modalità ivi previste.
Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.
Periodo di validità dell’offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e semprechè il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell’Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell’Amministrazione).
Ai sensi dell’art. 40 bis, comma 3 della L.p. 26/93, l’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
Qualora l’Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 8 e 9, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all’invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all’Impresa aggiudicataria dall’Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d’appalto ai sensi del D.P.R. 252/98, l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.
Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l’art. 40 bis della L.P. 26/93.
Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all’esito definitivo degli stessi.
Ai sensi dell’art. 48, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, non è consentita l’Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con L’ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO, nonché con l’esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l’affidamento dei medesimi lavori.
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.
In caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l’art. 58.8 della L.P. 26/93.
Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Ai fini della consegna dei lavori, l’Amministrazione procederà alla verifica dell’idoneità tecnico- professionale prescritta all’art. 90 comma 9 lettera a) e lettera b) del D. Lgs. 81/2008 sulla base della documentazione presentata dall’Impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.
Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli (vedi allegato C: estratto normativo).
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del citato D.Lgs. 104/2010, sono pubblicati nel sito internet www.appalti.provincia.tn.it, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi e tecnico- professionali, sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti e con le modalità indicate al paragrafo 2.2.
Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott. Ferruccio Fasanelli.
11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
Il trattamento dei dati che l’Agenzia per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti - Ufficio gare intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura di gara che:
1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di appalto;
4. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Appalti;
6. in ogni momento l'operatore economico potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
Con motivata dichiarazione da allegare all’offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli casi di cui all’art. 7-bis della l.p. 26/1993.
In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione, ai sensi della L.P.
n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso all’offerta tecnica, all’offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.
In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione.
IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna - documento firmato digitalmente
PF/FF
Allegati:
- Fac simile istanza di partecipazione (allegato A1 e A2)
- DGUE (allegato B)
- Estratto normativo (allegato C)
- Modelli per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato D)
- “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” (allegato E)
- “Parametri e criteri di valutazione delle offerte” (allegato F)
- 6 schede per rendere le dichiarazioni relative all'offerta tecnica (allegati F 1, F 2, F 3, F 4, F 5 e F 6)
- Dichiarazione di Subappalto (allegato G)
- Modello di dichiarazione Attestazione imposta di bollo (allegato H)
- Elaborati progettuali.
- Guide operative.