PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA
Tra
Enel Energia Spa, sede legale Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx 000, 00000, Xxxx, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di … (di seguito più brevemente denominata “Enel”), – da una parte
e
Comune di Bologna con sede legale Xxxxxx Xxxxxxxx 0, codice fiscale 01232710374 in questo atto rappresentata da Xxx. Xxxxx Xxxxxxx in qualità di direttore del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto in Piazza Liber Paradisus 10 –
Torre A (di seguito per brevità Comune) -dall’altra parte
di seguito definite congiuntamente le “Parti” e disgiuntamente la “Parte”.
PREMESSO CHE
• La mobilità urbana rappresenta, per l’Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
• In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all’inquinamento atmosferico, all’aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe” pubblicato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente EEA;
• Il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM(2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell’ottica di tutelare la salute e l’ambiente;
• La Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
• Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell’art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
• Il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di “Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;
• La proposta di Xxxxxxxxx suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;
• L’assenza di un’infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l’interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
• La “Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.Lgs 257/2016) sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi” stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nell’Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti.
• La Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
• L’elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento acustico;
• Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente;
• Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;
• Enel considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l’affermazione e la crescita nel medio termine;
• Il Gruppo Enel ha ideato un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici (di seguito IdR) composto da diversi modelli: “EV Charging Stations”, ovvero “Pole Station”, “Box Station”, “Fast Recharge”,”Fast Recharge Plus”, “V2G Station”;
• Tutti i modelli di IdR sono gestiti con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota (“Electric Mobility Management”) e in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile;
• Tutti i modelli sono dotati di una tecnologia in grado di garantire l’interoperabilità fra le infrastrutture di diverse aziende; pertanto sarà possibile ricaricare il veicolo elettrico utilizzando il contratto sottoscritto con il proprio venditore di energia elettrica. Infatti le infrastrutture di ricarica Enel offrono un servizio di ricarica multivendor, come previsto dalla disciplina di settore, pertanto abilitano qualsiasi Mobility Service Provider (previo accordo con il gestore) ad offrire il proprio servizio di ricarica tramite le colonnine Enel (le tariffe e le modalità di ricarica ai clienti finali dipenderanno delle condizioni del Provider scelto).
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:
1. PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.
2. OGGETTO
Con il presente Protocollo (di seguito il “Protocollo”) le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano.
3. IMPEGNI DI ENEL
Enel si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:
c) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione di n. 30 IdR;
d) provvedere alla installazione delle IdR, che restano di proprietà di Enel;
f) provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
i) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale;
j) provvedere a tutte le attività di collaudo;
4. IMPEGNI DEL COMUNE
Il Comune s’impegna a:
5. IMPEGNO DELLE PARTI
Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all’art. 2.
6. DURATA
Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 8 anni, fatto salvo quanto previsto all’art.3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune. Le parti si riservano sin d’ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione scritta da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.
7. COSTI
8. NON ESCLUSIVITÀ
9. COMUNICAZIONE
10. DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell’esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all’altra.
Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.
11. RISERVATEZZA
Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Protocollo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo.
Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:
- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.
Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all’altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:
- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l’altra parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.
Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo o comunque l’indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice Privacy”), le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Protocollo. In ogni caso il Comune nell’esecuzione del Protocollo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy Enel, in vigore nel gruppo Enel dal 2014, Parimenti Enel nell’esecuzione del presente Accordo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy e sue s.m.e i.
13. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE
Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all’interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.
Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.
Il Comune acconsente sin d’ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di Enel Energia in favore di società appartenenti al Gruppo Enel, anche nell’ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d’azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa Enel Energia.
14. RINVIO ALLE LEGGI
Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.
15. REGISTRAZIONE E BOLLO
Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell’art. 5, co. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131 che saranno a carico di Enel, unitamente alle spese per i bolli..
16. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena xxxxxxxx.xx seguenti indirizzi
Per Enel:
Xxxx. Xxxx Xxxxxx
Numero di telefono: 328/0000000 - 0523/634035 Per il Comune:
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx Numero di telefono: 051/0000000
17. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231
Enel, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione e nel Modello Organizzativo ai sensi del DLgs 231/2001, consultabili presso l’indirizzo xxx.xxxx.xxx, sezione “Gruppo -> Governance -> Il nostro modello". Enel auspica che i suoi contraenti si riferiscano a principi equivalenti nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti.
ES aderisce inoltre al Global Compact e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, Enel proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. La controparte dichiara di prendere atto degli impegni assunti da Enel e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Protocollo nell'interesse di Enel e/o a beneficio dei suoi dipendenti.
18. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Xxxxxxxxxx dovrà essere interpretata nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.
Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle parti.
Xxxxx, approvato e sottoscritto con firma digitale, secondo le disposizioni di legge.
ENEL ENERGIA SPA COMUNE DI BOLOGNA