All.2
All.2
Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione del presente CCNL nelle Istituzioni in cui sono vigenti altri CCNL.
Con riferimento all’ art.1 del presente CCNL commi sesto, settimo ed ottavo, in particolare al principio condiviso di attribuire al presente CCNL, per le realtà aderenti all’UNEBA, la funzione di unico strumento per la regolazione dei rapporti di lavoro privati nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario ed educativo, le parti convengono che, nel caso di prima introduzione del presente CCNL in sostituzione di altri contratti collettivi, al 2° livello di contrattazione verranno realizzati appositi protocolli.
L’applicazione di detti protocolli nelle singole istituzioni avverrà attraverso accordi attuativi con le rispettive federazioni interessate di CGIL - CISL - UIL e le rappresentanze aziendali aventi l’obiettivo di garantire, nei confronti del personale in servizio, gli eventuali diritti acquisiti ed il mantenimento delle eventuali condizioni di miglior favore.
In carenza di protocollo di 2° livello che definisca le modalità ed i criteri per la trasformazione contrattuale, l’accordo applicativo aziendale si ispirerà ai seguenti criteri.
Inquadramento
La trasformazione dell’ inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione di cui all’art.36 del presente CCNL avverrà sulla base delle mansioni effettivamente svolte, tenendo conto del possesso di titoli professionali specificamente previsti da leggi nazionali e/o regionali vigenti. L’accordo aziendale conterrà la conversione dell’inquadramento dei profili esistenti nei nuovi livelli. Eventuali inquadramenti in atto a livelli superiori verranno mantenuti ad personam ad esaurimento.
Trattamento economico
Sulla base dell’inquadramento attribuito, per ciascuna lavoratrice o lavoratore verrà effettuata la comparazione tra il precedente trattamento retributivo omnicomprensivo su base annua derivante dal precedente contratto ed il nuovo trattamento annuo derivante dal presente contratto. Saranno escluse dalla comparazione le eventuali somme collegate all’ anzianità di servizio, salvo quanto successivamente precisato al punto <Scatti di anzianità>, nonché i superminimi o assegni <ad personam> qualora esistenti.
Non sono altresì considerati, in questa fase, gli eventuali premi di produttività in vigore al livello regionale ai sensi dell’ art.5 del CCNL Uneba, né qualsiasi altra erogazione derivante dal livello decentrato di contrattazione relativamente alle parti variabili, le quali andranno pertanto attribuiti successivamente alla riconversione contrattuale.
I trattamenti presi in considerazione sono quelli in atto al momento della stipula dell’ accordo di trasformazione contrattuale in sede aziendale. Tuttavia, allo scopo di tener conto delle diverse durate contrattuali, ed al fine di garantire a ciascuna lavoratrice o lavoratore un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello che essi avrebbero percepito sotto il precedente regime contrattuale, il raffronto di cui al primo comma verrà effettuato con riferimento ai periodi in cui sono scaglionati eventuali aumenti ancora da maturare.
Nella comparazione si potranno verificare le seguenti ipotesi:
a) Il trattamento complessivo annuo Uneba è superiore a quello in atto.
In questo caso viene data immediata applicazione alle tabelle retributive Uneba in vigore al momento dell’accordo.
b) Il trattamento complessivo annuo Uneba è inferiore a quello in atto.
In questo caso, in aggiunta alle tabelle retributive Uneba in vigore al momento dell’accordo, verrà erogata la differenza in quote mensili (quattordicesimi) a titolo di superminimo <ad personam> .
Scatti di anzianità
I valori di riferimento per gli scatti di anzianità che matureranno successivamente alla data di stipula dell’accordo applicativo sono quelli previsti dal CCNL Uneba.
Il lavoratore a cui si applica il nuovo regime contrattuale UNEBA manterrà l'importo in cifra degli aumenti maturati nel regime contrattuale di provenienza. Detto importo verrà tradotto in numero di aumenti d'anzianità (e/o frazioni di aumento) dividendo l'importo stesso per la misura dello scatto di anzianità UNEBA corrispondente al livello d'inquadramento. Le eventuali frazioni di scatto verranno corrisposte con l’ultimo scatto.
Orario di lavoro
Qualora il precedente orario contrattuale fosse inferiore a 38 ore settimanali, il personale in forza alla data dell’ accordo manterrà il precedente orario di lavoro settimanale.
Nella comparazione dell’ orario di lavoro deve tenersi conto anche delle riduzioni di orario previste dall’ art.50 del CCNL Uneba.
Sulla base di intese al livello aziendale, in relazione alle peculiari specificità del servizio, potrà essere concordato per tutti un orario di lavoro di 38 ore settimanali,fermo restando che la differenza delle ore su base annuale verrà compensata con una somma equivalente alle maggiori ore di lavoro che risulteranno prestate rispetto al precedente contratto, ovvero accantonata nella <Banca Ore> di cui al CCNL Uneba.
Ferie
Qualora il contratto in atto prevedesse un numero di giorni di ferie annuali superiore a 26, ai lavoratori in forza alla data della stipula dell’accordo di prima applicazione verranno mantenute <ad personam> le giornate di ferie in più.
Altri istituti contrattuali
Gli altri istituti contrattuali verranno applicati secondo quanto previsto dal CCNL Uneba, tenuto conto che la valutazione comparativa tra i vari contratti è condotta a livello complessivo.