CONVENZIONE
CONVENZIONE
valida per gli anni accademici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/22 in merito al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, l’accesso ai benefici e servizi del diritto allo studio e la collaborazione ad attività culturali
Il giorno del mese di dell’anno 2019
TRA
L’Opificio delle Pietre Dure (di seguito denominata “Opificio”), con sede a Xxxxxxx (XX), Xxx xxxxx Xxxxxx x.00, C.F. 80023870480, rappresentata da Xxxxx Xxxxxx, nato a Prato il 01 Luglio 1955, domiciliato per la sua carica di Soprintendente in Firenze, via degli Alfani n.78
E
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata “Azienda”), con sede legale in Firenze, Viale Gramsci, n.36, C.F. 94164020482, rappresentata dal Presidente, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Firenze il 2 gennaio 1970, domiciliato per la sua carica in Firenze, Viale Gramsci, n.36 denominate congiuntamente “Parti”,
VISTI
- il D.P.C.M. 09 Aprile 2001 “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell’art. 4 della Legge 390/91” e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 3, comma 20, della Legge 28 Dicembre 1995, n. 549, che istituisce la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominata
“tassa”) e prescrive alle Università statali e legalmente riconosciute, agli istituti universitari ed agli istituti superiori di grado universitario di accettare le immatricolazioni e le iscrizioni (di seguito denominate “iscrizioni”), previa verifica del versamento della stessa;
- i commi dal 19 al 23 dell’art. 3 della stessa Legge 549/1995, che regolano l’applicazione della tassa;
- il D.Lgs. 368/1998 di istituzione del nuovo Ministero per i Beni e le Attività culturali (MIBAC) che rimanda, per quanto riguarda l'Opificio alla precedente normativa, per disposto dell'art. 6 comma 3 e il regolamento di organizzazione del nuovo Ministero (DPR 441/2000) che all’art. 11 denominato "Istituti centrali", attribuisce valenza di Scuola di Alta Formazione e di Studio alla scuola dell'Opificio;
- il D.Lgs. 8 gennaio 2004 n. 3 di riorganizzazione del Ministero e il successivo regolamento DPR 173/2004 che all'art. 5 comma 4 assegna l'Opificio alle dipendenze del Dipartimento Ricerca, Innovazione e Organizzazione, assieme all'ICR, l'ICPL e l'ICD, "quali istituti con funzioni di alta formazione e ricerca nel settore del restauro e della catalogazione";
- il Decreto Soprintendentizio 14 aprile 2011, n. 1355 e successive modifiche ed integrazioni recante il “Regolamento della Scuola di Alta Formazione e di Studio dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze”;
- il Parere di conformità espresso, dalla Commissione tecnica di cui all’art. 5 comma 1 del D.M. 26 maggio 2009, n. 87, ai fini dell’accreditamento dell’istituzione e dell’attivazione dei corsi formativi dell’OPD di Firenze, in data 17 ottobre 2011;
- il D. Interm. 25 agosto 2014, che autorizza, per Opificio delle Pietre Dure,
all’istituzione e all’attivazione del corso di diploma in Restauro di durata quinquennale, equiparato alla laurea, LMR/02, in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;
- la Legge regionale 26 Luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla legge regionale 19 Maggio 2008, n. 26;
- la Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 contenente la “Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione” come modificata dall’articolo 36 della legge regionale 14 Luglio 2012, n. 35, che, dopo aver identificato i soggetti passivi negli studenti immatricolati e iscritti ai corsi di studio di ciascun anno accademico, ha esplicitato che detti corsi debbono essere tenuti da università e istituti universitari statali con sede legale in Toscana;
- il Decreto Legislativo n. 68, del 29 Marzo 2012 a seguito del quale la regione Toscana ha stabilito a partire dall’a.a. 2012/2013 l’importo della tassa pari a € 140,00.
CONSIDERATO CHE
- in forza degli articoli 3 e 5 della Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 tra ARDSU e le Università e gli Istituti citati devono intercorrere intese per la definizione delle procedure volte a garantire l'assolvimento dell'obbligo tributario da parte degli studenti nonché il riconoscimento del diritto all'esonero di cui all'articolo 6 della predetta fonte;
- all’Opificio è annesso un Museo aperto al pubblico e nell’ambito delle iniziative di promozione delle attività istituzionali sono organizzate visite guidate dai restauratori e dai funzionari dell’istituto.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto
La presente convenzione disciplina i rapporti tra l’Opificio e l’Azienda in materia di:
- incasso, controllo e rendicontazione della tassa;
- presentazione delle richieste di benefici da parte degli studenti dell’Opificio;
- accesso ai servizi del diritto allo studio universitario da parte degli studenti dell’Opificio;
- fruizione da parte degli studenti di altre istituzioni universitarie delle attività artistico/culturali offerte dell’Opificio;
- collaborazione nello scambio dei dati tra l’Opificio e l’Azienda.
Articolo 2 – Versamento della tassa
La tassa dovrà essere versata ad ARDSU dagli studenti esclusivamente tramite il sistema di pagamenti elettronici “PAGOPA” (realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale), raggiungibile dall’home page del sito istituzionale xxx.xxx.xxxxxxx.xx
Gli studenti potranno seguire le indicazioni contenute nella guida scaricabile all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxx.xx/xx/xxxxxx.xxx costantemente
aggiornata.
Non sono tenuti al pagamento della tassa le categorie di studenti individuate
all’art. 6 della L. R. Toscana n. 4/2005 citata in premessa.
Conseguentemente gli studenti che presentano domanda di borsa di studio non devono corrispondere la tassa regionale al momento dell’iscrizione, bensì procedere al pagamento della stessa entro il 31 Marzo dell’anno successivo, con le modalità su descritte, salvo che non risultino inseriti nelle graduatorie degli idonei in tali concorsi.
Articolo 3 – Adempimenti a carico dell’Opificio
Le finalità di cui all’Art.2 della presente convenzione verranno perseguite attraverso le seguenti iniziative a carico dell’Opificio:
a) rendere noto e divulgare, sin dalla pubblicazione dei bandi di concorso, agli allievi immatricolati e agli allievi iscritti agli anni successivi al primo, tramite gli uffici competenti, il foglio informativo predisposto da ARDSU in merito alla tassa e alle relative modalità di pagamento; parimenti l’Opificio rende noto agli allievi il bando annuale pubblicato da ARDSU sul sito istituzionale per la presentazione della domanda di borsa di studio ARDSU;
b) differimento per gli studenti che presentano domanda di borsa di studio del termine di pagamento di tutte le tasse e contributi al 31 Marzo dell’anno successivo;
c) perfezionamento dell’iscrizione solo dietro presentazione di:
- ricevuta di pagamento della tassa, versata con le modalità sopra descritte;
- ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di borsa di studio rilasciata dall’ARDSU o stampata direttamente dallo studente dall’apposita procedura online;
d) comunicare ad ARDSU per ciascun anno accademico, entro il 1° Aprile dell’anno accademico di riferimento, di un elenco nominativo in formato elettronico degli studenti immatricolati e iscritti agli anni successivi al primo.
Articolo 4 – Adempimenti a carico dell’ARDSU
L’ARDSU si impegna al compimento delle seguenti attività:
a) utilizzare per la riscossione diretta della tassa le procedure di incasso summenzionate le cui commissioni saranno a carico del pagante in misura variabile secondo il canale di pagamento utilizzato;
b) predisporre, anche in lingua inglese, il foglio informativo sulla tassa regionale e le relative modalità di pagamento e conseguentemente a trasmetterlo agli uffici competenti dell’Opificio affinché sia divulgato agli studenti;
c) rilasciare agli studenti, che presentano domanda di borsa di studio, la relativa ricevuta di avvenuta presentazione, salvo che gli stessi non provvedano direttamente scaricandola dall’apposita procedura informatica;
d) trasmettere all’Opificio, dopo la pubblicazione delle graduatorie ARDSU, un elenco, in formato elettronico, degli studenti vincitori e di quelli risultati idonei al concorso, esonerati dal pagamento della tassa, nonché un elenco, in formato elettronico, degli esclusi per i quali il termine ultimo per il pagamento della stessa andrà a scadere il 31 Marzo dell’anno successivo;
e) trasmettere all’Opificio un elenco, in formato elettronico, degli studenti che successivamente, a seguito di controlli, acquisiscano o perdano il diritto ai benefici in oggetto, per i quali dovrà essere verificata e regolarizzata la loro situazione impositiva.
Articolo 5 - Accesso al servizio alloggio
L’accesso al servizio alloggio è regolato dal bando di concorso borsa di studio - alloggio.
La generalità di studenti può accedere al servizio di foresteria, disciplinato da apposito Regolamento generale delle residenze universitarie, alle tariffe stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda.
Articolo 6 - Accesso al servizio di ristorazione
Gli studenti accedono al servizio di ristorazione, disciplinato da apposito Regolamento del Servizio di Ristorazione, alle tariffe stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda: a tal fine, e per essere abilitati a tariffe inferiori a quella massima, devono presentare sul portale servizi on line dell’Azienda la domanda di riduzione indicando l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare.
L’accesso al servizio ristorazione da parte di studenti in mobilità, collaboratori alle ricerche, docenti, dipendenti potrà avvenire previa trasmissione delle richieste e dei dati anagrafici, secondo le condizioni tariffarie approvate dal Consiglio di Amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale dell’Azienda.
Articolo 7 - Accesso ai servizi culturali e sportivi
Gli studenti dell’Opificio possono accedere alle attività culturali e sportive organizzate dall’Azienda o per le quali l’Azienda sostiene l’accesso con le modalità previste per ogni attività.
Articolo 8 - Attività artistico - culturali offerte dall’Opificio
L’Azienda e l’Opificio concordano di promuovere forme di collaborazione utili a sostenere la fruizione da parte degli studenti universitari delle offerte artistico/culturali gestite dall’Opificio.
Articolo 9 – Strumenti di raccordo
Nell’ambito del mantenimento della reciproca autonomia, l’Opificio e l’ARDSU individuano strumenti di raccordo che favoriscano il raggiungimento della finalità dell’accordo nel modo più ampio ed efficace nel rispetto delle normative vigenti in materia, in particolare sulla tutela della riservatezza dei dati (Legge 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e sue successive modificazioni ed integrazioni). A tale proposito le Parti individuano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti strumenti:
a) incontri periodici tra funzionari di entrambe le Parti al fine di verificare l’attuazione della presente convenzione e per concordare soluzioni a specifici problemi organizzativi;
b) lo sviluppo di modalità telematiche che rendano quanto più agevole il flusso dei dati correlati all’immatricolazione/iscrizione degli studenti e alla concessione di benefici studenteschi e degli esoneri dal pagamento della tassa. In merito alla disciplina sulla fruibilità dei dati per via telematica, le Parti potranno rinviare ad apposito accordo operativo teso alla definizione delle procedure tecniche e amministrative di esecuzione delle attività.
Articolo 10 – Responsabili
In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, si individuano come Responsabili dell’esecuzione della presente convenzione:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore della Scuola di Alta Formazione e di studio per l’Opificio;
Xxxxxx Xxxxxx, Area Benefici agli Studenti, Coordinatrice Servizio Benefici Interventi Monetari sede di Pisa per ARDSU.
Articolo 11– Variazione importo tassa
Eventuali variazioni sull’importo della tassa e delle condizioni di accesso ai servizi di cui trattasi che dovessero insorgere per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge saranno comunicate tempestivamente all’Opificio di ARDSU, senza comunque comportare la decadenza della presente convenzione. Articolo 12 - Durata della convenzione
La presente convenzione ha validità a decorrere dall’anno accademico 2019/2020 e per gli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022. Eventuali modifiche e/o rinnovi saranno concordati per iscritto dalle Parti.
Articolo 13 – Definizione delle controversie
Qualora si manifestassero tra le Parti controversie o divergenze in ordine alla presente convenzione, le Parti medesime si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole entro il termine di trenta giorni dall’insorgere della controversia stessa. Qualora non si giungesse ad un accordo sarà competente il Foro di Firenze.
Articolo 14 –Imposta di bollo
La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all’articolo 15, comma 2bis, della legge n. 241/1990. L’imposta di bollo sull’originale informatico, di cui all’articolo 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I, del D.P.R. n. 642/1972, è assolta da entrambe le Parti in parti uguali. La convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 4 della Tariffa Parte II del DPR n. 131/1986.
In caso di registrazione le spese relative saranno a carico della Parte che avrà reso necessario procedere a tale adempimento.
Articolo 15 – Norma conclusiva
La presente convenzione viene letta ed approvata dalle Parti interessate, come sopra rappresentate, e dalle medesime sottoscritta.
Firenze, data della firma digitale
Il Soprintendente Opificio delle Pietre Dure di Firenze Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Firenze, data della firma digitale
Il Presidente dell’Azienda Regionale per il D.S.U. della Toscana, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx