Condizioni e modalità di attuazione dell’Accordo per il Credito 2019 e della Moratoria Regionale 2019
Condizioni e modalità di attuazione dell’Accordo per il Credito 2019 e della Moratoria Regionale 2019
1.Finalità, obiettivi e Regime d’aiuto
Il presente documento disciplina le condizioni e le modalità di attuazione dell’Accordo per il Credito 2019 tempo per tempo vigente e della Moratoria Regionale 2019 con la finalità di consentire alle imprese e ai Comuni della Regione Lombardia di poter ottenere, secondo le modalità di seguito descritte, la sospensione della rata di capitale o l’allungamento della scadenza relativamente ad un finanziamento a valere sulle seguenti misure agevolative regionali (di seguito “Moratoria Regionale”):
“Fondo di garanzia Made in Lombardy” istituito con D.g.r. 29 ottobre 2008 n.VIII/8297 “POR Competitività XXXX 0000-0000 – Asse 1 Istituzione del Fondo di garanzia Made in Lombardy” relativamente alla Misura “Made in Lombardy (MIL)”;
“Fondo “Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI” istituito con DGR n. IX/2048 del 28 luglio 2011 relativamente alla misura “Credito Adesso”;
“Fondo di Garanzia AL VIA” istituito con l.r. 8 agosto 2016 n. 22 relativamente alla misura “AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali”;
”Contributo in conto interessi” di cui alla D.g.r. 29 febbraio 2016 - n. X/4866 relativamente alla misura “Linea Innovazione”;
Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità - FRIM: Linee di Intervento 1 “Sviluppo Aziendale”, 4 “Crescita Dimensionale”, 5 “Trasferimento della Proprietà d’Impresa” di cui alla D.G.R. n.1988 del 13/7/2011 e D.d.u.o. n. 6913 del 25/7/2011;
Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità - FRIM: Linea di Intervento "Cooperazione" di cui alla D.G.R. n.11329 del 10 febbraio 2010;
Bando MIUR FRIM FESR di cui alla D.G.R. n.1817 dell'8 giugno 2011:
Fondo di Rotazione per i Soggetti che Operano in Campo Culturale di cui di cui alla lr 25/2016 Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo - art. 42 comma 1 lett. d);
Bando Intraprendo di cui alla X.X.X. x.0000 dell’11 aprile 2016;
Bando FRIM – FESR di cui alla L. R. n.1/2007 e al D.d.u.o. n.15526 del 23/12/2008;
Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità FRIM: Linea di Intervento 8 FRIM “START UP E RE-START” di cui alla D.G.R. n.803 dell'11 ottobre 2013 e al D.d.s. n.9441 del 18 ottobre 2013;
Xxxxx R&S per MPMI (FRIM FESR 2020) di cui al D.d.u.o. n.12397 del 18/12/2014;
Fondo di rotazione e fondo di garanzia ai sensi della L.R. n.21 del 18 novembre 2003;
Fondo di rotazione per il finanziamento di ristrutturazione e adeguamento di sale destinate ad attività di spettacolo di cui all'art.5 della L.R. 21/2008 (ora art. 42, comma 1, lett. d) della l.r. 25/2016);
Fondo di garanzia per le imprese di spettacolo istituito dall’art. 6 della l.r. 21/2008 (ora art. 42, comma 1, lett. e) della l.r. 25/2016)
Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione - FRI di cui alla D.G.R. n.5130 del 18 luglio 2007;
Bando per l’assegnazione di agevolazioni finanziarie finalizzate alla miglioria, all’adeguamento e alla sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci di cui al D.d.s n.11190 del 10 dicembre 2015 e al D.d.s. n.24 del 7 gennaio 2016;
Bando per la miglioria, l’adeguamento e la sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci di cui alla D.G.R. n.147 del 17 maggio 2013;
Bando Agroindustria - Operazione 4.2.01 Fondo Credito di cui alla X.x.x. x.0000 dell’11 aprile 2016;
Fondo per le infrastrutture - Docup Obiettivo 2 di cui alla D.G.R. N. VII/7615 del 21.12.2001;
Fondo per le infrastrutture - Docup Obiettivo 2 di cui alla D.G.R. N. VIII/9530 del 27.05.2009;
Lombardia Concreta di cui alla D.G.R. n.986 del 29/11/2013;
Bando per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento 2017 di cui al decreto n.13459 DEL 19/12/2016;
Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato Misura A - Microcredito - Misura B - Investimenti di cui alla D.d.g. n. 7907 del 30 luglio 2009;
Interventi regionali diretti a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio delle attività di interesse turistico, nonché la riqualificazione e l’ammodernamento delle strutture ricettive mediante di cui alla L.R. n.36 del 27 giugno 1988;
Misura A: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (ex Xxxxxxxx) di cui al D.D.U.O. n.613, 27 gennaio 2009.;
Fondo per la costituzione reti di imprese di cui al decreto d.u.o. n. 2046 del 12/03/2012;
Fondo ex L.R.22/06 e L.R. 1/99;
Fondo FONCOOPER di cui alla Legge n. 49 del 1985;
Fondo per le agevolazioni finanziarie all’artigianato di cui alla L.R. n. 1/2007;
Fondo per la promozione delle espressioni di interesse di privati di cui alla D.G.R. n. 7025/2008 e xx.xx.;
Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) - Linea di intervento n° 8 "Start up d'impresa di giovani, donne e soggetti svantaggiati di cui alla D.g.r. 30 marzo 2011 – n. IX/1510;
Bando FINTER di cui al Decreto n. 2121 del 14 marzo 2012;
Fondo Digitalizzazione di cui alla L.R. 21/2008;
Bando per l’accesso al fondo di rotazione per il sostegno alla partecipazione a fiere internazionali (linea 6 internazionalizzazione del FRIM – in attuazione della D.g.r. IX/4812 del 06/02/2013;
Fondo Edilizia Scolastica di cui alla Legge regionale 19 del 2007;
Bando Edilizia Scolastica di cui alla D.g.r. 20 febbraio 2017 - n. X/6234;
LINEA R&S PER AGGREGAZIONI di cui al Decreto n. 11814/del 23 /12/2015;
FRIM FESR 2011 di cui al D.D.S. n. 6197 del 6/7/2011.
L’agevolazione connessa al finanziamento oggetto della domanda di Moratoria Regionale, qualora comportasse una variazione in aumento di equivalente sovvenzione lordo rispetto alla misura esistente è concessa nell’ambito del Regolamento de minimis1, salvo diverso successivo inquadramento da adottare con provvedimento regionale.
2.Soggetti ammissibili
Possono presentare domanda di Moratoria Regionale le imprese e i Comuni:
che abbiano in essere un finanziamento a valere sulle misure agevolative regionali di cui al precedente art. 1 e con le caratteristiche di cui al successivo art. 3;
che alla data della presentazione della domanda risultino “in bonis” e pertanto non abbiamo posizioni debitorie classificate da Finlombarda S.p.A. come esposizioni non-performing2, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;
che non siano sottoposte ad alcuna delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare e ss.mm.ii., non abbiamo emesso assegni ed effetti protestati negli ultimi 5 anni e nei confronti delle quali non si rilevino eventi pregiudizievoli da conservatoria (ipoteche legali, ipoteche giudiziali, decreti ingiuntivi, pignoramenti immobiliari ecc.).
3.Finanziamenti ammissibili
Possono essere ammessi alla Moratoria Regionale i finanziamenti che rispettino tutte le seguenti condizioni:
finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 ed a valere sulle misure agevolative regionali di cui al precedente art. 1. Le rate di tali finanziamenti possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda;
finanziamenti già erogati a saldo ed in ammortamento;
finanziamenti per i quali non sia stata già concessa la sospensione della rata di capitale o l’allungamento della scadenza nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.
4.Finanziamenti ammissibili alla sospensione delle rate di capitale
Per le domande presentate entro il 31.12.2020, sono ammissibili alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per un periodo massimo di 12 mesi, i finanziamenti a medio-lungo termine (ad esclusione delle operazioni di leasing finanziario).
Per le domande di sospensione della rata presentate dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate non potrà superare la durata massima di 9 mesi al netto degli eventuali periodi di sospensione del pagamento delle rate già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, in attuazione dell’art. 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 e successive modifiche ovvero dell’Accordo per il Credito 2019.
Le operazioni di sospensione delle rate di capitale sono realizzate con le seguenti condizioni e modalità:
qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l’estensione di queste ultime per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell’operazione.
le operazioni di sospensione non comportano l’applicazione di commissioni e spese di istruttoria, salvo eventuali costi sostenuti da Finlombarda nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione;
le operazioni di sospensione non comportano un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al contratto originario;
le operazioni di sospensione vengono effettuate senza richiesta di garanzie aggiuntive;
le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente alla durata della sospensione e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.
5.Finanziamenti ammissibili all’allungamento della scadenza
Sono ammissibili all’allungamento della scadenza, per un periodo massimo pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non superiore ai 5 anni, i finanziamenti a medio-lungo termine (ad esclusione delle operazioni di leasing finanziario).
Le operazioni di allungamento della durata dei finanziamenti sono realizzate con le seguenti condizioni e modalità:
l’impresa/Comune può richiedere l’allungamento solo al termine dell’eventuale periodo di sospensione dell’ammortamento del mutuo già deliberato in precedenza;
le operazioni di allungamento non comportano un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al contratto originario;
le operazioni di allungamento della durata non comportano l’applicazione di commissioni e spese di istruttoria, salvo eventuali costi sostenuti da Finlombarda S.p.A. nei confronti di xxxxx ai fini della realizzazione delle operazioni di allungamento;
le operazioni di allungamento dei termini vengono effettuate, previa estensione della durata delle eventuali garanzie esistenti e senza richiesta di garanzie aggiuntive.
6.Presentazione delle domande
Le domande di accesso alla Moratoria Regionale potranno essere presentate dalle imprese/Comuni sino al 31 dicembre 2020. Tale termine è prorogato al 30 giugno 2021 per le sole domande di allungamento della scadenza di cui al precedente punto 3.2, qualora al 31 dicembre 2020 il finanziamento per il quale si presenta domanda di dovesse trovarsi ancora in fase di sospensione.
Per le sole domande di sospensione della rata di cui al precedente punto 3.1 è possibile presentare domanda di partecipazione sino al 31 marzo 2021.
Di seguito si esplicitano le modalità di presentazione delle domande di accesso alla Moratoria Regionale:
per operazioni in co-finanziamento con il sistema bancario: le imprese/Comuni dovranno presentare la documentazione richiesta all’Istituto di credito co-finanziatore, il quale invierà a Finlombarda S.p.A. la documentazione ricevuta unitamente alla copia della propria delibera positiva di allungamento della scadenza o sospensione della rata di capitale.
per operazioni non in co-finanziamento con il sistema bancario: le imprese /Comuni dovranno presentare la documentazione richiesta direttamente a Finlombarda S.p.A..
Le domande devono essere presentate mediante la compilazione del modulo di cui all’Appendice A firmato digitalmente3, dal legale rappresentante dell’impresa /Comune, da inviarsi a mezzo PEC, da parte dell’istituto di credito per le operazioni in co-finanziamento o da parte dell’impresa/Comune per le operazioni non in co-finanziamento, con oggetto “Richiesta di Moratoria Regionale 2019” al seguente indirizzo: xxxxxxxxx0000@xxx.xxxxxxxxxxx.xx .
A corredo del modulo di domanda di accesso alla Moratoria Regionale è necessario presentare:
solo nel caso in cui il soggetto che presenta domanda di partecipazione sia diverso dal legale rappresentante, copia di idonea documentazione che attesti i poteri di rappresentanza;
solo nel caso in cui l’esercizio finanziario non coincida con l’anno solare di riferimento, Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla concessione di aiuti “de minimis” all’Impresa unica4 ai sensi del Regolamento de minimis, apponendo firma digitale o elettronica del legale rappresentante e utilizzando tassativamente il modello di cui all’Appendice B. A corredo della stessa andrà allegata analoga dichiarazione di eventuali imprese ad essa collegate con firma digitale o elettronica dei rispettivi legali rappresentanti e utilizzando tassativamente il modello di cui all’Appendice C.
per operazioni in co-finanziamento con il sistema bancario, copia della delibera positiva dell’Istituto di credito co-finanziatore di allungamento della scadenza o sospensione della rata di capitale.
Le domande pervenute fuori dai predetti termini o presentate secondo una modalità difforme rispetto a quella indicata nel presente Allegato saranno considerate inammissibili.
7.Istruttoria
L’istruttoria delle domande di accesso alla Moratoria Regionale è svolta da Finlombarda S.p.A. entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.
Finlombarda S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere alle imprese/Comuni i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari al fine di ottenere informazioni sulla documentazione ricevuta, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini del procedimento si intendono sospesi.
L’istruttoria è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti che presentano la domanda di accesso alla Moratoria Regionale e dei finanziamenti per i quali si richiede la sospensione della rata di capitale o l’allungamento della scadenza:
Finlombarda S.p.A. procederà alla verifica:
del possesso dei requisiti soggettivi di cui al punto 2 – Soggetti Ammissibili;
che i finanziamenti per i quali si richiede accesso alla moratoria abbiano le caratteristiche di cui punto 3 – Finanziamenti Ammissibili;
nel caso di richiesta di sospensione delle rate di capitale dei finanziamenti, che siano rispettate le previsioni di cui al punto 3.1;
nel caso di richiesta di allungamento della durata dei finanziamenti, che siano rispettate le previsioni di cui al punto 3.2;
nel caso di operazioni in co-finanziamento con il sistema bancario, la delibera positiva dell’Istituto di credito co-finanziatore di allungamento della scadenza o sospensione della rata di capitale.
Ad esito positivo delle verifiche di cui al presente paragrafo, Finlombarda procederà alla rideterminazione dell’intensità di aiuto dell’agevolazione connessa al finanziamento oggetto della domanda di Moratoria Regionale, verificando il rispetto delle intensità di aiuto massime rispetto al regime utilizzato, il cui superamento sarà causa di inammissibilità.
A seguito del provvedimento di concessione o diniego della Moratoria regionale, Finlombarda invierà ai Soggetti Richiedenti una PEC contenente l’esito dell’istruttoria nonché, in caso di ammissione alla Moratoria Regionale, gli elementi sostanziali riguardanti il finanziamento ammesso.
8.Modalità e adempimenti per l’attuazione della Moratoria Regionale
In caso di concessione Finlombarda procederà:
alla modifica del piano di ammortamento originario ed alle conseguenti modifiche contrattuali;
all’acquisizione dell’eventuale estensione delle garanzie che assistono il finanziamento.
In ogni caso, la delibera positiva non comporta l’erogazione di ulteriori risorse all’impresa/Comune da parte della Regione Lombardia e/o di Finlombarda S.p.A..
9. Pubblicità, informazioni e contatti
Copia integrale del presente documento è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Qualsiasi informazione relativa al presente Allegato e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx0000@xxxxxxxxxxx.xx.
1 Regolamento de minimis: si intende il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
2 La categoria delle attività finanziarie deteriorate (non-performing exposures) comprende le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate come definite nelle circolari di Bankit n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei conti) e 217 del 5 agosto 1996 (Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli Intermediari finanziari, gli Istituti di pagamento e gli IMEL) e successivi aggiornamenti, i quali recepiscono le nuove nozioni introdotte dalle norme tecniche di attuazione (Implementing Technical Standards) relative alle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate come definite dall’Autorità Bancaria Europea ed approvate dalla Commissione europea.
3 Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione dovrà essere effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).
4 Impresa unica: si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima; e) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai precedenti punti per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
6