PROCEDURA APERTA - GARA 10/2020
PROCEDURA APERTA - GARA 10/2020
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA DISCIPLINARE DI GARA
Oggetto: procedura aperta di importo superiore alla soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per l’aggiornamento della progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione di direzione dei lavori, misura, assistenza, contabilità e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione della Circonvallazione Sud di Pasiano di Pordenone.
CIG: 85521999DE
CUP: D74E07000090002
RDO: rfq_21311
PREMESSA
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta indetta dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e rubricata sub. GARA 10-2020, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni propedeutiche all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per l’aggiornamento della progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione di direzione dei lavori, misura, assistenza, contabilità e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione della Circonvallazione Sud di Pasiano di Pordenone.
A tal fine, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., con determinazione a contrarre dd. 14.12.2020 n. 4069, ha indetto apposita procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 3 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’intera procedura di gara verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDO online” relativa alla presente procedura. Per RDO online si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di offerta online effettuata sul portale sopra citato.
Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare, all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx .
Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile alle richieste di cui sopra, le stesse dovranno essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta.
Per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia alla sezione “Amministrazione Trasparente” (Bandi di Gara e Contatti – Procedure Ordinarie) del profilo committente della Società.
Il luogo di svolgimento dei lavori connessi all’esecuzione dei servizi oggetto del presente procedimento è il Comune di Pasiano di Pordenone [codice NUTS ITH41].
Ai sensi dell’art. 65 del decreto legge dd. 19.05.2020 n. 34, gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
RETE DI STAZIONI APPALTANTI
DENOMINAZIONE S.A.: FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. | |
Profilo del committente | |
Indirizzo | sede legale: Scala dei Cappuccini 1 – 00000 XXXXXXX |
sede operativa: xxx xxxxx Xxxxx x. 00/x - 00000 XXXXX | |
Piattaforma di e-Procurement eAppaltiFVG | xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx |
PEC eAppaltiFVG |
PUNTI DI CONTATTO | |
Responsabile Unico del Procedimento | xxx. Xxxxx Xxxxxxxx (xxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx) |
Istruttoria Amministrativa | U.O. Gare e Contratti (xxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx) |
Punti di contatto | |
OGGETTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché deve essere garantita coerenza e complementarietà tra le singole prestazioni tecniche connesse alla realizzazione dell’intervento in oggetto.
Le prestazioni hanno per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di architettura e ingegneria:
a) Aggiornamento della Progettazione definitiva, di cui all’art. 23, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) Progettazione esecutiva, di cui all’art. 23, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
d) [Opzione - Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.];
e) [Opzione - Direzione dei Lavori, contabilità e misura dei lavori, assistenza giornaliera in cantiere, certificazione della regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Titolo II, Capi I,II,III,IV, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n.49].
L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
Il dettaglio delle prestazioni oggetto del servizio è riportato nel Capitolato tecnico prestazionale allegato messo a disposizione dei concorrenti.
IMPORTO DEI SERVIZI
L’importo a base di gara è, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’I.V.A., pari a € 290.242,03 (diconsi euro duecentonovantamiladuecentoquarantadue/03), è così suddiviso:
Descrizione delle prestazioni | CPV | Importo |
71322000 | ||
Aggiornamento progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. | 71322300 71322500 71323200 | € 279.929,53 |
71323100 | ||
Relazione geologica | 71351220 | € 10.312,50 |
Importo totale a base di gara e oggetto di ribasso | € 290.242,03 |
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016), come indicato nell’allegato “Determinazione dei corrispettivi ai sensi del D.M. 17/06/2016”.
La prestazione principale è quella relativa a V.02 – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’.
La descrizione delle prestazioni e i relativi importi viene definita dalla parcella allegata al presente disciplinare. Di seguito le categorie e ID opere oggetto delle prestazioni:
CATEGORIA | DESTINAZIONE FUNZIONALE | PRESTAZIONE | ID OPERE | GRADO DI COMPLESSITÀ | CORRISPONDENZA L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE | VALORE DELLE OPERE (€) |
Infrastrutture per la mobilità | Viabilità ordinaria | Principale | V.02 | 0,45 | II/a | 6.796.471,37 |
Strutture | Strutture, Opere infrastrutturali puntuali | Secondaria | S.04 | 0,90 | IX/b | 2.403.006,29 |
Impianti | Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni, … | Secondaria | IA.03 | 1,15 | III/c | 412.805,38 |
I costi relativi ad eventuali indagini geognostiche integrative e alla caratterizzazione del terreno saranno a carico della Stazione Appaltante.
L’intervento è finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito della Delegazione Amministrativa Intersoggettiva – Decreto n. PMT/838/VS.1.0.20 di data 11.12.2008 e relativa integrazione giusto decreto n. PMT/263/VS.1.0.20 di data 22.06.2010 - Deliberazione giuntale n.2687 dd. 28.12.2017. La corresponsione del compenso non è subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata, ai sensi dell’art. 24 co. 8-bis del Codice.
OPZIONI
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare direttamente al progettista ai sensi dell’art. 157, comma 1 le prestazioni relative a:
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- direzione dei Lavori, contabilità e misura dei lavori, assistenza giornaliera in cantiere, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Titolo II, Capi I, II, III, IV, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n.49.
La previsione delle opzioni si giustifica con la necessità di garantire il rispetto delle tempistiche programmate per la realizzazione dell’intervento nell’eventualità in cui il carico di lavoro dell’ufficio tecnico della Stazione Appaltante sia tale da non consentire l’impiego di personale interno per lo svolgimento delle prestazioni sopra emarginate.
La descrizione delle prestazioni opzionali e i relativi importi è definita nell’allegato al presente disciplinare denominato “Determinazione dei corrispettivi” ai sensi del D.M. 17/06/2016.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo di tutte le opzioni, è pari a € 574.408,54, al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi dovuti per legge:
FASI PRESTAZIONALI | Corrispettivi (€) |
PROGETTAZIONE DEFINITIVA – Aggiornamento | 133.397,57 |
PROGETTAZIONE DEFINITIVA – Aggiornamento Relazione Geologica | 10.312,50 |
PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 146.531,96 |
DIREZIONE DEI LAVORI - opzionale | 189.967,78 |
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - opzionale | 94.198,73 |
Valore massimo stimato dell’appalto | 574.408,54 |
Le attività opzionali sono da intendersi vincolanti per l’Affidatario solo qualora la Stazione Appaltante comunichi formalmente mediante posta elettronica certificata la volontà di voler esercitare tale/i opzione/i e pertanto di avviare la/e relativa/e prestazione/i. Detta comunicazione avverrà entro 60 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo.
Qualora la Stazione Appaltante si avvalesse della facoltà di affidare le attività opzionali, sull’importo presunto delle prestazioni come calcolate nell’allegato “Determinazione dei corrispettivi” ai sensi del D.M. 17/06/2016, si applicherà il ribasso d’asta offerto dall’Affidatario per la progettazione.
La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non dar corso ad alcune o a tutte le parti delle prestazioni “opzionali”, qualora per qualunque causa si renda ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa.
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per un massimo di 100 (cento) punti, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi degli artt. 77 e 216, co. 12, D.lgs. 50/16 e s.m.i., attribuirà un punteggio massimo di 80 punti all’offerta tecnica, un punteggio massimo di 20 punti all’offerta economica, suddivisi negli elementi e nei sub-elementi di valutazione descritti nei successivi articoli.
PUNTEGGIO | |
Offerta tecnica | 80 punti |
Offerta economica | 20 punti |
TOTALE | 100 punti |
TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI
Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 120 (centoventi) giorni, secondo le seguenti articolazioni:
- per l’aggiornamento del progetto definitivo n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di avvio dell’esecuzione del contratto;
- per la redazione del progetto esecutivo n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale comunicazione di approvazione del progetto definitivo.
Si precisa che, qualora richieste dalla Stazione Appaltante, le prestazioni di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno correlate alla durata dell’esecuzione dei lavori.
La progettazione sarà sottoposta all’attività di verifica di cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Durante tali attività, l’affidatario dovrà fornire tutta la necessaria collaborazione sia al soggetto che condurrà la verifica, sia alla Stazione Appaltante e dovrà provvedere tempestivamente alla revisione degli elaborati progettuali come indicato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
L’affidatario dovrà, altresì, provvedere alla revisione del progetto a seguito di eventuali osservazioni/prescrizioni degli enti competenti, secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico prestazionale.
Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali pattuiti è applicata una penale pari all’1 per mille del corrispettivo relativo alla parte oggetto del ritardo per ogni giorno naturale di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale della parte oggetto di ritardo. Per quanto non specificamente espresso nella presente parte, si rimanda alle Norme Generali del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti sono effettuati nei termini di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta e vincolante per 360 giorni dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante.
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La documentazione di gara comprende:
- il bando di gara;
- il disciplinare di gara con i suoi modelli e allegati;
- la documentazione tecnica [Progetto definitivo dei lavori di realizzazione della Circonvallazione Sud di Pasiano di Pordenone; “Rapporto di controllo intermedio RC01.I” di RINA CHECK S.r.l. per la verifica preventiva del progetto
definitivo (art. 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.); “Controdeduzioni alle osservazioni e opposizioni” allegato alla Variante Urbanistica n.18 al PRGC del comune di Pasiano di Pordenone] presente nella sezione “Allegati” della RDO on line;
- capitolato tecnico prestazionale e capitolato informativo del processo BIM;
- la stima della parcella professionale “Determinazione dei corrispettivi” ai sensi del D.M. 17/06/2016;
- lo schema di disciplinare d’incarico.
Art.1: INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA
Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti esclusivamente in lingua italiana mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere utilizzando l’apposita area “Messaggi” della RDO online, una volta registrati ed abilitati.
Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro il termine indicato nella piattaforma. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio della Stazione Appaltante, siano ritenute di interesse generale, nonché ulteriori informazioni di interesse generale, saranno rese note, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale eAppaltiFVG nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno dell’iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione “Allegati dell’Avviso”. Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.
Art.2: COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite posta elettronica certificata, mediante l’apposita area “Messaggi” della RDO online.
Con l’accesso alla RDO online, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita area “Messaggi” della RDO online ad esso riservata.
Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all’articolo 29, comma 1, e all’articolo 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che:
- i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale;
- del caricamento nonché dell’esatta collocazione verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC tramite la funzionalità Messaggi della RDO online.
La Stazione Appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC, senza utilizzo dell’area “Messaggi” della RDO online, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Art.3: PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione di riferimento per la formulazione dell’offerta potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma nella cartella “Elaborati tecnici” presente nella sezione “Allegati” posizionata all’interno del box “Dettagli RDO” della “RDO online”.
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richieste utilizzando lo strumento della “Messaggistica” dell’area “RDO online”.
Ai fini della partecipazione non è obbligatorio eseguire un sopralluogo assistito ed attestato dalla Stazione Appaltante presso l’area oggetto dell’intervento cui si riferiscono i servizi tecnici da affidare.
Art.4: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, DELL’OFFERTA TECNICA E DELL’OFFERTA ECONOMICA
Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere presentate alla Stazione Appaltante, a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma, attraverso l’area “Richiesta di Offerta online” (RDO) con le modalità nel seguito descritte, entro e non oltre il termine indicato nella piattaforma (ovvero entro le h. 12:00 del 23.02.2021).
Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e dell’offerta tecnica ed economica all’interno del Portale, nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte” reperibile nella sezione “Allegati” posizionata all’interno del box “Dettagli RDO” della “RDO online”.
Riguardo gli Allegati: la piattaforma gestisce allegati singoli fino ad un massimo di 52 MB, tuttavia si consiglia di caricare allegati di 2MB o di dimensione inferiore per facilitarne il download. È possibile caricare cartelle compresse. Estensioni non consentite: .exe, .pif, .bat, .cmd, .com, .htm, .html, .msi, .js, .json, .reg.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Si precisa che:
- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa o tecnica richiesta dal presente disciplinare dovrà essere prodotta utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” e della “Busta Tecnica” della RDO online;
- è opportuno che i documenti facsimile, relativi alle dichiarazioni che l’Operatore Economico deve rendere ai fini della partecipazione alla presente procedura, vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati e infine stampati in formato .pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema, al fine di evitare alla Stazione Appaltante visualizzazioni non corrette conseguenti all’utilizzo di software in versioni obsolete;
- nessun dato relativo all’offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell’area “Risposta Busta Amministrativa” o nell’area “Risposta Busta Tecnica”;
- nessun dato relativo all’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell’area “Risposta Busta Amministrativa”.
Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell’ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione Appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall’operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall’ente certificatore utilizzato dall’operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le
operazioni di verifica, l’operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito dell’Area Risposta della “Busta Amministrativa” della “RDO online”.
Una volta espletate le attività di predisposizione delle Buste di Risposta Amministrativa, Tecnica ed Economica, il concorrente prima di completare l’invio dell’offerta dovrà provvedere alla sottoscrizione digitale dei file pdf generati dal sistema per la Busta Amministrativa e la Busta Economica, seguendo la procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.
Per la data e l’ora di arrivo dell’offerta faranno fede la data e l’ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.
Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta.
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o con modalità diverse da quella telematica.
A conferma dell’avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceverà una e-mail all’indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.
L’invio telematico dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.
Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.
Il sistema non accetta la trasmissione di un’offerta o la modifica di un’offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l’offerta sarà pertanto irricevibile.
La Stazione Appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell’area “Allegati”.
A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio contenente l’elenco delle modifiche apportate dalla Stazione Appaltante.
Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta la stessa verrà automaticamente invalidata. In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l’offerta.
La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla Stazione Appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione dell’offerta.
Art.5: SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:
a) professionisti singoli o associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b) società di professionisti;
c) società di ingegneria;
d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) del presente elenco;
f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura e i GEIE;
g) consorzi stabili professionali costituiti ai sensi dell’art. 12 della L. 81/2017;
h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete
- soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
Sono espressamente richiamate le disposizioni dell’art. 186-bis del R.D. 00 xxxzo 1942, n. 267 e s.m.i. È vietata l’associazione in partecipazione.
Art.6: REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16- ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 e nei confronti dei quali siano presente le cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 co.2 del Codice.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.
Art.7: REQUISITI DI IDONEITÀ
Requisiti del concorrente
Ai sensi del D.M. 02/02/2016 n. 263 e in attuazione dell'art. 24, commi 2 e 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di idoneità:
- i professionisti singoli o associati di cui all’art. 46, comma 1, lettera a) del codice devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- le società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti:
a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
- le società di ingegneria, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenute a:
a) disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni;
b) il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società;
2. essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
c) la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della Stazione Appaltante.
d) Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
e) Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.
f) L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.
- i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n.263 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. Deve essere prevista la presenza, come progettista, di un giovane professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 263/2016. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal committente.
- i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, anche in forma mista, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 2 dicembre n. 2016, n.263 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
Le società e i consorzi devono essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, dimostra il possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n.263 mediante iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
I requisiti di cui al D.M. 263/2016 e s.m.i. devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato in base alla propria tipologia.
Requisiti del gruppo di lavoro - Professionisti personalmente responsabili dell’incarico
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati i nominativi dei professionisti personalmente e nominativamente responsabili dell’espletamento dell’incarico.
I professionisti indicati devono essere iscritti in appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza deve possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il professionista che espleta l’incarico geologo deve possedere l’iscrizione al relativo albo professionale.
Il professionista responsabile della progettazione degli impianti deve essere in possesso dei requisiti richiesti al punto 4.3.2.1 del CAM denominato “Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica” (approvato con del DM 27 settembre 2017, pubblicato in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017).
Il concorrente indica il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.
Il concorrente indica nella sezione “Professionisti personalmente responsabili dell’incarico” dell’area Risposta Amministrativa della RDO online i requisiti di idoneità dei soggetti sopraindicati.
L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:
1. l’identificazione del concorrente e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
a)l’indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:
- a.1) nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
- a.2) nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigenza della L. 1815/39, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
- a.3) nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi Albi, ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. b), D.lgs. 50/16 e s.m.i.), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i Soci/associati professionisti;
- a.4) nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. c), D.lgs. 50/16 e s.m.i.):
- a.4.1) i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;
- a.4.2) il direttore tecnico di cui all'art. 3, D.M. 02/12/16, n. 263;
- a.4.3) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
- a.4.4) qualora la società di ingegneria abbia meno di 4 (quattro) soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati.
b) indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lett. a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
- b.1) professionisti dipendenti;
- b.2) professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.
c) indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lett. a), x.xx a.4.3).
d) per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i
candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice; dall’iscrizione nei registri devono desumersi le generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di Consorzio;
- il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a 4 (quattro).
2. che i soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice non rientrino in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
3. l’assenza di partecipazione plurima da parte dei soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice ovvero che alla stessa procedura non presentino la manifestazione di interesse, contemporaneamente e a qualunque titolo:
a) in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
b) una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.
4. l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 co.2 del Codice.
Art.8: REQUISITI DI QUALIFICAZIONE - CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA
Il concorrente deve dichiarare di possedere un fatturato globale minimo per i servizi di ingegneria e di architettura svolti nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente alla data pubblicazione del bando di gara sulla
G.U.R.I. per un importo almeno pari a € 290.242,03 (valore pari all’importo a base di gara).
Ai sensi dell’art. 83, co. 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che la richiesta del fatturato di cui sopra è motivata in ragione del valore economico dell’appalto, della complessità delle prestazioni e della conseguente necessità di reperire operatori economici tali da garantire, anche sul piano economico, una speciale affidabilità.
Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, potranno documentare il possesso del predetto requisito economico-finanziario secondo i termini e le modalità previste dall’art. 46, comma 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall’operatore economico nel DGUE elettronico, è effettuata sull’aggiudicatario.
La comprova di tale requisito è fornita, ai sensi dell’art.86, comma 4 e all. XVII parte I, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.
Art.9: REQUISITI DI QUALIFICAZIONE - CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Sono previsti i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: (9.1) personale; (9.2) elenco di servizi d’ingegneria ed architettura e (9.3) Servizi “di punta” d’ingegneria ed architettura.
Personale (requisito sub. 9.1)
Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 5 unità che corrisponde a 1 volta le unità di personale stimate per lo svolgimento dell’incarico.
Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 5 unità che corrisponde a 1 volta le unità di personale stimate per lo svolgimento dell’incarico.
Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:
- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell’Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.
Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.
La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall’operatore economico nel DGUE elettronico, è effettuata sull’aggiudicatario ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
La comprova del requisito 9.1 (personale) è fornita: per i soci attivi mediante estratto del libro soci; per i direttori tecnici mediante verbale di nomina; per i dipendenti mediante dichiarazione di un dottore commercialista o di un consulente del lavoro iscritto all’albo o mediante libro unico del lavoro; per i collaboratori coordinati e continuativi: mediante contratto e una busta paga oppure mediante libro unico del lavoro; per i consulenti: mediante dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente, (…).
Elenco di Servizi d’ingegneria ed architettura (requisito sub. 9.2)
Il concorrente deve dichiarare di aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., un elenco di servizi d’ingegneria ed architettura relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari all’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:
ID OPERA CODICE | CATEGORIA OPERA | GRADO DI COMPLESSITÀ | CORRISPONDENZA L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE | VALORE DELLE OPERE | IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO PER L’ELENCO DEI SERVIZI |
V.02 | INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ | 0,45 | II/a | 6.796.471,37 | 6.796.471,37 |
S.04 | STRUTTURE | 0,90 | IX/b | 2.403.006,29 | 2.403.006,29 |
IA.03 | IMPIANTI | 1,15 | III/c | 412.805,38 | 412.805,38 |
La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall’operatore economico nel DGUE elettronico, è effettuata sull’aggiudicatario ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Servizi “di punta” d’ingegneria ed architettura (requisito sub. 9.3)
Il concorrente deve dichiarare di aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., servizi “di punta” d’ingegneria ed architettura con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi - per dimensione e caratteristiche tecniche - a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:
ID OPERA CODICE | CATEGORIA OPERA | GRADO DI COMPLESSITÀ | CORRISPONDENZA L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE | VALORE DELLE OPERE | IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO PER I DUE SERVIZI DI PUNTA |
V.02 | INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ | 0,45 | II/a | 6.796.471,37 | 2.718.588,55 |
S.04 | STRUTTURE | 0,90 | IX/b | 2.403.006,29 | 961.202,52 |
IA.03 | IMPIANTI | 1,15 | III/c | 412.805,38 | 165.122,15 |
L’importo complessivo minimo per i due servizi di punta si riferisce alla somma dei due servizi svolti per ciascuna classe e ID delle opere; non viene stabilito un valore minimo per il singolo servizio.
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.
La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall’operatore economico nel DGUE elettronico, è effettuata sull’aggiudicatario ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
***
Al fine della dimostrazione dei requisiti 9.2 e 9.3, verranno presi in considerazione i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 3 lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo quanto specificato dalle Linee Guida n.1 parte IV. La comprova del requisito è fornita mediante certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati, ovvero attraverso idonea documentazione che comprovi l’avvenuto svolgimento del/i servizio/i.
Si precisa che:
- per le categorie “Infrastrutture per la Mobilità” e “Strutture”, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (art. 8 del
D.M. 17 giugno 2016);
- per la categoria “Impianti” ID. IA.03, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla categoria IA.04.
Relativamente ai requisiti di cui ai punti 9.2 e 9.3, i lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile.
Qualora i predetti servizi siano stati espletati all’interno di Raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.
Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura.
Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, potranno documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali secondo i termini e le modalità previste dall’art. 46, comma 2, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE
Con riferimento ai raggruppamenti temporanei si precisa che i requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento come di seguito specificato:
- Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione all’Albo (art. 7) è posseduto dai professionisti che, nel gruppo di lavoro, sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
- Il requisito di idoneità professionale relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 (art. 7) è posseduto dai professionisti che, nel gruppo di lavoro, sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
- Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione all’albo dei geologi (art. 7) è posseduto dai professionisti che, nel gruppo di lavoro, sono indicati come incaricati della relazione geologica.
- Il requisito di idoneità professionale relativo a quanto richiesto dal punto 4.3.2.1 del CAM denominato “Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica” (approvato con del DM 27 settembre 2017, pubblicato in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017) è posseduto dai professionisti che, nel gruppo di lavoro, sono indicati come incaricati della progettazione degli impianti;
- Con riferimento al requisito di capacità economico finanziaria di cui all’art. 8 (fatturato globale minimo), il requisito relativo al fatturato globale minimo deve essere soddisfatto cumulativamente dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
- Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 9.1 (Personale) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. In caso di raggruppamento tra professionisti la regola del possesso maggioritario di detto requisito in capo alla mandataria risulta inapplicabile qualora il numero dei professionisti raggruppati coincida con il numero minimo di unità di personale individuate.
- Con riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 9.2 (Elenco di servizi d’ingegneria ed architettura):
✓ nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito richiesto, sia se riferito alla prestazione principale sia a quelle secondarie, per ciascuna classe e categoria deve essere posseduto dalla mandataria del raggruppamento in misura superiore alle mandanti.
✓ nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere tale requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
- Con riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 9.3 (Servizi “di punta” d’ingegneria ed architettura):
✓ nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso e pertanto i due servizi di punta presentati per ciascuna delle categorie e ID delle opere possono essere stati svolti da due diversi componenti del raggruppamento, fermo restando che ogni singolo servizio deve essere stato svolto interamente da un unico soggetto partecipante al raggruppamento (indifferentemente dalla mandataria o da una delle mandanti);
✓ nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Art.10: INDICAZIONI SPECIFICHE PER I CONSORZI STABILI
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.
Il requisito di idoneità professionale relativo a quanto richiesto dal punto 4.3.2.1 del CAM denominato “Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica” (approvato con del DM 27 settembre 2017, pubblicato in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017) è posseduto dai professionisti che, nel gruppo di lavoro, sono indicati come incaricati della progettazione degli impianti.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti in conformità all’art. 47 del Codice.
Art.11: DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nell’area “Risposta Busta Amministrativa” della RDO online)
Nell’area “RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA” della RDO online il concorrente dovrà inserire le dichiarazioni e la documentazione amministrativa richieste per partecipare alla gara, come di seguito specificato.
1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Dichiarazione forma di partecipazione |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Compilazione delle sezioni dedicate nell’area Risposta Amministrativa e successiva sottoscrizione digitale della Busta Amministrativa. |
La dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente selezionando la forma di partecipazione nella sezione “Dichiarazione forma di partecipazione e documentazione amministrativa” e compilando successivamente le relative sezioni condizionali indicate dal sistema a seguito della forma di partecipazione selezionata.
1bis. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE | Procura generale o nomina ad una carica speciale |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Scansione del documento |
Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:
- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell’Organo sociale preposto.
2. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Ulteriori dichiarazioni per la partecipazione |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Compilazione della Sezione dedicata nell’area Risposta Amministrativa e successiva sottoscrizione digitale della Busta Amministrativa |
La dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente compilando la sezione “Ulteriori dichiarazioni per la partecipazione” e le relative sezioni condizionali indicate dal sistema.
La dichiarazione deve contenere anche la dichiarazione relativa al diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta.
In caso di diniego all’accesso di informazioni che costituiscono segreti commerciali, la Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti alla presente procedura di affidamento, la dichiarazione esonera la Stazione Appaltante dall’obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del DPR 184/2006.
Nel caso in cui nella dichiarazione sia stata dichiarata la presenza di segreti tecnici o commerciali, a comprova di quanto dichiarato dovrà essere inserita nell’area allegati generici della busta dell’“offerta tecnica” l’indicazione delle parti dell’offerta sottratte all’accesso (pagine / sezioni / parti di riferimento) precisando per ciascuna di esse l’esatta motivazione.
In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del D.lgs. 50/2016, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
3. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l’operazione “prepara risposta ESPD” presente nella sezione “Risposta Amministrativa” |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett.
l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico:
1. nella sezione “Risposta Amministrativa” selezionare l’operazione “Prepara Risposta ESPD”;
2. l’operazione “Crea nuova Risposta ESPD” apre la scheda web di compilazione del DGUE;
3. compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
4. al termine della compilazione utilizzare il comando “Esporta Risposta ESPD” per generare il file “espd- response.zip” all’interno del quale, tra gli altri, è presente il file “espd-response pdf” che andrà firmato digitalmente e caricato nell’apposita sezione dell’area Risposta Busta Amministrativa.
Eventuali DGUE o documenti integrativi al DGUE di cui sopra dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online.
Si precisa che il DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:
a) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
b) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto del subappalto; si precisa che in caso affermativo tutte le informazioni relative al subappalto di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. saranno fornite mediante compilazione del modello in allegato 1bis “Dichiarazione complementare al DGUE”;
c) dichiarazione in ordine ai motivi di esclusione parte III dovrà riferirsi anche a decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di Procedura penale;
d) indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a rientrare nella definizione di “gravi illeciti professionali”; ai fini della compilazione del relativo riquadro l’operatore economico dovrà tenere conto delle indicazioni delle Linee Guida n. 6 dell’X.X.XX. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”.
Nella parte III del DGUE è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, da individuarsi come segue:
• Impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
• Società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
• Società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;
• Altri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Se la società ha due soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci persone fisiche.
Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380 bis e ss. Codice civile) e monistico (art. 2409 – sexiesdecies cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico.
Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 –octies e ss. Codice civile) il requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza.
Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.
In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.
Il legale rappresentante dell’operatore economico dovrà indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso i quali ricavare i dati identificativi dei soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di presentazione dell’offerta.
Nella parte IV del DGUE devono essere dichiarati i requisiti di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui agli articoli che precedono.
3bis. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Dichiarazione complementare al DGUE elettronico redatta utilizzando il modello in Allegato 1bis |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante
In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentata e sottoscritta:
• nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 46, comma 1 lett. e) del d.lgs. 50/2016, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato una distinta dichiarazione complementare al DGUE;
• nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), la distinta dichiarazione complementare al DGUE è compilata separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate
Si precisa che in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE le stesse dovranno essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online.
Si precisa che la dichiarazione complementare al DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:
• indicazione, ai sensi dell'art. 105 commi 4 lettera c) delle prestazioni che intende subappaltare nei limiti di cui all’art. 31, co. 8 del Codice;
• nel caso in cui le condanne per i reati dell’art. 80, comma 1, si riferiscano a soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell’operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
In caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale l’operatore economico dovrà indicare gli estremi dell’autorizzazione. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all’art. 110 comma 4 o la fattispecie di cui all’art. 110 comma 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà necessario produrre anche la documentazione di cui al punto 5, numero 1, 2 e 3.
4. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE | Documentazione per concorrenti con idoneità plurisoggettiva costituiti e consorzi |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Scansione del documento |
Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:
- consorzi stabili: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione degli operatori economici consorziati;
- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario già costituito: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016 conferito all’O.E. mandatario o all’Organo comune.
5. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE | Documentazione da produrre nel caso di avvalimento |
1) Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l’operazione “prepara risposta ESPD” presente nella sezione “Risposta Amministrativa” compilato dall’ausiliaria con le informazioni pertinenti richieste nella sezione C della Parte II; 2) Dichiarazione modello Allegato 1bis – Dichiarazione complementare al DGUE; 3) Dichiarazione modello Allegato 2 - Modello per l’avvalimento (dichiarazione ex articolo 89 del D.lgs. 50/2016) 4) Contratto in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. | |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | 1), 2) e 3) Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l’impresa ausiliaria. 4) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento. |
Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
In tal caso gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE elettronico e la dichiarazione complementare al DGUE di cui al modello in Allegato 1bis dell’ausiliaria, dovranno allegare anche la documentazione di cui all’art. 89 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. di seguito elencata:
- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, utilizzando il modello in Allegato 2, con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, utilizzando il modello in Allegato 2, con cui la stessa attesta di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliario di un altro concorrente;
- il contratto in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Si precisa che i contratti di avvalimento, a pena di nullità, devono riportare la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
La Stazione Appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l’originale o la copia autentica della documentazione scansionata.
Si precisa inoltre che eventuali documenti di avvalimento dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Documentazione da produrre in caso di avvalimento” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’O.E. che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il Seggio di Gara comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
6. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | PassOE sottoscritto secondo le indicazioni fornite da ANAC |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Scansione del PassOE |
Il documento denominato PassOE attesta che l’Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPASS, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 ed aggiornata con Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, comprese le ausiliarie, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il documento denominato “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
In caso di mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie il Passoe generato deve essere stampato e firmato da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie. (FAQ Passoe Operatore economico n. 13).
Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento il Passoe deve essere riferito anche all’operatore economico di cui si avvale.
Si ricorda che il sistema non permette di generare il Passoe fino a quando non è avvenuta la conferma dell’ausiliaria (FAQ Passoe Operatore economico n. 12).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA DI RISPOSTA AMMINISTRATIVA
Il concorrente, prima di completare l’invio dell’offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con il contenuto delle informazioni e delle dichiarazioni inserite a video e l’elenco dei documenti caricati nell’area Risposta Amministrativa, quindi firmarlo digitalmente, ai sensi dell’art. 65, comma 1 lettera a), del D.lgs. 82/2005 e
s.m.i. e caricarlo nella sezione dedicata alla Busta Amministrativa, come specificato nella procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.
La busta di “Risposta Amministrativa” dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto, come individuato al punto 1bis, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società, dal legale rappresentante;
- nel caso di consorzi stabili: dal legale rappresentante o dalla persona munita dei poteri necessari ad impegnare il consorzio e dal legale rappresentante o dalla persona munita dei poteri necessari ad impegnare il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE da costituire / costituiti, da tutti gli operatori economici raggruppandi/raggruppati o consorziandi/consorziati (firmano le persone legittimate a seconda della forma giuridica dei singoli membri – vedasi punti precedenti);
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile e in particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
Art.12: SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice (ovvero per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.
Il concorrente, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del Codice, dovrà indicare nella dichiarazione complementare al DGUE elettronico in Allegato 1-bis l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
In mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.
Il subappalto è comunque ammesso nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto tenuto conto sia della la natura del servizio che del bando tipo n. 3 come aggiornato dall’ANAC.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
L’aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art.13: BUSTA OFFERTA TECNICA (da inserire nell’area “Risposta Busta Tecnica” della RDO online) – peso massimo 80 punti
Nell’area “Risposta Busta Tecnica” della RDO online dovrà essere inserita la documentazione sotto richiesta.
L’assenza integrale della documentazione o la mancata presentazione dell’offerta tecnica relativa ai sub-elementi A1, B.1, B.2, B.3, B.4 e B.5 dell’elemento B comporta l’esclusione dalla gara.
La mancata presentazione dell’offerta tecnica relativa ai sub-elementi A.2, B.6, B.7 e B.8 non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara ma comporta esclusivamente l’attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) punti per lo specifico elemento ponderale.
L’offerta tecnica non dovrà recare, a pena di esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto ovvero agli elementi che consentano di desumere l’offerta economica.
L’offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto che verrà sottoscritto: conseguentemente le indicazioni e descrizioni contenute nel presente disciplinare e nel capitolato di incarico dovranno intendersi automaticamente sostituite con quelle offerte dal concorrente aggiudicatario. Le proposte migliorative offerte non avranno in alcun caso effetto sull’offerta economica che resta fissa e invariata.
In ogni caso, il concorrente riconosce che quanto offerto è adeguatamente remunerato dal prezzo complessivo offerto.
Nel caso in cui nella Sezione dedicata della Busta Amministrativa sia stata dichiarata la presenza di segreti commerciali, dovranno essere espressamente individuate le eventuali parti dell’offerta sottratte all’accesso (pagine / sezioni/ parti di riferimento) indicandone per ciascuna l’esatta motivazione. Tale documentazione dovrà essere inserita nell’area allegati generici della busta dell’“offerta tecnica”.
Modalità operative
Nell’area “Risposta Busta Tecnica” della RDO on line dovrà essere inserita la documentazione per la presentazione dell’offerta tecnica relativa agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica di seguito precisati.
A. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Elemento “A” – “Professionalità e adeguatezza” Punteggio massimo 30 punti |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
I servizi presentati dal concorrente saranno valutati dalla Commissione Giudicatrice secondo i seguenti sub-elementi di valutazione e relativi sub-pesi associati, in cui risulta suddiviso l’elemento di valutazione “A”:
− sub-elemento A.1 – “Servizi di progettazione” – sub peso 24 punti
− sub-elemento A.2 – “Servizio di direzione lavori” – sub peso 6 punti;
Ciascun sub-elemento sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati all’articolo 16 del presente disciplinare di gara.
Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per l’elemento di valutazione A “Professionalità e adeguatezza”, dovrà allegare una relazione firmata digitalmente dal Soggetto titolato a rappresentare il concorrente, così caratterizzata:
- strutturata in paragrafi, ciascuno dei quali deve corrispondere ad uno dei sub-elementi di valutazione in cui è stato suddiviso l’elemento di valutazione A ed essere esauriente di per sé, in modo da consentire alla Commissione Giudicatrice l’attribuzione del punteggio per il relativo sub-elemento;
- composta da un numero massimo di 10 (dieci) facciate complessive, numerate, in fogli formato A4, redatta con carattere Times New Roman, dimensioni non inferiori a corpo 12, interlinea singola, con bordi pagina tutti pari a 2 cm, e un numero massimo di 4 (quattro) facciate in fogli formato A3, numerate, per eventuali planimetrie, disegni, particolari costruttivi, grafici e tabelle; la pagina di copertina e di eventuale sommario non sono comprese nei limiti di pagine indicati per la relazione e gli allegati.
L’offerta tecnica riferita al presente elemento di valutazione deve rispettare le dimensioni massime stabilite nel presente paragrafo, pena la non valutazione delle pagine ulteriori rispetto quelle sopra indicate. I termini “facciate” e “pagine” sono intesi come sinonimi.
Di seguito il contenuto di ciascun sub-elemento dell’elemento di valutazione “A”.
Sub-elemento A.1 – “Servizi di progettazione” sub peso 24 punti.
Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-elemento di valutazione, dovrà illustrare un numero massimo di due servizi di progettazione di livello almeno definitivo, svolti e approvati, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli oggetto del presente appalto e concernenti servizi paragonabili, per tipologia e complessità, a quelli oggetto del presente affidamento.
Il concorrente dovrà rappresentare le caratteristiche tecniche e funzionali, la complessità delle opere progettate e la modalità di svolgimento e soluzioni adottate in relazione alle criticità prevedibili o emerse nel corso dell’attività di progettazione.
Il concorrente dovrà altresì ripotare le seguenti informazioni: denominazione del progetto e del committente; importo e categorie dei lavori; ID opere e valore delle opere ai sensi del D.M. 17.06.2016; periodo esecuzione del servizio; data approvazione/validazione del progetto/servizio; periodo di realizzazione delle opere; eventuali varianti; professionisti esecutori del servizio; caratteristiche tecniche e funzionali delle opere progettate.
I servizi presentati devono essere stati già approvati dal committente alla data di presentazione della domanda di partecipazione. Saranno oggetto di valutazione anche progetti relativi a opere non ancora realizzate o opere in corso di realizzazione.
La relazione sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati al paragrafo 16 del presente disciplinare.
Sub-elemento A.2 – “Servizio di direzione lavori”– sub peso 6 punti.
Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-elemento di valutazione, dovrà illustrare un servizio in cui sia stata svolta attività di direzione lavori di un intervento realizzato e collaudato e ritenuto dal concorrente significativo della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelto tra quelli qualificabili come affini a quelli oggetto del presente appalto e concernenti servizi paragonabili, per tipologia e complessità, a quelli oggetto del presente affidamento, evidenziando anche le modalità di svolgimento del servizio sia nei rapporti con l’impresa che con la Stazione Appaltante, eventuali soluzioni adottate in relazione alle criticità prevedibili o emerse nel corso dei lavori, eventuali soluzioni adottate con lo scopo di ottimizzare i tempi di esecuzione e di semplificare la fase costruttiva.
Il concorrente dovrà altresì riportare le seguenti informazioni: denominazione del progetto e del committente; importo dei lavori; ID opere, ai sensi del D.M. 17.06.2016, ovvero le corrispondenti previgenti classi e categorie così come individuate dal medesimo Decreto e relativi importi di opere e di prestazioni svolte; periodo di esecuzione del servizio (data inizio e fine servizio); data approvazione/validazione del progetto/servizio; periodo di realizzazione delle opere; eventuali varianti; professionisti esecutori del servizio.
Non sarà oggetto di valutazione un servizio di direzione lavori relativo a opere non realizzate e collaudate.
La relazione sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati al paragrafo 16 del presente disciplinare.
B. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | Elemento “B” – “Caratteristiche metodologiche dell’offerta” Punteggio massimo 50 punti |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente |
L’elemento di valutazione “B” Caratteristiche qualitative e metodologiche si suddivide nei seguenti sub-elementi cui sono associati i seguenti sub pesi:
✓ sub-elemento B.1 – “Gruppo di lavoro per la progettazione” - sub peso 8 punti;
✓ sub-elemento B.2 - “Modalità di svolgimento della progettazione” – sub peso 11 punti;
✓ sub-elemento B.3 – “Pregio tecnico e riduzione degli impatti – sub peso 16 punti;
✓ sub-elemento B.4 - “Riduzione delle interferenze” – sub peso 3 punti;
✓ sub-elemento B.5 - Gruppo di lavoro per la Direzione Lavori e per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e relativa organizzazione – sub peso 5 punti;
✓ sub-elemento B.6 - “Sistema di gestione ambientale” – sub peso 1 punto;
✓ sub-elemento B.7 - “Sistema di gestione della qualità” – sub peso 1 punto;
✓ sub-elemento B.8 - “Impegno all’utilizzo della metodologia BIM” – sub peso 5 punti.
Ciascun sub-elemento sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati all’articolo 16 del presente disciplinare di gara.
Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per l’elemento di valutazione B “Caratteristiche tecnico- metodologiche dell’offerta” dovrà formulare la propria proposta allegando una relazione, firmata digitalmente dal Soggetto titolato a rappresentare il concorrente, così caratterizzata:
- essere strutturata in paragrafi, ciascuno dei quali dovrà corrispondere ad uno dei sub-elementi di valutazione in cui è stato suddiviso l’elemento di valutazione sub. “B” ed essere autonomamente sufficiente senza necessità di etero-integrazioni in modo da consentire alla Commissione Giudicatrice l’attribuzione del punteggio per ciascun sub-elemento;
- essere composta da un numero massimo di nr. 20 (venti) facciate complessive, numerate, in fogli formato A4, con scrittura in carattere Times New Roman, dimensione non inferiore a corpo “12”, interlinea singola, con bordi pagina tutti pari a 2 cm e un numero massimo di nr. 4 (quattro) facciate in fogli formato A3 per eventuali planimetrie, disegni, particolari costruttivi, grafici e tabelle; la pagina di copertina e di eventuale sommario non sono comprese nei limiti di pagine indicati per la relazione e gli allegati.
L’offerta tecnica riferita al presente elemento di valutazione deve rispettare le dimensioni massime stabilite nel presente paragrafo, pena la non valutazione delle pagine ulteriori rispetto quelle sopra indicate. I termini “facciate” e “pagine” sono intesi come sinonimi.
La relazione con la quale il concorrente illustrerà la propria proposta dovrà essere sviluppata secondo quanto specificato per ciascuno dei sub elementi dell’elemento di valutazione “B” di seguito illustrati.
Sub-elemento B.1 – “Gruppo di lavoro per la progettazione” – sub peso 8 punti.
Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-elemento di valutazione, dovrà illustrare l’organigramma del gruppo di lavoro, indicando le risorse umane dedicate per rendere le prestazioni richieste e la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il concorrente deve descrivere in dettaglio i ruoli e le mansioni delle risorse professionali impiegate. Sarà apprezzata la completezza delle funzioni per l’espletamento del servizio di progettazione, nonché l’esaustività dei ruoli/figure professionali messi a disposizione nell’ambito del gruppo di lavoro.
I curriculum (resi in forma sintetica) da cui si evincono i titoli e le esperienze posseduti dai singoli professionisti dovranno essere ricompresi nel numero complessivo delle facciate prescritte per la relazione di cui all’elemento “B” e dovranno riguardare l’elenco delle prestazioni, ritenute significative dal concorrente, che ciascun professionista ha espletato con assunzione di responsabilità al fine di comprovare competenze e capacità in relazione alle prestazioni specialistiche per le quali è stato indicato.
La relazione sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati al paragrafo 16 del presente disciplinare.
Sub-elemento B.2 - “Modalità di svolgimento della progettazione” – sub peso 11 punti
Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-elemento di valutazione, dovrà illustrare le modalità con cui intende svolgere il servizio di progettazione nel rispetto delle tempistiche previste e della normativa vigente per il perseguimento ottimale degli obiettivi dell’incarico e delle esigenze della Stazione Appaltante, con particolare riferimento a: analisi delle tematiche e delle possibili criticità che influiscono sull’aggiornamento del progetto definitivo e le eventuali proposte per aumentare il dettaglio del progetto e le relative modalità di restituzione; la metodologia che intende applicare per l’integrazione delle prestazioni specialistiche lungo il processo di progettazione; le azioni di supporto alla committenza nelle diverse sedi (risoluzione delle interferenze, conferenza di servizi, acquisizione pareri, attività di verifica e di validazione del progetto, ecc.) e le modalità e i sistemi di interfaccia che saranno adottati con la Stazione Appaltante e con eventuali altri soggetti interessati dalle opere al fine di velocizzare e condividere le soluzioni prospettate.
Nella formulazione della proposta il concorrente dovrà tenere conto altresì delle indicazioni/prescrizioni dei vari Soggetti competenti allegate al presente disciplinare e che saranno base di riferimento per l’aggiornamento
progettuale oggetto dell’incarico (autorizzazioni degli Enti competenti, ancorché scadute; Rapporto di controllo intermedio di RINA CHECK; Variante Urbanistica n.18 al PRGC del comune di Pasiano di Pordenone).
La relazione sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati al paragrafo 16 del presente disciplinare.
Sub-elemento B.3 – “Pregio tecnico e riduzione degli impatti” – sub peso 16 punti
Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-elemento di valutazione, dovrà illustrare le soluzioni atte a migliorare le prestazioni delle opere (corpo stradale, opere d’arte, impianti) e a ridurre l’impatto ambientale della loro realizzazione, della manutenzione e dello smaltimento delle stesse, nonché a massimizzarne il ciclo di vita, evidenziando a titolo esemplificativo: la scelta di tecnologie e materiali con riferimento al contesto di esecuzione dell’intervento, alle caratteristiche funzionali, alla durabilità e alle necessità manutentive post esecuzione, alle modalità realizzative e alle prestazioni tecniche delle opere; soluzioni per ottimizzare le attività manutentive e per minimizzare i costi ambientali; l’impiego di materiali innovativi, di materiali riciclati e/o rinnovabili, di materiali a ridotto impatto ambientale, l’adozione di CAM; l’impatto delle opere e del relativo cantiere sull’ambiente; l’impegno energetico delle opere; ecc.
Nella formulazione della proposta il concorrente dovrà tenere conto altresì delle indicazioni/prescrizioni dei vari Soggetti competenti allegate al presente disciplinare e che saranno base di riferimento per l’aggiornamento progettuale oggetto dell’incarico (autorizzazioni degli Enti competenti, ancorché scadute; Rapporto di controllo intermedio di RINA CHECK; Variante Urbanistica n.18 al PRGC del comune di Pasiano di Pordenone).
La relazione sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati al paragrafo 16 del presente disciplinare.
Sub-elemento B.4 - “Riduzione delle interferenze” – sub peso 3 punti
Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-elemento di valutazione, dovrà illustrare le proposte migliorative da applicare in sede di aggiornamento progettuale in relazione alle caratteristiche del contesto territoriale, al fine di semplificare le interferenze con le linee aeree e interrate dei gestori di pubblici servizi nonché di ridurre gli impatti con il territorio (con particolare riferimento alla viabilità e al paesaggio) durante la fase di realizzazione delle opere.
La relazione sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati al paragrafo 16 del presente disciplinare.
Sub-elemento B.5 – “Gruppo di lavoro per la Direzione Lavori e per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e relativa organizzazione” – sub peso 5 punti.
Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-elemento di valutazione, dovrà illustrare l’organigramma e la qualificazione dell’ufficio di direzione lavori, le modalità di organizzazione dell’ufficio di direzione lavori, delle attività di controllo sull’operato dell’impresa nel corso dei lavori, dei sistemi interni di comunicazione e di interscambio informativo tra i diversi soggetti costituenti l’ufficio di direzione lavori, compreso il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Dovranno, inoltre, essere illustrate le modalità di comunicazione con la Stazione Appaltante relativamente all’andamento dei lavori, allo stato di avanzamento delle attività, al report della produttività e della contabilità di cantiere, alla gestione delle interferenze con le attività in essere e col transito veicolare e alla programmazione di eventuali atti amministrativi e tecnici anche condivisi.
La relazione sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati al paragrafo 16 del presente disciplinare.
Sub-elemento B.6 “Sistema di gestione ambientale” – sub peso 1 punto
Il concorrente, al fine di ottenere il punteggio previsto per il presente sub-elemento di valutazione, dovrà dichiarare nella relazione metodologica mediante apposita dichiarazione di atto notorio da rendere ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000:
- il possesso di un certificato di conformità delle misure di gestione ambientale EMAS o UNI EN ISO 140001:2015 nel settore IAF/EA34 idoneo, pertinente e proporzionato all’oggetto “Servizi di ingegneria”, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo
specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008;
- l’impegno a mantenere valido il certificato per tutta la durata dell’incarico;
- nel caso di concorrente plurisoggettivo, l’elenco degli operatori economici in possesso della certificazione.
In caso di raggruppamento temporaneo il punteggio in questione sarà attribuito in proporzione alla quota di esecuzione delle prestazioni dichiarata nella Busta di Risposta Amministrativa che sarà assunta dagli operatori economici in possesso della/e certificazione/i suddetta/e. In caso di consorzio stabile è sufficiente che le certificazioni siano in capo al consorzio stesso. Nel caso in cui il consorzio ne sia sprovvisto il punteggio sarà attribuito in proporzione alla quota di esecuzione delle prestazioni che sarà assunta dal/gli operatore/i economico/i e designato/i quale/i esecutore/i ed in possesso della certificazione suddetta.
La dichiarazione sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati al paragrafo 16 del presente disciplinare.
Sub-elemento B.7 “Sistema di gestione della qualità” – sub peso 1 punto
Il concorrente, al fine di ottenere il punteggio previsto per il presente sub-elemento di valutazione, dovrà dichiarare nella relazione metodologica mediante apposita dichiarazione di atto notorio da rendere ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000:
- il possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF/EA34 idoneo, pertinente e proporzionato al seguente oggetto “Servizi di ingegneria”, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008;
- l’impegno a mantenere valido il certificato per tutta la durata dell’incarico;
- nel caso di concorrente plurisoggettivo, l’elenco degli operatori economici in possesso della certificazione.
In caso di raggruppamento temporaneo il punteggio in questione sarà attribuito in proporzione alla quota di esecuzione delle prestazioni dichiarata nella Busta di Risposta Amministrativa che sarà assunta dagli operatori economici in possesso della/e certificazione/i suddetta/e. In caso di consorzio stabile è sufficiente che le certificazioni siano in capo al consorzio stesso. Nel caso in cui il consorzio ne sia sprovvisto il punteggio sarà attribuito in proporzione alla quota di esecuzione delle prestazioni che sarà assunta dal/gli operatore/i economico/i e designato/i quale/i esecutore/i ed in possesso della certificazione suddetta.
La dichiarazione sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati al paragrafo 16 del presente disciplinare.
Sub-elemento B.8 “Impegno all’utilizzo della metodologia BIM” – sub peso 5 punti.
Il concorrente, al fine di ottenere il punteggio previsto per il presente sub-elemento di valutazione, dovrà assumere, nella relazione metodologia, mediante apposita dichiarazione, l’impegno all’utilizzo della metodologia BIM come di seguito descritto e riportata nel disciplinare informativo.
A tal fine il concorrente deve utilizzare la seguente formula d’impegno:
“Il concorrente si impegna ad utilizzare la metodologia BIM, secondo il capitolato informativo allegato al disciplinare di gara, che implica lo sviluppo delle fasi di progettazione, realizzazione e successiva gestione della costruzione con l’utilizzo della metodologia BIM (Building Information Modeling), con il relativo livello di dettaglio ed usabilità delle informazioni.
In fase di esecuzione dei lavori si impegna a integrare e aggiornare il modello BIM ai fini della generazione dell’as- built.
Inoltre, s’impegna all’utilizzo per le fasi di rilievo, progettazione ed esecuzione della metodologia BIM (Building Information Modeling), che richiede la predisposizione di un modello informatizzato nel quale confluiscano tutte le informazioni della fase di conoscenza, della progettazione dell’intervento e della sua realizzazione, ai fini di una corretta ed efficiente gestione futura dell’opera realizzata.
Il concorrente indica infine il soggetto responsabile del processo BIM nella persona del con qualifica di “BIM Manager” e allega lo specifico curriculum attestante le precedenti esperienze in progettazione e direzione lavori con metodologia BIM.”
Capitolato Informativo e processo BIM
La Stazione Appaltante allega al presente bando, per la fase della progettazione, un Capitolato Informativo del Processo BIM.
In esso sono contenute le principali specifiche tecniche relative alla gestione informativa che dovranno essere poi integrate con le indicazioni specifiche indicate nel Capitolato tecnico prestazionale e relative alle diverse prestazioni di cui si compone il servizio nella parte relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva.
Si rimanda a quanto disciplinato dal Capitolato tecnico prestazionale per il dettaglio delle attività correlate all’impegno di cui al presente sub elemento, sia per le prestazioni di progettazione che di direzione lavori.
In accordo al Capitolato Informativo, la Stazione Appaltante informa che i programmi sw sono attualmente in fase di definizione.
La dichiarazione sarà oggetto di valutazione sulla scorta degli elementi indicati al paragrafo 16 del presente disciplinare.
***
Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali nonché dovrà essere indicato il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche. È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.
È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.
AVVERTENZE
Tutte le relazioni e/o le dichiarazioni da inserire nell’area “Risposta tecnica” dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituito, dal legale rappresentante dell’operatore economico mandatario/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile e in particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà inserire nell’Area generica allegati della Busta Economica:
a) in caso di procura generale o speciale, la scansione della procura notarile;
b) in caso di nomina ad una carica sociale, la scansione del verbale della delibera dell’Organo sociale preposto.
Art.14: BUSTA OFFERTA ECONOMICA (contenuto dell’area “Risposta Economica” della RDO online) – massimo 20 punti
Il concorrente, all’interno dell’area “Risposta Economica” della RDO online (a cui si accede cliccando sul link “Risposta Busta Economica”), dovrà inserire a video il ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara, a pena di esclusione, come di seguito indicato.
C. OFFERTA OBBLIGATORIA | Elemento “C” - “Ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara” Punteggio massimo 20 punti |
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | Inserimento a video del ribasso percentuale offerto nell’apposita Sezione |
Il concorrente dovrà inserire a video, a pena di esclusione, all’interno dell’area Risposta Economica, il ribasso unico percentuale offerto sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’I.V.A.
Detto ribasso dovrà essere espresso fino alla terza cifra decimale.
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.
Ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice il presente affidamento, relativo a servizi di natura intellettuale, è esonerato dall’indicazione nell’offerta dei costi aziendali interni e dei costi della manodopera.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA DI RISPOSTA ECONOMICA
Il concorrente, prima di completare l’invio dell’offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con il contenuto dei dati inseriti a video nell’area Risposta Economica, quindi firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dedicata alla Busta Economica, come specificato nella procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.
La busta di “Risposta Economica” dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituito, dal legale rappresentante dell’operatore economico mandatario/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile e in particolare:
d) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
e) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
f) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà inserire nell’Area generica allegati della Busta Economica:
a) in caso di procura generale o speciale, la scansione della procura notarile;
b) in caso di nomina ad una carica sociale, la scansione del verbale della delibera dell’Organo sociale preposto.
Art.15: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con riferimento agli elementi/sub-elementi e ai punteggi/sub-punteggi di ponderazione riportati nella seguente tabella.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | ||||
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE | Sub punteggi | Punteggi | |
A | professionalità ed adeguatezza | A.1 Servizi di progettazione | max 24 | max 30 |
A.2 Servizio di direzione lavori | max 6 | |||
B | caratteristiche metodologiche dell’offerta | B.1 Gruppo di lavoro per la progettazione | max 8 | max 50 |
B.2 Modalità di svolgimento del servizio | max 11 | |||
B.3 Pregio tecnico e riduzione degli impatti | max 16 | |||
B.4 Riduzione delle interferenze | max 3 |
B.5 Gruppo di lavoro per la Direzione Lavori e per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e relativa organizzazione | max 5 | |||
B.6 Sistema di gestione ambientale | max 1 | |||
B.7 Sistema di gestione della qualità | max 1 | |||
B.8 Impegno all’utilizzo della metodologia BIM | max 5 | |||
C | Ribasso percentuale sull’importo a base di gara | max 20 | ||
TOTALE PUNTEGGIO | max 100 |
Art.16: METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
16.1 Principi Generali
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante applicazione del metodo aggregativo-compensatore, di cui al paragrafo VI.1 delle linee Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. recante “offerta economicamente più vantaggiosa “approvate dal Consiglio dell’autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 con la seguente formula:
𝑃𝑖=Σ[𝑊𝑖∗𝑉𝑎𝑖]𝑛
dove:
- 𝑃𝑖 = Punteggio dell’offerta i-esima;
- n = numero totale dei requisiti;
- 𝑊𝑖 = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- 𝑉𝑎𝑖 = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.
Il coefficiente 𝑉𝑎𝑖 pari a 0 (zero) in corrispondenza della prestazione minima possibile e pari a 1 (uno) in corrispondenza della prestazione massima offerta.
Il punteggio per ciascun elemento di valutazione e per la successiva riparametrazione sarà arrotondato alla terza cifra decimale. Eventuali arrotondamenti del terzo decimale dovranno essere di tipo matematico: se il quarto decimale è inferiore a 5 (cinque) si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 (cinque) si arrotonda per eccesso.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata sommando i punteggi ottenuti in ogni elemento dal singolo concorrente.
Si informa che, ove la Commissione Giudicatrice dovesse riscontrare all’interno dell'offerta elementi di incongruenza con la documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dal presente disciplinare e dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimento e/o implementazione degli atti prodotti, né all'esclusione del concorrente, ma solamente alla penalizzazione della valutazione, rimanendo l'obbligo per lo stesso, nel caso risultasse aggiudicatario, dell'attuazione di quanto previsto dalla documentazione a base di gara.
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma differenti punteggi parziali per il prezzo e per il merito tecnico, sarà privilegiato il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio acquisito sul merito tecnico.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.
La Commissione giudicatrice, nella valutazione di ogni elemento e/o sub-elemento e relativa attribuzione dei coefficienti 𝑉𝑎𝑖 terrà conto dei criteri motivazionali di seguito indicati per ciascun elemento di valutazione.
16.2 – Valutazione dell’Offerta Tecnica
ELEMENTO DI VALUTAZIONE “A” – “Professionalità ed adeguatezza dell’offerta” – punteggio massimo 30 punti. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi stabiliti per i sub-elementi A.1 e A.2 in cui è suddiviso l’elemento A” la Commissione Giudicatrice terrà conto dei seguenti criteri motivazionali:
✓ sub-elemento A.1 – “Servizi di progettazione” - sub peso 24 punti. Ai fini della valutazione del presente sub- elemento, la Commissione Giudicatrice terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d’importanza:
- grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, rispetto alle “Categorie”, “Destinazioni funzionali”, “ID.opere”, “Valore delle opere”, con riferimento al D.M. 17.06.2016, delle opere del progetto a base di gara;
- servizi eseguiti con lo scopo di ottimizzare il costo globale di costruzione;
- servizi eseguiti con lo scopo di ottimizzare il costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera;
- servizi eseguiti con lo scopo di minimizzare l’impatto della cantierizzazione sul territorio circostante e di ridurre i tempi di esecuzione;
- grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, anche in termini di sola strumentalità, rispetto alle “Categorie”, “Destinazioni funzionali”, “ID.opere”, “Valore delle opere”, con riferimento al D.M. 17.06.2016, delle opere del progetto a base di gara;
- soluzioni adottate in relazione alle criticità prevedibili o emerse nel corso della progettazione.
✓ sub-elemento A.2 - “Servizio di direzione lavori “- sub peso 6 punti. Ai fini della valutazione del presente sub-elemento, la Commissione Giudicatrice terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d’importanza:
- grado di pertinenza dell’attività di direzione lavori rispetto alle “Categorie”, “Destinazioni funzionali”, “ID.opere”, “Valore delle opere”, con riferimento al D.M. 17.06.2016, delle opere del progetto a base di gara;
- rispondenza del servizio agli obiettivi della Stazione Appaltante in relazione alle caratteristiche tecniche, alla complessità e all’entità delle opere da realizzare;
- servizio eseguito con lo scopo di ottimizzare i tempi di esecuzione e di semplificare la fase costruttiva;
- soluzioni adottate in relazione alle criticità prevedibili o emerse nel corso dei lavori.
ELEMENTO DI VALUTAZIONE “B” – “Caratteristiche metodologiche dell’offerta” – punteggio massimo 50 punti. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi stabiliti per il presente elemento di valutazione “B” la Commissione Giudicatrice terrà conto dei seguenti criteri motivazionali:
✓ sub-elemento B.1 – “Gruppo di lavoro per la progettazione” - sub peso 8 punti. Ai fini della valutazione del presente sub-elemento, la Commissione Giudicatrice terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d’importanza:
- esperienza e qualificazione maturata dal gruppo di lavoro proposto sulla scorta dei curricula presentati negli ambiti più affini alla tipologia di opera e alle classi e categorie oggetto di esecuzione, con particolare riferimento alle modalità di integrazione delle prestazioni specialistiche;
- esperienza e qualificazione maturata dal gruppo di lavoro proposto sulla scorta dei curricula presentati in ambiti diversi dalla tipologia di opera o dalle classi e categorie oggetto di esecuzione, con particolare riferimento alle modalità di integrazione delle prestazioni specialistiche;
- coerenza del gruppo di lavoro offerto con la concezione progettuale.
✓ sub-elemento B.2 - “Modalità di svolgimento della progettazione” – sub peso 11 punti. Ai fini della valutazione del presente sub-elemento, la Commissione Giudicatrice terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d’importanza:
- completezza ed esaustività della definizione delle problematiche individuate e delle relative soluzioni proposte per l’aggiornamento del progetto definitivo;
- efficacia delle azioni proposte per l’integrazione delle prestazioni specialistiche, il controllo del processo di progettazione ed il rispetto delle tempistiche previste;
- efficacia delle azioni di supporto alla Stazione Appaltante nelle diverse sedi e delle modalità e dei sistemi di interfaccia che saranno adottati con la Stazione Appaltante e con eventuali altri soggetti interessati dalle opere;
- completezza ed esaustività della metodologia proposta.
✓ sub-elemento B.3 – “Pregio tecnico e riduzione degli impatti” – sub peso 16 punti. Ai fini della valutazione del presente sub-elemento, la Commissione Giudicatrice terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d’importanza:
- soluzioni atte a migliorare l’efficienza funzionale delle opere;
- soluzioni atte a ridurre gli impatti ambientali;
- soluzioni atte a ridurre i costi di gestione e manutenzione delle opere e a massimizzare il ciclo di vita delle stesse;
- esaustività ed efficacia della proposta.
✓ sub-elemento B.4- “Riduzione delle interferenze” – sub peso 3 punti. Ai fini della valutazione del presente sub-elemento, la Commissione Giudicatrice terrà conto dei seguenti criteri motivazionali:
- livello di definizione delle problematiche individuate e delle relative soluzioni proposte in relazione alle interferenze con le linee aeree e interrate dei gestori di pubblici servizi;
- livello di definizione delle problematiche individuate e delle relative soluzioni proposte in relazione all’impatto sul territorio, con particolare riferimento alla viabilità e al paesaggio.
✓ sub-elemento B.5 – “Gruppo di lavoro per la Direzione Lavori e per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e relativa organizzazione” – sub peso 5 punti. Ai fini della valutazione del presente sub- elemento, la Commissione Giudicatrice terrà conto dei seguenti criteri motivazionali:
- esperienza e qualificazione maturata dal gruppo di lavoro proposto sulla scorta dei curricula presentati negli ambiti più affini alla tipologia di opera e alle classi e categorie oggetto di esecuzione;
- efficacia dei sistemi di comunicazione e delle attività di controllo messe in atto dall’ufficio di direzione lavori;
***
- completezza ed esaustività della metodologia proposta.
✓ sub-elemento B.6 - “Sistema di gestione ambientale” – sub peso 1 punto. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per il presente sub-elemento, la Commissione Giudicatrice terrà conto della presentazione della dichiarazione secondo le indicazioni di cui all’art. 13 del presente disciplinare di gara. Al concorrente singolo che presenterà la suddetta dichiarazione verrà attribuito un coefficiente pari a 1 (uno), mentre in mancanza di tale dichiarazione verrà attribuito un coefficiente pari a 0 (zero). In caso di concorrenti plurisoggettivi, il coefficiente pari a 1 (uno) sarà attribuito qualora la certificazione sia posseduta da tutti i concorrenti; diversamente il coefficiente sarà attribuito in proporzione alla somma delle quote di esecuzione delle prestazioni che saranno assunte dagli operatori economici in possesso della certificazione, in armonia alla dichiarazione sulle quote di esecuzione rilasciata nella Busta di Risposta Amministrativa.
✓ sub-elemento B.7 - “Sistema di gestione della qualità” – sub peso 1 punt0. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per il presente sub-elemento, la Commissione Giudicatrice terrà conto della presentazione della dichiarazione secondo le indicazioni di cui all’art. 13 del presente disciplinare di gara. Al concorrente singolo che presenterà la suddetta dichiarazione verrà attribuito un coefficiente pari a 1 (uno), mentre in mancanza di tale dichiarazione verrà attribuito un coefficiente pari a 0 (zero). In caso di concorrenti plurisoggettivi, il coefficiente pari a 1 (uno) sarà attribuito qualora la certificazione sia posseduta da tutti i concorrenti; diversamente il coefficiente sarà attribuito in proporzione alla somma delle quote di esecuzione delle prestazioni che saranno assunte dagli operatori economici in possesso della certificazione, in armonia alla dichiarazione sulle quote di esecuzione rilasciata nella Busta di Risposta Amministrativa.
✓ sub-elemento B.8 - “Impegno all’utilizzo della metodologia BIM” – sub peso 5 punti. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per il presente sub-elemento, la Commissione Giudicatrice terrà conto della presentazione della dichiarazione d’impegno all’utilizzo della metodologia BIM come riportata all’art. 13 del presente disciplinare di gara. Al concorrente che presenterà la suddetta dichiarazione verrà attribuito un coefficiente pari a 1 (uno), mentre in mancanza di tale dichiarazione verrà attribuito un coefficiente pari a 0 (zero)
Qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque e fino a quindici, il coefficiente per ciascuno dei sub- elementi di valutazione A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, B.4 e B.5 verrà attribuito mediante la trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie” a ciascun concorrente per ciascuno dei sub-elementi di valutazione, secondo il seguente procedimento: una volta terminati i “confronti a coppie”, secondo il paragrafo V delle Linee guida n. 2 dell’ANAC la Commissione provvederà a sommare i valori attribuiti per ciascuno dei sub-elementi di valutazione assegnati ai concorrenti da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
Qualora il numero delle offerte sia inferiore a cinque o superiore a quindici non si procederà con il metodo del confronto a coppie: il coefficiente per ciascuno dei sub-elementi A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, B.4 e B.5, verrà attribuito effettuando la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun concorrente per ciascuno dei sub-elementi di valutazione. In tal caso la valutazione avverrà con attribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari che varierà da “ottimo”, “distinto”, “buono”, “discreto”, “sufficiente”, “non completamente adeguato”, “insufficiente “, “molto limitato”, “minimo”, “appena valutabile”, “non trattabile/ non valutabile”, in base ai seguenti parametri:
Giudizio | Coefficiente | Valutazione sintetica |
Ottimo | 1,0 | Contenuti pregevoli, molto significativi e di grande interesse dell’amministrazione rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborato completo, chiaro ed esauriente, che descrive la proposta in modo estremamente puntuale e dettagliato. |
Distinto | 0,9 | Contenuti molto significativi e di grande interesse dell’amministrazione rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborato completo e chiaro, che descrive la proposta in modo puntuale e dettagliato |
Buono | 0,8 | Contenuti significativi e di interesse dell’amministrazione rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborato completo e chiaro, che descrive la proposta in modo significativo. |
Discreto | 0,7 | Contenuti di interesse dell’amministrazione rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborato completo ed adeguato a descrivere la proposta. |
Sufficiente | 0,6 | Contenuto adeguato rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborato adeguato a descrivere la proposta. |
Non completamente adeguato | 0,5 | Contenuto parzialmente adeguato rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborato incompleto e poco chiaro. |
Insufficiente | 0,4 | Contenuto poco significativo rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborato inadeguato. |
Molto limitato | 0,3 | Contenuto di scarso interesse rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborato inadeguato e incompleto. |
Minimo | 0,2 | Contenuto di interesse molto limitato rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborato gravemente inadeguato ed incompleto. |
Appena valutabile | 0,1 | Contenuti del tutto privi di interesse rispetto alle finalità del servizio ed al paramento da valutare. Elaborato gravemente incompleto e totalmente inadeguato. |
Non trattabile/non valutabile | 0,0 | Elaborato mancante o completamente non pertinente rispetto al parametro da valutare. |
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ciascuno dei sub-elementi di valutazione da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le media provvisorie prima calcolate.
L’attribuzione dei coefficienti relativi agli elementi B.6) e B.7) e B.8) sarà comunque determinato in ragione di quanto indicato nei rispettivi “elementi”, nell’ambito dei quali in presenza di una determinata dichiarazione sarà attribuito un punteggio definito “tabellarmente”.
***
16.3 – Valutazione dell’Offerta Economica
ELEMENTO DI VALUTAZIONE “C” – “Ribasso percentuale sull’importo a base di gara” – punteggio massimo 20 punti. L’attribuzione del coefficiente per il suddetto elemento, relativo al ribasso sull’importo dei servizi a base di gara al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’I.V.A., sarà effettuata con l’applicazione della seguente formula, fermo ed impregiudicato il ribasso proposto dai concorrenti che risulterà vincolante contrattualmente per gli stessi:
𝐶𝑖 (𝑝𝑒𝑟 𝐴𝑖≤ 𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎) =𝑋∗A𝑖/𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎
𝐶𝑖 (𝑝𝑒𝑟 𝐴𝑖> 𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎) =𝑋+(1−𝑋)∗[(𝐴𝑖−𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎)/(𝐴𝑚𝑎𝑥−𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎)]
dove: | ||
𝐶𝑖 | = | coefficiente attribuito al concorrente i-esimo |
𝐴𝑖 | = | valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo |
𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 | = | media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti |
𝑋 | = | 0,90 |
𝐴𝑚𝑎𝑥 | = | valore dell’offerta (ribasso) più conveniente |
16.4 Riparametrazione dei punteggi assegnati
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari elemento (“A” e “B”), qualora nel singolo elemento nessun concorrente ottenga il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica agli elementi di natura qualitativa nonché agli elementi di natura quantitativa la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Stazione Appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo elemento il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
16.5 – Soglia di sbarramento
È stabilita una clausola di sbarramento ai sensi dell’art. 95, co. 8 del Codice ed in armonia alle linee guida n. 2 dell’ANAC. Pertanto, chiusa la fase di valutazione delle offerte tecniche e di assegnazione dei relativi punteggi come indicato nel presente articolo, a seguito della riparametrazione di cui al precedente punto saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell’“Offerta economica” i concorrenti che avranno ottenuto per l’offerta tecnica presentata un punteggio almeno pari a 45 punti su un massimo attribuibile di 80 punti. Il concorrente che conseguirà – nella valutazione dell’offerta tecnica - un punteggio inferiore alla predetta soglia sarà escluso.
Art.17: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Le sedute saranno svolte in modalità telematica.
Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, la Stazione Appaltante comunicherà le date per lo svolgimento delle operazioni di gara, ad eccezione delle sedute riservate per la valutazione dell’offerta tecnica, su espressa richiesta dei singoli partecipanti mediante la funzionalità Messaggi della RDO on line”.
La prima seduta avrà luogo il giorno 25.02.2021 alle ore 09:30.
Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sull’Area Messaggi della RDO on line almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti a mezzo di pubblicazione sull’Area Messaggi della RDO on line almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.
Il Seggio di Xxxx procederà, nella prima seduta, alla ricognizione dei “plichi digitali” pervenuti entro i termini previsti e
all’apertura della “Busta Amministrativa” della RDO online.
Successivamente il Seggio di Xxxx esaminerà la documentazione relativa alla qualificazione dei candidati contenuta nella “Busta Amministrativa”, procedendo ad una immediata valutazione – alla luce delle dichiarazioni presentate – in ordine al possesso dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara. In particolare, il Seggio di Xxxx procederà a:
a) verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio. Qualora il Seggio di Gara verifichi carenze di qualsiasi elemento formale, lo stesso, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 83, co. 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., potrà invitare il concorrente a regolarizzare, completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione contenuta nella “Busta Amministrativa”, assegnando un termine perentorio non superiore a 10 giorni. Tali richieste saranno effettuate utilizzando la funzionalità Messaggi della RDO online. In tal caso, il Seggio di Xxxx sospenderà la seduta aggiornando la stessa ad una nuova data;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì, agli adempimenti di cui all’articolo 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla Delibera n. 157/2016.
L’Amministrazione si riserva sin d’ora la facoltà ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull’aggiudicatario.
La Stazione Appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una delle situazioni di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 7 e 8 dell’articolo citato.
Art.18: SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Art.19: COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 216, comma 12, del Codice e dell’articolo 8 del Regolamento per la formazione delle commissioni di gara di FVGS (approvato in data 22.02.2018), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.
La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP, se ritenuto dallo stesso necessario, nella valutazione della congruità delle offerte.
La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” la composizione della Commissione Giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice.
Art.20: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La Commissione Giudicatrice procederà – in seduta telematica - all’apertura delle buste “digitali” contenenti le offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare.
In una o più sedute riservate, la Commissione Giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
Successivamente, la Commissione Giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, la Commissione Giudicatrice procederà all’apertura delle buste “digitali” contenenti le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo che precede.
La Stazione Appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all’art. 22.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione Giudicatrice, sospende la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 21.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente all’UO Gare e Contratti della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella risposta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Art.21: VERIFICA DI CONGRUITA’ DELLE OFFERTE
Ove sussistano i presupposti di cui all’art. 97 co. 3 del d.lgs. 50/2016, il RUP procederà, previa sospensione della procedura di gara, alla valutazione della congruità delle offerte, eventualmente avvalendosi della Commissione Giudicatrice. Il calcolo di cui al primo periodo del comma 3 dell’art. 97 del Codice è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
In tal caso, la Stazione Appaltante richiederà per iscritto all’offerente la presentazione di documentazione giustificativa, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.
Il RUP ha facoltà di chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Qualora le giustificazioni siano considerate non sufficienti a giustificare quanto richiesto dall’art. 97 co. 5, la Stazione Appaltante potrà dichiarare l’esclusione dell’offerta.
Procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte per le quali sussista quanto disposto dal medesimo art. 97 co. 3 fino all’identificazione della migliore offerta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse
La Stazione Appaltante, al termine della verifica di congruità, comunicherà i risultati della verifica e l’assunzione dei relativi provvedimenti.
È fatta salva la facoltà prevista dall’art. 97, co. 6 del Codice.
Art.22: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione Giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
La Stazione Appaltante aggiudica all’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte (art. 95, co. 15, del Codice).
L'affidamento è condizionato, alla verifica dei requisiti di partecipazione dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 36 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., all'inesistenza a carico dell’aggiudicatario stesso delle cause di divieto a concludere contratti previste dalle normative vigenti ed alla verifica da parte del RUP del rispetto di quanto previsto all’art. 97 comma 5 lettera d) del Codice.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011 s.m.i. Trascorsi i termini previsti dall’articolo 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 s.m.i. dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’articolo 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del Codice.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed alla segnalazione all’ANAC. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria e procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria stessa.
Il contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (cd “stand still”) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del Codice.
Successivamente alla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, l’aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza alcun ritardo, i seguenti documenti:
✓ garanzia definitiva nella misura e con le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
✓ comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 136/2010.
Qualora l’appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento, questo deve assumere la forma di raggruppamento temporaneo di operatori economici di cui agli articoli 46 e 48 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., prima della stipula del contratto.
Si avvisa che, nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. La Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Nel caso in cui l’operatore economico non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della Stazione Appaltante, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.
La stipula dovrà avere luogo entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto d’appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui al co. 2 dell’art. 209 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Art.23: GARANZIE
Considerata la natura dei servizi in affidamento, ai sensi dell’art. 93, co. 10 del d.lgs. 50/2016, non è richiesta la trasmissione di alcuna garanzia provvisoria.
All’atto della stipulazione del contratto ed a garanzia delle obbligazioni che saranno contenute nello stesso, l’aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva per gli importi e secondo le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. La fideiussione deve essere conforme agli schemi tipo approvati con D.M. 31/2018. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di reintegrare la cauzione per gli importi di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l’esecuzione del contratto.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette, altresì, alla Stazione Appaltante copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4, del Codice. In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 5 del
d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Art.24: DOCUMENTI CHE REGOLANO L’APPALTO
I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono:
- il bando e il disciplinare di gara;
- l’offerta tecnica ed economica presentata dall’Aggiudicatario;
- il disciplinare di incarico;
- il capitolato tecnico prestazionale;
- le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano i lavori oggetto dell’appalto, ancorché non espressamente richiamate nel contratto e nel capitolato speciale d’appalto.
Art.25: PRESCRIZIONI GENERALI
Si specifica che i servizi costituiscono oggetto di un unico incarico e pertanto non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte relative solo ad alcune prestazioni o ad attività parziali.
Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione Appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare e altri elaborati in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Le correzioni e/o integrazioni saranno tempestivamente rese note a tutti i concorrenti.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando e il presente disciplinare di gara, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.
L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e nelle condizioni previste dal co. 8 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’erogazione dell’anticipazione, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del d.lgs. n. 50/2016, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio in armonia all’art. 110, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., al ricorrere delle condizioni di legge, si riserva la possibilità di ricorrere all’istituto di cui all’art. 63, co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt.108 e 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti dell’appaltatore e dei subappaltatori e/o subfornitori.
Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente disciplinare, si fa riferimento al d.lgs. 50/2016, alla L. 241/90, al codice civile ed alle Linee Guida n. 1 recanti “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’ANAC.
Al presente appalto si applicano altresì le disposizioni contenute dall’art. 10 bis della L.R. 14/2002 in materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro.
L'Appaltatore è tenuto agli obblighi di cui all'art. 32, co. 1, L.R. 14/2002.
Art.26: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale https:// xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx.
I dati raccolti, anche particolari e/o penali raccolti ai sensi delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e
D.P.R. 412/2000 e s.m.i., saranno trattati nel rispetto del nuovo Regolamento (UE) n.2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per lo svolgimento della gara regolata dal presente disciplinare. In relazione ai dati sopra richiamati l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 13 e ss. del Regolamento sopra citato (cd “informativa”).
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore (Scala dei Cappuccini n. 1 – TRIESTE; tel. 0000000000; pec: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx).
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx (tel. 000.0000000; e-mail: xxx@xxxx.xx; pec: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx).
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’utilizzo del portale https:// xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679.
Art.27: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trieste, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
ALLEGATI AL DISCIPLINARE
Sono parte integrante del presente disciplinare i seguenti allegati:
- Allegato 1bis – Modello Dichiarazione complementare al DGUE elettronico;
- Allegato 2 – Modello Dichiarazione per avvalimento;
- Determinazione dei corrispettivi del servizio relativi all’architettura ed ingegneria (D.M. 17/06/2016).
Il Direttore Generale (dott. xxx. Xxxxxx Xxxxxx)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art 3 bis, commi 4 bis e 4 ter D.lgs. 82/2005 s.m.i.
VERIFICA DOCUMENTO
DATI DOCUMENTO INFORMATICO | |
Data di verifica | 15/12/2020 |
Nome | GARA 10-2020 - DISCIPLINARE.PDF.P7M |
Impronta | 46F1686EF8BB0E4D8589042D7C21B0BF4513B15E002241B61F0C69A5A03EE9B2 |
Dimensione (Byte) | 1,104,677 |
REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO | |
Estremi prot. | GEN-PRINT-2020-4078-P |
Verso | Partenza |
Data registrazione | 15/12/2020 |
FIRME DIGITALI | |
Numero firme | 1 |
FIRMA 1 | |
Firmatario | XXXXXX XXXXXX' |
Codice Fiscale | TINIT-XXXXXX00X00X000X |
Codice Identificativo | 17903665 |
Ente Certificatore | ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 |
Organizzazione | |
Stato | IT |
Algoritmo | SHA-256 |
Impronta della Firma |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|
Data e ora della Firma | 15/12/2020 09:12:12 GMT |
Validità del certificato | Dal 31/01/2018 00:00:00 GMT al 30/01/2021 23:59:59 GMT |
Certificato del Firmatario valido | |
Verifica CRL eseguita | |
Firma Valida |