PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
Tra
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale di Bari
Ufficio Esecuzione Penale Esterna
e
Associazione U.N.I.T.A.L.S.I. Sezione Regionale della Puglia
Rilevato che l’ordinamento giuridico ha riconosciuto, in tutta la normativa in materia, la dignità ed l’autonomia del privato sociale e del volontariato, in considerazione della finalità di crescita e sviluppo della società civile cui essi tendono.
Considerato che il Ministero della Giustizia, riconoscendo il ruolo di raccordo fra istituzioni e territorio svolto dal volontariato come segno dell’attenzione della società civile ai problemi dell’esecuzione penale, ha più volte sottolineato la necessità di coinvolgere il privato sociale nel conseguimento degli obiettivi istituzionali di inserimento sociale dei condannati.
Vista la circ. M.G.G. 18 marzo 1994, n. 221 su “Partecipazione sociale ed esecuzione penale. Linee di indirizzo in materia di volontariato”, che richiede espressamente il contributo del terzo settore nel realizzare compiutamente la funzione dello Stato di esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale.
Tenuto conto della circ. n. 3528-5978 del 18 luglio 2000 del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con la quale si sottolinea la rilevanza del ruolo dei Provveditorati Regionali nel coinvolgimento del volontariato in vista del superamento di modalità estemporanee di collaborazione.
Preso atto della nota n. 370521-2003 del 23 settembre 2003, con la quale la suddetta Direzione Generale dispone che gli Uffici dell’Esecuzione Penale Esterna si impegnino in attività volte al miglioramento dei rapporti con il volontariato.
Viste le finalità di promozione sociale dell’Associazione U.N.I.T.A.L.S.I. ed in particolare l’art. 2 dello Statuto, in cui si dichiara che “l’Associazione collabora, attraverso i suoi volontari,
anche con le autorità civili in progetti ed interventi a favore degli ammalati e dei disabili sia nell’ambito dei servizi sociali che nel campo della prevenzione e dell’aiuto in caso di calamità”.
Tutto ciò premesso e considerato
Il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Puglia (di seguito P.R.A.P), nella persona del xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, delegato con atto del Provveditore Regionale e l’associazione U.N.I.T.A.L.S.I, Sezione Regionale della Puglia, nella persona del legale rappresentante avv. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, convengono quanto segue:
Art. 1
Con il presente Protocollo d’Intesa le parti dichiarano di condividere e si impegnano a perseguire le seguenti finalità:
- la promozione della cultura della legalità;
- la riparazione del danno sociale causato dalla condotta antigiuridica;
- la promozione umana, intesa come valorizzazione degli aspetti più nobili di ogni essere umano, seppur condannato;
- la promozione culturale finalizzata all’elaborazione di uno stile di vita socialmente funzionale da parte del condannato, attraverso la sensibilizzazione alla solidarietà ed allo svolgimento abituale di attività di natura oblativa;
- la partecipazione della comunità locale all’azione di recupero sociale dei condannati, in collaborazione con gli operatori dei Centri di Servizio Sociale per Adulti.
Art. 2
Per realizzare le summenzionate finalità, le parti concordano di adottare lo strumento dell’accordo operativo fra le relative sedi ed organi provinciali.
Pertanto, esse dichiarano di condividere e di approvare il testo dell’allegato accordo operativo, che costituisce parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.
Ciascuna delle parti si imp egna a trasmetterne sollecitamente copia alle rispettive articolazioni territoriali, per la successiva sottoscrizione a livello provinciale.
Saranno concordate riunioni semestrali di verifica tra il Direttore dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna del P.R.A.P. ed il legale rappresentante dell’U.N.I.T.A.L.S.I. (o loro delegati), al fine di valutare l’andamento della collaborazione in corso e proporre eventuali integrazioni o modiche al presente Protocollo d’Intesa.
Art. 3
Nessun onere economico diretto grava sulle parti a seguito della stipula del presente Protocollo.
Esso ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione e si rinnova tacitamente salvo disdetta scritta di una delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della cessazione. E’ comunque fatta espressamente salva la conclusione dei programmi trattamentali in corso.
Le intese intercorse e gli impegni assunti verranno automaticamente integrati da norme di legge, da disposizioni di carattere generale che dovessero essere emanate dal Ministero della Giustizia in materia di esecuzione penale esterna, giustizia riparativa, intese ed accordi con la comunità locale e le agenzie del terzo settore e da eventuali accordi intercorsi durante le riunioni di verifica di cui all’art. 2.
Letto, confermato e sottoscritto Bari, 10 marzo 2005
per il Provveditorato Regionale per l’Associazione
dell’Amministrazione Penitenziaria U.N.I.T.A.L.S.I.
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
ACCORDO OPERATIVO
tra
il Centro di Servizio Sociale per Adulti di
e
l’associazione U.N.I.T.A.L.S.I. – Sottosezione di
Atteso che l’articolo 27, c. 3 della Costituzione stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.
Letto l’articolo 47, c. 2, della l. 28 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’Ordinamento Penitenziario”, che prevede che la pena non detentiva dell’affidamento in prova debba contribuire alla rieducazione del reo ed assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati;
Premesso il valore di principio attribuito dall’ordinamento penitenziario alla partecipazione della comunità esterna locale all’azione rieducativa ed al reinserimento sociale del reo (cfr. artt. 17 e 78 l. n. 354/1975).
Rilevato che il combinato disposto degli articoli 68, c.6 e 97, c.8 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (“Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”) prevede che le Direzioni dei Centri di Servizio Sociale per Adulti curino le forme della partecipazione della comunità esterna al reinserimento sociale dei condannati, sollecitando il contributo di persone ed enti idonei ed avvalendosi anche della collaborazione di assistenti volontari per l’esecuzione delle misure alternative alla detenzione (art. 78 o.p.);
Considerato che l’articolo 27 c. 1 del citato Regolamento sollecita l’avvio con il condannato o l’internato di “una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere [omissis] e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato”.
Ritenuto che, nell’ambito dell’esecuzione penale esterna, tale azione possa sostanziarsi anche attraverso la riparazione del danno procurato alla società mediante attività volontaria in favore di Enti e/o Associazioni.
Ritenuto, altresì, che l’adozione di concrete condotte riparative da parte dei condannati in misura alternativa favorisca il processo di acquisizione di consapevolezza del valore sociale della stessa azione restitutiva e consenta di contribuire a ripristinare l’equilibrio sociale lacerato dalla commissione del reato.
Tutto ciò premesso e considerato
Tra
IL CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI DI
E
L’ASSOCIAZIONE U.N.I.T.A.L.S.I. – Sottosezione di
Si stipula il presente accordo operativo:
Art. 1
Le parti si impegnano a perseguire la realizzazione dei seguenti obiettivi:
- elaborare ipotesi di riparazione del danno sociale che l’illecito ha provocato alla collettività, attraverso progetti individualizzati relativi all’espletamento di attività di utilità sociale, a carattere volontario e non retribuito, da presentare ai Tribunali di Sorveglianza per l’inserimento tra le prescrizioni dell’affidamento in prova (funzione riparativa);
- costruire e rafforzare un sistema integrato tra i Centri di Servizio Sociale per Adulti e gli altri servizi, pubblici e del privato sociale, che possa costituire, su tutto il territorio interessato, un nodo territoriale di promozione ed un punto di riferimento stabile per le politiche della giustizia riparativa;
- garantire che ogni servizio, nei propri ambiti di intervento, si ponga in una logica di lavoro di rete per lo sviluppo globale della persona in esecuzione penale esterna e per la crescita nelle comunità di appartenenza del condannato della consapevolezza dell’esistenza delle misure alternative alla detenzione per rispondere ai bisogni di inclusione sociale dei propri membri ed ai bisogni di sicurezza delle comunità.
Art. 2 Il Centro di Servizio Sociale per Adulti si impegna a:
1. individuare i condannati, preferibilmente già in fase di osservazione dalla libertà, secondo il profilo della persona, la tipologia del reato, la disponibilità e le condizioni di vita del soggetto e valutare la fattibilità o meno della costruzione di un progetto individualizzato di riparazione e risarcimento del danno, d’intesa con il referente dell’Associazione, nel rispetto dei ruoli tecnici e delle comp etenze stabilite dalla normativa vigente;
2. collaborare con i Tribunali di Sorveglianza fornendo, nell’ambito della relazione sociale, gli elementi utili alla predisposizione dell’Ordinanza, attraverso l’indicazione del progetto di riparazione ipotizzato nei confronti dell’interessato;
3. rilevare le richieste della Magistratura di Sorveglianza, raccordando la propria attività operativa alle esigenze rappresentate dall’Organo Giudiziario nel corso dell’esecuzione della pena alternativa ed effettuando la verifica delle condotte adottate dal condannato;
4. coinvolgere nella fase di elaborazione l’Ente proposto ed impegnato, per gli ambiti territoriali ed operativi, alla realizzazione del progetto;
5. definire, di concerto con i partner individuati, le modalità, la frequenza, la durata ed il luogo di raccordo e verifica congiunta del piano di intervento, proponendo il progetto stesso (e le sue eventuali successive modifiche) all’approvazione della Magistratura di Sorveglianza;
6. sostenere il percorso del singolo condannato in esecuzione penale esterna tramite l’attività professionale dell’assistente sociale incaricato, offrendo un supporto per il superamento di eventuali difficoltà relative all’inserimento nel contesto dell’associazione da parte del soggetto stesso;
7. promuovere incontri di verifica, a carattere informativo, programmatico ed operativo, nonché di valutazione e propulsione, al fine di:
a) sensibilizzare l’ambiente in cui i condannati saranno inseriti;
b) monitorare ed aggiornare il progetto, implementarlo ed elaborare nuove proposte.
A tali incontri parteciperanno il Direttore del C.S.S.A. e dell’Associazione o un loro delegato.
Art. 3
L’Associazione “UNITALSI” si impegna a:
1. individuare, ai fini dell’espletamento di attività volontaria non retribuita nell’ambito delle proprie attività, gli spazi ed i tempi d’inserimento del condannato in esecuzione penale esterna segnalato dal Centro di Servizio Sociale per Adulti;
2. designare un referente della struttura per la realizzazione e lo svolgimento dei progetti di riparazione nei quali impegnare i soggetti condannati, il quale si raccorderà con l’assistente sociale incaricato, quale referente dell’andamento e dello sviluppo del progetto trattamentale;
3. sostenere l’onere della polizza per la copertura assicurativa del soggetto in esecuzione penale esterna contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi durante le attività, secondo la normativa vigente in materia e le modalità ad essa abituali.
Art. 4
Nessun onere economico grava sulle parti per la sottoscrizione del presente accordo, eccezion fatta per il punto di cui all’art. 3.3.
Il presente accordo ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione e si rinnova tacitamente salvo disdetta scritta di una delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della
cessazione. E’ comunque fatta espressamente salva la conclusione dei programmi trattamentali in corso.
Ciascuna delle parti si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo nel caso in cui la controparte non osservi i propri impegni con un mese di preavviso. Ove ciò avesse riflessi su programmi individuali in fase di esecuzione, si concorda che essi saranno sospesi solo dopo i relativi provvedimenti da parte dell’Autorità Giudiziaria competente.
Letto, confermato e sottoscritto
,
Il Direttore Il Legale Rappresentante Centro di Servizio Sociale per Adulti Associazione U.N.I.T.A.L.S.I.