SERVIZIO AFFARI GENERALI
Comune di Piombino
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valor Militare
Via Ferruccio, 4 - tel. 0000 00000, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 – CAP 57025
SERVIZIO AFFARI GENERALI
CAPITOLATO RELATIVO AI SERVIZI DI TRATTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI PIOMBINO (2020- 2024)
Articolo 1 - OGGETTO
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di trattamento della corrispondenza di seguito sommariamente indicati e meglio dettagliati all’articolo 2:
• ritiro giornaliero dall’Ufficio Archivio e Protocollo del Comune di Piombino degli invii in partenza prodotti dagli Uffici comunali;
• consegna giornaliera della corrispondenza diretta al Comune di Piombino;
• affrancatura di tutti gli oggetti in spedizione;
• lavorazione posta registrata (raccomandate e raccomandate A.R.) e posta non registrata;
• servizio di recapito della posta ordinaria e delle raccomandate e pacchi del Comune di Piombino.
Articolo 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1. Le prestazioni richieste all’appaltatore sono le seguenti:
a) Ritiro giornaliero, dal lunedì al venerdì compreso (con esclusione dei giorni festivi) da effettuarsi dalle ore 10,30 alle ore 11,30, di tutta la corrispondenza comunale in partenza dall’Ufficio Archivio e Protocollo, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0;
b) Consegna giornaliera, dal lunedì al venerdì compreso (con esclusione dei giorni festivi) da effettuarsi dalle ore 10,30 alle ore 11,30, di tutta la corrispondenza diretta al Comune di Piombino;
c) Affrancatura di tutta la corrispondenza, di qualunque formato, prodotta dagli Uffici Comunali (plichi, pacchi, stampe e di quant’altro si renda necessario spedire);
d) Completamento della distinta e apposizione del codice a barre per le raccomandate, per le raccomandate A.R., nonché completamento dell’avviso di ricevimento;
e) Servizio di recapito di tutta la corrispondenza (posta ordinaria, raccomandate, ecc.) nell’intero territorio nazionale ed extra-nazionale;
f) Report giornaliero dell’attività, secondo quanto specificato al successivo comma 3;
g) Report mensile dell’attività secondo quanto specificato al successivo comma 4. Tale report dovrà essere allegato alla fattura mensile ai fini del controllo da parte dell’Ufficio Archivio e Protocollo.
2. Gli orari indicati al precedente comma potrebbero subire modifiche in ragione di una diversa organizzazione, di cui sarà fornita comunicazione all’aggiudicatario con un preavviso di 15 (quindici) giorni.
3. Il report giornaliero di cui al precedente comma 1, punto f), dovrà contenere il dettaglio delle spedizioni giornaliere, distinte per centri di costo (che verranno indicati all’aggiudicatario successivamente alla conclusione della gara), per tipologia postale (raccomandate, raccomandate AR, posta prioritaria, ecc.), per formato e per scaglioni di peso. Per ogni tipologia dovrà essere indicato il totale dei pezzi spediti e i relativi costi, oltre al totale generale della spesa giornaliera.
4. Il report mensile dell’attività di cui al precedente comma 1, punto g), dovrà contenere il riepilogo delle spedizioni effettuate nel mese, organizzato secondo i criteri indicati al precedente comma 3 per il report giornaliero
5. Sono dovuti altresì, su richiesta dell’Amministrazione, i servizi aggiuntivi e migliorativi indicati nell’offerta tecnica del soggetto aggiudicatario.
6. Nel caso di Posta Semplice si prevede la consegna dell’invio presso l’indirizzo del destinatario. In caso di impossibilità a perfezionare la consegna, è necessario indicarne la motivazione sul singolo invio e restituire lo stesso presso la sede del mittente.
7. Nel caso di Posta Raccomandata è necessario effettuare il recapito direttamente al destinatario o ad un suo delegato, attraverso notifica della consegna e firma.
È onere e responsabilità del Fornitore far pervenire all’Amministrazione, entro 10 giorni dalla consegna delle missive correlate, gli Avvisi di Ricevimento. In caso di loro smarrimento, l’Aggiudicatario dovrà fornire idonea attestazione dell’avvenuta consegna del plico inviato.
In caso di impossibilità alla consegna può verificarsi che:
• il destinatario (o suo delegato) non sia disponibile;
• il destinatario (o suo delegato) rifiuti l’invio;
• il destinatario risulti sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto;
• l’indirizzo di destinazione risulti inesatto, insufficiente, inesistente o in caso di invio rifiutato.
Nel primo caso la Raccomandata deve rimanere in giacenza per 30 giorni presso un ufficio del fornitore e resa disponibile al destinatario per il ritiro. L’addetto alla consegna deve rilasciare apposita comunicazione cartacea con indicazione dell’ufficio di giacenza dell’invio (identificativo e indirizzo), dei giorni e orari nei quali è possibile effettuare il ritiro. Negli altri tre casi è necessario indicare sull’invio la motivazione di mancata consegna e restituire l’invio stesso al mittente.
8. La tariffa sarà determinata dall’offerta economica presentata dall’aggiudicatario del presente appalto.
9. Il fornitore dovrà prevedere che la tracciatura delle missive sia fruibile solo dal Committente mediante collegamento telematico.
10. La corrispondenza si intende spedita nella giornata del ritiro.
Articolo 3 – UFFICIO OPERATIVO E DI DEPOSITO
1.Per quanto concerne la posta raccomandata, in caso di mancata consegna per assenza del destinatario ovvero assenza/rifiuto delle altre persone che in sua vece possono ritirare la raccomandata, il Fornitore dovrà mettere a disposizione almeno un ufficio giacenza e di ritiro facilmente identificabile dai cittadini, situato nella Città di Piombino con esclusione quindi di commistioni con esercizi prevalentemente commerciali, accessibile per le persone con disabilità, munito di recapito telefonico dedicato (attivo nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 19.00 in tutti i giorni dell’anno lavorativi esclusi domeniche e festivi ed eventuali chiusure aziendali), il sabato dalle 8.30 alle 12.30, numero di fax dedicato e posta certificata, dotato di idonee aree di parcheggio nelle vicinanze e attrezzato con adeguate misure di sicurezza e riservatezza. L’ufficio dovrà essere operativo all’atto della stipula del contratto o dell'avvio del servizio e dovrà garantire l’apertura, in ogni giorno non festivo, di almeno 8 ore dal lunedì al venerdì e di 4 ore il sabato mattina e dovrà essere funzionante alla data di avvio del servizio.
Articolo 4 – DURATA DEL SERVIZIO
1. Il servizio sarà affidato per un periodo di cinque anni decorrenti dalla stipulazione del contratto di appalto.
2. Su disposizione del responsabile del procedimento, potrà essere dato avvio all’esecuzione del contratto nelle more della stipulazione del medesimo, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, previi in ogni caso gli accertamenti sui requisiti di ordine generale dichiarati dall’aggiudicatario e la costituzione della garanzia definitiva.
3. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, è consentita una proroga del contratto per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, qualora non fosse concluso l’espletamento della nuova gara, per il tempo necessario e alle stesse condizioni del contratto in scadenza.
Articolo 5 - IMPORTO DEL SERVIZIO
1. L'importo complessivo dell'appalto è fissato in €. 107.555,30 oltre I.V.A. di legge, calcolato come risulta dal prospetto allegato denominato “Calcolo Spesa Trattamento corrispondenza”.
2. Per l’espletamento del servizio non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario prevedere la predisposizione del “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza” DUVRI e non sussistono di conseguenza specifici costi per la sicurezza di cui all’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 81 del 2008.
3. L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta dell'aggiudicatario formulata in base ai prezzi offerti.
4. L’aggiudicatario sosterrà interamente i costi del servizio, senza alcun diritto sulla stazione appaltante di rivalsa ulteriore rispetto agli importi offerti in sede di gara per ciascuna tipologia di corrispondenza.
5. Il prezzo offerto dovrà essere pertanto comprensivo di tutti gli oneri relativi al personale impiegato nel servizio e di ogni altro onere dovuto all’impresa sulla base delle norme in vigore in connessione con l’esecuzione del contratto.
6. L’importo effettivo dell’appalto potrà variare in aumento o in diminuzione rispetto a quello di aggiudicazione nelle ipotesi, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa.
Articolo 6- VARIAZIONE DEI PREZZI
1. I prezzi contrattuali del servizio sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto, non essendo prevista alcuna revisione dei medesimi ai sensi dell'art. 106 comma 1 let. a) del D.lgs. 50/2016 es.m.i..
Articolo 7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
1. Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:
a) il presente capitolato speciale;
b) l'offerta economica dell'aggiudicatario (Modello Offerta);
c) l’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario;
Articolo 7- SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dallo stesso nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate al medesimo e consistenti in:
a) Spese per bolli relativi al contratto, alle copie e agli atti allegati;
b) Spese per diritti di segreteria, per il rogito del contratto, per le sue copie e per gli atti allegati;
c) Spese per l'imposta di registro.
2. L’aggiudicatario versa l'importo delle spese contrattuali secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate al medesimo.
3. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.
Articolo 8- GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia prevista dall’art. 103 del D. Lgs.50/2016.Detta garanzia definitiva deve essere presentata nei termini stabiliti dall’Amministrazione preventivamente comunicati all’impresa affidataria.
2.Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune ne dichiara la decadenza dell'aggiudicazione.
0.Xx garanzia definitiva va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di provvedere la reintegrazione rivalendosi sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
Articolo 9 -CONTRATTI AGGIUNTIVI
0.Xx nel corso di esecuzione del contratto è richiesta all'aggiudicatario l'esecuzione di ulteriori servizi, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e del successivo art. 22 di questo Capitolato, si procede alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.
2.Sul valore del contratto aggiuntivo sono dovute le spese contrattuali.
3.Per quanto riguarda in particolare i diritti di segreteria per il rogito del contratto aggiuntivo, essi sono calcolati sull'importo complessivo dell'appalto, risultante dalla sommatoria dell'importo contratto principale e di quello dell'atto aggiuntivo; si procede quindi al calcolo dei diritti dovuti sull'importo complessivo, detraendo i diritti già riscossi.
4.Relativamente ai termini per il versamento delle spese contrattuali e per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e ai casi di mancato versamento, si adottano le procedure di cui agli articoli 9 e11.
Articolo 10- RINNOVO
1. Il contratto non è soggetto a rinnovo.
Articolo 11- OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
0.Xx servizio sarà strutturato mediante l’organizzazione dei mezzi e del personale che l’aggiudicatario riterrà più opportuna, per l’ottimale esecuzione dell’appalto.
0.Xx soggetto aggiudicatario, in considerazione delle attività da realizzare in esecuzione dell’appalto e delle tempistiche previste, ha tuttavia l’obbligo, laddove non ne disponga, di dotarsi entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, di una sede operativa su piazza facilmente identificabile dai cittadini, con esclusione quindi di commistioni con esercizi prevalentemente commerciali, accessibile per le persone con disabilità e attrezzato con a d e g u a t e m i s u r e d i s i c u r e z z a e r i s e r v a t e z z a .
3.Per la regolare esecuzione delle prestazioni il soggetto aggiudicatario, prima dell’inizio dello svolgimento del servizio, deve inoltre nominare un referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare l’attività del proprio personale ed il suo sostituto in assenza del referente titolare.
0.Xx Comune di Piombino e per esso il responsabile dell’Ufficio Archivio e Protocollo si rivolgerà direttamente al referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l’espletamento del servizio.
5.L’aggiudicatario si impegna, inoltre, senza eccezione alcuna a:
a) garantire l’adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato e nel contratto di appalto;
b) dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto presentato, il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l’ aggiudicatario ad integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
c) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
d) mantenere la riservatezza delle informazioni assunte in esecuzione dell’appalto, da qualsiasi fonte provengano e ad assumere la qualifica di Responsabile d e l trattamento dati inerenti la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato per il Comune di Piombino;
e) fermo quanto proposto in sede di gara, impiegare personale stabile, adottando azioni e modelli organizzativi orientati a garantire la continuità e limitare un elevato turn-over del personale, adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
Articolo 12 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA
1.L’appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto e in particolare:
- nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’affidatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l’appalto. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo aggiudicatario è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
- è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo.
Articolo 13 – DANNI E RESPONSABILITA'
1. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l’inosservanza dell’obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni nell’esecuzione dell’appalto.
Ogni più ampia responsabilità, in caso di danni, ricadrà pertanto esclusivamente sull’aggiudicatario stesso, restandone completamente sollevato il Comune.
2. Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte, stipulerà con primaria compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all’attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti, quali che siano le rispettive mansioni. Detta polizza dovrà essere prodotta al competente ufficio comunale prima dell'inizio dell’appalto, pena la revoca dell’affidamento o la risoluzione del contratto.
3. L’aggiudicatario è altresì obbligato a mantenere in vigore e a non modificare il contenuto di tale polizza per tutta la durata dell’appalto.
4. Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.
Articolo 14- RICHIAMI E DIFFIDE E CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE
1.L’appaltatore che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole riportate in contratto, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2.Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
3.Nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da comprometterne la buona riuscita dell’appalto egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
Articolo 15- FATTISPECIE E IMPORTI
0.Xx caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penalità:
a) €. 10,00 ogni ora o frazione di ritardo nel ritiro giornaliero della posta
b) €. 10,00 ogni giorno o frazione di ritardo nella consegna del report giornaliero
c) €. 10,00 ogni giorno o frazione di ritardo nella consegna del report mensile
d) € 500,00 ogni giorno o frazione di ritardo nell’istituzione della sede operativa su piazza (città di Piombino)
Articolo 16- MODALITÀ DI APPLICAZIONE E ABBANDONO DELLE PENALITÀ
1.L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell’aggiudicatario dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla garanzia definitiva; in tali casi, avviene l'integrazione dell'importo della garanzia.
2.Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.
3.Le penalità sono notificate all'aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al suddetto nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
4.L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.
5.Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.
6.Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale e nel caso di grave reiterazione dell’inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Articolo 17 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all’appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che lo stesso non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all’aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'appaltatore si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Articolo 18 - LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, incamerando la garanzia definitiva, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
1. per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
2. qualora l’appaltatore non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d’incarico
3. per inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal responsabile del procedimento o dal direttore dell’esecuzione
4. qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto.
2. La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell’Amministrazione di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a), b) e c), dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
Nell’ipotesi di cui alla lettera d) il responsabile del procedimento o direttore dell'esecuzione del contratto, assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.
3. Si procederà alla risoluzione del contratto:
1. quando il Comune e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
2. per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'appaltatore per causa ad esso non imputabile; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
3. ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la garanzia definitiva;
4. ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi alla società aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; la società aggiudicataria ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva e al pagamento del dieci per cento delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite;
5. Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
4. In caso di recesso unilaterale da parte dell’appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.
Articolo 19 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE
1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e l a conclusione del procedimento sono c o m u n i c a t i all’aggiudicatario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto.
Articolo 20- EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO
1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all’aggiudicatario è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto.
Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) ed al comma 4 let. c), dell'articolo 32, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la rimanente parte del servizio, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
2. L'affidamento a terzi viene notificato all’appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e dell’importo relativo.
3. All’appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dello stesso, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto allo stesso, disposto con provvedimento dell'organo competente.
4. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’appaltatore inadempiente.
5. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Articolo 21 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l’aggiudicatario, oppure quando questo contesta le prescrizioni date perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all’aggiudicatario, che provvede per intanto ad eseguirle.
Articolo 22 - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO
1. Xxx l’aggiudicatario ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Livorno. E’ infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato d’appalto ad arbitri.