Condizioni generali del servizio di assistenza e di fornitura di parti di ricambio di DMG MORI Italia S.r.l.
Condizioni generali del servizio di assistenza e di fornitura di parti di ricambio di DMG MORI Italia S.r.l.
1. Aspetti generali
Le Condizioni Generali di Contratto di seguito indicate si applicano a tutti i servizi, anche futuri, di assistenza tecnica del nostro Gruppo (di seguito denominato “Fornitore”) in merito a riparazioni, manutenzioni ed altri servizi di assistenza (di seguito anche denominati “servizi di assistenza” oppure “servizi di riparazione”) nonché alla fornitura di parti di ricambio.
Non si riterranno applicabili le condizioni del Cliente che siano diverse, contrastanti o contrarie a quelle qui esposte. Il contratto di assistenza/riparazione e/o fornitura di parti di ricambio si intende perfezionato con la conferma d’ordine scritta del Fornitore, da inviarsi via posta, fax oppure e-mail, fatta eccezione per il caso in cui vi sia la richiesta telefonica,di intervento (assistenza/riparazione) o di fornitura, attraverso il Servie-Hotline del Fornitore.
2. Collaborazioni e supporto tecnico del Cliente
2.1. Il Cliente dovrà fornire, a suo rischio e a sue spese, personale ausiliario (in quantità e tempo necessari) e, ove previsto, attrezzi, strumenti di sollevamento con staff operativo, nonché tutti i materiali e le apparecchiature necessarie per il corretto espletamento del servizio di assistenza da parte del Fornitore.
Inoltre, il Cliente dovrà mettere a disposizione del personale del Fornitore un locale asciutto e dotato di chiusura, atto alla conservazione e alla custodia delle parti di ricambio, degli attrezzi, dei capi di abbigliamento e di altri beni di proprietà del personale di assistenza del Fornitore. Il Cliente dovrà, inoltre, assicurarsi che il proprio personale ottemperi alle istruzioni del responsabile dell’intervento di assistenza del Fornitore; il Fornitore non potrà ritenersi per alcun titolo responsabile dei danni causati dal personale del Cliente.
Se si dovessero verificare danni causati dal personale ausiliario dietro istruzioni del responsabile dell’intervento di assistenza del Fornitore, si applicano le regole menzionate al punto 18.
2.2. Il Cliente è responsabile per l’eventuale danneggiamento o smarrimento di attrezzature o strumenti messi a disposizione dal Fornitore sul luogo di intervento per fatti a sé imputabili.
2.3. Il Cliente dovrà provvedere alla messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro in ottemperanza alla normativa vigente in materia di sicurezza, garantire adeguate condizioni di lavoro e predisporre la pulizia soprattutto di quei macchinari sui quali dovrà essere effettuato l’intervento. Il Cliente è tenuto ad istruire il personale del Fornitore sulle norme di sicurezza specifiche, vigenti all’interno del suo stabilimento.
2.4. Sarà cura del Cliente fornire, a proprie spese, i necessari permessi di lavoro, badge di ingresso aziendali, e quanto altro richiesto.
3. Prezzi e termini di pagamento
3.1. Salvo diverso accordo scritto, il compenso spettante al Fornitore e riportato in fattura è calcolato sulla base delle tariffe vigenti contenute nel prezziario del Fornitore per servizi di riparazione e assistenza al momento della prestazione; il Cliente potrà consultare il prezziario in qualsiasi momento presso il Fornitore.
Il Fornitore è autorizzato ad emettere fatture di acconto di importo pari al 90% del valore dei servizi di volta in volta prestati.
3.2. Le spese relative a componenti utilizzati, materiali e servizi speciali, nonché le spese di viaggio e soggiorno per il personale di assistenza del Fornitore verranno esposte separatamente nella fattura.
Se il servizio di assistenza viene eseguito sulla base di un preventivo già accettato dal Cliente, sarà sufficiente fare riferimento allo stesso preventivo ed indicare eventualmente solo le prestazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel preventivo.
3.3. Salvo diverso accordo scritto i prezzi si intendono franco stabilimento (Incoterms 2010), imballo escluso. Ai prezzi esposti dovrà essere applicata l’aliquota IVA in vigore.
3.4. In caso di ritardato pagamento, al Cliente verranno applicati interessi di mora previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2002
3.5. Salvo diversi accordi, i pagamenti sia delle prestazioni sia dei ricambi forniti dovranno essere effettuati sul conto del Fornitore entro 10 giorni dalla data di ricevimento fattura senza detrazioni o compensazioni di sorta ove non autorizzate.
3.6. Il Cliente è autorizzato a compensare gli importi dovuti con le note di credito eventualmente emesse dal Fornitore a seguito di reclami e/o errori di fatturazione riconosciuti e accettati dal Fornitore stesso, a condizione che si riferiscono allo stesso servizio di riparazione/ assistenza e/o fornitura.
4. Impraticabilità die servizi riparazione/ assistenza
Condizioni generali del servizio di assistenza e di fornitura di parti di ricambio di DMG MORI Italia S.r.l.- valido da 01/2017
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4.1. Le spese di ricerca guasto sostenute ai fini dell’elaborazione dell’offerta nonché le spese a corredo dell’elaborazione della stessa offerta saranno fatturate al Cliente, anche qualora il servizio di riparazione / assistenza non possa essere eseguito per cause non imputabili al Fornitore. A titolo esemplificativo e non esaustivo la presente disposizione troverà applicazione quando:
• il guasto segnalato non si è presentato durante la verifica,
• il Cliente non ha rispettato la data d’intervento programmato per colpa a lui imputabile,
• l’ordine è stato cancellato da parte del Cliente durate l’esecuzione dell’intervento,
• i pezzi di ricambio non sono disponibili entro gli usuali termini di approviggionamento del Fornitore o sono irreperibili sul mercato.
4.2. Il bene oggetto di riparazione / assistenza potrà essere riportato al suo stato originario, soltanto dietro espressa richiesta del Cliente e previo rimborso delle spese sostenute, a meno che gli interventi eseguiti non fossero necessari.
4.3. Per i servizi di riparazione ed assistenza non praticabili, il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per danni al bene oggetto di riparazione / assistenza.
5. Spese di viaggio e spese accessorie
5.1. Le spese di viaggio e le spese accessorie del personale di assistenza del Fornitore verranno fatturate al Cliente sulla base di un importo forfetario. Tale importo forfetario d’intervento verrà fatturato per ciascun tecnico dell’assistenza che abbia prestato servizio durante l’intervento. Per gli interventi che si prolungano nel fine settimana o nelle festività, l’importo forfetario d’intervento verrà fatturato per ciascuna tratta effettuata dal Fornitore.
5.2. L’importo forfetario d’intervento include tutte le spese accessorie di servizio (tempo di viaggio, tariffa chilometrica, forfait di spesa, ecc.) ma non include i costi di pernottamento. Le spese relative ai voli di andata e ritorno all’estero, nonché i costi di pernottamento ed eventuali spese accessorie verranno fatturati al Cliente con modalità a piè di lista.
6. Spese di assistenza tecnica
6.1. Il Fornitore fatturerà la durata di permanenza del suo personale di assistenza sul luogo d’intervento sulla base del tariffario in vigore al momento della prestazione; il tariffario può essere consultato in qualsiasi momento presso il Fornitore.
6.2. Le interruzioni di attività e il prolungamento dell’intervento oltre i termini prestabiliti, riconducibili a cause non imputabili al Fornitore, saranno a carico del Cliente.
6.3. A conclusione dell’intervento, il Cliente dovrà confermare per iscritto le ore svolte dal personale di assistenza mediante sottoscrizione del rapporto d’intervento.
7. Tempi di lavoro e ritardi nei servizi di assistenza
7.1. Le tempistiche di intervento eventualmente indicate dal Fornitore non sono vincolanti e, quindi, sono da ritenersi meramente indicative. È fatta, comunque, salva la possibilità per il Cliente di convenire con il Fornitore tempistiche vincolanti di esecuzione del servizio di riparazione / assistenza, qualora l’entità dei lavori sia determinabile con precisione, i pezzi di ricambio eventualmente necessari siano disponibili presso il Cliente o possano essere da lui ordinati per tempo, sia stato raggiunto un accordo sui doveri cooperazione del Cliente nell’esecuzione dei servizi e il Cliente abbia ottenuto dalle autorità competenti i permessi necessari.
I tempi vincolanti di intervento di riparazione ed assistenza iniziano con il giorno in cui, a giudizio del Fornitore, siano soddisfatti i requisiti sopra menzionati, il Fornitore abbia ottenuto libero accesso al luogo di esecuzione dell'intervento di riparazione / assistenza, sia stato approvato dal Fornitore l'intervento di riparazione / assistenza e sia stato redatto un protocollo nel quale, tra l'altro, venga definita la data di inizio dell'intervento di riparazione / assistenza, che sia stato firmato da Cliente e Fornitore.
7.2. In caso di richiesta da parte del Cliente di servizi aggiuntivi o di estensione del servizio, o qualora risultino necessari ulteriori interventi rispetto a quelli preventivamente oggetto di accordo, i tempi di esecuzione verranno prolungati di conseguenza.
7.3. I tempi vincolanti di intervento di riparazione ed assistenza si intendono rispettati, se, alla scadenza di tale periodo, il bene oggetto di riparazione ed assistenza è disponibile per l'accettazione da parte del Cliente, nel caso in cui sia prevista a contratto la prova di accettazione.
7.4. In caso di forza maggiore, conflitti di lavoro o altri eventi non imputabili al Fornitore, i tempi di esecuzione devono riternersi interrotti e i predetti termini ricominceranno a decorrere ex novo dal giorno successivo a quello in cui cesserà il motivo che ne ha determinato l’interruzione.
7.5. Nel caso a seguito di colpevole ritardo del Fornitore insorgano danni per il Cliente, quest’ultimo ha facoltà di richiedere la corresponsione di un importo forfetario a titolo di risarcimento danni causati dal ritardo. Tale importo corrisponde, per ogni settimana di ritardo, allo 0,5 %, sino ad un massimo del 5 % complessivamente, del valore dei servizi prestati per quella porzione del bene oggetto di riparazione o assistenza che non sia prontamente utilizzabile in seguito a ritardo.
E’ espressamente esclusa la risarcibilità di qualsivoglia ulteriore danno.
7.6. Nel caso in cui il Fornitore non provveda all’intervento entro il termine indicato dal Cliente, il Cliente avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza comunque il diritto ad alcun risarcimento, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata da inviarsi presso la sede legale del Fornitore con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.
8. Accettazione
8.1. La sottoscrizione da parte del Cliente del rapporto di intervento comporta piena accettazione del servizio/assistenza e/o fornitura prestata dal Fornitore. Eventuali lamentele sul servizio/assistenza e/o fornitura dovranno essere specificatamente indicate dal Cliente nel predetto rapporto di intervento.
In ogni caso la mancata sottoscrizione del rapporto di intervento da parte del Cliente non esclude l’addebito del servizio/assistenza e/o fornitura e degli ulteriori costi e non autorizza in alcun modo il Cliente a non adempiere la propria prestazione di pagamento.
8.2. Il decorso di un periodo di due settimane dall’invito alla sottoscrizione del rapporto di intervento comporta l’accettazione dello stesso.
8.3. Con l'accettazione dell'intervento di riparazione ed assistenza decade ogni responsabilità del Fornitore in merito a difetti riscontrabili relativi all’intervenuto eseguito.
9. Garanzia sui servizi di riparazione ed assistenza
9.1. Eventuali vizi e/o difetti derivanti dal servizio di riparazione e/o assistenza dovranno essere comunicati per iscritto dal Cliente al Fornitore entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla scoperta del vizio e/o difetto.
La garanzia si intende sempre subordinata alla riferibilità del vizio e/o difetto all’oggetto del servizio di riparazione e/o assistenza.
Ciò vale soprattutto per i componenti forniti in conto lavoro dal Cliente. Il Cliente dovrà garantire al Fornitore tempo e condizioni necessarie affinché il Fornitore possa porre rimedio al difetto riscontrato. I componenti sostituiti diverranno di proprietà del Fornitore
9.2. È, inoltre, esclusa qualsivoglia forma di garanzia del Fornitore per quanto derivante da alterazioni, manutenzioni, sostituzioni e qualsivoglia modifiche apportate dal Cliente o da terzi da questi incaricati, senza l’approvazione del Fornitore.
9.3. I costi di montaggio e smontaggio sono a carico del Cliente, a meno che il Fornitore non sia tenuto a rispondere di tali costi conformemente al punto 18.
9.4. Se il Fornitore non pone rimedio al difetto entro un ragionevole lasso di tempo, il Cliente ha il diritto di agire per la sola riduzione di prezzo nei termini previsti per legge.
9.5. Nel caso in cui si dovesse constatare che il vizio e/o difetto contestato sia da ricondursi ad altra causa tecnica rispetto a quanto oggetto di intervento di assistenza/riparazione, gli interventi effettuati dal Fornitore verranno addebitati al Cliente sulla base delle tariffe vigenti.
9.6. E’ esclusa qualsivoglia forma di garanzia per
• difetti derivanti da deterioramento, collegamenti impropri o uso scorretto da parte del Cliente,
• danni derivanti da causa di forza maggiore (ad es. fulmini),
• difetti causati da sporcizia o usura con sovraccarico dei componenti meccanici e / o elettronici, nonché
• derivanti da eventi meccanici, chimici o atmosferici.
9.7. Fatto salvo quanto specificato al punto 13, il periodo di garanzia per i servizi di riparazione / assistenza del Fornitore presso Cliente è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di accettazione o messa in servizio.
10. Riparazione e revisione di componenti difettosi presso Fornitore
10.1. In caso di ordini di riparazione che necessitino del trasferimento del componente difettoso presso lo stabilimento del Fornitore o presso uno dei suoi subappaltatori, il ritiro ed il trasporto del componente difettoso è a carico del Cliente.
10.2. Il Cliente risponde dei rischi connessi al trasporto del componente. Su richiesta del Cliente, è possibile assicurare, a spese del cliente stesso, il trasporto di andata e ritorno dai rischi assicurabili, quali furto, rottura e incendio.
10.3. Durante la riparazione presso lo stabilimento del Fornitore o presso uno dei suoi subappaltatori non sussiste alcuna copertura assicurativa. Il Cliente è responsabile per il mantenimento della copertura assicurativa del bene, ad esempio dal rischio di incendio, acqua corrente, tempesta e rottura della macchina. E’ possibile stipulare una polizza assicurativa a copertura di tali rischi su espressa richiesta del Cliente e a sue spese
10.4. In caso di ritardo del Cliente nel ritiro del bene oggetto di riparazione, il Fornitore può addebitare i costi dello stoccaggio presso il suo stabilimento o presso quello del suo subfornitore. Il bene oggetto di riparazione può essere conservato in altro luogo a discrezione del Fornitore, con costi e rischio di stoccaggio a carico del Cliente.
11. Consegna die pezzi di ricambio o sostituzione di componenti con o senza installazione
Per la fornitura di pezzi di ricambio e la sostituzione di componenti (“parti”) indipendente da un ordine di riparazione ed assistenza del Fornitore, valgono le condizioni di seguito riportate.
11.1. Il Cliente è responsabile della correttezza della specifica e della descrizione tecnica del pezzo di ricambio ordinato al Fornitore. È esclusa qualsivoglia responsabilità del Fornitore in caso di pareri e/o suggerimenti circa l’idoneità della parte ordinata dal Cliente, in quanto il Fornitore accetta ordini per la fornitura delle parti senza un controllo preliminare del bene e della macchina su cui il pezzo di ricambio deve essere installato.
11.2. I termini previsti per la consegna non sono mai vincolanti per il Fornitore salvo diverso accordo scritto.
Il rispetto dei termini di consegna da parte del Fornitore presuppone che siano chiarite tutte le questioni commerciali e tecniche tra i soggetti contrattuali e che il Cliente abbia adempiuto a tutti gli obblighi a lui spettanti. In caso contrario, i termini di consegna si riterranno prolungati di conseguenza, fatta eccezione per i ritardi causati dal Fornitore.
11.3. Il rispetto dei termini di consegna concordati per i ricambi dipendono ad da un corretto e puntuale rifornimento del Fornitore da parte dei suoi subfornitori o costruttori dei ricambi stessi. I termini di consegna si intendono rispettati allorquando il ricambio ha lasciato lo stabilimento / la sede commerciale del Fornitore o del suo subfornitore (in caso di fornitura diretta) o è stato dichiarato pronto per la spedizione.
I termini di consegna sono interrotti in caso di forza maggiore, conflitti di lavoro o altri eventi non imputabili al Fornitore. I termini di consegna ricominciano a decorrere ex novo dal giorno successivo a quello in cui il motivo che ne ha determinato l’interruzione cesserà.
11.4. Nel caso in cui il Cliente imponga al Fornitore, nel rispetto dei termini ed eccezioni previsti per legge, un termine ragionevole di consegna e tale termine non venga rispettato, il Cliente ha facoltà di recedere da contratto secondo i termini di legge. In tal caso, il Cliente è tenuto, su richiesta del Fornitore, a dichiarare entro un periodo ragionevole se intende avvalersi di tale diritto di recesso. Viene, comunque, sempre escluso il risarcimento del dannno.
11.5. Il trasferimento del rischio al Cliente avviene nel momento in cui le parti hanno lasciato il magazzino/lo stabilimento del Fornitore ed anche quando avvengono consegne parziali o il Fornitore ha assunto ulteriori impegni, come ad esempio le spese di spedizione o la consegna delle parti presso il cliente.
12. Garanzia per le parti nuove
12.1. Il Cliente è tenuto a comunicare in forma scritta al Fornitore, entro 8 (otto) giorno dalla scoperta, vizi e/o difetti. I componenti sostituiti diverranno di proprietà del Fornitore.
12.2. Il Cliente dovrà garantire al Fornitore tempo e condizioni necessarie affinché il Fornitore possa eseguire tutte le riparazioni e sostituzioni necessarie; in caso contrario, il Fornitore sarà sollevato da qualsivoglia responsabilità per i danni derivanti.
12.3. I costi di montaggio e smontaggio sono a carico del Cliente.
12.4. Il Cliente ha facoltà di recedere da contratto secondo i termini di legge, nel caso in cui il Fornitore, nel rispetto dei termini ed eccezioni previsti per legge, non rispetti un termine ragionevole di consegna a lui imposto per l’esecuzione delle riparazioni e sostituzioni di un difetto.
12.5. Si esclude qualsivoglia responsabilità in particolare nei seguenti casi: uso improprio o scorretto, difetti di assemblaggio, installazione o messa in funzione ascrivibili al cliente e/o a terzi, naturale usura, gestione scorretta o negligente, manutenzione impropria, materiale operativo inadatto, lavoro strutturale difettoso, fondazione impropria, eventi chimici, elettrochimici o elettrici, se imputabili al Cliente.
12.6. E’ parimenti esclusa qualsiasi responsabilità del Fornitore per danni derivanti da interventi eseguiti impropriamente dal Cliente o da soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione del Fornitore. Tale disposizione si applica, inoltre, in caso di modificazione e/o sostituzione del pezzo senza l’approvazione del Fornitore.
12.7. Il periodo di garanzia per le parti nuove è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di accettazione o messa in servizio, e comunque non più tardi di 1 mese dalla consegna.
13. Garanzia per la componentistica riparata
Il periodo di garanzia per la componentistica riparata è pari a 6 mesi, se non diversamente concordato.
Il periodo di garanzia decorre dalla data di accettazione o messa in servizio, e comunque non più tardi di 1 mese dalla consegna. Tale condizione non si applica nel caso di difetti taciuti in modo fraudolento o in caso di violazione di una garanzia. I diritti contrattuali del Cliente rimangono parimenti salvaguardati anche in caso di fornitura di componenti usati.
14. Violazione die diritti di proprietà intellettuale di terzi
Il Fornitore garantisce che l’utilizzo dei pezzi di ricambio forniti non comporta violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi impegnandosi quindi a manlevare ed a tenere indenne il Cliente da eventuali pretese avanzate a riguardo nei suoi confronti da terzi.
In ogni caso, la garanzia di cui al presente articolo è azionabile a condizione che (i) il Cliente comunichi tempestivamente al Fornitore qualsivoglia pretesa avanzata da terzi in relazione ad una lamentata violazione di diritti di proprietà intellettuale, supporti il Fornitore al fine di paralizzare dette pretese e/o abiliti il Fornitore a modificare il pezzo consegnato al fine di dimostrare l’infondatezza della pretesa; che (ii) la linea difensiva da adottare stragiudizialmente e/o giudizialmente venga decisa e stabilita dal Fornitore e che (iii) la lamentata violazione di diritti di proprietà intellettuale non riguardi una modifica non autorizzata del pezzo di ricambio fornito ovvero dipenda da un uso diverso del bene rispetto a quello cui lo stesso è destinato.
15. Riserva di proprietà
15.1. Il Fornitore si riserva la proprietà di tutti gli accessori e dei pezzi di ricambio forniti ed utilizzati sino all’integrale pagamento del corrispettivo pattuito nel rispettivo contratto di fornitura o di assistenza.
15.2. In caso di comportamento del Cliente non conforme ai termini del contratto, in particolare in caso di ritardato e/o mancato pagamento, il Fornitore avrà diritto, dietro richiesta, alla restituzione del bene fornito e il Cliente è tenuto ad adempiervi.
15.3. Una eventuale domanda di apertura di una procedura di insolvenza autorizza il Fornitore a recedere da contratto e a richiedere l’immediata restituzione del bene fornito.
16. Riparazione di componenti e loro sostituzione
16.1. Il prezzo di vendita al Fornitore del componente da riparare viene determinato ad esclusivo giudizio del Fornitore. L’addebito al Fornitore del prezzo del componente riparabile e da sostituirsi con componente nuovo è subordinato alla consegna al Fornitore dello stesso componente e alla sua riparabilità. Se il componente de riperere e de sostituire con componente nuovo non viene consegneto el Fornitore entro 2 settimene del suo smonteggio, il Fornitore evrà diritto di eddebitere el Cliente il prezzo del componente nuovo.
I componenti sostituiti devono essere invieti el Fornitore sostenzielmente essicureti del Cliente frenco destino (CIP Incoterms 2010) con spedizione nezionele o sdoganati (DDP Incoterms 2010) con spedizione dall’estero.
16.2. In ceso di essenze di bolle di reso, i componenti verrenno restituiti el Cliente in quento non identificeti. Se il Cliente omette di specificere il difetto delle perte restituite, serà eddebiteto el Cliente un importo di 50,- EUR per le verifice del pezzo.
17. Restituzione di parti di ricambio non utilizzate
17.1. Nel ceso in cui il Cliente xxxxx ordineto diversi ricembi ei fini delle riduzione dei tempi di riperezione / intervento di essistenze, in quento elle richieste di intervento non ere encore chiero queli ricembi fossero necesseri, il Cliente è tenuto e restituire, e suo rischio e e sue spese, i ricembi non utilizzeti el Fornitore entro 2 settimane della conclusione dell’intervento di riparazione (assicurati franco destino megezzino del Fornitore - CIP Incoterms 2010).
17.2. Il Fornitore he fecoltà di eddebitere el Cliente i costi risultenti delle ettività di entrete merce, controllo e reimmegezzinemento, peri el 10% (messimo 175,- EUR) del velore di ciescune voce. Sono sostenzielmente esclusi del ritiro i ricembi non utilizzeti di un velore inferiore e 65,- EUR, in quento non potrenno essere eccrediteti.
18. Responsabilità del Fornitore e limitazioni di responsabilità
Il Fornitore è responsebile, limitetemente el prezzo di vendite definito e contretto, sie per eventueli denni elle perti oggetto di essistenze/riperezione/vendite sie per eventueli denni e componenti diversi de quelli oggetto di essistenze/riperezione/vendite.
19. Prescrizione
Fatto salvo quanto specificato al punto 13 “Gerenzie per le componentistice riperete”, tutti i diritti del Cliente si prescrivono nel termine di 12 mesi dalla data di consegna o dalla data dell’intervento di assistenza effettuato.
20. Legge applicabile e foro competente, Dati personali
20.1. In ceso di controversie tre il Fornitore ed il Cliente, solo per controversie tre soggetti nezioneli tedeschi si epplice le legge iteliene.
20.2. Nel caso dovesse insorgere controversia sull’applicazione e/o interpretezione delle presenti condizioni genereli, le perti concordeno nel ritenere esclusivemente competente il Foro di Bergemo con espresse esclusione dei Fori concorrenti ex lege
20.3. Il Fornitore he il diritto di selvere e trettere i deti personeli del Cliente per mezzo di eleborezione elettronice deti nel rispetto delle normetive vigente in meterie