CITTA’ DI POMIGLIANO D’ARCO
CITTA’ DI POMIGLIANO D’ARCO
(Provincia di Napoli)
SETTORE SERVIZI SOCIALI
SETTORE AFFARI SOCIALI - UFFICIO DI PIANO - CORSO X. XXXXXXXX, XXXX XXXXX, PIAZZETTA SAN XXXXXXXX XXXXX
– 00000 XXXXXXXXXX D’ARCO – TELEFONO E TELEFAX 000 000 00 00.
ALLEGATO B
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2013/2014.
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL
Articolo 1 – Oggetto dell’appalto.
1. L'appalto ha per oggetto l’espletamento, a decorrere dal 14 ottobre 2013 e fino al 31 maggio 2014, del servizio di trasporto scolastico sul territorio comunale degli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie inferiori nonché degli alunni disabili che frequentano le scuole dell’infanzia, le scuole elementari, le scuole medie inferiori e le scuole medie superiori che insistono sul territorio del Comune di Pomigliano d’Arco.
2. Il servizio di trasporto scolastico verrà effettuato per l’anno scolastico 2013/2014.
3. Le prestazioni richieste all’aggiudicatario dell’appalto e le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliate al successivo articolo 2 e dal presente capitolato speciale di appalto oltre che dal bando di gara.
4. E’ comunque in facoltà dell’Amministrazione comunale di adeguare l’effettiva consistenza del servizio in relazione alle variazioni del numero degli alunni, nonché chiedere all’aggiudicatario l’attivazione di ulteriori percorsi di trasporto scolastico in aggiunta o in sostituzione di quelli elencati, in modo non esaustivo, al successivo articolo 3 del presente capitolato speciale di appalto.
5. Il soggetto affidatario del contratto di cui al bando di gara e al presente capitolato speciale di appalto è tenuto ad eseguire in proprio il servizio di trasporto scolastico. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 116 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Il contratto di appalto si intenderà risolto alla scadenza del termine previsto nel bando di gara e nel presente capitolato speciale di appalto, senza necessità di preventiva disdetta.
7. E’ esclusa la possibilità di rinnovo tacito del contratto.
8. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
9. Nel caso in cui, secondo le valutazioni del responsabile unico del procedimento, i tempi stimati per l’aggiudicazione del presente appalto dovessero protrarsi oltre il 14 ottobre 2013, ovvero in caso di mancata aggiudicazione del presente appalto, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di prorogare il contratto di appalto in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per un massimo di tre mesi a decorrere dal 14 ottobre 2013. In tal caso dall’importo posto a base di gara sarà detratto il costo mensile del contratto di appalto prorogato.
10. Il responsabile del procedimento darà comunque avvio all’esecuzione del contratto di appalto in via di urgenza, prima della stipula del contratto, in quanto la legge regionale n. 4 del 1 febbraio 2005 recante “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”, individua il servizio di trasporto scolastico quale uno degli interventi idonei a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l’esercizio del diritto all’istruzione. La mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella presente gara di appalto determinerebbe, quindi, di fatto, un danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
Articolo 2 – Specifiche delle prestazioni oggetto d’appalto.
1. Il trasporto scolastico dovrà essere effettuato a favore di circa 130 alunni e circa 12 alunni disabili.
2. Entro il mese di settembre 2013 l’impresa aggiudicataria provvisoria del servizio definirà, in accordo con il responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune, il programma di esercizio relativo al trasporto per l’anno scolastico 2013/2014 sulla base del numero delle domande accolte, del domicilio degli utenti e delle scuole frequentate. Dopo 20 giorni dall’inizio del trasporto scolastico l’impresa aggiudicataria dovrà effettuare un controllo sul servizio effettuato verificando i percorsi e gli orari e proponendo al responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune le necessarie modifiche per accogliere le richieste dell’utenza. All’Amministrazione comunale compete di definire le variazioni al servizio e l’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo di renderle operative entro 2 giorni dalla comunicazione dandone notizia all’utenza e alle scuole servite dal servizio di trasporto scolastico.
3. Il servizio di cui al presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore. In caso di proclamazione di sciopero l’impresa aggiudicataria è tenuta ad avvertire tempestivamente sia il responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune che le Scuole servite dal servizio di trasporto scolastico, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa. Saranno garantire le prestazioni indispensabili di cui alla normativa nazionale (legge n. 146/1990 e successive modificazioni) come individuate dai corrispondenti accordi sindacali aziendali.
4. Le modifiche temporanee del servizio dovute ad eventi straordinari ed imprevedibili saranno comunicate immediatamente all’impresa aggiudicataria dal Responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune. Qualora tali modifiche abbiano una durata superiore ai 2 giorni i percorsi e gli orari dovranno essere autorizzati dal responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune o, per competenza, da altri Uffici comunali. Il mancato rispetto degli orari concordati causato da interruzioni stradali, qualora siano ripetitive o rischino di diventare strutturali, deve essere comunicato dal legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria al responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune, per l’adozione dei provvedimenti di competenza del medesimo Ufficio di Piano o di altri Uffici comunali. Anche nel caso di ritardi per intensità del traffico questi devono essere comunicati dal legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria al responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune che provvederà, in accordo con il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria, ad adottare, ove possibile, i provvedimenti di modifica degli orari. Sono fatti comunque salvi gli orari di ingresso e di uscita degli alunni stabiliti dalle autorità scolastiche. La eventuale modifica di orari e/o di percorsi dovrà essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria senza costi aggiuntivi rispetto all’importo dell’appalto aggiudicato. Eventuali ritardi accidentali, per guasti o eventi del tutto imprevedibili devono essere annotati giornalmente da parte dell’autista su apposito diario di bordo. Nel diario di bordo l’autista dovrà segnare quotidianamente i chilometri di effettiva percorrenza del mezzo di trasporto guidato. Il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato, ai fini della liquidazione del corrispettivo mensile, dovrà allegare alla fattura il numero complessivo dei chilometri effettivamente percorsi da ogni mezzo utilizzato nell’espletamento del servizio di trasporto scolastico.
5. Nel caso in cui per sopraggiunte avarie di uno o più mezzi durante l’esecuzione del servizio i mezzi stessi non potessero essere utilizzati, il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria è tenuto ad avvisare degli eventuali ritardi il responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune e gli utenti interessati e ad assicurare una tempestiva sostituzione degli automezzi stessi entro 30 minuti dall’evento.
6. In caso di temporanea chiusura del traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso di forza maggiore, il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari che dovranno essere autorizzate dal responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune o, per competenza, da altri Uffici comunali, per garantire il normale espletamento del servizio. Il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria ne darà tempestiva comunicazione agli utenti e alle scuole servite dal servizio di trasporto scolastico.
7. In caso di abbandono o sospensione e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato il responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune potrà sostituirsi all’impresa aggiudicataria senza formalità di sorta, anche attraverso l’affidamento ad altra impresa con rivalsa delle spese a carico dell’impresa aggiudicataria e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questa applicabili e dall’eventuale risarcimento dei danni.
8. L’impresa aggiudicataria potrà proporre al responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune proposte di variazione totale o parziale di percorsi in precedenza concordati con il medesimo responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune allo scopo di migliorare la qualità del servizio. Il responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune, sussistendone i presupposti di legge, fermo restando le competenze proprie dell’Ufficio, può accogliere tali proposte, senza aggravio di spesa per il Comune.
9. Durante il trasporto dei bambini della scuola dell’infanzia e degli alunni diversamente abili, il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria è obbligato ad assicurare, a bordo di tali veicoli, la presenza, in numero adeguato, di personale addetto alla vigilanza e all’accompagnamento. I costi del personale addetto alla vigilanza e all’accompagnamento sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria e rientrano, comunque, nell’importo dell’appalto aggiudicato.
10. Salvo quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, le modalità operative di espletamento del servizio di trasporto scolastico sono le seguenti:
a) luogo di espletamento: ambito territoriale comunale ed, eventualmente, se necessario e previa autorizzazione del responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune, ambiti territoriali di comuni limitrofi limitatamente al percorso dall’abitazione dell’utente alla sede della scuola di appartenenza che insiste sul territorio del Comune di Pomigliano d’Arco e viceversa;
b) periodo di espletamento: dal 14/10/2013 al 31/05/2014;
c) giorni settimanali di espletamento: dal lunedì al sabato. Il servizio di trasporto scolastico sarà effettuato il sabato soltanto per gli alunni che frequentano scuole dell’infanzia, elementari, medie inferiori e medie superiori che in tale giorno della settimana hanno programmato attività didattiche;
d) caratteristiche specifiche del servizio: raccolta e discesa degli alunni su fermate predeterminate dal responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune in accordo con il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria. Trasporto esclusivamente degli aventi diritto e divieto d’accesso a persone estranee al servizio. Consegna degli alunni ai genitori e/o a persone adulte dagli stessi autorizzati esclusi gli alunni della scuola media con autorizzazione alla discesa da soli dai mezzi. Nel caso non siano presenti alla fermata i genitori o persone autorizzate per prendere in consegna il minore, l’alunno deve essere accompagnato alla sede dell’impresa aggiudicataria e preso in custodia da apposito personale che dovrà avvertire, con la massima tempestività, i genitori. Il responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune fornirà al legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, l’elenco degli alunni da trasportare suddivisi per scuola con l’indicazione dei
genitori o delle persone incaricate di prendere in consegna l’alunno con i recapiti telefonici o, in alternativa, l’autorizzazione alla discesa da solo dell’alunno;
e) numero di mezzi da utilizzare per l’espletamento del servizio: fermo il numero dei mezzi indicati dal legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria in sede di gara, quelli necessari a garantire l’assoluto rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni e il trasporto del numero degli utenti presenti su ogni singola percorso individuato;
f) modifiche del servizio: è fatta salva la possibilità, con le modalità previste nel presente capitolato e nel rispetto delle previsioni legislative, anche di parziali modifiche ai percorsi preventivamente concordati, mediante accorpamento o scorporo di tratti di percorso. Le modifiche di percorsi eventualmente introdotte nel corso dell’esecuzione dell’appalto non comportano, per il Comune, costi aggiuntivi rispetto all’importo dell’appalto aggiudicato.
Articolo 3 – Scuole interessate al servizio di trasporto scolastico.
1. Ferme restando le caratteristiche del servizio di trasporto scolastico definite dal presente capitolato, viene, di seguito, riportato l’elenco delle scuole che insistono sul territorio del Comune di Pomigliano d’Arco e che sono interessate al servizio di trasporto scolastico:
Scuole dell’infanzia:
1) Scuola Statale Buonpensiero 1, telefono/fax 0000000000, Istituto di riferimento I.C. Pomigliano 2, Sm Falcone 4cd Telefono 0000000000;
2) Scuola Statale Buonpensiero 2, telefono/fax 0000000000, Istituto di riferimento I.C. Pomigliano 2, Sm Falcone 4cd Telefono 0000000000;
3) Scuola Statale I.C. Pomigliano d’Arco Falcone – Cirino, Xxxxxxxx Xxxxxx, Istituto di riferimento I.C. Pomigliano 2, Sm Falcone 4cd Telefono 0000000000;
4) Scuola Statale I.C. Xxxxx, Via Mazzini, Istituto di riferimento I.C. Omero, Telefono 0000000000;
5) Scuola Statale Paciano- San Giusto, Via X. Xxxxxx, telefono/fax 000 0000000, Istituto di riferimento I.C. Pomigliano 2, Sm Falcone 4cd Telefono 0000000000;
6) Scuola Statale Pomigliano 1 – Xxxxx Xxxx. Istituto di riferimento Scuola Statale Primo Circolo Didattico – Frasso;
7) Scuola Statale Pomigliano 1 – Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, Via Xxxxxx Xxxxxxx. Istituto di riferimento Scuola Statale Primo Circolo Didattico – Frasso;
8) Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 0 – X.xxx Xxxxxxxx, Via F.lli Bandiera. Istituto di riferimento Scuola Statale Primo Circolo Didattico – Frasso;
9) Scuola Statale Pomigliano 2 – Capoluogo, Xxx Xxxx, 00. Istituto di riferimento Scuola Statale Secondo Circolo Didattico, Pomigliano 2, Capoluogo. Telefono/fax 000 0000000;
10) Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 0 – Guadagni, Contrada Guadagni. Istituto di riferimento Scuola Statale Secondo Circolo Didattico, Pomigliano 2, Capoluogo. Telefono/fax 000 0000000;
11)Scuola Statale Pomigliano 2 – Principe di Piemonte, Via Principe di Piemonte. Istituto di riferimento Scuola Statale Secondo Circolo Didattico, Pomigliano 2, Capoluogo. Telefono/fax 000 0000000;
12)Scuola Statale Pomigliano 3 - X. Xxxxxx, Via C. Guadagno, Telefono 000 0000000. Istituto di riferimento Scuola Statale Terzo Circolo Didattico, Pomigliano 3, Sulmona;
13)Scuola Statale Pomigliano 3 – Fiume Salesiani, Via X. Xxxxxxxx, Piazzetta San Xxxxxxxx Xxxxx. Istituto di riferimento Scuola Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxx;
14)Scuola Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 0 - Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, Telefono 000 0000000. Istituto di riferimento Scuola Statale Terzo Circolo Didattico, Pomigliano 3, Sulmona.
Scuole elementari:
1) Scuola Statale Buonpensiero Legge 000, Xxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, telefono/fax 000 0000000. Xxxxxx xx X.x. Xxxxxxxxxx 0 Xx Xxxxxxx 0 cd;
2) Scuola Statale I.C. Omero Pomigliano – Mazzini, Via X. Xxxxxxx. Plesso di I:X. Xxxxx;
3) Scuola Statale I.C. Pomigliano d’Arco Falcone – Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xx
X.X. Xxxxxxxxxx 0 Sm Falcone 4 cd;
4) Scuola Statale Paciano – S. Giusto, Via S. Xxxxxx, Telefono/fax 000 0000000. Xxxxxx xx X.X. Xxxxxxxxxx 0 Xx Xxxxxxx 0 cd;
5) Scuola Statale Pomigliano 1 – Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, Via X. Xxxxxxx (Bosco Piccolo). Plesso di Pomigliano 1 – Frasso;
6) Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 0 – F.lli Bandiera, Via F.lli Bandiera, Telefono 000 0000000. Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx 0 – Frasso;
7) Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 0 – Frasso, Via Indipendenza, Telefono/fax 000 0000000. Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx 0 – Frasso;
8) Scuola Statale Pomigliano 2 – Capoluogo, Via Roma. Telefono 000 0000000, fax 000 0000000. Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx 0 – Capoluogo;
9) Scuola Statale Pomigliano 2 – Guadagni, Xxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx 0 – Capoluogo;
10)Scuola Statale Pomigliano 3 – Fiume, Via Fiume, Telefono 000 0000000, fax 000 0000000. Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx x’Xxxx 0 Xxxxxxx;
11)Scuola Statale Pomigliano 3 – X. Xxxxxx, Via C. Guadagno, Telefono 000 0000000.
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx x’Xxxx 0 Xxxxxxx;
12)Scuola Statale Pomigliano 3 – Sulmona, Via Sulmona, Telefono/fax 000 0000000.
Plesso di Pomigliano d’Arco 3 Sulmona.
Scuole secondarie di I grado (scuola media):
1) Scuola Media Statale Catullo – Pomigliano, Via Grosseto, telefono 000 0000000;
2) Scuola Media Xxxxxxx X. Xxxxxxx – Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, Legge 219/81, Telefono 000 0000000. Sezione associata di I.C. Pomigliano 2 Sm Falcone 4 cd;
3) Scuola Media Statale Omero – Pomigliano d’Xxxx, Xxx Xxxxxxx, 00, Telefono 000 0000000. Sezione associata di I.C. Xxxxx;
4) Scuola Media Statale X. Xxxxx, Via Manzoni, Telefono/fax 000 0000000.
Scuole secondarie di II grado (scuola superiore):
1) IPSSCT EUROPA Scuola Superiore: Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici. Xxx Xxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxxxxx x’Xxxx. Telefono e telefax 081/0000000.
2) Istituto Magistrale M. Serao. 80038 Pomigliano d’Arco. Telefono 000 0000000 - Telefax 081 8030380.
3) ITI X. Xxxxxxxx. Scuola superiore: Istituto Tecnico Industriale. Xxx Xxxxx Xxxxx, 000, 00000 Xxxxxxxxxx x’Xxxx. Telefono 000 0000000 – Telefax 081 8841676.
4) Liceo Classico Imbriani. Scuola superiore: liceo Classico. Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 00000 Xxxxxxxxxx x’Xxxx. Telefono e fax 000 0000000.
5) Liceo Scientifico Pedagogico e Sc. Soc. X. Xxxxxxx. Scuola superiore. Xxx Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxxxx x’Xxxx. Telefono 000 0000000 – Telefax 081 8038512.
2. Il Comune si riserva, in base alle domande di accesso al servizio di trasporto scolastico accolte dall’Ufficio di Piano del Comune, di modificare l’elenco delle scuole di cui al comma 3 del presente articolo riducendo ovvero ampliando il numero delle scuole interessate al servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato.
Articolo 4 - Importo dell'appalto.
1. L’importo complessivo dell’appalto per l’anno scolastico 2013/2014 è fissato in € 98.181,00 oltre I.V.A. al 10%. Non sono previsti oneri per la sicurezza.
2. Come rilevabile dal D.U.V.R.I. allegato al bando di gara sub lettera C) per farne parte integrante e sostanziale, i costi per la sicurezza sono pari a zero.
Articolo 5 - Durata dell'appalto.
1. Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio il giorno 14 ottobre 2013 e termine il giorno 31 maggio 2014.
2. Il servizio di trasporto scolastico, oggetto del presente capitolato speciale di appalto, nell’ambito del periodo di durata dell’appalto indicato nel precedente comma 1, sarà erogato esclusivamente nei giorni effettivi di attività didattica delle scuole interessate, secondo il calendario scolastico approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 183 del 18/06/2013 per l’anno scolastico 2013/2014 e secondo le autonome decisioni delle Direzioni Didattiche in ordine ai giorni di sospensione delle medesime attività scolastiche.
3. Il servizio di trasporto scolastico è comunque sospeso:
▪ Tutte le domeniche;
▪ Il 1° novembre, festa di tutti i santi;
▪ L’8 dicembre, Immacolata Concezione;
▪ Il 25 dicembre, Natale;
▪ Il 26 dicembre, Santo Stefano;
▪ Il 1° gennaio, Capodanno;
▪ Il 6 gennaio, Epifania;
▪ Il lunedì dopo Pasqua;
▪ Il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
▪ Il 1° maggio, festa del Lavoro;
▪ La festa del Santo Patrono se ricade in periodo di attività didattiche.
4. Il servizio di trasporto scolastico è, inoltre, sospeso:
▪ Il 2 novembre 2013, commemorazione dei defunti;
▪ Vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre 2013, dal 2 al 5 gennaio 2014;
▪ 4 marzo 2014, ultimo giorno di carnevale;
▪ Vacanze pasquali: dal 17 al 22 aprile 2014;
▪ Il servizio di trasporto scolastico è consentito il sabato a favore delle sole scuole che in tale giorno della settimana hanno programmato lo svolgimento di attività didattiche.
5. Il compenso delle prestazioni richieste dal presente capitolato speciale di appalto e dal bando di gara, verrà erogato all’impresa aggiudicataria dell’appalto in base ai giorni di effettiva erogazione del servizio di trasporto scolastico.
6. La durata dell’appalto può essere prorogata, su richiesta della stazione appaltante, per un massimo di tre mesi dalla data prevista della sua scadenza. A tale scopo la stazione appaltante chiederà all’aggiudicatario dell’appalto, almeno quindici giorni prima della data prevista di conclusione del contratto di appalto, la propria disponibilità alla proroga. L’aggiudicatario è tenuto a rispondere entro quindici giorni dalla data della richiesta di disponibilità alla proroga che può essere trasmessa, dalla stazione appaltante all’aggiudicatario della gara, anche a mezzo telefax.
Articolo 6 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara.
1. Sono ammessi a partecipare alla gara oggetto del presente capitolato speciale di appalto:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615 – ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615 – ter del codice civile;
2. I consorzi stabili di cui all’articolo 36 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa, eseguono il servizio oggetto del presente bando di gara tramite la struttura di impresa comune alle imprese consorziate, ovvero, tramite uno o più imprese
consorziate. In quest’ultimo caso i legali rappresentanti dei consorzi stabili sono tenuti ad indicare, ai sensi del comma 5 dell’articolo 36 del medesimo D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
3. Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera d) dell’articolo 34 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, e per i consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e) dell’articolo 34 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, il requisito di capacità tecnica e il requisito di capacità economica dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo o da una consorziata e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate. Il concorrente che supera il limite del 60% può comunque partecipare alla gara, fermo restando che i restanti requisiti devono essere posseduti dalle mandanti, ancorché in misura limitata. La disposizione che richiede per la mandataria il possesso dei requisiti in misura maggioritaria va applicata nel caso in cui il concorrente si presenti con raggruppamento di tipo orizzontale o misto. Nel caso di raggruppamento verticale puro ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.
4. I Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) e i consorzi ordinari di concorrenti sono tenuti ad indicare, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati così come individuate dall’articolo 9 del bando di gara.
5. L’obbligo di cui al comma 4 si ritiene assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese.
6. L’obbligo di cui al comma 4 è applicabile indistintamente a tutte le forme di raggruppamenti temporanei di imprese orizzontali, verticali e misti, a pena di esclusione.
7. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
8. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, sono tenuti a indicare, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
9. E’ consentita la partecipazione alla presente gara ai soggetti di cui alle lettere d) ed
e) dell’articolo 34 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni (raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti), anche se non ancora costituiti. In tal caso alla domanda di partecipazione alla gara oggetto del presente bando di gara, deve essere allegata apposita dichiarazione, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, nella quale deve essere attestato l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella medesima dichiarazione, e qualificato come mandatario, il quale stipulerà, dopo la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio ordinario, il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Il mandato collettivo speciale dovrà essere sottoscritto e presentato alla stazione appaltante, pena l’esclusione del concorrente dalla gara, entro e non oltre 15 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione del servizio. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.
10. E’ vietata l’associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di gara. L’inosservanza di tali divieti comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
11. Valgono, per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari, le disposizioni recate dall’articolo 8 del bando di gara.
Articolo 7 - Requisiti dei concorrenti per la partecipazione alla gara.
1. Possono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico i soggetti indicati nell’articolo 6 del presente capitolato speciale di appalto in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di capacità economica e finanziaria, dei requisiti di capacità tecnica e professionale, dei requisiti specifici connessi alla natura dell’appalto e di altri requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di pubblici appalti, riportati nel bando di gara e nel presente capitolato speciale di appalto.
Requisiti di ordine generale:
a) Insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza dell’impresa concorrente di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;
b) Posizione di regolarità in materia di contributi previdenziali e assicurativi del proprio personale.
2. Costituisce causa di esclusione la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 38 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, a prescindere dalle indicazioni riportate nel bando di gara.
3. Le cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, concernono tutti i contratti pubblici, qualunque ne sia la tipologia e l’oggetto e indipendentemente dal valore del contratto e dalla procedura di scelta del contraente adottata.
4. Sono parimenti esclusi i concorrenti per i quali sussistano ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici come, a mero titolo di esempio, nel caso in cui sia stata comminata la sanzione dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
5. A norma del comma 2 dell’articolo 38 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione deve essere completa; con particolare riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 163/2006, la dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del reato e/o della sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete alla stazione appaltante. L’omissione o l’incompletezza delle dichiarazioni da rendersi ai sensi dell’articolo 38 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, da parte di tutti i soggetti ivi previsti, costituiscono, di per sé, stante il chiaro disposto normativo, motivo di esclusione dalla procedura di gara. Le dichiarazioni sul possesso dei prescritti requisiti, pertanto, non possono essere prodotte ex post, qualora mancanti.
6. Nel caso di eventuali errori od omissioni derivanti dalla utilizzazione, da parte del concorrente, dei modelli predisposti dalla stazione appaltante, la Commissione di gara può, all’esito di una attenta analisi del caso concreto, valutare l’ammissibilità di una eventuale regolarizzazione.
7. Per quanto riguarda i soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante dell’impresa concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui affermi, “per quanto a propria conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alla stazione appaltante di effettuare le verifiche necessarie.
8. In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, anche con riferimento agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la cosiddetta dissociazione.
Requisiti di idoneità professionale:
a) Essere iscritti, alla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, per il settore di attività relativo al noleggio di auto ed autobus con e/o senza conducente.
b) Essere in possesso, da almeno tre anni, rispetto alla data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, della idoneità alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448.
c) Essere in possesso, da almeno tre anni, rispetto alla data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, della concessione da noleggio da rimessa con conducente.
x) Xxxxxx in possesso, da almeno tre anni, rispetto alla data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, di titoli di proprietà e/o di usufrutto e/o di patto
di riservato dominio e/o di locazione con facoltà di compera (leasing) di autobus e minibus o scuolabus e mini scuolabus rispondenti, per caratteristiche, al decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni e integrazioni, immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente. Per autobus si intendono veicoli per trasporto di persone con un numero di posti superiore a 16, escluso il conducente; per minibus si intendono veicoli per trasporto di persone con un numero di posti superiore a 8 e non superiore a 16, escluso il conducente; per scuolabus si intendono veicoli derivati da autobus prescindendo dal numero dei posti, destinati al trasporto di studenti e aventi allestimenti in relazione all’uso cui sono destinati; per mini-scuolabus si intendono veicoli derivati da minibus prescindendo dal numero dei posti, destinati al trasporto di studenti e aventi allestimenti particolari in relazione all’uso cui sono destinati.
e) Essere in possesso, da almeno tre anni, rispetto alla data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, di titoli di proprietà e/o di usufrutto e/o di patto di riservato dominio e/o di locazione con facoltà di compera (leasing) di veicoli, per il trasporto di studenti disabili, attrezzati con pedana sollevatrice ad azione meccanica, elettrica o idraulica; scivolo a scomparsa ad azione meccanica, elettrica o idraulica; braccio sollevatore o paranco ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico; sedile scorrevole e girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo; sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile; sportello scorrevole. L’applicazione dei dispositivi e delle attrezzature suddette debbono essere già presenti all’atto della omologazione del veicolo, in quanto gli adattamenti al trasporto devono sempre essere riportati sulla carta di circolazione previo collaudo da parte della Motorizzazione.
Requisiti di capacità economico-finanziaria:
a) Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore del trasporto scolastico, realizzati negli ultimi tre esercizi corrispondenti agli ultimi tre bilanci depositati. Si precisa che con il presente requisito la stazione appaltante non fissa, per le imprese concorrenti, limiti di accesso alla presente gara connessi al fatturato aziendale globale. Tale requisito è volto a comprovare la solidità dell’impresa concorrente sotto il profilo economico, allo scopo di garantire la corretta esecuzione del futuro contratto.
Requisiti della capacità tecnica e professionale:
a) Presentazione dell’elenco dei servizi di trasporto scolastico prestati negli ultimi tre anni, 2010/2011/2012, fino alla data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.
9. I concorrenti, inoltre, devono essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando di gara.
10. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara di appalto oggetto del presente capitolato speciale di appalto possono utilizzare la modulistica predisposta dalla stazione appaltante allegata al bando di gara.
Articolo 8 – Caratteristiche degli automezzi.
1. Gli autoveicoli utilizzati per il servizio di trasporto scolastico devono essere di esclusiva proprietà dell’aggiudicatario o in sua piena e documentata disponibilità, adatti al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento e avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/1977, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 31/01/1997 e successive modificazioni e integrazioni. Detti autoveicoli devono possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui alle disposizioni del vigente Codice della Strada, essere regolarmente immatricolati, muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia ed essere in regola con le revisioni, generali e annuali previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Tutti gli automezzi impiegati per il servizio di trasporto scolastico devono essere coperti da polizza assicurativa RC relativa ai veicoli.
3. Il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria deve garantire mezzi idonei alle diverse tipologie di trasporto scolastico richieste dal servizio, in particolare per quanto riguarda il numero di utenti da trasportare e le strade da percorrere.
4. Gli autoveicoli destinati al servizio pubblico per il trasporto scolastico dovranno riportare le seguenti diciture, applicate sul veicolo, in modo ben visibile: sulla parte anteriore “TRASPORTO SCOLASTICO” e sulla parte posteriore “ATTENZIONE SALITA E DISCESA ALUNNI”.
5. All’interno degli autoveicoli dovrà essere indicato in modo ben visibile il numero dei posti corrispondente a quelli della carta di circolazione. Tali autoveicoli dovranno, inoltre, avere oltre all’impianto di climatizzazione, caratteristiche tali da assicurare la massima sicurezza per la incolumità degli utenti, avere un adeguato numero di posti a sedere ed essere sempre in perfette condizioni generali di funzionamento, pulizia e decoro.
Articolo 9 - Procedura di gara e criteri di aggiudicazione.
1. Per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato speciale di appalto, si procede secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, sulla base dei seguenti criteri di valutazione dell’offerta, elencati in ordine decrescente di importanza: 1) qualità del servizio; 2) prezzo.
2. Il punteggio massimo attribuibile al criterio di valutazione “qualità del servizio”, secondo i parametri di qualità elencati in Tabella 1, sub lettera a), riportata di seguito, è pari a 70 (settanta) mentre il punteggio massimo attribuibile al criterio di valutazione “prezzo”, calcolato in modo proporzionale rispetto all’offerta economica presentata dai concorrenti mediante l’utilizzo della formula riportata di seguito sub lettera b), è pari a 30 (trenta).
3. Il criterio di valutazione “qualità del servizio” è suddiviso nei seguenti sub-criteri o “parametri di qualità” dettagliatamente definiti in Tabella 1, sub lettera a): 1) Automezzi impiegati specificamente per il servizio di trasporto scolastico; 2) Automezzi impiegati specificamente per il trasporto scolastico di alunni disabili; 3) Piano di trasporto scolastico; 4) Servizi di trasporto scolastico aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal bando di gara; 5) Dislocazione del deposito dei mezzi dell’impresa concorrente; 6) Esperienza del personale addetto alla guida degli automezzi del trasporto scolastico e del personale addetto alla vigilanza degli alunni trasportati; 7) Certificazione della qualità dell’organizzazione. ISO 9001 e ISO 14001; 8) Standard di pulizia dei mezzi di trasporto. Presenza di impianti di riscaldamento e refrigerazione.
4. I pesi o fattori di ponderazione e i sub-pesi o sub-punteggi sono riportati in corrispondenza di ciascun sub-criterio del criterio di valutazione “qualità del servizio” nella Tabella 1 riportata di seguito.
5. La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione del servizio oggetto di gara anche nel caso di una sola offerta valida.
6. Non si procederà all’aggiudicazione se la stazione appaltante riterrà, a suo insindacabile giudizio, che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
a) Qualità del servizio. Punteggio massimo attribuibile 70 (settanta) punti.
Tabella 1
SUB CRITERI O PARAMETRI DI QUALITA’ | FATTORI DI PONDERAZIONE E SUB- PUNTEGGI |
1. Automezzi impiegati specificamente per il servizio di trasporto scolastico oggetto del bando di gara. Il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve produrre, ai fini della attribuzione del punteggio, apposita autocertificazione, sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa a tutti gli automezzi che saranno specificamente impiegati nel servizio di trasporto scolastico oggetto di gara. Gli automezzi dovranno essere indicati secondo le loro caratteristiche tecniche e individuati con il rispettivo numero di targa. Alla predetta autocertificazione devono essere allegate, ai fini della attribuzione del punteggio, le copie conformi dei documenti di proprietà o di noleggio o altri documenti idonei a dimostrare la piena disponibilità degli automezzi indicati da parte del legale rappresentante dell’impresa concorrente. Nei documenti degli automezzi, ai fini della attribuzione del punteggio, deve essere necessariamente indicato l’anno di prima immatricolazione. | Massimo 10 punti Automezzi alimentati a metano, punti 2 per ogni mezzo; Automezzi immatricolati nell’anno 2012, punti 1,50 per ogni automezzo; Automezzi immatricolati nell’anno 2011, punti 1,40 per ogni automezzo; Automezzi immatricolati nell’anno 2010, punti 1,30 per ogni automezzo; Automezzi immatricolati nell’anno 2009, punti 1,20 per ogni automezzo; Automezzi immatricolati nell’anno 2008, punti 1,10 per ogni automezzo; Automezzi immatricolati nell’anno 2007, punti 1 per ogni automezzo; Automezzi immatricolati nell’anno 2006, punti 0,90 per ogni automezzo; Automezzi immatricolati nell’anno 2005, punti 0,80 per ogni automezzo; Automezzi immatricolati nell’anno 2004, punti 0,70 per ogni automezzo; Automezzi immatricolati nell’anno 2003, punti 0,60 per ogni automezzo; Automezzi immatricolati nell’anno 2002, punti 0,50 per ogni automezzo; Automezzi immatricolati nell’anno 2001, punti 0,40 per ogni automezzo; Automezzi immatricolati nell’anno 2000, punti 0,30 per ogni automezzo; Automezzi immatricolati nell’anno 1999, punti 0,20 per ogni automezzo; Automezzi immatricolati nell’anno 1998, punti 0,10 per ogni automezzo. |
Agli automezzi immatricolati prima dell’anno 1998, punti 0 (zero). . | |
2.Automezzi impiegati specificamente per il trasporto scolastico di alunni disabili. Il legale rappresentante del concorrente deve comunque assicurare il trasporto degli studenti disabili che usufruiranno del trasporto scolastico comunale destinando al servizio, oggetto di gara, veicoli attrezzati con pedana sollevatrice ad azione meccanica, elettrica o idraulica; braccio sollevatore o paranco ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico; sedile scorrevole e girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo; sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile; sportello scorrevole. Il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve produrre, ai fini della attribuzione del punteggio, apposita autocertificazione, sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa agli automezzi che saranno specificamente impiegati nel servizio per il trasporto di alunni disabili. Gli automezzi dovranno essere indicati secondo le loro caratteristiche tecniche e individuati con il rispettivo numero di targa. Alla predetta autocertificazione devono essere allegate, ai fini della attribuzione del punteggio, le copie conformi dei documenti di proprietà o di noleggio o altri documenti idonei a dimostrare la piena disponibilità degli automezzi indicati da parte del legale rappresentante dell’impresa concorrente. Ai fini della attribuzione del punteggio nei documenti degli automezzi destinati al trasporto degli studenti disabili deve essere riportata la data di prima immatricolazione del veicolo. | Massimo 5 punti. Automezzi alimentati a metano, punti 1 per ogni automezzo; Automezzi omologati Euro 5, punti 0,40 per ogni mezzo; Automezzi omologati Euro 4, punti 0,30 per ogni mezzo; Automezzi omologati Euro 3, punti 0,15 per ogni mezzo; Automezzi omologati Euro 2, punti 0,10 per ogni mezzo; Automezzi omologati Euro 0 o 1, punti 0 (zero). |
3. Piano di trasporto scolastico. Il legale rappresentante della impresa concorrente deve produrre, ai fini della attribuzione del punteggio, il piano di trasporto scolastico dalla sede del Municipio del Comune di Pomigliano d’Arco a ogni singola sede delle Direzioni didattiche e a ogni singola sede dei plessi scolastici indicati nel capitolato speciale di appalto, con la indicazione del percorso stradale dal medesimo Municipio a ogni singola sede delle Direzioni didattiche e a ogni singola sede dei plessi scolastici. Nel piano di trasporto devono essere indicati, per ogni percorso, i tempi di percorrenza, riferiti alla fascia oraria 7,45 – 8,15 e i mezzi di trasporto impiegati identificati con il numero di targa. Il piano di trasporto scolastico deve essere sottoscritto, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente e deve tenere conto, oltre che delle sedi didattiche indicate nel capitolato speciale di appalto, anche del numero presunto di alunni da trasportare: circa 130 alunni normodotati e circa 12 alunni disabili. Ai fini della rilevazione dei percorsi stradali e dei tempi di percorrenza è consentita la consultazione del servizio online “google maps” voce “indicazioni stradali”. A tale servizio, comunque, farà ricorso la commissione di gara sia in caso di contestazioni dei percorsi stradali che dei tempi di percorrenza sia nella fase di verifica di quanto attestato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. | Massimo10 punti 10 punti nel caso del piano di trasporto scolastico con tempi medi di percorrenza compresi tra 16 minuti e 21 minuti; 9 punti nel caso del piano di trasporto scolastico con tempi medi di percorrenza compresi tra 17 minuti e 22 minuti; 8 punti nel caso del piano di trasporto scolastico con tempi medi di percorrenza compresi tra 18 minuti e 23 minuti; 7 punti nel caso del piano di trasporto scolastico con tempi medi di percorrenza compresi tra 19 minuti e 24 minuti; 6 punti nel caso del piano di trasporto scolastico con tempi medi di percorrenza compresi tra 20 minuti e 25 minuti; 5 punti nel caso del piano di trasporto scolastico con tempi medi di percorrenza compresi tra 21 minuti e 26 minuti; 4 punti nel caso del piano di trasporto scolastico con tempi medi di percorrenza compresi tra 22 minuti e 27 minuti; 3 punti nel caso del piano di trasporto scolastico con tempi medi di percorrenza compresi tra 23 minuti e 28 |
minuti; 2 punti nel caso del piano di trasporto scolastico con tempi medi di percorrenza compresi tra 24 minuti e 29 minuti; 1 punto nel caso del piano di trasporto scolastico con tempi medi di percorrenza compresi tra 25 minuti e 30 minuti; Il tempo medio di percorrenza deve essere calcolato dividendo la somma dei singoli tempi di percorrenza dalla sede del Municipio del Comune di Pomigliano d’Arco, Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0, a ciascuna Direzione didattica e plesso scolastico servito per il numero complessivo delle medesime Direzioni didattiche e dei medesimi plessi scolastici serviti. | |
4. Servizi di trasporto scolastico aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal bando di gara. Ai fini del presente bando di gara e della attribuzione del relativo punteggio, si intendono per servizi aggiuntivi quelli che il legale rappresentante dell’impresa concorrente offre all’Amministrazione comunale come servizi di trasporto di studenti delle scuole dell’infanzia, delle scuole elementari, delle scuole medie inferiori e, nel caso di alunni disabili, delle scuole medie superiori che parteciperanno, nel corso dell’anno scolastico a gite o escursioni culturali e/o didattiche, organizzate dalle rispettive Direzioni Didattiche. Tali servizi si riferiscono, di massima, a trasporti di circa 100 alunni per destinazioni non superiori a 300 chilometri tra andata e ritorno. | Massimo 10 punti Ad ogni servizio di trasporto aggiuntivo offerto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente verranno assegnati punti 1 fino a un massimo di punti 10. |
5. Dislocazione del deposito dei mezzi dell’impresa concorrente. Il legale rappresentante della impresa concorrente deve produrre, ai fini della attribuzione del punteggio, apposita autocertificazione, sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla dislocazione del deposito dei mezzi dell’impresa concorrente. La distanza deve essere calcolata tra la sede del Municipio della Città di Pomigliano d’Arco, sita in Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxxxxx d’Arco e la sede del deposito dei mezzi dell’impresa concorrente. Ai fini della rilevazione della distanza tra la sede del Municipio della Città di Pomigliano d’Arco e la sede del deposito dei mezzi di trasporto dell’impresa concorrente, è consentita la consultazione del servizio online “google maps” voce “indicazioni stradali”. A tale servizio, comunque, farà ricorso la commissione di gara sia in caso di contestazioni della distanza indicata in sede di gara, sia nella fase di verifica di quanto attestato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. | Massimo 10 punti 10 punti all’impresa concorrente con dislocazione del deposito dei mezzi posto nel territorio del Comune di Pomigliano d’Arco; 9 punti all’impresa concorrente con dislocazione del deposito dei mezzi posto a 10 chilometri dalla sede del Municipio della Città di Pomigliano d’Arco; 8 punti all’impresa concorrente con dislocazione del deposito dei mezzi posto a 11 chilometri dalla sede del Municipio della Città di Pomigliano d’Arco; 7 punti all’impresa concorrente con dislocazione del deposito dei mezzi posto a 12 chilometri dalla sede del Municipio della Città di Pomigliano d’Arco; 6 punti all’impresa concorrente con dislocazione del deposito dei mezzi posto a 13 chilometri dalla sede del Municipio della Città di Pomigliano d’Arco; 5 punti all’impresa concorrente con dislocazione del deposito dei mezzi posto a 14 chilometri dalla sede del Municipio della Città di Pomigliano d’Arco; 4 punti all’impresa concorrente con dislocazione del deposito dei mezzi posto a 15 chilometri dalla sede del Municipio della Città di Pomigliano d’Arco; 3 punti all’impresa concorrente con dislocazione del deposito dei mezzi posto a 16 chilometri dalla sede del Municipio della Città di Pomigliano d’Arco; 2 punti all’impresa concorrente con dislocazione del deposito dei mezzi posto a 18 chilometri dalla sede del Municipio della Città di Pomigliano d’Arco; 1 punto all’impresa concorrente con dislocazione del deposito dei mezzi posto a 19 chilometri dalla sede del Municipio della Città di Pomigliano d’Arco; |
0 punti all’impresa concorrente con dislocazione del deposito dei mezzi posto a 20 chilometri dalla sede del Municipio della Città di Pomigliano d’Arco; | |
6. Esperienza del personale addetto alla guida degli automezzi del trasporto scolastico e del personale addetto alla vigilanza degli alunni trasportati. Il legale rappresentante della impresa concorrente deve produrre, ai fini della attribuzione del punteggio, apposita autocertificazione, sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al personale con qualifica di autista addetto ai mezzi destinati al trasporto scolastico e al personale addetto alla vigilanza degli alunni trasportati. Ai fini dell’attribuzione del punteggio deve essere indicato il personale con contratto a tempo indeterminato, il personale con contratto a termine, il personale con contratto a progetto o altra tipologia contrattuale prevista dalla vigente normativa in materia di contratti di lavoro. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, alla citata autocertificazione del legale rappresentante, deve essere allegata copia conforme del contratto di lavoro sottoscritto tra le parti. Saranno presi in considerazione soltanto i contratti di lavoro indicanti almeno: 1) la denominazione sociale del datore di lavoro; 2) le generalità del lavoratore e la qualifica professionale per la quale opera l’assunzione; 3) la data di inizio e quella di fine del rapporto di lavoro se trattasi di contratto di lavoro diverso da quello a tempo indeterminato. Nella autocertificazione il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve indicare, a fianco di ciascun nominativo, il periodo di lavoro effettuato in servizi di trasporto scolastico, la ragione sociale del datore di lavoro, il committente del servizio. In mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare in modo chiaro e inequivocabile l’esperienza lavorativa di almeno tre anni in servizi di trasporto scolastico, il punteggio non verrà attribuito. | Massimo punti 10 di cui massimo punti 5 per il personale addetto alla guida degli automezzi destinati al trasporto scolastico. 5 punti all’impresa concorrente con 8 autisti addetti alla guida degli automezzi destinati al trasporto scolastico con almeno tre anni di esperienza nel medesimo servizio; 4 punti all’impresa concorrente con 7 autisti addetti alla guida degli automezzi destinati al trasporto scolastico con almeno tre anni di esperienza nel medesimo servizio; 3 punti all’impresa concorrente con 6 autisti addetti alla guida degli automezzi destinati al trasporto scolastico con almeno tre anni di esperienza nel medesimo servizio; 2 punti all’impresa concorrente con 5 autisti addetti alla guida degli automezzi destinati al trasporto scolastico con almeno tre anni di esperienza nel medesimo servizio; 1 punto all’impresa concorrente con 4 autisti addetti alla guida degli automezzi destinati al trasporto scolastico con almeno tre anni di esperienza nel medesimo servizio; 0 punti all’impresa concorrente con meno di 4 autisti addetti alla guida degli automezzi destinati al trasporto scolastico con almeno tre anni di esperienza nel servizio; di cui massimo punti 5 per il personale addetto alla vigilanza degli alunni trasportati. 5 punti all’impresa concorrente con 8 addetti alla vigilanza degli alunni trasportati con almeno tre anni di esperienza nel medesimo servizio; 4 punti all’impresa concorrente con 7 addetti alla vigilanza degli alunni trasportati con almeno tre anni di esperienza nel medesimo servizio; 3 punti all’impresa concorrente con 6 addetti alla vigilanza degli alunni trasportati con almeno tre anni di esperienza nel medesimo servizio; 2 punti all’impresa concorrente con 5 addetti alla vigilanza degli alunni trasportati con almeno tre anni di esperienza nel medesimo servizio; 1 punto all’impresa concorrente con 4 addetti alla vigilanza degli alunni trasportati con almeno tre anni di esperienza nel medesimo servizio; 0 punti all’impresa concorrente con meno di 4 addetti alla vigilanza degli alunni trasportati con almeno tre |
anni di esperienza nel medesimo servizio; | |
7.Certificazione della qualità dell’organizzazione. ISO 9001 e ISO 14001. Con l’acronimo ISO 9001, vengono definiti i principi che l’imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualità dell’organizzazione. La certificazione di qualità ISO 9001 attesta che l’imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi. La normativa ISO 14001 è uno standard internazionale che definisce come deve essere sviluppato un sistema di gestione ambientale efficace e sostenibile. Quest’ultimo è l’insieme delle misure adottate da un’azienda per orientare la propria struttura operativa ad un comportamento responsabile. La relativa certificazione ISO 14001 non attesta, quindi, una particolare prestazione ambientale, ma è finalizzata a dimostrare l’esistenza di un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali. Ai fini dell’attribuzione del punteggio il legale rappresentante della impresa concorrente deve produrre copia conforme della certificazione di qualità della serie ISO 9001 e/o della serie 14001. Oltre alle copie conformi della certificazione di qualità in suo possesso il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve produrre una dichiarazione, sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale deve attestare se l’organismo certificatore è riconosciuto dall’Ente Nazionale di Accreditamento e deve indicare le date previste per la revisione della certificazione di qualità in suo possesso. In mancanza di tale dichiarazione il punteggio non verrà attribuito. | Massimo punti 8. Di cui punti 4 per certificazione ISO 9001. 4 punti se l’impresa concorrente è in possesso della certificazione di qualità della serie ISO 9001. Di cui punti 4 per certificazione ISO 14001. 4 punti se l’impresa concorrente è in possesso della certificazione di qualità della serie ISO 14001. All’impresa concorrente in possesso di certificazioni di qualità della serie ISO 9001 e della serie ISO 14001, prodotte secondo le modalità di fianco indicate, sarà assegnato il punteggio massimo di 8 punti. |
8.Standard di pulizia dei mezzi di trasporto. Presenza di impianti di riscaldamento e refrigerazione. Il legale rappresentante della impresa concorrente deve produrre, ai fini della attribuzione del punteggio, apposita autocertificazione, sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale devono essere indicate le operazioni di pulizia dei mezzi destinati al trasporto scolastico e la relativa tempistica. Nella stessa autocertificazione, ai fini del punteggio, devono essere indicati gli automezzi, identificati con numero di targa, provvisti di impianto di riscaldamento e di refrigerazione. Per tali mezzi devono essere prodotte, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, le copie conformi dei libretti di circolazione e/o ogni documentazione idonea a dimostrare la installazione e il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento e di refrigerazione sugli automezzi indicati. | Massimo punti 7 Di cui punti 3 per standard di pulizia. Punti 2 in caso di pulizia giornaliera dei mezzi destinati al trasporto scolastico. Punti 1 in caso di pulizia ogni due giorni dei mezzi destinati al trasporto scolastico. Di cui punti 4 per la presenza sui mezzi destinati al trasporto scolastico di impianti di riscaldamento e di refrigerazione. Punti 0,50 per ogni mezzo destinato al trasporto scolastico munito di impianto di riscaldamento e di refrigerazione. |
b) Prezzo. Punteggio massimo attribuibile 30 (trenta) punti.
L’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica avverrà proporzionalmente tra i concorrenti attribuendo all’offerta più bassa il massimo punteggio.
Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:
X = B x 30 (punteggio max)
A
dove:
A = Prezzo offerta da valutare B = Prezzo offerta più bassa
X = Punteggio da attribuire all’offerta
All’offerta economica più bassa tra quelle presentate è attribuito il punteggio massimo di punti 30 (trenta).
7. L’articolo 16 del bando di gara disciplina le modalità e fissa il termine utile per la presentazione delle offerte.
8. L’articolo 17 del bando di gara disciplina le operazioni di gara.
9. L’articolo 11 del bando di gara reca disposizioni sull’istituto dell’avvalimento.
10. Gli articoli 12 e 13 del bando di gara recano disposizioni in ordine al protocollo di legalità e alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 10 – Stipulazione del contratto.
1. L’impresa aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. A tal fine il suo legale rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato dal responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune al medesimo rappresentante dell’impresa aggiudicataria provando la propria legittimazione ed identità.
2. Ove il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria non si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile unico del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all’eventuale risarcimento di ulteriori danni.
Articolo 11 - Gestione dell'esecuzione del contratto.
1. La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario mediante il Responsabile Unico del Procedimento o un suo delegato.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A tale fine, il
Responsabile Unico del Procedimento svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, o dal regolamento dei contratti pubblici di cui al D.P.R. n. 207/2010, in quanto applicabili al contratto di appalto relativo al servizio oggetto del presente capitolato speciale di appalto nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
5. Sono parte integrante del contratto di appalto:
a) il bando di gara;
b) il capitolato speciale di appalto;
c) l’offerta qualitativa ed economica dell’aggiudicatario;
d) il D.U.V.R.I.
Articolo 12 - Giorno di avvio dell'esecuzione del contratto.
1. Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile unico del procedimento autorizza l’avvio dell'esecuzione del servizio.
2. Il responsabile unico del procedimento darà comunque avvio all’esecuzione anticipata del contratto di appalto, prima della stipula del contratto, in quanto la legge regionale n. 4 del 1 febbraio 2005 recante “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”, individua il servizio di trasporto scolastico quale uno degli interventi idonei a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l’esercizio del diritto all’istruzione. La mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella presente gara di appalto determinerebbe, quindi, di fatto, un danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
3. Il responsabile unico del procedimento, nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, autorizza l'esecuzione anticipata del contratto con la adozione di apposita determinazione dirigenziale.
4. Nel caso di mancata stipula del contratto, il responsabile unico del procedimento tiene conto delle prestazioni rese dall'aggiudicatario, per il rimborso delle relative spese.
5. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo.
Articolo 13 – Avvio dell’esecuzione del contratto.
1. L’aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal responsabile unico del procedimento per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
2. Qualora l’aggiudicatario non adempia, il responsabile unico del procedimento ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
3. Il responsabile unico del procedimento redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contradditorio con l’aggiudicatario.
4. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal responsabile unico del procedimento e dal legale rappresentante dall’aggiudicatario e una copia conforme può essere rilasciata all’aggiudicatario, ove questi lo richieda.
5. Il verbale contiene, comunque, i seguenti elementi: a) numero degli alunni da trasportare; b) percorsi da effettuare; c) orari di ingresso e di uscita degli alunni dalle scuole che frequentano e che sono servite dal servizio di trasporto scolastico;
d) numero di automezzi impiegati rispetto ai percorsi da effettuare, stabiliti secondo quanto disposto dal presente capitolato speciale di appalto, e al numero degli alunni da trasportare, compresi gli alunni disabili; e) dichiarazione del legale
rappresentante dell’impresa aggiudicataria che il numero di operatori dell’aggiudicatario, i mezzi di trasporto destinati al presente appalto sono tali da non impedire l'avvio e la prosecuzione del servizio di trasporto scolastico secondo quanto stabilito dal presente capitolato e dal bando di gara.
6. Qualora l’inizio del servizio debba avvenire in tempi diversi rispetto alla organizzazione delle attività didattiche delle scuole servite dal servizio di trasporto scolastico, il responsabile unico del procedimento provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
7. Nel caso l’aggiudicatario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali per quanto attiene agli obblighi del medesimo aggiudicatario e/o per quanto attiene agli obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice, l’aggiudicatario è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di avvio anticipato del servizio disciplinato dal presente capitolato speciale di appalto e dal bando di gara. In tal caso il responsabile unico del procedimento applicherà le disposizioni del presente articolo.
Articolo 14 – La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione.
1. Il responsabile unico del procedimento ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
2. La sospensione del servizio potrà essere ordinata per:
a) cause imprevedibili che non consentono il rispetto delle disposizioni recate dal presente capitolato e dal bando di gara;
b) numero inadeguato di mezzi di trasporto e/o numero inadeguato degli operatori dell’aggiudicatario, che impediscono, di fatto, il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico secondo quanto stabilito dal presente capitolato e dal bando di gara;
c) cause di forza maggiore;
d) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione del servizio e/o delle prestazioni lavorative secondo le regole e gli standard previsti dal presente capitolato e dal bando di gara.
3. Il responsabile unico del procedimento, con l'intervento del legale rappresentante dell’aggiudicatario, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto; le prestazioni già effettuate e le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri.
4. Il verbale di sospensione è firmato dal responsabile unico del procedimento e dal legale rappresentante dell'aggiudicatario.
5. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il responsabile unico del procedimento redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il responsabile unico del procedimento indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
6. Fuori dei casi previsti dal presente articolo, il responsabile unico del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.
7. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente appalto e del bando di gara, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo.
Articolo 15 – Divieto di modifiche introdotte dall’aggiudicatario.
1. Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall’aggiudicatario, se non è disposta dal responsabile unico del procedimento.
2. Le modifiche non previamente autorizzate e approvate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile unico del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico.
3. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo.
Articolo 16 – Varianti introdotte dalla stazione appaltante.
1. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni della Regione Campania;
c) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile unico del procedimento, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare risorse umane, beni materiali e strumentali non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
d) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità del servizio verificatisi nel corso della esecuzione del contratto.
2. Inoltre, l’aggiudicatario ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’aggiudicatario medesimo e che siano ritenute opportune dal responsabile unico del procedimento.
3. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo.
Articolo 17 – Variazioni entro il venti per cento.
1. Fatti salvi gli obblighi del Comune di Pomigliano d’Arco di cui al presente capitolato e al bando di gara, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
2. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione.
3. Le varianti di cui al presente articolo sono approvate dal responsabile unico del procedimento.
4. In tali casi la stazione appaltante può chiedere all’aggiudicatario una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’aggiudicatario è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
5. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’aggiudicatario.
6. L’aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, alle stesse condizioni previste dal contratto.
7. In ogni caso l’aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile unico del procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’aggiudicatario maggiori oneri.
8. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo.
Articolo 18 – Spese contrattuali.
1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dall’impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.
Articolo 19 – Cauzione definitiva.
1. L’aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall’articolo 113, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni.
2. La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 113 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni.
3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia definitiva è svincolata a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.
5. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo.
Articolo 20 – Obblighi generali dell’impresa aggiudicataria.
1. L’impresa aggiudicataria dovrà espletare il servizio dettagliato nel presente capitolato speciale di appalto e nel bando di gara nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali vigenti o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nel bando di gara, degli obblighi assunti con la stipula del contratto e delle indicazioni operative formulate dal responsabile unico del procedimento.
2. Oltre agli altri oneri indicati nel presente capitolato e nel bando di gara, saranno a carico dell'impresa aggiudicataria e si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale, anche gli oneri ed obblighi seguenti:
- la manutenzione ordinaria e la riparazione degli automezzi nel rispetto delle caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia di trasporto scolastico e circolazione stradale;
- il controllo periodico dei mezzi di trasporto, al fine di garantire la sicurezza, la continuità e regolarità del servizio;
- le spese per carburante;
- le spese per l’uso di magazzini, tettoie e quant’altro necessario per il ricovero dei mezzi di trasporto;
- il lavaggio interno ed esterno di tutti gli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico in modo da assicurare standard qualitativi adeguati;
- la sostituzione dei veicoli in caso di avarie entro 30 minuti dal verificarsi della necessità, fatti salvi i casi eccezionali nei quali non sia tecnicamente possibile rispettare tali tempi di sostituzione, da documentare adeguatamente al responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune;
- la comunicazione preventiva dell’elenco del personale adibito al servizio scolastico;
- le visite mediche del personale previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 23/2/1999 n. 88;
- l’osservanza e l’ applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative;
- l’individuazione di un responsabile che tenga i rapporti con l’Amministrazione e le scuole servite dal servizio di trasporto scolastico. Il responsabile deve sempre essere reperibile durante l’orario di svolgimento del servizio;
- l’esecuzione del servizio fino al termine dello stesso, garantendo il regolare svolgimento dell’appalto ed intervenendo tempestivamente per risolvere situazioni impreviste relative ad assenza di personale, avaria di mezzi, incidenti o altro;
- il rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto scolastico;
- il trasporto nel rispetto delle vigenti normative degli eventuali utenti portatori di handicap;
- il rispetto degli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole definiti dalle autorità scolastiche con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l’anno scolastico 2013/2014;
- l’effettuazione dei percorsi stabiliti in accordo con il responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune;
- la vigilanza e il controllo degli aventi diritto al trasporto scolastico secondo l’elenco trasmesso dall’Ufficio di Piano del Comune con il compito di non consentire l’accesso ai mezzi di trasporto a persone estranee al servizio;
- consegna degli alunni alle fermate ai genitori e/o a persone adulte dagli stessi autorizzati sulla base della documentazione fornita dall’Ufficio di Piano del Comune.
- la tempestiva comunicazione all’Ufficio di Piano del Comune di eventuali disfunzioni rilevate dall’utenza nonché di reclami ricevuti e trasmissione per iscritto dei chiarimenti in merito;
- la comunicazione all’Ufficio di Piano del Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- la tenuta del diario di bordo sui mezzi con annotazione dei chilometri percorsi giornalmente, le irregolarità e gli eventi eccezionali del servizio;
- gli accorgimenti e le misure necessari a salvaguardare l’incolumità degli alunni nelle fasi in cui si suddivide l’attività di trasporto scolastico, vale a dire nei momenti immediatamente precedenti la salita sui mezzi, durante il trasporto e nella discesa dai mezzi di trasporto;
- l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessaria a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni o per evitare ogni rischio agli utenti e al personale nonché per evitare danni a beni pubblici o privati assumendosi l’onere per gli eventuali risarcimenti esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità;
- la responsabilità per sinistri che possono colpire l’alunno durante il trasporto esonerando il Comune da ogni responsabilità;
- l’assicurazione R.C.A. con massimale di garanzia di almeno € 5 milioni e
R.C.T. con massimale di almeno € 3 milioni per danni a persone e cose per ogni automezzo.
3. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo.
Articolo 21 – Xxxxx, obblighi e comportamento del personale dell’impresa aggiudicataria.
1. Il personale è tenuto ad un corretto e cortese rapporto con gli utenti del servizio.
2. Al responsabile unico del procedimento è riservata la facoltà di chiedere all’impresa aggiudicataria la rimozione dal servizio del personale che si sia reso responsabile di comportamenti che violano le disposizioni del presente capitolato speciale di appalto in ordine alla organizzazione e all’espletamento del servizio di trasporto scolastico.
3. I conducenti dei mezzi hanno l’obbligo del rispetto del codice della strada e della normativa in vigore relativa al trasporto scolastico.
4. L’impresa aggiudicataria può effettuare il trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia solo in presenta dell’accompagnatore.
5. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo.
Articolo 22 – Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza.
1. L’impresa aggiudicataria è tenuta, e ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto e in particolare:
a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l’appalto. I suddetti obblighi vincolano l’impresa aggiudicataria anche qualora non sia aderente alle associazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di categoria o receda da esse e prescinde dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
b) l’impresa aggiudicataria è tenuta al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica oltre che al regolare assolvimento di ogni altro obbligo nei confronti del proprio personale eventualmente previsto da leggi speciali;
c) l’impresa aggiudicataria è tenuta alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, la sicurezza, la salute dei lavoratori e all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, dovrà:
• ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
• garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
a) nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.lgs. n. 81/2008;
b) nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
c) redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) del D.lgs. n. 81/2008;
d) formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/2008.
6. Il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria deve certificare, prima dell'inizio dell’appalto e, periodicamente, a richiesta dell’Ufficio di Piano del Comune, l’organico addetto all’appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi; deve, inoltre, produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
7. Nel caso di irregolarità contributive la stazione appaltante, previa ricognizione del credito, provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall’ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.
8. Nel caso in cui l’Ufficio di Piano del Comune dovesse acquisire in atti il documento unico di regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria “negativo” per due volte consecutive, il responsabile unico del procedimento può procedere alla risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
9. Ai sensi dell’articolo 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può erogare direttamente ai lavoratori dell’impresa aggiudicataria le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'impresa aggiudicataria in esecuzione del contratto.
10. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine assegnato all’impresa aggiudicataria dalla stazione appaltante, il responsabile unico del procedimento può procedere alla risoluzione del contratto di appalto, previa contestazione degli addebiti e la produzione delle controdeduzioni. In tal caso i termini di presentazione delle controdeduzioni sono stabiliti dal responsabile unico del procedimento.
11. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo.
Articolo 23 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione dell’appalto.
1. L’Ufficio di Piano del Comune verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria attraverso il responsabile unico del procedimento o di un suo delegato.
2. E’ in facoltà del responsabile unico del procedimento eseguire, anche tramite un suo delegato, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato e alle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento.
3. Il responsabile unico del procedimento o il suo delegato, redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.
4. Le verifiche e ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell’impresa aggiudicataria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.
6. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo.
Articolo 24 – Richiami e diffide in corso di esecuzione del contratto.
1. L'impresa aggiudicataria che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze e inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può
essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile unico del procedimento.
3. Per l’ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, la stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
4. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo.
Articolo 25 – Subappalto.
1. E’ fatto divieto all’impresa aggiudicataria, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto e il subappalto del servizio affidato.
Articolo 26 – Xxxxx e responsabilità.
1. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l’inosservanza dell’obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
2. Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.
Articolo 27 – Penalità: fattispecie e importi.
1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato e al bando di gara, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:
▪ per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide :
€ 250,00 per ogni richiamo o diffida;
▪ mancata effettuazione del servizio o di parte di esso: applicazione penale di € 500,00. In caso di reiterazione della fattispecie il responsabile unico del procedimento diffiderà l’impresa aggiudicataria a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto;
▪ esecuzione del servizio di trasporto scolastico in anticipo o in ritardo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’impresa aggiudicataria: applicazione penale di € 100,00 per ogni esecuzione del trasporto scolastico effettuata in anticipo o in ritardo rispetto agli orari concordati con l’Ufficio di Piano del Comune;
▪ mancata comunicazione di sostituzioni del personale e/o mancata comunicazione della variazione dell’organico del personale dell’impresa aggiudicataria impiegato nel servizio di trasporto scolastico aggiudicato: € 200,00 per ogni inadempienza;
▪ ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate con l’Ufficio di Piano del Comune così come previsto dal presente capitolato e dal bando di gara, degli orari, dei percorsi e/o di altra modifica tendente alla ottimizzazione del servizio di trasporto scolastico aggiudicato: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata.
2. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo.
Articolo 28 – Penalità. Modalità di applicazione.
1. Le penalità sono notificate al legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato dal legale rappresentante della medesima impresa in sede di gara, o a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dal legale rappresentante della medesima impresa in sede di gara o a mezzo di fax al numero telefonico indicato dal legale rappresentante della medesima impresa in sede di gara.
2. Ai fini del presente appalto assume valore legale ciascuna modalità di notifica indicata al precedente comma 1 del presente articolo.
3. La notifica di eventuali avvisi di costituzione in mora e la notifica di atti giudiziali e/o stragiudiziali seguono le regole in materia previste dalla vigente normativa,
4. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.
5. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.
6. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale e nel caso di grave reiterazione dell’inadempimento, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
7. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo.
Articolo 29 – Corrispettivo dell’appalto. Pagamenti.
1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso, viene effettuato mensilmente, di norma entro quarantacinque giorni dal ricevimento di apposita fattura emessa dall’appaltatore sulla base dei giorni effettivi di erogazione delle prestazioni, dedotte le sospensioni obbligatorie del servizio previste dall’articolo 5 del presente capitolato e le altre eventuali sospensioni regolate dal medesimo capitolato speciale di appalto.
2. Ai fini del calcolo del corrispettivo mensile dovuto all’impresa aggiudicataria, l’importo contrattuale aggiudicato verrà diviso per i mesi di durata dell’appalto. L’importo giornaliero si ottiene dividendo l’importo mensile per ventisei giorni stimati, in media, di effettivo espletamento del servizio per mese composto, in media, da trenta giorni, dedotte le domeniche.
3. Ai fini della liquidazione del corrispettivo dovuto all’impresa aggiudicataria dovrà essere allegata alla fattura, a cura del legale rappresentante della medesima impresa, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il numero dei chilometri percorsi da ciascun mezzo di trasporto impiegato nel servizio di trasporto scolastico nel periodo considerato dalla medesima fattura.
4. Il numero dei chilometri percorsi di cui al comma 3 del presente articolo, deve essere rilevato dal diario di bordo previsto dal presente capitolato.
5. Il responsabile unico del procedimento si riserva di non procedere alla liquidazione del corrispettivo mensile fatturato dall’impresa aggiudicataria qualora il numero dei chilometri attestati dal legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria e quello rilevabile dal diario di bordo di ciascun mezzo di trasporto, aggiornato quotidianamente dall’autista di turno, non dovessero coincidere. In tal caso si procederà alla notifica della contestazione e all’esame delle controdeduzioni. Se le controdeduzioni prodotte dal legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria vengono accolte dal responsabile unico del procedimento, l’importo fatturato verrà liquidato nella sua interezza. Diversamente l’importo fatturato verrà liquidato nella misura corrispondente alla deduzione della penale di € 200,00.
6. Il responsabile unico del procedimento, al fine di garantire il Comune in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
7. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica al legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria a cura del responsabile unico del procedimento o suo delegato. Decorsi inutilmente i tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, il responsabile unico del procedimento ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
8. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo.
Articolo 30 – Cessione del contratto.
1. E’ vietata la cessione del contratto sottoscritto tra il Comune di Pomigliano d’Arco e l’impresa aggiudicataria. Tale cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato speciale di appalto e dal bando di gara.
2. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo.
Articolo 31 – Risoluzione del contratto.
1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) quando il Comune e l'impresa aggiudicataria, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa aggiudicataria per causa ad essa non imputabile;
c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività;
d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'imprese;
e) ricorso al subappalto;
f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto;
g) cessione dell'azienda, ove il Comune, ai sensi dell’art. 116, 2° comma, del D.lgs 163/2006, decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
h) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse;
i) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l’Amministrazione aggiudicatrice si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
j) mancato rispetto dei contratti di lavoro applicati al personale dipendente, così come dichiarato;
k) Negli altri casi previsti dal presente capitolato, dal bando di gara e dalla vigente normativa.
2. In caso di recesso unilaterale da parte dell’appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.
3. La risoluzione del contratto è disposta con determinazione del responsabile unico del procedimento notificato al legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria secondo le modalità previste dal presente capitolato.
4. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo.
Articolo 32 – Effetti della risoluzione del contratto.
1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al successivo comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta notifica della risoluzione.
2. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c), e), f) ed i), e comma 2 dell'art. 31 del presente capitolato, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente.
3. L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal presente capitolato con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.
5. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa
medesima previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento del responsabile unico del procedimento.
6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.
7. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
8. Nel caso di avvio anticipato del servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara, il responsabile unico del procedimento terrà conto delle disposizioni recate dal presente articolo.
Articolo 33 – Privacy.
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.
2. In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
b) I dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che informatico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
c) Il conferimento dei dati richiesti è un onere, pena l’esclusione dalla gara;
d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
• il Responsabile unico del procedimento;
• il personale ordinariamente assegnato al Settore Affari Sociali del Comune di Pomigliano d’Arco;
• i concorrenti che partecipano alla gara di appalto;
• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta è l’Ufficio di Piano del Comune e il responsabile, per la procedura di gara e per l’esecuzione del contratto di appalto è il Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato.
3. Il legale rappresentante dell’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza. Tali dati non possono essere divulgati o utilizzati per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
Articolo 34 – Luogo di esecuzione e Foro competente.
1. Ai fini dell’esecuzione del contratto di appalto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il legale rappresentante dell’aggiudicatario dovrà comunicare al Responsabile Unico del Procedimento, il proprio domicilio.
2. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario, così durante l’appalto come al suo termine, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Nola.
Articolo 35 - Rinvio.
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, al D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e al D.P.R. n. 207/2010, disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, con riferimento alle disposizioni recate in materia di appalti pubblici sotto la soglia comunitaria, in quanto applicabili.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato o erroneamente regolato, si fa rinvio, inoltre, al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. Valgono, in quanto applicabili, le normative di legge in vigore, nazionali e regionali e le direttive regionali, adottate in materia di appalti pubblici e di organizzazione e gestione di servizi alle persone.
4. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale di appalto e nel bando di gara, valgono le disposizioni contenute nel bando di gara.
x.xx Il Dirigente del Settore Affari Sociali Responsabile unico del procedimento
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx