COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) XXXXXXXX Presidente
(NA) XXXXXXXXX DE XXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) XXXXXXXX Xxxxxx designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXX XXXXXXXX
Seduta del 10/01/2018
FATTO
In data 13.04.2010, il ricorrente stipulava contratto di mutuo n. 44387 con cessione di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 18.06.2014, provvedeva all’estinzione anticipata. Con lettera di reclamo del 3.11.2016, il ricorrente richiedeva il rimborso della quota delle commissioni e dei premi assicurativi non maturati a causa dell’estinzione anticipata, nonché di una rata erroneamente addebitata in conteggio estintivo. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro per la restituzione della complessiva somma di euro 6.884,51, oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva. Il ricorso era contrassegnato dal n. 1392932/2016.
In data 13.04.2010, il ricorrente stipulava contratto di prestito n. 443882 con delegazione di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 18.06.2014, provvedeva all’estinzione anticipata. Con lettera di reclamo del 3.11.2016, il ricorrente richiedeva il rimborso della quota delle commissioni e dei premi assicurativi non maturati a causa dell’estinzione anticipata, nonché della rata erroneamente addebitata in conteggio estintivo. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro per la restituzione della complessiva somma di euro 1.968,66, oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva. Il ricorso era contrassegnato dal n. 1392999/2016.
L’intermediario si costituiva ritualmente e eccepiva il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di rimborso delle quote del premio assicurativo; la congruità dei rimborsi disposti e la corresponsione delle ulteriori somme di euro 4.836,45, per il primo contratto, e di euro 1.359,27, per il secondo contratto, concludendo, fermo restando
l’esclusione della rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi n. 1392932/2016 e 1392995/2016 in ragione della connessione soggettiva e oggettiva.
l ricorrente chiede di accertare, ex art. 125 - sexies T.U.B., il diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all’importo delle commissioni e dei premi assicurativi non maturati a causa dell’estinzione anticipata di due contratti di finanziamento.
Secondo il consolidato orientamento dell’ABF - confermato dal Collegio di Coordinamento (dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017) e pienamente condiviso da questo Collegio
- il principio di equa riduzione del costo del finanziamento impone la restituzione della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell’estinzione anticipata del prestito, un’ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata. Nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile sia gli oneri e i costi imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili), sia gli oneri e i costi riferibili all’intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota). In difetto di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up front e recurring, anche in applicazione dell’art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell’art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005, l’intero importo di ciascuna delle voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare determinata secondo un criterio proporzionale.
Fermo restando il carattere up front delle spese di istruttoria, il contratto n. 443877 riferisce, sub A1), le commissioni finanziarie «a convenuta copertura - in accezione non solo unitaria e inscindibile ma anche aleatoria - delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito, quali ad esempio, l’esame della documentazione, gli oneri per la conversione e la convertibilità, da variabile a fisso, del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell’operazione; gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista; la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/1991; le perdite per l’eventuale ritardo di adeguamento dei tassi e delle commissioni nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato ecc.».; nonché prevede le commissioni intermediario - sub A2) - «per 1) l’attività istruttoria del prestito, comprensiva dell’acquisizione della documentazione necessaria, di notificazione del contratto di mutuo agli enti interessati, di rimessa del netto ricavo al cedente; 2) la definizione dei rapporti contabili; 3) l’eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal mutuatario; 4) la prestazione della garanzia del “non riscosso per riscosso” (se e in quanto dovuta); 5) la gestione delle rate di rimborso in scadenza; 6) le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell’ammortamento; 7) provvigione, compenso sostenuti per l’intervento dell’agente, del mediatore incaricato e/o di ogni altro soggetto abilitato all’offerta fuori sede», con espressa inclusione della provvigione agente mediatore, ancorché dalla documentazione contrattuale, non risulti la conclusione del contratto per il tramite di un soggetto abilitato all’offerta fuori sede, come può desumersi anche dall’indicazione della ragione sociale dell’intermediario erogante nello spazio destinato alle generalità del soggetto incaricato dell’offerta fuori sede.
Il contratto, insomma, non espone in modo chiaro e agevolmente comprensibile sia gli oneri e i costi up front, sia gli oneri e i costi recurring. Al fine della quantificazione della quota parte da rimborsare secondo un criterio proporzionale, le commissioni finanziarie (euro 4.182,52) e le commissioni intermediario (euro 4.183,77 di cui euro 2.347,20 per provvigione agente) devono essere moltiplicate per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante - in presenza di rate di eguale importo - dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (settantuno). A seguito dell’estinzione anticipata in corrispondenza della quarantanovesima rata, l’importo delle commissioni finanziarie non maturato è pari a euro 2.474,66 e, in considerazione della detrazione di euro 113,60, in sede di conteggio estintivo, residua l’importo di euro 2.361,06; l’importo delle commissioni di intermediazione è pari a euro 1.086,64; quello delle provvigioni agente a euro 1.388,76. Alla ricorrente, come è pacifico tra le parti, è stata corrisposta, successivamente alla proposizione del ricorso, la somma di euro 4.836,45.
Con riferimento al secondo contratto, fermo restando il carattere up front delle spese di istruttoria, le commissioni finanziarie sono convenute «a convenuta copertura - in accezione non solo unitaria e inscindibile ma anche aleatoria - delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito, quali ad esempio, l’esame della documentazione, gli oneri per la conversione e la convertibilità, da variabile a fisso, del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell’operazione; gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista; la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/1991; le perdite per l’eventuale ritardo di adeguamento dei tassi e delle commissioni nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato ecc.»; le commissioni intermediario sono previste - sub A2) - «per 1) l’attività istruttoria del prestito, comprensiva dell’acquisizione della documentazione necessaria, di notificazione del contratto di mutuo agli enti interessati, di rimessa del netto ricavo al cedente; 2) la definizione dei rapporti contabili; 3) l’eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal mutuatario; 4) la prestazione della garanzia del “non riscosso per riscosso” (se e in quanto dovuta); 5) la gestione delle rate di rimborso in scadenza; 6) le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell’ammortamento; 7) provvigione, compenso sostenuti per l’intervento dell’agente, del mediatore incaricato e/o di ogni altro soggetto abilitato all’offerta fuori sede», con espressa inclusione della provvigione agente mediatore, ancorché dalla documentazione contrattuale, non risulti la conclusione del contratto per il tramite di un soggetto abilitato all’offerta fuori sede, come può desumersi anche dall’indicazione della ragione sociale dell’intermediario erogante nello spazio destinato alle generalità del soggetto incaricato dell’offerta fuori sede.
Il contratto, insomma, non espone in modo chiaro e agevolmente comprensibile sia gli oneri e i costi up front, sia gli oneri e i costi recurring. Al fine della quantificazione della quota da rimborsare secondo un criterio proporzionale, le commissioni finanziarie (euro 1.244,49) e le commissioni intermediario (euro 1.244,86 di cui euro 698,40 per provvigione agente mediatore) sono moltiplicate per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante - in presenza di rate di eguale importo - dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (settantuno). A seguito dell’estinzione anticipata in corrispondenza della quarantanovesima rata, la quota non maturata delle commissioni finanziarie è pari a euro 736,32 e, in considerazione della detrazione di euro 113,60, in sede di conteggio estintivo, residua l’importo di euro 622,72; le quote non maturate delle commissioni di intermediazione e delle provvigioni agente ammontano, rispettivamente, a euro 323,32 e euro 413,22. Alla ricorrente, come è pacifico tra le parti, è stata corrisposta, successivamente alla proposizione del ricorso, l’ulteriore a somma di euro 1.359,27.
L’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di rimborso dei premi assicurativi non può essere accolta in conformità del costante riconoscimento - operato da ABF - della sussistenza della legittimazione passiva dell’intermediario finanziatore in considerazione delle linee-guida riassunte nell’accordo ABI-ANIA del 22 ottobre 2008 e alla luce del rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto creditizio, delle prassi invalse in ordine alle modalità di pagamento del premio e del ruolo svolto e dell’interesse concretamente perseguito dal finanziatore (ex multis, ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; ABF, Collegio Napoli, decisione n. 679/2016). La quota non maturata del premio assicurativo relativo al contratto n. 443877 (euro 563,33), in conformità del riferito costante orientamento dell’ABF, deve essere determinate su base proporzionale, tenendo conto della residua frazione temporale del rapporto di finanziamento (settantuno rate) a fronte del numero totale delle rate (centoventi) sì che è pari a euro 333,30; quella del contratto n. 443882 (euro 167,62) - determinata su base proporzionale, tenendo conto della residua frazione temporale del rapporto di finanziamento (settantuno rate) a fronte del numero totale delle rate (centoventi)- è pari a euro 99,18.
Pertanto, con riferimento al contratto n. contratto n. 443877 l’intermediario è tenuto alla restituzione della somma di euro 333,31 corrispondente alla differenza tra le quote determinate sulla base del criterio proporzionale e gli acconti ricevuti (2.474,66 + 1.086,64
+ 1.388,76 + 333,30 - 113,60 - 4.836,45), oltre interessi dalla data del reclamo; con riferimento al contratto n. 443882, l’intermediario è tenuto alla restituzione della somma di euro 99,17 corrispondente alla differenza tra le quote determinate sulla base del criterio proporzionale e gli acconti ricevuti (736,32 + 323,32 + 413,22 + 99,18 - 113,60 - 1.359,27), oltre interessi dalla data del reclamo, il tutto per la complessiva somma di euro (333,31 + 99,17 =) 432,48, oltre interessi dalla data del reclamo.
La domanda di rimborso della rata insoluta addebitata all’atto dell’estinzione anticipata del primo e del secondo finanziamento è infondata. La resistente ha affermato e documentato, a mezzo allegazione del relativo bonifico, il rimborso della rata erroneamente addebitata all’atto dell’estinzione anticipata del contratto n. 443877, nonché il rimborso della rata erroneamente addebitata all’atto dell’estinzione anticipata del contratto n. 443882.
La richiesta delle spese di assistenza difensiva non può essere accolta per la natura seriale delle questioni sottoposte.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dei ricorsi, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 432,48, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1