CAPITOLATO TECNICO/SCHEMA DI POLIZZA RCA
Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Associazione della Croce Rossa Italiana
Polizza per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti
Lotto: 1
CIG: 8996789127 ALLEGATO C (Lotto 1)
CAPITOLATO TECNICO/SCHEMA DI POLIZZA RCA
Polizza veicoli n°
Polizza natanti n°
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 6
ART.1 - VARIAZIONI DEL RISCHIO 6
ART. 2 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE 6
ART. 3 - CORRISPETTIVO, PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 6
ART. 4 – ADEGUAMENTO DEL PREMIO 7
ART. 5 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 7
ART. 6 – COMUNICAZIONE E MONITORAGGIO 7
ART. 9 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 8
ART.10 - ISPEZIONI E VERIFICHE 8
ART. 11 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’XXXXXXXXX XXX XXXXXXX 0
ART. 12 - APPLICAZIONE DELLE PENALI PER INADEMPIMENTO ALL’ATTIVITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI 9
ART. 13 - COASSICURAZIONE E DELEGA 10
ART. 14 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 10
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI 11
ART. 16 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 12
ART. 17 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 13
ART. 18 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA 13
ART. 19 – ESCLUSIONE E RIVALSA 13
ART. 20 – ESTENSIONE TERRITORIALE (VEICOLI) 13
ART. 21 – ESTENSIONE TERRITORIALE (NATANTI) 14
ART. 22 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO/NATANTE 14
ART. 23 - CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE PER FURTO DEL VEICOLO/NATANTE 14
ART. 24 - CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DISMISSIONE, DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO O NATANTE ASSICURATO 14
ART. 25 – SOSPENSIONE DEL CONTRATTO 14
ART. 26 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO 15
ART. 27 - MODALITÀ PER LA GESTIONE DEI SINISTRI 15
ART. 28 – GESTIONE DELLE VERTENZE 16
ART. 29 – MASSIMALI DI GARANZIA (opzione base) 16
ART. 29 – MASSIMALI DI GARANZIA (opzione migliorativa) 16
ART. 30 - ASSICURAZIONI IN BASE A LIBRO MATRICOLA 16
ART. 31 - VEICOLI E NATANTI ASSICURATI 17
ART. 32 – FORMULA TARIFFARIA 17
ART. 33 – RISARCIMENTO DEL DANNO 17
ART. 34 – CONSEGNA CERTIFICATI E CARTE VERDI 17
ART. 35 – GESTIONE DEL CONTRATTO 18
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L’ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA
OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI) 18
ART. 36 - CARICO E SCARICO (opzione base) 18
ART. 36 - CARICO E SCARICO (opzione migliorativa) 18
ART. 37 – RICORSO TERZI DA INCENDIO (opzione base) 18
ART. 37 – RICORSO TERZI DA INCENDIO (opzione migliorativa) 18
ART. 38 – RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI 19
ART. 39 – RESPONSABILITÀ PER DIFETTI DI MANUTENZIONE (opzione base) 19
ART. 39 – RESPONSABILITÀ PER DIFETTI DI MANUTENZIONE (opzione migliorativa) 19
ART. 40 – DANNI DA SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA 19
ART. 41 – DANNI A COSE O ANIMALI 19
ART. 42 – GARANZIA BAGAGLI (opzione base) 20
ART. 42 – GARANZIA BAGAGLI (opzione migliorativa) 20
ART. 43 - GARANZIA CRISTALLI (opzione base) 20
ART. 43 - GARANZIA CRISTALLI (opzione migliorativa) 21
ART. 44 – SPESE DI PARCHEGGIO, CUSTODIA E TRAINO 21
ART. 45 – DANNI DA INQUINAMENTO 21
ART. 46 – RIMBORSO SPESE DI RIMPATRIO 21
ART. 47 – EVENTI SOCIOPOLITICI E ATMOSFERICI 22
ART. 48 – DISSEQUESTRO DEL MEZZO 22
ART. 49 – RIMORCHI E VEICOLI/NATANTI RISCHIO STATICO 22
GARANZIA INFORTUNI PER CONDUCENTI DI MEZZI CON TARGA CRI E DEI NATANTI DELLA FLOTTA CRI 22
ART. 52 – CAPITALI ASSICURATI (opzione base) 23
ART. 52 – CAPITALI ASSICURATI (opzione migliorativa) 23
ART. 53 – ESONERO DELLA PREVENTIVA DENUNCIA DELLE GENERALITÀ 23
ART. 55 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 23
ART 57 – EVENTO CON PLURALITÀ DI INFORTUNI (opzione base) 24
ART 57 – EVENTO CON PLURALITÀ DI INFORTUNI (opzione migliorativa) 25
ART 58 – ESTENSIONE AI CONDUCENTI DEI VEICOLI/NATANTI IN NOLEGGIO O LEASING 25
ART. 60 – INVALIDITA’ PERMANENTE 25
ART. 61 – CUMULO DI INDENNITÀ 25
ART. 62 – ESTENSIONE TERRITORIALE 25
ART. 63 - ASSICURAZIONE SUPPLETIVA A QUELLA DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO26 ART. 64 – MODALITÀ PER LA DENUNCIA DELL’INFORTUNIO 26
ART 65 - MEDICI DELLA COMPAGNIA 26
ART. 66 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO 26
SERVIZI INCLUSI NEL CONTRATTO 27
ART. 68 – SERVIZI INCLUSI NEL CONTRATTO 27
2. Responsabile del Servizio 27
PREMESSA
Il presente Capitolato Tecnico/schema di polizza, allegato al Disciplinare di Gara, disciplina il servizio relativo al Lotto 1, avente ad oggetto la copertura assicurativa della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti (di seguito RCA), nell’ambito della “Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Associazione della Croce Rossa Italiana” indetta da CRI.
DEFINIZIONI
Termine | Descrizione |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e la Compagnia assicuratrice. |
Polizza | Il documento che prova il contratto di assicurazione. |
Contraente/Associazione/C RI | Il soggetto che stipula l’assicurazione con la Compagnia assicuratrice. |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal contratto di Assicurazione. |
Compagnia o Società | La Compagnia assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici. |
Conducente | La persona fisica alla guida del veicolo o del natante. |
Proprietario | L’intestatario al Registro Automobilistico Nazionale CRI o colui che può dimostrare legittimamente la titolarità del diritto di proprietà del veicolo o del natante. |
Formula Tariffaria | Condizioni di polizza che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la eventuale variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo oppure in base a clausole di franchigia. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia. |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Massimale: | La massima esposizione della Compagnia per ogni sinistro. |
Indennità/indennizzo | La somma dovuta dalla Società al Contraente. |
Legge: | Le leggi sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive variazioni e integrazioni: D.Lgs. 209/2005, L. 102/2006, L. 990/1969 per le norme in vigore, D.P.R. 254/2006 – disciplina indennizzo diretto. |
Regolamento: | Regolamento di esecuzione del predetto D.Lgs/Legge e successive modifiche e integrazioni. |
Attestato di rischio: | Attestazione di cui al D.L. n. 857 del 23/12/76 convertito nella L. n. 39 del 26/2/77 e successive modifiche e integrazioni. |
Mezzo | Veicolo o natante oggetto della garanzia. |
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
ART.1 - VARIAZIONI DEL RISCHIO
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità. Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
L’omissione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute senza dolo, fermo restando il diritto dell’Impresa al premio per l’eventuale maggior rischio corso. L’Impresa non potrà altresì esercitare il proprio diritto di recesso, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1898 del c.c..
ART. 2 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 (tre) dalle ore 24.00 del e scadenza alle ore 24.00 del . Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza del .
In ogni caso, e ferma restando la proroga tecnica di cui al comma successivo, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di almeno 90 giorni alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa.
È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una “proroga tecnica”, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
ART. 3 - CORRISPETTIVO, PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il corrispettivo complessivo, onnicomprensivo, per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto/Polizza di assicurazione è determinato sulla base del premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) rapportato alla durata effettiva del contratto/polizza di assicurazione.
Il premio complessivo lordo è unico e comprensivo della copertura assicurativa obbligatoria nonché delle coperture assicurative aggiuntive e degli infortuni per conducenti dei mezzi di proprietà CRI, dettagliate negli articoli seguenti.
Il premio verrà corrisposto annualmente dal Contraente alla data di decorrenza di ciascuna annualità assicurativa, ossia:
1. prima annualità assicurativa, al ;
2. seconda annualità assicurativa, al ;
3. terza annualità assicurativa, al .
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza entro 60 (sessanta) giorni da ogni decorrenza così come definita nei punti 1), 2) e 3) del presente articolo e/o in caso di proroga tecnica, dalla decorrenza del periodo di proroga convenuto.
L’assicurazione ha comunque effetto dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza, se il premio è stato pagato entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente non paga il premio entro i 60 giorni di cui al presente comma, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della decorrenza così come definita nei precedenti punti 1), 2) e 3) e/o proroga tecnica e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).
Il premio è corrisposto in modalità frazionata dai singoli Comitati territoriali. La quota di premio relativa a ciascun Comitato territoriale è determinata dall’applicazione dei premi unitari proposti in sede di offerta dalla Compagnia aggiudicataria ai rispettivi mezzi in dotazione risultanti dal Libro Matricola (art. 30).
L’Associazione della Croce Rossa Italiana rimane comunque unico soggetto responsabile del pagamento del premio. La Compagnia ha il diritto di rivalersi sull’Associazione per le quote di premio eventualmente non corrisposte dai Comitati.
ART. 4 – ADEGUAMENTO DEL PREMIO
Le Parti effettuano l’adeguamento/regolazione del premio esclusivamente secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 30.
ART. 5 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere proposte ed approvate per iscritto.
ART. 6 – COMUNICAZIONE E MONITORAGGIO
La Società, entro sette giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione efficace, deve mettere a disposizione del Contraente un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dedicata.
Inoltre, la Società garantisce al Contraente, nel termine di cui sopra, l’accesso ad un sistema informatizzato che consenta la tracciatura ed il monitoraggio:
● dei sinistri occorsi dalla data di stipula della presente polizza;
● dello stato dei sinistri alla data (riservati, pagati parzialmente, liquidati, ecc.);
● degli aggiornamenti (inclusioni, esclusioni, trasferimenti, ecc.) del parco mezzi.
Restano fermi gli obblighi di cui all’art.11.
Qualora si evidenzino delle condizioni di inefficienza della casella di posta elettronica/sistema informativo, la/o stessa/o dovrà essere ripristinata/o tassativamente entro tre giorni lavorativi, pena l’applicazione delle penali di cui all’art.12.
ART. 7 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 8 – FORO COMPETENTE
Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente, ossia il Foro di Roma.
ART. 9 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l’oggetto dell’Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l’intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni di Xxxxxxx.
La Società parimenti dichiara che, sin d’ora, rinuncia ad eccepire l’inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente, di ogni adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l’esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere.
Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all’esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, al pagamento del premio spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni.
Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l’estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.
ART.10 - ISPEZIONI E VERIFICHE
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, verificando il parco mezzi dell’Associazione o accedendo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc.
L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.
ART. 11 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
Pena l’applicazione della penale di cui al successivo art. 12, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa;
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto;
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri denunciati, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) stato dei sinistri pendenti;
f) sinistri respinti;
g) sinistri in ambito giudiziale e stragiudiziale liquidati dalle compagnie consorelle.
La Società è comunque tenuta a fornire i dati sopraindicati per ogni richiesta del Contraente effettuata al di fuori delle tempistiche prospettate al presente articolo.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
● la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
● rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
ART. 12 - APPLICAZIONE DELLE PENALI PER INADEMPIMENTO ALL’ATTIVITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti al precedente articolo 11 per la trasmissione dei dati sull’andamento del rischio, la Società è tenuta a corrispondere al Contraente una penale pari dello 0,3 per mille del valore del premio annuo lordo del presente contratto a valere sull’ammontare della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Qualora l’importo complessivo delle penali raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo di cui all’articolo 3, il Contraente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.
Il mancato adempimento degli obblighi contrattuali nei termini di cui al precedente art. 11, che daranno luogo all’applicazione della penale stabilita nel presente articolo, dovrà essere contestato alla Società per iscritto dal Contraente. In riscontro alla suddetta contestazione, la Società dovrà comunicare per iscritto a CRI le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano a CRI nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima CRI a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate alla Società le penali indicate al primo comma del presente articolo a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Le penali di cui al primo comma del presente articolo si applicano inoltre per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 6.
ART. 13 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Imprese in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
● firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
● incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
● ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 14 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto/polizza di assicurazione, si conviene che CRI, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx.0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A.R., qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 136/2010.
La Società si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo, della Legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
La Società e il subappaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
La Società, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
CRI verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surichiamata Legge.
La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto/polizza di assicurazione le informazioni di cui all’articolo 13 e 14 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.
Il Contraente tratta i dati ad essi forniti per la gestione del contratto/polizza di assicurazione e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto/ polizza di assicurazione la Società acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet xxx.xxx.xx.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento e dalla normativa privacy vigente, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
La Società si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi – oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i., il Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero
esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Con la sottoscrizione del contratto/polizza di assicurazione, inoltre, la Società accetta espressamente di essere nominata – per la durata del contratto stesso - Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 e, per l’effetto, si obbliga a:
● curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice privacy ed ai relativi allegati e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito “Garante”);
● eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
● attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
● verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza prescritte così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
● implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere;
● garantire, tramite autocertificazione, da fornire al Titolare del trattamento, con cadenza annuale, che il trattamento di dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 e dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. anche con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza implementate;
● consentire al Titolare del trattamento, eventuali verifiche periodiche circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, dando a tal fine piena collaborazione;
● fornire al Titolare del trattamento, laddove richiesta, una dichiarazione scritta di conformità delle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati nell’ambito dei servizi erogati;
● informare il Titolare del trattamento di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti degli interessati dovesse pervenirgli e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste, nell’ambito del mandato affidatogli.
ART. 16 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le vigenti norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI
ART. 17 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione di veicoli a motore o dalla navigazione di natanti di proprietà o in uso al Contraente, per i quali è stata richiesta la copertura assicurativa.
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per:
1. danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, anche di proprietà/uso del Contraente, e danni originati dal veicolo fermo; danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private;
2. danni che si verifichino quando il veicolo o natante assicurato traini un altro veicolo o natante, o questi stessi siano trainati.
La garanzia assicurativa è operante secondo quanto previsto dall’art. 3 e indipendentemente dall’emissione della polizza e dalla consegna dei Certificati di cui all’art. 34.
La Compagnia assicura inoltre, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, di cui al successivo paragrafo, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.
La Società si impegna inoltre a corrispondere eventuali indennizzi afferenti sinistri avvenuti tra veicoli targati CRI con un massimo di dieci sinistri all’anno e con un massimale annuo complessivo di € 50.000,00 (euro cinquantamila).
ART. 18 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.
ART. 19 – ESCLUSIONE E RIVALSA
Premesso che CRI utilizza i veicoli e i natanti assicurati dalla presente polizza per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, la Società rinuncia a tutti i diritti di rivalsa spettantele per legge in caso di sinistro nei confronti del Contraente, Conducente ed Assicurato, fatto salvo il caso di dolo del Contraente.
ART. 20 – ESTENSIONE TERRITORIALE (VEICOLI)
L'Assicurazione opera per il mondo intero.
L’Assicurazione è operante secondo le condizioni e limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria RCA, ferme restando le maggiori garanzie previste dalla polizza.
L’Assicurazione vale altresì per i Paesi facenti parte del sistema della Carta Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, comma 2, c.c., l’Assicurazione resta valida fino alle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza del premio.
L’Assicurazione vale inoltre per gli stati non facenti parte del sistema della Carta Verde. In tal caso, fermo restando la piena operatività della garanzia, la Compagnia gestirà i sinistri, in accordo con il Contraente, secondo le modalità di volta in volta applicabili.
ART. 21 – ESTENSIONE TERRITORIALE (NATANTI)
L’Assicurazione a copertura dei natanti vale per il Mar Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.
ART. 22 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO/NATANTE
Il trasferimento della proprietà del veicolo/natante non comporta la cessazione del contratto di assicurazione.
ART. 23 - CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE PER FURTO DEL VEICOLO/NATANTE
In caso di furto trova applicazione il disposto dell’art.122 della Legge.
ART. 00 - XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX PER DISMISSIONE, DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO O NATANTE ASSICURATO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di dismissione, distruzione o demolizione definitiva del veicolo/natante, il Contraente (ovvero gli Uffici centrali e periferici) è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia.
La Compagnia restituirà la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della formale comunicazione di disdetta della copertura assicurativa a mezzo di P.E.C. in pari data. Il Contraente fornirà alla Compagnia attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione ed accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni assicurativi della Compagnia.
ART. 25 – SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne formale comunicazione alla Compagnia tramite PEC.
La sospensione della garanzia in corso di contratto ha decorrenza dalla data della formale comunicazione di disdetta della copertura assicurativa da effettuare a mezzo di messaggio di PEC in pari data.
La sospensione avrà comunque effetto dalle ore 24:00 del giorno di detta comunicazione.
All'atto della sospensione, la Compagnia rilascia una apposita dichiarazione a conferma della stessa da inviare tempestivamente al Contraente a mezzo PEC.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella comunicazione di conferma dell’avvenuta sospensione della
garanzia in corso di contratto comporterà l’applicazione di una penale dello 0,1 ‰ (zerovirgolauno per mille) sull'ammontare complessivo netto contrattuale della polizza a valere sul deposito cauzionale definitivo.
L’ammontare complessivo delle penalità non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Al raggiungimento del limite del 10% dell'intero importo contrattuale, conseguente all'applicazione delle penali, il Contraente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto.
La Compagnia procederà al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.
Per tutti i veicoli e natanti assicurati è sempre possibile sospendere la garanzia nell’arco di vita del contratto. L’eventuale riattivazione verrà effettuata mantenendo invariate le successive scadenze. La riattivazione viene concessa sul veicolo/natante precedentemente assicurato a decorrere dalle ore 24:00 del giorno della richiesta inviata a mezzo PEC indirizzata alla Compagnia.
Il Premio di riattivazione verrà calcolato con la stessa tariffa della garanzia sospesa. Le garanzie diverse dalla R.C.A. (c.d. Condizioni aggiuntive) sono anche esse riattivate.
ART. 26 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
Entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, la Compagnia, secondo quanto previsto dal Regolamento, deve rilasciare al Contraente “l’Attestazione dello Stato di Rischio” relativa alla flotta assicurata, in modalità elettronica con firma digitale, che contenga almeno:
1. la denominazione della Compagnia;
2. la denominazione del Contraente;
3. il numero del contratto di assicurazione;
4. la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
5. la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
6. i dati di identificazione dei veicoli e dei natanti oggetto del contratto stipulato;
7. la firma del Referente per l'assicurazione.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
ART. 27 - MODALITÀ PER LA GESTIONE DEI SINISTRI
A parziale deroga dell’art. 1913 del c.c., la denuncia del sinistro è inoltrata alla Società nel termine di 15 (quindici) giorni dal verificarsi dello stesso o da quando se ne abbia avuto conoscenza, direttamente dal Comitato CRI se assegnatario del mezzo o dal Comitato Nazionale per il proprio parco veicolare e dovrà contenere:
1. i dati relativi alla polizza;
2. la data in cui è avvenuto il sinistro;
3. il luogo in cui è avvenuto il sinistro;
4. le modalità e le conseguenze dello stesso.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
La conoscenza dell’ubicazione del mezzo consentirà, inoltre, alla Società di interagire direttamente
con il Comitato interessato al quale, dunque, potrà essere richiesto, ove ne ricorrano le circostanze, ogni altro elemento di cognizione/valutazione afferente al sinistro.
ART. 28 – GESTIONE DELLE VERTENZE
La Compagnia assume, a nome dell'Assicurato/Contraente, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. La Compagnia garantisce inoltre la piena tutela legale, intervenendo in ogni caso in cui l’Assicurato/Contraente sia parte, a qualunque titolo, in controversie legali penali, civili, extragiudiziali, tenendolo indenne da ogni spesa e/o risarcimento derivante da tali procedimenti, originati dalla circolazione del veicolo a motore o dalla navigazione o giacenza dell’imbarcazione.
Nel caso in cui la Compagnia decidesse di non costituirsi in giudizio o di non aderire alla negoziazione assistita, così come nel caso in cui a costituirsi in giudizio fosse la società consorella, la Compagnia deve darne pronta comunicazione motivata al Contraente.
La Compagnia si impegna altresì ad effettuare a proprie spese l’intervento volontario in tutti i giudizi in cui non venga esperita azione diretta o laddove il Contraente lo ritenesse opportuno.
La Compagnia si impegna a fornire a cadenza trimestrale un aggiornamento in merito allo stato delle vertenze.
ART. 29 – MASSIMALI DI GARANZIA (opzione base)1
La garanzia è prestata fino a concorrenza, per sinistro e per ciascun mezzo, del seguente massimale unico, valido per tutte le categorie di mezzi assicurati: € 15.000.000,00 (euro quindici milioni), fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, commi 28 e 29 della legge 4 agosto 2017, n. 124.
Ovvero
ART. 29 – MASSIMALI DI GARANZIA (opzione migliorativa)2
La garanzia è prestata fino a concorrenza, per sinistro e per ciascun mezzo, del seguente massimale unico, valido per tutte le categorie di mezzi assicurati: € 20.000.000,00 (euro venti milioni), fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, commi 28 e 29 della legge 4 agosto 2017, n. 124.
ART. 30 - ASSICURAZIONI IN BASE A LIBRO MATRICOLA
L'Assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale sono iscritti i veicoli/natanti da assicurare inizialmente e successivamente. Sono ammesse sostituzioni di veicoli/natanti.
Il Contraente ha facoltà di inserire od escludere i veicoli e/o i natanti oggetto della copertura assicurativa. In entrambi i casi (inserimento ed esclusione) il Contraente deve darne tempestiva comunicazione alla Compagnia.
Il Contraente ha facoltà di inserire nel suddetto Libro Matricola anche 100 veicoli storici, classificati tali secondo le norme interne CRI, di cui si fornirà di volta in volta l’elenco, integrabile e modificabile, senza alcun onere a carico del Contraente, fino al raggiungimento del numero massimo previsto.
Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24:00 del giorno risultante dal
1 Cancellare l’opzione non scelta
2 Cancellare l’opzione non scelta
messaggio di posta elettronica certificata con cui sono state notificate.
Si applica quanto previsto dall’art. 1 in caso di eventuale o mancata segnalazione nell’elenco iniziale o nei successivi, dovuta per errore o omissione, come pure il caso di dichiarazione inesatte relative ai dati identificativi dei veicoli/natanti, nonché l’indicazione errata sul contrassegno assicurativo dei dati relativi alle caratteristiche tecniche dei veicoli/natanti.
L’art. 1 è inoltre applicato in caso di inclusione nell’Assicurazione di categorie di veicoli/natanti diversi da quelli riportati nell’elenco dei mezzi che sarà fornito all’atto della stipula del contratto. La garanzia si intenderà pertanto operante per gli stessi massimali garantiti dalla presente polizza, salvo i limiti stabiliti dalla Legge per i massimali minimi.
Il premio di ciascun veicolo/natante è calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia prestata.
La regolazione/adeguamento del premio è effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 (novanta) giorni dal termine dell'annualità contrattuale. Tale adeguamento sarà realizzato secondo le tariffe unitarie per categoria di mezzo proposte dalla Società in sede di offerta.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza del premio dovuto per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce. In caso di diminuzione, la Compagnia si impegna a restituire la parte del premio netto riscosso in più.
Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.
ART. 31 - VEICOLI E NATANTI ASSICURATI
Oggetto della presente assicurazione sono tutti i veicoli targati CRI o iscritti nel registro natanti della CRI per i quali sia vigente l’obbligo di assicurazione ai sensi della Legge.
Ai fini dell’individuazione del perimetro dei mezzi oggetto dell’Assicurazione, si applica quanto previsto dall’art. 30.
All’atto della stipula del contratto, il Contraente è tenuto a far prevenire alla società l’elenco e la descrizione dei mezzi oggetto dell’Assicurazione, aggiornati alla data di stipula.
ART. 32 – FORMULA TARIFFARIA
L’assicurazione RC Auto comprensiva delle condizioni aggiuntive e degli infortuni per conducenti dei mezzi CRI è prevista con formula tariffaria fissa con franchigia di € 50,00 (euro cinquanta) per sinistro.
ART. 33 – RISARCIMENTO DEL DANNO
La Società si obbliga a corrispondere le somme previste dall’art. 29 entro i termini previsti dalla Legge.
ART. 34 – CONSEGNA CERTIFICATI E CARTE VERDI
La Compagnia si impegna a consegnare tutti i certificati assicurativi e le Carte Xxxxx, distribuendoli ai singoli Comitati.
ART. 35 – GESTIONE DEL CONTRATTO
La Società si farà carico della gestione del contratto (anche attraverso agenti e/o procuratori autorizzati) non riconoscendo il Contraente qualunque altra intermediazione anche successiva alla stipula del contratto.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L’ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)
ART. 36 - CARICO E SCARICO (opzione base)3
L’assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi in occasione di operazioni di movimentazione o sollevamento di cose con dispositivi meccanici, compresi i danni alle cose di terzi movimentate o sollevate. La presente estensione è prestata con un limite di indennizzo di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila) per sinistro. La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente per i danni involontariamente cagionati ai terzi ed alle cose di terzi, dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa, anche se eseguite con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo o natante stesso.
Ovvero
ART. 36 - CARICO E SCARICO (opzione migliorativa)4
L’assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi in occasione di operazioni di movimentazione o sollevamento di cose con dispositivi meccanici, compresi i danni alle cose di terzi movimentate o sollevate. La presente estensione è prestata con un limite di indennizzo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila) per sinistro. La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente per i danni involontariamente cagionati ai terzi ed alle cose di terzi, dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa, anche se eseguite con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo o natante stesso.
ART. 37 – RICORSO TERZI DA INCENDIO (opzione base)5
La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi o a cose o animali di terzi anche per fatti non inerenti la circolazione stradale a causa di incendio. La Società risponde anche in caso di esplosione o scoppio del carburante del veicolo o natante assicurato anche se non seguito da incendio, con massimale di € 5.000.000,00 (euro cinque milioni) per sinistro.
Ovvero
ART. 37 – RICORSO TERZI DA INCENDIO (opzione migliorativa)6
La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi o a cose o animali di terzi anche
3 Cancellare l’opzione non scelta 4 Cancellare l’opzione non scelta 5 Cancellare l’opzione non scelta 6 Cancellare l’opzione non scelta
per fatti non inerenti la circolazione stradale a causa di incendio. La Società risponde anche in caso di esplosione o scoppio del carburante del veicolo o natante assicurato anche se non seguito da incendio, con massimale di € 10.000.000,00 (euro dieci milioni) per sinistro.
ART. 38 – RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI
La Compagnia garantisce l’Assicurato/Contraente e il Conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo (compresa la sosta), anche su area privata, o dalla navigazione (compreso l’ormeggio), del natante assicurato per danni a terzi non trasportati sul veicolo o sul natante stesso provocati dai trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge.
La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per i danni provocati a terzi non trasportati sul veicolo o sul natante identificato in occasione della circolazione o navigazione del mezzo stesso.
La garanzia è prestata fino a concorrenza, per sinistro e per ciascun mezzo, del seguente massimale, valido per tutte le categorie di mezzi assicurati: € 15.000.000,00 (euro quindici milioni).
ART. 39 – RESPONSABILITÀ PER DIFETTI DI MANUTENZIONE (opzione base)7
La società risponde dei danni subiti dal Conducente del veicolo o natante assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il Contraente/Proprietario sia responsabile.
La garanzia è prestata fino a concorrenza, per sinistro e per ciascun mezzo, del seguente massimale, valido per tutte le categorie di mezzi assicurati: € 15.000.000,00 (euro quindici milioni).
Ovvero
ART. 39 – RESPONSABILITÀ PER DIFETTI DI MANUTENZIONE (opzione migliorativa)8
La società risponde dei danni subiti dal Conducente del veicolo o natante assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il Contraente/Proprietario sia responsabile.
La garanzia è prestata fino a concorrenza, per sinistro e per ciascun mezzo, del seguente massimale, valido per tutte le categorie di mezzi assicurati: € 20.000.000,00 (euro venti milioni).
ART. 40 – DANNI DA SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA
La società rimborsa, fino alla concorrenza di € 6.000,00 (euro seimila) per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all’interno del veicolo/natante determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.
ART. 41 – DANNI A COSE O ANIMALI
La Società assicura la responsabilità per i danni causati dalla circolazione del veicolo e/o navigazione o dalla giacenza in acqua del natante a cose o animali di terzi.
7 Cancellare l’opzione non scelta;
8 Cancellare l’opzione non scelta;
La garanzia è prestata fino a concorrenza, per sinistro, del seguente massimale, valido per tutte le categorie di mezzi assicurati: € 15.000.000,00 (euro quindici milioni).
ART. 42 – GARANZIA BAGAGLI (opzione base)9
La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o incidente stradale che comporti il danneggiamento del bene in connessione all’occorrenza del sinistro.
La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio dell’Assicurato e del trasportato intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale che - per loro naturale destinazione - i viaggiatori recano con sé, esclusi denaro, preziosi e titoli.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 (euro tremila) per evento e per anno assicurativo. Tale capitale non può essere ricostituito nel corso dell’anno assicurativo, neanche con integrazione del premio.
Ovvero ART. 42 – GARANZIA BAGAGLI (opzione migliorativa)10
La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o incidente stradale che comporti il danneggiamento del bene in connessione all’occorrenza del sinistro.
La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio dell’Assicurato e del trasportato intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale che - per loro naturale destinazione - i viaggiatori recano con sé, esclusi denaro, preziosi e titoli.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 (euro diecimila) per evento e per anno assicurativo. Tale capitale non può essere ricostituito nel corso dell’anno assicurativo, neanche con integrazione del premio.
ART. 43 - GARANZIA CRISTALLI (opzione base)11
La Società liquida le spese sostenute per sostituire i cristalli dei veicoli/natanti assicurati a seguito di rottura e scheggiatura dei medesimi comunque verificatasi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 (euro millecinquecento) per ogni sinistro e anno assicurativo.
La garanzia non comprende:
● rigature e segnature;
● i danni causati ad altre parti delle autovetture o degli autobus assicurati a seguito della rottura dei cristalli;
● i danni conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.
Ovvero
9 Cancellare l’opzione non scelta
10 Cancellare l’opzione non scelta
ART. 43 - GARANZIA CRISTALLI (opzione migliorativa)12
La Società liquida le spese sostenute per sostituire i cristalli dei veicoli/natanti assicurati a seguito di rottura e scheggiatura dei medesimi comunque verificatasi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 (euro tremila) per ogni sinistro e anno assicurativo.
La garanzia non comprende:
● rigature e segnature;
● i danni causati ad altre parti delle autovetture o degli autobus assicurati a seguito della rottura dei cristalli;
● i danni conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.
ART. 44 – SPESE DI PARCHEGGIO, CUSTODIA E TRAINO
La Compagnia rimborsa, fino ad un massimale di € 300,00 (euro trecento) per sinistro e anno assicurativo, le spese sostenute dal Contraente in conseguenza di un evento indennizzabile a termine di contratto per:
● il parcheggio e/o custodia del veicolo/natante;
● il traino del veicolo/natante dal luogo in cui è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione.
ART. 45 – DANNI DA INQUINAMENTO
Ad integrazione della copertura di responsabilità civile, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo o natante assicurato.
I massimali di tale esposizione e l’eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RC.
La garanzia non opera:
• qualora il mezzo non sia coperto da valida garanzia per RC;
• per i danni cagionati a cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
• per i danni causati da operazioni di riempimento/svuotamento dei serbatoi del carburante non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
• se i terzi danneggiati non rientrano tra quelli considerati tali dall’art. 129 della Legge nei confronti dell’Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio.
ART. 46 – RIMBORSO SPESE DI RIMPATRIO
Nei casi in cui il mezzo non sia in grado di rientrare in Italia a seguito di sinistro che rientri nelle
garanzie prestate dalla presente polizza verificatasi in uno degli Stati esteri per i quali le garanzie sono estese, La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 2.000,00 (euro duemila) per sinistro e anno assicurativo, le spese sostenute e documentate per il rimpatrio del mezzo.
ART. 47 – EVENTI SOCIOPOLITICI E ATMOSFERICI
La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o natante assicurato in conseguenza di:
• tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, ad eccezione di quelli di furto/rapina, tentativo di furto/rapina o ad incendio;
• trombe d’aria, tempeste, uragani, cicloni, tifoni, esplosioni naturali, grandine, neve,
inondazioni, mareggiate, terremoti, frane e smottamenti;
• cadute di oggetti, di aerei, di alberi, di missili o parti di essi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 (euro diecimila) per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 48 – DISSEQUESTRO DEL MEZZO
La Compagnia assiste a proprie spese l’Assicurato/Contraente, sia in sede giudiziale sia stragiudiziale al fine della restituzione del veicolo o natante sottoposto a fermo o sequestro da parte dell’Autorità in conseguenza di qualsiasi sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla presente polizza.
ART. 49 – RIMORCHI E VEICOLI/NATANTI RISCHIO STATICO
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio/semirimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione, inclusi i danni a terzi derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli/natanti effettuati da persone non dipendenti del Contraente purché autorizzati dall’Assicurato e/o suoi dipendenti.
La garanzia comprende anche i veicoli/natanti della flotta CRI ed i veicoli storici risultanti dal Libro Matricola.
ART. 50 - COLPA GRAVE
La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo/natante.
GARANZIA INFORTUNI PER CONDUCENTI DI MEZZI CON TARGA CRI E DEI NATANTI
DELLA FLOTTA CRI
ART. 51 - PREMESSA
Il presente paragrafo ha ad oggetto la copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni occorsi ai conducenti addetti alla conduzione dei veicoli con targa CRI e dei natanti della flotta CRI, che siano
di proprietà o detenuti dall’Associazione secondo quanto previsto dall’art. 58 della presente polizza, per gli adempimenti di servizio.
ART. 52 – CAPITALI ASSICURATI (opzione base)13
Indennizzo complessivo, per ciascuna persona:
• Morte - € 300.000,00 (euro trecentomila);
• Invalidità permanente - € 300.000,00 (euro trecentomila).
Ovvero
ART. 52 – CAPITALI ASSICURATI (opzione migliorativa)14
Indennizzo complessivo, per ciascuna persona:
• Morte - € 500.000,00 (euro cinquecentomila);
• Invalidità permanente - € 500.000,00 (euro cinquecentomila).
ART. 53 – ESONERO DELLA PREVENTIVA DENUNCIA DELLE GENERALITÀ
L’associazione è esonerata dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone che usano tali mezzi. Per l’identificazione di tali elementi, si farà riferimento alle risultanze di registri o altri documenti equivalenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:
• data e luogo di trasferta;
• generalità del conducente autorizzato alla guida.
Tali registri o altri documenti equivalenti dovranno essere costantemente aggiornati dall’Associazione e messi a disposizione, in qualsiasi momento, alla Società per l’esecuzione di accertamenti e controlli.
ART. 54 – DEFINIZIONI
Per Infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed estranea, che produca lesioni corporali obiettivamente accertate.
Per beneficiario si intendono gli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato.
ART. 55 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga, fino a concorrenza degli importi di cui all’art. 52 e nei limiti e condizioni che seguono, ad indennizzare gli infortuni subiti dai conducenti addetti alla conduzione dei mezzi del Contraente, secondo quanto di seguito previsto ed avente come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato un’invalidità permanente.
13 Cancellare l’opzione non scelta.
14 Cancellare l’opzione non scelta;
La Compagnia si obbliga soltanto se il conducente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso del veicolo/natante in base al Testo Unico di Motorizzazione CRI (o alle disposizioni regolamentari interne per la guida dei veicoli targati CRI).
La garanzia comprende inoltre:
• l’asfissia non di origine morbosa;
• gli avvelenamenti di origine traumatica, di ingestione o di assorbimento di sostanze;
• il contatto con corrosivo;
• l’annegamento;
• assideramento o congelamento;
• la folgorazione;
• i colpi di sole o di calore;
• le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
• gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
• gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
• gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche;
• gli infortuni occorsi in occasione delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia a causa di incidente o guasto verificatisi durante la circolazione per servizio e per gli infortuni occorsi durante la salita e la discesa dai mezzi.
ART. 56 – ESCLUSIONI
La garanzia non copre i rischi compresi nell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile di terzi in cui siano imputabili lesioni o decesso del conducente e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. Inoltre la garanzia non opera:
• per il caso di inabilità temporanea;
• per gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose;
• per le persone affette da epilessia, apoplessia, paralisi, infermità mentali, alcolismo o qualsiasi infermità o menomazione grave e permanente;
• per gli infortuni originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra; occupazioni militari; invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, terremoti, uragani, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo – comunque insorto, di energia nucleare o di radioattività, ancorché detti infortuni siano occorsi in occasione della circolazione.
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco – depressive o stati paranoici.
ART 57 – EVENTO CON PLURALITÀ DI INFORTUNI (opzione base)15
Nel caso di evento che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l’esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 6.000.000,00 (euro sei milioni).
Ovvero
ART 57 – EVENTO CON PLURALITÀ DI INFORTUNI (opzione migliorativa)16
Nel caso di evento che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l’esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 10.000.000,00 (euro dieci milioni).
ART 58 – ESTENSIONE AI CONDUCENTI DEI VEICOLI/NATANTI IN NOLEGGIO O LEASING
L’Assicurazione del conducente è estesa agli addetti alla guida di veicoli/natanti acquisiti dall’Associazione con il sistema del “noleggio senza autista” (Art. 2, comma 119, L. 662/1996), in leasing, in comodato d’uso o a qualsiasi altro titolo.
ART. 59 – MORTE
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio, anche se successivamente alla scadenza dell’Assicurazione, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata in caso di morte. Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l’Assicurato è dichiarato disperso dalle competenti Autorità ed in caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell’art. 60, comma 3, c.c.
ART. 60 – INVALIDITA’ PERMANENTE
L’indennizzo per invalidità permanente è corrisposto dalla Compagnia anche se questa si verifica entro due anni dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio, anche se successivamente alla scadenza dell’Assicurazione. L’indennizzo è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, che deve essere accertata con riferimento alla tabella di valutazione del danno (Tabella ANIA o Tabella INAIL) scelta dall’Assicurato/Contraente.
ART. 61 – CUMULO DI INDENNITÀ
L’indennizzo per invalidità permanente è cumulabile con quella per morte. Tuttavia, se dopo il pagamento dell’indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato muore entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell’Assicurato, in parti uguali, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata in caso di morte. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e non trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata e comunque offerta in misura determinata, la Compagnia paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato ed offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
ART. 62 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione viene prestata in tutto il mondo.
In ogni caso il pagamento dell’indennità è effettuato in Italia e in Euro.
ART. 63 - ASSICURAZIONE SUPPLETIVA A QUELLA DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
La garanzia viene prestata in aggiunta all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e non esime il Contraente dagli adempimenti previsti, a tale riguardo, dalle disposizioni di legge.
ART. 64 – MODALITÀ PER LA DENUNCIA DELL’INFORTUNIO
La denuncia dell’infortunio contenente la data, il luogo, le cause e le conseguenze del sinistro, l’entità
– almeno approssimativamente – del danno, nonché gli estremi dell’Assicurato danneggiato, dell’Autorità inquirente e di eventuali testimoni, corredata di certificato medico, deve essere fatta pervenire alla Compagnia, tramite raccomandata ovvero posta elettronica certificata, nel termine di 15 (quindici) giorni dall’infortunio o dal momento in cui CRI ne sia venuta a conoscenza. Qualora l’infortunio abbia causato la morte dell’Assicurato, il Contraente dovrà darne immediatamente avviso telegrafico e/o comunicazione tramite PEC alla Società.
ART 65 - MEDICI DELLA COMPAGNIA
L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire la visita di medici della Compagnia e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo i medici dal segreto professionale.
Le spese di cura e quelle relative ai medici eventualmente anticipate e documentate dall’Assicurato in originale o in copia sono rimborsate dalla Società.
ART. 66 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Il pagamento viene effettuato all’Assicurato o ai Beneficiari. In caso di premorienza o commorienza dei Beneficiari, la somma verrà liquidata a favore degli eredi legittimi dei Beneficiari.
Qualora l’assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all’Assicurato, le somme per il caso di morte saranno corrisposte alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e, solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto nei primi due commi del presente articolo.
La società, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro, dovrà far corrispondere al Contraente/Assicurato il risarcimento di cui all’art. 52.
In caso di mancato rispetto di detto termine, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, la Società è tenuta a corrispondere al Contraente una penale pari dello 0,3 per mille del valore del premio annuo lordo del presente contratto a valere sull’ammontare della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Qualora l’importo complessivo delle penali raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo di cui all’articolo 3, il Contraente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.
Il mancato adempimento degli obblighi contrattuali nei suddetti termini, che daranno luogo all’applicazione della penale stabilita nel presente articolo, dovrà essere contestato alla Società per iscritto dal Contraente. In riscontro alla suddetta contestazione, la Società dovrà comunicare
per iscritto a CRI le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano a CRI nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima CRI a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate alla Società le penali indicate al primo comma del presente articolo a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
ART. 67 - RINUNCIA RIVALSA
La Società, qualora non sia previsto diversamente da specifiche norme di legge e/o da C.C.N.L., rinuncia a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto spettante di surrogarsi, ai sensi dell’art. 1916 c.c. nei diritti dell’Assicurato che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei responsabili.
ART. 68 – SERVIZI INCLUSI NEL CONTRATTO
I servizi di seguito descritti sono collegati ed accessori alla fornitura delle coperture assicurative e quindi sono prestati dall'Assicuratore unitamente all'Assicurazione medesima.
Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel premio della copertura assicurativa.
1. Call Center
L'Assicuratore deve mettere a disposizione dell’Assicurato/Contraente dall'attivazione del Contratto un apposito "Call Center" che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alla richiesta di informazioni dagli uffici territoriali e centrali del contraente, relative ai servizi oggetto del contratto (es: informazioni sulle clausole del contratto, informazioni sui sinistri aperti, ecc.). L'orario di ricezione delle chiamate sarà per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle ore 8:30 alle ore 17:30.
Tale Call Center avrà un numero telefonico ed uno di fax gratuiti.
2. Responsabile del Servizio
Dalla data di attivazione del Contratto, l'Assicuratore dovrà mettere a disposizione un Responsabile del Servizio, precedentemente identificato e nominato, che avrà il compito di essere la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio oggetto del Contratto generale stesso.
Il suo compito sarà di supervisionare ed eventualmente coordinare le attività dal momento di attivazione delle coperture assicurative fino alla gestione degli eventuali reclami da parte della Amministrazione.
Egli avrà inoltre anche il compito di monitorare l'andamento del livello di servizio nell'arco del periodo di validità del Contratto e dovrà essere in grado di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.
All'atto della stipula del Contratto, l'Assicuratore dovrà rendere noti le generalità del Responsabile del Servizio, unitamente ai suoi recapiti telefonici e di fax, all'indirizzo di posta elettronica nonché agli orari di servizio.
3. Sede Centralizzata
L’Assicuratore dovrà garantire all’Assicurato/Contraente la disponibilità, dalla stipula del Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso, di una struttura centralizzata con sede in Roma – o impegno a costituirla entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto – quale unico referente dell’Ufficio Centrale C.R.I. per i servizi di assistenza nella gestione di tutti gli aspetti del contratto (amministrativi, sinistri, pagamenti, ecc.).
4. Assistenza diretta
Dalla data di attivazione del Contratto, l'Assicuratore dovrà garantire all’Assicurato/Contraente la presenza di proprio personale presso l’Ufficio Centrale CRI, a richiesta e ogni qual volta la CRI lo ritenga necessario, disponibile dal lunedì al venerdì per 4 ore giornaliere, per i servizi di assistenza nella gestione di tutti gli aspetti del contratto (amministrativi, sinistri, pagamenti, ecc.)
ALLEGATI
Costituiscono parte integrante e sostanziale al presente Capitolato/Schema di polizza i seguenti documenti:
• (Allegato C1) Modello di Offerta Tecnica – Lotto 1 RCA;
• (Allegato C2) Modello di Offerta Economica – Lotto 1 RCA;
• (Allegato C3) Schema di Offerta Economica – Lotto 1 RCA;
• (Allegato C4 – a) e b)) Report sinistri RCA.