LIBRETTO FLASH UBI
LIBRETTO FLASH UBI
NORME CONTRATTUALI
Avvertenza
Il testo qui pubblicato comprende:
• le norme contrattuali risultanti dalle modifiche unilaterali proposte con la comunicazione di UBI Banca e Intesa Sanpaolo datata 15 gennaio 2021, alla quale si rinvia per ogni effetto di legge;
• le altre norme presenti nel contratto utilizzato da Intesa Sanpaolo; esse contengono in parte disposizioni analoghe del contratto fra UBI Banca e il cliente, in parte disposizioni non presenti nel contratto fra UBI Banca e il cliente.
Intesa Sanpaolo applicherà anche queste altre norme in quanto non sfavorevoli per il cliente rispetto a quanto risultante dal contratto fra UBI Banca e il cliente stesso.
Ricordiamo che il cliente ha diritto di recedere dal contratto oggetto delle proposte di modifiche unilaterali secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione di UBI Banca e Intesa Sanpaolo.
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Articolo 1. Definizioni
Carta | Carta emessa dalla Banca (facoltativa) utilizzabile, al posto del Libretto, per effettuare prelievi e versamenti di contante presso gli sportelli automatici delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo |
Cliente | il minore intestatario del Deposito che, nei confronti della Banca, opera sotto la responsabilità del proprio legale rappresentante |
Deposito | deposito di denaro |
Libretto | libretto di deposito a risparmio collegato al Deposito, intestato al medesimo titolare del Deposito |
Filiale | filiale della Banca che emette il libretto |
Articolo 2. Apertura del Deposito di denaro ed emissione del Libretto
1. Il Libretto è emesso dalla Banca a seguito dell’apertura di un deposito di denaro. L’intestazione del Deposito è riportata sul Libretto, che costituisce documento di legittimazione per l’effettuazione di operazioni sul Deposito.
Articolo 3. Duplicato del Libretto
1. In caso di smarrimento, distruzione o furto del Libretto, il legale rappresentante deve farne denuncia scritta alla Xxxxxxx che ha emesso il Libretto, conformandosi alle disposizioni di legge.
Articolo 4. Operatività del minore
1. Il minore che abbia almeno dodici anni compiuti è autorizzato dal legale rappresentante ad effettuare autonomamente operazioni di prelievo, entro il limite giornaliero, e di versamento con esonero della Banca da ogni responsabilità al riguardo. Ciascun legale rappresentante può revocare in qualsiasi momento questa autorizzazione; la revoca deve essere trasmessa con lettera raccomandata o consegnata direttamente alla Filiale ed ha effetto dopo un giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca.
2. Il minore può effettuare prelievi per un importo complessivo superiore a quello del limite giornaliero stabilito in contratto solo previa specifica autorizzazione scritta del legale rappresentante.
Articolo 5. Operatività del legale rappresentante
1. Le operazioni possono essere effettuate anche da ciascun legale rappresentante separatamente.
2. Analogamente, il recesso dal contratto, con estinzione del libretto, può essere esercitato da ciascun legale rappresentante separatamente.
3. Se un’operazione è richiesta da un legale rappresentante che non ha sottoscritto il presente contratto, la Banca accerta previamente, nei modi ritenuti idonei, l’identità del richiedente e la sua qualità di legale rappresentante del minore.
4. Il legale rappresentante non può delegare a terzi il potere di disporre del deposito intestato al minore.
Articolo 6. Operazioni effettuabili sul Deposito – Importo massimo del saldo
1. Sul deposito possono essere effettuate le seguenti operazioni previa presentazione del Libretto:
• versamenti e prelievi in contanti presso le filiali abilitate della Banca. L’elenco delle filiali abilitate è consultabile sul sito internet della Banca.
2. Sul Deposito possono essere effettuate le seguenti operazioni anche senza contestuale presentazione del libretto:
• prelievi e versamenti di contante tramite la carta presso gli sportelli automatici delle banche del Gruppo;
• accredito di bonifici disposti da terzi; si applicano le norme delle sottosezioni (A), (C) e (D).
3. Le operazioni di prelievo e addebito sono consentite dalla Banca a condizione che sul Deposito vi sia disponibilità sufficiente e che il Deposito non sia oggetto di vincoli, blocchi o opposizioni che ne impediscono l’utilizzo.
4. Le operazioni indicate nel comma 2 sono registrate dalla Banca nei propri archivi e sono accreditate o addebitate sul Deposito con la valuta indicata nelle condizioni economiche. Tali operazioni sono annotate sul Libretto in occasione della prima presentazione del Libretto stesso presso una delle filiali della Banca.
5. L’importo massimo del saldo del Libretto è quello previsto nel contratto originariamente sottoscritto.
Pertanto non sono eseguite le operazioni di versamento o di accredito di bonifico che determinerebbero il superamento di questo importo massimo; in caso di bonifico, l’intero importo dell’operazione è restituito alla banca dell’ordinante. Il suddetto limite non si applica alle operazioni di accredito degli interessi dovuti dalla Banca.
Articolo 7. Prova delle operazioni effettuate sul deposito
1. L’annotazione delle operazioni sul Libretto, firmata da un operatore della Banca, costituisce prova dell’operazione medesima secondo quanto stabilito dalla legge (art. 1835 cod. civ.).
2. L’esecuzione delle operazioni indicate nel comma 2 dell’articolo 6 è comprovata, nel periodo compreso tra la loro esecuzione e la successiva annotazione sul Libretto, dalle registrazioni effettuate dalla Banca.
3. I riepiloghi delle operazioni effettuate sul Deposito, inviati periodicamente dalla Banca, non sostituiscono il regime di prova indicato nel precedente comma 1.
Articolo 8. Conseguimento della maggiore età
1. Dalla data in cui l’intestatario del Libretto consegue la maggiore età, egli ha diritto di disporre autonomamente e in via esclusiva del Deposito; resta fermo il limite giornaliero stabilito in contratto, che l’intestatario maggiorenne ha comunque facoltà di modificare.
Articolo 9. Regolamento periodico di interessi e spese
1. Il regolamento degli interessi e delle spese (cosiddetta chiusura contabile) avviene con la periodicità indicata nelle condizioni economiche del contratto. Il saldo risultante alla chiusura contabile produce interessi secondo la misura indicata nelle condizioni economiche; dopo la capitalizzazione, gli interessi sono annotati sul Libretto in occasione della prima presentazione del Libretto stesso.
2. Se alla chiusura contabile le spese da addebitare risultano di importo superiore a quello degli interessi da accreditare, la Banca si limita ad addebitare le spese in misura pari agli interessi da accreditare, evitando in tal modo che in occasione delle periodiche chiusure contabili possa determinarsi una diminuzione del saldo creditore.
Articolo 10. Recesso
1. Il recesso del Cliente avviene previa presentazione del Libretto che viene ritirato dalla Banca per l’estinzione. Il recesso non può essere esercitato autonomamente dal minore.
2. Il recesso della Banca è comunicato al Cliente per iscritto con preavviso di due mesi. Tuttavia, nel caso in cui sussista un giustificato motivo, la Banca può recedere senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta al Cliente.
3. Alla data di efficacia del recesso, la Banca procede al calcolo del saldo di chiusura non appena disponga dei dati di tutte le operazioni effettuate sul Deposito.
Articolo 11. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
2. Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Articolo 12. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.
2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti nel Foglio Informativo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
3. Il Cliente e la Banca, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
- al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
4. La Banca d’Italia esercita la vigilanza sull’attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
Articolo 13. Foro competente - Legge applicabile – Lingua del contratto – Copia del contratto – Sanzioni
1. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto, considerata la qualifica di consumatore (ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 206/2005) del Cliente deve ritenersi inderogabilmente competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente stesso.
2. Il contratto è regolato dalla legge italiana.
3. La lingua del contratto e delle comunicazioni inerenti il rapporto è quella italiana.
4. Il Cliente ha diritto di ottenere, a richiesta, copia del contratto in vigore.
5. Per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 32 e ss. del D. Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e xx. xxx X. Xxx. x. 000/0000 (Xxxxx Unico Bancario).
SERVIZI DI PAGAMENTO SOTTOSEZIONE (A) - NORME GENERALI
Articolo 14. Definizioni
1. Nella sezione Servizi di pagamento si intende per:
(a) Identificativo Unico: combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano un Deposito interessato dall’operazione di Pagamento (ad esempio, il codice IBAN);
(b) Giorno Lavorativo: un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l’elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;
(c) Paese E.E.A.: Stato appartenente all’Area Economica Europea; ne fanno parte gli Stati dell’Unione Europea nonchè Norvegia, Islanda e Liechtenstein;
(d) Pagamento; ove non diversamente precisato, indica sia operazioni di prelievo contanti a debito del Deposito che operazioni comportanti il trasferimento di fondi a credito del Deposito, inclusi i versamenti di contante; non rientrano in tale ambito le operazioni previste all’art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 11/2010, fra cui i pagamenti mediante assegni, titoli cambiari e vaglia cambiari;
(e) Pagamento in divisa Extra E.E.A. Pagamento a credito (escluso il versamento di contante) del Deposito in una divisa diversa dall’euro o da quella di un Paese E.E.A. ove anche l’altro Prestatore di servizi di pagamento coinvolto è situato in un Paese E.E.A (ad esempio, Pagamento in dollari a credito del Deposito se il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è situato in Paese E.E.A.);
(f) Pagamento Paese Extra E.E.A.: Pagamento a credito del Deposito in tutte le divise (escluso il versamento di contante) ove l’altro Prestatore di servizi di pagamento coinvolto non è situato in un Paese E.E.A (ad esempio, Pagamento in euro a credito del Deposito se il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è situato negli Stati Uniti d’America);
(g) Pagatore: soggetto che effettua un Pagamento a credito del Deposito;
(h) Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore: il prestatore di servizi di pagamento (PSP) scelto dal Pagatore; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca
(i) Terza parte: prestatore di servizi di pagamento, diverso dalla Banca, che presta servizi di informazione sui conti.
Articolo 15. Ambito di applicazione
1. Le norme contenute nella presente sottosezione si applicano ai seguenti servizi di Pagamento relativi al Deposito:
a) Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Deposito (prelievo di contanti);
b) Pagamenti a credito del Deposito, incluso il versamento di contante.
Le norme delle sottosezioni (A), (B), (C) e si applicano ai Pagamenti in Euro e in una delle divise dei Paesi E.E.A diverse dall’Euro quando il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore per i servizi di cui al comma 1 sub b)
è situato in un Paese E.E.A.
2. Le norme della sottosezione (D) si applicano ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. o ai Pagamenti Paese Extra E.E.A..
3. Le norme della sottosezione (E) si applicano nel caso in cui il Cliente o il legale rappresentante si avvalga dei servizi di informazioni sui conti prestati da una Terza Parte relativamente al Deposito.
Articolo 16. Esecuzione dei Pagamenti
1. Ciascun Pagamento è eseguito a condizione che:
- nell’ordine di Pagamento il Deposito sia correttamente individuato, secondo quanto richiesto per la specifica tipologia di Pagamento;
- gli altri dati necessari per l’esecuzione del Pagamento, secondo quanto indicato nel Foglio Informativo, siano esatti, completi e non contraddittori.
2. Per i Pagamenti a debito del Deposito si applica quanto previsto all’art. 6 comma 3 e non sarà pertanto effettuata un’esecuzione parziale del Pagamento.
3. Se nell’ordine è stato indicato l’Identificativo Unico, l’esecuzione può avvenire esclusivamente sulla base di questo Identificativo Unico; la Banca non è tenuta ad effettuare ulteriori verifiche con riguardo agli eventuali altri dati forniti.
4. L'importo dei Pagamenti in valuta estera è accreditato sul Deposito previa conversione in euro al cambio pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione dell’operazione.
Articolo 17. Sospensione e rifiuto di Pagamenti da parte della Banca
1. La Banca può sospendere o rifiutare l’esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo.
2. In caso di sospensione o di rifiuto la Banca comunica telefonicamente o tramite posta elettronica le informazioni sulla mancata esecuzione e le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento.
3. In caso di sospensione, ai fini dell’esecuzione, l’ordine si intende ricevuto dalla Banca quando vengano meno le ragioni della sospensione stessa.
Articolo 18. Richiesta di rettifica
1. Nel caso di Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto, il Cliente può richiederne la rettifica.
2. Se il Cliente è consumatore, la richiesta di rettifica deve essere presentata alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo, senza indugio non appena egli è in grado di rilevare il Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto. Se il Cliente presenta la richiesta di rettifica per un Pagamento non autorizzato in un Giorno non Lavorativo o in un Giorno Lavorativo dopo il limite orario indicato nel Foglio Informativo, tale richiesta si considera ricevuta dalla Banca il Giorno Lavorativo successivo. In ogni caso, la richiesta di rettifica deve essere effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito o accredito.
Articolo 19. Pagamenti non autorizzati
1. Se il Pagamento risulta non autorizzato la Banca, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui prende atto del Pagamento, o riceve la richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell’art. 18, riporta il Deposito nello stato in cui si sarebbe trovato se il Pagamento non avesse avuto luogo, salvo che abbia motivato sospetto di frode, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella di addebito del Pagamento. La Banca ha il diritto di ottenere la restituzione dell’importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il Pagamento era stato autorizzato, ripristinando la situazione del Deposito come se il rimborso non avesse avuto luogo.
Articolo 20. Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti
1. In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a debito del Deposito, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente a meno che sia in grado di provare:
- che la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente;
- oppure che ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.
2. Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 1, se l’importo del Pagamento è stato già addebitato sul Deposito, a seguito della richiesta del Cliente ai sensi dell’art. 18, la Banca ripristina la situazione del Deposito come se l’addebito non avesse avuto luogo, applicando una data valuta non successiva a quella di addebito sul Deposito dell’importo del Pagamento.
3. In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a credito del Deposito, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente se è dimostrato che essa ha ricevuto l’importo del Pagamento dal Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto l’importo del Pagamento.
4. Nel caso in cui sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita immediatamente l’importo del Pagamento sul Deposito con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta del Pagamento.
5. La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati per la mancata o inesatta esecuzione del Pagamento.
Articolo 21. Comunicazione della avvenuta esecuzione
1. I Pagamenti eseguiti sono comunicati dalla Banca al Cliente mediante annotazione degli stessi sul Libretto previa presentazione del medesimo presso una filiale.
Articolo 22. Recesso dai servizi di Pagamento
1. Il Cliente e la Banca possono recedere da ciascuno dei servizi di Pagamento regolati nella presente sezione secondo quanto previsto dall’articolo 10. L’esercizio di tale facoltà determina automaticamente il recesso anche dal Deposito.
Articolo 23. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme della presente sezione Servizi di Pagamento e le condizioni economiche dei servizi disciplinati nella stessa sezione.
2. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126–sexies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca la volontà di recedere dal servizio di Pagamento cui la modifica si riferisce.
3. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole al Cliente e riguarda i tassi di interesse, il Cliente ne è informato nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative al Deposito inviate dalla Banca.
Articolo 23bis. Consenso del Cliente all’accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali
1. Il Cliente presta il proprio consenso all’accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento oggetto del contratto.
SOTTOSEZIONE (B) - PRELIEVI IN CONTANTI A DEBITO DEL DEPOSITO
Articolo 24. Caratteristiche
1. La presente sottosezione si applica ai Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Deposito (prelievo di contanti) attraverso un apposito ordine presso le filiali abilitate della Banca, previa presentazione del Libretto.
Articolo 25. Ordine di Pagamento e dati necessari per l’esecuzione del Pagamento
1. L’ordine di Pagamento è impartito allo sportello, previa presentazione del Libretto, mediante un modulo predisposto dalla Banca; l’ordine deve essere firmato dal Cliente e compilato a cura dello stesso con l’indicazione dei dati richiesti nel modulo.
Articolo 26. Ricezione dell’ordine
L’ordine di Pagamento presentato allo sportello si considera ricevuto dalla Banca nello stesso Xxxxxx Xxxxxxxxxx della sua presentazione. Alla data di ricezione dell’ordine la Banca addebita il relativo importo sul Deposito.
Articolo 27. Revoca dell’ordine
1. L’ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che la Banca vi consenta.
2. La revoca deve essere richiesta per iscritto in Filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca.
SOTTOSEZIONE (C) - PAGAMENTI A CREDITO DEL DEPOSITO
Articolo 28. Termini di accredito
1. L’importo del Pagamento è accreditato sul Deposito non appena l’importo medesimo è ricevuto dalla Banca.
2. Nel caso in cui il Pagamento sia in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall’euro, il relativo importo è accreditato sul Deposito, previa conversione in euro, entro il quarto Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l’importo medesimo è ricevuto dalla Banca.
SOTTOSEZIONE (D) - PAGAMENTI IN DIVISA EXTRA E.E.A. E PAGAMENTI PAESE EXTRA E.E.A.
Articolo 29. Necessità del preventivo accordo della Banca - Rinvio alle norme delle sottosezioni precedenti
1. I Pagamenti in divisa extra E.E.A. e i Pagamenti Paese Extra E.E.A. devono essere prima concordati tra Banca e Cliente.
2. Ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Sezione: 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
3. Ai Pagamenti Paese Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Sezione: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23,.
Articolo 30. Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti Paese Extra E.E.A.
1. A seguito della richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell’art. 18, se è dimostrata la responsabilità della Banca in caso di esecuzione inesatta di un Pagamento a credito del Deposito, la Banca effettua la rettifica.
2. In caso di mancata esecuzione di un Pagamento a credito del Deposito, la Banca, se è dimostrata la sua responsabilità, accredita sul Deposito l’importo del Pagamento.
Articolo 31. Esecuzione del Pagamento
1. Nel Foglio Informativo sono indicati, per ciascun tipo di Pagamento, i termini per l’accredito sul Deposito dell’importo del Pagamento in divisa Extra
E.E.A. o del Pagamento Paese Extra E.E.A. in una divisa diversa dall’euro o dalla divisa di un Paese E.E.A.
2. In caso di Pagamento Paese Extra E.E.A. in euro o in una divisa di un Paese E.E.A. a credito del Deposito si applica l’art. 28.
SOTTOSEZIONE (E) - TERZA PARTE – SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI
Articolo 32. Servizi di informazione sui conti
32.1 Il Cliente o il legale rappresentante può avvalersi dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Deposito se ricorrono le seguenti condizioni:
- Il Cliente o il legale rappresentante è titolare presso la Banca di un servizio per operare a distanza tramite Internet cui il Deposito è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
- per ogni sessione di comunicazione la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca, in conformità alla normativa applicabile.
32.2 Le informazioni sul Deposito che possono essere richieste tramite Terza Parte sono quelle indicate nel Foglio Informativo.
32.3 La Banca può rifiutare l’accesso al Deposito alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all’accesso fraudolento o non autorizzato al Deposito stesso da parte della Terza Parte. In tali casi, prima che l’accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o al legale rappresentante verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica, indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. La Banca consente l’accesso al Deposito alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
32.4 In ogni caso la Banca, se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di informazione sui conti, rifiuta senza indugio l’accesso al Deposito alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella guida del servizio per operare a distanza tramite internet a cui il Deposito è collegato.