CONVENZIONE
N. 12/2016 di RUBRICA
Atti Privati stipulati da Italferr S.p.A. in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Imposta di bollo su documento informatico assolta in modo virtuale – DM 17/6/2014
CONVENZIONE
per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica a nord della Linea Storica nell’ambito della Penetrazione urbana dell’interconnessione di Brescia Ovest e Nodo di Brescia.
FRA
RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni, di seguito, per brevità “Ferrovie” e/o “Committente”, rappresentata nel presente Atto da ITALFERR S.p.A. - Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede in Xxxx, Xxx X. X. Xxxxxx, 00, Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 06770620588, Partita IVA n. 01612901007, nella persona dell’Ing. Xxxxxxx XXX XXXXXXX, nata a Aviano (PN) il 31 maggio 1972, nella qualità di Procuratore, munito dei necessari poteri come da Procura Speciale in data 31 maggio 2012, di cui a rogito Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxx, Notaio in Roma, iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Repertorio Notarile n. 85736, Numero di Raccolta n. 20616 domiciliato per la carica presso la sede sociale,
E
l'Associazione Temporanea di Imprese CAR SEGNALETICA STRADALE S.r.l. (Capogruppo Mandataria) - SICURBAU S.r.l. (Mandante) – (AMTECO S.p.A. - Soggetto Ausiliario ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006), di seguito, per brevità, indicata come “Appaltatore”, con sede in X.xx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxx, x.x.x. 00000 - Xxxxx (XX) iscritta alla CCIAA di Benevento al n. 76981 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 01049090622, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Xxxx XXXXX, nato a Torrecuso (BN), il 12 agosto 1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale,
PREMESSO CHE
1. “Ferrovie”, in relazione al Piano d’Impresa relativo al Programma “Linea AV/AC
Milano-Verona”, Progetto Tratta Treviglio-Brescia - (CUP J41C07000000001) - “Ingresso Urbano in Brescia”, ha la necessità di affidare la Progettazione Esecutiva e l’esecuzione dei lavori di mitigazione acustica a nord della Linea Storica nell’ambito della Penetrazione urbana dell’interconnessione di Brescia Ovest e Nodo di Brescia;
2. in data 17 marzo 2015, con Xxxxx pubblicato sul Supplemento alla G.U.U.E. n. S.53, è stata indetta, ai sensi della Parte III del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., apposita gara a procedura aperta, a seguito della quale è risultata aggiudicataria l’Associazione Temporanea di Imprese CAR SEGNALETICA STRADALE S.r.l. (Capogruppo Mandataria) - SICURBAU S.r.l. (Mandante) – (AMTECO S.p.A. - Soggetto Ausiliario ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006), che ha indicato quale Progettista di cui si avvale ai sensi dell’art. 53 co.3 del D.Lgs. n.163/2006 per le attività di progettazione di cui al punto 3.7. del Bando Integrale di gara, il Raggruppamento Temporaneo di Progettisti
S.T.E. S.r.l. (Capogruppo Mandataria) - ITALIANA SISTEMI S.r.l. (Mandante);
3. con lettera Prot. DAS.AP.AL.0105170.15.U, del 29 dicembre 2015, ricevuta dall’Appaltatore in pari data, è stato comunicato il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell’aggiudicazione definitiva;
4. l’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 11;
5. con lettera Prot. DAS.AP.AL.0097794.15.U del 30 novembre 2015 è stata data comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
6. si rende pertanto ora necessario procedere alla stipula del contratto di appalto. Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
ARTICOLO 1 RICHIAMO PREMESSE
Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
ARTICOLO 2
OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO
2.1 Con il presente contratto di appalto, “Ferrovie” affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nella presente Convenzione e negli atti in essa richiamati e ad essa allegati, la Progettazione Esecutiva e l’Esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica a nord della Linea Storica nell’ambito della Penetrazione urbana dell’interconnessione di Brescia Ovest e Nodo di Brescia.
La Progettazione Esecutiva (d'ora in avanti, semplicemente, “Progetto Esecutivo” o “PE”) dovrà essere redatta in conformità al “Progetto Definitivo” (d'ora in avanti, semplicemente, “Progetto Definitivo” o “PD”) (allegato n. 4) posto a base di gara, ivi compreso il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (PSC) allegato al presente atto, nel rispetto delle prescrizioni e specifiche dei capitolati speciali e della documentazione elencata al successivo articolo 37 (documenti facenti parte del contratto) e in particolare delle “Prescrizioni per la Progettazione Esecutiva” (PPP) (allegato n. 3.1.1), del “Manuale di Progettazione” (d'ora in avanti anche MdP) (allegato n. 3.1) e dell'art. 20 delle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (d'ora in avanti, per brevità, “C.G.C.” o “Condizioni Generali”) (allegato n. 1).
2.2 I lavori per la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica a nord della Linea Storica nell’ambito della Penetrazione urbana dell’interconnessione di Brescia Ovest e Nodo di Brescia. , per la cui completa individuazione si rimanda agli elaborati del Progetto Definitivo (allegato n. 4), consistono principalmente in:
- demolizioni e formazione di rilevati provvisori, spostamento e riposizionamento di vie cavi;
- realizzazione di fondazioni in micropali per barriere antirumore e del cordolo di
fondazione;
- posa in opera dei montanti e dei pannelli delle barriere antirumore secondo le tipologie individuate dagli elaborati del PD (allegato 4);
- ripristini.
2.3 Rientrano, inoltre, nell’oggetto dell’appalto, e dunque sono compresi e compensati nell’importo contrattuale le seguenti prestazioni:
a) esecuzione di indagini geofisiche e geoelettriche, perforazioni meccaniche, misurazioni piezometriche, prove penetrometriche, analisi e sperimentazioni in sito ed in laboratorio, studi e consulenze specialistiche, monitoraggi dei cedimenti dei rilevati esistenti durante la realizzazione e la rimozione dei rilevati provvisori, nonché quant’altro occorresse ai fini della redazione del “Progetto Esecutivo” e della costruzione dell’opera oggetto dell’appalto;
b) esecuzione della Bonifica Ordigni Esplosivi (B.O.E.) come dettagliato nell’allegato 3.6.2;
c) esecuzione dei rilievi topografici necessari per la redazione del Progetto Esecutivo e della realizzazione delle opere, con particolar e riferimento alla corretta individuazione e posizionamento delle opere esistenti nei luoghi oggetto dei lavori;
d) l’esecuzione di tutti gli eventuali approfondimenti sia in corso di redazione del Progetto Esecutivo, che in corso di esecuzione delle opere, finalizzati alla definizione di materiali e tecnologie;
e) eliminazione delle interferenze con gli impianti ferroviari esistenti e con i sottoservizi;
f) eliminazioni dele interferenze con altre imprese o Enti interferenti operanti contemporaneamente nei cantieri;
g) modifiche organizzative, manodopera ed attrezzature, per garantire il rispetto dei tempi complessivi;
h) esecuzione delle lavorazioni in presenza dell’esercizio ferroviario e di più soggetti
operanti contemporaneamente nei medesimi cantieri;
i) fornitura della documentazione tecnica delle opere finite, comprensiva delle specifiche tecniche e garanzie;
j) lavorazioni da eseguirsi nelle ore notturne;
k) lavorazioni da eseguirsi in presenza del Tecnico di Scorta;
l) ogni attività necessaria a realizzare le opere, eventualmente anche occupando temporaneamente l’area denominata SIN Brescia – Caffaro; in questo caso sarà obbligo e onere dell’Appaltatore acquisire deroga all’Ordinanza Sindacale prot. n. 151849/2014 del 29.12.2014 e s.m.i. e ogni altra norma, prescrizione, regolamento, ecc., applicabile.
m) quanto necessario all’osservanza delle prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia (nota prot. N. 11316 del 26.09.2013);
n) l’assistenza tecnica e documentale, richiesta da un Organismo Terzo incaricato dal Committente, necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione alla messa in servizio della ANSF, secondo quanto previsto dal X.Xxx. 8 ottobre 2010 n. 191.
2.4 Rientrano comunque nell’oggetto del contratto di appalto l’esecuzione di tutte le prestazioni ed i lavori, pur non espressamente indicati nel “Progetto Definitivo”, nonché ogni altro intervento complementare ed accessorio indispensabile per dare completamente finite ed idonee all’uso, cui sono destinate, tutte le opere costituenti l’oggetto del contratto di appalto nonché ogni tipo di attività occorrente per l'acquisizione di autorizzazioni, concessioni, benestare, permessi, nulla osta o altri provvedimenti dovuti da terzi sul “Progetto Esecutivo” in conformità alle previsioni del “Progetto Definitivo”.
2.5 Non rientrano nel contratto di appalto le seguenti prestazioni:
a) espropri per l’acquisizione delle aree;
b) monitoraggio ambientale;
c) eventuali interventi diretti sui ricettori.
ARTICOLO 3
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
3.1 I lavori oggetto del contratto e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo articolo 37 (documenti facenti parte del contratto), i quali tutti formano parte integrante ed essenziale del contratto, pur quando non siano materialmente allegati alla presente Convenzione, in quanto l’Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.
3.2 Con la dizione “Condizioni Generali di Contratto” riportata nel citato art. 37 (documenti facenti parte del contratto) si intendono le Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012 e registrate in data 2 marzo 2012 presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Roma, Ufficio territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5424, Serie 3 (allegato n. 1).
3.2bis Con la dizione “Committente”, riportata all’art. 30 delle Condizioni Generali di Contratto (ed. 2012), si intende, oltre al soggetto per conto del quale l’Opera viene realizzata, anche Xxxxxxxx S.p.A.. Pertanto, la disciplina in materia di “Danni da forza maggiore e responsabilità dell’Appaltatore per danni” prevista dal predetto art. 30 delle “CGC” si considera, a tutti gli effetti, valida ed efficace anche nei rapporti tra l’Appaltatore ed Italferr S.p.A..
Nel seguito della presente Convenzione le predette Condizioni Generali vengono per brevità indicate “C.G.C.” o “Condizioni Generali”.
3.3 Le tariffe di “Ferrovie” indicate all’articolo 37 punto 2.8 (documenti facenti parte del contratto) (allegato n. 7), della presente Convenzione, hanno valore contrattuale solo
per le parti descrittive e prescrittive, mentre i prezzi in esse riportati rilevano solo ai fini dell’applicazione dell’art. 37 delle “C.G.C.”.
3.4 Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti in relazione ai luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati dall’importo offerto dall’Appaltatore.
3.5 In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento si applicano le disposizioni più favorevoli per “Ferrovie”.
ARTICOLO 3 bis
MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE - CONTESTAZIONI
A. Modalità di esecuzione
Per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, l’Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai lavori e alle prestazioni affidati, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Contratto e relativi allegati.
L’Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell’appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l’impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente contratto, senza che l’eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
L’appaltatore riconosce che l’Opera oggetto del presente contratto è essenziale per l’immagine di Ferrovie e si impegna a realizzarla con modalità organizzative, tecniche e di
controllo, le più idonee per l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente contratto e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo dell’Opera stessa.
Resta di competenza esclusiva dell’Appaltatore l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. L’Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale di Ferrovie. L’Appaltatore stesso individuerà, prima dell’inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione del contratto, secondo quanto stabilito al successivo articolo 4: il personale dell’Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall’Appaltatore medesimo.
Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza del presente contratto, l’Appaltatore si impegna:
1. ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese di Ferrovie/Xxxxxxxx e favorire le definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinunzia del dipendente al diritto e all’azione nei confronti di Ferrovie/Xxxxxxxx. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o l’Appaltatore non riesca a dimostrare di avere adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza, in ossequio a
quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolo contrattuale.
2. Nel caso di mancata definizione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – e fatta salva l’ipotesi in cui l’Appaltatore riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza – l’Appaltatore medesimo si impegna a corrispondere a Ferrovie/Italferr, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell’ambito di vigenza del presente contratto – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a Ferrovie/Italferr, una somma pari a due volte le spese e gli oneri a carico di Ferrovie/Italferr derivanti dalla sentenza di condanna , somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall’Appaltatore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza.
B. Contestazioni
1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo – i cui effetti non siano già disciplinati nel presente Contratto - Ferrovie abbia a riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi del presente Contratto e relativi allegati, Ferrovie stessa provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, tempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell’Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabiliti da Ferrovie, comporterà l’applicazione della penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall’art. 25 della presente convenzione.
2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale
dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori da parte del Responsabile di cui al successivo articolo 4, di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, Ferrovie contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo A.
3. L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all’uopo indicato da Ferrovie, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate. La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da Ferrovie, comporterà l’applicazione della penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall’art. 25 della presente convenzione.
4. Oltre all’applicazione della penale, laddove il ritardo nell’attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell’Appaltatore superi di oltre l’80% i tempi fissati da Ferrovie per il recepimento delle suddette prescrizioni, Ferrovie stessa avrà il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile.
ARTICOLO 4
DIRETTORE DEI LAVORI E GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO
4.1 Il Direttore dei Lavori è nominato da parte di “Ferrovie”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14.2 delle “C.G.C.”.
4.2 Per la gestione tecnico-amministrativa del presente appalto e per il controllo dell’osservanza delle prescrizioni contrattuali, RFI si avvarrà del supporto di ITALFERR S.p.A., che svolgerà direttamente le funzioni di Direzione Lavori.
4.3 Durante il corso delle prestazioni, la gestione tecnico-amministrativa del contratto sarà effettuata dal Project Manager di Xxxxxxxx, il quale provvederà a controllare la perfetta
osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’espletamento delle prestazioni, ferme restando le responsabilità, che secondo le leggi e le norme vigenti, fanno capo al Progettista dell’Appaltatore.
ARTICOLO 5 RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE
5.1 L’Appaltatore indica nel Sig. Xxxx XXXXX nato a Torrecuso (BN) il 12 agosto 1964 il proprio Direttore Tecnico di cui all’art. 15 delle “C.G.C.”; rimane ferma la facoltà dell’Appaltatore di nominare, uno o più Direttori di cantiere, secondo quanto disposto dal citato art. 15 delle “C.G.C.”.
5.2 “Ferrovie” può rifiutare a proprio insindacabile giudizio il Direttore Tecnico e/o il/i Direttore/i di Cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore di gestire per proprio conto i rapporti relativi al contratto d’appalto, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione, di cui al successivo art. 14, punto 1.2, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.
ARTICOLO 6 IMPORTO DELL’APPALTO
6.1 L’importo presunto dell’appalto, al netto del ribasso del 17,5494% (diciassette virgola cinquemilaquattrocentonovantaquattro per cento) praticato nell’offerta, è di Euro 11.583.516,47 (euro undicimilionicinquecentottantatremilacinquecentosedici/47), di cui:
a) Euro 579.063,73 (euro cinquacentosettantanovemilasessantatre/73) per gli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza (Voce a corpo 1). Tale importo corrisponde a quello indicato nel bando di gara e non è soggetto al ribasso di cui sopra offerto dall’Appaltatore;
b) Euro 180.000,00 (euro centottantamila/00) per le prestazioni di Progettazione
Esecutiva e relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento e Progettazione di Dettaglio (Voce a corpo 2);
c) Euro 9.622.168,85 (euro novemilioniseicentoventiduemilacentosessantotto/85) per lavorazioni compensate a corpo (Voce a corpo 3) come specificato al successivo articolo 7, punto 7.1, al netto degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza e dei costi e spese di progettazione;
d) Euro 1.202.279,89 (euro unmilioneduecentoduemiladuecentosettantanove/89) per lavorazioni compensate a misura come specificato al successivo art. 7, punto 7.2, al netto degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza e dei costi e spese di progettazione;
6.2 Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).
ARTICOLO 7 CORRISPETTIVI
I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto saranno compensati a corpo con i prezzi indicati al punto 7.1 del presente articolo e a misura con i prezzi di cui all’Elenco Prezzi Unitari Offerti dall’Appaltatore (allegato n. 2), come indicato al successivo punto 7.2.
I prezzi stessi sono stati offerti dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.
Al riguardo l'Appaltatore dichiara di aver preso visione dei luoghi, delle condizioni ambientali e degli elaborati del “Progetto Definitivo”, di averne verificato la completezza, la realizzabilità delle opere in esso previste, la adeguatezza e di averne tenuto conto nella sua offerta.
I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessun eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate,
nel rispetto del “Progetto Esecutivo” da redigere sulla base del “PD”, per osservare tutte le prescrizioni esecutive del presente contratto, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente appalto.
7.1 Lavori, forniture e prestazioni da contabilizzare a corpo. VOCE A CORPO 1 (Sicurezza).
Esecuzione di interventi necessari per garantire la sicurezza e la salute nei cantieri durante la realizzazione delle opere in conformità a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito PSC).
Avvertenza alla voce a corpo 1:
Euro 579.063,73
(euro cinquecentosettantanovemilasessantatre/73)
Il prezzo a corpo comprende e compensa i costi della sicurezza relativi ai lavori previsti in appalto.
VOCE A CORPO 2 (Progettazione esecutiva e relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento e Progettazione di Dettaglio)
Esecuzione delle prestazioni di Progettazione Esecutiva e di Dettaglio, della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, degli studi o indagini di maggior dettaglio o verifica e/o conferma rispetto a quelli utilizzati per la redazione del “Progetto Definitivo”, richiesti o necessari per le corrette e complete definizioni per la Progettazione Esecutiva e di Dettaglio, secondo quanto previsto nelle “PPP” (allegato n. 3.1.1).
Avvertenza alla voce a corpo 2:
Euro 180.000,00
(euro centottantamila/00
Il prezzo a corpo comprende e compensa anche tutti gli oneri relativi alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione Esecutiva.
VOCE A CORPO 3
Esecuzione degli interventi individuati sotto elencati, e descritti negli elaborati di “Progetto Definitivo” (allegato n. 4):
Realizzazione degli interventi di mitigazione acustica a nord della Linea Storica nell’ambito della Penetrazione urbana dell’interconnessione di Brescia Ovest e Nodo di Brescia, come descritto all’art 2 della presente Convenzione e con le inclusioni ed esclusioni ivi precisate.
Euro 9.622.168,85
(euro novemilioniseicentoventiduemilacentosessantotto/85)
Avvertenza alla voce a corpo 3:
L’elenco e le descrizioni degli interventi compresi nella Voce a Corpo 3 sono da intendersi indicativi e non esaustivi; tutti gli interventi sopra menzionati sono meglio descritti negli elaborati del Progetto Definitivo posto a base di gara (allegato n. 4) e saranno descritti in dettaglio negli elaborati di “Progetto Esecutivo” elaborato dall'Appaltatore e approvato da “Ferrovie”.
Sono compresi e compensati nella voce a corpo 3 anche se non specificatamente indicati:
• tutti i materiali necessari per l’esecuzione delle opere;
• l’assistenza tecnica durante l’effettuazione delle prove sulle opere oggetto del contratto, eseguiti dalla Direzione Lavori e da Ferrovie, nella fase di attivazione, per i collaudi e fornitura per il tempo necessario per le prove e verifiche propedeutiche e finali, compresa la messa a disposizione degli strumenti e apparecchiature necessari;
• la fornitura della documentazione tecnica delle opere finite, comprensiva di specifiche
tecniche;
• la fornitura, su supporto informatico, del Piano di Manutenzione delle opere come da “Capitolato Tecnico di Manutenzione” Allegato n. 3.7 sezione B parti B, C, D, E, F (e la fornitura, su supporto informatico, del Piano di Manutenzione delle opere civili
come da Capitolato Tecnico di Manutenzione di Italferr S.p.A. Annesso 2 all’allegato n. 3.7);
• l’utilizzo del sistema Process Document Management (PDM) ai fini della gestione
informatizzata degli elaborati di progetto di cui al successivo articolo 16 bis e del progetto as built;
• tutti gli oneri per lavorazioni notturne, per la presenza dell’esercizio ferroviario negli
intervalli notturni e festivi e per la contemporanea esecuzione dei lavori con altre Imprese.
Sono esclusi dalle voci a corpo soltanto gli interventi previsti esplicitamente nelle opere a misura di cui al successivo punto 7.2.
Costituiscono inoltre parte integrante della voce suddetta, oltre agli elaborati di progetto già menzionati, i capitolati, le tariffe dei prezzi allegate e richiamate (limitatamente agli aspetti tecnici: prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione, qualità dei materiali), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente contratto, ai quali l’Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione delle opere stesse.
Nei prezzi a corpo sono compresi e compensati gli oneri per il rispetto di quanto previsto e prescritto nella predetta documentazione per dare le opere oggetto del contratto completate a regola d'arte e pronte per l'uso cui sono destinate.
7.2 Lavori da contabilizzare a misura.
➢ attività di scavo per avvicinamento e scoprimento di ordigni esplosivi o masse ferrose eventualmente rilevate;
➢ risoluzione di interferenze di cunicoli e cavi, rimozione di segnali e garitte, impianti di cavi principali in rame e fibra ottica;
➢ assistenza archeologica agli scavi ove strettamente connessi con l’attività eseguita su
impianti IS e TLC o ove strettamente connseei all’attività di avvicinamento e scoprimento di ordigni esplosivi o masse ferrose eventualmente rilevate (resta pertanto da computarsi a corpo l’assistenza archeologica connessa ad ogni altra attività di scavo prevista);
➢ sistemazione sommaria delle terre di risulta provenienti dall’attività di scavo per avvicinamento, scoprimento ordigni esplosivi o masse ferrose eventualmente rilevate, trasporto e smaltimento in impianti di recupero/discariche autorizzate di terre provenienti dallo scavo di micropali, fondazioni ed embrici.
Avvertenza per i lavori a misura:
I lavori di cui al presente punto 7.2 saranno compensati con i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore, riportati nell’allegato n. 2. Tali prezzi unitari, come i nuovi prezzi che si rendessero necessari per qualsivoglia motivo, non comprendono i costi per la sicurezza di cui ai relativi “Piani di Sicurezza” redatti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, che sono compensati dal prezzo della voce a corpo 1 per tutti gli interventi di cui al presente contratto.
7.3 Lavori in economia.
I lavori in economia sono regolati come indicato nell’allegato n. 8 “Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore”.
7.4 Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di I.V.A..
ARTICOLO 8 INVARIABILITÀ DEI PREZZI
8.1 Tutti i prezzi di cui al precedente articolo 7 si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all’art. 1664 del C.C., rimane stabilito che i prezzi saranno invariabili e non soggetti a modifiche di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di differimento
della scadenza del termine utile per il completamento di lavori e/o sospensioni dei lavori ordinate da “Ferrovie”. Per le prestazioni del presente contratto non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi e non si applica il meccanismo del prezzo chiuso di cui all’art. 133, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; resta in ogni caso, altresì, esclusa l’applicazione della disciplina dettata dai commi da 4 a 7 (inclusi) del medesimo art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
8.2 I compensi per le prestazioni di “Progettazione Esecutiva” e per ogni spesa ed attività accessoria saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità si verifichi in qualsiasi momento, per tutta la durata del rapporto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile, per effetto di proroghe concesse o sospensioni delle prestazioni ordinate, ed eventuale maggior importo delle opere progettate con il Progetto Esecutivo di cui al successivo art. 16 rispetto all’importo presunto di cui al precedente articolo 6.1 lettere c) e d).
ARTICOLO 9 PAGAMENTI
9.1 L’Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull’importo dell’appalto.
9.2 L’importo di ciascun acconto riguardante le prestazioni di realizzazione delle opere è determinato mensilmente con i criteri di seguito indicati.
9.3 Il termine di cui all’art. 44.4 delle “C.G.C.” decorre a partire dal trentunesimo giorno successivo al completamento del mese di lavori al quale si riferisce il singolo S.A.L..
9.4 Il prezzo a corpo della Voce a Corpo 1 (costo della sicurezza) sarà contabilizzato, fino a concorrenza del prezzo stesso, incrementando l’importo di ogni Stato di Avanzamento Lavori di una percentuale ottenuta dividendo l’importo della Voce 1 per l’importo dell’appalto di cui all’articolo 6.1, al netto degli oneri per la sicurezza e delle spese di progettazione.
9.5 Qualora, per effetto di eventuali varianti, si renda necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori si procederà al conguaglio fra l’importo sino ad allora corrisposto e quanto effettivamente spettante all'Appaltatore per oneri di sicurezza.
9.6 Il prezzo a corpo della Voce a Corpo 2 (per le prestazioni della Progettazione Esecutiva e di Dettaglio), sempre che l'Appaltatore rilasci le garanzie previste dalla legge e dal contratto, sarà corrisposto con le modalità di seguito indicate:
a) il 70% (settanta per cento), in unica soluzione, mediante S.A.L. da emettere entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori, a valle dell’approvazione da parte di “Ferrovie” degli elaborati del Progetto Esecutivo dell’Appaltatore e degli elaborati del “Progetto di Dettaglio” delle opere indicate all’articolo 16.8 lettera b);
b) il residuo 30% (trenta per cento), in più soluzioni d’importo commisurato ad ogni singola opera o parte di opera come definita dalle “Prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere” (allegato n. 3.4.), mediante stati di avanzamento da emettersi entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione da parte di “Ferrovie” degli elaborati del “Progetto di Dettaglio” delle restanti opere. Ogni singolo S.A.L. relativo a tali prestazioni non potrà essere di importo inferiore ad Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).
9.7 I lavori a misura di cui al punto 6.1.d) saranno contabilizzati in contraddittorio con l’Appaltatore, a seguito di constatazione dell’avvenuta esecuzione degli stessi.
9.8 Il prezzo a corpo della Voce a Corpo 3 (lavori) verrà contabilizzato, a seguito di constatazione verbalizzata in contraddittorio con l’Appaltatore, con le Schede di salizzazione, approvate da “Ferrovie”. Le schede di salizzazione sono predisposte dall’Appaltatore unitamente al “Progetto Esecutivo”, in accordo con quanto previsto dalla WBS, nel rispetto del “Manuale di Progettazione” (MDP) (allegato n. 3.1.).
9.9 Qualora durante lo svolgimento dei lavori, per motivi non dipendenti
dall’Appaltatore, risulti la temporanea impossibilità di completare le opere o parte di opere da contabilizzare a corpo secondo le Schede di salizzazione approvate, “Ferrovie” potrà riconoscere a richiesta dell’Appaltatore la suddivisione della parte di Opera interessata sulla base delle quantità che verranno realmente eseguite, per importi in ogni caso non inferiori ad Euro 200.000,00 (euro duecentomila/00).
9.10 La predetta richiesta potrà essere accolta da “Ferrovie” qualora risulti che l’Appaltatore abbia operato con ogni possibile mezzo a disposizione, al fine di raggiungere la produzione prevista secondo il “Programma Esecutivo” approvato di cui al successivo articolo 19 e ferme restando le valutazioni sugli eventuali ritardi di cui all’articolo 19 medesimo.
9.11 Per i ritardi nella compilazione degli stati di avanzamento lavori saranno riconosciuti all’Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall’art. 5 del D.lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2013.
9.12 Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 60 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo.
9.13 Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato spettano all’Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall’art. 5 del D.lgs. n.231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 cod. civ..
9.14 Il codice identificativo (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) relativo al presente contratto vengono indicati dal Committente nei seguenti: CIG 0000000000 – CUP J41C07000000001.
Le fatture sulle quali dovranno essere indicati, oltre al riferimento del Contratto, del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP), anche: ragione o denominazione sociale esatta dell’Appaltatore, Codice Fiscale o partita IVA, numero di
“Entrata Merci” e modalità richieste per il pagamento, devono essere intestate a RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Sede Sociale Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxx, Codice Fiscale 01585570581 – Partita IVA 01008081000, trasmesse all’indirizzo che sarà all’uopo comunicato e, per consentire una pronta registrazione, dovranno obbligatoriamente essere inviate mediante caricamento telematico (upload) del formato immagine “pdf”.
Sul Portale aziendale di Ferservizi S.p.A. (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx) - società mandataria per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi di RFI – è presente all’interno una specifica Area Riservata ai fornitori che consente, previa registrazione ed in modo gratuito, di usufruire del servizio di trasmissione delle fatture in formato “.pdf”. Tale modalità è da intendersi sostitutiva della spedizione mediante posta ordinaria e sarà cura della Società Ferservizi S.p.A. materializzare su supporto cartaceo il documento oggetto di upload, che costituirà originale della fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, modificato dal D.Lgs. n. 52/2004 e s.m.i..
L’Appaltatore, nell’ipotesi in cui fosse impossibilitato ad effettuare il caricamento sul predetto portale del formato immagine, dovrà spedire le fatture in formato cartaceo al seguente indirizzo: FERSERVIZI S.p.A. Polo Infrastrutturale Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 – 00000 XXXX.
“Ferrovie” effettuerà i pagamenti in favore dell’Appaltatore esclusivamente a mezzo di bonifico bancario su una banca domiciliata nel paese di residenza dell’Appaltatore stesso.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., l’Appaltatore ha comunicato a “Ferrovie” con nota Prot. n. 741/15 del 9 dicembre 2015 gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, estremi e generalità che vengono qui di seguito riportati: Codice IBAN: IT 83 I 02008 15105 000500057331.
Persona Delegata ad operare: Xxxx XXXXX nato a Torrecuso (BN) il 12 agosto 1964 – Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X.
I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo bonifico bancario sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di “Ferrovie” da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell’Appaltatore comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota e sopra riportati.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m..
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ferma la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 28, in ragione di quanto stabilito dall’art. 3, della Legge 136/2010 e s.m., costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., anche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 136/2010 e s.m., “Ferrovie” verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola del seguente tenore:
“L’impresa ……….., in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa nell’ambito del
contratto sottoscritto con …….., identificato con il CIG n. ……./CUP n. ………, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della Legge 136/2010 e s.m.i.. L’impresa
……….., in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa ……….., si impegna a dare immediata comunicazione a …………. della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’impresa ……….., in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa ……….., si impegna a inviare copia del presente contratto a ”.
Per quanto specificamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto di cui al comma 11 dell’art. 118, del D.Lgs. 163/2006, l’Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell’importo del subcontratto e dell’oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere al Committente copia del subcontratto.
9.15 Rimane inteso che “Ferrovie” non procederà al pagamento delle somme dovute in acconto e della rata di saldo qualora non sussistano tutte le condizioni previste dalla vigente normativa per procedervi.
ARTICOLO 9bis ANTICIPAZIONE
1. Il Committente erogherà all’Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile dell’esecuzione dei lavori, un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale quale risulterà al momento dell’approvazione – da parte di “Ferrovie” - del Progetto Esecutivo redatto dall’appaltatore (comprensivo dunque di eventuali varianti progettuali, in aumento o in diminuzione, definite in fase di elaborazione del Progetto Esecutivo).
Nel caso in cui il Progetto Esecutivo venga approvato nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione verrà erogata nel primo mese dell’anno contabile successivo.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. I contenuti della garanzia dovranno essere conformi a quelli previsti per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 11 della presente Convenzione.
L’importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte del Committente.
3. Nel caso in cui i lavori previsti dal PE approvato abbiano dall’origine durata pluriennale, l’anticipazione verrà recuperata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Al riguardo, si provvederà al recupero dell’importo anticipato mediante detrazioni sui singoli SAL, proporzionalmente alle mensilità previste. Qualora l’importo del singolo SAL non sia sufficiente per fatti non imputabili all’Appaltatore, si provvederà a recuperare la restante quota di anticipazione sul SAL successivo, e così via fino all’integrale recupero dell’anticipazione sull’ultimo SAL dell’anno contabile.
Nel caso in cui il Progetto Esecutivo venga approvato nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione verrà recuperata nel corso dell’anno contabile successivo.
4. Resta inteso che l’Appaltatore decadrà dall’anticipazione qualora l’esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali; in tal caso, sulle somme restituite saranno dovuti al Committente gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione e applicati al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma.
ARTICOLO 10 CESSIONE DEI CREDITI
10.1 I crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione (“cessione”) a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. – società del Gruppo FS Italiane o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
10.2 Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della cessione, la Società del Gruppo FS Italiane interessata può opporre diniego espressamente motivato.
10.3 In ogni caso, la Società del Gruppo FS Italiane cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
ARTICOLO 11 CAUZIONE DEFINITIVA
11.1. La garanzia fideiussoria di Euro 984.600,00 (euro novecentoottantaquattromilaseicento/00), che l’Appaltatore è tenuto a presentare, ai sensi dell’art.
11 delle “Condizioni Generali”, è stata dall’Appaltatore stesso costituita mediante fideiussione bancaria n° 460011567123 emessa il 27 gennaio 2016 rilasciata da UniCredit
S.p.A. con Sede Sociale: Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, Direzione Generale: Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, 0 - Xxxxx X - 00000 Xxxxxx, ed acquisita agli atti da “Ferrovie”.
11.2 Fatto salvo quanto previsto all’art. 237 bis del D.Lgs. 163/2006, la suddetta garanzia, che non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 11.4 delle “Condizioni Generali”sarà svincolata alla data di approvazione del certificato di collaudo e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni i controversie pendenti.
11.3 Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca, dell’Intermediario Finanziario o della Compagnia di Assicurazione garante, l’Appaltatore, su richiesta di “Ferrovie” dovrà procedere entro 60 giorni alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di “Ferrovie”. Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 giorni, “Ferrovie” avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
ARTICOLO 12 POLIZZE ASSICURATIVE
12.1 L’Appaltatore si obbliga a stipulare le polizze di assicurazione di cui al presente articolo con Compagnia di assicurazione (“Compagnia”) classificata con rating non inferiore a quelli che verranno indicati con “Comunicazione trimestrale sui livelli di rating per banche o compagnie di assicurazione” emanata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in vigore al momento della emissione della garanzia.
12.2 Polizza per copertura assicurativa rischi di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione (polizza CAR).
La “Polizza per copertura assicurativa rischi di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione” deve tenere indenne “Ferrovie” da tutti i rischi di cui al numero 8 e 9 dell’articolo 11 delle Condizioni Generali di Contratto.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a “Ferrovie” il testo della polizza CAR almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, al fine di consentire la formale accettazione della garanzia.
La polizza, che considererà “Assicurato” “Ferrovie” e l’Appaltatore, dovrà prevedere, per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, di cui all’articolo 11.8 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori ad Euro 13.925.776,44 (tredicimilioninovecentoventicinquemilasettecentosettantasei/44).
Essa dovrà prevedere, per i rischi di danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, di cui all’art.
11.9 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori a un milione di euro per sinistro e per anno.
Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant’altro previsto nella presente convenzione, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:
a) Il reintegro dei massimali utilizzati, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto;
b) L’obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni elemento che possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica dell’omesso o ritardato pagamento, onde consentire a RFI di subentrare all’Appaltatore nel pagamento del premio;
c) Una specifica clausola di responsabilità “incrociata” nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa;
d) La rinuncia alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
e) L’obbligo per la compagnia di risarcire a RFI i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
f) L’obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell’emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di mercato;
g) L’obbligo della Compagnia a estendere gli effetti della copertura assicurativa a tutto il periodo di manutenzione di cui all’Art. 27 delle Condizioni Generali;
h) La competenza territoriale, per le controversie in cui è parte RFI, del Foro indicato all’Art. 64 delle Condizioni Generali salva diversa indicazione nella presente Convenzione. In difetto RFI si avvarrà della facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
In relazione a dette polizze l’Appaltatore sarà tenuto a dare a RFI dimostrazione dell’avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:
1) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle lavorazioni descritte nell’elenco allegato all’offerta ex 118, comma 2, n. 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (già in possesso della compagnia),
2) notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni;
3) testimoniali di stato, redatti prima dell’esecuzione dei lavori, qualora essi coinvolgano strutture portanti sottomurarie dei manufatti in aderenza interessati.
12.3 Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista
La Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista deve tenere indenne “Ferrovie” dai rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio.
La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i maggiori costi ed oneri che il Committente deve sopportare per le varianti resesi necessarie, in corso d’opera, per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio.
La copertura assicurativa deve decorrere dall’approvazione del Progetto Esecutivo e deve operare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza del progettista deve essere emessa in favore di RFI S.p.A. e deve prevedere massimali pari a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a RFI, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, almeno un mese prima dell’inizio della copertura assicurativa per
l’acquisizione del gradimento di “Ferrovie”.
Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, deve essere trasmessa a RFI entro 20 (venti) giorni n.c., dalla comunicazione dell’approvazione del Progetto Esecutivo da parte della stessa.
La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera “Ferrovie” dal pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva e di dettaglio, fermo restando il diritto di ”Ferrovie” alla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell’Appaltatore.
12.4 Polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale.
La Polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale deve tenere indenne “Ferrovie” da tutti i rischi di cui all’art. 11.10 delle Condizioni Generali di Contratto.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a ”Ferrovie”, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte della Compagnia, all’atto del raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stato di avanzamento lavori, pari al 50% dell’importo contrattuale. Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, dovrà essere trasmessa a ”Ferrovie” entro i sei mesi successivi alla data del verbale di ultimazione dei lavori, salvo che non venga chiesto rilascio anticipato finalizzato alla redazione del certificato di collaudo. In nessun caso si procederà al pagamento della rata di saldo prima che sia stata stipulata detta polizza.
A parziale modifica di quanto previsto all’art. 11.10 delle Condizioni Generali, la polizza che considererà “Assicurato” ”Ferrovie”, dovrà prevedere massimali non inferiori a:
a) Euro 13.925.776,44 (euro tredicimilioninovecentoventicinquemilasettecentosettantasei/44), per rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero per rischi derivanti da gravi difetti costruttivi;
b) Euro 50.000.000,00 (euro cinquantamilioni/00), per rischi di responsabilità civile decennale verso terzi.
Ambedue le suddette coperture assicurative decorreranno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia, al precedente punto 12.1 ed a quant’altro previsto nella presente Convenzione, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:
a) una specifica clausola di responsabilità “incrociata” nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa;
b) la rinuncia alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
c) la dichiarazione della Compagnia che l’Appaltatore gli ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l’operatività immediata dell’assicurazione;
d) l’inclusione, tra i rischi assicurati, delle spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell’opera che ha originato i danni;
e) l’obbligo di rivalutare la somma assicurata ai sensi della normativa corrente in materia;
f) la competenza territoriale per le controversie in cui è parte ”Ferrovie” del Foro indicato all’art. 64 delle Condizioni Generali, salva diversa indicazione nella presente Convenzione.
12.5 Estensione della Garanzia Appalti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Impregiudicato quanto previsto dai precedenti punti, sarà inoltre a carico dell'appaltatore il
costo assicurativo rinveniente dalla "Garanzia Appalti " di cui alla polizza n. 333668984 e successive appendici stipulate con Generali Italia S.p.A. da Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. per la copertura del rischio relativo alla Responsabilità Civile dell'Appaltatore per l'intero periodo di durata dei lavori.
Detta garanzia, pertanto, si intende prestata in eccesso ad esaurimento delle somme previste dalla polizza di cui al precedente punto 11.2 e per i danni eventualmente non coperti da tali assicurazioni.
Agli effetti dell’estensione della polizza di cui sopra, l’appaltatore stesso e gli eventuali subappaltatori sono considerati assicurati.
Ai fini della successiva rimessa a Generali Italia SpA per tali garanzie, l'Appaltatore corrisponderà a ”Ferrovie”, in unica soluzione, una somma pari allo 0,1983% (zero virgola millenovecentottantatra per cento) del valore dell’Appalto , più l'imposta di assicurazione (22,25%), che sarà trattenuta sui primi deu pagamenti utili e sarà soggetta a conguaglio per eventuali eccedenze o diminuzioni in sede di liquidazione del saldo.
Generali Italia SpA, a ricevimento dell’avviso di affidamento dell'appalto, emetterà un certificato di assicurazione agli effetti dell'estensione della suddetta polizza, inviandone copia a “Ferrovie”.
L'Appaltatore dichiara altresì di conoscere tutti gli obblighi assicurativi incombentigli ai sensi e per gli effetti di detta polizza, emessa da Generali Italia SpA, ivi compresi gli oneri di denuncia e le clausole di gestione delle liti da parte della Compagnia, impegnandosi al rispetto di essi.
Agli effetti di tale polizza, l'Appaltatore è obbligato a dare immediato avviso per iscritto di ogni sinistro da essa coperto, indicandone data, luogo e cause (anche presunte) inoltrandolo, a mezzo lettera raccomandata o e-mail, fax o telegramma, a Generali Italia
S.p.A Generali Global Corporate &Comercial Xxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 0 (Stanza 316) – 00000
Xxxxxx (XX) – Fax x00 000 0000000 – e-mail xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx; copia di tale avviso dovrà essere spedita a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Generale di Gruppo, Finanza, Controllo e Partecipazioni – Funzione Gestione del Rischio, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, 00000 - Xxxx, nonché al Direttore Lavori.
Successivamente, nel più breve tempo possibile, l’Appaltatore inoltrerà ai sopra descritti indirizzi dettagliata relazione contenente la descrizione del fatto nonché i dati di identificazione dei danneggiati e dei testimoni, nonché i relativi atti giudiziari.
Resta inteso che l'appaltatore si impegna a tenere esente “Ferrovie” da responsabilità verso terzi e Generali Italia SpA per inosservanza degli obblighi sopra descritti.
12.6 Responsabilità dell’Appaltatore
La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, l’Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
12.7 Interventi sostitutivi
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza “Ferrovie” a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente contratto o per altri titoli.
ARTICOLO 13 SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA
13.1 Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia ed in base a quanto stabilito nell’art.39 delle Condizioni Generali.
13.2 Sono subappaltabili solamente le seguenti prestazioni dichiarate dall’appaltatore
all’atto dell’offerta ai sensi dell’art.118 c.3 del D.Lgs. 163/2006:
- Prestazioni a qualificazione obbligatoria per le quali l’Appaltatore non è qualificato;
- Lavorazioni riferite alla categoria prevalente OS34 nei limiti del 30%
- Lavorazioni riferite alla categoria OS21 nei limiti del 30%
- Lavorazioni riferite alla categoria OS 9 nella misura del 100%
- Lavorazioni riferite alla categoria OS19 nella misura del 100%
13.3 Devono essere subappaltate ad imprese terze le prestazioni a qualificazione obbligatoria, per le quali l’Appaltatore non sia esso stesso qualificato, intendendosi per prestazioni a qualificazione obbligatoria quelle per la cui esecuzione è richiesta – dalla normativa in tema di qualificazione o da specifiche disposizioni contrattuali (quale, ad esempio, quella riportata nel capoverso successivo) – una particolare qualificazione, non richiesta necessariamente ai fini della partecipazione alla gara.
Per le lavorazioni rientranti nei sistemi di qualificazione di RFI, il subappaltatore dovrà essere qualificato nel relativo sistema per valore di classe di importo che, aumentata di un quinto, sia almeno pari al valore della quota subappaltata.
L’Appaltatore Costruttore-Progettista (ossia l’Appaltatore dotato tanto dei requisiti per la costruzione che dei requisiti per la progettazione) non può ricorrere al subappalto per quanto riguarda la progettazione, fatta eccezione per le attività di cui all’art.91 comma 3 del codice degli appalti pubblici 163/2006 (ossia fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali).
L’Appaltatore mero Costruttore – ossia l’Appaltatore sprovvisto in tutto o in parte dei requisiti di progettazione, il quale si sia qualificato in gara, ai sensi del punto 3.2. del Disciplinare di Xxxx, avvalendosi dei requisiti di un Progettista “indicato” (soggetto singolo
o plurimo, di cui fa eventualmente parte lo stesso Appaltatore per la quota di requisiti di progettazione da lui direttamente posseduta) – deve necessariamente subaffidare le prestazioni dedotte in contratto afferenti alla progettazione al Progettista “indicato”, il quale non assume diritti, impegni ed obblighi contrattuali diretti nei confronti della stazione appaltante (ferme restando a suo carico le responsabilità di legge legate all’attività professionale e fatto salvo il dovere di collaborzione di cui all’art.16 della presente convenzione).
Il subaffidamento al Progettista “indicato” non è assoggettato al regime autorizzatorio di cui all’art.118 del D.lgs.163/06, , trattandosi di un subaffidamento che l’appaltatore è tenuto a porre in essere a favore di un soggetto già qualificato dalla stazione appaltante in fase di gara.
Il Progettista “Indicato” deve eseguire direttamente la progettazione; non può a sua volta subaffidare a terzi la progettazione, fatta eccezione per le attività di cui all’art.91 comma 3 del codice degli appalti pubblici 163/2006 (ossia fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali).
In ogni caso i terzi subaffidatari del progettista “Indicato” devono essere dotati, oltre che dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti per l’esecuzione delle prestazioni a essi sub affidate dal Progettista, dei requisiti antimafia e dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.lgs. 163/06.
13.4 Le lavorazioni comprese nella categoria prevalente OS34 e le lavorazioni della categorie OS21 (“Superspecialistica” eccedente il 15% del totale) sono subappaltabili, ove indicate dall’appaltatore in sede di offerta, nel limite del 30% del relativo importo.
Le lavorazioni delle altre categorie sono interamente subappaltabili, ove indicate in offerta
dall’appaltatore.
13.5 L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente a RFI, secondo le indicazioni del Direttore Xxxxxx, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.
13.6 Le disposizioni del contratto in materia di subappalto si applicano, oltre che ai contratti di subappalto in senso proprio (ai quali si applicano comunque, a prescindere dal relativo importo e dalla incidenza su quest’ultimo del valore della mano d’opera), anche agli altri contratti posti in essere dall’Appaltatore ai fini della realizzazione dell’opera per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 11 dell’Articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. In particolare, sono assimilabili al subappalto, e dunque assoggettati al relativo regime autorizzatorio, i contratti aventi ad oggetto attività espletate all’interno del cantiere cui si riferisce l’appalto, che richiedano l’impiego di manodopera - come, ad esempio, le forniture con posa in opera ed i noli a caldo - sempre che ricorrano entrambe le condizioni di seguito indicate:
a) l’importo del singolo subcontratto superi il 2% dell’importo dell’appalto o sia superiore a € 100.000,00;
b) l’incidenza del costo della mano d’opera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto.
13.7 Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto di cui al comma 11 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, l’Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell’importo del subcontratto e dell’oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a RFI copia del subcontratto.
13.8 La richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata da copia del contratto di subappalto o del contratto assimilabile (o di bozza delle stesse) nonché la trasmissione della
comunicazione (per i subcontratti) deve necessariamente contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni dell’Appaltatore.
a) Indicazione della natura del subaffidamento richiesto (subappalto, contratto assimilabile al subappalto o subcontratto);
b) Indicazione delle attività/lavorazioni oggetto del subaffidamento;
c) Indicazione delle categorie di lavoro oggetto del subaffidamento;
d) Importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento;
e) Nominativo dell’impresa subcontraente;
f) WBS delle opere interessate dal subaffidamento;
g) Termini previsti per l’inizio ed il completamento delle prestazioni;
h) Indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente;
i) Autodichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto stipulato, delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia e agli eventuali Protocolli di Legalità applicabili;
j) Dichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto, degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.
La richiesta per l’autorizzazione al subappalto e ai contratti ad esso assimilati deve essere inoltre corredata da:
1. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
2. Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (documentazione che potrà essere prodotta anche in fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000);
3. Dichiarazione con cui l’Appaltatore attesta l’avvenuta applicazione al subappalto
degli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento), e corresponsione degli oneri della sicurezza senza ribasso;
4. Dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;
5. Dichiarazioni rese dai componenti dell’organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D .Lgs. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
6. Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione societaria;
7. Dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché degli elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Protocollo di legalità applicabile.
8. Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa subappaltatrice relativo alle lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Nei casi in cui il subcontraente è un’associazione temporanea di imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 31 del D. L. 69/2013, RFI acquisirà d’ufficio, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori.
Salvo quanto appresso precisato in merito alla mancata presentazione del Piano Operativo di Xxxxxxxxx, resta inteso che la mancanza dei sopracitati elementi determina l’impossibilità della prosecuzione dell’iter autorizzativo. La mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice, ovvero la non idoneità dello stesso, non possono rappresentare, di per sé, motivo ostativo all’autorizzazione. In tali casi il Direttore dei Lavori dovrà evidenziare nell’ordine di servizio di autorizzazione che le lavorazioni oggetto del subappalto, ancorché autorizzato, non potranno avere inizio prima della presentazione del Piano Operativo della Sicurezza della ditta subappaltatrice e della relativa “vidima” di idoneità da parte del Coordinatore dell’Esecuzione dei Lavori.
13.9 Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata.
13.10 In ogni caso l’inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall’avvenuto deposito del contratto presso il Direttore Lavori.
13.11 Resta inteso, come meglio precisato al successivo comma, che RFI, ferme ed impregiudicate le facoltà attribuite al Committente dal presente articolo, rimane del tutto estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.
13.12 L’Appaltatore è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti del Committente e/o dei terzi per l’esecuzione delle prestazioni da parte dei sub-appaltatori e di qualsiasi altra conseguenza dell’operato di questi e dei loro dipendenti. L’Appaltatore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all’esecuzione del presente Contratto.
All’Appaltatore è fatto obbligo di praticare, nei confronti del subappaltatore, gli stessi prezzi del presente Contratto, dedotta una percentuale non maggiore del 20% (venti per
cento). La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta vigente. Tale obbligo è condizione essenziale all’inizio dei lavori dati in subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
L’Appaltatore assume l’obbligo di fornire al Committente la dimostrazione che i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d’opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore in base al presente Contratto e riconoscono esplicitamente il diritto del Committente di avvalersi dei rimedi previsti dagli articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione.
Nel contratto di subappalto l’Appaltatore dovrà imporre l’osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato.
13.13 Fermo restando quanto previsto in tema di pagamenti all’art. 9 del presente Contratto, RFI procederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite, con le modalità che RFI medesima si riserva di indicare per il tramite del Direttore lavori con apposito OdS.
Saranno altresì corrisposti da RFI, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto.
Ai fini del pagamento diretto, l’Appaltatore comunicherà a RFI la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
L’Appaltatore deve trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate. In difetto, RFI sospenderà il pagamento dei corrispettivi contrattuali fino al rilascio della suddetta documentazione con espressa avvertenza che, ove detto ritardo ecceda i sessanta giorni dalla data in cui i suindicati documenti dovevano essere prodotti, il Committente può risolvere il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore stesso.
13.14 È fatta salva l’applicazione di quanto previsto nel quarto periodo del comma 3 e nel comma 3-bis dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, laddove ne ricorrano i rispettivi presupposti.
13.15 Qualora il Documento Unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore segnali due volte consecutive inadempienze a carico di quest’ultimo, RFI dispone la decadenza dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo e della disciplina vigente, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni.
13.16 Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nei cantieri RFI, le verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 sono estese, anche al di là degli obblighi di legge per l’autorizzazione al subappalto, a tutti i subcontraenti dell’Appaltatore, affidatari di contratti di importo superiore a 150.000,00 euro, di qualunque oggetto e natura. A tal fine, l’Appaltatore è tenuto a trasmettere, contestualmente alla stipula del sub-contratto, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 8.1, 8.5 e 8.7.
13.17 Fatta sempre salva, in presenza dei relativi presupposti, l’applicazione del più rigoroso regime autorizzatorio di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, la verifica antimafia avrà luogo anche per i subcontratti di importo inferiore alla soglia di 150.000,00 euro, ove
riconducibili ad una delle attività imprenditoriali di cui al comma 53 dell’art. 1 della L. 190/2012, con le modalità indicate da tale articolo.
13.17bis Ciascun subcontratto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di successiva emersione della mafiosità del soggetto affidatario, ai sensi della vigente normativa antimafia.
13.18 E’ fatta salva l’applicazione delle prescrizioni ulteriori e più stringenti previste da Protocolli di Legalità eventualmente applicabili al presente appalto.
13.19 Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, qualora l’Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere subappaltati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti.
Le prestazioni di bonifica da ordigni bellici dovranno essere subappaltate ad Imprese specialistiche in possesso dei requisiti stabiliti dal Genio Militare con circolare 4/60099 del 6 settembre 1995, qualora l’Appaltatore non sia in possesso di tali requisiti.
Per l’esecuzione delle attività di Bonifica dei beni contenenti amianto è richiesta una qualificazione obbligatoria aggiuntiva rispetto all’attestato SOA nella categoria OG12: e cioé l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Amianto; ove non sia provvisto di tale qualificazione aggiuntiva, l’Appaltatore è tenuto a subappaltare le suddette attività ad un soggetto che ne sia dotato.
13.20 È obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l’organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, della propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell’Appaltatore,
saranno tenuti a trasmettere alle RFI la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.
13.21 In tema di tracciabilità finanziaria (L. 136/2010), vale quanto previsto dall’articolo della presente Convenzione relativo ai pagamenti. , con la precisazione che, con riferimento ai pagamenti diretti ai subappaltatori, l’Appaltatore trasmetterà a RFI, per ogni singolo contratto di subappalto sottoposto ad autorizzazione ai sensi del precedente comma 8 del presente articolo, apposita dichiarazione del subappaltatore contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
I pagamenti saranno pertanto effettuati da RFI a mezzo bonifico bancario/postale/altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di RFI da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell’Appaltatore trasmettere a RFI ogni modifica relativa ai dati di cui sopra comunicatagli dal subappaltatore.
ARTICOLO 13.bis PROTOCOLLO DI LEGALITA’/INTESA
L’appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono tenuti ad osservare quanto prescritto nei “Protocolli di Legalità”, che dovessero essere stipulati fra Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. e le Prefetture delle province interessate ai lavori oggetto dell’Appalto. L’Appaltatore si impegna a farsi carico degli eventuali oneri a lui derivanti dall’Applicazione dei Protocolli stessi.
ARTICOLO 14
PIANI DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN
MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA
1. Piani di Sicurezza
1.1 È a carico dell’Appaltatore l’onere di individuare, almeno 15 giorni prima della Consegna delle Prestazioni di progettazione, al di fuori della propria organizzazione e previo gradimento del Committente e/o del Responsabile dei Lavori (di seguito RdL), un professionista con i requisiti di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (di seguito CPP), previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Il professionista individuato dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ed il Fascicolo (FA) dell’opera relativo al “Progetto Esecutivo”.
1.2 Il CPP individuato come sopra, oltre al possesso dei requisiti di legge, dovrà aver già assunto incarichi di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione per opere di infrastrutture trasportistiche e/o opere di particolare rilevanza e complessità di tipologia ed entità similari a quelle oggetto del presente contratto.
La documentazione relativa al possesso dei suddetti requisiti dovrà essere allegata dall'Appaltatore alla richiesta di gradimento della Committenza.
1.3 Resta a carico dell’Appaltatore l’onorario relativo alle prestazioni affidate al Coordinatore per la progettazione esecutiva, per la redazione del relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera (FA), e per l’adeguamento del PSC/FA in caso di varianti. Tutti gli oneri relativi sono compresi e compensati con la voce a corpo n 2, come eventualmente modificata ai sensi del successivo art. 18.A.7.
1.4 Il PSC/FA del “Progetto Esecutivo”, sarà redatto secondo quanto prescritto dall’art. 100 e dall’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sulla base del PSC/FA del “Progetto Definitivo” e in conformità alle specifiche tecniche di progettazione di cui al “Manuale di Progettazione”.
Detto PSC/FA, dovrà inoltre recepire tutte le indicazioni relative ai rischi generali e
specifici derivanti anche dalla presenza dell’esercizio ferroviario, così come indicati nel documento di valutazione dei rischi redatto dal Gestore dell’Infrastruttura (GI) e/o comunicate dai soggetti responsabili dello stesso GI.
1.5 Il PSC/FA del Progetto Esecutivo, come pure le eventuali modifiche e integrazioni ad esso, dovute ad esempio a varianti, dovrà essere sottoposto al medesimo iter di verifica e o vidima cui è soggetto il progetto esecutivo predisposto dall’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima della Consegna dei lavori (inizio delle lavorazioni), il proprio Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) e, previa verifica della loro congruità all’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell’Appalto, i POS redatti dalle altre imprese esecutrici (da consegnare sempre almeno 15 giorni prima dell’inizio delle rispettive lavorazioni).
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà, oltre all’impossibilità di iniziare le lavorazioni, l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
1.6 L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche tecniche alle opere in corso dovranno aggiornare i propri POS e trasmetterli al CEL almeno 15 giorni prima dell’inizio delle relative lavorazioni. L'Appaltatore è tenuto a verificare, preliminarmente alla trasmissione al CEL, la congruità degli aggiornamenti dei POS delle altre imprese esecutrici all’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell’Appalto.
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
La mancata approvazione di un POS da parte del CEL non consentirà l’inizio delle relative lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza del relativo POS (o suo
aggiornamento) approvato dal CEL comporterà la sospensione da parte del CEL delle lavorazioni stesse, oltre alla applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
2 Adempimenti dell’Appaltatore
2.1 In fase di Progettazione Esecutiva, con riferimento agli adempimenti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il Direttore della Progettazione, nel caso ravvisasse la necessità di accedere agli impianti ferroviari per qualunque motivo, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici ferroviari di carattere generale esistenti nell'ambiente in cui il Progettista stesso è destinato ad operare, nonché le relative misure generali di prevenzione da adottare in relazione alla propria attività, oltre che attenersi alle prescrizioni particolari indicate dal Committente. In ogni caso l'accesso agli impianti ferroviari dovrà essere preventivamente autorizzato/organizzato dal Committente medesimo.
2.2 L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali, dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare per quanto riguarda l’attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC/FA di Progetto Esecutivo e il complesso degli artt. di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali.
L’Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (quali subappalto, fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) l’obbligo da parte di questi di osservare le suddette disposizioni. Di seguito il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori verrà indicato come “soggetti esecutori”.
2.3 L’Appaltatore, e gli altri soggetti esecutori sono tenuti ad osservare le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell’ambito della Provincia di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile e un Registro degli Infortuni relativo ai cantieri per l’esecuzione del presente appalto.
L’Appaltatore, e per suo tramite gli altri soggetti esecutori, trasmettono, salva diversa previsione normativa, alla DL prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.
2.4 Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al Coordinatore per l’Esecuzione (di seguito CEL), comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico deve essere nominato dall’Appaltatore Responsabile della Sicurezza in Cantiere (di seguito RSC) cui compete l’onere di adempiere a tutti gli obblighi dell’Appaltatore previsti dalle norme e dalla presente Convenzione in materia di Sicurezza Cantieri.
Il RSC è l’interfaccia del CEL per tutte le attività connesse alla Sicurezza Cantieri relative anche agli altri soggetti esecutori.
Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08.
Si riportano di seguito, in modo non esaustivo, i compiti del RSC:
▪ verificare l’osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OdSS e dai verbali di coordinamento;
▪ presentare al CEL eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
▪ partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CEL;
▪ promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti esecutori, in attuazione dell’art.97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
▪ verificare, preliminarmente alla trasmissione al RDL e/o al CEL, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari;
▪ predisporre e trasmettere al RDL e/o al CEL la documentazione prescritta a carico dell’Appaltatore o richiesta dal CEL ai sensi dei disposti normativi e dalla presente convenzione in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti;
▪ trasmettere al CEL il programma lavori settimanale aggiornato con previsione quindicinale;
▪ predisporre il Piano di Emergenza, come prescritto al successivo punto 2.7 , e curarne il costante aggiornamento;
▪ trasmettere al CEL l’organizzazione dell’Appaltatore in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell’emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del Fuoco, ASL,118);
▪ trasmettere al CEL l’evidenza dell’avvenuto espletamento, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche all’organizzazione della protezione cantieri prevista per l’esecuzione di lavori in presenza di esercizio;
▪ assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione:
✓ Notifica Preliminare ai sensi dell’art.99 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., esposta in maniera visibile all’interno del cantiere;
✓ Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OdSS);
✓ PSC e FA firmato dal CPP e dall’Appaltatore;
✓ Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei nominativi dei CPP e CEL da parte degli altri soggetti esecutori;
✓ POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di congruità secondo quanto previsto al precedente punto 1.6 del paragrafo Piani di Sicurezza);
✓ Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
✓ Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale ed eventuale progetto, se necessario;
✓ Piano di Emergenza;
✓ Copia aggiornata del “Libro Unico”;
✓ Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), aggiornati periodicamente e comunque ad ogni evento registrato, di tutti i soggetti esecutori;
✓ Copia dei DUVRI elaborati dall’Appaltatore, per gestire le imprese che svolgono attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e delle attrezzature, e le imprese di servizi per il cantiere base (servizio mensa, pulizie, vigilanza, ecc.).
✓ Documentazione attestante la formazione del datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’Appaltatore come previsto dall’art. 97 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
▪ elaborare e trasmettere al CEL le statistiche infortuni, così come indicato al successivo punto 9;
▪ verificare l’adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza;
▪ verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze e predisporre
gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da consegnare al RDL secondo quanto indicato al successivo punto 6;
▪ partecipare, su richiesta del CEL, ad eventuali sopralluoghi congiunti;
▪ provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale, come indicato al successivo punto 5.
2.5 L’Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di data di assunzione, dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi all’impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento.
Per il personale dei subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino identificativo dovrà contenere oltre gli elementi sopraelencati, anche la data del provvedimento di autorizzazione al subappalto.
2.6 L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire al “Responsabile dei Lavori” (di seguito RDL):
▪ una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica;
▪ una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
▪ un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro matricola unico dell’impresa distaccante;
▪ un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali;
▪ un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere;
▪ copia della documentazione prevista dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. relativa a tutti i soggetti esecutori.
Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del RdL ed aggiornati mensilmente. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a trasmettere al RdL, per il tramite del CEL, la certificazione di regolarità contributiva in corso di validità prima dell’inizio delle lavorazioni.
2.7 L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l’evoluzione dei lavori e dei cantieri.
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
2.8 L’Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CEL di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell’eventuale prolungamento di quest’ultima. Inoltre per ogni infortunio grave (periodo di prognosi uguale o superiore ai 20 giorni), l’Appaltatore dovrà trasmettere al CEL una relazione, contenente le informazioni minime previste dal format precedentemente trasmesso dallo stesso CEL, in cui siano descritte le modalità di accadimento dell’infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese.
L’Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti di vigilanza in ordine al monitoraggio degli infortuni.
2.9 L’Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CEL i dati
degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri soggetti esecutori, accompagnati dai dati necessari alla loro elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei relativi Registri Infortuni, con evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi all’appalto in oggetto.
Tali dati dovranno essere divisi per addetti agli uffici di cantiere e per addetti alla realizzazione delle opere; dove per “addetti agli uffici di cantiere” si intendono tutte le risorse impegnate nelle attività amministrative per la realizzazione delle opere e per “addetti alla realizzazione delle opere” si intendono tutte le risorse impegnate a vario titolo nella esecuzione delle opere (appaltatore, subappaltatori, ecc.).
La mancata trasmissione, nel termine sopra previsto, della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
2.10 L’Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CEL l’ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell’Appalto ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dandone evidenza al CEL mediante la trasmissione, prima dell’inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l’attività di coordinamento.
2.11 L’Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CEL della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell’Appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi.
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
2.12 In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal CEL fino all’eliminazione dell’inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza “Ferrovie”, anche su segnalazione del CEL, ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile.
2.13 L’inosservanza delle misure prescritte nel PSC, nei POS, nella Istruzione per la Protezione dei Cantieri di Lavoro (IPC) e comunque l’inosservanza delle disposizioni impartite dal DL/CEL/GI comporta il non inserimento, nello Stato mensile di Avanzamento dei Lavori, della quota della voce a corpo n.1 “Costi della Sicurezza” di cui all’art. 7 “Corrispettivi”; tale quota, previa risoluzione delle inosservanze riscontrate ed approvazione del CEL, sarà riaccreditata dal DL senza interessi con l’emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori utile.
2.14 Per le attività di conduzione e manutenzione delle opere e degli impianti realizzati, l’Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente ed alle richieste della committenza, sia nel periodo precedente la consegna ed il collaudo degli stessi che in quello successivo contrattualmente a suo carico. Il rispetto di tutti gli adempimenti di cui sopra dovrà essere garantito anche negli eventuali periodi successivi al verbale di ultimazione necessari all’Appaltatore per completare le finiture a suo carico.
2.15 L’Appaltatore, nel Piano della Qualità, fornirà evidenza dell’organizzazione che intende predisporre a supporto del CEL nel corso dell’esecuzione dei lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC derivanti da modifiche tecniche.
3. Obbligo di regolarità contributiva e retributiva
3.1 L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a
trasmettere al DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione da parte di “Ferrovie” della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale, dell’autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale variante e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l’acquisizione della suddetta certificazione.
3.2 L’Appaltatore è tenuto a tenere indenni e manlevare Ferrovie/Italferr da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L’Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenni e manlevare Ferrovie/Italferr da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.
3.3 Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dagli articoli 4, 5 e 6 del DPR. 207/2010, oltre che dalle Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva.
4. Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale
4.1. In nessun caso Ferrovie/Italferr saranno tenute a rispondere di eventuali inadempienze dell’Appaltatore in relazione all’osservanza delle Leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile.
4.2. In ogni caso, l’appaltatore si obbliga a mallevare e tenere comunque indenni – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – Ferrovie/Italferr da ogni conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita) e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dall’Appaltatore medesimo e
dagli eventuali subappaltatori. In particolare, l’Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenni Ferrovie/Italferr – nel caso in cui queste siano chiamate a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.
4.3. Infine, fermo restando quanto sopra nonché quanto disposto, a riguardo, nel presente Contratto e nei relativi allegati, l’Appaltatore si impegna ad intervenire volontariamente, ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi ai lavoratori dell’appalto al fine di sostenere le difese di Ferrovie/Italferr e/o definire direttamente le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente Ferrovie/Xxxxxxxx da qualsiasi onere ed obbligo a riguardo. In particolare, si impegna a rifondere a Ferrovie/Italferr, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero essere liquidate in loro danno dal Giudice, nonché un importo pari al costo sostenuto da Ferrovie/Italferr per la propria difesa tecnica.
ARTICOLO 14.bis GESTIONE AMBIENTALE
1. Generalità.
L’Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto e/o in corso d’opera.
2. Sistema di Gestione Ambientale.
Al fine di garantire con evidenze oggettive la corretta gestione ambientale delle attività di
realizzazione delle opere, nonché la conformità alle norme e prescrizioni ambientali specifiche, l’Appaltatore si obbliga a predisporre ed attuare per tutta la durata dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono le attività affidate, implementato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001.
I documenti di sistema dovranno essere elaborati secondo quanto specificato nelle “Prescrizioni per la gestione degli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture in opera secondo un sistema integrato per la gestione della qualità, dell’ambiente e della salute e sicurezza del lavoro” (PPA.0001821) allegato n. 28 alla presente Convenzione e inseriti nel sistema documentale PDM oltre che consegnati alla Direzione Lavori, ove richiesto, su supporto magnetico (Cdrom/ DVD, e-mail, ecc) entro 30 giorni dalla consegna dei lavori.
3. Verifica della documentazione del Sistema di gestione ambientale.
La documentazione del SGA sarà oggetto di verifica da parte della DL e gli esiti della stessa, trasmessi all’Appaltatore, dovranno essere recepiti secondo tempi e modalità previsti dalla DL. Per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione. La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale dovrà essere aggiornata e/o integrata nel corso delle attività di esecuzione in coerenza con lo sviluppo degli elaborati di dettaglio e con i programmi settimanali delle lavorazioni e ogni qualvolta modifiche inerenti al progetto (modifiche tecniche e/o varianti) o diverse modalità realizzative dei lavori lo rendessero necessario. Tutta la documentazione suddetta dovrà essere trasmessa nuovamente alla DL per le attività di verifica di cui sopra.
4. Monitoraggio ambientale.
“Ferrovie” effettuerà l’attività di monitoraggio ambientale secondo quanto previsto dal “Progetto di monitoraggio ambientale” (allegato n. 29) fornito allo scopo di informare
l’Appaltatore in merito ai controlli previsti, redatto da “Ferrovie” medesima in coerenza con le indicazioni fornite in fase di approvazione dei progetti delle opere dagli Enti preposti alla tutela ambientale. Tale progetto sarà aggiornato da “Ferrovie”, nel corso dei lavori, ogni volta che si renderà necessario, in occasione di modifiche tecniche e/o varianti, in caso di introduzione di diverse modalità realizzative o di specifiche richieste degli Enti di tutela ambientale. Gli aggiornamenti saranno comunicati all’Appaltatore dalla Direzione Lavori. L’Appaltatore dovrà consentire, con oneri a proprio carico, il libero accesso nelle aree di cantiere al personale e ai mezzi di “Ferrovie” per le attività di monitoraggio ambientale, nonché mettere a disposizione e predisporre gli spazi necessari e gli accessi per consentire l’allestimento delle strumentazioni e lo svolgimento delle attività di verifica, prelievo e misura previste.
5. Sorveglianza Ambientale.
I risultati delle attività di sorveglianza svolte dall’Appaltatore nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale dovranno essere costantemente tenuti a disposizione della Direzione Lavori. In tale ambito le eventuali attività di misurazione previste dall’Appaltatore, ove corrispondenti, nei luoghi e nelle componenti ambientali interessate, a quelle del progetto di monitoraggio ambientale di cui sopra, dovranno uniformarsi ai metodi e alle modalità di misura, campionamento ed analisi specificate in tale progetto; metodi e modalità sono riconosciuti idonei dall’Appaltatore stesso ai fini della validità dei dati ottenuti. L’Appaltatore si obbliga altresì a tenere conto, nella gestione ed organizzazione dei cantieri, dei risultati delle proprie attività di sorveglianza svolte nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale e di quelli del monitoraggio ambientale che gli saranno comunicati dalla Direzione Lavori. Le attività di monitoraggio ambientale condotte da “Ferrovie” non esonerano l’Appaltatore dall’effettuare tutte le attività di sorveglianza, i controlli e le verifiche di sua spettanza e responsabilità, in virtù del ruolo che
riveste e di quanto definito nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale.
6. Rispetto della normativa e delle prescrizioni.
L’Appaltatore al fine di dare evidenza oggettiva del rispetto di tutte le norme e prescrizioni ambientali applicabili alle proprie attività, si obbliga ad effettuare con cadenza almeno trimestrale una verifica di conformità legislativa in relazione a tutti gli adempimenti ambientali applicabili alle attività oggetto di affidamento, le cui evidenze saranno dallo Stesso opportunamente registrate, ed a riportarne gli esiti sul primo rapporto ambientale periodico utile.
L’Appaltatore resterà responsabile di ogni negativa conseguenza sullo sviluppo dei lavori derivante dal mancato rispetto di normative e/o prescrizioni ambientali e sarà a suo carico, oltre all’onere di tempestiva risoluzione delle carenze e/o difformità, ogni eventuale sanzione per le stesse irrogata dalle Autorità competenti. Tali carenze e/o difformità dovranno essere registrate dall’Appaltatore come Non Conformità ambientali.
7. Trattenute contabili.
In caso di:
1. mancata registrazione delle Non Conformità (NC) segnalate dalla DL o mancata risoluzione nei tempi pianificati/approvati e/o indicati da “Ferrovie” o da altri Enti autorizzati delle azioni correttive conseguenti a NC o inadeguatezza palese delle azioni di risoluzione messe in atto;
2. mancate comunicazioni a DL/SL ed altri Enti interessati nei casi previsti;
3. mancato invio, nei termini contrattuali, del Report periodico (v. successivo par. 8) o incompletezza dei dati contenuti nello stesso o difformità rispetto alle evidenze acquisite da Ferrovie e/o altri Enti competenti nel corso di sopralluoghi e verifiche;
4. mancato invio del programma bisettimanale o incompletezza delle informazioni di dettaglio in esso previste (v. successivo paragrafo 8);
5. mancanza di Piani di Controllo Ambientale, ove previsti, sulle lavorazioni effettuate o incompletezza dei Piani di Controllo Ambientale compilati o difformità dei controlli registrati rispetto alle evidenze acquisite da Ferrovie e/o altri Enti nel corso di sopralluoghi e verifiche;
la Direzione Lavori, decorsi i tempi dalla Stessa definiti o condivisi per la risoluzione della specifica carenza/criticità, applicherà, fino a quando permarrà la carenza/criticità, per ciascuna carenza/criticità rilevata, salve le ulteriori disposizioni e/o sanzioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Enti di tutela ambientale, una trattenuta su ogni Stato di Avanzamento dei Lavori la cui entità sarà calcolata secondo la seguente formula: T = 0,5‰ x N.g x I.sal (dove T è l’importo della trattenuta da applicare; N.g il numero di giorni decorsi dalla scadenza dei tempi definiti o condivisi dalla DL per la risoluzione della specifica carenza/criticità e I.sal l’importo dello Stato di Avanzamento dei Lavori). Se l’importo della trattenuta calcolato applicando tale formula risulterà superiore al 10% dell’importo di uno Stato di Avanzamento dei Lavori, l’ammontare della trattenuta da applicare su tale Stato di Avanzamento dei Lavori corrisponderà al 10% dell’importo del SAL stesso.
L’importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L. utile successivo alla avvenuta constatazione, in contraddittorio tra DL e Appaltatore, del completo e corretto espletamento dei predetti adempimenti.
8. Comunicazione alla D.L..
L’Appaltatore è tenuto alla trasmissione alla Direzione Lavori, entro dieci giorni dalla fine del periodo di riferimento, del “Rapporto Ambientale Periodico” da elaborare con cadenza almeno trimestrale, a decorrere dalla data di consegna dei lavori.
Al fine di consentire alla Direzione lavori di presidiare le attività del Sistema di Gestione Ambientale associate agli aspetti ambientali significativi, l’Appaltatore dovrà
preventivamente comunicare alla Direzione Lavori stessa il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nella settimana successiva e la previsione di quelle della seconda settimana successiva. In tale comunicazione dovranno essere elencati le attività di cantiere in programma, univocamente identificate e localizzate, gli aspetti ambientali significativi, le relative attività di sorveglianza ambientale ed i documenti di registrazione correlati (Piani di controllo Ambientale, report misure, rapporti di prova, ecc) previsti. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Direzione Lavori alla fine di ogni settimana lavorativa.
Ogni qualvolta si verifichi un evento a significativa rilevanza ambientale, l’Appaltatore dovrà darne comunicazione immediata alla Direzione Lavori entro 48 ore dal rilevamento dell’evento, attraverso un Rapporto Ambientale Specifico che contenga il programma di intervento e la descrizione del trattamento effettuato a recupero della situazione. L’evidenza oggettiva del recupero avvenuto, salvo diverso ordine della Direzione Lavori, potrà essere inserita nel primo report periodico successivo.
9. Estensione del Sistema di Gestione Ambientale ai subcontraenti dell’Appaltatore. Resta inteso che il Sistema di Gestione Ambientale deve essere esteso anche alle attività affidate ai subappaltatori, ai fornitori e, più in generale, ai subcontraenti dell’Appaltatore. Quest’ultimo è tenuto pertanto a prevedere tale condizione nei subcontratti ed a garantirne il pieno adempimento da parte degli stessi in relazione alle attività loro affidate ed agli aspetti ambientali significativi sottesi alle stesse.
10. Oneri dell’Appaltatore.
Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi contrattuali.
11. Ruoli e competenze.
L’Appaltatore deve assicurare l’adeguato addestramento del personale preposto alle attività del Sistema di Gestione Ambientale e deve assicurarsi che i suoi subcontraenti curino tale
addestramento per la parte di propria competenza. In particolare:
▪ il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale deve essere laureato in discipline tecniche (Ingegneria, Architettura, Geologia, ecc.), deve aver maturato un’esperienza minima di due anni nel settore Costruzioni/Impiantistica (o in alternativa deve possedere diploma tecnico/scientifico di scuola media superiore e deve aver maturato un’esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/Impiantistica, di dieci anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere) e deve aver superato con esito positivo, entro la data di inizio lavori, il corso di 40 ore per Auditor Ambientali del Sistema di Gestione Ambientale, riconosciuto da ACCREDIA. Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale dovrà garantire una presenza continuativa sulla commessa.
▪ il Responsabile del Controllo Operativo del Sistema di Gestione Ambientale deve possedere almeno il diploma tecnico/scientifico di scuola media superiore e deve aver maturato un’esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/Impiantistica, di cinque anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere.
Le suddette figure dovranno essere affiancate, ove necessario, da risorse qualificate per la gestione degli aspetti specialistico/ambientali.
L’Appaltatore deve documentare i criteri posti alla base dell’addestramento e della qualificazione di tutte le figure integrative incaricate di esercitare un ruolo nel controllo dei processi ambientali.
Xxxxxxxx potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del rapporto contrattuale, la sostituzione del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, del Responsabile del Controllo Operativo del Sistema di Gestione Ambientale e/o di altre figure comunque incaricate di esercitare un ruolo nel controllo dei processi ambientali. L’Appaltatore dovrà ottemperare a tale eventuale richiesta senza poter avanzare eccezioni, contestazioni e/o pretese di alcun genere.
12. Gestione dei materiali di risulta.
L’Appaltatore è direttamente responsabile della corretta gestione di tutti i materiali di risulta derivanti dall’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, ivi inclusi i materiali derivanti dalle attività di scavo.
L’Appaltatore, avendo preso atto ed attentamente valutato le modalità di gestione dei materiali di risulta previste nel Progetto Definitivo e negli atti contrattuali, le dichiara pienamente attuabili ed assume l’esclusiva e totale responsabilità dello sviluppo della relativa Progettazione Esecutiva.
L’Appaltatore dichiara e riconosce, altresì, che tutti gli eventuali maggiori oneri e/o tempi legati ad eventuali differenti modalità di gestione dei materiali di risulta che lo stesso riterrà necessario o opportuno prevedere nella propria Progettazione Esecutiva e/o attuare nell’esecuzione dei lavori, per qualunque ragione anche sopravvenuta, non potranno in alcun caso comportare un incremento dell’importo contrattuale e/o una protrazione dei termini utili contrattuali ed, al riguardo, fornisce a “Ferrovie”/Italferr la più ampia ed incondizionata manleva.
13. Ulteriori prescrizioni ambientali.
Per tutte le ulteriori prescrizioni ambientali correlate ai lavori oggetto della presente Convenzione, si rimanda a quanto specificato nell’allegato n. 8 “Obblighi e Oneri particolari dell’Appaltatore e Disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori”.
ARTICOLO 14 ter
SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
1. Al fine di garantire con evidenze oggettive la propria capacità di tenere sotto controllo i pericoli e i rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro nelle proprie attività, nonché il sistematico rispetto delle normative inerenti, l’Appaltatore si obbliga ad attuare, e mantenere attivo per tutta la durata dei lavori, un Sistema di gestione della Salute e
Sicurezza del Lavoro delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono attività produttive di realizzazione e ad esse connesse, implementato secondo i requisiti della norma BS-OHSAS 18001. I contenuti, le modalità, le tempistiche prescritte e la documentazione richiesta sono dettagliati nell’allegato n. 28 “Prescrizioni per la gestione degli appalti di lavori, manutenzioni, opere e forniture in opera secondo un sistema integrato per la gestione della qualità, dell'ambiente e della salute e sicurezza del lavoro” (PPA.0001821).
2. In caso di mancata correzione delle Non Conformità sia di Salute e Sicurezza del Lavoro che di Sistema nelle modalità e nei tempi stabiliti, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Organismi di Vigilanza, sarà applicata, per ciascun caso rilevato, una trattenuta nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille per ogni giorno di ritardo da calcolarsi sull’importo del primo stato di avanzamento utile.
Tale aliquota verrà trattenuta sull’importo del primo S.A.L. utile e, se dovesse perdurare la situazione di ritardo, su ogni S.A.L. successivo, fino a quando l’Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui sopra.
L’importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L. utile, ove l’Appaltatore provveda ad eseguire le attività di cui sopra.
La trattenuta di cui sopra relativa a ciascun S.A.L. non potrà in alcun caso superare la misura del 10% dell’importo da corrispondere con il S.A.L. stesso.
In ogni caso, l’applicazione della trattenuta su tre S.A.L. consecutivi, ovvero il raggiungimento del suddetto limite del 10%, comporterà l’imputazione alla penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione degli importi trattenuti ed il relativo incameramento definitivo da parte del Committente.
3. Tutte le prestazioni e tutti gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi contrattuali.
ARTICOLO 15 RISERVE DELL’APPALTATORE
15.1 Salva l'applicazione delle disposizioni in materia di accordo bonario di cui al successivo articolo 15.bis, le riserve dell’Appaltatore relative alla esecuzione dei lavori si intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore dei Lavori non abbia con apposito Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – comunicato l’accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve.
15.2 In ogni caso il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo Ordine di Servizio - i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.
15.3 L’importo complessivo delle riserve non può essere superiore al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, incrementato dell’importo relativo ad eventuali varianti in corso d’opera nonché dei compensi eventualmente riconosciuti all’Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di risarcimento danni.
ARTICOLO 15 bis
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDO XXXXXXX
15 bis.1 Il compenso spettante a ciascun membro della Commissione di cui all’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. viene determinato nella misura del 30% dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398. Oltre a tale compenso, spetta a ciascun membro della Commissione il rimborso delle spese documentate. Il compenso per la Commissione non può comunque superare l’importo di 65 mila euro.
15 bis.2 I compensi da riconoscere ai commissari sono a carico di “Ferrovie” che
provvederà al relativo pagamento, in unica soluzione, entro trenta giorni dall’ultima delle pronunce dell’Appaltatore e di “Ferrovie” sulla proposta di accordo bonario formulata dalla Commissione.
15 bis.3 Resta espressamente inteso fra le Parti che il termine di 20 (venti) giorni assegnato dal comma 13 dell’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. all’Appaltatore per provvedere alla designazione del componente di sua elezione, è termine di natura perentoria con conseguente inammissibilità di una nomina tardiva, e ciò anche nel caso in cui tale nomina avvenga in un momento in cui colui che svolge le funzioni di responsabile del procedimento non abbia ancora formulato la proposta.
È altresì stabilito che, al pari della nomina tardiva di cui innanzi, la designazione da parte dell’Appaltatore di un soggetto che si rifiuti di accettare l’incarico alle suindicate condizioni farà venir meno l’obbligatorietà della costituzione della Commissione di cui al citato art. 240.
In tali casi, pertanto, sarà colui che svolge le funzioni di responsabile del procedimento a provvedere a formulare direttamente la proposta motivata di accordo xxxxxxx.
15 bis.4 Alla Commissione di cui al citato art. 240 non è conferito il potere di assumere decisioni vincolanti e pertanto alla stessa non compete perfezionare, per conto delle Parti, l’accordo bonario risolutivo delle riserve.
15 bis.5 Resta espressamente inteso che alla nomina del terzo componente la commissione, in caso di mancato accordo fra i componenti già designati, provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale del luogo dove è stato stipulato il presente contratto.
ARTICOLO 16 PROGETTAZIONE ESECUTIVA
16.1 Con la firma della presente Convenzione, l'Appaltatore accetta nella sua
interezza il “Progetto Definitivo” di “Ferrovie” e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averne singolarmente verificato ogni elaborato, tutti trovandoli pienamente conformi alle caratteristiche stabilite per tale livello di progettazione dalla normativa vigente. Dichiara pertanto di riconoscere il “Progetto Definitivo” come perfettamente sviluppabile nel “Progetto Esecutivo” e come perfettamente realizzabili i successivi lavori e di assumere piena e completa responsabilità della loro esecuzione.
16.2 Entro 90 giorni (novanta) n. c. dalla stipulazione del contratto, si darà luogo alla consegna delle prestazioni relative alla redazione del Progetto Esecutivo con apposito verbale, nel quale “Ferrovie” disporrà che l’Appaltatore, a partire dalla data che sarà indicata in tale verbale dia immediato inizio alla redazione del “Progetto Esecutivo” con le modalità indicate nel presente articolo. La data indicata nel verbale costituirà anche il termine iniziale per la decorrenza del termine per la consegna della progettazione esecutiva di cui al successivo punto 16.8. del presente articolo. Nel medesimo verbale “Ferrovie” si riserva la facoltà di indicare i termini di consegna delle aree interessate dalla esecuzione dei lavori. Ove il suddetto termine per la consegna delle prestazioni non venga rispettato troverà applicazione quanto previsto dall'art. 16.6 delle “C.G.C.”
16.3 Il “Progetto Esecutivo” dovrà essere redatto nel pieno rispetto della presente Convenzione e dei relativi allegati, tra i quali, in particolare, il “Progetto Definitivo” (allegato n. 4) e le “PPP” (allegato n. 3.1.1) nelle quali, tra l’altro, sono indicati e definiti gli elaborati ed i documenti di cui il PE si deve comporre.
Gli elaborati del “Progetto Esecutivo” dovranno essere tali da consentire di avere una evidenza completa di tutte le possibili voci di costo relative alla esecuzione delle opere, fermo restando che eventuali ulteriori maggiori costi delle opere medesime, rispetto a quelli indicati nel P.E. stesso dall’Appaltatore, che dovessero derivare per qualsivoglia motivo o ragione, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore medesimo fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 18 della presente Convenzione per le varianti in corso d’opera.
16.3bis Il “Progetto Esecutivo” dovrà essere sviluppato con inquadramento sulla poligonale di precisione a lati corti di riferimento, che sarà fornita da Italferr alla consegna delle prestazioni. Resterà facoltà dell’Appaltatore, compresa e compensata negli oneri della progettazione, l’esecuzione di rilievi topografici integrativi che l’Appaltatore dovesse ritenere necessari per la redazione del Progetto Esecutivo e la realizzazione delle opere; 16.3ter L’appaltatore, unitamente alla legenda dei materiali, dovrà riportare sulle tavole di Progetto Esecutivo, Progetto di Dettaglio as built, ecc., le Istruzioni Tecniche e le Specifiche Tecniche di RFI di riferimento.
16.4 Prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione delle opere definite nel Progetto Esecutivo, l’Appaltatore dovrà consegnare, secondo le tempistiche indicate nei successivi punti del presente articolo, il “Progetto di Dettaglio” costituito dagli elaborati occorrenti per la definizione a livello costruttivo di quanto previsto nel Progetto Esecutivo medesimo.
16.5 Entro 15 (quindici) giorni n.c. dalla data di consegna delle prestazioni, l’Appaltatore dovrà sottoporre alla approvazione di “Ferrovie” una “Relazione di sistema”, sottoscritta dal Direttore della Progettazione, riportante l’illustrazione delle scelte e dei criteri che l’Appaltatore, sulla base dei rilievi, indagini, accertamenti, sperimentazioni e studi integrativi dallo stesso effettuati, intende adottare per il successivo sviluppo del Progetto Esecutivo, con particolare riferimento alle modalità realizzative e di costruzione.
I criteri e le scelte progettuali illustrati nella Relazione di sistema dovranno essere pienamente rispondenti alle soluzioni funzionali, architettoniche, tecnologiche, economiche e temporali indicate nel Progetto Definitivo e nel presente contratto.
Qualora nella “Relazione di sistema” fossero indicate modalità realizzative e di costruzione diverse dalle soluzioni indicate nel PD e nel presente contratto, pur nel rispetto delle funzionalità indicate nel PD medesimo, nella stessa dovranno anche essere specificate le
motivazioni che hanno indotto il Progettista ad adottare le suddette modifiche ed illustrate tutte le conseguenze, tecniche, realizzative, economiche e temporali, che da esse derivano. Tali modifiche non potranno comunque comportare per “Ferrovie” un aumento dei costi e/o dei tempi di realizzazione delle opere nè la necessità di acquisire nuovi provvedimenti autorizzatori.
In caso di mancata tempestiva presentazione della Relazione di sistema, troverà applicazione la penale prevista in apposito atto separato richiamato all’art. 25 della presente Convenzione.
16.5.bis “Ferrovie” esprimerà le proprie valutazioni in merito alla “Relazione di sistema” nel termine di 15 (quindici) giorni n.c. dalla data della relativa consegna.
Ancorchè “Ferrovie” non si sia espressa negativamente sulla Relazione di sistema, rimane fermo il diritto della stessa di risolvere il contratto per inadempimento dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 20.6 delle “C.G.C.” e del punto 16.13 del presente articolo.
Le valutazioni espresse da “Ferrovie” sulla Relazione di sistema, inoltre, non costituiscono limitazione alcuna al diritto della stessa di recedere dal contratto di appalto ai sensi dell’art.
20.6 delle X.X.X. x xxx xxxxx 00.00 xxx xxxxxxxx articolo nè possono costituire motivo di legittimo affidamento dell’Appaltatore medesimo sull’approvazione del Progetto Esecutivo.
16.6 Entro 10 (dieci) giorni n.c. dall’approvazione della “Relazione di sistema”, l’Appaltatore dovrà sottoporre alla approvazione di “Ferrovie”, che si esprimerà nei successivi 15 (quindici) giorni n.c., il “Piano di progettazione” corredato dal “Programma di emissione degli elaborati” relativo sia al “Progetto Esecutivo” che al “Progetto di Dettaglio” delle opere necessarie all’avvio della fase di costruzione, redatti con le modalità indicate nelle “PPP”. In caso di mancata tempestiva presentazione di tale programma verrà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
16.7 Salvo ed impregiudicato quanto previsto nel presente articolo, nel corso dello svolgimento del Progetto Esecutivo, l’Appaltatore, a partire dalla consegna delle prestazioni, dovrà trasmettere periodicamente a “Ferrovie” - con cadenza non superiore a 21 giorni n.c. – un dettagliato report delle attività svolte, indicando analiticamente eventuali problemi emersi nel corso delle attività stesse e le conseguenti soluzioni adottate. Tale report dovrà inoltre indicare il confronto fra l’avanzamento della progettazione rispetto al “Programma di emissione elaborati”, l’analisi degli eventuali scostamenti con l’individuazione delle cause nonché le azioni correttive messe in atto dall’Appaltatore ovvero che lo stesso intende attuare.
In caso di mancata tempestiva presentazione di tali report verrà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
16.8 Ai fini dell’approvazione di cui all’art. 20.4 delle “C.G.C.”:
a) la consegna del “Progetto Esecutivo” a “Ferrovie” dovrà essere completata con le modalità indicate nelle “PPP” entro e non oltre 90 (novanta) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni. Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l’Appaltatore incorrerà nella penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione;
a bis) la consegna degli elaborati relativi alle attività propedeutiche allo sviluppo della progettazione quali ad esempio le eventuali indagini integrative e i censimenti dei sottoservizi oltre che degli elaborati relativi al progetto delle fondazioni delle barriere antirumore, dovrà essere effettuata dall’Appaltatore con le modalità indicate nelle “PPP” entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni. Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna verrà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione;
b) dovrà essere altresì consegnato a “Ferrovie” nel termine fissato per la consegna del
“Progetto Esecutivo” dalla precedente lettera a) e con le medesime conseguenze ivi previste per le ipotesi di ritardata consegna, il Progetto di Dettaglio delle opere necessarie per l’avvio della fase di costruzione nel rispetto del “Programma Esecutivo” delle prestazioni. Tale consegna comprende tutti gli elaborati relativi alle attività da eseguirsi nei primi 90 (novanta) giorni n.c. dalla consegna dei lavori, inclusa la documentazione relativa alla qualificazione degli impianti, delle cave e delle discariche, nonché la documentazione per l’autorizzazione dei subappalti, secondo quanto previsto nel programma lavori;
c) “Ferrovie” comunicherà gli esiti della verifica degli elaborati del “Progetto Esecutivo” di cui alla precedente lettera a) e degli elaborati del Progetto di Dettaglio delle opere necessarie per l’avvio della costruzione di cui alla precedente lettera b) entro 60 (sessanta) giorni n.c. decorrenti dalla data in cui sarà completata la consegna dei Progetti medesimi con la ricezione da parte di “Ferrovie” dell’ultimo elaborato ad essi relativo; ferma restando la facoltà di “Ferrovie” di procedere con le istruttorie degli elaborati di progetto di cui al precedente punto a bis) anche in pendenza del completamento della consegna del “Progetto Esecutivo” di cui alla precedente lettera a). Il suddetto termine è sospeso per tutto il periodo intercorrente tra la ricezione da parte dell’Appaltatore della Relazione istruttoria di “Ferrovie” sul Progetto Esecutivo e l’integrale recepimento da parte dell’Appaltatore medesimo delle eventuali prescrizioni e/o richieste di integrazione al Progetto Esecutivo nella stessa formulate, recepimento da effettuarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni n.c. dal ricevimento della suddetta Relazione istruttoria. In tali casi, “Ferrovie” comunicherà gli esiti della verifica degli elaborati del “Progetto Esecutivo”, come integrati e/o modificati su indicazione della stessa, entro il termine che residuerà dalla sospensione di cui sopra, incrementato di ulteriori 15 giorni n.c.; tale termine, così incrementato, riprenderà a decorrere dalla data
in cui sarà completata la consegna degli elaborati emessi o riemessi per il recepimento delle prescrizioni e/o modifiche richieste da “Ferrovie”. Per ogni giorno di ritardo sull’integrale adempimento da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni e/o richieste di integrazioni si applicherà la penale prevista in apposito atto separato richiamato all’art. 25 della presente Convenzione. Nell’eventuale riemissione degli elaborati progettuali a valle delle prescrizioni e/o richieste di integrazione formulate da “Ferrovie”, l’Appaltatore non potrà presentare, salvo formale autorizzazione di “Ferrovie” medesima, soluzioni progettuali diverse da quelle indicate nella Relazione di Sistema e che non siano un affinamento della soluzione progettuale già presentata all’esame di “Ferrovie”;
d) gli elaborati del Progetto di Dettaglio delle restanti opere dovranno essere consegnati dall’Appaltatore, nel rispetto del “Programma di emissione degli elaborati” e del Programma Esecutivo delle prestazioni, con un anticipo di almeno 90 (novanta) giorni
n.c. sull'inizio programmato dei relativi lavori. Non potrà darsi corso all’esecuzione delle opere prima dell’approvazione dei relativi elaborati del Progetto di Dettaglio da parte di “Ferrovie”, che assumerà le proprie decisioni con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni n.c. sull'inizio programmato dei relativi lavori; il rispetto, da parte di “Ferrovie”, del termine suddetto è subordinato alla completezza ed esaustività degli elaborati prodotti dall'Appaltatore, restando a carico di quest'ultimo ogni effetto sul Programma Esecutivo derivante da eventuali carenze del Progetto di Dettaglio e dalla necessità di una integrazione degli elaborati prodotti.
16.9 Unitamente agli elaborati del Progetto di Dettaglio delle opere da eseguirsi nei primi 90 gg. (novanta) n.c. dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere alle richieste di autorizzazione, comunicazioni e trasmissioni di cui all’art. 13 della presente Convenzione, qualora intenda o debba servirsi di soggetti terzi nella relativa esecuzione;
rimane inteso che le eventuali autorizzazioni concesse nelle more dell’approvazione del Progetto esecutivo e/o della consegna dei lavori non determina alcun impegno di “Ferrovie” né alcun diritto o affidamento legittimo da parte dell’Appaltatore in ordine all’approvazione del Progetto Esecutivo di cui all’art. 20.4 delle “C.G.C.” e non costituisce alcuna limitazione al diritto di “Ferrovie” di recedere dal contratto ai sensi e con gli effetti di cui al successivo punto 16.13 e all’art. 29 della presente Convenzione.
16.10 Il “Progetto Esecutivo” non potrà prevedere differenze tecniche e di costo rispetto a quello definitivo, salvo che non si renda necessaria l’introduzione di varianti progettuali, che dovranno essere puntualmente giustificate dall’Appaltatore prima del loro sviluppo ed espressamente approvate da “Ferrovie”. Il maggiore o minore importo derivante dalle varianti progettuali approvate da “Ferrovie” verrà valutato mediante perizia differenziale e applicando i prezzi offerti dall’Appaltatore e riportati nell’allegato n.2 alla presente Convenzione. Qualora per le varianti sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista a contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dallo stesso, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno determinati come indicato all’articolo 37 delle Condizioni Generali di Contratto.
16.11 Il “Progetto Esecutivo” dovrà essere corredato dei relativi computi metrici estimativi in mancanza dei quali il P.E. sarà considerato incompleto
16.12 “Ferrovie” avrà facoltà di formulare le proprie osservazioni e di richiedere le modifiche ritenute necessarie, che saranno introdotte nei progetti a cura e spese dell’Appaltatore, senza che questi possa, per conseguenti eventuali intralci o ritardi, sia sullo sviluppo della progettazione sia sullo sviluppo dei lavori, avanzare pretese di indennizzi o rimborsi o richiedere l'esonero dal pagamento delle penalità contrattualmente previste.
16.13 Qualora il “Progetto Esecutivo” redatto dall'Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore. In
ogni altro caso di mancata approvazione del “Progetto Esecutivo”, “Ferrovie” recede dal contratto ai sensi del successivo articolo 29, acquistando la proprietà del “Progetto Esecutivo” redatto dall’Appaltatore mediante la corresponsione dell’importo pari al 70% (settanta per cento) di cui alla Voce a corpo 2 con espressa esclusione del riconoscimento di ogni altro importo a qualsivoglia titolo di indennizzo, corrispettivo o risarcimento.
16.14 Il “Progetto Esecutivo”, redatto dall’Appaltatore ed approvato da “Ferrovie”, diviene proprietà esclusiva di “Ferrovie” stessa - senza che l’Appaltatore possa rivendicare alcun diritto su di esso – dietro corresponsione dell’importo pari al 70% (settanta per cento) della Voce a corpo 2, in relazione allo sviluppo della Progettazione esecutiva stessa, in conformità a quanto previsto nel presente contratto.
16.15 Il termine per la consegna dei lavori di cui all’art. 20.4 delle “C.G.C.” decorre dalla data di approvazione da parte di “Ferrovie” del Progetto Esecutivo o al più tardi dal termine indicato al punto 16.8 lett. c) del presente articolo per la verifica, da parte di Ferrovie, del Progetto Esecutivo consegnato dall’Appaltatore, fatto salvo quanto previsto dallo stesso punto 16.8 lett. c) del presente articolo.
16.16 L’Appaltatore non potrà dare inizio alla realizzazione delle opere descritte negli elaborati di Progetto di Dettaglio se non avrà ricevuto in restituzione gli elaborati stessi approvati da “Ferrovie” con apposto il timbro “VALIDO PER LA COSTRUZIONE”.
16.17 In cantiere dovrà essere sempre disponibile il progetto con il timbro “VALIDO PER LA COSTRUZIONE” nell’ultima versione approvata da “Ferrovie” e non potranno essere eseguite opere difformi da tale progetto.
16.18 Fermo il disposto dell'art. 20.4 “C.G.C.”, l'approvazione da parte di “Ferrovie” di qualsiasi elaborato redatto dall'Appaltatore non esime quest'ultimo dalle proprie responsabilità in ordine alla realizzazione delle opere nel rispetto del “Progetto Esecutivo” approvato, ed in ordine alla rispondenza degli stessi alle condizioni di efficienza, sicurezza e
conformità alle normative vigenti.
Si intendono compresi e compensati nell'importo contrattuale di cui all'articolo 6.1 lett. b) tutte le spese e gli onorari comunque occorrenti per la Progettazione Esecutiva e quella di Dettaglio, ivi compresi quelli relativi alle variazioni progettuali adottate nello sviluppo del Progetto esecutivo, nonché quelli relativi agli elaborati di dettaglio, alle modifiche tecniche, ai disegni di cantiere, ai rilievi e alle indagini integrative, alle relazioni, alle prove, alle sperimentazioni ed ad ogni altro adempimento che il presente contratto, la vigente normativa e le regole di diligenza richiedono per lo sviluppo di una corretta e completa Progettazione.
16.19 L'Appaltatore sarà assoggettato alla detrazione provvisoria di cui all'articolo 19 della presente Convenzione, oltre agli eventuali maggiori oneri, diretti o riflessi, che derivassero, rispetto allo sviluppo dei lavori, dall'intempestiva redazione degli elaborati progettuali di Dettaglio posti a suo carico dal presente contratto.
16.20 Resta inteso che l'Appaltatore, su segnalazione di “Ferrovie”, è tenuto ad effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare le opere alle condizioni di efficienza e sicurezza, in qualsiasi momento fino al collaudo di cui agli artt. 48 e ss. delle “Condizioni Generali”, nel caso siano riscontrate difformità delle opere rispetto a quanto prescritto dagli elaborati muniti del timbro “VALIDO PER LA COSTRUZIONE”, dagli ordini di servizio o dai capitolati.
16.21 Disegni "as built" ("come costruito").
1. Gli elaborati del progetto esecutivo devono essere rigorosamente rispettati nell’aggiornamento del progetto in fase costruttiva e devono consentire a “Ferrovie” l’immediato controllo sulle modalità esecutive dell’opera e di ogni sua singola parte.
2. L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire a “Ferrovie” gli elaborati as-built nel rispetto delle seguenti tempistiche:
- per le opere da sottoporre a collaudo statico ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di “Ferrovie”, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l’inizio delle attività di collaudo statico delle stesse;
- per gli impianti tecnologici, contestualmente alla Dichiarazione di Completamento;
- per tutte le altre opere, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l’emissione dell’ultimo S.A.L. relativo alla singola opera di riferimento.
3. Gli elaborati del progetto “as built” si riferiscono alla nuova infrastruttura ferroviaria in tutte le sue parti e alle eventuali opere realizzate fuori linea e dovranno essere redatti come descritto nel Documento “Specifica Tecnica – Elaborati as-built” (allegato n. 3.9).
4. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto “as built” redatto secondo le modalità anzi dette sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato all’art. 25 della presente Convenzione.
5. Gli elaborati as-built devono essere vistati dalla Direzione Lavori per verifica di corrispondenza fra quanto rappresentato e quanto realizzato.
6. Gli elaborati di cui sopra dovranno essere rettificati, a cura e spese dell’Appaltatore, con le eventuali modifiche e aggiornamenti intervenuti fino alla data del verbale di ultimazione dei lavori e con le modifiche che venissero introdotte negli impianti, a seguito di indicazioni delle Commissioni di Verifica Tecnica o per l’esecuzione dei lavori di riparazione e completamento durante il periodo di manutenzione di cui all’art. 27 delle Condizioni Generali e fino alla data di effettuazione del collaudo definitivo, il quale non potrà aver luogo se non in presenza dell’intera documentazione allineata e coerente con lo stato corrente degli impianti e delle opere.
7. Gli elaborati finali dovranno altresì riportare gli eventuali apparecchi e dispositivi già messi in opera da “Ferrovie” che, sebbene non facciano parte del complesso dei lavori
compresi nell’appalto, completano l’impianto e sono ad esso strettamente connessi.
8. “Ferrovie” potrà liberamente utilizzare il materiale documentale di cui al presente articolo, nonché quello relativo ai progetti delle opere e degli impianti e di tutte le loro parti per tutte le proprie necessità.
16.22 Verifica dello sviluppo della Progettazione.
L’Appaltatore contestualmente al “Programma di emissione degli elaborati” di cui al punto
16.6 del presente articolo dovrà comunicare per iscritto a “Ferrovie” i luoghi fisici – completi di ogni elemento identificativo – di elaborazione della progettazione. Resta inteso che l’indicazione dei luoghi fisici di elaborazione della progettazione costituisce elemento essenziale del “Programma di emissione degli elaborati” che non potrà considerarsi completo ove difetti di tale indicazione.
“Ferrovie” si riserva il diritto di procedere, anche senza alcun preavviso, ad effettuare visite ispettive nei suddetti luoghi di elaborazione della progettazione, finalizzate alla verifica dello sviluppo delle relative attività.
“Ferrovie”, inoltre, si riserva il diritto di convocare in qualsiasi momento l’Appaltatore per verificare in contraddittorio che l’avanzamento delle attività di progettazione sia coerente con il “Programma di emissione degli elaborati” di cui al punto 16.6 del presente articolo.
16.23 Sottoscrizione degli elaborati progettuali.
Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti dalle figure individuate dalle normative vigenti e dalla presente Convenzione, tra le quali, in particolare:
- Il/i Progettista/i, per le responsabilità di legge e le specializzazioni richieste;
- Il Direttore della Progettazione, quale progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di progettazione;
- Il Direttore Tecnico, in rappresentanza dell’Appaltatore nell’ambito delle
prestazioni previste dalla presente Convenzione.
Le modalità di firma degli elaborati stessi sono specificate negli allegati PDM - allegato n. 19.
16.24 Direttore della Progettazione.
L’Appaltatore indica il sig. Ing. Xxxxxxxxx LA CAMERA quale Direttore della Progettazione.
Il Direttore della Progettazione è responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di progettazione.
In tutte le fasi di sviluppo del progetto, a partire dalla consegna delle prestazioni fino all’esito della verifica del PE, alla elaborazione del Progetto di Dettaglio e alla realizzazione dell’opera, il Direttore della Progettazione può essere chiamato da “Ferrovie” a fornire chiarimenti ed informazioni in relazione a tutti gli aspetti afferenti alla attività progettuale. L’Appaltatore si fa carico di assicurare che il Direttore della Progettazione fornisca la collaborazione a lui richiesta da “Ferrovie”.
Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 53 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l’Appaltatore si qualifichi in gara associando o indicando un Progettista, il Direttore della Progettazione deve essere individuato da tale Progettista all’interno del proprio staff tecnico; nel caso in cui il Progettista associato o indicato sia un’ATI di Progettisti, il Direttore della Progettazione deve essere individuato dal Progettista capogruppo all’interno del proprio staff tecnico.
16.25 L’Appaltatore si impegna a far sì che i progettisti siano disponibili:
• A partecipare ad incontri con il Committente e/o i suoi consulenti durante lo sviluppo della progettazione esecutiva e di dettaglio;
• A supervisionare tutte le attività di installazione, prove intermedie e finali fino all’attivazione dell’impianto;
• A presidiare le attività di collaudo delle apparecchiature e sottosistemi di impianto,
dalla fase di scelta dei componenti, fino alla pianificazione ed esecuzione delle prove, curando altresì l’emissione di tutta la documentazione specifica (PCQ, report di prova, manuali, istruzioni per l’uso ed il montaggio, ecc.).
Resta inteso che qualunque approvazione della Progettazione dell’Appaltatore e/o eventuali richieste di modifiche e/o integrazioni alla suddetta Progettazione – da parte del Committente – non esonererà sotto alcun profilo l’Appaltatore dai suoi obblighi e/o responsabilità, anche nei confronti dei terzi, in ordine alla adeguatezza, stabilità e sicurezza di tutte le attività svolte e di tutte le metodologie di progettazione e di costruzione dell’opera.
ARTICOLO 16 bis
PROJECT DOCUMENT MANAGEMENT (PDM)
16 bis.1 L'Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare il Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr ai fini della gestione informatizzata dei documenti che l'Appaltatore medesimo produrrà nell'ambito del presente contratto. L'Appaltatore dovrà alimentare il Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr mediante inserimento della documentazione secondo le modalità indicate nella Specifica “Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l’uso del Sistema PDM di Italferr nel caso di appalto integrato”, allegato n. 19 alla presente Convenzione e nella forma indicata nello stesso.
16 bis.2 L'alimentazione del Sistema "Project Document Management (PDM) di Italferr" da parte dell'Appaltatore dovrà soddisfare tutte le prescrizioni indicate nella Specifica “Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l’uso del Sistema PDM di Italferr nel caso di appalto integrato allegati da 19 a 19.3.4 alla presente Convenzione.
16 bis.3 L'Appaltatore è tenuto all'inserimento delle prescrizioni indicate nel Piano di
Qualità di Commessa.
16 bis.4 L'inserimento della documentazione nel sistema PDM in modo non conforme o intempestivo rispetto alle scadenze indicate in contratto in relazione a ciascun documento sarà considerato una inadempienza contrattuale con la conseguente applicazione:
▪ per i documenti per i quali il suddetto allegato n. 19 prevede l'applicazione del flusso A1 e del flusso B1 e del flusso D delle penali previste per le singole inadempienze dalla presente Convenzione, di cui in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione o delle detrazioni previste per le singole inadempienze dalla presente Convenzione;
▪ per i documenti per i quali il suddetto allegato n. 19 prevede l'applicazione del flusso C di una trattenuta nella misura del 3% (tre per cento) sull'importo dello Stato Avanzamento Lavori del mese di competenza. In caso di inadempimento, in occasione dell'emissione del S.A.L. successivo, si verificherà, in contraddittorio tra il Direttore Xxxxxx e l'Appaltatore, che risultino sanate tutte le carenze documentali all'origine della trattenuta di cui sopra. Qualora tale verifica abbia esito positivo la somma trattenuta verrà interamente riaccreditata. Qualora la verifica abbia esito negativo per due consecutive emissioni di S.A.L. la somma trattenuta sarà definitivamente incamerata ed andrà a sommarsi al valore complessivo delle penali previste in apposito atto separato richiamato dall'articolo 25 della presente Convenzione.
16 bis.5 Con riferimento ai documenti per i quali il suddetto allegato n. 19 prevede l’inserimento in PDM, si precisa che entro il termine utile previsto in Convenzione per la consegna di ciascun documento, l'Appaltatore deve porre in essere tutte le attività previste a suo carico nel relativo flusso. I transmittal di consegna devono essere effettuati per ogni
famiglia di WBS, i DIR devono essere caratterizzati dallo stato “Consegnato su PDM” prima dell’emissione del relativo transmittal di consegna. Resta inteso che il termine utile contrattualmente previsto per la consegna di ciascun documento è sospeso nel periodo durante il quale Xxxxxxxx svolge le proprie verifiche.
16 bis.6 Il termine eventualmente previsto dalla presente Convenzione per l'approvazione, da parte di Italferr, del singolo documento decorre a partire dalla data di ricevimento del trasmittal emesso a seguito dell'inserimento in PDM, da parte dell'Appaltatore, dell’ultimo dei relativi file.
16 bis.7 Si sottolinea che l' obbligo di alimentazione del Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr non esime l'Appaltatore dai propri obblighi né attenua le responsabilità connesse agli adempimenti a lui facenti carico riguardo al contenuto dei documenti prodotti.
La stampa degli elaborati è a carico dell’Appaltatore e dovrà essere eseguita secondo le modalità e i flussi definiti nella Specifica “Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l’uso del Sistema PDM di Italferr nel caso di appalto integrato” allegato n. 19.
Tuttavia diversamente da quanto indicato nell’allegato 19 il Service di plottaggio e tutte le attività relative alla stampa degli elaborati sarà a cura e spese dell’Appaltatore e non di Italferr.
In particolare, dovranno essere consegnate le copie si carta e su supporto informatico dei documenti di progetto nel numero indicato nella tabella. Tali documenti in formato cartaceo dovranno essere il prodotto della stampa dei file consegnati su PDM. Tale aspetto sarà oggetto di controllo e di audit da parte di Italferr. Qualora Italferr dovesse riscontrare difformità tra la copia cartacea e il file caricato su PDM considererà la consegna non effettuata.
Tipologia di progetto | Numero copie | Supporto informatico |
Progetto esecutivo | L’Appaltatore deve inviare 2 copie degli elaborati firmati ad Italferr. I documenti di progetto che vanno modificati per recepire i risultati delle verifiche di Xxxxxxxx, vanno riemessi in revisione successiva consegnando comunque 2 copie firmate, così come previsto nel contratto. | Il progetto firmato e scansionato deve essere consegnato in una copia su supporto CD/DVD unitamente all’elenco elaborati e nel formato che saranno comunicati da “Ferrovie” |
Progetto esecutivo di dettaglio | L’Appaltatore deve inviare 2 copie degli elaborati firmati ad Italferr. I documenti di progetto che vanno modificati per recepire i risultati delle verifiche di Xxxxxxxx, vanno riemessi in revisione successiva consegnando comunque 2 copie firmate. Una copia degli elaborati di progetto firmati dal DL (valido per la costruzione) verrà inviata all’Appaltatore per la successiva distribuzione nei cantieri. | Il progetto firmato e scansionato deve essere consegnato in una copia su supporto CD/DVD |
Progetto as built | L’Appaltatore deve inviare 1 copia degli elaborati firmati. | Il progetto firmato e scansionato deve essere consegnato in una copia su supporto CD/DVD |
ARTICOLO 17 OCCUPAZIONI TEMPORANEE
1. Le occupazioni e le servitù temporanee necessarie per l'esecuzione dei lavori e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi o per estrazione di materiali, saranno eseguite a cura e spese dell'Appaltatore e si intendono comprese e compensate nei prezzi da questi offerti.
2. Conformemente a quanto sopra, qualora “Ferrovie” decida nel corso dell’appalto di mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie per gli usi di cui sopra, saranno addebitati all’Appaltatore medesimo i relativi costi od oneri d’uso (locazioni), sia che si tratti di aree di terzi sia che si tratti di aree di proprietà “Ferrovie”.
3. Per quanto attiene l’eventuale utilizzo di aree aree raccordate, e/o aree ad esse prospicienti, ubicate tra Ospitaletto e Brescia Scalo, si evidenzia che dette aree non risultano essere in asset a Ferrovie. Pertanto si significa che l’eventuale utilizzo di dette aree da parte dell’Appaltatore è soggetto al pagamento dei canoni di affitto/occupazione, la cui entità e durata saranno oggetto di accordo tra codesto Appaltatore e le società cui dette aree risultano essere in asset.
ARTICOLO 18
VARIANTI IN CORSO D’OPERA - MODIFICHE TECNICHE
Premesso che la valutazione delle Varianti in corso d’opera si baserà, quale documentazione tecnica di riferimento, sugli elaborati grafici e descrittivi del Progetto Esecutivo approvato da “Ferrovie”, si definisce quanto segue.
X. Xxxxxxxx in corso d’opera.
1. Le varianti in corso d’opera potranno essere ammesse in conformità a quanto previsto dagli artt. 36, 37 e 38 delle “Condizioni Generali”.
2. Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale limitata ai soli lavori effettivamente interessati dalla variante stessa.
3. Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i Prezzi unitari offerti dall’Appaltatore (allegato n.2).
4. Dopo l'approvazione da parte di “Ferrovie” di ciascuna variante si darà atto, con verbale tra le Parti, dell'adozione della variante stessa, delle modificazioni apportate ai progetti e al “Programma Esecutivo”, anche agli effetti degli stati di avanzamento lavori di cui al precedente articolo 9. Alla redazione del verbale stesso resterà subordinato l'inizio dei lavori in variante.
5. Se l’ammontare delle varianti, valutate come sopra, sommate algebricamente, determina una riduzione o aumento dell’importo contrattuale, come risultante dalla approvazione del P.E., detta riduzione o aumento sarà applicata all’importo da corrispondere all’Appaltatore.
6. Qualora la variante derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore, sono a suo totale carico, oltre all'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il ritardo nell'ultimazione dei lavori e gli ulteriori danni subiti da “Ferrovie”.
7. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 6, il compenso per la progettazione (comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento) delle varianti approvate da “Ferrovie” sarà calcolato applicando al valore delle nuove opere oggetto della variante il coefficiente che deriva dal rapporto tra l’importo pari al 70% della Voce a Corpo 2 indicato all’art. 6.1 lett. b) e l’importo presunto dell’appalto, indicato nello stesso articolo 6, al netto della Voce a Corpo 2 medesima.
Relativamente alla progettazione di dettaglio della variante si procederà come segue:
a) Nel caso in cui la comunicazione da parte di “Ferrovie” dell’informativa circa la volontà di procedere in variante sia intervenuta prima della consegna al Direttore Lavori della Progettazione di Dettaglio delle opere non più da eseguire, si procederà con l’aumento o la riduzione della Voce a Corpo 2 sulla base di una perizia differenziale nella quale, tanto al valore dei lavori previsti dalla variante che a quello dei lavori non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, sarà applicato il coefficiente derivante dal rapporto fra l’importo pari al 30% della Voce a Corpo 2 indicato all’art. 6.1 lett.b) e l’importo presunto dell’appalto indicato nello stesso articolo 6, al netto della Voce a Corpo 2 medesima.
b) Nel caso in cui la comunicazione di cui al punto precedente sia intervenuta dopo la consegna al Direttore Lavori della Progettazione di Dettaglio delle opere non più da eseguire, il compenso per la progettazione di dettaglio di dette opere sarà ugualmente corrisposto mentre il compenso per la Progettazione di Dettaglio delle opere da eseguirsi in variante sarà determinato applicando al valore di quest’ultime il coefficiente derivante dal rapporto fra l’importo pari al 30% della Voce a Corpo 2 indicato all’art. 6.1 lett.b) e l’importo presunto dell’appalto indicato nello stesso articolo 6, al netto della Voce a Corpo 2 medesima.
B. Modifiche tecniche in corso d’opera per i lavori da realizzare a Corpo.
1. L'Appaltatore è tenuto ad apportare tutte le modifiche tecniche disposte dal Direttore dei Lavori anche successivamente all’approvazione dei progetti esecutivi di dettaglio.
Per le opere compensate a corpo si intendono per Modifiche Tecniche unicamente gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori, anche a seguito della valutazione di apposite proposte dell’Appaltatore, per risolvere aspetti di dettaglio, di importo contenuto entro il 5% (cinque per cento) delle singole Categorie di Lavoro dell’appalto, che non comportino un aumento dell’importo del contratto. Dette categorie, intese come raggruppamenti di lavorazioni omogenee, ai soli fini delle valutazioni di cui all’art. 36.5 delle Condizioni Generali, si intendono quelle di cui all’allegato n. 22; ai fini della determinazione dell'importo di ciascuna delle suddette categorie, sarà presa a riferimento l'incidenza percentuale che ogni categoria ha rispetto all'importo complessivo delle opere a corpo e a misura, sulla base della WBS elaborata dall'Appaltatore con il “Progetto Esecutivo”.
2. L’importo complessivo delle Modifiche Tecniche riguardanti le diverse categorie di lavoro non dovrà comportare un conguaglio positivo. La somma delle variazioni non potrà essere positiva, a meno che in altre opere oggetto dell’appalto non si accerti il verificarsi di un conguaglio negativo di importo pari o superiore. A partire dalla SAL con cui si contabilizza l’80% dell’importo complessivo dei lavori ed in ciascuna delle successive SAL, sarà effettuata una trattenuta pari all’eventuale bilancio negativo delle Modifiche Tecniche adottate fino al quel momento. In sede di liquidazione finale si procederà alla definitiva detrazione degli eventuali conguagli negativi risultanti dal bilancio finale delle Modifiche Tecniche, fermo restando il rispetto del limite di un quinto dell’importo dell’appalto di cui all’art. 38 delle “Condizioni Generali”.
3. L'Appaltatore dovrà corredare le modifiche tecniche, oltre che con i relativi elaborati modificati, con:
• un rapporto di modifica tecnica in cui siano descritte le modifiche apportate, corredato dalle integrazioni di indagini, rilievi, autorizzazioni e quant'altro necessario con riferimento alle disposizioni di “Ferrovie”;
• perizie differenziali, relative alle sole parti modificate, da redigere applicando alle quantità i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore (allegato n. 2) o gli eventuali nuovi prezzi determinati con i criteri di cui all'art. 37 delle “Condizioni Generali”, recanti anche l'indicazione delle variazioni delle singole categorie come sopra definite.
Il rapporto di modifica tecnica e le perizie differenziali devono essere presentati dall’Appaltatore unitamente alla presentazione degli elaborati progettuali inerenti la Modifica Tecnica per esame ed approvazione di “Ferrovie”, preventivamente alla relativa realizzazione.
ARTICOLO 18.bis DIMINUZIONE DEI LAVORI
Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’art. 36 delle Condizioni Generali, “Ferrovie” durante l’esecuzione dei lavori può sempre ordinare l’esecuzione di lavori in misura inferiore, rispetto a quella contrattuale prevista, sino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, da determinarsi ai sensi dell’art. 38.7 delle “Condizioni Generali” stesse, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
ARTICOLO 19
PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA E CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI
A) Programma Esecutivo.
1. Unitamente al “Progetto Esecutivo” dei lavori l’Appaltatore è tenuto a presentare a “Ferrovie” un “Programma Esecutivo” dei lavori, a livello 7/8 (Opera/Tratto d’opera) di WBS nel rispetto del Programma dei Lavori Contrattuale allegato alla presente
Convenzione (allegato n. 5) e secondo quanto di seguito indicato.
2. Entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del “Programma Esecutivo” di realizzazione delle opere, “Ferrovie” comunicherà all’Appaltatore l’esito della verifica del documento e, qualora lo stesso non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci) giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive di “Ferrovie”.
3. Il suddetto programma di realizzazione dei lavori dovrà essere articolato in funzione dei termini utili di cui all’articolo 24 della presente Convenzione, tenendo conto di tutti i vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dal PE approvato, dal Programma Lavori Contrattuale e da quanto stabilito con il presente contratto e dall’art. 19 delle “Condizioni Generali”.
Dovranno essere evidenziati anche le attività della progettazione esecutiva di dettaglio, le autorizzazioni e i permessi, le attività di approvvigionamento materiali e di affidamento subappalti.
Dovrà tenere conto tra l’altro, dei tempi e delle modalità esecutive connessi agli spostamenti dei sottoservizi realizzati dagli Enti erogatori, delle eventuali procedure espropriative e di occupazione temporanea, degli sgomberi e delle acquisizioni degli immobili di proprietà di terzi (ove previsti), delle procedure di sgombero di quelli di proprietà ferroviaria e quindi della disponibilità delle aree occorrenti e di tutti gli oneri previsti nella presente Convenzione.
4. Il programma sarà redatto in conformità alle modalità di cui alle “Prescrizioni tecniche per la progettazione - Programma lavori”, allegato n.5, e ai livelli di WBS, secondo quanto previsto nelle “Prescrizioni Tecniche per la Computazione e Salizzazione delle opere”, allegato n. 3.4; il Programma Esecutivo sarà redatto utilizzando il software Win Project in formato editabile.
5. Il Programma Esecutivo dovrà inoltre essere corredato dalla relativa curva di “Produzione” (SIL – ovvero l’andamento nel tempo su base mensile della produzione comprese le attività non contabilizzabili; tale curva sarà pertanto ottenuta valorizzando in termini economici le quantità mensili di cui l’Appaltatore prevede l’esecuzione per ogni attività secondo la WBS contrattuale) e dagli istogrammi della manodopera e di attrezzature e mezzi.
Tempo | 25% Tu | 50% Tu | 75% Tu |
∆ produzione % rispetto alla curva di produzione desunta dal PL di gara | - 10% | -5% | -2,5% |
La curva dovrà avere un andamento tale da garantire una sostanziale coerenza con la curva desumibile dal Programma Lavori posto a base di gara, al massimo potrà discostarsi da quest’ultima entro i limiti riportati nella tabella sottostante.
Tu rappresenta il tempo utile contrattuale in giorni n.c.
B) Programma Operativo.
1. Contestualmente al Programma Esecutivo l’Appaltatore dovrà presentare il “Programma Operativo” con visibilità fino ai tre mesi successivi la data di consegna dei lavori, elaborato integrando il relativo “Programma Esecutivo”, con una finestra di visualizzazione a livello 9 di WBS con individuazione delle parti omologhe e completando la parte a finire del programma a livello 7 di WBS.
Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma Operativo verrà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
2. La verifica da parte di “Ferrovie” avverrà con le stesse modalità e tempistiche di cui al precedente punto A.2; “Ferrovie” comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame e, qualora detto documento non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella
già presentata alle direttive di “Ferrovie”.
3. Le eventuali modifiche al programma richieste da “Ferrovie” saranno a totale carico dell’Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.
4. L’Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni richieste entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione di “Ferrovie”. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
5. L’Appaltatore è tenuto, entro 30 (trenta) giorni n.c. dalla data di consegna dei lavori, a presentare a “Ferrovie” il Programma Operativo redatto a livello 9 di WBS con individuazione delle parti omologhe per l’intera durata dell’appalto tramite inserimento in PDM. Tale programma dovrà essere redatto come previsto dal successivo punto 6 e, una volta approvato da “Ferrovie”, costituirà il riferimento contrattuale sulla base del quale sviluppare i contradditori periodici di cui ai successivi punti.
6. Il Programma Operativo sarà redatto utilizzando il software Win Project indicando, tramite reticoli logici, il Percorso Critico del Programma. Per ogni singola attività lavorativa riportata nel Programma Operativo si dovranno indicare ed evidenziare, oltre a quanto indicato nelle “Prescrizioni tecniche per la progettazione - Programma lavori” (allegato n. 5), i seguenti elementi:
- quantità;
- produttività per squadra di lavoro espressa in quantità/g n.c.;
- turni di lavoro;
- scorrimento ammesso;
- peso economico (millesimi indicati nelle tabelle di salizzazione);
- manodopera (numero e qualifica delle risorse dedicate alla realizzazione dell’attività);
- attrezzature e mezzi di cantiere (numero e tipologia di attrezzature/mezzi principali dedicati alla realizzazione dell’attività).
Il Programma Operativo dovrà inoltre essere corredato dalla curva di “Produzione” (SIL) e dagli istogrammi della manodopera e di attrezzature/mezzi; tali documenti dovranno essere sviluppati in coerenza con quanto definito nel Programma Esecutivo.
7. Unitamente al Programma Operativo, l’Appaltatore dovrà, tramite consegna di apposite tabelle, esplicitare i valori percentuali da attribuire alle singole attività costituenti le parti d’opera (livello 9 e successivi di WBS, comunque con unità minima non frazionabile di attività aventi durata inferiore a 7 giorni n.c.) ai fini della definizione della curva SIL. Tali tabelle potranno essere redatte in analogia agli eventuali tipologici trasmessi dal DL in occasione della consegna dei lavori.
8. Il Programma Operativo dovrà tenere conto, tra l’altro, dei tempi e delle modalità esecutive connessi agli spostamenti dei sottoservizi realizzati dagli Enti erogatori, delle procedure di occupazione temporanea degli immobili di proprietà di terzi, nonché delle procedure di sgombero di quelli di proprietà ferroviaria, e quindi della disponibilità delle aree.
Infine nel Programma Operativo dovranno essere evidenziate anche le attività della progettazione costruttiva di dettaglio, di autorizzazione, di permessi (anche qualifiche impianti betonaggio e prefabbricazione, cave ecc.), di approvvigionamento materiali ed affidamento subappalti.
9. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma Operativo e dei relativi documenti verrà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione, da effettuarsi con il primo Stato di Avanzamento Lavori utile.
10. “Ferrovie”, entro 15 giorni n.c. dalla presentazione del Programma Operativo effettuerà la verifica di congruenza del Programma Operativo rispetto al Programma dei Lavori Contrattuale (allegato n. 5) e ne comunicherà l’esito all’Appaltatore.
11. Qualora “Ferrovie” dovesse richiedere delle modifiche/integrazioni al Programma Operativo queste saranno a totale carico dell’Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali modifiche/integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.
12. L’Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni richieste entro 10 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione di “Ferrovie”. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
13. Una volta emesso nella sua versione finale ed approvato da “Ferrovie”, detto Programma Operativo costituirà il riferimento contrattuale da seguire per tutta la durata dell’appalto.
C) Controllo Avanzamento Lavori.
1. Il controllo dell’avanzamento effettivo dei lavori sarà effettuato per confronto con quelli programmati e definiti nel Programma Operativo e relativi documenti, utilizzando l’analisi dei tempi per segnalare eventuali criticità, l’analisi delle quantità per rilevare in percentuale gli scostamenti tra quantità programmate e realizzate, e l’analisi delle risorse e delle attrezzature per rilevare gli scostamenti tra risorse ed attrezzature programmate e quelle effettivamente impiegate.
2. A tale scopo l’Appaltatore consegnerà mensilmente a “Ferrovie” il Programma Operativo aggiornato (avanzamenti delle singole attività) entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla fine del mese di riferimento. Consegnerà inoltre un rapporto di
costruzioni, completo di curva a “S” (SIL) e di tabelle riepilogative dei confronti di cui ai precedenti punti, con indicate le eventuali criticità nel rispetto dei tempi, corredate di proposte per il recupero dei ritardi. Per la determinazione degli importi da prendere in considerazione ai fini del SIL, si considerano le opere eseguite ancorchè non contabilizzabili e le forniture in deposito fiduciario (ove previste contrattualmente).
3. Giornalmente dovrà essere reso disponibile dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d’opera suddivisi per tipologia e prestazioni.
4. Il Direttore dei Lavori, qualora riscontrasse, durante l’esecuzione dei lavori, carenze di attrezzature, mezzi e mano d’opera rispetto alle previsioni effettuate, che possano incidere negativamente sull’andamento dei lavori e quindi sul rispetto dei termini contrattuali, le segnalerà con Ordine di Servizio cui l’Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo adempimento.
5. Ogni trimestre sarà effettuato, entro 10 giorni n.c. dalla fine del trimestre di riferimento, un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore per confrontare l’avanzamento dei lavori con il Programma Operativo. In tale occasione, e con almeno 7 giorni n.c. di anticipo rispetto alla data del contraddittorio, l’Appaltatore dovrà produrre, tramite inserimento della documentazione nel sistema PDM, un “Rapporto di Avanzamento Costruzione Trimestrale” completo di curva a “S” (SIL) aggiornata e attestante l’effettivo avanzamento dei lavori (dato ottenuto applicando i “pesi” precedentemente dichiarati). In tale rapporto, pertanto, l’Appaltatore darà evidenza del confronto tra le produttività programmate e quelle conseguite nel trimestre di osservazione.
6. In sede di contraddittorio, l’Appaltatore e il Direttore Lavori procederanno al confronto tra la produzione prevista, prendendo a riferimento la curva SIL associata al Programma
Operativo di cui al precedente punto B.6, e quella effettiva conseguita alla scadenza trimestrale di riferimento. Inoltre saranno confrontate le produttività/quantità programmate e dichiarate dall’Appaltatore con quelle realmente conseguite con riferimento alle attività sul percorso critico.
7. Il riscontro, in occasione della verifica trimestrale, di ritardi nella produzione (confronto fra curve SIL) o nell’ultimazione dei lavori (confronto tra produttività per le sole attività sul percorso critico) rispetto ai termini parziali o finali, fissati nella Convenzione, comporterà per l’Appaltatore l’obbligo di presentare le proprie giustificazioni entro 7 giorni dall’intervenuto contraddittorio. Nel caso in cui il ritardo su alcune attività si sia verificato per cause non imputabili all’Appaltatore, le predette giustificazioni dovranno comprendere le analisi che dimostrino l’impossibilità di allocare risorse e/o mezzi su altre attività al fine di conseguire la produzione prevista.
8. Nel caso in cui il ritardo si sia verificato per cause imputabili all’Appaltatore, al fine di garantire il rispetto dei termini utili contrattuali e non incorrere nelle penalità contrattualmente previste, quest’ultimo è tenuto a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla data della verifica trimestrale, la riprevisione con l’indicazione degli incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d’opera e turni di manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo, e ad indicare la nuova programmazione temporale mensile dell'avanzamento fisico, della produzione e dell'avanzamento economico.
9. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati ai precedenti punti C)2, C)5, C)7 e C)8 l’Appaltatore incorrerà nella penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione da applicarsi a valere sull’importo del primo SAL utile.
9.bis. Il Direttore dei Lavori, per specifiche esigenze avrà facoltà di effettuare, a propria
discrezione, le verifiche di cui ai precedenti punti da C)5 a C)8 con maggior frequenza, anche prima della scadenza del trimestre di cui al precedente punto 5.
10. Qualora in occasione di due verifiche trimestrali successive, la Direzione lavori, in contraddittorio con l’Appaltatore, riscontri un ritardo nel confronto tra le curve SIL, applicherà una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura del 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell’importo dello stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. Qualora invece dal confronto tra le produttività, relative ad attività sul percorso critico, emergano valori di consuntivo inferiori a quelli pianificati (nonostante i valori di produzione SIL pianificati e conseguiti risultino allineati), che comportino uno slittamento dei tempi nell’ultimazione dei lavori così come definiti al successivo articolo 24, il Direttore Lavori sulla base di valutazioni in ordine alle azioni di recupero proposte e messe in atto dall’Appaltatore a valle della precedente verifica trimestrale, nonché in ordine alle nuove proposte di recupero da presentare come previsto dal precedente punto C)8, potrà rimandare alla successiva verifica trimestrale l’applicazione della trattenuta definita come sopra.
11. La stessa percentuale sarà trattenuta su tutti gli stati di avanzamento successivi fino a quando, in occasione della verifica trimestrale, si accerterà in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore il conseguimento del recupero del ritardo.
12. In caso di recupero totale del ritardo, la somma delle trattenute effettuate verrà riaccreditata all’Appaltatore, senza interessi.
13. Ai sensi dell’art. 19.4 delle “CGC”, la trattenuta di cui ai precedenti punti 10 e 11, relativa a ciascun S.A.L., non potrà in alcun caso superare la misura del 10% da corrispondere con il S.A.L. stesso. Ai sensi dell’art. 19 delle “CGC”, in caso di mancato recupero dei ritardi allo scadere del termine di ultimazione generale e/o dei singoli termini di ultimazione parziale di cui al successivo art. 24, gli importi trattenuti provvisoriamente
saranno imputati alla penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione per il mancato rispetto del termine stesso ed incamerati definitivamente dal Committente.
14. Qualora il rapporto tra la produzione effettiva e quella programmata risultasse inferiore a 0,50 in occasione di due verifiche in contraddittorio successive, “Ferrovie” avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 28 e degli articoli 60 e 61 delle Condizioni Generali.
ARTICOLO 20
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CON REGOLE DI ASSICURAZIONE QUALITA’
A. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
1. L’Appaltatore è tenuto a gestire le attività oggetto dell'appalto in modo pianificato, controllato e documentato al fine di raggiungere gli obiettivi di tempi, costi e prestazioni richiesti contrattualmente, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 vigente alla data di stipula del contratto.
2. I lavori, le forniture dei materiali ed ogni altra prestazione complementare oggetto del presente contratto devono essere eseguiti in conformità all’allegato"Prescrizioni per la gestione degli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture in opera secondo un sistema integrato per la gestione della qualità, dell’ambiente e della salute e sicurezza del lavoro” (PPA.0001821).
3. L'Appaltatore è tenuto a consegnare al D.L. il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell’Ambiente e della Salute Sicurezza, secondo i tempi indicati nelle “Prescrizioni”. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del Piano Integrato di gestione della Qualità, dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza, il D.L. provvederà ad approvarla integralmente ovvero richiederà all’Appaltatore le necessarie integrazioni o modifiche, che
questi dovrà trasmettere nel termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
4. Qualora il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza non venga inviato nei termini previsti o qualora le eventuali integrazioni e modifiche richieste dal D.L. non vengano trasmesse entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, sarà applicata all'Appaltatore la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
5. L’Appaltatore dovrà registrare i controlli sui Piani di Controllo Qualità e nella documentazione/certificazione in essi richiamati. Detti Piani di Controllo vanno predisposti, utilizzati e gestiti secondo l’allegato n.15 “Specifica per la redazione, emissione e gestione dei Piani di Controllo Qualità” (PPA 000514)
6. Qualora a seguito di verifica ispettiva vengano riscontrate inadempienze, carenze o inadeguatezze nel rispetto delle prescrizioni contrattuali o di quanto riportato nei documenti predisposti dall’Appaltatore , l’Appaltatore stesso , entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del rapporto della Verifica Ispettiva, redigerà un Piano di Azioni Correttive, con inclusi i tempi di attuazione delle stesse, al fine di ovviare alle carenze riscontrate. Tale Piano di Xxxxxx Xxxxxxxxxx sarà approvato dalla D.L., salvo eventuali richieste di modifiche e/o integrazioni. I tempi di attuazione delle Azioni Correttive proposte dall’Appaltatore non potranno comunque superare i 90 (novanta) giorni dalla approvazione del Piano di Azioni Correttive. In occasione delle successive Verifiche Ispettive di monitoraggio, sarà valutata l’efficacia dell’attuazione delle azioni correttive approvate. L’Appaltatore dovrà dare evidenza della pianificazione ed effettuazione di Verifiche Interne, svolte anche al fine di verificare l’efficacia delle azioni correttive attuate.
7. Nel caso in cui il Piano delle Azioni Correttive venga trasmesso dall’Appaltatore oltre i 15 (quindici) giorni previsti, o nel caso in cui le azioni correttive approvate dal D.L. non
vengano attuate nei tempi definiti nel Piano stesso, troverà applicazione la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione.
B. GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ DI PRODOTTO
1. Le parti d’opera (livello 9 di WBS di progetto) su cui risulta aperta una Non Conformità non possono essere contabilizzate fino alla chiusura della stessa. Nel caso in cui la non conformità non venga chiusa entro il termine dei lavori dell’appalto, il valore della parte d’opera su cui è stata aperta la NC stessa verrà trattenuto in attesa della valutazione in sede di collaudo. Non potranno essere iniziati e/o proseguiti lavori che una volta terminati non permettono una risoluzione efficace delle non conformità riscontrate.
2. Qualora il D.L. riscontri fasi di lavorazione e/o prodotti non conformi, dichiarati conformi dall’Appaltatore attraverso documenti di registrazione della Qualità (Schede di Controllo dei PCQ e altri certificati), o qualora riscontri documenti di registrazione della qualità compilati prima delle relative prove e attività di controllo, per ogni non conformità sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 59 delle “C.G.C.”.
3. L’applicazione consecutiva nell’arco di sei mesi lavorativi di tre penalità conseguenti al verificarsi dei casi di cui al precedente punto comporterà per “Ferrovie” la facoltà di richiedere la sostituzione del Responsabile del Controllo Qualità dell’Appaltatore.
4. Per le Non Conformità le cui proposte di risoluzione risultano approvate dal D.L., in quanto tecnicamente accettabili perché i difetti residui non sono pregiudizievoli per la stabilità dell'opera e/o per la futura regolarità dell’esercizio ferroviario, ma che comportano un onere aggiuntivo per “Ferrovie” in termini di manutenzione, durabilità, estetica, ecc. e/o comunque “prestazioni misurate” inferiori a quelle “attese” (capitolati tecnici, progetto, specifiche tecniche), sarà applicata una trattenuta cautelativa quale anticipo del
deprezzamento che sarà oggetto di valutazione in sede di Collaudo da parte della Commissione di Collaudo, tenuto conto del valore dell’opera (parte d’opera) interessata e/o dei maggiori oneri da sostenere per la manutenzione da parte di “Ferrovie”. La trattenuta cautelativa sarà applicata sul primo S.A.L. utile da parte della DL e sarà pari al 5% del corrispettivo relativo alla parte d’opera gravata da NC, senza diritto dell’Appaltatore ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.
5. Nel caso “Ferrovie” rilevi il mancato rispetto dei tempi previsti nella chiusura di non conformità ritenute critiche o l’eccessivo protrarsi nell’attuazione di azioni correttive approvate, verrà trasmessa opportuna comunicazione all’Ente certificatore dell’Appaltatore e, in casi ritenuti particolarmente gravi, verrà informato anche ACCREDIA.
6. In casi di particolare urgenza legati all’esercizio ferroviario od alla sicurezza, la D.L. può decidere immediatamente il tipo di risoluzione della NC senza attendere la relativa proposta da parte dell’Appaltatore; in questo caso l’Appaltatore è tenuto ad adottarla senza ulteriore compenso, indennizzo o risarcimento di sorta.
7. Ai fini del pagamento di ciascun SAL, l’Appaltatore è tenuto a consentire, in ogni momento, a “Ferrovie” l’accesso ai documenti contenuti nei dossier delle registrazioni del Sistema di Gestione Integrato relativi alla qualità, all’ambiente e alla sicurezza affinché sia data evidenza che tutti i controlli contrattualmente previsti siano stati eseguiti e registrati nei tempi e che le eventuali Non Conformità siano state risolte in modo efficace; nel caso in cui una di queste condizioni non si verifichi e nel caso in cui l’Appaltatore non consenta questo controllo, “Ferrovie” ha diritto a non procedere al pagamento del SAL relativo all’opera/parte d’opera cui la documentazione si riferisce.
C. CONFORMITÀ ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITA’
1. Nell’ambito delle attività previste per il soddisfacimento dei requisiti definiti dal
D.Lgs. 8 ottobre 2010 n. 191, l’Appaltatore è tenuto a garantire la conformità di ogni sottosistema strutturale oggetto dell’appalto a tutte le S.T.I. (Specifiche Tecnica di Interoperabilità).
2. Ai fini dell’esecuzione della Verifica d’Interoperabilità, prevista dalla stessa normativa, l’Appaltatore dovrà dare evidenza documentale dell'applicazione delle disposizioni relative alle seguenti fasi:
A) fase di progettazione:
- identificazione dei parametri previsti dalle S.T.I. applicabili e il loro soddisfacimento mediante la redazione di apposito dossier (allegato n. 17). Tale documentazione andrà fornita, nelle varie revisioni necessarie per la certificazione dell’opera, anche su supporto informatico;
B) fase di fabbricazione:
- identificazione dei componenti che dovranno essere muniti della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all’impiego rilasciata dai fabbricanti, nell’ambito di ciascun sottosistema strutturale;
- consegna della/delle dichiarazione/i CE dei componenti in fase di fornitura;
C) fase costruttiva/installazione:
- definizione delle misure, prove e verifiche ritenute necessarie per soddisfare le prestazioni tecniche e funzionali;
- definizione delle procedure di svolgimento delle misure, prove e verifiche individuate;
- definizione dei criteri di accettazione (valori limite ammissibili, indici di qualità, ecc.);
- individuazione dei documenti di registrazione;
- registrazione delle misure, prove e verifiche eseguite così come richiesto dalle S.T.I..
3. I documenti di Assicurazione Qualità necessari per le verifiche di conformità alle S.T.I., individuati ed elencati nei Piani della Qualità, e dovranno comprendere e rispettare i
requisiti delle S.T.I. applicabili.
4. Con le tempistiche previste per la redazione del Dossier Qualità, è anche richiesta la redazione di un Dossier Tecnico che contenga, per ogni singolo sottosistema strutturale, la tracciabilità del rispetto (con riferimento a doc. di progetto/report e misure) dei requisiti essenziali e di interoperabilità prescritti.
D. CONFORMITA’ ALLE NORME EUROPEE DI SETTORE CENELEC
La fabbricazione e l’implementazione di prodotti/sistemi che si dovessero rendere necessari per la realizzazione dell’Opera dovranno essere condotte in conformità sia delle norme europee di settore CENELEC, che della normativa nazionale approvata dall'Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria.
Tali attività rimangono completamente a carico dell’Appaltatore.
ARTlCOLO 20 bis MATERIALI
A) Materiali (classificati a catalogo nell’anagrafica FS) di fornitura da parte di “Ferrovie”
1. “Ferrovie” provvederà alla fornitura dei materiali indicati nell’Elenco dei materiali di fornitura RFI (allegato n. 23) nelle quantità previste nel Progetto Esecutivo e nelle maggiori quantità che dovessero risultare necessarie per la realizzazione delle opere in base all’apposito documento “Fabbisogno suppletivo” – come approvato dal Direttore dei Lavori – che l’Appaltatore dovrà presentare unitamente agli elaborati del progetto di dettaglio, e comunque in tempo utile per consentire a “Ferrovie” l’approvvigionamento, qualora riscontri delle differenze fra le quantità previste nel Progetto Definitivo e le quantità che risultano necessarie in base agli elaborati di dettaglio; nel documento “Fabbisogno suppletivo”, per ogni materiale interessato, l’Appaltatore dovrà dare puntuale evidenza del raffronto fra le suddette differenti quantità, oltre ad indicare la complessiva
maggiore quantità necessaria per la realizzazione delle opere.
2. Le apparecchiature e i materiali forniti da “Ferrovie” saranno consegnati in uno o più siti da scegliere di comune accordo tra “Ferrovie” e l'Appaltatore. Restano a carico dell'Appaltatore l'eventuale scarico da carro ferroviario o automezzo di “Ferrovie”, il trasporto fino ai luoghi di deposito e/o alle officine di montaggio, il trasporto e la distribuzione a piè d'opera e l’ordinato accatastamento dei materiali stessi; i relativi oneri si intendono compresi e compensati nelle voci di tariffa.
3. La consegna dei materiali dovrà essere formalizzata mediante la redazione congiunta del “Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi – Mod. VC.01” (allegato n. 24).
4. Nel caso in cui si rendessero necessari spostamenti per eccedenze rispetto ai fabbisogni locali, concordati con l'Appaltatore come sopra detto o per necessità di lavorazione, “Ferrovie” consegnerà all'Appaltatore le lettere di porto per il trasporto in servizio dei materiali da spostare, restando a carico dell'Appaltatore, anche in tal caso, le operazioni di carico e scarico ed i relativi oneri.
5. A decorrere dalla data di sottoscrizione del predetto Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi – Mod. VC.01, l’Appaltatore assume l’obbligo di custodire adeguatamente il materiale preso in consegna, curandone l’accatastamento in maniera ordinata e salvaguardandone l’integrità qualitativa e quantitativa. L’Appaltatore risponderà a tutti gli effetti di legge, in qualità di depositario, della buona conservazione di tale materiale, assumendo a tutto suo carico ogni rischio senza che ciò possa dar luogo, da parte sua, a richieste di compensi di qualsiasi genere.
6. Il materiale consegnato all’Appaltatore dovrà essere tenuto distinto da tutti gli altri materiali di “Ferrovie” che fossero giacenti, a qualsiasi titolo, nei pressi dei siti concordati ai sensi del precedente punto A.2, e l’individuazione dei medesimi dovrà essere supportata, a
cura e spese dell’Appaltatore, da apposita cartellonistica che rechi l’indicazione “Materiale di fornitura RFI consegnati alla Ditta …….. in data per la messa in opera per
lavori di ”.