Allegato A – Schema di convenzione
Allegato A – Schema di convenzione
schema di convenzione tra il comune di Serri e l’organizzazione di volontariato – associazione di promozione sociale per l’individuazione di soggetti interessati a prestare la propria collaborazione in materia di volontariato nel settore della protezione civile per il periodo , ai sensi dell’articolo 56 del “codice del terzo settore”.
Il giorno , con la presente scrittura privata, il Comune di SERRI (di seguito solo Ente), con sede in Via Municipio
n. 3, codice fiscale 81000070912 e partita IVA 00758520910, qui rappresentato dal Responsabile dell’Area Tecnica , Geom. Laura Pala, domiciliato/a ai fini della presente presso la sede dell’ente, il /la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente (come da decreto di nomina del Sindaco n. del ),
e
l’Associazione/Organizzazione senza scopo di lucro denominata (di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza , codice fiscale , nella persona del legale rappresentate Signor , nato a il CF
, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Associazione/Organizzazione ;
Premesso che:
⮚ dal Piano Comunale di Protezione Civile emergono numerose attività nelle quali l’Associazione può efficacemente operare, in linea con le proprie competenze istituzionali, attraverso prestazioni complementari e di supporto, mai sostitutive delle attività proprie delle Amministrazioni pubbliche;
⮚ il Comune riconosce il fondamentale ruolo svolto dalle Associazioni di Protezione Civile sia in situazioni di normalità che in emergenza, a livello locale che sovra comunale, e intende incentivare e valorizzare le competenze e peculiarità delle stesse nel campo specifico della protezione civile;
⮚ l’Associazione si rende disponibile ad integrarsi con il Comune di Serri, con il suo Centro Operativo Comunale (quando attivato) nell’ambito e nel rispetto delle corrispondenti competenze istituzionali e delle attivazioni di volta in volta dichiarate nonché dove le condizioni lo consentano;
⮚ l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
⮚ i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
− l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);1
− il possesso di requisiti di moralità professionale;
− il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
⮚ il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
⮚ dal giorno al giorno è stato pubblicato, sul sito istituzionale: , in “Amministrazione Trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l’Ente;
⮚ svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l’Associazione non lucrativa denominata: per lo svolgimento del servizio descritto all’articolo 4 della presente;
⮚ l’Associazione ha quali prioritari scopi sociali [Vedi Statuto dell’Associazione/Organizzazione];
⮚ l’Associazione è iscritta nel registro della Regione dal / / ;
⮚ lo schema della presente è stato approvato dalla Giunta il con deliberazione n. .
1 La Regione Sardegna con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/30 del 05.06.2013 ha istituito l’Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile, come definito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/11/2012 il quale costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l’attivazione e l’impiego delle organizzazioni di volontariato da parte della Protezione Civile regionale e delle autorità locali di protezione civile, Provincie e Comuni, anche ai fini dell’applicazione dei benefici di cui all’art. 2 del D.P.R. 194/2001.
Richiamati:
⮚ il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
⮚ D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1
⮚ il Codice civile;
⮚ gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
⮚ il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi;
Tanto richiamato e premesso, l’Ente ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1. Richiami e premesse
L’Ente ed Associazione/Organizzazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.
Art. 2. Oggetto
In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, l’Ente si avvale dell’attività dell’Associazione e, quindi, affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, dell’attività di protezione civile dettagliatamente descritta al successivo art. 4 (di seguito denominata, per brevità, “servizio”).
Art. 3. Finalità
L’Ente si avvale dell’attività dell’Associazione per finalità di miglioramento dell’efficienza del sistema locale di protezione civile, relativamente al territorio del Comune di Serri.
Art. 4. Servizio
Il servizio affidato all’Associazione è organizzato e svolto come segue:
Il Comune e l’Associazione si impegnano a sviluppare ogni possibile forma di sinergia operativa tra le rispettive strutture e risorse umane e strumentali, secondo i criteri enunciati nel presente accordo. Tali forme di collaborazione, in situazioni di normalità, sono individuate e disciplinate - dove necessario - attraverso lettere, accordi per le vie brevi e annotazioni. In situazioni di emergenza, le sinergie e le attivazioni sono individuate ed attuate prescindendo da particolari formalità.
In caso di attivazione a seguito di eventi di livello a), come codificato dall’art. 7 della Legge n. 1/2018, l’Associazione si metterà a disposizione del Sindaco del Comune in qualità di Autorità locale di Protezione Civile, con il coordinamento del Centro Operativo Comunale o del Centro Operativo Intercomunale qualora convocato.
Quando non impegnata in attività di previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell’emergenza richieste dal Comune, l’Associazione può partecipare liberamente ad analoghe attività su ordine delle diverse Autorità sovraordinate: in tali casi, l’eventuale utilizzo delle attrezzature in disponibilità/proprietà di questo Comune dovrà essere preventivamente richiesto e regolarmente autorizzato.
Ai sensi della presente convenzione, previo adeguato preavviso, l’Associazione si impegna a mettere a disposizione del Comune, seguendo i principi di cui all’art.8 del D.P.R. n.194 del 08/02/2001:
− un congruo numero di volontari appartenenti all’Associazione, con indicazione di ciascun ruolo ricoperto ed individuazione di un Responsabile reperibile;
− la propria esperienza maturata nel campo delle specifiche specializzazioni in ambito di protezione civile;
− idonee dotazioni in riferimento a mezzi, attrezzature di intervento, risorse logistiche, di comunicazione ed eventualmente sanitarie;
− eventuali indicazione dell’ambito territoriale di operatività;
− a partecipare costantemente ed attivamente alle attività divulgative, formative e addestrative che saranno messe in campo dal Comune;
− a formare e addestrare autonomamente i propri Volontari associati, secondo i programmi stabiliti a livello nazionale, regionale, di coordinamento provinciale e il Comune stesso, oltre a provvedere all’adeguamento delle proprie dotazioni strumentali necessarie a garantire la piena operatività dei Volontari;
− a conoscere e far conoscere ai propri Volontari operativi i contenuti fondamentali del vigente Piano Comunale di Protezione Civile.
Le attività in cui l’Associazione potrà essere chiamata ad operare sono prioritariamente quelle relative ai seguenti ambiti di rischio, secondo il modello di intervento previsto nel Piano di protezione civile Comunale:
− Pericolosità da incendi boschivi e da interfaccia;
− Pericolosità idraulica;
− Pericolosità geomorfologica;
− Pericolosità meteorologica (compreso fattore neve/ghiaccio);
In vigenza del periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo” sono affidati i compiti di presidio (ricognizione e sorveglianza) del territorio comunale con mansioni specifiche di organizzazione dei relativi turni, di avvistamento, di allarme e di lotta attiva (funzioni di spegnimento). Tali attività, dovranno essere svolte dal al (ovvero nei termini dell'Ordinanza Antincendio disposta annualmente dalla Regione Sarda), di concerto e secondo le direttive disposte dalla Regione Sardegna, assicurando il pronto intervento 24 ore su 24, con almeno volontari, sia su chiamata che per decisione autonoma dell'Associazione affidataria, a seconda del caso.
L’Associazione darà immediata comunicazione al Sindaco del Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento della collaborazione.
Il Comune si impegna inoltre ad verificare la disponibilità di una sede idonea all'Associazione, il cui contratto di assegnazione gratuita sarà perfezionato a cura del Comune con successivo atto.
Il Comune mette a disposizione dell’Associazione alcuni mezzi di proprietà individuati nell’Allegato 1 alla presente Convenzione. L’autorizzazione all’impiego dei mezzi comunali elencati è subordinato in ogni occasione all’autorizzazione comunale concessa dal Sindaco ed esclusivamente ad un elenco di Volontari dell’Associazione concordato con il Comune e inserito come Allegato 2 alla presente Convenzione.
L’attività dell’O.d.V. non deve configurarsi come sostitutiva di quella del personale del Comune di Serri, né sarà stabilito alcun rapporto di dipendenza con i volontari.
L’attività di volontariato deve intendersi prestata da ciascun volontario in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini solidaristici per l’O.d.V. alla quale è iscritto.
L’O.d.V. metterà a disposizione dell’Ente. i volontari e le attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività di cui all’art. 1, secondo le proprie disponibilità e capacità operative dichiarate.
In nessun caso i volontari dell’O.d.V. potranno svolgere compiti di ordine pubblico e sicurezza (nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. DPC/CG 0018461 del 2009) né espletare servizi di polizia stradale (“Nuovo Codice della Strada” D.Lgs n°285 del 30/04/1992 e successive modificazioni, art. 12).
Art. 5. Impegni dell’O.d.V. Impegni generali
L’ O.d.V. si impegna a:
• fornire la propria collaborazione all’Ente;
• attivarsi tempestivamente per i servizi richiesti nei siti assegnati;
• non abbandonare la sede delle operazioni, senza averne data preventiva comunicazione all’Ente;
• comunicare all’Ente l’eventuale esigenza di interrompere le attività;
• mantenere i volontari operativi assicurati in numero non inferiore a per tutta la durata della Convenzione; ogni volontario può prestare il proprio servizio in qualità di operativo presso una sola organizzazione di volontariato in Convenzione con la Protezione Civile di Comune di Serri;
• non utilizzare simboli distintivi della Protezione Civile del Comune di Serri in attività non esplicitamente autorizzate dall’Ente;
• produrre, a richiesta dell’Ente documenti, relazioni, certificazioni, ecc…
• portare in visione, a richiesta dell’Ente il Registro dei Soci.
Assicurazione - D.P.I. - Visite mediche - Formazione
L' O.d.V. si impegna a:
• garantire che i propri volontari che intervengono nelle attività operative, anche in situazioni di crisi e di emergenza, abbiano:
• l’assicurazione contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell’attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi;
• l’idoneo equipaggiamento individuale (D.P.I.), conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e dalle disposizioni specificamente vigenti per il volontariato di protezione civile;
• le visite mediche, conformemente a quanto previsto dalle vigenti normative;
• la formazione prevista dalla normativa vigente in ragione delle attività di protezione civile da svolgere;
• la maggiore età.
• produrre, a richiesta dell’Ente copia della documentazione attestante l’assicurazione dei volontari operativi.
Automezzi e attrezzature
L’ O.d.V. si impegna a:
assicurare che gli automezzi e le attrezzature, messi a disposizione per le attività, siano:
• esclusivamente di proprietà dell’O.d.V. o concessi in comodato d’uso gratuito da Enti ed Istituzioni oppure da Coordinamento/Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile;
• omologati per l’uso previsto negli interventi a cui sono destinati;
• conformi alle disposizioni che regolano la circolazione;
• revisionati dai competenti Uffici della Motorizzazione;
• provvisti di specifica polizza assicurativa in corso di validità.
• produrre, a richiesta dell’Ente:
• copia del libretto di circolazione e della polizza assicurativa;
• documentazione fotografica, comprovante lo stato del mezzo e l’allestimento, riportante il logo e la dicitura “Protezione Civile”.
• L’Ente declina ogni responsabilità derivante dall’inosservanza degli impegni suddetti.
Art. 6. Impegni dell’Ente
La Ente.si impegna ad erogare all’ O.d.V., per le attivazioni dei presidi di Protezioni Civile, che si renderanno necessarie nell’espletamento delle finalità di cui alla presente Convenzione, nel periodo indicato all’art.1, così come previsto dall’art. 17 comma 3 D Lgs 3 luglio 2017, n. 117, un importo massimo di € (Euro /00), ripartito come indicato all’art. 8.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 e 9 della Legge n. 136 del 13.08.2010, l’affidatario assume tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità della Convenzione.
Art. 7. Durata
L’Ente si avvale dell’Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dalla stipula della convenzione e scadenza il
.
L’Ente e l’ Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.
Art. 8. Contributi e procedure di rendicontazione
A norma del regolamento comunale approvato ai sensi dell’art. 12 della legge 241/1990, a sostegno dell’attività dell’Associazione, e per le finalità di cui all’art. 1 del Codice del Terzo settore, l’Ente riconosce all’Associazione un contributo massimo erogabile complessivo, fino al , pari ad euro ( /00) da versare entro il trentesimo giorno dalla data di avvenuta rendicontazione delle attività svolte secondo i periodi sotto riportati.
L’Associazione è tenuta a rendicontare, le spese sostenute per le attività effettivamente svolte nei diversi periodi di riferimento con la seguente scadenza temporale:
Attività effettivamente svolte fino al ; Attività effettivamente svolte fino al ; Attività effettivamente svolte fino al ;
Il Legale Rappresentante dell’O.d.V. o suo delegato deve presentare, per ciascuna tranche la seguente documentazione:
• relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento;
• modello riepilogativo delle spese;
• documentazione in originale (fattura, ricevute, scontrini unitamente alla copia leggibile degli stessi, ecc.) giustificativa delle spese sostenute che verrà restituita successivamente dopo essere stata esaminata e
vistata. Per quanto concerne le polizze assicurative, invece, il contratto assicurativo verrà restituito subito dopo essere stato esaminato e vistato;
• eventuali dichiarazioni del Legale Rappresentante.
Art. 9. Spese autorizzate
Sono autorizzate le sotto elencate spese affrontate dalla O.d.V., strettamente funzionali alle attività inerenti le finalità di cui alla Convenzione, purché debitamente documentate e sostenute dal al :
• manutenzione, riparazione, revisione, assistenza degli autoveicoli/autocarri di proprietà dell’ O.d.V. o concessi in comodato d’uso gratuito da Enti ed Istituzioni oppure da Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile;
• noleggio di mezzi e attrezzature idonei all’intervento in caso di emergenze stagionali;
• manutenzione, riparazione, revisione, assistenza delle attrezzature in uso per lo svolgimento di attività di protezione civile;
• polizza assicurativa dei mezzi e dei volontari;
• carburante:
• il costo del carburante utilizzato per gli autoveicoli andrà documentato da apposita scheda carburante, vidimata dal gestore, firmata in calce dal Legale Rappresentante e dalla quale, per ogni singolo rifornimento, risulti: importo, targa, data di rifornimento ed intestazione dell’O.d.V.;
• il costo del carburante utilizzato per le attrezzature dovrà essere documentato con scontrini unitamente a copia leggibile degli stessi, accompagnati da una dichiarazione del Legale Rappresentante.
• vestiario: sono autorizzate le spese per l’acquisto di capi di vestiario (divise, scarpe antinfortunistica, etc……);
• pasti:
• sono autorizzate le spese fino ad un massimo di 7 euro/volontario attivato per un tempo superiore alle 6/h continuative. Dette spese rendicontabili o con scontrini fiscali o con fattura comprovante l’acquisto del buono pasto, debbono necessariamente essere riepilogate con una nota firmata dal Legale Rappresentante riportante: l’evento/l’intervento emergenziale, data, orario di inizio e fine servizio, il numero dei volontari, l’importo della spesa;
• non sono ammesse rendicontazioni presentate con modalità difformi, né spese per provviste alimentari complessive;
• nell’ambito della Campagna Antincendio 2019, sono autorizzate le spese fino ad un massimo di 7 euro/volontario attivato per un turno di servizio. Dette spese rendicontabili o con scontrini fiscali o con fattura comprovante l’acquisto del buono pasto, debbono necessariamente essere riepilogate con una nota firmata dal Legale Rappresentante riportante: data, orario di inizio e fine servizio, il numero dei volontari, l’importo della spesa;
• non sono ammesse rendicontazioni presentate con modalità difformi, né spese per provviste alimentari complessive
• formazione: sono ammesse le spese sostenute per i corsi certificati e debitamente fatturati, effettuati da docenti non appartenenti all’O.d.V.;
• materiale informatico e di cancelleria: sono ammesse le spese sostenute per materiale informatico e di cancelleria; importi superiori a 20,00 euro devono necessariamente essere corredati da fattura intestata all’O.d.V.;
• materiale acquistabile presso negozi di Ferramenta: sono ammesse le spese sostenute per tale materiale; importi superiori a 20,00 euro devono necessariamente essere corredati da fattura intestata all’O.d.V.;
• spese telefoniche: sono ammesse le spese telefoniche mobile, per un importo non superiore a 200,00 euro per singola tranche;
• spese per le utenze: (acqua, elettricità, gas, telefono fisso) intestate alle OO.d.V, sono ammesse previa verifica;
• altre necessità che possano sopravvenire, comunque connesse alle attività ed agli interventi previsti con la presente Convenzione e solo se preventivamente autorizzate dall’Ente
Non sono autorizzate le sotto elencate spese:
• spese sostenute per il canone di affitto della sede operativa/legale;
• spese per le quali l’O.d.V. ha beneficiato di altro corrispettivo/rimborso/contributo.
Art. 10. Controlli
L’Ente, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio reso dall’Associazione/Organizzazione.
Annualmente l’Associazione trasmette all’Ente l’elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l’esercizio del servizio.
Art. 11. Responsabilità
L’Associazione/Organizzazione è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.
A norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione/Organizzazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da – Agenzia di , numero
in data , scadenza .
Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico dell’Ente (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio entro il di ogni anno.
Art. 12. Rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento
L'Associazione, in relazione alle prestazioni di cui alla presente convenzione, dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento approvato dal Comune di Serri con deliberazione . La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporterà la risoluzione della presente convenzione. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il Comune di SERRI provvederà alla contestazione assegnando un temine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non congrue, il responsabile interessato disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per il Comune il diritto al risarcimento dei danni. L'Associazione, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla presente norma di comportamento, dà atto, ad ogni e qualunque effetto, di essere a perfetta conoscenza e di accettare le disposizioni, per quanto compatibili, del Codice di comportamento del Comune di Serri approvato con atto deliberativo , reso disponibile mediante pubblicazione sul sito WEB del Comune all’indirizzo: , sezione:
.
Art. 13. Rispetto dell’art. 14 del D.P.R. n. 62/2013
Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione, a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità.
Art. 14. Trattamento dei dati personali
L’Associazione acconsente che i suoi dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto, siano trattati dal Comune ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento. L’Associazione prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
Art. 15. Risoluzione
Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, l’Ente ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Associazione.
Inoltre, l’Ente può risolvere la presente:
- qualora l’Associazione vìoli leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l’Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell’assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l’Ente.
La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell’Ente.
Art. 16. Controversie
I rapporti tra l’Ente e l’Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).
In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l’applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il foro territorialmente competente.
Art. 17. Rinvio dinamico
Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, l’Ente e l’Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.
Art. 18. Spese contrattuali
Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell’Associazione.
L’Ente e l’Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d’uso (art. 6 del DPR 131/1986).
L’Ente e l’Associazione hanno letto la presente e l’hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.
Letto, approvato e sottoscritto Serri, li / /
Comune di SERRI
L’Associazione