Contract
CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA STRUTTURA CASCINA RAMPA NEL PARCO NATURALE LA MANDRIA, DA ADIBIRE A CENTRO SERVIZI PER ESCURSIONISTI E PODISTI CON RELATIVI SPOGLIATOI-WC E DOCCE, PUNTO RISTORO APERTO AL PUBBLICO, ABITAZIONE DI PRESIDIO E ALTRI EVENTUALI SERVIZI ANNESSI
TRA
L’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali (C.F…………) , nella persona del Direttore pro tempore………………., domiciliato presso la sede in Venaria Reale, Viale Xxxxx Xxxxxxxx II n. 256, di seguito denominato “Concedente”
E
………
Premesso che:
- con Decreto del Presidente n. del sono stati approvati il bando e disciplinare di gara per l’affidamento in
concessione della struttura denominata Cascina Rampa, nel Parco La Mandria, da adibire a centro servizi per escursionisti e podisti con relativi spogliatoi-wc e docce, punto ristoro aperto al pubblico, abitazione di presidio e altri servizi annessi, pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del n. ……del e
integralmente sul sito internet dell’Ente;
- con Determinazione dirigenziale n del…………… è stata affidata la concessione suddetta sulla base di un’offerta economica ed un progetto che costituiscono obblighi recepiti dal presente contratto.
Si concorda e si stipula quanto segue:
1. PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. OGGETTO
Il Concedente affida al Concessionario, che accetta, la struttura denominata Cascina Rampa, nel Parco naturale La Mandria, nello stato in cui si trova, come da documentazione allegata, perché sia adibita a centro servizi per escursionisti e podisti con relativi spogliatoi-wc e docce, punto ristoro aperto al pubblico, abitazione di presidio e altri servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente e avuto altresì particolare riguardo ai vincoli di cui alla regolamentazione di seguito indicata, reperibile sul sito web dell’Ente:
- Piano d’area del Parco La Mandria
- Legge regionale 19/2009 e Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte e Misure di conservazione sito-specifiche della ZSC XX0000000 La Mandria
- Regolamento e Disciplinare di fruizione dell’area regionale del Parco La Mandria
Le parti danno atto che l’immobile è soggetto alla vigente normativa di tutela sotto i profili architettonico-paesaggistico ed ambientale.
Il Concessionario dichiara di aver visitato l’immobile in oggetto e di considerarlo adatto al proprio uso. La consegna della struttura è attestata in apposito verbale, che dà atto dello stato di consistenza.
3. FINALITA’
Finalità della presente concessione, compatibilmente con la tutela dei beni culturali e paesaggistici, è quella di assicurare la gestione della struttura per le destinazioni previste, garantendo il corretto costante mantenimento dell’immobile in oggetto come meglio specificato nell’art. 4 che segue.
4. OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO
Sono stabiliti i seguenti obblighi e oneri del Concessionario:
a. Utilizzo adeguato del fabbricato e pertinenze, per le finalità cui gli stessi sono destinati, secondo le modalità previste nell’offerta tecnica presentata in sede di gara e così come approvata dal Concedente, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, nonché dei regolamenti e delle norme di legge vigenti applicabili alle attività svolte;
b. Corretta custodia, con diligenza professionale, del bene concesso;
c. Acquisizione a propria cura e spese di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l’utilizzo del fabbricato e relativi impianti, ovvero per l’attività ivi esercitata, nonché in relazione ad eventuali migliorie strutturali e potenziamenti o adeguamenti impiantistici; rispetto dei medesimi provvedimenti per la gestione dell’attività;
d. Consegna su richiesta del Concedente di qualsiasi dato relativo alla gestione;
e. Osservanza del Regolamento del Parco e Disciplinare di fruizione dell’area regionale al tempo vigente, che tra l’altro contiene divieti inerenti l’accessibilità di mezzi motorizzati (rispetto ai quali è fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente contratto), divieti relativi altresì all’accessibilità ciclo-pedonale, divieti all’introduzione di animali e individuazione di determinati itinerari e orari per la fruizione del Parco. La viabilità ciclo-pedonale è inoltre soggetta a possibili restrizioni in relazione alla necessità di interventi di manutenzione o riqualificazione, nonché in caso di maltempo;
f. Monitorare lo stato di efficienza e sicurezza dell’edificio, degli impianti e dell’area verde pertinenziale, prevenendo il verificarsi di eventuali danneggiamenti, è fatto in ogni caso onere al Concessionario di verificare tutti gli impianti, beni mobili e infissi precedentemente al loro utilizzo, procedendo a proprio carico ad ogni riparazione, adeguamento, sostituzione che dovesse rendersi necessaria, previa autorizzazione del Concedente.
g. Monitorare lo stato di sicurezza e pulizia del sentiero pubblico che collega Cascina Rampa con Cascina Brero e degli allestimenti in legno ivi presenti, con periodicità almeno settimanale, in particolare ai fini della pratica del “barefooting” (percorso a piedi nudi), attuando a proprio carico interventi di pulizia e manutenzione ordinaria, nonché segnalando al Concedente la necessità di interventi di tipo straordinario.
h. Esecuzione a proprio carico di riparazioni e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato concesso e dell’area esterna pertinenziale assegnata, compresi i relativi impianti e ogni bene presente, nonché compresi tutti i lavori che dovessero rendersi necessari al rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative, sanitarie e di legge, così come tutti gli adeguamenti, tanto dei locali che degli impianti, imposti dall’applicazione di norme di legge vigenti e future;
i. Mantenere in efficienza e stato di decoro e pulizia i fabbricati e le aree pertinenziali esterne assegnate, anche a promozione e tutela dell’immagine del Parco.
j. Farsi carico di tutte le spese di funzionamento e di gestione (quali, a titolo semplificativo e non esaustivo, energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti) ed ogni imposta e tassa inerenti l’attività esercitata nell’immobile, ovvero gravante per legge sul Concessionario. Il Concessionario si obbliga pertanto a dare tempestiva comunicazione del proprio subentro nell’utilizzo dell’immobile ai fornitori di utenze già attivate e a richiedere, entro 30 giorni dalla presente stipula, la voltura dei relativi contratti a proprio nome con effetto dalla data di decorrenza della presente concessione; si obbliga inoltre a dare tempestiva comunicazione alle competenti autorità ai fini dell’addebito di tariffe, imposte o tasse di competenza;
k. Attuazione di norme di comportamento ambientalmente sostenibili, quali utilizzo di prodotti di consumo poco inquinanti o a basso impatto ambientale, contenimento degli sprechi (idrici, energetici ecc..) e della produzione di rifiuti non degradabili, raccolta differenziata dei rifiuti ecc…;
l. Garantire una facile ed efficiente reperibilità, dotandosi, a proprie spese, di adeguati strumenti di comunicazione (telefonia, posta elettronica), che dovranno servire anche per i rapporti con il pubblico/utenza (informazioni, prenotazioni);
m. Segnalare le attività rivolte dalla cascina al pubblico, mediante apposizione di adeguata segnaletica, da concordarsi con l’Ente Parco;
n. Informare i visitatori sulle opportunità di fruizione del Parco e sulla sentieristica locale, responsabilizzandoli, nel contempo, in merito ad eventuali rischi;
o. Impegno a coordinarsi con gli altri gestori di servizi del Parco al fine di fornire ai fruitori un servizio di accoglienza coordinato e di qualità, in particolare le attività di accompagnamento naturalistico sono riservate esclusivamente al servizio di educazione ambientale dell’Ente Parco e al Concessionario affidatario dei servizi di educazione ambientale;
p. Riconsegnare, in buono stato di conservazione e manutenzione, tenuto conto del normale degrado della struttura legato al tempo intercorso, gli spazi liberi da cose e persone alla scadenza del contratto, nonché tutta la documentazione tecnica relativa all’immobile fino a quel momento detenuta dal Concessionario;
q. Il Concessionario per tutta la durata del contratto deve garantire per tutto il personale eventualmente addetto il rispetto delle norme di legge, di contratto collettivo di lavoro e degli eventuali integrativi aziendali, delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti previsti dalla legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci.
L’Ente Parco e la proprietà, Regione Piemonte, potranno in ogni tempo eseguire sia all’interno che all’esterno dell’immobile, tutte le riparazioni e innovazioni che ritenessero opportune nonché qualunque opera di abbellimento o di restauro, senza obbligo di compenso a favore del Concessionario, anche se le opere durassero oltre i 20 giorni.
5. TRASFORMAZIONI DELL’IMMOBILE
Il Concessionario non può apportare alcuna modifica, innovazione, addizione, miglioria o trasformazione all’immobile concesso in uso nonché agli impianti senza il preventivo assenso scritto dell’Ente concedente, che si riserva di accertarne la necessità e l’opportunità, fatta salva l’acquisizione di ogni autorizzazione di legge.
E’ obbligo del Concessionario che esegua interventi autorizzati sull’immobile consegnare all’Ente concedente tutti i necessari permessi, nulla osta, autorizzazione e tutte le certificazioni previste per legge ai fini dell’agibilità e sicurezza dell’immobile e di variazione catastale.
Nessun bene presente presso l’immobile alla data della consegna, comprese piante e siepi arboree, potrà essere dal Concessionario alienato o distrutto senza la preventiva autorizzazione dell’Ente stesso.
Tutte le nuove opere assentite dall’Ente concedente e realizzate dal Concessionario sono acquisite in proprietà dalla Regione, senza alcun indennizzo, ai sensi dell’art. 934 del cod. civile. Al termine della Concessione l’Ente concedente può comunque richiedere la rimozione delle opere per cui abbia prestato il proprio consenso ed il ripristino dello stato dei luoghi, salvo diverso accordo. Qualora il Concessionario non provveda, l’Ente concedente interviene con l’esecuzione d’ufficio, con addebito dei costi al Concessionario inadempiente.
6. ACCESSIBILITA’
La Cascina è normalmente raggiungibile, negli orari di apertura del Parco, lasciando i mezzi motorizzati nel parcheggio presso l’ingresso Tre Cancelli, secondo le modalità stabilite dalle normative regionali in materia, dal Regolamento o dal Disciplinare relativi all’area di proprietà regionale. Essa è altresì raggiungibile dai visitatori del Parco che provengono dagli altri ingressi dell’area, mediante la viabilità ciclo-pedonale interna.
I veicoli di persone a ridotta mobilità, così come dei residenti e degli addetti e fornitori, potranno in ogni caso accedere alla Cascina attraverso il cancello posto sulla cinta muraria, parcheggiando nel numero massimo di quattro (di cui due posti auto destinati al concessionario e altri due per persone disabili utenti della cascina) nell’area a cio’ destinata e indicata nell’allegata planimetria. Sono fatte comunque salve temporanee esigenze di carico/scarico.
Dopo l’orario di chiusura al pubblico generico del Parco (variabile dalle 17 alle 20 a seconda della stagione), il Concessionario ha in ogni caso la facoltà di far accedere dall’ingresso Tre Cancelli propri addetti o utenti curando l’apertura e chiusura dell’apposito cancello.
7. GARANZIE
La garanzia a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, compreso il pagamento del canone e di penali, costituita dal Concessionario ai sensi del disciplinare di gara, pari a euro 10.000,00, resta vincolata secondo le modalità indicate nella stessa disposizione. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal Concessionario e fatti salvi i maggiori diritti dell’Ente concedente, lo stesso procederà all’incameramento della cauzione suddetta direttamente con atto amministrativo, con obbligo per il Concessionario della sua reintegrazione. La cauzione sarà restituita in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. Resta salvo, per l'Ente concedente, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
8. CANONE
Il canone è fissato in € (canone risultante dall’offerta) su base annua e dovrà essere corrisposto in
rate mensili anticipate. Per favorire l’avviamento dell’attività il canone dovrà essere versato a decorrere dal sesto mese successivo a quello della consegna dell’immobile e in ogni caso successivamente al mese di giugno 2020. Il canone è mensilmente dovuto anche nei periodi di eventuale sospensione dell’attività. In caso di ritardo nei pagamenti l’Ente
concedente avrà diritto agli interessi di mora, ai sensi del D.Lgs 231/02. Il canone concessorio è aggiornato ogni anno in misura pari al 100 per cento della variazione accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell’anno precedente.
9. DURATA
L’affidamento della concessione in oggetto ha la durata di anni 9 (nove) dalla data della stipula, rinnovabili mediante atto espresso. Allo scadere del predetto termine, fatto salvo l’espresso rinnovo, il rapporto contrattuale cesserà, senza necessità di disdetta. Nel caso di ritardata riconsegna dell’immobile alla scadenza naturale o anticipata è dovuta un’indennità di occupazione in misura pari al canone corrente alla data medesima, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno e fermo restando il diritto dell’Ente Concessionario di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell’immobile.
Il Concessionario rinuncia sin d’ora a pretendere, al termine del contratto, dal Concedente o da eventuale nuovo Concessionario, qualsivoglia somma a titolo di avviamento commerciale.
10. RINUNCIA
Il Concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, presentando istanza al Concedente con un preavviso di almeno sei mesi. La rinuncia dopo aver realizzato, in tutto o in parte, opere previste ed eventualmente anche accettate dall’Ente concedente, comporta altresì la rinuncia a qualsivoglia diritto, indennità, compenso, rimborso o risarcimento anche parziale altrimenti riconosciuto, e tutte le modifiche, i miglioramenti o le addizioni realizzati resteranno acquisiti a favore della parte Concedente dalla data di operatività della rinuncia, salva in ogni caso la facoltà del Concedente di esigere dal Concessionario il ripristino dell’immobile e degli impianti al loro stato originale a sua cura e spese.
11. REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE
L’Ente concedente può, con provvedimento motivato, revocare con preavviso al Concessionario di almeno sei mesi, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di indennizzo, la concessione per preminenti motivi di interesse pubblico.
L’Ente concedente, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può altresì dichiarare, previa diffida, la decadenza della concessione nei seguenti casi:
a) violazione delle disposizioni concernenti le modalità di utilizzo del fabbricato e aree pertinenziali concessi (abuso od uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);
b) violazione dei prescritti obblighi di manutenzione dell’immobile, di cui al precedente art. 4 lett. g);
c) violazione delle norme di fruizione del Parco, di cui al precedente art. 4 lett. e);
d) mancato pagamento del canone alle scadenze indicate all’art. 7 che precede, qualora l’importo non pagato superi quello di due mensilità di canone;
e) violazione del divieto di cessione del contratto ai sensi dell’art. 9 che segue;
f) violazione di leggi o regolamenti inerenti l’attività esercitata sul bene concesso o i vincoli insistenti sullo stesso;
g) per l’insorgere di cause che determinino per il Concessionario, ai sensi della vigente normativa, l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
12. SUBENTRO E SUBCONCESSIONE
La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri senza l’assenso scritto del Concedente, pena la revoca della stessa.
La sub-concessione può essere disposta esclusivamente previa richiesta scritta e motivata da parte del Concessionario, controfirmata dal sub-concessionario e accettata con atto scritto dal Concedente. Il sub-concessionario è obbligato nei modi e nei termini del primo Concessionario. Può subentrare un nuovo Concessionario in possesso dei requisiti richiesti nei seguenti casi:
- morte del Concessionario;
- cessione d’azienda, di ramo d’azienda o trasferimento dell’attività in relazione alle quali è stata disposta la concessione, fusione e trasformazione dell’azienda.
La richiesta di subentro è presentata entro sessanta giorni dall’evento che ne è causa, congiuntamente dal Concessionario e dall’interessato al subentro (ovvero in caso di morte dagli eredi).
Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del primo Concessionario, e subentra altresì nella fidejussione di cui al presente contratto nonché nelle polizze assicurative contratte dal Concessionario.
13. RESPONSABILITA’
Il Concessionario è costituito custode dell’immobile e risponde dei danni da chiunque causati all’immobile, impianti, attrezzature ed arredi, sollevando l’Ente concedente e la proprietà regionale da ogni responsabilità relativa a danni causati a terzi o a cose di terzi nel corso dell’utilizzo dell’immobile e pertinenze, ed in occasione delle attività ivi svolte. Il Concessionario dichiara e garantisce di farsi carico a proprie cure e spese dell’ottenimento di qualsiasi autorizzazione, licenza o nulla osta o permesso o altra forma di assenso necessari per la realizzazione di opere o per l’esercizio delle attività di cui sopra, per le quali dichiara di essere in possesso dei necessari requisiti ed esonera il Concedente da qualsiasi responsabilità verso terzi, direttamente o indirettamente derivante dal relativo esercizio.
Il Concessionario ha prodotto idonea polizza assicurativa che garantisce i danni all’edificio e pertinenze di qualsiasi natura, anche dovuti a incendio, nonchè i danni arrecati a terzi derivanti dalla gestione dell’immobile e dall’attività ivi svolta e dalla manutenzione a proprio carico. Il Concessionario si impegna a mantenere tale assicurazione valida ed efficace per il massimale indicato per l’intera durata della concessione.
14. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. Le parti escludono il ricorso al giudizio arbitrale.
15. SPESE, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese per imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula, scrittura, bolli e registrazione del contratto relativo alla concessione, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico del Concessionario.
………..DATA………………………..
Concedente Concessionario
(………………..) (………………..)
ALLEGATI
A) Planimetria e riferimenti catastali
B) Descrizione degli impianti e utenze a servizio dell’immobile - certificazioni
C) Attestazione di prestazione energetica del fabbricato
D) Polizza fideiussoria garanzia definitiva
E) Assicurazione
Le Parti dichiarano, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. ove ritenuti applicabili, di aver letto ed espressamente approvato le seguenti clausole: 4 (Obblighi e oneri del Concessionario); 7 (garanzie); 8 (canone); 9 (durata) 10 (rinuncia) 11(revoca e decadenza dalla concessione) 12 (subentro e sub-concessione); 13 (Responsabilità); 14 (Foro competente).
Lì………..DATA………………………..
il Concedente il Concessionario
(………………..) (………………..)