ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA DELLE CONVENZIONI IN ESSERE PER ARCICACCIA VALIDE DAL 31/12/2015 AL 31/12/2017
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA DELLE CONVENZIONI IN ESSERE PER ARCICACCIA VALIDE DAL 31/12/2015 AL 31/12/2017
1) Convenzione Multirischi (Infortuni/RCT)
2) Convenzione Tutela legale
3) Convenzione Morte e ferimento del cane (Perdite pecuniarie/RCT) valida esclusivamente per possessori di tessere Gold, Silver, GGVV
CONVENZIONE MULTIRISCHI PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI TESSERATI ALLA ARCICACCIA 7
DEFINIZIONI 7
PREMESSA 9
GESTIONE DELLA CONVENZIONE 9
Oggetto dell’Assicurazione 9
Soggetti Assicurati 9
Durata e decorrenza della Convenzione (OMISSIS) 10
Durata e decorrenza dell’Assicurazione 10
Regolazione del Premio (omissis) 10
Pagamento del premio (omissis) 11
Franchigie per sinistro 11
Modalità di gestione dell’anagrafica (omissis) 11
Denuncia dei sinistri 11
Clausola arbitrale (omissis) 11
Coassicurazione (omissis) 11
Tasse Governative (omissis) 11
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 12
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio (omissis) 12
Esclusioni Generali (omissis) 12
Modifiche dell’Assicurazione (omissis) 12
Oneri Fiscali (omissis) 12
Foro Competente 13
Rinvio alle norme di legge 13
Limiti di età 13
Validità Territoriale 13
Richiamo alle leggi 13
Esagerazione dolosa del danno 13
Interpretazione del Contratto 14
Altre assicurazioni 14
Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 14
Xxxxxxxx Xxxxxx (omissis) 14
SEZIONE I - INFORTUNI LESIONI ALLA PERSONA 15
Soggetti Assicurati 15
Oggetto dell’Assicurazione 15
Attività Assicurate 16
Rischi esclusi 16
Criteri di indennizzabilità 17
Caso Morte 17
Caso Invalidità Permanente 17
Franchigia Assoluta sull’Invalidità Permanente 19
Diaria da ricovero e/o da gesso 19
Norme e criteri di cumulo delle indennità 20
Obblighi in caso di sinistro 20
Modalità di valutazione del danno – Controversie – Arbitrato Irrituale 21
Condizione particolare per le Guardie Giurate Volontarie 21
Condizione Particolare per i possessori di Tessera Amatoriale e di Tessera Amica 22
SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 23
Soggetti Assicurati 23
Oggetto dell’Assicurazione 23
Rischi Assicurati 23
Esclusioni 24
Estensioni e Limitazioni 24
Gestione delle Vertenze di danno e spese legali 25
Condizione particolare per le Guardie Giurate Volontarie 25
Condizione particolare per i possessori di Tessera Amatoriale e di Tessera Amica 26
SEZIONE III - SOMME ASSICURATE 27
SEZIONE INFORTUNI 27
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 29
SEZIONE IV – PREMI (OMISSIS) 30
CONVENZIONE PER L’ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE 31
CONDIZIONI CHE REGOLANO LA COPERTURA DI TUTELA LEGALE 31
Oggetto dell’assicurazione 31
Persone e rischi assicurati 31
Esclusioni 32
Estensione Territoriale 33
Massimali 33
Composizione del Premio Anticipato 33
Regolazione del premio (omissis) 33
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 33
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio (omissis) 33
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 33
Modifiche della assicurazione (omissis) 33
Aggravamento del rischio (omissis) 33
Diminuzione del rischio (omissis) 34
Recesso in caso di sinistro omissis) 34
Durata e decorrenza della polizza (omissis) 34
Oneri fiscali (omissis) 34
Foro competente (omissis) 34
Rinvio alle norme di legge (omissis) 34
DISPOSIZIONI IN CASO DI SINISTRO 34
Insorgenza del sinistro 34
Modalità per la denuncia del sinistro 34
Scelta del legale – Gestione del sinistro 34
Anticipata risoluzione del contratto 35
CONDIZIONI PARTICOLARI 35
CONVENZIONE PER L’ASSICURAZIONE LESIONE CANE DEI TESSERATI ALLA ARCICACCIA 38
PREMESSA 40
GESTIONE DELLA CONVENZIONE 40
Oggetto dell’Assicurazione 40
Soggetti Assicurati 40
Durata e decorrenza della Convenzione (omissis) 41
Durata e decorrenza dell’Assicurazione 41
Regolazione del Premio (omissis) 41
Partecipazione agli utili e alle perdite (omissis) 41
Pagamento del premio (omissis) 41
Modalità di gestione dell’anagrafica (omissis) 41
Denuncia dei sinistri 41
Clausola arbitrale (omissis) 41
Coassicurazione (omissis) 41
Tasse Governative (omissis) 41
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 42
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio (omissis) 42
Esclusioni Generali (omissis) 42
Modifiche dell’Assicurazione (omissis) 42
Oneri Fiscali (omissis) 42
Foro Competente 43
Rinvio alle norme di legge 43
Limiti di età 43
Validità Territoriale 43
Richiamo alle leggi 43
Esagerazione dolosa del danno 43
Interpretazione del Contratto 44
Altre assicurazioni 44
Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 44
Xxxxxxxx Xxxxxx (omissis) 44
SEZIONE I - OPZIONE CANE 45
Soggetti Assicurati 45
Oggetto dell’Assicurazione 45
Indennità Assicurate 46
Garanzia di responsabilità Civile Generale derivante dalla proprietà del cane 47
Obblighi in caso di Sinistro 47
SEZIONE II – PREMI (OMISSIS) 49
CONVENZIONE MULTIRISCHI PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Alla Convenzione vengono attribuiti i seguenti numeri di polizza:
N° 0000040229 del Ramo Infortuni
N° 0000040231 del Ramo RCT (Responsabilità Civile Generale)
CONTRAENTE: ARCICACCIA
DOMICILIO: Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX
CODICE FISCALE: 97044280580
EFFETTO: dalle ore 24,00 del 31/12/2015
SCADENZA: alle ore 24,00 del 31/12/2017
Emessa il 31/12/2015
ARCICACCIA COMPAGNIA
CONVENZIONE MULTIRISCHI PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEI TESSERATI ALLA ARCICACCIA
DEFINIZIONI
Le Parti convengono che nel testo che segue si intende per:
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assicurato/i: il soggetto/i il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Tali si intendono i possessori delle tessere della ARCICACCIA regolarmente iscritti presso la ARCICACCIA, per i quali sia stata data comunicazione da parte della Contraente con le modalità previste dalla presente convenzione.
Attività assicurata: l’esercizio della caccia come regolato da leggi e
regolamenti in vigore, attività di tiro anche agonistico, cinofilia, protezione civile, raccolta funghi e tartufi, pesce con ami, pulizia armi, costruzione capanni, controllo capanni, controllo predatori dannosi, vipere, salvaguardia della selvaggina.
Beneficiario: l’assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato.
Broker Xxxxx S.p.a. Xxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxx
Contraente: la ARCICACCIA, che stipula in favore di coloro che saranno suoi associati nel periodo di vigenza della presente polizza.
Documenti di legittimazione: i documenti idonei a comprovare l’assicurazione, e
più precisamente: la tessera associativa, il bollettino di conto corrente postale, la ricevuta attestante il pagamento attraverso carta di credito, bancomat, bonifico bancario.
Franchigia: l'importo e/o la percentuale prestabilita che, in caso di danno, nei termini ed alle condizioni di cui in polizza, è a carico dell’Assicurato.
Indennizzo o indennità: la somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in
caso di sinistro.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente o
una inabilità temporanea.
Invalidità Permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile
della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Inabilità Temporanea: Temporanea incapacità fisica dell’Assicurato ad
attendere alle proprie occupazioni.
Normativa sulla caccia: Xxxxx e Regolamenti emanati dalle competenti
Autorità, anche regionali, ed in vigore al momento del sinistro.
Massimale: L'importo massimo dell’indennizzo a carico della Compagnia, per ciascun sinistro ed in relazione alla sua tipologia.
Polizza: il documento che prova la assicurazione.
Premio: la somma, costituente parte integrante della quota associativa, dovuta alla Compagnia dalla ARCICACCIA, secondo la convenzione ARCICACCIA e Compagnia.
Risarcimento: la somma che in caso di sinistro la Compagnia pagherà al terzo danneggiato.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Tessera Amatoriale e Xxxxxx Xxxxx:
tipologia di formule associative riconosciute dalla Contraente che non abilitano all’uso e al maneggio di armi da fuoco e munizioni.nè all’esercizio dell’attività venatoria.
Compagnia: l’Impresa assicuratrice.
PREMESSA
Con riferimento al protocollo di intesa sottoscritto in forma congiunta dalla Federazione Italiana della Caccia, dall’ARCICACCIA e dall’ANUU Migratoristi nella quale viene espressa la volontà delle Associazioni di adottare un programma assicurativo comune per il tramite della Xxxxx S.p.A., broker esclusivo incaricato di curare la realizzazione e gestione dello stesso, viene stipulata la presente convenzione assicurativa tra:
la ARCICACCIA, Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx nella persona del Presidente p.t. Xxxxxxx Xxxxxxxxx C.F. 97044280580
e le COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE in persona dei legali rappresentanti p.t.
designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole Contraente e
Compagnie.
Le Parti si danno reciprocamente atto che la stipula della presente Convenzione sancisce un rapporto di esclusiva reciproca per cui, in vigenza della presente convenzione, né la ARCICACCIA né le Compagnie di Assicurazione possono stipulare analoghe coperture assicurative fatte eccezioni le Convenzioni stipulate con Federcaccia e ANUU Migratoristi.
GESTIONE DELLA CONVENZIONE
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia assicura nei confronti della Contraente ed a vantaggio dei suoi Associati/Assicurati i rischi Infortuni, Responsabilità Civile verso Terzi, a favore delle diverse tipologie di Tesserati della Contraente, secondo i capitali e massimali previsti alla successiva Sezione “Somme Assicurate”.
Salvo deroghe espresse, che saranno comunicate dalla Contraente alla Compagnia, la Contraente si impegna ad assicurare tutti i Tesserati con la presente polizza, per il periodo di durata della stessa. A chiarimento si precisa che i soggetti interessati dalla deroga espressa non godranno della copertura assicurativa di cui alla presente convenzione.
Soggetti Assicurati
L’assicurazione si intende valida in favore delle diverse tipologie di tesserati alla ARCICACCIA che abbiano versato la quota associativa nel periodo di durata della presente Convenzione, comunicati dalla Contraente alla Compagnia, ai fini dell’inclusione in polizza, secondo le modalità indicate nel successivo Art. 8.
Il tesseramento avviene con il rilascio da parte dell’Associazione di una tessera di iscrizione nominativa, numerata, datata, timbrata e/o firmata per quietanza dai soggetti autorizzati al rilascio della stessa (ARCICACCIA e suoi Organi periferici a ciò delegati). Le forme di tesseramento sono le seguenti:
• Tessera Base Sicilia Sardegna Calabria
• Tessera Normale
• Tessera GG.VV.
• Tessera Silver
• Tessera Gold
• Tessera Amatoriale
• Tessera Amica
Il rilascio di detta tessera verrà effettuato esclusivamente attraverso il pagamento della quota associativa tramite bollettino di conto corrente postale e/o bonifico bancario, in ottemperanza al provvedimento Isvap del 22 ottobre 2008.
Ai possessori di Tessera GG.VV. è concessa la possibilità di aderire alle garanzie prestate dalla tessera Silver o in alternativa alle garanzie prestate dalla Tessera Gold.
Potranno essere tesserati dalla Contraente anche i titolari del solo porto d’armi uso sportivo. In tal caso la garanzia assicurativa Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi opera solo ed esclusivamente in conseguenza dell’uso diretto e personale di porto d’armi.
Ai fini della Responsabilità Civile la copertura assicurativa si intende prestata esclusivamente per la diretta responsabilità ascrivibile al tesserato titolare del solo porto d’armi uso sportivo con l’esclusione di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri soggetti: federazioni, persone fisiche e/o giuridiche, non assicurati dalla presente polizza. In caso di esistenza di polizze Infortuni e/o RCG stipulate sullo stesso rischio la presente copertura opera a secondo rischio e per i massimali eccedenti tali polizze.
Le garanzie assicurative sono operative anche nel caso in cui il cacciatore non abbia pagato la tassa governativa per il rinnovo della licenza di caccia, e l’attività praticata riguardi attività di tiro al volo e/o la caccia sempreché praticata all’estero.
Per tali soggetti è espressamente esclusa la garanzia relativamente l’attività venatoria in Italia.
Sono considerati assicurati i tesserati ARCICACCIA cacciatori non italiani a condizione che siano in regola con le normative vigenti sull’attività della caccia e del porto d’armi, solo ed esclusivamente nei casi di attività venatoria esercitata sul territorio italiano.
Ai fini dell’operatività di tale fattispecie è condizione essenziale che l’infortunio si sia verificato ed accertato nel territorio italiano.
Durata e decorrenza della Convenzione (OMISSIS) Durata e decorrenza dell’Assicurazione
La copertura assicurativa a favore di ogni singolo tesserato ha durata di un anno solare. La stessa decorre dalle ore 24:00 del giorno di versamento della quota associativa a mezzo bollettino c/corrente postale e/o bonifico bancario – purché sia compreso nel periodo di durata della Convenzione (fissato al precedente Art. 3) e purché il relativo nominativo sia stato comunicato dalla Contraente alla Compagnia entro 30 giorni dalla data del versamento – e scade alle ore 24:00 del 365° giorno successivo (366° in caso di anno bisestile).
Regolazione del Premio (omissis)
.
Pagamento del premio (omissis)
Franchigie per sinistro
Relativamente agli assicurati possessori della Tessera Amatoriale si conviene che la franchigia assoluta per sinistro di cui alla sez. III RCT. è fissata in Euro 1.033,00 per ogni sinistro per danni a cose e/o animali.
Viene precisato che la franchigia anzidetta sarà a totale carico dell’Assicurato.
Modalità di gestione dell’anagrafica (omissis) Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro dell’Assicurato dovrà essere inviata a cura della Sezione Provinciale di ARCICACCIA alla Società di Gestione sinistri Marsh Risks Consulting incaricata dalla Compagnia in accordo con il Broker al seguente indirizzo: Viale Bodio 33 – 00000 Xxxxxx entro 30 giorni dall’evento o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli Art. 1913 e 1915 del Codice Civile.
Si precisa che la Società di gestione Xxxxxxxx provvederà a fornire:
• un Call Center con numeri telefonici dedicati per l’assistenza a tutti i tesserati nella varie fasi della trattazione dei sinistri;
• Accesso ai dati sinistri via Internet da parte dell’Associazione e delle sedi provinciali;
(omissis)
Clausola arbitrale (omissis) Coassicurazione (omissis) Tasse Governative (omissis)
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio (omissis) Esclusioni Generali (omissis)
Modifiche dell’Assicurazione (omissis) Oneri Fiscali (omissis)
Foro Competente
Per quanto riguarda i sinistri Infortuni il Foro competente è quello del luogo di residenza o sede in Italia dell’Assicurato. Per quanto concerne la Responsabilità civile verso terzi il Foro Competente è a scelta della parte attrice quello del Convenuto o della ARCICACCIA
Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Limiti di età
La garanzia è prestata per gli iscritti che abbiano compiuto i 18 anni così come sancito dall'art. 12 della Legge n. 157 dell'11/02/1992.
Per l'esercizio del tiro a volo, la suddetta età minima si intende ridotta da 18 a 14 anni compiuti.
Per i possessori di tessera Amica, l’età minima si intende ridotta a 14 anni compiuti.
Validità Territoriale
L’assicurazione vale per il Mondo intero.
Richiamo alle leggi
Per i soli assicurati titolari di licenza di caccia e per le sole attività per le quali è previsto l’obbligo della assicurazione (legge 157/92), l’assicurazione è operante a condizione che l’Assicurato sia munito anche di regolare licenza di porto di fucile da caccia in conformità a quanto previsto dalle norme e Leggi vigenti
A parziale deroga di quanto sopraesposto si precisa che la garanzia assicurativa sarà operante anche nel caso in cui la licenza del tesserato venga a scadere nel periodo di validità della tessera limitatamente ai punti d), f), g), i), j), k), l), m) e n) ed e). Per quest’ultima esclusivamente nel caso in cui non sia consentito lo sparo, dell’Art 3 “Attività assicurate”Sezione Infortuni e ai punti d), f), g), i), j), k), l), m) e n) ed e), Per quest’ultima esclusivamente nel caso in cui sia consentito lo sparo dell’art.3 “Attività assicurate” Sezione Responsabilità civile verso terzi, ferma comunque l’esclusione di infortuni e responsabilità conseguenti e/o derivanti dall’uso di armi da fuoco.
L’Assicurazione è operante nei periodi previsti dalle Leggi sulla caccia per l’esercizio dell’attività venatoria purché svolta con i mezzi consentiti dalle Leggi stesse.
Per quanto riguarda l’estero, l’Assicurazione è operante a condizione che l’Assicurato svolga l’attività coperta dalla presente polizza nel rispetto delle Norme e Leggi vigenti in materia dello Stato ospitante.
Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara persi animali o cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose o animali salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, facilita dolosamente un richiedente terzo nella richiesta di risarcimento, altera
dolosamente le prove del sinistro o facilita il peggiorare delle situazioni derivanti da questo, perde il diritto alle prestazioni offerte dalla presente polizza.
Interpretazione del Contratto
In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.
Altre assicurazioni
L’assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall’obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio.
Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
Xxxxxxxx Xxxxxx (omissis)
SEZIONE I - INFORTUNI LESIONI ALLA PERSONA
Soggetti Assicurati
L’assicurazione è prestata a favore dei Tesserati alla ARCICACCIA, possessori di:
• Tessera Base Sicilia Sardegna Calabria
• Tessera Normale
• Tessera GG.VV.
• Tessera Silver
• Tessera Gold
• Tessera Amatoriale
• Tessera Amica
Con riferimento alla Tessera Base Sicilia, Sardegna e Calabria, si precisa che, previo accordo con l’Assicuratore, la ARCICACCIA potrà proporre tale Tessera per associare nuovi tesserati che praticano condizioni di caccia specifiche e/o in ambiti territoriali ben delineati.
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia garantisce il pagamento delle somme pattuite in relazione al tipo di tessera di associazione alla ARCICACCIA posseduta dall’Assicurato, per gli infortuni subiti durante l’esercizio delle Attività previste dalla presente polizza.
E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita e violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea dalla quale scaturisca necessità di ricovero o di protesi gessata, liquidabili nei limiti previsti.
Sono considerati infortuni anche:
a) i colpi di sole, di calore e di freddo;
b) l’assideramento o il congelamento a causa di infortunio indennizzabile a termini di polizza;
c) i morsi di animali in genere comprese le conseguenze del veleno di serpenti;
d) l’annegamento;
e) gli infortuni sofferti per colpa grave (a deroga dell’art. 1900 del Codice Civile), anche nell’uso delle armi durante l’esercizio dell’attività venatoria come assunta in polizza, purchè comunque non si siano determinati per effetto di violazione di norme di Legge o regolamentare regolanti l’esercizio della caccia e/o l’uso delle armi da fuoco;
f) gli infortuni sofferti in caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana e per legittima difesa nell’esercizio delle attività coperte da assicurazione;
g) gli infortuni avvenuti in conseguenza dell’uso e della guida di imbarcazioni azionate a remi o da motore di potenza non superiore a 3 cavalli fiscali per la raccolta di preda in territori ove sia autorizzata l’attività venatoria.
Attività Assicurate
La presente Assicurazione opera per gli infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività sportive, per tutto l’anno, salvo che leggi o decreti od ordinamenti dello stato in cui avviene l’infortunio prevedano periodi determinati per svolgere l’attività che ha cagionato l’infortunio, nel qual caso l’infortunio viene indennizzato solo se avvenuto nei periodi autorizzati:
a) Caccia praticata conformemente alle Leggi.
b) Caccia e cattura autorizzata di selvatici.
c) Partecipazione ad esercitazioni e gare nei campi di tiro a segno, di tiro a volo e nei percorsi di caccia, nei quagliodromi, nei fagianodromi ed in tutti gli impianti ove si esercita attività sportivo-venatoria e cinofilo-venatoria.
d) Partecipazione a gare ed esposizioni cinofile.
e) Addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all’uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo.
f) Ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli organi competenti.
g) Esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.
h) Caccia ai predatori sempreché autorizzata dalle competenti autorità.
i) Attività di raccolta tartufi e funghi anche indipendentemente dal possesso della licenza di caccia e/o porto di fucile.
j) Prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina, organizzate dalla ARCICACCIA oppure laddove organizzate da Enti e/o Autorità pubbliche con l’adesione formale della ARCICACCIA.
k) Attività di protezione civile organizzata dalla ARCICACCIA secondo le disposizioni della competente Autorità.
l) Operazioni di pulizia e manutenzione delle armi ad arma scarica.
m) Costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia.
n) Attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento.
o) Prove balistiche taratura fucili e carabine
Rischi esclusi
Sono esclusi dall’Assicurazione gli infortuni:
a) Causati dalla guida ed uso di veicoli e natanti, con l’esclusione dei casi di cui al punto b),h) ed n) del precedente articolo “Attività Assicurate” e del punto g) dell’articolo “Oggetto dell’Assicurazione”.
b) Causati da guerre e insurrezioni, tumulti popolari, alluvioni, inondazioni, da atti violenti, risse o aggressioni cui l’Assicurato abbia preso parte come attore o come provocatore ed in genere da violazioni di Leggi e Regolamenti comuni o specifici dell’attività coperta da assicurazione.
c) Causati da operazione chirurgica, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio.
d) Da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati dall’accelerazione di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
e) Dovuti ad ingestione od assorbimento di sostanze, le ernie di qualsiasi tipo e da qualsiasi causa determinate, le conseguenza di sforzi muscolari, il carbonchio, gli avvelenamenti e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva, una lesione determinata da infortunio indennizzabile (quali a puro titolo indicativo e non limitativo: avvelenamenti da morso di serpenti, rabbia silvestre, tetania muscolare).
f) Sofferti in caso di ubriachezza, di malore o di incoscienza da qualunque causa determinati (compresi gli infarti), da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni e quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose, nonché in conseguenza di partecipazioni ad imprese temerarie, con esclusione degli atti di solidarietà umana di cui al punto f) dell’articolo 2 “Oggetto dell’assicurazione”.
g) Derivanti dall’uso delle armi per scopi e/o fini diversi da quelli inerenti l’esercizio della caccia, della vigilanza venatoria e del controllo dei predatori, nonché dal confezionamento delle munizioni.
h) Avvenuti durante gli spostamenti da e verso i luoghi delle attività dichiarate in polizza ed oggetto dell’assicurazione, con eccezione dello sparo o scoppio accidentale del fucile, purché l’arma sia portata secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
Criteri di indennizzabilità
La Compagnia corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette od esclusive dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’art. “Caso Invalidità Permanente” sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente.
Caso Morte
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche se successivamente alla scadenza della polizza entro 1 anno dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell’assicurato in parti uguali.
Caso Invalidità Permanente
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’evento causa dell’invalidità stessa si verifica ed è denunciato entro la scadenza della polizza. L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti:
Per la perdita totale di un arto superiore
Per la perdita totale della mano o dell’avambraccio
Per la perdita totale di un arto inferiore al di sopra del ginocchio
Per la perdita totale di un arto inferiore al di sotto del ginocchio
Per la perdita totale di un piede Per la perdita totale del pollice
70%
60%
60%
50%
40%
19%
Per la perdita totale dell’indice Per la perdita totale del mignolo Per la perdita totale del medio Per la perdita totale dell’anulare Per la perdita totale di un alluce
Per la perdita totale di ogni altro dito del piede Per la sordità completa di un orecchio
Per la sordità completa di ambedue gli orecchi
Per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio
Per la perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi
Per la perdita totale di un rene Per la perdita totale della milza Per la perdita totale della voce Stenosi nasale bilaterale
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione ei movimenti del capo e del collo Vertebre dorsali
12 dorsale Cinque lombari
Frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente
14%
12%
8%
8%
5%
3%
10%
40%
30%
100%
20%
10%
30%
15%
10%
7%
12%
12%
5%
La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso, se trattasi di minorazione le percentuali indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l’indennità viene stabilita mediante l’adozione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
L’indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice stabilita nella metà, per la perdita di una falange dell’alluce, nella metà, per la perdita di ogni falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente solo l’asportazione totale.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nelle suesposta tabella, l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura della quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In caso che a seguito di tale accertamento l’Invalidità Permanente accertata risulti essere di grado superiore al 70% verrà erogata l’indennità al 100%.
Franchigia Assoluta sull’Invalidità Permanente
A parziale deroga del precedente art. “Caso Invalidità Permanente”, si conviene che:
a) sulla parte della somma assicurata fino a Euro 52.000,00 l’indennizzo per invalidità permanente è dovuto senza applicazione di alcuna franchigia
b) sulla parte della somma assicurata oltre Euro 52.000,00 per invalidità permanente pari o inferiore al 5% non è dovuto alcun indennizzo; per invalidità permanente superiore al 5% l’indennizzo viene liquidato solo per aliquota di invalidità permanente eccedente il 5%.
c) relativamente alle Tessere Amatoriali resta convenuto che per invalidità permanente pari o inferiore al 10% non è dovuto alcun indennizzo; per invalidità permanente superiore al 10% l’indennizzo viene liquidato solo per aliquota di invalidità permanente eccedente il 10%.
Diaria da ricovero e/o da gesso
Tessera Base Sicilia e Sardegna
Se l’infortunio comporta il ricovero in Istituto di cura (esclusivamente in struttura sanitaria pubblica) ed abbia o meno luogo l’intervento chirurgico la società corrisponde Euro 18 giornalieri per ogni giorno di ricovero per un periodo massimo di 90 giorni, dal sesto giorno della data di ricovero ospedaliero, se l’infortunio comporta una ingessatura eseguita sempre nell’ambito di una struttura sanitaria pubblica, la società corrisponde Euro 8 per ogni giorno di ingessatura per un massimo di 60 giorni dal sesto giorno dalla data di applicazione della stessa. L’indennità per ingessatura non è cumulabile con quella del ricovero.
Eguale indennizzo compete, ricorrendo le stesse condizioni sopra indicate, per il caso di immobilizzazione con altro apparecchio di contenzione nell’ipotesi di fratture clinicamente accertate.
Tessera Normale
Se l’infortunio comporta il ricovero in Istituto di cura (esclusivamente in struttura sanitaria pubblica) ed abbia o meno luogo l’intervento chirurgico la società corrisponde Euro 21 giornalieri per ogni giorno di ricovero per un periodo massimo di 90 giorni, dal sesto giorno della data di ricovero ospedaliero, se l’infortunio comporta una ingessatura eseguita sempre nell’ambito di una struttura sanitaria pubblica, la società corrisponde per ogni giorno di ingessatura la diaria assicurata per un massimo di 60 giorni dal sesto giorno dalla data di applicazione della stessa. L’indennità per ingessatura non è cumulabile con quella del ricovero.
Eguale indennizzo compete, ricorrendo le stesse condizioni sopra indicate, per il caso di immobilizzazione con altro apparecchio di contenzione nell’ipotesi di fratture clinicamente accertate.
sesto giorno dalla data di applicazione della stessa. L’indennità per ingessatura non è cumulabile con quella del ricovero.
Eguale indennizzo compete, ricorrendo le stesse condizioni sopra indicate, per il caso di immobilizzazione con altro apparecchio di contenzione nell’ipotesi di fratture clinicamente accertate.
Tessera Silver
Tessera Gold
Se l’infortunio comporta il ricovero in Istituto di cura (esclusivamente in struttura sanitaria pubblica) ed abbia o meno luogo l’intervento chirurgico la società corrisponde Euro 50 giornalieri per i primi trenta giorni a partire dal sesto, Euro 50,00 dal 31° al 60° giorno, Euro 70,00 dal 61° al 90° giorno Euro100,00 dal 91° al 120° giorno; se l’infortunio comporta una ingessatura eseguita sempre nell’ambito di una struttura sanitari pubblica, la società corrisponde per ogni giorno di ingessatura la diaria di Euro 50 giornalieri per un massimo di 90 giorni dal sesto giorno dalla data di applicazione della stessa. L’indennità per ingessatura non è cumulabile con quella del ricovero.
Eguale indennizzo compete, ricorrendo le stesse condizioni sopra indicate, per il caso di immobilizzazione con altro apparecchio di contenzione nell’ipotesi di fratture clinicamente accertate.
Norme e criteri di cumulo delle indennità
L’indennità per ricovero e/o ingessatura è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente.
Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro l’anno dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli eredi ed aventi diritto la differenza fra l’indennità pagata ad ogni titolo e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore o non chiede il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.
Tuttavia se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia paga gli aventi diritto l’importo liquidato ed offerto.
Obblighi in caso di sinistro
La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause e circostanze che lo hanno determinato, e con tutte le notizie inerenti alla posizione associativa dell’Assicurato, compilata sull’apposito modulo cartaceo o attraverso la procedura web fornita dalla Compagnia per il tramite del Broker, corredata da ogni documentazione clinica atta ad accertare l’infortunio, deve pervenire alla struttura liquidativa entro 15 giorni dal fatto o dal giorno in cui l’Assicurato o i suoi aventi causa ne abbiano avuto la possibilità.
L’assicurato deve altresì fornire alla Compagnia tutte le notizie che fossero ritenute necessarie alla documentazione della pratica anche seguendo l’iter istruttorio dettato dalla struttura liquidativa
L’infortunato, i suoi familiari e aventi causa, devono acconsentire alle eventuali visite mediche resesi necessarie e a qualsiasi altra indagine che la Compagnia ritenga necessaria. L’infortunato è obbligato a sottoporsi a tutte le cure prescrittegli dai sanitari per ridurre al minimo le conseguenze delle lesioni.
In possesso della certificazione definitiva e compiuti gli accertamenti del caso, la Compagnia liquiderà l’indennità che risulti dovuta, dandone comunicazione agli interessati e avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento in tempi brevi.
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In possesso della certificazione definitiva e compiuti gli accertamenti del caso, la Compagnia liquiderà l’indennità che risulti dovuta, dandone comunicazione agli interessati e avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento in tempi brevi.
In caso di morte dell’Assicurato avvenuta in conseguenza di infortunio, gli aventi diritto dovranno farne denuncia con le modalità previste al primo comma, possibilmente dandone tempestivo avviso alla struttura liquidativa della Compagnia. . Dopo l’invio della denuncia, ed avvenuto da parte della Compagnia l’accertamento al diritto di indennizzo, gli interessati dovranno presentare ufficiale certificato di morte dell’Assicurato, certificato dello stato di famiglia, atto notorio, e quant’altro necessario a documentare e determinare quali sono gli aventi diritto, seguendo l’iter istruttorio dettato dalla struttura liquidativa.
Modalità di valutazione del danno – Controversie – Arbitrato Irrituale
Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sulla durata del ricovero o dell’ingessatura, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalla presente polizza, sono demandate per scritto a un collegio di tre medici, nominati una per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.
La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall’Assicurato o dagli aventi diritto entro 15 giorni da quella in cui è stata comunicata la decisione della Compagnia e deve essere fatta per iscritto con l’indicazione del nome del medico designato.
Il Collegio risiede nel Comune, sede e di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti, sostiene le proprie spese e remunera il medico designato da essa, contribuendo con metà delle spese e delle competenze del terzo medico.
E’ facoltà del collegio rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio, nel qual caso il collegio può concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa dalle formalità di legge, e sono vincolanti fra le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale.
Condizione particolare per le Guardie Giurate Volontarie
Per gli assicurati muniti di Decreto della Provincia di Nomina a Guardia Giurata Ecologico Venatoria Volontaria, anche non forniti di licenza di caccia – l’assicurazione copre, oltre i rischi previsti dagli altri tipi di tessera, gli infortuni subiti durante l’espletamento delle funzioni di vigilanza per l’intera annualità assicurativa, compresi gli infortuni occorsi durante gli spostamenti da e per i luoghi ove l’Assicurato espleta
l’attività di Guardia Giurata, nonché gli infortuni derivanti da alluvioni ed inondazioni, influenze termiche ed atmosferiche.
Viene riconosciuta la qualifica di assicurati alle Guardie Ecologiche e zoofile, in possesso di Tessera GG.VV, sempre che tale attività sia esercitata da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano tale qualifica e che il loro utilizzo sia effettuato nei modi e termini previsti dalla legislazione vigente.
Quanto disciplinato per le Guardie Giurate Volontarie vale anche per lo svolgimento dell’attività di vigilanza ittico venatoria per gli assicurati muniti di decreto di nomina della Provincia che contempli tale attività, anche in via esclusiva.
La garanzie assicurative operano anche relativamente all’uso delle armi da fuoco esclusivamente se prevista e regolamentata dalla legislazione vigente.
Resta ferma ogni altra esclusione.
Condizione Particolare per i possessori di Tessera Amatoriale e di Xxxxxxx Xxxxx
Per gli assicurati muniti di Tessera Amatoriale o di Tessera Amica anche non forniti di licenza di caccia – l’assicurazione copre, i rischi previsti al precedente Art. 3 Attività assicurate, fatta eccezione per gli infortuni subiti a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni nonché occorsi durante l’esercizio dell’attività venatoria.
SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Soggetti Assicurati
L’assicurazione è prestata a favore dei Tesserati alla ARCICACCIA, possessori di:
• Tessera Base Sicilia Sardegna Calabria
• Tessera Normale
• Tessera GG.VV.
• Tessera Silver
• Tessera Gold
• Tessera Amatoriale
• Tessera Amica
Con riferimento alla Tessera Base Sicilia e Sardegna, si precisa che, previo accordo con l’Assicuratore, la ARCICACCIA potrà proporre la Tessera Base Sicilia e Sardegna per associare nuovi tesserati che praticano condizioni di caccia specifiche e/o in ambiti territoriali ben delineati.
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Xxxxx, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
Sono compresi in garanzia i danni cagionati a terzi dai cani da caccia di proprietà utilizzati dai soci e/o da terzi nel corso dell’intera annualità assicurativa, sia durante l’esercizio delle attività venatorie che in qualsiasi altra occasione e luogo.
Fermo quanto stabilito, la garanzia di cui al 2° comma viene estesa alla RC del figlio e/o padre non proprietario del cane per i danni che quest’ultimo possa arrecare a terzi.
Per i possessori di Tessera base Sicilia e Sardegna, è estesa la R.C.T. del Cane esclusivamente riferita alle attività venatorie previste dalla Legge n. 157 del 11/2/1992 e Leggi Regionali di disciplina.
Rischi Assicurati
La presente assicurazione opera per i danni causati involontariamente a terzi, come da precedente Art. 2 “Oggetto dell’Assicurazione”, durante lo svolgimento delle seguenti attività sportive, per tutto l’anno, salvo che leggi e decreti od ordinamenti dello Stato in cui avviene il sinistro prevedano periodi determinati per svolgere l’attività, nel qual caso la presente assicurazione opera solo per i danni provocati nei periodi autorizzati:
a) Caccia praticata conformemente alle Leggi.
b) Caccia e cattura autorizzata di selvatici.
c) Partecipazione ad esercitazioni e gare nei campi di tiro a segno, di tiro a volo e nei percorsi di caccia, nei quagliodromi, nei fagianodromi ed in tutti gli impianti ove si esercita attività sportivo-venatoria e cinofilo-venatoria.
d) Partecipazione a gare ed esposizioni cinofile.
e) Addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all’uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo.
f) Ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli organi competenti.
g) Esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.
h) Caccia ai predatori sempreché autorizzata dalle competenti autorità.
i) Attività di raccolta tartufi e funghi anche indipendentemente dal possesso della licenza di caccia e/o porto di fucile.
j) Prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina, organizzate dalla ARCICACCIA oppure laddove organizzate da Enti e/o Autorità pubbliche con l’adesione formale della ARCICACCIA.
k) Attività di protezione civile organizzata dalla ARCICACCIA secondo le disposizioni della competente Autorità.
l) Operazioni di pulizia e manutenzione delle armi ad arma scarica.
m) Costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia.
n) Attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento.
o) Prove balistiche taratura fucili e carabine
Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
a) i danni imputabili all’accompagnatore in attività venatoria e in tale sua qualità specifica di cui all’art. 21 della legge sulla caccia;
b) i danni alle cose e animali che l’assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
c) i danni da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell’Assicurato;
d) i danni derivanti dalla detenzione e dall’impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche;
e) da circolazione di veicoli o natanti a motore sono compresi i danni causati dalla navigazione in acque interne di natanti propulsi a motore di potenza non superiore a 3 cavalli fiscali durante la raccolta di preda in territori ove sia autorizzata l’attività venatoria;
f) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si sono verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
g) conseguenti ad inquinamento ambientale ed impoverimento di risorse del sottosuolo.
Estensioni e Limitazioni
Sono considerati terzi nei confronti dell’Assicurato responsabile del danno oltre ai tesserati della Contraente il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli o qualsiasi altro parente od affine dell’assicurato stesso. Xxxxx i diritti di rivalsa dell’assicuratore stabiliti in base a quanto disposto dall’articolo 1916 del C.C.
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Obblighi in caso di sinistro
La denuncia del sinistro, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, dei nomi dei testimoni e delle cause e circostanze che lo hanno determinato, dei danni subiti dai terzi e con tutte le notizie inerenti alla posizione associativa dell’Assicurato, compilata sull’apposito modulo cartaceo o attraverso la procedura web fornita dalla Compagnia per il tramite del broker, corredata da ogni documentazione clinica atta ad accertare l’infortunio, deve pervenire alla struttura liquidativa entro 15 giorni dal fatto o dal giorno in cui l’Assicurato o i suoi aventi causa ne abbiano avuto la possibilità.
La denuncia, firmata dall’Assicurato e dai suoi aventi causa, dovrà pervenire con le modalità previste al primo comma, possibilmente dandone tempestivo avviso alla struttura liquidativa della Compagnia specialmente in caso di morte o lesioni gravi. Eventuali richieste scritte di risarcimento dovranno essere inoltrate in originale alla struttura liquidativa entro 15 giorni dal ricevimento. L’Assicurato deve trasmettere successivamente notizie, documenti, atti giudiziari relativi al sinistro.
Gestione delle Vertenze di danno e spese legali
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che sia civile che penale a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce peraltro spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Condizione particolare per le Guardie Giurate Volontarie
Per gli assicurati muniti di Decreto della Provincia di Nomina a Guardia Giurata Ecologico Venatoria Volontaria, anche non forniti di licenza di caccia – l’assicurazione copre, oltre i rischi previsti dagli altri tipi di tessera, anche i rischi della circolazione, nella zona ove esplica la sua attività di Guardia Giurata, su veicoli non a motore in dotazione durante i viaggi da o per tale zona, purché l’arma sia portata secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
Viene riconosciuta la qualifica di assicurati alle Guardie Ecologiche e zoofile, in possesso di Tessera GG.VV, semprechè tale attività sia esercitata da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano tale qualifica e che il loro utilizzo sia effettuato nei modi e termini previsti dalla legislazione vigente.
Quanto disciplinato per le Guardie Giurate Volontarie vale anche per lo svolgimento dell’attività di vigilanza ittico venatoria per gli assicurati muniti di decreto di nomina della Provincia che contempli tale attività, anche in via esclusiva.
La garanzie assicurative operano anche relativamente all’uso delle armi da fuoco esclusivamente se prevista e regolamentata dalla legislazione vigente.
Resta ferma ogni altra esclusione.
Condizione particolare per i possessori di Tessera Amatoriale e di Xxxxxxx Xxxxx
Per gli assicurati muniti di Tessera Amatoriale o di Tessera Amica anche non forniti di licenza di caccia – l’assicurazione copre, i rischi previsti dall’articolo “Xxxxxx assicurati” fatta eccezione tutti i danni verificatisi a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni nonché occorsi durante l’esercizio dell’attività venatoria.
SEZIONE III - SOMME ASSICURATE
SEZIONE INFORTUNI
Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera Base Sicilia e Sardegna
€ 51.645,69 | per caso di Morte |
€ 51.645,69 | per caso di Invalidità Permanente |
€ 18,00 | diaria in caso di ricovero ospedaliero. L’indennizzo viene |
corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni ed è pagabile dal | |
6° giorno | |
€ 8,00 | diaria in caso di gessatura di un arto. L’indennizzo viene |
corrisposto per un periodo massimo di 60 giorni ed è pagabile dall | |
6° giorno. |
Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera Normale
€ 65.000,00 per caso di Morte
€ 65.000,00 per caso di Invalidità Permanente
franchigia 5% dopo € 52.000,00
€ 21,00 giornalieri diaria in caso di ricovero ospedaliero. L’indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni ed è pagabile dal 6° giorno
€ 21,00 giornalieri diaria in caso di gessatura di un arto. L’indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 60 giorni ed è pagabile dal 6° giorno
Capitali Assicurati per i Titolari di Silver
€ 100.000,00 per caso di Morte
€ 100.000,00 per caso di Invalidità Permanente
franchigia 5% dopo Euro 52.000,00
€ 30,00 ( max 120 gg franchigia 5 gg)
a) se il ricovero ospedaliero dura più di 31 gg. e fino a 60 gg. l’indennizzo sarà pari ad € 30,00
b) dal 61° al 90° giorno l’indennizzo sarà di € 40,00
c) dal 91° al 120°giorno ’indennizzo sarà di € 50,00
€ 30,00 giornalieri diaria in caso di gessatura di un arto. Immobilizzazione max 90 gg. – franchigia 5 gg.
Capitali Assicurati per i Titolari di Gold.
€ 200.000,00 per caso di Morte
€ 200.000,00 per caso di Invalidità Permanente
franchigia 5% dopo Euro 52.000,00
€ 50,00 ( max 120 gg franchigia 5 gg)
a) se il ricovero ospedaliero dura più di 31 gg. e fino a 60 gg. l’indennizzo sarà pari ad € 50,00
b) dal 61° al 90° giorno l’indennizzo sarà di € 70,00
c) dal 91° al 120°giorno ’indennizzo sarà di € 100,00
€ 50,00 giornalieri diaria in caso di gessatura di un arto. Immobilizzazione max 90 gg. – franchigia 5 gg.
Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera Amatoriale
€ 41.300,00 per caso di Morte
€ 52.000,00 per caso di Invalidità Permanente, franchigia 10%
Capitali Assicurati per i Titolari di Tessera Amica
€ 100.000,00 per caso di Morte
€ 100.000,00 per caso di Invalidità Permanente, franchigia 7%
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Base Sicilia Sardegna Calabria
€ 520.000,00 per ogni sinistro con il limite di
€ 400.000,00 per persona
€ 130.000,00 per danni a cose o animali
Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Normale
€ 1.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di
€ 600.000,00 per persona
€ 130.000,00 per danni a cose o animali
Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Silver
€ 3.000.000,00 Per ogni sinistro con il limite di
€ 3.000.000,00 per persona
€ 750.000,00 per danni a cose o animali
Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Gold
€ 5.000.000,00 Per ogni sinistro con il limite di
€ 5.000.000,00 per persona
€ 5.000.000,00 per danni a cose o animali
Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Amatoriale
€ 26.000,00 | per ogni sinistro con il limite di |
€ 15.500,00 | per persona |
€ 5.200,00 | per danni a cose o animali franchigia assoluta Euro 1.033,00 |
Massimali Assicurati per i Titolari di Tessera Amica | |
€ 3.000.000,00 | per ogni sinistro con il limite di |
€ 1.500.000,00 | per persona |
€ 750.000,00 | per danni a cose o animali |
SEZIONE IV – PREMI (omissis)
CONVENZIONE PER L’ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE
CONDIZIONI CHE REGOLANO LA COPERTURA DI TUTELA LEGALE
Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia assicura nei limiti del massimale indicato in polizza gli oneri relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi delle Persone assicurate.
Per tali si intendono i soci iscritti alla ARCICACCIA alla data del sinistro o del fatto costituente reato nell’ambito dell’esercizio della caccia e/o dell’attività sportiva attinente all’uso di arma da fuoco.
Le spese rientranti nella garanzia assicurativa sono:
✓ spese per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale, in ogni sua fase e grado del procedimento;
✓ spese per l’intervento di legale;
✓ spese di un Perito nominato dall’Autorità Giudiziaria (CTU);
✓ spese di un consulente tecnico di parte, previo consenso della Compagnia;
✓ spese di giustizia;
✓ spese liquidate alla Controparte in caso di soccombenza;
✓ spese conseguenti a una transazione autorizzata dalla Compagnia;
✓ spese per l’accertamento sulla dinamica, soggetti e modalità del sinistro;
✓ spese per indagini e/o investigazioni per la ricerca di prove a difesa;
✓ spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
✓ spese per l’escussione dei testimoni limitatamente alle sole spese di viaggio.
Persone e rischi assicurati
L’assicurazione viene prestata a favore dei Soci durante l’esercizio dell’attività venatoria o di altre attività attinenti all’uso di armi da fuoco, anche in relazione a fatti accaduti durante i trasferimenti dalla dimora o residenza della persona assicurata al luogo di caccia e viceversa.
Le garanzie valgono per i seguenti casi:
0.Xx difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, per fatti o eventi connessi allo svolgimento dell’attività di cacciatore e/o attinenti all’attività sportiva relativa all’arma da fuoco, purché venga pronunciata nei confronti dell’Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Resta fermo l’obbligo dell’Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.
2. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi e per le contravvenzioni di cui all’art. n.
30 della legge 157 del 11 febbraio 1992, purché venga pronunciata nei confronti dell’Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
Resta fermo l’obbligo dell’Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.
3. La difesa penale per procedimenti instaurati per la violazione dell’art 727 (abbandono di animali) e 544 ter (maltrattamento di animali) del codice penale, la garanzia vale purché venga pronunciata nei confronti dell’Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Resta fermo l’obbligo dell’Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti.
4. Le spese legali per il ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento di sospensione della licenza di porto del fucile per uso di caccia, disposto ai sensi dell’articolo n. 32 legge 11/02/1992 n. 157.L’operatività della garanzia è subordinata all’accoglimento del ricorso presentato dall’Assicurato Inoltre, allorché la violazione riguardi le ipotesi di cui alle lettere a), c), d), f), dell’art. 30 della legge 11/02/1992, n. 157, la garanzia rimane subordinata alla pronuncia in sede penale di sentenza irrevocabile di proscioglimento. La garanzia non risulta operante a seguito di ritiro / sospensione del porto d’armi per reiterato uso di richiami non autorizzati (articolo 32 comma 1 lettera a) relativamente ai fatti previsti all’Articolo 30 comma 1 lett. h).
5. Difesa in sede penale per fatti derivanti dall’uso e dalla detenzione di armi da caccia, nonché delle munizioni, quali ad esempio “l’omessa custodia di armi”, ai sensi dell’art. 20 e art. 20 bis, comma 2° della legge 110/1975, nonché gli articoli del Codice Penale riguardanti la detenzione di armi e “l’introduzione di armi nel parco”, ai sensi dell’articolo 30/1 e 13/3 lettera f) della legge 394 del 06.12.1991 in tema di aree protette. purché venga pronunciata nei confronti dell’Assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Resta fermo l’obbligo dell’Assicurato di procedere alla denuncia di sinistro nei termini contrattualmente previsti.
6. Azione legale di dissequestro del fucile da caccia, nonché delle munizioni, purchè il sequestro sia stato disposto esclusivamente a seguito di imputazione della legge 110/75, con esclusione di tutte le altre ipotesi. Inoltre l’operatività della garanzia è subordinata all’accoglimento del ricorso presentato dall’Assicurato.
7. Azione in sede civile per richiesta di risarcimento dei danni subiti per fatto illecito di terzi, anche se associate alla Arcicaccia. Nella garanzia rientra l’azione per il recupero dei danni subiti dalle persone assicurate, sia fisici che quelli alla loro attrezzatura da caccia e quelli agli animali necessari allo svolgimento dell’attività venatoria.
Esclusioni
In relazione ai rischi assicurati l’assicurazione non è prestata per i procedimenti aventi ad oggetto:
✓ fatti conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o da impiego di sostanze radioattive;
✓ violazioni derivanti da fatto doloso dell’Assicurato salvo quanto disposto in merito dall’articolo n. 2 “Persone e rischi assicurati”;
✓ vertenze relative a beni immobili;
✓ fatti originati dalla proprietà o l’uso di veicoli a motore o della navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni.
✓ L’assicurazione non è prestata inoltre per:
✓ il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
✓ il pagamento di oneri di natura fiscale, spese di registrazione e di pubblicazione della sentenza nonché quelle connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Estensione Territoriale
La garanzia si riferisce a controversie relative a fatti avvenuti in Europa ed il cui procedimento in caso di giudizio, si svolga innanzi alla Autorità Giudiziaria di uno Stato Europeo. Le garanzie assicurative valgono con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Massimali
Le garanzie previste dalla presente polizza operano sino al massimale di € 15.000,00 per sinistro, senza limite annuo.
Composizione del Premio Anticipato
La Contraente riconosce un premio annuale, comprensivo di imposte, di Euro 0,48 pro-capite per ogni Socio di Arcicaccia e viene anticipato sulla base di n 38.000 persone.
Regolazione del premio (omissis) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio (omissis) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro le oer 24.00 del 28 Febbraio 2014; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati al Broker alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C.
Modifiche della assicurazione (omissis) Aggravamento del rischio (omissis)
Diminuzione del rischio (omissis) Recesso in caso di sinistro omissis)
Durata e decorrenza della polizza (omissis) Oneri fiscali (omissis)
Foro competente (omissis)
Rinvio alle norme di legge (omissis)
DISPOSIZIONI IN CASO DI SINISTRO
Insorgenza del sinistro
La garanzia vale per i sinistri insorti nel periodo di validità della tessera del singolo Socio, secondo quanto previsto dall’Art. 2 Persone e rischi assicurati, semprechè manifestatisi e denunciati entro sei mesi dalla cessazione della validità della tessera associativa stessa.
Per inizio del caso assicurativo si intende il momento in cui una delle Parti avrebbe iniziato a violare norme di legge.
Modalità per la denuncia del sinistro
L’Assicurato deve immediatamente denunciare all’Agenzia o alla Compagnia il sinistro nel quale sia rimasto coinvolto. .La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. Nell’immediatezza della denuncia del sinistro, l’Assicurato deve poi far seguire, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di tre mesi dall’eventuale sollecito scritto da parte della Società. L’Assicurato è tenuto a fornire alla Compagnia tutti gli atti e documenti occorrenti, a regolarizzarli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.I termini di decorrenza della prescrizione saranno conteggiati dal giorno in cui viene notificata al Socio l’infrazione oggetto della presente copertura di Tutela Legale.
Scelta del legale – Gestione del sinistro
La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a del Codice civile delle Assicurazioni) esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Compagnia, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata, la Compagnia tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il terzo, oppure vi sia conflitto di interessi tra la Compagnia e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Compagnia. La Compagnia, preso atto della designazione del
legale, assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. La Compagnia avvertirà l’Assicurato del suo diritto di scelta del legale. L’incarico professionale al legale o al perito verrà conferito esclusivamente dalla Compagnia. La Compagnia non è responsabile della linea difensiva e dell’operato dei legali e dei periti.
Disaccordo sulla gestione del sinistro. Arbitrato
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Compagnia in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell’Art. 16 “Foro competente” delle precedenti Condizioni Generali Di Assicurazione. L’Arbitro provvede secondo equità. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Compagnia avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Anticipata risoluzione del contratto
Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, interdizione o inabilitazione dell’Assicurato o qualora questi subisca un concordato preventivo o la sua azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata. In tali casi il contratto e le azioni in corso sono da considerarsi interrotte con liberazione del da ogni ulteriore prestazione.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Si prende reciprocamente atto di quanto segue:
1) A parziale modifica dell’art. 19 “Modalità per la denuncia del sinistro” delle Disposizioni in caso di Sinistro, si conviene che l’Assicurato deve immediatamente denunciare all’Agenzia o alla Compagnia o alla Sezione Provinciale Arcicaccia di appartenenza il procedimento penale pendente a suo carico. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, la data ed il luogo di accadimento, nonché l’indicazione degli articoli di legge contestati. Allegata alla denuncia sinistri dovranno essere inoltrati tutti i verbali in fotocopia delle autorità intervenute, anche se intervenute successivamente al reato contestato.
2) A parziale modifica dell’art. 20 “Scelta del Legale – Gestione del sinistro” delle Disposizioni in caso di Sinistro, si conviene che l’Assicurato (ed i Consigli Regionali), all’atto della denuncia del sinistro o comunque entro tre mesi dallo stesso, ha la facoltà di scegliere il legale anche se non esercitante nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti per l’istruzione del procedimento penale.
La Compagnia preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato verrà rilasciata dall’Assicurato. L’incarico professionale al legale verrà conferito direttamente dalla Compagnia. La Compagnia non è responsabile della linea difensiva o dell’operato del legale. Quanto sopra vale anche per la scelta del perito.
3) Si intendono inclusi gli eventi derivanti dalle prove e gare cinofile, nonché per addestramento dei cani nei luoghi e nei tempi consentiti dalle vigenti leggi, regolamenti
e/o provvedimenti amministrativi, nonché per coloro che detengono mezzi di caccia e richiami, anche durante il periodo di divieto dell’attività venatoria.
4) La Compagnia si impegna a fornire alla Xxxxx S.p.a. un dettagliato rapporto trimestrale sui sinistri aperti e liquidati .
Xxxxxxxx Xxxxxx (omissis)
CONVENZIONE PER L’ASSICURAZIONE LESIONE CANE DEI TESSERATI ALLA
ARCICACCIA (valida solo per possessori tessere Gold, Silver, GGVV
Alla Convenzione viene attribuito il seguente numero di polizza:
N° 0000040242
N° 0000040246
del Ramo Perdite Pecuniarie
del Ramo RCT (Responsabilità Civile Generale)
CONTRAENTE: ARCICACCIA
DOMICILIO: Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX
CODICE FISCALE: 97044280580
EFFETTO: dalle ore 24,00 del 31/12/2015
SCADENZA: alle ore 24,00 del 31/12/2017
Emessa il ………
ARCICACCIA COMPAGNIA
CONVENZIONE PER L’ASSICURAZIONE LESIONE CANE DEI TESSERATI ALLA ARCICACCIA
DEFINIZIONI
Le Parti convengono che nel testo che segue si intende per:
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assicurato/i: il soggetto/i il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Tali si intendono i possessori delle tessere della ARCICACCIA regolarmente iscritti presso la ARCICACCIA che abbiano aderito alla Opzione Cane, per i quali sia stata data comunicazione da parte della Contraente con le modalità previste dalla presente convenzione.
Attività assicurata: l’esercizio della caccia come regolato da leggi e
regolamenti in vigore, attività di tiro anche agonistico, cinofilia, protezione civile, raccolta funghi e tartufi, pesce con ami, pulizia armi, costruzione capanni, controllo capanni, controllo predatori dannosi, vipere, salvaguardia della selvaggina.
Beneficiario: l’assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato.
Broker Xxxxx S.p.a. Xxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxx
Contraente: la ARCICACCIA, che stipula in favore di coloro che saranno suoi associati nel periodo di vigenza della presente polizza.
Documenti di legittimazione: i documenti idonei a comprovare l’assicurazione, e
più precisamente: la tessera associativa, il bollettino di conto corrente postale, la ricevuta attestante il pagamento attraverso carta di credito, bancomat, bonifico bancario.
Franchigia: l'importo e/o percentuale prestabilita che, in caso di danno, nei termini ed alle condizioni di cui in polizza, è a carico dell’Assicurato.
Indennizzo o indennità: la somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in
caso di sinistro.
Normativa sulla caccia: Xxxxx e Regolamenti emanati dalle competenti
Autorità, anche regionali, ed in vigore al momento del sinistro.
Massimale: L'importo massimo dell’indennizzo a carico della Compagnia, per ciascun sinistro ed in relazione alla sua tipologia.
Polizza: il documento che prova la assicurazione.
Premio: la somma, costituente parte integrante della quota associativa, dovuta alla Compagnia dalla ARCICACCIA, secondo la convenzione ARCICACCIA e Compagnia.
Risarcimento: la somma che in caso di sinistro la Compagnia pagherà al terzo danneggiato.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Compagnia: l’Impresa assicuratrice.
PREMESSA
Con riferimento al protocollo di intesa sottoscritto in forma congiunta dalla Federazione Italiana della Caccia, dall’ARCICACCIA e dall’ANUU Migratoristi nella quale viene espressa la volontà delle Associazioni di adottare un programma assicurativo comune per il tramite della Xxxxx S.p.A., broker esclusivo incaricato di curare la realizzazione e gestione dello stesso, viene stipulata la presente convenzione assicurativa tra:
la ARCICACCIA, Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx nella persona del Presidente p.t. Xxxxxxx Xxxxxxxxx C.F. 97044280580
e la COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE in persona dei legali rappresentanti p.t. designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole Contraente e Compagnia.
Le Parti si danno reciprocamente atto che la stipula della presente Convenzione sancisce un rapporto di esclusiva reciproca per cui, in vigenza della presente convenzione, né la ARCICACCIA né le Compagnie di Assicurazione possono stipulare analoghe coperture assicurative fatte eccezioni le Convenzioni stipulate con Federcaccia e ANUU Migratoristi.
GESTIONE DELLA CONVENZIONE
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia assicura nei confronti della Contraente ed a vantaggio dei suoi Associati/Assicurati i rischi Morte e ferimento del cane a favore delle diverse tipologie di Tesserati della Contraente, alle condizioni previste nella presente polizza.
Salvo deroghe espresse, che saranno comunicate dalla Contraente alla Compagnia, la Contraente si impegna ad assicurare tutti i Tesserati con la presente polizza, per il periodo di durata della stessa. A chiarimento si precisa che i soggetti interessati dalla deroga espressa non godranno della copertura assicurativa di cui alla presente convenzione.
Soggetti Assicurati
L’assicurazione si intende valida in favore delle diverse tipologie di tesserati alla ARCICACCIA che abbiano versato la quota associativa ed abbiano aderito ad una Opzione Cane di cui alla successiva sezione, nel periodo di durata della presente Convenzione, comunicati dalla Contraente alla Compagnia, ai fini dell’inclusione in polizza, secondo le modalità indicate nel successivo Art. 8.
Il tesseramento avviene con il rilascio da parte dell’Associazione di una tessera di iscrizione nominativa, numerata, datata, timbrata e/o firmata per quietanza dai soggetti autorizzati al rilascio della stessa (ARCICACCIA e suoi Organi periferici a ciò delegati). Le forme di tesseramento attraverso le quali si può aderire alla Opzione Cane sono:
• Tessera Silver/GGVV
• Tessera Gold
Il rilascio di detta tessera con l’adesione alla Opzione Cane verrà effettuato esclusivamente attraverso il pagamento della quota associativa tramite bollettino di conto corrente postale e/o bonifico bancario, in ottemperanza al provvedimento Isvap del 22 ottobre 2008.
Durata e decorrenza della Convenzione (omissis)
Durata e decorrenza dell’Assicurazione
La copertura assicurativa a favore di ogni singolo tesserato che ha aderito alla Opzione Cane ha durata di un anno solare. La stessa decorre dalle ore 24:00 del giorno di versamento della quota associativa a mezzo bollettino c/corrente postale e/o bonifico bancario – purché sia compreso nel periodo di durata della Convenzione (fissato al precedente Art 3) e purché il relativo nominativo sia stato comunicato dalla Contraente alla Compagnia entro 30 giorni dalla data del versamento – e scade alle ore 24:00 del 365° giorno successivo (366° in caso di anno bisestile).
Regolazione del Premio (omissis)
Partecipazione agli utili e alle perdite (omissis) Pagamento del premio (omissis)
Modalità di gestione dell’anagrafica (omissis)
Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro dell’Assicurato dovrà essere inviata a cura della Sezione Provinciale di ARCICACCIA alla Società di Gestione sinistri Marsh Risks Consulting incaricata dalla Compagnia in accordo con il Broker al seguente indirizzo: Viale Bodio 31 – 00000 Xxxxxx entro 30 giorni dall’evento o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli Art. 1913 e 1915 del Codice Civile.
Si precisa che la Società di gestione Xxxxxxxx provvederà a fornire:
• un Call Center con numeri telefonici dedicati per l’assistenza a tutti i tesserati nella varie fasi della trattazione dei sinistri;
• Accesso ai dati sinistri via Internet da parte dell’Associazione e delle sedi provinciali
(omissis)
Clausola arbitrale (omissis)
.
Coassicurazione (omissis) Tasse Governative (omissis)
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio (omissis) Esclusioni Generali (omissis)
Modifiche dell’Assicurazione (omissis) Oneri Fiscali (omissis)
Foro Competente
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede in Italia dell’Assicurato.
Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Limiti di età
La garanzia è prestata per gli iscritti che abbiano compiuto i 18 anni così come sancito dall'art. 12 della Legge n. 157 dell'11/02/1992.
Per l'esercizio del tiro a volo, la suddetta età minima si intende ridotta da 18 a 14 anni compiuti.
Validità Territoriale
L’assicurazione vale per il Mondo intero.
Richiamo alle leggi
Per i soli assicurati titolari di licenza di caccia e per le sole attività per le quali è previsto l’obbligo della assicurazione (legge 157/92), l’assicurazione è operante a condizione che l’Assicurato sia munito anche di regolare licenza di porto di fucile da caccia in conformità a quanto previsto dalle norme e Leggi vigenti.
A parziale deroga di quanto sopraesposto si precisa che la garanzia assicurativa sarà operante anche nel caso in cui la licenza del tesserato venga a scadere nel periodo di validità della tessera limitatamente ai punti d), f), g), i), j), k) e l) dell’Art 3 della Convenzione Infortuni n° 040229 (Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.a.) e ai punti d), f), g), i), j), k) e l) dell’Art. 3 della Convenzione Responsabilità civile verso terzi n° 040231 (Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.a.), ferma comunque l’esclusione di infortuni e responsabilità conseguenti e/o derivanti dall’uso di armi da fuoco.
L’Assicurazione è operante nei periodi previsti dalle Leggi sulla caccia per l’esercizio dell’attività venatoria purché svolta con i mezzi consentiti dalle Leggi stesse.
Per quanto riguarda l’estero, l’Assicurazione è operante a condizione che l’Assicurato svolga l’attività coperta dalla presente polizza nel rispetto delle Norme e Leggi vigenti in materia dello Stato ospitante.
Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara persi animali o cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose o animali salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, facilita dolosamente un richiedente terzo nella richiesta di risarcimento, altera dolosamente le prove del sinistro o facilita il peggiorare delle situazioni derivanti da questo, perde il diritto alle prestazioni offerte dalla presente polizza.
Interpretazione del Contratto
In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.
Altre assicurazioni
L’assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall’obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio.
Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
Xxxxxxxx Xxxxxx (omissis)
SEZIONE I - OPZIONE CANE
Soggetti Assicurati
Esclusivamente previa ed espressa richiesta di adesione e pagamento del relativo premio, la presente formula Opzione Cane si intenderà abbinabile a favore dei Tesserati alla ARCICACCIA, possessori di:
• Tessera Silver
• Tessera GG.VV
• Tessera Gold
Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurazione è operante, nell’esercizio dell’attività venatoria, per la morte del cane da caccia di proprietà esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso il Contraente con Tessera Silver/GG.VV. e Tessera Gold e per ferimento del cane da caccia di proprietà, con o senza necessità di abbattimento, esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso il Contraente con Tessera Gold.
L’assicurazione è operante a seguito del verificarsi di:
a) attacco di ungulati selvatici a cui sia consentita la caccia in Italia o lupo
b) morsi di vipere e punture di insetti
c) avvelenamento
d) investimento da veicolo
e) annegamento
f) scatti di lacci o tagliole
g) ferite da taglio
h) Cadute in burroni o crepacci
Il punto d) opera a condizione che il responsabile del veicolo non debba il risarcimento o questi non sia stato identificato.
L’assicurazione è anche operante, per la morte del cane da caccia di proprietà o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani di proprietà dell’assicurato in occasione di:
a) Allenamento ed addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all’uopo destinati o comunque nelle aree e nei tempi in cui l’allenamento e addestramento sono consentiti dalle autorità competenti, anche quando sia consentito lo sparo.
b) Partecipazione a gare ed esposizioni cinofile
L’assicurazione è altresì operante per i cani di proprietà dell’assicurato munito di regolare autorizzazione adibito alla ricerca di tartufi nei seguenti casi:
a) attacco di ungulati selvatici o lupo
b) morsi di vipere e punture di insetti
c) avvelenamento da assorbimento di sostanze (escluso il dolo di terzi)
d) annegamento
L’assicurazione è altresì operante per la morte o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani da recupero e da traccia di proprietà dell’Assicurato nello svolgimento di tale attività.
Rientra in questa fattispecie anche il “Cane Recuperatore” iscritto alla Associazione Conduttori di cani da traccia e da lavoro Altoatesini nell’esercizio della attività di ricerca e recupero.
L’assicurazione è altresì operante, anche al di fuori dell’attività venatoria e indipendentemente dal possesso della licenza di caccia e/o porto di fucile, per i cani di proprietà dell’assicurato durante la ricerca di funghi e tartufi.
Inoltre l’assicurazione è operante per la morte del falco, della pojana, del gufo reale, dell’aquila reale da caccia di proprietà esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso il Contraente con Tessera Gold durante l’attività venatoria, l’addestramento, i raduni, le mostre e le manifestazioni, a seguito degli eventi sopra indicati (lettere da a) ad h)) ai quali si aggiungono anche:
• la folgorazione su cavi e/o tralicci elettrici;
• gli urti contro oggetti sospesi (cavi elettrici, fili, recinzioni, etc…);
• l’impatto contro oggetti (alberi, vetrate, auto, macchine agricole, etc…);
• le morsicature da cani (da caccia e non);
• l’aggressione di animali selvatici/predatori alati.
Indennità Assicurate
€ 260,00 | Tessera Silver/GG.VV per morte di cani da caccia non iscritti LOI o LIR né registrati ENCI |
€ 550,00 | per morte dei cani iscritti LOI o LOR |
€ 550,00 € 1.100,00 | per morte dei cani non iscritti LOI o LOR, ma che abbiano ottenuto una qualifica in una fase del Campionato Italiano (provinciale, Regionale o Interregionale) con una valutazione di buono, molto buono o eccellente per morte di cani iscritti LOI o LIR e in possesso di qualifica ENCI |
€ 400,00 | Tessera Gold per morte di cani da caccia non iscritti LOI o LIR né registrati ENCI |
€ 800,00 | per morte dei cani iscritti LOI o LOR |
€ 800,00 € 2.000,00 | per morte dei cani non iscritti LOI o LOR, ma che abbiano ottenuto una qualifica in una fase del Campionato Italiano (provinciale, Regionale o Interregionale) con una valutazione di buono, molto buono o eccellente per morte di cani iscritti LOI o LIR e in possesso di qualifica ENCI |
€ 160,00 | per rimborsi spese relativi a cure veterinarie, in caso di ferimento del |
€ 1.000,00 | cane per la morte del falco, della pojana, del gufo reale, dell’aquila reale da caccia. |
Viene convenuto che:
a) per i cani di età inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni le somme assicurate per il caso morte si intendono ridotte del 50%;
b) le indennità di cui al presente articolo valgono per un solo cane o in alternativa un solo falco, pojana, gufo reale, aquila reale e come massima disponibilità annua;
c) qualora il risarcimento del sinistro non venga effettuato entro 30 giorni dalla data di
presentazione della completa documentazione, sarà corrisposta una penale per ritardata liquidazione pari al 15% del danno quantificato con il massimo di Euro 52,00;
d) sono equiparati ai cani iscritti all’ENCI e in possesso di qualifica, i cani iscritti ad un Libro Genealogico estero riconosciuto dalla FCI (Federation Cinologique Internazionale);
e) il rimborso di spese relative a cure veterinarie non è previsto in caso di morte del cane, ancorché relativo al medesimo evento;
f) sono equiparati ai registri LOI o LOR anche eventuali future dizioni introdotte nell’anagrafe canina (ROI e RSR);
g) per i cani non iscritti LOI o LOR, ma che abbiano ottenuto una qualifica in una fase del Campionato Italiano (provinciale, Regionale o Interregionale) con una valutazione di buono, molto buono o eccellente, il Campionato/Selezione deve essere stato organizzato esclusivamente da Arcicaccia, FIDC e ANUU e tale risultato deve essere stato realizzato entro 3 anni dalla data del sinistro.
h) per quanto concerne il falco, la pojana, il gufo reale e l’aquila reale, ai fini dell’ottenimento dell’indennizzo si dovrà essere in regola con la certificazione C.I.T.E.S. e con la presenza di anello o microcip identificativo tale da attestarne la proprietà.
Garanzia di responsabilità Civile Generale derivante dalla proprietà del cane Esclusivamente a favore dei Tesserati alla ARCICACCIA che hanno aderito e pagato il premio relativo alla presente Opzione Cane, possessori di:
• Tessera Silver
• Tessera GG.VV
• Tessera Gold
è abbinata un’estensione della copertura responsabilità civile derivante dalla proprietà del cane da caccia di cui alla Convenzione multirischi polizza n° 040231
Tale estensione prevede che, ferme le garanzie tutte offerte dalla Convenzione multirischi richiamata, il massimale previsto per danni a cose o animali si intende elevato del 10%.
Obblighi in caso di Sinistro
Premesso che i cani ammessi ad indennizzo devono essere regolarmente registrati come “cani da caccia” secondo le Leggi regionali e/o comunali e che tale registrazione o denuncia o iscrizione ENCI deve documentare la razza, l’età ed il sesso dell’animale, si conviene che l’Assicurazione sarà operante esclusivamente a condizione che:
1) in caso di morte del cane l’Assicurato presenti:
a) certificato di proprietà del cane (come previsto dalle Leggi in materia), certificato (eventuale) di iscrizione ai libri genealogici dell’ENCI
b) certificato di morte redatto esclusivamente a cura del medico veterinario attestante le cause specifiche certe, luogo e data, sesso e dati somatici, età e razza ricavabili dal certificato di proprietà e/o certificati ENCI;
c) certificato di radiazione dall’anagrafe canina o in alternativa certificato di smaltimento della carcassa;
d) salvo il caso di annegamento, il corpo del cane deve essere stato presentato al veterinario, che ne darà attestazione;
2) in caso di spese veterinarie rientranti nell’oggetto della assicurazione l’Assicurato presenti regolare fattura emessa dal veterinario, con l’attestazione che le cure sono dovute ad infortunio o descrizione delle lesioni riscontrate.
In caso di sinistro che coinvolga un “Cane Recuperatore” al momento della denuncia l’assicurato dovrà presentare anche copia dell’apposito certificato di abilitazione rilasciato in base alle norme e regolamenti che disciplinano l’attività.
Le denunce di morte devono essere redatte sull’apposito modulo (in duplice copia) fornito dalla Compagnia (omissis) completate dalla documentazione sopraccitata. (omissis)