CAPITOLATO GENERALE AMMINISTRATIVO
CAPITOLATO GENERALE AMMINISTRATIVO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI RESIDENTI ED EXTRASCOLASTICA AI MINORI ISCRITTI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER IL PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/08/2022, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI FINO AL 31/08/2025.
COMUNE DI ORIO AL SERIO
COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA COMUNE DI PALOSCO
INDICE
TITOLO I – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – DURATA – VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO
ART. 1- Premessa
ART. 2- Oggetto dell’appalto
ART. 3- Descrizione e destinatari del servizio ART. 4- Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi ART. 5 - Costo orario a base d’appalto
ART. 6- Monte ore educative presunto e importi a base di gara ART. 7- Figure professionali coinvolte
ART. 8- Attività non spettanti a un assistente educatore TITOLO II – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
ART. 9- Obblighi della ditta aggiudicataria ART. 10- Trattamento dei lavoratori
ART. 11- Risoluzione anticipata del contratto
ART. 12- Rispetto del D.Lgs 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i. ART. 13- Rispetto del Regolamento (UE) 2016/679
ART. 14- Rispetto della legge 68 del 12/03/1999 ART. 15- Sede operativa
ART. 16- Contatto con l’équipe comunale ART. 17- Formazione e aggiornamento ART. 18-Divieto di cessione
ART. 19- Revisione contrattuale
TITOLO III – OBBLIGHI DELL’ENTE APPALTANTE
ART. 20- Fatturazione e pagamenti
ART. 21- Nomina di un referente comunale ART. 22 - Controlli e verifiche
TITOLO IV – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE – INADEMPIMENTO – PENALITÀ – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 23- Inadempimento contrattuale e penalità
TITOLO V – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – CONTROVERSIE – NORME FINALI
ART. 24- Stipulazione del contratto, spese, imposte e tasse ART. 25- Tracciabilità dei flussi
ART. 26- Controversie
ART. 27- Rinvio ad altre norme
ART. 28- Responsabile del procedimento
ART. 1 - PREMESSA
Per la stesura del presente capitolato si fa riferimento alla normativa nazionale sui contratti pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, al DPR 207/2010 per quanto applicabile e alla seguente normativa afferente le modalità di ed erogazione del servizio di assistenza educativa scolastica: legge 517/77 - D.P.R. 616/77 (art. 42 e 45) - legge 5 febbraio 1992, n, 104 - D.P.R. 24 febbraio 1994 (art. 2) - D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297
(art. 312, 313, 314, 315 tranne comma 3 abrogato, 316, 320, 321, 327) - D.Lgs 31 marzo 1998, n.
112 (art. 139) - legge 8/11/2000, n. 328 (art. 6, art. 14) - l.r. 6 agosto 2007, n. 19, modificata dalla
l.r. 26 maggio 2017, n. 15 - DGR n. 6832 del 30/07/2017 ”Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi di supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione della l.r.19/2007 e DGR XI/46 del 23/04/2018.
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto dell’appalto di cui al presente capitolato la gestione dei seguenti servizi socio educativi:
a) assistenza educativa scolastica agli alunni disabili residenti (per i Comuni di Orio al Serio, Paderno Franciacorta e Palosco) e inseriti presso scuole di ogni ordine e grado (salvo diverse competenze riconosciute in capo ad altri enti territoriali in ordine al servizio di assistenza specialistica a favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e istituti professionali).
b) progetti estivi di assistenza per minori con disabilità residenti (per i Comuni di Orio al Serio e Paderno Franciacorta) Tali progetti potranno realizzarsi in relazione alle somme disponibili, sul territorio comunale o in Comuni limitrofi.
c) assistenza agli alunni della scuola primaria che fruiscono del servizio di ingresso scolastico anticipato (solo per il comune di Paderno Franciacorta - vedasi capitolato speciale d’appalto del Lotto n. 2).
ART. 3 - DESCRIZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del capitolato è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio- educativa aventi le seguenti caratteristiche:
a) Assistenza educativa scolastica (per i Comuni di Orio al Serio, Paderno Franciacorta e Palosco).
Il servizio è inteso a garantire allo studente disabile interventi per la tutela del diritto allo studio
evitando ogni forma di emarginazione sociale. Si evidenzia che l’intervento educativo a favore di soggetti disabili in età scolare rappresenta una parte del sistema di offerta a favore della disabilità rivolto alla persona e al suo ambiente circostante, con l’obbiettivo di creare le condizioni che consentano il miglior grado di realizzazione del soggetto in rapporto alle competenze e alle capacità dello stesso. Il servizio dovrà rendere possibile lo spazio ludico, creativo e motorio degli alunni disabili, per favorire il processo di piena integrazione scolastica. Il servizio dovrà puntare a non frammentare l’intervento sul disabile, agendo in un rapporto di collaborazione positiva con le altre strutture operanti sullo stesso ambito e sullo stesso soggetto.
L’assistenza scolastica prevede l’assegnazione di un educatore all’alunno disabile sulla base della segnalazione effettuata dalla NPI competente, per un monte ore variabile di anno in anno sulla base delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio comunale e della valutazione effettuata in merito al caso specifico dall’assistente sociale del Comune in collaborazione con i principali referenti istituzionali (Neuropsichiatria infantile, Istituto scolastico, famiglia ecc.). L’assistente educatore compartecipa con gli altri soggetti alla gestione dei progetti assistenziali ed educativi relativi al minore nel contesto scolastico ed extrascolastico. Per gli interventi in ambito scolastico il personale educativo si inserisce nel percorso già avviato dai docenti curricolari di sostegno, privilegiando gli aspetti più strettamente educativi e globali del progetto educativo personalizzato attivato, ai fini di una più efficace integrazione scolastica e comunque nel rispetto dei ruoli e delle reciproche competenze di tutti i soggetti coinvolti.
Destinatari: sono gli alunni disabili residenti inseriti presso l’asilo nido, scuole d’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado1 e scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie (fatte salve le competenze in capo alle Provincie assegnate ai Comune), in possesso della certificazione della Neuropsichiatria infantile di competenza o di altra struttura pubblica
1 La competenza in merito alla gestione delle funzioni relative all’inclusione scolastica dei disabili sensoriali e all’assistenza educativa per gli studenti disabili nelle scuole superiori è in capo alla Regione o è attribuita dalla stessa alle Province. Si veda: la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 947 e successiva l.r. 15/2017 che pone in capo alla Regione Lombardia la competenza di garantire lo svolgimento dei servizi di supporto per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità a favore degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei corsi di formazione di formazione professionale, la DGR n. 6832 del 30/07/2017 (A.S. 2017/2018)”Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi di supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione della l.r.19/2007”e la DGR XI/46 del 23/04/2018 (A.S. 2018/2019).
Ciò premesso, nelle more della presa in carico di tali funzioni da parte degli Enti di competenza, le Amministrazioni Comunali ritengono nell’interesse degli utenti di dover assicurare il servizio anche agli alunni con disabilità frequentanti percorsi di istruzione secondaria di secondo grado (scuola e CFP) della Provincia di competenza, assumendo una posizione di responsabilità.
sanitaria.
Modalità di funzionamento: a ogni utente minore con certificazione della Neuropsichiatria infantile o di altra struttura pubblica sanitaria viene affiancato, su richiesta dell’Istituto scolastico e della famiglia un assistente educatore per il periodo scolastico o di durata del progetto extrascolastico (ad esempio frequenza a piscine, spazi autismo o gita scolastica). Il servizio dovrà essere svolto durante le lezioni o durante le attività scolastiche ed extrascolastiche sulla base del progetto individualizzato del minore disabile, in concertazione con i servizi specialistici, le istituzioni scolastiche e le famiglie. L’alunno dovrà essere affiancato durante il tempo della refezione scolastica, fornendo il necessario supporto per garantire una corretta educazione alimentare e un buon livello di autonomia personale. L’alunno dovrà altresì essere assistito negli spostamenti all’interno e all’esterno del plesso scolastico (palestra, laboratori, servizi igienici e spostamenti in cortile). Gli orari di svolgimento del servizio, la loro durata e il numero degli operatori necessari saranno concordati tra le parti in relazione al numero e ai bisogni degli utenti e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici.
Luogo di svolgimento: asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado comunali e provinciali.
b) Progetti estivi di assistenza educativa extrascolastica (per i Comuni di Orio al Serio e Paderno Franciacorta).
Il servizio è inteso alla promozione dello sviluppo psico-fisico del minore con disabilità attraverso interventi assistenziali/educativi individualizzati, che agiscono sull’autonomia personale e sulle capacità di relazione socializzazione, valorizzando le caratteristiche e le risorse di ogni utente.
Si realizza attraverso la partecipazione del minore ai centri ricreativi estivi, favorendo così occasioni di incontro e di integrazione in attività ludico-ricreative organizzate sia sul territorio comunale, che in comuni limitrofi, all’interno della Provincia di riferimento.
A ogni utente minore con certificazione della Neuro Psichiatria Infantile di competenza o di altra struttura sanitaria pubblica viene affiancato, su richiesta dalla famiglia previa valutazione dei servizi sociali competenti, un assistente educatore per il periodo di durata o per parte della durata del centro ricreativo estivo.
Destinatari: sono i minori residenti presso il Comune di riferimento in possesso di certificazione della Neuro Psichiatria Infantile di competenza o di altra struttura pubblica
sanitaria riconosciuta.
Modalità di funzionamento: ad ogni utente minore certificato viene affiancato, su richiesta della famiglia, di un assistente educatore per il periodo di durata del progetto estivo.
c) assistenza agli alunni della scuola primaria che fruiscono del servizio di ingresso scolastico anticipato (solo per il comune di Paderno Franciacorta - vedasi capitolato speciale d’appalto del Lotto n. 2).
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
L’affidamento del servizio ha durata triennale dal 01/09/2019 al 31/08/2022 con opzione di rinnovo. L’inizio e la fine del servizio coincideranno con l’inizio e la fine dell’anno scolastico per le varie tipologie di scuole.
Anche per i progetti estivi di assistenza, la durata potrà variare in relazione alle modalità del progetto attivato. Tali progetti si sostanziano principalmente nella partecipazione del minore con disabilità ai Centri Ricreativi Estivi diurni durante i mesi estivi di giugno/luglio/parte di agosto (per le specifiche si rimanda al capitolato d’appalto del singolo comune).
Alla scadenza del termine stabilito, il contratto s’intenderà risolto di diritto senza obbligo di alcuna preventiva disdetta.
Ogni stazione appaltante può esercitare la facoltà di consegna anticipata dell’appalto e quindi chiedere, nelle more di stipula del contratto, l’inizio delle attività e dei servizi ricompresi nell’appalto.
Nel caso di servizi, può dare avvio al contratto in via d’urgenza. L’esecuzione d’urgenza è ammessa nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara, determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
Viene previsto un periodo di prova di 6 mesi, al termine del quale nel caso la ditta aggiudicataria
risultasse inidonea, previo contraddittorio, si procederà alla risoluzione del contratto.
Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il servizio alle medesime condizioni per ulteriori tre anni fino al 31/08/2025 dandone comunicazione alla stazione appaltante almeno tre mesi prima della scadenza via PEC.
Ogni Comune, ciascuno per il proprio Lotto, in caso di necessità, si riserva la facoltà, nel corso
dell’esecuzione del contratto, di aumentare o diminuire il monte ore assegnato a ogni singolo alunno e la facoltà di richiedere il servizio per nuovi alunni a seguito di istanza di incremento da parte dell’Istituto scolastico o in relazione al numero degli alunni segnalati e certificati per il servizio di assistenza educativa scolastica. Anche in tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto.
Per i Comuni che si avvalgono dell’incremento fino al quinto dell’importo contrattuale, come previsto dall’art. 106, comma 12 del Codice, si rimanda al Capitolato speciale d’appalto del singolo Comune.
L’Ente appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare il termine del contratto, alla naturale scadenza, per il periodo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione, qualora non fosse riuscito a completare la procedura del nuovo affidamento e, comunque, per un massimo di dieci mesi. Tale facoltà potrà essere esercitata da tutti i Comuni. La ditta è tenuta ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto e dal capitolato.
ART. 5 - COSTO ORARIO A BASE D’APPALTO
L’importo a base di gara per ora di servizio educativo è pari a € 20,50 (esclusa Iva).
Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza (ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.
Il suddetto prezzo orario è da intendersi quale corrispettivo onnicomprensivo e remunerativo di tutti gli oneri, espressi e non, dal presente capitolato speciale d’appalto.
Non sono ammesse offerte al rialzo.
Per la definizione dell’importo a base di gara per la singola ora di servizio è stata effettuata un’analisi del costo orario del personale, sulla base del “Contratto Collettivo Nazionale della Cooperative del Settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo cooperative sociali,
C.C.N.L. 16/11/2011 e contratto integrativo territoriali di Bergamo per le cooperative sociali” 2017/2019 siglato in data 02/09/2013 e della tabella relativa al costo orario all’01/05/2013. Il CCNL è attualmente in fase di rinnovo con il preaccordo del 28/05/2019.
ART. 6 - MONTE ORE EDUCATIVE PRESUNTO E IMPORTO A BASE DI GARA
Ai fini dell’art. 35 comma, 4 del Codice degli appalti, il valore massimo stimato dell’appalto per il triennio dal 01/09/2019 al 31/08/2022 è indicato nelle specifiche di ogni capitolato d’appalto del singolo Comune ed è calcolato rapportando al triennio l’importo presunto annuo complessivo (IVA
esclusa).
L’operatore economico è chiamato a presentare un’offerta al ribasso sul costo orario pari € 20,50
IVA esclusa.
Si precisa che il monte ore è presunto. Gli enti appaltanti, in caso di necessità, si riservano la facoltà, nel corso dell’esecuzione del contratto, di aumentare o diminuire il monte ore assegnato a ogni singolo alunno e la facoltà di richiedere il servizio per nuovi alunni, a seguito di istanza di incremento da parte degli Istituti scolastici, in relazione al numero degli alunni segnalati e certificati per il servizio di assistenza educativa scolastica o in relazione alle diverse competenze che verranno riconosciute in capo ad altri Enti territoriali relativamente al servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. Detta variazione, che potrà essere in misura anche significativa in aumento o in diminuzione, non potrà dar adito ad alcuna pretesa risarcitoria da parte dell’aggiudicatario. Per i Comuni che si avvalgono dell’incremento fino al quinto dell’importo contrattuale, come previsto dall’art. 106, comma 12 del Codice, si rimanda al Capitolato speciale d’appalto del singolo Comune.
Si rimanda altresì al Capitolato speciale d’appalto del singolo Comune per la ripartizione dell’importo presunto annuo e dell’equivalente numero di ore.
ART. 7 – FIGURE PROFESSIONALE COINVOLTE
La ditta aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegare per l’espletamento delle funzioni relative al servizio oggetto dell’appalto un numero di operatori, meglio specificati in seguito, adeguato alle richieste pervenute dai servizi specialistici. Per quanto riguarda la salvaguardia dell’occupazione, l’appaltatore si obbliga ad applicare le norme previste dal CCNL delle cooperative sociali e dal contratto integrativo territoriale.
Assistente educatore per alunni disabili:
1. Inquadramento contrattuale richiesto: almeno di categoria C posizione C1, se trattasi di cooperative sociali e un contratto equivalente in caso di altri enti aggiudicatari, come previsto dalle normative contrattuali nazionali e provinciali, fatti salvo comunque categorie e anzianità maturati in precedenti contratti.
2. Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo sociale, pedagogico ed educativo, con esperienza passata almeno triennale, ovvero laureato o laureando negli stessi indirizzi, fatto salvo il personale già assunto.
3. L’assistente educatore compartecipa con altri soggetti alla gestione dei progetti assistenziali ed educativi relativi al minore nel contesto educativo e/o extrascolastico.
Mansioni:
a) Supporto all’autonomia dell’alunno disabile:
- cura e igiene personale;
- aiuto negli spostamenti;
- aiuto durante la somministrazione di cibo.
b) Supporto all’integrazione scolastica dell’alunno disabile:
- nella relazione con i suoi pari;
- nella relazione con gli adulti;
- accompagnamento nei viaggi di istruzione, anche di più giorni; l’accompagnamento alle gite scolastiche spetta prioritariamente all’insegnante di sostegno, con l’eventuale presenza dell’assistente educatore qualora l’alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza. In ogni caso l’assistente educatore è tenuto, se richiesto, alla partecipazione alle gite scolastiche, alle seguenti condizioni:
✓ per gite di un giorno si riconoscono all’assistente educatore le effettive ore svolte, per un massimo di 10 ore,
✓ per gite di più giorni si riconoscono per ciascun giorno 10 ore (vitto e alloggio dell’operatore sono a carico della Scuola).
✓ Tutte le ore di prestazione aggiuntive, oltre il normale monte ore giornaliero/settimanale assegnato saranno recuperate dall’assistente educatore con modalità e tempi da concordare con l’impresa aggiudicataria e il Servizio sociale comunale (per il solo Comune di Palosco si veda l’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto).
c) Supporto agli apprendimenti scolastici dell’alunno disabile:
- affiancamento e accompagnamento nei percorsi didattici concordati con il team docente;
- partecipazione all’elaborazione del PEI in collaborazione con il gruppo docenti che indichi obbiettivi e modalità di intervento.
d) Collaborazione con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell’intervento sul disabile:
- partecipazione alla programmazione
- partecipazione agli incontri di programmazione e verifica concordati con insegnanti e specialisti
L’Aggiudicatario si impegna a individuare a proprie spese un responsabile con funzioni di coordinamento e referente dei progetti oggetto del presente capitolato:
1. Inquadramento: almeno di categoria D posizione D3, se trattasi di cooperative sociali e un contratto equivalente in caso di altri enti aggiudicatari, così come previsto dalle normative
contrattuali nazionali e provinciali, fatti comunque salvo livelli e anzianità maturati in precedenti contratti.
2. Titolo di studio: laureato o laureando in scienze dell’educazione o xxxxxx xxxxxx (psicologia o servizio sociale o psico-pedagogica), con una documentata e specifica esperienza lavorativa almeno triennale di coordinamento dei servizi di assistenza educativa scolastica.
3. Mansioni:
- funzione di coordinamento e supporto del personale assegnato;
- funzione di raccordo tra cooperativa o altri enti aggiudicatori, scuole e Comune
- rendicontazione annuale e/o su richiesta sia del Piano Educativo Individualizzato che sul Progetto di Servizio.
L’aggiudicatario dovrà inviare l’elenco del personale impiegato, con specificata la relativa qualifica e il monte ore del coordinatore.
Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere la sostituzione del personale qualora lo stesso, per seri e comprovati motivi o per mancanza del titolo di studio richiesto, non risulti idoneo all’espletamento del servizio.
ART. 8 – ATTIVITÀ NON SPETTANTI A UN ASSISTENTE EDUCATORE
L’Assistente educatore non deve fare:
- accompagnare l’alunno in casi di malore al pronto soccorso, azione che è di pertinenza dell’insegnante;
- reperire e predisporre il materiale didattico da somministrare all’alunno, che deve invece essere ricercato dall’insegnante;
- assistere altri alunni non attribuiti ad egli dal Comune;
- supplire all’assenza di altro personale scolastico o di altro Ente (esempio l’assistente educatore non può sostituirsi ad un istruttore di nuoto e quindi non può entrare in acqua durante il corso in cui è inserito l’alunno, sia che si tratti di nuoto o di corso di acquaticità);
- attuare prestazioni di carattere sanitario;
- pulire gli ambienti, salvo il normale riordino dopo un’attività;
- incontrare individualmente i genitori, compito spettante agli insegnanti.
L’assistente Sociale del Comune funge da primo contatto e filtro rispetto alle famiglie e alle scuole, partecipa agli incontri di monitoraggio e verifica nonché a quelli di programmazione iniziale qualora si renda necessario. Nel corso dell’anno verranno inoltre previsti degli incontri con gli assistenti
educatori, con il coordinatore e con gli altri soggetti coinvolti (scuola, famiglia).
ART. 9 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
L’aggiudicatario si impegna:
- a garantire la regolarità e la continuità del servizio, limitando il più possibile il turnover del personale;
- a provvedere all’immediata sostituzione del personale in servizio in casi di assenze programmate e, in caso di assenze non programmate, nel limite di 24 ore, impiegando personale di pari qualifica professionale, senza oneri aggiuntivi per il Comune;
- a comunicare tempestivamente l’avvenuta sostituzione degli operatori;
- a sospendere il servizio in assenza dell’utente. Il Comune, nel primo giorno di assenza dell’utente non preventivamente comunicata, riconosce all’assistente educatore un’ora di servizio;
- a rispondere direttamente dei danni arrecati ai destinatari del servizio o a terzi o alle cose, provocati nell’esecuzione dell’appalto. L’aggiudicatario deve, a tal fine, provvedere a stipulare apposita polizza che copra ogni rischio /RCT per sinistro, persona e danni a cose e RCO per sinistro e persona) con un massimale pari a € 5.000.000 rispetto all’attività svolta, con decorrenza dalla data di inizio del servizio. Il massimale previsto non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall’aggiudicatario. L’esistenza di una polizza assicurativa non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. In caso di danni arrecati a terzi la cooperativa/impresa sarà comunque obbligata a darne immediata notizia al Comune;
- a garantire che le attrezzature o i prodotti eventualmente utilizzati siano conformi alla normativa vigente, con la sottoscrizione del contratto l’impresa assume formale impegno in tal senso;
- a trasmettere mensilmente al Comune un dettagliato rendiconto delle ore effettuate dagli operatori, compresi quelli dei sostituti, vidimato dal referente della cooperativa o altri enti aggiudicatari e a fornire ogni informazione necessaria al Comune per verificare il buon funzionamento del servizio di assistenza educativa scolastica.
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nel caso di cambio di gestione l’appaltatore uscente dovrà applicare quanto disposto dall’art. 7 del contratto integrativo territoriale della Provincia di Bergamo e dall’art. 37 del
CCNL cooperative sociali ed analogo per la Provincia di Brescia.
In caso di non ottemperanza al suddetto obbligo, direttamente accertato, l’appaltatore provvederà alla risoluzione del contratto con facoltà di affidare lo stesso all’operatore economico che segue immediatamente in graduatoria.
L’aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
L’appaltatore è tenuto inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
L’ente appaltante potrà richiedere all’appaltatore, in qualsiasi momento, l’esibizione della documentazione atta a verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del C.C.N.L. di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
In caso di non ottemperanza al suddetto obbligo, debitamente accertato, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto con facoltà di affidare lo stesso alla cooperativa/impresa che segue immediatamente in graduatoria.
Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione.
La cooperativa/impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale affidato al servizio e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. Il Comune di Orio al Serio potrà richiedere all’aggiudicatario, in qualsiasi momento, l’esibizione della documentazione atta a verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del C.C.N.L. di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
In caso di non ottemperanza al suddetto obbligo, debitamente accertato, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto con facoltà di affidare lo stesso alla cooperativa/impresa che segue immediatamente in graduatoria.
L’aggiudicatario si impegna a rimborsare le eventuali spese per la mensa sostenute dai propri assistenti educatori per eventuali esigenze di servizio previste nel Progetto personalizzato dello studente, ove previste.
L’impresa cooperativa/impresa aggiudicataria si impegna ad assicurare iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche ai propri assistenti educatori, sostenendone direttamente e interamente i relativi oneri.
ART. 11 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
L’ente appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, anche nel caso di inadempienze imputabili all’aggiudicatario così riassumibili:
a) per motivi di pubblico interesse;
b) perdita di requisiti richiesti dal bando per l’ammissione alla gara d’appalto previsti nel Capitolato Speciale d’appalto, dal disciplinare o dalla normativa vigente;
c) cessione del contratto a terzi;
d) abbandono del servizio;
e) interruzione del servizio in tutto o in parte;
f) mancata attuazione del progetto educativo presentato in sede di offerta;
g) gravi irregolarità nella conduzione o organizzazione del servizio atte a compromettere il funzionamento del servizio;
h) frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
i) applicazione di tre penalità;
j) mancato espletamento del servizio per reiterate assenze del personale, non sostituito o per abbandono del servizio, salvo le giustificate cause di forza maggiore;
k) mancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento e inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative;
Il Comune potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dal codice civile e dalla vigente normativa.
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto il compenso viene corrisposto fino al giorno della cessazione dell’affidamento.
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’aggiudicatario per il fatto che ha determinato la risoluzione.
In seguito alla risoluzione del contratto è facoltà del Comune affidare il servizio al concorrente che
segue in graduatoria.
E’ comunque fatta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale.
Nel caso di cessazione per disdetta dell’Ente aggiudicatario, il Comune incamererà il totale della cauzione con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell’eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto.
Anche in tale ipotesi, è facoltà del Comune affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.
ART. 12 – RISPETTO D.LGS 81 DEL 09/04/2008
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche e integrazioni. L’appaltatore si impegna a presentare autocertificazione di aver svolto gli adempimenti di legge in materia di sicurezza; nello specifico potrà autocertificare di aver predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi e autocertificare la realizzazione di un piano informativo e formativo del personale impiegato nell’appalto e la relativa idoneità a seguito di sorveglianza sanitaria.
A seguito di aggiudicazione dovranno essere presentate entro un 15 giorni copie degli attestati formativi e copia dell’idoneità sanitaria del personale impiegato.
L’impresa dovrà comunicare altresì, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.
Resta inteso che l’impresa aggiudicataria, nel redigere l’offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.
ART. 13 – RISPETTO DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed è tenuto all’indicazione del nominativo del Responsabile della Privacy. Gli operatori in servizio sono considerati incaricati del trattamento dei dati personale in possesso del Comune e trasmessi all’aggiudicatario nei limiti in cui ciò sia necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio.
e della privacy.
L’aggiudicatario dovrà assicurare che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali
mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
ART. 14 - RISPETTO DELLA LEGGE 68 DEL 12/03/1999
La cooperativa/impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle norme che regolamentano il diritto al lavoro delle persone disabili.
ART. 15 - SEDE OPERATIVA
L’appaltatore deve avere sede operativa nel territorio regionale. Tale sede deve essere stabilmente funzionante (indicare indirizzo, numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica certificata) con responsabili in loco abilitati ad assumere decisioni immediate rispetto a soluzioni derivanti dallo svolgimento del servizio. In alternativa l’aggiudicatario si deve impegnare a stabilire tale sede nonché detto responsabile, non più tardi del trentesimo giorno successivo alla data di aggiudicazione del servizio. In questo caso l’appaltatore dovrà dimostrare l’avvenuta strutturazione della sede operativa mediante copia del contratto o altra documentazione dalla quale risulti la disponibilità di un immobile nonché l’esistenza del responsabile in loco tramite produzione di lettera di incarico.
ART. 16 - CONTATTO CON L’ÉQUIPE COMUNALE
La cooperativa/impresa aggiudicataria si impegna a tenere uno stretto contatto con il Comune provvedendo a nominare un coordinatore di riferimento.
Il lavoro tra Comune e l’aggiudicatario verrà inoltre raccordato almeno attraverso due incontri di programmazione, intermedio e finale rispetto all’anno scolastico.
A gennaio e giugno di ogni anno scolastico la cooperativa/impresa aggiudicataria dovrà inviare al Comune una relazione sull’andamento tecnico del servizio, necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi e ai risultati conseguiti.
L’aggiudicatario è chiamato infine a fornire, in qualsiasi momento, dati e informazioni circa l’andamento del servizio e l’adempimento degli obblighi contrattuali.
ART. 17 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
L’appaltatore dovrà garantire, per lo svolgimento del servizio, la formazione e l’aggiornamento del personale, programmando percorsi formativi a proprio carico e onere di almeno 15 ore annuali per ogni dipendente.
Saranno valutati in termini di punteggio eventuali percorsi di sostegno e di formazione aggiuntivi rivolti al coordinatore e agli educatori: in particolare andranno indicati l’oggetto del/i percorso/i formativo/i, il monte ore annuale previsto per il coordinatore e il monte ore annuale previsto per la figura dell’ educatore. Tali corsi si intendono aggiuntivi a quelli obbligatori per legge e alle n. 15 ore annuali obbligatorie previste per dipendente di cui al precedente punto 1).
Il programma formativo dovrà essere comunicato all’inizio di ogni anno scolastico.
ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale.
Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerati cessioni ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere.
E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
In caso di raggruppamenti e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese già in sede di gara.
ART. 19 - REVISIONE CONTRATTUALE
Il prezzo orario offerto in sede di gara dovrà essere comprensivo di tutti i costi relativi al servizio e quindi del costo dell’attività di assistenza educativa, del coordinamento, dei costi di segreteria, del costo dei pasti consumati durante il servizio, del costo dell’attrezzatura professionale eventualmente necessaria per ogni operatore (grembiule, guanti ecc.), del rimborso chilometrico, dei costi per la sicurezza e della formazione del personale, degli oneri per la sicurezza e di ogni altro onere diretto o indiretto a carico dell’aggiudicataria ad eccezione dell’IVA.
Il corrispettivo orario offerto si intende fisso e invariabile per tutto l’anno scolastico 2019/2020. E’ ammessa la revisione dei prezzi a partire dal 1 settembre 2020 sulla base dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
E’ ammessa la revisione dei prezzi, previa richiesta scritta, a partire dal 01.09.2020.
ART. 20 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
All’aggiudicatario sarà corrisposto direttamente dall’ente appaltante, dietro presentazione di regolare fattura mensile elettronica, il prezzo dovuto moltiplicato per il numero di ore di assistenza educative e di coordinamento, ove previste, effettivamente erogate (oltre IVA di legge).
La fatturazione delle ore di assistenza svolte a favore degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e IeFP dovrà essere separata dalla fatturazione delle ore di assistenza educativa previste per gli altri ordini di scuole, in quanto soggette a parziale rimborso da parte di Regione Lombardia (non necessario per il solo Comune di Palosco).
Alla liquidazione delle fatture si procede previo controllo delle ore erogate da parte del Comune, previa presentazione di rapporti mensili, distinti per ogni singolo operatore, che dovrà pervenire al Protocollo comunale prima dell’emissione della fattura. Il prospetto dovrà contenere le seguenti indicazioni: nome dell’educatore, nome dell’alunno, orario settimanale di servizio, la data, l’orario di inizio e termine del servizio, il totale delle ore giornaliere distinte tra le ore ordinarie ed eventuali ore straordinarie (per programmazione, riunioni, uscite didattiche, gite), il totale delle ore mensili, la firma dell’operatore.
Non si dà corso al pagamento di fatture che non presentino i dati richiesti e che non siano precedute dai rapporti mensili debitamente compilati e sottoscritti.
Non saranno liquidate all’aggiudicatario ore effettuate in eccedenza al monte ore concordato, tranne il caso del pagamento di un’ora di servizio per l’assenza senza preavviso da scuola dell’alunno disabile.
Viene espressamente convenuto che l’ente appaltante potrà trattenere sul prezzo da corrispondere alla Ditta aggiudicataria le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati alla ditta fornitrice, o il rimborso a pagamento di eventuali penalità comminate.
Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 10 del Decreto legge n. 185/2008, così come modificato dalla legge di conversione n. 2/2009, conf. Circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010), la liquidazione delle fatture mensili emesse dalla ditta aggiudicataria sarà effettuato dal Comune a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento, previa verifica della rispondenza delle ore di assistenza svolte e acquisizione di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), come previsto dall’art.4 del D.P.R. 2017/2010 attestante l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.
In caso di irregolarità la liquidazione potrà essere sospesa fino alla regolarizzazione delle pendenze.
L’Amministrazione Comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all’impresa appaltatrice, per il rimborso di spese per il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.
L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza contrattuale, né tantomeno potrà dare titolo alla ditta per la richiesta di interessi di mora.
ART. 21 - NOMINA DI UN REFERENTE COMUNALE
Il Comune nomina un suo referente a cui affida le funzioni di verifica e controllo del servizio.
ART. 22 - CONTROLLI E VERIFICHE
Il referente comunale avrà l’obbligo di controllare l’adempimento dei doveri contrattuali avendo la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, informazioni sul regolare svolgimento del servizio, nonché attuando controlli e verifiche con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei, anche in collaborazione con i referenti delle scuole presso cui il personale è impiegato.
Il referente comunale convocherà per due volte nel corso dell’anno Scolastico, verso la metà e fine anno scolastico, un incontro con il coordinatore individuato dall’Ente aggiudicatario e con gli assistenti educatori per una verifica sull’andamento del servizio.
ART. 23 - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E PENALITÀ
La ditta appaltatrice, nell’esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti il servizio stesso e alle istruzioni che verranno comunicate per iscritto o verbalmente dall’Amministrazione Comunale.
In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, dal Capitolato prescrittivo generale e dal progetto di gestione del servizio presentato in sede di offerta, non imputabile a cause di forza maggiore, l’aggiudicatario è tenuto al pagamento di una penalità.
L’applicazione della penalità, stabilita insindacabilmente dall’ente appaltante, dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza alla quale la ditta avrà facoltà entro 10 giorni dalla notifica delle contestazione stessa, di prestare le proprie controdeduzioni.
1. La Ditta appaltatrice nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l’obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente servizio, alle istruzioni che le vengano comunicate anche verbalmente dall’Amministrazione Comunale.
2. L’Amministrazione ha la facoltà di risolvere definitivamente il rapporto quando, richiamata preventivamente la Ditta appaltatrice per almeno tre volte nell’anno scolastico, mediante nota scritta, all’osservanza degli obblighi inerenti l’accordo stipulato, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestatele. In caso di risoluzione del rapporto, ai sensi del presente articolo, la Ditta appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare all’Amministrazione.
3. L’Amministrazione si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, la facoltà di chiedere a terzi l’esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta appaltatrice l’eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa.
4. In caso di singole inadempienze, l’Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale in relazione alla gravità dell’inadempienza variabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di
€ 1.500,00 ed all’eventuale recidiva di quanto riscontrato. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. L’ammontare della penale potrà essere trattenuto sul primo pagamento mensile successivo alla definizione dell’ammenda stessa. Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dar motivo a penalità o se, ripetute, a risoluzione sono:
• Mancata comunicazione di assenza giornaliera del personale;
• Mancata sostituzione dell’operatore;
• Inosservanza dell’orario di servizio;
• Irreperibilità del coordinatore (se previsto);
• Infrazioni nello svolgimento del servizio segnalate e attestate dall’utenza;
• Mancato rispetto dei contenuti e delle condizioni essenziali per la buona esecuzione del servizio;
• Comportamento scorretto e lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità degli alunni/studenti assistiti da parte degli educatori;
• Mancata esecuzione, sospensione ovvero impossibilità ad espletare uno solo dei servizi oggetto dell’appalto;
• Personale inidoneo e/o qualifica degli operatori non corrispondente a quella prevista dal presente capitolato.
5. Per la puntuale definizione e quantificazione delle specifiche penalità, laddove dettagliatamente prevista, si rimanda ai capitolati tecnici dei singoli lotti/Comuni".
ART. 24 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, SPESE IMPOSTE E TASSE
1. Il contratto sarà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo a cura dell’Ufficiale rogante dell’Amministrazione.
2. Il contratto è immediatamente efficace, fatte sale eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto sono a carico dell’Aggiudicatario.
4. Per quanto riguarda l’IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
ART. 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
L’aggiudicatario, per la stipulazione del presente contratto, dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza dei contenuti e degli obblighi imposti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto derivante dal presente appalto.
L’aggiudicatario, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 si obbliga a comunicare al Comune di Orio al Serio, entro sette giorni dalla loro accensione e comunque antecedentemente alla stipulazione del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, nonché, entro il medesimo termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
ART. 26 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in fase di esecuzione del presente contratto, è devoluta all’autorità giudiziaria ordinaria, al Foro di Bergamo per i Comuni di Orio al Serio e Verdellino, al Foro di Brescia per il Comune di Paderno Franciacorta.
ART. 27 – RINVIO AD ALTRE NORME
Il servizio è regolato dal presente Capitolato Speciale d’appalto, dal Capitolato prescrittivo comune a tutti i Comuni interessati e dal Disciplinare.
Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile (art. 1218 e seguenti) e alla disposizioni di legge vigenti in materia.
ART. 28 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
In ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all’adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all’inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.