Contratto di assicurazione
Decennale postuma danni diretti all’immobile
ad uso civile abitazione e/o servizi e danni a terzi
Il presente Fascicolo Informativo contenente
a) Nota Informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Informativa privacy,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione
Decennale postuma danni diretti all’immobile ad uso civile abitazione e/o servizi e danni a terzi
Nota informativa
• A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
• B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
5. Premi
6. Rivalse
7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
8. Legislazione applicabile
9. Regime fiscale
• C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
10. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
11. Reclami
12. Mediazione per la conciliazione delle controversie
• Glossario
Condizioni di assicurazione
• Condizioni generali di assicurazione
- Sezione A - Danni dell’immobile
- Sezione B - Responsabilità civile verso terzi
• Norme comuni per le sezioni A e B
Informativa privacy
Fascicolo Informativo - Decennale postuma danni diretti all’immobile ad uso civile abitazione e/o servizi e danni a terzi
NOTA INFORMATIVA
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Decennale postuma danni diretti all’immobile ad uso civile abitazione e/o servizi e danni a terzi
NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione
Nota informativa relativa al contratto di assicurazione “Decennale postuma danni diretti all’immobile ad uso civile abitazione e/o servizi e danni a terzi” (Regola- mento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a Unipol Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo conte- nuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP;
- il Contraente deve prendere visione delle condizio- ni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclu- sioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evi- denziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fasci- colo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Unipol Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario as- sicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Unipol Assicurazioni S.p.A. (“la Società”), società uni- personale soggetta all’attività di direzione e di coordi- namento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
b) Sede legale e Direzione: Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: 051 5077111 - telefax 051 375349 - sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - indirizzo di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
d) La Società è autorizzata all’esercizio delle Assicura- zioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007. Numero di iscrizione all’Albo delle imprese assicurative: 1.00159.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa Le informazioni che seguono sono inerenti all’ultimo bi- lancio approvato relativo all’esercizio 2010.
Patrimonio netto: € 1.225.389.670,00 Capitale sociale: € 150.300.000,00
Totale delle riserve patrimoniali: € 1.160.117.041,00 Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,10; tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del mar- gine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato senza clausola di tacito rinnovo. Avvertenza: l’assicurazione cessa alla data di scadenza indicata in polizza e comunque non oltre 10 anni dalla data dei certificati; si rinvia all’art. 22 “Effetto e dura- ta della garanzia – periodo di assicurazione e premio” delle Norme comuni per le sezioni A e B.
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione sono le seguenti:
• Sezione A - DANNI ALL’IMMoBILE: la Società si ob- bliga ad indennizzare l’Assicurato per i danni materia- li e diretti causati all’opera assicurata, purché deriva- ti, come previsto dall’art. 1669 C.C., da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzio- ne ed abbiano colpito parti strutturali dell’immobile destinate per propria natura a lunga durata.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 1 ”oggetto dell’assicurazione” della Sezione A - Danni all’immo- bile delle Condizioni di assicurazione.
• Sezione B – RESPoNSABILITà CIVILE VERSo TER- zI: la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti, da quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, in- teressi e spese) di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione A.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 16 ”oggetto dell’assicurazione” della Sezione B - Responsabilità civile verso terzi delle Condizioni di assicurazione.
Le garanzie principali possono essere integrate con Condizioni Particolari.
Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla ri- duzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia, per gli aspetti di detta- glio, agli artt. 2 “Delimitazione dell’assicurazione” del- la Sezione A - Danni all’immobile e 17 “Delimitazione dell’assicurazione” della Sezione B - Responsabilità Ci- vile verso terzi delle Condizioni di assicurazione.
Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed
esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli arti- coli delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per il det- taglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione e alla scheda di polizza.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraen- te, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplifi- cazioni numeriche.
Meccanismo di funzionamento della franchigia:
1° esempio
Somma assicurata: € 1.000.000,00 Danno: € 1.500,00
Franchigia: € 250,00
Indennizzo: € 1.500,00 - € 250,00 = € 1.250,00
2° esempio
Somma assicurata: € 1.000.000,00 Danno: € 200,00
Franchigia: € 250,00
Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.
Meccanismo di funzionamento dello scoperto:
1° esempio
Somma assicurata: € 50.000,00 Danno: € 10.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Indennizzo: € 10.000,00 - 10% del danno = € 9.000,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è superiore al minimo non indennizzabile).
2° esempio
Somma assicurata: € 500.000,00 Danno: € 3.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Indennizzo: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).
Meccanismo di funzionamento del massimale: Somma assicurata/Massimale: € 500.000,00 Danno: € 600.000,00
Indennizzo: € 500.000,00
Assicurazione parziale: la somma assicurata deve cor- rispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore, l’indennizzo pagato dalla Società sarà parziale.
Indennizzo = ammontare del danno x somma assicurata
valore delle cose assicurate
Esempio relativo alla garanzia:
Importo del danno: € 30.000,00 Somma assicurata: € 60.000,00
Valore delle cose assicurate (costo di rimpiazzo a nuovo):
€ 92.000,00
Indennizzo = € 30.000,00 x (€ 60.000,00 : € 92.000,00) =
€ 19.565,00
Il danno non verrà pertanto risarcito per intero.
Si rimanda all’art. 4 “Somma assicurata - Assicurazio- ne parziale” della Sezione A - Danni all’immobile per gli aspetti di dettaglio.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circo- stanze del rischio
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto po- trebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’art. 24 “Dichiarazioni inesatte o reticenze - obblighi del Contraente o dell’Assicurato” delle Norme comuni per le Sezioni A e B per gli aspetti di dettaglio.
5. Premi
Il premio deve essere pagato in via anticipata per l’in- tera durata dell’assicurazione all’Agenzia/Intermedia- rio assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’art. 22 “Effetto e durata della garanzia – Periodo di assicurazione e pre- mio” delle Norme comuni per le Sezioni A e B.
6. Rivalse
Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente da parte della Società.
7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivo- no in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952, comma 2, C.C.).
8. Legislazione applicabile
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
9. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo la seguente aliquota attualmente in vigore: 21,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
10. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l’Assicu- rato devono comunicarlo entro tre giorni per iscritto alla Società.
Si rinvia all’art. 23 “Denuncia di sinistro- obblighi in caso di sinistro”, delle Norme comuni per le sezioni A e B, e agli artt. 10 “Procedure per la valutazione del danno”, 5 “Determinazione del danno” e 7 ”Pagamen-
to dell’indennizzo” della Sezione A - Danni all’immobile per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accerta- mento e liquidazione del danno.
11. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscrit- to alla Società, indirizzandoli a Unipol Assicurazioni
S.p.A. – Reclami Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) - Tel.: 00 00000000 (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) - Fax: 00 00000000 - E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx . Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel ter- mine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 00 000000.
I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si la- menta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’even- tuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiuta- mente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei re- clami sono riportate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un Contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:
- all’ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controver-
sie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competen- te dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http:// xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra or- ganismi nazionali.
Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l’organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legislazione pre- scelta ed il Cliente stesso.
12. Mediazione per la conciliazione delle controversie Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legisla- tivo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.
Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti as- sicurativi, di rivolgersi ad un organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Mini- stero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’As- sicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potran- no far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ov- vero a mezzo fax al n° 000 0000000.
Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbliga- torio, cioè deve essere attivato prima dell’instaurazio- ne della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012.
Decennale postuma danni diretti all’immobile ad uso civile abitazione e/o servizi e danni a terzi
GLOSSARIO
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione
GLOSSARIO VALIDO PER ENTRAMBE LE SEZIONI
Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
• Assicurazione: il contratto di assicurazione;
• Collaudo: tutti gli atti, le procedure e le prove neces- sarie a determinare l’utilizzo e l’agibilità dell’immobile secondo la sua destinazione d’uso, da effettuarsi en- tro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge;
• Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione;
• Controllore tecnico: l’organismo di Tipo A abilitato a redigere rapporti di ispezione in corso d’opera secon- do le norme UNI EN 45004 che opera ai sensi delle norme UNI 10721 nonché sulla base dei requisiti mi- nimi stabiliti nella polizza;
• Gravi difetti costruttivi: gli eventi rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 1669 del Codice Civile che colpiscono parti strutturali dell’immobile destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’immobile, sempreché, in entrambi i casi, inter- venga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
• Immobile: l’immobile costruito ovvero l’intero edificio descritto in polizza;
• Parti strutturali dell’immobile destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell’immo- bile oggetto di collaudo statico ai sensi delle norme di legge quali murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant’altro di si- mile;
• Parti dell’opera definite non a lunga durata: parti di completamento e finitura dell’opera quali pavimenta- zioni industriali e relativa massicciata di sottofondo, pavimenti, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi e muri di tamponamento, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti, impianti di riscaldamen- to, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quanto altro di simile;
• Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
• Quota di proprietà: l’immobile o porzione dell’immo- bile descritto ed individuato nell’atto di proprietà rogi- tato ed intestato al singolo Assicurato;
• Sinistro: ogni manifestazione di danno anche se ri- conducibile ad una serie di eventi direttamente o indi- rettamente originati da una stessa causa prima;
• Società: l’impresa assicuratrice.
GLOSSARIO VALIDO PER LA SEZIONE A - DANNI ALL’IMMOBILE
Ad integrazione di quanto indicato nel “Glossario va- lido per entrambe le Sezioni” le parti convengono di attribuire alle sottoindicate parole il significato con- venzionalmente di seguito precisato:
• Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione in proporzione alla quota di pro- prietà, ovvero l’acquirente vale a dire la persona fisica che acquista un edificio o una porzione di edificio da costruire in qualunque forma, compreso il leasing, con atto che abbia come fine il trasferimento futuro di un immobile o un diritto di godimento sullo stesso;
• Indennizzo: la somma dovuta in caso di sinistro dalla Società da ripartire tra gli Assicurati in base alle ri- spettive quote di proprietà dell’intero immobile;
• Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico del Contraente;
• Scoperto: la parte di danno espressa in misura per- centuale che resta a carico del Contraente.
GLOSSARIO VALIDO PER LA SEZIONE B - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Ad integrazione di quanto indicato nel “Glossario va- lido per entrambe le Sezioni” le parti convengono di attribuire alle sottoindicate parole il significato con- venzionalmente di seguito precisato:
• Assicurato: il Costruttore e il Contraente qualora soggetto diverso dal Costruttore;
• Danni corporali: la morte o le lesioni personali;
• Danni materiali: la distruzione o il danneggiamento di cose;
• Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato;
• Indennizzo: l’importo massimo dovuto dalla Società in caso di sinistro;
• Massimale: il massimale indicato in polizza rappre- senta il massimo esborso della Società, per uno o più sinistri verificatisi durante l’intero periodo di efficacia dell’assicurazione;
• Scoperto: la parte di danno espressa in misura per- centuale che resta a carico dell’Assicurato.
Unipol Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Ed. 01/08/2011
Unipol Assicurazioni S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Xxxxx Xxxxxx)
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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Decennale postuma danni diretti all’immobile ad uso civile abitazione e/o servizi e danni a terzi
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione
DECENNALE POSTUMA DI IMMOBILI AD USO CIVILE ABITAZIONE E/O SERVIZI
Si conviene quanto segue:
• si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiara- zioni del Contraente riportate in polizza;
• l’assicurazione è prestata per le singole Partite, per lesomme e/o massimali indicati in polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie even- tualmente ivi previsti o nelle presenti Condizioni ge- nerali di assicurazione;
• l’assicurazione è operante esclusivamente per le Par- tite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo pre- mio;
• le definizioni hanno valore convenzionale e quindi in- tegrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
SEZIONE A - DANNI DELL’IMMOBILE
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell’Assicurato, in corrispettivo del premio con- venuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente polizza, ad indennizzare all’Assicurato, per la quota di proprietà, i danni mate- riali e diretti all’immobile assicurato, durante il periodo di efficacia del contratto sulla base delle garanzie di se- guito specificate.
L’obbligo della Società consiste esclusivamente:
a) relativamente alla Partita - Immobile, nell’inden- nizzo dei danni materiali e diretti causati all’immo- bile assicurato da uno dei seguenti eventi:
• rovina totale o parziale;
• gravi difetti costruttivi;
purché detti eventi siano derivanti, come previsto dall’art. 1669 C.C., da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione ed abbia- no colpito parti strutturali dell’immobile destinate per propria natura a lunga durata;
b) se espressamente richiamata in polizza la presen- te estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita - Spese di demolizione e sgombero, al rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasporta- re alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro in- dennizzabile a termini di polizza, nonché al rimbor- so dello smaltimento dei residui delle cose assicu- rate, nel limite del massimale assicurato. Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” di cui al D.Lgs.
n. 22 del 5/2/97 e successive modifiche ed inte- grazioni e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R.
n. 185/64 e successive modifiche ed integrazioni,
sono indennizzabili nell’ambito dell’importo sopra definito sino alla concorrenza massima di un su- blimite pari al 5% (cinque percento) dell’importo stesso;
c) le spese di ricerca e riparazione del danno nel limi- te del 5% dell’indennizzo relativo alla partita inte- ressata dal danno;
d) le spese ed i costi per il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovve- ro per l’uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi, nel limite del 5% dell’inden- nizzo relativo alla partita interessata dal danno.
Art. 2 - Delimitazione dell’assicurazione
La Società non è obbligata per:
a) vizi palesi o vizi occulti dell’immobile comunque noti al Contraente ovvero all’Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione e comun- que prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione;
b) danni cagionati da assestamento;
c) danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di co- lore;
d) danni derivanti da modifiche dell’immobile interve- nute dopo il collaudo;
e) danni indiretti o consequenziali;
f) interventi di manutenzione ordinaria e straordina- ria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
g) danni di deperimento o logoramento che siano con- seguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosfe- rici, o causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
h) danni causati da difetti, anche gravi, alle parti dell’immobile non destinate per propria natura a lunga durata, salvo siano conseguenti a danni in- dennizzabili nella garanzia base e fermo quanto stabilito nelle estensioni di garanzia specifiche se richiamate;
i) danni all’involucro;
j) spese di demolizione e sgombero, salvo se attivata la relativa Partita alla Sezione A;
k) danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni;
l) danni a pavimentazioni, rivestimenti ed intonaci;
m) danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che non derivino da eventi assicurati; da ful- mine, caduta di aerei;
n) danni da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e altri simili eventi naturali;
o) danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qua- lunque causa originato.
Art. 3 - Efficacia della garanzia
L’assicurazione è prestata alle seguenti condizioni es- senziali per l’efficacia della garanzia:
• che l’immobile sia stato realizzato a regola d’arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena os- servanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme
stabilite da organismi ufficiali ed in conformità del ca- pitolato allegato al preliminare di vendita;
• che l’immobile stesso sia usato e destinato secondo il progetto e secondo quanto dichiarato in polizza;
• che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalle norme di legge;
• che il Contraente abbia presentato il collaudo, con esito positivo e senza riserve, o in alternativa, il cer- tificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Ammini- strazione (documenti che formano parte integrante della polizza e debbono essere allegati al contratto).
Qualora non sia rispettata anche una sola delle con- dizioni suesposte, la garanzia o le eventuali estensioni della stessa non sono operanti.
Art. 4 - Somma assicurata - Assicurazione parziale La somma assicurata deve corrispondere per la Partita Immobile, al costo per l’integrale ricostruzione a nuovo dell’immobile di cui la proprietà dell’Assicurato fa parte, escludendo il solo valore dell’area.
Se al momento del sinistro la somma assicurata rivalu- tata secondo quanto previsto dall’art. 13 - Indicizzazio- ne, risulta inferiore a quanto sopra disposto, la Società risponderà dei danni solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il relativo costo di integrale ricostruzione, ferma restando la piena appli- cazione delle franchigie convenute sull’importo inden- nizzabile a termini di polizza.
Art. 5 - Determinazione del danno
La determinazione dei danni indennizzabili viene ese- guita secondo le norme seguenti:
a) stimando la spesa necessaria al momento del si- nistro per l’integrale ricostruzione a nuovo dell’im- mobile di cui la proprietà dell’Assicurato fa parte, escludendo il solo valore dell’area;
b) stimando la spesa necessaria al momento del sini- stro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate dell’immobile di cui la proprietà dell’Assicurato fa parte;
c) stimando il valore ricavabile dai residui. L’ammontare del danno sarà pari all’importo della sti- ma di cui al punto b), eventualmente integrato da quan- to previsto alle lettere c) e d) dell’articolo 1) - Oggetto dell’Assicurazione, diminuito dell’importo della stima di cui al punto c), ma non potrà comunque essere supe- riore alla somma assicurata per l’immobile al momento del sinistro (stima a).
Art. 6 - Deroga alla proporzionale
Non si applicherà la regola proporzionale di cui al- l’art. 4 - Somma Assicurata - Assicurazione parziale, se la somma assicurata, rivalutata secondo quanto pre- visto dall’art. 13 - Indicizzazione, risulterà insufficien- te in misura non superiore al 10%. Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, la regola pro- porzionale sarà operante per l’eccedenza rispetto alla somma assicurata aumentata di detta percentuale.
Art. 7 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato all’Assi- curato, in proporzione alla quota di proprietà, a fron- te di una quietanza redatta dalla Società e sottoscritta dall’Assicurato, per la propria quota, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto di indennizzo.
L’importo da corrispondersi sarà pari al valore di rico- struzione o riparazione dell’immobile, o delle parti di esso, al momento del sinistro tenendo conto del grado di vetustà, stato di conservazione e modo d’uso.
A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stes- sa sia effettuata entro 1 (uno) anno dalla data del si- nistro, la Società provvederà a versare all’Assicurato, in proporzione alla quota di proprietà, il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l’ammontare del danno determinato a norma del secondo comma dell’art. 5 - Determinazione del danno e quanto già cor- risposto secondo il precedente capoverso.
Art. 8 - Scoperto o franchigia in caso di sinistro Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazit- ne, uno scoperto percentuale dell’importo di ogni sini- stro, con i relativi valori minimi, oppure una franchigia fissa, come indicato in polizza.
Art. 9 - Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio
I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro inden- nizzabile, diversi da quelli di cui all’art. 1914 C.C., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo com- plessivo del sinistro.
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili, salvo quanto diversamente previsto all’art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione.
Art. 10 - Procedure per la valutazione del danno L’ammontare del danno è concordato dalle Parti diret- tamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l’altro dall’Assicu- rato, con apposito atto unico. I due Periti devono nomi- narne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito inter- viene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio
Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio peri- to, quelle del Terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 11 - Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiarazio- ni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero ag- gravato il rischio e non fossero state dichiarate;
c) verificare se il Contraente o l’Assicurato abbiano adempiuto gli obblighi di cui all’art. 23;
d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 5;
e) stimare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.
I risultati delle operazioni peritali, determinati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia colle- giale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 12 - Onere della prova a carico dell’Assicurato
In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabi- lità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nel- la presente polizza, resta inteso che l’onere della prova che tale danno rientra nella garanzia della polizza è a carico dell’Assicurato che intenda far valere un diritto all’indennizzo.
Art. 13 - Indicizzazione
Le somme assicurate, i minimi non indennizzabili, i massimi deducibili, le franchigie ed i limiti di indennizzo previsti in polizza, si intendono adeguati, ad ogni ricor- renza annuale dalla data di inizio del periodo di garan- zia fissata in polizza, del 5%.
Art. 14 - Limite di indennizzo
Le somme assicurate per ciascuna partita resa opera- tiva in polizza, con la rivalutazione prevista all’art. 13
- Indicizzazione - costituiscono il massimo indennizzo che la Società è tenuta a corrispondere all’Assicurato in proporzione alla quota di proprietà, per uno o più sini- stri e per l’intera durata del contratto, fermi gli eventua- li limiti di indennizzo indicati in polizza.
Art. 15 - Variazione dell’Assicurato
Nel caso di vendita di quote di proprietà dell’immobile la polizza opera nei confronti del nuovo soggetto risul- tante nell’atto di passaggio di proprietà che, per il pe-
riodo residuo e sino alla scadenza indicata nella Poliz- za, diviene Assicurato.
SEZIONE B - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Art. 16 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione B, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A.
Art. 17 - Delimitazione dell’assicurazione
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illi- mitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
L’assicurazione non comprende:
c) i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati;
d) i danni cagionati da vizi dell’immobile derivanti da modifiche o innovazioni realizzate dopo l’inizio della presente copertura assicurativa;
e) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione A;
f) i danni conseguenti a sinistro indennizzabile in base alle estensioni di garanzia anche se espressamente richiamate in polizza e rese operanti;
g) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qua- lunque sia la causa che li ha originati, nonché da in- terruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d’acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti mi- nerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
Art. 18 - Gestione delle controversie - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha l’interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per re- sistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale sta- bilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra Società e Assi- curato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da
essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivan- te dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in conni- venza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le prete- se, decade dai diritti del contratto.
Art. 19 - Scoperto o franchigia in caso di sinistro
Rimane a carico dell’Assicurato, per uno o più sinistri
verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazio- ne, uno scoperto percentuale dell’importo di ogni sini- stro, con i relativi valori minimi, oppure una franchigia fissa, come indicato in polizza.
Pertanto l’Assicurato dà mandato alla Società di assi- curazione di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rim- borsare la Società stessa su presentazione della relati- va quietanza sottoscritta dal danneggiato.
Decennale postuma danni diretti all’immobile ad uso civile abitazione e/o servizi e danni a terzi
NORME COMUNI PER LE SEZIONI A E B
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione
Art. 20 - Delimitazione dell’assicurazione
La Società non è obbligata ad indennizzare o a risarcire:
a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell’immobile assicurato, i danni da man- cato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell’immobile;
b) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o do- cumenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
c) i danni cagionati o agevolati da dolo dell’Assicura- to, del Contraente, dell’utente dell’Immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
d) i difetti di rendimento dei beni assicurati;
e) i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche, di qualsiasi altro genere che non rien- trino nelle specifiche previste per i materiali utiliz- zati;
f) i danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne all’immobile, realizzate dopo l’inizio della presente copertura assicurativa;
g) i danni causati da vizi del suolo riconducibili a mo- difiche esterne all’immobile assicurato, successive alla costruzione dello stesso;
La Società non è inoltre obbligata per:
h) i danni connessi o derivanti dalla presenza, deten- zione e dall’impiego dell’amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
i) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o ema- nazioni di calore o radiazioni, provenienti da tra- smutazioni del nucleo dell’atomo, come pure ra- diazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assi- curato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
j) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sa- botaggio organizzato, di occupazione militare, di in-
xxxxxxx, salvo che il Contraente o l’Assicurato pro- vi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
Art. 21 - Validità territoriale
L’assicurazione vale per le opere da realizzarsi nell’am- bito del territorio della Repubblica Italiana.
Art. 22 - Effetto e durata della garanzia - Periodo di assicurazione e premio
La polizza è stipulata per la durata e con la decorrenza fissate in polizza.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 della data ri- sultante dal certificato di ultimazione dei lavori.
La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque, salvo minori durate per specifi- che garanzie eventualmente operanti, non oltre 10 (die- ci) anni dall’ultimazione dei lavori. Dopo tale termine l’obbligo della Società cessa.
La polizza non sarà operante in caso di mancato paga- mento dell’intero premio.
Il premio deve essere pagato all’Agenzia alla quale è as- segnata la polizza oppure alla Società.
Il pagamento del premio può essere effettuato dal Con- traente tramite:
• assegni bancari, postali o circolari intestati all’Agen- zia nella sua specifica qualità oppure alla Società;
• ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l’Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Società;
• con contante fino al limite stabilito dalle norme di legge.
Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.
È fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, il di- sposto dell’art. 1901 C.C.
Art. 23 - Denuncia di sinistro - Obblighi in caso di si- nistro
Tutti i sinistri manifestatisi durante la validità della ga- ranzia devono essere denunciati per iscritto dal Contra- ente o dall’Assicurato, all’Agenzia alla quale è assegna-
ta la polizza, oppure alla Società, non oltre 12 mesi dal- la data di scadenza del periodo coperto dalla specifica garanzia assicurativa. Dopo tali termini l’obbligo della Società cessa.
In ogni caso la denuncia deve essere fatta entro i 3 gior- ni successivi all’accadimento del sinistro o al momento in cui il Contraente o l’Assicurato ne sia venuto a cono- scenza, ai sensi dell’art. 1913 C.C.; deve contenere la narrazione del fatto, la indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
Deve inoltre essere tempestivamente fornita ogni noti- zia, documentazione o eventuale atto giudiziario relati- vo al sinistro.
Il Contraente o l’Assicurato deve adoperarsi alla raccol- ta degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richieda, per un componimento amichevole, astenen- dosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della pro- pria responsabilità.
Il Contraente o l’Assicurato che esageri dolosamente l’ammontare del danno o ricorra, per giustificare l’am- montare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente le tracce o le parti danneggiate dal sinistro, decade dal diritto all’indennizzo.
Art. 24 - Dichiarazioni inesatte o reticenze - Obblighi del Contraente o dell’Assicurato
La Società presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Con- traente, il quale è obbligato a manifestare tutte le cir-
costanze che possono influire sull’apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 C.C.
Il Contraente o l’Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza deve darne notizia formale alla Società e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettaglia- to rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.
Art. 25 - Oneri fiscali
Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipulazione e all’esecuzione della presente polizza sono a carico del Contraente e dell’As- sicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 26 - Forma delle comunicazioni del Contraente o dell’Assicurato alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l’Assi- curato è tenuto, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ov- vero all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Art. 27 - Foro competente
Foro competente è quello individuato ai sensi della nor- mativa vigente.
Ed. 01/08/2011
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4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, la gestione di alcuni servizi condivisi per conto delle altre società del Gruppo.
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6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
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