CONTRATTO D’APPALTO
Rep. n. 5/2018
CONTRATTO D’APPALTO
PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA - AFFIDAMENTO ED ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO A SUPPORTO DEL SISTEMA DI EMERGENZA URGENZA DELLA REGIONE SARDEGNA
TRA
L’ Azienda Tutela della Salute della Sardegna ( C.F.92005870909 ), con sede in Sassari Via Monte Grappa n.82, di seguito denominata ATS contraente - nella persona del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e logistica Avv. Xxxxxxx Di Xxxxxxx nato a Milano il 05/04/1954 C.F. DGNRRT54D05F205H, domiciliato per la carica presso la sede aziendale.
E
L'Impresa AIRGREEN srl di seguito nominata per brevità AIRGREEN, con sede legale in Xxxxxxxxxxx (XX) Xxx Xxxxx, 000, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 05084120012 e numero 683659 del Repertorio Economico Amministrativo, in persona del Legale Rappresentante - Sig. Xxxxxxx Xxxxx (C.F. RDAMRA51D06C722Q ), nato a Ciriè (TO) il 06/04/1951 e residente a Robassomero (TO) in Xxx Xxxxx, 000. PREMESSO CHE
Con deliberazione del Direttore Generale della ATS SARDEGNA n. 490 DEL 27/06/2017, adottata, previo parere favorevole espresso dall'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac) nell'ambito del Protocollo di vigilanza stipulato tra Anac e Regione Sardegna e a seguito dell'esito positivo del
controllo Regionale ai sensi dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e s.m.i., si è autorizzato a contrarre, a mezzo procedura aperta di rilievo europeo, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, per l’appalto di cui all'oggetto, il cui bando di gara è stato pubblicato in GUUE in data 14/07/2017.
- Con determinazione dirigenziale n. 1632 del 23/02/2018 sono stati approvati gli atti di gara (allegati alla citata determinazione) e si è aggiudicato l'appalto del servizio di che trattasi all’offerente Airgreen S.rl.
- che in data 26/02/2018 si è comunicata nelle forme di legge, l’aggiudicazione all'aggiudicatario e a tutti gli offerenti che hanno presentato offerta in relazione all’appalto, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 .
-Avverso detta aggiudicazione, con atto acquisito al protocollo di questa S.A. con il numero 106291 del 27/03/2018, l'offerente Babcock, classificatosi al secondo posto nella graduatoria di merito, ha presentato ricorso al TAR Sardegna con istanza di sospensiva, mentre si è appena definito con esito favorevole ad ATS Sardegna-Airgreen il contenzioso instaurato dalla Società Elitaliana S.p.a.; sono stati anche proposti motivi aggiunti in seguito all'approvazione da parte di ATS della deliberazione del Direttore Generale n. 613 del 11/04/2018.
- il TAR Sardegna con sentenza n. 572/2018 ha respinto il ricorso presentato da Babcock; pende il termina per l'eventuale appello al Consiglio di Stato;
- nel mentre, considerata l'urgenza di procedere all'attivazione del servizio, ATS e Airgreen hanno sottoscritto il verbale di consegna anticipata in via d'urgenza in data 18/05/2018 che si allega al presente contratto (all. 1);
- L'aggiudicatario ha presentato i seguenti documenti:
- garanzia definitiva, così come prescritto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 sotto forma di polizza fideiussoria- N.1259230 e relativa appendice n. 1, in atti di questa Azienda, presso la compagnia Elba Assicurazioni S.p.a. per un importo pari a €.2.912.227,00 con applicazione delle riduzioni di legge poiché l'appaltatore è in possesso delle certificazioni ISO 9001/2015 e 14001/2015.
- coperture assicurative di cui all'art. 16 del CSA mediante dichiarazione rilasciata da Allianz Global Corporate & Specialty SE relativa alla polizza n.030.245.109, in atti di questa Azienda.
- patto d’integrità debitamente compilato e sottoscritto, che integra il presente contratto;
- sono stati effettuati una prima volta i controlli di legge ex art. 80 ed Antimafia dai quali risulta esito positivo; i controlli sono stati reiterati prima della stipulazione del contratto.
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - Premesse e allegati
Le premesse e gli atti in esse richiamati (compresi i relativi allegati e gli atti e documenti cui si rinvia e di cui si fa menzione), che le parti dichiarano espressamente di ben conoscere, fanno parte integrante del contratto, pur se non materialmente allegati. L’appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, accetta integralmente, pur se non materialmente qui trascritte, tutte le dichiarazioni di scienza, conoscenza ed impegno pre-contrattuale rese
in fase di gara, inclusa l’accettazione volontaria, incondizionata degli atti di
gara.
Qualora fosse impugnata la sentenza TAR Sardegna 572/2018, l’accordo potrà essere dichiarato risolto di diritto da ATS in ipotesi di sentenza CdS sfavorevole, da valutare nel merito; in tal caso la risoluzione avrà luogo senza oneri e/o indennizzi di sorta ad Airgreen, che nulla avrà da pretendere, fatti salvi i corrispettivi spettanti per le prestazioni correttamente svolte ed effettivamente rese, nonché i costi per forniture indispensabili per l’attivazione del servizio che, in caso di mancata stipulazione del contratto d’appalto dovessero rimanere nella disponibilità di ATS Sardegna e/o AREUS.
Considerata la pendenza del termine per l'impugnazione della sentenza Tar Sardegna 572/2018 le parti confermano gli accordi preliminari di cui al verbale di consegna in via d'urgenza citato nelle premesse; AREUS e Airgreen potranno, peraltro, modificarli secondo necessità operative con scambio di lettere commerciali, comunicate anche ad ATS.
ART. 2 – Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento e l’esercizio del servizio di elisoccorso e di eliambulanza a supporto del sistema di emergenza urgenza della Regione Sardegna, da erogarsi nei modi e con i mezzi previsti in Capitolato speciale d'appalto e di tutto quanto necessario per l’espletamento del servizio secondo quanto dichiarato in offerta tecnica e risultante dalle norme operative vigenti.
L’espletamento dei servizi e le prestazioni a carico dell'appaltatore sono meglio descritte nei documenti Capitolato speciale d'appalto, Relazione sulla procedura di aggiudicazione e specifiche tecniche e relativa documentazione
allegata (d'ora in poi i citati documenti sono detti anche e più semplicemente CSA) cui si rimanda integralmente, con particolare riferimento all'art. 1 che si intende come se materialmente qui trascritto. I servizi e le prestazioni si svolgeranno dalle tre basi secondo gli accordi con gli enti gestori degli aeroporti per l'utilizzo delle Basi Hems che saranno stipulati direttamente dalla Regione Sardegna / dall'Azienda per la Tutela della Salute - ATS Sardegna / da AREUS.
Alla luce di tali accordi, saranno assicurati con oneri NON a carico dell'aggiudicatario:
1) la disponibilità dei locali, quali: hangar, locali di soggiorno per il personale dedito al servizio di elisoccorso, uffici, uffici tecnici e spogliatoi, depositi e magazzini, area parcheggio esterna (air side);
2) il servizio anti incendio, fatta eccezione per le attività di volo.
ART. 3 – Durata del contratto – Clausola di estensione
Il contratto avrà una durata di 8 anni, a decorrere dal 01/07/2018 come da verbale di esecuzione anticipata in atti. Alla scadenza del periodo, ai sensi dell'art. 2 del CSA, il presente contratto potrà essere eventualmente prorogato, agli stessi patti e condizioni vigenti in quel tempo, nelle more della procedura di gara per l’affidamento di un nuovo contratto di servizio. Nessuna pretesa può essere vantata dall’aggiudicatario in caso di mancato esercizio dell'opzione di proroga, che resta ad esclusiva valutazione discrezionale della stazione appaltante.
ART. 4 – Valore di contratto - Corrispettivi - Tracciabilità Flussi finanziari - Cessione crediti.
Il valore economico complessivo stimato del contratto è pari ad € 58.497.248,00 netto IVA e oneri DUVRI non soggetti a ribasso d'asta (€ 95.300,00) , come da offerta economica di dettaglio che si allega al presente contratto (all. 2).
Il pagamento dei corrispettivi contrattuali avrà luogo in rate mensili posticipate e saranno pagati entro sessanta giorni dalla data del ricevimento delle fatture una volta accertata la regolarità e la completezza della prestazione resa.
L’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 nella consapevolezza che nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., il contratto viene risolto ipso iure. L’appaltatore ha comunicato all’Azienda gli estremi identificativi del c/c dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici:
- IBAN IT 38C0200830381000001273017 Banca Unicredit Spa - Agenzia 6755 Persona/e abilitata/e ad operare su di esso: Xxxxxxx xxxxx e Xxxxxxx Xxx_
- IBAN XX00X0000000000000000000000 Banca INTESA SAN PAOLO -
Agenzia 244 Persona/e abilitata/e ad operare su di esso: Xxxxxxx xxxxx e Xxxxxxx Xxx.
Parimenti, l’appaltatore dovrà comunicare ogni modifica inerente ai dati comunicati e acquisiti dall’Azienda, nello specifico, per ciò che concerne il conto corrente dedicato e le persone abilitate ad operare su di esso.
La cessione dei crediti è disciplinata dall’art. 12 del Capitolato generale d'appalto e relative norme e atti di rinvio.
Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità delle prestazioni e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
ART.5 - Disciplina del Contratto
Il contratto è disciplinato, in ordine di prevalenza, dal Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, dal Bando e dal Disciplinare di gara e relativi allegati, dalle norme in tali atti richiamate, dall’offerta accettata, comprese le condizioni migliorative. I suddetti atti, seppur non materialmente allegati, si intendono come se integralmente qui trascritti.
ART.6 – Diritto di Recesso
In seguito a eventi quali la riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale o l’entrata in vigore di norme o l’assunzione di iniziative a livello regionale per razionalizzazione e la riduzione della spesa sanitaria, potrebbe essere necessario dopo l’aggiudicazione procedere al recesso dal contratto o alla modifica di alcune clausole contrattuali tra cui quella inerente alla durata contrattuale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
L'art. 11 del CGA così dispone:
(omissis)
3. L’Azienda può recedere dal contratto per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso. Di norma costituisce legittimo motivo di recesso la necessità di modificare i processi produttivi dell’Azienda per ragioni di contenimento della spesa pubblica in attuazione di provvedimenti statali o regionali, anche di indirizzo.
4. Nell’ipotesi di recesso dal contratto, si applica l’art. 1671 del C.C.; all’aggiudicatario compete, oltre al pagamento delle prestazioni eseguite prima della comunicazione di recesso, un indennizzo pari al 10% del valore contrattuale residuo salvo che risulti, prima del recesso, un mancato guadagno in misura inferiore o superiore (in particolare, faranno fede, se esistenti, i documenti inerenti il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta).
5. Qualora ricorra una delle fattispecie previste dall’art. 108 comma 2 del Codice, l’appaltatore ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’Azienda perché quest’ultima possa dichiarare immediatamente risolto il contratto; la segnalazione che pervenga all’Azienda oltre il quindicesimo giorno dal verificarsi dell’evento comporta l’incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno che l’Azienda dovesse subire.
6. E’ inoltre sempre possibile il recesso nei casi e con la modalità previste dall’art. 109 del Codice."
L’appaltatore, nell’ipotesi di recesso, in conformità a quanto previsto dall’art 11 c. 4 del CGA, ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
ART.7 – Esecuzione contrattuale - Aree di atterraggio L’appaltatore eseguirà le prestazioni a suo carico alle condizioni e ai patti risultanti dagli atti di cui all’art. 5 del presente contratto che le parti dichiarano di ben conoscere pur se non materialmente allegati.
L’appaltatore dovrà ottemperare, per quanto di propria competenza, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni
vigenti o che fossero emanate in corso di esecuzione dell’appalto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori.
Il rappresentante dell’appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsiasi altra natura, nonché avente interesse nell’attività della Ditta medesima, è dipendente dell’ente appaltante anche se in posizione di aspettativa.
L’Azienda individua quale/i struttura/e responsabile/i della gestione dell’appalto: L'Azienda Areus
L'appaltatore individua quale responsabile dell'esecuzione il Sig. Xxxxxxx Xxxxx.
L’Appaltatore dovrà rispettare integralmente la disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs 81/2008 e s.m.i..
Le prescrizioni sulla sicurezza relative all’individuazione all’eliminazione delle interferenze risultano dal DUVRI redatto dal Servizio di prevenzione e protezione aziendale che si allega al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale (all. 3).
L'appaltatore ha redatto il piano operativo della Sicurezza che si allega al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale (all. 4).
In CSA (Art. 2 " Basi operative Hems, decorrenza e durata del servizio" - 2.2. "Rete elisuperfici potenzialmente utilizzabili per le operazioni Hems dal servizio di elisoccorso della regione Sardegna") è stato indicato l'elenco delle aree di atterraggio. L'appaltatore si impegna alla ricognizione di tutte le
Aree di atterraggio indicate in CSA, secondo le modalità e le tempistiche di cui all'offerta tecnica.
ART. 8 - Penalità -
Il Capitolato Generale d'appalto per forniture e servizi di ATS Sardegna detta (art. 10) la disciplina delle penali integrativa delle previsioni del CSA (art. 14 e previsioni specifiche).
Il testo dell'art. 10 del CGA è il seguente:
"1. Il CSA o altro atto di gara possono prevedere una disciplina integrativa o modificativa del presente articolo, ma non possono escludere la previsione di penali o la possibilità di applicazione di penali.
2. Qualora l’appaltatore incorra in ritardo o violi o ometta altro obbligo dedotto in contratto, l’Azienda procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell’appaltatore assegnando congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.
3. L’appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Azienda entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata.
4. La penale può essere applicata qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate. 5.L’applicazione di tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell’Azienda di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in danno dell’appaltatore.
6. Non possono essere applicate penali per ritardi nell’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale e comunque non possono essere applicate penali, incluse quelle per ritardi, in misura complessivamente superiore al 12 per cento dell’importo contrattuale; il raggiungimento di detti limiti (10% penali per ritardi, 12% penali complessive, incluso quindi il 10% eventuale per ritardi) costituisce sempre grave negligenza contrattuale, e pertanto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, in danno dell’appaltatore.
7. Salvo diversa prescrizione di CSA o d’altro atto di gara, la singola penale può essere comminata come segue:
a) penali per forniture, servizi, appalti misti da eseguirsi in unica soluzione o ad esecuzione periodica e continuativa:
la penale, per evento diverso dal ritardo nell’adempiere, è determinata dal Rup se delegato o dall’organo di amministrazione dell’Azienda tra un minimo pari allo 0,2 per cento del valore del contratto ed un massimo pari al 4 per cento del valore del contratto;
b) penali per ritardi nelle forniture, nei servizi, nei contratti misti da eseguirsi in unica soluzione: la penale è determinata dal CSA in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo netto contrattuale, qualora il CSA nulla preveda, la misura è dello 0,3 per mille);
c) penali per forniture e servizi articolati contrattualmente in più parti: nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui alla precedente lettera b) si applicano ai rispettivi importi.
8. Nei casi diversi dalle penali per ritardi, per la graduazione della penale si terrà conto della gravità dell’evento; la gravità è da valutarsi: 1) ove
determinabile, in termini di valore economico della prestazione irregolarmente resa, omessa; 2) alla luce dei danni effettivi e/o dell’esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente) che l’Azienda o terzi ha subito; 3) in considerazione della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; 4) di ogni altra circostanza significativa in relazione al caso di specie. L’evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento del servizio dell’Azienda destinatario della prestazione;
b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.
9. Irregolarità, ritardi ed omissioni tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o, nello stesso giorno, in strutture diverse, di irregolarità, ritardi o omissioni, anche simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell’applicabilità delle penali.
10. L’irrogazione della penale non esonera in alcun caso l’Aggiudicatario dall’obbligo di adempiere l’obbligazione violata, ove l’adempimento sia ancora utile.
11. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Azienda di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.
12. Le penali saranno, a discrezione dell’Azienda, contabilizzate e portate in detrazione all’atto del pagamento o riscosse avvalendosi della cauzione definitiva che l’Aggiudicatario è obbligato, in tal caso, a reintegrare, o a mezzo emissione di fattura (in tale ultimo caso, si applicheranno condizioni di pagamento – termini e interessi – identiche a quelle di fornitura).
13. Le penali possono essere applicate anche per fatti o circostanze verificatisi dopo la consegna anticipata della fornitura o del servizio e prima della stipulazione del contratto d’appalto. "
Le previsioni di CSA sono le seguenti:
- art. 6 "Tempi d'intervento - protocolli": penalità per ritardi imputabili alla ditta;
- art. 8 punto 10.1 "Elicotteri sostitutivi per manutenzione non programmata, avaria o incidente": penale in caso di mancata sostituzione dell'aeromobile fermo;
- art. 9 punto 2 "Elenchi nominativi del personale di condotta": penale per il periodo eventuale di sostituzione del personale con altro che non possieda gli stessi requisiti, corrispondenti a quelli indicati in offerta (penale applicabile in caso di mancata approvazione da parte della S.A. della sostituzione e fino all'avvenuta sostituzione con personale idoneo);
- art. 14:
Nel caso di mancato adempimento nei tempi e nei modi dovuti, la AREUS potrà provvedere all’esecuzione d’ufficio, addebitando alla Ditta Aggiudicataria inadempiente gli oneri all’uopo sostenuti, salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno ricevuto.
Eventuali disservizi saranno soggetti alle penalità, fatta salva la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in dipendenza degli inadempimenti contrattuali e fatto salvo le implicanze di natura civilistica e/o penale.
Nell’esercizio dei mezzi aerei impiegati, dovranno essere osservate tutte le disposizioni delle Autorità Aeronautiche o di altri Organismi, sollevando la AREUS dagli eventuali danni o responsabilità derivanti dalla inosservanza delle citate norme. Gli importi delle penali ed ogni altro credito che la AREUS dovesse vantare nei confronti della Ditta Aggiudicataria, in dipendenza del presente appalto, costituirà credito privilegiato, ai sensi del capo V, Sezione I titolo I del Codice della Navigazione. Rimane a carico della Ditta Aggiudicataria l’eventuale responsabilità civile e penale derivante dalla sospensione ingiustificata del servizio.
Il Concorrente Aggiudicatario della fornitura è tenuto a garantite il servizio nel rispetto delle condizioni previste nella legge di gara e dichiarate in offerta. Fermo restando che i periodi di mancata operatività non danno luogo al pagamento del canone fisso, e fatta salva la possibilità di risoluzione contrattuale ed incameramento della cauzione definitiva in caso di indisponibilità ripetute, in caso di mancato/ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, oltre a quanto precedentemente disposto in merito, verranno applicate le penali di seguito riportate:
per mancato intervento, non giustificato da forza maggiore, è prevista una penalità pari ad euro 5.000,00;
per il ritardo dell'intervento è prevista una penalità pari ad euro 500,00;
per la mancata disponibilità del personale, delle attrezzature e dei mezzi di supporto al suolo, è prevista una penalità pari ad euro 500,00 per evento; per la mancata o ritardata installazione o messa a disposizione delle attrezzature richieste dal presente capitolato è prevista una penalità pari ad euro 500,00 per ogni giorno di ritardo e per singola attrezzatura;
per qualsiasi altra inadempienza nello svolgimento di quanto previsto dal capitolato è prevista una penalità pari ad euro 500,00;
in caso di assenza dei requisiti tecnici e curriculari del personale di condotta e tecnico è prevista una penalità pari ad euro 2.500,00 al giorno per unità di personale;
per mancata stipula delle assicurazioni previste dal capitolato è prevista la risoluzione contrattuale e l'incameramento della cauzione definitiva;
per mancato rispetto degli obblighi di riservatezza è prevista una penale pari ad euro 1.000,00 per ogni evento;
Il Concorrente Aggiudicatario non è responsabile di eventuali mancati interventi o ritardi dipendenti dalle seguenti cause di forza maggiore, opportunamente segnalati come precedente previsto da presente capitolato: avaria improvvisa tale da non rendere aeronavigabile l'elicottero; contemporaneità di diversi interventi;
disposizione di sospensione operativa da parte dell'ENAC, non derivante da responsabilità diretta del Concorrente Aggiudicatario;
disposizione di divieto di sorvolo da parte delle Autorità civili o militari; condizioni meteorologiche avverse o comunque sotto le minime previste dalle disposizioni per la tipologia dei voli oggetto del servizio;
indisponibilità totale o parziale dei servizi del Gestore aeroportuale o ell'elisuperficie/eliporto.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Concorrente Aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato; in tal caso si procede all'applicazione delle penali sino al momento in cui il servizio non inizia ad
essere prestato in modo effettivamente conforme alla legge di gara fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L'Amministrazione può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la Ditta Aggiudicataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sia resa inadempiente e che abbia fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale."
Le parti danno atto che alle procedure per l’irrogazione delle penali non è applicabile la legislazione in materia di procedimento amministrativo (con particolare riferimento alla legge 241/90).
ART. 9 - Cause di risoluzione di diritto del contratto Risarcimento danni
Per quanto attiene le cause di risoluzione di diritto del contratto nonché gli eventi che possono comportare obblighi di risarcire danni, si richiama quanto espressamente previsto dal CGA, dal CSA e dal Protocollo di Azione Vigilanza Collaborativa ANAC - REGIONE SARDEGNA.
Nell'ordine:
1) il CGA, all'art. 11 " Risoluzione del contratto - diritto di recesso" prevede quanto segue:
"1. Oltre ai vari casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti in altri articoli del CGA e negli atti di gara nonché dall’ordinamento vigente
(ad esempio legislazione in materia di flussi finanziari), il contratto potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda:
A) DI DIRITTO
• quando, decorsi 40 giorni dalla stipulazione del contratto, o dalla consegna anticipata in pendenza di stipulazione del contratto, o dal termine previsto in contratto per l’avvio dell’appalto, l’appaltatore non abbia dato avvio all’attività secondo gli obblighi assunti;
• per grave inadempienza, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione;
• per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso, cui non sia stato possibile porre rimedio con l’intervento sostitutivo;
• per violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o
economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso reiterata più di due volte;
• per violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori
commesse dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso da cui sia derivato danno grave alla persona o morte della persona; s’intende per “danno grave” ogni lesione descritta nelle fattispecie di cui all’art. 583 del Codice Penale indipendentemente dal fatto che sussistano i presupposti per
l’esercizio dell’azione penale e/o dall’esito dell’eventuale azione penale;
• per fatto doloso o connotato da colpa grave imputabile all’appaltatore da cui sia conseguito danno grave, come definito al punto precedente, alla persona o morte della persona chiunque essa sia;
• nel caso di cessione del contratto;
• nel caso di violazione delle norme sul subappalto;
• nel caso di violazione delle norme sull’avvalimento.
B) PREVIA FORMALE COSTITUZIONE IN MORA, SE NECESSARIA:
• in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di procedura fallimentare a carico del soggetto aggiudicatario (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte previsti dall’ordinamento al tempo dei fatti vigente e i casi di possibilità prevista dall’ordinamento e dagli atti della procedura di prosecuzione dell’attività);
• in tutti gli altri casi di violazione di obblighi previsti nel contratto.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto, la ditta aggiudicataria, oltre ad incorrere nell’immediata perdita del deposito cauzionale definitivo nel suo ammontare residuo determinato al momento dell’evento che ha cagionato la risoluzione, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che l’Azienda abbia sopportato a causa di tale risoluzione. (omissis).
2) Il CSA prevede, all'art. 13 "Risoluzione del contratto - diritto di recesso" quanto segue:
" Oltre ai vari casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti in altri articoli del presente capitolato e degli altri atti di gara, nonché dall’ordinamento vigente (ad esempio legislazione in materia di flussi finanziari), il contratto potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda, ancora di diritto (art. 1456 CC):
- ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 XX 000 XX 000 CP 319 BIS CP 319 TER CP 319
QUATER 320 XX 000 XX 000 XXX XX 000 XXX CP 353 CP 353 BIS CP (ex
Protocollo di Azione Vigilanza Collaborativa ANAC - REGIONE SARDEGNA);
- nei casi previsti dal Patto d'Integrità allegato al presente capitolato;
- negli altri casi previsti dall'art. 11 del Capitolato Generale d'appalto per forniture e servizi di ATS Sardegna.
Sempre l'art. 11 del Capitolato Generale d'appalto per forniture e servizi di ATS Sardegna disciplina i possibili casi di risoluzione del contratto previa costituzione in mora e il diritto di recesso."
Il Patto d'integrità è allegato al presente contratto.
3) Il Protocollo di Azione Vigilanza Collaborativa ANAC - REGIONE SARDEGNA prevede quanto segue:
"Il contratto potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda, di diritto (art. 1456 CC): Ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 XX 000 XX 000 CP 319 BIS CP 319 TER CP 319
QUATER 320 XX 000 XX 000 XXX XX 000 XXX CP 353 CP 353 BIS CP".
Le parti danno atto che alle procedure per la risoluzione del contratto non è applicabile la legislazione in materia di procedimento amministrativo (con particolare riferimento alla legge 241/90). Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell’ambito dei rapporti con la stazione appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal “Codice di comportamento” dell’Azienda contraente.
ART. 10 – Oneri contrattuali
L’Appaltatore è tenuto al pagamento di tutti gli oneri contrattuali, nessuno escluso (trascrizione, copia, registrazione, bollo).
ART. 11 Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto d’appalto sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Sassari.
Lì
PER L'ATS - IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
Avv. Xxxxxxx Di Xxxxxxx
(X.xx digitalmente)
PER L'appaltatore
Presidente e Amministratore - Xxxxx Xxxxxxx
(X.xx digitalmente)
CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la Ditta, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto, e specialmente del capitolato speciale e relativi allegati e del disciplinare di gara e relativi allegati, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente. La Ditta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto, dichiara di voler approvare in modo specifico, nelle parti in cui possano configurarsi come particolarmente onerose, tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti e relativi rinvii:
Art. 1 - Premesse e allegati
Art. 3 - Durata del contratto - clausola di estensione
Art. 4 - Valore di contratto- Corrispettivi- Tracciabilità Flussi finanziari- cessione crediti
Art. 5 - Disciplina del contratto Art. 6 - Diritto di Recesso
Art. 8 - Penalità
Art. 9 - Cause di risoluzione di diritto del contratto – Risarcimento danni Art. 11 - Controversie
In relazione a quanto precede attinente le clausole particolarmente onerose, le parti lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Lì 27/06/2018
PER L'ATS - IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
Avv. Xxxxxxx Di Xxxxxxx
(X.xx digitalmente)
PER L'appaltatore
Presidente e Amministratore - Xxxxx Xxxxxxx
(X.xx digitalmente)
Il presente atto è stato da me redatto su supporto informatico e letto, mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me Ufficiale Rogante verificata. Consta di ventuno pagine e parte della ventiduesima.