CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO DELL’IMMOBILE SITO IN ROMA, VIA ADIBITO A SEDE DI UFFICI DELLA REGIONE PIEMONTE
Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Settore Patrimonio Immobiliare - Beni Mobili – Economato e Cassa Economale
(ALL. 3 SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE DAL PROPONENTE)
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO DELL’IMMOBILE SITO IN ROMA, VIA ADIBITO A SEDE DI UFFICI DELLA REGIONE PIEMONTE
tra
, in persona del Legale rappresentante Dott.
, con sede legale in , alla Via ,
numero di iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. , partita I.V.A.
, capitale sociale versato € , (il “Locatore”),
e
Regione Piemonte (Codice Fiscale 80087670016 Partita I.V.A. n. 02843860012) Direzione Regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale del , con sede in
, in persona del Dirigente Responsabile del predetto Settore Xxx. Xxxxxxxx XXXXXX, nata a Cagliari il 19.7.1969 elettivamente domiciliata per la carica presso la sede regionale di Torino – Via Viotti n.8, di seguito denominata (il “Conduttore”);
Premesso che:
- da parte della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Settore Relazioni Istituzionali e Affari Europei è stata rappresentata alla Direzione Risorse Finanziarie – Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale l’esigenza di reperire, in sostituzione dell’unità immobiliare di circa 200 mq attualmente in locazione passiva, in scadenza al 31/8/2022 al costo annuo di € 70.816,56 in Xxxx, Xxx xxxxx Xxxxxx, 00, altra idonea sede di Rappresentanza della Regione Piemonte nella Città di Roma;
- secondo quanto in particolare evidenziato dal suddetto Settore Relazioni Istituzionali e Affari Europei, è stata rilevata la necessità di individuare nuova diversa sede della Regione Piemonte da localizzarsi in Roma in zona servita da linea di metropolitana e vicina alla Conferenza delle Regioni per le Conferenze Stato-Regioni e Unificata (Ministero Affari Regionali), Palazzo Chigi con ulteriori spazi per lo staff, stimato in crescita, specificamente dedicato al coordinamento della Commissione Salute;
- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha assegnato alla Regione Piemonte, nella seduta del 25.02.2016, il compito di assicurare il coordinamento, in seno alla Conferenza stessa, della VII Commissione – Salute;
- ai sensi di quanto, tra le diverse cose, previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di locazioni passive delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con modifiche in legge 7.8.2012 n. 135, e s.m.i, e alle LL.RR. nn. 5 e 16/2012, la stipulazione di nuovi contratti di locazione è consentita, sussistendo la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, qualora permangano le esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui all’art. 2, comma 222, della L. 23.12.2009, n. 191, ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti;
- dall’anno 2012 sono state emanate una pluralità di normative in materia di razionalizzazione della spesa per gli immobili locati dalla pubblica amministrazione, fra le quali l’art. 3, comma 1, del
D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito con modifiche con L. 7.8.2012 n. 135, e s.m.i. che ha introdotto il blocco dell’adeguamento ISTAT per i canoni contrattuali per l’anno 2012, blocco reiterato sino a tutto l’anno 2018 in virtù di successivi interventi legislativi (cfr. in ultimo art. 1, comma 1125
L. 27.12.2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nonché l’art. 24 del D.L. 24.04.14, n. 66, convertito con
L. 23.6.2014, n. 89, con il quale, a modifica del succitato art. 3, è stata disposta la riduzione del 15% dei canoni di locazione passiva a decorrere dal 1.7.2014, riduzione che si applica ai contratti in corso anche in deroga a eventuali diverse pattuizione delle parti e salvo il diritto di recesso del locatore, nonché ai contratti scaduti o rinnovati dopo la data di entrata in vigore del suddetto decreto e agli eventuali usi senza titolo, nonché ai nuovi contratti di locazione;
- con Deliberazione n. 37 – 5377 del 21.2.2013 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 16/2012, dell’art. 9 della L.R. n. 5/2012 e dell’art 3, del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012, n. 135, i criteri per la razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici ed archivi dell’Amministrazione regionale e la riduzione dei costi per le locazioni passive nonché il procedimento per le autorizzazioni di cui all’art. 22, commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 16/2012;
- in attuazione della suddetta normativa e delle direttive impartite dalla Giunta regionale con la deliberazione sopra richiamata in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, da parte del Settore Patrimonio Immobiliare, beni Mobili, Economato e Cassa Economale sono state esperite le interlocuzioni scritte presso Enti Pubblici volte alla ricerca nella Città di Roma di immobili idonei con le caratteristiche innanzi evidenziate, per una superficie totale di circa 320 mq, da concedere in comodato d’uso gratuito alla Regione Piemonte, da adibire a sede di uffici regionali ed immediatamente utilizzabili;
- nelle more dei tempi tecnici connessi alla suddetta ricerca di sede idonea all’uso regionale con le caratteristiche prefigurate nella Città di Roma, da parte della Regione Piemonte, con D.G.R.
n. 81-5512 del 03.08.2017, a cura della Direzione Sanità, è stato autorizzato l’Accordo di
collaborazione tra la Regione Piemonte e la Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC) per il supporto alle attività connesse alla funzione di coordinamento della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”, per l’utilizzo a titolo gratuito, per la durata di un anno, rinnovabile, dei locali e delle strumentazioni disponibili presso la sede della SISAC in Roma, via Barberini n. 47, esclusivamente per lo svolgimento dei compiti e delle attività connesse alle funzioni assegnate alla Regione Piemonte in qualità di Coordinatrice della Commissione Salute;
- con Determinazione dirigenziale n. 556 del 5.9.2017 del Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR è stato approvato schema di “Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e la SISAC”, per l’utilizzo a titolo gratuito, per la durata di un anno, tacitamente rinnovabile, dei locali e delle strumentazioni disponibili presso la sede della SISAC in Roma, via Barberini
n. 47,esclusivamente per lo svolgimento dei compiti e delle attività connesse alle funzioni assegnate alla Regione Piemonte in qualità di Coordinatrice della Commissione Salute;
- il sopra citato Accordo transitorio raggiunto tra la Regione Piemonte, Direzione Sanità e la SISAC prevede che la Regione utilizzi i suddetti locali ed i beni di proprietà della SISAC esclusivamente per le finalità di assolvimento delle funzioni assegnate alla Regione Coordinatrice della Commissione Salute, compatibilmente con l’attività istituzionale e gli orari della Struttura, previa comunicazione settimanale del calendario degli incontri. E' previsto inoltre che qualsiasi utilizzo dei locali SISAC che comporti l’accesso di personale estraneo alla Regione o alla Commissione Salute deve essere preventivamente comunicato dall’Amministrazione Regionale;
- il suddetto Accordo per l’uso gratuito di tali locali in Roma riveste natura transitoria e limitata alle finalità e alle condizioni descritte;
- stante gli esiti infruttuosi della ricerca di immobili in uso gratuito non transitorio per le finalità della Regione Piemonte evidenziatesi nella Città di Roma, così come attivata presso altre Pubbliche Amministrazioni dal Settore Patrimonio, è stata riscontrata la perdurante necessità di provvedere al reperimento di altra idonea sede di Rappresentanza della Regione Piemonte nella Città di Roma avente le caratteristiche illustrate, così come rappresentate dalla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Settore Relazioni Istituzionali e Affari Europei, in sostituzione dell’unità immobiliare attualmente in locazione passiva in Xxxx, Xxx xxxxx Xxxxxx, 00, con D.G.R. n. 5-6475 del 16.2.2018;
- per le finalità sopra descritte la Regione Piemonte può procedere, rilevata l’insussistenza di immobili di Enti Pubblici idonei all’uso ai sensi della disciplina vincolistica in materia di riduzione della spesa pubblica, alla ricerca di immobile in locazione passiva ad uso diverso da quello abitativo procedendo in tal caso “iure privatorum”, trattandosi di contratto riconducibile al novero dei contratti c.d. esclusi dalle disposizioni del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii., ex artt. 4 e 17 del medesimo Decreto Legislativo, benché assoggettabili ai principi di cui all’art. 4 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici che prevedono che l’affidamento di tali contratti debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica,
in linea con gli obiettivi di raggiungimento di contenimento della spesa pubblica;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-6475 del 18.2.2018 è stato autorizzato l'esperimento di procedura di evidenza pubblica per la ricerca di unità immobiliare in locazione passiva da destinare ad uso uffici della sede di Rappresentanza della Regione Piemonte nella Città di Roma con definizione dei relativi indirizzi come di seguito riportati:
Oggetto e destinazione del bene da assumere in locazione: immobile di circa 320 mq ad uso ufficio pubblico con conformità catastale;
Stato di fatto del bene: buon stato di fatto tale da garantire l’idoneità all’uso senza la necessità di interventi immediati di manutenzione salvi gli ordinari adeguamenti per le postazioni di lavoro; impianti in completa efficienza, realizzati in modo da minimizzare i costi di gestione e manutenzione, sostenibilità ambientale complessiva;
Stato di diritto del bene: conforme alla disciplina vigente in materia urbanistica ed edilizia, antisismica, igienico-sanitaria, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di prevenzione incendi, di abbattimento delle barriere architettoniche, rispetto delle destinazioni previste; rispondenza dell'edificio in termini di sovraccarico ai requisiti di legge; conformità alla vigente normativa in termini di risparmio energetico; inesistenza di pesi, gravami, oneri e vincoli non compatibili con l’uso regionale (usi civici, servitù, etc…);
l’avviso pubblico dovrà avere come finalità quella di porre in essere un’indagine di mercato non vincolante per la Regione Piemonte che in esito alla ricerca effettuata potrà non concludere un contratto senza obbligo di motivazione oppure dar corso a procedure di evidenza pubblica in relazione all'immobile o agli immobili offerti che riterrà più idonei all’assunzione in locazione senza che alcun diritto sorga in capo al Proponente l’immobile, neppure a titolo di rimborso degli oneri derivanti dalla partecipazione alla ricerca di mercato esperita; non potranno essere riconosciute da Regione Piemonte provvigioni, commissioni e/o compensi a qualunque titolo richiesti da eventuali intermediari/agenzie.
Durata: il contratto di locazione dell’unità immobiliare ad uso regionale avrà una durata di anni 6 (sei), ex artt. 28, 29, 32 e 42 della L. 27.7.1978, n. 392 s.m.i., decorrenti dalla data della stipula del contratto o dalla consegna se successiva, con previsione della facoltà della Regione del rinnovo del contratto per ulteriori anni sei anni con possibilità di rinegoziazione del contratto tenuto conto dei prezzi medi di mercato; il possibile rinnovo dovrà, essendo escluso il tacito rinnovo, essere autorizzato con Deliberazione di Giunta regionale sussistendo le condizioni di cui al D.L. 6.7.2012,
n. 95 convertito con L. n. 135/2012 e s.m.i., e di cui alle LL.RR. n. 5/2012 e n. 16 /2012 e di cui alla
D.G.R. n. 37 – 5377 del 21.2.2013; ai sensi dell’art. 28 della L. n. 392/1978 e ss.mm.ii., alla prima scadenza contrattuale il Locatore potrà esercitare la facoltà di diniego di rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’art. 29 del richiamato provvedimento normativo con le modalità e i termini ivi previsti;
Previsione della facoltà di recesso da parte della Regione Piemonte in qualsiasi momento con preavviso di sei mesi prima della data in cui il recesso sarà operativo, per sopravvenute esigenze di
interesse pubblico o di pubblica necessità; previsione della facoltà di disdetta delle parti con preavviso di dodici mesi prima della scadenza del contratto; in caso di recesso/disdetta/risoluzione anticipata del contratto non potrà essere riconosciuto al Locatore alcun risarcimento o indennizzo;
Il canone proposto alla Regione Piemonte in sede di manifestazione di interesse, al netto dell’IVA ove dovuta, non potrà risultare superiore ai valori minimi di locazione validi per il Comune, per la fascia/zona di riferimento di ubicazione e per la tipologia in rapporto alle caratteristiche dell’immobile, così come indicati dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) disponibile sul sito Istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx) (ex Agenzia del Territorio), il canone determinato in esito alle procedure di evidenza pubblica esperite dalla Regione Piemonte per l’assunzione in locazione del bene ad uso regionale sarà sottoposto alla valutazione di congruità degli Uffici tecnici della Regione Piemonte e potrà essere sottoposto a congruità dell’Agenzia del Demanio (cfr. Circolare Agenzia Demanio 16155/DGPS/-PF-PA-PL dell’11.6.2014); il canone così congruito sarà ridotto, ex art. 3, commi 6 e 7 D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012, e s.m.i., nella misura del 15% ai fini della quantificazione del canone contrattuale che così determinato verrà corrisposto in rate trimestrali;
Rivalutazione ISTAT del canone contrattuale: a partire dal secondo anno di locazione nella misura massima del 75% della variazione, accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo, per famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente, previa espressa richiesta del Locatore, fatte salve le eventuali diverse disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica che dovessero intervenire nel corso del rapporto contrattuale;
la stipulazione del contratto di locazione sarà subordinata al nulla osta degli Organismi competenti ai sensi delle norme vigenti (cfr. Circolare Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 dell’11.6.2014);
Manutenzioni e riparazioni: a carico del conduttore saranno le spese di manutenzione ordinaria, mentre a carico del locatore le spese di manutenzione straordinaria;
- la suddetta D.G.R. ha inoltre disposto di rinviare a successivo provvedimento deliberativo la disponibilità delle risorse per le spese derivanti dall’assunzione in locazione del bene di cui sopra, quali il canone di locazione nonché tutte le spese di gestione ad esso connesse;
- con Determinazione dirigenziale del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale n. 230 del 17.4.2018 è stato approvato Avviso Pubblico di Ricerca di Mercato per la ricerca dei necessari spazi ad uso uffici regionali in Roma da assumere in locazione passiva, lo schema di contratto ed i connessi documenti della procedura ad evidenza pubblica di indagine di mercato, con individuazione delle caratteristiche e condizioni essenziali della locazione passiva e dei criteri di valutazione per la selezione della migliore Proposta locativa con individuazione dei punteggi attribuibili alla componente tecnica e alla componente economica delle Proposte, tenuto conto delle esigenze allocative regionali nello specifico rappresentate in narrativa, nel rispetto delle condizioni essenziali e dei principi generali innanzi riportati di cui alla D.G.R. n. 5-6475 del 16.2.2018;
- il suddetto Avviso Pubblico di Ricerca di mercato e la correlata documentazione della procedura ad evidenza pubblica sono stati pubblicati sul sito internet xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx in data […], e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale […] e […], rispettivamente in data […] e in data […], nonché sui due ulteriori quotidiani […] locali.
- entro il termine stabilito sono pervenute n Proposte Locative;
- il Settore regionale Contratti, Persone Giuridiche, Espropri, Usi Civici ha costituito apposito Seggio della procedura ad evidenza pubblica di ricerca di mercato dell’immobile di cui trattasi ad uso locativo, quale organo monocratico, presieduto dal Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri, Usi Civici con l’assistenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante;
- detta Autorità ha provveduto previamente a riscontrare in seduta pubblica il corretto inoltro dei plichi, ad aprire i plichi regolarmente pervenuti e a dare atto della documentazione in essi inserita;
- su indicazione del Responsabile del Procedimento dopo la data di scadenza del termine di presentazione delle Proposte locative, con Determinazione dirigenziale n.… del … è stata nominata Commissione tecnica giudicatrice per la valutazione delle Proposte di locazione;
- la Commissione Tecnica Giudicatrice, prima di esaminare e conseguentemente valutare in sedute riservate le Relazioni tecnico - illustrative degli immobili proposti, ha proceduto, in pubblica seduta, all’apertura dei plichi (Busta B) contenenti le medesime, limitandosi ad esaminare il contenuto delle stesse al fine di effettuare un controllo preliminare degli atti e di garantire la massima trasparenza sulle operazioni della procedura;
- la Commissione Tecnica Giudicatrice ha proceduto ad esaminare e conseguentemente valutare in una o più sedute riservate le Relazioni tecnico- illustrative sulla base dei criteri indicati all’art. 2 dell’Avviso;
- all’esito dell’esame delle Buste “B”, la Commissione, in apposita seduta pubblica in seduta pubblica ha dato lettura dei punteggi tecnici assegnati e ha proceduto all’apertura delle Buste “C”. Indi la Commissione ha proceduto all’apertura della Busta C e a dar corso all’esame delle Proposte Economiche;
- sulla base del criterio indicato all’art. 2 dell’Avviso, la Commissione ha calcolato il punteggio economico e, sommando quest’ultimo al relativo punteggio tecnico, ha determinato il punteggio totale per ogni offerta validamente pervenuta;
- a seguito delle fasi procedurali descritte nell’Avviso Pubblico di ricerca di Mercato, la Commissione tecnica Giudicatrice ha stilato una graduatoria e selezionato la Proposta locativa ritenuta idonea all’utilizzazione richiesta e economicamente vantaggiosa per l’Amministrazione Regionale, nel rispetto della disciplina delle locazioni passive della Regione Piemonte richiamata nell’Avviso Pubblico;
- gli esiti della suddetta selezione sono stati trasmessi dalla Commissione Giudicatrice al Dirigente
del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale Responsabile del Procedimento per l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti;
- in capo al Proponente selezionato in esito alla procedura ad evidenza pubblica di ricerca di mercato è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i e del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i.;
- con successiva D.G.R. n. ………. del , verificata dagli uffici regionali competenti la
disponibilità delle risorse per le spese derivanti dall’assunzione in locazione del bene di cui sopra, quali il canone di locazione nonché tutte le spese di gestione ad esso connesse, è stata autorizzata la stipulazione del presente contratto di locazione;
- con Determinazione dirigenziale ……… del del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni
Mobili, Economato e Cassa Economale è stata approvata la Proposta locativa selezionata in esito alla procedura ad evidenza pubblica di ricerca di mercato descritta in premessa per l’assunzione in locazione dell’immobile di cui trattasi alle condizioni individuate dal presente contratto di locazione;
tutto ciò premesso, le premesse a valere quale parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione che il Locatore dichiara di ben conoscere ed accettare,
tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto del contratto – Attestato di prestazione energetica del bene in locazione
1. Il Locatore, nella qualità di [indicare il titolo, es. proprietario, usufruttuario,…], concede in locazione al Conduttore, che accetta, l’immobile sito in Roma
, come di seguito individuato ed evidenziato nelle allegate planimetrie, controfirmate dalle Parti (d’ora in poi più brevemente l’”Immobile”), iscritto al Catasto Fabbricati al foglio di mappa , particella , sub. composto da ………
piani, avente una superficie di mq … ….[di cui mq.… destinata ad uffici].
1.a Il predetto immobile fa parte di un condominio …………………………………………………
(eventuale).
2. Il Locatore garantisce che sull’Immobile non insistono diritti reali o personali di terzi che possono limitarne il libero godimento.
3. Il conduttore, al momento della consegna del bene, ne assumerà ogni onere e responsabilità per l’uso e la custodia, (eventuale) compresi quelli derivanti dal Regolamento condominiale con annesse tabelle millesimali (All. ) (eventuale), di cui il Conduttore ha preso visione.
4. Il Conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica dell’immobile/porzione immobiliare oggetto di locazione.
(nel caso previsto dalla legge) Al presente contratto si allega l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) introdotto nel Catasto Energetico della Regione Lazio con il codice ……………..., che individua quale ………………….../m2 anno e lo riconduce alla classe energetica …………….
Articolo 2 – Destinazione
1. L’Immobile sarà destinato esclusivamente ad uso degli Uffici della Regione Piemonte.
2. Il Locatore garantisce che l’Immobile è idoneo all’uso a cui il Conduttore intende destinarlo anche in relazione agli strumenti urbanistico-edilizi e alle autorizzazioni necessarie.
3. Il Locatore garantisce che l’Immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di legge ed in particolare al D.M. n. 37/2008 e al D.Lgs. n. 81/2008.
Articolo 3 – Durata
1. La durata della locazione dell’Immobile è di anni 6 (sei), ex artt. 28, 29, 32 e 42 della L. 27.7.1978, n. 392 s.m.i., decorrenti dalla data della stipula del contratto o dalla consegna se successiva, con previsione della facoltà della Regione del rinnovo del contratto per ulteriori anni sei anni con possibilità di rinegoziazione del contratto, tenuto conto dei valori minimi minimi di mercato di cui in premessa.
E’ escluso in ogni caso il rinnovo tacito del contratto alla scadenza. Resta salva per le parti la possibilità di rinegoziare - espressamente - il rinnovo del contratto.
Il possibile rinnovo dovrà, essendo escluso il tacito rinnovo, essere autorizzato con Deliberazione di Giunta regionale sussistendo le condizioni di cui al D.L. 6.7.2012, n. 95 convertito con L. n.135/2012 e s.m.i., e di cui alle LL.RR. n. 5/2012 e n. 16 /2012 e di cui alla D.G.R. n. 37 – 5377 del 21.2.2013; ai sensi dell’art. 28 della L. n. 392/1978 e ss.mm.ii., alla prima scadenza contrattuale il Locatore potrà esercitare la facoltà di diniego di rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’art. 29 del richiamato provvedimento normativo con le modalità e i termini ivi previsti.
La consegna dell’immobile dovrà avvenire non oltre 30 giorni dalla data della stipulazione del contratto.
Qualora la consegna dovesse avvenire oltre il suddetto termine, a partire dal suddetto termine sarà applicata alla Proprietà una penale pari ad € 30,00 per ogni giorno di ritardo per la mancata consegna del bene senza giustificato motivo.
La consegna dei locali dovrà essere fatta constare da apposito verbale.
2. Al termine della locazione gli incaricati delle Parti redigono un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti. Il Conduttore procederà a restituire i locali in buono stato, salvo
il deterioramento dovuto al normale uso degli stessi e quanto disposto al successivo comma 3.
3. Il Conduttore sarà esentato dalla remissione in pristino dei locali, per le variazioni, addizioni e/o gli adeguamenti eventualmente apportati, fatto salvo l’indennizzo al Locatore dei danni eventualmente patiti dall’immobile per cause imputabili a colpevoli comportamenti del Conduttore.
4. Per ogni caso di ritardato rilascio il Conduttore sarà tenuto a pagare al Locatore un’indennità di occupazione corrispondente all’ultimo canone applicato in misura proporzionale al periodo di occupazione, da pagarsi con periodicità trimestrale fino alla riconsegna dell’Immobile, aggiornato annualmente – su richiesta scritta del Locatore – nella misura pari al 75% delle variazioni, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Articolo 4 – Cessione del Contratto e Sublocazione
1. Il Conduttore è autorizzato a cedere il presente Contratto e a sublocare l’Immobile, anche in parte, nel rispetto della durata contrattuale e previa comunicazione scritta al Locatore, ad altri Enti o Uffici della Pubblica Amministrazione o a soggetti esercenti attività accessorie alla propria.
Articolo 5 – Recesso – Disdetta
1. La Regione Piemonte avrà facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di sei mesi prima della data in cui il recesso sarà operativo, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico o di pubblica necessità, dandone comunicazione al Locatore mediante lettera raccomandata A.R./PEC.
2. Tale facoltà potrà essere esercitata anche in relazione a singole porzioni dell’Immobile e comporterà una riduzione proporzionale dell’importo del canone locativo di cui al successivo articolo 6.
3. È prevista la facoltà di disdetta delle Parti con preavviso di dodici mesi prima della scadenza del contratto.
4. Ai sensi dell’art. 28 della L. n. 392/1978 e ss.mm.ii., alla prima scadenza contrattuale il Locatore potrà esercitare la facoltà di diniego di rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’art. 29 del richiamato provvedimento normativo con le modalità e i termini ivi previsti.
5. In caso di recesso/disdetta/risoluzione anticipata del contratto non potrà essere riconosciuto al Locatore alcun risarcimento o indennizzo.
Articolo 6 – Canone – Domiciliazione bancaria e Fatturazione
1. Il canone annuale proposto alla Regione Piemonte in sede di manifestazione di interesse, al netto dell’IVA (ove dovuta), ammontava ad € ………….. ………. pari ad annui € ………. /mq di superficie lorda ragguagliata (valore offerto in misura non superiore ad un canone annuale di
€/mq 213,60 di superficie lorda ragguagliata, pari a un canone mensile di €/mq 17,8, come indicato dagli uffici tecnici regionali, tenuto conto del valore minimo di locazione valido per il Comune di Roma, per la fascia/zona di riferimento di ubicazione B31 (Centrale/centro storico: Tridente) e per la tipologia uffici con stato conservativo normale, così come indicato dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) disponibile sul sito Istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx) (ex Agenzia del Territorio).
2. Si dà atto che il canone determinato in esito alle procedure di evidenza pubblica esperite dalla Regione Piemonte per l’assunzione in locazione del bene ad uso regionale è stato sottoposto alla valutazione di congruità degli Uffici tecnici della Regione Piemonte e dei nulla osta degli Organismi competenti (cfr. Circolare Agenzia Demanio 16155/DGPS/-PF-PA-PL dell’11.6.2014) e così congruito é stato ridotto, ex art. 3, commi 6 e 7 D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012, e s.m.i., nella misura del 15%.
Per effetto di quanto sopra e a seguito di nulla osta degli Organismi competenti ai sensi delle norme vigenti (cfr. Circolare Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 dell’11.6.2014) e di autorizzazione alla stipulazione del presente contratto di locazione disposta con D.G.R. n del
……………….………. il canone globale annuo contrattuale di locazione viene fissato in Euro
,00;
(in alternativa, eventuale) Poiché in sede di presentazione dell’offerta (o di proposta di rinnovo) il Locatore ha comunicato di voler assoggettare il contratto al regime di imposizione IVA, il canone di cui al punto precedente è pari ad € , 00 al netto di IVA soggetta a regime di scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del D.P.R: n. 633/1972 s.m.i.;
3. Fatte salve le eventuali diverse disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica che dovessero regolare il rapporto locativo, su richiesta scritta del Locatore a partire dal secondo anno della locazione, il canone potrà essere annualmente aggiornato in misura pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT calcolato sull’andamento dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai verificatasi nell’anno precedente. In questo caso l’aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui perverrà la richiesta al Conduttore da inoltrarsi tassativamente tramite raccomandata A.R/PEC.
4. Il canone sarà corrisposto in n. 4 rate trimestrali posticipate di pari importo con scadenza il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ciascun anno solare.
5. I canoni saranno pagati a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Locatore al
momento della sottoscrizione del presente contratto o trasmesso anche successivamente ed in ogni caso almeno 60 giorni prima della scadenza del pagamento. A tal fine il Locatore si impegna a comunicare un’unica domiciliazione di pagamento, da qualificarsi espressamente come tale nella comunicazione, e le relative coordinate bancarie necessarie per effettuare il pagamento (IBAN).
6. Ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati dovrà essere comunicata alla Regione Piemonte nei termini sopra specificati e mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento / PEC, indirizzata all’indirizzo PEC e presso il domicilio eletto ai sensi del successivo art. 18. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta alla Regione Piemonte, i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto liberatorio. La comunicazione dovrà contenere a pena di invalidità l'espressa revoca della precedente domiciliazione di pagamento.
7. In caso di assoggettamento del Locatore al regime fiscale di imposizione IVA il pagamento del canone sarà subordinato a presentazione di fatture trimestrali in modalità elettronica, trasmesse attraverso il Sistema nazionale d’Interscambio (SdI) previsto dal Governo nell’ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica, e dovranno essere intestate ed inviate a: Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, 0 Xxxxxx – Codice Fiscale 80087670016 Partita I.V.A. n. 02843860012. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione delle fatture e comunque non prima che siano decorsi 30 giorni dalla scadenza dei termini di cui al punto 4. Ai fini della compilazione della fattura elettronica, disciplinata dalla legge 244/2007, art. 1, commi 209 - 213 e del D.M. 55/2013, andrà indicato il codice IPA L77UYL del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale.
Le fatture dovranno indicare la frase “scissione dei pagamenti “ .
In caso di esenzione IVA le fatture dovranno recare l’eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
Articolo 7 - Cessione del credito – Mandato all’incasso
1. a) È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Locatore nei confronti della Regione Piemonte a condizione che:
I) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Regione Piemonte;
II) la Regione Piemonte non rifiuti la cessione con comunicazione, per raccomandata con ricevuta di ritorno / PEC , al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
III) il cessionario sia un Istituto Bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
IV) l’atto di cessione faccia espresso riferimento al presente contratto di locazione;
V) sia notificato presso la sede legale della Xxxxxxx Xxxxxxxx, X.xxx Xxxxxxxx, 000 e presso la sede della Direzione Regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx, 0.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito il Locatore risulti, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29.9.1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno
€ 10.000,00 (diecimila/00), la Regione Piemonte si riserva il diritto, e il Locatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta al locatore.
Per consentire la verifica ex art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973 s.m.i., l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso del locatore cedente al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel su citato articolo, in conformità a quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8.10.2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.
b) Il Locatore garantisce che non perverranno al Conduttore notificazioni, sue o di terzi, relative a cessioni dei crediti derivanti dal presente Contratto, fintanto che i crediti non siano divenuti certi e liquidi e quindi non prima dell’emissione della fattura.
c) La comunicazione di cessione deve pervenire al Conduttore almeno 60 giorni prima della scadenza del pagamento e indicare espressamente le coordinate bancarie necessarie per effettuare il pagamento.
d) Il Locatore si impegna a individuare un unico cessionario in relazione all’intero fatturato trimestrale emesso nei confronti del Conduttore. Saranno ammesse soltanto cessioni di credito relative al singolo trimestre.
2. a) Il Locatore si impegna a conferire esclusivamente mandati all’incasso “irrevocabili”.
Eventuali mandati “revocabili” all’incasso conferiti dal Locatore a terzi non avranno alcun effetto nei confronti del Conduttore che sarà tenuto ad effettuare il pagamento direttamente al Locatore. Tuttavia il pagamento effettuato nei confronti del mandatario avrà effetto liberatorio del Conduttore.
b) Il Locatore si impegna altresì a non conferire mandati all’incasso, ancorché “irrevocabili”, relativi a crediti – derivanti dal presente Contratto – che non siano ancora certi e liquidi.
c) Il Locatore potrà conferire, in relazione al fatturato trimestrale emesso nei confronti del Conduttore, un unico mandato da qualificarsi espressamente – nella comunicazione al
Conduttore – quale mandato “irrevocabile”.
d) Successive revoche non accompagnate da esplicito consenso del mandatario non produrranno effetti nei confronti del Conduttore che effettuerà il pagamento a favore del primo mandatario, salva la facoltà del Conduttore di sospendere il pagamento ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 7.3.
e) La comunicazione di conferimento di mandato “irrevocabile” all’incasso deve, in ogni caso, pervenire al Conduttore almeno 60 giorni prima della scadenza del pagamento e indicare espressamente il codice IBAN sul quale deve essere effettuato il pagamento.
3. a) In tutti i casi in cui – in conseguenza del succedersi di comunicazioni relative al soggetto cui deve, ovvero non deve, essere effettuato il pagamento delle fatture emesse dal Locatore nei confronti del Conduttore, nonché di pignoramenti e sequestri del credito – il Conduttore ritenga, a suo insindacabile giudizio, che sussista incertezza sul soggetto legittimato a ricevere il pagamento è facoltà del Conduttore stesso sospendere il pagamento senza che decorrano interessi di sorta e senza onere alcuno fino a quando l’Autorità Giudiziaria, adita dai soggetti interessati, abbia statuito in merito.
b) Il Locatore si impegna in ogni caso a tenere indenne il Conduttore da qualsiasi pretesa di terzi conseguente alla sospensione o al mancato pagamento a loro favore.
Articolo 8 – Oneri Accessori
1. Il Conduttore provvederà a stipulare direttamente i contratti relativi alle utenze necessarie per l’utilizzo dell’Immobile, quali energia elettrica, acqua potabile, gas, ecc., in conformità alle proprie specifiche esigenze.
2. [Solo ove l’Immobile sia parte di un condominio] Il Conduttore si obbliga a pagare le spese per i servizi comuni facenti carico all’Immobile, limitatamente agli oneri accessori di cui all’art. 9 L. n. 392/1978.
3. [Solo ove l’Immobile sia parte di un condominio] Il Locatore delega il Conduttore ad intervenire in sua vece alle assemblee del condominio di cui è parte l’Immobile, per discutere e deliberare in merito ai soli servizi facenti carico al Conduttore stesso.
Articolo 9 – Modifiche, Miglioramenti, Addizioni, Insegne
1. a) Al Conduttore è concessa la facoltà di eseguire a cura e spese proprie eventuali lavori di sistemazione dell’Immobile finalizzati ad adeguare lo stesso alle proprie esigenze specifiche, nonché di eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi (quali, a titolo esemplificativo, inferriate, reti, parasassi, sistemi di allarme).
b) Resta peraltro inteso che il Conduttore dovrà sottoporre all’approvazione preventiva del
Locatore il progetto relativo ai lavori indicati nel precedente paragrafo suscettibili di alterare in misura significativa la configurazione funzionale dell’Immobile.
c) Alla cessazione per qualsiasi causa della locazione, le eventuali migliorie, addizioni, riparazioni, ecc., effettuate ed approvate in accordo a quanto disposto al precedente punto b), resteranno acquisite dal Locatore senza che debba pagare rimborsi o indennità alcuni, ma anche senza possibilità di pretendere dal Conduttore il ripristino dell’Immobile nello status quo ante ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 3, commi 2 e 3.
2. Il Locatore consente che il Conduttore, nel rispetto delle norme di legge, applichi all’esterno dell’Immobile insegne (anche pubblicitarie), cartelli o altri segnali inerenti la propria attività.
3. Il Locatore autorizza fin d’ora il Conduttore a presentare istanze e domande alle competenti Autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all’esecuzione dei lavori sopra menzionati.
Articolo 10 – Manutenzione
1. Tutte le attività di manutenzione ordinaria saranno a carico del Conduttore.
2. Tutte le attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture dell’Immobile necessarie al fine di conservare l’idoneità e la sicurezza dell’Immobile all’uso convenuto tra le Parti saranno a carico del Locatore.
3. Sono altresì a carico del Locatore gli oneri di imposta di qualsiasi genere di cui l’Immobile sia gravato in ragione della sua destinazione.
Articolo 11 – Assicurazione
1. Il Conduttore si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere in vigore per tutto il periodo della locazione una polizza per responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati ai fabbricati e al Locatore, comunque riconducibili al Conduttore, per l'esercizio della sua attività specifica ivi comprese le operazioni di manutenzione a carico del Conduttore, per danni da inquinamento, per le cose in consegna e custodia, per l’utilizzo delle strutture presenti negli edifici.
2. Il Locatore si impegna a stipulare sull’Immobile una polizza “All Risks” con decorrenza dal giorno medesimo di decorrenza del Contratto e a mantenerla attiva per tutta la durata del Contratto.
Articolo 12 – Stato di sicurezza dell’Immobile
1. Il Conduttore si obbliga a mantenere, a propria cura e spese, i locali forniti di tutti i necessari
impianti e mezzi mobili di spegnimento, dei percorsi di esodo e di ogni altro impianto e dispositivo di sicurezza in perfetta efficienza e pronti all’uso.
Articolo 13 – Diritto di prelazione e di riscatto
1. In espressa deroga all’art. 41 della Legge 27.7.78, n. 392, è riconosciuto al Conduttore il diritto di prelazione all’acquisto, di riscatto e di prelazione in caso di nuova locazione, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 38, 39 e 40 della citata legge.
Articolo 14 – Autorizzazioni e licenze
1. Il Locatore dovrà provvedere a tutte quelle concessioni, licenze ed autorizzazioni necessarie per consentire il pieno godimento dell’immobile locato e l’idoneità dello stesso all’uso cui è destinato, dovendosi intendere che il Locatore si assume ogni responsabilità per eventuali omissioni od inosservanze di disposizioni normative e/o regolamentari relative all’immobile.
2. Il Locatore concede fin d’ora il proprio consenso per eventuali nuovi allacciamenti alla rete stradale, agli impianti del gas e di energia elettrica nonché per la rimozione, al momento di rilascio dell’immobile, di tutti gli apparecchi di illuminazione ed elettrici in genere, di riscaldamento ed altri eventualmente installati a spese della Conduttrice.
Art. 15 - Impossibilità di utilizzo
1. In caso di impossibilità di utilizzo di tutto o parte dell’immobile descritto in premessa, che non sia dovuta a fatto o colpa del Conduttore, quest’ultimo comunicherà prontamente tale circostanza al Locatore e, qualora tale impossibilità di utilizzo si protragga per un periodo superiore a 10 giorni, il Conduttore avrà diritto ad una riduzione del canone in relazione alla parte dell’immobile inutilizzabile a decorrere dal giorno in cui si è verificato l’impedimento e fino alla sua soluzione.
2. Nel caso in cui tale impossibilità di utilizzo si protragga per un periodo superiore a 1,5 mesi, il Conduttore avrà facoltà di risolvere il contratto, ovvero di rilasciare la parte del bene affetta da tale impossibilità di utilizzo, ferma restando la riduzione del canone di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 16 – Documentazione tecnica ed esecuzione lavori (eventuali)
1. Il Locatore si impegna ad eseguire gli eventuali lavori necessari a consegnare l’immobile dotato di tutti i requisiti previsti nell’avviso di indagine di mercato e in sede di Proposta locativa da parte della Locatrice e alle condizioni previste dei Nulla Osta/Autorizzazioni alla stipulazione da parte degli Organi e Autorità competenti.
2. La corresponsione del canone avverrà, come dettato dalla Regione Piemonte, a seguito della presa in consegna dell’immobile dopo la conclusione dei suddetti lavori e dalla presentazione della documentazione certificativa da parte della proprietà attestante lo stato di fatto e di diritto dell’immobile promesso in sede di Proposta locativa.
3. Resta inteso che il mancato rispetto di dette condizioni renderà nulli i citati Nulla Osta/Autorizzazioni e il presente contratto si intenderà automaticamente risolto.
Articolo 17 – Termine per la conclusione dei lavori (eventuali)
1. La Proprietà s’impegna a terminare i lavori di cui all’Avviso di indagine di mercato eventualmente evidenziati in sede di Proposta locativa e a consegnare l’immobile, dotato di tutte le certificazioni di cui al precedente art. 16, entro i termini specificamente indicati all’art. 3 del presente contratto.
Articolo 18 – Elezione di domicilio – Comunicazioni fra le Parti
1. Per tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in: la Locatrice …………………………………………
la Conduttrice in Torino. Via Viotti, 8.
2. Tuttavia, nell’ottica della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, resta stabilito che ogni comunicazione relativa al presente Contratto che il Locatore provvederà ad inviare alla Conduttrice dovrà essere indirizzata alla casella di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx e analogamente la Conduttrice provvederà a trasmettere qualsivoglia comunicazione al Locatore alla casella di posta elettronica certificata
…………………………………………… e, eventualmente, e contestualmente alla posta elettronica ordinaria ……………………………………………………….
Articolo 19 – Controversie
1. Ogni controversia inerente la validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Torino.
Articolo 20 – Registrazione
1. Il presente Contratto è soggetto ad imposta di registro nei termini di legge. Ogni onere contrattuale e fiscale derivante dal presente contratto è posto a carico della Parte Locatrice.
Articolo 21 – Trattamento dati personali
1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si autorizza al trattamento dei dati personali.
2. Il Locatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso della locazione.
3. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., il trattamento dei dati personali forniti a quest’Amministrazione Parte Conduttrice viene svolto ai fini degli obblighi contrattuali.
I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del sopra citato Decreto legislativo. I dati suddetti vengono registrati con sistemi manuali ed informatizzati, sono resi disponibili al Settore Ragioneria ed agli altri Settori regionali competenti per gli adempimenti relativi o connessi all’esecuzione del presente incarico, agli Enti ed Autorità cui la legge attribuisce poteri di controllo, nonché ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i..
4. In attuazione del disposto di cui agli artt. 28 e 29 del citato Decreto legislativo, il titolare del trattamento dei dati riguardanti codesto operatore economico è la Regione Piemonte – Giunta Regionale (sede Xxxxxx Xxxxxxxx x. 000 - Xxxxxx) e nell’ambito della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, il Responsabile del Procedimento é l’Xxx. Xxxxxxxx XXXXXX.
Letto, confermato, sottoscritto Il Locatore
Il Conduttore