CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
INDICE
Art. 1 - Oggetto del contratto 2
Art. 2 - Durata 2
Art. 3 - Effetto obbligatorio del Contratto 3
Art. 4 - Normativa applicabile e interpretazione del contratto 3
Art. 5 – Stipula del contratto 3
Art. 6 - Carattere del Servizio 3
Art. 7 – Corrispettivi 4
Art. 8 - Fatturazione e Pagamenti 4
Art. 9 – Cessione del credito 5
Art. 10 - Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 6
Art. 11 - Subappalto del servizio - Obbligo comunicazione sub-contratti 6
Art. 12 - Disposizioni in materia di sicurezza e Ambiente 7
Art. 13 - Xxxxx, obblighi e responsabilità a carico dell’Appaltatore 8
Art. 14 - Personale dipendente 9
Art. 15 - Accesso agli Impianti - Norme di sicurezza 9
Art. 17 – Garanzia definitiva 10
Art. 18 - Coperture assicurative 11
Art. 19 - Penali 12
Art. 20 - Responsabile dell’esecuzione del contratto 12
Art. 21 - Responsabile operativo dell’Appaltatore 13
Art. 22 - Comunicazioni relative alla documentazione contrattuale - Comunicazioni e domicilio 13
Art. 23 - Titolo di legittimazione e risoluzione contrattuale 13
Art. 24 - Risoluzione del contratto 13
Art. 25 - Esecuzione in danno dell’Appaltatore 15
Art. 26 - Facoltà di Recesso 15
Art. 27 - Forza maggiore e fermo Impianto 15
Art. 28 - Impegno di riservatezza 15
Art. 29 - Privacy e Riservatezza 16
Art. 30 - Foro competente 16
Art. 31 - Forma Convenzionale 16
Art. 32 - Ottemperanza al d.lgs. n. 231/01 16
Art. 1 - Oggetto del contratto
Il presente documento contiene le clausole che disciplinano il rapporto contrattuale che sorgerà tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore a seguito dell’aggiudicazione della procedura.
Il contratto che le parti sottoscriveranno ha la natura di un accordo quadro che definisce le condizioni economiche, nonché quelle operative per lo svolgimento del servizio, ma non fa nascere in capo all’ Appaltatore nessuna pretesa garantita, né riguardo al numero delle prestazioni richieste, né alla relativa tipologia, né ai corrispettivi minimi riconosciuti.
Trattandosi di accordo quadro il servizio sarà richiesto nelle quantità e nella misura di cui il Committente avrà necessita in base alle esigenze manifestate nel corso dell’esecuzione del contratto.
Definizioni:
Stazione Appaltante/Committente: Publiacqua S.p.A. (c.f. e p. iva 05040110487), con sede legale in Xxxxxxx, Xxx xx Xxxxxxxxxx 00/x. Si precisa che Publiacqua S.p.A. è da considerarsi ente aggiudicatore ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 50/2016;
Appaltatore: è il soggetto aggiudicatario individuato a seguito dell’espletamento della gara.
Subappaltatore: l’operatore economico, diverso dall’Appaltatore, che riceve da quest’ultimo l’incarico di eseguire una parte del contratto nel rispetto di quanto previsto all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Responsabile Esecuzione Contratto (REC): il Tecnico debitamente nominato dal Committente a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale Tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui stesso designati e/o di specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza ed ambientali.
Responsabile Operativo: Il Tecnico debitamente nominato dall’Appaltatore al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme contrattuali relative all’esecuzione del servizio appaltato. Il Responsabile Operativo potrà indicare alcuni coordinatori ai quali demandare compiti di natura operativa per alcuni servizi
Art. 2 - Durata
La durata del contratto è stabilita in mesi 18 con efficacia a decorrere dalla data di stipula.
Il Contratto avrà termine alla scadenza determinata di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, salvo il completamento da parte dell’Appaltatore di tutte le prestazioni e obbligazioni da rendere.
Si precisa che l’accordo quadro potrà avere una durata inferiore rispetto a quella prevista nel presente articolo, nelle seguenti ipotesi, indicate a titolo non esaustivo, e comunque non riconducibili e/o dipendenti dalla volontà del Committente:
− gli enti competenti decidano modifiche nei servizi oggetto dell’accordo o indipendentemente dalla volontà del Committente che comportino variazioni ritenute essenziali all’oggetto del contratto;
− gli enti competenti assumano provvedimenti sulla regolazione dei rifiuti che modifichino i quantitativi dei rifiuti inerenti il contratto o le destinazioni finali dei medesimi;
Nelle ipotesi di cui sopra, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l’ordinario pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni effettivamente svolte.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, la durata dell’accordo potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario (massimo tre mesi) alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente.
Art. 3 - Effetto obbligatorio del Contratto
L’Appaltatore resterà vincolato dal momento della presentazione dell’offerta, mentre il Committente dal momento della sottoscrizione del contratto.
Art. 4 - Normativa applicabile e interpretazione del contratto
L’esecuzione del contratto sarà disciplinata dalle prescrizioni tecniche fissate nel Capitolato Speciale.
Trattandosi di servizio funzionale e connesso alla gestione del “Servizio Idrico Integrato” si applicheranno le disposizioni del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti” adottato da Publiacqua s.p.a ai sensi dell’art. 36 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e ad integrazione gli artt. 114 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 e quelle del D.P.R. 207/2010 transitoriamente vigenti.
In particolare il contratto è disciplinato in via gradata:
a) dalle seguenti clausole;
b) da tutti gli atti della gara n. 21/2635 e in particolare dalla Lettera di invito, dal Capitolato Speciale, dal DUVRI, dall'Offerta Economica dell’Appaltatore;
c) dal “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti” adottato da Publiacqua s.p.a in data 23/09/16 e che, sebbene non sia materialmente allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
d) dalle norme del D. Lgs. 50/2016 applicabili nei settori speciali;
e) dal codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.
L’Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dell’appalto, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio da ciò derivante.
L’Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione nel luogo dove debba eseguirsi l’appalto, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Capitolato.
L’interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 5 – Stipula del contratto
La stipula del contratto avverrà entro i tempi stabiliti dall’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, previa costituzione della cauzione definitiva di cui al successivo art. 17.
Se l’Appaltatore non stipula il contratto nel termine stabilito il Committente attiverà la procedura per l’incameramento della cauzione provvisoria rilasciata in sede di gara.
Nell’ipotesi di consegna anticipata, in pendenza della stipula del contratto, l’Appaltatore procederà comunque alla effettuazione del servizio rispettando la data di inizio del servizio opportunamente comunicata per iscritto dalla Stazione Appaltante.
Nel caso una o più clausole siano dichiarate non valide ai sensi di Xxxxx, le rimanenti condizioni rimangono comunque in vigore.
Le Parti si impegnano a rendere compatibili le condizioni contrattuali con le eventuali future norme imperative di Xxxxx e con le eventuali prescrizioni delle Autorità competenti.
Art. 6 - Carattere del Servizio
Le prestazioni oggetto dell’appalto non potranno essere sospese o abbandonate, salvo comprovati casi di
forza maggiore immediatamente comunicati dall’Appaltatore al Committente.
Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti le norme per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previste dalla normativa di settore; in tal caso l’Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta al Committente. Non saranno in ogni caso considerate cause di forza maggiore e saranno quindi sanzionabili, scioperi del personale per cause direttamente imputabili all’Appaltatore.
In caso di ingiustificata sospensione, anche parziale, del servizio, il Committente potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell’Appaltatore, oltre ad applicare le eventuali previste penali. Nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli estremi di reato di cui all’art. 340 c.p., il Committente segnalerà il fatto alla competente autorità giudiziaria.
Art. 7 – Corrispettivi
L’importo a base di appalto assume valore contrattuale.
Per le prestazioni derivanti dal Contratto il Committente corrisponderà all’Appaltatore i prezzi unitari derivanti dall’aggiudicazione in particolare il corrispettivo di ciascuna prestazione sarà determinato applicando ai prezzi unitari indicati nell’Allegato A al Capitolato i ribassi offerti in sede di gara.
I prezzi indicati si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, quali, a mero titolo esemplificativo: il personale, i consumi, le manutenzioni, i trasporti, consegna e scarico, ed ogni altra attività indicata e descritta nei documenti di gara ad esclusione dell’IVA di legge e rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.
L’importo complessivo del Contratto viene stimato in € 200.000,00 e rappresenta la sommatoria delle singole prestazioni che presumibilmente verranno richieste in virtù dell’Accordo Quadro; ne consegue: che (i) l’importo complessivo costituisce una indicazione presunta e non garantita e che (ii) l’Appaltatore si assume l’alea connessa al mancato raggiungimento dell’importo complessivo indicato, rinunciando fin d’ora a qualsiasi richiesta danni o indennizzi nei confronti del Committente qualora detto importo complessivo non venisse raggiunto durante il periodo di validità dell’appalto.
Non è prevista la possibilità di erogazione, sotto qualsiasi forma, di anticipazioni del prezzo contrattuale.
Il Committente è esonerato fin d’ora da qualsiasi responsabilità o onere attinente la distribuzione dei servizi/forniture e dei pagamenti all’interno dei sub-fornitori.
L’Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione delle condizioni contrattuali e dichiara che gli importi unitari sono congrui ed economicamente remunerativi per la realizzazione delle prestazioni da rendere.
Art. 8 - Fatturazione e Pagamenti
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e secondo le modalità indicate nella specifica Circolare trasmessa da Publiacqua S.p.A. ai propri Fornitori.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data fattura.
Nelle fatture dovrà esservi indicato il servizio svolto, il luogo in cui si è svolto, nonché il numero del contratto e del relativo CIG.
Sarà cura dell’Appaltatore emettere singolo DDT e singola fattura a fronte del singolo ordine, non cumulando cioè nei succitati documenti forniture e/o prestazioni di ordini diversi.
Il pagamento non implica accettazione dei servizi da parte del Committente in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e non significa che il Committente rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dalle condizioni individuate nel Capitolato.
Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.
Il Committente provvederà al pagamento a condizione che sussista la regolarità contributiva dell’Appaltatore verificata dagli uffici stessi del Committente, attraverso la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio.
Nel caso di irregolarità rilevate da tale verifica che palesino l’entità della inadempienza contributiva, il Committente sospenderà i pagamenti all’Appaltatore per la quota corrispondente all’entità di tale inadempienza riservandosi di attivare la procedura di intervento sostitutivo di cui all’art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
In caso di subappalto, il Committente procederà al pagamento diretto - con le medesime condizioni di cui al presente articolo - del subappaltatore nelle ipotesi di cui all’art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.
Il Committente si riserva di richiedere in qualunque momento all’Appaltatore di comprovare l’avvenuto pagamento delle retribuzioni del proprio personale e/o l’avvenuto pagamento degli eventuali subcontratti.
In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva commesse dall’Appaltatore, il Committente si riserva di la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 24.
Resta inteso che durante la sospensione dei pagamenti, l’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, né pretendere alcun interesse di sorta.
Il Committente, nel caso in cui vengano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all’Appaltatore fino a che questi non sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali.
Non è prevista la possibilità di richiedere pagamenti in acconto.
Qualora l’Appaltatore sia costituito in forma di R.T.I. è consentito che ciascun soggetto componente il R.T.I. emetta fattura direttamente nei confronti del Committente. In tal caso è onere dell’Appaltatore tramite apposita comunicazione proveniente dalla Capogruppo richiedere che la Stazione Appaltante paghi direttamente ciascuna impresa mandante. Per ciascuna impresa mandante valgono gli obblighi di cui sopra.
In caso di ritardato pagamento, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2002, applicherà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 2 (due) punti.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione, da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando l'incameramento della cauzione e il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 9 – Cessione del credito
In merito alla eventuale cessione del credito derivanti dal contratto di appalto, trova applicazione l’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016. I crediti e i debiti derivanti dai contratti con Publiacqua S.p.A. non possono formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all'incasso, se non previa autorizzazione scritta di Publiacqua S.p.A.
Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso deve preventivamente essere notificata a Publiacqua S.p.A.
Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso che non sia stata notificata a Publiacqua
S.p.A. e da questa espressamente autorizzata o rigettata è inefficace nei confronti della stessa.
Saranno autorizzate cessioni di credito esclusivamente a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
La cessione, delegazione o mandato all'incasso deve essere stipulata mediante atto scritto che, unitamente alla richiesta di autorizzazione, deve essere notificato all'indirizzo PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o a Publiacqua S.p.A. - Tesoreria - Xxx Xxxxxxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxxx - i cui uffici provvederanno a comunicare la formale accettazione o il formale rigetto al Responsabile Esecuzione Contratto ed a notificarla/o alle parti interessate. La cessione del credito, così come la delegazione o il mandato all'incasso, saranno efficaci ed opponibili, con la notifica della formale accettazione da parte della Stazione Appaltante, alle parti interessate. Le notifiche di cui al presente articolo devono essere eseguite, a pena di nullità, a mezzo PEC o raccomandata A/R con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.
Nel caso in cui il contratto di cessione del credito stipulato dall’appaltatore con il suo cessionario abbia ad oggetto una parte o la totalità dei crediti derivanti dal presente contratto di appalto e non ancora maturati, cedente e cessionario dovranno espressamente pattuire che ogni singolo pagamento di ogni nuovo credito maturato, da parte di Publiacqua S.p.A., dovrà essere subordinato alla preventiva espressa certificazione, operata dalla stessa Stazione Appaltante, di certezza, liquidità ed esigibilità del medesimo credito.
Nel rispetto della Legge 136/10, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore si obbliga a pattuire con il cessionario (dandone atto nel contratto in modo espresso e specifico) l’obbligo di quest’ultimo, a favore di Publiacqua S.p.A., di indicare il CIG/CUP e fornire alla stazione appaltante gli estremi del proprio conto corrente dedicato e di prendere atto che, in mancanza di quanto sopra, la stazione appaltante è legittimata ad opporsi alla cessione del credito e a proseguire il pagamento nei confronti del cedente. La comunicazione del conto corrente dedicato, da parte del cessionario, nonché l’indicazione dei nominativi e codici fiscali delle persone fisiche delegate ad operarvi, dovrà essere contestuale alla notifica – nei confronti di Publiacqua
S.p.A. - della cessione, delegazione o mandato all’incasso.
Art. 10 - Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
I fornitori sono tenuti al rispetto degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 così come definiti nell’art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari che, in materia di appalti, stabiliscono di utilizzare conti correnti bancari o postali “dedicati”, sia riferibili all’appaltatore, che ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate. Si avverte che l’inosservanza di tale obbligo determina, oltre alle sanzioni di legge, risoluzione ipso iure del contratto per nullità assoluta. A tal fine il pagamento del presente contratto avverrà su c/c IBAN comunicato.
Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in ciascuna transazione posta in essere in relazione al contratto dalla Stazione Appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’art. 3 della Legge 136/2010, il codice identificativo di gara CIG attribuito dall’A.N.A.C. alla procedura.
Art. 11 - Subappalto del servizio - Obbligo comunicazione sub-contratti
L’esecuzione del servizio è direttamente affidata all’Appaltatore, il quale non potrà a sua volta subappaltarla, nemmeno in parte, senza la preventiva autorizzazione del Committente.
Dopo la stipula del contratto l’Appaltatore potrà chiedere l’autorizzazione al subappalto, purchè in sede di offerta abbia prodotto apposita dichiarazione atta ad indicare la parte del servizio che intendeva subappaltare, fermo restando la verifica di tutte le rimanenti condizioni di legge.
Dopo la stipula del contratto l’Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, nel caso in cui riscorra a sub- contratti, che non costituiscono subappalti, conclusi per l'esecuzione del servizio, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Il subappalto del servizio è soggetto alle norme stabilite dal D. Lgs. n. 50/2016.
L’autorizzazione al subappalto non esime l’Appaltatore dalle responsabilità che gli derivano dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.
I pagamenti delle prestazioni affidate in regime di subappalto saranno corrisposte dall’Appaltatore. Ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.Lgs 50/2016, l’Appaltatore dovrà produrre, entro 20 giorni dalla data dell’ultimo pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate emesse dai subappaltatori a saldo delle prestazioni ad essi affidate ed eseguite. In mancanza, la Stazione Appaltante potrà sospendere il successivo pagamento. A sensi di quanto previsto all’art.105 comma 2, terzultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 ed al fine di poter applicare in modo compiuto la disciplina indicata nel presente articolo, l’Appaltatore è tenuto a dare comunicazione al Committente, prima dell’inizio delle relative prestazioni, di tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto specificando, di ciascuno: (i) oggetto del contratto d’appalto a cui la comunicazione si riferisce; (ii) ragione sociale ed indirizzo del sub-contraente; (iii) oggetto del sub-contratto; (iv) importo del subcontratto; (v) incidenza del costo della manodopera e del personale sull’importo del sub-contratto.
La richieste di autorizzazione del subappalto o di comunicazione di subaffidamento dovranno essere notificate esclusivamente a “Publiacqua S.p.A. – Servizio Appalti – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x – 00000 Xxxxxxx XX” o, in alternativa, all’indirizzo di PEC: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx.
Art. 12 - Disposizioni in materia di sicurezza e Ambiente
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione del presente contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, e al D.U.V.R.I. presentato in sede di gara.
L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Il REC potrà, in ogni momento, nel corso dell’esecuzione del contratto, verificare che l’Appaltatore attui i controlli specifici sul rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del proprio personale, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte dell’Appaltatore dei suddetti obblighi effettuando audit e sopralluoghi di verifica tramite personale appositamente incaricato.
L’Appaltatore attesta che il personale impiegato è stato debitamente formato e addestrato rispetto alle prescrizioni derivanti dall’appalto in oggetto; qualora le attività previste in contratto siano concesse in subappalto, l’Appaltatore è tenuto a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato anch’esso formato e addestrato al rispetto di dette prescrizioni.
Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto, l’Appaltatore è tenuto a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e ambiente e degli obblighi contrattuali limitatamente all’attività subappaltata e a promuovere il loro coordinamento.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e/o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano rispettivamente a tutte le imprese costituenti il raggruppamento e a ciascuna impresa consorziata esecutrice dell’attività appaltata.
Art. 13 - Xxxxx, obblighi e responsabilità a carico dell’Appaltatore
L’attività dell’Appaltatore non dovrà provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attività del Committente, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro di Publiacqua S.p.A. al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo.
L’Appaltatore si obbliga, fermo quanto precede, ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati - per fatto proprio o di proprio personale, dei sub-fornitori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo – a personale o cose del Committente o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi, e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.
L’Appaltatore, fermo quanto precede, manleva il Committente da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti.
L’Appaltatore, inoltre, è altresì obbligato a:
i. rispettare in ogni fase le disposizioni di legge in materia, di tutela della salute pubblica e dell’incolumità del personale ivi comprese le disposizioni sull’accesso agli impianti sul comportamento dei propri addetti e le tutele da adottare così come riportate nelle norme di accesso ai siti indicate in specifici documenti del sistema di gestione integrato aziendale;
ii. segnalare alla società Publiacqua S.p.A. tutte le circostanze ed i fatti che dovessero impedire ed ostacolare il buon andamento della prestazione, ovvero che possono portare al suo miglioramento;
iii. garantire che il proprio personale, e/o il personale dei sub-fornitori, sia decorosamente vestito, sottoposto ai trattamenti sanitari di prevenzione delle malattie e munito delle richieste professionalità;
iv. anche garantendo il fatto del terzo ex art. 1381 c.c., a far sì che il proprio personale e/o qualunque soggetto di cui il medesimo si avvalga, a qualsiasi titolo e in qualunque forma e modalità, per e nell’esecuzione del Contratto, tenga comportamenti appropriati e convenienti e comunque tali da non ledere e/o pregiudicare in alcun modo, neppure potenzialmente, il decoro, la reputazione e l’immagine di Publiacqua S.p.A. e da preservare buoni rapporti commerciali di Publiacqua S.p.A. con i propri clienti/fornitori;
v. cooperare con Publiacqua S.p.A. nell’attuazione delle misure preventive e di protezione dai rischi sul lavoro e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti ad eventuali interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’affidamento o presenti nell’Impianto medesimo.
L’Appaltatore, fermo quanto previsto in altre parti del Capitolato e dei documenti di gara, si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, così come previsto dall’articolo 1176 c.c.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:
vi. eseguire i servizi oggetto dell’appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio;
vii. la prestazione della mano d'opera, nonché l’approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio;
viii. il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando in tal modo il Committente da ogni possibile addebito;
ix. l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà del Committente, nonché la vita e l'incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi;
x. l’Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del presente capitolato d’appalto e della normativa vigente.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo Publiacqua S.p.A., fatta salva l’eventuale risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., ha diritto a richiedere all’Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.
Art. 14 - Personale dipendente
L’Appaltatore, deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e personale impiegato nell’appalto, imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali nonché dai Contratti Collettivi di Lavoro, assumendone gli oneri relativi.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta del libro unico del lavoro secondo quanto previsto dagli articoli 39 e 40 della legge n. 133/2008 di conversione del Decreto Legge n 112/2008, nonché secondo le disposizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2008 (anche per quanto concerne la disciplina del regime transitorio) e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 21/08/2008.
Publiacqua S.p.A. si riserva di richiedere in visione l’originale del citato documento.
Lo sciopero è regolato dalla L. 12/6/90 n. 146. In caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l’Appaltatore si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, come definiti dalla Committente.
Art. 15 - Accesso agli Impianti - Norme di sicurezza
L’accesso agli impianti presso i quali si svolgerà il servizio deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante sia per il personale alle dirette dipendenze dell’Appaltatore sia per terzi che operano per suo conto.
L’accesso agli impianti presso i quali si svolgerà il servizio è consentito ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale e comunque nel rispetto di specifici documenti aziendali per l’accesso all’Impianto medesimo.
L’Appaltatore dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e ambiente ed adeguarsi a quanto richiesto dalla politica aziendale di Publiacqua S.p.A.
In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto d’appalto, l’Appaltatore, dichiara/attesta e comprova di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e garantisce, tramite controllo diretto, che le stesse siano rispettate da eventuali terzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
L’Appaltatore provvederà, tra l’altro, alla predisposizione e compilazione di ogni documento previsto dal sistema integrato di Publiacqua S.p.A.; nello specifico si renderanno necessari tutti gli adempimenti, in tema
di sicurezza in particolare, su eventuali rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Committente.
In particolare l’Appaltatore o il suo referente dovrà garantire la riconoscibilità delle persone autorizzate all’ingresso mediante quanto previsto dagli art. 18, comma 1 lett. u) e 26, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008, con evidenza della data di assunzione.
L’Appaltatore, inoltre, dichiara e garantisce di, e si obbliga a, cooperare con il Committente nell’attuazione delle misure preventive e di protezione dai rischi sul lavoro e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti ad eventuali interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese eventualmente coinvolte nell’esecuzione della prestazione complessiva
L’Appaltatore, fermo quanto precede, dovrà effettuare il servizio con proprio personale di cui garantisce espressamente l’idoneità attraverso specifici documenti del sistema di gestione integrato di Publiacqua S.p.A.
L’Appaltatore prima dell’esecuzione del servizio dichiara e garantisce espressamente: (i) di avere preso piena visione e cognizione dei rischi specifici relativi all’attività da svolgere e presenti nell’area di lavoro; (ii) di aver preso conoscenza delle misure di prevenzione e di emergenza adottate presso gli impianti sede di consegna/ritiro e dei dispositivi individuali (DPI) obbligatori per l’accesso all’area di lavoro.
Prima dell’avvio dell’esecuzione l’Appaltatore o suo delegato dovrà sottoscrivere, contestualmente al responsabile di impianto di Publiacqua S.p.A., un documento generale relativo alla gestione delle interferenze se presenti nell’area di lavoro. In caso di variazioni momentanee il documento sarà integrato con un coordinamento specifico della situazione presente al momento dell’ingresso.
L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri addetti e/o incaricati, tutte le prescrizioni contenute nel D.U.V.R.I. e nei agli impianti. Tale atto sarà sottoscritto per presa visione e accettazione da parte del Appaltatore; in caso siano rilevate inadempienze a quanto previsto dalla legge, dal D.U.V.R.I., dai piani di sicurezza e dalle altre disposizioni e procedure aziendali riguardanti la tutela della salute e sicurezza del personale e di terzi, il Committente si riserva il diritto di allontanare con effetto immediato i conducenti dei mezzi che non rispettano tali disposizioni. In caso di inadempienze ritenute gravi o ripetute, il Committente si riserva il diritto di risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.
Publiacqua S.p.A. ha implementato un sistema di gestione integrato conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001:2007 e adotta una politica aziendale per la qualità, l’ambiente e la sicurezza del lavoro disponibile sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-x- qualita di cui si invita a prendere visione per la condivisione dei principî in esso indicati.
Art. 16 - Divieto di cessione del contratto
A pena di nullità, ex art. 105 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del rapporto contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016.
In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c.
Art. 17 – Garanzia definitiva
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l’Appaltatore prima della stipula del Contratto costituisce in favore della Stazione Appaltante una garanzia definitiva tramite cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, fatte salve le eventuali riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
La garanzia prestata deve essere conforme allo schema tipo dell’ «Allegato A - Schemi Tipo» del Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 9 gennaio 2018 e all’art 103 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia a prima chiamata, deve prevedere espressamente: (i) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (ii) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile; (iii) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La garanzia resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dovrà essere reintegrata in caso di utilizzo da parte della Stazione Appaltante, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per Publiacqua S.p.A. l’espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.
L’istituto fideiussore resta obbligato in solido con l’Appaltatore fino al ricevimento della lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte del Committente.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente.
Qualora la garanzia non venga prestata nei tempi indicati dalla Stazione Appaltante o quella prestata non rispetti le prescrizioni previste dal presente articolo, Publiacqua S.p.A. non procederà alla stipula del contratto e provvederà alla revoca dell’aggiudicazione provvedendo ad acquisire la cauzione provvisoria presentata in sede di gara.
Art. 18 - Coperture assicurative
L’Appaltatore assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Appaltatore od al suo personale in relazione all’esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Appaltatore dovrà stipulare - con Compagnia di Assicurazioni iscritta all’Albo Imprese dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare - un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei Terzi della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, di Euro 500.000,00.
Il suddetto massimale rappresenta l’importo minimo da garantire; è, in ogni caso, onere dell’Appaltatore stabilire la congruità di tale importo in funzione dell’appalto da svolgere, potendo quindi stipulare la suddetta polizza per un importo superiore.
Tale polizza dovrà essere esibita al Committente prima della stipula del contratto e da questi accettata, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sull’Appaltatore. La copertura assicurativa dovrà avere validità dalla data di inizio dell’appalto .
L’Appaltatore, anche su segnalazione del Committente, è tenuta a prendere in carico la gestione di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto al Committente stessa entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta. L’Appaltatore è tenuto a mantenere aggiornato il Committente sull’andamento del sinistro comunicando: (i) i riferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro; (ii) l’esito delle verifiche condotte; (iii) lo stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato; (iv) l’avvenuta definizione del danno.
In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, il Committente provvederà comunque a trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, il Committente potrà invitare l'Appaltatore ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi del
Committente, anche eseguiti da altre imprese di sua fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.
In caso di costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del c.c.) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate.
In caso di impossibilità, le imprese Mandanti e/o le imprese Consorziate dovranno esibire proprie polizze per R.C.T./R.C.O. con le modalità e alle condizioni sopra riportate
In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate deputate alla materiale esecuzione dell’appalto.
In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’Appaltatore dovrà contemplare la copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. del subappaltatore.
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell’Appaltatore.
La polizza sopra indicata dovrà essere presentata prima della sottoscrizione dl contratto in formato cartaceo a firma originale autografa del soggetto emittente e del soggetto contraente.
Art. 19 - Penali
Qualora l’Appaltatore non effettui il servizio come previsto da contratto, il Committente applicherà le penalità previste dal Capitolato Speciale, salvi i maggiori e ulteriori danni ai sensi dell’art. 1382 c.c..
Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo alle penali saranno contestati per iscritto all’Appaltatore che potrà presentare proprie controdeduzioni nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) lavorativi dal ricevimento della contestazione.
Qualora dette controdeduzioni, a giudizio della Stazione Appaltante non siano accolte o nel caso di presentazione delle stesse oltre il termine citato, saranno applicate le penali previste nel Capitolato.
La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In xxx xxxxxxxx x'xxxxxxx xxxxx xxxxxx eventualmente applicata verrà detratto dagli importi della prima fattura successiva dell’Appaltatore, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi gravi con incameramento della cauzione e l’esecuzione in danno con ogni onere e spesa maggiore.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale è facoltà, per il Committente, di risolvere il contratto in danno all’Appaltatore ex art. 1456 c.c.
Art. 20 - Responsabile dell’esecuzione del contratto
L’esecuzione del contratto avviene sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile Esecuzione Contratto, che a tal fine si interfaccia con il Responsabile operativo dell’Appaltatore. Egli provvede a creare le condizioni affinché il servizio venga espletato in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
Al Responsabile Esecuzione Contratto è demandato il controllo circa la conformità di tutti gli atti esecutivi, contabili e tecnici alla normativa regolante il contratto ed alle consuetudini di Publiacqua S.p.A.
Nell’espletamento dei propri compiti il Responsabile Esecuzione Contratto non assume alcuna responsabilità né verso l’Appaltatore né verso terzi in genere, per ogni evento dannoso che potesse verificarsi nel corso o comunque in dipendenza della esecuzione del contratto.
Non rientrano nei compiti del Responsabile Esecuzione Contratto gli adempimenti inerenti alla organizzazione del servizio, alla sorveglianza della mano d’opera, alla materiale esecuzione del servizio. Tali incombenze fanno capo e sono di esclusiva responsabilità dell’Appaltatore.
Art. 21 - Responsabile operativo dell’Appaltatore
L’Appaltatore dovrà indicare al Committente un responsabile operativo.
Il responsabile operativo, dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano la documentazione contrattuale.
Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al responsabile avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’Appaltatore.
In caso di impedimento personale, il responsabile dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell’Appaltatore.
E’ facoltà del Committente chiedere all’Appaltatore la sostituzione del suo responsabile.
Art. 22 - Comunicazioni relative alla documentazione contrattuale - Comunicazioni e domicilio
Tutte le comunicazioni riguardanti l’interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l’applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo PEC al Responsabile dell’esecuzione del contratto.
Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi previsti dalla documentazione contrattuale.
Eventuali contestazioni che l’Appaltatore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta devono essere presentate al REC entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.
Ai fini delle comunicazioni inerenti il contratto, il domicilio legale delle parti, salva diversa dichiarazione prevista espressamente nel contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il Committente e per l’Appaltatore presso le rispettive sedi legali.
L’Appaltatore è obbligato a comunicare ogni variazione del proprio domicilio, così come il cambio di ragione sociale o la trasformazione della società. Non saranno quindi opponibili al Committente.; eventuali variazioni ai predetti dati che non siano comunicati per iscritto al domicilio del Committente.
Art. 23 - Titolo di legittimazione e risoluzione contrattuale
Qualora, durante la validità dell’affidamento, sopravvengano fatti non imputabili alla Stazione Appaltante e tali da incidere sulla sua legittimazione a mantenere l’affidamento contrattuale, il contratto d’appalto sarà risolto di diritto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 1353 c.c., senza che l’Appaltatore nulla possa pretendere da Publiacqua S.p.A. a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsiasi altro titolo.
Laddove i fatti o atti sopravvenuti siano tali da interferire con l’oggetto del contratto di appalto o le modalità della sua esecuzione, le Parti provvederanno ad una nuova negoziazione delle clausole del contratto stesso, mantenendo per quanto possibile la regolamentazione da esso prevista.
Qualora non si raggiunga un accordo entro un termine ragionevole, ciascuna delle Parti potrà recedere dal contratto, senza che l’altra nulla possa pretendere a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsiasi altro titolo.
Art. 24 - Risoluzione del contratto
Il Committente, potrà risolvere anticipatamente il contratto di appalto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs.
50/2016, xxxxx restano tutti i rimedi previsti dalla legge e dal presente documento, nonché le clausole risolutive espresse già previste a favore delle Parti, ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui:
- si siano verificate le situazioni di cui all’art. 108, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016;
- nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011;
- nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- nel caso eventuale di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell’importo complessivo stimato dell’appalto;
- nel caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- nel caso di insorgenza a carico dell’Appaltatore di una procedura concorsuale;
- cessazione dell’esercizio da parte dell’Appaltatore;
- perdita delle licenze e/o diritti necessari alla prestazione da rendere;
- sospensione, annullamento o cancellazione dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 212 D. Lgs. 152/06 e D.M. 406/98 e s.m.i. o altra iscrizione ad Albo necessaria per l’esecuzione dell’appalto o qualora sia intervenuta la revoca dell’iscrizione dall’Albo per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico;
- in caso di mancato invio, per 3 volte nel corso dell’esecuzione del contratto, della quarta copia del formulario;
- qualora vengano contestate per iscritto nr. 3 inadempienze consecutive;
- l’Appaltatore non si attenga ai programmi cronologici comunicati dal Committente, ovvero se si verificassero per 3 volte ritardi superiori al numero massimo di giorni indicato nel Capitolato Speciale;
- comportamenti illeciti sanzionati dal D. Lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificatamene previsti a carico dell’Appaltatore dal modello di gestione;
I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Committente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della presente clausola eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
Il Committente potrà altresì risolvere anticipatamente il presente contratto, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.
n. 50/2016, qualora si siano verificate le situazioni di cui al comma 1, lett. a), b) e d) del citato articolo.
Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore aggiudicatario il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
Art. 25 - Esecuzione in danno dell’Appaltatore
Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell’Appaltatore, dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, il Committente, dandone opportuna comunicazione scritta, potrà sostituirsi all’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni da rendere ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell’Appaltatore, oltre ad applicare le eventuali previste penali.
Art. 26 - Facoltà di Recesso
Il Committente può recedere dal contratto secondo quanto previsto nell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 , dando comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, anche se sono iniziate le prestazioni.
È fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal contratto. Il recesso non ha effetto per i servizi già effettuati.
Art. 27 - Forza maggiore e fermo Impianto
Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento, parziale o totale, del presente Contratto per fatti imputabili a cause di forza maggiore. Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie.
Il fermo impianto indica l’indisponibilità parziale degli impianti presso i quali si svolgerà il servizio per cause non imputabili al Committente ovvero imputabile a: (i) manutenzione non programmata; (ii) fatto tecnico e/o accidentale; (iii) mutamente normativo e dunque ogni mutamente legislativo, regolamentare o di altra normativa applicabile (ivi incluso un mutamento relativo ad innovazioni tecnologiche che impongono l’utilizzo di materiali, strumenti e/o tecniche diversi da quelli adottati) o ordine di un’autorità competente applicabile al Committente o a cui il Committente debba conformarsi, ovvero qualsiasi mutamento delle autorizzazioni, permessi e licenze relativi alla realizzazione e/o gestione degli impianti presso i quali si svolgerà il servizio (ivi incluso, il mancato rinnovo e/o il ritardo nel conseguimento e/o il loro venir meno per cause non imputabili al Committente); (iv) forza maggiore quale a titolo esemplificativo e non limitativo, black-out, inondazioni, terremoti, incendi, ecc.
Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore e/o di fermo impianto che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, dovrà darne comunicazione scritta entro e non oltre 48 ore dalla conoscenza del verificarsi dell’evento specificandone il contenuto e le conseguenze sull’adempimento dei propri obblighi contrattuali, le modalità e la tempistica, ove preventivabili, di ripristino delle normali condizioni contrattuali.
Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell’altra per l’inadempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto causato da un evento di forza maggiore ovvero da un fermo impianto.
Art. 28 - Impegno di riservatezza
L’Appaltatore si obbliga a mantenere segreti ed a non comunicare, trasmettere o diffondere, con alcun mezzo e in qualsiasi forma, i dati personali di natura sensibile e non, ed ogni altra informazioni dei quali possano venire a conoscenza nell’esecuzione del contratto o comunque in relazione al contratto.
L’Appaltatore è comunque tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui si svolgerà il servizio, salvo autorizzazione del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subcontraenti.
Tutti gli obblighi di cui al presente articolo sono assunti dall’Appaltatore per sé, per le società controllate e/o collegate e per gli amministratori, i dipendenti, i consulenti, gli agenti e i collaboratori, intesi nel più ampio senso del termine.
Art. 29 - Privacy e Riservatezza
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati trattati. L’informativa di Publiacqua è presente al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx. La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all’atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l’altra, conferma l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation.
Art. 30 - Foro competente
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e il Committente sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze .
Art. 31 - Forma Convenzionale
Qualunque modificazione od integrazione del contratto di appalto dovrà, sotto pena di nullità, ai sensi dell’art. 1352 del Codice Civile, risultare da atto scritto. In nessun caso sarà ammessa la prova testimoniale.
Art. 32 - Ottemperanza al d.lgs. n. 231/01
1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che, nell’espletamento delle attività da quest’ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato D.Lgs. n. 231/01.
In particolare l’Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l’attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.
La violazione da parte dell’Appaltatore o del suo personale della garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
Qualora l’Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.