CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. IDENTITA’ E CONTATTI DEL FINANZIATORE | |
Finanziatore | Banca Progetto S.p.A. (di seguito “Banca”) - Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano 02261070136 - aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi, al Fondo nazionale di garanzia e all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), iscritta all’Albo delle Banche - cod. ABI 5015 - capitale sociale € 10.404.418,17 i.v.. |
Indirizzo | Via Bocchetto, 6 – 00000 Xxxxxx |
Telefono | 800.900000 |
Sito web | |
Intermediario del credito | L’Intermediario del credito è l’agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio o qualsiasi altro soggetto, diverso dalla Banca, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente, almeno una delle seguenti attività: 1) presentazione o proposta del Contratto “Prestito personale contro cessione del quinto della pensione” ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tale Contratto; 2) conclusione del Contratto “Prestito personale contro cessione del quinto della pensione” per conto della Banca. L’Intermediario del credito agisce sulla base di un mandato (l’Agente) o di una convenzione (il Mediatore Creditizio) in essere con la Banca. |
2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO | |
Tipo di contratto di credito | Prestito personale destinato a pensionati rimborsabile contro cessione pro-solvendo di una quota non superiore ad un quinto della propria pensione netta mensile. Il prestito, previsto dall’art. 13 bis della Legge 80/2005 e dal Regolamento di cui al D.M. 313/2006, è disciplinato dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo Regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile. |
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore | Netto Ricavo: Dal Netto Ricavo saranno detratte le somme destinate alla estinzione anticipata di eventuali precedenti finanziamenti od altri impegni del Cliente con la Banca. |
Condizioni di prelievo Modalità e tempi con cui il consumatore può usare il credito | Il Cliente può utilizzare il credito immediatamente, a seguito della sua erogazione, eseguita entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione del Contratto ovvero dalla data di ricezione, da parte della Banca, del benestare richiesto all’Ente di previdenza se successivo alla conclusione del Contratto. L’erogazione avverrà mediante l’accredito dell’importo convenuto sul conto corrente bancario/postale intestato al Cliente, mediante consegna di assegno circolare non trasferibile intestato al Cliente. |
Durata del contratto di credito | Mesi: Minimo 24 mesi - Massimo 120 mesi. |
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione | Periodicità delle rate: mensile Rate costanti comprensive di una quota di interesse decrescente e di una quota di ammortamento del capitale crescente, secondo un piano di ammortamento c.d. "alla francese". Il Cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: 1. Spese e costi (inclusi eventuali costi legali), 2. interessi, inclusi eventuali interessi di mora, 3. capitale. In caso di pagamento parziale o ritardato pagamento la Banca imputerà i pagamenti a partire dai crediti più antichi fino a quelli più recenti. |
Importo totale dovuto dal consumatore Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito. | Euro (Capitale Lordo Mutuato): Da un minimo di 1.200€ a un massimo di 80.000€ (nei limiti del quinto cedibile). |
Garanzie richieste Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito. | La cessione del quinto della pensione è convenuta pro-solvendo, ossia il Cliente può essere tenuto ad adempiere direttamente al pagamento della rata mensile in caso di mancato pagamento, per qualsiasi causa, da parte dell’Ente di previdenza. La garanzia assicurativa obbligatoria ai sensi del D.P.R. n.180/1950 per il Rischio di premorienza è acquisita dalla Banca a proprie spese. La liquidazione dell’indennizzo per il Rischio di premorienza non comporta alcuna rivalsa dell’Assicuratore nei confronti degli eredi. |
3. COSTI DEL CREDITO | |
Tasso di interesse (Xxxxx Xxxxx Nominale) | TAN: (fisso per l’intera durata del finanziamento) È il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato all’Importo totale del credito. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall’ammontare finanziato e dalla durata del Finanziamento, la quota interesse che il Cliente dovrà corrispondere alla Banca e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori, spese e imposte. |
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte | TAEG: Xxxxxxx applicabile 14,86 % Esempio rappresentativo per un Pensionato INPS di 64 anni di età alla richiesta: Rata Durata Importo totale dovuto TAN Costo Totale Importo totale TAEG dal consumatore fisso del Credito del Credito 200 € 120 24.000,00 € 7,69% 7.900,07 € 16.099,93 % 8,89% Il costo totale del credito è determinato sulla base delle seguenti ipotesi: 1. Interessi al TAN del 7,69 %: 7.289,27 € 2. Costi di gestione pratica (quota esclusa dal TAN): 350,00 € 3. Costi di attivazione: 0,00 € 4. Oneri erariali: 16,00 € 5. Commissione di intermediazione: 0 € 6. Costi gestione rata: 244,80 € Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui al TAN e di tutti i costi di cui al successivo punto 3.1. I criteri per il calcolo del TAEG sono i seguenti: • l’Importo totale del credito (Netto ricavo) viene messo a disposizione del Cliente in un'unica soluzione; • il Contratto rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e il Cliente e la Banca adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute; • si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,416 giorni (365/12). |
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: un'assicurazione che garantisca il credito e/o un altro contratto per un servizio accessorio Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG. | NO La Banca stipula, a proprie spese, la polizza assicurativa a premio unico per la copertura dei rischi previsti dal DPR 180/1950. Il Cliente, quale soggetto assicurato per il Rischio Vita, ancorché non contraente la polizza, dovrà prestare il consenso ai sensi dell’art.1919 c.c. NO |
3.1 COSTI CONNESSI | |
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito | Sono a carico del Cliente i seguenti costi: 1. Costi di gestione pratica: Euro 2.200,00 costi dovuti dal Cliente alla Banca per la gestione complessiva del rapporto contrattuale (dalle fasi d’istruttoria e di perfezionamento del contratto alla fase successiva di ammortamento del prestito, con relativo impiego di risorse umane ed informatiche) nonché costi dovuti ai fornitori di servizi specializzati (per adempimenti antifrode, privacy, e antiriciclaggio, per l’archiviazione documentale e per la corrispondenza). Tali costi sono ammortizzati nel corso della durata del Finanziamento, tenendo in considerazione la loro maggiore incidenza nelle fasi preliminari. In caso di estinzione anticipata del Finanziamento saranno rimborsati secondo il criterio di seguito indicato: • quota esclusa dal TAN, tale quota, addebitata separatamente dal TAN, sarà restituita al Cliente ove l’estinzione anticipata sia effettuata entro l’anno di erogazione del Finanziamento restando, altrimenti, acquisita alla Banca, come quota ammortizzata dei costi di gestione pratica, aggiuntiva rispetto a quanto ammortizzato attraverso il TAN; • quota inclusa nel TAN, pari ad Euro 1.850,00. Tale quota, concorrendo alla determinazione del TAN, sarà rimborsata al Cliente con l’abbattimento degli interessi non maturati dalla data di estinzione anticipata alla scadenza del Finanziamento. 2. Costi di attivazione: costi eventualmente richiesti dall’Ente Previdenziale per l’attivazione del Contratto. Tali costi, essendo corrisposti ad un soggetto terzo per il tramite della Banca, non saranno rimborsati al Cliente in caso di estinzione anticipata del Finanziamento. 3. Oneri erariali 4. Costi di intermediazione costi versati all’Intermediario del credito (i cui estremi identificativi sono indicati alla sezione 1.) alla cui organizzazione il Cliente ha ritenuto di rivolgersi per: a) ricerca e attivazione della soluzione finanziaria più adeguata per se stesso; b) supporto all’attività di istruttoria del Finanziamento; c) prestazione di assistenza sino all’erogazione del Finanziamento; d) eventuale identificazione e autenticazione delle sottoscrizioni; e) ogni altra attività afferente all’attività d’intermediazione del credito prodromica alla conclusione del Contratto. Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente autorizza espressamente la Banca a trattenere, dalla somma erogata, le provvigioni dell’Intermediario del credito e ad effettuarne il versamento in favore dello stesso. I costi di intermediazione attengono a prestazioni effettuate nelle fasi preliminari del rapporto contrattuale e che si esauriscono con la conclusione del Contratto e l’erogazione del Finanziamento. Pertanto, nel caso in cui il Cliente richieda l’estinzione anticipata del Finanziamento, gli importi in questione non sono considerati ai fini del calcolo della riduzione del costo totale del credito a carico della Banca. Laddove norme inderogabili di legge dovessero prevedere che anche i costi di intermediazione, in caso di estinzione del Finanziamento, debbano essere ricompresi nel computo della riduzione del costo totale del credito, il Cliente e la Banca convengono che il loro rimborso avvenga in misura proporzionale rispetto alla durata residua del Contratto e calcolato secondo la curva degli interessi, in base al piano di ammortamento del Finanziamento. 5. Costi gestione rata costi eventualmente richiesti dall’Ente di previdenza per le prestazioni e gli oneri connessi all’attività amministrativa e contabile relativa all’incasso delle rate di ammortamento. In caso di estinzione anticipata, saranno rimborsati al Cliente secondo il criterio pro-rata temporis. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni possono ottenere, a proprie spese, la copia di documenti inerenti a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni sostenendo solo il costo della loro produzione. |
Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati | La Banca non potrà modificare, in nessun caso, i costi e le altre condizioni del Contratto, salvo che per sopravvenienti disposizioni di Xxxxx, modifiche regolamentari o disposizioni di Autorità pubbliche o di vigilanza. In tal caso dette modifiche saranno comunicate al Cliente con preavviso minimo di 2 (due) mesi. In caso di variazione unilaterale delle condizioni, il Cliente ha facoltà di recesso senza spese entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche e ottenere, in sede liquidazione del Contratto, l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate. La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse, ivi inclusi gli interessi di mora. |
Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il Consumatore, (ad esempio la vendita di beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro. | Per i ritardi di pagamento, salvo i casi in cui tali ritardi non siano imputabili al Cliente, o in caso di decadenza dal beneficio del termine potranno essere addebitate al Cliente i seguenti costi: • interessi di mora: pari al TAN praticato e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla Legge al momento della conclusione del Contratto. Il tasso degli interessi di mora non potrà essere modificato dalla Banca; • spese per interventi di recupero stragiudiziale, svolti dalla Banca e/o da soggetti esterni incaricati, in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca; • spese per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca. Nelle ipotesi di mancati o ritardati pagamenti imputabili al Cliente la Banca potrà segnalare il nominativo dello stesso alle banche dati cui aderisce per obbligo normativo (es. Centrale Rischi). |
4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI | |
Diritto di recesso Il Consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto. | SI. La Banca estende questo termine a 14 (quattordici) giorni successivi alla erogazione del Finanziamento. |
Xxxxxxxx anticipato Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato. | SI Nel caso in cui il Cliente richieda l’estinzione anticipata del Finanziamento saranno abbattuti gli interessi ancora non maturati. Per quanto riguarda i costi di gestione pratica, i costi di attivazione, gli oneri erariali, i costi di intermediazione e i costi di gestione rata si rinvia ai patti contenuti al precedente punto 3.1 “Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito” La Banca emetterà, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Cliente, il conteggio di anticipata estinzione. SI La Banca ha diritto ad un indennizzo nella misura prevista dall’art. 125 sexies del D.Lgs. 385/93 (TUB) pari a: • massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore ad un anno; • massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se: • l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000,00; • il rimborso anticipato sia effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; • il rimborso anticipato sia effettuato attraverso la stipula di un nuovo contratto di prestito contro cessione del quinto con la stessa Banca. |
Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il Consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il Consumatore non ha questo diritto se comunicare questa informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. | |
Diritto a ricevere una copia del contratto Il Consumatore ha diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il Consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto. |
4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI | |
Autorità di controllo | Banca d’Italia |
Esercizio del Diritto di Recesso | Il Cliente che intende recedere ne dà comunicazione scritta alla Banca entro il termine previsto nelle modalità di seguito indicate: a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Banca progetto S.p.A., Via Bocchetto, 6 – 00000 Xxxxxx b) mediante PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx c) mediante posta elettronica all'indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx d) mediante fax al numero: 06/00 000 000. Se il Cliente si avvale delle modalità c), d) dovrà, comunque, confermare il proprio intendimento mediante raccomandata con avviso di recepimento, da spedire all’indirizzo della Banca entro e non oltre le successive 48 (quarantotto) ore. Se la Banca ha già erogato, in tutto o in parte, il Finanziamento, il Cliente dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di recesso le eventuali somme corrisposte dalla Banca, oltre agli interessi maturati fino al momento della restituzione calcolati al TAN contrattuale e l’imposta di bollo. Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al Finanziamento. |
Legge applicabile e Foro competente | Al Contratto si applica la Legge italiana e il Foro competente è quello del Cliente |
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi | Il Cliente può presentare reclamo, in forma scritta, indirizzandolo alla Direzione Legale, Compliance e Societario - Ufficio Reclami Via Bocchetto, 6 – 00000 Xxxxxx, oppure a mezzo PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, via e- mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx o tramite fax al numero 00 00000000. La Banca dovrà rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. In caso di mancato riscontro nei termini o di risposta ritenuta insoddisfacente, il Cliente, preliminarmente al ricorso all’Autorità Giudiziaria, può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per indicazioni su come rivolgersi all’ABF è possibile consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d’Italia o alla Banca, anche consultando il sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. In caso di controversie, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, integrazioni, norme attuative) A tal fine, l’organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. E’, comunque, possibile concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso purché iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia. |
Periodo di validità dell’offerta | L’offerta si intende valida entro 24 ore dal giorno del rilascio. |
Assistenza al consumatore
Il Cliente può richiedere ogni ulteriore chiarimento sulle voci del presente documento, sugli obblighi derivanti dal Contratto, prima della conclusione e per tutto il tempo a disposizione per esercitare il diritto di recesso, contattando la Banca al seguente numero verde 800-900000.
TEG (Tasso Effettivo Globale)
E’ il tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per l’individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli oneri finanziari, di commissioni e spese del Contratto con esclusione degli oneri erariali. Il TEG del Contratto non può superare il Tasso Soglia pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il Contratto. Il TEG del presente Finanziamento è indicato nel Modulo di sottoscrizione del Contratto.