Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti
FEDERTURISMO
Assotravel Astoi Ucina Unai
CONFINDUSTRIA
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti
da aziende dell’industria turistica
10 febbraio 1999
proprietà riservata
Fedeturismo e le Associazioni ad essa aderenti e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Ulitucs- UIL, a piena e totale tutela del testo contrattuale, ne inibiscono la riproduzione totale o parziale, riservandosi ogni azione a tutela dei propri diritti.
INDICE
PREMESSA AL CCNL | pag. | 11 |
TITOLO I – VALIDITA’ E SFERA DI APPLICAZIONE | » | 13 |
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI | » | 16 |
CAPO I LIVELLO NAZIONALE | » | 16 |
CAPO II LIVELLO TERRITORIALE | » | 23 |
CAPO III ELEMENTI ECONOMICI INTEGRATIVI | » | 29 |
CAPO IV LIVELLO AZIENDALE | » | 31 |
CAPO V ATTIVITA’ SINDACALE | » | 32 |
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE | » | 38 |
TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO | » | 42 |
CAPO I APPRENDISTATO | » | 42 |
CAPO II CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO | » | 47 |
CAPO III CONTRATTO A TEMPO PARZIALE | » | 47 |
CAPO IV AZIENDE DI STAGIONE | » | 49 |
CAPO V LAVORO EXTRA E DI SURROGA | » | 50 |
CAPO VI LAVORO TEMPORANEO E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO | » | 51 |
CAPO VII CONTRATTO DI INSERIMENTO | » | 54 |
CAPO VIII LAVORO RIPARTITO | » | 54 |
CAPO IX LAVORO PARASUBORDINATO | » | 55 |
CAPO X ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA | » | 55 |
TITOLO V - RAPPORTO DI LAVORO | » | 56 |
CAPO I INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO | » | 56 |
CAPO II PERIODO DI PROVA | » | 56 |
CAPO III DONNE E MINORI | » | 57 |
CAPO IV ORARIO DI LAVORO | » | 57 |
CAPO X XXXXXX XXXXXXXXXXX | » | 00 |
XXXX XX FESTIVITA’ | » | 63 |
CAPO VII FERIE | » | 64 |
CAPO VIII PERMESSI E CONGEDI | » | 66 |
CAPO IX NORME DI COMPORTAMENTO | » | 68 |
CAPO X NORME SPECIFICHE PER L’AREA QUADRI | » | 71 |
TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO pag. 73
CAPO I | ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE | » | 73 |
CAPO II | PAGA BASE NAZIONALE | » | 74 |
CAPO III | CONTINGENZA | » | 76 |
CAPO IV | CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE | » | 76 |
CAPO V | ASSORBIMENTI | » | 76 |
CAPO VI | SCATTI DI ANZIANITA’ | » | 76 |
CAPO VII | MENSILITA’ SUPPLEMENTARI | » | 78 |
CAPO VIII | PREVIDENZA COMPLEMENTARE | » | 79 |
TITOLO VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO » 80
CAPO I | MALATTIA | » | 80 |
CAPO II | INFORTUNIO | » | 81 |
CAPO III | CONSERVAZIONE DEL POSTO | » | 82 |
CAPO IV | GRAVIDANZA E PUERPERIO | » | 83 |
CAPO V | CHIAMATA ALLE ARMI | » | 86 |
TITOLO VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO | » | 88 |
CAPO I RECESSO | » | 88 |
CAPO II PREAVVISO | » | 88 |
CAPO III DIMISSIONI | » | 89 |
CAPO IV LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO | » | 90 |
CAPO V TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | » | 92 |
CAPO VI RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO | » | 93 |
TITOLO IX - VIGENZA CONTRATTUALE | » | 94 |
TITOLO X - AZIENDE ALBERGHIERE | » | 96 |
CAPO I CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE | » | 96 |
CAPO II CLASSIFICAZIONE ESERCIZI ALBERGHIERI | » | 103 |
CAPO III APPRENDISTATO | » | 103 |
CAPO IV CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE | » | 104 |
CAPO X XXXXXX XX XXXXXX | » | 000 |
XXXX XX FESTIVITA’ | » | 107 |
CAPO VII FERIE | » | 107 |
CAPO VIII ELEMENTI ECONOMICI | » | 107 |
CAPO IX MALATTIA | » | 108 |
CAPO X INFORTUNIO | » | 109 |
CAPO XI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | » | 110 |
CAPO XII NORME PER I PORTI E GLI APPRODI TURISTICI | » | 110 |
CAPO XIII PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO | » | 112 |
TITOLO XI - COMPLESSI TURISTICO RICETTIVI
DELL’ARIA APERTA pag. 113
CAPO I | CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE | » | 113 |
CAPO II | APPRENDISTATO | » | 117 |
CAPO III | CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE | » | 117 |
CAPO IV | ORARIO DI LAVORO | » | 119 |
CAPO V | FESTIVITA’ | » | 120 |
CAPO VI | FERIE | » | 120 |
CAPO VII | ELEMENTI ECONOMICI | » | 120 |
CAPO VIII | MALATTIA | » | 122 |
CAPO IX | INFORTUNIO | » | 122 |
CAPO X | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | » | 123 |
CAPO XI | PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO | » | 123 |
TITOLO XII - PUBBLICI ESERCIZI » 124
CAPO I | CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE | » | 124 |
CAPO II | APPRENDISTATO | » | 130 |
CAPO III | CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE | » | 130 |
CAPO IV | ORARIO DI LAVORO | » | 131 |
CAPO V | TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI | » | 133 |
CAPO VI | PAGA BASE PUBBLICI ESERCIZI DI TERZA | ||
E QUARTA CATEGORIA | » | 133 | |
CAPO VII | TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PERCENTUALISTI | » | 134 |
CAPO VIII | SCATTI DI ANZIANITA’ | » | 137 |
CAPO IX | MALATTIA ED INFORTUNIO | » | 138 |
CAPO X | PULIZIA DEI LOCALI | » | 139 |
CAPO XI | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | » | 139 |
CAPO XII | NORME PER I LOCALI NOTTURNI | » | 140 |
CAPO XIII | NORME PER RISTORANTI E BUFFET | » | 140 |
CAPO XIV | NORME PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA | » | 141 |
CAPO XV | REFEZIONE | » | 147 |
CAPO XVI | PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO | » | 147 |
TITOLO XIII - STABILIMENTI BALNEARI » 148
CAPO I | CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE | » | 148 |
CAPO II | CONTRATTI A TERMINE | » | 151 |
CAPO III | ORARIO DI LAVORO | » | 152 |
CAPO IV | INDENNITA’ DI CONTINGENZA | » | 152 |
CAPO V | TRATTAMENTI SALARIALI I INTEGRATIVI | » | 153 |
CAPO VI | RIDUZIONE DELLA PAGA BASE PER GLI STABILIMENTI | ||
DI TERZA E QUARTA CATEGORIA | » | 153 | |
CAPO VII | SCATTI DI ANZIANITA’ - NORMA TRANSITORIA | » | 153 |
CAPO VIII | MALATTIA ED INFORTUNIO | » | 154 |
CAPO IX | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | » | 155 |
CAPO X | PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO | » | 155 |
TITOLO XIV - ALBERGHI DIURNI pag. 156
CAPO I | CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE | » | 156 |
CAPO II | APPRENDISTATO | » | 158 |
CAPO III | CONTRATTO A TERMINE | » | 158 |
CAPO IV | ORARIO DI LAVORO | » | 160 |
CAPO V | INDENNITA’ DI CONTINGENZA | » | 161 |
CAPO VI | TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI | » | 161 |
CAPO VII | SCATTI DI ANZIANITA’ | » | 161 |
CAPO VIII | MALATTIA ED INFORTUNIO | » | 162 |
CAPO IX | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | » | 163 |
CAPO X | PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO | » | 163 |
TITOLO XV - IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO | » | 164 |
CAPO I CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE | » | 164 |
CAPO II APPRENDISTATO | » | 167 |
CAPO III ORARIO DI LAVORO | » | 168 |
CAPO IV FESTIVITA’ | » | 169 |
CAPO V FERIE | » | 169 |
CAPO VI MISSIONI E TRASFERIMENTI | » | 170 |
CAPO VII TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI | » | 171 |
CAPO VIII MALATTIA | » | 175 |
CAPO IX INFORTUNIO | » | 176 |
CAPO X TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | » | 176 |
CAPO XI PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO | » | 176 |
ALLEGATI | » | 177 |
ALLEGATO 1 | » | 179 |
ALLEGATO 2 | » | 182 |
ALLEGATO 3 | » | 185 |
ALLEGATO 4 | » | 188 |
ALLEGATO 5 | » | 191 |
ALLEGATO 6 | » | 195 |
ALLEGATO 7 | » | 202 |
ALLEGATO 7.1 | » | 211 |
ALLEGATO 7.2 | » | 213 |
ALLEGATO 8 | » | 215 |
ALLEGATO 8.1 | » | 224 |
ALLEGATO 9 | » | 226 |
ALLEGATO 10 | » | 233 |
ALLEGATO 11 | » | 235 |
ALLEGATO 12 | » | 237 |
ALLEGATO 13 | » | 238 |
ALLEGATO 14 | » | 245 |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DELL’INDUSTRIA TURISTICA
Addì 10 del mese di febbraio 1999
TRA
La Federazione Nazionale Industria dei Viaggi e del Turismo (FEDERTURISMO), rappresentata dal suo Presidente Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, dal suo Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxxx e dal suo Responsabile Sindacale Xxxxxxx Xxxxxxxx ed espressamente delegata dal- le Associazioni in essa federate:
ASSOTOUR**
Associazione Nazionale dei Tour Operators
Rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx
ASSOTRAVEL
Associazione Nazionale delle Agenzie di Viaggio e Turismo
Rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx
ATOI*
Associazione Nazionale Tour Operator Italiani
Rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx
UCINA
Unione Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche e Affini
Rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx
UNAI
Unione Nazionale Alberghi Italiani
Rappresentata da Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Con l’assistenza della Confederazione Generale dell’Industria Italiana (CONFINDU- STRIA) rappresentata dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx
DA UNA PARTE
E
DALL’ALTRA
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (FILCAMS-CGIL),
rappresentata dal Segretario Generale Xxxx Xxxxxxxx, dal Vice Segretario Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, dal Presidente del Comitato Direttivo Nazionale Xxxxx Xxxxxxxx, e dai componenti il
*Le Associazioni ASSOTOUR e ATOI sono successivamente confluite per fusione nella nuova Associazione ASTOI che è ad esse subentrata anche nella titolarità sindacale.
Comitato Direttivo Nazionale nelle persone di Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx X’Xxxxxxx, Xxxxxxxxx D’Xxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, X.Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, con l’intervento della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), rappresentata dal Segretario Confederale Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISCASCAT – CISL),
rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx da: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, dell’Ufficio Sindacale unitamente ad una delegazione trattante composta da: Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx X’Xxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx De Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx’Xxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Santo Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx; con l’intervento della Confederazione Italiana Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Xxxxx Xxxxxxxx;
la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uil.Tu.C.S.), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxx, dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx; da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx e Xxxxxxx Xxxxxx del Dipartimento Sindacale; dai membri del Comitato Direttivo Nazionale Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, X’Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, X’Xxxxx Xxxxxxxxx, X’Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx; e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del Segretario Confederale Xxxxxxxx Xxxxxxx.
PREMESSA AL CCNL
Le parti assumono come proprio lo spirito del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993 e si impegnano, in particolare, attraverso il contratto collettivo, a sviluppare il metodo partecipativo, ai diversi livelli e con strumenti appositi che costituiscono mezzo per la prevenzione del conflitto.
Al sistema contrattuale così come definito dal predetto Protocollo corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto nazionale e quelli di secondo livello.
La contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
A tale fine l’Associazione degli Industriali è impegnata ad adoperarsi per l’osservanza da parte delle aziende associate a FEDERTURISMO delle condizioni pattuite, mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere – e ad intervenire perché siano evitate – azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai due livelli.
Gli inadempimenti alle previsioni di cui alla presente premessa verranno segnalati dalla parte che ne ha interesse alle Segreterie nazionali delle XX.XX. stipulanti entro quindici giorni dal momento in cui sono stati rilevati. Seguirà entro i sette giorni lavorativi successivi un tentativo di conciliazione in sede nazionale con l’eventuale partecipazione delle istanze delle parti competenti per territorio nel caso in cui l’inadempimento riguardi una singola azienda.
Qualora la controversia non abbia trovato soluzione in sede di conciliazione, le parti potranno decidere, di comune accordo, di adire ad un Collegio di conciliazione e di arbitrato. Il Collegio sarà formato da due componenti nominati da ciascuna delle parti e presieduto da un terzo, nominato di comune accordo fra di loro, il quale dovrà, entro un mese dall’insediamento, pronunciarsi sulla controversia.
Le parti hanno inoltre concordato che:
– il settore turistico è contrassegnato da sempre maggiore mobilità professionale e territoriale degli addetti, caratterizzato dalla crescente necessità di specifici investimenti professionali connessi ad una crescente globalizzazione della clientela;
– la libera circolazione della manodopera, nell’ambito dei Paesi della UE e con i Paesi limitrofi, è sempre più un dato che caratterizza il panorama occupazionale del turismo;
– per la natura peculiare di molte attività turistiche, risulta plausibile prevedere un mercato del lavoro non più interamente fondato sul rapporto a tempo indeterminato e tale da ipotizzare un sempre maggiore ricorso a diverse forme flessibili di impiego;
– le norme recenti prevedono l’attribuzione alle Regioni dei poteri sull’organizzazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con possibili diversità territoriali dovute anche a fattori istituzionali;
le parti convengono sia di interesse comune addivenire a forme di monitoraggio congiunto del mercato del lavoro, nel rispetto delle norme di legge, che valorizzino la permanenza nel settore delle professionalità acquisite ed in via di sviluppo.
Le parti inoltre:
– ravvisano la necessità di facilitare e promuovere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, collegata anche a sistemi condivisi di inserimento nel mercato del lavoro di formazione e riqualificazione professionale, individuando nell’implementazione territoriale dell’Anagrafe, uno strumento operativo innovativo cui il sistema delle imprese, al pari dei singoli lavoratori e lavoratrici, potranno rivolgersi per individuare le opportunità professionali, promuovere le professionalità, agevolarne la mobilità e la permanenza nel settore;
– indicano nell’EBIT, collegato al più ampio sistema della bilateralità, la sede operativa dove collocare l’Anagrafe dandosi pertanto comune impegno di attivarne prontamente il funzionamento a livello nazionale ed a livello territoriale ove possibile.
A tale proposito le parti si danno atto di monitorare l’intero mercato del lavoro del settore producendo tutte le informazioni necessarie riguardanti le diverse tipologie di strumenti previsti nel presente CCNL.
A tal fine, a decorrere dal sesto mese successivo alla attivazione effettiva dell’EBIT, le imprese, come i singoli lavoratori e lavoratrici procederanno ad inviare all’Anagrafe istituita presso l’EBIT, copia compilata della scheda informativa allegata al presente accordo, in cui si dovranno specificare, fatte salve le disposizioni della legge 675/97 sulla tutela della privacy, le informazioni relative ai nominativi del personale impiegato. Tali informazioni riguarderanno gli occupati a tempo determinato, in mobilità, a causa mista, stage, specificando il sesso, l’età, la qualifica professionale e le competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, crediti/debiti formativi, addestramento e formazione conseguita).
Lo scopo della suddetta Anagrafe è quello di agevolare e favorire l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro attraverso la definizione di liste specializzate di settore suddivise per Aree professionali e le opportunità di impiego sul territorio in base alle necessità delle Aziende di settore, promuovendo, ai sensi delle norme vigenti e degli accordi contrattuali, la continuità stagionale.
Nella stessa sede, anche sulla base delle elaborazioni fornite dall’Anagrafe, l’EBIT, definirà le linee di sviluppo dei piani di formazione ed aggiornamento, da indirizzare separatamente a coloro che fossero rimasti esclusi dalle opportunità offerte dal mercato del lavoro sul territorio, anche con riferimento alla realizzazione del diritto di precedenza; nonché a coloro che pur essendo stati occupati, avessero esigenza di aggiornamento ovvero di valutazione delle competenze ai fini di una riqualificazione professionale.
Sulla base delle indicazioni fornite dalle Aziende sia a livello nazionale che territoriale, la pianificazione delle attività formative terrà conto delle esigenze stagionali e delle peculiarità che verranno definite dalle Parti in sede EBIT.
A superamento dei limiti previsti dalla normativa del presente CCNL, sulle fattispecie dei contratti non a tempo indeterminato, si terrà conto delle indicazioni dell’Anagrafe presso l’EBIT per promuovere tutte le opportunità di sviluppo dei livelli occupazionali, anche mediante sperimentazioni su nuovi profili, nell’ambito di individuare aree professionali; a tal fine le parti ricercheranno ai diversi livelli appositi accordi.
Ad un anno dalla entrata in vigore dell’Anagrafe succitata, le parti si incontreranno per una verifica congiunta sul funzionamento dello strumento e sulla identificazione di idonee misure volte a garantire la effettiva operatività ed il rispetto degli impegni sulle informazioni, individuando le possibili aree di miglioramento.
TITOLO I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
I) AZIENDE ALBERGHIERE
a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, self-service, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente, ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè e mescite annesse agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell’azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell’albergatore;
c) ostelli, residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari.
II) COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI DELL’ARIA APERTA
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
III) AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-service, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
b) caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell’articolo 23 del D.M. 8 maggio 1976;
– chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
– gelaterie, cremerie;
– negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
c) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo;
d) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
e) posti di ristoro sulle autostrade;
– posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeree, marittime, fluviali, lacuali e piscinali, servizi di ristorazione sui treni;
– ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
– aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
– aziende per la ristorazione collettiva (mense aziendali e simili);
– spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
f) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi.
IV) STABILIMENTI BALNEARI
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) ALBERGHI DIURNI
VI) IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (agenzie, uffici, sedi, filiali, succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui all’articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
VII) PORTI ED APPRODI TURISTICI
a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
NOTA A VERBALE
Il presente Contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche – esempio: commerciali – svolte all’interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell’azienda turistica. Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
CHIARIMENTO A VERBALE
Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine “Alberghi” ci si è intesi riferire alle “Aziende alberghiere” di cui al punto I dell’articolo 1.
Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine “Pubblici Esercizi” ci si è intesi riferire alle “Aziende Pubblici Esercizi” di cui al punto III dell’articolo 1. Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine “Agenzie di viaggio” ci si è intesi riferire alle “Imprese di viaggi e turismo” di cui al punto VI dell’articolo
1.
Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine “Campeggi”
ci si è intesi riferire ai “Complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta” di cui al punto II dell’articolo 1. Le norme dell’accordo 27 marzo 1979 con il quale è stata convenuta l’applicazione del presente Contratto al settore Campeggi hanno trovato inserimento generale e specifico nei rispettivi istituti ed articoli del presente testo a stampa.
Articolo 2
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, in quanto compatibili con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato.
Esso deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo inderogabile per i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al precedente articolo 1 anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 502 e successive modificazioni.
Il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Contratti Collettivi ed Accordi Speciali del settore turistico, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate, riferentisi alle medesime aziende elencate nel precedente articolo.
Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e gli accordi interconfederali.
Restano salve le condizioni di miglior favore.
Articolo 3
Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente Contratto.
In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
CAPO I - LIVELLO NAZIONALE
CONFRONTO ISTITUZIONALE
Articolo 4
Le parti convengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche a livello locale della concertazione sono necessari per la crescita dell’occupazione e per garantire il rispetto dell’autonomia e l’esercizio delle responsabilità attribuite alle parti sociali ai vari livelli di competenza. In particolare, le parti promuoveranno la costituzione di tavoli triangolari di concertazione ai vari livelli di confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese ed i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare le conduzioni di sviluppo del settore
DIRITTI DI INFORMAZIONE
Articolo 5
Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell’imprenditore e quelle delle Organizzazioni Sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l’attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro.
A tal fine, annualmente, in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della legge quadro.
In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti Organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell’occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l’attuazione.
Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell’utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell’equilibrio ambientale.
Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente Contratto, convengono sull’opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vo-
cazione turistica, consentano di valutare – avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici – l’impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell’occupazione.
PARI OPPORTUNITÀ
Articolo 6
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
Entro il 1995 viene costituito un gruppo paritetico di lavoro per le pari opportunità, con il compito di:
a) svolgere attività di studio e di ricerca, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
b) verificare la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche confrontandole con la situazione degli altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni nei paesi della Comunità Europea;
c) predisporre schemi di progetti di “Azioni Positive”.
L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale
concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto nazionale, dei quali le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Il gruppo di lavoro di cui al secondo comma del presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull’attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.
ENTE BILATERALE NAZIONALE UNITARIO DEL SETTORE TURISMO
Articolo 7
Le parti convengono di istituire l’Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo, regolato da apposito Statuto.
L’Ente Bilaterale Nazionale, nell’ambito di quanto contenuto nella premessa, si avvale dell’Osservatorio Nazionale di cui al successivo articolo 8.
Al fine di assicurare operatività all’Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Territoriali previsti al successivo articolo 15, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, di cui lo 0,30 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,10 per cento a carico dei lavoratori. A far data dal 1° settembre 1995, la quota contrattuale di servizio è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico
del lavoratore. Il quindici per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Osservatorio Nazionale. Il restante ottantacinque per cento verrà ripartito – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali e, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti.
La riscossione della suddetta quota contrattuale sarà effettuata in base ad apposita convenzione nazionale da stipularsi con l’INPS ai sensi della legge n. 311 del 1973.
Nell’ambito di tale convenzione sarà definita la quota destinata ad assicurare il funzionamento degli istituti contrattuali che regolano le relazioni sindacali quali, ad esempio, le Commissioni Paritetiche. Verranno inoltre definite le modalità di verifica dell’utilizzo delle somme a questo titolo versate.
Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale Unitario saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
L’Ente Bilaterale Nazionale istituisce al proprio interno il Comitato di Vigilanza Nazionale con le modalità definite dallo Statuto.
BILATERALITÀ
Le parti rilevano nel sistema della bilateralità uno strumento strategico che consenta di affrontare tutte le tematiche in sede sia nazionale sia territoriale, relative alle materie demandate agli scopi dell’EBIT, ferme restando le esperienze positive attualmente in essere a livello territoriale, che costituiscono punto di riferimento del sistema della bilateralità.
Entro il 31 marzo 1999 le parti si impegnano a rendere effettivamente operativo l’EBIT di Federturismo sulla base dello Statuto e del Regolamento, definiti nel CCNL Federturismo del 7 febbraio 96, i cui testi sono in allegato al CCNL stesso.
Le parti si impegnano a costituire una apposita Commissione incaricata di identificare le modalità atte ad ampliare gli scopi dell’EBIT, favorirne lo sviluppo sul territorio, definire le forme di finanziamento e contribuzione anche con riferimento alle modalità relative al sostegno del reddito.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti confermano che nella valutazione per la definizione del costo del rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza della contribuzione per il finanziamento degli Enti Bilaterali.
OSSERVATORIO NAZIONALE
Articolo 8
L’Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali previsti dal successivo articolo 15 sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Articolo 9
Le parti si incontreranno per esaminare la materia del sostegno al reddito dopo la riforma legislativa degli ammortizzatori sociali.
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE E CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 10
a) Commissione Paritetica Nazionale
Le parti confermano il comune convincimento che ad un positivo andamento delle relazioni industriali concorre anche la piena utilizzazione di idonei strumenti che privilegiano ed antepongono appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti.
Al fine di valorizzare le richiamate procedure, quale supporto per le parti stipulanti, viene costituita, a livello nazionale, una Commissione paritetica con il compito di verificare, attraverso un costante monitoraggio, e garantire la corretta attuazione dei doveri incombenti alle parti anche interpretando le clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o intervenendo su problematiche e/o situazioni di rilievo.
La Commissione sarà composta da sei componenti effettivi e sei supplenti di cui tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza di FEDERTURISMO, e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza pariteticamente di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, e si riunirà presso Federturismo.
La Commissione di cui sopra potrà essere attivata su istanza di ciascuna delle parti da indirizzare presso la sede di FEDERTURISMO.
b) Controversie individuali e plurime
Qualora nell’interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale sulla base di quanto disposto da D.Lgs. 80/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Il tentativo di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la seguente procedura: viene istituita una Commissione di Conciliazione formata da un rappresentante dell’organizzazione sindacale territoriale di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, cui il lavoratore sia iscritto o
abbia conferito mandato speciale e da un rappresentante delle Associazioni aderenti a Federturismo cui l’impresa conferisce mandato speciale.
La Commissione di Conciliazione e la Segreteria tecnica avranno sede presso l’EBIT Territoriale. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le emanazioni terrritoriali dell’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica (EBIT) cui Aica e Federturismo aderiscono, i compiti di segreteria della Commissione di Conciliazione saranno svolti presso la sede di Federturismo.
Le riunioni delle Commissioni si terranno presso la sede individuata di comune accordo a livello territoriale.
La parte interessata, in caso di controversia plurima i lavoratori, che intende proporre ricorso innanzi al Giudice del lavoro chiede, alla segreteria della Commissione di Conciliazione di cui sopra, di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione sindacale.
La richiesta, che deve essere contestualmente trasmessa con raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente, anche all’altra parte, deve contenere gli elementi essenziali della controversia, l’indicazione delle parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, il nominativo del proprio procuratore speciale e l’elezione del domicilio presso la segreteria della Commissione di Conciliazione.
Entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta, la segreteria della Commissione di Conciliazione convoca le parti per procedere all’esame della controversia ed al tentativo di conciliazione.
La parte interessata ad attivare il tentativo obbligatorio di Conciliazione dovrà indirizzare la propria richiesta alla Segreteria Tecnica della Commissione Paritetica Nazionale che provvederà a quanto di sua competenza, in attuazione dei commi 3 e 4, lettera b), del presente articolo.
La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e laddove fosse necessario anche con più riunioni, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In caso di richiesta di tentativo di conciliazione per una controversia relativa ad una sanzione disciplinare, l’applicazione di questa rimarrà sospesa fino alla conclusione della pro- cedura.
Dell’esame di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione, anche parziale, sia nel caso di mancato accordo, facendo comunque risultare:
- il richiamo al C.C.N.L. o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale si riferisce la vertenza;
- la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
I verbali di conciliazione e/o di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai relativi rappresentanti. Copia del verbale sarà inviata, a cura della parte diligente, all’ufficio della Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli artt.410 e seguenti c.p.c., come modificati dal D.Lgs. 80/98 e successive modifiche e integrazioni. Le altre 4 copie dei verbali restano a disposizioni delle rispettive organizzazioni sindacali.
In caso di mancata comparizione di una delle parti, la segreteria rilascerà, alla parte interessata la relativa attestazione.
Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi dell’art. 411, comma 3. c.p.c.
La sottoscrizione del verbale in sede sindacale rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo secondo quanto previsto all’art. 411 c.p.c.
Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a redigere apposito processo verbale, evidenziando le rispettive ragioni del mancato accordo.
Le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, ove sia possibile, l’ammontare del credito che spetta al lavoratore. In questo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 411 c.p.c.
Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione di cui alla lettera b) del presente articolo, non costituiscono interpretazione autentica del CCNL, che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui alla lettera a) del presente articolo.
NORMA TRANSITORIA
Nella fase transitoria, ovvero quella che precede la costituzione delle Commissioni Territoriali di Conciliazione, i compiti spettanti alla locale Segreteria Tecnica verranno svolti dalla Segreteria Tecnica della Commissione Paritetica Nazionale istituita con specifico accordo tra le parti il 31 maggio 2000.
ARBITRATO
Qualora il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 8 lettera b) non riesca o sia comunque decorso il termine previsto per il suo espletamento, su istanza di entrambe le parti, può essere adito un Collegio di Arbitrato.
Il Collegio di Arbitrato è composto da 2 componenti così designati: ciascuna delle organizzazioni territorialmente competenti delle parti firmatarie il presente CCNL nomina un componente; un terzo componente, che ha funzioni di Presidente, viene nominato di comune accordo dai 2 arbitri di cui sopra.
In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, lo stesso verrà scelto per sorteggio, da una lista – revisionabile di norma ogni biennio – contenente i nominativi di 10 esperti in materia di contratti collettivi e diritto del lavoro, precedentemente predisposta e concordata tra le parti.
Il compenso dovuto agli arbitri e al presidente sarà stabilito in misura fissa sulla base di criteri e tariffe definite, con apposito accordo e regolamento, dalle parti stipulanti il CCNL.
Il Collegio arbitrale e la segreteria del Collegio avranno sede presso l’EBIT Territoriale. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le emanazioni territoriali dell’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica (EBIT) cui Aica e Federturismo aderiscono, i compiti di segreteria del Collegio saranno svolti presso la sede di Federturismo.
Le riunioni del Collegio si terranno presso la sede individuata di comune accordo a livello territoriale.
La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio di Xxxxxxxxx deve contenere l’indicazione della parte istante, l’elezione del domicilio presso il Collegio di Arbitrato, l’esposizione dei fatti, nonché una espressa dichiarazione di accettazione del lodo arbitrale.
Tale richiesta sarà inviata dall’interessato, a mezzo di raccomandata A.R., o altro mezzo equipollente, alla Segreteria del Collegio di Arbitrato, tramite l’Organizzazione sindacale di appartenenza e/o alla quale conferisce mandato speciale, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di mancato accordo o dal giorno di scadenza del periodo massimo entro il quale doveva essere esperito il tentativo di conciliazione.
Copia della richiesta dovrà, altresì, essere contemporaneamente trasmessa a mezzo raccomandata A.R., o altro mezzo equipollente, alla controparte che è tenuta comunque a manifestare la propria volontà circa la richiesta medesima, con comunicazione da inoltrare alla Segreteria del Collegio di Arbitrato entro il termine di 15 giorni.
L’accettazione degli arbitri a trattare la controversia dovrà risultare per iscritto in calce alla richiesta.
Ciascuna parte può manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da trasmettere alla Segreteria del Collegio non oltre 24 ore prima dell’orario previsto per la prima riunione.
Richiesta ed adesione dovranno contenere la dichiarazione scritta delle parti interessate di accettazione del nominativo del presidente del Collegio di Arbitrato, come pure il conferimento al medesimo Collegio del potere di decidere secondo equità.
Il Collegio di Arbitrato attiverà il procedimento secondo il principio della libertà di forma. Le parti che hanno deferito la risoluzione della controversia al Collegio di Arbitrato,
potranno essere assistite dalle rispettive Organizzazioni sindacali e/o da esperti di fiducia.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio che ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
• l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
• l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie o repliche a cura delle parti;
• eventuali ulteriori elementi istruttori ritenuti utili.
Il Collegio di Arbitrato dovrà emettere il lodo entro 45 giorni, che decorrono dalla data di
ricevimento, presso il Collegio, della comunicazione riguardante l’adesione alla richiesta di devoluzione della controversia al Collegio di Arbitrato. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il termine potrà essere prorogato dagli arbitri fino a 90 giorni.
Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è redatto per iscritto.
Le parti si danno atto che il Collegio di Arbitrato ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modifiche ed integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
Esso è comunicato alle parti, tramite la segreteria, ed è esecutivo, previa osservanza delle regole stabilite dal comma 2 dell’art. 412 quater c.p.c.
Fermo restando a carico delle parti della controversia l’onere relativo al compenso dovuto agli arbitri indicati nel Collegio di Arbitrato in rappresentanza di ciascuna di esse, le ulteriori spese della procedura arbitrale, ivi compreso il compenso al Presidente, saranno liquidate in osservanza degli artt. 91, comma 1 e 92 c.p.c.
Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale soltanto per errore, violenza e dolo, nonché per inosservanza delle disposizioni previste dall’art. 412 ter c.p.c.
I finanziamenti delle attività delle Commissioni di Conciliazione e Arbitrato avverrà nei termini che verranno fissati con apposito Regolamento attuativo.
La presente norma fa salvi tutti gli accordi esistenti sul territorio, riguardanti i criteri di definizione delle Commissioni di Conciliazione ed il loro sistema di finanziamento, nonché quelli dell’Arbitrato.
c) Controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le parti assumono l’impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali, di favorire in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSU assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui alla prima parte del CCNL, le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di cui al presente articolo.
CAPO II - LIVELLO TERRITORIALE
DIRITTI DI INFORMAZIONE
Articolo 11
Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni Imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
In tale contesto le parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche – come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio – potranno avere sull’andamento globale dell’occupazione.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per quanto concerne le “Imprese di Viaggio e Turismo” si precisa che per “livello territoriale” ai fini del presente contratto ci si intende riferire al livello regionale.
LIVELLO AZIENDALE
Articolo 12
Le imprese turistiche di particolare importanza nell’ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alla esigenza di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni Sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni Sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione e alla mobilità del personale.
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.
UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
Articolo 13
Le Organizzazioni Imprenditoriali si impegnano a contrattare a livello regionale con le Regioni e i Sindacati forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di cosiddetta “bassa stagione” in collegamento con le iniziative della regione, anche nel quadro delle politiche di scaglionamento delle vacanze indicate dalle Confederazioni e dalle altre Federazioni di categoria; a livello regionale sarà definito, mediante trattative tra le Associazioni Imprendito- riali, le Regioni ed i Sindacati, un regime di bassi prezzi particolarmente nei periodi di cosiddetta “bassa stagione” a favore di:
a) lavoratori che utilizzino i periodi feriali o svolgano periodi di cure termali;
b) lavoratori pensionati che utilizzino periodi di riposo e di cura termale, marina, montana, ecc.;
c) studenti che utilizzino collettivamente o con le famiglie periodi di vacanze non estive per cure termali, marine, montane, ecc. o a scopi di ricerca culturale;
d) lavoratori di altri paesi che tramite le regioni o gli enti turistici confederali utilizzino periodi di vacanze o svolgano precise attività culturali.
Saranno altresì contrattate tra Associazioni Imprenditoriali, Regioni e Xxxxxxxxx forme di sostegno anche economico per favorire le attività di formazione professionale.
POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
Articolo 14
Le parti, anche in relazione a quanto previsto dalla riforma del collocamento ordinario e per gli esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro, si impegnano a ricercare congiuntamente, a livello regionale per settori o per l’intero comparto o per singole aree subregionali, soluzioni capaci di:
a) definire la stima dei fabbisogni di mano d’opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra e surroga;
b) promuovere verso i terzi interessati le iniziative ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
Sempre a livello regionale, anche per aree subregionali omogenee, le parti si impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali:
a) gli interventi idonei per realizzare il controllo sociale sui programmi di qualificazione e riqualificazione predisposti dalle Regioni anche con riferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio dal decimo comma del successivo articolo 94;
b) l’accertamento delle strutture finalizzate all’addestramento professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l’utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse parti sociali alla loro gestione.
Le parti, altresì, convengono di incontrarsi anche con le Regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore con gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell’utilizzazione degli impianti, dell’occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.
Negli incontri di cui sopra le parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall’applicazione delle norme del Contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.
Le parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello di area turistica omogenea in rapporto alla possibilità di attuare gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del settore, del prolungamento della stagione e dell’occupazione.
ENTI BILATERALI TERRITORIALI
Articolo 15
L’Ente Bilaterale per il Settore Turismo verrà costituito, di norma a livello regionale, e sarà strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle parti a livello nazionale con apposito Statuto e Regolamento. In caso di mancato accordo, l’Ente Bilaterale Nazionale può autorizzare in via transitoria la costituzione di Enti Bilaterali con competenza limitata a singoli comparti e/o a specifiche aree territoriali.
Lo stesso potrà essere costituito, sulla base di accordi intervenuti tra le parti, per singole aree omogenee subregionali.
Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui al successivo sesto comma, concordate tra le parti a livello territoriale, in ragione della provenienza del gettito.
L’Ente istituisce l’Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell’Osservatorio Nazionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
A tal fine, l’Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Osservatorio Nazionale inviando a quest’ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni Imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 9 della legge n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché dei contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale all’Osservatorio Nazionale;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l’invio degli accordi territoriali ed aziendali all’Osservatorio Nazionale. L’Ente Bilaterale promuove e gestisce a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori.
d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell’attività dei Centri di Servizio in materia di mercato del lavoro.
Inoltre, l’Ente Bilaterale svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglio-
ramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.
CENTRI DI SERVIZIO
Articolo 16
L’Ente Bilaterale di norma si articola nell’ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio – che potrà avvenire per l’intero settore o per singoli comparti – si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Laddove non sia ancora istituito l’EBIT, le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d’intesa con l’Ente Bilaterale Nazionale.
Il Centro di Servizio:
– cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 59 e 60.
– assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987 ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’articolo 59 del presente Contratto.
NOTA AGLI ARTICOLI: 7 - 8 - 15 - 16
La stesura degli articoli 7 - 8 - 15 e 16 della presente stesura, che corrispondono agli articoli 6 - 7 - 13 e 14 e relativi allegati del CCNL Turismo 6 ottobre 1994, verrà adeguata e definita da una Commissione Paritetica, composta da sei membri per ciascuna delle due parti stipulanti, che si riunirà entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo e concluderà i suoi lavori entro il prossimo 30 giugno 1996.
Nello svolgimento della sua attività la Commissione procederà anche alla definizione degli Statuti e dei Regolamenti degli istituti contrattuali previsti nei sopra menzionati articoli.
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE
Articolo 17
Alla contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali delle parti stipulanti il presente Contratto collettivo, per la stipula di accordi integrativi sono demandate esclusivamente le seguenti materie:
a) l’elaborazione e la definizione di schemi di convenzioni di cui all’articolo 17 legge 28 febbraio 1987, n. 56 al fine della sua concreta attuazione;
b) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l’Ente Bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all’Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell’ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle
suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
c) i programmi di formazione per l’attuazione dei contratti di formazione e lavoro di cui al presente Contratto, nonché specifici accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 21, quarto comma, legge 28 febbraio 1987, n. 56;
d) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
e) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
f) l’adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall’articolo 69;
g) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall’articolo 77;
h) il superamento del limite di novanta ore annue per lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
i) la definizione di eventuali limiti massimi della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall’articolo 51;
j) la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga secondo quanto previsto dall’articolo 59;
k) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l’apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
l) la disciplina delle modalità di svolgimento dell’apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto al quinto comma dell’articolo 39;
m) la disciplina dello svolgimento del rapporto di formazione e lavoro in cicli stagionali;
n) la definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del primo comma dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987 e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto;
o) la definizione di meccanismi analoghi a quanto previsto dall’articolo 61 volti ad agevolare ulteriormente l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
p) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l’assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall’articolo 59.
Alla contrattazione integrativa territoriale restano altresì demandate le materie di cui alle disposizioni previste per ciascun comparto nella relativa parte speciale e qui di seguito richiamate:
AZIENDE ALBERGHIERE
– Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 78);
– misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (articolo 99);
– regolamentazione nastro orario stagionali (articolo 162);
– contratti a termine ed aziende di stagione (articoli 167-168-169);
– decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articolo 173).
COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI DELL’ARIA APERTA
– Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 78);
– contratti a termine ed aziende di stagione (articoli 201-206-207);
– decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articolo 212).
AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI
– Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 78);
– ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro (articolo 241);
– determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione (articolo 251);
– assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni (articolo 254);
– determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti (articolo 257);
– determinazione del compenso fisso ai maîtres o capo camerieri (articolo 260);
– definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante dei locali notturni (articolo 272);
– determinazione della misura della trattenuta cautelativa (articolo 238);
– determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende della ristorazione collettiva (articolo 288);
– decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articolo 235).
STABILIMENTI BALNEARI
– Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 78);
– interruzione dell’orario giornaliero di lavoro (articoli 69-76-305);
– definizione eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali;
– determinazione di un’indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell’azienda per epidemie e per altre cause similari;
– determinazione e applicazione della trattenuta di cui all’articolo 303;
– eventuali deroghe a quanto stabilito dall’articolo 311.
ALBERGHI DIURNI
– Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 78);
– determinazione della trattenuta cautelativa (articolo 323);
– decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articolo 320);
– ripartizione orario di lavoro giornaliero (articolo 326).
Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto.
CHIARIMENTO A VERBALE
Xxxxx restando gli effetti prodotti dalla contrattazione integrativa provinciale e regionale, così come previsto dagli articoli 195, 243, 308, 338 e 411 del CCNL 16 febbraio 1987, le parti si danno reciprocamente atto che le relative disposizioni sono state recepite e sostituite dall’articolo 20 del presente Contratto.
CAPO III - ELEMENTI ECONOMICI INTEGRATIVI
Articolo 18
In applicazione del protocollo 23 luglio 1993, l’erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente contratto è prevista con le seguenti modalità:
a) per le aziende che occupano più di quindici dipendenti, mediante la contrattazione integrativa a livello aziendale che avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strategie dell’impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata;
b) per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, mediante una contrattazione integrativa a livello territoriale che avrà ad oggetto l’erogazione di un premio di produttività, eventualmente differenziato per comparti, correlato ai risultati mediamente conseguiti dalle piccole imprese del settore. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune utili a verificare l’effettivo incremento di produttività e redditività, le parti si avvarranno anche dell’assistenza dell’EBIT.
I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
In considerazione del nuovo assetto assunto dalla contrattazione integrativa territoriale, le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati.
Il rinvio alla contrattazione territoriale sarà comunque operato anche per le imprese che occupino più di 15 dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale.
Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato anche nelle imprese in cui sussista la contrattazione aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per la contrattazione aziendale, esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali, aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, potranno assumere iniziative congiunte a prevenire l’alimentarsi del contenzioso.
Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dall’art. 2 del Decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.
La durata degli accordi di cui alla lettera a) del comma 1 sarà pari a quattro anni. Le piattaforme per la negoziazione potranno essere presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza e, comunque, non prima del 31 dicembre 1999.
La durata degli accordi di cui alla lettera b) del comma 1 sarà pari a 4 anni. Le piattaforme per la negoziazione potranno essere presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza e, comunque, non prima del 31 dicembre 1999.
In occasione della contrattazione integrativa saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell’accordo precedente.
Al fine di salvaguardare le condizioni di concorrenza tra le imprese, le aziende articolate in più esercizi, che effettuino la contrattazione aziendale, potranno applicare le norme relative al mercato del lavoro contenute negli accordi territoriali, previa intesa con le rappresentanze aziendali e le organizzazioni sindacali interessate.
Le disposizioni di cui al primo comma non operano nei confronti delle aziende stagionali, per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli 167, 168, 169, 206, 207, 208, 248.
Per la ristorazione collettiva (mense aziendali), la determinazione degli elementi economici integrativi – nel rispetto dell’attuale prassi di cui all’articolo 288 – si svolgerà, anziché con accordi aziendali, con accordi provinciali.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che l’elencazione delle materie della contrattazione integrativa, come sopra individuate, costituirà oggetto di verifica più approfondita in sede di stesura del testo contrattuale.
Clausole di uscita
Ferma restando l’applicabilità delle disposizioni di legge che regolano i contratti di riallineamento, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di favorire la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, in presenza di situazione di crisi verificatesi nei territori non ricompresi nell’obiettivo 1, accertate dalle organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, sarà possibile, previa intesa territoriale di cui al comma seguente, prevedere modulazioni differenti degli aumenti contrattuali di cui al presente CCNL.
Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita al contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che i programmi si concludano entro un arco temporale non superiore al periodo di vigenza contrattuale e che i relativi accordi vengano sottoscritti anche dalle organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL.
Retribuzione omnicomprensiva
Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato del lavoro turistico, con particolare riferimento alle prassi che contraddistinguono il lavoro stagionale, la contrattazione integrativa territoriale di cui all’art. 13 del CCNL Federturismo 7 febbraio 96 può regolamentare, in via sperimentale, sistemi di retribuzione che prevedano la corresponsione con cadenza mensile
degli elementi salariali differiti e/o il conglobamento di ulteriori elementi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva, con esclusione del trattamento di fine rapporto.
Ai fini di cui sopra, l’eventuale conglobamento del lavoro straordinario è utile sino a concorrenza del numero di ore conglobate, con conseguente esclusione di sistemi di forfertizzazione.
Dichiarazione congiunta
Al fine di favorire la normalizzazione delle condizioni di impiego della manodopera e di concorrenza tra le imprese, le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo potranno assumere a base la retribuzione di cui sopra per richiedere congiuntamente al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale l’adozione di apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell’articolo 6 del Regio Decreto Legge 14 aprile 1939, n. 636 e dell’art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Lavoratori studenti
Considerata la necessità di favorire momenti di alternanza tra scuola e lavoro anche utilizzando i periodi di intervallo dei corsi scolastici, la contrattazione integrativa può prevedere, ai sensi del comma 1 dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987, la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, regolandone la eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l’iter formativo.
Archivio dei contratti
I contratti integrativi saranno depositati, entro quindici giorni dalla stipula presso l’archivio dei contratti istituito presso l’EBIT e a richiesta potranno essere inviati al CNEL.
CAPO IV - LIVELLO AZIENDALE
DIRITTI DI INFORMAZIONE
Articolo 19
Le imprese turistiche di particolare importanza nell’ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo dell’economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni Sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni Sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali
problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione e alla mobilità del personale.
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
Articolo 20
Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di quindici dipendenti, limitatamente alle seguenti materie:
a) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
b) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori nell’ambito delle norme dell’articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) elementi economici integrativi di cui al primo comma, lettera a) dell’articolo 18;
d) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
e) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
f) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle ventiquattro ore;
g) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell’orario di lavoro annuale di cui all’articolo 75 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
h) ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto all’articolo 74;
i) diverse regolamentazioni dell’orario annuo complessivo di cui all’articolo 75.
La contrattazione avverrà tra l’azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l’intervento delle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto previsto al punto
3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto.
CAPO V - ATTIVITÀ SINDACALE
DELEGATO AZIENDALE
Articolo 21
Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, i lavoratori possono eleggere un solo Delegato Aziendale con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale Delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
DIRIGENTI SINDACALI
Articolo 22
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto;
b) di Rappresentanze Sindacali Unitarie costituite ai sensi dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
L’elezione dei lavoratori e dei dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata all’impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
Il mandato di Delegato Aziendale di cui all’articolo 21 e di dirigente sindacale di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSU i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
Nelle aziende stagionali, ferma restando la durata triennale delle RSU, gli eletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva all’elezione riassumono la carica, con decorrenza dal momento in cui sussistono i presupposti numerici di cui all’accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
Articolo 23
In applicazione dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 in ciascuna unità produttiva con più di quindici dipendenti la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil assumono l’iniziativa per la costituzione della Rsu.
L’iniziativa può essere assunta anche dalle Organizzazioni di cui al punto 4), parte seconda lett. b) del predetto Accordo interconfederale.
La RSU è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Organizzazioni sindacali sopra richiamate in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Organizzazioni firmatarie del presente CCNL e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il titolo Rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi per le aziende), il numero dei componenti la RSU sarà così determinato:
Il numero dei componenti la Rsu è pari almeno a:
a) 3 componenti per la Rsu costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).
In fase di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore alla vigenza del presente Accordo, il numero dei componenti la Rsu sarà determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:
a) 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;
b) 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti;
c) 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 120 dipendenti;
d) 8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti;
e) 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti;
f) 11 rappresentanti nelle unità produttive che occupano dai 301 a 600 dipendenti.
I nominativi dei componenti la RSU saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale, a cura delle rispettive Organizzazioni sindacali dei componenti la RSU, per il tramite dell’Associazione industriale territorialmente competente.
I componenti la RSU subentrano alla RSA e ai loro dirigenti di cui alla legge n. 300 del 1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.
La RSU e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori sono titolari della funzione di contrattazione aziendale, come stabilito dall’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni la RSU disporrà dei permessi retribuiti di cui all’art. 23 della legge n. 300 del 1970.
La RSU comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito.
I permessi per l’espletamento del mandato debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dalla RSU indicando i nominativi dei beneficiari. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’attività aziendale.
Ferma restando l’eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all’unità produttiva, possono essere candidati anche i lavoratori addetti all’unità produttiva assunti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 3 mesi alla data delle elezioni.
Nelle aziende stagionali, ferma restando la durata triennale della RSU, gli eletti mantengono la carica negli anni successivi ove, riassunti, abbiano anzianità di servizio nella stagione precedente e siano confermati dalla competente struttura territoriale sindacale con comunicazione scritta indirizzata alla corrispondente Associazione industriale territoriale.
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio.
I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato di garanti, di cui ai punti 5, 8, 13, e 20, parte seconda dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, qualora in forza all’unità produttiva dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell’orario di lavoro oppure, in via eccezionale, anche l’orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all’art. 23, legge n. 300 del 1970.
La Direzione aziendale fornirà l’elenco dei dipendenti con diritto di voto.
La RSU decade dal mandato ricevuto alla scadenza dei tre anni dalla data delle elezioni e qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzione prevista dall’Accordo interconfederale (punto 6, parte prima).
DICHIARAZIONE DELLE XX.XX.
Le XX.XX. dichiarano che la designazione del terzo riservato ricadrà comunque su candidati che hanno partecipato alle elezioni.
Nell’ipotesi in cui si debba scegliere tra due candidati che abbiano conseguito gli stessi voti si procederà al ballottaggio da svolgersi fuori dall’orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all’art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
PERMESSI SINDACALI
Articolo 24
I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 19 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
a) ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a sei ma non superiore a quindici;
b) settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti.
Per le Imprese di Viaggi e Turismo i permessi o congedi retribuiti vanno concessi,
indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nell’azienda, nella misura massima di settanta ore per anno.
Articolo 25
I componenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui all’articolo 23 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta:
a) tre componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano fino a duecento dipendenti;
b) tre componenti ogni trecento o frazione di trecento dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a tremila dipendenti;
c) tre componenti ogni cinquecento o frazione di cinquecento dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).
I permessi di cui al presente articolo saranno pari a otto ore mensili nelle imprese di cui alle
lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lettera a) del comma precedente, i permessi saranno di un’ora all’anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Articolo 26
I Dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente articolo 22 anno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
DIRITTO DI AFFISSIONE
Articolo 27
È consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione dell’esercizio.
ASSEMBLEA
Articolo 28
Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l’unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno.
I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro fino a dieci ore all’anno normalmente retribuite.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.
REFERENDUM
Articolo 29
Il datore di lavoro deve consentire, nelle aziende con più di quindici dipendenti, lo svolgimento fuori dell’orario di lavoro di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti l’attività sindacale, indetti dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
NORME GENERALI
Articolo 30
Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei Dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300 e all’accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti costituiranno una Commissione Paritetica che esaminerà le problematiche relative alla direttiva dell’Unione Europea concernente l’istituzione di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.
NORMA TRANSITORIA
Articolo 31
Sino alla costituzione delle RSU continuano a trovare applicazione le norme del CCNL Turismo 14 giugno 1991 riferite alle rappresentanze sindacali aziendali.
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
Articolo 32
L’Azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale nella misura dell’uno per cento della paga base e contingenza in atto dal 1° gennaio di ciascun anno e per quattordici mensilità ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera di delega conterrà l’indicazione delle modalità di versamento a cui l’azienda dovrà attenersi.
L’Azienda trasmetterà mensilmente l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Articolo 33
DECLARATORIE
I lavoratori sono inquadrati nella classificazione unica articolata su dieci livelli professionali di cui due relativi alla categoria quadri ed altrettanti livelli retributivi ai quali corrispondono le seguenti declaratorie.
AREA QUADRI
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica. Conseguentemente rientrano in quest’area, per le corrispondenze delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche riportate per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto.
quadro A
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi dell’azienda.
quadro B
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.
LIVELLO PRIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell’azienda.
LIVELLO SECONDO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici per le quali è richiesta una particolare competenza professionale.
LIVELLO TERZO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalementemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori.
LIVELLO QUARTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico- pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite.
LIVELLO QUINTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro.
LIVELLO SESTO SUPER
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità.
LIVELLO SESTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali.
LIVELLO SETTIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti demandano all’Osservatorio Nazionale il compito di approfondire i temi connessi alla classificazione del personale, con particolare riferimento all’esame comparativo con la situazione in atto nei sistemi turistici dell’Unione Europea e dell’area del Mediterraneo ed alla necessità di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto. I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL Turismo sei mesi prima della scadenza relativa alla parte normativa.
Articolo 34
L’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, qualifiche e profili professionali, laddove espressamente indicati, come risultano dalla classificazione del personale riportata nella parte speciale del presente Contratto distinta per ciascun comparto.
Nel caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale, mansioni non riconducibili alle qualifiche previste, l’inquadramento sarà esaminato, sulla base delle declaratorie, dalle competenti Organizzazioni Territoriali ed in caso di mancata soluzione la questione sarà demandata alle rispettive Organizzazioni Nazionali.
Salvo le materie espressamente modificate dal presente Contratto, la nuova classificazione unica non modifica le norme contenute nel Contratto di lavoro 16 marzo 1972 per le Aziende Xxxxxxxxxxx, nel Contratto nazionale di lavoro 13 marzo 1970 per le Aziende Pubblici Esercizi, nel Contratto nazionale di lavoro 14 giugno 1971 per le Imprese di Viaggi e Turismo, nel Contratto nazionale di lavoro 26 giugno 1974 per gli Stabilimenti balneari, nonché nei rispettivi contratti nazionali di lavoro precedenti per i relativi periodi in vigore riguardanti i diversi trattamenti del personale con mansioni impiegatizie e del personale con mansioni non impiegatizie (allegato P al CCNL Turismo 30 maggio 1991).
I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell’ambito di ciascun istituto e delle singole norme che nell’ambito dell’intero Contratto.
La nuova classificazione non modifica inoltre la sfera di applicazioni di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nei contratti nazionali di lavoro sopra citati, quali il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra norma in vigore od emananda.
Con riferimento a quanto precede, per i dipendenti da Alberghi Diurni e da Campeggi si fa riferimento, ai fini dei diversi trattamenti previsti dai precedenti Contratti e dalla legge per il personale con mansioni impiegatizie e per il personale con mansioni non impiegatizie, alla classificazione di cui all’allegato P al CCNL Turismo 30 maggio 1991.
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica: pertanto eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere l’estensione dei trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra indicati, avranno come conseguenza l’automatico e corrispettivo scioglimento delle Organizzazioni Imprenditoriali firmatarie e con esse delle aziende rappresentate dalle obbligazioni in tale presupposto assunte.
Dichiarazione delle parti
Le parti si impegnano ad attivare una apposita Commissione Nazionale per la Classificazione per i diversi comparti turistici aderenti a Federturismo, con l’obiettivo di
realizzare, entro il prossimo biennio di vigenza contrattuale, un nuovo sistema classificatorio in linea con l’evoluzione dei modelli organizzativi.
PASSAGGI DI QUALIFICA
Articolo 35
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta; l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
MANSIONI PROMISCUE
Articolo 36
In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all’attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempreché venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.
TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO
PREMESSA
Le parti, in specifica considerazione delle caratteristiche proprie del settore turistico, riconoscono concordemente la necessità di utilizzare tutte le opportunità offerte dalla normativa vigente ed in corso di emanazione al fine di promuovere e potenziare le occasioni di impiego nonché di pervenire ad un migliore utilizzo degli impianti e delle attrezzature anche facilitando il prolungamento delle fasi stagionali ed una ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane.
In particolare le parti confermano la validità, in aggiunta al contratto a tempo indeterminato, di altri strumenti quali l’apprendistato, il contratto formazione-lavoro, il contratto di inserimento, il contratto a termine, il lavoro extra, il contratto a tempo parziale nonché le altre tipologie di rapporti di lavoro che saranno individuate dalla legislazione.
CAPO I - APPRENDISTATO
PREMESSA
Le parti, esaminata la evoluzione della disciplina legale dell’apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni la processo produttivo.
A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l’apprendistato e convengono di istituire una Commissione Paritetica che provvederà a definire i contenuti delle attività formative per gruppi di figure professionali. In tale sede saranno individuate le modalità di svolgimento della formazione più idonee alle caratteristiche del settore.
In questo quadro, le parti assegnano agli enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.
ASSUNZIONE DELL’APPRENDISTA
Articolo 37
Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni.
Articolo 38
L’aspirante apprendista deve essere in possesso:
– del certificato comprovante l’adempimento dell’obbligo scolastico;
– del certificato medico attestante che le condizioni fisiche dell’apprendista ne consentano la sua occupazione nel lavoro per il quale dev’essere assunto;
– del certificato di iscrizione nelle liste di collocamento.
Per l’assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione
dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
DURATA E QUALIFICHE DELL’APPRENDISTATO
Articolo 39
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alle qualifiche da conseguire, con le seguenti modalità.
Livello di inquadramento | Durata in mesi |
3 | 48 |
4 | 36 |
5 | 36 |
6s | 24 |
6 | 18 |
Restano ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche nelle parti speciali del presente contratto.
La contrattazione integrativa può stabilire una durata maggiore.
Per gli apprendisti assunti prima della data di stipula del presente accordo valgono le precedenti disposizioni in materia di durata.
Per le agenzie di viaggio si applicano le disposizioni in materia di maggiore durata previste nella parte speciale.
In relazione alla possibilità di svolgere l’apprendistato per il conseguimento di qualifiche inquadrate al terzo livello, si precisa che gli apprendisti interessati non potranno essere destinati a svolgere funzioni di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori.
Lo svolgimento dell’apprendistato per il conseguimento di qualifiche inquadrate al sesto livello, è consentito esclusivamente per le seguenti qualifiche:
– cameriera ai piani, villaggi turistici, camping;
– commis di cucina, sala e piani, bar, tavola calda, ristorante, self-service;
– facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
– sorvegliante di ingresso;
– ulteriori qualifiche individuate dalla contrattazione integrativa.
Articolo 40
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività. Ai fini
della idoneità o meno dell’apprendista alla qualifica professionale che ha formato oggetto dell’apprendistato si fa riferimento alle norme di legge.
PERIODO DI PROVA
Articolo 41
La durata del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in venticinque giorni di effettiva presenza al lavoro.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
Articolo 42
Il numero di apprendisti nelle singole imprese non potrà superare la proporzione di un apprendista ogni due lavoratori qualificati, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è ammesso. Le frazioni di unità si computano per intero.
L’imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di due, può assumere apprendisti in numero non superiore a due.
ORARIO DI LAVORO
Articolo 43
L’orario di lavoro per gli apprendisti di età superiore a quindici anni non può superare le otto ore giornaliere e quaranta ore settimanali e le sette ore giornaliere e trentacinque settimanali per gli apprendisti di età compresa trai quattordici e i quindici anni.
È vietato adibire al lavoro gli apprendisti fra le ore ventidue e le ore sei.
L’impegno formativo dell’apprendista è graduato in relazione all’eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità, da riproporzionare per gli apprendisti stagionali.
TITOLO DI STUDIO | ORE DI FORMAZIONE |
Scuola dell’obbligo | 120 |
Attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore | 100 |
Diploma universitario | 80 |
La contrattazione integrativa può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell’attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione o gli enti bilaterali, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
I nominativi degli apprendisti che partecipano alle attività formative organizzate dal sistema degli enti bilaterali saranno registrati nella banca dati dell’Anagrafe.
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente Contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 44
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza o di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
e) di informare per iscritto l’apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore a sei mesi, anche per il tramite del centro di formazione; qualora l’apprendista sia minorenne, l’informativa sarà fornita alla famiglia dell’apprendista o a chi esercita legalmente la patria potestà.
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all’apprendista.
OBBLIGHI DELL’APPRENDISTA
Articolo 45
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
Articolo 46
Al termine del periodo di apprendistato, al lavoratore che venga confermato in servizio viene attribuita la medesima qualifica per la quale si era svolto l’apprendistato.
La conferma in servizio o, in alternativa, la conclusione del rapporto al termine del periodo di apprendistato, dovranno essere comunicate nel rispetto dei termini di preavviso.
Qualora, alla scadenza del periodo di apprendistato, un apprendista non venga confermato in servizio, il datore di lavoro non potrà assumere, nell’anno successivo, un altro apprendista in sua sostituzione avente la medesima qualifica.
CONCLUSIONE DEL RAPPORTO
Articolo 47
Il rapporto di apprendistato si estingue con l’esito positivo delle prove di idoneità previste dall’articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e dagli articoli 24 e 25 del Regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 e comunque con la scadenza del termine della durata complessiva dell’apprendistato, salvo il minor periodo di cui all’articolo 39 per i casi in esso contemplati.
Agli effetti di quanto previsto nel comma precedente, hanno diritto in ogni caso di essere ammessi a sostenere le prove di idoneità gli apprendisti dei pubblici esercizi e degli alberghi diurni che abbiano compiuto i diciotto anni di età ed i due anni di addestramento pratico.
Le modalità di esecuzione delle prove pratiche saranno concordate tra le Organizzazioni Sindacali provinciali interessate e gli Enti e Uffici preposti all’istruzione professionale.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro dieci giorni al competente Ufficio di Collocamento i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica, nonché i nominativi di quelli che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età ed effettuato un biennio di addestramento pratico nei pubblici esercizi ed alberghi diurni, o avendo comunque compiuto l’intero periodo di apprendistato previsto dal presente Contratto, non abbiano conseguito la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’Ufficio di Collocamento i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
RETRIBUZIONE DEGLI APPRENDISTI
Articolo 48
La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
I anno 75 per cento
II anno 80 per cento
III anno 85 per cento
IV anno 90 per cento
Restano salve le condizioni di miglior favore conseguite dagli apprendisti assunti prima del 30 settembre 1994.
Articolo 49
Per quanto non previsto dal presente capo in materia di apprendistato e di istruzione professionale, valgono le disposizioni del presente Contratto nonché le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
CAPO II - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Articolo 50
I contratti di formazione e lavoro sono disciplinati dalle inte1se interconfederali del 18 settembre 1988 e successive integrazioni di cui agli allegati 7 - 8 - 9( ).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti si incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione delle norme concernenti i contratti di formazione e lavoro ed i contratti di apprendistato con le disposizioni in corso di emanazione ai sensi dell’art. 16 comma 5 della legge n. 196 del 1997.
CAPO III - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
Articolo 51
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, al fine di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo.
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente Contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana, del mese o dell’anno; la risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
In caso di trasformazione temporanea di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è consentita l’assunzione a termine di un altro lavoratore a tempo parziale, per far fronte alle conseguenti esigenze organizzative dell’azienda. Tale contratto a tempo determinato sarà stipulato ai sensi dell’articolo 23, primo comma della legge n. 56 del 1987, in aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 60 del presente Contratto. Il rapporto di lavoro part time temporaneo così articolato deve rispondere a quanto previsto dal successivo articolo.
Articolo 52
L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
– il periodo di prova per i nuovi assunti;
– la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità;
– il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa;
– tutte le altre condizioni di impiego.
La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore entro le seguenti
fasce:
a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 15 a 28 ore;
b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 64 a 124 ore;
c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 600 a 1352 ore.
La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori e limiti minimi inferiori
rispetto a quelli definiti dal presente articolo.
In relazione alle caratteristiche peculiari del settore turismo, al secondo livello di contrattazione possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell’orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell’ambito di un equilibrato assetto organizzativo.
Sono fatte salve le condizioni aziendali in atto.
Articolo 53
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, perle stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente Contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
In presenza di specifiche esigenze organizzative, è consentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 130 ore annue, salvo comprovati impedimenti.
Eventuali limiti superiori rispetto a quelli sopra previsti potranno essere definiti mediante specifici accordi aziendali o attraverso accordi territoriali.
Sono fatte salve le condizioni aziendalmente in atto.
Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali.
In particolare il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla gratifica di ferie, alla retribuzione del periodo di ferie ed al trattamento di fine rapporto avverrà in via forfettaria, applicando al compenso per il lavoro supplementare la maggiorazione percentuale del 30 per cento
Articolo 54
La corretta applicazione dei principi suddetti costituirà oggetto di esame a livello aziendale, tenuto conto della specificità del settore e dei suoi comparti, con particolare riguardo al consolidamento del lavoro supplementare svolto in materia continuativa, alla effettuazione della prestazione in turni unici ed al funzionamento dell’istituto dei permessi retribuiti.
Articolo 55
Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente capo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinché, nell’ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all’obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.
CAPO IV - AZIENDE DI STAGIONE
Articolo 56
Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita la assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle specifiche normative previste nella parte speciale del presente Contratto.
Il D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378 ha modificato il Numero 48 dell’elenco approvato con
D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, in materia di attività lavorativa a carattere stagionale, nel modo seguente:
“48. Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle Aziende Turistiche, che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi non continuativi”.
L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi.
Articolo 57
I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall’articolo 8 bis del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983 n. 79, così come ripreso dalla legge n. 236 del 19 luglio 1993, hanno diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Resta ferma la facoltà prevista dal quinto comma dell’articolo 15 della legge n. 264 del 1949 per il datore di lavoro di rifiutare l’assunzione di quei lavoratori inviati dall’Ufficio di Collocamento, i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa.
Articolo 58
Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali, anziché al trattamento economico di cui all’articolo 82, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
I congedi di conguaglio di cui all’articolo 74 nonché i permessi non goduti di cui all’articolo 70 concorrono, insieme ai riposi compensativi del lavoro straordinario, alla proroga del contratto a termine.
Conseguentemente il calcolo dei soli ratei di ferie e tredicesima e quattordicesima mensilità terrà conto dell’intera diversa durata del rapporto e la eventuale frazione di mese darà luogo alla liquidazione di tanti ventiseiesimi di un dodicesimo delle gratifiche e delle ferie suddette per quante sono le giornate risultanti.
È comunque escluso da tale criterio di computo il trattamento di fine rapporto.
Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo è tenuto a darne comunicazione scritta al datore di lavoro all’atto dell’assunzione.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate soluzioni negoziali che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende di stagione, ritengono comunque opportuno sviluppare ulteriormente una maggiore specializzazione dei relativi strumenti ed istituti contrattuali. A tal fine, sarà istituita una apposita Commissione Paritetica.
NOTA A VERBALE
Le parti prendono atto del parere favorevole espresso dall’INPS e dall’INAIL (allegato 12) relativamente all’attuazione della normativa di cui al presente articolo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti, tenuto conto delle specifiche soluzioni normative adottate per i lavoratori stagionali e in relazione agli adempimenti previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di prestazioni di disoccupazione erogate dall’INPS, si impegnano ad esaminare le conseguenti problematiche al fine di favorire la corretta e migliore applicazione delle prescrizioni legislative rispetto alla disciplina contrattuale nel suo complesso. Sulla base di tale esame verranno attuate le più opportune iniziative.
CAPO V - LAVORO EXTRA E DI SURROGA
Articolo 59
Ai sensi del terzo comma dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987, è consentita l’assunzione diretta di lavoratori extra nei seguenti casi:
– banquetting;
– esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico, quali meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché eventi similari.
La definizione della retribuzione del personale assunto ai sensi del presente articolo è demandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell’esercizio e delle condizioni locali. Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della percentuale e distribuito tra i camerieri stabili e quelli di rinforzo; se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se invece risultasse superiore, l’eccedenza andrà ripartita tra il personale stabile e quello di
surroga.
In mancanza della disciplina di cui al secondo comma, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di quattro ore è fissato, per il primo biennio di validità contrattuale, nella seguente misura:
1 gen. 1999 Lire | 1 gen. 2000 Lire | 1 gen. 2001 Lire | |
4 | 17.875 | 18.486 | 19.402 |
5 | 17.038 | 17.623 | 18.500 |
6s | 16.311 | 16.867 | 17.700 |
6 | 16.089 | 16.640 | 17.467 |
7 | 15.083 | 15.598 | 16.371 |
Il compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di trattamento di fine rapporto.
Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata del venti per cento.
Le imprese comunicheranno alle RSU – quadrimestralmente – gli elenchi nominativi e le qualifiche delle assunzioni di lavoratori extra.
Le prestazioni del personale extra dovranno risultare da un separato libro paga e matricola – anche meccanografico – come previsto dal T.U. 20 giugno 1965, n. 1124. Le parti richiedono al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di ribadire le istruzioni già impartite in proposito.
Ai fini dell’impiego di detto personale dovrà essere data comunque precedenza ai lavoratori non occupati.
CAPOVI-LAVOROTEMPORANEOECONTRATTIATEMPODETERMINATO
PREMESSA
Le parti si danno atto che l’evoluzione della disciplina legale sul lavoro temporaneo e le conseguenti regolamentazioni di seguito definite su tale istituto e sul lavoro a tempo determinato ivi comprese le soluzioni legate alla definizione di qualifiche ad esiguo contenuto professionale e le eventuali ulteriori determinazioni da definire nella contrattazione di secondo livello costituiscono un quadro normativo complessivamente finalizzato ed idoneo a favorire un più appropriato e fisiologico utilizzo del lavoro extra e di surroga di cui all’articolo 55 del CCNL Federturismo 7 febbraio 96 ed all’articolo 54, comma 4, della legge n. 448 del 1998, nonché a riferire il ricorso alle forme di appalto nei limiti della legge con particolare riferimento a funzioni e figure professionali tipiche delle imprese turistiche.
Articolo 60
CASI DI AMMISSIBILITÀ
Il ricorso al contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 1, della legge n. 56 del 1987 ed al contratto di fornitura di prestazione lavoro temporaneo, ai sensi e per gli effetti del secondo xxxxx, lettera a), dell’art. 1 della legge n. 196 del 1997, è consentito, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle ipotesi di seguito indicate:
a) intensificazioni temporanee dell’attività dovute a flussi non ordinari di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
b) intensificazioni temporanee dell’attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
c) sostituzione di lavoratori assenti, anche per ferie, o per aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1, lett. b) della legge n. 230 del 1962;
d) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
e) sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, per un periodo massimo di due mesi utile alla ricerca di personale idoneo alla mansione;
Xxxxxxx confermate tutte le ulteriori ipotesi in cui la legge e/o la contrattazione collettiva ammettono il ricorso al lavoro a tempo determinato e al lavoro temporaneo. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1995 e di cui alla legge n. 598 del 1979.
La stipula di contratti di lavoro temporaneo di durata superiore ad un mese è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità dei lavoratori con la stessa qualifica nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui all’articolo 23, comma 2, legge n. 56 del 1987 e che abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza.
Nei casi in cui alle lettere a), b), d), il contratto a tempo determinato non potrà essere stipulato per una durata superiore a sei mesi.
Ulteriori ipotesi e maggiori durate potranno essere definite dalla contrattazione integrativa.
INDIVIDUAZIONE QUALIFICHE
Ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell’articolo 1 della legge n. 196 del 1997 è consentito lo svolgimento di lavoro temporaneo per le qualifiche inquadrate ai livelli sesto super e superiori della classificazione del personale CCNL Federturismo 7 febbraio 96, nonché per le seguenti ulteriori qualifiche inquadrate al sesto livello:
– cameriera ai piani, villaggi turistici, camping;
– commis di cucina, sala e piani, bar, tavola calda, ristorante, self-service;
– facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
– bagnino;
– guardiano notturno;
– sorvegliante di ingresso;
– ulteriori qualifiche individuate dalla contrattazione integrativa.
PERCENTUALE DI LAVORATORI ASSUMIBILI
Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato e con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo di cui alle lettera a), b), d), e), non potrà superare in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:
Lavoratori dipendenti Lavoratori a tempo indeterminato assumibili Da 0 a 4 4 unità
Da 5 a 9 5 unità
Da 10 a 25 6 unità
Da 26 a 35 7 unità
Da 36 a 50 10 unità
Nelle unità produttive con oltre cinquanta dipendenti, la percentuale di lavoratori assumibili con contratto a termine e con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo, di cui alle lettere a), b), d), e), non potrà superare complessivamente il 22%, di cui non più del 17% per ciascuna fattispecie.
La base di computo per il calcolo dei lavoratori assumibili ai sensi del presente articolo è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero.
Nelle imprese stagionali, attesa la loro particolarità, la base di computo è, in via convenzionale, costituita dal numero dei lavoratori occupati all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo.
La contrattazione di secondo livello può stabilire percentuali maggiori, con particolare attenzione ai casi di nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni, etc., anche in considerazione del contributo conseguentemente apportato allo sviluppo di nuova occupazione.
INFORMAZIONE
In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l’impresa che ricorra ai contratti di cui al presente articolo comunica alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) ovvero, in mancanza alle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo:
a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’impresa fornisce la predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) il numero ed i motivi del ricorso ai contratti a tempo determinato di cui al presente articolo, entro i cinque giorni successivi;
c) entro il 20 febbraio di ogni anno, anche per il tramite delle associazioni dei datori di lavoro cui aderisca o conferisca mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi e dei contratti a tempo determinato stipulati nell’anno precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Le comunicazioni di cui sopra saranno anche inviate al sistema dei costituendi enti bilaterali.
FORMAZIONE
L’EBIT potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori temporanei ed a richiedere i relativi finanziamenti. Le parti richiedono che le iniziative formative promosse dal sistema degli enti bilaterali possano godere della priorità di cui al secondo comma dell’articolo 5, della legge n. 196 del 1997.
CAMPO DI APPLICAZIONE
La nuova disciplina sui contratti a tempo determinato e sul lavoro temporaneo è applicabile esclusivamente alle aziende aderenti alle organizzazioni imprenditoriali nazionali stipulanti il presente accordo.
Al fine di favorire la migliore conoscenza delle norme ed il conseguente utilizzo degli istituti, nonché di agevolare le imprese nell’adempimento delle formalità amministrative, le suddette organizzazioni attiveranno specifici servizi di assistenza
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro temporaneo, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminare gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL
CAPO VII - CONTRATTO DI INSERIMENTO
Articolo 61
In caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto, qualora in ragione dell’età o del titolo di studio non trovino applicazione le disposizioni concernenti il contratto di apprendistato o il contratto di formazione e lavoro, si applica per un periodo di dodici mesi il trattamento retributivo previsto per il livello inferiore a quello di inquadramento.
CAPO VIII - LAVORO RIPARTITO
Articolo 62
Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due o più lavoratori assumono in solido un’unica obbligazione lavorativa subordinata.
Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità degli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro.
Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull’orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro legittimamente pretenda l’adempimento dell’intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati. Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all’ente bilaterale territoriale (una volta costituito), il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell’anno precedente,
utilizzando il modello appositamente predisposto dall’ente stesso.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro
ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminare gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.
CAPO IX - LAVORO PARASUBORDINATO
Articolo 63
Le parti si incontreranno per esaminare le questioni attinenti al lavoro parasubordinato, anche al fine di verificare la possibilità di disciplinare la materia con un apposito accordo.
CAPO X - ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA
Articolo 64
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 25 della legge n. 223 del 1991, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva:
– le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli A, B, 1, 2, 3;
– le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli 4, 5, 6, 6s e 7 a condizione che abbiano già prestato servizio presso imprese del settore o che siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinente alle mansioni da svolgere;
– le assunzioni effettuate in occasione dei cambi di gestione, limitatamente ai lavoratori già occupati alle dipendenze della gestione precedente.
TITOLO V - RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
ASSUNZIONE
Articolo 65
L’assunzione del personale sarà fatta secondo le norme di legge vigenti in materia.
Il datore di lavoro, all’atto dell’assunzione deve rilasciare al lavoratore una documentazione scritta dalla quale risulti la data di assunzione, il livello e la qualifica d’inquadramento, gli elementi della retribuzione, la durata del rapporto nei casi ammessi di contratto a termine, la durata del periodo di prova, le lingue estere di cui sia eventualmente richiesta la conoscenza nonché una ricevuta dei documenti ritirati.
All’atto dell’assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) tessera sanitaria aggiornata, ove prevista dalle leggi;
c) certificato di iscrizione alle liste di collocamento o libretto di lavoro;
d) blocchetto personale dei moduli 01/MS per le denunce INPS, nonché modello 101 o dichiarazione fiscale sostitutiva rilasciati dal precedente datore di lavoro;
e) numero di codice fiscale;
e, ove necessari, i seguenti ulteriori documenti:
f) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito;
g) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
h) certificato o diploma degli studi compiuti oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati.
Il lavoratore è tenuto altresì a dichiarare al datore di lavoro la sua residenza e dimora, a notificare immediatamente i successivi mutamenti ed a consegnare lo stato di famiglia nonché gli altri documenti necessari per beneficiare dei relativi assegni.
CAPO II - PERIODO DI PROVA
Articolo 66
La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell’anzianità di servizio.
Articolo 67
La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:
Quadri A e B 180 giorni
livello I 150 giorni
livello II 75 giorni
livello III 45 giorni
livello IV e V 30 giorni
livello VI S 20 giorni
livello VI e VII 15 giorni
Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall’effettuazione di un nuovo periodo di prova.
Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.
CAPO III - DONNE E MINORI
Articolo 68
Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
CAPO IV - ORARIO DI LAVORO
ORARIO NORMALE SETTIMANALE
Articolo 69
La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in quaranta ore, salvo quanto diversamente stabilito nella parte speciale del presente Contratto per le Imprese di Viaggi e Turismo, gli Stabilimenti balneari e i complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente Contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
Le suddette limitazioni dell’orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all’articolo 1 del X.X. 00 marzo 1923, n. 692 in relazione all’articolo 3 del X.X. 00 settembre 1923, n. 1955 e cioè ai capi di agenzia, ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.
RIDUZIONE DELL’ORARIO
Articolo 70
Ferma restando la durata dell’orario settimanale normale prevista dall’articolo 65, viene concordata una riduzione dell’orario annuale per Alberghi, Pubblici Esercizi, Campeggi, Alberghi diurni e Agenzie di Viaggi pari a centoquattro ore.
Per gli Stabilimenti balneari la riduzione dell’orario annuale sarà, invece, pari a centotto ore.
Tali riduzioni sono comprensive delle trentadue ore relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977 (e con esclusione quindi della festività dell’Epifania reintrodotta con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792) e delle ventiquattro ore di cui al secondo comma dell’articolo 52 del CCNL 8 luglio 1982.
Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell’azienda.
Salvo quanto previsto dall’articolo 20, lettera g), in presenza di particolari esigenze produttive aziendali potranno essere attuate modalità di godimento dei suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a trentadue ore annuali, previa programmazione e tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere inferiori ad un’ora, né, comunque, utilizzati per frazioni di ora.
Gli eventuali trattamenti in atto non previsti dal CCNL 10 aprile 1979 in materia di riduzione, permessi e ferie, si intendono assorbiti fino a concorrenza dai permessi di cui al terzo comma, eccezion fatta per le eventuali riduzioni o permessi concessi a fronte di posizioni di lavoro gravose o nocive.
I permessi non goduti entro l’anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti, con le medesime modalità sopra previste, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno seguente.
In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai fini della determinazione dei ratei dei permessi, le frazioni di mese saranno cumulate.
La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata
I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione.
Il pagamento dei permessi non goduti entro l’anno di maturazione al personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio avverrà secondo quanto previsto nella parte speciale del presente Contratto.
RIPARTIZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO
Articolo 71
La ripartizione dell’orario di lavoro giornaliero è fissata per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
DISTRIBUZIONE DELL’ORARIO SETTIMANALE
Articolo 72
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Articolo 73
In ogni azienda dovranno essere affisse in luogo visibile una o più tabelle, con l’indicazione dei turni dei servizi e relativi orari e delle qualifiche del personale.
FLESSIBILITÀ
Articolo 74
In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente articolo 69 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 69 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 75 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell’articolo 63 non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi di cui ai precedenti commi 3 e 4, rispettivamente, a dodici e ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 96 è elevato a 116 ore.
Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’anno, non consecutive, l’adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratore.
DIVERSE REGOLAMENTAZIONI DELL’ORARIO ANNUO COMPLESSIVO
Articolo 75
Le parti convengono sull’obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l’utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico
previste, la definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi.
Le parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario, ed una migliore regolazione del tempo parziale e dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.
Tutto ciò premesso, le parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all’intera azienda o parte di essa, su una o più delle materie concernenti l’utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamente dovute a norma del presente Contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporto di lavoro.
I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno – fatte salve le norme di legge, l’orario normale settimanale di riferimento di cui all’articolo 69, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni a contenuto economico – superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie.
In tali accordi, le parti potranno attivare una “banca delle ore” al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l’orario medio annuo.
Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l’orario medio annuo verranno compensate con la maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti – compatibilmente con le condizioni organizzative dell’azienda e con le esigenze del mercato – al termine del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità che saranno definiti in occasione dell’attivazione dei programmi di cui al presente articolo.
Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze territoriali per la verifica dei programmi definiti.
Per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 96 è elevato a 128 ore.
Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini delle maggiorazioni retributive, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratore.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Premesso che la regolazione dell’orario di lavoro è di pertinenza delle parti sociali, le parti concordano che, in caso di approvazione di una disposizione di legge sulla riduzione dell’orario di lavoro, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il presente accordo.
Le parti si incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione della disciplina contrattuale concernente l’orario di lavoro con le disposizioni in corso di emanazione ai sensi della direttiva comunitaria n. 104 del 1993 e del correlato “parere comune” emesso dalle XX.XX. e Confindustria. A tal fine, le parti richiedono congiuntamente la integrale salvaguardia delle competenze che la stessa direttiva attribuisce alla contrattazione collettiva
ORARIO DI LAVORO DI XXXXXXXXX ED ADOLESCENTI
Articolo 76
L’orario di lavoro dei fanciulli (minori di età inferiore a sedici anni) che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, non può superare le sette ore giornaliere e le trentacinque settimanali.
L’orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i sedici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non può superare le otto ore giornaliere e le quaranta settimanali.
I minori di cui ai commi precedenti hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz’ora dell’orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
L’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli Alberghi, nei Pubblici Esercizi e nei Campeggi, nonché l’interruzione meridiana di riposo negli Stabilimenti Balneari non sono cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l’interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L’ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni, di cui all’articolo 73.
RECUPERI
Articolo 77
È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.
INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE PASTI
Articolo 78
È demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali dei settori: alberghi, pubblici esercizi e campeggi, stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz’ora ed un massimo di un’ora al giorno.
LAVORO NOTTURNO
Articolo 79
Il lavoro notturno è regolato dalla normativa prevista per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
LAVORO STRAORDINARIO
Articolo 80
Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale ora-
rio contrattuale effettuato ai sensi degli articoli 69 e 74 a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali e nel limite di due ore giornaliere.
I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Articolo 81
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
Sono esentate dalla tenuta del registro di cui al secondo comma le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici.
Articolo 82
Il lavoro straordinario è compensato nelle misure e con le modalità previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti stipulanti si impegnano a favorire l’applicazione della normativa del presente capo nello spirito informatore della stessa. Le Organizzazioni Sindacali territoriali delle parti stipulanti si incontreranno almeno una volta all’anno, per l’esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente capo.
CAPO V - RIPOSO SETTIMANALE
Articolo 83
Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di ventiquattro ore.
Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell’inventario e del bilancio annuale.
LAVORO DOMENICALE
Articolo 84
A partire dal 1° gennaio 1991, ai lavoratori che, ai sensi della legge 22 febbraio 1934, n. 370, godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al 10 per cento della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.
Relativamente al periodo precedente all’entrata in vigore del trattamento di cui al primo comma del presente articolo, le parti si danno nuovamente reciproco atto di avere tenuto conto di dette prestazioni lavorative domenicali nella determinazione dei trattamenti economici e normativi complessivamente definiti dalla contrattazione collettiva.
Sino al 31 dicembre 1990 si conferma la disciplina di cui all’articolo 44 del CCNL 16 febbraio 1987, di seguito riportato:
“In relazione a quanto stabilito dalla legge 22 febbraio 1934, n.370 circa la legittimità del godimento del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica per le attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche quali, appunto, quelle del settore turistico, le parti si danno atto che delle prestazioni lavorative effettuate di domenica se ne è tenuto adeguatamente conto nella determinazione dei trattamenti economici e normativi complessivamente previsti dalla contrattazione collettiva. Le parti, pertanto, riconfermano, sulla base della disciplina contrattuale, la esclusione del riconoscimento ai lavoratori del settore turismo di un’ulteriore specifica maggiorazione per il lavoro domenicale”.
CAPO VI - FESTIVITÀ
Articolo 85
Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui ai successivi commi del presente articolo sono le seguenti:
Festività nazionali:
Anniversario della Liberazione 25 aprile Festa del Lavoro 1 maggio
Festività infrasettimanali:
Capodanno 1 gennaio
Epifania 6 gennaio
Lunedì di Pasqua mobile
Assunzione 15 agosto
Ognissanti 1 novembre
Immacolata Concezione 8 dicembre
X. Xxxxxx 25 dicembre
X. Xxxxxxx 26 dicembre
Patrono della Città
In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende turistiche il godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze aziendali.
Per effetto di quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle normali retribuzioni in caso di mancata prestazione di lavoro nelle suindicate festività.
A tutto il personale assente nelle giornate di festività, per riposo settimanale, malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.
Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell’INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro.
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio o dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari.
Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con le maggiorazioni per lavoro festivo previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Per il trattamento economico per le festività del personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio si fa rinvio alla parte speciale del presente Contratto.
Articolo 86
A partire dal 1° gennaio 1979, il trattamento della Festa della Repubblica 2 Giugno, e del giorno della Unità Nazionale 4 Novembre, dichiarate non più festive agli effetti civili della legge 5 marzo 1977, n. 54 è quello previsto dai commi seguenti.
Al lavoratore chiamato a prestare servizio in una delle predette giornate spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato, stante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo.
Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio in una delle suddette giornate.
Al lavoratore assente nelle stesse giornate per riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.
Al lavoratore assente nelle suddette giornate per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, tenuto conto delle disposizioni degli Istituti assicuratori in materia di festività soppresse, dovrà essere corrisposta secondo le norme e con i criteri in proposito previsti dal presente Contratto Nazionale di Lavoro, la integrazione delle indennità corrisposte dagli Istituti medesimi fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione giornaliera.
Per il personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio si fa rinvio alla parte speciale del presente Contratto.
CAPO VII - FERIE
Articolo 87
Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni. A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, viene considerata di sei giornate.
Pertanto dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settimanale spettanti per legge e le festività nazionali e infrasettimanali, di cui all’articolo 83, le giornate non più festive agli effetti civili di cui all’articolo 84, conseguentemente il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo settimanale spettanti per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e le giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno reciprocamente atto che la nuova disciplina della misura e del computo delle ferie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. I lavoratori che all’1° luglio 1978 godevano di un periodo di ferie superiore in base alle norme dei precedenti Contratti Nazionali di lavoro conservano le condizioni di miglior favore.
Articolo 88
Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da quello stabilito per l’eventuale congedo di conguaglio laddove venga adottato.
Il periodo di ferie non è di norma frazionabile.
Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra il datore di lavoro ed i lavoratori nell’ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero.
L’epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in rapporto alle esigenze aziendali.
Articolo 89
Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto, salvo quanto diversamente previsto nella parte speciale del presente Contratto.
Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai fini della determinazione dei ratei delle ferie, le frazioni di mese saranno cumulate.
La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
Salvo quanto diversamente previsto nella parte speciale del presente Contratto, e per i contratti a termine, all’articolo 58, la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni viene considerata come mese intero, mentre la frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell’anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia od infortunio.
Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.
Il personale che rimane nell’azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell’orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.
L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
Articolo 90
Per i casi di prolungamento delle ferie e sospensione dell’attività previsti per le aziende alberghiere e per i campeggi, si dà rinvio alla disciplina contenuta nella parte speciale del presente Contratto rispettivamente agli articoli 179 e 218.
CAPO VIII - PERMESSI E CONGEDI
CONGEDO PER MATRIMONIO
Articolo 91
Il personale, che non sia in periodo di prova, ha diritto ad un congedo straordinario retribuito di quindici giorni di calendario per contrarre matrimonio.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno dieci giorni di anticipo.
Il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio.
Il personale ha l’obbligo di esibire alla fine del congedo regolare documentazione dell’avvenuta celebrazione.
Il lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per altri cinque giorni senza retribuzione.
CONGEDO PER MOTIVI FAMILIARI
Articolo 92
In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o di affinità, nonché nei casi di gravi calamità, il lavoratore avrà diritto ad un congedo straordinario retribuito la cui durata sarà strettamente rapportata alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dell’evento calamitoso, con un limite massimo di cinque giorni di calendario. Tale congedo potrà essere prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori tre giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere.
In altri casi di forza maggiore il lavoratore potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dalle ferie annuali.
In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un’ora al giorno.
PERMESSI PER ELEZIONI
Articolo 93
Ai sensi dell’articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo
di candidati nonché, in occasione di referendum i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma precedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
PERMESSI PER LAVORATORI STUDENTI – DIRITTO ALLO STUDIO
Articolo 94
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore turistico le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n.1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86.
I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di centocinquanta ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell’unità produttiva che sarà determinato all’inizio di ogni triennio – a decorrere dal 1° ottobre 1978 – moltiplicando le centocinquanta ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nell’unità produttiva a tale data.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il 2 per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.
In ogni unità produttiva e nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.
Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, la direzione aziendale d’accordo con la rappresentanza sindacale ove esistente nell’azienda e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore lavorative.
Le norme del presente articolo non si applicano alle aziende con meno di cinquanta dipendenti.
È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano la acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell’attività turistica.
Eventuali permessi spettanti per lo stesso titolo in forza di accordi aziendali vigenti alla data di stipula del presente Contratto non sono cumulabili con le ore di permesso riconosciute dal presente articolo.
CAPO IX - NORME DI COMPORTAMENTO
DOVERI DEL LAVORATORE
Articolo 95
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione della sua attività, ed in particolare:
a) osservare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall’Azienda per il controllo delle presenze;
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
c) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell’Azienda;
d) non trarre profitto in qualunque modo, con danno dell’Azienda, da quanto forma oggetto dei compiti inerenti alla posizione assegnatagli, non svolgere attività né assumere incarichi contrari agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 8 del R.D.L. 13 novembre 1924 n.1825;
e) usare modi cortesi con il pubblico;
f) non ritornare nei locali dell’impresa e trattenersi oltre l’orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;
g) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente Contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
SANZIONI DISCIPLINARI
Articolo 96
Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di lavoro;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque.
Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale potrà essere adottato
senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare gli argomenti a propria difesa. Tale termine non potrà essere, in
nessun caso, inferiore a cinque giorni.
La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l’azienda abbia acquisito conoscenza dell’infrazione e delle relative circostanze.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante della Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l’anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte.
Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:
a) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di cinque giorni; abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nella azienda;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
f) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.
Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall’ordine di elencazione delle mancanze.
Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
L’importo delle multe sarà devoluto ad un centro di ricerca sociale da stabilirsi.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all’articolo 7, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Ai sensi di legge, il lavoratore risponde in proprio delle perdite arrecate all’impresa nei limiti ad esso imputabili.
ASSENZE NON GIUSTIFICATE
Articolo 97
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente l’onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto entro le ventiquattro ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenza non giustificata oltre alla mancata corresponsione della retribuzione potrà essere applicata, nel caso di assenza fino a tre giorni, una multa non eccedente l’importo del cinque per cento della retribuzione non corrisposta e nel caso di assenza fino a cin-
que giorni una multa non eccedente l’importo del dieci per cento della retribuzione non corrisposta.
DIVIETO DI ACCETTAZIONE DELLE MANCE
Articolo 98
Le mance sono vietate. Il personale che comunque le solleciti potrà essere punito dal datore di lavoro con provvedimenti disciplinari ai sensi dell’articolo 96.
CONSEGNE E ROTTURE
Articolo 99
Il personale è responsabile del materiale e degli attrezzi avuti in consegna per il lavoro. Ciascun dipendente dovrà custodire detto materiale, conservarlo ed usarlo con normale cura e diligenza, specialmente quando trattasi di materiale pregiato e di notevole valore intrinseco.
Il personale designato dal datore di lavoro per la consegna del materiale non potrà rifiutarsi. In caso di rottura e smarrimento degli oggetti frangibili ed infrangibili è dovuto da parte del dipendente il relativo risarcimento nella misura da stabilirsi negli Accordi Integrativi
Territoriali.
Nessuna trattenuta preventiva potrà essere fatta a tale titolo dal datore di lavoro. Le trattenute saranno effettuate posteriormente all’accertamento del danno.
Articolo 100
Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure preventive atte ad eliminare o comunque a ridurre al minimo la possibilità di rottura o deterioramento del materiale specialmente se pregiato.
In particolare egli fornirà al personale che prende in consegna il materiale infrangibile un armadio munito di chiusura.
Articolo 101
In caso di sottrazione imputabile al personale, senza pregiudizio delle sanzioni contrattuali e di legge, il personale è tenuto all’immediato risarcimento del danno, e per questo il datore di lavoro ha la facoltà di esercitare il diritto di ritenzione sulle somme che dovessero essere dovute all’interessato a qualsiasi titolo.
In caso di furto ad opera di terzi il personale è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’azienda, dimostrando di aver usato la normale diligenza nella custodia ove trattasi di materiale a lui affidato in consegna.
CORREDO – ABITI DI SERVIZIO
Articolo 102
Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise, diverse da quelle tradizionali di cui all’articolo 98 del CCNL 14 luglio 1976, la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
Le divise speciali dovranno essere indossate solo durante il servizio.
Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l’uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina, office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d’opera è tenuto alla sostituzione o al rimborso.
Saranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi di servizio.
CAPO X - NORME SPECIFICHE PER L’AREA QUADRI
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 103
Per quanto non espressamente disposto nel presente capo, al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati.
Le parti concordano che con l’individuazione dei criteri per l’attribuzione della qualifica Quadro e con la presente disciplina per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Articolo 104
I Quadri del Settore Turismo devono essere iscritti alla Cassa Assistenza istituita per i Quadri del Settore Terziario (Qu.A.S.).
Secondo la convenzione in essere, previa armonizzazione statutaria da effettuarsi entro il 30 aprile 1996, fermo restando che dovrà essere assicurata dalle aziende interessate la relativa quota di iscrizione.
A decorrere dal 1° gennaio 1999, il contributo a favore della Cassa è incrementato di lire
70.000 (settantamila) annue, a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei quadri.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti convengono sull’obiettivo di estendere l’iscrizione alla Qu.A.S. dei quadri in quiescienza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Qu.A.S. provvederà a effettuare, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all’impatto economico, regolamentare e gestionale sull’attuale assetto della cassa.
Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.
INDENNITÀ DI FUNZIONE
Articolo 105
Ai Quadri è riconosciuta, a decorrere dal 1° maggio 1990, una indennità di funzione mensile assorbibile fino a concorrenza dai trattamenti economici individuali comunque denominati riconosciuti aziendalmente, nelle seguenti misure:
– categoria A Lire 90.000
– categoria B Lire 80.000
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
Articolo 106
Ai fini di valorizzare l’apporto professionale dei Quadri, volto a mantenere e sviluppare nel tempo la loro partecipazione ai processi gestionali, verranno concordati programmi di formazione e di aggiornamento professionale.
RESPONSABILITÀ CIVILE
Articolo 107
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali.
TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Articolo 108
Di norma, la retribuzione del lavoratore è distinta nelle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata di cui all’articolo 112 comprensiva dell’indennità di caro pane prevista dalla legge;
b) eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti per ciascun comparto nelle parti generale e speciale del presente Contratto;
c) indennità di contingenza;
d) eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste sia nella parte generale che in quella relativa a ciascun comparto del presente Contratto.
Per il personale tavoleggiante dei pubblici esercizi la retribuzione è costituita di norma dalla percentuale di servizio secondo le misure e le modalità previste nella parte speciale.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, l’importo di lire ventimila corrisposto a titolo di elemento distinto della retribuzione ai sensi dell’accordo interconfederale 31 luglio 1992 è conglobato nella indennità di contingenza di cui alla legge 26 febbraio 1986, n. 38, così come modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 91.
Conseguentemente, alla data del 1° gennaio 1995, l’importo della indennità di contingenza spettante al personale qualificato alla data del 1° novembre 1991 sarà aumentato di lire ventimila per tutti i livelli. Contestualmente, le aziende cesseranno di corrispondere il predetto elemento distinto della retribuzione.
Articolo 109
La materia retributiva, con la istituzione della retribuzione base nazionale, rientra nella competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti, salvo quanto espressamente demandato alle Associazioni territoriali ed alla contrattazione integrativa aziendale.
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA
Articolo 110
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per ventisei.
Tale indice è valido a tutti i fini contrattuali, ivi compresi i casi di trattenuta per assenze non retribuite.
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ORARIA
Articolo 111
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per:
– 192 per il personale con orario normale di quarantacinque ore settimanali;
– 190 per il personale con orario normale di quarantaquattro ore settimanali;
– 172 per il personale con orario normale di quaranta ore settimanali.
CAPO II - PAGA BASE NAZIONALE
Articolo 112
Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale conglobata mensile che si raggiunge entro il 1° gennaio 1998 con le gradualità e le decorrenze sottoindicate:
PERSONALE QUALIFICATO
livelli | parametri | 1 mar. 1997 Lire | 1 gen. 1998 Lire |
A | 270 | 1.711.216 | 1.820.676 |
B | 240 | 1.521.081 | 1.618.378 |
1 | 213 | 1.349.959 | 1.436.311 |
2 | 183 | 1.159.824 | 1.234.014 |
3 | 165 | 1.045.743 | 1.112.635 |
4 148 | 938.000 | 998.000 | |
5 130 | 823.919 | 876.622 | |
6S 120 | 760.541 | 809.189 | |
6 116 | 735.189 | 782.216 | |
7 100 | 633.784 | 674.324 |
PERSONALE QUALIFICATO MINORE ANNI DICIOTTO
livelli | parametri Lire | 1 mar. 1997 Lire | 1 gen. 1998 |
4 | 891.100 948.100 | ||
5 | 782.723 832.791 | ||
6S | 722.514 768.730 | ||
6 | 698.430 743.105 | ||
7 | 602.095 640.608 |
PERSONALE QUALIFICATO MINORE ANNI SEDICI
livelli | parametri Lire | 1 mar. 1997 Lire | 1 gen. 1998 |
4 | 844.200 898.200 | ||
5 | 741.527 788.959 | ||
6S | 684.486 728.270 | ||
6 | 661.670 703.995 | ||
7 | 570.405 606.892 |
Per il personale delle aziende minori degli alberghi, dei campeggi e delle agenzie di viaggio, nonché per quello dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria, si fa rinvio ai valori previsti per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Per gli apprendisti si fa rinvio a quanto previsto dall’articolo 45 del presente Contratto.
La paga base nazionale sopra riportata è comprensiva anche degli elementi retributivi elencati:
– all’articolo 65 del CCNL 14 luglio 1976 per i dipendenti da Alberghi e Pubblici Esercizi;
– all’articolo 40 del CCNL 9 febbraio 1978 per i dipendenti da Stabilimenti balneari;
– nella terza parte dell’Accordo di rinnovo del 14 luglio 1977 per i dipendenti da Imprese di viaggi e turismo;
– indennità di contingenza maturata fino al 31 gennaio 1977;
– elemento distinto o autonomo dalla retribuzione di cui agli articoli 81 e 87 del CCNL 10 aprile 1979.
I valori retributivi di cui all’articolo 112 comma 1 sono incrementati nella misura di cui alla tabella A allegata.
TABELLA A
PERSONALE QUALIFICATO
1 gen. 1999 Lire | 1 gen. 2000 Lire | 1 gen. 2001 Lire | |
A | 49.875 | 99.750 | 149.625 |
B | 46.083 | 92.167 | 138.250 |
1 | 43.167 | 86.333 | 129.500 |
2 | 39.375 | 78.750 | 118.125 |
3 | 37.042 | 74.083 | 111.125 |
4 | 35.000 | 70.000 | 105.000 |
5 | 32.958 | 65.917 | 98.875 |
6S | 31.500 | 63.000 | 94.500 |
6 | 31.208 | 62.417 | 93.625 |
7 | 29.167 | 58.333 | 87.500 |
PERSONALE QUALIFICATO MINORE DI ANNI 18
1 gen. 1999 Lire | 1 gen. 2000 Lire | 1 gen. 2001 Lire | |
4 | 33.250 | 66.500 | 99.750 |
5 | 31.310 | 62.621 | 93.931 |
6s | 29.925 | 59.875 | 89.775 |
6 | 29.648 | 59.296 | 88.944 |
7 | 27.708 | 55.417 | 83.125 |
PERSONALE QUALIFICATO MINORE DI ANNI 16
1 gen. 1999 Lire | 1 gen. 2000 Lire | 1 gen. 2001 Lire | |
4 | 31.500 | 63.000 | 94.500 |
5 | 29.662 | 59.325 | 88.987 |
6s | 28.350 | 56.700 | 85.050 |
6 | 28.088 | 56.175 | 84.263 |
7 | 26.250 | 52.500 | 78.750 |
CAPO III - CONTINGENZA
Articolo 113
L’indennità di contingenza costituisce un elemento integrante della retribuzione e la sua corresponsione, salvo quanto diversamente previsto nella parte speciale del presente Contratto, è regolata sino al 31 gennaio 1986 dagli accordi allegati in calce al Contratto, dal 1° febbraio 1986 dalla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e successive modifiche ed integrazioni (allegato 5).
CAPO IV - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Articolo 114
La retribuzione sarà pagata al personale secondo le consuetudini locali ed in ogni caso non più tardi della fine del mese con una tolleranza massima di sei giorni.
Quando ragioni tecniche derivanti dalla centralizzazione dell’amministrazione lo impediscano, deve essere corrisposto entro il termine sopra indicato un acconto pari al novanta per cento della retribuzione presuntivamente dovuta con conguaglio nei dieci giorni successivi.
Ai sensi della legge 5 gennaio 1953, n. 4, le retribuzioni dovranno essere corrisposte a mezzo di buste paga, nelle quali dovrà essere indicato il periodo di lavoro cui la retribuzione stessa si riferisce, il relativo importo, la misura e l’importo del lavoro straordinario e tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale contenuta nella busta paga. Dovranno parimenti essere elencate distintamente tutte le ritenute effettuate.
CAPO V - ASSORBIMENTI
Articolo 115
Le variazioni salariali derivanti dai nuovi valori di paga base nazionale di cui all’articolo
112 non possono essere assorbite da quote salariali comunque denominate derivanti dalla contrattazione collettiva salvo che non sia stato diversamente ed espressamente previsto.
Per quanto riguarda le Imprese di viaggi e turismo si fa riferimento inoltre a quanto previsto dall’articolo 361.
CAPO VI - SCATTI DI ANZIANITÀ
Articolo 116
A tutto il personale verranno riconosciuti sei scatti triennali per l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva dal Capo XIV del Titolo XII.
L’anzianità utile ai fini della maturazione del primo scatto di anzianità è:
– quella maturata successivamente al compimento del diciottesimo anno di età per il personale assunto a partire dal 1° giugno 1986;
– quella maturata dal 1° giugno 1986 per il personale di età compresa tra il diciottesimo ed il ventunesimo anno, in servizio alla data del 1° giugno 1986;
– quella maturata successivamente al compimento del diciottesimo anno di età per il personale
di età inferiore al diciottesimo anno, in servizio alla stessa data del 1° giugno 1986;
– quella maturata dal compimento del ventunesimo anno di età per il personale di età superiore al ventunesimo anno, in servizio alla data del 1° giugno 1986.
Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale, a partire dal 1° maggio 1990 gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure:
Quadro A | 79.000 |
Quadro B | 76.000 |
I | 73.000 |
II | 70.000 |
III | 67.500 |
IV | 64.000 |
V | 63.000 |
VI S | 60.500 |
VI | 60.000 |
VII | 59.000 |
In occasione della maturazione del nuovo scatto, l’importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza la liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l’uno e l’altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.
Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente CCNL sono definite per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Articolo 117
Relativamente a quanto stabilito dall’articolo 111 sull’anzianità utile ai fini della maturazione del primo scatto per il personale di età superiore a ventuno anni in servizio alla data di entrata in vigore del presente Contratto, resta confermato, in conformità di quanto stabilito rispettivamente dagli articoli 258, 299 e 301 del CCNL 8 luglio 1982, il riconoscimento del primo scatto a partire:
– dal 1° gennaio 1970 per il personale dipendente dai pubblici esercizi di età pari o superiore a ventuno anni e con anzianità di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale pari o superiore a tre anni dalla data suddetta;
– dal 1° maggio 1974 per il personale dipendente dagli stabilimenti balneari con età superiore a ventuno anni e con anzianità di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale pari o superiore a tre anni alla data del 30 aprile 1974;
– dal 1° giugno 1978 per il personale dipendente dagli alberghi diurni con età pari o superiore a ventuno anni e con anzianità di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale pari o superiore a tre anni alla data del 30 giugno 1978.
CAPO VII - MENSILITÀ SUPPLEMENTARI
TREDICESIMA MENSILITÀ
Articolo 118
Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, in occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, e sempre che sia stato superato il periodo di prova, ai fini della determinazione dei ratei della tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate.
La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti per una delle cause previste dal presente Contratto fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni di legge e/o contrattuali ivi compreso per i soli pubblici esercizi quanto previsto in materia di integrazione della indennità di malattia nella relativa parte speciale.
Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà corrisposta alla lavoratrice solamente il venti per cento della gratifica (articolo 30, D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568).
QUATTORDICESIMA MENSILITÀ
Articolo 119
Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga base nazionale, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
La gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.
I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la gratifica di ferie nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio.
In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, e sempre che sia stato superato il periodo di prova, ai fini della determinazione dei ratei della quattordicesima, le frazioni di mese saranno cumulate.
La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore a quindici giorni non verrà considerata.
Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo.
Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal quarto comma del precedente articolo.
CAPO VIII - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le Associazioni e le Aziende aderenti a Federturismo danno la loro disponibilità a realizzare una previdenza integrativa dell’intero settore turismo, ferma restando la possibilità di estendere tale progetto a comparti affini aventi il medesimo interesse.
La costituzione di uno specifico fondo chiuso, ove posta in essere di concerto con le Associazioni datoriali di riferimento dell’intero settore, dovrà prevedere una partecipazione paritetica, già in fase costituente, di tutti i soggetti contraenti interessati.
Le parti stipulanti il CCNL per i Dipendenti da Aziende dell’Industria Turistica convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione “Xxxxx Xxxx” costituito in data 14 dicembre 1999, di seguito denominato in breve Xxxxx Xxxx, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende dell’industria turistica.
L’adesione dei lavoratori al fondo Xxxxx Xxxx avverrà per libera scelta individuale con le modalità previste dall’accordo istitutivo (Allegato n. 14 del presente contratto).
La contribuzione a Xxxxx Xxxx è stabilita nelle seguenti misure:
– 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) – della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore;
– 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) – della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro;
– una quota di TFR pari a 3,45 della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento dalla data di adesione al Fondo per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993;
– una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a lire 30.000 di cui 23.000 a carico dell’azienda e 7.000 a carico del lavoratore.
– il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.
Tale istituto potrà riguardare i lavoratori assunti, che abbiano superato il periodo di prova ove richiesto, a tempo indeterminato, a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, a tempo parziale, o con contratto di formazione e lavoro.
TITOLO VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I - MALATTIA
Articolo 120
Agli effetti di quanto previsto nel presente Capo si intende per “malattia” ogni alterazione dello stato di salute, qualunque sia la causa da cui dipende, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, o che comunque comporti la necessità di assistenza medica o la somministrazione di sussidi terapeutici, salvo i casi che rientrano nella normativa contrattuale e di legge sugli infortuni di cui al successivo articolo 125.
Articolo 121
Nell’ambito della normativa del Servizio Sanitario Nazionale il datore di lavoro ha l’obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all’atto dell’assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell’iscrizione del lavoratore stesso al Servizio Sanitario Nazionale.
Il lavoratore ammalato ha l’obbligo di dare notizia al proprio datore di lavoro del suo stato di salute all’atto del verificarsi della malattia ed anche al fine della percezione delle indennità economiche di cui al successivo articolo è tenuto ai sensi dell’articolo 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante l’attestazione dell’inizio e della durata presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione di malattia.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, l’assenza si considera ingiustificata, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo nel recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Salvo il caso di opposizione contro l’accertamento degli organi competenti e conseguente richiesta del giudizio del collegio medico a ciò preposto, il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il datore di lavoro resta esonerato dall’obbligo della conservazione del posto di cui al successivo articolo 127 ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, restando a suo carico l’indennità di mancato preavviso.
In mancanza di comunicazioni da parte del lavoratore circa eventuali mutamenti di indirizzo, durante il periodo di assenza per malattia o infortunio, l’azienda presume che esso dimori all’ultimo indirizzo presso il quale si riserva di far eseguire gli accertamenti sanitari.
Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l’obbligo, in caso di malattia di durata superiore a cinque giorni, di presentare, al rientro in servizio, al datore di lavoro, il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Articolo 122
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore dieci alle ore dodici e dalle ore diciassette alle ore diciannove di tutti i giorni, comprese le domeniche ed i giorni festivi al fine di consentire l’effettuazione delle visite di controllo richieste dal datore di lavoro.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell’ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia all’azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell’obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché l’obbligo dell’immediato rientro in azienda.
Articolo 123
Durante il periodo di malattia al lavoratore competono oltre alle prestazioni sanitarie assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale quelle economiche previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei trecentosessantacinque giorni precedenti tale data, che il lavoratore è tenuto a consegnare al nuovo datore di lavoro.
Articolo 124
Durante il periodo di malattia previsto dall’articolo120, l’apprendista avrà diritto:
a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a tre eventi morbosi in ragione d’anno, ad un’indennità pari al sessanta per cento della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all’articolo 126, ad una indennità a carico del datore di lavoro, pari al sessanta per cento della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal termine del terzo mese dall’inizio del rapporto di lavoro
CAPO II - INFORTUNIO
Articolo 125
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l’INAIL il personale soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Salvo quanto previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio ed una indennità pari al sessanta per cento della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi (periodo di carenza).
Articolo 126
Per il personale assicurato dal datore di lavoro contro gli infortuni resta inibita ogni forma di cumulo tra le indennità relative a tale assicurazione e le prestazioni corrisposte dall’INPS.
CAPO III - CONSERVAZIONE DEL POSTO
Articolo 127
In caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di centottanta giorni per anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
Ove il lavoratore si ammali o si infortuni più volte nel corso dell’anno i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma.
Per il personale assunto a termine, la conservazione del posto è comunque limitata al solo periodo di stagione o di ingaggio.
Qualora allo scadere del periodo per il quale è obbligatoria la conservazione del posto, il personale non possa riprendere servizio per il protrarsi della malattia, il rapporto di lavoro si intenderà risolto con diritto all’intero trattamento di fine rapporto ed a quanto altro dovuto, esclusa l’indennità sostitutiva di preavviso.
Articolo 128
Nei confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di centottanta giorni dall’articolo 127 del presente Contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni centoventi, alle seguenti condizioni:
a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
b) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
c) che il periodo eccedente i centottanta giorni sia considerato di “aspettativa” senza retribuzione.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R., prima della scadenza del centottantesimo giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa dichiarazione di accettazione delle suddette condizioni.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente articolo; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Articolo 129
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di malattia e infortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge per le provincie redente.
LAVORATORI AFFETTI DA TUBERCOLOSI
Articolo 130
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione dal lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Ai sensi dell’articolo 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità hanno l’obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da TBC fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio Provinciale Antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell’anzianità di servizio un periodo massimo di centottanta giorni.
CAPO IV - GRAVIDANZA E PUERPERIO
Articolo 131
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione,
attestato da regolare certificato medico e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’impresa, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato).
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento di idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
I periodi di assenza obbligatoria di cui alle lettere a) b) c) devono essere computati agli effetti indicati dall’articolo 6 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) è computabile solo ai fini di cui all’ultimo comma dell’articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad un’indennità pari rispettivamente all’ottanta per cento e dal trenta per cento della normale retribuzione, posta a carico dell’INPS dall’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo le modalità stabilite e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l’INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del sesto comma dell’articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica l’articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 118 del presente Contratto.
Articolo 132
Il diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria della lavoratrice madre, per un periodo di sei mesi entro il primo anno di età del bambino ed il relativo trattamento economico, previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché il diritto di assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a tre anni sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.
A tal fine, il padre lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonché nel caso di malattia del bambino di età inferiore a tre anni, il relativo certificato medico.
Nel caso di assenza per un periodo di sei mesi entro il primo anno di età del bambino, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente deve altresì
presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati agli effetti indicati dall’articolo 7, ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Articolo 133
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
Detti periodi di riposo hanno durata di un’ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall’azienda; sono di mezz’ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall’azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell’asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
Per detti riposi, con effetto dal 1° gennaio 1980, è dovuta dall’INPS un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi dovuti all’ente assicuratore ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste dagli articoli 76 e 78 del presente Contratto e da quelle previste dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653 sulla tutela del lavoro della donna.
La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
I periodi di assenza di cui al precedente comma sono computabili solo ai fini di cui all’articolo 7 ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Articolo 134
La lavoratrice in stato di gravidanza ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato dall’ufficiale sanitario o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro entro il quindicesimo giorno successivo al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall’ufficiale di Stato Civile o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128.
Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall’articolo 148 e ad un’indennità pari a quella spettante in caso di preavviso, secondo le modalità previste dall’articolo 138.
La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice determina di diritto lo scioglimento senza preavviso del rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all’atto dell’ assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
CAPO V - CHIAMATA ALLE ARMI
SERVIZIO MILITARE DI LEVA
Articolo 135
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.
Al termine del servizio militare di leva per congedo o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro trenta giorni dal congedo o dall’invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro è risolto.
Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell’anzianità di servizio ai soli effetti dell’indennità di anzianità, in vigore alla data del 31 maggio 1982, e del preavviso.
A decorrere dal 1° giugno 1982, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui all’articolo 2120 del codice civile come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Non saranno, invece, computati a nessun effetto, nell’anzianità, i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.
Nel caso di cessazione dell’attività dell’azienda, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell’anzianità del lavoratore fino alla cessazione della stessa.
Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell’articolo 7 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell’obiezione di coscienza anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonché per effetto della legge 9 febbraio 1978, n. 38 sulla cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della legge stessa.
Le norme del presente articolo si applicano nel caso di contratto a termine, limitatamente alla durata del contratto stesso.
RICHIAMO ALLE ARMI
Articolo 136
In caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto.
Tale periodo va computato nella anzianità di servizio ai soli effetti della indennità di anzianità in vigore fino alla data del 31 maggio 1982, nonché degli scatti di anzianità e del preavviso.
Durante il periodo di richiamo alle armi tutto il personale avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653 (Cfr. Sentenza Corte Costituzionale 4 maggio 1984, n. 136).
Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuale a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell’attività dell’azienda.
Gli assegni di cui sopra saranno liquidati al personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell’articolo 108.
Alla fine del richiamo – sia in caso di invio in congedo come quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo – il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata
non superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore ad un mese, ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi; nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.
TITOLO VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I - RECESSO
Articolo 137
Fermo restando quanto previsto dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, così come modificate dalla legge n. 108 del 1990, nei casi consentiti dalla legge, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso scritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei termini stabiliti nel successivo articolo.
CAPO II - PREAVVISO
Articolo 138
Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini di preavviso sono i seguenti:
a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
Quadri A e B | 4 | mesi |
livello I | 2 | mesi |
livello II e III | 1 | mese |
livello IV e V | 20 | giorni |
livello VI S, VI e VII | 15 | giorni |
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
Quadri A e B | 5 | mesi |
livello I | 3 | mesi |
livello II e III | 45 | giorni |
livello IV e V | 30 | giorni |
livello VI S, VI e VII | 20 | giorni |
c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:
Quadri A e B | 6 | mesi |
livello I | 4 | mesi |
livello II e III | 2 | mesi |
livello IV e V | 45 | giorni |
livello VI S, VI e VII | 20 | giorni |
Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente avrà diritto ad un permesso straordinario di due ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione.
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
Articolo 139
Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale licenziato, per l’intero periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione salvo quanto diversamente previsto per i pubblici esercizi all’articolo 265.
Il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro, laddove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso.
Il datore di lavoro avrà diritto di rivalersi di tale indennizzo sulle competenze di spettanza del dipendente dimissionario, oppure su altri crediti eventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto di lavoro e di proprietà dello stesso dipendente.
Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante la malattia né durante le ferie. Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso.
CAPO III - DIMISSIONI
Articolo 140
Le dimissioni del dipendente, che sia o non in servizio, devono essere presentate con disdetta scritta e con i termini di preavviso stabiliti all’articolo 138 ferme restando in difetto le norme di cui all’articolo 139.
Il datore di lavoro può rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario facendo cessare subito il rapporto di lavoro. Quando il datore di lavoro voglia di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del termine di preavviso, potrà farlo corrispondendo però al dimissionario l’indennità relativa al periodo di anticipata risoluzione del rapporto.
Articolo 141
Al dipendente in ogni caso di dimissioni spetta il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 148.
GIUSTA CAUSA
Articolo 142
Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del Codice Civile, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all’indennità sostitutiva del preavviso.
Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel datore di lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie od atti lesivi per l’onore e per la dignità del dipendente; e se per tali fatti il dipendente ritenesse opportuno risolvere il rapporto, avrà diritto alle indennità stabilite dagli articoli 139 e 148 salvo ogni maggior diritto per il risarcimento di danni morali e materiali.
MATRIMONIO
Articolo 143
In conformità dell’articolo 1, quarto comma, legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni
presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa sono nulle se non risultano confermate entro un mese all’Ufficio del Lavoro.
La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto sempre che abbia compiuto il periodo di prova, al trattamento di fine rapporto previsto dall’articolo 148 con esclusione dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l’osservanza dei termini di preavviso di cui all’articolo 138 e confermate, a pena di nullità, all’Ufficio del Lavoro entro il termine di un mese.
L’indennità di cui al secondo comma del presente articolo sarà corrisposta alla lavoratrice dimissionaria all’atto della esibizione del certificato di matrimonio, purché tale esibizione sia effettuata entro sei mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
CAPO IV - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO
Articolo 144
Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15 luglio 1966 n. 604, 20 maggio 1970, n. 300, 11 maggio 1990 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il licenziamento individuale non può effettuarsi che per:
a) “giusta causa” senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (articolo 2119 del Codice Civile).
b) “giustificato motivo con preavviso”, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al lavoratore, che può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro sette giorni dalla richiesta.
Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle norme di cui al precedente comma è inefficace.
Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo, i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le deroghe di legge emanate ed emanande.
In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per “giusta causa” le seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lettere a) e b) del settimo comma dell’articolo 96;
b) assenze ingiustificate protratte per oltre cinque giorni;
c) irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti (centrali termiche ed impianti di condizionamento d’aria);
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all’onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
g) grave abuso delle norme relative al trattamento di malattia;
h) asportazione di materiale dall’interno dell’azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
i) rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell’ambito delle mansioni afferenti alla qualifica d’inquadramento, ferma restando la norma dell’articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 96;
j) accertata insubordinazione verso superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
k) reiterato stato di ubriachezza.
Articolo 145
Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
Il licenziamento si presume comunque simulato – salvo prova del contrario – se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.
LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO
Articolo 146
Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell’articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato
dall’articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla legge n. 108 del 1990.
MATRIMONIO
Articolo 147
Ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7 è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa di matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.
Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b), c), del terzo comma dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e cioè licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.
Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel primo comma del presente articolo, si rinvia al precedente articolo 143.
CAPO V - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Articolo 148
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
Per i periodi di servizio prestati a partire dal 1° giugno 1982 il trattamento di cui al comma precedente verrà calcolato in base a quanto stabilito dalla legge 29 maggio 1982 n. 297.
Per i periodi di servizio prestati sino al 31 maggio 1982 il trattamento suddetto verrà calcolato, salvo quant’altro stabilito dalla stessa legge n. 297 del 1982, nelle misure e con le modalità previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, fermo restando che per le frazioni di anno il trattamento verrà computato per dodicesimi e le frazioni di mese pari o superiori ai quindici giorni di calendario saranno considerate come mese intero, mentre quelle inferiori non verranno prese in considerazione.
Ai fini di cui al comma precedente, il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia, in caso di promozione a categoria impiegatizia, conserva le proprie anzianità maturate nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
Per quant’altro non espressamente previsto in materia di trattamento di fine rapporto si applicano le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297.
CHIARIMENTO A VERBALE
Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori in base alle norme del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto ai sensi di quanto stabilito nell’allegato B al CCNL 8 luglio 1982.
Articolo 149
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto al dipendente all’atto della cessazione dal servizio.
Quando ragioni tecniche derivanti dalla elaborazione meccanografica centralizzata delle retribuzioni lo impediscano, la liquidazione del trattamento dovrà comunque avvenire non oltre trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo dell’azienda, il personale conserva i diritti acquisiti.
Il nuovo proprietario è esonerato dall’obbligo di riconoscere tali diritti qualora essi siano stati liquidati dal precedente proprietario.
In caso di fallimento della ditta il dipendente ha diritto all’indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto stabiliti dal presente Contratto ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato nei limiti e nelle forme di legge.
Articolo 150
In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme contenute nel Codice Civile.
CAPO VI - RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
Articolo 151
Alla cessazione del rapporto di lavoro l’azienda dovrà riconsegnare al dipendente, che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro ed ogni altro documento di sua pertinenza, un certificato con l’indicazione del tempo durante il quale il prestatore d’opera è stato alle sue dipendenze e le mansioni dallo stesso svolte, il modello 101 o dichiarazione fiscale sostitutiva, nonché il modello 01/MS.
La consegna dei documenti, ivi compreso il certificato di servizio, dovrà effettuarsi in ogni caso, indipendentemente cioè dalle eventuali divergenze o vertenze tra l’azienda e il dipendente, entro il termine di tre giorni dalla data di cessazione del rapporto, salvo che per il modello 01/MS ed il modello 101 o la dichiarazione fiscale sostitutiva che dovranno essere consegnati appena regolarizzati e comunque non oltre i termini di legge.
TITOLO IX - VIGENZA CONTRATTUALE
DECORRENZA E DURATA
Articolo 152
Le parti, nel riconfermare la propria adesione allo spirito del protocollo interconfederale 23 luglio 1993, con particolare riferimento a quanto dallo stesso stabilito in temi di assetti contrattuali, convengono di adottare in via eccezionale una disposizione speciale in ordine alla durata, al fine di consentire la migliore organizzazione delle attività connesse al Giubileo del 2000. Pertanto, il presente Contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1° luglio 1998 e sarà valido sino al 31 dicembre 2001, sia per la parte normativa che per la parte retributiva.
Si intenderà tacitamente rinnovato quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata al meno tre mesi prima della scadenza.
Il presente Xxxxxxxxx continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CCNL
Articolo 153
La piattaforma per il rinnovo del presente Contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza.
Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e, comunque, dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del Contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi detto importo sarà pari al cinquanta percento della inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
La violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo comporterà, a carico della Parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale.
Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del Contratto, l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE – NORMA TRANSITORIA
Articolo 154
In applicazione del protocollo 23 luglio 1993, le parti confermano che gli importi mensili dell’indennità di vacanza contrattuale dovuti ai lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo nel periodo ottobre – dicembre 1998 sono i seguenti:
Livello | |
A | 15.506 |
B | 14.360 |
I | 13.368 |
II | 12.222 |
III | 11.532 |
IV | 10.878 |
V | 10.196 |
VI S | 9.813 |
VI | 9.666 |
VII | 9.062 |
Con lo stesso metodo sono stati determinati gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale dovuti agli apprendisti, ai lavoratori minori ed ai lavoratori dipendenti delle aziende definite minori dalle parti speciali del CCNL.
Resta inteso che, a decorrere dal mese di gennaio 1999, l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Gli accordi di cui sopra sono stati definiti con riguardo all’articolo 3 della L. 863/1984, all’articolo 8 della L. 407/1990, all’articolo 9, primo comma della L. 159/1991, all’articolo 16 della L. 451/1994 e all’articolo 6, primo comma del DL 572/1994 in via di conversione.
TITOLO X - AZIENDE ALBERGHIERE
CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Articolo 155
La classificazione del personale per il comparto delle Aziende Xxxxxxxxxxx è la seguente.
AREA QUADRI
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli articoli 6 e34 del R.D.L. 1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di idoneo titolo di studio e di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica. Conseguentemente rientrano in quest’area, per le corrispondenze delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’Azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi dell’azienda.
– Direttore.
Quadro B
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa e cioè:
– Vice Direttore;
– Food and Beverage Manager, intendendosi per tale il lavoratore cui è affidata, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, la responsabilità della conduzione e pianificazione di tutti i servizi di ristorazione rispondendo dell’organizzazione dei servizi e formulando standards di qualità, quantità e costo;
– Rooms Division Manager, intendendosi per tale colui che, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, gestisce, con funzioni di supervisione, il settore comprendente i servizi di ricevimento portineria, piani, guardaroba e lavanderia, verificando e determinando indirizzi organizzativi atti a coordinare i vari servizi, fornendo inoltre proiezioni di dati che possono essere usati per la compilazione di situazioni relative all’attività gestionale;
– Capo Settore Commerciale – Capo Settore Marketing, intendendosi per tale il lavoratore cui è affidata, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, la responsabilità della direzione esecutiva, dell’organizzazione e pianificazione delle varie attività di programmazione, promozione e vendita, delle quali analizza criticamente i risultati, formulando sintesi di situazioni preventive e consuntive;
– Capo Settore Amministrativo – Capo Settore Personale, intendendosi per tali quei lavoratori che, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, provvedono con autonomia tecnica di gestione alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi e/o attinenti all’amministrazione del personale, formulando sintesi di situazioni preventive e/o consuntive;
– Capo Settore Acquisti – Economato, intendendosi per tale colui che, in particolari e complesse strutture organizzative con elevato livello di servizio articolate in vari settori, abbia autonomia tecnica e amministrativa di gestione, pianificando, in collaborazione con gli altri capi dei settori interessati, la politica di tutti gli acquisti;
– Capo Settore Tecnico, intendendosi per tale colui che in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, abbia piena autonomia tecnica ed amministrativa di gestione, coordini ed organizzi l’attività dei responsabili degli impianti tecnici, attuando in piena autonomia soluzioni e proposte fornitegli;
– Capo Centro Edp, intendendosi per tale colui che in autonomia esecutiva ha la responsabilità delle direttive e dei programmi aziendali di un centro di elaborazione dati, organizza e pianifica risorse umane e tecniche in funzione dei progetti intendendo per tali una serie coordinata di procedure atte alla risoluzione completa ed integrata di un sistema informativo aziendale;
– Capo Settore Sedi Congressuali Alberghiere e Manifestazioni, intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmente complesse, abbia la responsabilità della direzione, organizzazione e pianificazione delle varie attività, programmazione, promozione, vendita – che si svolgono in una sede congressuale alberghiera, analizzando criticamente risultati e formulando sintesi di situazioni preventive e consuntive.
LIVELLO PRIMO
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale odi un settore organizzativo di notevole rilevanza dell’Azienda e cioè:
– Responsabile di Ristorante, intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmente complesse dotate di ristorante con elevato livello di servizio, sovrintende, coordina e gestisce tutta l’attività relativa al ristorante stesso, collaborando alla progettazione della linea di ristorazione e curando la promozione del ristorante anche attraverso idonee azioni di marketing e di relazioni esterne;
– Responsabile dei Servizi prenotazione, intendendosi per tale colui che, in strutture articolate e complesse, coordina con adeguata conoscenza professionale dell’organizzazione del settore turistico, l’attività del servizio, sovraintende alla sua gestione, con particolare riferimento ai sistemi di comunicazione, contribuendo a impostarne e svilupparne le politiche, curando i rapporti con i grandi utenti e gli interlocutori del servizio stesso;
– Responsabile Vendite centralizzate, intendendosi per tale colui che, operando nell’ambito di strutture commerciali articolate e complesse nonché avvalendosi di qualificate cono-
scenze professionali, coordina e sovraintende all’attività della rete di vendita, avendo cura che siano rispettate le politiche commerciali ed implementati gli obiettivi di marketing dell’Azienda;
– Responsabile tecnico di area;
– Analista Sistemista, intendendosi per tale quel lavoratore che sia in grado di svolgere la propria attività in assoluta autonomia tecnica anche secondo indirizzi di progetto, vale a dire una serie coordinata di procedure atte alla risoluzione completa ed integrata di un sistema informativo aziendale;
– Responsabile del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria;
– Capo cuoco responsabile del coordinamento di più cucine;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SECONDO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
– Capo ricevimento;
– Primo portiere;
– Primo maître d’hotel;
– Capo cuoco;
– Prima governante;
– Responsabile impianti tecnici, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità di tutti gli impianti, ne programmi la manutenzione ordinaria e straordinaria in forma organica nell’ambito delle disposizioni ricevute, proponga eventuali modifiche tecniche agli impianti, coordini l’attività del personale addetto, nonché nei villaggi turistici svolga funzioni di coordinamento degli altri servizi ad esso affidati, rispetto ai quali abbia la responsabilità di attuare gli indirizzi organizzativi;
– Capo Barman, intendendosi per tale il responsabile delle attività di più bar operanti contemporaneamente e/o autonomamente;
– Coordinatore del centro prenotazioni;
– Capo servizio amministrativo;
– Capo servizio personale;
– Capo C.E.D.;
– Analista – Programmatore C.E.D.;
– Assistente del Direttore, intendendosi per tale il lavoratore che svolga con autonoma iniziativa, nell’ambito delle disposizioni ricevute dalla direzione, funzioni di coordinamento, collegamento, ispettive e di controllo di reparti e uffici avvalendosi della propria particolare esperienza professionale, acquisita nell’ambito dei diversi settori;
– Funzionario di vendita;
– Cassiere centrale, intendendosi per tale quel lavoratore che in aziende con strutture organizzative complesse, svolga con autonoma iniziativa nell’ambito delle disposizioni ricevute, funzioni di controllo, collegamento e coordinamento di più casse funzionanti autonomamente;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO TERZO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
– Impiegato addetto all’amministrazione del personale senza capo;
– Controllo amministrativo;
– Corrispondente in lingue estere;
– Segretario ricevimento cassa o amministrazione (il primo Segretario di cui al CCNL 14 luglio 1976, che svolge funzioni di Capo ricevimento, verrà inquadrato al secondo livello come Capo ricevimento, restando, viceversa, al terzo livello con le qualifiche di segretario ricevimento e cassa o amministrazione, il primo Segretario che non svolga le funzioni di Capo ricevimento; la figura di Cassiere di cui al CCNL 14 luglio 1976 confluisce in quella di Segretario ricevimento e cassa o amministrazione);
– Portiere unico;
– Segretario con funzioni di portineria, intendendosi per tale quel lavoratore che nelle aziende nelle quali le attività di portineria e ricevimento siano state unificate, svolga i compiti affidatigli con autonomia operativa con prevalenza delle mansioni di segreteria, ricevimento e cassa rispetto a quelle di portineria;
– Prima guardarobiera consegnataria, intendendosi per tale colei che abbia l’incarico di predisporre sulla base di stime tecniche dettate da esigenze di lavoro le disponibilità di biancheria occorrenti per il servizio, ne abbia la consegna e coordini l’attività delle altre guardarobiere;
– Dietologo diplomato;
– Infermiere diplomato professionale;
– Fisiochinesiterapista diplomato;
– Coordinatore reparto cure sanitarie;
– Cuoco unico;
– Sotto capo cuoco;
– Governante unica;
– Capo operaio;
– Xxxxx xxxxxx (nei casi in cui il Primo Barman svolga funzioni di Capo dei Servizi di bar va inquadrato al secondo livello);
– Maître (nella nuova qualifica di Maître confluiscono quei lavoratori che svolgono mansioni di Secondo Maître in subordine a un Capo servizio e quelli che in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento superiore o direttamente dal Gerente);
– Capo centralinista, intendendosi per tale quel lavoratore che in complesse strutture organizzative sia responsabile del controllo, verifica e coordinamento dell’attività dei centralinisti e svolga altresì mansioni complesse che comportano una specifica ed adeguata conoscenza professionale delle comunicazioni e delle tariffazioni nazionali ed internazionali, con adeguata conoscenza delle lingue estere;
– Barman unico;
– Economo e/o magazziniere consegnatario non considerati nei livelli superiori;
– Portiere di notte;
– Operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico-specialistiche tali da consentirgli di interpretare xxxxxx e/o disegni, di individuare e