ACCORDO QUADRO TRA
Poste Italiane AOO: PG
Numero: 0004013/2020 Data: 09/11/2020
Tipo: Uscita UOR: AD
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ACCORDO QUADRO TRA
La Federazione Nazionale dei Titolari di farmacia con sede in Roma, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 000
- 00000 Codice Fiscale 0196520583 rappresentata dal Xxxx. Xxxxx XXXXXXX in qualità di Presidente, anche nell’interesse delle Unioni Regionali e delle Associazioni Provinciali (di seguito, per brevità, denominata anche “FEDERFARMA”)
E
POSTE ITALIANE S.p.A. con sede in Roma, Xxxxx Xxxxxx 000 - 00000, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585; Partita I.V.A. 01114601006, Capitale Sociale € 1.306.110.000,00 i.v.; rappresentata da Xxxx. Xxxxxx Xxx Xxxxx, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale, anche nell’interesse di Postel S.p.A. (di seguito, per brevità, denominata anche “POSTE”).
Di seguito POSTE e FEDERFARMA potranno essere, congiuntamente, denominate anche le “Parti”
e ciascuna, singolarmente, anche la “Parte”
PREMESSO CHE
• POSTE, presente in maniera capillare sull’intero territorio nazionale anche attraverso un’articolata rete di sportelli postali, ha maturato una specifica esperienza nella progettazione e nella gestione di soluzioni integrate di elevata complessità attraverso lo sviluppo di soluzioni basate sulla multimedialità e sull’integrazione di sportelli fisici e sportelli virtuali - al fine di favorire l’accesso dei cittadini ai servizi;
• FEDERFARMA, attraverso le proprie articolazioni delle Unioni Regionali e delle Associazioni Provinciali, è una federazione nazionale che rappresenta circa 18.000 farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, che costituiscono una rete capillare
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di presidi sanitari presenti su tutto il territorio nazionale, anche nei centri più piccoli e rappresentano un punto di riferimento essenziale per la popolazione per quanto riguarda la dispensazione dei farmaci e la fornitura di ulteriori servizi sanitari;
• In data 27 giugno 2019, è stato sottoscritto tra le Parti un Protocollo di Intesa (d’ora innanzi, il “Protocollo”) onde verificare possibili aree di collaborazione (d’ora innanzi, le “Aree di Collaborazione”), oggetto di studio e approfondimento ai fini della realizzazione di progetti comuni;
• Nell’ambito del suddetto Protocollo le Parti, tra le altre Aree di collaborazione, hanno
individuato lo Screening prevenzione oncologica come prima ipotesi di collaborazione;
• Con riferimento all’Area di collaborazione di cui alla precedente premessa, le Parti hanno costituito un Gruppo di Lavoro che ha definito il possibile sviluppo della cooperazione tra le Parti per quanto attiene allo screening per il tumore del colon retto;
• Le Parti nel perseguimento dell’area di collaborazione sulla tematica dello screening del tumore del colon retto hanno condiviso un modello di Servizio integrato tra POSTE, Postel e le Farmacie aderenti a FEDERFARMA che prevede le specifiche aree di competenza di ciascuna secondo processi, metodi e ruoli stabiliti dagli Enti Pubblici.
Tutto ciò premesso
fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse ed allegati
1.1 Le Premesse e gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente accordo (di seguito l’“Accordo Quadro”).
1.2 Si allegano:
• Allegato n. 1: Relazione tecnica del Gruppo di Lavoro;
• Allegato n. 2: Modello 1 dell’Accordo Operativo tra POSTE e le Unioni Regionali/Associazioni Provinciali di FEDERFARMA;
• Allegato n. 3: Modello 2 dell’Accordo Operativo tra POSTE e le Unioni Regionali/Associazioni Provinciali di FEDERFARMA;
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• Allegato n. 4: Scheda di adesione all’Accordo Quadro da parte delle Unioni Regionali/Associazioni Provinciali di FEDERFARMA;
• Allegato 5: Scheda di adesione delle Farmacie all’Accordo Operativo tra Unione
Regionale/Associazioni Provinciale di FEDERFARMA e Poste Italiane e Postel.
Art. 2 - Oggetto
2.1. Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, sulla base delle risultanze del Gruppo di lavoro di cui all’Allegato 1, intendono definire termini e condizioni di una collaborazione tra le stesse per l’erogazione del servizio di gestione dello Screening prevenzione oncologica del tumore del colon-retto (di seguito anche “Screening” o “Servizio”) nei confronti degli Enti Pubblici (Regioni / ASL) secondo processi, metodi e ruoli stabiliti dagli stessi (di seguito il “Progetto”).
2.2 Nell’ambito del Progetto, le Parti si danno atto che il Servizio comprende le attività di Poste e Postel, da una parte, e delle Farmacie aderenti alle articolazioni territoriali di FEDERFARMA, dall’altra parte. In particolare, l’offerta integrata del Servizio viene effettuata da POSTE e Postel e dalle farmacie aderenti a FEDERFARMA, potenzialmente, su tutto il territorio nazionale per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.
2.3 FEDERFARMA, attraverso le proprie articolazioni territoriali a livello regionale e provinciale che potranno aderire al presente Accordo Quadro con la sottoscrizione della scheda di cui all’Allegato 4, si impegna a sostenere l’adesione al Servizio da parte delle farmacie associate.
Art. 3 – Ambito di collaborazione
3.1 Fatta salva la piena autonomia negoziale di POSTE, delle Unioni Regionali e delle Associazioni Provinciali di FEDERFARMA, nell’ambito del complesso delle attività facenti capo ai medesimi soggetti, con il presente Accordo Quadro, le Parti intendono definire le attività di rispettiva competenza per l’implementazione del Progetto, secondo le modalità indicate in dettaglio nel seguito. Le Parti, nell’ambito del Servizio, hanno ipotizzato due possibili scenari di rapporti di collaborazione tra le stesse in funzione delle attività poste in essere dall’ente pubblico territoriale (Regione/ASL) così come di seguito definiti:
A. La Regione/ASL indice una procedura ad evidenza pubblica per la gestione end to end del Servizio: in questo caso POSTE, valutata discrezionalmente la fattibilità, presenta la propria offerta (anche per conto della propria società controllata Postel) contenente la soluzione descritta al successivo articolo 4. In caso di aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica, POSTE, in proprio e anche per conto di Postel potrà sottoporre l’Accordo
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Operativo all’articolazione territoriale specifica di FEDERFARMA (Unione Regionale/Associazione Provinciale) in quanto rappresentativa delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale aderenti alla stessa sul territorio di competenza, secondo il modello allegato al presente Accordo Quadro (Allegato n.2) che dovrà essere di volta in volta definito nel dettaglio;
B. La Regione/ASL individua direttamente l’Unione Regionale/Associazione Provinciale per l’esecuzione del Servizio attraverso la rete delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale aderenti alla stessa FEDERFARMA, richiedendo anche la fornitura del materiale di riferimento e dei servizi accessori. In questo caso l’Unione Regionale/ Associazione Provinciale risponderà alla richiesta, prestando le attività di cui all’articolo 5 e potrà sottoporre l’Accordo Operativo relativo all’avvalimento della collaborazione di POSTE e Postel a queste ultime, per l’esecuzione delle attività di competenza di cui all’articolo 4, secondo il modello allegato al presente Accordo Quadro (Allegato n.3) che dovrà essere di volta in volta definito nel dettaglio.
3.2 Qualora la Regione/ASL individui l’Unione Regionale/Associazione Provinciale per l’esecuzione delle sole attività di cui all’articolo 5 fornendo la Regione/ASL stessa, autonomamente, il materiale necessario ed i connessi servizi accessori, le Parti si danno atto che l’esecuzione delle attività da parte dei sottoscrittori del presente atto non potrà che essere disgiunta.
3.3 Ulteriori ipotesi o articolazioni della collaborazione potranno essere prese in considerazione dalle Parti a seconda delle diverse richieste del mercato.
Art. 4 – Offerta del Gruppo Posteitaliane
Di seguito si riportano le principali attività che comporranno l’Offerta del Gruppo Poste Italiane, qualora ricorra l’ipotesi di cui al precedente articolo 3 lett. A:
Predisposizione dei Kit
1. Poste Italiane (anche attraverso la sua controllata Postel) riceve preventivamente
dalle ASL i “vial” (le fiale) per l’auto-prelievo.
Creazione Kit
2. Per ogni spedizione, Poste Italiane (anche attraverso la sua controllata Postel) riceve dalle ASL i flussi dei dati contenenti la lista dei cittadini “eleggibili” con l’indirizzo a cui inviare l’invito.
3. Poste Italiane (anche attraverso la sua controllata Postel) allestisce gli inviti (composti da busta, fogli con l’invito e depliant illustrativo): stampa, imbustamento e recapito.
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4. Poste Italiane (anche attraverso la sua controllata Postel) secondo le indicazioni fornite dalla ASL allestisce, separatamente, i kit di auto-prelievo, compone i kit, suddivide i kit in scatole omogenee del peso di 25KG contenente 500 Kit ciascuno, spedisce ai distributori intermedi, indicati dall’Unione Regionale/Associazione Provinciale, in confezionamenti differenziati;
5. Eventuali resi/scaduti saranno riconsegnati dalle farmacie a Poste Italiane senza oneri a carico delle farmacie
6. Poste Italiane (anche attraverso la sua controllata Postel) stampa su ogni invito un bar code, che dovrà essere leggibile dai lettori ottici attualmente presenti presso le farmacie, contenente un codice univoco associato al destinatario. Lo stesso codice viene riportato su etichetta adesiva sul medesimo invito e sarà apposto a cura del farmacista sul kit di auto-prelievo.
Ricezione Kit
7. Poste Italiane recapita gli inviti tramite il circuito postale.
8. Poste Italiane consegna le scatole ai distributori intermedi indicati dall’Unione
Regionale/Associazione Provinciale, tramite i servizi di corriere/pacchi.
9. Le farmacie ricevono i kit.
10. Quando il cittadino si presenta in farmacia per ritirare il kit, il farmacista usa il suo sistema software per leggere il bar code dell’invito, abbina il bar code adesivo apponendolo sul kit e traccia l’uscita del kit stesso.
Riconsegna Kit
11. Quando il cittadino riconsegna il kit, il farmacista registra su piattaforma il suo rientro e lo consegna al distributore intermedio già indicato dall’Unione Regionale/Associazione Provinciale per il successivo inoltro ai laboratori/ASL.
Art. 5 - Attività delle Unioni Regionali/Associazioni Provinciali attraverso le farmacie alle stesse aderenti
5.1 L’Unione Regionale/Associazione Provinciale aderendo al presente Accordo Quadro:
- sosterrà, anche per il tramite delle farmacie alla stessa associate, l’adesione al programma da
parte dei cittadini eleggibili;
- sosterrà, anche con esposizione/consegna di materiale informativo presso le farmacie aderenti sul territorio (i cui contenuti e relativi oneri di pubblicazione saranno a carico di Regione/ASL), l’adesione al Servizio dell’utenza che si reca in farmacia;
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- informerà l’utenza, tramite le farmacie aderenti al Servizio, sulle corrette modalità di esecuzione dell’esame, sulla conservazione del campione e sui tempi della riconsegna in farmacia, sulle modalità di comunicazione dei risultati e sul percorso di eventuale approfondimento dei casi non negativi;
- sovrintenderà alle attività logistiche di ricezione, di consegna al cittadino e di invio al
laboratorio, dei kit necessari all’esecuzione dello Screening;
- curerà, tramite le farmacie aderenti al Servizio, la consegna dei kit per la raccolta dei campioni agli assistiti, assicurando la gestione del campione mediante l’utilizzo dei sistemi informatici all’uopo dedicati che garantiscono la tracciabilità anche nella fase di riconsegna da parte del cittadino e nella consegna al laboratorio/ASL.
Art. 6 - Termini e condizioni tecnico-economiche tra le Parti
6.1 Le Parti concordano che all’esito del modello organizzativo che sarà individuato, saranno definiti i termini e le condizioni economiche negli schemi di Accordo Operativo, allegati sub 2 e 3 tra Poste Italiane e l’Unione Regionale/Associazione Provinciale.
6.2 La piattaforma informatica da adottarsi per il corretto espletamento del Servizio è definita in sede locale, sulla base degli accordi che interverranno tra Unione Regionale/Associazione Provinciale, POSTE e Postel in funzione di quanto indicato da Regione/ASL.
Art. 7 - Durata e Recesso
7.1 L’Accordo Quadro sarà valido ed efficace per 24 mesi dalla data di sottoscrizione. Entro la data di scadenza le Parti verificheranno l’opportunità di prorogare per iscritto la durata, anche alla luce delle prospettive e dei risultati conseguiti. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente articolo, non residuerà in capo alle Parti alcun obbligo derivante dall’Accordo Quadro.
7.2 Ciascuna Parte potrà recedere dall’Accordo Quadro, in qualsiasi momento - senza oneri e/o spese e/o corrispettivi - dandone comunicazione scritta all’altra Parte, agli indirizzi di cui al successivo art. 12, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, qualora ritenga, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, che non sussistano più le condizioni per dar luogo a una proficua collaborazione.
7.3 Resta fermo l’obbligo di ciascuna Parte di portare a termine le attività intraprese o in forza di rapporti già instaurati da una delle Parti con soggetti terzi in esecuzione del presente Accordo Quadro.
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Art. 8 - Comitato esecutivo
8.1 Le Parti, in continuità con gli approfondimenti svolti dal Gruppo di Lavoro già istituito a valle del Protocollo d’Intesa, demandano ad un Comitato esecutivo ogni ulteriore analisi e approfondimento relativo al Servizio e alle relative specifiche tecniche.
8.2 Il Comitato esecutivo, costituito da n. 3 rappresentanti per entrambe le Parti, avrà, fra gli altri, il compito specifico di approfondire eventuali ulteriori tematiche tecniche, organizzative, legali ed operative connesse alla implementazione del Servizio.
Art. 9 - Modifiche e Cessione
9.1 Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nell’Accordo Quadro dovrà avvenire
esclusivamente mediante accordo scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.
9.2 Nessuna Parte potrà trasferire o cedere a qualunque soggetto terzo alcuno dei propri diritti o
obblighi derivanti dall’Accordo Quadro.
Art. 10– Informazioni
10.1 Le Parti si forniranno reciprocamente solo le informazioni e i documenti strettamente necessari e attinenti alla esecuzione dell’Accordo Quadro nel rispetto della normativa in materia di trattamento e tutela dei dati personali di cui ciascuna delle Parti, in relazione alle proprie attività, è da intendersi responsabile.
10.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che potranno essere fornite esclusivamente informazioni e documenti che non possano, in alcuna misura, pregiudicare anche solo potenzialmente l’interesse di una delle Parti.
Art. 11 - Comunicati al Pubblico
11.1 Nessuna Parte potrà effettuare alcun comunicato stampa o annuncio pubblico di qualsiasi genere
relativo all’Accordo Quadro se non con il consenso dell’altra Parte.
Art. 12 - Comunicazioni
12.1 Qualsiasi comunicazione relativa all’esecuzione dell’Accordo Quadro dovrà essere fatta per iscritto e inviata all’altra Parte, tramite Pec, o raccomandata A/R, o e-mail, o fax, ai soggetti ed agli indirizzi di seguito indicati:
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Per POSTE | Per FEDERFARMA |
Dr. Xxxxxxxx XXXXXXXX | Dr. Xxxxx XXXXXXX |
Tel: 00-00000 0000 | Tel: 00-000000 |
Art. 13 - Rapporti tra le Parti
13.1 Il rapporto tra le Parti è tra soggetti indipendenti che dispongono, ciascuna nella propria attività, di una struttura e di una organizzazione completamente autonoma ed indipendente.
13.2 È escluso che una delle Parti, in virtù dell’Accordo Quadro, possa assumere obblighi a carico
dell’altra Parte senza il preventivo consenso scritto di quest’ultima.
13.3 La sottoscrizione del presente Accordo Quadro non incide sulla piena autonomia di FEDERFARMA e Poste relativamente all’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente Accordo compresi quelli già vigenti alla data di sottoscrizione dell’Accordo medesimo.
Art. 14 - Legge applicabile e Foro competente
14.1 Le norme applicabili all’ Accordo Quadro sono quelle previste dall’ordinamento italiano.
14.2 Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione alla validità, all’interpretazione ed all’esecuzione dell’Accordo Quadro, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.
Art. 15 - Nullità parziale
15.1 La nullità parziale dell’Accordo Quadro o la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell’intero Accordo Quadro. In tal senso, le Parti fin d’ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1419 del codice civile, qualora una o più clausole dell’Accordo Quadro dovessero risultare nulle, in tutto o in parte, l’Accordo Quadro resterà comunque valido per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci.
Art. 16 - Xxxxxx etico e Modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001
16.1 Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegnano reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti a principi di trasparenza e correttezza e, per quanto attiene POSTE, alla più stretta osservanza del Decreto sopra citato, non ammettendo né
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intraprendendo alcuna forma di corruzione, e dichiarano, altresì, di non essere sino ad ora mai incorse nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati. POSTE, per lo svolgimento delle proprie attività, dichiara di essersi dotata del Modello di Organizzazione, del Codice Etico, nonché della Politica Integrata del Gruppo, disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, di cui FEDERFARMA ha preso visione.
16.2 L'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del comma precedente comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro e legittimerà le Parti a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.
Art. 17 - Clausole finali
17.1 Il presente Accordo Quadro è redatto in due copie originali ed è soggetto ad imposta di registro e ad imposta di bollo ai sensi della normativa vigente.
17.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che l’Accordo Quadro, il quale rappresenta la sostanziale volontà delle Parti, è stato in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova quindi applicazione l’articolo 1341 del codice civile in tema di clausole vessatorie.
9/11/2020
Roma, …………………………….
Poste Italiane S.p.A.
L’Amministratore Delegato e Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxx Xxx Xxxxx
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……… ………..
Federazione Nazionale dei Titolari di farmacia Il Presidente
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxxx Xxxxxxx Organizzazione: FEDERFARMA/01976520583 Data: 02/12/2020 14:12:46
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