Diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili) Modifica del …
Codice delle obbligazioni Disegno
(Diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili) Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 21 ottobre 20051;
visto il parere del Consiglio federale del 1° marzo 20062,
decreta:
I
Il Codice delle obbligazioni3 è modificato come segue:
I. Godimento a tempo parziale di beni immobili Oggetto e campo d’applicazione
Forma e contenuto del contratto
Art. 40g (nuovo)
1 Con il contratto concernente il godimento a tempo parziale di beni immobili, una persona operante a titolo professionale o commerciale (offerente) cede, contro rimunerazione, a una persona fisica non operante nel quadro della propria attività professionale o commerciale (consumatore) il diritto di godimento di beni immobili per periodi determinati e periodicamente ricorrenti.
2 Le disposizioni seguenti si applicano anche al contratto:
a. concernente il godimento a tempo parziale di beni immobili concluso da un consumatore con un altro consumatore;
b. concernente la permuta o l’alienazione di diritti di godimento a tempo parziale concluso fra un consumatore e un offerente.
Art. 40h (nuovo)
1 Il contratto è fatto nella forma scritta, salvo che la legge non preveda la forma autentica.
2 Esso deve contenere i seguenti elementi:
a. l’identità e il domicilio delle parti;
b. il contenuto esatto dei diritti di godimento a tempo parziale;
c. la durata del contratto;
d. la data in cui hanno effetto i diritti di godimento a tempo par- ziale e i periodi durante i quali potranno essere esercitati;
1 FF 2006 2383
2 FF 2006 2407
3 RS 220
2005-3419 2401
e. la descrizione e l’ubicazione degli immobili sui quali vengono concessi i diritti di godimento a tempo parziale e le strutture comuni a disposizione;
f. per le costruzioni non ultimate, lo stato di avanzamento dei lavori, il termine per il completamento e le relative garanzie, in particolare per il rimborso, in caso di mancato completa- mento, degli importi già versati;
g. i servizi a disposizione quali l’allacciamento alla rete di distri- buzione dell’acqua e dell’elettricità, il riscaldamento e la rac- colta di rifiuti;
h. gli obblighi di manutenzione e di riparazione dell’offerente;
i. il prezzo per l’esercizio dei diritti di godimento a tempo par- ziale, gli oneri connessi all’utilizzazione degli impianti comu- ni nonché la natura e l’importo delle spese accessorie a carico del consumatore;
j. la clausola secondo cui nessun’altra spesa può essere addebita- ta al consumatore in relazione con il godimento e con le pre- stazioni previste nel contratto;
k. l’indicazione se è data o no al consumatore la possibilità di concludere un contratto di permuta o di alienazione dei diritti di godimento a tempo parziale e, eventualmente, i relativi costi;
l. il diritto di revocare il contratto nonché le condizioni e il ter- mine per esercitare detto diritto;
m. la data e il luogo della firma del contratto.
3 Qualora gli elementi di cui al capoverso 2 siano contenuti in clausole statutarie o regolamentari, il contratto dichiara salva una successiva modifica; il consumatore viene informato delle modalità di modifica.
4 Il consumatore riceve una copia scritta e datata del contratto.
5 I contratti di cui all’articolo 40g capoversi 1 e 2 lettera a sono nulli se non sono stipulati secondo la forma prevista nel capoverso 1 e non contengono gli elementi di cui al capoverso 2 lettere a, b, f, i–m. Se mancano gli elementi di cui al capoverso 2 lettere c–e, g, h, sono interpretati nel senso che avrebbe potuto aspettarsi, in buona fede, la parte che ha acquistato i diritti di godimento a tempo parziale.
6 I contratti secondo l’articolo 40g capoverso 2 lettera b devono con- tenere gli elementi di cui al capoverso 2 lettere a, l, m e tutti i costi della permuta o dell’alienazione. Se manca uno di questi elementi o l’indicazione dei costi, i contratti sono nulli.
Minoranza I (Xxxxxx, Gyr, Xxxxxxx, Leutenegger Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxx, Rechsteiner-Basel, Xxxxxxx)
2 Esso deve contenere i seguenti elementi:
j. la clausola secondo cui nessun’altra spesa può essere addebita- ta al consumatore;
Minoranza II (Xxxxxxx X. Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Pagan)
2 Esso deve contenere i seguenti elementi:
l. stralciare
Art. 40i (nuovo)
Diritto di revoca 1 Il consumatore può revocare per scritto entro 10 giorni la proposta di stipulazione del contratto o la dichiarazione di accettazione. Il termine di revoca decorre dal giorno seguente quello in cui il consumatore ha ricevuto una copia scritta del contratto.
2 Il termine è osservato se la dichiarazione di revoca è consegnata alla posta entro il decimo giorno.
3 In caso di revoca, si applica l’articolo 40f. In particolare, le parti non possono far valere nessuna pretesa di risarcimento dei costi causati dalla stipulazione del contratto o dalla revoca.
Minoranza I (Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Gyr, Xxxxxxx, Leutenegger Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxx, Rechsteiner-Basel, Tha- nei, Xxxxxxx)
1 … entro 14 giorni …
2 … è consegnata alla posta entro il quattordicesimo giorno. Minoranza II (Xxxxxxx X. Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx) stralciare (intero articolo)
Minoranza I (Xxxxxxx, Gyr, Xxxxxxx, Leutenegger Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxx, Rechsteiner-Basel, Thanei, Xxxxxxx)
Art. 40ibis (nuovo)
Diritto di rinuncia 1 Il consumatore può rinunciare al suo diritto di godimento dopo tre anni, mediante comunicazione all’offerente con preavviso di tre mesi prima della scadenza del contratto.
2 Gli articoli 267 e 267a si applicano per analogia.
Minoranza II, sussidiaria alla minoranza I (Xxxxxx, Xxxxxxx, Gyr, Xxxxxxx, Leutenegger Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxx, Rechsteiner-Basel, Xxxxxxx)
Art. 40ibis (nuovo)
Diritto di rinuncia 1 Il consumatore può rinunciare al suo diritto di godimento dopo cinque anni, mediante comunicazione all’offerente con preavviso di tre mesi prima della scadenza del contratto.
2 Gli articoli 267 e 267a si applicano per analogia.
Art. 40j (nuovo)
Pagamento Disposizioni contrattuali che prevedono il pagamento parziale o totale del prezzo o dei costi prima della scadenza del termine di revoca sono nulle.
Risoluzione di
Art. 40k (nuovo)
1 La revoca del contratto concernente l’acquisto di diritti di godimento
contratti di credito a tempo parziale di beni immobili risolve qualsiasi contratto di credito concluso dal consumatore con l’offerente per finanziare l’acquisto. È parimenti nullo il contratto di credito concluso con terzi, se il credito è stato accordato sulla base di un accordo tra il terzo e l’offerente.
2 L’articolo 16 capoverso 3 primo periodo della legge federale del 23 marzo 20014 sul credito al consumo è applicabile.
II
Modifica del diritto vigente
La legge federale del 19 dicembre 19865 contro la concorrenza sleale è modificata come segue:
Art. 3a (nuovo) Diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili
1 Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque offre diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili e non informa circa:
a. l’identità e il domicilio delle parti e del proprietario nonché la qualità giuri- dica della persona con la quale il consumatore tratta;
b. il contenuto preciso dei diritti di godimento a tempo parziale;
c. la descrizione e l’ubicazione degli immobili sui quali vengono concessi dirit- ti di godimento a tempo parziale e le strutture comuni a disposizione;
4 RS 221.214.1
5 RS 241
d. per le costruzioni non ultimate, lo stato di avanzamento dei lavori, il termine per il completamento e le relative garanzie, in particolare per il rimborso, in caso di mancato completamento, degli importi già versati;
e. i servizi a disposizione quali l’allacciamento alla rete di distribuzione dell’acqua e dell’elettricità, il riscaldamento e la raccolta di rifiuti;
f. gli obblighi di manutenzione e di riparazione dell’offerente;
g. il prezzo per l’esercizio dei diritti di godimento a tempo parziale, gli oneri connessi all’utilizzazione degli impianti comuni nonché la natura e l’importo delle spese accessorie a carico del consumatore;
h. il fatto che il consumatore può o non può concludere un contratto di permuta o di alienazione dei diritti di godimento a tempo parziale e i relativi costi;
i. il diritto di revocare il contratto nonché le condizioni e il termine per eserci- tare il diritto di revoca.
2 Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque offre la possibilità di permuta o di alienazione di diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili e non informa sui relativi costi.
3 Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque offre diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili ed esige dal consumatore acconti sul prezzo o sui costi.
Minoranza I (Xxxxxxx X. Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Pagan)
1 Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque offre diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili e non informa circa:
i. stralciare
Minoranza II (Xxxxxx, Xxxxxxx, Gyr, Xxxxxxx, Leutenegger Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx- Xxxxxx, Rechsteiner-Basel, Xxxxxxx)
4 Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque aliena diritti di godimento a tempo parziale con metodi di vendita aggressivi.
Art. 23 primo periodo
Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 3a, 4, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi. …
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.