CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE SULLE RELAZIONI SINDACALI
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE SULLE RELAZIONI SINDACALI
PREMESSA
• Articolo 1: Campo di applicazione, decorrenza e durata.
• Articolo 2: Obiettivi, strumenti e articolazione delle relazioni sindacali.
• Articolo 3: Partecipazione.
• Articolo 4: Contrattazione integrativa regionale.
• Articolo 5: Interpretazione autentica.
• Articolo 6: Composizione delle delegazioni.
• Articolo 7: Agibilità sindacale.
• Articolo 8: Criteri per la fruizione dei permessi sindacali.
• Articolo 9: Commissione di raffreddamento.
• Articolo 10: Commissione bilaterale per assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali
• Articolo 11: Comitato pari opportunità
• Articolo 12: Termine per la stipula dei contratti di istituto.
• Articolo 13: Assemblee sindacali.
• Articolo 14: Permessi sindacali
• Articolo 15: Servizio per le relazioni sindacali.
• Articolo 16: Albo sindacale e accesso agli Uffici.
GARANZIE INDIVIDUALI
• Articolo 17: Patrocinio e Patronato.
SICUREZZA NELLA SCUOLA.
• Articolo 18: Organismo paritetico.
• Articolo 19: Accordi con Enti Locali e A.S.L.
RELAZIONI SINDACALI PER LA SCUOLA NON STATALE.
• Articolo 20: Finalità
• Articolo 21: Scuole paritarie.
• Articolo 22: Materie di confronto con le XX.XX.
NORMA FINALE
Ancona, 19 dicembre 2008
L'anno 2008, il giorno 19 del mese di dicembre in Ancona, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in sede di negoziazione integrativa regionale
T R A
la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello regionale
E
i rappresentanti regionali delle XX.XX. della scuola FLC-C.G.I.L., C.I.S.L. Scuola,
U.I.L Scuola, S.N.A.L.S.\CONFSAL e GILDA, firmatarie del Contratto Collettivo Nazio- nale di Lavoro del comparto Scuola 2006/2009
SI CONCORDA
il seguente Contratto Collettivo Integrativo Regionale (d'ora in avanti denominato C.C.I.R.) concernente le relazioni sindacali.
PREMESSA
Il presente C.C.I.R. è finalizzato alla definizione di un modello di relazioni sinda- cali nel sistema scolastico regionale delle Marche. Esso, pertanto, disciplina i criteri e le modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali tra l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (d'ora in avanti denominato U.S.R. Marche) e le XX.XX. regionali della scuola.
Il C.C.I.R. persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al mi- glioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di in- crementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è impronta- to alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA
1.1 Il presente C.C.I.R. si applica a tutto il personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 2, lett. I, del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sottoscritto l'11 giugno 2007. Il personale del contratto di articola nelle seguente aree professionali:
a) area della funzione docente;
b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi
1.2 Il presente C.C.I.R. decorre dalla data di sottoscrizione, ha validità quadriennale e potrà essere disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima del termine del quadriennio. Le disposizioni contrattuali rimangono comunque in vigore fino alla sottoscrizione di un successivo contratto decentrato
1.3 Resta comunque salva la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni al pre- sente contratto a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali, su richiesta di una delle parti.
1.4 Entro 10 giorni dalla sottoscrizione, l'U.S.R. per le Marche, procede alla trasmis- sione di copia integrale del presente contratto decentrato a tutte le istituzioni scolasti- che della Regione, le quali ne cureranno l'affissione nelle bacheche sindacali di scuola entro 5 giorni dalla ricezione.
ART. 2 - OBIETTIVI, STRUMENTI E ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI
2.1 Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle ri- spettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale, con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato ai criteri della corret- tezza e della trasparenza dei comportamenti.
2.2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
2.2.1 Contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo regionale secondo le modalità, i tempi e le materie indicate all'art. 4 del presente CCIR.
2.2.2 Partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione,della concertazio- ne e delle intese e può prevedere l'istituzione di Commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente CCIR.
2.2.3 Interpretazione autentica dei contratti regionali di cui all'art. 5 del presen- te CCIR.
ART. 3 - PARTECIPAZIONE
3.1. L'U.S.R. per Marche e gli Uffici Scolastici Provinciali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, forniscono alle XX.XX. di cui all'art. 7 del CCNL 2006/2009 l'informazione preventiva e successiva e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria su tutte le materie inerenti il funzionamento del si- stema formativo regionale, con particolare riferimento a:
a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconver- sione del personale in relazione alle situazioni di esubero;
b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
c) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato;
d) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale
e) operatività dei nuovi sistemi informativi o modifica dei sistemi preesistenti con- cernenti i servizi amministrativi e di supporto all'attività scolastica;
f) dati generali sullo stato di occupazione degli organici e di utilizzazione del per- sonale;
g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia quali- tativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
h) andamento generale della mobilità del personale;
i) esiti dei monitoraggi effettuati dall'Amministrazione anche su materie oggetto di contrattazione a livello regionale;
j) accesso all'intranet scolastico per le informazioni di cui sono titolari le OOSS ai sensi del relativo CCNQ;
k) informazione sulle risorse globali assegnati alle scuole per il loro funziona- mento;
l) criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle istituzioni scolasti- che;
m) fondi erogati a qualsiasi titolo all'U.S.R. per le Marche da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti M.I.U.R.) ri- guardanti materie ed iniziative scolastiche e di formazione;
n) linee essenziali di indirizzo in materia di gestione dell'organizzazione scolasti- ca;
o) modalità e strumenti per l'attività di vigilanza dell'U.S.R. per le Marche sull'attuazione degli ordinamenti didattici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati nell'intero sistema dell'istruzione e della formazione;
p) materie previste da atti normativi e di indirizzo del M.I.U.R. (decreti, regola- menti, direttive, ecc.)
3.2 – L'informazione sulle materie di cui sopra, che può avvenire tramite incontri o co- municazioni deve svolgersi preventivamente rispetto alle determinazioni e agli atti e- secutivi attuativi e operativi dell'U.S.R. per le Marche.
Su ciascuna delle predette materie può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche. Tali commissioni hanno il compito di esaminare in modo più approfondito i singoli problemi, al fine di avanzare proposte e raccomandazioni non vincolanti all'Amministrazione.
3.3 - Sulle materie che l'U.S.R. per le Marche decentra operativamente agli U.S.P. è prevista una sede d'informazione alle XX.XX. provinciali.
3.4 - Su ciascuna delle materie previste nel comma 1, le XX.XX. firmatarie del presen- te C.C.I.R. possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione, che può eventual- mente condurre alla sottoscrizione di intese. Questo verrà aperto dall'Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concer- tazione, e dovrà in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall'apertura.
3.5 - Oltre quelle previste dal 1° comma, sono oggetto di concertazione le seguenti materie:
a) criteri e strumenti di assistenza e di supporto alle istituzioni scolastiche e di vi- gilanza sul loro funzionamento, anche attraverso deleghe ai responsabili degli uffici sul territorio titolari dei servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche
b) criteri di assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie non vincolate a determinazioni nazionali
c) ulteriori materie che le parti concorderanno di affrontare in sede di concerta- zione.
L'U.S.R. per le Marche si impegna a sollecitare tavoli di confronto con la Regione, gli Enti Locali e le OO. SS. firmatarie del presente contratto ogni volta che la materia lo richieda, al fine favorire l'efficacia e l'efficienza del sistema scolastico della Regione Marche e l'arricchimento dell'offerta formativa.
3.6 - Il Direttore Generale dell'U.S.R. per le Marche ed i dirigenti degli U.S.P. rendono noto alle XX.XX. firmatarie di cui all'art. 7 del CCNL 2006/2009 l'organigramma dell'U.S.R. e dei C.S.A. in materia di responsabilità e funzioni assegnate a dirigenti ed impiegati.
3.7 – L'informativa preventiva e successiva sia in sede Regionale che Provinciale su organici e risorse economiche deve essere fornita utilizzando prospetti e quadri espli- cativi uguali nelle quattro province anche per consentire un agevole confronto e/o veri- fica.
ART. 4 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE
4.1- Salva la necessità di prevedere modifiche del presente articolo in relazione a mu- tamenti che intervengono nella normativa contrattuale nazionale, la contrattazione in- tegrativa regionale si svolge annualmente sulle seguenti materie:
a) linee di indirizzo, criteri e programmazione con indicazione di priorità degli interventi finalizzati alla tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse provenienti dall'Ente Regione e da Enti diversi dal MPI, a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigrato- rio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi da concludersi entro il 31 ottobre;
c) criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA.;
d) criteri di utilizzazione del personale;
e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.
ƒ) ulteriori, eventuali modalità attuative, ferme restando le competenze del Miur, per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai Comuni in re- lazione al servizio di mensa gratuita riguardante il personale docente e Ata in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione (art. 21 del XXXX 0000-0000)
g) ogni ulteriore materia demandata al livello regionale dai contratti nazionali.
La contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti mate- rie:
a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
b) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei permessi sindacali;
c) istituzione di procedure di raffreddamento dell'eventuale conflittualità con- trattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;
d) procedure e aggiornamenti per la gestione delle relazioni sindacali sul terri- torio regionale;
e) modalità per la costituzione di una commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale;
4.2 - Il Direttore Generale dell'U.S.R. delle Marche nelle materie di cui al comma 1, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico e in ogni caso, entro i successivi 10 giorni lavorativi dall'inizio delle trattative. La proposta deve pervenire alle OOSS almeno 5 giorni prima dell'incontro programmato. Analogamente, le OO. SS. possono presentare, negli stessi termini, la propria proposta contrattuale.
Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né pro- cedono ad azioni dirette.
Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le ri- spettive prerogative e libertà di iniziativa, nell'ambito della vigente disciplina contrattua- le.
4.3 - L'U.S.R. per le Marche vigilerà sull'uniforme applicazione di quanto disposto in sede di C.C.I.R.
4.4 – La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli articoli 40 e 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della contratta- zione collettiva integrativa si attua ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né pro- cedono ad azioni dirette.
Decorsi ulteriori 10 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le ri- spettive prerogative e libertà di iniziativa, nell'ambito della vigente disciplina contrattua- le.
ART. 5 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA
5.1 - In attuazione dell'art.49 del D.L.vo 30/3/2001 n.165, quando insorgano controver- sie sull'interpretazione del contratto collettivo integrativo regionale, le parti che lo han- no sottoscritto si incontrano, entro 10 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla data del primo incontro.
5.2 - Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo decentrato.
ART. 6 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
6.1 - Le delegazioni trattanti a livello di Ufficio Scolastico Regionale sono costituite ai sensi dell'art.7 del CCNL 2006/2009.
a) per la parte pubblica: dal dirigente titolare del potere di rappresentanza del- l'amministrazione nell'ambito dell'Ufficio o da un suo delegato. L'Amministra- zione può avvalersi del supporto di personale di propria scelta, non facente parte di organismi dirigenti delle XX.XX.
b) per le organizzazioni sindacali: dai rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. 2006/2009
6.2 - L'amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione collettiva integra- tiva, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.). Ciascuna XX.XX. può avvalersi dell'assistenza di non più di due esperti.
6.3 – A livello di istituzione scolastica:
a) per la parte pubblica:
- dal Dirigente Scolastico
b) per le organizzazioni sindacali: dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. 2006/2009 come previsto sull'accordo quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU.
ART. 7 - AGIBILITA’ SINDACALE
7.1. - L'U.S.R. e gli U.S.P., nell'ambito delle rispettive competenze, mettono tempesti- vamente a disposizione delle XX.XX, in apposite caselle, contestualmente all'affissione nei rispettivi albi, copia di tutto il materiale, facendo pervenire preferibil- mente su supporto informatico, relativo alle materie di cui agli articoli 3 e 4 del presen- te contratto (graduatorie, elenchi, direttive, decreti, circolari interne ecc.), al fine di ga- rantire al meglio le relazioni sindacali previste dal CCNL 2006/2009, nonché dal pre- sente contratto. Gli atti di gestione adottati in riferimento alla gestione del personale devono comprendere le eventuali modifiche sopraggiunte, al fine di garantire la mas- sima trasparenza delle procedure adottate.
Graduatorie elenchi e disponibilità per nomine devono essere messi a disposizione dei lavoratori e delle XX.XX di norma almeno ventiquattro ore prima delle convocazio- ni/nomine ecc.
Viene altresì consegnata inviata in posta elettronica alle XX.XX. copia di tutti gli atti ministeriali (circolari, telex, comunicazioni di servizio, ecc.) e degli atti prodotti dall'Ufficio Scolastico Regionale riguardanti il personale e, in genere, la politica scola- stica da esso attuata. Viene, altresì, consegnata la documentazione di interesse pro- veniente da altri Enti (IRRE, Regione, ecc.).
7.2 Le comunicazioni di interesse sindacale inviate dalle XX.XX. alle istituzioni scola- stiche avvengono anche, e soprattutto, mediante l'uso della posta elettronica. A tal fine può essere utilizzato da parte delle predette anche l'indirizzo e-mail assegnato dal Ge- store del servizio informatico del M.I.U.R. alle istituzioni scolastiche. I Dirigenti scola- stici assicureranno la diffusione delle notizie trasmesse dalle XX.XX. ai destinatari.
7.3. - Le riunioni finalizzate alle procedure contrattuali e di partecipazione di cui agli ar- ticoli 3 e 4 vengono convocate, ove possibile secondo un calendario di massima, al- meno sette giorni prima della data di svolgimento. In caso di particolare necessità ed urgenza, il termine si riduce a tre giorni.
L'avviso di convocazione reca le materie all'ordine del giorno della riunione.
Al fine di rendere produttive ed efficaci le sessioni di lavoro, contestualmente alla con- vocazione, l'Amministrazione fornisce alle XX.XX. il materiale informativo necessario alla discussione, tramite posta elettronica, fax o qualsiasi altro mezzo idoneo quattro giorni prima dell'incontro.
7.4 - Le OO. SS. possono chiedere di essere convocate per confronti su argomenti di particolare rilevanza. L'Amministrazione procede alla convocazione in tempi congrui, comunque entro il limite massimo di quindici giorni dalla richiesta.
7.5 - In caso di scadenze prefissate dai contratti o dalle intese nazionali, le OO. SS. sono convocate entro 15 giorni dalla pubblicazione degli atti nazionali di riferimento e, di norma, almeno un mese prima della scadenza prevista.
7.6 - Delle riunioni tra le delegazioni, sia in sede di contrattazione che di partecipazio- ne, viene redatto sintetico verbale, che, approvato e sottoscritto, viene rilasciato in co- pia a ciascuna delle parti. Ciascuna delle parti ha diritto ad apporre contestualmente alla sottoscrizione del contratto o intesa una propria dichiarazione a verbale, della quale si darà diffusione congiuntamente all'atto di cui trattasi.
7.7 - I contratti stipulati e le intese sottoscritte conservano validità fino all'eventuale nuova stipulazione. L'U.S.R. e ciascuna delle XX.XX. sottoscriventi possono richiede- re la revisione o l'integrazione degli atti di cui al capoverso precedente, mediante co- municazione scritta a tutti gli altri contraenti. Tali richieste devono essere inoltrate agli interessati almeno tre mesi prima della scadenza.
7.8 - Le OO. SS. hanno diritto ad affiggere in appositi spazi, distinti da quelli spettanti alla RSU dell'istituzione scolastica, materiali di interesse sindacale e del lavoro, in con- formità alla legge sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scola- stico. I materiali sindacali inviati dalle OO. SS. alle istituzioni scolastiche sono affissi all'albo sindacale a cura del dirigente scolastico tempestivamente.
ART. 8 - CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI
8.1 - I soggetti di cui all'art. 10 del CQN 7/8/98 e/o i componenti di organismi dirigenti delle OO. SS. di cui al D.L.vo 165 del 30/3/2001 possono fruire di permessi sindacali per le riunioni degli organismi statutari sindacali, nonché per lo svolgimento delle attivi- tà sindacali espressamente previste dal CCNL 2006/2009 e dal D.L.vo. 396/97 e dalla L. 300/70.
8.2 - I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limi- ti complessivi ed individuali previsti dai contratti nazionali in vigore.
8.3 - La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata
formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie territoriali delle OO. SS. tramite atto scritto.
8.4 - Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la concessione dei per- messi di cui al precedente comma 1 si configura come un atto dovuto. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte dei dirigenti sindacali rientra nella responsabilità delle associazioni sindacali di appartenenza.
8.5 - La più puntuale definizione della materia di cui al presente articolo è comunque rinviata ad una specifica contrattazione regionale.
ART. 9 - COMMISSIONE DI RAFFREDDAMENTO
9.1 - In attuazione di quanto previsto dall'art.4 del C.C.N.L. 2006/2009, al fine di com- porre eventuali conflitti insorti in sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica, rimuovere i possibili ostacoli che si frappongono alla stipula dei contratti collettivi d'istituto e prevenire il ricorso a strumenti di contenzioso, viene istituita presso l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con decreto del Direttore Generale, una Commissione di raffreddamento composto dai Segretari Regionali o loro delegati di ciascuna delle OOSS rappresentative del comparto scuola firmatarie del CCNL 2006/2009 nonché da quattro rappresentanti dell'Amministrazione di cui due dirigenti dell'USR (uno con qualifiche di dirigente amministrativo di II° fascia e uno con qualifica di ispettore tecnico) e due provenienti dal comparto scuola un Dirigente scolastico e un Direttore dei servizi generali e amministrativi).
Le funzioni di segretario del collegio sono svolte da un funzionario dell'Ufficio Scolasti- co Regionale, di qualifica corrispondente all'Area C.
9.2 - Le procedure di raffreddamento prendono avvio sulla base di una richiesta scritta e motivata da parte delle RSU di istituto e/o delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione o su diretta richiesta del Dirigente Scolastico.
9.3 – La richiesta di raffreddamento deve indicare:
− l'istituzione scolastica interessata;
− una sintetica descrizione della controversia sorta, con specifico riferimento alle materie di contrattazione integrativa;
− eventuale documentazione utile.
9.4 – La presentazione della richiesta di raffreddamento non interrompe le trattative sindacali tra le parti e in caso di raggiungimento dell'accordo nelle materie oggetto del conflitto, il Dirigente dell'istituzione scolastica è tenuto a darne immediata comunica- zione al Presidente dell'Organismo di raffreddamento.
9.5 - Il Direttore Generale dell'U.S.R. convoca le parti di norma entro 7 giorni dal rice- vimento della richiesta e il tentativo di raffreddamento dovrà esaurirsi entro quindici giorni dal primo incontro.
9.6 - Attivate le procedure di raffreddamento, le parti si impegnano a non assumere i- niziative unilaterali fino alla conclusione delle stesse.
9.7 – I rappresentanti delle R.S.U. ed il Dirigente scolastico espongono liberamente -
dinanzi alla commissione riunita - le proprie rispettive posizioni e le ragioni giuridiche, economiche, pedagogiche ed organizzative che le sostengono. La commissione - ac- quisita la piena conoscenza dei fatti - a porte chiuse, nell'immediatezza della riunione o - comunque entro 5 giorni dal suo svolgimento - formula la propria proposta di me- diazione, comunicandola alle parti.
La proposta di soluzione del conflitto da parte della commissione deve essere neces- sariamente formulata all'unanimità dei suoi componenti. In mancanza di ciò la com- missione prende atto dell'impossibilità di formulare alcuna proposta e la procedura si conclude.
9.9 - La proposta formulata dalla commissione non ha in alcun modo carattere vinco- lante per l'istituzione scolastica, ma rappresenta solo una base per l'ulteriore prosie- guo del confronto in sede di istituzione scolastica.
9.10 - Decorsi 15 giorni dalla formulazione, ad opera della commissione, della sua proposta di soluzione, le R.S.U. di istituto ed il dirigente scolastico riferiscono - per i- scritto - alla commissione dell'avvenuto eventuale superamento del conflitto. Ove non si sia raggiunto l'accordo, la commissione, ritenendo utilmente esperibile un ulteriore intervento per dirimere il conflitto, procede ad una nuova convocazione delle parti.
9.11 - Il medesimo organismo di raffeddamento, annualmente, procede a monitorare l'esito dei tentativi di conciliazione effettuati individuando i principali argomenti che de- terminano l'insorgere della conflittualità.
9.12 - Le procedure di raffreddamento di cui al presente articolo non sostituiscono quelle previste dal C.C.N.Q. in materia di procedura di conciliazione del 23.01,2001 e del 18.10.2001 nonché quelle di cui agli artt. 65 e 66 del D. L. vo 165/2001.
ART. 10 - COMMISSIONE BILATERALE PER ASSISTENZA, SUPPORTO E MONITORAGGIO DELLE RELAZIONI SINDACALI
10.1 - Ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) del CCNL del Comparto Scuola 2006/09, è costituita una Commissione Bilaterale composta, in misura paritaria, da un rappresen- tante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali - firmatarie del C.C.N.L e da cinque rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche. Alle parti è consentito designare un rappresentante supplente e modificare le proprie designazioni.
10.2 – La Commissione è presieduta dal Direttore Generale o da altro suo delegato.
10.3 - La Commissione dura in carica per il periodo di vigenza del CCNL del Comparto Scuola.
10.4 – La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente che stabilisce l'ordine del giorno. Sempre su convocazione del Presidente, la Commissione si riunisce anche su richiesta di ciascun componente. Per la validità delle sedute, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti, di cui al- meno tre di parte sindacale.
10.5 – Le competenze della Commissione sono: assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale:
− L'assistenza e il supporto alle relazioni sindacali, a livello di istituzione scolasti- ca, saranno forniti esclusivamente su richiesta congiunta delle parti legittimate
alle relazioni medesime. Fermo restando che la richiesta non interrompe
l'attività negoziale, la Commissione potrà esprimere un proprio parere entro e non oltre trenta giorni dall'istanza.
− Il monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio sarà effettuato, almeno una volta l'anno, nel periodo successivo alla scadenza del 30 novembre ed entro il 31 gennaio. Esso è finalizzato ad acquisire elementi conoscitivi sullo stato della contrattazione, a livello di istituzione scolastica e di individuare eventuali inter- venti che, senza ledere l'autonomia delle parti, possano facilitare migliori rela- zioni sindacali
10.6 – Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell'USR, di qualifica corrispondente all'area C.
10.7 - Le decisioni della Commissione sono assunte all'unanimità dei presenti, in se- dute validamente costituite.
10.8 – A conclusione di ogni anno scolastico la Commissione, predisporrà una relazio- ne con i dati acquisiti e le eventuali valutazioni e proposte.
ART. 11 - COMITATO PARI OPPORTUNITA’
Ai sensi dell'art. 11 del CCNL del Comparto Scuola 2006/09, viene costituito un Comi- tato per le pari opportunità (L. 125/1991) con i compiti indicati all'art. 11, comma 2 del CCNL 2006/2009.
ART. 12 - TERMINE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI ISTITUTO
Le parti convengono che per una corretta applicazione dell'art.6 comma 4 del CCNL 2002/2005 le contrattazioni d'istituto si concludano entro e non oltre il 30 novembre dell'anno scolastico di riferimento.
ART. 13 - ASSEMBLEE SINDACALI
13.1 – Ai sensi dell'art. 8 del CCNL 2006/2009, si conviene che le assemblee territoria- li, che coinvolgono più istituzioni scolastiche in orario di servizio possano avere la du- rata massima di 3 ore se svolte a livello provinciale e di 4 ore se svolte a livello regio- nale, comprensive dei tempi necessarie per il raggiungimento della sede di assemblea e per l'eventuale ritorno alla sede di servizio. Relativamente al computo individuale annuale delle ore di partecipazione ad assemblee sindacali, si terrà conto della dichia- razione di adesione del personale, in relazione all'orario di servizio dello stesso, coin- cidente con l'orario di assemblea .
13.2 – Le contrattazioni a livello di istituzioni scolastiche, con riferimento alla parteci- pazione totale del personale Ata a momenti assembleari, definiscono le quote e i crite- ri per l'individuazione del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali.
13.3 – Le XX.XX., in modo congiunto o disgiunto, rendono noto lo svolgimento delle assemblee territoriali, di cui ai precedenti commi 1 e 2, almeno 6 giorni prima, al Diret- tore Regionale o al Responsabile dell'USP.
Questi ultimi, qualora il territorio interessato riguardi almeno l'ambito provinciale, se- condo la rispettiva competenza, provvederanno a far inserire la comunicazione sul sito
web dell'USR o dell'USP, dandone comunicazione contestuale ai Dirigenti scolastici
via intranet.
I Dirigenti scolastici informeranno tempestivamente il personale interessato con le mo- dalità previste dall'art. 8 commi 7 e 8 del CCNL 2006/2009.
13.4 – La data, l'orario comprensivo dei tempi di spostamento e le modalità di svolgi- mento delle assemblee territoriali, che coinvolgono più istituzioni scolastiche, saranno notificate dalle XX.XX. in modo congiunto o disgiunto, in forma scritta, posta ordinaria o e-mail, ovvero fonogramma o fax, direttamente ai Dirigenti scolastici delle scuole in- teressate all'assemblea o al Responsabile dell'USP che ne darà, in tal caso, comuni- cazione ai Dirigenti scolastici con le modalità previste dal precedente comma 13.4. Le norme e le procedure di cui ai commi precedenti, si applicano anche alle assemblee negli Istituti comprensivi ovvero nei Circoli o istituti con più plessi, succursali, sezioni staccate e coordinate.
13.5 - Le assemblee regionali di particolari aree di lavoratori della scuola (educazione degli adulti, scuole serali di secondaria superiore), nel limite del monte ore annuo defi- nito nel comma 1 dell'art. 8 del CCNL 2006/2009, sui possono realizzare consentendo la sospensione dell'attività didattica anche in orari non coincidenti con lo svolgimento delle assemblee medesime.
13.6 – L'USR comunica, su supporto informatico, alle XX.XX. firmatarie del presente accordo, l'elenco completo di tutte le scuole del territorio regionale (comprensivo dei nominativi dei rispettivi Dirigenti scolastici e Dsga) con indirizzo della sede centrale dell'istituzione scolastica ed educativa, del numero di telefono, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica; annualmente, entro il 31 ottobre, vengono comunicate le eventuali variazioni.
ART. 14 - PERMESSI
I Dirigenti sindacali, così come definiti dal CCNQ del 7 agosto 1998, appartenenti al comparto scuola (compresi i terminali associativi delle XX.XX. firmatarie del presente contratto, possono fruire dei permessi per lo svolgimento del loro mandato, per la par- tecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle XX.XX. di cui agli artt. 42 e 43 del D.Lgs 165/2001 e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola. Gli eletti nelle RSU possono fruire di permessi sindacali anche per riunioni convocati dalle XX.XX. regionali o provinciali. I permessi sono fruiti per le finalità e nei limiti massimi di cui al CCNL 2006/2009 e CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modifica- zioni.
La fruizione dei premessi di cui trattasi è comunicata formalmente al Dirigente scola- stico dalle Segreterie provinciali e/o regionali di cui agli artt. 42 e 43 del D.Lgs 165/2001.
La fruibilità dei permessi, da chiedere di norma con un preavviso di almeno 3 giorni, costituisce diritto sindacale, e, in caso d'urgenza, il preavviso può essere ridotto a 24 ore precedenti la fruizione.
ART. 15 - SERVIZIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
15.1 - Presso l'Ufficio Scolastico Regionale e presso gli USP viene istituito un servizio
per le relazioni sindacali, con il compito di:
a) curare i rapporti con le XX.XX.;
b) fornire i materiale informativi previsti dal presente contratto;
c) effettuare la rilevazione dell’adesione agli scioperi e fornire tem- pestivamente alle XX.XX. secondo il modello di seguito riportato, i meri dati quantitativi trattati in modo da non consentire l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono in conformità al D.L.vo 196\2003
Provincia | Dirigenti | Docenti | Educativo | A.T.A. | T O T A L I | SCUOLE | ||||||||||||
A | B | % | A | B | % | A | B | % | A | B | % | A | B | % | C | D | %a | |
Ancona | ||||||||||||||||||
Ascoli | ||||||||||||||||||
Macerata | ||||||||||||||||||
Pesaro | ||||||||||||||||||
TOTALE |
Legenda: A = Personale in sciopero B = Personale in servizio % =percentuale scioperanti
C = n. scuole rilevate D = totale scuole %a = percentuale n. scuole rilevate sul totale delle scuole
L'amministrazione regionale e provinciale si impegnano a renderlo effettivamente ope- rativo e funzionale.
L'amministrazione comunicherà il nominativo del funzionario responsabile del servizio il quale provvederà a sua volta a mettere a disposizione delle XX.XX un indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico.
15.2 – L'USR garantisce l'omogeneità, l'uniformità e la contemporaneità della pubbli- cazione delle informazioni veicolate dai siti web degli USP.
15.3 – L'USR fornisce all'inizio di ogni anno scolastico gli indirizzi aggiornati di tutte le istituzioni scolastiche ed educative della Regione, statali e paritarie, distinte per pro- vincia, alle OOSS firmatarie del presente contratto, e provvede alla loro pubblicazione sul sito regionale.
15.4 – L'USR garantisce l'informazione alle XX.XX. anche in ordine alle attività svolte dagli USP per conto dell'USR.
ART. 16 - ALBO SINDACALE E ACCESSO AGLI UFFICI
16.1 - Presso l'U.S.R. e presso gli USP sono istituite apposite bacheche per l'affissione di materiale informativo di interesse sindacale e del lavoro. Detta affissione è effettuata in modo autonomo dalle XX.XX.
16.2 - I rappresentanti sindacali, muniti di contrassegno con valore di passi a cura del- le XX.XX., hanno diritto di ingresso agli Uffici Scolastici Regionali e dei C.S. A. anche nei giorni e nelle ore di chiusura al pubblico.
GARANZIE INDIVIDUALI
ART. 17 - PATROCINIO E PATRONATO
17.1 - I rappresentanti sindacali, su delega degli interessati, possono rappresentare i lavoratori in tutte le situazioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferi- mento alle procedure di contenzioso e di conciliazione. A tale scopo, i rappresentanti sindacali hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase del procedimento che riguarda i deleganti, secondo quanto previsto dalla legge 241/90.
17.2 - Il personale scolastico in attività o in quiescenza può farsi rappresentare dal sindacato di appartenenza o dall'istituto di patronato per l'espletamento delle procedu- re riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'Amministrazione Scolastica.
17.3 - Le XX.XX. possono presenziare a tutte le operazioni di stipula di contratto e di assegnazione di posti al personale della scuola. A tal fine, il Direttore Generale dell'U.S.R. Marche e i dirigenti degli USP daranno comunicazione tempestiva e pre- ventiva dello svolgimento delle operazioni.
17.4 - Il personale scolastico ha diritto ad accedere agi uffici dell'U.S.R. negli orari sta- biliti.
Il Direttore Generale e i Dirigenti degli USP si impegnano a facilitare l'accesso agli Uf- fici e a comunicare tempestivamente eventuali modifiche degli orari.
17.5 - E' compito dell'U. S. R. , comunicare le modalità e le forme per la ricezione di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal personale scolastico. Il personale scolastico ha diritto alla visione di tutti gli atti, sia della scuola che dell'U.S.R. che non siano soggetti a protocollo riservato e che siano pertinenti con l'esercizio di un legitti- mo interesse, secondo quanto previsto dalla legge 241/90. La presa in visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli interessi del richiedente. Tutte le comunicazioni inviate dall'U.S.R. alle scuole riguardanti atti che interessano la generalità o parte del personale devono essere portate tempesti- vamente alla diretta conoscenza dei dipendenti; la comunicazione dei predetti atti non costituisce un adempimento solo formale, ma deve essere organizzata in funzione del- la corretta ed effettiva informazione a quanti ne abbiano interesse. Ai fini di una infor- mazione tempestiva in ogni scuola saranno adottati gli opportuni accorgimenti, tenen- do conto delle specifiche difficoltà quali ad esempio istituzioni scolastiche con più se- di.
17.6 - Allo scopo di consentire alle XX.XX. l'effettivo esercizio dei diritti di informazio- ne successiva, previsti dall'art. 6, comma 2, lettere n) e o) del C.C.N.L. 29 novembre luglio 2007, il Dirigente scolastico è tenuto alla consegna alle RSU e alle XX.XX. a- venti titolo, dei prospetti riepilogativi dell'utilizzo del fondo dell'istituzione scolastica, con l'indicazione dei nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi; ciò per sal- vaguardare un interesse giuridicamente rilevante di cui sia portatore il medesimo sin- dacato (artt. 59 e 60 del D.L.vo n. 196/2003).
17.7 - Con riferimento al personale dichiarato idoneo a seguito della procedura previ- sta dall'art. 35 della legge 27.12.2002 n. 289, in considerazione della pregressa sotto- scrizione di specifici contratti provinciali per il personale dichiarato inidoneo per motivi
di salute, prima di procedere all'applicazione del disposto della norma sopra richiama- ta, l'Amministrazione procederà ad una verifica della situazione congiuntamente con le
OO. SS. del presente contratto.
SICUREZZA NELLA SCUOLA. D.l.VO 626\94 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI
ART. 18 - ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE
19.1 – Alle delegazioni trattanti a livello regionale sono affidati i compiti e i ruoli dell'organismo paritetico di cui all'art. 20 del D.Lgs 626/1994, come previsto dall'art. 74 del CCNL del Comparto Scuola 2006/09, come modificato dall'art. 51 del D.Lgs 81/2008.
19.2 – Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle iniziative forma- tive e informative nei confronti dei prestatori d'opera subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di tutto il processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di libello territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione di dette finalità. Tale organismo assume la funzione di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previste dalle norme vigenti legislative e contrattuali non escludendo la via giurisdizionali.
19.3 - All' organismo paritetico viene assicurato da parte dell'Amministrazione l'appoggio organizzativo per consentire che possa svolgere con efficienza ed efficacia i propri compiti.
L'organismo paritetico convoca ove necessario conferenze di servizio dei RLS e una dei Dirigenti scolastici.
ART. 19 - ACCORDI CON GLI ENTI LOCALI E LE ASL
L'U.S.R. si impegna affinché a livello regionale si promuovano accordi con Regione, Comuni e Province e le ASL, sottoscrivendo convenzioni e protocolli di intesa per favo- rire la comunicazione, l'adozione di misure preventive e protettive, le verifiche periodi- che e i controlli sullo stato di attuazione della normativa sulla sicurezza nelle Istituzioni scolastiche.
RELAZIONI SINDACALI PER LA SCUOLA NON STATALE
ART. 20 - FINALITA’
L'U.S.R. e le XX.XX. firmatarie del presente contratto concordano di avviare e pratica- re un costante confronto sulle questioni relative al settore della scuola non statale in tutte le sue tipologie (private, autorizzate, parificate, pareggiate, legalmente ricono- sciute e paritarie) sulle quali sono definite attività e competenze dell'Ufficio Scolastico Regionale, così come previsto dalle normative vigenti.
ART. 21 - SCUOLE PARITARIE
22.1 - Le parti concordano di istituire un tavolo permanente di confronto sull'applicazione nelle istituzioni scolastiche della Regione della legge 62/2000 (legge sulla parità)
22.2 - Le parti concordano sulla necessità che il possesso e la permanenza dei requi- siti previsti dalla legge 62/2000, all'art. 1, comma 4 vadano accertati preliminarmente alla concessione dello status di parità, secondo quanto previsto dalla legge e dalle successive circolari applicative.
22.3 - L'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche si impegna, in appositi incontri, a fornire alle OO. SS. firmatarie del presente contratto i risultati degli accertamenti e- spletati nell'esercizio della propria funzione di vigilanza.
ART. 22 - MATERIE DI CONFRONTO CON LE XX.XX.
23.1 - Il confronto tra l'U.S.R. per le Marche e le XX.XX .firmatarie del presente con- tratto sarà effettuato, in particolare, sulle seguenti materie:
a) elenco aggiornato delle scuole paritarie;
b) sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e iniziative dell'U.S.R. per le Marche a fronte del mancato possesso o permanenza degli stes- si;
c) applicazione a tutto il personale dipendente dei CCNL di settore, ossia ANINSEI, AGIDAE, FISM;
d) rispetto della percentuale e dei vincoli previsti dall'art. 1, comma 5, legge 62/2000 e della C. M. 46 del 24/4/2002 nel caso di utilizzo di personale docente volontario o con rapporto di lavoro autonomo;
e) possesso dell'abilitazione o idoneità per il personale docente, fatte salve le deroghe previste dal comma 4 bis, inserito all'art. 1, comma 4 della legge 62/2000 dalla legge 388/2000, art. 51, comma 10, nonché dalla lettera circolare prot. 2668 del 29/10/2001 del MIUR;
f) attivazione di corsi completi, sdoppiamento o sospensione di classi, composizione numerica delle stesse;
g) effettiva attivazione degli Organi Collegiali;
h) dati relativi a scrutini, esami di licenza, esami di Stato e di idoneità nelle scuole paritarie. Verifica del rispetto delle normative vigenti;
i) verifica sull'individuazione nelle scuole paritarie del personale di- rettivo responsabile
k) dati e criteri di gestione ed assegnazione dei finanziamenti a vario titolo previsti dai diversi capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le rispettive tipologie, ordine e grado di scuole non statali;
l) dati e criteri di gestione ed assegnazione dei finanziamenti stanziati per il diritto allo studio a livello regionale per la scuola non statale.
23.2 - L'Ufficio Scolastico Regionale e le XX.XX. si impegnano a pubblicizzare i risul-
tati del loro confronto e a procedere ad un momento di verifica complessiva sullo stato di attuazione della Legge 62/2000 nella regione.
23.3 - In considerazione della prossima scadenza della fase transitoria prevista dall'art. 1, comma 7 della legge 62/2000, le parti si impegnano a verificare la compati- bilità dei precedenti articoli ed eventualmente ad integrare quanto previsto nel presen- te contratto alla luce di modifiche della normativa che dovessero intervenire nella legi- slazione relativa al settore della scuola non statale e paritaria.
NORMA FINALE
Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le norme contenute nel CCNL 2006/2009 e le altre disposizioni vigenti in materia, compresi i contratti collettivi nazionali integrativi.
Per la delegazione di parte pubblica:
- il Direttore Generale rappresentato per delega dal Vicedirettore Generale, x.xx dr. Xxxxxx Xxxx
- x.xx Xxxxxx Xxxxx (Dirigente Amministrativo)
- x.xx Xxxxxx Xxxxxxxx (Direttore Coordinatore rea C3)
Per la delegazione di parte sindacale:
- x.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (F.L.C.-C.G.I.L.)
- x.xx Xxxxxxxxx Xxxxx (C.I.S.L. Scuola)
- x.xx Xxxx Xx Xxxxxxxxx (U.I.L. Scuola)
- x.xx Xxxxx Xxxxxxx (S.N.A.L.S. Scuola)
- x.xx Xxxxxxxx Xxxxxx (XXXXX)