SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato D
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SCHEMA DI CONTRATTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ESECUZIONE DI CORSI COLLETTIVI E INDIVIDUALI DI AGGIORNAMENTO LINGUISTICO {INGLESE) PER IL PERSONALE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
CIG 54332679C2
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AIFA -Agenzia Italiana del Farmaco - Via del Tritone, 181- 00187 Roma - Te/. 06.5978401 -
AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI
Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Xxxxxxxx
CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ESECUZIONE DI CORSI COLLETTIVI E INDIVIDUALI DI AGGIORNAMENTO LINGUISTICO (INGLESE) PER IL PERSONALE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
TRA
l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 - 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del Xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxx, Coordinatore dell'Area Affari Amministrativi, contabilità e bilancio, giusti i poteri allo stesso conferiti con Xxxxxxxxx Direttoriali dell'l/03/2010 e dell'l/12/2011, elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede unica dell'AIFA, in Roma, Via del Tritone n. 181;
E
la con sede legale in via
Codice Fiscale e Partita IVA
in persona di e legale rappresentante, nato a -- il -- elettivamente domiciliata ai
fini del presente Contratto in
PREMESSO CHE
a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
A/FA, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco;
Contratta, indica il presente Contratto fra le Porti;
Appaltatore, indica come in epigrafe individuata e rappresentata, aggiudicataria del presente Contratto;
A/FA Agenzia Italiana del Farmaco- Xxx xxx Xxxxxxx, 000- 00000 Xxxx - Xx/. 06.5978401 -
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Lettera di invito, indica la Lettera di invito prot. AIFA n. __}_}2013, con la quale
/'A/FA ha invitato a presentare le offerte {Allegato A);
Capitolato Tecnico, indica il documento, redatto dall'AIFA nell'ambito della procedura di gara relativa al presente Contratto, nel quale sono dettagliatamente indicate le attività che l'Appaltatore dovrà espletare nel periodo di vigenza del Contratto (Allegato B);
Offerta economica, indica l'offerta presentata dall'Appaltatore nell'ambito della procedura di gara relativa al presente Contratto {Allegato C);
Parte, indica a seconda dei casi /'A/FA o I'Ap·paltatore;
Parti, indica congiuntamente /'A/FA e l'Appaltatore;
Servizi, indica l'oggetto del presente Contratto di cui all'art. 2;
b) I'AIFA, con determina N. 1047 DEL 19.11.2013, è pervenuta alla determinazione di indire una procedura semplificata ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. {"Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture"), avviata con
Lettera di invito prot. AA- del
_)__} 2013, per l'affidamento del servizio di
organizzazione e esecuzione di corsi collettivi e individuali di aggiornamento linguistico
{inglese) per il personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, per un importo complessivo a base d'asta di euro 60.000,00 {sessantamila/OD), oltre IVA;
c) all'esito della valutazione delle offerte, espletata dalla Commissione Giudicatrice
interna in data
__}_}2013, l'offerta presentata dall'Appaltatore è risultata quella
economicamente più vantaggiosa;
d) con Determina_ n. del __}__2013, l'AIFA ha, quindi, aggiudicato la gara de
e) con nota prot. notificata alla
del
__}__}2013, l'aggiudicazione veniva regolarmente
tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate,
CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE
Art. 1- Premesse, allegati e norme regolatrici
2.
1. Formano parte integrante del presente Contratto le Premesse di cui sopra nonché tutti gli allegati al Contratto stesso.
Per quanto non espressamente regolamentato nel presente Contratto e annessi Allegati, si richiamano altresì le norme vigenti in materia di appalti pubblici e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, secondo quanto previsto ai successivi commi.
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3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dall'Appaltatore, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle Parti.
4. Le clausole del presente Contratto potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'Appaltatore, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto stesso.
Art. 2 - Oggetto del Contratto e condizioni di esecuzione della prestazione
1. Con il presente contratto I'AIFA affida ali'Appaltatore, che accetta, il servizio di organizzazione ed esecuzione di corsi collettivi e individuali di aggiornamento linguistico
{inglese) per il personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga, così come indicato nella propria Offerta tecnica, a eseguire i seguenti corsi collettivi: a) n. _di livello base, di n._ore ciascuno; b) n. _di livello intermedio, di n._ore ciascuno; c) n. _di livello avanzato, di n._ ore ciascuno;
d) n._ di livello avanzato - terminologia medica, di n. _ore ciascuno; e) n. _corso collettivo di livello avanzato - terminologia tecnico giuridica, di n. _ore ciascuno; f) i seguenti corsi individuali: n. _, di n._ ore ciascuno; g) ove offerti, i seguenti "servizi
3. L'Appaltatore si obbliga altresì ad assicurare le forniture complementari indicate nel Capitolato Tecnico.
Art. 3 - Obbligazioni generali e specifiche dell'Appaltatore
1. L'Appaltatore - specificamente previsti nel Capitolato Tecnico - si obbliga ad adempiere alle obbligazioni a suo carico con la massima diligenza, secondo elevati livelli di professionalità ed in conformità a qualsivoglia disposizione di legge, amministrativa e/o regolamentare connessa all'esecuzione del Servizio.
2. Nell'esecuzione delle prestazioni richieste, l'Appaltatore si impegna ad attenersi alle disposizioni che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire ali'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali altri fornitori di servizi complementari e/o accessori ai Servizi prestati dall'Appaltatore.
3. L'Appaltatore garantisce che i Servizi saranno svolti da insegnanti in possesso della certificazione TOEFL o titolo equipollente o superiore.
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4. L'Appaltatore garantisce che gli insegnanti, titolari e sostituti, incaricati dell'espletamento dei Servizi oggetto di gara, abbiano un rapporto di lavoro stabile (contratto a tempo indeterminato, determinato, a progetto, etc.) con l'Impresa aggiudicataria, per una durata almeno pari a quella del presente Contratto.
5. La certificazione di cui al comma 3 del presente articolo e i singoli contratti di lavoro di cui al comma 4 del presente articolo dovranno essere esibiti dall'Appaltatore a richiesta dell'Agenzia.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'omessa comprova del possesso della certificazione e dell'esistenza di un rapporto di lavoro stabile darà luogo all'immediata risoluzione per inadempimento del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto che al Dirigente responsabile dell'Ufficio Risorse Umane dell'Agenzia Italiana del Farmaco è data la facoltà di ricusare, in qualsiasi momento e con contestuale comunicazione delle motivazioni, gli insegnanti non ritenuti idonei, con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere alla loro immediata sostituzione.
8. All'attivazione di ciascuno dei corsi di cui all'art. 2, l'Appaltatore, presa visione del calendario del corso, così come proposto dal Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane dell'AIFA, si obbliga a comunicare tempestivamente al medesimo, il nominativo dell'insegnante titolare e di almeno due insegnanti supplenti.
9. L'Appaltatore si impegna altresì a non modificare il team degli insegnanti, come sopra
costituito, per tutta la durata del corso, salvo casi di forza maggiore.
10. L'Appaltatore garantisce che nessuno degli insegnanti impiegati nell'esecuzione dei Servizi sarà impiegato in attività didattiche presso I'AIFA per più di sei ore lavorative ogni giorno.
Art. 4 - Durata del Contratto
1. Il presente Xxxxxxxxx avrà durata sino alla conclusione di tutti i corsi oggetto del presente appalto e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell'ultima sottoscrizione dello stesso. Qualora i corsi, per cause non imputabili al fornitore, non si concludano nei 12 mesi contrattuali, I' AIFA, avrà la piena facoltà di prorogare la durata del contratto, senza oneri aggiuntivi, al fine di consentire la conclusione dei corsi.
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2. In corso di esecuzione del presente contratto, I'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore l'estensione delle prestazioni entro il quinto del valore del Contratto.
3. Al termine del Contratto, in caso di corretta ultimazione delle prestazioni, verrà rilasciato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 309 del D.P.R. n. 207/2010, il relativo certificato attestante l'avvenuta regolare esecuzione di servizi in favore della stessa.
Art. 5 - Corrispettivo e Termini di pagamento
1. Il corrispettivo complessivamente previsto per il servizio oggetto del presente Contratto è pari ad un importo massimo di euro (___}_) oltre IVA, come da Offerta Economica presentata dall'Appaltatore nell'ambito della procedura di gara indetta dall'AIFA (Allegato C).
2. Detto importo ha la funzione di indicare il corrispettivo massimo per la durata di validità del contratto. I corrispettivi effettivamente dovuti ali'Appaltatore saranno calcolati in base alle prestazioni richieste dall'AIFA ed effettivamente rese dall'Appaltatore, sulla base dei prezzi per singolo corso come indicati nel giustificativo allegato all'Offerta
economica e pari a: € | _) per i n. _corsi collettivi di livello base; |
pari a: € | _) per i n. _corsi collettivi di livello intermedio; pari a: |
€ | _) per i n. _corsi collettivi di livello avanzato-tecnico; pari a: |
€ | _) per i n._ di livello avanzato- terminologia medica; pari a: |
€ | _) per i n. _corso collettivo di livello avanzato - terminologia |
tecnico giuridica; pari a: €. _) per i n. _corsi individuali (livello base I intermedio /avanzato); ove offerti, pari a: € _) per ogni singolo "servizio migliorativo/aggiuntivo.
3. Ai fini della individuazione dell'importo da indicare mensilmente in fattura si procederà alla divisione del prezzo offerto per ciascuna tipologia di corso per il numero dei corsi
previsti nell'ambito della tipologia considerata, il cui risultato sarà suddiviso per il numero di ore del corso stesso (ottenendo così il "costo orario"), tale "costo orario" andrà quindi moltiplicato per il numero di ore di lezione effettivamente rese nel periodo di riferimento.
4.
Il pagamento sarà corrisposto con cadenza mensile posticipata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (a tal fine farà riferimento la data di protocollo AIFA), recante CIG 54332679C2, corredata della rendicontazione delle prestazioni rese nell'arco temporale di riferimento, e intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in
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Roma, Via del Tritone n. 181- 00187, C.F. n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, e spedita a: Agenzia Italiana del Farmaco- Area coordinamento Affari Amministrativi - Uffici Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio, Xxx xxx Xxxxxxx x. 000- 00000 - Xxxx. Il pagamento resta subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali.
5. I pagamenti dell'Agenzia avverranno a mezzo bonifico bancario, con accredito da effettuarsi sul seguente conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e intestato a :
IBAN
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente bancario sono:
a il (C.F.: );
a il (C.F.: ).
7. L'Appaltatore si impegna a rendere note ali'AIFA, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente, avranno effetto liberatorio per I'AIFA.
8.
L'Appaltatore garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari introdotti dalla L. 13 agosto 2010, n. 000.Xx sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136, costituisce causa di risoluzione del presente Contratto il mancato utilizzo da parte dell'Appaltatore del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente Contratto.
Art. 6 - Cauzione
1. L'Appaltatore produce idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva (Allegato D), secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, valida fino alla scadenza del Contratto e comunque non svincolabile sino al completo adempimento delle obbligazioni dell'Appaltatore, dell'importo esente da IVA di euro
(__j_), pari al 10 % del valore del presente Contratto, ridotto della metà ove in possesso da parte dell'Appaltatore della Certificazione di Qualità UNI CEI ISO 9000.
· Art. 7 - Obblighi del personale incaricato
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1. L'Appaltatore utilizza personale in numero adeguato a garantire l'efficiente esecuzione di tutti i servizi previsti dal Capitolato Tecnico ed adeguatamente formato nell'ambito delle specifiche attività di competenza.
2. L'Appaltatore ed il relativo personale incaricato sono tenuti al rispetto del segreto professionale (art. 622 del Codice Penale) su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e la documentazione dell'AIFA, dei quali abbiano notizia durante l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto.
3. Ai sensi della normativa vigente, l'Appaltatore si impegna a garantire al proprio personale dipendente tutte le condizioni - assistenziali, previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche - applicabili al rapporto di lavoro.
4. L'AIFA si riserva il diritto di chiedere, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante il rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e tutela dei lavoratori.
Art. 8 - Responsabilità dell'Appaltatore e copertura assicurativa per la Responsabilità Civile
1. L'Appaltatore si assume la responsabilità per eventuali danni causati, nell'esecuzione del presente Contratto, a persone, beni, impianti, attrezzature e installazioni, ascrivibili alla propria condotta o a quella dei propri dipendenti e/o incaricati ovvero per eventuali danni derivanti dai vizi dei beni oggetto della fornitura o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori alla fornitura e si obbliga a risarcire I'AIFA per qualunque danno o spesa conseguentemente sostenuti.
2. A tal fine l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di avere sottoscritto adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile a copertura di eventuali danni arrecati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati, posto che in ogni caso, l'Appaltatore manleverà e terrà indenne integralmente AIFA in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, incaricati, collaboratori o fornitori nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
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3. L'Appaltatore solleva I'AIFA da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale dipendente in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale, e al contempo l'Appaltatore si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione del servizio un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'Appaltatore tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte nell'esecuzione dei servizi dall'Appaltatore, ivi incluso il D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, emanato in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14/02/2003, n. 30. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto potrà essere considerato personale dipendente dell'AIFA. Le Parti convengono espressamente sin da ora che l'Appaltatore manlevi e tenga indenne I'AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'Appaltatore, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione delle singole prestazioni ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo.
Art. 9 - Requisiti di sicurezza
1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del Contratto dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente Contratto.
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2. Qualora, in corso di esecuzione, l'Appaltatore rilevi un potenziale pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, dovrà comunicarlo senza indugio ali'AI FA, con conseguente responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato o ritardato avviso.
3. L'Appaltatore è, altresì, responsabile per tutte le richieste di risarcimento di danni, costi, spese e indennizzi indirizzate ali'AIFA, qualora tali richieste risultino causate, direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di sicurezza o di altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili ali'Appaltatore.
Art. 10 - Penali
1. In caso di ritardo nella sostituzione degli Insegnanti, per assenze superiori al singolo giorno lavorativo, l'Appaltatore, oltre a perdere il relativo compenso, potrà essere assoggettato alla penale di euro 60,00 (sessanta/OD) per ogni ora in cui la classe è rimasta scoperta.
Art. 11- Clausola Risolutiva espressa e Recesso dal Contratto
1. L'inadempimento agli obblighi contrattuali verrà contestato per iscritto mediante lettera raccomandata A/R, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'Appaltatore, il quale ultimo è tenuto a comunicare le p,roprie giustificazioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni dal ricevimento della stessa lettera.
2. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento di cui al comma 1 che precede ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, I'AIFA avrà facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore, salvo il diritto dell'AIFA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione
- sul sito istituzionale dell'AIFA alla voce Attività >Affari Amministrativi >Codice disciplina dipendenti pubblici - di quanto disposto dal D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti'
pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo ove emesso dall'AIFA. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri
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dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto ad insindacabile giudizio dell'AIFA. In particolare I'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto ali'Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, I'AIFA procederà alla risoluzione del presente Contratto, in ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei danni e resta impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.
4. L'AIFA, altresì, ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione da trasmettere ali'Appaltatore, con lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari.
5. In particolare, I'AJFA potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria, e la stessa non acconsenta ad una modifica.
6. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno ali'AIFA.
7. Nel caso di recesso unilaterale, l'Appaltatore ha diritto al pagamento della parte dei Servizi correttamente effettuati in base al Contratto fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.
8. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso.
9. Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, I'AIFA ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso. In tale ipotesi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento della parte dei Servizi correttamente eseguita in base al Contratto fino a quel momento e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso.
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Art. 12 - Divieto di cessione del Contratto, del credito - Subappalto
1. E' fatto divieto ali'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento dell'Appaltatore a tale divieto, I'AIFA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. E' fatto altresì divieto ali'Appaltatore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'esecuzione del presente Contratto e di conferire procure all'incasso.
3. È inoltre fatto divieto ali'Appaltatore di subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto di affidamento, se non indicato in sede di gara nella propria offerta, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione di cui xxx'Art. 6 che precede.
Art. 13 - Obblighi di riservatezza
1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'AIFA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'AIFA.
3. L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.
4. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo "Privacy e obblighi di pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Art. 14 - Privacy e obblighi di pubblicazione sul sito
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti:
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si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy);
dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003.
2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 18 della L. 134/2012, acconsente espressamente al trattamento ed alla pubblicazione sul sito internet dell'AIFA del presente Contratto e dei seguenti eventuali ulteriori documenti: Capitolato Tecnico, Progetto e Curriculum Vitae del soggetto incaricato del servizio oggetto del presente Contratto.
4. In particolare l'Appaltatore prende espressamente atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 134/2012, la pubblicazione sul sito di cui al comma precedente costituisce condizione legale di efficacia del presente Contratto.
Art. 15 - Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente Contratto, che non sia possibile risolvere bonariamente fra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
* * *
Elenco degli Allegati:
A. Lettera di invito;
B. Capitolato Tecnico;
C. Offerta Economica dell'Appaltatore (dichiarazione di offerta economica e giustificativo);
D. Polizza fideiussoria.
Letto, firmato e sottoscritto digitalmente da AIFA e dall'Appaltare.
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Agenzia Italiana del Farmaco Appaltatore
Approvazione in forma specifica resa dell'Appaltatore e annessa al Contratto
Il sottoscritto in qualità di rappresentante legale dell'Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti richiamati nel medesimo Contratto.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto
in qualità di rappresentante legale dell'Appaltatore, dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:
Art. 1- Premesse, allegati e norme regolatrici
Art. 2 - Oggetto del Contratto e condizioni di esecuzione della prestazione Art. 3 - Obbligazioni generali e specifiche dell'Appaltatore
Art. 4- Durata del Contratto
Art. 5 - Corrispettivo e Termini di pagamento Art. 7- Obblighi del personale incaricato
Art. 8- Responsabilità dell'Appaltatore e copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Art. 9 - Requisiti di sicurezza
Art. 10 - Penali
Art. 11- Clausola Risolutiva espressa e Recesso dal Contratto
Art. 12 - Divieto di cessione del Contratto, del credito - Subappalto Art. 13- Obblighi di riservatezza
Art. 14 - Privacy e obblighi di pubblicazione sul sito Art. 15 - Foro competente
Letto, firmato e sottoscritto digitalmente.
L'Appaltatore
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AIFA -Agenzia Italiana del Farmaco- Xxx xxx Xxxxxxx, 000-00000 Xxxx - Xx/. 06.5978401-
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AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco - Via del Tritone; 181-00187 Roma - Te/. 06.5978401 -
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Il presente Contratto si compone di n. 1 Premessa, di n. 14 Articoli, n. 1 annessa Approvazione in forma specifica resa dell'Appaltatore e n. 4 Allegati. Esso è redatto su 15 (quindici) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da AIFA e dall'Appaltatore.