SCHEMA DI ACCORDO
SCHEMA DI ACCORDO
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI DOMICILIAZIONE LEGALE ED EVENTUALE PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE INNANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI E AGLI UFFICI GIUDIZIARI IN ROMA .
PREMESSO CHE
– Con avviso pubblicato il il Comune di Bologna ha indetto una selezione per la conclusione di un accordo relativo all'affidamento di incarichi professionali di domiciliazione legale ed eventuale partecipazione alle udienze innanzi alle giurisdizioni superiori e agli uffici giudiziari in Roma ;
– all'esito della selezione, con determinazione dirigenziale p.g. n. del
è stato individuato quale affidatario l'avv.
TUTTO CIO' PREMESSO TRA
il Comune di Bologna, nell'interesse del quale agisce l'Avv.
Direttore dell'Avvocatura comunale
E
l'Avv. nato a il ,
C.F. titolare /associato/socio di studio legale in Roma
con indirizzo
Partita IVA
(d'ora innanzi denominato “professionista”)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO
Il presente accordo ha per oggetto l'eventuale affidamento di incarichi di domiciliazione legale e l'eventuale attività di partecipazione alle udienze di discussione avanti alle Giurisdizioni Superiori e agli uffici giudiziari in Roma dell''Avvocato , che accetta, relativamente alle vertenze patrocinate dall'Avvocatura civica del Comune di Bologna e alle condizioni tutte di seguito indicate.
a) L'incarico di mera domiciliazione comprenderà tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del giudizio presso le segreterie/cancellerie del giudice in cui esso e' incardinato quali, a titolo esemplificativo: deposito ricorsi e atti introduttivi, documenti e memorie di costituzione; deposito di memorie difensive in vista delle udienze nonché ritiro e trasmissione all'Avvocatura di quelle depositate dalle controparti; ritiro e spedizione avvisi; estrazione di copie e presentazione istanze; predisposizione in formato cartaceo e deposito di cortesia di atti e documenti già depositati telematicamente dalla Avvocatura comunale; notifica di atti per il tramite degli ufficiali giudiziari della Corte di Appello di Roma; richiesta ordinanze e decisioni con formula esecutiva; partecipazione alle udienze mediante semplice rinvio agli scritti difensivi, previe istruzioni in tal senso impartite dall'Avvocatura comunale; ogni altro adempimento, aggiornamento, informazione, anche relativamente ai servizi telematici attivati presso gli uffici giudiziari interessati del territorio, connessi all'espletamento dell'incarico .
L'attività di studio, raccolta documenti e predisposizione degli atti difensivi sarà svolta dall’Avvocatura comunale di Bologna che provvederà ad impartire le necessarie istruzioni anche per le vie brevi (telefono, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata).
b) Solo su specifica richiesta dell'Avvocatura comunale, l'avvocato incaricato provvederà a partecipare alle udienze di discussione previa attività di studio della causa e degli atti difensivi.
Gli incarichi verranno affidati senza esclusiva, riservandosi l'Amministrazione comunale, in ogni caso, la facoltà di domiciliarsi presso altre pubbliche avvocature o in cancelleria/segreteria per singole controversie, non potendo in tal caso il contraente pretendere alcun corrispettivo.
ART. 2 - NATURA E DURATA DELL’ACCORDO E DEGLI INCARICHI
Gli incarichi hanno natura di contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'art 2222 e segg. del codice civile e verranno formalizzati, previa adozione di atto dirigenziale e provvedimento sindacale, con procura alle liti rilasciata in via disgiunta ai componenti dell'Avvocatura comunale e all'Avvocato in Roma anche in caso di incarico di sola domiciliazione.
L'accordo ha la durata di mesi 36 a decorrere dalla sua sottoscrizione e non è tacitamente rinnovabile.
Il professionista si impegna a svolgere tutti gli incarichi che nel predetto lasso temporale gli verranno affidati dal Comune di Bologna e a portarli a conclusione fino alla pubblicazione del provvedimento che definisce il grado di giudizio.
Alla scadenza naturale dell'accordo, e fermo restando quanto stabilito al comma precedente, il professionista si obbliga a concedere una proroga tecnica agli stessi patti e condizioni per ulteriori tre mesi, allo scopo di garantire la continuità dell'attività, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale da far pervenire a mezzo PEC almeno 30 giorni prima della scadenza.
Qualora il professionista incorra in situazioni che comportano la perdita dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'Ente procederà alla revoca dell'accordo e degli incarichi conferiti.
ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
Il professionista :
a) deve svolgere la prestazione secondo la migliore pratica professionale con la diligenza imposta dalla natura dell'attività richiesta nel rispetto dei prescritti termini processuali;
b) deve svolgere personalmente gli incarichi affidati. Ad eccezione dell'attività di partecipazione alle udienze di discussione, può tuttavia avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituiti ed ausiliari. In ogni caso il professionista sarà ritenuto responsabile di ogni attività posta in essere dai propri collaboratori.
c) deve trasmettere tempestivamente all'Avvocatura Comunale tutte le informazioni e la documentazione depositata dalla controparte, nonché copia dei verbali di udienza.
d) assume l'obbligo, qualora per qualsiasi motivo debba assentarsi dallo studio, di darne tempestiva e preventiva comunicazione all'Avvocatura Comunale, con puntuale indicazione delle modalità di espletamento delle prestazioni nel periodo di assenza. L'Amministrazione Comunale non assume alcun obbligo, neppure di carattere economico, nei confronti di eventuali sostituiti od ausiliari che rimangono sotto la diretta responsabilità e direzione del professionista.
e) si impegna a rispettare e far rispettare, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 247/2012, dell'art. 7 del Codice deontologico e di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/e xx.xx. , gli obblighi di segreto e di riservatezza in merito alle questioni trattate per conto dell'Ente.
f) si impegna, per tutta la durata dell'accordo, a comunicare tempestivamente all'Ente qualunque situazione che comporti modifica delle dichiarazioni presentate in sede di gara .
ART. 4 – INCOMPATIBILITÀ
Il professionista dichiara l'assenza di condizioni di incompatibilità e di conflitto di interessi con il Comune di Bologna ai sensi della Legge forense n. 247/2012, del Codice deontologico e della Legge n. 190/2012 impegnandosi, per tutta la durata dell'accordo, a non assumere alcun incarico né direttamente né per interposta persona, per la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e/o stragiudiziali contro il Comune di Bologna. Si impegna a rispettare e far rispettare (ove partecipante ad associazione professionale o società di professionisti) il dovere di astensione per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Codice deontologico.
ART. 5 – CORRISPETTIVO E RIMBORSI SPESE
Il corrispettivo dell'accordo, calcolato in base al valore della singola causa determinato secondo i parametri e le tabelle ministeriali tempo per tempo vigenti al momento dell'affidamento dell'incarico, è determinato come segue:
A) per ciascun incarico di mera domiciliazione (comprensivo delle attività descritte all’art.
1 punto a) del presente accordo) - nella misura pari al 20% dell'importo minimo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e successivi D.M. tempo per tempo vigenti)
Per le cause di valore indeterminabile verrà sempre applicato lo scaglione tabellare per cause di valore indeterminabile fino a euro 52.000,00.
In applicazione dell'art. 8, comma 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, il compenso per mera domiciliazione come sopra determinato spetterà solo in relazione alle fasi comportanti effettiva attività e prestazioni del domiciliatario e, quindi, di regola come segue :
- per i ricorsi e gli appelli cautelari avanti al Consiglio di Stato e al TAR Lazio, spetterà compenso per fase introduttiva del giudizio e per fase cautelare;
- per i giudizi avanti al Consiglio di Stato, al TAR Lazio, alle Sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei Conti, alla Suprema Corte di Cassazione, alla Corte Costituzionale spetterà compenso per fase introduttiva del giudizio e fase decisionale;
- per le cause avanti ad altri uffici giudiziari in Roma, compenso nella misura sopra determinata , per le fasi processuali per le quali il domiciliatario sarà incaricato di svolgere attività, purchè esse siano effettivamente compiute .
B) per ciascun incarico di partecipazione all'udienza di discussione avanti al Consiglio di Stato, al TAR Lazio e alla Corte di Cassazione od altre sedi giudiziarie in Roma, in aggiunta al compenso per domiciliazione per la fase introduttiva del giudizio spetterà compenso nella misura
pari al 50% del valore parametrico medio della fase di studio e della fase decisionale di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e successivi D.M., tempo per tempo vigenti) . Il compenso per la fase decisionale non verrà corrisposto in caso di rinuncia al ricorso, di rinvio agli scritti difensivi e comunque in tutti i casi in cui la causa venga introitata in decisione senza discussione.
I compensi di cui sopra verranno corrisposti limitatamente alle prestazioni effettivamente richieste dall'Avvocatura comunale ed effettivamente svolte dal professionista nel periodo di vigenza dell'accordo, oltre agli accessori di legge (Cassa Avv. e I.V.A.) e rimborso forfettario per le spese generali ridotto al 10%.
Saranno corrisposte in via aggiuntiva al corrispettivo, a titolo di rimborso, unicamente le eventuali spese anticipate dal domiciliatario su richiesta dell'Avvocatura, per bolli, spese di notifica, contributo unificato, spese di registrazione o altre necessità, previa presentazione della relativa specifica documentazione.
ART. 6 - PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo, determinato ai sensi dell'art. 5, avverrà dopo la pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio e dietro presentazione di nota pro-forma utile alla verifica della corretta esecuzione della prestazione nonché della congruità e della corrispondenza con quanto concordato. Dopo i controlli effettuati dovrà far seguito l'emissione di regolare fattura - il cui saldo avverrà entro il termine massimo di 60 giorni – da redigere in formato elettronico secondo le leggi vigenti. Tali fatture dovranno:
– essere intestate a COMUNE DI BOLOGNA – AVVOCATURA (Codice Fiscale 01232710374) – Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0 – 00000 XXXXXXX
– riportare necessariamente – ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 55/2013 - il Codice Univoco Ufficio: 35FEQ3
– riportare i dati contabili quali Xxxxxxxx, Capitolo ed Impegno nonché l'indicazione del Ruolo Generale assegnato al giudizio al quale si riferisce il documento
Il professionista dovrà produrre - ai fini del pagamento – il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Forense nonché un modulo di ordine fiscale fornito di volta in volta dagli uffici amministrativi da compilarsi una volta all'anno o in presenza di modifiche di natura fiscale.
ART. 7 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Comune di Bologna considererà risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod.
Civ., nei seguenti casi:
a) mancato rispetto della diligenza richiesta dal professionista che comporti l'inosservanza di un termine processuale sanzionato con la decadenza dell'attività processuale:
b) violazione di obblighi previsti dal Codice Deontologico forense.
In tali ipotesi, fatta salva ogni diversa valutazione in ordine all'opera prestata, l'Amministrazione si riserva di imputare al professionista danni e spese conseguenti alla risoluzione contrattuale.
L’Avv dichiara di essere in posseso di polizza assicurativa per la propria
responsabilità professionale stipulata con che si allega al presente accordo, con massimale pari ad €
ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Fatta salva la possibilità di avvalersi di sostituti ed ausiliari secondo quanto previsto dall'art. 3 lett.
b) e d) del presente accordo , è fatto divieto al professionista di cedere, in tutto o in parte, il contratto a terzi.
ART. 9 - FACOLTA' DI RECESSO
Entrambe le parti hanno facoltà di recedere anticipatamente per giustificati motivi, con comunicazione da far pervenire alla controparte a mezzo PEC almeno 60 giorni prima.
L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dandone comunicazione al domiciliatario con un prevviso di almeno 15 giorni.
In caso di recesso dell'Amministrazione il professionista ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè correttamente svolte e documentate, secondo il corrispettivo convenuto, rinunciando ora per allora, a qualsiasi pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.
In caso di recesso del professionista esso dovrà tenere indenne il Comune da qualsiasi rischio di danno proseguendo nell'attività assegnata fino alla sua sostituzione con altro domiciliatario.
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il contraente, in qualità di professionista singolo (o associato) è tenuto ad assicurare la riservatezza
delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in ragione dell'esecuzione della prestazione ed assume l'obbligo di osservare e di far osservare (in caso di ausiliari e/o sostituti) le disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e xx.xx..
ART. 11 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti sarà competente il Foro di Bologna.
Bologna,
PER IL COMUNE DI BOLOGNA
Avv.
IL PROFESSIONISTA
Avv..
Ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 1341 e 1342 c.c. L'Avv.
dichiara di approvare espressamente le clausole sub artt. 2 (Rinnovo e revoca), 3 (Responsabilità), 4 (Incompatibilità), 5 (Corrispettivo) , 7 (Clausola risolutiva espressa), 8 (Divieto di cessione), 9 (Recesso e rinuncia), 11( Foro competente)
IL PROFESSIONISTA
Avv..