ACCORDO DI SECONDO LIVELLO FER
ACCORDO DI SECONDO LIVELLO FER
Visto l'Accordo di Programma Stato/Regione Xxxxxx-Romagna; Visto l'Accordo di Programma Stato/Regione Lombardia;
Visto l'Accordo Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx/Xxxxxxx Xxxxxxxxx; Visto il piano industriale della Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx S.r.l.; Visto il progetto PRIT 1998 - 2010 della Regione Xxxxxx-Romagna;
Considerata l'opportunità di consolidare ed ampliare il TPL nella Regione Xxxxxx Xxxxxxx e Lombardia, tenuto conto delle crescenti esigenze di mobilità sostenibile e di natura ambientale che si manifestano nei territori interessati;
Considerata l'opportunità, dopo l'approvazione del Piano Industriale, di predisporre un programma di mobilità sostenibile sia su ferro che su gomma nei bacini di competenza della FER;
Considerato che l'attuale normativa prevede che l'assegnazione dei servizi di TPL avvenga attraverso gare a far data dal 2004;
Considerata l'opportunità di gestire relazioni di traffico merci principalmente con origine- destinazione all'interno della Regione Xxxxxx-Romagna, con particolare riferimento al Porto di Ravenna;
Considerata l'opportunità di inserirsi utilmente con traffici negli itinerari denominati Corridoio Adriatico e TIBRE;
Considerato che per queste attività è necessario prevedere attività di trazione e commerciali atte a conseguire, consolidare ed aumentare le possibilità di trasporto di merci attraverso il corridoio complementare merci al nodo di Bologna, che utilizza la tratta della Parma-Suzzara-Ferrara, denominato Corridoio Cispadano;
Considerato che per ottenere aumenti del trasporto di merci su ferro può essere necessario attivare trasporti attraverso servizi di movimentazione anche all'interno di aree di ditte terze, utilizzando personale e/o mezzi della FER;
Atteso che è necessario perseguire ed eventualmente incrementare l’effettuazione di treni passeggeri e merci per conto di Trenitalia;
Considerato che nell'ambito delle sinergie tra Aziende è obiettivo prioritario mantenere, consolidare ed aumentare l'effettuazione di treni su tratte RFI, anche collaborando all'effettuazione di servizi acquisiti da altre aziende;
Visto il CCNL siglato il 27.11.2000;
La FERROVIE XXXXXX XXXXXXX S.r.l. (di seguito denominata FER) con la seguente delegazione trattante:
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Amministratore Unico
Dott. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Direttore Centrale
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Direttore Commerciale e Relazioni Industriali assistita dall’ASSTRA nella persona del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
con la collaborazione di:
Dott. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx Direttore Esercizio Ferroviario Dott. Xxx. Xxxxxx Xxxxx Direttore Esercizio Automobilistico
e le XX.XX. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, rappresentate da:
Xxxxxx Xxxxxx XXXX-CGIL Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx XXXX-CGIL Ferrara
Xxxxxxxx Xxxxx FILT-CGIL Parma
Xxxxxxxxx Xxxxxxx XXXX-CGIL Bologna
Xxxxxxxxx Xxxxx FILT-CGIL Rimini
e le RSA FILT-CGIL Aziendali
Xxxxxxx Xxxxxxxx FIT-CISL Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx,, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx FIT-CISL: FE Xxxxxxxx Xxxxx XXX-CISL Bologna
Xxxxxxxxxxx Xxxx FIT-CISL Parma
Xxxxxxx Xxxxx FIT-CISL Rimini
Xxxx Xxxxxxxx UILTRASPORTI Xxxxxx Xxxxxxx
Villa Dino UILTRASPORTI Bologna
Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXXXXXXXXX Ferrara
Xxxxx Xxxxxxxxx XXXXX-CISAL Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxx XXXXX-CISAL Bologna
Xxxxxxx Xxxxx XXXXX-CISAL Ferrara
Xxxxxxx Xxxxxxx XXXXX-CISAL Parma congiuntamente redigono il seguente Accordo di Secondo Xxxxxxx:
Art. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1. A far data dalla stipula del presente accordo vengono annullati tutti i precedenti
contratti ed accordi normativi ed economici sottoscritti con le ex aziende costituitesi in FER, fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti già maturati, dai singoli lavoratori, alla data della sottoscrizione del presente accordo.
1.2. Fatta salva l’esigenza di economicità gestionale e di mantenimento dei margini di concorrenzialità il presente accordo si applicherà anche ai dipendenti di aziende o società di scopo a cui la FER dovesse partecipare con quote di maggioranza o comunque di riferimento nelle quali trovi applicazione il CCNL degli autoferrotranvieri e della mobilità; le eventuali difficoltà da cui possa derivare la non applicabilità verranno affrontate in sede di confronto sindacale.
1.3. Il presente accordo si applicherà a tutti i dipendenti FER che fossero destinati, previo confronto sindacale, a lavorare in via temporanea in aziende per la realizzazione dei servizi accessori che l’impresa dovesse ritenere necessari per la sua crescita e competitività.
1.4. Nella formulazione dei singoli articoli l'attribuzione delle responsabilità decisionali, ogniqualvolta appare la dizione "FER", viene definita da quanto previsto dallo Statuto e dalle deliberazioni degli organi di FER.
1.5. Ai fini dell’applicazione degli istituti economici e normativi del presente contratto la linea Bologna-Vignola è assimilata alla Rete Aziendale FER.
Art. 2
VALIDITÀ
2.1. Il presente accordo di secondo livello entra in vigore il 1° gennaio 2001 e avrà scadenza il 31 dicembre 2004.
2.2. Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non sarà disdettato con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza o del 31 dicembre di ogni anno successivo al 2004.
2.3. Le parti concordano che la contrattazione aziendale sarà attivabile dal 30 settembre 2004 fermo restando quanto previsto al punto 1.1.
Art. 3
RELAZIONI INDUSTRIALI
3.1. Le parti convengono di promuovere nelle sedi opportune l’adozione del modello concertativo e di assumere a livello aziendale come metodo di confronto e di impostazione delle relazioni sindacali il modello partecipativo. Tali modelli avendo per obiettivo l’interesse generale, lo sviluppo dell’impresa, la centralità e la valorizzazione del lavoro, l’incremento della produzione e della produttività, il mantenimento e lo sviluppo dell’occupazione, si realizzano attraverso un sistema che definisce e riconosce i ruoli, le rispettive sfere di competenza ed i percorsi relazionali/negoziali fra le parti, utili al raggiungimento di obiettivi comuni.
3.2. Fermo restando quanto previsto dal C.C.N.L. e dall’Accordo del 23/07/93 nel contesto organizzativo dell’Azienda caratterizzato da pluriterritorialità, plurimodalità e multiservizi le relazioni industriali si articolano come segue:
A: proprietà/organi societari/direzione B: settore/impianti
Il contenuto previsto al punto A è costituito da:
• informazione e consultazione su piani strategici, bilancio preventivo, programmi aziendali, programmazione degli investimenti, livelli occupazionali;
• dalla contrattazione aziendale FER.
Alla prima data utile si svolgerà un confronto sul Bilancio consuntivo annuale.
Questo tipo di confronto sarà di competenza delle XX.XX. firmatarie del presente accordo e delle rispettive R.S.A/R.S.U..
A livello aziendale sarà attivata una Commissione, con le XX.XX. firmatarie del presente accordo, che si riunirà, di norma, due volte all’anno o su richiesta di una delle parti per un confronto, improntato a principi di equità e di economicità produttiva dell’azienda, sulla distribuzione del lavoro e dell’articolazione dei turni.
Per settore/impianto sarà attivato un confronto sulle problematiche specifiche ed un confronto preventivo sui turni di settore/impianto.
Art. 4
PROSPETTIVE DEL TRAFFICO E DEI SERVIZI
4.1. Le parti convengono che risulta strategico:
4.1.1. Favorire, incentivare ed incrementare il trasporto dei passeggeri e delle merci per ferrovia anche attraverso l'integrazione con il trasporto su strada ed un opportuno sistema logistico e di interscambio.
4.1.2. Creare una competitività complessiva di FER al fine di poter partecipare alle gare per il TPL per consolidare e sviluppare, anche attraverso opportune azioni di collaborazione e/o alleanze con altre realtà del trasporto gli attuali livelli di produzione. E’ inoltre necessario consolidare e sviluppare la presenza dell’azienda nel mercato del trasporto delle merci anche con opportune azioni di collaborazione e/o alleanze con altre realtà del trasporto.
4.1.3. Estendere il più possibile, nell'ambito della strategie definite, il bacino di operatività, anche su reti di terzi (principalmente RFI).
A tale fine la FER può vendere servizi per fornire la trazione e scorta anche interamente al di fuori della rete aziendale, attraverso l'utilizzo di personale e/o mezzi aziendali. Si evidenzia che le attuali positività aziendali e le possibilità di crescita e sviluppo dell'azienda sono fortemente correlate all'operatività su reti di terzi (principalmente RFI).
4.2. Le differenti tipologie di servizio espletato che caratterizzavano le 4 aziende che si sono fuse in FER hanno fatto si che il livello di abilitazione del personale viaggiante sia fortemente differenziato sulla base del deposito di appartenenza; così come precedentemente evidenziato le attuali possibilità e strategie aziendali e le possibilità di crescita e sviluppo dell'azienda sono fortemente correlate all'operatività su reti di terzi (principalmente RFI). Pertanto il personale viaggiante dovrà acquisire le abilitazioni, previste dal proprio profilo professionale, richieste da FER, sulla rete aziendale e sulle reti di terzi (principalmente RFI) così come previsto dall’allegato n. 2/8.
4.3. Le parti convengono sulla necessità, ai fini dell’espansione del trasporto merci su ferro, di fornire quei servizi accessori che rendano l’offerta del trasporto stesso la più completa possibile ed aderente alle necessità reali della clientela.
A tale fine la FER può assumere l’attività di servizio di movimentazione all’interno di raccordi ferroviari di terzi, anche se completamente al di fuori della connessione con la rete aziendale.
Le parti concordano che è obbiettivo comune l’effettuazione di lavorazioni per conto di terzi; a tal fine la FER può assumere commesse di lavorazione da terzi.
4.4. I servizi sopra richiamati rientrano nelle ordinarie attività e prestazioni del personale, quindi eventuali difficoltà di natura gestionale che dovessero insorgere in particolare in materia di orario di lavoro e di turnazione saranno regolamentate nel rispetto delle disposizioni del presente contratto.
In tale contesto ove si ravvisi l’esigenza, per poter effettuare eventuali nuovi servizi, di dover modificare la presente intesa, le parti convengono tramite accordo sindacale di trovare le soluzioni più opportune per poter collaborare fattivamente con la realtà del mercato.
Art. 5
ESIGENZA ORGANICA
5.1. L’attuale esigenza organica, valutata in base alle professionalità presenti, agli attuali livelli e tipologia di servizi erogati ed ai nuovi servizi di supporto agli organi societari (segreteria, relazioni pubbliche, legale, sistema qualità), è riportata nel prospetto in allegato (Allegato n. 5).
5.2. Nell’ambito del confronto sui programmi aziendali e sui livelli occupazionali, previsto dal precedente art. 3, le parti si confronteranno sull’esigenza organica aziendale, tenendo conto dei livelli e tipologie dei servizi da erogare, delle tappe di sviluppo, degli obiettivi produttivi dell’azienda nonché della professionalità necessaria per la realizzazione degli obiettivi predetti. In tale contesto formeranno oggetto di approfondimento il turn over aziendale, i programmi di formazione, il ricorso alle esternalizzazioni nonché la presenza di personale femminile.
5.3. Le parti concordano che saranno effettuate verifiche periodiche, su richiesta di una delle parti, al fine di rimuovere gli eventuali ostacoli che impedissero la realizzazione della nuova organizzazione.
Art. 6
INTERVENTI PER SETTORE
6.0. Per tutti
Fermo restando quanto previsto dal CCNL sull’inquadramento del personale il lavoro viene organizzato con caratteristiche di multifunzionalità interna ed esterna come di seguito specificato.
6.1. Direzione
6.1.1. Nei singoli Uffici si opererà in modo da eliminare la stretta suddivisione dei compiti, fatta salva la responsabilità decisionale ed organizzativa dei preposti nonché dei compiti specifici stabiliti da norme regolamentari o di legge. Ciascun addetto dovrà utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione previa adeguata formazione ed aggiornamento professionale, se necessario.
6.1.2. Per i quadri aziendali sarà stipulato un apposito ulteriore accordo.
6.2. Trazione
6.2.1. La figura professionale di macchinista è attribuibile solo a lavoratori che siano in possesso dell’abilitazione alla condotta dei mezzi di trazione dell’azienda sull’intera rete aziendale F.E.R. e sulle linee, R.F.I. o di altri gestori, di competenza del deposito di assegnazione (allegato n. 2/8)
Sono fatti salvi gli attuali profili professionali ai sensi della disciplina allegata (allegato n. 2/9)
6.2.2. Alla luce di quanto previsto al punto 4.2. le parti concordano di riconoscere agli agenti che hanno abilitazioni al di fuori della rete aziendale quanto previsto dalla tabella allegata (allegato n. 2/11-B).
6.2.3. Al fine di consentire la necessaria formazione degli agenti su tutte le linee RFI in cui opera ed opererà la FER e di consentire la migliore gestione delle risorse disponibili, si possono formulare turni (per servizi in cui siano previsti in permanenza 2 agenti in cabina di guida), con agenti non di pari abilitazione (purchè con abilitazione prevista dai gestori delle singole reti). I turni dell'agente con maggiore abilitazione verranno compensati sulla base della tabella allegata (allegato n. 2/11-A). Tale attività potrà essere svolta per un totale di max 60 turni annui ad agente.
6.2.4. Si possono formulare turni ad agente unico anche al di fuori della rete aziendale. I turni ad agente unico fuori rete aziendale verranno compensati sulla base della tabella allegata (allegato n. 2/11-C).
6.2.5. I turni di trazione sono definiti in modo da consentire la effettuazione dei servizi passeggeri e merci anche fuori dalla rete aziendale ed eventualmente in collaborazione con altre aziende;
6.2.6. Per i turni disagiati di cui al punto 16.2 del presente accordo l'indennità per lavoro straordinario verrà erogata a partire dal 21° minuto primo di superamento dell'orario di lavoro effettivo, previsto dal turno giornaliero di lavoro, dovuto ad eventuali ritardi dei treni in arrivo, in quanto le relative diarie sono già comprensive, in modo forfetario, di tale indennità.
6.2.7. In ogni caso l’eventuale ritardo dei treni in arrivo (sia in rete che fuori rete) non ha effetti sul godimento del riposo giornaliero, ove, al termine del turno di lavoro, il periodo lavorativo non superi di 20 minuti primi quello previsto dal turno giornaliero di lavoro.
6.2.8. Le parti si danno atto che, per tener conto delle eventuali future necessità di assicurare il servizio anche in relazione alle possibili modifiche d'orario dei treni, il personale inviato per servizio fuori rete sulle varie relazioni assicurerà, in ogni caso, il rientro in sede del materiale precedentemente condotto.
6.2.9. Si concorda che potranno essere attuati servizi anche con personale misto dei vari depositi ed eventualmente in collaborazione con personale di altre aziende.
6.2.10. Per la normativa del settore ferroviario vedi l’allegato n. 2
6.3. Scorta Treni
6.3.1. Alla luce di quanto previsto al punto 4.2. le parti concordano di riconoscere agli agenti che hanno abilitazioni al di fuori della rete aziendale quanto previsto dalla tabella allegata (allegato n. 2/11-B).
6.3.2. In tutti i depositi si è proceduto alla unificazione dei ruoli del Capo Treno e del Conduttore, istituendo il ruolo unico di Capo Treno. I Capi Treno svolgono oltre al compito di controlleria sui convogli, anche tutte le altre mansioni già previste per i Conduttori (compresa la messa in opera delle tabelle di coda dei convogli reversibili ed attività di manovra scambi se necessario). Nelle linee a Dirigente Unico svolgono anche funzioni di Dirigente Locale.
6.3.3. Nei convogli con più di un agente di scorta la funzione di Capo Treno viene svolta dal più anziano di profilo professionale.
6.3.4. Tutti gli agenti dovranno acquisire le abilitazione previste nei moduli A e D di RFI e Commerciale Trenitalia Trasporto Regionale. Con l'abilitazione al modulo D gli agenti acquisiscono la possibilità di svolgere le attività relative alla formazione treni in ambito aziendale e RFI. In caso di turni di attività mista (scorta e formatore) sarà riconosciuta un indennità di € 5,00 (L. 9.681) per giornata. Tale indennità non rientra nella base di calcolo del TFR ne di alcun altro istituto di legge
e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
6.3.5. I turni di scorta sono definiti in modo da consentire la effettuazione dei servizi passeggeri e merci anche fuori dalla rete aziendale ed eventualmente in collaborazione con personale di altre aziende.
6.3.6. Per i turni disagiati di cui al punto 16.2. del presente accordo l'indennità per lavoro straordinario verrà erogata a partire dal 21° minuto primo di superamento dell'orario di lavoro effettivo, previsto dal turno giornaliero di lavoro, dovuto ad eventuali ritardi dei treni in arrivo, in quanto le relative diarie sono già comprensive di tale indennità.
6.3.7. In ogni caso l’eventuale ritardo dei treni in arrivo (sia in rete che fuori rete) non ha effetti sul godimento del riposo giornaliero, ove, al termine del turno di lavoro, il periodo lavorativo non superi di 20 minuti primi quello previsto dal turno giornaliero di lavoro.
6.3.8 Le parti si danno atto che, per tener conto delle eventuali future necessità di assicurare il servizio anche in relazione alle possibili modifiche d'orario dei treni, il personale inviato per servizio fuori rete sulle varie relazioni assicurerà, in ogni caso, il rientro in sede del materiale precedentemente scortato.
6.3.9 Si concorda che potranno essere attuati servizi anche con personale misto dei vari depositi ed eventualmente in collaborazione con personale di altre aziende.
6.3.10 Per la normativa del settore ferroviario vedi l’allegato n. 2
6.4. Autolinee
6.4.1. Per adeguare le attività di servizio alle disposizioni regionali in materia, il personale di guida emetterà, per la rete non urbana servita, biglietti di corsa semplice a tariffa maggiorata (biglietti di penalità) o normali biglietti in caso di linee a scarso traffico non serviti da biglietteria a terra, per l'intera rete servita. Provvederà inoltre, se necessario, alla sostituzione di biglietti di altre aziende con biglietti FER. Allo scopo di meglio consentire tale funzione ed il controllo dei titoli di viaggio, ove consentito dalle caratteristiche tecniche del veicolo, la macchina obliteratrice verrà collocata nella parte anteriore dei veicoli.
6.4.2. Tutto il personale potrà essere comandato a svolgere anche servizi di noleggio di norma dopo aver esaurito la lista dei disponibili fatte salve specifiche richieste della clientela o esigenze di servizio.
6.4.3 Per la normativa del settore autolinee vedi l’allegato n. 3.
OFFICINE E DEPOSITI
6.5. O.G.R. di Sermide e Deposito M.M.R. di Sermide
6.5.1. Il lavoro viene organizzato con caratteristiche di multifunzionalità nei diversi reparti, in modo da organizzare il lavoro in pool e superare la stretta suddivisione dei compiti, fatta salva la responsabilità decisionale ed organizzativa dei preposti.
6.5.2. In caso di necessità, il personale di O.G.R. potrà essere affiancato al personale di Xxxxxxxx.
6.5.3. Dovranno essere conosciute ed utilizzate, dagli agenti dell’O.G.R., tutte le attrezzature presenti nell’OGR previa la formazione necessaria.
6.5.4. Tutto il personale dovrà essere abilitato alla trazione su rete FER e volontariamente su rete RFI o altri gestori al pari del personale di trazione ferroviaria del deposito di riferimento, al fine di garantire la massima elasticità ed efficienza dello stesso. Al personale che conseguirà le abilitazioni
di cui al punto 6.13 sarà riconosciuto il parametro 130 (Operatore di manutenzione) se in possesso della sola abilitazione alla condotta dei mezzi di trazione su rete FER ed il parametro 140 (Operatore Qualificato) se in possesso anche dell’abilitazione alla condotta dei mezzi di trazione, su rete RFI o altri gestori, del Deposito di riferimento (allegato n. 2/8)
6.5.5. Con accordo si provvede a stabilire la graduatoria e le modalità di utilizzo nei turni della trazione del personale abilitato di deposito, che tenga conto delle disponibilità fornite al servizio di trazione. In tale accordo verranno definite parallele modalità di utilizzo del personale di OGR.
6.5.6. Il personale in servizio nel deposito non in possesso delle abilitazioni di cui al punto 6.5.4. potrà essere trasferito in altri impianti, previo confronto con la RSU/RSA.
6.5.7. In caso di disponibilità, il personale di deposito potrà essere affiancato al personale di OGR per particolari attività.
6.5.8 Visto l’inserimento dei manovratori sarà a cura del deposito MMR l’effettuazione delle manovre necessarie.
6.6. Officine M.R. e Depositi Porta Reno e Roveri
6.6.1. Tutto il personale dovrà essere abilitato alla trazione su rete FER e volontariamente su rete RFI o altri gestori al pari del personale di trazione ferroviaria del deposito di riferimento e/o avere la patente DE con CAP, al fine di garantire la massima elasticità ed efficienza dello stesso. Al personale che conseguirà le abilitazioni di cui al punto 6.13 sarà riconosciuto il parametro 130 (Operatore di manutenzione) se in possesso della sola abilitazione alla condotta dei mezzi di trazione su rete FER ed il parametro 140 (Operatore Qualificato) se in possesso anche dell’abilitazione alla condotta dei mezzi di trazione, su rete RFI o altri gestori, del deposito di riferimento (allegato n. 2/8)
6.6.2 Con accordo si provvede a stabilire la graduatoria e le modalità di utilizzo nei turni di trazione o di guida del personale abilitato, che tenga conto delle disponibilità fornite al servizio di trazione, o autolinee.
6.6.3 Il personale in servizio non in possesso delle abilitazioni di cui al punto 6.6.1., potrà essere trasferito in altri impianti, previo confronto con la RSU/RSA.
6.7. Officina M.R. e Deposito di Suzzara/Guastalla
6.7.1. Tutto il personale dovrà essere abilitato alla trazione su rete FER e volontariamente su rete RFI o altri gestori al pari del personale di trazione ferroviaria del deposito di riferimento, al fine di garantire la massima elasticità ed efficienza dello stesso. Al personale che conseguirà le abilitazioni di cui al punto 6.13 sarà riconosciuto il parametro 130 (Operatore di manutenzione) se in possesso della sola abilitazione alla condotta su rete FER ed il parametro 140 (Operatore Qualificato) se in possesso anche dell’abilitazione su rete RFI o altri gestori del deposito di riferimento (allegato n. 2/8).
6.7.2. Con accordo si provvede a stabilire la graduatoria e le modalità di utilizzo nei turni di trazione del personale abilitato, che tenga conto delle disponibilità fornite al servizio di trazione.
6.7.3. Il personale in servizio non in possesso delle abilitazioni di cui al punto 6.7.1., potrà essere trasferito in altri impianti, previo confronto con la RSU/RSA.
6.7.4. Visto l'inserimento dei manovratori di Xxxxxxx nella Officina e Deposito di Xxxxxxx sarà a
cura dell’Officina l'effettuazione delle manovre necessarie.
6.8. Officina M.R. di Rimini
6.8.1. Tutto il personale dell'Officina M.R. dovrà avere la patente DE con CAP, al fine di garantire la massima elasticità ed efficienza dello stesso..
6.8.2. Con accordo si provvede a stabilire la graduatoria e le modalità di utilizzo nei turni, che tenga conto delle disponibilità fornite.
6.8.3. Il personale in servizio non in possesso delle abilitazioni di cui al punto 6.8.1., potrà essere trasferito in altri impianti, previo confronto con la RSU/RSA.
STAZIONI
6.9. Manovratori
6.9.1. I Manovratori in forza alle stazioni di Suzzara e di Sermide saranno inseriti nell'organico della Officina di Suzzara e nel Deposito M.M.R. di Sermide.
6.9.2. Tutti i Manovratori dovranno acquisire l'abilitazione alla guida dei mezzi di trazione aziendale all’effettuazione e scorta di tradotte e quelle previste dai moduli A e C di RFI nonché effettuare le relative attività. Qualora, previa necessità aziendale, acquisiscano anche l'abilitazione alla verifica RFI, saranno inquadrati al parametro 135 (Capo Manovra).
6.10. Capi Stazione
6.10.1. Le attività di vendita a terra dei biglietti saranno svolte:
- da personale aziendale abilitato (ivi compresi i DM)
- da rivenditori esterni
- da macchine automatiche
6.10.2. In mancanza dei responsabili addetti, i DCO/DU verificheranno la presenza del personale viaggiante sulla base dei prospetti forniti dai responsabili addetti e in caso di assenze provvederanno alle chiamate per le sostituzioni.
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA
6.11. Manutenzione linea
6.11.1 Esistono n.: 6+1 (FBV) squadre di Manutenzione Linea, con sedi, ai soli fini della determinazione delle indennità, a: Molinella, Ferrara Porta Reno, Sermide, Quistello, Guastalla, Boretto, Casalecchio (FBV).
6.11.2. Al fine di poter organizzare i lavori nei cantieri di manutenzione lungo linea in coincidenza con gli "intervalli d'orario", la FER stabilisce l'orario normale di inizio e fine lavoro, per ogni squadra, contestualmente all'emanazione dell'Orario Generale di Servizio dei Treni. Per tenere conto anche della collocazione dei cantieri, si potrà variare l'orario di inizio di lavoro in un intervallo di più o meno 30 minuti primi (con preavviso minimo dal giorno precedente), ferma restando la durata
giornaliera dell'orario di lavoro.
6.11.3. Per esigenze di servizio particolari o per lavori specifici da eseguirsi in sospensione del servizio si può fare ricorso ad orari di lavoro diversi, anche in ore notturne (in caso di richiesta di prestazione in ore notturne l’azienda, di norma, darà preavviso minimo dal giorno precedente). Detti lavori notturni, se programmati ed inerenti ad impianti che comportano un prolungato impegno esterno, per quanto possibile verranno eseguiti dal 1° marzo al 31 ottobre.
6.11.4. Ai fini della corresponsione della trasferta, si considererà in trasferta il lavoro eseguito fuori dalle tratte:
▪ Squadra 1: Traghetto-Guarda (estremi compresi);
▪ Squadra 2: Ferrara-Rovereto (estremi compresi);
▪ Squadra 3: dalla radice del deviatoio lato Suzzara della Stazione di X. Xxxxxxxxx alla radice del deviatoio lato Ferrara dalla Stazione di Schivenoglia;
▪ Squadra 4: dalla radice del deviatoio lato Suzzara della Stazione di Magnacavallo alla radice del deviatoio lato Ferrara dalla Stazione di Stellata;
▪ Squadra 5: Luzzara-Guastalla-Gualtieri;
▪ Squadra 6: Boretto-Brescello-Sorbolo;
▪ Squadra 7: Casalecchio-Via Lunga (F.B.V.);
6.11.5. In caso di lavoro eseguito fuori dalla tratta di residenza, ai soli fini dell’individuazione della trasferta, verrà considerato un tempo medio di trasferimento dalla residenza al cantiere di 15 minuti primi da aggiungere prima e dopo al normale orario di lavoro in caso di lavoro su 5 giorni lavorativi e 5 minuti primi da aggiungere prima e dopo al normale orario di lavoro in caso di lavoro su 6 giorni lavorativi. Tale modalità si applicherà in caso di trasferta programmata con preavviso minimo dal giorno precedente. E’ ammesso un solo trasferimento iniziale dalla residenza al cantiere ed un solo trasferimento finale dal cantiere alla residenza per ogni giornata di lavoro.
6.11.6. Per le attività di lavoro svolte entro la tratta di linea, residenza di servizio, verrà riconosciuta una trasferta aziendale di € 1,60 (L. 3.098) per i giorni di effettiva presenza sulla propria tratta; tale trasferta aziendale è divisibile per mezza giornata. Tale trasferta aziendale non rientra nella base di calcolo del T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
6.11.7. In caso di prestazione di lavoro fuori dalla propria tratta, in sostituzione della trasferta di cui al punto 6.11.6. sarà corrisposta la trasferta degli impianti fissi, senza l’applicazione della franchigia di 3 km prevista all’art. 20/a punto 10/b del CCNL del 23/07/1976.
6.11.8. Le due trasferte non sono cumulabili.
6.11.9. I coordinatori hanno la sede e la residenza di lavoro delle rispettive squadre.
6.11.10Tutti gli agenti della manutenzione linea che acquisiranno le abilitazione di: protezione cantieri di lavoro, modulo “A” ex Delibera 7/2001 R.F.I:, condotta e scorta carrelli, interruzione linea, banco ACEI, uso delle macchine operatrici, saranno inquadrati al parametro 130 (operatore di manutenzione).
6.12. Impianti Elettrici Segnalamento e Trazione
6.12.1 Esistono n.: 4+1 (FBV) squadre di I.E.S.T., con sedi, ai fini della determinazione delle indennità a: Roveri, Ferrara Porta Reno, Sermide, Suzzara, Casalecchio (FBV) e una sezione tecnica trazione con sede a Sermide.
6.12.2. Sono di competenza degli agenti I.E.S.T. i compiti di manutenzione degli impianti elettrici delle stazioni, delle obliteratrici e degli edifici lungo linea, i compiti di protezione dei propri cantieri nonché i piccoli scavi connessi con le attività svolte. Gli scavi di una certa entità dovranno essere eseguiti in collaborazione con la M.L. al fine di utilizzare i mezzi operativi a disposizione della stessa. Il Capo Tecnico I.E.S.T., sentita la Direzione, avrà la possibilità di richiedere l’intervento della M.L. in funzione dell’entità dello scavo.
6.12.3. Sono di competenza degli agenti I.E.S.T. anche i compiti connessi con la sorveglianza, gestione e manutenzione degli impianti di trazione elettrica. La FER provvederà ad organizzare, previa informativa alle XX.XX., appositi corsi.
6.12.4. Per esigenze di servizio particolari o per lavori specifici da eseguirsi in sospensione del servizio si può fare ricorso ad orari di lavoro diversi, anche in ore notturne (in caso di richiesta di prestazione in ore notturne l’azienda, di norma, darà preavviso minimo dal giorno precedente) Detti lavori notturni, se programmati ed inerenti ad impianti che comportano un prolungato impegno esterno, per quanto possibile verranno eseguiti dal 1° marzo al 31 ottobre.
6.12.5. Al fine di poter organizzare i lavori di manutenzione in coincidenza con gli "intervalli d'orario", la FER stabilisce l'orario di inizio e fine lavoro, per ogni squadra, contestualmente all'emanazione dell'Orario Generale di Servizio dei Treni, tenendo conto anche della necessità di ottenere un maggiore tempo di presenziamento degli impianti.
Per tenere conto anche della collocazione dei cantieri, si potrà variare l'orario di inizio di lavoro in un intervallo di più o meno 30 minuti primi (con preavviso minimo dal giorno precedente), ferma restando la durata giornaliera dell'orario di lavoro.
6.12.6. In caso di lavoro eseguito fuori della tratta di residenza, solo ai fini della individuazione della trasferta, verrà considerato un tempo medio di trasferimento dalla residenza al cantiere di 20 minuti primi da aggiungere prima e dopo al normale orario di lavoro in caso di lavoro su 5 giorni lavorativi e 5 minuti primi da aggiungere prima e dopo al normale orario di lavoro in caso di lavoro su 6 giorni lavorativi. Tale modalità si applicherà in caso di trasferta programmata con preavviso minimo dal giorno precedente. E’ ammesso un solo trasferimento iniziale dalla residenza al cantiere ed un solo trasferimento finale dal cantiere alla residenza per ogni giornata di lavoro.
6.13. Abilitazioni
6.13.1. I lavoratori assunti a tempo indeterminato nei settori indicati nello schema sotto riportato, oltre alle abilitazioni previste per il proprio inquadramento dovranno acquisire anche le abilitazioni di seguito previste e svolgere a richiesta le relative mansioni sono esclusi dal presente obbligo i lavoratori in forza al 1/01/2001. Per i lavoratori assunti con Contratto di Formazione e Xxxxxx dovranno essere specificate nel Progetto di formazione e lavoro o nella lettera di assunzione le abilitazioni eventualmente richieste per la trasformazione del contratto, in ogni caso non inferiori a quelle di seguito previste .
▪ Personale di Officine-Depositi: abilitazione alla trazione in rete aziendale (obbligatoria) e fuori rete (facoltativa), abilitazione alla manovra.
Acquisizione abilitazione Modulo “A” ex Xxxxxxxx 0/0000 XXX (Xxxxxxx i treni);
specializzazione relativa alla composizione dei convogli ferroviari, con particolare tirocinio attinente i treni merci, con spostamento delle colonne fra stazione e scalo e
viceversa (abilitazione interna alla guida dei mezzi negli scali e depositi/officina);
Acquisizione di abilitazione Modulo “C” ex Xxxxxxxx 0/0000 XXX (Scortare tradotte);
Acquisizione di abilitazione alla “verifica” ex Xxxxxxxx 00/0000 XXX ed in particolare, il Modulo “B” (abilitazione alla visita tecnica ai veicoli merci) e Modulo “C” (abilitazione alle prove del freno).
▪ Personale di Manutenzione Linea: abilitazione alle funzioni di addetto manovre e scambi ed alla protezione completa dei cantieri di lavoro;
Acquisizione abilitazione Modulo “A” ex Xxxxxxxx 0/0000 XXX (Xxxxxxx i treni)
Acquisizione di abilitazione Modulo “C” ex Xxxxxxxx 0/0000 XXX (Scortare tradotte);
Abilitazione alla condotta e scorta carrelli, interruzione linea Abilitazione all’uso delle macchine operatrici Abilitazione Banco ACEI.
▪ Personale di Stazione:
A) Manovratori:
Abilitazione alla trazione in rete aziendale (obbligatoria) e fuori rete (facoltativa);
Acquisizione abilitazione Modulo “A” ex Xxxxxxxx 0/0000 XXX (Xxxxxxx i treni);
Specializzazione relativa alla composizione dei convogli ferroviari, con particolare tirocinio attinente i treni merci, con spostamento delle colonne fra stazione e scalo e viceversa (abilitazione interna alla guida dei mezzi negli scali e depositi/officina);
Acquisizione di abilitazione Modulo “C” ex Xxxxxxxx 0/0000 XXX (Scortare tradotte);
Acquisizione di abilitazione alla “verifica” ex Xxxxxxxx 00/0000 XXX ed in particolare, il Modulo “B” (abilitazione alla visita tecnica ai veicoli merci) e Modulo “C” (abilitazione alle prove del freno);
B) Altro personale di stazione:
Acquisizione abilitazione Modulo “A” ex Xxxxxxxx 0/0000 XXX (Xxxxxxx i treni);
Acquisizione abilitazione Modulo “D” ex Xxxxxxxx 0/0000 XXX (Accompagnamento dei treni);
▪ Personale I.E.S.T.: abilitazione ad apposito incaricato per il ripristino banchi ACEI, abilitazione alle funzioni di addetto manovre e scambi ed alla protezione dei cantieri di lavoro nonché quelle connesse con la trazione elettrica. Le abilitazioni manovre e scambi e protezione cantieri di lavoro saranno utilizzate
nell’ambito delle attività del reparto.
Acquisizione abilitazione Modulo “A” ex Xxxxxxxx 0/0000 XXX (Xxxxxxx i treni)
Acquisizione di abilitazione Modulo “C” ex Xxxxxxxx 0/0000 XXX (Scortare tradotte);
▪ Personale Scorta Treni:
Abilitazione banco ACEI.
La verifica del possesso dei requisiti psicofisici necessari all'ottenimento delle abilitazioni avverrà al momento dell'assunzione.
Il conseguimento delle abilitazioni è condizione per la nomina in pianta stabile ovvero per la conferma di assunzione e come tale è specificata nella lettera di assunzione. Qualora il conseguimento delle abilitazioni di cui al presente articolo non fosse possibile per la perdita di requisiti psicofisici dovuta ad infortunio sul lavoro, tale circostanza non sarà considerata ostativa per la conferma di assunzione e per la nomina in pianta stabile.
Art. 7 MOBILITA' AZIENDALE
7.1. Ferme restando le norme di legge e contrattuali in materia, al personale è assegnata la residenza di servizio in atto al momento della stipula del presente accordo ovvero quella da esso derivante.
L’azienda si impegna a realizzare quanto prima mediante un apposito questionario una banca dati con i “desiderata” del personale riguardo alla residenza di servizio ed alla figura professionale cui aspira. Le parti si impegnano a redigere il relativo regolamento entro il 31/10/2003.
Le parti convengono che la copertura dei posti disponibili a tempo indeterminato avverrà con il preventivo ricorso al mercato interno nei limiti del 40%.
Il ricorso al mercato del lavoro andrà valutato avendo riguardo alle necessità organiche nonché all’esigenza di stabili riferimenti professionali dei settori/impianti aziendali di partenza.
7.2. Nel caso di trasferimento di Sede saranno applicate le normative previste dall'allegato n. 4/B.
Art. 8 CONGLOBAMENTO INDENNITÀ VARIE
8.1. Tenuto conto dell'accorpamento di quattro realtà nella FER, al fine di semplificare la materia retributiva, tutte le indennità di carattere aziendale, pur rimanendo comunque confermate le specifiche prestazioni ad esse connesse, ancorché previste negli accordi di cui all’art. 1.1., vengono riassorbite, salvo diversa specificazione, e si intendono sostituite e conglobate nelle indennità di cui agli articoli 9 e 10 ai sensi del CCNL del 1997.
8.2. Dette indennità ricomprendono ed assorbono anche le ulteriori attività di:
- multifunzionalità;
- docenza in corsi di formazione ed aggiornamento del personale;
- collaborazione per l’arricchimento professionale dei colleghi meno esperti;
- compiti del servizio di prevenzione e protezione;
- eventuale assistenza dei passeggeri a bordo dei treni e nelle stazioni;
- compiti connessi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, anche per i cantieri.
Art. 9 INDENNITA' SOSTITUTIVE
9.1. Viene riconosciuta al personale, ai sensi dell’art. 8.1., una indennità fissa mensile (per 14 mensilità), utile per il calcolo dell’accantonamento annuale T.F.R., secondo gli importi di cui all’allegato n. 1/A. Tale indennità costituisce base di calcolo per gli istituti di legge e/o contrattuali.
9.2. A tutti gli agenti per il contributo reso al raggiungimento di nuove possibilità di trasporto e di volumi più elevati di produttività generale, per il conglobamento delle indennità, dei premi e delle ulteriori attività di cui al precedente art. 8, viene riconosciuta una indennità giornaliera legata alla effettiva presenza, secondo gli importi di cui alla colonna “A” dell'Allegato n. 1/B. Per il personale con orario su 6 giorni l'indennità giornaliera sarà erogata secondo gli importi di cui alla colonna “B” del medesimo Allegato n. 1/B. Tale indennità non rientra nella base di calcolo del
T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
Per il presente istituto sono considerati come effettiva presenza :
▪ i permessi sindacali;
▪ le attività svolte dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in conformità a quanto previsto da norme di legge o contrattuali;
▪ Le attività svolte come pubblici amministratori, come volontari della Protezione Civile, come donatori di sangue se comportano il rimborso all’azienda da parte di terzi della mancata prestazione comprensiva dell’indennità di presenza di cui al presente punto.
9.2.1. Per le modalità tecniche di erogazione dell’indennità di presenza vedi allegato 4/A.
Art. 10
INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE AZIENDALE AD PERSONAM
10.1 Agli agenti in forza al 31/12/2000 presso la ex G.C.G. Ferrovia Bologna Portomaggiore e la ex G.C.G: Ferrovia Suzzara-Ferrara viene riconosciuto un assegno “ad personam” di € 30,00 al par. 170 riparametrato (allegato n.1/F) per 14 mesi non riassorbibile.
Agli agenti indicati nella tabella (allegato n. 1/G) il valore precedente è incrementato dei valori assoluti ivi indicati.
10.2. La presente indennità è utile per il calcolo dell’accantonamento annuale del T.F.R., non ha effetto su alcun altro istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
Art. 11
PREMIO DI RISULTATO AZIENDALE
11.1. Le parti si danno atto che il raggiungimento, mantenimento e miglioramento del rapporto ricavi/costi del trasporto è, oltre che un obiettivo obbligatorio per legge nel suo valore minimo del 35%, un parametro economico da migliorare, anche ai fini di una partecipazione competitiva alle gare;
11.2. A tal fine viene introdotto un premio di Risultato collegato con il raggiungimento e mantenimento dell'obiettivo economico del rapporto ricavi/costi del trasporto uguale o superiore al 30%
11.3. Tale erogazione è parametrata secondo l'Allegato n. 1/C.
11.4. Tale erogazione è attribuita annualmente, nel mese di luglio, allorquando è verificato il raggiungimento dell'obiettivo fissato e certificato dal Collegio dei Sindaci.
11.5. L'erogazione non avverrà qualora il risultato non dovesse essere raggiunto.
11.6. Le modalità di calcolo del rapporto ricavi/costi di trasporto sono quelle indicate dalla circolare n. 2397/Div.25 del 25.09.1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale della M.C.T.C. (Allegato n. 6).
11.7. Qualora vengano variate le norme di calcolo del rapporto ricavi/costi di trasporto, a queste ci si adeguerà per il calcolo del suddetto rapporto.
11.8. Tale indennità non rientra nella base di calcolo del T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
11.9. Nella consapevolezza di quanto evidenziato al punto 11.1., si da atto che la disposizione di cui al punto 11.2. ha carattere sperimentale e si conviene di operare una verifica fra le parti ove si manifestino segnali di mancato raggiungimento del parametro del 35%.
11.10. I premi di risultato relativi agli anni anni 2001 e 2002 sono correlati al raggiungimento dell’obiettivo economico di cui al punto 11.2 del presente articolo, negli importi e con le modalità stabilite per il 2000 dagli accordi aziendali delle quattro ex gestioni confluite in FER, fatte salve le modifiche del periodo che segue. Tali importi si devono intendere rapportati al parametro 170 e sono quindi da riparametrare, ad eccezione di quelli relativi alla ex FBP che per € 410,00 sono da riparametrare come sopra indicato, mentre per € 260,00 sono da erogare uguali per tutti. Il Premio di risultato dell’anno 2003 sarà erogato con le modalità del presente contratto.
ART. 12
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO
12.1. Il premio di risultato verrà erogato, per una quota del 35%, in funzione dell’apporto
individuale commisurato alla presenza, secondo la seguente scalettatura:
oltre 220 giorni di presenza | 100% | |
oltre 200 e fino a 219 giorni di presenza | 80% | |
oltre 170 e fino a 199 giorni di presenza | 50% | |
inferiore a 170 giorni di presenza | 0% |
I giorni di presenza effettuati vanno moltiplicati per 1,2 in caso di agenti che hanno un orario di lavoro articolato su 5 giorni alla settimana.
Al fine del presente conteggio sono considerati come effettiva presenza:
- Donatori sangue, permessi Legge 104/92.
- i permessi sindacali per partecipare a riunioni convocate dall’azienda e i permessi sindacali retribuiti fruiti per altre cause nei limiti stabiliti dagli accordi vigenti;
- le attività svolte dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in conformità a quanto previsto da norme di legge e contrattuali.
La quota di premio di risultato non erogata individualmente in virtù del presente articolo andrà ad alimentare un FONDO SINISTRI per il quale sarà concordato tra le parti un regolamento di utilizzo.
12.2. Qualora un agente, a seguito di assunzione, pensionamento o dimissione, avesse lavorato solo una parte dell’anno, il premio di risultato sarà riconosciuto pro-quota per il periodo lavorato. (Tale calcolo dovrà essere effettuato con le modalità previste al 12.1. rapportato al periodo).
12.3. Ai lavoratori assunti in Formazione e lavoro il premio di risultato sarà riconosciuto al 100%.
Art. 13 TICKET RESTAURANT
13.1. Il ticket restaurant giornaliero è di € 5,25 (L: 10.165).
13.2. Il ticket restaurant sarà erogato a tutto il personale sulla base della presenza giornaliera effettiva.
13.3. Il ticket restaurant ha natura assistenziale e pertanto il suo controvalore non rientra nella base di calcolo del T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale.
13.4. Per le modalità tecniche di fruizione del ticket restaurant vedi allegato n. 4/A.
13.5. La normativa di cui sopra entra in vigore con le presenze del mese di luglio 2003.
Art. 14
AD PERSONAM
EX FERROVIA SUZZARA-FERRARA
14.1. La fornitura di alloggio e l'indennità sostitutiva d'alloggio sono abrogate, escluso per il Coordinatore Ferroviario cui permane “ad personam” l'obbligo di residenza. Restano riconosciuti ”ad personam” i trattamenti in atto, che saranno riassorbiti fino a concorrenza in occasione di eventuali passaggi a profilo professionale superiore, ovvero a profilo professionale per la quale la normativa abrogata non prevedeva l’attribuzione dell’alloggio o dell’indennità sostitutiva.
La presente indennità viene riconosciuta per 12 mensilità.
14.2. Residuano inoltre “ad personam” le seguenti indennità aziendali: cau, indennità Capi Treno, residenza a Ferrara. Restano riconosciuti ”ad personam” i trattamenti in atto, che saranno riassorbiti fino a concorrenza in occasione di eventuali passaggi a profilo professionale superiore, ovvero a profilo professionale per la quale la normativa abrogata non prevedeva l’attribuzione dell’indennità.
La presente indennità viene riconosciuta per 14 mensilità.
14.3. Al personale in forza al 31/12/2000 nella ex GCG FSF vengono riconosciute “ad-personam”
n. 2 (due) giornate di permesso retribuito in sostituzione delle 4 mezze festività.
EX FERROVIE PADANE
14.4. La fornitura di alloggio e l'indennità sostitutiva d'alloggio sono abrogate, escluso per il Coordinatore Unità Organizzativa Xxx.xx/Xxxxxxx Movimento cui permane “ad personam” l'obbligo di residenza. Restano riconosciuti ”ad personam” i trattamenti in atto, che saranno riassorbiti fino a concorrenza in occasione di eventuali passaggi a profilo professionale superiore, ovvero a profilo professionale per la quale la normativa abrogata non prevedeva l’attribuzione dell’alloggio o dell’indennità sostitutiva.
La presente indennità viene riconosciuta per 12 mensilità.
14.5 Residua “ad personam” l’indennità Capo Treno nella misura forfetaria di € 36,15 mensili per 12 mensilità, che sarà riassorbita fino a concorrenza in occasione di eventuali passaggi di profilo professionale.
14.6 Residua “ad personam” per il Coordinatore l’indennità di funzione nella misura forfetaria di
€ 56,81 mensili per 12 mensilità, che sarà riassorbita fino a concorrenza in occasione di eventuali passaggi di profilo professionale.
14.7 Al personale in forza al 31/03/1980 nella ex G.C.G. F.P. vengono riconosciute “ad personam”
n. 2 (due) giornate di permesso retribuito in sostituzione delle 4 mezze festività.
EX FERROVIA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE
14.8 La fornitura di alloggio e l'indennità sostitutiva d'alloggio sono abrogate. Restano riconosciuti ”ad personam” i trattamenti in atto, che saranno riassorbiti fino a concorrenza in occasione di eventuali passaggi a profilo professionale superiore, ovvero a profilo professionale per
la quale la normativa abrogata non prevedeva l’attribuzione dell’alloggio o dell’indennità sostitutiva.
La presente indennità viene riconosciuta per 12 mensilità.
14.9 L’indennità 20 anni residua “ad personam” a tutti gli agenti che alla data di firma del presente accordo ne hanno maturato il riconoscimento. Restano riconosciuti ”ad personam” i trattamenti in atto, che saranno riassorbiti fino a concorrenza in occasione di eventuali passaggi a profilo professionale superiore.
La presente indennità viene riconosciuta per 14 mensilità.
14.10 L’indennità buono vestiario riconosciuta agli agenti degli uffici residua agli agenti che erano presenti alla data del 31/12/2000 nella ex GCG FBP. Restano riconosciuti ”ad personam” i trattamenti in atto, che saranno riassorbiti fino a concorrenza in occasione di eventuali passaggi a profilo professionale superiore, ovvero a profilo professionale per la quale la normativa abrogata non prevedeva l’attribuzione della indennità buono vestiario.
La presente indennità sarà erogata con la mensilità di dicembre di ogni anno.
14.11 Residuano “ad personam” N. 3 (tre) giornate di permesso retribuito agli agenti degli uffici che erano in forza al 31/12/2000 e al restante personale in forza al 31/12/1977 presso la ex GCG FBP.
EX FERROVIA PARMA-SUZZARA
14.12 La fornitura di alloggio e l'indennità sostitutiva d'alloggio sono abrogate. Restano riconosciuti ”ad personam” i trattamenti in atto, che saranno riassorbiti fino a concorrenza in occasione di eventuali passaggi a profilo professionale superiore, ovvero a profilo professionale per il quale la normativa abrogata non prevedeva l’attribuzione dell’alloggio o dell’indennità sostitutiva.
La presente indennità viene riconosciuta per 12 mensilità.
14.13 L’indennità 20 anni residua “ad personam” a tutti gli agenti che alla data di firma del presente accordo ne hanno maturato il riconoscimento. Restano riconosciuti ”ad personam” i trattamenti in atto, che saranno riassorbiti fino a concorrenza in occasione di eventuali passaggi a profilo professionale superiore.
La presente indennità viene riconosciuta per 14 mensilità.
14.14 L’indennità buono vestiario riconosciuta agli agenti degli uffici residua agli agenti che erano presenti nella ex GCG FPS alla data del 31/12/2000. Restano riconosciuti ”ad personam” i trattamenti in atto, che saranno riassorbiti fino a concorrenza in occasione di eventuali passaggi a profilo professionale superiore, ovvero a profilo professionale per la quale la normativa abrogata non prevedeva l’attribuzione dell’indennità buono vestiario.
La presente indennità sarà erogata con la mensilità di dicembre di ogni anno.
14.15 Residuano “ad personam” N. 3 (tre) giornate di permesso retribuito agli agenti degli uffici che erano in forza al 31/12/2000 e al restante personale in forza al 31/12/1977 presso la ex GCG FPS.
PER TUTTI
14.16 I nominativi degli agenti ed il valore delle indennità “ad personam” sono riportati
nell’allegato n. 1/H.
I trattamenti di cui ai punti precedenti dell’art. 14 non rientrano nella base di calcolo del T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensivi delle relative incidenze.
Art. 15 TRASFERTE IMPIANTI FISSI
15.1 Per le trasferte su rete sociale o equiparata vengono applicati gli intervalli orari e le percentuali previste dall’Accordo Nazionale calcolate con le nuove basi di carattere aziendale indicate nell’allegato 1D/A. Viene inoltre riconosciuta la:
Trasferta ridotta dalle 2 alle 4
ore 10 %
15.2. Per le trasferte fuori rete vengono applicate, con le terminologie e gli intervalli orari previsti dall’Accordo Nazionale, le seguenti percentuali calcolate con le nuove basi di carattere aziendale indicate nell’allegato 1D/B.
100% | |
Trasferta parziale | 30% |
Trasferta ridotta dalle 2 alle 4 ore | 20% |
Trasferta con pernottazione | |
con dormitorio/albergo/altro analogo fornito dall’azienda | 120% |
senza dormitorio/albergo/altro analogo fornito dall’azienda | 180% |
15.3. Trasferta con rimborso a piè di lista:
Previa autorizzazione della Direzione, in caso di trasferta intera o di trasferta con pernottazione (uniche fattispecie per cui è prevista tale possibilità), qualora vengano presentate fattura o ricevute fiscali per rimborso di vitto (in albergo o ristorante non di lusso) la trasferta viene ridotta del 50%.
15.4. Il personale degli impianti fissi impiegato in attività di movimento (trazione, scorta, guida) percepirà al posto dell’indennità di trasferta di cui al presente articolo l’indennità di diaria così come normata dall’art. 16 (Ferrovia) o artt 17 e 18 (Autolinee).
15.5 La rete Sociale o equiparata viene individuata nel territorio della Regione Xxxxxx-Romagna e della provincia di Mantova con l’aggiunta della Repubblica di San Marino e della provincia di Pesaro, per il solo personale dell’impianto di Rimini.
15.6 Le indennità di trasferta di cui al presente articolo non rientrano nella base di calcolo del
T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensive delle relative incidenze.
ART. 16 DIARIE FERROVIA
16.1. Le indennità di diaria ridotta vengono riconosciute secondo le seguenti percentuali calcolate sulle nuove basi di carattere aziendale indicate nel prospetto allegato n. 1/E:
16.1.1. Periodo continuativo (su rete aziendale): da 3,01 a 5,00 ore 10%
da 5,01 a 10,00 ore 15%
oltre 10,01 ore 24%
16.1.2. Periodo continuativo effettuato per il raggiungimento di località situate fuori della rete aziendale fino a 20 km dalla stessa e per il raggiungimento di località situate nella rete aziendale oltre 20 km dalla tratta di competenza del Deposito delle ex G.C.G.:
da 3,01 a 6,00 ore 20%
da 6,01 a 10,00 ore 30%
oltre 10,01 ore 50%
16.1.3. Periodo continuativo effettuato per il raggiungimento di località situate fuori della rete aziendale ed oltre 20 km dalla stessa:
da 4,01 a 7,00 ore 30%
da 7,01 a 24,00 ore 100%
16.2. Per il personale viaggiante, il turno verrà considerato "disagiato fuori rete" allorquando viene superato, in turni di servizio che prevedano l'uscita al di fuori della rete aziendale, anche uno solo dei seguenti parametri:
16.2.1. periodo di lavoro effettivo superiore alle 8 ore;
16.2.2. periodo lavorativo (nastro) superiore alle 12 ore;
16.2.3. percorrenza fuori della rete aziendale superiore a 250 km;
16.2.4. vi sia nel turno una sosta fuori della rete aziendale superiore alle 3 ore ed inferiore alle 7 ore (rispetto all'orario ufficiale dei treni in arrivo e ripartenza) e ricadente in tutto od in parte nell'intervallo tra le ore 1.00 e le ore 5.00.
16.3. I predetti "turni disagiati fuori rete" sono considerati ammissibili nella normale turnazione di lavoro, anche se comportano eventuali prestazioni straordinarie sia per supero dell'orario di lavoro effettivo sia per il supero del periodo lavorativo (nastro).
16.4. In caso di turno disagiato fuori rete, la diaria fuori rete viene erogata secondo le seguenti
percentuali complessive calcolate secondo le nuove basi di carattere aziendale indicate nel prospetto allegato n. 1/E:
16.4.1. diaria fuori rete per turno disagiato: 100%;
16.4.2. diaria fuori rete per turno disagiato con pernottamento con dormitorio: 120%;
16.4.3. diaria fuori rete per turno disagiato con sosta fuori rete di cui al punto 16.2.4: 150%;
16.4.4. diaria fuori rete per turno disagiato con pernottamento senza dormitorio: 180%.
16.5. Treni merci completi fuori rete: al personale di macchina e di scorta che opera sui treni merci in servizio di noleggio per conto TRENITALIA o altre aziende verrà corrisposto il seguente trattamento economico:
- diaria fuori rete del 100%. Tale indennità verrà erogata solo in caso di prestazione lavorativa superiore alle 4 ore (per servizio su rete aziendale) ed è comprensiva delle competenze dovute per eccedenze di lavoro effettivo
giornaliero (8 ore) fino a 60 minuti primi, dovuti a ritardi;
- indennità di € 11,00 (L. 21.298); tale indennità verrà corrisposta solo in caso di effettuazione di treni aventi in composizione carri carichi o vuoti sia in andata che in ritorno nello stesso turno; qualora il servizio venga effettuato solo in andata o solo in ritorno l’indennità di cui sopra viene ridotta a € 6,00 (L. 11.618); qualora vengano effettuati più servizi nel corso del turno, verrà corrisposta una indennità pari a € 13,00 (L. 25.171); in tale indennità ridotta è compreso l’invio o il ritorno con locomotore isolato o fuori servizio.
16.6. Per i servizi su Mantova e sulla Bologna-Vignola alle diarie calcolate secondo i commi precedenti saranno aggiunti € 5,00 (L. 9.681) per ogni turno giornaliero.
16.7. Le diarie oggetto del presente articolo sono per il 50% utili per il calcolo dell’accantonamento annuale del T.F.R., non hanno effetto su alcun altro istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensive delle relative incidenze.
16.8. Gli aumenti dovuti all’applicazione del presente articolo saranno riconosciuti per i servizi effettuati dal 1/07/2003.
Art. 17
AUTOLINEE AZIENDALI - SERVIZIO DI LINEA
17.1 Nella costruzione dei turni per l'effettuazione del servizio, fino a 10h30' non vi sarà limite di frazioni, diversamente, i turni a 3 frazioni lavorative dalle 10h31' fino alle 13h30' di nastro, non dovranno superare il 20% nel volume dei turni per territorio. I turni a 3 frazioni dalle 10h31 saranno considerati "turni disagiati" (vedi 17.2.5). Turni con n° di frazioni superiore a 3 dalle 10h31' di nastro, saranno oggetto di confronto fra le parti e retribuiti come turni disagiati (vedi 17.2.5).
I turni con nastro lavorativo fra le 11h31' e le 13h30' saranno contenuti entro un tetto del 30% dei turni complessivi per territorio (Bologna - Ferrara - Rimini).
17.2. Le indennità di diaria ridotta vengono riconosciute secondo le seguenti percentuali calcolate con le nuove basi indicate nel prospetto allegato n. 1/E:
17.2.1.Periodo continuativo:
da 6 a 10 ore 9%
oltre 10 ore 24%
17.2.2.Periodo non continuativo:
da 10 a 14 ore 13%
oltre 14 ore 24%
17.2.3.Per periodo continuativo si intende anche una frazione lavorativa con periodi di guida intervallati da non più di 10' di sosta in residenza, come da orario di servizio.
17.2.4.Le diarie oggetto del presente articolo sono per il 50% utili per il calcolo dell’accantonamento annuale del T.F.R., non hanno effetto su alcun altro istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensive delle relative incidenze.
17.2.5.Oltre al trattamento di diaria sopra riportato, vengono riconosciute al personale di guida ove ricorrano i presupposti, le seguenti indennità:
- indennità di guida pari a € 0,90 (L. 1.724) per ogni ora di guida effettiva rilevata dall'orario di servizio (*) oltre le cinque ore di guida effettiva € 1,20 (L. 2.323);
- indennità chilometrica di € 0,05 (L. 97) per ogni chilometro di percorrenza desunta dall’orario di servizio (*)
- indennità turni disagiati: E' corrisposta al personale che effettua turni con 3 frazioni lavorative o con frazioni lavorative superiori, ed è pari a:
▪ 3 FRAZIONI LAVORATIVE
Nella fascia 10,31 - 11,30 € 1,50 (L. 2.904)
Nella fascia 11,31 - 12,45 € 2,50 (L. 4.841)
Nella fascia 12,46 - 13,30 € 3,00 (L. 5.808)
▪ 4 FRAZIONI LAVORATIVE
Nella fascia 10,31 - 13,30 € 4,00 (L. 7.745)
- indennità supero nastro pari a € 2,00 (L. 3.872) per ogni nastro lavorativo di durata compresa fra ore 11.31 e ore 12.45 desunto dal turno.
- indennità supero nastro pari a € 3,50 (L. 6.766) per ogni nastro lavorativo di durata compresa fra ore 12.46 e 13.30 desunto dal turno.
- Le indennità di supero nastro non si cumulano fra loro, la seconda assorbe la prima.
(*) In caso di prolungate deviazioni di percorso dovute a lavori le nuove distanze e i tempi di percorrenza saranno fissati dalla Direzione di Esercizio sentite le XX.XX..
17.2.6 Le indennita’ di cui al punto 17.2.5. non rientrano nella base di calcolo del T.F.R. ne’ di alcun altro istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensive delle relative incidenze.
Art. 18
AUTOLINEE AZIENDALI - SERVIZIO DI NOLEGGIO E DI FUORI LINEA ATTIVO
18.1 Per servizio di fuori linea attivo si considera ogni servizio assimilabile al noleggio con conducente, effettuato con veicoli abilitati al servizio di linea ed in possesso della necessaria autorizzazione, svolto per conto di terzi.
In tale servizio potrà essere impiegato personale assegnato ad altri impianti o servizi aziendali in possesso delle patenti di legge.
Ogni servizio di noleggio e/o fuori linea attivo viene considerato quale turno lavorativo della durata massima di ore 6.30 giornaliere.
Potrà essere richiesta dall’Azienda una prestazione integrativa retribuita per il completamento del turno nelle rispettive forme (servizio misto linea, noleggio e/o fuori linea attivo; doppio servizio di noleggio e/o fuori linea attivo).
18.2 Non sono ammessi rimborsi di vitto e alloggio, salvo i casi di servizi all’estero o i casi concordati con la Direzione di Esercizio.
18.3. In caso di effettuazione di un turno misto “linea + noleggio e/o fuori linea attivo”, ai soli fini retributivi, non si procede alla trasformazione di unico periodo lavorativo, nè come trattamento complessivo di noleggio e/o fuori linea attivo, nè come trattamento complessivo di linea. La durata complessiva di tali turni ha rilievo ai fini dei limiti di durata del lavoro effettivo e dei tempi di guida fissati dalle disposizioni di Xxxxx e CCNL.
18.4. Al personale di guida in servizio di noleggio e/o fuori linea attivo vengono riconosciute le seguenti indennità forfetariamente determinate sostitutive dell'indennità di lavoro straordinario e del trattamento di trasferta:
fino a 4 ore € 12,00 (L. 23.235)
da 4 a 7 ore € 17.50 (L. 33.884) + € 5,00 (L. 9.681,35) nei casi di cui al punto 18.3, qualora la prestazione aggiuntiva sia richiesta al di fuori del normale nastro da turno operativo ed esclusi i brevi servizi notturni.
oltre 7 fino a 16 ore € 2,40 (L. 4.647) per ogni ora oltre 16 ore € 3,00 (L. 5.808) per ogni ora
indennità chilometrica di € 0,09 (L. 174) per ogni chilometro di percorrenza riportato sul foglio di viaggio (mod. M/4).
Per “brevi servizi notturni”, di durata non superiore a ore 7 complessive comprese fra le ore 22.00 e le ore 5.00 del giorno successivo, viene applicata una maggiorazione delle precedenti indennità pari al 100% comprensiva dell’indennità per lavoro notturno.
Sono considerati estensione dei “brevi servizi notturni” i servizi effettuati in modo continuativo e comprendenti in tutto od in parte prevalente (almeno il 50%) detto periodo, purchè non superiori a dieci (10) ore di durata complessiva.
La parte di servizio espletata oltre le sette (7) ore complessive e fino alle dieci (10) ore, quindi per un massimo di tre (3) ore, viene retribuito con le normali indennità orarie previste (€ 2,40 (L. 4.647) per ogni ora).
Il trattamento previsto per i “brevi servizi notturni” non viene applicato a servizi che iniziano prima delle ore 19.00 e terminano dopo le ore 08.00 del giorno successivo.
Le maggiorazioni previste per i “brevi servizi notturni” si intendono applicabili anche alle percorrenze chilometriche effettuate nell’intero servizio.
18.5. Per il secondo agente a bordo, durante il periodo non di guida, compreso il ritorno in treno e/o bus per l'agente di spinta con rimborso del costo del biglietto di 2° classe del primo treno e/o bus utile (come orario di arrivo) le indennità sopra riportate sono ridotte al 50%.
18.6 Per i servizi autosostitutivi di ferrovia straordinari (escluso servizi programmati quali Parma-Suzzara) decisi dall'Azienda, verrà corrisposta un'indennità pari ad € 12,00 (L. 23.235) per ogni turno di guida utilizzato e verranno corrisposte le indennità (orario di guida/ora e di €/km) previste per i servizi di linea.
18.7 Le indennità orarie di cui sopra sono per il 50% utili per il calcolo dell’accantonamento annuale del T.F.R., non hanno effetto su alcun altro istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensive delle relative incidenze.
Le altre indennità non rientrano nella base di calcolo del T.F.R. ne’ di alcun altro istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensive delle relative incidenze.
ART. 19 TRASFERTE E DIARIE
19.1 Con riferimento alla disciplina delle trasferte e delle diarie le parti si danno atto che, ferme restando le clausole normative previste dal CCNL, ove non modificate, i trattamenti economici convenuti nel presente accordo sono complessivamente migliorativi di quelli stabiliti nella contrattazione nazionale e pertanto assorbono e sostituiscono in toto questi ultimi.
Art. 20 INDENNITA' TURNO
20.1. L’Indennità di turno viene riconosciuta oltre al personale viaggiante a:
- personale di stazione;
- personale di deposito in turno manutenzione materiale rotabile;
- personale del call center;
20.2 L'indennità di turno del personale turnista viene stabilita in € 2,00 (L. 3.873), ed in € 3,50 (L. 6.777) per i macchinisti, con totale assorbimento della indennità di cui all'art. 5a del CCNL del 21.05.1981.
20.3. La presente indennità è utile per il calcolo dell’accantonamento annuale del T.F.R., non ha
effetto su alcun altro istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
Art. 21 REPERIBILITA’
21.1. L’Azienda potrà istituire servizi di reperibilità secondo la normativa in atto, per sopperire a particolari esigenze di servizio nei periodi di impresenziamento e nei periodi coincidenti con la prima e l’ultima corsa dei treni e delle autolinee.
21.2. Il personale chiamato ad effettuare la reperibilità viene cosi individuato:
a) Settore Trazione – Scorta treni;
b) Settore Impianti elettrici e di segnalamento, telefoni, trazione elettrica (M.L. a Roveri e Suzzara)
c) Settore officina M.R. autolinee.
d) Movimento autolinee.
21.2.1. Per il punto a) il servizio sarà eseguito da un agente profilo professionale di Deposito/Officina o del settore Trazione/Scorta.
21.2.2. Per il punto b) il servizio è giornaliero e sarà articolato per unità operative (squadre) composte da due agenti aventi formazione professionale compatibile con interventi in autonomia.
Ogni squadra sarà reperibile per 6 giorni continuativi della settimana a rotazione e di norma per un arco di tempo che intercorre dalla partenza del primo treno all'arrivo dell'ultimo treno sia passeggeri che merci effettuato sulle linee di competenza delle singole squadre. Le squadre afferenti le sedi di Roveri e di Suzzara sono composte da 1 agente IEST e 1 agente della M.L. Per quest’ultimo è prevista idonea formazione sui rischi specifici degli impianti IEST.
21.2.3 Per il punto c) il servizio sarà limitato ad un solo agente per ogni impianto in grado di assicurare un servizio di intervento in caso di avaria di un veicolo e contempla la possibilità di intervento sul luogo dell’evento, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 21.6.1. sulla corresponsione di quanto dovuto per la prestazione fuori orario.
21.2.4 Per il punto d) il servizio sarà limitato ad un solo agente per ogni impianto in grado di assicurare il servizio e contempla la possibilità di intervento sul luogo dell’evento, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 21.6.1. sulla corresponsione di quanto dovuto per la prestazione fuori orario.
21.3. La giornata di reperibilità si svolge fuori dell'orario normale di lavoro del settore di appartenenza del personale incaricato.
Nel caso in cui gli agenti in reperibilità vengano chiamati prima del proprio orario di lavoro (esempio 8 - 12; 13,10 -17), potranno compensare tale periodo anticipando l'orario di termine di lavoro, con l'obbligo però di rimanere reperibile per il resto della giornata di reperibilità.
21.4. Nel caso di non utilizzazione dell'impianto DCO/CTC che ne richieda l'interruzione, sarà sospeso anche il servizio di reperibilità.
21.5. Per il reperimento del personale in reperibilità si provvederà per quanto sarà possibile con:
▪ telefoni cellulari o altro.
▪ mediante telefono fisso;
▪ utilizzazione di un agente in servizio;
21.6.1. L'agente chiamato in servizio dovrà presentarsi entro 30 minuti dalla chiamata per gli agenti di cui al punto a) del comma 21.2. e entro 1 ora dalla chiamata per gli agenti di cui al punto b), c) e
d) del comma 21.2.
− le ore di lavoro in regime di reperibilità, oltre all'effettuazione dell'ordinario turno di servizio, danno diritto al pagamento di ore straordinarie, se non vengono compensate con pari ore di anticipo del termine del lavoro.
21.6.2. Agli agenti di cui al punto b) del comma 21.2. vengono inoltre applicate le seguenti normative:
− le ore di lavoro nei giorni di mancato riposo danno diritto al pagamento di ore straordinarie festive se il periodo di prestazione é inferiore a 4 ore; in applicazione del CCNL, sarà corrisposto anche il 50% della retribuzione minima conglobata per le restanti ore non lavorate, fino all’orario normale giornaliero. Se la prestazione di lavoro sarà superiore alle 4 ore, verrà corrisposta la maggiorazione festiva, integrata, se ricorrono le condizioni, anche dalla maggiorazione straordinaria; in questo caso l'agente avrà diritto ad un giorno di riposo da effettuarsi secondo l'attuale normativa nazionale.
21.7. Per ogni giornata di reperibilità sarà corrisposta l'indennità di cui al successivo punto 21.8; tali indennità non potranno ovviamente essere riconosciute agli agenti che, pur non essendo in turno di reperibilità, siano chiamati in servizio per particolari esigenze contingenti.
21.8. Al personale comandato in servizio di reperibilità verrà corrisposta un’indennità fissa per ogni giorno di reperibilità pari a € 6,00 (L. 11.618) nelle giornate feriali, a € 8,00 (L. 15.490) nelle giornate di sabato e festive con servizi ferroviari non operanti dalle ore 23.00 alle ore 04.00 oppure
€ 8.00 (L. 15.490) e € 12.00 (L. 23.235) con servizi ferroviari operanti anche entro tale limite. Tale indennità è utile per il calcolo dell’accantonamento annuale del T.F.R., non ha effetto su alcun altro istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
21.9. L’indennità di reperibilità è comprensiva dell’indennità di turno che pertanto non verrà erogata.
21.10 l personale inserito in un servizio di reperibilità chiamato per particolari urgenti necessità per effettuare un intervento di manutenzione o un servizio di turno verrà corrisposta, per non più di una volta nella medesima giornata, una indennità di effettuazione di prestazione in reperibilità di € 15,00 (L. 29.044) per chiamate collocate 1 ore prima o 1 ora dopo l’inizio o il termine del normale orario di servizio o € 25,00 (L. 48.407) per chiamate fuori da tali limiti. Tale indennità non rientra nella base di calcolo del T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
21.11 l personale non inserito in un servizio di reperibilità, ma ugualmente chiamato in servizio secondo le modalità del punto 21.2 per effettuare una ulteriore prestazione oltre a quella degli agenti reperibili verrà corrisposta una indennità di chiamata maggiorata del 30% rispetto a quella prevista al punto 21.10.
Art. 22 INDENNITA’ VARIE
22.1 INDENNITA’ D.C.O./D.U.
Agli Agenti che prestano servizio sull’impianto C.T.C. svolgendo mansioni di
D.C.O. viene erogata una indennità di € 1,00 (L. 1.936) per ogni ora di effettiva prestazione in due agenti e € 2,50 (L. 4.841) per ogni ora di effettiva prestazione di un solo agente che svolga o meno anche mansioni di D.M. Agli agenti che prestano servizio svolgendo mansioni di D.U. viene erogata una indennità di € 1,00 (L. 1.936) per ogni ora di effettiva prestazione. La presente indennità è frazionabile ogni 15 minuti ed è arrotondata in difetto.
La presente indennità è utile per il calcolo dell’accantonamento annuale del T.F.R., non ha effetto su alcun altro istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze
22.2 INDENNITÀ’ DI CASSA
€ 15,00 (L. 29.044) = per 14 mensilità -,
Sostituzione cassiere
Per la sostituzione del titolare cassiere verrà corrisposta l’indennità di cassa giornaliera di € 1,00 (L. 1.936).
Il servizio può essere svolto da agenti attualmente inquadrati dal parametro 175 al parametro 250.
Le presenti indennità sono utili per il calcolo dell’accantonamento annuale del T.F.R., non hanno effetto su alcun altro istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensive delle relative incidenze.
22.3 PREMIO PER ESAZIONI SUPPLETIVE FERROVIARIE
Al Personale Viaggiante Ferroviario per incassi effettuati a bordo viene corrisposto un premio per esazioni suppletive calcolato secondo le percentuali seguenti:
1. 13% su prezzo del biglietto emesso in treno;
2. 30% su diritto per esazione in treno;
3. 30% su soprattasse, penalità e contravvenzioni.
I valori di cui sopra sono riconosciuti solo nel caso di effettivo incasso da parte dell’Azienda.
Il personale non può reclamare alcun premio nel caso in cui l’Azienda creda opportuno abbandonare l’esazione della soprattassa.
La presente indennità non rientra nella base di calcolo del T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
22.4 INDENNITÀ DI MANEGGIO DENARO NELLE STAZIONI
Alle stazioni abilitate al movimento e presenziate da agenti di ruolo, sarà concessa
una indennità annua corrispondente al 3 per mille, dell’incasso lordo effettuato da ogni singola stazione per soli viaggiatori e bagagli nell’anno solare precedente.
Tale indennità, comprensiva dell’indennità di maneggio denaro e custodia titoli, dovrà essere ripartita fra il personale fisso in ogni impianto, in ragione del rischio da ciascuno corso per il maneggio degli incassi considerati.
La presente indennità non rientra nella base di calcolo del T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
22.5 INDENNITA’ DI GUIDA MEZZI AZIENDALI
A seguito della dotazione di mezzi aziendali nei diversi settori, si è stabilita una disciplina che regola l’uso, la manutenzione e la responsabilità della guida degli automezzi.
Vengono confermate le seguenti forme assicurative:
a) Assicurazione KASCO per i danni ai mezzi della FER per colpa del guidatore con franchigia di € 150,00 (L. 290.441).
b) Assicurazione per la difesa legale del guidatore.
c) Eventuale associazione all'ACI per il soccorso stradale su tutto il territorio nazionale (L’associazione o meno sarà decisa dall’azienda a cui faranno carico i costi di soccorso se necessari).
Per i lavoratori non delle autolinee e non quadri, per la copertura degli oneri che in linea generale restano necessariamente a carico del dipendente, rinnovo patente, multe ecc, viene riconosciuta una indennità di guida giornaliera di € 0,80 (L. 1.549); tale indennità sarà riconosciuta in caso di effettuazione di almeno un viaggio di andata e ritorno dalla propria sede di lavoro. Tale indennità non rientra nella base di calcolo del T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
22.6 INDENNITA’ DI PERNOTTAZIONE
Al personale viaggiante che parte o torna in residenza nell'intervallo di tempo dalle ore 22 alle ore 5 ed abbia titolo alla indennità di diaria ridotta, compete una indennità specifica di pernottazione nella misura del 10% delle basi indicate nel prospetto allegato n. 1/E. Tale indennità è per il 50% utile per il calcolo dell’accantonamento annuale del T.F.R., non ha effetto su alcun altro istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
La presente normativa è applicabile solo per i servizi in rete sociale.
22.7 INDENNITA’ DI LAVORO NOTTURNO
Al personale ML e IEST, in caso di lavoro effettuato in ore notturne nella tratta di linea di residenza verrà riconosciuta una specifica indennità di lavoro notturno di importo e con modalità di calcolo pari all’indennità di trasferta di cui all’articolo
15.1. Tale specifica indennità è comprensiva di quelle di cui all’articolo 6.11.6. e della maggiorazione per lavoro notturno, in quanto complessivamente di miglior favore. Tale indennità non rientra nella base di calcolo del T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
Al personale delle stazioni e della M.M.R. verrà riconosciuta una specifica indennità di lavoro notturno pari a € 5.00 (L. 9.681) per ogni ora ricadente dalle ore 22,00 alle ore 5.00 tale specifica indennità è comprensiva della maggiorazione per lavoro notturno, in quanto complessivamente di miglior favore. Tale indennità non rientra nella base di calcolo del T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
22.8 INDENNITA’ MANOVRE IN RACCORDI DI TERZI
Al personale che è impiegato in manovre in raccordi di terzi viene riconosciuto:
− indennità per ogni turno di lavoro pari a € 11,00 (L. 21.299), ovvero € 5,00 (L. 9.681) qualora sia contestualmente corrisposta una qualsiasi indennità di trasferta o di diaria ridotta pari o superiore al 50%;
− indennità di trasferta fuori rete o di diaria ridotta equiparata, solo qualora il raccordo sia a distanza superiore a 20 km dalla rete aziendale;
Le indennità del presente articolo non rientrano nella base di calcolo del T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensive delle relative incidenze.
La FER si impegna a fornire, anche in rapporto con l'azienda per cui viene effettuato il lavoro, tutte le indicazioni e le strumentazioni necessarie, secondo la vigente normativa, per la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
22.9. MAGGIORAZIONE INDENNITA’ DI SPOSTATO RIPOSO
Viene riconosciuta una maggiorazione di indennità di spostato riposo, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL, tale maggiorazione compete esclusivamente quando “l'effettiva prestazione settimanale abbia superato l’orario massimo settimanale” escludendo pertanto eventuali giornate di mancata prestazione lavorativa (sciopero - congedo - malattie - ecc.), ed è equivalente alla maggiorazione del 10% per lavoro straordinario. Tale indennità non rientra nella base di calcolo del
T.F.R. né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
22.10. ISTRUTTORE ACCREDITATO RFI
Ai lavoratori non quadri con abilitazione Istruttore accreditato RFI che svolgono altre funzioni oltre all’effettivo svolgimento dell’attività di Istruttore accreditato RFI verrà riconosciuta l’indennità prevista in allegato n. 2/11-D. La suddetta indennità verrà riconosciuta per 14 mesi, rientra nella base di calcolo del TFR, non ha effetto su alcun altro istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
22.11. FUNZIONI SUPERIORI AGENTI DI MOVIMENTO
Agli agenti abilitati di altri reparti che svolgono l’attività di macchinista, capo treno, operatore di esercizio, per ogni giorno di effettiva prestazione di tali attività
vengono riconosciute le competenze variabili nonché la differenza di retribuzione tabellare avendo come riferimento la relativa figura ad un parametro di inquadramento di macchinista o di capo treno o di operatore di esercizio pari o immediatamente superiore a quello attribuito.
22.12. TRENI MERCI IN ORARIO NOTTURNO
Per i treni merci in servizio di noleggio effettuati per conto TRENITALIA la cui effettuazione ricada in tutto od in parte in orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00) verranno riconosciute, in aggiunta alle altre indennità:
- € 5.20 (L. 10.068) per ora frazionabile ogni quindici minuti arrotondata in difetto.
Tale indennità non rientra nella base di calcolo del T.F.R. ne’ di alcun altro istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
22.13. MANOVRE SCALO DI GUASTALLA/X. XXXXXXX.
Ai manovratori che alla guida dei mezzi di trazione aziendali effettuino manovre da e per il piazzale merci di X. Xxxxxxx viene riconosciuta una indennità pari a € 5,00 (L. 9.681) a turno. Tale indennità non rientra nella base di calcolo del TFR ne di alcun altro istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
22.14. FUNZIONI DI COLLETTORE.
Negli impianti di Roveri, Ferrara Porta Reno, Sermide, Parma e Rimini è prevista la possibilità di versamento degli incassi da parte di Capi Treno, Autisti e Verificatori, in giornate stabilite dalla FER, sentite le XX.XX., sarà presente un agente con funzione di collettore; analoga funzione di collettore viene svolta dagli agenti che operano con le rivendite di biglietti a terra.
All’agente che svolgerà la funzione di collettore è riconosciuta una indennità, comprensiva dell’indennità di maneggio denaro e custodia titoli, pari a € 2,00 (L. 3.873) per ogni giorno di svolgimento della funzione.
Tale indennità non rientra nella base di calcolo del TFR ne di nessun altro istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva della relative incidenze.
22.15. INDENNITA’ DI ABILITAZIONE PER PERSONALE NON DI MOVIMENTO.
Agli agenti (con parametro pari o inferiore a 160) in possesso delle abilitazioni RFI (Modulo E) del Deposito di riferimento (Allegato n. 2/8) saranno riconosciuti per ogni giorno di presenza i valori indicati nell’Allegato n. 2/11-F.
Quando l’agente svolge funzioni di macchinista non gli saranno riconosciute le indennità previste al punto 6.2.2..
L’indennità non sarà erogata ai lavoratori che per motivi individuali non siano in grado di assolvere all’obbligo di svolgere, a richiesta dell’Azienda, le mansioni previste dalle abilitazioni di cui sopra.
Tale indennità non rientra nella base di calcolo del TFR né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
Art. 23 FORMAZIONE
23.1. Nel quadro del modello organizzativo che si delinea nel presente Accordo di Secondo Xxxxxxx, fermo restando l’obbligo di provvedere all’arricchimento professionale dei colleghi meno esperti da parte di ogni dipendente, la formazione costituisce il fattore decisivo del cambiamento capace di promuovere lo sviluppo di risorse umane adeguate alle nuove esigenze strategiche ed operative.
23.2. Per supportare l’attuazione degli interventi organizzativi, il rafforzamento di professionalità maggiormente rispondenti alle continue innovazioni tecniche e tecnologiche e la massimizzazione dell’efficienza sotto il profilo organizzativo, tutti i dipendenti sono soggetti ad attività di formazione.
23.3. Gli effettivi periodi da dedicare ad interventi di formazione saranno successivamente definiti dall’azienda, previo confronto con la RSU/RSA, diversificandone la misura in relazione alla qualificazione professionale, alle necessità di aggiornamento ed alle esigenze organizzative che potranno scaturire dall’attuazione dei previsti programmi di mobilità orizzontale e/o interaziendale.
Art. 24
MULTIFUNZIONALITA'
24.1. I lavoratori sono tenuti a svolgere le mansioni previste dai processi di multifunzionalità di cui al presente accordo ed ad utilizzare, previo processo formativo e di istruzione ove occorrano, le eventuali apparecchiature, macchinari, rotabili ed autoveicoli in dotazione alla FER.
24.2. Lo svolgimento di particolari funzioni in materia di sicurezza e salute del lavoro sulla base delle normative, regolamenti e disposizioni vigenti (ad es: D.L.vo 626/94, D.Lvo 494/96) e altre che dovessero essere emanate in futuro, ove svolte come attività lavorativa, in affiancamento o sostituzione della prestazione ordinaria, non comporterà alcun riconoscimento aggiuntivo.
24.3. Gli agenti con qualifiche di comando e/o coordinamento operativo svolgono, all'occorrenza, anche le attività degli agenti sottoposti, oltre alle funzioni di comando e/o coordinamento.
24.4. Tutto il personale è tenuto a svolgere, in caso di necessità, le mansioni relative alle abilitazioni conseguite, elencate al punto 4.14., secondo quanto previsto nel presente accordo.
Art. 25 STRAORDINARIO
25.1 Su motivata richiesta aziendale, validata previo accordo con le RSA sottoscrittrici del presente accordo (un rappresentante per sigla), ai lavoratori degli uffici e delle officine e manutenzione impianti fissi potrà essere richiesto, con un preavviso che di norma sarà almeno di 48 ore, lo svolgimento di lavoro straordinario fino a un massimo di 250 ore annuali
25.2 Nei casi imprevisti ed eccezionali, per i quali è indispensabile l’utilizzo di prestazioni straordinarie, possono essere derogati il termine di preavviso ed il ricorso alle procedure di validazione.
25.3 Le parti convengono che le attività di servizi agli organi societari costituiscono servizi indispensabili e che il personale addetto può, con il proprio consenso, superare la durata giornaliera di lavoro effettivo, con remunerazione dell'orario eccedente quello normale di lavoro in base alle maggiorazioni contrattuali del lavoro straordinario.
Art. 26 ASSUNZIONI
26.1. Le assunzioni che necessitano, nel periodo di validità del presente accordo, saranno effettuate da FER ricorrendo anche a contratti di formazione e lavoro o contratti di lavoro interinale secondo le disposizioni normative e contrattuali stabilite in sede nazionale, fatta salva in ogni caso una quota massima del 40% dei posti disponibili da riservare a selezioni interne per favorire la mobilità interna, con approssimazione all'unità intera superiore. Con le modalità di cui al primo periodo si procederà per coprire le posizioni non attribuite e per quelle resesi disponibili a seguito delle selezioni interne. Rimane salva ed impregiudicata la possibilità di procedere ad assunzioni di personale esperto.
26.2. Altre forme di contratti di lavoro flessibile possono essere operativamente adottate successivamente, tenendo presenti le effettive esigenze organizzative per
quanto concerne il contratto a tempo determinato o il contratto di apprendistato nonché la compatibilità con le possibilità organizzative e concrete di inserimento nella vigente esigenza organica per il part-time orizzontale e/o verticale.
26.3. La FER si farà carico dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale assunto, sia ai fini del conseguimento delle abilitazioni necessarie che ai fini dell'antinfortunistica. La partecipazione ai corsi è obbligatoria. Non si procederà al consolidamento dell'assunzione in caso di non partecipazione o di partecipazione con esito negativo.
Art. 27
PERSONALE INIDONEO
27.1. Per la vigenza del presente accordo e comunque fino al 31 dicembre 2004, l’azienda si impegna, nel rispetto delle disposizioni in vigore, a ricollocare fino ad un massimo di 8 lavoratori risultati inidonei alle mansioni svolte.
27.2. Le parti si incontreranno entro il 30/06/2004 per valutare l’andamento del fenomeno, il grado di effettivo utilizzo di tali lavoratori nonché il conseguente onere eventualmente sostenuto dall’azienda.
Art. 28 PART-TIME
28.1. Visto quanto stabilito dal CCNL in materia le parti si danno atto che l’istituto del part time sarà regolamentato tenendo conto delle esigenze dell’organizzazione
aziendale entro 3 mesi dalla firma del presente accordo e successivamente applicato.
Art. 29
NUOVI REGOLAMENTI
29.1. Le parti concordano sulla necessità di attivare entro 30 giorni dalla firma del presente accordo una commissione mista paritecnica che proporrà un testo su:
- regolamento avanzamenti e promozioni;
- regolamento per l’erogazione dell’anticipazione del T.F.R.
- regolamento per l’attuazione della Legge 146/90 e successive integrazioni e modificazioni
la Commissione dovrà concludere i lavori entro 3 mesi.
Art. 30
LAVORI FINANZIATI CON LEGGI DI INVESTIMENTO
30.1. In caso di necessità e nel periodo di sospensione di esercizio ferroviario per i lavori di miglioramento linea, alcune attività potranno essere svolte anche presso altri Depositi previa informativa antinfortunistica.
Saranno effettuati opportuni incontri con le XX.XX. per gli aspetti organizzativi.
30.2. I lavori di investimento porteranno alla introduzione in azienda di nuovi impianti e nuove tecnologie. Saranno effettuati opportuni incontri con le XX.XX. sugli eventuali problemi organizzativi, normativi e formativi (con particolare riferimento alle problematiche connesse con l’introduzione della trazione elettrica).
Art. 31
UNA TANTUM
31.1 Al personale di ruolo in forza alla data della firma del presente accordo sarà erogata a titolo di una tantum la somma di € 980,00 (parametro 170) da riparametrare e da incrementare di un importo di € 775,00 (parametro 170) da riparametrare per i dipendenti ex-FBP, di € 415,00 non riparametrati per i dipendenti ex-FP, di € 245,00 non riparametrati per i dipendenti ex FPS, e da corrispondersi (pro quota rispetto al 1/01/01) con la mensilità di luglio 2003
31.2 Tale una tantum non rientra nella base di calcolo del TFR né di nessun istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
Le parti si danno atto che le cifre corrisposte a seguito degli accordi aziendali 1/01/2001 e 27/06/2002 sono state erogate a titolo di anticipazione dei premi di risultato relativi agli anni 2001 e 2002 e dell’una tantum prevista dal punto 31.1 del presente accordo. Al momento dell’erogazione di questi ultimi istituti economici si procederà quindi a detrarre i predetti anticipi fino a concorrenza dell’importo di € 2.065,83 (parametro 170) da riparametrare.
ENTRATA IN VIGORE
32.1. Tutte le nuove indennità ed i riassorbimenti entreranno in vigore e/o verranno liquidate, salvo diversa specificazione, dal 01/07/2003.
Art. 33
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
33.1. Le parti convengono di incontrarsi entro il 15 ottobre 2003 al fine di valutare se le retribuzioni, percepite dai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2000 risultavano in servizio nelle ex Gestioni Governative, si discostino a parità di prestazione dalla somma fra quanto in precedenza attribuito ed il miglioramento economico riconosciuto con il presente accordo (mediamente € 706,00 annui al par. 170).
Il confronto avverrà raffrontando l’imponibile fiscale del Mod. CUD 2000 + aumenti derivanti dal CCNL + eventuali scatti e/o passaggi di profilo professionale maturati dal
1/01/2001 con quanto effettivamente percepito a seguito dell’applicazione del presente accordo.
In tal caso le parti si riservano di approntare le iniziative in grado di risolvere la situazione predetta attraverso interventi “ad personam”.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno atto che le modifiche introdotte nulla innovano rispetto al contenuto delle precedenti disposizioni di ugual tenore, ma costituiscono dei semplici chiarimenti della disciplina originaria.
Le parti si danno atto che il presente accordo, il quale ai sensi dell’art.1 sostituisce anche quello del 12.12.1996, assorbe, a far data dal 1.1.1995, tutti gli effetti, sia economici che normativi, dell'Accordo Integrativo Aziendale 23 luglio 1992 (ex F.S.F.), anche qualora la vertenza giudiziale in merito a quest'ultimo Accordo si risolva in modo favorevole alle istanze dei lavoratori.
Le parti concordano che le predette dichiarazioni non precostituiscono in alcun modo la soluzione della vertenza giudiziale e non hanno pertanto alcun effetto ai fini dell'esito della stessa per il periodo fino al 31.12.1994.
CLAUSOLA DI RISERVA
Le XX.XX. si riservano di sottoporre il presente accordo all’approvazione dei lavoratori medianre referendum.
ALLEGATO 1
TABELLE RETRIBUTIVE
INDICE
A) Indennità mensile x 14 pag. 3
B) Indennità di presenza ........................................................................................................ pag. 4
C) Risultato di esercizio ......................................................................................................... pag. 5
D) Base calcolo trasferte impianti fissi .................................................................................. pag. 6
E) Base calcolo diarie personale viaggiante o
impianti fissi in attività di trazione o scorta .................................................................... pag. 7
F) Integrazione retribuzione aziendale al personale ex FSF ed ex FBP ............................. pag. 8
G) Integrazione retribuzione aziendale ad personam ......................................................... pag. 9
H ) Retribuzioni ad personam:
ex F.S.F........................................................................................................................ pag. 11
ex F.P. ......................................................................................................................... pag. 12
ex F.B.P. ...................................................................................................................... pag. 13
ex F.P.S........................................................................................................................ pag. 15
A) | INDENNITA' MENSILE X 14 | |||
FIGURE PROFESSIONALI | Parametro | VALORE MENSILE | VALORE AGGIUNTIVO MENSILE | |
Responsabile Unità Amministrativa/Tecnica Complessa | 250 | 240,00 | - | |
Capo Unità Organizzativa Amministrativa/Tecnica | 230 | 210,00 | - | |
Professional | 230 | 210,00 | - | |
Coordinatore di Esercizio | 210 | 201,00 | 50,00 | |
Coordinatore | 210 | 201,00 | 50,00 | |
Coordinatore Ferroviario (Pos. 2) | 210 | 201,00 | 50,00 | |
Coordinatore Ferroviario (con parametro ad esaurimento) | 207 | 201,00 | 50,00 | |
Capo Unità Tecnica | 205 | 199,00 | 50,00 | |
Coordinatore di Ufficio | 205 | 199,00 | 50,00 | |
Coordinatore Ferroviario (Pos. 1) | 202 | 198,00 | 50,00 | |
Specialista Tecnico Amministrativo | 193 | 195,00 | - | |
Collaboratore di Ufficio (con parametro ad esaurimento) | 193 | 195,00 | - | |
Addetto all'Esercizio | 193 | 195,00 | 35,00 | |
Capo Stazione | 193 | 172,00 | - | |
Assistente Coordinatore | 193 | 172,00 | 35,00 | |
Tecnico di Bordo | 190 | 170,00 | - | |
Macchinista (Pos. 4) | 190 | 170,00 | - | |
Capo Operatori | 188 | 169,00 | 35,00 | |
Macchinista (Pos. 3) | 183 | 168,00 | - | |
Operatore di Esercizio (Pos. 4) | 183 | 167,00 | - | |
Operatore Certificatore | 180 | 167,00 | - | |
Coordinatore della Mobilità | 178 | 166,00 | - | |
Collaboratore di Ufficio | 175 | 166,00 | - | |
Operatore di Esercizio (Pos. 3) | 175 | 163,00 | - | |
Operatore Tecnico | 170 | 160,00 | - | |
Operatore Tecnico (con funz. da C. Sq. Op./ e Coord. M.A.) | 170 | 160,00 | 35,00 | |
Addetto alla Mobilità | 170 | 160,00 | - | |
Macchinista (Pos. 2) | 165 | 159,00 | - | |
Capo Treno (Pos. 3) | 165 | 159,00 | - | |
Operatore Qualificato (Pos. 2) | 160 | 157,00 | - | |
Operatore di Gestione | 158 | 156,00 | - | |
Operatore di Esercizio (Pos. 2) | 158 | 156,00 | - | |
Operatore di Movimento e Gestione | 158 | 156,00 | - | |
Capo Treno (Pos. 2) | 158 | 156,00 | - | |
Operatore Qualificato di Ufficio (Pos. 2) | 155 | 155,00 | - | |
Assistente alla Clientela | 154 | 155,00 | - | |
Macchinista (Pos. 1) | 153 | 154,00 | - | |
Operatore Qualificato della Mobilità | 151 | 152,00 | - | |
Operatore di Stazione (Pos. 2) | 143 | 151,00 | - | |
Operatore Qualificato (Pos. 1) | 140 | 150,00 | - | |
Operatore Qualificato di Ufficio (Pos. 1) | 140 | 144,00 | - | |
Operatore di Esercizio (Pos. 1) | 140 | 144,00 | - | |
Capo Treno (Pos. 1) | 140 | 144,00 | - | |
Operatore di Stazione (Pos. 1) | 139 | 143,00 | - | |
Operatore della Mobilità | 138 | 143,00 | - | |
Capo Squadra Operatori di Manovra | 135 | 142,00 | - | |
Operatore di Scambi Cabina | 135 | 142,00 | - | |
Operatore di Ufficio | 130 | 141,00 | - | |
Operatore di Manutenzione | 130 | 141,00 | - | |
Collaboratore di Esercizio | 129 | 140,00 | - | |
Operatore di Manovra | 123 | 123,00 | - | |
Capo Squadra Ausiliari | 121 | 122,00 | - | |
Operatore Generico | 116 | 120,00 | - | |
Ausiliario | 110 | 110,00 | - | |
Ausiliario Generico | 100 | 107,00 | - |
B) | INDENNITA' DI PRESENZA | (a) | (b) | ||
FIGURE PROFESSIONALI | Parametro | valore X 5 giorni | valore X 6 giorni | ||
Responsabile Unità Amministrativa/Tecnica Complessa | 250 | 5,15 | 4,29 | ||
Capo Unità Organizzativa Amministrativa/Tecnica | 230 | 4,74 | 3,95 | ||
Professional | 230 | 4,74 | 3,95 | ||
Coordinatore di Esercizio | 210 | 4,32 | 3,61 | ||
Coordinatore | 210 | 4,32 | 3,61 | ||
Coordinatore Ferroviario (Pos. 2) | 210 | 4,32 | 3,61 | ||
Coordinatore Ferroviario (con parametro ad esaurimento) | 207 | 4,26 | 3,56 | ||
Capo Unità Tecnica | 205 | 4,22 | 3,52 | ||
Coordinatore di Ufficio | 205 | 4,22 | 3,52 | ||
Coordinatore Ferroviario (Pos. 1) | 202 | 4,16 | 3,47 | ||
Specialista Tecnico Amministrativo | 193 | 3,97 | 3,32 | ||
Collaboratore di Ufficio (con parametro ad esaurimento) | 193 | 3,97 | 3,32 | ||
Addetto all'Esercizio | 193 | 3,97 | 3,32 | ||
Capo Stazione | 193 | 3,97 | 3,32 | ||
Assistente Coordinatore | 193 | 3,97 | 3,32 | ||
Tecnico di Bordo | 190 | 3,91 | 3,26 | ||
Macchinista (Pos. 4) | 190 | 3,91 | 3,26 | ||
Capo Operatori | 188 | 3,87 | 3,23 | ||
Macchinista (Pos. 3) | 183 | 3,77 | 3,14 | ||
Operatore di Esercizio (Pos. 4) | 183 | 3,77 | 3,14 | ||
Operatore Certificatore | 180 | 3,71 | 3,09 | ||
Coordinatore della Mobilità | 178 | 3,66 | 3,06 | ||
Collaboratore di Ufficio | 175 | 3,60 | 3,01 | ||
Operatore di Esercizio (Pos. 3) | 175 | 3,60 | 3,01 | ||
Operatore Tecnico | 170 | 3,50 | 2,92 | ||
Operatore Tecnico (con funz. da C. Sq. Op./ e Coord. M.A.) | 170 | 3,50 | 2,92 | ||
Addetto alla Mobilità | 170 | 3,50 | 2,92 | ||
Macchinista (Pos. 2) | 165 | 3,40 | 2,83 | ||
Capo Treno (Pos. 3) | 165 | 3,40 | 2,83 | ||
Operatore Qualificato (Pos. 2) | 160 | 3,29 | 2,75 | ||
Operatore di Gestione | 158 | 3,25 | 2,71 | ||
Operatore di Esercizio (Pos. 2) | 158 | 3,25 | 2,71 | ||
Operatore di Movimento e Gestione | 158 | 3,25 | 2,71 | ||
Capo Treno (Pos. 2) | 158 | 3,25 | 2,71 | ||
Operatore Qualificato di Ufficio (Pos. 2) | 155 | 3,19 | 2,66 | ||
Assistente alla Clientela | 154 | 3,17 | 2,65 | ||
Macchinista (Pos. 1) | 153 | 3,15 | 2,63 | ||
Operatore Qualificato della Mobilità | 151 | 3,11 | 2,59 | ||
Operatore di Stazione (Pos. 2) | 143 | 2,94 | 2,46 | ||
Operatore Qualificato di Ufficio (Pos. 1) | 140 | 2,88 | 2,40 | ||
Operatore di Esercizio (Pos. 1) | 140 | 2,88 | 2,40 | ||
Operatore Qualificato (Pos. 1) | 140 | 2,88 | 2,40 | ||
Capo Treno (Pos. 1) | 140 | 2,88 | 2,40 | ||
Operatore di Stazione (Pos. 1) | 139 | 2,86 | 2,39 | ||
Operatore della Mobilità | 138 | 2,84 | 2,37 | ||
Capo Squadra Operatori di Manovra | 135 | 2,78 | 2,32 | ||
Operatore di Scambi Cabina | 135 | 2,78 | 2,32 | ||
Operatore di Ufficio | 130 | 2,68 | 2,23 | ||
Operatore di Manutenzione | 130 | 2,68 | 2,23 | ||
Collaboratore di Esercizio | 129 | 2,66 | 2,22 | ||
Operatore di Manovra | 123 | 2,53 | 2,11 | ||
Capo Squadra Ausiliari | 121 | 2,49 | 2,08 | ||
Operatore Generico | 116 | 2,39 | 1,99 | ||
Ausiliario | 110 | 2,26 | 1,89 | ||
Ausiliario Generico | 100 | 2,06 | 1,72 |
C) | RISULTATO DI ESERCIZIO | ||
FIGURE PROFESSIONALI | Parametro | Valore riparametrato | |
Responsabile Unità Amministrativa/Tecnica Complessa | 250 | 1.617,65 | |
Capo Unità Organizzativa Amministrativa/Tecnica | 230 | 1.488,24 | |
Professional | 230 | 1.488,24 | |
Coordinatore di Esercizio | 210 | 1.358,82 | |
Coordinatore | 210 | 1.358,82 | |
Coordinatore Ferroviario (Pos. 2) | 210 | 1.358,82 | |
Coordinatore Ferroviario (con parametro ad esaurimento) | 207 | 1.339,41 | |
Capo Unità Tecnica | 205 | 1.326,47 | |
Coordinatore di Ufficio | 205 | 1.326,47 | |
Coordinatore Ferroviario (Pos. 1) | 202 | 1.307,06 | |
Specialista Tecnico Amministrativo | 193 | 1.248,82 | |
Collaboratore di Ufficio (con parametro ad esaurimento) | 193 | 1.248,82 | |
Addetto all'Esercizio | 193 | 1.248,82 | |
Capo Stazione | 193 | 1.248,82 | |
Assistente Coordinatore | 193 | 1.248,82 | |
Tecnico di Bordo | 190 | 1.229,41 | |
Macchinista (Pos. 4) | 190 | 1.229,41 | |
Capo Operatori | 188 | 1.216,47 | |
Macchinista (Pos. 3) | 183 | 1.184,12 | |
Operatore di Esercizio (Pos. 4) | 183 | 1.184,12 | |
Operatore Certificatore | 180 | 1.164,71 | |
Coordinatore della Mobilità | 178 | 1.151,76 | |
Collaboratore di Ufficio | 175 | 1.132,35 | |
Operatore di Esercizio (Pos. 3) | 175 | 1.132,35 | |
Capo Stazione (CFL) | 173 | 1.119,41 | |
Operatore Tecnico | 170 | 1.100,00 | |
Operatore Tecnico (con funz. da C. Sq. Op./ e Coord. M.A.) | 170 | 1.100,00 | |
Addetto alla Mobilità | 170 | 1.100,00 | |
Macchinista (Pos. 2) | 165 | 1.067,65 | |
Capo Treno (Pos. 3) | 165 | 1.067,65 | |
Operatore Qualificato (Pos. 2) | 160 | 1.035,29 | |
Operatore di Gestione | 158 | 1.022,35 | |
Operatore di Esercizio (Pos. 2) | 158 | 1.022,35 | |
Operatore di Movimento e Gestione | 158 | 1.022,35 | |
Capo Treno (Pos. 2) | 158 | 1.022,35 | |
Operatore Qualificato di Ufficio (Pos. 2) | 155 | 1.002,94 | |
Assistente alla Clientela | 154 | 996,47 | |
Macchinista (Pos. 1) | 153 | 990,00 | |
Operatore Qualificato della Mobilità | 151 | 977,06 | |
Macchinista (CFL) | 147 | 951,18 | |
Operatore di Stazione (Pos. 2) | 143 | 925,29 | |
Operatore Qualificato di Ufficio (Pos. 1) | 140 | 905,88 | |
Operatore di Esercizio (Pos. 1) | 140 | 905,88 | |
Operatore Qualificato (Pos. 1) | 140 | 905,88 | |
Capo Treno (Pos. 1) | 140 | 905,88 | |
Operatore di Stazione (Pos. 1) | 139 | 899,41 | |
Operatore della Mobilità | 138 | 892,94 | |
Capo Squadra Operatori di Manovra | 135 | 873,53 | |
Operatore di Scambi Cabina | 135 | 873,53 | |
Operatore di Esercizio/Capo Treno (CFL) | 134 | 867,06 | |
Operatore di Ufficio | 130 | 841,18 | |
Operatore di Manutenzione | 130 | 841,18 | |
Collaboratore di Esercizio | 129 | 834,71 | |
Operatore di Manovra | 123 | 795,88 | |
Capo Squadra Ausiliari | 121 | 782,94 | |
Operatore di Manutenzione/Xx.xx di Ufficio (CFL) | 120 | 776,47 | |
Operatore Generico | 116 | 750,59 | |
Operatore di Manovra (CFL) | 113 | 731,18 | |
Ausiliario | 110 | 711,76 | |
Ausiliario Generico | 100 | 647,06 |
D) | BASE CALCOLO TRASFERTE IMPIANTI FISSI | (a) | (b) | ||
FIGURE PROFESSIONALI | Parametro | IN RETE | FUORI RETE | ||
Responsabile Unità Amministrativa/Tecnica Complessa | 250 | 73,00 | 67,00 | ||
Capo Unità Organizzativa Amministrativa/Tecnica | 230 | 69,00 | 62,00 | ||
Professional | 230 | 69,00 | 62,00 | ||
Coordinatore di Esercizio | 210 | 59,00 | 53,00 | ||
Coordinatore | 210 | 59,00 | 53,00 | ||
Coordinatore Ferroviario (Pos. 2) | 210 | 59,00 | 53,00 | ||
Coordinatore Ferroviario (con parametro ad esaurimento) | 207 | 59,00 | 53,00 | ||
Capo Unità Tecnica | 205 | 59,00 | 53,00 | ||
Coordinatore di Ufficio | 205 | 59,00 | 53,00 | ||
Coordinatore Ferroviario (Pos. 1) | 202 | 55,00 | 50,00 | ||
Specialista Tecnico Amministrativo | 193 | 55,00 | 50,00 | ||
Collaboratore di Ufficio (con parametro ad esaurimento) | 193 | 55,00 | 50,00 | ||
Addetto all'Esercizio | 193 | 55,00 | 50,00 | ||
Capo Stazione | 193 | 55,00 | 50,00 | ||
Assistente Coordinatore | 193 | 55,00 | 50,00 | ||
Tecnico di Bordo | 190 | 53,00 | 48,00 | ||
Macchinista (Pos. 4) | 190 | 53,00 | 48,00 | ||
Capo Operatori | 188 | 53,00 | 48,00 | ||
Macchinista (Pos. 3) | 183 | 52,00 | 47,00 | ||
Operatore di Esercizio (Pos. 4) | 183 | 52,00 | 47,00 | ||
Operatore Certificatore | 180 | 52,00 | 47,00 | ||
Coordinatore della Mobilità | 178 | 52,00 | 47,00 | ||
Collaboratore di Ufficio | 175 | 52,00 | 47,00 | ||
Operatore di Esercizio (Pos. 3) | 175 | 52,00 | 47,00 | ||
Capo Stazione (CFL) | 173 | 45,00 | 40,00 | ||
Operatore Tecnico | 170 | 51,00 | 46,00 | ||
Operatore Tecnico (con funz. da C. Sq. Op./ e Coord. M.A.) | 170 | 51,00 | 46,00 | ||
Addetto alla Mobilità | 170 | 51,00 | 46,00 | ||
Macchinista (Pos. 2) | 165 | 51,00 | 46,00 | ||
Capo Treno (Pos. 3) | 165 | 51,00 | 46,00 | ||
Operatore Qualificato (Pos. 2) | 160 | 51,00 | 46,00 | ||
Operatore di Gestione | 158 | 51,00 | 46,00 | ||
Operatore di Esercizio (Pos. 2) | 158 | 51,00 | 46,00 | ||
Operatore di Movimento e Gestione | 158 | 51,00 | 46,00 | ||
Capo Treno (Pos. 2) | 158 | 51,00 | 46,00 | ||
Operatore Qualificato di Ufficio (Pos. 2) | 155 | 47,00 | 43,00 | ||
Assistente alla Clientela | 154 | 47,00 | 43,00 | ||
Macchinista (Pos. 1) | 153 | 47,00 | 43,00 | ||
Operatore Qualificato della Mobilità | 151 | 47,00 | 43,00 | ||
Macchinista (CFL) | 147 | 40,00 | 36,00 | ||
Operatore di Stazione (Pos. 2) | 143 | 46,00 | 42,00 | ||
Operatore Qualificato di Ufficio (Pos. 1) | 140 | 46,00 | 42,00 | ||
Operatore di Esercizio (Pos. 1) | 140 | 46,00 | 42,00 | ||
Operatore Qualificato (Pos. 1) | 140 | 46,00 | 42,00 | ||
Capo Treno (Pos. 1) | 140 | 46,00 | 42,00 | ||
Operatore di Stazione (Pos. 1) | 139 | 46,00 | 42,00 | ||
Operatore della Mobilità | 138 | 46,00 | 42,00 | ||
Capo Squadra Operatori di Manovra | 135 | 44,00 | 40,00 | ||
Operatore di Scambi Cabina | 135 | 44,00 | 40,00 | ||
Operatore di Esercizio/Capo Treno (CFL) | 134 | 38,00 | 34,00 | ||
Operatore di Ufficio | 130 | 44,00 | 40,00 | ||
Operatore di Manutenzione | 130 | 44,00 | 40,00 | ||
Collaboratore di Esercizio | 129 | 44,00 | 40,00 | ||
Operatore di Manovra | 123 | 43,00 | 38,00 | ||
Capo Squadra Ausiliari | 121 | 43,00 | 38,00 | ||
Operatore di Manutenzione/Xx.xx di Ufficio (CFL) | 120 | 37,00 | 33,00 | ||
Operatore Generico | 116 | 43,00 | 38,00 | ||
Operatore di Manovra (CFL) | 113 | 36,00 | 32,00 | ||
Ausiliario | 110 | 41,00 | 37,00 | ||
Ausiliario Generico | 100 | 41,00 | 37,00 |
E) Base calcolo diarie personale viaggiante o impianti fissi in attività di trazione o scorta | ||
FIGURE PROFESSIONALI | Parametro | Valore |
Coordinatore | 210 | 54,00 |
Capo Unità Tecnica | 205 | 54,00 |
Addetto All'Esercizio | 193 | 51,00 |
Tecnico di bordo | 190 | 51,00 |
Macchinista (Pos. 4) | 190 | 51,00 |
Macchinista (Pos. 3) | 183 | 49,00 |
Macchinista (Pos. 2) | 165 | 49,00 |
Macchinista (Pos. 1) | 153 | 49,00 |
Macchinista (CFL) | 147 | 40,00 |
Capo Treno (Pos. 3) | 165 | 46,00 |
Capo Treno (Pos. 2) | 158 | 45,00 |
Capo Treno (Pos. 1) | 140 | 45,00 |
Capo Treno (CFL) | 134 | 38,00 |
Operatore di Esercizio (Pos. 4) | 183 | 49,00 |
Operatore di Esercizio (Pos. 3) | 175 | 48,00 |
Operatore di Esercizio (Pos. 2) | 158 | 45,00 |
Operatore di Esercizio (Pos. 1) | 140 | 45,00 |
Operatore di Esercizio (CFL) | 134 | 38,00 |
F) | INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE AZIENDALE (x 14 Mensilità) AL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2001 DELLA Ex F.S.F. e F.B.P. | ||
FIGURE PROFESSIONALI | Parametro | valore riparametrato | |
Responsabile Unità Amministrativa/Tecnica Complessa | 250 | 44,12 | |
Capo Unità Organizzativa Amministrativa/Tecnica | 230 | 40,59 | |
Professional | 230 | 40,59 | |
Coordinatore di Esercizio | 210 | 37,06 | |
Coordinatore | 210 | 37,06 | |
Coordinatore Ferroviario (Pos. 2) | 210 | 37,06 | |
Coordinatore Ferroviario (con parametro ad esaurimento) | 207 | 36,53 | |
Capo Unità Tecnica | 205 | 36,18 | |
Coordinatore di Ufficio | 205 | 36,18 | |
Coordinatore Ferroviario (Pos. 1) | 202 | 35,65 | |
Specialista Tecnico Amministrativo | 193 | 34,06 | |
Collaboratore di Ufficio (con parametro ad esaurimento) | 193 | 34,06 | |
Addetto all'Esercizio | 193 | 34,06 | |
Capo Stazione | 193 | 34,06 | |
Assistente Coordinatore | 193 | 34,06 | |
Tecnico di Bordo | 190 | 33,53 | |
Macchinista (Pos. 4) | 190 | 33,53 | |
Capo Operatori | 188 | 33,18 | |
Macchinista (Pos. 3) | 183 | 32,29 | |
Operatore di Esercizio (Pos. 4) | 183 | 32,29 | |
Operatore Certificatore | 180 | 31,76 | |
Coordinatore della Mobilità | 178 | 31,41 | |
Collaboratore di Ufficio | 175 | 30,88 | |
Operatore di Esercizio (Pos. 3) | 175 | 30,88 | |
Operatore Tecnico | 170 | 30,00 | |
Operatore Tecnico (con funz. da C. Sq. Op./ e Coord. M.A.) | 170 | 30,00 | |
Addetto alla Mobilità | 170 | 30,00 | |
Macchinista (Pos. 2) | 165 | 29,12 | |
Capo Treno (Pos. 3) | 165 | 29,12 | |
Operatore Qualificato (Pos. 2) | 160 | 28,24 | |
Operatore di Gestione | 158 | 27,88 | |
Operatore di Esercizio (Pos. 2) | 158 | 27,88 | |
Operatore di Movimento e Gestione | 158 | 27,88 | |
Capo Treno (Pos. 2) | 158 | 27,88 | |
Operatore Qualificato di Ufficio (Pos. 2) | 155 | 27,35 | |
Assistente alla Clientela | 154 | 27,18 | |
Macchinista (Pos. 1) | 153 | 27,00 | |
Operatore Qualificato della Mobilità | 151 | 26,65 | |
Operatore di Stazione (Pos. 2) | 143 | 25,24 | |
Operatore Qualificato di Ufficio (Pos. 1) | 140 | 24,71 | |
Operatore di Esercizio (Pos. 1) | 140 | 24,71 | |
Operatore Qualificato (Pos. 1) | 140 | 24,71 | |
Capo Treno (Pos. 1) | 140 | 24,71 | |
Operatore di Stazione (Pos. 1) | 139 | 24,53 | |
Operatore della Mobilità | 138 | 24,35 | |
Capo Squadra Operatori di Manovra | 135 | 23,82 | |
Operatore di Scambi Cabina | 135 | 23,82 | |
Operatore di Ufficio | 130 | 22,94 | |
Operatore di Manutenzione | 130 | 22,94 | |
Collaboratore di Esercizio | 129 | 22,76 | |
Operatore di Manovra | 123 | 21,71 | |
Capo Squadra Ausiliari | 121 | 21,35 | |
Operatore Generico | 116 | 20,47 | |
Ausiliario | 110 | 19,41 | |
Ausiliario Generico | 100 | 17,65 |
G) INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE AZIENDALE AD PERSONAM
XXXXXXX XXXXXX | € 25,00 |
XXXXXXX XXXXXXX | € 25,00 |
XXXXX XXXXXX | € 25,00 |
XXXXXXX XXXXXXX | € 25,00 |
XXXXX XXXXX | € 25,00 |
XXXXX XXXXX XXXXX | € 25,00 |
XXXXXXXX XXXXXXX | € 25,00 |
XXXXXXX XXXXXX | € 25,00 |
XXXXXXXXX XXXXXX | € 25,00 |
XXXXXXX XXXXXXX | € 35,00 |
GRANDI XXXXXX | € 49,00 |
XXXXXXXX XXXXXXX | € 10,00 |
XXXXXXXX XXXX | € 10,00 |
XXXXXXXX XXXXXX | € 10,00 |
XXXXXXX XXXXXXXX | € 10,00 |
XXXXXXXXXXX XXXXXX | € 10,00 |
XXXXXX XXXXXX | € 10,00 |
XXXXX XXXXXX | € 10,00 |
XXXXXXXXXX XXXXX | € 10,00 |
XXXXXXXXX XXXXX | € 10,00 |
XXXX XXXXXX | € 10,00 |
XXXXXXXXX XXXXXXXXX | € 10,00 |
XXXXXXXXX XXXXX | € 10,00 |
XXXXXXXX XXXX | € 10,00 |
XXXXXXXXX XXXXX | € 27,00 |
XXXXXXX XXXXXX | € 27,00 |
DAL MONTE MIRCO | € 27,00 |
XXXXXXXXXX XXXXX | € 27,00 |
XXXXXXXX XXXXXXXX | € 27,00 |
XXXXXX XXXXXX | € 27,00 |
XXXXXXX XXXXX | € 27,00 |
XXXXXXXXXX XXXXXX | € 35,00 |
H) RETRIBUZIONI AD PERSONAM
RETRIBUZIONE AD PERSONAM EX FSF
Ex residenza a Ferrara + CAU (X 14 m.)
XXXXXXX XXXXXX | € 10,33 |
XXXXXXX XXXX XXXXX | € 10,33 |
XXXXXXX XXXXXXX | € 10,33 |
XXXXXX XXXXXXX | € 10,33 |
XXXXXXXXX XXXXX | € 10,33 |
XXXXXXXXX XXXXXX | € 10,33 |
XXXXXXX XXXXX | € 10,33 |
XXXXXXX XXXXX | € 10,33 |
VILLA XXXXXXXX | € 10,33 |
XXXXXXXXX XXXXXXX | € 10,33 |
XXXXX XXXXXXXXXX | € 10,33 |
CUOHI XXXXX | € 10,33 |
XXXXXXX XXXXX | € 10,33 |
XXXXXXX XXXXXXX | € 10,33 |
SALANI ALDINO | € 10,33 |
XXXXXXX XXXX | € 10,33 |
Ex CAU (X 14 m.)
CASARI ROMANO | € 1,55 |
XXXXXXXXXX XXXXXXXX | € 1,55 |
XXXXXXXX XXXXXXXXX | € 1,55 |
Ex indennità di alloggio (X 12 m.)
XXXX XXXXXXX | € 82,15 |
XXXXXXXXX XXXXX | € 82,15 |
XXXXXX XXXXX | € 82,15 |
XXXXXXXXX XXXXXXX | € 82,15 |
XXXXXXXXX XXXXX | € 82,15 |
XXXXXXXXXX XXXX | € 82,15 |
XXXXXXXXX XXXXX | € 82,15 |
XXXXXXX XXXXXXX | € 82,15 |
XXXXXXX XXXXX X. | € 80,67 |
XXXXXXX XXXXXXXXX | € 9,79 |
SEGUE RETRIBUZIONE AD PERSONAM EX FSF
Ex indennità capi treno (X 14 m.)
XXXXXXXX XXXXX | € 10,33 |
XXXXXX XXXXXX | € 10,33 |
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX | € 10,33 |
XXXXXXXXX XXXXX | € 10,33 |
XXXXXXX XXXXXX | € 10,33 |
XXXXXX XXXXXXX | € 10,33 |
XXXXXX XXXXXXXX | € 10,33 |
XXXXXXX XXXXXXXXX | € 10,33 |
VERRI XXXXX | € 10,33 |
XXXXXXXXXXX XXXXXXX | € 10,33 |
XXXXXXX XXXXXX | € 10,33 |
XXXXXXX XXXXXXX | € 10,33 |
XXXXXXX XXXXX | € 10,33 |
XXXX XXXXXXXX | € 10,33 |
XXXXXXX XXXX | € 10,33 |
RETRIBUZIONE AD PERSONAM EX FP
Ex indennità di alloggio (X 12 m.)
XXXXX XXXXXXX | € 92,45 |
SARTO XXXXXX | € 92,45 |
BOLZATI XXXXXXXX | € 92,45 |
XXXXXX XXXXX | € 92,45 |
XXXXXXXXX XXXXXXX | € 92,45 |
XXXXXXXXXX XXXXXXXX | € 92,45 |
XXXXXXXXXX XXXXXXX | € 92,45 |
XXXXX XXXXX | € 92,45 |
XXXXX XXXXXXX | € 92,45 |
XXXXXXXXX XXXXX | € 92,45 |
XXXXX XXXXXX | € 92,45 |
XXXXXXXXXX XXXXXXXX | € 92,45 |
XXXXXXX XXXXX | € 92,45 |
XXXXXXXX XXXXX | € 102,26 |
Ex indennità capi treno (X 14 m.)
XXXXXXX XXXXXX | € 36,15 |
XXXXXXX XXXXXXXX | € 36,15 |
XXXXXX XXXX XXXXX | € 36,15 |
XXXXXX XXXXXXX | € 36,15 |
XXXXX XXXXXXX | € 36,15 |
XXXXXXX XXXXXXXX | € 36,15 |
XXXXXXX XXXXXXXX | € 36,15 |
XXXXXXXXX XXXXXXXX | € 36,15 |
XXXXXXXX XXXX | € 36,15 |
XXXXXXX XXXXXXX | € 36,15 |
XXXXXXXX XXXX | € 36,15 |
XXXXXXX XXXXX | € 36,15 |
XXXXXXXX XXXXXXXX | € 36,15 |
XXXXXX XXXXXX | € 36,15 |
XXXX XXXXXXX | € 36,15 |
XXXXXXX XXXXXX | € 36,15 |
Ex CAU residue (X 14 m.)
XXXXXXXXX XXXXX | € 56,81 |
RETRIBUZIONE AD PERSONAM EX FBP
Ex indennità 20 anni (X 14 m.)
XXXXXXX XXXXX | € 8,47 |
XXXXXXXXXXX XXXXXXX | € 10,37 |
XXXXXXX XXXXXXX | € 7,08 |
XXXXXX XXXXXXXX | € 10,37 |
XXXXXXXX XXXXXXXX | € 6,57 |
XXXXXXXX XXXXXXX | € 8,47 |
XXXXX XXXXXX | € 5,70 |
XXXXXXXXX XXXXX | € 6,57 |
XXXXXXX XXXXXXX | € 5,95 |
XXXXXXXXXX XXXXX | € 6,57 |
XXXXXXXX XXXXX | € 7,08 |
XXXXXXXXX XXXXX | € 8,47 |
XXXX XXXXXXX | € 8,47 |
XXXXXXX XXXXX | € 7,08 |
XXXXXXXX XXXXXXX | € 5,95 |
XXXXXXX XXXX | € 6,57 |
XXXXXXXXX XXXXXX | € 6,57 |
BONDIOLIGINO | € 5,95 |
XXXXXXX XXXXXXXX | € 5,95 |
XXXXXX XXXXXX | € 5,95 |
XXXXXXX XXXXXXXX | € 6,57 |
XXXXXXXX XXXXX | € 6,57 |
VILLA DINO | € 6,57 |
BARETTAMAURO | € 7,08 |
XXXXXXXXX XXXXX | € 8,47 |
XXXXXXX XXXXX | € 7,08 |
XXXXXXX XXXXXXXXX | € 7,08 |
XXXXX XXXXXXX | € 7,08 |
XXXXXXX XXXXXX | € 7,08 |
XXXXXXXXX XXXXXXX | € 7,08 |
XXXXXXXXX XXXXXXX | € 6,57 |
XXXXX XXXXX | € 7,08 |
XXXXXXX XXXX | € 7,08 |
Ex indennità di alloggio (X 12 m.)
XXXXXXX XXXXX | € 109,74 |
XXXXXXXXX XXXXX | € 115,67 |
XXXXXX XXXXXXX | € 109,74 |
XXXXXXX XXXXX | € 109,74 |
XXXXXXX XXXXXXXXX | € 109,74 |
XXXXX XXXXXXX | € 109,74 |
SEGUE RETRIBUZIONE AD PERSONAM EX FBP
Ex buono vestiario
XXXXXXX XXXXX | € 99,16 |
XXXXXXX XXXXXX | € 99,16 |
XXXXXXXXXXX XXXXXXX | € 99,16 |
XXXXXXX XXXXXXX | € 99,16 |
XXXXX XXXXXX | € 99,16 |
XXXXXXX XXXXXXX | € 99,16 |
GRANDI DAVIDE | € 99,16 |
XXXXX XXXXX | € 99,16 |
XXXXXXXX XXXXXX | € 99,16 |
XXXXX XXXXX XXXXX | € 99,16 |
XXXXXXX XXXXXXXX | € 99,16 |
RAGAZZI XXXXXXX | € 99,16 |
XXXXXX XXXXXXXX | € 99,16 |
XXXXXXXX XXXXXXX | € 99,16 |
XXXXXXX XXXXXX | € 99,16 |
XXXXXXXXX XXXXXX | € 99,16 |
XXXXXXX XXXXXXX | € 99,16 |
XXXXXXX XXXXX | € 99,16 |
XXXXXXXXX XXXXX | € 99,16 |
XXXXXXXX XXXXXXX | € 99,16 |
XXXX XXXXXXX | € 99,16 |
RETRIBUZIONE AD PERSONAM EX FPS
Ex indennità 20 anni (X 14 m.)
XXXXXXXXXX XXXX | € 7,08 |
PORZIONATO XXXXXXXX | € 9,42 |
XXXXXX XXXXXX | € 5,95 |
XXXXXX XXXXXXX | € 7,08 |
XXXXXX XXXXXXXX | € 4,72 |
DI XXXXXXX XXXXX | € 4,72 |
XXXXXXXX XXXXXXX | € 4,72 |
XXXXXXX XXXXXXX | € 5,95 |
DETRENIS DORIANO | € 7,08 |
XXXXX XXXXXXX | € 5,70 |
MALAGO’ XXXXXXXX | € 5,95 |
XXXXXXXX XXXXXXXX | € 6,57 |
XXXX XXXXX | € 5,95 |
XXXXXXX XXXXXXX | € 7,08 |
XXXXXXXXX XXXXXXX | € 7,08 |
XXXXXXXXX XXXX | € 7,08 |
XXXXXXXXXX XXXXX | € 5,95 |
XXXXXXXXXX XXXXXXXX | € 5,70 |
XXXXXXX XXXXXXX | € 5,95 |
XXXXXXXX XXXXXXX | € 5,70 |
RONDANIN PAOLO | € 5,70 |
XXXX XXXXXX | € 5,70 |
Ex indennità di alloggio (X 12 m.)
XXXXXX XXXXXXXX | € 94,06 |
XXXXXX XXXXXXXX | € 113,16 |
XXXXXXX XXXXXXX | € 118,15 |
XXXXXXXXX XXXXXXXX | € 118,15 |
XXXXXXXXX XXXXXXX | € 118,15 |
BERNARDELLI MILA | € 105,67 |
XXXXXXXXX XXXX | € 124,18 |
Ex buono vestiario
XXXXXX XXXXXXX | € 99,16 |
PORZIONATO XXXXXXXX | € 99,16 |
XXXXXXX XXXXXXXX | € 99,16 |
XXXXXXXXXX XXXX | € 99,16 |
XXXXXXXX XXXXX | € 99,16 |
XXXXXX XXXXXXX | € 99,16 |
ALLEGATO 2
NORMATIVA SETTORE FERROVIARIO
INDICE
1) Tempi accessori personale di macchina pag. 3
2) Tempi accessori personale scorta treni ............................................................................. pag. 4
3) Servizio di riserva e/o disponibilità.................................................................................... pag. 5
4) Formulazione graduatoria del personale abilitato alla condotta dei mezzi di trazione pag. 6
5) Orario massimo effettivo giornaliero personale viaggiante ............................................ pag. 7
6) Tecnico di bordo – parametro 190 (dopo 13 anni di macchinista) ................................. pag. 6 7) Attribuzione parametro macchinista................................................................................. pag. 7 8) Abilitazioni personale di macchina per deposito .............................................................. pag. 7 9) Formazione del personale di scorta e trazione ................................................................. pag. 8 10) Premio di fidelizzazione ...................................................................................................... pag. 9 11) Indennità aggiuntive settore ferroviario.......................................................................... pag. 10
A) Servizi in cui sono previsti 2 agenti in cabina ...........................................................................................pag. 10
B) Numero di linee rfi. per di cui si ha l’abilitazione escluso stazioni comuni ..............................................pag. 10
C) Xxxxxxxx ad agente unico p.d.m. ..................................................................................................................pag. 10
D) Istruttore accreditato RFI...........................................................................................................................pag. 11
E) Attività in formazione (personale trazione e scorta) ..................................................................................pag. 11
F) Abilitazioni di condotta RFI (personale non di movimento)......................................................................pag. 11
G) Turni con orario superiore a h. 7,30 ..........................................................................................................pag. 11
Punto 1
TEMPI ACCESSORI PERSONALE DI MACCHINA
Premesse
• Considerato che in sede di Deposito il personale di Manutenzione ALn può coadiuvare il personale di condotta in alcune operazioni (preriscaldamento, manovra ecc.);
• Valutato che le operazioni di manovra ed i tempi accessori personali in Deposito, a fine turno, sono comprimibili;
• Allo scopo di uniformare, al termine del servizio, i tempi di uscita dal servizio del personale di movimento,
Si conviene che
1) T.P.L. A CONTRATTO DI SERVIZIO
a) I tempi per la Visita Ridotta, qualora previsti, in partenza od in arrivo, sia in Deposito Aziendale che fuori Deposito (Stazioni comuni o intermedie) sono
così rideterminati:
— composizioni sino a 1 ALn + 1Ln:15’
— composizioni sino a 2 ALn + 2Ln: 25’
Le operazioni da effettuarsi in fase di visita sono indicate nella tabella in calce al presente allegato.
b) Tempi personali pre turno per timbratura, codice turno, verifica disposizioni giornaliere, circolari, raggiungimento mezzo:
− 5' nei depositi di Porta Reno, Suzzara, Bologna, Casalecchio (FBV)
− 10' nel deposito di Sermide.
c) Il tempo di preriscaldamento del materiale rotabile, qualora assegnato, è di 30'; i tempi assegnati per il preriscaldamento del materiale rotabile assorbono i tempi di manovra nonché 5’ e 15’ rispettivamente per visite ridotte a composizioni sino a 1ALn + 1Ln e sino a 2ALn + 2Ln.
d) I tempi di xxxxxxx e personali di fine turno in Deposito (quando non sia prevista Visita Ridotta al m.r.) sono di complessivi 10’.
e) Nel caso di cambio turno vengono riconosciuti 10' all'agente montante compresi i tempi personali e 5' all'agente smontante, escluse esigenze particolari.
f) Nel caso di eventuale manovre per composizione / scomposizione treno vengono riconosciuti da 5' a 15' a seconda del deposito e sono da conteggiarsi solo in caso di reale effettuazione da non intendersi lo spostamento sullo stesso binario.
g) Nel caso di necessità di rifornimento vengono riconosciuti 15' che potranno sommarsi ai tempi accessori solo in caso di effettivo rifornimento, previsto dal turno o straordinario, senza tener conto della composizione.
h) I tempi accessori massimi accreditabili sono determinati in 60’; sono escluse situazioni contingenti in cui al p.d.m. possono essere richieste prestazioni particolari.
2) T.P.L. NOLEGGI PASSEGGERI
a) Escluso le stazioni di Rimini, Bergamo, Brescia, Cremona e Pesaro, nelle quali i tempi accessori sono complessivamente di 60' primi in partenza e 55' in arrivo, i tempi accessori nelle stazioni di altri gestori sono quelli di cui al punto 1 con esclusione dei tempi personali.
3) SERVIZI LOCOMOTIVE DIESEL
a) partenza inizio turno 20' prova freno, se richiesta, 30'.
b) Tempi personali pre turno per timbratura, codice turno, verifica disposizioni giornaliere, circolari, raggiungimento mezzo:
5’ nei depositi di Porta Reno, Suzzara, Bologna, Casalecchio (FBV) 10’ nel deposito di Sermide.
c) I tempi di xxxxxxx e personali di fine turno in Deposito (quando non sia prevista Visita Ridotta al m.r.) sono di complessivi 10’.
d) I tempi accessori massimi accreditabili sono determinati in 60’; sono escluse situazioni contingenti in cui al p.d.m. possono essere richieste prestazioni particolari.
I rappresentanti delle XX.XX. manifestano la loro disponibilità a rivedere i tempi accessori accreditati forfettariamente fuori sede nell’effettuazione dei servizi cumulativi a lunga percorrenza qualora sia manifesta la disponibilità aziendale ad adottare una normativa che preveda l’introduzione di flessibilità nell’elaborazione della prestazione lavorativa giornaliera in presenza di timbrate in entrata od in uscita non congrue rispetto all’orario assegnato ma rispettose dei tempi accessori prescritti per le operazioni effettive da farsi sui rotabili.
Punto 2
TEMPI ACCESSORI PERSONALE SCORTA TRENI
CAPI TRENO | |||
Treno in partenza | in Deposito | Materiale ordinario | = 20’+10’ (prova freno) |
Materiale leggero | = 15’ | ||
Fuori sede | Materiale ordinario | = 20’+10 (prova freno) | |
Materiale leggero | = 15’ | ||
Treno in arrivo | in Deposito | Materiale ordinario | = 15’ |
Materiale leggero | = 10’ | ||
Fuori sede | Materiale ordinario | = 15’ | |
Materiale leggero | = 10’ | ||
Treni in transito | Arrivo/Partenza | = 5’ |
CAPI TRENO FACENTE FUNZIONI DI CONDUTTORE
▪ Treni in partenza in deposito o fuori sede = 15’
▪ Treni in arrivo in deposito o fuori sede = 10’
▪ Treni in transito = 5’
PER TUTTI
▪ All’inizio del periodo lavorativo in sede assegnati 10’ (pre)
▪ Al termine del periodo lavorativo in sede assegnati 5’ (post)
Punto 3
SERVIZIO DI RISERVA E/O DISPONIBILITA'
(Personale Condotta e Scorta treni).
SERVIZIO DI RISERVA (Personale Condotta e Scorta treni)
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme in materia di nastro di lavoro massimo giornaliero e che l‘organizzazione del servizio di riserva è di competenza dell’Azienda secondo le esigenze dell’esercizio, si concorda che la presenza in servizio degli agenti espletanti i turni di riserva, sarà espressa in turni aventi, di norma, ore 7,30 di impegno giornaliero, salvo l’eventuale prolungamento del servizio a richiesta motivata dei Capo Impianto.
Il tempo del servizio di riserva giornaliero, tenuto conto delle prestazioni accessorie eventualmente richieste agli agenti, è ragguagliata, al fini delle determinazione del lavoro effettivo, in ore 6.30.
Nel caso che, nel corso di un turno di riserva l’agente debba prolungare il servizio oltre il proprio turno, le ore di lavoro effettivo prestate in tale prolungamento, verranno compensate come lavoro straordinario. Qualora l’arco giornaliero del servizio sia coperto da 2 agenti in riserva e/o disponibilità. la prestazione eventualmente richiesta oltre il termine del turno originario del 1° agente verrà limitata al minimo possibile mediante l’utilizzazione del 2° agente.
NORME DISCIPLINANTI L’IMPIEGO DELL’AGENTE DI RISERVA E DELL’AGENTE DISPONIBILE.
a) Personale Condotta treni
1) Macchinista di riserva. Il macchinista di riserva è utilizzabile per la copertura di qualsiasi turno ordinario o servizio straordinario derivante da esigenze di servizio e da assenze del personale non programmate in tempo utile e per le manovre nei Depositi e nel piazzale delle stazioni.
2) Macchinista disponibile. Il macchinista disponibile, quando non impegnato per la copertura di congedi, malattie, permessi retribuiti e permessi sindacali propri od altrui, è utilizzabile per servizi straordinari e per le manovre nei Depositi e nel piazzale delle stazioni.
b) Personale Scorta treni
1) Capo treno di riserva, Il capo treno di riserva è utilizzabile per la copertura di qualsiasi turno ordinario o servizio straordinario derivante da esigenze di servizio e da assenze del personale non programmate in tempo utile e come aggiunto agli uffici delle stazioni/depositi.
2) Capo treno disponibile. Il Capo Treno disponibile, quando non impegnato per la copertura di congedi, malattie, permessi retribuiti e permessi sindacali propri od altrui, è utilizzabile per servizi straordinari e come aggiunto agli uffici delle stazioni/depositi.
C) DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DELL’AGENTE DI DISPONIBILITA’ E DI RISERVA
Verificandosi la eccezionale concomitante presenza dell’agente di riserva e dell’agente disponibile, In caso di richiesta di intervento, interverrà prioritariamente l’agente disponibile. L’agente in servizio di riserva e/o disponibile è tenuto ad essere reperibile entro 5’ in caso di chiamata e a non allontanarsi dall’ambito della stazione: il suo posto di attesa è, in ogni caso, il locale appositamente destinato per il personale condotta e scorta treni.
Punto 4
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL PERSONALE ABILITATO ALLA CONDOTTA DEI MEZZI Dl TRAZIONE
Modalità e parametri di formazione della graduatoria del personale abilitato alla condotta dei mezzi di trazione.
Verranno a formarsi due graduatorie con fini diversi:
A) la prima, formata dal personale dell’Unità Deposito, da utilizzarsi per l’inquadramento nella qualifica di macchinista;
B) la seconda, formata dal personale dell’Unità O.G.R., avente una duplice finalità:
B.1) - definizione della graduatoria per l’accesso all'Unità Deposito;
B.2) - utilizzo degli agenti in essa inseriti per servizi aggiuntivi di condotta treni nei caso in cui gli agenti di cui alla graduatoria A) siano già stati adibiti agli stessi e quindi la medesima sia stata esaurita
A partire dal 01/01/2001 per gli agenti in possesso dell’idoneità alle funzioni dl macchinista sulla linea aziendale e dell’abilitazione alla condotta treni sulla rete RFI. i criteri che troveranno applicazione sono i seguenti:
1) data della dichiarazione di disponibilità;
2) data di inserimento nell’organico del Deposito squadra MMR;
3) data conseguimento abilitazione RFI.;
4) data conseguimento idoneità sulla linea aziendale;
5) punteggio riportato nell’idoneità aziendale.
L’elemento preliminare di valutazione è costituito pertanto dalla data in cui l’agente dichiara la propria disponibilità; i criteri dl cui al punti 2). 3), 4), e 5) operano rispettivamente in subordine ed a parità di singole posizioni nel criterio immediatamente precedente.
Punto 5
ORARIO MASSIMO EFFETTIVO GIORNALIERO PERSONALE VIAGGIANTE
L'orario massimo effettivo giornaliero viene fissato in 8 ore.
Per quanto riguarda l’eccedenza dell’orario massimo di lavoro giornaliero oltre tale limite restano ferme le vigenti norme di legge, del contratto nazionale di lavoro e del punto 16.2 del presente contratto.
Punto 6
TECNICO DI BORDO – Parametro 190 (Dopo 13 anni di Macchinista)
- Macchinisti ex FSF ed ex FP con abilitazione RFI
• Corso Capi Treno Modulo D con buon esito esame entro il
• Inquadramento retroattivo da quando matura il diritto (max retro 01/02/2001) con calcolo dei periodi non da macchinista = 6 mesi per ogni anno dopo l’abilitazione su rete RFI fino ad inquadramento macchinista (per la maturazione dei 13 anni).
- Macchinisti ex FBP ed ex FPS con abilitazione RFI
• Corso Capi Treno Modulo D con buon esito esame entro il
• Inquadramento dal mese successivo all’abilitazione 1° agente RFI (quando maturano i 13 anni)
Punto 7
ATTRIBUZIONE PARAMETRO MACCHINISTA
Al lavoratore assunto con altra qualifica, al quale successivamente, è attribuita la figura professionale di xxxxxxxxxxx sarà riconosciuta, al momento del passaggio, un'anzianità specifica convenzionale pari al periodo trascorso dall'acquisizione dell'abilitazione a macchinista RFI moltiplicato per il coefficiente 1,5. Tale periodo ha validità solo ai fini della concessione dei parametri retributivi della figura di xxxxxxxxxxx e non ha effetti su alcun altro istituto di legge e/o contrattuale. Il beneficio predetto non potrà essere complessivamente superiore ad anni 4.
Punto 8
ABILITAZIONI PERSONALE DI MACCHINA PER DEPOSITO
Suzzara Verona-Modena
Cremona-Mantova-Rovigo Bologna-Verona
Parma-Fornovo-Fidenza
Guastalla-Reggio Emilia- Dinazzano ev. (Fidenza-Salsomaggiore)
(Fidenza-Cremona) (Parma-Brescia)
Sermide Bergamo-Rovato Rovato-Brescia-Verona Verona-Bologna Verona-Modena
Cremona-Mantova-Rovigo Padova-Bologna
Ferrara-Rimini Rimini-Pesaro Nodo di Bologna Verona-Mestre
Ferrara X.Xxxx | Padova-Bologna | |
Ferrara-Rimini | ||
Rimini-Pesaro | ||
Nodo di Bologna | ||
Verona-Bologna | ||
Suzzara-Mantova | ||
Cremona-Mantova | ||
ev. Linee Romagna | (Lavezzola-Lugo-Faenza) | |
(Ravenna-Faenza) |
Bologna Roveri Bologna-Verona Casalecchio Bologna-Padova
Nodo di Bologna
Bologna-Casalecchio-Porretta Ferrara-Rimini
Rimini-Pesaro
ev. Linee Romagna (Lavezzola-Lugo-Faenza)
(Ravenna-Faenza)
Punto 9
FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SCORTA E TRAZIONE
Per quanto riguarda le abilitazioni per il servizio sulla rete aziendale e sulla rete esterna (RFI o altri gestori di reti) del personale FER le parti concordano che i programmi formativi saranno soggetti all’approvazione dei predetti gestori e/o degli organi che esercitano la sorveglianza sulla circolazione delle reti interessate. Tali programmi dovranno, inoltre, garantire i seguenti punti:
1. i corsi di abilitazione saranno svolti tenendo conto delle caratteristiche e dei carichi di servizio dei vari depositi. Ciò posto, i corsi saranno di norma svolti, secondo un’adeguata programmazione, durante la durata normale dell’orario di lavoro;
2. in via temporanea, fino al 31 dicembre 2004, tenuto conto delle necessità di sviluppo dell’Azienda, i corsi, ove necessari, potranno essere svolti in orario straordinario;
3. nel caso di svolgimento dei corsi in luoghi diversi dalla residenza di servizio, l’eventuale partecipazione di personale proveniente da altre sedi aziendali non si configura quale trasferta o diaria ridotta e quindi non dà luogo all’erogazione delle relative indennità; qualora il corso impegni interamente le 39 ore settimanali, per il maggior tempo impegnato, compreso quello dei trasferimenti dalla sede di lavoro alla sede del corso, computato al 50% sarà erogata una somma di valore pari a quella corrisposta per le prestazioni straordinarie feriali. Qualora la durata del corso maggiorata del 50% dei tempi di trasferimento sia inferiore alle 39 ore settimanali e non vi sia un diverso utilizzo richiesto dall’Azienda, l’eventuale minore prestazione sarà considerata congedo ordinario.
Fatta salva la necessità di acquisire le abilitazioni inerenti la rete aziendale FER, al personale FER di scorta e trazione già in servizio alla data del 1/01/2001, che non consegue le abilitazioni dopo il primo corso, sarà data la precedenza nella partecipazione al corso successivo.
1. Tutto il personale attualmente inquadrato nei profili professionali di macchinista e capo treno, deve acquisire l’abilitazione alla condotta dei mezzi di trazione o alla scorta treni sull’intera rete aziendale FER.
Qualora non acquisisca l’abilitazione entro 6 mesi dalla richiesta aziendale, tale personale sarà, su indicazione della Direzione aziendale, preferibilmente utilizzato nei depositi M.M.R./Officine e sarà soggetto, anche in deroga alla disciplina dei trasferimenti, a procedure di trasferimento d’ufficio.
2. Tutto il personale attualmente inquadrato nei profili professionali di macchinista e capo treno, deve acquisire l’abilitazione alla condotta dei mezzi di trazione o alla scorta treni sulle linee RFI o di altri Gestori di competenza del Deposito di assegnazione.
Qualora non acquisisca le abilitazioni entro 1 anno dalla richiesta aziendale, tale personale potrà essere soggetto, anche in deroga alla disciplina dei trasferimenti, a procedure di trasferimento d’ufficio in altri Depositi Personale Viaggiante.
Punto 10
PREMIO DI FIDELIZZAZIONE
Ai lavoratori ai quali è attribuita la figura professionale di macchinista (parametro 153) è data la facoltà di richiedere l’attribuzione di uno specifico premio di fidelizzazione di entità pari alla differenza della retribuzione tabellare, indennità di presenza e premio di risultato, fra il parametro 153 ed il parametro 183. Tale indennità sarà assorbibile fino a concorrenza in caso di acquisizione di parametro superiore dello stesso profilo professionale, in caso di cambio di profilo professionale tale premio non sarà più erogato.
Nel caso di dimissioni o di esonero per motivi disciplinari prima che siano trascorsi 10 anni dall’attribuzione del premio, il lavoratore verserà all’azienda € 4.000,00 per ogni anno mancante al compimento dei 10 anni con un minimo di € 20.000,00.
Il versamento predetto non sarà, comunque, richiesto al lavoratore divenuto inidoneo a seguito degli accertamenti previsti dalle norme vigenti
Il presente premio di fidelizzazione è utile per il calcolo dell’accantonamento annuale del T.F.R., non ha effetto su alcun altro istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensivo delle relative incidenze.
Punto 11
INDENNITA’ AGGIUNTIVE SETTORE FERROVIARIO
A) SERVIZI IN CUI SONO PREVISTI 2 AGENTI IN CABINA
- Servizi merci fuori rete
- Servizi passeggeri fuori rete qualora le percorrenze chilometriche su linee RFI siano superiori a 100 Km e non compensate da agente unico
INDENNITA’ COPPIE NON OMOGENEE
Con macchinista USTIF con abilitazione 2°Agente RFI sulla linea interessata | con secondo agente | |
Fino a 250 km | € 6,00 | € 8,00 |
da 251 a 400 km | € 20,00 | = |
La suddetta indennità sarà corrisposta per ogni turno con coppie non omogenee.
La suddetta indennità non rientra nella base di calcolo del TFR e non ha effetto su alcun altro istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensiva delle relative incidenze.
B) NUMERO DI LINEE RFI. PER DI CUI SI HA L’ABILITAZIONE ESCLUSO
STAZIONI COMUNI
MACCHINISTI | CORRISPETTIVO |
Da 1 a 4 linee | 0,50 |
Da 5 a 8 linee | 1,00 |
Da 9 e oltre | 1,50 |
La suddetta indennità sarà corrisposta per ogni turno di condotta su linee RFI
CAPI TRENO | CORRISPETTIVO |
Qualunque n° linee | 0,50 |
La suddetta indennità sarà corrisposta per ogni turno di scorta su linee RFI.
Le suddette indennità non rientrano nella base di calcolo del TFR e non hanno effetto su alcun altro istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensive delle relative incidenze.
C) ATTIVITA AD AGENTE UNICO P.D.M.
Composizione treni | x. xxxxxxxxxxx per treno | Indennità per turno macchinista unico (*) | |
1° macchinista | 2° macchinista | ||
Inferiore o uguale a 2 Xxxx 0Xx | 1 | + 60% della diaria(**) | ------------------ |
Superiore o uguale a 3 Aln + 3Ln | 2 | + 40% della diaria(**) | +40% della diaria |
(*) senza 2° agente o capo treno con modulo “D” RFI.
(**) qualora le percorrenze chilometriche su tratta RFI siano superiori a 100 km.
D) ISTRUTTORE ACCREDITATO RFI
TUTOR DI CONDOTTA | € 80,00 |
TUTOR DI MOVIMENTO | € 60,00 |
TUTOR DI VERIFICA | € 50,00 |
E) ATTIVITÀ IN FORMAZIONE (personale trazione e scorta)
Al personale in formazione qualora sia presente:
▪ come 3° agente in cabina (macchinisti)
▪ come agente in sovrannumero (capo treno)
Sarà riconosciuta la diaria corrispondente al servizio prestato ridotta ad 1/3.
F) ABILITAZIONI DI CONDOTTA RFI (personale non di movimento)
NUMERO LINEE | CORRISPETTIVO |
Da 1 a 4 linee | 0,50 |
Da 5 a 8 linee | 1,00 |
Da 9 e oltre | 1,50 |
G) TURNI CON ORARIO SUPERIORE A H. 7,30
I turni con periodo di lavoro effettivo superiore a h. 7,30 saranno contenuti entro i limiti del 45% dei turni totali per Deposito.
Le parti si incontreranno al fine di risolvere eventuali problemi che dovessere insorgere.
ALLEGATO 3
NORMATIVA SETTORE AUTOLINEE
INDICE
1) Normativa generale pag. 3
2) Pre - post............................................................................................................................... pag. 3
3) Rifornimenti......................................................................................................................... pag. 4
4) Lavaggi e pulizie .................................................................................................................. pag. 4
5) Esazioni suppletive e servizio di verifica ........................................................................... pag. 5
6) O.L. (orario libero per trasferimenti)................................................................................ pag. 6
7 )Turni ..................................................................................................................................... pag. 6
8) Autista comandato a svolgere servizio temporaneo in luogo diverso
dalla residenza di servizio .................................................................................................. pag. 7
Punto 1
NORMATIVA GENERALE.
1.1 La durata settimanale dell'orario di lavoro, fissata nel C.C.N.L. 23/07/1976 e successive modificazioni, è realizzata come media nell'arco di un periodo di 4 mesi solari, aventi inizio al 01 Gennaio di ogni anno per il primo quadrimestre ed un termine al 31 Dicembre di ogni anno per il terzo quadrimestre.
1.2 Le parti convengono che dalla data di stipula del presente contratto l'orario di lavoro, dei dipendenti di tutti i servizi automobilistici extraurbani regolari di linea, rientra nel campo di applicazione delle seguenti norme legislative e/o comunitarie nei limiti di rispettiva competenza
− Legge 138/1958.
− Regolamento CEE 85/3820 e successive modificazioni.
Punto 2
PRE – POST
2.1 Al fine di unificare i pre (che secondo un elenco non esaustivo sono: accensione del veicolo, verifica dei livelli olio lubrificante, verifica liquido refrigerante, verifica eventuali danni esterni e relativa notifica, compilazione del foglio viaggio del mezzo, accensione e programmazione del computer di bordo per il funzionamento della obliteratrice, accensione e programmazione degli indicatori al pubblico della destinazione e numero linea, regolazione del posto guida, controllo funzionamento indicatori di direzione esterni) si è convenuto ad un tempo unico di 20'.
2.2 Al fine di unificare i post (che secondo un elenco non esaustivo sono: ricovero del mezzo in deposito, chiusura del foglio viaggio del mezzo, chiusura dei finestrini eventualmente aperti, chiusura del computer di bordo per il funzionamento della obliteratrice, spegnimento degli indicatori al pubblico della destinazione e numero linea, verifica eventuali danni esterni e relativa notifica) si è convenuto ad un tempo unico di 10'.
2.3 I pre ed i post intermedi, al di fuori di quelli del successivo comma, entro le frazioni di turno, sono fissati in 10' cadauno, ad esclusione di casi particolari da concordarsi con la Direzione di Esercizio.
2.4 I pre ed i post dei cambi autista durante una corsa sono fissati in 5' per il personale montante e 5' per il personale smontante.
2.5 I PRE o i POST rispettivamente seguiti o preceduti da O.L. (vedi Punto 6) sono fissati in 10', fatti salvi casi particolari da concordarsi con la Direzione di Esercizio.
2.6 I PRE e i POST dei noleggi o fuori linea attivi sono fissati in 30' cadauno.
Punto 3
RIFORNIMENTI
3.1 Il tempo computato per il rifornimento è fissato in via forfettaria in 10'.
3.2 Il tempo computato per il rifornimento all'esterno del deposito è fissato in via forfettaria in 10'.
Ai fini del computo delle indennità di orario di guida/ora ed €/km,tale attività è valutata in rapporto alla distanza del distributore esterno dal deposito (vedi Punto 6).
3.3 Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate su richiesta dell'azienda o in quanto previste all'interno di un turno di servizio.
Punto 4
LAVAGGI E PULIZIE
4.1 Il tempo per l'effettuazione del lavaggio esterno automatico degli autobus e per le attività correlate, se effettuato in toto dall'autista, presso il deposito è fissato, in via forfetaria, in 15'.
4.2 Il tempo per l'effettuazione del lavaggio esterno a mano degli autobus e per le attività correlate, se effettuato in toto dall'autista, previo confronto tra le parti, è fissato in xxx xxxxxxxxxx xx 0x xxx x'xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opportuno messo a disposizione dall'Azienda.
4.3 Il tempo per l'effettuazione del lavaggio esterno automatico degli autobus e per le attività correlate, se effettuato in toto dall'autista, fuori dal deposito è fissato in via forfetaria in 15'.
Ai fini del computo delle indennità di orario di guida/ora ed €/km,tale attività è valutata in rapporto alla distanza dell'impianto di lavaggio esterno dal deposito (vedi Punto 6).
4.4 Le attività di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 sono effettuate su richiesta dell'azienda o in quanto previste all'interno di un turno di servizio.
4.5 Eventuale futuro affidamento ad autisti delle pulizie interne dei mezzi aziendali, ora affidate ad imprese di pulizie esterne al personale FER, od a personale FER dedicato, sarà oggetto di confronto tra le Parti.
Punto 5
ESAZIONI SUPPLETIVE E SERVIZIO DI VERIFICA
5.1 Oltre agli Addetti all'Esercizio, tutto il personale automobilistico rientrante secondo il
C.C.N.L. 27/11/2000 nell'Area Professionale 3^ , nello specifico, Area Operativa di Esercizio: Sezione Automobilistica, si impegnerà al giuramento per poter svolgere verifica titoli di viaggio a bordo dei mezzi aziendali per territorio.
5.2 Potranno essere previsti turni di verifica per territorio;.
5.3 Il personale preposto, percepirà l'indennità di cui all’art. 22.14 quando espleterà le funzioni di collettore.
5.4 L'Azienda provvederà a fornire, a chi ne faccia richiesta, l'elenco delle effettive multe incassate, per la verifica dei fogli paga.
5.5 Al personale che sanzionerà durante la verifica, sarà riconosciuto il 30% della sanzione base se effettivamente incassata dall'Azienda.
5.6 Al personale che emetterà titoli di viaggio, in condizione di agente unico, in linee non servite dalle biglietterie, sarà riconosciuto il 15% del prezzo del titolo di corsa semplice, comprensivo dell’indennità di maneggio denaro e custodia titoli.
5.7 Al personale che emetterà titoli di viaggio di penalità, in condizione di agente unico, sarà riconosciuto il 30% del prezzo totale del titolo, comprensivo dell’indennità di maneggio denaro e custodia titoli.
5.8 Il personale, in caso di rapina documentata da denuncia presso le Istituzioni preposte, non dovrà rimborsare all'Azienda l'incasso dei titoli venduti ed il valore dei titoli invenduti rapinati.
5.9 Le indennità di cui al presente Punto 5 non rientrano nella base di calcolo del T.F.R. ne’ di alcun altro istituto di legge e/o contrattuale perché già comprensive delle relative incidenze.
Punto 6
O.L. (orario libero per trasferimenti)
6.1 Per O.L. si intendono quei periodi di guida all'interno di un turno utilizzati per trasferimenti dai depositi ai capolinea e viceversa, da capolinea ad altro capolinea e qualsiasi altro spostamento comandato dai superiori attinente sia al servizio, sia da o per officine, distributori, impianti di lavaggio esterni ai depositi collocati oltre 1 km circa dagli stessi, spostamento mezzi per motivi organizzativi da un deposito all'altro, soccorso comandato e sostituzione in linea di altro mezzo.
6.2 Le distanze e i tempi di percorrenza saranno fissati dalla Direzione di Esercizio, sentite le XX.XX, e valutati al 50% ai fini del computo delle indennità di orario di guida/ora e di €/km.
Punto 7
TURNI
7.1 I turni sono costruiti in base ai parametri normativi del Punto 1 del presente accordo, ivi compresi i tempi accessori dei punti 2,3,4,6.
7.2 Sarà possibile prevedere turni misti di verifica e guida.
Ai fini dell'anzianità di servizio, i periodi di verifica saranno considerati di guida.
7.3 Turni preferenziali: Sarà possibile prevedere turni preferenziali secondo le esigenze aziendali con le modalità e per le casistiche previste dal CCNL e dalle Leggi.
7.4 Cambi turno: Previa autorizzazione aziendale sarà possibile prevedere il cambio turno.
7.5 Turni domenicali: Avvengono di norma a rotazione progressiva settimanale fra tutto il personale. Non viene assegnata la rotazione festiva se nel periodo interessato vi sono le ferie. E' fatto salvo il cambio turno fra il personale come da Punto 7.4.
7.6 Turni delle festività comandate: L'Ufficio Movimento dei singoli impianti provvederà a tenere un elenco delle assegnazioni delle festività operando di norma in modo che tale assegnazione avvenga in modo equilibrato fra il personale.
7.7 Presentazione turni: I turni saranno, di norma, presentati alle R.S.U.-R.S.A. competenti per territorio 3 settimane prima dalla loro esecuzione. Tale tempo si rende necessario per valutare i turni in oggetto ed eventualmente proporre modifiche parziali o migliorative.
Punto 8
AUTISTA COMANDATO A SVOLGERE SERVIZIO TEMPORANEO IN LUOGO DIVERSO DALLA RESIDENZA DI SERVIZIO.
8.1 Servizi in linea.
8.1.1 - 2 depositi dello stesso territorio (Bologna, Ferrara, Rimini, etc.). Trasferta in linea impianti fissi che assorbe la diaria.
Non si applica il trattamento di cui sopra qualora la partenza e l'arrivo del turno operativo, ancorché effettuati in OL od in "fuori servizio", avvengano dal deposito di ordinaria residenza di servizio entro la durata massima del turno lavorativo come previsto dalle vigenti norme.
8.1.2 - 2 depositi di due territori diversi (Bologna, Ferrara, Rimini, etc.). Trasferta fuori linea impianti fissi che assorbe la diaria.
8.2 Servizi di noleggio e/o fuori linea attivo.
8.2.1 Lo spostamento fra la residenza di servizio ed il deposito di partenza del servizio, se viene effettuato con auto propria, è rimborsato al 20% del prezzo di un litro di benzina al Km per i km di andata e ritorno che intercorrono dalla residenza di servizio al deposito di partenza del servizio.
Il tempo impiegato non è computato ad alcun effetto come orario di lavoro.
8.2.2 Qualora previo accordo con la Direzione di Xxxxxxxxx, sia concordato il rimborso delle spese di vitto e se la prestazione desunta dal cronotachigrafo supera le 13h. e 30’, potrà essere rimborsato, dietro presentazione della relativa ricevuta, il costo di un pasto per un massimo di € 15,00.
8.2.2. Qualora si effettui un turno misto “linea + noleggio e/o fuori linea attivo” e previo accordo con la Direzione di Xxxxxxxxx sia concordato il rimborso delle spese di vitto, se la prestazione complessiva sia superiore alle 13h.e 30’ potrà essere rimborsato, dietro presentazione della relativa ricevuta, il costo di un pasto per un massimo di € 15,00.
ALLEGATO 4
NORMATIVA PROBLEMATICHE VARIE
INDICE
A) Modalità tecniche di erogazione dell’indennità giornaliera e del ticket restaurant pag. 3
B) Trasferimenti di sede ............................................................................................................ pag. 4
C) Trasferimenti di sede per concorsi ...................................................................................... pag. 5
D) Trattamento benefit .............................................................................................................. pag. 6
E) Regolamentazione concessione di "brevi permessi" al personale degli impianti fissi .... pag. 7
F) Trasformazione lavoro straordinario in permessi retribuiti o riposi compensativi ....... pag. 7
G) Pari opportunità ................................................................................................................... pag. 7
H) Medicina preventiva ............................................................................................................. pag. 8
I) Disciplina dei quadri .............................................................................................................. pag. 9
L) Massa Vestiario .................................................................................................................... pag.11
A) MODALITÀ TECNICHE DI EROGAZIONE DELL’INDENNITÀ GIORNALIERA E DEL TICKET RESTAURANT
L’orario di servizio giornaliero o di turno dei singoli impianti è stabilito dall’azienda con appositi ordini di servizio in conformità a quanto previsto nel presente accordo.
1. Ticket restaurant
1.1 qualora il lavoratore sia autorizzato a fruire di brevi permessi il cui ammontare complessivo, nel corso della giornata, sia inferiore alla metà dell’orario giornaliero o di turno verrà riconosciuto al lavoratore il ticket restaurant;
1.2 qualora il lavoratore sia autorizzato a fruire di mezza giornata di congedo non verrà riconosciuto al lavoratore il ticket restaurant;
1.3 qualora il lavoratore sia autorizzato a fruire di brevi permessi il cui ammontare complessivo, nel corso della giornata, sia superiore alla metà dell’orario giornaliero o di turno non verrà riconosciuto il ticket restaurant;
1.4 Si precisa che il ticket deve essere corrisposto solo per i giorni di effettiva presenza in azienda. Pertanto vanno esclusi dalla fruizione di tale istituto tutti quei casi in cui si realizzano assenze dalla produzione.
Il ticket andrà, altresì, corrisposto nei casi di assenze dovute a permessi sindacali per partecipare a riunioni convocate dall’azienda ed a permessi sindacali retribuiti fruiti per altre cause nei limiti stabiliti dagli accordi vigenti.
2. Indennità giornaliera
2.1 qualora il lavoratore sia autorizzato a fruire di brevi permessi il cui ammontare complessivo, nel corso della giornata, sia inferiore alla metà dell’orario giornaliero o di turno verrà riconosciuto al lavoratore l’intero ammontare dell’indennità giornaliera;
2.2 qualora il lavoratore sia autorizzato a fruire di mezza giornata di congedo verrà riconosciuto al lavoratore la metà dell’indennità giornaliera;
2.3 qualora il lavoratore sia autorizzato a fruire di brevi permessi il cui ammontare complessivo, nel corso della giornata, sia superiore alla metà dell’orario giornaliero o di turno non verrà riconosciuto nessun importo a titolo di indennità giornaliera.
B) TRASFERIMENTI DI SEDE
Nel caso che si verifichino esuberi, previo confronto fra le parti, del personale in determinate residenze di servizio, anche con riguardo a specifici profili professionali, e sia possibile, in luogo delle procedure vigenti, utilizzare tali lavoratori in altre residenze, l’Azienda procederà al trasloco di questi ultimi, previo esame congiunto della situazione con le R.S.A./R.S.U..
In tale sede, su specifica richiesta del lavoratore, sarà verificata la possibilità di un trasferimento presso residenze meno distanti o di maggior gradimento dell'interessato, anche se relative a posizioni lavorative inferiori rispetto al profilo professionale rivestito, purché vi sia un effettivo fabbisogno ed il lavoratore venga ritenuto idoneo fisicamente e professionalmente per la nuova attività.
Il trasferimento potrà essere condizionato da una clausola che preveda, su richiesta dell'interessato, la possibilità di essere riassegnato alla residenza di partenza, qualora, in sede di esame congiunto, si riscontri la ragionevole possibilità che nel quinquennio successivo si determini, nella residenza di partenza, un effettivo fabbisogno nello stesso profilo professionale assegnato al lavoratore che è stato trasferito, ovvero nel superiore profilo professionale rivestito prima del trasferimento e, comunque, ferma restando la relativa idoneità.
I lavoratori con gravi e documentate situazioni di disagio fisico e/o familiare hanno, su richiesta, titolo preferenziale per essere esclusi, ove possibile, dalla graduatoria di trasferimento. Ove il trasferimento non sia evitabile, l'Azienda garantirà, nei limiti del possibile, regimi di orario compatibili con la situazione evidenziata dal lavoratore, anche mediante ricorso a forme di part time.
Oltre alle misure spettanti ai sensi dell’art. 22/A del C.C.N.L. 23 luglio 1976, qualora la distanza fra la residenza di esubero sia superiore a km 60 (sessanta) è riconosciuta ai lavoratori predetti per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa e per non più di 180 giorni, un’indennità specifica pari a Euro 25,00 (L. 48.407) al parametro 170
Tale indennità non è utile per la base di computo del TFR, né ha effetti su alcun istituto di legge e/o contrattuale essendo già comprensiva delle relative incidenze.
La presente disciplina ha il seguente campo di applicazione:
− Per i lavoratori già in forza alle ex Gestioni Governative poi confluite in F.E.R. solo per i trasferimenti al di fuori delle residenze di servizio della ex Gestione Commissariale Governativa di appartenenza del lavoratore interessato;
− Per i lavoratori, diversi da quelli di cui sopra, assunti direttamente da F.E.R. solo per i trasferimenti in cui la distanza fra le due residenze di servizio sia superiore a km 60 (sessanta).
C) TRASFERIMENTI DI SEDE PER CONCORSI
Visto l’interesse comune a favorire l’arricchimento del patrimonio professionale, lo sviluppo di carriera ed una ottimale utilizzazione di tutto il personale dipendente;
Al fine di incentivare, per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, la partecipazione di tutti i lavoratori, purché in possesso dei prescritti requisiti, a selezioni e/o concorsi interni;
Per compensare il disagio del trasferimento, al lavoratore risultato vincitore della selezione e/o del concorso bandito per una residenza di servizio diversa da quella del vincitore medesimo sarà corrisposta una indennità mensile stabilita, per il parametro 170, in € 555,00 da riparametrare.
Tale indennità, denominata “INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO”, sarà corrisposta per N. 6 mesi dalla data in cui il lavoratore assumerà servizio nella nuova sede.
L’indennità medesima non è utile per la base di computo del T.F.R., né ha effetti su alcun istituto di legge e/o contrattuale essendo già comprensiva delle relative incidenze. L’indennità sarà riconosciuta solo per trasferimenti da residenze di servizio diverse da quelle di pertinenza della ex G.C.G. cui apparteneva la residenza di servizio nella quale operava l’agente al momento dell’espletamento del concorso.
Il trattamento previsto nel presente articolo è fruibile una sola volta nel corso dell’attività lavorativa di ciascun agente.
D) TRATTAMENTO BENEFIT
Le parti prendono atto che:
− con l’entrata in vigore del D. Lgs. 2 settembre 1997 n°314 le concessioni di viaggio, gratuite o ridotte, concesse a seguito di accordi aziendali agli agenti in servizio e loro familiari a carico, sono considerate “fringe benefit” con decorrenza 1° gennaio 1998. E’ considerata “benefit” per alcuni agenti interessati anche la differenza tra la rendita catastale totale del fabbricato concesso in locazione all’agente e quanto dallo stesso pagato all’azienda per il suo godimento e la rendita catastale degli alloggi di servizio in uso o in comodato.
In conseguenza della predetta normativa e con effetto dalla stessa data di entrata in vigore, a ciascun dipendente viene riconosciuto un benefit corrispondente ad un valore complessivo annuo di € 258,23(duecentocinquantotto/23).
Le parti concordano quanto segue:
− Il personale in servizio di ruolo utilizzerà la tessera di riconoscimento FER come tessera di libera circolazione esclusivamente per i viaggi di servizio e per portarsi in treno o in autobus aziendale dalla località di abitazione a quella di lavoro e viceversa.
− Per gli altri viaggi effettuati dal dipendente e dal coniuge del dipendente o dai familiari a carico vengono applicate le seguenti regole:
• Viaggio dell’agente in servizio effettuato per motivi personali:
dovrà munirsi presso le biglietterie aziendali , ove aperte, o direttamente in treno/bus di un biglietto senza prezzo su cui dovranno essere riportati gli estremi della tessera di riconoscimento FER; il costo che sarà addebitato è quello del biglietto corrispondente alla tratta ed alla linea percorse.
• Figli, studenti o apprendisti, a carico dell’agente, dal luogo di abitazione al luogo della scuola frequentata e per la durata dell’anno scolastico:
dovranno richiedere alla Direzione di competenza un abbonamento per studenti senza prezzo, specificando la tratta FER; il costo che sarà addebitato è quello dello stesso abbonamento vigente al momento dell’utilizzazione.
• Gli altri familiari a carico:
dovranno munirsi presso le biglietterie aziendali, ove aperte, o direttamente in treno di biglietto senza prezzo su cui dovranno essere riportati gli estremi della tessera di riconoscimento FER; il costo che sarà addebitato è quello del biglietto corrispondente alla tratta ed alla linea percorse, tariffa adulti o ridotta per ragazzi;
oppure potranno richiedere presso le biglietterie aziendali, ove aperte, o alla Direzione di competenza un abbonamento mensile senza prezzo, specificando la tratta, su cui saranno riportati gli estremi della tessera di riconoscimento FER; il costo che sarà addebitato è quello dell’abbonamento ordinario mensile vigente al momento dell’utilizzazione.
Alla fine dell’anno, od alla cessazione del rapporto di lavoro, per ogni dipendente verrà calcolato l’esborso complessivo per tutti i viaggi effettuati anche dai familiari, compreso quanto si riferisce all’eventuale immobile avuto in affitto, in uso o in comodato, e nel caso in cui l’importo complessivo ottenuto superi € 257,71 (duecentocinquantasette/71) la differenza in più sarà trattenuta al dipendente dalla Azienda quale conguaglio tra la suddetta cifra massima e quanto effettivamente addebitato.
E) REGOLAMENTAZIONE DELLA CONCESSIONE DI "BREVI PERMESSI" AL PERSONALE DEGLI IMPIANTI FISSI
Si stabilisce quanto segue:
- é consentita al personale degli impianti fissi la possibilità di richiedere di usufruire di "brevi permessi"; della durata minima di ore UNA e massima di ore DUE;
- la somma dei "brevi permessi" usufruiti in un mese sarà conteggiata in conto ferie;
- eventuali particolari occorrenze documentate, di "brevi permessi" tipo cicli di cure mediche, saranno esaminate singolarmente su richiesta dell'interessato ai fini della necessaria autorizzazione e, se concessi, verranno recuperati in conto ferie.
F) TRASFORMAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN PERMESSI RETRIBUITI O RIPOSI COMPENSATIVI
Confermando che le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere preventivamente autorizzate e debitamente giustificate, si concorda che l’agente interessato, in luogo del corrispettivo economico previsto dalle vigenti norme, possa richiedere la conversione delle prestazioni straordinarie in permessi retribuiti maggiorati del 10%.
Tale opportunità sarà attivabile solo se l’agente non ha residui ferie anni precedenti e se non in contrasto con le esigenze aziendali.
A tale scopo l’Azienda emanerà opportune disposizioni al fine di disciplinare la fruizione di tali permessi con particolare riguardo al limite minimo dei permessi stessi ed all’accumulo delle prestazioni straordinarie da fruire in permessi.
G) PARI OPPORTUNITA’
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dal CCNL e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive ed ad individuare eventuali situazioni che non consentono un'effettiva parità nel lavoro.
In relazione a ciò verrà effettuata congiuntamente tra FER e RSU/RSA, una verifica annuale al fine di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalla FER;
b) in base allo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia, proporre, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, specifiche sperimentazioni al fine di individuare e rimuovere gli eventuali ostacoli di cui al primo capoverso.
H) MEDICINA PREVENTIVA
A)Il fenomeno delle dipendenze da alcolismo, droga e tabagismo stanno sempre più interessando il mondo del lavoro, il quale non può quindi ignorare chi si trova a contatto con il problema e si trova comunque a gestirlo.
In questo quadro è necessario trovare forme di solidarietà che rendano concreta la possibilità di un recupero del lavoratore interessato da tali fenomeni, ad una responsabile attività lavorativa.
A tale proposito le parti concordano quanto segue:
1) In caso di dipendenza accertata (dai servizi socio sanitari o da altre strutture idonee), l'azienda provvederà ad invitare il lavoratore a sottoscrivere l'impegno a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero, in strutture pubbliche o private riconosciute dagli Enti Regionali o territoriali.
2) L'azienda, utilizzando l'art. 24 del R.D. 8/1/1931 n. 148, a richiesta dell'interessato e dietro presentazione di certificazione sanitaria, provvederà, per tutto il periodo richiesto dal "programma terapeutico" (che non deve essere superiore a 18 mesi) a mantenere il posto di lavoro e la qualifica rivestita.
3) L'azienda collaborerà, insieme alla R.S.A./R.S.U. Aziendale, al programma terapeutico precedentemente concordato con la struttura sanitaria per un eventuale utilizzo del lavoratore a metà-tempo o, se il "progetto terapeutico" lo prevede, al periodo di reinserimento protetto in azienda.
4) L'azienda provvederà, ricorrendone le circostanze, alla corresponsione dell'assegno alimentare di cui all'art. 24 (ex Cassa Soccorso) e l'art. 46 della stessa legge n. 148 dell'8/l/31.
5) Sino al termine del "progetto terapeutico" l'agente dovrà provvedere a trasmettere all'azienda la certificazione comprovante il mantenimento dell'impegno assunto al momento dell'accertata tossicodipendenza (vedi punto 1). La cadenza di tale certificazione sarà concordata con la struttura terapeutica.
6) Al termine del "programma terapeutico" l'agente verrà reintegrato nelle mansioni della qualifica rivestita, se ritenuto idoneo.
7) Qualora il dipendente affetto da tossicodipendenza non accetti ci sottoporsi volontariamente alle cure previste al punto 1), entro un termine massimo di 6 (sei) mesi, si applicano i disposti dell'art. 27 del R.D. 8/1/1931 All. A n. 148.
8) Qualora i1 dipendente in cura riabilitativa non ottemperi all'avvio dei certificati richiesti di cui al punto 5) entro le scadenze previste, decade dal diritto all'applicazione del presente accordo e si applicano i disposti dell'art. 27 sopra citato.
9) Qualora il dipendente sia genitore di tossicodipendente e nel "progetto terapeutico" del familiare sia previsto un impegno saltuario o continuativo del dipendente, l'azienda potrà accordare permessi non retribuiti compatibilmente con le esigenze di servizio e su richiesta dell'interessato.
10) Le parti, infine, rilevata l'insufficienza di esperienze specifiche in materia, concordano sull'opportunità di successive verifiche sulla efficacia del presente accordo.
B) A seguito dell’utilizzo di video-terminali nell'ambito aziendale, le parti concordano di dare piena applicazione alle normative vigenti, al fine di tutelare i lavoratori che operano con detti strumenti.
I) DISCIPLINA DEI QUADRI
1. Individuazione
I quadri si individuano, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13.5.1985 n° 190 e dal CCNL 27/11/2000, fra gli agenti compresi nell’area professionale 1 che svolgono le seguenti mansioni:
a) al parametro 250, i dipendenti che svolgono funzioni di rilevante importanza e responsabilità con compiti di staff alla Direzione e partecipazione alle riunioni della stessa, ovvero che svolgono funzioni implicanti il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole importanza con discrezionalità operative.
b) al parametro 230, i dipendenti che svolgono funzioni di rilevante importanza che implicano il coordinamento ed il controllo di unità organizzative importanti con responsabilizzazione per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Ai singoli agenti individuati, le assegnazioni di cui sopra, saranno notificate per lettera ed accettate dagli stessi.
2. Funzioni
Oltre alle funzioni inerenti il posto ricoperto e proprie della qualifica rivestita, i quadri devono svolgere le seguenti funzioni:
a) Analisi delle procedure e del metodi di lavoro nei settori di competenza, finalizzate all'aumento della produttività e alla riduzione dei costi;
b) Partecipazione a riunioni collegiali di vario livello per la programmazione ed il controllo del lavoro di competenza dei settori di appartenenza, ivi compreso il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
c) Aggiornamento e partecipazione a "commissioni giudicatrici" di concorsi, selezioni, abilitazioni ferroviarie nonché inchieste disciplinari;
d) Aggiornamento, partecipazione e docenza a corsi formativi sulle materie di competenza;
e) Rapporti deliberativi con le istanze sindacali nei limiti fissati dalla delega fornita dalla Direzione Aziendale per ciò che concerne l'organizzazione del lavoro nei vari settori nell'ambito delle normative esistenti;
f) rapporti e relazioni esterne con le Ferrovie dello Stato, Asstra ed altri Enti.
3. Mutamento provvisorio di funzioni
Atteso che gli agenti individuati. come quadri fanno parte, a tutti gli affetti, del personale autoferrotranviario, anche nei loro confronti, con riferimento all'art. 6 della legge n° 190/85, trova applicazione la disciplina legislativa e contrattuale prevista per il restante personale dell'azienda.
Lo svolgimento provvisorio di funzioni dirigenziali non determina l'attribuzione della relativa qualifica se non in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
a) che l'assegnazione a funzioni dirigenziali avvenga con specifico provvedimento scritto da parte della Direzione previa delibera degli Organi Societari;
b) che la medesima assegnazione non abbia luogo per sostituire un dirigente assente con diritto alla conservazione del posto;
c) che lo svolgimento di tale funzione si protragga per almeno sei mesi continuativi, non sia prevista la copertura del posto tramite concorso ed il Ministero accordi il suo benestare.
4. Spese legali
Al quadro viene garantita l'assistenza legale e la copertura delle spese di giudizio, sino alla sentenza definitiva, nei procedimenti civili o penali non dipendenti da dolo o colpa grave per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.
L'azienda, inoltre, assumerà a proprio carico, anche attraverso eventuali polizze di assicurazione, gli eventuali danni arrecati dal quadro nello svolgimento delle attività sue proprie, purché non derivino da colpa grave o dolo.
5. Flessibilità degli orari
In considerazione delle particolari funzioni espletate dai quadri, la distribuzione dell'orario di lavoro terrà conto delle oggettive esigenze di flessibilità connesse a tali funzioni.
Pertanto il quadro, avuto riguardo della organizzazione del lavoro in atto tenuto alla flessibilità degli orari, nel pieno rispetto dell'orario contrattuale assumendo a riferimento un orario medio su base periodica.
6. Norma di tutela
Per quanto non espressamente stabilito dal presente accordo si fa riferimento a quanto previsto dall’Accordo Nazionale 27/11/2000.
7. Indennità
Ai sensi della lettera a) del punto 6) dell'A.N. 2 ottobre 1989, la indennità di funzione di cui all'art. 5 dell'Accordo 2 giugno 87 e stabilito nei seguenti importi:
▪ parametro 250 € 72,30
▪ parametro 230 € 51,64
8) Indennità Aziendale
Per l'espletamento delle particolari prestazioni previste dai punti 2) e 3) del presente verbale d'accordo, ai quadri sarà erogato aziendalmente un ulteriore compenso, ai sensi del punto 6) lett. b) dell'Accordo Nazionale 2 ottobre 1989, i. cui valori, detratte le eventuali eccedenze di cui al punto 7) , ammonteranno rispettivamente a € 72,30 per il parametro 250 e € 51,64 per il parametro 230.
L) MASSA VESTIARIO
Agli agenti di Movimento e di Manutenzione, in ruolo e con contratto di formazione e lavoro, l’Azienda fornisce gratuitamente la massa vestiario di seguito elencata con la periodicità di fianco indicata.
Vengono indicati, per servizio, i profili professionali degli agenti interessati alla fornitura in oggetto.
Agli agenti abilitati, ed utilizzati, in attività di trazione e scorta del settore ferroviario verrà fornita anche la massa vestiario prevista per il servizio ferroviario con periodicità raddoppiata.
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
- Addetto all’Esercizio
- Coordinatore di Xxxxxxxxx
- Operatore di Esercizio
DOTAZIONE | PERIODICITA’ |
1 berretto estivo | anni 1 |
1 berretto invernale | anni 1 |
1 divisa estiva (pantalone o gonna + giacca) | anni 1 |
1 divisa invernale (pantalone o gonna + giacca | anni 1 |
2 camicie a manica lunga | anni 1 |
2 camicie a manica corta | anni 1 |
1 impermeabile in tessuto sintetico | anni 3 |
1 giubba di pelle x xxxxxxxx goretex | anni 3 |
1 cravatta | anni 1 |
SERVIZIO FERROVIARIO
- Assistente coordinatore
- Ausiliario di stazione
- Ausiliario di Direzione
- Capo Stazione
- Capo Treno
- Coordinatore
- Coordinatore ferroviario
- Macchinista
- Operatore di Movimento e gestione
- Operatore di Stazione
DOTAZIONE | PERIODICITA’ |
1 berretto estivo | anni 1 |
1 berretto invernale | anni 1 |
1 divisa estiva (pantalone o gonna + giacca) | anni 1 |
1 divisa invernale (pantalone o gonna + giacca | anni 1 |
2 camicie a manica lunga | anni 1 |
2 camicie a manica corta | anni 1 |
1 impermeabile in tessuto sintetico | anni 3 |
1 giubba di pelle x xxxxxxxx goretex | anni 3 |
1 cravatta | anni 1 |
MANUTENZIONE OFFICINE
- Ausiliario generico officina
- Capo Operatori officina
- Capo Squadra Ausiliari officina
- Capo Unità Tecnica officina
- Operatore di Manutenzione officina
- Operatore Generico officina
- Operatore Qualificato officina
- Operatore Tecnico officina
DOTAZIONE | PERIODICITA’ |
1 tuta da lavoro estiva | anni 1 |
1 tuta da lavoro invernale | anni 1 |
2 camicie a manica lunga in tessuto Oxford | anni 1 |
2 camicie a manica corta in tessuto Oxford | anni 1 |
1 paio di scarpe da lavoro antinfortunistiche | anni 1 |
N.B.: La durata è stabilita in via ordinaria. E’ prevista la sostituzione di indumenti divenuti inservibili (tranne i berretti).
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA/MANOVRATORI
- Ausiliario di manutenzione apparati infrastruttura
- Capo Operatori apparati infrastruttura
- Capo Squadra Operatori di manovra
- Capo Unità Tecnica apparati infrastruttura
- Operatore di manovra
- Operatore di manutenzione apparati infrastruttura
- Operatore generico apparati infrastruttura
- Operatore qualificato apparati infrastruttura
- Operatore tecnico apparati infrastruttura
DOTAZIONE | PERIODICITA’ |
1 berretto estivo | anni 1 |
1 berretto invernale | anni 1 |
1 tuta da lavoro estiva | anni 1 |
1 tuta da lavoro invernale | anni 1 |
2 camicie a manica lunga in tessuto Oxford | anni 1 |
2 camicie a manica corta in tessuto Oxford | anni 1 |
1 paio di scarpe da lavoro antinfortunistiche | anni 1 |
1 impermeabile giallo in tela gommata | anni 3 |
1 giacca a vento ad alta visibilità | anni 3 |
1 paio scarponcini invernali | anni 1 |
N.B.: La durata è stabilita in via ordinaria. E’ prevista la sostituzione di indumenti divenuti inservibili (tranne i berretti).