Monte Titoli
Monte Titoli
Regolamento
del Servizio X-COM COLLATERAL MANAGEMENT
24 Luglio 2017
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI 4
TITOLO I – FONTI NORMATIVE E PRINCIPI ORGANIZZATIVI 4
Articolo 2 - Fonti Normative 6
Articolo 3 - Principi organizzativi e misure di contenimento dei rischi 7
Articolo 4 - Oggetto del Regolamento 7
Articolo 5 - Comunicazioni di Servizio 8
TITOLO II - PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO 8
Articolo 6 - Soggetti ammessi a partecipare al Servizio 8
Articolo 7 - Requisiti di partecipazione 9
Articolo 8 - Rapporti tra Partecipante e Agente di Regolamento 10
Articolo 9 - Richiesta di partecipazione al Servizio X-COM 10
Articolo 10 - Permanenza delle condizioni di partecipazione 11
Articolo 11 - Regole di condotta dei Partecipanti 11
Articolo 12 - Sospensione dei Partecipanti 12
Articolo 13 - Esclusione dei Partecipanti 13
Articolo 14 - Attività di accertamento 14
TITOLO I - OPERATIVITA’ DEL SERVIZIO 15
Articolo 15 - Articolazione del Servizio 15
Articolo 16 - Strumenti finanziari oggetto del Servizio 15
Articolo 17 - Struttura dei conti 15
Articolo 18 - Operatività nel Servizio 16
Articolo 19 - Fasi operative 17
TITOLO II – ACQUISIZIONE E RISCONTRO DELLE OPERAZIONI 17
Articolo 21 - Acquisizione e riscontro delle Operazioni 18
Articolo 22 - Cancellazione delle Operazioni 18
TITOLO III - LIQUIDAZIONE DELLE OPERAZIONI 19
Articolo 23 - Elaborazione e inoltro delle Operazioni al Servizio di Liquidazione 19
Articolo 24 - Operazioni con Banca d’Italia 20
TITOLO IV - GESTIONE DELLE GARANZIE 21
Articolo 25 - Selezione delle Garanzie 21
Articolo 26 - Valorizzazione, integrazione e svincolo delle Garanzie 22
Articolo 27 - Sostituzione delle Garanzie 23
Articolo 28 - Strumenti soggetti a operazione societaria 24
Articolo 29 - Riuso delle Garanzie 25
Nota 1)
Le disposizioni di cui agli articoli: 23.1 lettera b (parte in evidenza); 25.4. (parte in evidenza);
27.2 lettere b) e d); entreranno in vigore in una data che sarà oggetto di successiva comunicazione.
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
FONTI NORMATIVE E PRINCIPI ORGANIZZATIVI
Articolo 1 Definizioni
1. Nel presente Regolamento si intendono per:
«Agente di Regolamento»: l’intermediario che partecipa al Servizio di Liquidazione per conto del Partecipante al Servizio X-COM;
«Comparto Operativo»: indica l’ambito di operatività del Servizio nel quale il Partecipante è abilitato ad operare;
«Conto Pool» il conto di un Partecipante nel Sistema di Gestione delle Garanzie in Pooling presso Banca d’Italia nel quale sono contabilizzate le attività idonee a garanzia delle operazioni di credito dell’Eurosistema;
«Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi»: le Condizioni Generali Parte I applicabili a tutti i Servizi prestati dalle società appartenenti al Gruppo Borsa Italiana, inclusa Monte Titoli e le Condizioni Generali Parte II applicabili per i profili specifici che caratterizzano i Servizi prestati da Monte Titoli;
«CSDR»: il Regolamento UE n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione Europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) 236/2012, le successive modifiche e integrazioni e la relativa documentazione di attuazione;
«Controparti Centrali»: i soggetti indicati nell’articolo 2, punto 1, del Regolamento UE n. 648/2012 (Regolamento EMIR) concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori dati sulle negoziazioni;
«Datore»: il Partecipante che ha assunto l’obbligo di trasferire i titoli in garanzia ad un altro Partecipante al Servizio o alla Banca d’Italia nella sua qualità di Prenditore di garanzie nell’ambito delle Operazioni con Banca d’Italia;
«Esposizione Bilaterale»: l’ammontare dell’esposizione tra due Partecipanti calcolata con riferimento alle Operazioni, diverse dalle Operazioni di Gestione delle Garanzie;
«Garanzie»: gli strumenti finanziari trasferiti in garanzia mediante registrazione nei conti di gestione accentrata utilizzati nell’ambito del Servizio X-COM dai Partecipanti o da Banca d’Italia nella sua qualità di Prenditore di garanzie nell’ambito delle Operazioni con Banca d’Italia;
«Istruzioni»: le disposizioni di attuazione del presente Regolamento;
«Istruzioni di regolamento»: ordini di trasferimento relativi ad Operazioni da liquidare nell’ambito del Servizio di Liquidazione;
«Mercati»: i mercati regolamentati di cui agli articoli 63, comma 2 e 67, comma 1 del T.u.f., i mercati all’ingrosso dei titoli di Stato di cui all’articolo 66 T.u.f., i sistemi multilaterali di cui agli articoli 77 – bis e 79 T.u.f.;
«Operazioni»: indica le Operazioni tra Partecipanti e le Operazioni con Banca d’Italia e le Operazioni di Gestione delle Garanzie;
«Operazioni di Gestione delle Garanzie»: operazioni di sostituzione, integrazione e restituzione delle Garanzie immesse nel Servizio X-COM dai Partecipanti e/o generati automaticamente dal Servizio X-COM, di cui al Titolo IV del presente Regolamento;
«Operazioni tra Partecipanti»: operazioni DVP o FOP, diverse dalle Operazioni con Banca d’Italia e dalle Operazioni di Gestione delle Garanzie immesse nel Servizio X-COM dai Partecipanti, dai Mercati, o dalle Controparti Centrali e/o generate automaticamente dal Servizio X-COM;
«Operazioni con Banca d’Italia»: operazioni di trasferimento FOP di strumenti finanziari tra il conto di un Partecipante e il conto della Banca d’Italia, relative al Sistema di gestione delle Garanzie in Pooling, immesse da un Partecipante e/o generate automaticamente dal Servizio X-COM;
«Partecipante»: il soggetto che aderisce al Servizio X-COM, diverso dalla Banca d’Italia nella sua qualità di Prenditore nell’ambito delle Operazioni con Banca d’Italia;
«Prenditore»: il Partecipante che riceve le Garanzie da un altro Partecipante al Servizio o Banca d’Italia nell’ambito delle Operazioni con Banca d’Italia;
«Provvedimento Banca d’Italia - Consob»: il Provvedimento del 22 Febbraio 2008 e successive modifiche, emanato dalla Banca d’Italia e dalla Consob, in attuazione del T.u.f.;
«Regolamento del Servizio di Gestione Accentrata»: il Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali, adottato da Monte Titoli, ai sensi dell’articolo 81, comma 2, del T.u.f.;
«Regolamento operativo del Servizio di Liquidazione il regolamento che disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Servizio di Liquidazione e delle attività connesse e strumentali svolte da Monte Titoli, ai sensi dell’articolo 69 del T.u.f..
«Richiesta di Servizi»: proposta contrattuale sottoscritta dal Partecipante e contenente la richiesta di fornitura del Servizio;
«Servizio X-COM COLLATERAL MANAGEMENT o Servizio X-COM» il servizio disciplinato dal presente Regolamento nel quale Monte Titoli elabora le Operazioni, inoltra le Istruzioni di regolamento al Servizio di Liquidazione e gestisce le Garanzie;
«Servizio di Liquidazione»: il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli e operato mediante la piattaforma T2S, delle operazioni su strumenti finanziari non derivati ammessi al Servizio di Gestione Accentrata e che prevede il regolamento del contante in euro o nelle altre valute ammesse in T2S;
«Sistema di gestione delle Garanzie in Pooling»: il sistema di gestione delle garanzie idonee per operazioni di credito dell’Eurosistema disciplinato dal “Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento”, sottoscritto tra i Partecipanti e la Banca d’Italia e dal documento della Banca d’Italia “Il sistema di gestione delle garanzie in pooling e dei depositi in titoli – Guida per gli operatori”;
«Sistema TARGET2»: il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale disciplinato dall’Indirizzo della Banca Centrale Europea del 5 Dicembre 2012 (ECB/2012/27);
«Società di Gestione dei Mercati»: le società che organizzano e gestiscono i Mercati;
«Titoli Equivalenti»: strumenti finanziari del medesimo emittente o debitore, appartenenti alla medesima emissione o classe e con stesso importo nominale, stessa valuta e descrizione.
Articolo 2 Fonti normative
1. Monte Titoli svolge l’attività di gestione delle Garanzie ai sensi dell’articolo 80 del
T.u.f. e dell’articolo 9, comma 1, lett. e) del Provvedimento Banca d’Italia – Consob, secondo modalità non discriminatorie e in conformità a procedure definite in via generale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento integrano e completano il Regolamento dei Servizi di Gestione Accentrata.
Articolo 3
Principi organizzativi e misure di contenimento dei rischi
1. Monte Titoli si avvale di strutture informatiche e organizzative, inclusi sistemi di controllo interno, che consentono la salvaguardia e la sicurezza fisica e logica dei dati relativi al Servizio X-COM, nonché la continuità e la correttezza delle elaborazioni.
2. Monte Titoli adotta procedure di recovery, riattivazione e ripristino dei processi elaborativi, volte a consentire la continuità del Servizio, in conformità alle disposizioni vigenti.
3. Monte Titoli conserva, tutelandone l’integrità e la riservatezza, i dati relativi all’operatività del Servizio X-COM per dieci anni.
4. Al fine di assicurare l’ordinato e continuo svolgimento del Servizio X-COM, Monte Titoli prevede un presidio continuativo sui processi elaborativi in corso e un servizio di supporto ai partecipanti per eventuali necessità informative.
Articolo 4 Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Servizio X-COM e in particolare:
a) le modalità di partecipazione;
b) l’acquisizione e il riscontro delle Operazioni immesse nel Servizio X-COM
c) l’inoltro al Servizio di Liquidazione;
d) la gestione delle Garanzie.
2. Le Istruzioni integrano il Regolamento definendo le modalità operative del Servizio X-COM.
3. Il Regolamento, le Istruzioni e i Manuali dei Servizi, unitamente alle Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi, regolano i rapporti tra Monte Titoli e i Partecipanti.
4. Xxxxx Xxxxxx non assume alcuna obbligazione derivante dal contratto di garanzia finanziaria concluso tra i soggetti che si avvalgono del Servizio X-COM. Le vicende inerenti a tale contratto non hanno effetti sull’operatività del Servizio X- COM.
5. Le disposizioni del presente Regolamento e delle Istruzioni prevalgono in ogni caso sulle clausole incompatibili previste nei contratti sottostanti le Operazioni tra Partecipanti immesse nel Servizio X-COM.
Articolo 5 Comunicazioni di Servizio
1. Monte Titoli fornisce, con periodicità connessa alla natura dei dati, informativa in modalità telematica concernente, tra l’altro:
a) i Partecipanti ammessi, sospesi o esclusi dal Servizio;
b) le Società di Gestione dei Mercati per le quali è disponibile il Servizio;
c) gli orari del Servizio, compresi i cut-off d’inserimento delle Operazioni;
d) la tipologia degli strumenti finanziari ammessi al Servizio;
e) i criteri di eleggibilità, valorizzazione, regolamento parziale e gestione delle Garanzie in caso di operazioni societarie applicabili in mancanza di specifiche indicazioni dei Partecipanti;
f) le fonti delle informazioni utilizzate per la gestione delle Garanzie.
TITOLO II PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO
Articolo 6
Soggetti ammessi a partecipare al Servizio
1. Possono partecipare al Servizio X-COM i seguenti soggetti:
a) Banche autorizzate in Italia e banche comunitarie, come definite dall'articolo 1, comma 2 del T.u.b.;
b) imprese di investimento, iscritte nell’albo e/o nell’allegato elenco di cui all’articolo 20, comma 1 del T.u.f.;
c) imprese di assicurazione;
d) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
e) società di gestione del risparmio;
f) società con azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati;
g) controparti centrali;
h) le Poste Italiane S.p.A.;
i) la Cassa Depositi e Prestiti.
2. Possono altresì partecipare al servizio le Banche Centrali.
3. Per le Operazioni con Banca d’Italia quest’ultima partecipa al Servizio secondo quanto espressamente previsto dal presente Regolamento così come integrato dalla convenzione a tal fine stipulata con Monte Titoli.
Articolo 7 Requisiti di partecipazione
1. Ai fini della partecipazione al Servizio è necessario:
a) partecipare, direttamente o indirettamente, al Servizio di Liquidazione;
b) utilizzare i protocolli e gli standard tecnici richiesti da Monte Titoli per l’accesso al Servizio X-COM;
c) disporre di una struttura organizzativa, di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l’ordinata, continua ed efficiente gestione dei rapporti e delle attività derivanti dall’adesione al Servizio X-COM. A tal fine i Partecipanti si avvalgono di personale con adeguata qualificazione e competenza e comunicano a Monte Titoli il nominativo del soggetto responsabile del buon funzionamento dei sistemi interni;
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, per le Operazioni con Banca d’Italia i Partecipanti devono essere titolari di un Conto Pool presso la Banca d’Italia.
3. I Partecipanti, per soddisfare i requisiti di cui al primo comma, possono avvalersi di un Agente di Regolamento. L’Agente di Regolamento dovrà essere uno solo per ogni Comparto Operativo. l’Agente di Regolamento deve richiedere a Monte Titoli l’apertura di conti ad esso intestati e dedicati a ciascun Partecipante per il quale esso opera.
4. Per le Operazioni con Banca d’Italia l’Agente di Regolamento deve coincidere con la banca custode incaricata di movimentare le Garanzie del Conto Pool del Partecipante al Sistema di gestione delle Garanzie in Pooling.
Articolo 8
Rapporti tra Partecipante e Agente di Regolamento
1. L’Agente di Regolamento e il Partecipante possono recedere dall’accordo, che regola i rapporti ai fini della Partecipazione al Servizio, dandone contestuale comunicazione alla controparte e a Monte Titoli, secondo le modalità e nei termini indicati nelle Istruzioni. Tale comunicazione deve specificare la data di efficacia del recesso.
2. Per le Operazioni con Banca d’Italia, l’Agente di Regolamento e il Partecipante devono comunicare anche alla Banca d’Italia il recesso dall’accordo, secondo le modalità previste dal “Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento”.
3. L’Agente di Regolamento è obbligato a mantenere a disposizione del Partecipante i conti fino alla data di regolamento prevista delle Operazioni riscontrate alla data di efficacia del recesso.
4. A partire dal giorno di efficacia del recesso il Partecipante non può inserire nuove Operazioni e prima della data di efficacia del recesso:
a. è tenuto a immettere le Operazioni di chiusura delle Operazioni FOP aperte già presenti nel Servizio X-COM, con le modalità indicate nelle Istruzioni; qualora il Partecipante non provveda in tal senso le Operazioni di chiusura sono generate automaticamente dal Servizio X-COM;
b. può immettere richieste di cancellazione delle Operazioni, secondo quanto previsto all’Articolo 22.
5. Dalla data di efficacia del recesso:
a. le Operazioni e le istruzioni di cancellazione non riscontrate saranno cancellate dal Servizio X-COM, fatta salva diversa indicazione del Partecipante e previa conferma dell’Agente di Regolamento;
b. le Operazioni non regolate alla data di regolamento prevista non sono riproposte ma, in deroga a quanto previsto all’Articolo 23, comma 2, sono automaticamente cancellate.
6. Qualora, il Partecipante comunichi a Monte Titoli la sottoscrizione di un nuovo accordo con altro Agente di Regolamento, le Operazioni a lui riconducibili possono essere modificate da Monte Titoli secondo quanto indicato nelle Istruzioni.
Articolo 9
Richiesta di partecipazione al Servizio X-COM
1. I soggetti che intendono partecipare al Servizio X-COM devono trasmettere a Monte Titoli la Richiesta di Servizi debitamente sottoscritta e la relativa
documentazione di partecipazione, indicando a quale Comparto Operativo intendono aderire.
2. I Partecipanti possono chiedere di essere ammessi ad uno o più dei Comparti Operativi di cui all’articolo 15.
3. Monte Titoli, verificata la sussistenza dei requisiti di partecipazione, nonché la completezza e la regolarità dei documenti trasmessi, comunica al richiedente l’ammissione al Servizio e la data di inizio dell'operatività del rapporto oppure le ragioni dell’eventuale rigetto, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 33 della CSDR.
4. A fronte dei servizi erogati i Partecipanti sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da Monte Titoli, sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione, pubblicati sul sito di Monte Titoli. Le controversie aventi a oggetto i suddetti corrispettivi sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.
5. In relazione ai crediti via via maturati nei confronti dei Partecipanti per la prestazione del Servizio X-COM, Monte Titoli si riserva di esercitare il diritto di ritenzione sui titoli presenti nel conto datore del Partecipante e sui relativi valori, nei limiti dell’importo del credito maturato. Le modalità di esercizio del diritto di ritenzione sono specificate nelle Istruzioni.
Articolo 10
Permanenza delle condizioni di partecipazione
1. I Partecipanti assicurano la permanenza in via continuativa dei requisiti soggettivi e oggettivi, di cui agli articoli 6 e 7 e comunicano immediatamente ogni circostanza idonea ad incidere sui requisiti di partecipazione da cui potrebbe discendere la sospensione o l’esclusione dal Servizio.
2. I Partecipanti comunicano, con le forme e nei tempi indicati nelle Istruzioni, ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all’atto della presentazione della Richiesta di Servizi.
Articolo 11
Regole di condotta dei Partecipanti
1. I Partecipanti rispettano il presente Regolamento, le Istruzioni e i Manuali dei servizi, nonché le Condizioni Generali di Fornitura dei servizi.
2. I Partecipanti mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con gli altri Partecipanti e con gli Agenti di
Regolamento, negli adempimenti verso Monte Titoli e nell’utilizzo dei sistemi tecnologici.
3. I Partecipanti partecipano ai test organizzati o richiesti da Monte Titoli e ne comunicano i risultati.
4. I Partecipanti comunicano tempestivamente a Monte Titoli ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il regolare funzionamento del Servizio X-COM.
5. I Partecipanti immettono tempestivamente le Operazioni concluse.
6. I Partecipanti si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare il regolare funzionamento del Servizio X-COM.
7. I Partecipanti sono responsabili nei confronti di Monte Titoli per i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori.
8. Ai fini del regolare funzionamento del Servizio X-COM, i Partecipanti devono monitorare la capienza dei propri conti titoli e contante.
Articolo 12 Sospensione dei Partecipanti
1. Monte Titoli può sospendere dal Servizio i Partecipanti:
a) che non siano momentaneamente in possesso di uno o più dei requisiti di cui all’articolo 7, ivi compreso il caso in cui il rapporto contrattuale con l’Agente di Regolamento sia venuto meno, per qualsiasi causa;
b) che non si attengano alle regole di condotta e/o alle modalità operative previste nel presente Regolamento e nelle Istruzioni o comunque tengano comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento del Servizio X- COM.
c) che siano stati sospesi, o siano soggetti ad analoghi provvedimenti limitativi dell’operatività, nell’ambito dei Mercati o delle Controparti Centrali dai quali il Servizio acquisisce le Operazioni;
d) soggetti ad un provvedimento amministrativo emanato dalle competenti autorità di vigilanza, che possa avere impatti sull’operatività del Partecipante nell’ambito del Servizio X-COM e in particolare sulla capacità di far fronte agli impegni assunti nei confronti dei Partecipanti al Servizio X-COM;
2. Nei casi di cui alle lettere a) e c), la sospensione può essere limitata all’operatività nell’ambito di uno specifico Comparto Operativo.
3. Il Partecipante sospeso non può immettere nuove Operazioni nel Servizio X-COM o nell’ambito del Comparto Operativo da cui è stato sospeso.
4. Il provvedimento di sospensione è comunicato da Monte Titoli alla Banca d’Italia e alla Consob, nonché ai Partecipanti, ai Mercati, alle Controparti Centrali interessati ed ha efficacia sino al termine indicato nel provvedimento stesso ovvero sino al momento della comunicazione da parte di Monte Titoli della cessazione dei presupposti che ne hanno determinato l’adozione.
5. Anche durante il periodo di sospensione, i Partecipanti sono tenuti ad adempiere agli obblighi derivanti dalla partecipazione al Servizio. Monte Titoli può adottare i provvedimenti necessari per la gestione corrente delle Operazioni ed Esposizioni Bilaterali che fanno capo ai soggetti sospesi. Le eventuali modalità operative per la gestione dei conti sono indicate da Monte Titoli nei provvedimenti di sospensione al fine di tutelare il regolare funzionamento del Servizio e l’interesse dei Partecipanti.
6. In relazione ai processi d’integrazione, svincolo o di restituzione delle Garanzie, nel caso in cui il Partecipante non adempia i propri obblighi, con le modalità e le tempistiche indicati nelle Istruzioni, la controparte può richiedere a Monte Titoli sotto la propria responsabilità di porre in essere le operazioni necessarie per la gestione delle Esposizioni Bilaterali secondo le modalità indicate nelle Istruzioni. Monte Titoli ne dà informazione a Banca d’Italia e Consob.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Banche Centrali e alle Controparti Centrali.
Articolo 13 Esclusione dei Partecipanti
1. Monte Titoli esclude dal Servizio i Partecipanti:
a) che non rientrino più nelle categorie di cui all’articolo 6 comma 1;
b) nei confronti dei quali sia stato assunto un provvedimento di sospensione di cui all’articolo 12, nel caso in cui al termine del periodo di sospensione non siano venuti meno i motivi dell’adozione del provvedimento;
c) che siano sottoposti ad una procedura d’insolvenza come definita dal d.lgs. n. 210/2001, dichiarati insolventi con provvedimento emanato dalla Consob d’intesa con Banca d’Italia in attuazione dell’articolo 72 del T.u.f. o siano soggetti ad altro provvedimento amministrativo emanato dalle competenti autorità di vigilanza, che pregiudichi definitivamente l’operatività del Partecipante nell’ambito del Servizio X-COM;
d) che non si attengano reiteratamente alle regole di condotta e/o alle modalità operative previste nel presente Regolamento e nelle Istruzioni o
comunque tengano comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento del Servizio X-COM.
2. Nei casi di cui alla lettera b), l’esclusione riguarda il Servizio o i singoli Comparti Operativi per i quali sia stato assunto il provvedimento di sospensione.
3. Il provvedimento di esclusione è comunicato da Monte Titoli alla Banca d’Italia e alla Consob, nonché ai Partecipanti, ai Mercati, alle Controparti Centrali interessati.
4. Monte Titoli può adottare i provvedimenti necessari per la gestione corrente delle Operazioni ed Esposizioni Bilaterali che fanno capo ai Partecipanti esclusi. Le eventuali modalità operative per la gestione dei conti sono indicate da Monte Titoli nei provvedimenti di esclusione al fine di tutelare il regolare funzionamento del Servizio e l’interesse dei Partecipanti.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Banche Centrali e alle Controparti Centrali.
Articolo 14 - Attività di accertamento
1. Al fine di controllare il rispetto delle norme del Regolamento, delle Istruzioni nonché più in generale per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni di gestione del Servizio X-COM, Monte Titoli può:
a. richiedere ai Partecipanti ogni informazione o documento utile riguarda la propria attività nel Servizio X-COM;
b. convocare i rappresentanti dei Partecipanti al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni;
c. effettuare verifiche presso le sedi dei Partecipanti.
PARTE II - SERVIZIO X-COM
TITOLO I
OPERATIVITA’ DEL SERVIZIO
Articolo 15 Articolazione del Servizio
1. Il Servizio X-COM prevede i seguenti Comparti Operativi:
a) comparti per Operazioni garantite da Controparte Centrale;
b) comparti per Operazioni negoziate su Mercati non garantiti, o segmenti dei suddetti Mercati;
c) comparto per Operazioni concluse fuori mercato tra Partecipanti al Servizio;
d) comparto per le Operazioni con Banca d’Italia.
Articolo 16
Strumenti finanziari oggetto del Servizio
1. Monte Titoli rende disponibile la lista degli strumenti finanziari ammessi al Servizio X-COM, con le modalità indicate nelle Istruzioni.
Articolo 17 Struttura dei conti
1. Nell’ambito del Servizio X-COM sono utilizzate le seguenti tipologie di conto titoli:
a. conto-datore: conto in cui sono registrati gli strumenti finanziari messi a disposizione nell’ambito del Servizio X-COM;
b. conto-prenditore: conto in cui sono registrati gli strumenti finanziari ricevuti in Garanzia.
2. Il conto-datore può essere un conto dedicato all’operatività nell’ambito del Servizio X-COM (Conto-Datore Dedicato) oppure un conto ordinario del Servizio di Gestione Accentrata (Conto-Datore Ordinario).
3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel conto-datore dedicato mediante trasferimento da conti di gestione accentrata. In caso di conto-datore ordinario gli
strumenti finanziari sono messi a disposizione del Servizio X-COM previa individuazione con le modalità indicate nelle Istruzioni. In tale ultimo caso gli strumenti finanziari sono contestualmente disponibili anche per il regolamento di istruzioni immesse nel Servizio di Liquidazione in relazione a operatività non risultante dal Servizio X-COM.
4. Il conto-prenditore è dedicato esclusivamente all’operatività nell’ambito del Servizio X-COM. I Partecipanti hanno la facoltà di richiedere l’apertura di più conti prenditore al fine di segregare la propria operatività nell’ambito del Servizio X- COM, con le modalità indicate nelle Istruzioni. In relazione a ciascun conto- prenditore i Partecipanti possono richiedere che tali conti consentano il riuso nell’ambito del Servizio X-COM degli strumenti finanziari ivi registrati, a condizione che essi dispongano anche di un conto-datore.
5. Gli strumenti finanziari possono essere trasferiti a conti di gestione accentrata diversi da quelli dedicati al Servizio X-COM solo dai conti–datore.
6. Nelle Operazioni con Banca d’Italia, la Banca d’Italia opera in qualità di Prenditore delle Garanzie. Gli strumenti finanziari trasferiti in garanzia sono registrati nel conto di Banca d’Italia nel Servizio di Gestione Accentrata.
7. Al fine di operare nell’ambito dei Comparti per Operazioni garantite da Controparte Centrale i Partecipanti devono chiedere l’apertura di conti-datore e prenditore dedicati all’operatività dei soggetti per i quali essi assumono i relativi obblighi nei confronti della Controparte Centrale e nell’ambito del Servizio X-COM.
Articolo 18 Operatività nel Servizio
1. Per operare in qualità di Datore delle Garanzie i Partecipanti possono utilizzare gli strumenti finanziari registrati nei propri conti-datore, oppure nei conti–prenditore destinati al riuso.
2. Per operare in qualità di Prenditore, nell’ambito del Comparto relativo alle Operazioni concluse dai Partecipanti fuori mercato, i Partecipanti devono specificare i criteri di selezione e valorizzazione delle Garanzie. In caso contrario il Servizio X-COM applicherà i criteri generali comunicati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e).
3. Per le Operazioni con Banca d’Italia, il Servizio X-COM applica i criteri di idoneità e di valutazione delle garanzie disciplinati nel “Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento” escludendo gli strumenti finanziari secondo quanto segnalato dai Partecipanti ai sensi dell’articolo 25, comma 2.
4. Nell’ambito dei Comparti per le Operazioni garantite da Controparte Centrale il Servizio X-COM applica i criteri di selezione e valorizzazione delle Garanzie definiti da ciascuna Controparte Centrale.
5. Nell’ambito dei Comparti per le Operazioni negoziate su Mercati non garantiti, il Servizio X-COM applica i criteri di selezione e valorizzazione delle Garanzie definiti da ciascun Mercato.
Articolo 19 Fasi operative
1. Il Servizio X-COM si articola nelle seguenti fasi operative:
a) acquisizione e riscontro delle Operazioni;
b) inoltro al Servizio di Liquidazione;
c) gestione delle Garanzie.
TITOLO II
ACQUISIZIONE E RISCONTRO DELLE OPERAZIONI
Articolo 20 Operazioni acquisibili
1. Il Servizio X-COM acquisisce le Operazioni:
a) dai Partecipanti diversi dalle Controparti Centrali;
b) dai Mercati o Controparti Centrali
2. Il Servizio consente l’acquisizione di Operazioni DVP con l’indicazione della data di regolamento a pronti e a termine e di Operazioni FOP con l’indicazione della data di apertura con o senza l’indicazione della data di chiusura. Nel caso in cui i Partecipanti abbiano indicato contestualmente le date di apertura e di chiusura, l’Operazione FOP di chiusura è generata direttamente dal Servizio X-COM. Qualora invece non sia stata indicata la data di chiusura, l’Operazione FOP di chiusura deve essere inserita dai Partecipanti.
3. Per il regolamento dell’Operazione a termine o dell’Operazione di chiusura, il Servizio X-COM seleziona dal conto-prenditore Xxxxxx Equivalenti a quelli trasferiti in garanzia.
Articolo 21
Acquisizione e riscontro delle Operazioni
1. Le Operazioni sono inserite dai Partecipanti al Servizio X-COM con le modalità indicate nelle Istruzioni e successivamente sottoposte alle fasi di:
a) acquisizione, che si articola nei processi di:
- validazione, specifica per tipologia di Operazione immessa, che opera controlli formali, logici e di congruenza sui dati elementari della singola Operazione;
- arricchimento, eseguito solo se non sono stati riscontrati errori in fase di validazione, che procede al calcolo dei valori contabili mancanti a seconda della tipologia di Operazione immessa e all’integrazione delle informazioni per il regolamento dell’Operazione;
b) riscontro, per le Operazioni, diverse dalle Operazioni di Gestione delle Garanzie, che hanno superato la fase di acquisizione, che verifica la corrispondenza delle dichiarazioni relative allo stesso contratto, secondo chiavi di riscontro specifiche per tipologia di Operazione.
2. Le Operazioni acquisite dai Mercati, dalle Controparti Centrali e le Operazioni con Banca d’Italia s’intendono automaticamente riscontrate.
3. Le Operazioni riscontrate non possono essere modificate dai Partecipanti. Qualora siano stati commessi errori in fase d’immissione, i Partecipanti dovranno richiedere la cancellazione delle Operazioni a norma dell’articolo19.
4. Il Servizio X-COM fornisce ai Partecipanti completa informativa sull’esito del processo di acquisizione e riscontro delle Operazioni di propria competenza.
Articolo 22 Cancellazione delle Operazioni
1. Il singolo Partecipante può chiedere la cancellazione delle Operazioni fino al momento del riscontro, ove previsto.
2. Le Operazioni riscontrate possono essere cancellate dal Servizio X-COM su richiesta di entrambi i Partecipanti. In tal caso le richieste di cancellazione, inviate dai Partecipanti con le modalità e le tempistiche indicate nelle Istruzioni, sono sottoposte alle fasi di acquisizione e riscontro.
3. Il Servizio X-COM invia ai Partecipanti, controparti dell’Operazione, la conferma della cancellazione.
4. La cancellazione delle Operazioni acquisite dai Mercati e dalle Controparti Centrali avviene secondo le modalità e i termini indicati dalle regole di funzionamento stabilite per tali sistemi.
5. Le Operazioni regolate non possono essere cancellate.
6. Le Operazioni parzialmente regolate possono essere cancellate, per la parte non eseguita, solo da Monte Titoli su richiesta dei Partecipanti con le modalità indicate nelle Istruzioni.
7. Le Operazioni non riscontrate alla data di regolamento prevista sono automaticamente cancellate dal Servizio X-COM.
TITOLO III LIQUIDAZIONE DELLE OPERAZIONI
Articolo 23
Elaborazione e inoltro delle Operazioni al Servizio di Liquidazione
1. Il Servizio X-COM nella stessa giornata di acquisizione o in giornate successive in base alla data di regolamento prevista:
a. elabora le Operazioni nell’ambito di un processo che, nel caso in cui più Operazioni concorrano all’utilizzo della medesima disponibilità dello stesso conto titoli, tiene conto delle priorità basate tra l’altro sul tipo di Operazione, provenienza e tipologia di controparte, come indicato nelle Istruzioni;
b. [può procedere all’abbinamento di Operazioni DVP di segno opposto da regolare tra medesimi Partecipanti e alla determinazione su base netta del saldo titoli e del saldo contante a condizione che a tali Operazioni si
applichino i medesimi criteri di selezione e valorizzazione delle Garanzie] (Nota 1)
c. elabora ciascuna Operazione secondo le seguenti modalità:
c.1 verifica la disponibilità sul conto titoli, di cui all’articolo 17, degli strumenti finanziari che in caso di operazioni di allocazione di Garanzie soddisfino i criteri di selezione delle Garanzie di cui all’articolo 25 e, in caso di operazioni di restituzione di Garanzie siano Titoli Equivalenti a quelli allocati a Garanzia, e genera le istruzioni di regolamento titoli e, in caso di operazioni DVP, l’istruzione di regolamento contanti;
c.2 inoltra al Servizio di Liquidazione le istruzioni di regolamento prevedendo che il regolamento delle stesse avvenga congiuntamente (linked instructions). Le istruzioni di regolamento immesse dal Servizio X-COM nel Servizio di Liquidazione sono immesse come non
modificabili e non sono cancellabili dai Partecipanti. Le Istruzioni di regolamento sono elaborate con le modalità previste dal Servizio di Liquidazione. Si applicano le regole in materia di definitività e irrevocabilità previste dal Regolamento del Servizio di Liquidazione;
c.3 in caso di mancato regolamento delle istruzioni di regolamento il Servizio X-COM inoltra al Servizio di Liquidazione per conto dei Partecipanti la richiesta di cancellazione delle istruzioni di regolamento ed elabora nuovamente l’Operazione nella medesima giornata secondo quanto previsto dalle Istruzioni;
c.4 qualora la verifica di cui al punto c.1 dia esito negativo il Servizio X-COM elabora nuovamente l’Operazione nella medesima giornata secondo quanto previsto dalle Istruzioni;
2. Le Operazioni, diverse dalle Operazioni di Gestione delle Garanzie, non regolate a fine giornata sono nuovamente elaborate dal Servizio X-COM nelle giornate di regolamento successive, salvo che i Partecipanti ne chiedano la cancellazione, secondo quanto previsto all’articolo 22. Tale disposizione non si applica alle Operazioni acquisite dalle Controparti Centrali qualora le regole di funzionamento stabilite per tali sistemi dispongano diversamente.
3. Alla data di regolamento delle Operazioni a termine, o delle Operazioni di chiusura, le Operazioni a pronti non regolate o, se regolate parzialmente, la parte non regolata, sono automaticamente cancellate dal Servizio X-COM. Tale disposizione non si applica alle Operazioni acquisite dalle Controparti Centrali qualora le regole di funzionamento stabilite per tali sistemi dispongano diversamente.
4. I Partecipanti possono richiedere il regolamento parziale dell’Operazione nei limiti dei titoli disponibili. Tale richiesta è effettuata in via generale secondo le modalità indicate nelle Istruzioni. Per le Operazioni acquisite da Controparte Centrale la possibilità di prevedere il regolamento parziale è disciplinata dalla Controparte Centrale interessata.
5. Il Servizio X-COM fornisce ai Partecipanti e agli Agenti di Regolamento l’informativa previsionale e l’informativa di regolamento con le modalità e le tempistiche indicate nelle Istruzioni.
Articolo 24
Operazioni con Banca d’Italia
1. Le Operazioni con Banca d’Italia sono gestite nell’ambito della procedura di cui all’articolo 23 e non comportano il regolamento del contante.
2. La Banca d’Italia, ricevuta la notifica dell’accredito del proprio conto presso Monte Titoli, effettua i controlli e la valutazione delle Garanzie e, in caso positivo, le
contabilizza nel Conto Pool del Partecipante, in caso negativo invia a Monte Titoli istruzione di storno dell’accredito effettuato sul conto di Banca d’Italia. La Banca d’Italia tiene distinta evidenza nel Conto Pool delle Garanzie costituite mediante il Servizio X-COM e ne consente lo svincolo solo mediante il Servizio X-COM.
3. Per lo svincolo di Garanzie costituite presso Banca d’Italia il Servizio X-COM seleziona i titoli da svincolare e invia una richiesta di svincolo alla Banca d’Italia; quest’ultima, verificato il rispetto delle condizioni per lo svincolo delle garanzie dal Conto Pool del Partecipante, invia a Monte Titoli le istruzioni per l’immissione nel Servizio di Liquidazione delle istruzioni di regolamento relative alla restituzione delle Garanzie dal proprio conto nel Servizio di Gestione Accentrata al conto del Datore.
TITOLO IV GESTIONE DELLE GARANZIE
Articolo 25 Selezione delle Garanzie
1. Il Servizio X-COM seleziona e valorizza gli strumenti finanziari per il regolamento di un’Operazione di Gestione delle Garanzie, seguendo l’ordine di priorità specificato nelle Istruzioni per la selezione degli strumenti finanziari da allocare a Garanzia o da restituire e applicando i seguenti criteri di selezione e valorizzazione:
a) regole di eleggibilità;
b) parametri di valorizzazione;
c) limiti di concentrazione;
2. Con riferimento alle Operazioni con Banca d’Italia, i Partecipanti sono tenuti a fornire a Monte Titoli le informazioni necessarie ai fini dell’esclusione dal processo di allocazione degli strumenti finanziari che non soddisfano le regole dal “Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento” relative al Sistema di Gestione delle Garanzie in Pooling. Tali informazioni, nonché l’efficacia di eventuali variazioni, sono comunicate con le modalità e le tempistiche dettagliate nelle Istruzioni.
3. Il Servizio X-COM verifica giornalmente che le Garanzie allocate rispettino le regole di eleggibilità applicabili. Qualora la verifica dia esito negativo il Servizio X- COM procede automaticamente alla restituzione degli strumenti finanziari al Datore o, qualora prevista, alla sostituzione delle Garanzie, con le modalità indicate nelle Istruzioni.
4. [Il Servizio X-COM verifica giornalmente che le Garanzie allocate rispettino i limiti di concentrazione applicabili. Qualora la verifica dia esito negativo il Servizio tenta, nei limiti degli strumenti finanziari disponibili, la sostituzione automatica delle Garanzie allocate al fine di ricondurle nell’ambito dei limiti di concentrazione.](Nota 1) Il mancato rispetto dei limiti di concentrazione non determina l’ineleggibilità delle Garanzie allocate che eccedono tali limiti.
5. La modifica dei criteri di selezione può avvenire in qualsiasi momento ad opera dei soggetti che hanno definito tali criteri di selezione, come indicato all’articolo 18, commi 2, 4, e 5. Tali modifiche saranno applicate con le tempistiche indicate nelle Istruzioni.
Articolo 26
Valorizzazione, integrazione e svincolo delle Garanzie
1. Il Servizio X-COM esegue con la periodicità e le metodologie specificate nelle Istruzioni la valorizzazione delle Garanzie allocate e la comunica ai Partecipanti.
2. La valorizzazione delle Garanzie viene effettuata con riferimento a ciascuna Esposizione Bilaterale.
3. Qualora il valore delle Garanzie trasferite risulti insufficiente a coprire l’Esposizione Bilaterale il Servizio X-COM procede automaticamente all’integrazione delle Garanzie con le modalità e nei termini indicati nelle Istruzioni dandone comunicazione ai Partecipanti interessati. Se non vi sono titoli sufficienti per reintegrare totalmente le Garanzie, il Servizio X-COM esegue un’integrazione parziale.
4. Se non è possibile eseguire in tutto o in parte l’integrazione delle Garanzie, il Servizio X-COM invia al Partecipante-Datore la richiesta di immettere nuovo collaterale nei propri conti-datore, nei limiti del controvalore necessario al reintegro delle Garanzie.
5. Qualora il valore delle Garanzie allocate risulti superiore all’Esposizione Bilaterale, il Servizio X-COM procede automaticamente allo svincolo delle Garanzie eccedenti con le modalità specificate nelle Istruzioni.
6. Se non è possibile svincolare in tutto o in parte le Garanzie a seguito di Operazioni di riuso delle Garanzie, di cui all’articolo 29, il Partecipante-Prenditore è tenuto a
rendere disponibile, nei limiti del controvalore delle Garanzie in eccesso, gli strumenti finanziari da restituire al Partecipante–Datore.
7. Il processo d’integrazione o di svincolo delle Garanzie viene eseguito qualora lo scostamento tra l’Esposizione Bilaterale e il valore delle Garanzie sia superiore ad una percentuale dell’Esposizione Bilaterale definita per ciascun Comparto Operativo e comunicata ai Partecipanti al Servizio.
8. I processi d’integrazione e svincolo non si applicano alle Garanzie allocate nell’ambito delle Operazioni con Banca d’Italia, per le quali il Servizio X-COM provvede giornalmente a rivalutare le Esposizioni Bilaterali con le modalità e le tempistiche indicate nelle Istruzioni.
9. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 4 e 6, si applica quanto previsto all’articolo 12, comma 6.
Articolo 27 Sostituzione delle Garanzie
1. Le Garanzie allocate nei conti-prenditore o nel conto di Banca d’Italia possono essere sostituite con altri strumenti finanziari che soddisfino le regole di eleggibilità e i limiti di concentrazione applicabili e di valore almeno pari a quello degli strumenti finanziari da sostituire.
2. La sostituzione può avvenire su richiesta del Partecipante-Datore che ha messo a disposizione gli strumenti finanziari nel Servizio X-COM oppure automaticamente, nei seguenti casi:
a) ai sensi dell’articolo 28, comma 2, in corrispondenza di un’operazione societaria che interessi le Garanzie;
b) [qualora un Partecipante abbia espresso l’opzione di richiamo con contestuale sostituzione delle Garanzie allocate, al fine rendere disponibili tali strumenti finanziari per il regolamento nell’ambito del Servizio di Liquidazione. Tale opzione è disponibile qualora il conto-datore e il conto titoli utilizzato nel Servizio di Liquidazione siano intestati al medesimo soggetto] (Nota 1)
c) ai sensi dell’articolo 25, comma 3, qualora le Garanzie allocate non rispettino più le regole di eleggibilità applicabili;
d) [ai sensi dell’articolo 25, comma 4, qualora le Garanzie allocate eccedano i limiti di concentrazione applicabili] (Nota 1)
e) qualora per il regolamento di un’Operazione sia necessario svincolare Garanzie allocate mediante Operazioni di riuso.
3. La sostituzione delle Garanzie allocate avviene in ogni caso nei limiti degli strumenti finanziari disponibili nei conti del Partecipante-Datore (sostituzione parziale).
4. Le modalità tecniche e le tempistiche del processo di sostituzione delle Garanzie sono specificate nelle Istruzioni.
Articolo 28
Strumenti soggetti a operazione societaria
1. In caso di operazione societaria, il Servizio X-COM impedisce l’allocazione degli strumenti finanziari interessati con le tempistiche indicate nelle Istruzioni.
2. I Partecipanti, ivi incluse le Controparti Centrali, e la Banca d’Italia possono richiedere in via generale la sostituzione automatica degli strumenti finanziari allocati oggetto di operazione societaria. L’opzione di sostituzione automatica espressa dalla Controparte Centrale o dalla Banca d’Italia prevale in ogni caso sull’opzione contraria espressa dai Partecipanti. Il Servizio X-COM, con le modalità e tempistiche specificate nelle Istruzioni, tenta la sostituzione di tali strumenti finanziari.
3. Qualora la sostituzione degli strumenti finanziari oggetto di operazione societaria non vada a buon fine, i proventi monetari derivanti dagli strumenti finanziari costituiti in garanzia vengono accreditati al Prenditore [e potranno essere retrocessi al Datore dal Servizio X-COM secondo quanto indicato nelle Istruzioni e, limitatamente alle operazioni di rimborso capitale, a condizione che le Garanzie rimanenti siano sufficienti a coprire l’ammontare dell’Esposizione Bilaterale](Nota 1).
4. I proventi monetari derivanti dagli strumenti finanziari registrati nel conto di Banca d’Italia nel Servizio di Gestione Accentrata sono incassati da Banca d’Italia e retrocessi alla controparte come disciplinato dal “Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento” e dal documento della Banca d’Italia “Il sistema di gestione delle garanzie in pooling e dei depositi in titoli – Guida per gli operatori”.
5. Durante il periodo nel quale gli strumenti finanziari sono allocati, l’esercizio degli altri diritti patrimoniali o amministrativi ad essi collegati è disciplinato secondo le norme di legge vigenti in materia, salvo diverso accordo dei Partecipanti.
6. In caso di operazione societaria su strumenti finanziari trasferiti nel conto di Banca d’Italia mediante riuso, il Servizio X-COM dispone l’addebito del Partecipante che ha riutilizzato le Garanzie per l’importo dei proventi monetari maturati e il corrispondente accredito al Datore originario.
Articolo 29 Riuso delle Garanzie
1. Le Garanzie allocate possono essere riutilizzate nell’ambito del Servizio X-COM per Operazioni con Banca d’Italia fermo restando quanto previsto nell’articolo 24, comma 2.
2. A tal fine i Partecipanti si avvalgono di un conto-prenditore abilitato al riuso come previsto dall’articolo 17, comma 4.
3. Al fine di assicurare il regolamento delle Operazioni di competenza del Partecipante-Prenditore che si è avvalso della facoltà di riuso delle Garanzie, il Servizio X-COM può selezionare anche Titoli Equivalenti presenti nel conto– datore.
Monte Titoli S.p.A. Xxxxxx xxxxx Xxxxxx, 0 00000 – Xxxxxx xxx.xxxxxxxxxxx.xx