COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) XXXXXXXX Presidente
(NA) XXXXXXXXX DE XXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) XXXXXXXX Xxxxxx designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXX XXXXXX
Seduta del 07/04/2020
FATTO
Titolare di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto stipulato in data 23/7/2010 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo al 30/9/2014 in concomitanza con la 48ma rata, il ricorrente riceveva dall’intermediario €270,72 per le “commissioni di gestione” e in data 3/10/2018, in acconto, €1.565,00 per le “commissioni finanziarie”.
Successivamente il ricorrente, considerato che gli importi ricevuti risultavano espressamente a titolo di acconto, chiedeva all’intermediario l’ulteriore rimborso pro quota degli oneri pagati e non goduti per € 1.969,86.
Insoddisfatto dagli esiti del reclamo, assistito da professionista, chiede all’ABF di ottenere la restituzione, secondo il criterio proporzionale lineare, di complessivi €2.240,59, di cui:
- € 947,61 per commissioni bancarie;
- € 838,86 per commissioni intermediazione;
- € 454,12 per costi assicurativi.
Costituitosi, l’intermediario eccepisce di aver tempestivamente riscontrato il reclamo proponendo, a solo fine transattivo, il pagamento della somma onnicomprensiva di
€1.565,00, precisando che “con il pagamento della somma, si intende rinunciato ogni eventuale diritto e/o pretesa nascente dal contratto in epigrafe e dalla sua anticipata estinzione nei confronti della nostra Società”. Per la formale accettazione della proposta, l’intermediario inviava al ricorrente apposito modulo, da restituire debitamente compilato e
firmato, in base al quale il cliente dichiarava “di aderire alla proposta formulata (…) a completa tacitazione di ogni diritto, ragione, azione e pretesa, dedotta e deducibile, nessuna esclusa ed eccettuata (anche se non espressamente menzionata o ribadita in sede di reclamo), derivante dal contratto di finanziamento, dalle condizione contrattuali ed economiche del prestito e della sua anticipata estinzione”.
L’offerta veniva accettata dal ricorrente, che in data 30/07/2018 sottoscriveva l’accordo transattivo quale “accettazione e quietanza liquidatoria” e il 3/10/2018 l’intermediario provvedeva al pagamento di €1.565,00 a definizione della controversia.
Il ricorrente avanza nuovamente richiesta di rimborso sul presupposto “falso e frutto di artificiosa modifica del modulo di “Accettazione e quietanza liberatoria” che l’accordo conclusosi valesse quale “acconto”.
L’intermediario, pur riconoscendo di non aver effettuato, all’epoca, uno scrupoloso controllo del documento restituito, debitamente sottoscritto, insiste nell’affermare che la proposta transattiva, così come originariamente formulata, implicasse la rinuncia da parte del cliente di ogni pretesa avanzata con riferimento al contratto in questione. L’intermediario sostiene, altresì, che la negligenza in cui è incorso è certamente derivata dal rapporto di buona fede che è solito instaurare con le controparti, in ossequio ai principi previsti dal nostro ordinamento. Il canone di correttezza e buona fede non è, invece, stato rispettato dal cliente. Infine, il comportamento in male fede di parte ricorrente è, per l’intermediario, doloso ex art. 1439 c.c., in quanto nel riscontro alla proposta che accompagnava il modulo controfirmato, non viene indicata alcuna modifica apportata alla transazione.
Pertanto, parte resistente chiede all’ABF di “dichiarare infondato il presente ricorso”.
DIRITTO
Circa l’eccezione sul valore tacitativo e rinunciativo della quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente, avanzata dall’intermediario, essa appare infondata poiché dall’analisi della documentazione allegata al ricorso risulta evidente che il modulo “Accettazione e quietanza liberatoria” sottoscritto dal ricorrente differisce da quello originario predisposto dalla banca. Tale differenza testuale non è di poco conto poiché il pagamento della somma offerta a scopo transattivo non è accettato dal cliente “a completa tacitazione di ogni diritto” derivante dal contratto, ma a titolo di “acconto”.
Nel caso in questione, la dichiarazione sottoscritta dal ricorrente, anche se rilasciata successivamente all’estinzione del finanziamento, è formulata in termini di “acconto” e pertanto non ha, neppure indirettamente, carattere rinunciativo circa ogni altra ulteriore pretesa derivante dal contratto.
La richiesta dell’intermediario non può pertanto essere accolta.
La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.
La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all’art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all’art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
E da premettere che il riferimento all’inciso relativo alla “vita residua del contratto” ha determinato, tanto nella “giurisprudenza” ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d’Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della
Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d’Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel mtodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.
Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell’art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.
La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C- 383/18) è stata che l’art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019,ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:“ A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.
“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.
“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.
“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.
“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).
Nel merito, il ricorrente chiede il rimborso di complessivi €2.240,59 a titolo di commissioni bancarie, commissioni di intermediazione e costi assicurativi.
Le commissioni bancarie, secondo la posizione condivisa dai Collegi ABF, sono da ritenersi recurring. Le commissioni di intermediazione, invece, considerata la natura giuridica del soggetto intervenuto e tenuto conto dell’orientamento espresso dell’Arbitro, sono qualificabili come up front. Non emergono dubbi, infine, circa la retrocedibilità dei costi assicurativi, in ossequio al consolidato orientamento dei Collegi territoriali.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo per gli importi appresso indicati:
1) commissioni bancarie di tipo recurring in proporzione lineare (72 rate su 120) per
€2.241,89 (al netto del rimborso parziale di €270,72);
2) commissioni d’intermediazione di tipo up front in proporzione agli interessi per
€531,96;
3) costi assicurativi in proporzione agli interessi per €454,12. per un totale di €3.227,97.
Al netto dell’acconto pari a €1.565,00, l’importo complessivamente ancora dovuto dall’intermediario al ricorrente ammonta a €1.662,97.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di €1.662,97.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.662,97.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1