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CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR DA ESERCITARSI PRESSO I LOCALI E PERTINENZE SITE PRESSO LA “SPES ARENA” DI BELLUNO. CIG: - CIG:Z2D1B20AED
L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno ……. del mese di ……., in Belluno (BL), presso la sede della Società Sportivamente Belluno s.r.l., in xxx xxx Xxxxxxxxxx, xxxxxx 0/0
Tra le parti
SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL, con sede in Xxxxxxx (XX), Xxx xxx Xxxxxxxxxx x. 0/0, P.I. e C.F.: 01098730250, di seguito affidante, legalmente rappresentata dal Dott. Xxxxxx Dalla, residente in Belluno (BL), Via Sopracroda n. 53, C.F.;
Tra i signori:
1) dott. Xxxxxx Dalla Venezia n. a Venezia (Ve) il 13.04.85, C.F. DLL NDR 85D13 L736O, che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse della Società Sportivamente Belluno Srl. (C.F. - P. I.V.A. 01098730250), in qualità di Amministratore Unico, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000;
2) ……………………………………, nato a ………………… (……) il …………………, ivi residente in , che interviene in questo atto in nome, per conto ed
interesse della ditta …….…………………… …………………………, con sede in
………………………………… via ………………………….………, C.F.
…………………………), in qualità di legale rappresentante della ditta medesima/che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse dell’associazione temporanea di imprese quale capogruppo con mandato speciale di rappresentanza.
PREMESSO
- che, con provvedimento dell' Amministratore Unico del 08/9/2016, è stato deciso di disposto di provvedere all’affido, mediante procedura aperta indetta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60, 95 e 164 e seguenti del D.Lgs 18.4.2016,
n. 50, della concessione del servizio bar da esercitarsi presso i locali e pertinenze site presso il la “Spes Arena” di Belluno per il periodo di tre anni.
- che con successivo provvedimento dell'Amministratore Unico del ……..……, è stata approvata la proposta di aggiudicazione della concessione a favore della ditta da
…………………… (……), che è risultata essere la migliore offerente tra tutte le ditte partecipanti alla gara;
- che della aggiudicazione definitiva è stata data formale notizia entro i prescritti 5 giorni ai contro interessati;
- che è trascorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
- che è stata costituita con scrittura privata un’associazione temporanea di operatori economici tra: ................. capogruppo con mandato speciale di rappresentanza, ,mandante/i,
sottoscritta in data ........................, registrata all’Agenzia delle Entrate di il
..................... al n. ..................serie ..., acquisita al protocollo del Concedente di ...........................
in data ................ prot. n ;
- che non si rende necessario ottemperare alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in quanto l’importo complessivo del contratto non supera il limite di 150.000,00 euro stabilito dall'art 83 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii.., oltre il quale è richiesta l’acquisizione della prescritta certificazione antimafia;
CIO' PREMESSO
le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:
Art. 1 – Oggetto della convenzione
Il Concedente affida a ...................................., come sopra rappresentata., che accetta, la concessione del servizio bar da esercitarsi presso i locali e pertinenze site presso il Palasport “Spes Arena” di Belluno, descritta e campata in giallo nel documento allegato A) , che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Ad esso spetterà pertanto il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dalla gestione della attività.
Art. 2 - Obblighi del concessionario
Il concessionario conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione della concessione del servizio e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni inerenti l'appalto stesso, sotto l'osservanza della vigente normativa in materia nonché: 1) provvedimento dell' Amministratore Unico del 08/9/2016; 2) del Capitolato Speciale d'appalto;
3) del bando di gara; 4) delle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara.
Tutti i documenti citati nel presente articolo, come sopra contrassegnati, vengono dalle parti debitamente sottoscritti e depositati agli atti del Concedente, fatto salvo il capitolato speciale prestazionale d’appalto, che vengono allegati al presente contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, come fossero di seguito trascritti.
Il concessionario conferma altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare, dal D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.. Il concessionario si impegna a riferire tempestivamente al concedente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta , di protezione, che venga avanzata nel corso dell’ esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
Il concessionario assume l’impegno di utilizzare e far utilizzare gli impianti e le attrezzature con la massima cura e diligenza, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente nonché degli oneri fissati dalla presente convenzione e dal Capitolato Speciale prestazionale d'Appalto.
Art. 3 – Durata della convenzione
La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla stipula della presente convenzione e con possibilità di rinnovo ad insindacabile giudizio della Sportivamente Belluno Srl.. AL termine del contratto per ulteriori 2 (due) anni alle medesime condizioni.
Qualora non venga esercitata la facoltà del rinnovo, alla scadenza il contratto si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.
Il concorrente si impegna ad avviare il servizio oggetto della concessione entro 15 giorni dalla sua consegna, salve eventuali diverse indicazioni fornite dall'Amministrazione.
Art. 4 – Canone
Il pagamento del canone da parte del concessionario dovrà essere effettuato in rate mensili anticipate di pari importo anticipate entro il 10 del mese di riferimento.
Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del
D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12. 2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.
Il direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento.
Art. 5 - Regolarità contributiva
Si dà atto dell’avvenuto accertamento della regolarità contributiva del concessionario, in applicazione dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.
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Si dà atto che il concessionario ha dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., la propria regolarità contributiva e che la verifica della dichiarazione medesima presso gli uffici competenti è attualmente in corso. Si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti comporterà automaticamente la revoca dell’affidamento in applicazione dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210
Nella esecuzione della concessione, il concessionario si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto.
Art. 6 - Personale impiegato
Il concessionario potrà avvalersi nella gestione di personale assunto unicamente con forme di collaborazione previste dalla legge.
E’ fatto altresì obbligo al concessionario di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.
Art. 7 - Garanzie
Il concedente accetta quale cauzione definitiva la polizza assicurativa/fideiussione bancaria rilasciata dalla …................................ per l'importo di € …….………………, nell'interesse del concessionario.
Si dà altresì atto che il concessionario ha consegnato la polizza di assicurazione accesa con
…………………………………al fine di tenere indenne il concedente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall’esecuzione della concessione con il massimale unico di €. 1.000.000,00 ( euro unmilione/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento o di consegna sotto le riserve di legge e fino al termine della durata della concessione.
Art. 8 – Pubblicità e servizi ulteriori
L’esercizio della pubblicità visiva e fonica all’interno dell' impianto oggetto della presente convenzione nonché lo svolgimento del servizio bar/ristorazione o di altri servizi del caso sono soggetti al rigoroso rispetto della disciplina statale, regionale e comunale vigente in materia e, in ogni caso, condizionati ai limiti stabiliti dal capitolato speciale prestazionale d'appalto.
Art. 9 – Lavori e modifiche agli impianti, addizioni e miglioramenti
Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni all’impianto, alle attrezzature e, in genere, a tutto quanto costituisce oggetto della presente convenzione, salvo in presenza di specifica autorizzazione da parte del Concedente nonché in attuazione del capitolato speciale prestazionale d'appalto indicato.
In caso di lavori non autorizzati, è fatto obbligo all’affidatario di ripristino immeditato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. Qualsiasi miglioria con consenso e nessun somma
E' facoltà del Concessionario proporre, in aggiunta a quanto proposto in sede di gara, eventuali acquisti e/o migliorie per un più corretto e funzionale uso della struttura oggetto ella concessione. Nessuna variante, addizione, miglioramento, comunque, potranno essere fatti senza preventiva approvazione da parte del Concedente, anche qualora non comportino nessun onere per il concedente
Art. 10 – Verifiche e controlli
La concessione sarà oggetto di verifica di conformità.
Il concedente ha piena facoltà di controllare la gestione degli impianti, strutture ed attrezzature oggetto della presente convenzione a mezzo di propri funzionari, agenti, tecnici ed incaricati.
Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente, senza formalità e senza preavviso alcuni, anche prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, purché con modalità compatibili con queste ultime.
La verifica compete al Direttore dell'Esecuzione del contratto, nominato dal concedente.
Il concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.
Il concedente si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.
Art. 11 – Subconcessione, subappalto e cessione della convenzione
E’ vietata la subconcessione, anche parziale e sotto qualsiasi forma, ovvero la cessione, in tutto in parte, della concessione, a pena di decadenza immediata dall’affidamento.
E' fatto espresso divieto al concessionario di subappaltare in tutto o in parte, il servizio oggetto della presente concessione
Art. 12 – Responsabilità verso i terzi
Il concessionario dovrà rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno che per fatto proprio, o di suoi collaboratori o dipendenti, anche colposo, dovesse derivare al concedente o a terzi ed a mantenere altresì estraneo il concedente (che pertanto sarà esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura) in tutti i suoi rapporti con i terzi, sia che attengano a contratti e forniture per l'esercizio, sia che attengano a rapporti con gli utenti, esentando il concedente da ogni responsabilità in merito.
Il particolare il concessionario è responsabile di eventuali danni e/o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni e, in genere, per qualsiasi attività -sportiva ed extrasportiva- svolta presso gli impianti oggetto di affidamento.
Sono pertanto a carico del Concessionario tutte le misure, comprese le opere provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dei lavori.
Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore il Concessionario dovrà farne denuncia al Direttore dell'esecuzione entro il termine di 3 giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto. Il ripristino dovrà avvenire nel termine di trenta giorni ovvero con tempi e modalità concordate con il direttore dell'esecuzione. Qualora non adempia nel termine prescritto o concordato, il Concedente provvederà ad effettuare il ripristino d’ufficio rivalendosi sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dal concessionario nell’importo corrispondente entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Art. 13 Risoluzione del contratto
E' facoltà del committente, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.
Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:
- le inadempienze e le circostanze indicate all'art. 17 del capitolato speciale d'appalto;
- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n.
159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n.
165/2001 e ss.mm.ii.;
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del concedente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora il concedente si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dal concedente, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.
Art. 14 - Recesso dal contratto
Qualora l’affidatario intenda recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza, deve darne preavviso al Concedente entro il termine di 6 (sei) mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il rapporto si intende risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nella presente convenzione e salvo diversi accordi tra le parti qualora si verifichi l’indisponibilità dei locali per cause di forza maggiore riconosciute dal concedente, che si riserva altresì la facoltà di sospendere l' utilizzo da parte del concessionario delle strutture e delle attrezzature nel caso in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo, ovvero per prevalenti ragioni di interesse pubblico. Il tal caso al concessionario compete il risarcimento del danno subito nella misura corrispondente al mancato guadagno dallo stesso adeguatamente documentato.
Art. 15 - Riservatezza
Il concessionario è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall’Amministrazione.
Art. 16 - Domicilio del concessionario
Per effetto del presente contratto, il concessionario elegge domicilio in Belluno, via dei Dendrofori, civico n°4/6, presso la sede del concedente.
Art. 17 – Controversie
I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il concedente della costituzione in mora del concessionario.
Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale prestazionale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. E’ escluso l’arbitrato.
Art. 18- Spese contrattuali
Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc. ad eccezione dell'I.V.A., sono a carico del concessionario.
Art. 19- Registrazione del contratto
A mente dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, si chiede la registrazione del presente atto a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
Art.20 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di concedente accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione. L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.
Art. 21 – Approvazione espressa delle norme di contratto
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del codice civile, l’affidatario dichiara di conoscere ed approvare espressamente tutte le clausole inserite nella presente convenzione, ivi comprese le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
Art. 22- Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi della Legge 196/03, si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle Ditte saranno raccolti dalla Sportivamente Belluno Srl.:
– sede amministrativa di via dei Dendrofori 4/6 – 00000 XXXXXXX (XX) – per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici c/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui alla Legge 675/96, Legge 196/03 e successive modificazioni.
3. In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui alla Legge 196/03 Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti della Sportivamente Belluno Srl. con sede amministrativa in xxx xxx Xxxxxxxxxx 0/0 – 00000 XXXXXXX (XX) titolare del trattamento.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL CONCESSIONARIO L' AMMINISTRATORE UNICO
........................................ - dott. Xxxxxx Dalla Venezia -