REGOLAMENTO UNICO DI RIPARTIZIONE
REGOLAMENTO UNICO DI RIPARTIZIONE
Adottato da Evolution S.r.l. (nel seguito, Evolution) Approvato dall’Assemblea del 24 giugno 2021
Pubblicato in data 24 GIUGNO 2021 sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Articolo 1 – Definizioni
Ai fini del presente Regolamento, le espressioni sotto indicate hanno il significato di seguito convenzionalmente attribuito dalle Parti:
- AIE: s’intendono gli artisti interpreti o esecutori come definiti dagli artt. 80 e 82 L.D.A.
- Anno di incasso: indica l’anno solare nel corso del quale è avvenuto l’incasso di un Provento, indipendentemente dal relativo Anno di Competenza.
- AIE Amministrati: si intendono gli AIE che abbiano conferito l’amministrazione e la gestione di uno o più diritti di propria titolarità ad un terzo, società o persona fisica.
- AIE Non Convenzionati: s’intendono gli AIE ai quali non si applichi la Convenzione Internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione stipulata a Roma il 26 ottobre 1961.
- Anno di Competenza: s’intende l’anno solare cui si riferiscono i compensi per copia privata versati a SIAE con le periodicità trimestrali anche se incassate da SIAE successivamente al termine del medesimo.
- Copia Privata: s’intende la fattispecie prevista di cui all’art. 71 septies L.D.A.
- Corrispettivo: s’intende il corrispettivo dovuto ad Evolution così come pattuito nel Mandato.
- D.Lgs. 35/2017: s’intende il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e sue successive integrazioni e modificazioni avente ad oggetto l’ “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno”.
- DRM: s’intende l’ammontare dei compensi versati da un PDF a SIAE (ovvero ad altra analoga organizzazione collettiva italiana o estera per l’amministrazione dei diritti d’autore) per l’esercizio del diritto di riproduzione meccanica in relazione ai supporti fisici prodotti o distribuiti in Italia.
- Diritti Gestiti: indica i diritti di cui all’art. 4.1 dello Statuto.
- Fonogramma: s’intende ogni fissazione o riproduzione originale di un’opera o composizione musicale o di una sequenza di suoni e/o voci (ivi incluse le fissazioni sincronizzate con immagini fisse o in movimento), pubblicata da un Produttore di Fonogrammi su qualsiasi Supporto Fonografico ovvero incorporata in un file digitale messo a disposizione attraverso reti di distribuzione digitale.
- Mandante: indica il/i soggetto/i che ha/hanno conferito il Mandato a Evolution o che è/sono subentrato/i nel Mandato nonché i suoi/loro successori a qualsiasi titolo che ha/hanno conferito a Evolution un Mandato.
- Mandato: indica il contratto di mandato conferito dal Mandante a Evolution per l’amministrazione dei Diritti Gestiti.
- Produttori di Fonogrammi (o PDF): s’intendono le persone fisiche o giuridiche – italiani o esteri - indicati all’articolo 78 della L.d.A. nonché i loro successori aventi causa a qualsiasi titolo che abbiano legittimamente pubblicato e/o distribuito e/o messo a disposizione Fonogrammi in Italia o all’estero, anche solo attraverso reti di distribuzione digitale; ai fini del presente Regolamento, si presumono PDF i soggetti:
a) che hanno stipulato con la SIAE o altra organizzazione collettiva un “Contratto Generale di Licenza per la Riproduzione Fonografica”, ovvero
b) che hanno stipulato con la SIAE o altra organizzazione collettiva “Contratti di Licenza Singola” (c.d. anche “opera per opera”) e/o assimilati, ovvero
c) che abbiano conferito mandato all’Organizzazione Collettiva per l’intermediazione del diritto al compenso per copia privata di cui all’articolo 71 septies L.d.A.;
- Proventi: indica l’ammontare dei compensi incassati da Evolution per i Diritti Gestiti.
- Proventi Netti: indica i Proventi al netto del Corrispettivo.
- Regolamento di Ripartizioni: indica il regolamento, deliberato dall’assemblea dei soci di Evolution, come previsto da Statuto, avente ad oggetto le regole di ripartizione dei Diritti Gestiti ai Produttori di Fonogrammi e agli AIE, nonché ogni eventuale successiva modificazione ed integrazione del medesimo.
- Statuto: s’intende lo Statuto di Evolution S.r.l.
- Supporto Fonografico: s’intende il disco fonografico e qualsiasi altro analogo congegno tecnico riproduttore di suoni e/o di voci e/o di immagini e/o di altri dati e informazioni (quali, in via meramente esemplificativa, i Compact Disc, gli LP, i DVD) contenente uno o più Fonogrammi.
Articolo 2 – Disposizioni generali
2.1 - Evolution svolge come attività prevalente l’amministrazione e intermediazione, in qualità di mandataria dei diritti così come da art. 4 dello Statuto.
2.2 - Evolution gestisce e ripartisce ai Mandanti e nell’interesse di questi, tutte le somme incassate con piena tracciabilità, trasparenza e chiarezza contabile
2.3 - Evolution, al fine di agevolare la ripartizione puntuale dei compensi, dispone di una banca dati informatica regolarmente aggiornata delle opere e dei titolari dei diritti amministrati. L’attività di ripartizione avviene con apposita comunicazione; ad ogni avente diritto viene data la possibilità di verificare i propri compensi maturati mediante idonea procedura informatica sul sito di Evolution (nell’area riservata con password e username) in un’ottica di massima trasparenza.
2.4 - È facoltà del consiglio di amministrazione costituire, per i soli proventi corrisposti in anticipo, un fondo di riserva non superiore al 30% (trenta per cento) dell’intero ammontare oggetto della ripartizione riferito all’anno di competenza.
Tale fondo si rende necessario a tutela di soci e Mandati ai fini di una corretta amministrazione e ripartizione dei proventi incassati.
Gli importi di tale fondo saranno comunque sempre posti in ripartizione con i conguagli a saldo del relativo anno di competenza.
Inoltre, è facoltà del Consiglio di Amministrazione, anche nel rispetto della normativa vigente, ma limitatamente alle somme intermediate spettanti agli AIE, costituire un fondo non superiore al 25% dell’intero ammontare delle somme lorde intermediate spettanti agli AIE del singolo anno di competenza. Tale accantonamento sarà finalizzato a far fronte ad eventuali contestazioni per il mancato inserimento o per l’errata classificazione tra artisti primari e artisti comprimari di un fonogramma e rilasciato progressivamente a seguito degli accertamenti dovuti e con modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione o altro organo preposto dal Consiglio di Amministrazione e validato dall’Assemblea dei Soci.
2.5 Evolution, quale organizzazione collettiva abilitata, si impegna ad adottare le opportune e dettagliate delibere dei propri organi sociali necessarie a destinare, ove previsto, una quota dei Diritti Gestiti in favore di giovani autori e/o giovani artisti e/o opere prime.
2.6 A fronte di esplicita richiesta scritta, Evolution corrisponderà, per AIE Amministrati ovvero AIE Non Convenzionati, i Proventi Netti dell’intera Quota AIE spettante suddivisi nel rispetto del Regolamento Ripartizione, al Socio o Mandante o richiedente terzo a condizione che quest’ultimo rilasci esplicita e totale manleva a favore di Evolution per tali importi allegando idonea documentazione a fondamento della titolarità o dell’amministrazione dei diritti relativi alla Quota richiesta.
In ottemperanza degli obblighi di legge, Evolution notificherà successivamente alle collecting degli Artisti, la corresponsione della Quota AIE spettante ripartita a favore del Socio o Mandante.
2.7 A richiesta di Evolution e ai fini della rapida individuazione dei titolari dei diritti, i Soci e Mandanti forniranno copia dei versamenti effettuati a SIAE o altra organizzazione collettiva a titolo di diritti fonomeccanici ed ogni altra idonea documentazione a fondamento della titolarità dei diritti.
Nel caso in cui Evolution abbia giustificate motivazioni di dubitare delle preteste avanzate da un Socio o Mandante ovvero da pretese avanzate da terzi, Evolution è autorizzata a sospendere e rinviare il pagamento dei proventi netti dei Diritti Gestiti sino al relativo accertamento e/o per accordo tra le parti oggetto del conflitto.
2.8 In piena osservanza a quanto previsto ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 35/2017, Evolution si impegna affinché gli investimenti siano effettuati nell'esclusivo e migliore interesse dei titolari dei diritti, garantendone la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme. Gli investimenti saranno inoltre diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme. In tema di investimenti si rimanda alla politica generale di investimento approvata dall’Assemblea di Evolution e pubblicata sul sito web di Evolution.
Articolo 3 – Criteri di ripartizione dei diritti gestiti per i Produttori Fonografici
3.1 - Il Consiglio di Amministrazione di Evolution, ripartirà i Proventi Netti dei CCP ai sensi del Regolamento di Ripartizione e del Mandato, applicando i seguenti criteri generali di ripartizione:
a) quanto al 50% (cinquanta per cento), sulla base dei criteri e delle relative percentuali che saranno definiti nella ripartizione primaria dalla SIAE per i compensi da essa incassata per copia privata tenuto conto della relativa documentazione fornita da SIAE
b) il restante 50% (cinquanta per cento), sulla base degli stessi criteri di cui al punto a) del presente articolo fatto salvo la facoltà del Consiglio di Amministrazione di modificare le percentuali ed i criteri adottati di cui al punto a) sulla base degli andamenti delle realtà del mercato, su documentazione e dati comunicati da SIAE o terzi.
3.2 In relazione ai diritti dei pubblici esercizi incassati si applicano gli stessi criteri dell’articolo 3.1.
3.3 In relazione a tutti gli altri diritti gestiti di natura forfettaria ovvero non analitici si applicano gli stessi criteri del 3.1.
3.4 Tutti i diritti analitici gestiti dalla Società saranno ripartiti con criterio analitico.
3.5 È facoltà del Consiglio di Amministrazione modificare i criteri di cui agli Articoli 3.2 e 3.3 previa notifica scritta ai Mandanti.
3.6 Qualora non sia in alcun modo possibile procedere alla ripartizione di parte dei Proventi Netti in base ai criteri di cui all’art. 3.1, il Consiglio di Amministrazione individuerà ulteriori criteri sulla base delle informazioni disponibili.
3.7 L’applicazione dei criteri di ripartizione dei Proventi Xxxxx dovrà perseguire sempre l’obiettivo di una ripartizione più equa possibile.
Articolo 4 – Criteri di ripartizione dei diritti gestiti per AIE
4.1 - Il Consiglio di Amministrazione di Evolution, ripartirà i Proventi Netti dei CCP spettanti agli AIE ai sensi del Regolamento di Ripartizione e del Mandato, applicando i seguenti criteri generali di ripartizione:
a) quanto al 50% (cinquanta per cento), sulla base dei criteri e delle relative percentuali che saranno definiti nella ripartizione primaria dalla SIAE per i compensi da essa incassata per copia privata tenuto conto della relativa documentazione fornita da SIAE;
b) il restante 50% (cinquanta per cento), sulla base degli stessi criteri di cui al punto a) del presente articolo fatto salvo la facoltà del Consiglio di Amministrazione di modificare le percentuali ed i criteri adottati di cui al punto a) sulla base degli andamenti delle realtà del mercato, su documentazione e dati comunicati da SIAE o terzi.
4.2 In relazione ai diritti dei pubblici esercizi incassati si applicano gli stessi criteri dell’articolo 4.1.
4.3 In relazione a tutti gli altri diritti gestiti di natura forfettaria ovvero non analitici si applicano gli stessi criteri del 4.1.
4.4 Tutti i diritti analitici gestiti dalla Società saranno ripartiti con criterio analitico.
4.5 È facoltà del Consiglio di Amministrazione modificare i criteri di cui agli Articoli 4.2 e 4.3 previa notifica scritta ai Mandanti.
4.6 Qualora non sia in alcun modo possibile procedere alla ripartizione di parte dei Proventi netti in base ai criteri di cui all’art. 4.1, il Consiglio di Amministrazione individuerà ulteriori criteri sulla base delle informazioni disponibili.
4.7 L’applicazione dei criteri di ripartizione dei Proventi Xxxxx dovrà perseguire sempre l’obiettivo di una ripartizione più equa possibile.
Articolo 5 – Rendiconti - Acconti sui Proventi Netti – Pagamenti – Contestazione del rendiconto
5.1 Evolution predispone tempestivamente i rendiconti individuali nei quali sono evidenziati i criteri di ripartizione e di rendicontazione adottati e l’importo spettante al Socio o Mandante.
Evolution, incassate le somme erogate da SIAE o altra organizzazione collettiva, sia a titolo di acconto che a titolo di saldo, effettua le ripartizioni dei proventi netti e si impegna a ripartire le somme incassate in un periodo non superiore ai 60 giorni dalla data di incasso.
In piena osservanza alle disposizioni di legge, Evolution procede alla distribuzione e ai pagamenti degli importi dovuti ai titolari dei diritti celermente, sulla base di criteri di economicità e in modo quanto più possibile analitico, in rapporto alle singole utilizzazioni di opere. La distribuzione deve avvenire in ogni caso non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi tali proventi, a meno che non sia possibile rispettare il suddetto termine per ragioni oggettive correlate, in particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli utilizzatori, all'identificazione dei diritti o dei titolari dei diritti o all'attribuzione delle opere e di altri materiali protetti ai rispettivi titolari. Se tale termine non potesse essere rispettato, gli importi dovuti ai titolari dei diritti saranno tenuti contabilmente separati.
5.2 - Tutti i compensi acquisiti da Evolution vengono liquidati agli aventi diritto con la massima rapidità e trasparenza entro 30 giorni dal ricevimento della fattura sulla base di quanto risultante dal/dai rendiconto/i di ripartizione inviato/i da Evolution al Socio o Mandante.
5.3 - Evolution è in ogni caso autorizzato a rettificare i rendiconti inviati nei 5 anni precedenti e a richiedere a ciascun Socio o Mandante eventuali importi corrisposti e non dovuti, nonché a compensare tale importo sino alla concorrenza degli stessi con ulteriori importi a qualsiasi titolo spettanti al Socio o Mandante.
5.4 - In caso di corresponsione di acconto sui proventi netti, il relativo saldo a conguaglio potrà essere effettuato da Evolution con compensazione di qualsiasi importo a qualsiasi titolo spettante al Socio o Mandante.
Nel caso in cui un Socio o Mandante non abbia maturato proventi netti in compensazione nessun ulteriore provento sarà ripartito sino all’avvenuto recupero di detto importo.
5.5 - È facoltà del Socio o Mandante di richiedere a Evolution ogni ulteriore chiarimento o approfondimento in merito ai rendiconti ricevuti.
5.6 - Ciascun Socio o Mandante ha facoltà di contestare un rendiconto. A tal riguardo si rimanda alla Procedura di Trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie approvata dall’Assemblea di Evolution e pubblicata sul sito Web.
Articolo 6 – Proventi Netti non distribuibili
6.1 – In conformità alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 35/2017, la parte dei Proventi Netti che, nonostante ogni ragionevole sforzo effettuato da Evolution nell’individuare gli aventi diritto non possano essere per qualsiasi motivo ripartiti e/o corrisposti, saranno accantonati, nell’interesse dei potenziali aventi diritto, in apposita riserva per un periodo pari ai termini di legge.
6.2 - Decorsi gli anzidetti termini, la parte dei proventi netti di cui all’art. 6.1, saranno utilizzati in modo separato e indipendente al fine di finanziare attività sociali, culturali ed educative ad esclusivo beneficio dei titolari dei diritti.
Articolo 7 – Pubblicità del regolamento Ripartizioni
7.1 Il presente Regolamento Ripartizioni, oltre a tutte le altre documentazioni e alle informazioni previste da norme di legge (art. 26 del D.Lgs. 35/2017) o da regolamenti, al fine della massima trasparenza, saranno pubblicati e resi disponibili al pubblico sul sito Web di Evolution (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) successivamente alla data di approvazione e formano parte integrante delle pattuizioni contenute nei singoli mandati.