Contract
COMUNE DI PORTO XXXXXX PROVINCIA DI SASSARI | ||||
Affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani del Comune di Porto Xxxxxx Progetto redatto ai sensi dell’art. 23 ca 15 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Determina Dirigenziale di affidamento nr. 3154 del 28/12/2021 | ||||
CIG: Z573499047 | ||||
PROGETTAZIONE | ||||
Sede legale: Xxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX) P.IVA 04788690750 Cammera Comm. Le REA LE – 318434 Cap. Soc. € 10.000 Tel/fax x00.0000.000000 Mail: xxxxx.xxxxxxxxxxx.xx@xxxxx.xxx | ||||
ELAB. 03 | Capitolato Speciale d’Appalto | |||
REV: 05 | Data: Gennaio 2023 | |||
Descrizione | Resp. Commessa | Elaborazione | Amministratore | Committente |
Progetto art. 23 ca 15 D.Lgs. 50/2016 | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx | Comune di Porto Xxxxxx (SS) |
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | DIRIGENTE/ R.U.P. | |
Collaborazione | Direttore Tecnico | Xxx. Xxxxxxx Xxxxx XXXXX XXXXXXX | ||
Elaborazione Web-Gis | Supporto alla progettazione | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx | 2023.01.19 16:09:21 CN=XXXXX XXXXXXX C=IT 2.5.4.5=TINIT-LDDMSM70S14I452M 2.5.4.42=XXXXXXX | |
Xxxx.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | RSA/2048 bits | |
INDICE
PARTE I AMMINISTRATIVA
ART. 1 Definizioni ART. 2 Oggetto
ART. 3 Documenti che fanno parte del contratto ART. 4 Diritto di privativa
ART. 5 Durata dell’appalto, rinnovo e proroga tecnica
ART. 6 Avvio dei servizi
ART. 7 Modifiche in corso di esecuzione del contratto ART. 8 Revisione ed adeguamento del prezzo contrattuale ART. 9 Personale in servizio - Clausola sociale
ART. 10 – Corrispettivo dell’appalto ART. 11 Anticipazione del prezzo
ART. 12 Obblighi e responsabilità del contraente ART. 13 Sicurezza sul lavoro – D.V.R.
ART. 14 Inadempimenti e penali ART. 15 Esecuzione d’ufficio
ART. 16 Risoluzione per subentro di gestore individuato da strutture sovracomunali, secondo la programmazione regionale
ART. 17 Condizioni alla scadenza
ART. 18 Obbligo di continuità dei servizI ART. 19 Clausola finale
PARTE II TECNICA
ART. 20 Oggetto
ART. 21 Proprietà e destinazione dei rifiuti urbani ART. 22 Pesatura dei rifiuti
ART. 23 DEC - Controllo del servizio – comunicazioni e report ART. 24 Servizi di pronto intervento
ART. 25 Ricavi CONAI di spettanza del Comune
ART. 26 Condizioni della rete stradale e condizioni meteorologiche ART. 27 Obiettivi di RD e relative penalità/premialità
ART. 28 Trasporto e smaltimento/trattamento dei rifiuti
ART. 29 Conformità al TQRIF (REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI) secondo
Delibera ARERA nr 15/2022
ART. 30 Mezzi e attrezzature
ART. 31 Sedi operative/stazione di trasbordo del contraente ART. 32 Formazione degli operatori
ART. 33 Campagna di comunicazione e numero verde
ART. 34 Distribuzione dei kit di raccolta all’avvio del servizio
ART. 35 Cooperazione
PARTE I “AMMINISTRATIVA”
ART. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente capitolato, si intende per:
a) «aggiudicatario»: l’operatore economico, anche costituito in forma plurisoggettiva, a favore del quale avviene l’aggiudicazione del contratto di appalto per il servizio integrato di igiene urbana e ambientale nel territorio del Comune di Porto Xxxxxx, all’esito della procedura di gara;
b) «decreto CAM»: i Criteri minimi ambientali approvati con Decreto 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.” (pubblicato sulla G.U. n. 182 del 5/08/2022);
c) «capitolato tecnico - amministrativo»: il presente capitolato per l’affidamento dei “Servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata e dei servizi complementari relativi all’igiene” nel territorio del Comune di Porto Xxxxxx;
d) «D.Lgs. 50/2016»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici e successive modificazioni;
e) «D. Lgs. 152/2006»: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell’ambiente e successive modificazioni;
f) «Comune» o «Stazione appaltante»: il Comune di Porto Xxxxxx;
g) «contraente»: l’aggiudicatario dopo la stipulazione del contratto di appalto relativo ai servizi oggetto del presente
capitolato;
h) «contratto»: il contratto di appalto con relativi allegati stipulato tra il Comune ed il soggetto contraente;
i) «D.L. 76/2020»: il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
j) «D.E.C»: il direttore dell’esecuzione del contratto;
k) «DUVRI»: il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza di cui all’art. 17, comma 1 e 26 del D.Lgs. 81/2008;
l) «DVR»: il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e al Decreto ministeriale 9 settembre
2012;
m) «offerente»: l’operatore economico che ha presentato offerta alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto di cui al
presente capitolato;
n) «piano economico-finanziario» o «PEF»: documento tecnico-contabile, presentato dall’aggiudicatario;
o) «progetto»: il progetto del servizio integrato di igiene urbana e ambientale approvato dal Comune con i contenuti di
cui all’art. 23, comma 15, del Codice dei contratti;
p) «regolamentazione del servizio»: la regolamentazione per la gestione del servizio cui l’aggiudicatario deve
scrupolosamente attenersi, ovvero:
- Piano Regionale di gestione dei rifiuti della Regione Sardegna;
- Regolamento comunale per l’applicazione e la disciplina della TARI;
- Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, igiene urbana e ambientale del Comune di Porto Xxxxxx;
- Regolamento di gestione dell'ecocentro comunale.
a) «RUP»: il responsabile unico del procedimento;
b) «servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani»: i servizi di gestione integrata di igiene urbana e ambientale da svolgere nel territorio del Comune di Porto Xxxxxx oggetto del contratto, come dettagliatamente individuati e descritti nel progetto di cui alla lett. o) e nell’offerta dell’aggiudicatario;
ART. 2 – Oggetto
1. La presente Parte I disciplina gli aspetti amministrativi relativi al contratto di appalto dei “Servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata e dei servizi complementari relativi all’igiene” con ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione e del Decreto 23 giugno 2022 CAM.
2. Formano oggetto del contratto di appalto i seguenti servizi, come meglio dettagliati nel progetto cui si rinvia integralmente:
servizio di raccolta e trasporto per utenze domestiche e utenze non domestiche; servizi di igiene urbana;
servizio di vigilanza e accertamento dei conferimenti da parte delle utenze;
servizio di distribuzione delle attrezzature e materiali di consumo agli utenti, di informazione, assistenza e comunicazione ambientale;
individuazione impianti di recupero/riciclaggio/messa in riserva/trattamento/smaltimento dei rifiuti raccolti in maniera differenziata, con costi a carico del gestore.
3. Il contrante dovrà garantire anche la fornitura delle attrezzature, la fase di distribuzione delle stesse oltre al supporto tecnico – informatico per il passaggio alla tariffazione puntuale (TARIP), così come previsto dalle relazioni illustrativa e tecnico – economica di progetto.
ART. 3 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:
a) i documenti progettuali allegati al presente Capitolato;
b) l’offerta tecnica;
c) l’offerta economica;
d) D.U.V.R.I;
e) il Piano operativo di sicurezza, da redigersi a cura del contraente;
f) il presente “capitolato speciale d’appalto”;
g) la dichiarazione di impegno a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata del 80,09%, oppure
della maggiore percentuale prevista nell’offerta tecnica;
h) il Patto di integrità/legalità, sottoscritto dall’aggiudicatario con la presentazione dell’offerta.
ART. 4 – Diritto di privativa
1. I servizi di cui all’articolo 2 sono assunti in regime di privativa del Comune ai sensi dell’art 198 del D.Lgs. 152/2006, che li gestisce tramite il contraente, secondo le modalità indicate nel contratto.
2. Le utenze non domestiche, ai sensi dell’art. 238 comma 10, del D. Lgs. 152/2006, possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
ART. 5 - Durata dell’appalto, rinnovo e proroga tecnica
1. La durata dell’appalto è di 5 (cinque) anni, decorrente dalla data di consegna del servizio, risultante dal verbale sottoscritto dal D.E.C. e dal contraente.
2. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori 1 (uno) anno, per un importo di € 3.887.187,56 compresi oneri per la sicurezza da rischi per interferenze non soggetti a ribasso di € 15.926,76 al netto dell’IVA e di altre eventuali imposte e contributi di legge. Il Comune esercita tale facoltà comunicandola al contraente con lettera da inviare mediante posta elettronica certificata almeno 2 (due) mesi prima della scadenza del contratto.
3. Il Comune può esercitate l’opzione di proroga tecnica, anche dopo l’opzione di rinnovo, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, per una durata massima di 6 (sei) mesi, stimato ai sensi dell’art. 35 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’importo di € 1.943.593,78 compresi oneri per la sicurezza da rischi per interferenze non soggetti a ribasso di € 7.963,38 e al netto dell’IVA . Il Comune esercita tale facoltà comunicandola al contraente con lettera da inviare mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune. Il
contraente non potrà pertanto pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.
4. Nelle more della stipula del contratto, il Comune avvierà il servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8, co. 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020 e dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
5. Il Comune si riserva la facoltà di rescissione anticipata del contratto qualora eventuali Enti di Governo sovracomunali individuino il gestore unitario del servizio prima della scadenza del contratto di cui al presente appalto.
ART. 6 – Avvio dei servizi
1. Il contraente deve attivare tutti i servizi previsti in progetto, e così come integrati nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, entro 150 giorni dalla data di consegna del servizio risultante dal verbale di cui all’articolo 5, comma 1.
2. La messa a regime del sistema dovrà concludersi entro i successivi 60 giorni.
3. Contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna dei servizi, di cui all’art. 5, il contraente presenterà dettagliato cronoprogramma in cui dovranno essere dettagliate le tempistiche di attivazione e messa a regime di tutti i servizi previsti in progetto, e così come integrati nell’offerta tecnica, la cui durata complessiva non potrà essere superiore a quella indicata ai precedenti commi 1 e 2. Il cronoprogramma, una volta approvato dal RUP e dal DEC determinerà la tempistica di messa e regime del cantiere.
4. In ogni caso la Ditta Aggiudicataria deve garantire, fin dalla data di avvio dell’appalto, i servizi di igiene urbana come da
progetto e da offerta tecnica presentata
5. Nella fase transitoria il contraente dovrà provvedere alla gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti con le attuali modalità operative, restando a suo carico le necessarie forniture ed indagini conoscitive del territorio.
Contemporaneamente il contraente dovrà attivare tutte le iniziative per garantire il corretto avvio dei servizi domiciliari e precisamente:
• elaborazione della banca dati delle utenze, compresa l’indagine preliminare presso le utenze domestiche e non, e
predisposizione dei fogli di distribuzione dei materiali;
• fornitura di tutti i materiali;
• distribuzione completa dei materiali (contenitori) presso le utenze, compreso il materiale informativo predisposto
dal contraente. in conformità delle disposizioni dettate dall’Amministrazione Comunale.
Per eventuali utenze non residenti che non fossero presenti al momento della distribuzione iniziale, il contraente dovrà garantire comunque la distribuzione anche in tempi successivi.
ART. 7 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto
1. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi e nei limiti di cui all’art.
106 del D.Lgs. 50/2016.
2. Nel caso in cui, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune può imporre al contraente l'esecuzione delle stesse alle medesime condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Non possono in ogni caso essere richieste integrazioni o maggiori costi per errate valutazioni da parte del contraente rispetto alle dimensioni ed alle caratteristiche del territorio da servire.
4. Se le modifiche di cui al presente articolo superano l’importo del quinto d’obbligo dell’ammontare del contratto, deve essere stipulato un contratto aggiuntivo. Se le modifiche comportano l’applicazione di nuovi prezzi rispetto a quelli già previsti dal progetto del servizio ma entro l’importo del quinto d’obbligo, è redatto dal DEC un verbale di concordamento nuovi prezzi da sottoscrivere da parte del contraente.
5. Nei casi in cui il numero delle utenze non domestiche dovesse variare in aumento o in diminuzione in misura superiore al 2% del totale delle utenze attualmente attive, il Comune avrò la facoltà di aumentare o ridurre il canone annuo in misura proporzionale alla suddetta variazione.
6. Le modifiche che comportano variazioni al corrispettivo si applicano con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui è autorizzata la variazione.
7. Il Comune si riserva la facoltà di compiere esperimenti o progetti pilota su una popolazione non superiore al 10 (dieci) % del totale prima di attuare modifiche e il contraente è obbligato a prestarsi a tali esperimenti con mezzi a sua disposizione.
8. Si applica l’art. 22 del D.M. n. 49/2018.
ART. 8 Revisione e adeguamento del prezzo contrattuale
1. Il corrispettivo contrattuale è soggetto a revisione ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022
e dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
2. La revisione del corrispettivo a corpo e a misura (inclusi gli oneri di smaltimento di tutte le frazioni di rifiuti/materiali la cui individuazione e contrattazione degli impianti ricade in capo al contraente) ai sensi del comma 1 è determinata:
a) per il personale: variazione, con riferimento, alla data dell’offerta, del costo del personale come da tabelle FISE- ASSOAMBIENTE C.C.N.L., con incidenza del 50% sul corrispettivo del servizio;
b) per il costo di esercizio degli automezzi: variazione, con riferimento alla data dell’offerta, degli indici generali dei prezzi Istat, voce “prezzi al consumo – trasporto”, con incidenza del 25% sul corrispettivo del servizio;
c) per il costo dei materiali di consumo: variazione, con riferimento alla data dell’offerta, degli indici generali dei prezzi
Istat, voce “prezzi al consumo – altri beni e servizi”, con incidenza del 25% sul corrispettivo del servizio.
Per i costi di smaltimento relative ai codici CER 200301 (indifferenziato), 200303 (rifiuti da spazzamento stradale) e 200307 (ingombranti), i cui contratti con gli impianti verranno sottoscritti dal Comune e pertanto i cui costi verranno mensilmente trattenuti dal canone dovuto, non verrà riconosciuta alcuna revisione/adeguamento ma si applicherà annualmente il costo al cancello, praticato dall’impianto, oltre Ecotassa ed IVA 10%.
3. In ogni caso, ai sensi dell’art. 4 della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF (Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie) la somma dei costi del servizio integrato dei rifiuti, tra cui quelli del presente appalto, per gli anni 2021 - 2022 può assumere il valore massimo che tiene conto di:
a) tasso di inflazione programmata;
b) coefficiente di recupero della produttività;
c) coefficiente di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
d) coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.
4. Per maggiori dettagli si rimanda all’art. 4 della Delibera ARERA n. 363/2021, e alle successive delibere che saranno pubblicate per gli anni successivi al 2022. In ogni caso, va chiarito che, la Delibera ARERA n. 363/2021 all’art. 4 recita testualmente che: “ln attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/95, le entrate tariffarie determinare si sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. E’ comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori…omissis….”, consentendo all’ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali.
5. Il Comune può richiedere, a suo insindacabile giudizio, ogni documento ritenuto utile per l’esame della richiesta di revisione.
ART. 9 – Personale in servizio - Clausola sociale
1. Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, il contraente è tenuto a rispettare il “piano di riassorbimento”, allegato all’offerta tecnica, come previsto dal disciplinare di gara.
2. Ai fini del rispetto dell’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il contraente garantisce l’applicazione del contratto collettivo del settore di igiene ambientale (CCNL) o di diverso contratto che meglio regola le prestazioni rese dai lavoratori impiegati nello svolgimento dei servizi. Il CCNL può essere anche diverso da quello applicato dal precedente contraente, sempreché siano salvaguardati i livelli retributivi dei lavoratori in modo adeguato e congruo.
0.Xx contraente, alla scadenza o cessazione anticipata per qualsiasi causa del contratto, è obbligato a fornire al Comune i dati sul personale impiegato (numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente). Lo svincolo della garanzia definitiva è subordinato anche a tale adempimento, che deve risultare dal certificato finale di verifica di conformità ex art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
4. Il contraente sarà tenuto inoltre a:
a) garantire la continuità e l’efficienza del servizio provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente per un periodo superiore a 5 giorni. Si impegna altresì all’assunzione di personale stagionale e/o a tempo determinato che ritenesse necessari per far fronte a eventuali picchi temporali di produzione di rifiuti e/o di servizi.
b) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi. Il contraente dovrà garantire il trattamento economico spettante al proprio personale anche nella condizione in cui i Comuni non dovessero essere in grado di pagare il canone mensile come da contratto entro 90 gg. e fino ad un massimo di 180 gg.
c) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
d) depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
e) riconoscere degli elementi premianti, in termini di remunerazione, a tutti gli operatori addetti al servizio di raccolta qualora si dovessero superare gli obiettivi previsti.
5. Qualora, all’avvio o nel corso dell’appalto, dovessero verificarsi dei pensionamenti del personale presente in cantiere, il contraente non sarà tenuta al reintegro di unità lavorative, qualora, a seguito di istruttoria condotta dal DEC, risultasse sufficiente il personale presente per ragioni riconducibili ad una variazione delle condizioni iniziali (ad esempio in caso di riduzione della popolazione/utenze da servire, riduzione, nei limiti di legge, dei servizi dati in appalto). In tal caso si procederà con una decurtazione dal canone del costo relativo al nr. e livello del/degli operatori andati in pensione.
6. Il personale del contraente dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio. Il personale in servizio dovrà:
a) essere dotato, a cura e spese del contraente, di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme:
− del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
− delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dalle Autorità Comunali (in primo luogo in materia di igiene e di sanità), alle indicazioni impartite dall’Amministrazione Comunale, nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa dal contraente stesso.
7. L’Amministrazione Comunale si riserva di pretendere l’allontanamento del personale del contraente incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali. Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile nominato dal contraente e che sarà diretto interlocutore dell’Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne l’esecuzione dei servizi. Detto Responsabile dovrà essere capace ed autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare fattivamente con l’Amministrazione Comunale per la soluzione delle problematiche che via via dovessero insorgere nell’esecuzione dei servizi.
8. Il contraente, al momento dell'inizio dell'appalto, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del Responsabile di cui
al comma precedente, trasmetterà inoltre al Comune l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni.
9. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere la sostituzione di detto Responsabile se ad insindacabile giudizio del Comune, lo stesso non sia ritenuto idoneo alle mansioni richieste per garantire la qualità dei servizi sul territorio comunale, nel pieno rispetto dei reciproci obblighi contrattuali. In tale caso, il contraente dovrà provvedere alla sostituzione del Responsabile entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione Comunale. Nuove esigenze di personale del contraente per il cantiere dovranno essere soddisfatte preferibilmente tramite l’assunzione di residenti nel Comune.
10. Il contraente dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, necessari per l’esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dall’Amministrazione Comunale in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta. Il contraente imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
ART. 10 - Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo dell’appalto è desumibile dal quadro economico di progetto allegato come di seguito indicato:
n. | Descrizione servizi | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo annuale (€) | Importo Totale 5 anni (€) |
1 | Raccolta dei rifiuti | 90511000 -2 | P | 2.197.892,00 | 00.000.000,85 |
2 | Igiene urbana | 90610000-6 | S | 987.460,49 | 4.937.302,45 |
3 | Trattamento e smaltimento | 90510000-5 | S | 685.908,14 | 3.429.540,70 |
A) Importo totale soggetto a ribasso | 3.871.260,00 | 00.000.000,00 | |||
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 15.926,76 | 79.633,80 | |||
A)+B) Importo complessivo a base gara | 3.887.187,00 | 00.000.000,80 |
1. Il contratto è stipulato:
a. a corpo relativamente al canone, offerto in sede di gara, per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto
rifiuti come definiti in progetto e/o rivenienti dall’offerta;
b. a misura relativamente agli oneri di smaltimento/trattamento/recupero di tutte le frazioni di rifiuti/materiali la cui individuazione e contrattazione degli impianti ricade in capo al contraente a cui verrà applicato in ribasso d’asta offerto.
Dalla fattura verrà trattenuto dal comune il costo per lo smaltimento dei rifiuti identificati con i codici CER 200301 (indifferenziato), 200303 (rifiuti da spazzamento stradale) e 200307 (rifiuti ingombranti), i cui contratti con gli impianti verranno sottoscritti dal Comune.
2. L’importo offerto dal contraente, così come risultante dall’offerta formulata in sede di gara, si intende remunerativo delle prestazioni da eseguirsi secondo le modalità e condizioni precisate nel progetto. Il contraente riconosce che il corrispettivo comprende e compensa gli oneri derivanti dalle prestazioni e che, pertanto, in nessun caso potrà richiedere o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
0.Xx contraente è tenuto a predisporre in forma elettronica e a trasmettere al Comune, al termine dell’annualità, il Piano
Economico Finanziario dei servizi di igiene urbana, per la parte di propria competenza, secondo la delibera ARERA n. 363/21
richiamata nell’Appendice Normativa (elaborato 01.01). In caso di inottemperanza, si applicano le penali di cui al successivo articolo 14.
4. Più in generale, il contraente è tenuto a predisporre e fornire al Comune, entro i sette (7) giorni precedenti il relativo termine di scadenza, ogni e qualsiasi documento attinente ai servizi di igiene urbana che sia richiesto dalle normative vigenti nel periodo di affidamento del servizio.
5. Nel costo del servizio sono inclusi: il costo del personale, il costo degli automezzi, il costo delle attrezzature ed il costo dei materiali di consumo. I costi del personale sono stati stimati utilizzando le tabelle FISE-ASSOAMBIENTE relative a luglio 2022, con un impiego medio di 38 ore settimanali. Nel costo degli automezzi sono stati considerati i costi di gestione quali: la quota di ammortamento, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi di carburante, olio e pneumatici, l’assicurazione, le tasse e la quota di ammortamento dell’investimento per mezzi ed attrezzature adibiti alla raccolta e spazzamento dei R.S.U.
ART. 11 - Anticipazione del prezzo
1. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
2. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, è subordinata alla costituzione, da parte del contraente, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
3. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune.
5. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
ART 12 - Obblighi e responsabilità del contraente
1. Il contraente è responsabile:
a) del perfetto svolgimento delle prestazioni, della diligente custodia dei beni eventualmente consegnatigli dal Comune,
della disciplina e dell’operato del proprio personale;
b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell’esecuzione delle prestazioni.
2. Il contraente è tenuto a:
a) fornire al Comune, prima della data di consegna del servizio, in quanto lo stesso farà parte integrante del verbale di avvio del servizio, l’elenco nominativo del personale impiegato nel servizio riportante tutti i dati e gli elementi di cui al precedente articolo 9, comma 4, e a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni;
b) redigere, entro 3(tre) mesi dalla data di consegna del servizio, il verbale di consistenza del parco mezzi ed attrezzature di cui al corrispondente articolo della parte II.
c) comunicare per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo, l’oggetto, e il nome del sub-contraente.
d) fornire al Comune i seguenti dati:
i. informazioni di carattere tecnico, economico e finanziario sulle prestazioni e ogni altro dato utile per la predisposizione della TARI per il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa vigente nel corso del contratto e per la comunicazione al Catasto dei rifiuti di cui all’art. 189 del D.Lgs. 152/2006;
ii. statistiche in ordine alla produzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti raccolti;
iii. andamento economico dei servizi oggetto dell’appalto;
iv. proposte tecnico-operative ed economiche alternative;
v. (entro il 30 gennaio dell’anno di riferimento) dati necessari alla compilazione delle schede di rilevamento regionale della produzione dei rifiuti per il censimento dei rifiuti urbani, ai fini della modulazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
vi. (entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento) schema compilato del MUD pronto per la firma del Legale Rappresentante del Comune e per la sua successiva trasmissione alla Camera di Commercio che avverrà a cura del Comune e i dati finanziario-economici necessari alla redazione del piano finanziario inerente alla tariffa/tributo comunale per la parte relativa al servizio sui rifiuti;
e) adempiere gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla legge;
f) adottare, nell’esecuzione dell’appalto, tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose, alla salute pubblica e all’ambiente;
g) indicare il nominativo di un responsabile, dotato di potere decisionale ai massimi livelli, con recapito telefonico, al quale il Comune potrà far riferimento per qualsiasi motivo, tutti i giorni esclusi i festivi, dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
h) disporre dei mezzi e dell’organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto dal progetto a base di gara;
i) garantire, nel caso di guasto di uno o più mezzi, la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sostituzione immediata
j) apporre sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili, scritte e disegni, concordati con il Comune, mediante i quali sia possibile identificarli come destinati al servizio di igiene urbana o di raccolta differenziata,
k) comunicare tempestivamente al D.E.C. le difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio, specificando in modo
dettagliato l’inconveniente (ad es. il mancato rispetto, da parte degli utenti, delle norme sul conferimento);
l) dare tempestiva comunicazione al D.E.C nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico o ad uso pubblico, concordando con lo stesso le modalità per la rimozione;
m) assicurare, nell’esecuzione del servizio, che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare, venga trattato nel rispetto delle norme in materia;
n) mettere a disposizione gratuitamente, in caso di calamità naturali, i propri mezzi ed il proprio personale per eseguire operazioni di Protezione civile;
o) adempiere agli ulteriori obblighi ed effettuare le altre comunicazioni di cui alla Parte II del presente capitolato, non previsti nel presente articolo.
3. Oltre a quanto previsto al comma 2, il contraente è tenuto stipulare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, una o più idonee polizze assicurative, da presentare al Comune prima della sottoscrizione del contratto o dell’inizio della sua anticipata esecuzione per:
i. Responsabilità civile verso terzi. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali il contraente sia chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell’esecuzione dell’appalto, a persone (siano esse o no addette alle prestazioni), cose, animali e estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del contraente, parteciperanno all’esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) per ogni sinistro;
ii. Responsabilità civile verso il Comune. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) subiti dallo stesso Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La polizza deve prevedere anche la copertura dei danni (capitale, interessi, spese) alle cose in consegna e custodia al contraente compresi quelli conseguenti a incendio e furto. Il massimale per tale responsabilità non deve essere inferiore a euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per ogni sinistro;
iii. Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell’esecuzione dell’appalto e essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del contraente, parteciperanno all’esecuzione dell’appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di
lavoro non deve essere inferiore a euro 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila/00) per ciascun prestatore di lavoro;
iv. Responsabilità civile per inquinamento. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi e spese), per i quali il contraente sia chiamato a rispondere, causati nell’esecuzione dell’appalto. Ai fini della presente disposizione, per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa deve essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del contraente, parteciperanno all’esecuzione dell’appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni/00).
4. Eventuali franchigie, scoperti, o eventuali altri limiti di risarcimento stabiliti nelle polizze di assicurazione dagli assicuratori non potranno in alcun modo essere opponibili al Comune e pertanto tali importi rimarranno a totale carico del contraente.
5. Il contraente è tenuto, a pena di decadenza dell’appalto, a mantenere in validità le assicurazioni per tutta la durata dell’appalto, dandone comunicazione di conferma al Comune e consegnando copia di quietanza del pagamento del premio di rinnovo rilasciata da parte degli assicuratori.
6. Il contraente, se durante il periodo di durata del presente appalto, ritiene di dovere sostituire i rapporti assicurativi individuando un’altra Compagnia di assicurazione, è tenuto a produrre al Comune tempestivamente il nuovo contratto di polizza, che deve essere conforme alle disposizioni del presente capitolato.
ART 13 - Sicurezza sul lavoro – D.V.R.
1. Le attività oggetto del servizio, comprese quelle eventualmente gestiste in subappalto o cottimo, sono svolte dal contraente, nel rispetto:
a) delle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale;
b) delle norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza previste dal vigente Codice della strada e dal Regolamento di attuazione dello stesso.
2. Il contraente è tenuto a:
a) eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone di svolgimento del servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza sul lavoro nell’area interessata;
b) adottare gli opportuni presidi tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare, dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.L. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);
c) formare ed informare i propri addetti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, il contraente è tenuto a:
a) presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, il proprio «Documento di valutazione dei rischi - DVR, nonché l’eventuale aggiornamento del piano di coordinamento ai sensi dell’art. 26 del D.L. 81/2008.
b) procedere, nei successivi 30 (trenta) giorni all’aggiornamento del DVR, qualora ritenuto lacunoso dal Comune, senza alcun onere per quest’ultimo.
4. In caso di mancato adempimento dell’obbligo indicato al comma 3 del presente articolo, il Comune può esercitare la
facoltà di risoluzione contrattuale espressa.
5. . Il Contraente è tenuto al rispetto del D.U.V.R.I, redatto dal RUP sulla base delle indicazioni generali per la redazione di
tale documento facenti parte dei documenti progettuali di cui all’articolo 3.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prestatori d’opera (artigiani, professionisti, ditte in sub appalto od esecutrici di opere a qualsiasi titolo) che operano nel luogo di esecuzione del servizio.
7. In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte del contraente di situazioni di pericolo, lo stesso, oltre a dare immediata attuazione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il Comune per consentirgli di verificare le cause che li hanno determinati.
ART.14 – Inadempimenti e penali
0.Xx sensi dell’art. 18 comma 3 del D.M. n. 49/2018, salvo cause di forza maggiore, in caso di inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali assunti e per infrazioni nella esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, il contraente, oltre alla decurtazione dell’importo del mancato servizio prestato, sarà passibile di sanzioni con ammende da applicarsi, dietro accertamento del D.E.C., con provvedimento del RUP.
2. Il contraente, oltre all’obbligo di ovviare al più presto agli inadempimenti connessi agli obblighi previsti dal contratto di servizio, dal presente capitolato e dal progetto, nonché a quelli conseguenti a leggi e regolamenti emanati, accertati e notificati dal Comune, sarà passibile di penali per ogni singola infrazione, determinata in relazione alla gravità della violazione, fermo restando in ogni caso il risarcimento del maggiore danno causato.
3. Se la sommatoria delle penali irrogate supera il 10 (dieci) % dell’ammontare netto contrattuale annuale, il Comune può
esercitare la facoltà di risoluzione contrattuale espressa.
4. L’applicazione della sanzione non solleva il contraente dalle responsabilità civili e penali che il contraente stesso ha assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla negligenza, imprudenza e imperizia del contraente stesso.
5. L’applicazione di penali successive (per uno stesso servizio non svolto) avrà un carattere progressivo aumentando l’importo del 30 (trenta) % per ogni contestazione consecutiva fino all’esecuzione del servizio contestato. All’applicazione della quinta penale consecutiva per lo stesso disservizio, il Comune potrà esercitare la risoluzione espressa del contratto.
6. L’applicazione della penale è preceduta da formale contestazione scritta dell’inadempienza, contro la quale il contraente
ha la facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla notifica a mezzo PEC.
7. L’esame delle controdeduzioni da parte del RUP deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi
dalla data di notifica a mezzo PEC.
8. Se le controdeduzioni non sono presentate entro il termine di cui al comma 6, la contestazione si intende riconosciuta ed accettata ed il Comune applica le penali.
9. Le penali, ai sensi del Decreto 49/2018, vengono proposte dal D.E.C. ed applicate dal RUP.
10. L’intervento tardivo del contraente che elimina il disservizio contestato comporterà la riduzione alla metà della sanzione, se effettuato entro 24 (ventiquattro) ore dalla contestazione.
11. L’applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre formule di tutela. A tal fine il Comune, ai sensi dell’art. 1382 c.c., può richiedere al contraente il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell’inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.
12. Nessuna controversia fra il Comune e il contraente può in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione, neppure parziale o temporanea, del pubblico servizio.
13. Per causa di forza maggiore si intendono i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del contratto: a) scioperi o agitazioni sindacali, fatta eccezione per quelli che riguardano il contraente; b) attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta; c) esplosioni, radiazioni, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; d) fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d’aria, fulmini, terremoti, siccità o simili eventi nonché accumuli di neve o ghiaccio; e) epidemie e contagi; f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non
imputabili al Comune o al contraente o a terzi subappaltatori; g) impossibilità, imprevista ed imprevedibile per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dei servizi oggetto del presente capitolato; h) sabotaggio o vandalismo.
14. Le penali sono applicate nelle misure indicate nella seguente tabella.
Tabella penali
N. | Descrizione inadempimento | Penali € |
1 | Mancata effettuazione del servizio giornaliero della raccolta dei RSU – indifferenziati in una via, piazza, utenza speciale o parti delle stesse | 2.000,00 per ogni giorno di ritardo |
2 | Effettuazione incompleta del servizio della raccolta RSU - indifferenziati in una via, piazza, utenza speciale o parti delle stesse in orari stabiliti | 1.000,00 |
3 | Mancata effettuazione nei giorni e nelle ore stabilite da calendario del servizio giornaliero di raccolta differenziata domiciliare organico, plastica/metalli e/o vetro e/o metalli e/o carta/cartone e/o indifferenziata, altre raccolte domiciliari in una via, piazza, utenza speciale o parti delle stesse | 2.000,00 per ogni giorno di ritardo |
4 | Effettuazione incompleta nei giorni e nelle ore stabilite da calendario del servizio di raccolta differenziata domiciliare organico, plastica/metalli e/o vetro e/o metalli e/o carta/cartone e/o indifferenziata, altre raccolte domiciliari in una via, piazza, utenza speciale o parti delle stesse | 1.000,00 per ogni frazione non raccolta |
5 | Mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ingombranti (per giorno di ritardo) | 1.000,00 per ogni giorno di ritardo |
6 | Mancata effettuazione del servizio di raccolta degli ingombranti (per utenza) | 300,00 per utente |
7 | Mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli imballaggi da Und (per giorno di ritardo) | 1.000,00 per ogni giorno di ritardo |
8 | Mancata effettuazione del servizio di raccolta degli imballaggi da Und (per utenza) | 300,00 per utente |
9 | Mancata documentazione di pesatura dei rifiuti contestualmente alle operazioni di raccolta | 1000,00 (per mezzo e per giorno) |
10 | Per ogni perdita di rifiuti anche liquidi proveniente dagli automezzi lungo il loro percorso | 1.000,00 |
11 | Per ogni mancata pulizia delle superfici stradali eventualmente imbrattate dal travaso dei rifiuti tra automezzi, tra automezzi e autocompattatori o tra contenitori e automezzi | 1.000,00 |
12 | Per ogni mancato completamento del servizio rispetto al ciclo temporale stabilito | 2.000,00 |
13 | Per ogni mancato o incompleto lavaggio, disinfezione e disinfestazione dei contenitori stradali, e per ciascuno di essi, per un intero ciclo temporale, così come successivamente indicato | 2.000,00 |
14 | Per la mancata manutenzione dei contenitori stradali, e per ciascuno di essi, per mese o frazione di mese | 1.000,00 |
15 | Per ogni contenitore stradale riscontrato in meno rispetto alle indicazioni del presente capitolato e per ciascun giorno | 1.000,00 |
16 | Per ogni mancata o incompleta attività di spazzamento stradale, e per ogni strada o xxxxxx xxxxxxxxxxx | 0.000,00 |
17 | Per ogni mancata o incompleta attività di spazzamento stradale, e per ogni strada o piazza interessata, a seguito sollecito del Comune | 1000,00 |
18 | Per ogni perdita di liquidi provenienti da parti meccaniche degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti | 1.000,00 |
19 | Mezzi privi del logo della società e della scritta “servizi di igiene ambientale” o altro logo concordato col Comune | 400,00 (per mezzo e per giorno) |
20 | Mancata o inadeguata manutenzione, pulizia o riverniciatura dei mezzi e attrezzature a seguito di richiesta del Comune o utilizzo di mezzi inidonei | 500,00 per ogni mezzo e attrezzatura sanzionati |
21 | Mancata esecuzione entro i tempi previsti di interventi richiesti dal Settore Competente del Comune | 1000,00 per ogni intervento non eseguito |
22 | Per ogni inadempienza alle cautele igienico/sanitarie e di decoro nell’esecuzione del servizio | 500,00 |
23 | Omesso svuotamento di cestino stradale | 80,00 per cestino non vuotato e per giorno di ritardo |
24 | Mancato impiego delle divise aziendali | 100,00 per addetto e per giorno |
25 | Personale in servizio privo della targhetta di riconoscimento | 50,00 per addetto e per giorno |
26 | Mancata effettuazione della raccolta e pulizia dei rifiuti urbani dai mercati pubblici (per giorno di ritardo) | 1.000,00 |
27 | Mancata comunicazione giornaliera delle informazioni relative all’organizzazione del servizio del giorno successivo | 500,00 |
28 | Mancata apertura del Centro Comunale di Raccolta o al perdurare oltre le 48 h di un disservizio che ne inficia l’uso | 1.000,00 per giorno |
29 | Mancato rispetto degli orari di apertura del Centro Comunale di Raccolta | 500,00 |
30 | Irregolare utilizzo dei contenitori/cassoni e/o mancata vuotatura dei contenitori/cassoni del Centro Comunale di Raccolta | 500,00 per contenitore/casson e |
31 | Mancato funzionamento del numero verde | 300,00 per giorno |
32 | Immissione di rifiuti provenienti da altri comuni nel circuito di raccolta del Comune | 15.000,00 |
33 | Irregolarità commesse dal personale dipendente e/o comportamenti scorretti verso il pubblico e/o indisciplina nello svolgimento delle mansioni assegnate | 200,00 per ogni evento purché debitamente documentato |
34 | Inadempienze o non esatti adempimenti delle prestazioni proposte dall’aggiudicatario in sede di gara: per ogni inadempienza o non esatto adempimento | 500,00 per ogni giorno di ritardo |
35 | Mancata redazione del PEF grezzo Gestore secondo il nuovo metodo MTR | 1.000,00 |
36 | Mancata consegna di documentazione amministrativa-contabile e dei report/comunicazioni previsti dal capitolato | 250,00 per ogni giorno e per ogni documento/report |
37 | Mancata identificazione dei sacchi/contenitori | 100,00 per ogni contestazione |
38 | Impedimento dell’azione di controllo | 1.500,00 per ogni contestazione |
39 | Altre inadempienze contrattuali non rientranti nelle precedenti fattispecie | Da 150 a 250,00 per ogni inadempienza |
15. Il Comune procede al recupero delle penali mediante una delle seguenti modalità:
a) compensazione tra quanto dovuto a titolo di corrispettivo e la corrispondente somma dovuta a titolo di penale mediante ritenuta diretta sul primo pagamento utile della rata mensile del canone;
b) escussione della garanzia definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate.
ART. 15 - Esecuzione d’ufficio
1. Il Comune può provvedere all'esecuzione d'ufficio qualora il contraente, regolarmente diffidato, non ottemperi ai propri obblighi entro 48 (quarantotto) ore dalla notifica della contestazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, il Comune, ha facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese del contraente, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio, salvo il diritto alla rifusione dei maggiori danni.
ART. 16 – Risoluzione per subentro di gestore individuato da strutture sovracomunali, secondo la programmazione regionale
1. L’eventuale intervenuta individuazione del soggetto affidatario del servizio da parte di struttura sovracomunali, secondo la programmazione regionale, determina l’automatica cessazione del rapporto negoziale in corso di esecuzione. La cessazione decorre dalla data del subentro del nuovo gestore.
2. A fronte della cessazione di cui al comma 1, il contraente non può avanzare alcuna pretesa di risarcimento a qualsivoglia titolo.
3. In caso di cessazione anticipata del servizio ai sensi del comma 1:
a) il contraente è tenuto a cedere al gestore subentrante a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami i seguenti beni strumentali necessari per la prosecuzione dei servizi: contenitori eventualmente distribuiti in uso all’utenza, sia domestica che non domestica, per i servizi porta a porta di qualunque tipo e volumetria; contenitori stradali; eventuali postazioni di prossimità: ceste, contenitori per pile, farmaci, abiti usati, oli, ecc., comprese le dotazioni informatiche, sia hardware che software; le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato nel corso dell’appalto per la gestione dei servizi;
b) al contraente, al termine dell’appalto, saranno riconosciute, dal gestore subentrante, le quote di ammortamento residue, rispetto alle previsioni progettuali, e relativamente alle sole attrezzature già fornite alle utenze ed effettivamente contabilizzate nel corso dell’appalto, desunte dal progetto a base d’asta e/o dalla relazione tecnica di offerta (al netto delle migliorie offerte che non saranno oggetto di riconoscimento). Il riconoscimento delle quote di ammortamento residue sarà fatto sulla base delle attrezzature effettivamente consegnate e documentate, al netto del ribasso d’asta offerto. Non verranno riconosciuto invece quote residue derivanti da attrezzature che il gestore offrirà in fase di offerta, in quanto, l’offerta migliorativa non potrà, in alcun modo, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale.
ART. 17 - Condizioni alla scadenza
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, alla scadenza del contratto, tutto quanto fornito dal contraente alle utenze domestiche e non domestiche rimarrà di proprietà del Comune, posto che si intendono già integralmente coperte dal corrispettivo dell’appalto la fornitura e l’ammortamento dei contenitori distribuiti alle utenze servite con le raccolte porta a porta o stradali.
2. Resteranno di proprietà del Comune anche le dotazioni informatiche, sia hardware che software, le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dal contraente nel corso dell’appalto per i servizi, essendo il relativo costo già integralmente coperto dal corrispettivo dell’appalto.
3. Rimarranno nella disponibilità del contraente tutti gli automezzi utilizzati per l’esecuzione dei servizi.
ART. 18 - Obbligo di continuità dei servizi
1. Il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali di rilevanza economica. Tali servizi sono essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse, disciplinata dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
2. I predetti servizi non possono essere sospesi o abbandonati, salvo che per i casi di forza maggiore indicate all’articolo 14, comma 13. In caso di loro arbitrario abbandono o sospensione, il Comune può sostituirsi al contraente per la loro esecuzione d’ufficio con recupero dei costi e dei conseguenti danni a carico del contraente.
3. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, il contraente si impegna a rispettare quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni. In particolare, mediante adeguate modalità informative, il contraente è tenuto a dare comunicazione agli utenti, almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi in tale periodo, nonché delle misure che saranno adottate per la loro riattivazione e per il recupero delle prestazioni eventualmente non svolte.
4. È fatta salva la facoltà del Comune, nel caso in cui si ravvisino le ipotesi di reato di cui all’art. 340 del codice penale (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità), di segnalare il fatto alla competente autorità giudiziaria.
ART. 19 - Clausola finale
1. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, si rinvia ai documenti di progetto e alle norme vigenti.
PARTE II TECNICA
ART. 20 – Oggetto
1. Xxxxx restando gli altri documenti progettuali, la presente Parte II disciplina gli aspetti tecnici relativi all’appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” per il periodo contrattuale indicato all’articolo 5 – Parte I, del presente capitolato.
ART. 21 - Proprietà e destinazione dei rifiuti urbani
1. Competeranno al Contraente i costi di trattamento dei rifiuti indifferenziati, identificati con codice CER 20.03.01 e 20.03.03, rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade che, una volta raccolti, saranno trasportati a cura ed onere del contraente presso impianto autorizzato in accordo con le disposizioni regionali;
2. Competeranno al contraente i costi di trattamento dei rifiuti identificati con codice CER 20.01.08 “rifiuti biodegradabili di cucine e mense” e CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) che, una volta raccolti, saranno trasportati a cura ed onere del contraente presso gli impianti di, in accordo con le disposizioni regionali ;
3. Competeranno al contraente i costi di trattamento dei rifiuti identificati con codice CER 200201 “sfalci d’erbe e ramaglie” che, una volta raccolti, saranno trasportati a cura ed onere del contraente presso impianto autorizzati, in accordo con le disposizioni regionali.
4. Competeranno al Contraente gli oneri di selezione/valorizzazione/gestione dei materiali rivenienti dalla raccolta differenziata delle frazioni secche riciclabili (carta/cartone, plastica, metalli, vetro, etc.), che saranno di proprietà del Comune e trasportati a cura e spese del contraente presso impianto/i autorizzato/i individuato/i dallo stesso Contraente.
5. Competerà al Comune introitare i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo, con le limitazioni di cui ai successivi commi 13 e 14, derivanti dalla vendita delle frazioni secche riciclabili (carta/cartone, plastica, metalli, vetro, etc.) conferiti presso impianto/i autorizzato/i individuato/i dal Contraente.
6. Competeranno al Contraente gli oneri di selezione/valorizzazione/trattamento/smaltimento dei rifiuti derivanti dalle raccolte selettive (RUP, beni durevoli, rifiuti ingombranti e RAEE, rifiuti cimiteriali, etc. come meglio indicato nella relazione economica) che verranno trasportati a sua cura e spese presso impianto/i autorizzato/i individuato/i dallo stesso;
7. Il contraente, laddove riscontrasse che il materiale non fosse conferito dagli utenti in maniera conforme alle disposizioni impartite, dovrà lasciare un avviso all’utenza riportante le difformità riscontrate e darne tempestiva comunicazione all’Ufficio. Nel caso in cui non ottemperasse alla predetta prescrizione, sarà responsabile, con riferimento ai rifiuti recuperabili, degli eventuali minori ricavi ottenuti e dei maggiori costi di smaltimento. Qualora l’utente non ritirasse il rifiuto bollinato alfine di differenziarlo correttamente, il Contraente è comunque tenuto a ritirarlo a sue spese ed a comunicare i dati del trasgressore alla Polizia Locale.
8. Il contraente sarà tenuto a:
a. mettere a disposizione dell’Ufficio i rifiuti raccolti per l’esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro
caratterizzazione;
b. trasportare i rifiuti urbani indifferenziati agli impianti di trattamento e/o recupero e/o smaltimento che, di volta in
volta, saranno indicati dall’Ufficio;
c. trasportare a propria cura e spese i rifiuti identificati con codice CER 20.01.08 “rifiuti biodegradabili di cucine e mense” presso gli impianti di trattamento e/o recupero e/o smaltimento che, di volta in volta, saranno indicati dal Contraente e/o secondo pianificazione regionale. Nel corrispettivo dell’appalto è da intendersi incluso il costo dei relativi pedaggi autostradali.
9. Le spese di trasporto, relativamente ai rifiuti indifferenziati, ad impianti di destinazione che siano situati a una distanza inferiore a 150 km dal centro del Comune (con punto di riferimento per la misura assunto convenzionalmente coincidente con la casa comunale) sono a carico del contraente e sono ricomprese nel canone d’appalto;
10. Qualora invece la distanza fra il centro del Comune e gli impianti di destinazione dei rifiuti indifferenziati fosse superiore a 150 km, all’Appaltatore sarà riconosciuto, solo per il percorso eccedente i 150 km, un costo chilometrico di 0,20
€/ton/km (a cui verrà applicato il ribasso d’asta offerto).
11. Per la determinazione del numero dei chilometri da utilizzare per il calcolo della distanza tra il centro del Comune e l'impianto di conferimento, si farà riferimento al percorso più breve suggerito da Google Maps con il criterio semplice dalla casa comunale al sito dell'impianto di conferimento senza ulteriori indicazioni di vie, strade, piazze, contrade ecc.
12. Le spese di trasporto ad impianti di destinazione (la cui individuazione è in capo al contraente) di tutte le altre frazioni non contemplate nei precedenti commi sono a completo carico del contraente e sono ricomprese nel canone d’appalto ivi compresi eventuali pedaggi autostradali.
13. Restano di competenza del Comune, senza possibilità alcuna di rivalsa da parte del contraente, eventuali ulteriori contributi erogati da Enti pubblici, associazioni, consorzi, privati. È esclusa la possibilità di rivalsa da parte del contraente anche in relazione ad eventuali sanzioni amministrative elevate dal Comune o da altri organi di controllo verso cittadini o altri soggetti, in relazione a comportamenti non corretti connessi alla gestione dei rifiuti.
14. I contributi CONAI, derivanti dalla vendita delle frazioni secche valorizzabili (carta/cartone, plastica, metalli, vetro, etc.), secondo quanto stabilito dalla Delibera ARERA nr. 363/2021, spetteranno in quota parte al contraente e in quota parte al Comune, secondo i fattori di Sharing e Correttivo di Sharing adottati nel Piano Economico Finanziario di ciascun anno d’appalto, e rapportati al periodo d’appalto (anno o frazione di anno). Il PEF, dunque, conterrà la somma spettante al contraente, come eventuale forma di premialità, rispettando il valore economico riportato in progetto, (quota parte dei contributi Conai spettanti al contraente) anche sulla base del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti nell’anno precedente (o frazione di anno), mediante l’applicazione del fattore di sharing che potrà variare di anno in anno (anche sulla base del comportamento virtuoso o meno del gestore)”. Il Comune, pertanto, cederà al gestore le deleghe CONAI che introiterà direttamente i relativi contributi salvo poi ribaltare con cadenza mensile, la quota parte dei Contributi CONAI ad essa spettanti. Sono fatte salve eventuali modifiche normative che possono essere introdotte durante il periodo di durata dell’appalto. Sarà compito del contraente operare al meglio la separazione e la selezione dei materiali raccolti, per ottimizzare i ricavi CONAI;
15. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi economici, qualitativi e quantitativi riferiti al contributi CONAI, rispetto a quelli stabiliti in progetto al contraente non verrà corrisposta alcuna premialità e sarà passibile del maggiore onere di smaltimento/trattamento a carico del Comune, da quantificarsi previa istruttoria condotta dal DEC.
ART. 22 - Pesatura dei rifiuti
1. La pesatura dei rifiuti dovrà essere attestata da apposita documentazione di trasporto indicante le quantità di rifiuti, i codici CER, la descrizione dei rifiuti, la suddivisione dei pesi per raccolta domiciliare, raccolta stradale e presso le piattaforme ecologiche nonché per destinazione allo smaltimento finale, al trattamento e al recupero.
La predetta documentazione dovrà essere datata, recare il timbro e la firma del Responsabile e conservata presso gli uffici del contraente.
2. I dati risultanti dalla predetta documentazione dovranno essere conformi ai sistemi di monitoraggio nazionali, e consegnati in formato elettronico (file tipo Microsoft Excel o equivalente) all’Ufficio Comunale competente ogni mese.
ART. 23 – DEC - Controllo del servizio – Comunicazioni e report
1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 111 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 16 del Decreto Ministeriale n. 49/2018, il Comune nominerà, prima dell’avvio del servizio, il “Direttore dell’Esecuzione del Contratto” (DEC), che potrà impartire al contraente ordini via mail e anche verbali che saranno formalizzati per iscritto.
2. Il contraente sarà tenuto a fornire anticipatamente al Comune la programmazione dei servizi previsti per le varie zone del territorio. In particolare, dovrà:
a) dare riscontro giornalmente, per iscritto (via mail o altro sistema), di tutti gli interventi eseguiti su richiesta dell’Ufficio DEC (es. recupero rifiuti abbandonati, svuotamento cestini, etc.) anche con documentazione fotografica (almeno una foto pre ed una post intervento);
b) comunicare giornalmente le non conformità di conferimento riscontrate;
c) comunicare giornalmente l’elenco dei servizi a chiamata;
d) compilare giornalmente il registro C/S su supporto informatico;
e) comunicare, settimanalmente, entro le ore 12.00 del venerdì precedente, a mezzo fax o posta elettronica certificata (PEC), al responsabile del Comune, le informazioni relative all’organizzazione del servizio della settimana successiva. Si dovranno comunicare almeno i dati seguenti:
Comune di Porto Xxxxxx | |||||
Servizio | Zon a | Tipo automezzo | Targa | Nominativi e Livello | Orario servizio |
Raccolta XXXX | A | XXXXXX | XXXXX | Aaaaa Bbbbb (3° liv) | 6,00 – 12,00 |
B | Ccccc Ddddd (3° liv) | ||||
C | Eeeee Fffff (2° liv) | ||||
Ggggg Hhhhh (2° liv) |
f) inviare mensilmente, entro i primi 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati con una chiara tabella riportante le difformità, se verificatesi, tra programmazione e consuntivazione dei servizi, con l’indicazione delle motivazioni e delle soluzioni adottate per rimuovere tali scostamenti;
g) comunicare mensilmente, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo, i dati, espressi in unità di peso omogenee, concernenti le singole frazioni di rifiuto raccolte. Per ogni frazione raccolta dovrà inoltre essere fornita documentazione sul conferimento; in particolare dovrà essere fornita copia dei formulari di identificazione del rifiuto (sia la prima copia che la quarta copia, quest’ultima timbrata e firmata dal destinatario); copia delle fatture relative all’avvenuto conferimento delle frazioni recuperabili e riciclabili ai rispettivi impianti di trattamento e di valorizzazione e la fattura di conferimento di qualunque altra frazione raccolta;
h) rendicontare mensilmente l’erogazione del servizio “numero verde” con trasmissione dei tabulati riportanti le
chiamate;
i) riepilogare mensilmente le segnalazioni ricevute attraverso gli altri canali informativi messi a disposizione dell’utenza (casella di posta elettronica, sportello informativo, personale operativo), indicando data e ora di segnalazione, nome dell’utenza, canale di segnalazione, descrizione e gestione della problematica, tempi e modi di soluzione;
j) produrre mensilmente rendicontazione informatizzata degli spostamenti dei veicoli su supporto magnetico e dei dati rilevati in campo dai sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dagli utenti tramite tutti i canali di raccolta presenti sul territorio.
3. Il contraente dovrà presentare con cadenza semestrale, il resoconto dei servizi svolti nel periodo di riferimento, ed in particolare:
a) rendicontazione puntuale dei rifiuti raccolta, in maniera differenziata ed indifferenziata con indicazione degli impianti di conferimento;
b) rendicontazione distribuzione sacchetti/contenitori;
c) rendicontazione mancati ritiri e motivazioni del mancato ritiro;
d) numero di interventi eseguiti per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti e numero servizi non effettuati/andati a buon fine;
e) numero interventi straordinari effettuati per il motivo richiesto;
f) numero interventi eseguiti in reperibilità (diurna e notturna) e motivazione chiamata.
4. Tempestivamente, e comunque non oltre le 24 (ventiquattro) ore successive, il contraente è tenuto a segnalare all’Ufficio
competente del Comune le inadempienze o irregolarità che si fossero verificate o si prevedessero nel servizio.
5. Tutte le proposte dei modelli dei report suindicati dovranno essere trasmesse in forma elettronica dal contraente entro
10 (dieci) giorni dall’avvio dei servizi e preventivamente approvate dal Comune.
6. Le prestazioni attinenti ai servizi contrattualmente previsti che il contraente non potesse eseguire per causa di forza maggiore o di terzi saranno quantificate nelle rispettive obbligazioni in contraddittorio con il Comune. Per eventuali contestazioni derivanti da tali circostanze si rinvia all’articolo 14– Parte I, del presente capitolato.
7. Il Comune avrà la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte del contraente, mediante controlli in loco e attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici del contraente, servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura.
ART. 24 - Servizi di pronto intervento
1. Il contraente è tenuto a garantire un servizio di emergenza con reperibilità continua (H 24 e 365 gg/anno), con almeno una squadra per qualsiasi necessità non prevedibile (ogni servizio in appalto), in grado d'intervenire con i mezzi e le attrezzature necessarie per situazioni di urgenza. Gli oneri extra contrattuali verranno riconosciuti al contraente attraverso apposita istruttoria condotta dal DEC, a seconda dei casi, sulla base di quanto previsto all’articolo 7 e all’articolo 8, comma 2, lett. b) della Parte I.
2. Ogni servizio/intervento urgente richiesto dovrà attivarsi entro 1 ora (un’ora) dalla segnalazione da parte del Comune.
3. Il contraente dovrà comunicare un recapito telefonico per garantire la propria reperibilità.
ART. 25 – Ricavi CONAI di spettanza del Contraente
1. Si rimanda a quanto specificato ai commi 14 e 15 dell’art.21.
2. Relativamente ai Contributi CONAI introitati dal Contraente ma di spettanza dell’Amministrazione Comunale, l’appaltatore sarà a tenuto ad inviare, con cadenza mensile, apposite schede che dovranno riportare l’elenco dei diversi materiali, le rispettive quantità ed i relativi formulari, avviati a recupero indicando inoltre, per ogni materiale, gli importi contabilizzati a favore dell’Ente.
3. L’Amministrazione Comunale emetterà la/e relativa/e fattura/e per i proventi delle vendite di tali materiali.
4. A seguito della/e fattura/e il Contraente verserà all’Amministrazione comunale le somme, che saranno introitate in
apposito capitolo di spesa.
ART. 26 - Condizioni della rete stradale e condizioni meteorologiche
1. Tutti i servizi e gli interventi oggetto del presente appalto dovranno essere condotti comunque indipendentemente dalle condizioni della rete stradale, sia essa asfaltata o non asfaltata, oppure che la suddetta sia per qualsiasi motivo o durata, anche parzialmente, percorribile con difficoltà.
2. Non costituirà motivo di ritardo nell'effettuazione dei servizi oggetto dell'appalto o di richiesta di maggiori compensi od indennizzi, il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro.
3. Non costituiscono motivo di ritardo o mancata effettuazione dei servizi di cui al presente appalto, le avverse condizioni
meteorologiche, salvo i casi di forza maggiore definiti all’articolo 14, comma 13 della Parte I.
ART. 27 – Obiettivi di RD e relative penalità/premialità
1. Gli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso questo appalto sono:
a) un sistema di relazioni con l’utenza che si basi sul principio della migliore conoscenza dei comportamenti per la
partecipazione diffusa al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
b) un aumento generalizzato dell’efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;
c) un miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, ed a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo;
d) un sistema di relazioni con il contraente che si basi sul principio della responsabilità condivisa e della continua collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.
e) la tariffazione puntuale del servizio, qualora richiesta dal Comune, come previsto all’articolo 2, comma 3 della Parte
I.
2. Il contraente si impegna a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata prevista nel progetto a base di gara e/o di quello, in aumento.
Il calcolo della percentuale di raccolta differenziata sarà condotto secondo quanto previsto dal Decreto 26 maggio 2016 “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” e della normativa regionale di riferimento.
3. In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata e quindi del superamento delle quantità di rifiuti indifferenziati conferiti all’impianto, stimati in progetto, il contraente sarà soggetto ad una penale pari al 50% del maggior onere sostenuto dall’Amministrazione Comunale per il conferimento di quantità di rifiuti indifferenziati eccedenti quelle indicate nell’allegato progetto. L’eventuale applicazione della decurtazione del corrispettivo avverrà, a consuntivo di ogni anno, o frazione di anno, previa verifica della effettiva quantità conferita ad impianto nel periodo di riferimento.
4. In caso di superamento dell’obiettivo di raccolta differenziata di cui all’articolo 3 lett. g) (Parte I), con conseguente riduzione dei quantitativi di rifiuti indifferenziati conferiti ad impianto di trattamento, al contraente sarà riconosciuto un premio pari alla metà dei minori oneri sostenuti dal Comune per il conferimento di quantità di rifiuti indifferenziati rispetto a quelle indicate nell’allegato progetto e/o dichiarate nella propria offerta tecnica.
L’eventuale premio, da determinare con riferimento ai prezzi unitari, verrà riconosciuto, a consuntivo di ogni anno o diversa frazione, previa verifica della effettiva quantità di rifiuti indifferenziato conferito ad impianto nel periodo di riferimento.
Inoltre, la delibera ARERA n. 363 del 03 agosto 2021 ha introdotto l’“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.
In particolare l’articolo 3 - Incentivi alle infrastrutture per la Circular Economy – introduce un “fattore di sharing in grado di tenere conto dell’effettiva qualità e quantità dell’output recuperato, valorizzato, dall’Ente territorialmente competente, in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, modulabile, con riferimento ai sistemi di compliance, in funzione del livello di qualità ambientale delle prestazioni”.
Il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 – MTR, allegato alla Delibera ARERA 363/2021,
definisce, all’art. 2 - Entrate tariffarie di riferimento - le seguenti grandezze:
• 𝐴𝑅𝑎 è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta dei rifiuti di pertinenza;
• 𝑏 è il fattore di sharing dei proventi, il cui valore è determinato dall’Ente territorialmente competente - nell’ambito dell’intervallo [0.3,0.6] - in ragione del potenziale contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei;
• 𝐴𝑅sc,𝑎 è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza;
• 𝑏(1 + ω𝑎) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai predetti sistemi collettivi di compliance, dove ω𝑎 _è determinato dall’Ente territorialmente competente sulla base di quanto riportato all’articolo 3 dell’MTR 2. Sulla base delle valutazioni di cui al precedente periodo, il parametro ω𝑎 può assumere i valori compresi nel seguente intervallo [0.1,0.4];
In ragione di ciò, annualmente, l’Ente Territorialmente Competente definirà, nel Piano Finanziario, il Fattore di Sharing e
conseguentemente la premialità per gestori e utenti.
Per le dinamiche di dettaglio si farà riferimento alla Delibera ARERA n. 363/2021, o successive per gli anni a seguire o per il 2021 nel caso di modifiche.
5. Gli obiettivi quantitativi (tonn./anno) riportati nel progetto del servizio possono essere soggetti a revisione/adeguamento, fermi restando gli OBIETTIVI PERCENTUALI COMPLESSIVI MINIMI di raccolta differenziata che il progetto si prefigge di raggiungere e che il contraente dovrà comunque garantire anche al ricorrere delle condizioni di cui alle seguenti lettere a) e/o b):
a) riduzione della produzione dei rifiuti;
b) analisi merceologica specifica, redatta da ente terzo, dalla quale risulti una composizione del rifiuto diversa da quella presente nel progetto del servizio.
La revisione/adeguamento degli obiettivi quantitativi verrà effettuata a seguito di richiesta di una delle parti, non necessariamente con cadenza annuale, ed eventuali spese saranno poste a carico della parte richiedente.
6. Il contraente si impegna altresì a rispettare tutte le leggi e le norme attualmente vigenti nonché quelle che potrebbero essere emanate in materia di servizi, forniture, lavori pubblici sia a livello nazionale che regionale inerenti all’oggetto del presente appalto.
ART. 28 – Trasporto e smaltimento/trattamento dei rifiuti
1. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all’ambiente, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
Trasporto del secco residuo (indifferenziato)
Il recapito finale di tale frazione sarà quello individuato dal Comune e/o dalla pianificazione regionale. Il servizio non comprende il prelievo e il trasporto di materiali diversi dai Rifiuti Urbani.
Tale frazione di rifiuti, raccolti e trasportati dal contraente, sarà di proprietà del Comune, con costi di trasporto a cura del
contraente e costi di smaltimento/recupero a carico del Contraente così come specificato all’articolo 21.
Trasporto e avvio a recupero/trattamento/smaltimento di tutte le altre frazioni di rifiuti oggetto di raccolta
Tutte le altre frazioni di rifiuto saranno trasportate dal contraente, con oneri a proprio carico, presso impianto individuato dal Contraente e/o dalla pianificazione regionale, come meglio specificato all’art.21.
Per il vetro vige il divieto di compattazione onde evitare la frantumazione del materiale raccolto, salvo diversa indicazione ed esplicita autorizzazione dell’impianto di destinazione. Pertanto, nella fase di raccolta non dovrà essere attivato il sistema di compattazione nel caso si utilizzino gli auto compattatori.
Conferimento di altre tipologie di rifiuti eventualmente raccolti (non previste dall’appalto)
Saranno a carico del Contraente i costi di smaltimento/trattamento/recupero di altre tipologie di rifiuti eventualmente
raccolti fermo restando l’obbligo, per il contraente, del trasporto il cui onere è compreso nel canone d’appalto.
ART. 29 - Conformità al TQRIF (REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI) secondo
Delibera ARERA nr 15/2022
1. Il Contraente si impegna al rispetto di quanto previsto dalla Delibera ARERA nr 15/2022, per tutto quello di sua competenza, in termini di qualità del servizio sulla base del posizionamento delle gestioni nella matrice degli schemi regolatori prevista dall’autorità (Art. 3 TQRIF) che verrà preventivamente comunicato dall’ETC e/o dal Comune.
ART. 30 - Mezzi e attrezzature
Il Contraente si impegna a utilizzare mezzi ad uso continuativo ed esclusivo di Prima immatricolazione, in perfetta efficienza e in regola con tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti e circolazione stradale, comprese le omologazioni e certificazioni CE.
In fase di presentazione dell’offerta tecnica dovrà indicare in maniera chiara e precisa la tipologia ed il numero di automezzi che intende mettere a disposizione, ad uso continuativo ed esclusivo, per l’esecuzione dei servizi previsti dall’appalto.
Per far fronte ai picchi di produzione dei rifiuti (servizi stagionali e/o saltuari), il Contraente potrà far ricorso ad automezzi con anno di immatricolazione non antecedente tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto.
Entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del servizio, tra il RUP e il contraente sarà redatto il verbale di consistenza del parco mezzi ed attrezzature.
Tutti i mezzi e le attrezzature, compresi i contenitori per la raccolta rifiuti, dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e quelli deteriorati e non più idonei dovranno essere sostituiti.
Il contraente è tenuto a disporre ed a dotarsi di ogni mezzo ed attrezzatura idonea per l’esecuzione di tutti i servizi previsti dal contratto e dal presente CSA.
I mezzi dovranno essere tenuti in ordine ed efficienza ed essere sottoposti con esito positivo alle verifiche periodiche dell’Ispettorato della Motorizzazione. Gli automezzi dovranno essere dotati delle necessarie autorizzazioni previste ed inerenti il trasporto delle varie tipologie di rifiuti e dei rifiuti pericolosi; dovranno essere, inoltre, di dimensioni idonee per lo svolgimento dei servizi in ogni ambito territoriale.
Si prevede l’utilizzo, per l’espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti differenziati e di quelli residuali indifferenziati, di veicoli allestiti con sistemi di localizzazione satellitare GPS, sistemi di comunicazione con apparati GSM/GPRS/UMTS, sistemi di identificazione dei contenitori e sistemi di pesatura dinamica a bordo per ogni veicolo e/o sistemi di quantificazione del numero di svuotamenti effettuati per ogni veicolo.
I mezzi dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi (CAM), e rispettarne le clausole contrattuali, di cui al Decreto 23 giugno 2022.
I materiali di consumo e le attrezzature forniti dovranno essere nuovi di fabbrica, in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti, comprese le omologazioni e certificazioni CE.
Le attrezzature/materiali di consumo per la raccolta porta a porta della frazione secca residua indifferenziata di UD e UND, qualora richiesto dall’Amministrazione nel corso dell’appalto, dovranno essere etichettate con codici parlanti e Tag RFID. A riguardo, il contraente dovrà dotarsi del sistema di rilevazione utenze e del sistema informatizzato per la gestione di tutti i dati rilevati in campo.
I materiali di consumo e le attrezzature, qualora forniti, dovranno essere nuovi di fabbrica, in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti, comprese le omologazioni e certificazioni CE.
Le attrezzature ed i materiali di consumo dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi (CAM), e rispettarne le clausole contrattuali, di cui al Decreto 23 giugno 2022.
Al termine dell’appalto tutti gli automezzi rimarranno di proprietà del contraente, mentre rimarranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale tutte le attrezzature previste dal progetto a base d’asta e/o quelle previste, in aumento, dall’offerta tecnica del contraente.
Il Contraente si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.
Gli automezzi, le attrezzature, i mezzi, i cassoni ed i contenitori presenti sul territorio per l’esecuzione dei servizi dovranno riportare chiaramente, a totale cura e spesa del contraente, anche a mezzo adesivo, le seguenti indicazioni:
- stemma e nome del Comune;
- la dicitura “Servizio Integrato Raccolta RSU”;
- nominativo del contraente;
- numero progressivo attribuito al veicolo / contenitore / attrezzatura;
- sui contenitori, un adesivo recante l’indicazione dei rifiuti da conferire e le norme basilari per un corretto
conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza.
Il Contraente si impegna inoltre a provvedere al lavaggio ed alla disinfezione dei mezzi impiegati con periodicità almeno settimanale.
Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati devono essere tali per cui le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli consentano agevolmente il transito, la fermata e le manovre in genere, nel rispetto delle norme sulla circolazione, tenuto conto della rete stradale esistente. Il contraente ha l’obbligo di produrre tutta la documentazione attestante la rispondenza delle caratteristiche tecniche dei mezzi e delle attrezzature entro 30 giorni dalla stipula del contratto.
Il contraente è tenuto, inoltre, a sostituire tutti i contenitori che, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, per motivi tecnico-funzionali e di decoro, non siano conformi alle normative vigenti.
Il Comune avrà la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità, di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera che il contraente intenderà usare nell’esecuzione dei servizi di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli. Gli oneri di demolizione dei mezzi utilizzati per l’esecuzione dei servizi descritti nel presente capitolato spetta al contraente.
ART. 31 – Sedi operative/stazione di trasbordo del contraente
Il contraente si impegna altresì a reperire e rendere operativa prima dell’avvio del servizio n.° 1 immobile idoneo al ricovero degli automezzi adibiti ai vari servizi e alle esigenze del personale, situato all’interno del territorio Comunale.
L’immobile dovrà essere conforme alle norme in materia urbanistica (con riferimento alla destinazione d’uso e al possesso del certificato di agibilità) e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Gli oneri per l’acquisizione o locazione di tali immobili nonché per la relativa gestione (inclusi i consumi) e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente sul contraente. Gli immobili in questione dovranno essere dotati di strutture igienico-sanitarie tali da disporre non solo di superfici per il ricovero degli automezzi, delle attrezzature e delle relative scorte, ma anche di locali spogliatoio e di servizi igienici per il personale conformi alla normativa vigente. Dovrà essere prevista un’area per il lavaggio dei mezzi autorizzata a norma di legge, salvo che non si ricorra ad un servizio esterno. In tal caso, mensilmente si dovrà produrre adeguata documentazione comprovante il lavaggio di tutti gli automezzi utilizzati.
Presso tali sedi dovrà essere previsto un locale adibito ad ufficio con almeno una linea telefonica (posta elettronica) ed un fax e dovrà essere sempre reperibile, durante gli orari di espletamento dei servizi, il Responsabile della gestione dei servizi dell’impresa stessa.
I costi di tale immobile sono a carico del contraente e ricompresi nel costo dell’appalto così come determinato nella relazione tecnico-economica allegata.
ART. 32 – Formazione degli operatori
1. Il contraente, prima dell’avvio del nuovo servizio, deve garantire un’adeguata formazione a tutti gli operatori che saranno impiegati sia nella consegna delle attrezzature e dei materiali di consumo e degli opuscoli informativi presso le utenze domestiche e non domestiche, sia nell’attività di espletamento del servizio di raccolta e servizi di igiene urbana in conformità al Decreto 23 giugno 2022 (CAM).
ART. 33 - Campagna di comunicazione e numero verde
1. A sostegno dell’attivazione dei servizi di raccolta domiciliare, il contraente dovrà provvedere alla realizzazione di una campagna di comunicazione, nel rispetto delle prescrizioni minime indicate nell’allegato progetto, che persegua le seguenti finalità:
a) informazione dettagliata dell’utenza sulle concrete modalità attuative del nuovo sistema di gestione del rifiuto
domestico (giorni di raccolta, attrezzature da utilizzare, contenitori stradali, sacchetti, modalità di incentivazione ecc.);
b) sensibilizzazione dell’utenza rispetto alla problematica dei rifiuti in generale e della raccolta differenziata in particolare, attraverso l’illustrazione dei processi di recupero dei rifiuti raccolti in modo differenziato e delle conseguenze dell’indiscriminato conferimento in discarica e dell’abbandono dei rifiuti;
c) coinvolgimento dell’utenza al fine della partecipazione attiva della stessa nella differenziazione dei rifiuti;
d) assistenza e accompagnamento dell’utenza nel passaggio al nuovo sistema di gestione del rifiuto domestico;
e) promozione di iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte quali il compostaggio domestico o iniziative similari.
Il tutto in conformità al Decreto 23 giugno 2022 (CAM).
2. Il contraente si impegna ad attivare uno specifico numero verde con risposta diretta da parte di un operatore nella fascia oraria dalle 9.00 alle 14.00 per 6 (sei) giorni alla settimana e segreteria telefonica in orari differenti, e un indirizzo e-mail gestito direttamente dal contraente.
Il tutto conforme al Decreto 23 giugno 2022 (CAM).
Per le chiamate da cellulare dovrà essere disponibile un numero fisso diverso dal numero verde.
Art. 34 – Distribuzione dei kit di raccolta all’avvio del servizio
1 Entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni, decorrente dal verbale di consegna di cui all’articolo 5, comma 1 (Parte
I), il contraente deve:
a) attivare la campagna di comunicazione per l’avvio del servizio nel rispetto del cronoprogramma stabilito dal Comune;
b) completare la distribuzione delle attrezzature (anche con Tag RFID) previste per le utenze domestiche e non domestiche;
c) implementare il sistema di rilevazione utenze;
2. Nella fase transitoria di cui all’articolo 6, comma 2 (Parte I), restano a carico del contraente le necessarie forniture ed indagini conoscitive del territorio unitamente a tutte le iniziative per garantire il corretto avvio dei servizi domiciliari e precisamente:
a) l’elaborazione della banca dati delle utenze, compresa l’indagine preliminare presso le utenze domestiche e no, e
predisposizione dei fogli di distribuzione dei materiali;
b) la fornitura e distribuzione completa dei materiali (contenitori/sacchi) presso le utenze, compreso il materiale informativo predisposto dallo stesso contraente in conformità delle disposizioni dettate dal Comune.
3. Nell’ambito della distribuzione iniziale dei kit di raccolta (sacchi, bidoni, ecc.), il contraente è tenuto a:
a) organizzare più giornate di consegna, anche in luoghi diversi in funzione alla distribuzione territoriale e alla tipologia delle utenze, per tener conto anche delle utenze non residenti;
b) prevedere almeno 10 (dieci) giornate intere di distribuzione massiva (in due settimane di cui due giorni devono essere di sabato), articolando l’orario sia al mattino che al pomeriggio in modo da favorire al massimo la partecipazione dell’utenza;
c) eseguire la distribuzione massiva presso idoneo locale che deve essere reperito a cura e spese del contraente. A tal fine, il contraente potrà richiedere al Comune l’utilizzo di locali comunali, concordandone le modalità d’uso; successivamente, la consegna dei kit e delle forniture aggiuntive/sostitutive dovranno essere svolte presso il centro di raccolta comunale di Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx 0 (xxx) giorni la settimana (ivi compreso il sabato mattina) in modo che risulti garantita la completa consegna a tutti i cittadini, residenti e non residenti;
d) effettuare la consegna dei contenitori condominiali direttamente al condominio prima dell’avvio del porta a porta, definendo caso per caso, con gli amministratori o con il capo condomino, il posizionamento della postazione; per i condomini costituiti da non residenti per i quali, in assenza di amministratore non è stato possibile procedere alla consegna dei contenitori, devono essere presi accordi diretti per effettuare tale consegna in tempi successivi;
e) effettuare, nel caso di utenze non domestiche, la distribuzione dei contenitori presso il domicilio di tutte le utenze (anche stagionali) previa verifica delle necessità per tipologia e volume di rifiuti prodotti;
f) comunicare settimanalmente la situazione aggiornata della distribuzione alle utenze e consegnare al termine, o su richiesta, al Comune, apposito elenco nominativo;
g) garantire comunque la distribuzione anche in tempi successivi per eventuali utenze non residenti che non fossero presenti al momento della distribuzione iniziale;
4. In ogni caso, il sistema di distribuzione dei kit dovrà sempre prevedere l'associazione contestuale di codici a barre o simili su sacchi, contenitori, bidoni e cassonetti per ogni singola utenza, che garantiscano un aggiornamento immediato della banca dati della distribuzione.
5. Eventuali disservizi della fase di distribuzione e/o gestione dei servizi saranno contestati al contraente secondo quanto previsto al precedente articolo 14 della Parte I.
6. Il Comune si riserva di accettare e applicare il diverso di modello di distribuzione proposto dal contraente in sede di gara solo nel caso in cui questo assicuri un maggior livello di servizio rispetto a quello indicato nel presente articolo.
ART. 35 - Cooperazione
1. E' fatto obbligo al personale dipendente del contraente di segnalare al Comune quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc..).
2. E' fatto altresì obbligo di denunciare al Comune qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.
3. Il contraente collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto.