Polizza Incendio, Furto, R.C., Tutela Legale ed Assistenza
Polizza Incendio, Furto, R.C., Tutela Legale ed Assistenza
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Prodotto:"Cattolica&Impresa COMMERCIO"
Data di aggiornamento: 04/2021 - Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A., Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 000 0 000 000; sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx; email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.
Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:
del Patrimonio Netto è pari a 1.807 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.163,9 milioni di euro);
del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.017,8 milioni di euro (a);
del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 458 milioni di euro;
dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.866 milioni di euro (b);
dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.449 milioni di euro.
Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,83 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxx.xx/xx
Al contratto si applica la legge italiana
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni relative alle diverse coperture.
L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre a quelle indicate in polizza e di seguito riepilogate.
Incendio e altri danni materiali e diretti
La Società indennizza:
- i danni materiali e diretti causati da guasti meccanici ed elettrici compreso il fenomeno elettrico agli Impianti tecnici al servizio del fabbricato e alle Apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici;
- i danni materiali e diretti subiti da macchinari, arredamento, attrezzature, merci anche presso terzi;
- il costo di riparazione o rimpiazzo di cose particolari;
Che cosa è assicurato?
- le spese per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro, tranne i radioattivi nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro;
- le spese per rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese quelle di smontaggio e montaggio, merci e macchinari assicurati non danneggiati o parzialmente danneggiati nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati;
- gli onorari di progettisti e consulenti, resisi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate;
- gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
- gli oneri che il contraente dovesse versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative;
- i danni materiali e diretti subiti dalla merce posta in distributori automatici o in vetrinette di esposizione;
- i danni materiali e diretti ai valori custoditi in cassetti e/o registratori di cassa.
Ai danni materiali e diretti sono equiparati i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle autorità, da terzi e dal Contraente e/o dall'Assicurato allo scopo di impedire od arrestare il sinistro.
Tabella dei limiti di indennizzo
Garanzia | Limite di indennizzo per sinistro, per anno assicurativo, salvo quanto diversamente indicato |
Guasti meccanici ed elettrici | 10% della somma assicurata per il Fabbricato e/o il Contenuto con il massimo di 50.000 €. |
Macchinari e Merci presso Terzi | 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 50.000 € ridotto a: - 30.000 € se macchinari e merci sono posti all'estero, ma in ambito U.E; - 20.000 € per macchinari e merci posti in fiere, mostre ed esposizioni anche nell'ambito della U.E. |
Cose particolari | 10.000,00 € |
Spese di demolizione e sgombero | 15% dell'indennizzo con il massimo di 50.000 € di cui 10.000 € per risanamento e trattamento dei residui del sinistro. |
Spese di rimozione, trasporto e ricollocamento di Merci e Macchinari, attrezzature, arredamento | 25.000 € |
Onorari progettisti e consulenti | 5% dell'indennizzo con il massimo di 5.000 €. |
Onorari periti | 5% dell'indennizzo con il massimo di 5.000 €. |
Oneri di urbanizzazione | la somma assicurata per il Fabbricato. |
Danni alle Merci in distributori automatici od in vetrinette | 3.000 € col limite di 500 € per distributore automatico o vetrinetta esterna. |
Valori custoditi in cassetti e/o registratori di cassa | - 2.500 € per Valori in cassetti, registratori di cassa chiusi a chiave; - 5.000 € per Valori e Preziosi posti in mezzi di custodia. |
Eventi atmosferici | 100% della somma assicurata alle rispettive partite con il sottolimite di 10.000 € per i danni indennizzabili ai sensi di polizza subiti da ciminiere, camini, insegne o simili installazioni esterne. |
Grandine su "fragili" | 10.000 € |
Sovraccarico di neve | 40% della somma assicurata per il Fabbricato e/o il Contenuto. |
Gelo | 5.000 € |
Atti vandalici e dolosi | 80% della somma assicurata per il Fabbricato e/o il Contenuto. |
Allagamento da rottura accidentale di impianti | La somma assicurata per il Fabbricato e/o Contenuto con i sottolimiti di: - 30% della somma assicurata stessa per beni posti in locali interrati o seminterrati con il massimo di 50.000 €; - 5.000 € per la ricerca e la riparazione della rottura accidentale; - 15.000 € per: traboccamento, intasamento di elementi atti alla raccolta, incanalamento, smaltimento dell'acqua piovana, allagamento, bagnamento dovuto a rigurgito di fognature, occlusione di condutture. |
Dispersione liquidi | La somma assicurata indicata nella scheda di polizza. |
Rottura di lastre | La somma assicurata indicata nella scheda di polizza. |
Merci in refrigerazione | La somma assicurata indicata nella scheda di polizza. |
Ricette mediche | 10% della somma assicurata per il Contenuto col massimo di 20.000 €. |
Indennizzo per interruzione dell'attività | La somma assicurata indicata nella scheda di polizza con il relativo sottolimite limite giornaliero, quale massima esposizione della Società per ciascun sinistro. |
Ricorso terzi | La somma assicurata indicata nella scheda di polizza quale massima esposizione della Società per ciascun sinistro. |
Rischio locativo | La somma assicurata indicata nella scheda di polizza quale massima esposizione della Società per ciascun sinistro. |
Perdita pigioni | La somma assicurata indicata nella scheda di polizza quale massima esposizione della Società per ciascun sinistro. |
Commercio ambulante | La somma assicurata per il Contenuto. |
Garanzia | Catastrofali |
Allagamento | 40% della somma assicurata per il Fabbricato e/o Contenuto. |
Inondazione, Alluvione | 40% della somma assicurata per il Fabbricato e/o Contenuto. |
Terremoto | 40% della somma assicurata per il Fabbricato e/o Contenuto. |
Furto e rapina
La copertura comprende anche:
- il furto commesso attraverso le luci di serramenti, saracinesche, inferriate purché con rottura dei vetri retrostanti senza l'introduzione dell'autore nei locali assicurati; durante i periodi di chiusura diurna e serale tra le 8 e le 24 quando le porte vetrate, purché chiuse e le vetrine fisse, sono protette dal solo vetro; durante l'orario di apertura al pubblico nel caso di rottura di vetrine anche se protette da solo vetro fisso. Sono esclusi Valori, Preziosi, Oggetti pregiati, se non costituiscono Merci dell'attività assicurata;
- i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumato o tentato alle parti di fabbricato costituenti i locali dove è posto il contenuto, agli infissi posti a riparo ed a protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, comprese le eventuali recinzioni;
- i danni al contenuto, compresi gli atti vandalici, per commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterlo;
- il Furto e la Rapina del Contenuto, escluso Valori, Preziosi ed Oggetti pregiati, posto in locali anche tra loro non comunicanti, ubicati nelle dipendenze separate;
- il Furto e la Rapina del Contenuto, escluso Valori, Preziosi ed Oggetti pregiati, temporaneamente posto in locali di mostre, esposizioni, fiere ubicati nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano;
- il Furto e la Rapina di Merci in eccedenza nel limite del 10% della somma assicurata per il Contenuto, che si trovino in deposito nei locali assicurati per la vendita nel periodo natalizio, convenzionalmente stabilito, ai fini della presente garanzia, dal 30/10 al 10/01 dell'anno successivo;
- il Furto e la Rapina di Merci che si trovino temporaneamente presso l'abitazione dell'Assicurato nel limite del 10% della somma assicurata per il Contenuto;
- il Furto e la Rapina di Valori attinenti l'attività assicurata commessi sulla persona del Contraente e/o dell'Assicurato, sui suoi famigliari, sui Prestatori di lavoro, quando dette persone detengano i Valori durante il trasporto al domicilio del Contraente o dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa;
- le spese di rifacimento delle Cose particolari per il solo costo di riparazione o di rimpiazzo, entro 12 mesi dal sinistro;
- le spese, gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito;
- il furto o la rapina commessi con veicoli di proprietà o in uso al Contraente/Assicurato posti nei locali indicati in polizza o nell'area di pertinenza dell'attività dichiarata;
- il furto in violazione di parti del Fabbricato con caratteristiche costruttive non conformi o attraverso mezzi di chiusura non conformi.
Tabella dei limiti di indennizzo
Garanzia | Limite di indennizzo per sinistro per anno assicurativo e per singola ubicazione |
Furto e Rapina di Valori e Preziosi in mezzi di custodia | 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 5.000 €. |
Furto e Rapina di Valori in cassetti, mobili, registratori di cassa chiusi a chiave | 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 2.500 €. |
Furto e Rapina di Oggetti pregiati | 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 2.500 € per singolo oggetto. |
Furto attraverso luci dei serramenti, saracinesche, inferriate | 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 2.500 €. |
Furto con porte e vetrine protette da solo vetro | 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 2.500 €. |
Guasti agli infissi ed ai locali | 3.500 € |
Furto del Contenuto in dipendenze separate | 30% della somma assicurata per il Contenuto. |
Furto e Rapina del Contenuto in locali di mostre, esposizioni, fiere | 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 2.500 € per sinistro e 5.000 € per anno. |
Furto e Rapina dei Valori trasportati | 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 5.000 €. |
Furto e Rapina di Cose particolari | 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 3.500 €. |
Onorari periti | 5% dell'indennizzo con il massimo di 5.000 €. |
Merci di categorie diverse da quelle assicurate | 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 5.000 €. |
Veicoli in uso al Contraente o all'Assicurato ricoverati nei locali o nell'area | La somma assicurata per il Contenuto. |
Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei Fabbricati non conformi | La somma assicurata per il Contenuto. |
Enti all'aperto | - per i veicoli costituenti merci: 20% della somma assicurata per il Contenuto; - per enti diversi dai veicoli: 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 5.000,00 €. |
Ricette mediche | 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 20.000 €. |
Commercio ambulante | 30% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 10.000 €. |
Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro
La copertura vale anche per i rischi:
- della proprietà e dell'impiego di Macchinari, attrezzature, arredamenti dell'attività assicurata, compresi veicoli non a motore ed imbarcazioni non a motore utilizzati per l'attività, e dell'Arredamento domestico, qualora l'Abitazione sia richiamata in Polizza;
- della partecipazione ad esposizioni, mostre, fiere, mercati, compreso montaggio, smontaggio, allestimento delle proprie strutture espositive;
- della proprietà e conduzione di cartelli pubblicitari, insegne, striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale; qualora la manutenzione degli stessi sia affidata a terzi, la garanzia vale per l'Assicurato in quanto "Committente" di tale manutenzione; non sono compresi i danni alle opere od alle cose sulle quali sono installati i cartelli pubblicitari, le insegne, gli striscioni;
- delle operazioni di prelievo, rifornimento, trasporto, consegna di merci e materiali presso terzi, comprese le operazioni di carico e scarico;
- della partecipazione, dell'organizzazione di convegni, congressi, corsi di formazione, stage, attività dopolavoristiche, ricreative compreso le gite aziendali;
- della proprietà di cani da guardia custoditi nell'ambito dell'azienda assicurata;
- della gestione della mensa, del bar aziendale, delle macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, delle macchine automatiche per la distribuzione di merci dell'attività, di vetrinette anche esterne di esposizione delle merci dell'attività in spazi limitrofi ai locali assicurati, restando inteso che quando la gestione sia affidata a terzi la garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente; limitatamente agli Assicurati che non trattano prodotti alimentari nella loro attività istituzionale, la garanzia vale anche per i danni cagionati dai generi alimentari somministrati o smerciati purché la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della Polizza;
- derivanti dal servizio di pronto soccorso e/o medico, servizi sanitari aziendali, ambulatori, infermerie all'interno dell'azienda compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio;
- dell'esercizio di servizi di vigilanza anche con guardiani armati;
- derivanti dall'attività di squadre antincendio, organizzate e composte da Addetti;
- derivanti dai lavori di ordinaria manutenzione e pulizia dei Fabbricati, delle aree e dei relativi impianti ove esercita l'attività;
- della committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Fabbricati dove si svolge l'attività e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione; la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n°81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
L'assicurazione è valida inoltre per:
- la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro, compresi i dirigenti, derivante dallo svolgimento delle mansioni di responsabile, addetti o incaricati della sicurezza sul luogo di lavoro, per danni involontariamente cagionati:
alle persone considerate terzi entro il limite del massimale pattuito per R.C.T.;
agli Addetti e ai Prestatori di opera e di servizi nell'ipotesi di morte, lesioni personali gravi o gravissime (escluse le malattie professionali) entro il limite del massimale pattuito per R.C.O.;
- la responsabilità civile per danni cagionati da consulenti esterni ai quali l'Assicurato abbia affidato l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; restano comunque esclusi i danni di natura patrimoniale intendendosi per tali quelli non conseguenti a morte, lesioni personali danneggiamenti a cose nonché il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- la responsabilità civile personale di ciascun Addetto per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:
a persone considerate Terzi, entro il limite del massimale pattuito per R.C.T.;
agli altri Prestatori di lavoro regolarmente assicurati all' I.N.A.I.L. ed ai lavoratori utilizzati ai sensi della legge D.Lgs. n°276 del 10 settembre 2003 limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) entro il limite del massimale pattuito per R.C.O.;
- l'esercizio nell'ambito dell'azienda di parcheggi o spazi per la sosta di veicoli anche con rastrelliere per biciclette; sono compresi i danni ai veicoli dei Prestatori di lavoro e/o di terzi parcheggiati con esclusione dei danni da furto e da incendio, da perdita delle cose contenute nei veicoli e dei danni da mancato uso;
- i rischi derivanti da mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari, sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico di opere o di lavori, di macchine, impianti, attrezzi, depositi di materiali, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione con i lavori oggetto dell'Assicurazione;
- la tardiva o mancata rimozione di neve o ghiaccio da xxxxx, xxxxxxxxxxx, cortili;
- la proprietà e l'utilizzazione di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza dell'Esercizio commerciale assicurato, compresi giardini, alberi, piante, strade private, binari di raccordo (senza attraversamento di strade), parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
- lo svolgimento di operazioni saltuarie inerenti a sponsorizzazioni, esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni;
- la manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli e attrezzature;
- la proprietà e l'utilizzazione di cabine o sottostazioni elettriche, centrali termiche, serbatoi di carburante, nonché relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'azienda; qualora i servizi o le attività sopra indicati/e siano affidati a terzi, la garanzia opera in favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente di detti servizi e/o attività;
- i danni cagionati a terzi, in base all'Art. 2049 del Codice Civile, da Prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano in proprietà od usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate
- i danni cagionati a terzi dallo svolgimento occasionale di attività promozionali, realizzate anche da personale non dipendente, nell'ambito dell'Esercizio commerciale assicurato;
- i danni a mezzo di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine, con esclusione dei danni ad aeromobili, navi, ed imbarcazioni in genere ed alle cose trasportate sui mezzi stessi.
Si intendono in copertura le garanzie relative a:
- danni da inquinamento accidentale;
- danni da interruzione e/o sospensione di attività.
Tabella dei limiti di risarcimento
Garanzia | Limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo riferito a danni a cose salvo quanto diversamente indicato |
Operazioni di carico e scarico presso terzi | 100.000 € |
Proprietà di cani | Massimale RCT. |
Gestione mensa, bar aziendale, macchine distributrici di cibi e bevande | 50.000 € |
Parcheggi, spazi per sosta veicoli | 50.000 € |
Neve, ghiaccio non rimossi | 150.000 € |
Mezzi sotto carico e scarico | 100.000 € |
Danni da interruzione di attività | 100.000 € |
Inquinamento accidentale | 150.000 € |
Smercio prodotti | Massimale RCT. |
Danni alle cose in consegna e custodia | 15.000 € elevato a 50.000 € nel caso di veicoli a motore in consegna e/o custodia nelle attività che hanno per oggetto tali beni. |
Installazione presso terzi, compresi i danni dopo il compimento dei lavori | 10% del Massimale RCT con il massimo di 150.000 €. |
Franchigia R.C.O. | Massimale R.C.O.. |
Danni da movimentazione di cose | 15.000 € |
Proprietà di beni in leasing | 50.000 € |
Danni alle cose portate dai clienti | 10.000 € con il limite di 500 € per cliente. |
Prestatori d'opera e di servizi | 300.000 € per RCT. Massimale RCO con il limite di 1.000.000 € per gli infortuni subiti in occasione di lavoro. |
Danni da incendio | 150.000 € |
Responsabilità Civile della proprietà dei fabbricati
L'assicurazione comprende, con riferimento ai fabbricati o ai locali destinati all'esercizio dell'attività, i danni derivanti:
- dalla tardiva o mancata rimozione di neve o ghiaccio da xxxxx, xxxxxxxxxxx, cortili;
- dalla proprietà ed utilizzazione di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza dei fabbricati assicurati, compresi giardini, alberi, piante, strade private, binari di raccordo (senza attraversamento di strade), attrezzature sportive e per giochi;
- dall'esecuzione, da parte degli addetti dell'Assicurato, di lavori di ordinaria manutenzione e pulizia;
- dalla committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; per i lavori previsti dal D. Lgs. 81/08 Assicurato deve aver designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, in conformità a quanto disposto dal Decreto stesso;
- da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico conseguenti a rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici. Sono esclusi i danni causati da umidità, stillicidio e da gelo;
- dalla proprietà ed utilizzazione di cabine o sottostazioni elettriche, centrali termiche, serbatoi, nonché i relativi impianti e le reti di distribuzione all'interno dell'Esercizio commerciale assicurato; qualora i servizi o le attività sopra indicati siano affidati a terzi, la garanzia opera in favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente di detti servizi e/o attività.
Tutela Legale La Società copre i seguenti oneri: - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione; - le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi relative agli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico, solo se la mediazione è prevista obbligatoriamente per legge; - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società; - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG; - le spese processuali nel processo penale; - le spese di giustizia; - Il contributo unificato, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima; - le spese per la registrazione degli atti giudiziari; - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; - le spese dell'arbitro, se incaricato per la decisione di controversie, sostenute dall'Assicurato; - le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta. La copertura è valida per: - difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni; - difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; - difesa penale per delitti colposi, difesa penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose, opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a 250 €, per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi in materia di "sicurezza" (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente, tutela della Privacy). Assistenza Il servizio di assistenza garantisce anche le seguenti prestazioni: interventi di emergenza per danni da acqua, fornitura temporanea di energia elettrica, rientro anticipato da un viaggio, trasloco in caso di inagibilità dei locali per un periodo non inferiore a 30 giorni, informazioni immobiliari sull'esercizio, informazioni sugli autonoleggi in Italia, informazioni su Fiere nazionali ed internazionali. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
INCENDIO - Caratteristiche costruttive dei Fabbricati | Prevista riduzione del premio per i Fabbricati costruiti con strutture portanti, sia verticali che del tetto e solai, ove esistono, in cemento armato e laterizi, e con pareti esterne e copertura in materiali incombustibili. |
INCENDIO - Elevazione delle franchigie (al doppio) | Le franchigie ed i minimi di scoperto previsti in polizza si intendono raddoppiati, fermi restando la percentuale degli scoperti ed i relativi massimi. |
INCENDIO - Elevazione delle franchigie (al triplo) | Le franchigie ed i minimi di scoperto previsti in polizza si intendono triplicati, fermi restando la percentuale degli scoperti ed i relativi massimi. |
INCENDIO - Franchigia speciale | In caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa la detrazione di un importo pari a 5.000,00 euro, fermi gli scoperti previsti in polizza. In caso di concomitanza della suddetta Franchigia con gli scoperti già previsti da polizza verrà applicata come unica detrazione quella più elevata. |
FURTO - Impianto di allarme antifurto | Prevista riduzione del premio per i locali protetti da impianto di allarme antifurto, volumetrico e/o perimetrale, munito di registratore di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata, collegato a mezzo combinatore telefonico e/o ponte radio e/o linea telefonica diretta (punto-punto) con le Forze dell'Ordine e/o Istituto di vigilanza privato. Tale impianto deve venire messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate e protette non vi sia presenza di persone. |
FURTO - Franchigia | In caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa la detrazione di un importo pari al 10% della somma assicurata con il minimo di 1.000,00 euro, fermi gli scoperti previsti in polizza. In caso di concomitanza della suddetta Franchigia con gli scoperti già previsti da polizza verrà applicata come unica detrazione quella più elevata. |
FURTO - Esercizio commerciale posto in centro commerciale | Prevista riduzione del premio se l'esercizio commerciale assicurato si trova all'interno di un centro commerciale e se sia l'Esercizio commerciale che il centro commerciale sono dotati di caratteristiche costruttive dei Fabbricati e Mezzi di chiusura conformi a quando indicato in polizza. |
RC - Raddoppio di franchigie e/o minimi di scoperto per danni a cose | Le franchigie e i minimi di scoperto per danni a cose indicati in polizza si intendono raddoppiati, fermi restando la percentuale degli scoperti ed i relativi massimi. |
RC - Esclusione RCO | Se sottoscritta, l'assicurazione non è operante per la Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Eventi atmosferici | Si indennizzano i danni materiali e diretti subiti causati alle cose assicurate da uragani, bufere, cicloni, trombe d'aria, tempeste, vento e cose da essi trasportate od abbattute, grandine, pioggia, neve. Sono inclusi i danni da bagnamento dovuti ad acqua penetrata all'interno dei fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti. |
Grandine su fragili | Si indennizzano i danni causati da grandine a serramenti, insegne, vetrate e lucernari, impianti solari, lastre di fibrocemento o altri conglomerati artificiali, manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. |
Sovraccarico neve | Si indennizzano i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto per sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni da bagnamento se i Fabbricati, i serbatoi o i sili sono conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi. |
Gelo | Si indennizzano i danni materiali e diretti causati dal gelo alle cose assicurate a seguito di rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati, escluse le grondaie e i pluviali, salvo quelli avvenuti oltre 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o dalla produzione, distribuzione di energia elettrica e termica. Tale periodo si intende elevato a 96 ore in caso di festività. |
Atti vandalici e dolosi | Si indennizzano i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse e/o atti vandalici, di sabotaggio e di terrorismo. Sono inclusi anche i danni in caso di occupazione non militare, limitatamente ai danni da incendio, esplosione e scoppio per occupazione superiore a 5 giorni, purché non causati da ordigni esplosivi. |
Allagamento da rottura accidentale impianti | Sono coperti i danni materiali e diretti di allagamento e/o spargimento d'acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di condutture, impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione. Sono comprese le spese per la ricerca e la riparazione della rottura, i danni causati da traboccamento, intasamento di elementi atti alla raccolta, incanalamento e smaltimento dell'acqua piovana, allagamento o bagnatura dovuti a rigurgito di fognature ed occlusione di condutture. |
Dispersione liquidi | Sono coperti i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi a seguito di rottura accidentale dei contenitori in cui sono contenuti, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati. |
Rottura di lastre | In caso di rottura delle lastre per fatto accidentale o per atto di terzi, sono indennizzate le spese sostenute per la sostituzione con altre nuove ed equivalenti, comprese le spese di trasporto, rimozione ed installazione. Sono compresi i danni causati da atti dolosi, vandalici, di terrorismo e sabotaggio ed i danni causati da eventi atmosferici. Sono, inoltre, compresi anche i danni materiali e diretti al Contenuto provocati dalla rottura delle lastre fino alla concorrenza del 50% dell'indennizzo dovuto per i danni di cui sopra. |
Merci in refrigerazione | Sono coperti i danni alle Merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o fuoriuscita del fluido frigorigeno, in caso di guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero e dei relativi dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi ed impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, o di altri eventi indennizzabili ai sensi della presente Polizza. L'indennizzo viene corrisposto qualora la mancata od anormale temperatura abbia causato un deterioramento delle Merci al punto di impedirne lo smercio e/o l'utilizzo. |
Ricette mediche | Sono indennizzati i danni alle ricette mediche presenti nei locali della farmacia assicurata. L'indennizzo verrà effettuato deducendo dal prezzo del medicinale indicato nella fustella l'importo del ticket incassato. In caso di distruzione delle fustelle si assumerà come somma assicurata al momento del sinistro quella ricavabile dalla media dei tre mesi precedenti il sinistro stesso. |
Indennizzo per interruzione dell'attività | In caso di sospensione attività per oltre 3 giorni (e fino ad un massimo di 90 giorni) sono indennizzate le spese fisse e necessarie sostenute dal Contraente e/o Assicurato per il periodo dell'interruzione e quelle per eliminare o limitare la riduzione del fatturato ed accelerare la ripresa dell'attività. Se sottoscritte le garanzie a copertura degli eventi catastrofali, l'indennizzo è previsto anche per danni causati da terremoto, allagamento, inondazioni ed alluvioni. |
Ricorso Terzi | L'assicurato è tenuto indenne di quanto sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile, per danni materiali e diretti alle cose di terzi, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Sono inclusi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'uso di cose e delle attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato. |
Rischio locativo | Sono coperti i danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato. |
Perdita pigioni | Se i locali sono regolarmente assicurati, all'Assicurato verrà corrisposta la parte di pigione che non può percepire per il tempo necessario al ripristino dei locali e non oltre il limite di un anno. |
Commercio ambulante | In caso di attività di commercio ambulante, sono coperti i danni subiti dal contenuto durante il trasporto verso il luogo di vendita e viceversa, nel luogo in cui si svolge l'attività di ambulante, all'interno dei locali adibiti a deposito. |
Somma assicurata in eccedenza al limite di indennizzo per Macchinari e Merci | La garanzia "Macchinari e Merci presso Terzi" si intende prestata nel limite della somma assicurata ed in eccedenza al limite di indennizzo previsto nella Scheda di Polizza, fermi i sottolimiti previsti. |
Somma assicurata in eccedenza al limite di indennizzo per Spese demolizione e sgombero | La garanzia "Spese di demolizione e sgombero" si intende prestata nel limite della somma assicurata ed in eccedenza al limite di indennizzo previsto nella Scheda di Polizza, fermi i sottolimiti previsti. |
Furto - Enti all'aperto | L'assicurazione è estesa al furto del contenuto (ad esclusione di Valori, Preziosi, apparecchiature elettroniche mobili) posto all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, purché presenti le protezioni indicate in polizza. Per i veicoli a motore, la garanzia opera se cono chiusi a chiave e le chiavi vengono riposte all'interno dei locali. |
Furto - Valore a nuovo | Per i danni ai Macchinari, attrezzature ed arredamento, la garanzia è prestata a "Valore a nuovo". L'ammontare del danno è determinato dalla somma del valore allo stato d'uso e del supplemento d'indennità, quest'ultimo dato dalla differenza tra l'ammontare del danno a nuovo (valore a nuovo) e quello determinato allo stato d'uso (valore allo stato d'uso). |
Furto - Prezzo di vendita delle merci | In caso di danneggiamento di Merci (escluse quelle di terzi) presenti nell'ubicazione indicata nella scheda di Polizza, vendute o commissionate in attesa di consegna, le stesse verranno indennizzate in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese per la mancata consegna, a condizione che tali merci non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese e la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto. Se il prezzo di vendita convenuto supera il valore di mercato, si applicherà quest'ultimo per la determinazione dell'indennizzo. |
Furto - Ricette mediche | Sono indennizzati i danni alle ricette mediche presenti nei locali della farmacia assicurata. L'indennizzo verrà effettuato deducendo dal prezzo del medicinale indicato nella fustella l'importo del ticket incassato. In caso di distruzione delle fustelle si assumerà come somma assicurata al momento del sinistro quella ricavabile dalla media dei tre mesi precedenti il sinistro stesso. |
Furto - Somma assicurata in eccedenza al limite di indennizzo dei valori nei mezzi di custodia | La garanzia per i valori nei mezzi di custodia si intende prestata per la somma assicurata in eccedenza al limite di indennizzo previsto nella Scheda di Polizza. |
Furto - Somma assicurata in eccedenza al limite di indennizzo per valori trasportati | La garanzia si intende prestata per la somma assicurata in eccedenza al limite di indennizzo previsto nella Scheda di Polizza. |
Furto - Commercio ambulante | In caso di attività di commercio ambulante, sono coperti i danni di furto delle Merci e dei Macchinari a bordo dell'automezzo utilizzato, purché chiuso a chiave e sia stata commessa effrazione dello stesso. Tale copertura opera durante le soste nel trasporto dal deposito al luogo di vendita e viceversa, nel luogo in cui si svolge l'attività di ambulante, all'interno dei locali adibiti a deposito. Fuori dai locali del deposito la garanzia opera esclusivamente tra le ore 5,00 e le ore 21,00. È inoltre garantita la Rapina di Valori sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di 1.500,00 euro. |
RC - Smercio prodotti | La garanzia vale per i danni cagionati a terzi dalle cose vendute o somministrate dall'esercizio commerciale assicurato e, per i soli generi alimentari e prodotti galenici di produzione propria sono compresi anche i danni da vizio originario del prodotto. Per le farmacie la validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta. |
RC - Danni alle cose in consegna e custodia | La garanzia vale per i danni alle cose di terzi che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo nell'esercizio della propria attività. |
RC - Installazione presso terzi | La garanzia vale per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni, compresi quelli da incendio ed esplosione di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute, ai locali di terzi ed alle cose altrui che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori di installazione e posa in opera delle Merci vendute nell'Esercizio commerciale. Sono compresi anche i danni avvenuti dopo il compimento dei lavori di installazione, di manutenzione e/o riparazione delle Merci stesse, esclusivamente nel caso di difettosa esecuzione degli stessi, non oltre sei mesi dalla data di ultimazione, denunciati nel periodo di validità dell'Assicurazione. |
RC - Proprietà beni in leasing | Assume la qualifica di Assicurato aggiuntivo il proprietario di beni immobiliari e/o strumentali, oggetto di locazione finanziaria a favore dell'Assicurato utilizzatore ed impiegati nell'esercizio dell'attività dichiarata, per i danni relativi alla proprietà di detti beni. Sono inclusi i danni derivanti da vizi di costruzione/produzione. |
RC - Franchigia RCO espressa in cifra fissa | Per l'assicurazione RC verso prestatori di lavoro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di € 3.000 per ciascun soggetto infortunato indipendentemente dalla percentuale di invalidità permanente accertata. |
RC - Danni da movimentazione di cose | In deroga alle esclusioni previste dalla copertura RCT, la garanzia vale per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati alle cose movimentate nell'ambito dell'azienda, per le sole operazioni di carico, scarico, traslazione o deposizione a terra. |
RC - Danni alle cose portate dai clienti | La garanzia comprende i danni conseguenti a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate da terzi nei locali dell'attività assicurata. |
RC - Prestatori d'opera e servizi | La garanzia vale per la responsabilità dell'Assicurato per i danni cagionati a terzi dai Prestatori d'opera e di servizi di cui si avvale per lo svolgimento della propria attività. |
RC - Danni da incendio | L'assicurazione comprende i danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che sono esclusi dalla copertura: - Garanzia Incendio ed altri danni materiali e diretti - I fabbricati e macchinari in leasing già coperti da specifica assicurazione, nonché gli impianti solari già assicurati con polizza specifica; - Garanzia Furto - Relativamente alle attività che abbiano per oggetto i veicoli a motore, il Furto di qualunque oggetto lasciato all'interno dei veicoli. I beni in leasing già coperti da specifica assicurazione. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che le prestazioni assicurative sono soggette alle seguenti ulteriori limitazioni: Incendio ed altri danni materiali e diretti Sono esclusi i danni: - causati da inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo o da sostanze radioattive; - causati da interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e altri danni non riguardanti la materialità delle cose assicurate. |
Con riferimento ai "guasti meccanici ed elettrici" sono esclusi i seguenti danni:
a) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, fornitore o locatore degli impianti e delle apparecchiature assicurate;
b) relativi a guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
d) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
e) causati da difetti di cui il contraente, l'assicurato o il preposto all'esercizio erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
f) dovuti a funzionamento improprio delle cose assicurate, ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o mancanza od insufficienza di condizionamento;
g) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
h) a nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari; a lampade o altre fonti di luce, tubi e valvole elettroniche, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
i) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse.
Con riferimento ai "macchinari e merci presso terzi" sono esclusi i danni da sovraccarico neve e i danni da terremoto, allagamento, inondazione ed alluvione.
Eventi atmosferici - garanzia opzionale Sono esclusi i danni subiti da:
a) Macchinari, attrezzature ed arredamento non fissi per uso e destinazione se posti all'aperto;
b) serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, Impianti solari, lastre in fibrocemento od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, il tutto ai soli effetti della grandine, salvo quanto disposto dalla Garanzia Aggiuntiva B "Grandine su fragili", qualora operante;
c) tensostrutture, tendostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche e quanto in essi contenuto, baracche e/o costruzioni in legno o plastica;
d) Fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti anche se temporaneamente per qualsiasi motivo, salvo i Fabbricati con uno o più porticati esterni aperti, e quanto in essi contenuto;
e) tettoie salvo quelle con strutture portanti incombustibili e che siano saldamente ancorate al terreno e siano utilizzate come raccordo tra i Fabbricati dell'attività, e quanto in essi contenuto;
f) merci all'aperto anche se caricate su automezzi e/o containers;
g) manto stradale, pavimentazioni in genere, posti all'aperto nell'ambito dell'Esercizio commerciale assicurato. Sono esclusi, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, i danni causati da:
h) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
i) mareggiate o penetrazione di acqua marina;
j) formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
k) gelo e sovraccarico neve;
l) valanghe, slavine, cadute di sassi;
m) cedimento, smottamento o franamento del terreno.
Sovraccarico neve - garanzia opzionale Sono esclusi i danni:
a) ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione di garanzia) ed al loro contenuto;
b) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
c) causati da valanghe e slavine;
d) causati dallo scivolamento delle tegole;
e) subiti da tettoie, grondaie, pluviali e lucernari, salvo che siano state originati dal crollo delle strutture portanti del tetto.
Atti vandalici e dolosi - garanzia opzionale Sono esclusi i danni:
a) di Furto e Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
b) di Fenomeno elettrico ad Apparecchiature ed impianti elettrici od elettronici;
c) causati da interruzione di processi di lavoro, mancata od anormale produzione di energia, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, difetti od omissioni di controlli o manovre;
d) di imbrattamento dei muri esterni dei Fabbricati;
e) verificatisi in occasione di confisca, sequestro, requisizioni degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
f) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
g) di inquinamento e/o di contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
h) derivanti da interruzione di servizi quali elettricità, gas, acqua, trasporti e comunicazioni in genere.
Allagamento da rottura accidentale di impianti - garanzia opzionale Sono esclusi i danni:
a) subiti dalle Merci assicurate la cui base è posta a meno di 10 cm dal pavimento, ad eccezione di quelle che per particolari caratteristiche non possono essere poste su pallets, scaffalature, ripiani;
b) causati dal gelo.
Dispersione liquidi - garanzia opzionale Sono esclusi i danni:
a) causati da rottura di contenitori di capacità inferiore a 50 litri e delle relative valvole od organi di intercettazione;
b) di stillicidio dovuti a corrosione, usura, imperfetta tenuta dei contenitori;
c) verificatisi in occasione di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, montaggio o smontaggio, prova o collaudo;
d) derivanti da imperizia e/o negligenza, errata chiusura od apertura di valvole e/o di rubinetti;
e) causati ad altri enti da dispersione di liquidi.
Sono, inoltre, escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Rottura di lastre - garanzia opzionale Sono esclusi i danni causati da:
a) vizio di costruzione;
b) difettosa installazione;
c) mancanza di manutenzione;
d) operazioni di rimozione o di trasloco delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono state collocate, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
e) crollo dei Fabbricati o distacco di parti di essi, cedimento del terreno, assestamento dei Fabbricati. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di Polizza.
Merci in refrigerazione - garanzia opzionale
Sono esclusi i danni subiti dalle merci caricate su mezzi di trasporto ed i danni derivanti da aventi per i quali deve rispondere il costruttore o il fornitore.
Ricorso terzi - garanzia opzionale Sono esclusi i danni:
a) alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato ad eccezione dei veicoli dei Prestatori di lavoro ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria dell'acqua e del suolo.
Tabella Franchigie/scoperti
Garanzia | Franchigie / Scoperti |
Guasti meccanici ed elettrici | Scoperto 10% con il minimo di 250 €. |
Macchinari e Merci presso Terzi | Variabile a seconda della garanzia coinvolta. |
Cose particolari | Variabile a seconda della garanzia coinvolta. |
Danni alle Merci in distributori automatici od in vetrinette | 150 € |
Valori custoditi in cassetti e/o registratori di cassa | Variabile a seconda della garanzia coinvolta. |
Eventi atmosferici | Scoperto 10% con il minimo di 500 € e col massimo di 50.000 €. |
Grandine su "fragili" | Scoperto 10% con il minimo di 500 €. |
Sovraccarico di neve | Scoperto 10% con il minimo di 500 €. |
Gelo | Scoperto 10% con il minimo di 250 €. |
Atti vandalici e dolosi | Scoperto 10% con il minimo di 500 € Scoperto 20% con il minimo di 1.000 € nel caso di Incendio, Esplosione, Scoppio. |
Allagamento da rottura accidentale di impianti | Scoperto 10% con il minimo di 200 €. |
Dispersione liquidi | 200 € |
Rottura di lastre | 100 € |
Merci in refrigerazione | 150 € per le merci nei banchi o nei frigoriferi, scoperto. 10% con il minimo di 250 € per le merci in celle frigorifere. |
Ricette mediche | Scoperto 10% con il minimo di 500 €. |
Indennizzo per interruzione dell'attività | Massimo 90 giorni con esclusione dei primi 3 giorni. |
Commercio ambulante | Scoperto 10% con il minimo di 200 €. |
Eventi catastrofali
Inondazione, Alluvione
Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10 cm dal pavimento ad eccezione della merce che per particolari caratteristiche non può essere posta su pallets, scaffalature o ripiani.
Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10 cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato e l'indennizzo non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.
Sono comunque esclusi i danni causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina.
Allagamento
Sono esclusi i danni dovuti a fuoriuscita d'acqua conseguente a:
a) rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento, di estinzione;
b) traboccamento, intasamento di elementi atti a raccolta, incanalamento e smaltimento dell'acqua piovana;
c) rigurgito fognature;
d) occlusione di condutture.
Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di inondazioni ed alluvioni.
Terremoto
Sono esclusi i danni conseguenti a:
a) eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
b) furto, smarrimento, rapina saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
Tabella Franchigie/scoperti
Garanzia | Franchigie / Scoperti |
Allagamento | Scoperto del 10% con il minimo di 5.000,00 €. |
Inondazione, Alluvione | Scoperto 10% con il minimo di 10.000,00 €. |
Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx 10% con il minimo di 10.000,00 €. |
Furto
Relativamente alle attività che abbiano per oggetto i veicoli a motore, il Furto dei componenti e delle parti accessorie installate sui veicoli, compresi gli apparecchi audiovisivi, è assicurato entro il limite del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 5.000,00 euro.
Merci di categorie diverse da quelle assicurate
Sono assicurate anche Xxxxx attinenti attività diversa da quella dichiarata in Polizza per non oltre un decimo della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 5.000,00 euro.
Impianto di allarme antifurto
Nel caso in cui i locali assicurati siano protetti da impianto di allarme non rispondente alle caratteristiche indicate in polizza o non funzionante al momento del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% del danno liquidabile. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto in Polizza, verrà elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata quale importo minimo.
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, se il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, se il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
d) commessi od agevolati con xxxx:
- da persone che abitano con i soggetti indicati alla lettera c. od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali il Contraente e/o l'Assicurato deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate a quelle indicate alla lettera c. da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a Preziosi e Valori (non costituenti merce oggetto di vendita), l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
h) al Contenuto sottratto con destrezza all'interno dei locali contenenti le cose assicurate ed in ogni caso durante l'esercizio del commercio ambulante;
i) derivanti da attività criminali perpetrate per ottenere il pagamento periodico di somme di denaro o beni materiali in cambio di protezione o riconducibili al reato di usura.
Sono, inoltre, esclusi i danni da Furto se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura priva di qualunque mezzo di chiusura oppure, se esistente, non operante.
Tabella Franchigie/scoperti
Qualora in polizza siano operanti più scoperti, verrà applicato uno scoperto massimo del 30% fermi i minimi di scoperto previsti per ciascuna garanzia
Garanzia | Franchigie / Scoperti |
Furto e Rapina di Valori e Preziosi in mezzi di custodia | Scoperto 10% con il minimo di 200 €. |
Furto e Rapina di Valori in cassetti, mobili, registratori di cassa chiusi a chiave | Scoperto 10% con il minimo di 200 €. |
Furto e Rapina di Oggetti pregiati | Scoperto 10% con il minimo di 200 €. |
Furto attraverso luci dei serramenti, saracinesche, inferriate | 200 € |
Furto con porte e vetrine protette da solo vetro | 200 € |
Furto del Contenuto in dipendenze separate | Scoperto 20% con il minimo di 200 €. |
Furto e Rapina del Contenuto in locali di mostre, esposizioni, fiere | 200 € |
Furto e Rapina dei Valori trasportati | Scoperto 10% del danno con il minimo di 200 €. |
Furto e Rapina di Cose particolari | Scoperto 10% con il minimo di 200 €. |
Merci di categorie diverse da quelle assicurate | Scoperto 10% con il minimo di 200 €. |
Veicoli in uso al Contraente o all'Assicurato ricoverati nei locali o nell'area | Scoperto 20%. |
Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei Fabbricati non conformi | Scoperto 20%. |
Enti all'aperto | Scoperto 20% con il minimo di 500 €. |
Ricette mediche | Scoperto 10% con il minimo di 500 €. |
Commercio ambulante | Scoperto 20% con il minimo di 200 €. |
Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro
L'Assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:
- derivanti dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo Addetto, di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori;
- verificatesi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- cagionati da teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;
- derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di asbesto e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; uso di prodotti fatti in tutto od in parte di asbesto;
- provocati da campi elettromagnetici;
- cagionati da TSE, alcool, tabacco;
- derivanti da trapianto di organi umani, impiego di sostanze biologiche di origine umana.
L'Assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
- derivanti dalla circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore; da impiego di aeromobili;
- derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- a cose che l'Assicurato detenga a qualunque titolo, a quelle rimorchiate, sollevate, scaricate o comunque movimentate;
- alle cose che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori, alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- alle cose od opere in corso di costruzione od a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- da furto;
- cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna o riconsegna a terzi o comunque dopo la loro messa in circolazione;
- all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di corsi d'acqua, impoverimento od alterazione di falde acquifere di giacimenti minerari e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- cagionati a cose da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- provocati a condutture sotterranee durante scavi, trivellazioni e simili;
- dovuti a perdita dati software, dovuti a cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria di programmi, applicativi e software in genere, nonché i conseguenti danni d'interruzione d'attività;
- a cose altrui derivanti da incendio ed esplosione;
- derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati o immobili in genere diversi da quelli impiegati nello svolgimento dell'attività.
Smercio prodotti - garanzia opzionale
Sono coperti i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia e non sono compresi danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.
Danni alle cose in consegna e custodia- garanzia opzionale
Sono comunque esclusi i danni alle cose movimentate; alle cose che costituiscono a strumenti di lavoro, Macchinari, attrezzature, arredamento; al Fabbricato nel quale si svolge l'attività; i danni derivanti da Incendio e Furto; i danni ai veicoli in consegna o custodia, salvo per le attività che hanno per oggetto veicoli a motore.
Installazione presso terzi- garanzia opzionale
Sono esclusi i danni alle cose in genere installate, in manutenzione o riparate; i danni conseguenti a vizio o difetto originario del prodotto da chiunque Fabbricato; derivanti da inidoneità o mancata rispondenza all'uso, secondo destinazione delle cose installate; derivanti da mancato od intempestivo intervento di manutenzione.
La garanzia non opera, inoltre, per le spese di sostituzione e di riparazione, nonché per quelle da chiunque sostenute in via stragiudiziale per ricerche od indagini volte ad accertare le cause del danno, che non siano state preventivamente autorizzate dalla Società.
Danni alle cose portate dai clienti - garanzia opzionale
La garanzia non è operante per gli oggetti pregiati, i valori, i veicoli ed i natanti nonché le cose in essi contenute.
Danni da incendio- garanzia opzionale
La garanzia non è operante per danni verificatisi in occasione di lavori di installazione presso terzi.
Tabella Franchigie/scoperti
Garanzia | Franchigie / scoperti per danni a cose salvo quanto diversamente indicato |
Operazioni di carico e scarico presso terzi | 200€ |
Proprietà di cani | 200€ |
Gestione mensa, bar aziendale, macchine distributrici di cibi e bevande | 200€ |
Parcheggi, spazi per sosta veicoli | 200 € per ogni veicolo danneggiato. |
Neve, ghiaccio non rimossi | Scoperto 10% con il minimo di 500 €. |
Mezzi sotto carico e scarico | 200 € per ogni veicolo danneggiato. |
Danni da interruzione di attività | Scoperto 10% con il minimo di 1.000 €. |
Inquinamento accidentale | Scoperto 10% con il minimo di 1.0000 €. |
Danni alle cose in consegna e custodia | Scoperto 10% con il minimo di 250 €. |
Installazione presso terzi, compresi i danni dopo il compimento dei lavori | Scoperto 10% con il minimo di 250 € elevato a 1.000 € per i danni dopo il compimento dei lavori. |
Franchigia R.C.O. | 3.000 € (franchigia riferita ai danni a persone). |
Danni da movimentazione di cose | Scoperto 10% con il minimo di 500 €. |
Proprietà di beni in leasing | Scoperto 10% con il minimo di 500 €. |
Danni alle cose portate dai clienti | 200€ |
Prestatori d'opera e di servizi | Scoperto 10% con il minimo di 500 €. |
Danni da incendio | Scoperto 10% con il minimo di 500 €. |
Responsabilità civile Fabbricati
Sono esclusi i danni:
- derivanti dall'incarico di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori assunto da parte dell'Assicurato o di un suo Addetto, ai sensi del D. Lgs. n° 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi o detenzione od uso di armi da fuoco;
- derivanti da insalubrità dei locali;
- derivanti da atti di guerra e/o terrorismo;
- consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- derivanti dalla circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore; da impiego di aeromobili;
- alle cose od opere in corso di costruzione od a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- da furto;
- cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, in caso di lavori di riparazione, manutenzione e posa in opera, non avvenuti durante gli stessi;
- xxxxx conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di corsi d'acqua; impoverimento od alterazione di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; inquinamento dell'aria, del suolo e dell'aria;
- cagionati a cose da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- dovuti a perdita di dati software, dovuti a cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria di programmi, applicativi e software in genere, nonché i conseguenti danni d'interruzione d'attività;
- a cose altrui derivanti da incendio ed esplosione;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi.
Tabella Franchigie/scoperti
Garanzia | Franchigie / scoperti per danni a cose |
Oggetto dell'assicurazione | 200€ |
Tutela Legale
Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Assistenza
- Per le prestazioni di invio elettricista, idraulico, fabbro, frigorista, sorvegliante, le spese di uscita e di manodopera sono a carico della Società fino a € 300 per sinistro;
- Per gli interventi di emergenza per danni da acqua e per la fornitura temporanea di energia elettrica, il costo dell'intervento è a carico della Società fino ad un massimale di € 250 per sinistro;
- Per il rientro anticipato è prevista la fornitura di un biglietto aereo/ferroviario di sola andata a carico della Società fino ad un massimo di € 250 per sinistro.
Tutte le prestazioni vengono fornite fino ad un massimo di 3 volte per anno di validità della polizza.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
Denuncia di sinistro: Incendio e altri danni materiali e diretti, Eventi catastrofali, Furto e Rapina Il Contraente e/o l'Assicurato devono: | |
Per tutti i sinistri di cui sopra (ad esclusione degli eventi catastrofali), fare denuncia scritta all'Autorità competente del luogo entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la Società. l'Agenzia, il numero di polizza e le circostanze dell'evento; Dare avviso di sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza od alla Società entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza; Conservare tracce e residui del sinistro fino ad avvenuta liquidazione o fino a comunicazione della Società; Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate e mettere a disposizione della Società qualsiasi documentazione possa essere richiesta (fatture, conti, documentazione contabile di magazzino…); In caso distruzione di titoli di credito, denunciare l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese. | |
Responsabilità Civile e Responsabilità Civile da proprietà dei fabbricati Dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza od alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza. | |
Responsabilità Civile dei Prestatori di lavoro (RCO) Il Contraente e/o l'Assicurato devono denunciare entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza i sinistri mortali, quelli con notizia di inchiesta degli enti od autorità competenti, quelli con richiesta di risarcimento. | |
Tutela legale L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società e/o ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. Deve far pervenire alla Direzione Generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 9 (nove) giorni dalla data della notifica stessa. Principali riferimenti: fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557; mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@xxxx.xx; fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449). | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Assistenza L'Assicurato potrà attivare la garanzia telefonando alla centrale operativa al numero verde 800.572.572 in funzione 24 ore su 24 oppure al numero 02.241.285.70 preceduto dal prefisso per l'Italia nel caso si trovi all'estero. Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un fax al seguente numero: 00.00.00.00.00. In ogni caso dovrà comunicare con precisione: nome e cognome; numero di polizza; servizio richiesto; indirizzo del luogo in cui si trova; recapito telefonico dove la centrale operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza. |
Assistenza diretta / in convenzione: Non presente. | |
Gestione da parte di altre imprese Tutela Legale La gestione dei sinistri è affidata alla Società a ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Xxxxx xxx Xxxxxxxxx xx00 - 00000 Xxxxxx. | |
Assistenza Le prestazioni di Assistenza sono fornite da IMA Servizi Scarl, Società di Servizi, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX). | |
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell'impresa | Incendio e altri danni materiali e diretti, Eventi catastrofali, Furto e Rapina Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il pagamento del premio può essere annuale, semestrale (con aumento del 2% per gli interessi di frazionamento), unico anticipato (con uno sconto del 2% per ogni anno di durata superiore al primo). |
Rimborso | A seguito di recesso dal contratto, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata | In aggiunta a quanto indicato nel DIP, si precisa che per la Tutela Legale, la prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti: durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa; trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi. |
Sospensione | Non è prevista la sospensione delle garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Imprese commerciali per la vendita al minuto e/o all'ingrosso di merci, la somministrazione al pubblico di cibi o bevande e per i depositi commerciali, con al massimo 15 addetti più eventuali Prestatori d'opera e di servizi (al massimo 10).
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:
Quali costi devo sostenere?
24,0 %
Tutti i rischi
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami di Gruppo Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 045/8372354 Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx indicando i seguenti dati: - nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; - numero della polizza e nominativo del Contraente; - numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. La Società' gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx. Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter proporre un'azione giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Incendio e altri danni materiali e diretti, Eventi catastrofali, Furto e Rapina In caso di disaccordo sulla valutazione del danno, le parti conferiscono con apposito atto il mandato a deliberare ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo in cui si è verificato il sinistro. Responsabilità Civile e Responsabilità Civile da proprietà dei fabbricati La Società assume la gestione delle vertenze sia in sede giudiziale che stragiudiziale, civile o penale, designando all'occorrenza legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. Tutela Legale In caso di disaccordo sulla gestione dei casi assicurativi tra Assicurato e Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONDE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE ), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.