industriale - Campagna 2014.
Contratto Quadro per le Patate destinate alla trasformazione
industriale - Campagna 2014.
Il giorno 20 Marzo 2014 nella sede del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra le Organizzazioni Comuni UNAPA e ITALPATATE, in rappresentanza delle OP loro associate, da una parte e A.I.I.P.A., A.N.I.C.A.V., Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e AGCI- Agrital in rappresentanza delle industrie di trasformazione dall’altra, e con l’assistenza delle Organizzazioni agricole professionali (Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri ed ANPA)
PREMESSO CHE
- Gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 102 prevedono che le Organizzazioni di produttori e le Organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione possano sottoscrivere Contratti Quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;
- Quanto stabilito dal Contratto Quadro costituisce parte integrante dei singoli contratti di fornitura per la trasformazione delle patate sottoscritti fra le Industrie associate ad A.I.I.P.A., A.N.I.C.A.V., Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e AGCI- Agrital, e le Organizzazioni dei Produttori (O.P.) associate alle Organizzazioni Comuni UNAPA e ITALPATATE e si applica anche nei confronti dei produttori agricoli non aderenti alle Organizzazioni stipulanti, nei casi e nei sensi dell’Art.13 del D-Lgs 27 Maggio 2005 n.102.
si conviene e si stipula quanto segue:
1) Con il presente Contratto Quadro, che si applica su tutto il territorio nazionale, le parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e qualificazione della produzione della patata da industria e dei suoi derivati in funzione di obiettivi di mercato;.
2) In funzione degli attuali trend di mercato del settore, e nell’ottica di favorire lo sviluppo di una filiera nazionale, le parti convengono che l’obiettivo per le patate da avviare alla trasformazione per la campagna 2014 è quantificato in 150.000 tonnellate prodotte sul territorio italiano;
3) Allo scopo di rendere fruibili i dati economici per gli operatori del settore, nell’ottica di una piena trasparenza del mercato, le parti concordano di realizzare un monitoraggio permanente dell’andamento della campagna di trasformazione. , fornendo i relativi dati all’Osservatorio in corso di implementazione da parte del MIPAAF con il supporto di ISMEA e di BMTI scpa;
4) le parti ravvisano la necessità di realizzare, nell’ambito della filiera, programmi sperimentali che ricerchino nuove forme di integrazione, tali da consentire il contenimento dei costi di produzione, entro valori competitivi con quelli della concorrenza dei Paesi del Nord Europa;
5) nell’ottica di una valorizzazione del prodotto nazionale, le organizzazioni dei produttori di patate si impegnano a fornire alle aziende contraenti tutte le informazioni necessarie a sviluppare un piano di tracciabilità. I dettagli saranno specificati nei contratti fra le parti (allegato 1)
Il presente Contratto Quadro è riferito alle patate destinate alla trasformazione industriale, in uscita dalle Aziende Agricole o dai centri di raccolta predisposti per la fornitura all’industria. Le patate oggetto del presente accordo sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l’industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo
1
produttivo che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate;
Art. 1
Le premesse e gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente Contratto Quadro. Le Associazioni Industriali di categoria stipulano il presente Contratto Quadro in nome e per conto delle Aziende di trasformazione a esse aderenti e in nome e per conto di quelle Aziende non aderenti che dovranno dare specifica delega scritta. Le Organizzazioni Comuni stipulano il presente Contratto Quadro in nome e per conto delle O.P. a esse associate.
Art. 2
Le parti convengono che tra le organizzazioni dei produttori riconosciute e le imprese acquirenti, saranno stipulati contratti per la fornitura di patate destinate alla trasformazione per complessive tonnellate 150.000 di patate. La stipula dei contratti avverrà con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante del presente accordo (allegato 1). I contratti dovranno essere stipulati entro il 30 aprile 2014.
Entro il 15 maggio 2014 una copia del contratto sarà inviata all’Associazione Industriale di riferimento, a cura del trasformatore associato e una copia all’Organizzazione Comune di riferimento, a cura dell’OP interessata.
Le Organizzazioni comuni e le Associazioni industriali di categoria provvederanno alla verifica della contrattazione entro il 31 maggio 2014.
Un originale del contratto di fornitura rimane all’O.P. interessata, un altro originale al trasformatore.
Art. 3
Nei contratti stipulati tra le Organizzazioni dei Produttori e le Industrie, il prezzo può essere definito sulla base di 2 opzioni
Opzione 1
Tenuto conto del costo di produzione medio e dell’andamento di mercato dei prodotti trasformati, le parti contraenti concordano un prezzo prefissato di cessione delle patate al momento della contrattazione.
Tale prezzo potrà variare sulla base delle fasce di qualità definite all’allegato 2
Opzione 2
Le parti prendono in considerazione l’andamento di mercato delle patate al momento della scavatura per arrivare a definire il prezzo finale. In questo caso nei contratti di fornitura si farà riferimento a un prezzo indicativo rispetto al quale il prezzo di mercato potrà risultare superiore o inferiore. A seconda dell’andamento di mercato, per le fasce A, B e B1 si procederà come segue:
se il prezzo di mercato è maggiore del prezzo indicativo, il 50% della differenza tra i due prezzi si aggiungerà al prezzo indicativo;
se il prezzo di mercato è inferiore al prezzo indicativo, il 50% della differenza tra i due prezzi si diminuirà dal prezzo indicativo.
Per la determinazione del prezzo di mercato, le parti faranno riferimento al prezzo di volta in volta individuato da una Commissione paritaria, costituita tra le parti che si avvarrà, se richiesta dalle parti, della collaborazione dell’Osservatorio nazionale delle patate, entro un periodo di tempo non superiore a un mese dalla raccolta.
2
Per il prodotto non conforme qualitativamente alle fasce precedenti, ma idoneo all’ottenimento di derivati a uso alimentazione umana, di cui alle norme di qualità della fascia C (allegato 2), il prezzo di cessione è fissato nei contratti di fornitura.
Art. 4
I prezzi definiti nei contratti si intendono per merce alla rinfusa franco azienda agricola o centro di raccolta. Le parti potranno convenire in contratto che la consegna all’industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto questi saranno a carico dell’impresa acquirente.
Art. 5
Per consentire una corretta determinazione del prezzo da corrispondere ai produttori, in caso di applicazione dell’opzione 2 prevista all’articolo 3, viene conferito l’incarico all’Osservatorio nazionale delle patate, per la rilevazione settimanale dei prezzi nelle regioni di provenienza dei tuberi da destinare alla lavorazione industriale.
Art. 6
Nell’ambito delle obbligazioni assunte dai contraenti, nei termini dei calendari di consegna: La parte acquirente si impegna a:
1) ritirare la totalità del prodotto contrattato, rispondente alle norme di qualità concordate, entro i termini pattuiti nel contratto e nel rispetto dei calendari di consegna;
2) trasformare il prodotto di cui al punto 1;
3) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo le modalità contrattuali.
La parte agricola s’impegna a:
1) consegnare tutto il prodotto contrattato che risponda alle norme di qualità concordate entro i termini pattuiti nel contratto.
Le parti firmatarie possono individuare, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore, che potranno giustificare un mancato rispetto, totale o parziale, delle obbligazioni reciprocamente assunte con il contratto di fornitura:
- eventi climatici gravi, quali gelo, alluvione, grandine;
- scioperi;
- eventi socio-politici;
- causa morte o invalidità grave.
Il verificarsi di eventi eccezionali, tali da non consentire la consegna o il ritiro del prodotto, dovrà essere comunicati alla controparte nel momento in cui questi vengono rilevati, con il mezzo scritto più veloce.
Art. 7
Per il prodotto oggetto del presente Contratto Quadro all’Allegato 2 sono definite le norme per la valutazione qualitativa del prodotto. Le parti possono concordare norme di qualità integrative rispetto a quelle definite in tale allegato.
Le parti concordano che il contratto di fornitura si considera rispettato se non perviene una comunicazione scritta da uno dei contraenti.
Le modalità e i tempi di consegna saranno concordati tra le parti contraenti.
Art. 8
3
Le parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dei contratti di fornitura stipulati in attuazione del presente Contratto Quadro, mediante arbitrato irrituale che verrà affidato a un collegio di tre soggetti, dei quali due di nomina di ciascuna delle due parti e uno, con funzione di Presidente, di nomina di parte terza.
Nel caso che una delle due parti firmatarie rilevi una violazione del contratto di fornitura, dovrà darne comunicazione scritta all’altra parte entro 10 giorni dal termine dei ritiri.
Le due parti hanno un mese a disposizione dalla data di tale comunicazione per risolvere in modo amichevole la controversia, ricorrendo eventualmente all’Organismo paritetico di cui all’art.12. Terminato tale periodo una delle due parti potrà chiedere l’intervento del Collegio Arbitrale.
La nomina del Presidente del Collegio Arbitrale è rimessa al Presidente del Camera di Commercio della località dove è stato stipulato il contratto, il quale vi provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Qualora una delle due parti non provveda a nominare il proprio Arbitro, il Presidente provvederà d’ufficio a tale nomina.
Ove il Presidente del Camera di Commercio non provveda, la nomina del Collegio Arbitrale sarà richiesta al Presidente dell’Ordine dei Commercialisti competente del luogo di stipula del contratto o a una persona dallo stesso delegata.
Per tutte le controversie devolute al suo giudizio, il Collegio Arbitrale deciderà in conformità a quanto previsto all’art.12 del presente Contratto Quadro e, in ogni caso, secondo legge o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.
Per ogni singola controversia si provvederà, dapprima, all’esperimento di un tentativo di bonaria composizione e, ove questo fallisca, si farà luogo, con la partecipazione del Collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l’oggetto della controversia, nonché il termine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio e le norme procedurali dettate per lo svolgimento del giudizio arbitrale.
La decisione sarà presa dal Collegio Arbitrale a maggioranza.
Le parti si impegnano a mettere a disposizione del Collegio Arbitrale tutti i dati che esso tale Organismo ritenga necessari ai fini della risoluzione della controversia.
Le parti si impegnano altresì ad autorizzare l’eventuale asseveramento di taluni dati da parte dell’Organismo Paritetico, qualora il Collegio Arbitrale lo ritenesse necessario.
Per le eventuali controversie di carattere giudiziario, il Foro competente è quello del luogo dove si firma il contratto di fornitura.
Art. 9
All’atto della partenza dall’azienda agricola o dal centro di raccolta la parte venditrice preleva e certifica un campione rappresentativo della partita. Il controllo del prodotto ricevuto verrà effettuato secondo la seguente prassi:
per le patate entrate in stabilimento fino alle ore 12, il controllo dovrà essere effettuato nel corso della stessa giornata;
per le patate entrate in stabilimento dopo le ore 12, il controllo dovrà essere eseguito entro le ore 12 del giorno successivo.
In caso di non rispondenza alle specifiche qualitative e quantitative previste e con tolleranza dell’1% in più o in meno sulla quantità indicata nel documento di trasporto, la parte acquirente informa, con il mezzo di comunicazione più rapido, la parte venditrice sull’entità del peso, della tara e della sostanza secca. La parte venditrice deve comunicare entro 4 ore la contestazione dell’esito dei controlli.
Qualora non venga raggiunto un accordo fra le parti, si procederà, presso lo stabilimento, a un ulteriore prelievo di un campione e al controllo in contraddittorio fra le parti stesse, che farà testo per l’esito della controversia in atto e per l’accettazione o meno della merce. Se una partita di prodotto è contestata e le parti non si accordano, la questione è rimessa, entro 3 giorni, alla decisione dell’Organismo di cui all’Art.12. Le spese di perizia saranno poste a carico della parte perdente.
Art. 10
4
Possono essere istituiti centri di raccolta in cui concentrare e controllare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione, gestiti dalle Organizzazioni dei produttori. Tali centri potranno essere istituiti anche all’interno degli stabilimenti.
Art. 11
La fatturazione del prodotto avverrà con cadenza mensile.
Trattandosi di prodotto alimentare non deteriorabile, il pagamento del prodotto dovrà avvenire entro sessanta giorni a decorrere dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Qualora l’acquirente non rispettasse i suddetti termini massimi, per quanto riguarda gli interessi di mora si applica la normativa vigente di cui all’Articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n 27 e s.m.i..
Il pagamento degli interessi avverrà contestualmente al pagamento del saldo, comprensivo degli interessi stessi maturati alla data e del prezzo convenuto.
In fattura andranno evidenziate le quantità, le qualità e i prezzi relativi alle partite di prodotto consegnate.
I pagamenti dovranno essere resi tramite assegni circolari non trasferibili o bonifico bancario e comunque ai sensi della vigente normativa nazionale.
In caso di accordo fra le parti il fornitore potrà emettere fatture di acconto, per un importo non superiore al 20% del valore stimato delle forniture.
Art. 12
E’ costituito un Organismo paritetico di 4 membri: 2 rappresentanti industriali e 2 rappresentanti agricoli.
I compiti dell’Organismo paritetico sono:
- risolvere, con funzione in prima istanza di Organismo di Conciliazione, eventuali controversie che possano sorgere durante l’esecuzione dei contratti;
- gestire la raccolta e la diffusione dei dati statistici di cui all’Art.13;
- predisporre, nel più breve tempo possibile, una bozza di Statuto e di Programma per la costituzione di un Organismo Interprofessionale “Patata da Industria”.
L’Organismo paritetico designa un Segretario per lo svolgimento in particolare, ma non esclusivamente, dei compiti di cui all’Art.13.
Art.13
Allo scopo di rendere fruibili i dati economici e commerciali per gli operatori del settore, le parti concordano di realizzare il monitoraggio dell’andamento della campagna di contrattazione e trasformazione attraverso la comunicazione dei dati utili, con particolare riferimento alle superfici destinate alla coltivazione di patata da industria, alle quantità contrattate, nonché alle quantità e le caratteristiche qualitative della materia prima consegnate, non solo a consuntivo, ma eventualmente anche in fasi intermedie della campagna.
Tali dati saranno messi a disposizione, con modalità che verranno definite dall’Organismo paritetico, del Segretario dell’Organismo stesso, che opererà garantendo la diffusione delle informazioni in modo egualitario fra le parti e in forma aggregata, nel rispetto della riservatezza del dato della singola impresa.
Art. 14
Le industrie di trasformazione corrisponderanno all’Associazione di industriali e alle Organizzazioni comuni firmatarie del presente Contratto Quadro la somma di Euro 0,39 a tonnellata di patate ciascuna, a titolo di assistenza contrattuale, in base alla rappresentanza. La suddetta somma non dovrà essere portata in detrazione del prezzo di cui all’Art. 3.
5
Art. 15
Le parti si impegnano a realizzare programmi congiunti di ricerca e sperimentazione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione, entro valori competitivi con quelli della concorrenza dei Paesi del Nord Europa.
Tali programmi potranno essere attivati, con il coordinamento dell’Organismo Paritario di cui all’art.12.
Art. 16
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipula e alla gestione del presente Contratto.
Le parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati.
I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:
le società di informatica della cui collaborazione le parti si avvalgono;
gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
gli organi della Pubblica Amministrazione per l’espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
le società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle parti altri servizi collaterali;
i consulenti legali, tributari e finanziari delle parti.
Le parti hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs: n. 196/2003.
Art. 17
Il presente Contratto Quadro avrà durata fino alla chiusura della campagna, salvo proroga ed eventuali integrazioni e/o modifiche, da definire per iscritto di comune accordo tra le parti.
Le parti si incontreranno entro il 5 novembre 2014 per valutare l’andamento della campagna di trasformazione e dell’applicazione del Contratto Quadro, ed altresì si impegnano ad avviare la trattativa per il Contratto Quadro 2015 entro la fine del mese di novembre 2014.
Art. 18
Il presente Contratto Quadro è depositato,entro 10 giorni dalla stipula, a cura delle Organizzazioni comuni presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 19
Sono allegati al presente Contratto Quadro i seguenti documenti:
1 - “Modello di contratto di fornitura”;
2 - “Norme di qualità patate da industria”;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro, sì da costituirne un unico inscindibile contesto, con tutte le pattuizioni del presente atto.
6
p. l’organizzazione | Firma |
7
1
ALLEGATO 1
CONTRATTO DI FORNITURA PATATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE - CAMPAGNA 2014/15.
Data
N.contratto…………codice……ditta………tra
il……………….legale……………rappresentante dell’associazione………….con sede amministrativa in ……………….tel. ..………….partita IVA…………aderente all’Unione nazionale/Organizzazione comune ……………..……………produttore-venditore da una parte e la ditta………………..con sede sociale in e
stabilimento in ………………………via…………………………….………………………………..
……………n. ……………tel. ………………………..partita IVA…………………., che dichiara di essere associata o di designare l’associazione di categoria ……………
……………..acquirente dall’altra, si conviene quanto segue:
Art. 1
L’associazione si impegna a consegnare per la campagna 2014/15 tutto il prodotto oggetto del presente contratto.
Tonn. ………. patate di cui alla fascia A all. n. …………….……………………..
Tonn. ……… patate di cui alla fascia B all. n. …………………………………..
Tonn. ……… patate di cui alla fascia B1 all. n. …………………………………….
Tonn. ...……. patate di cui alla fascia C all. n. …………………………………..
Il prodotto consegnato dovrà corrispondere alle norme di qualità prescritte per le patate destinate alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne:
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… L’industria di trasformazione assume l’obbligo:
a) di ritirare tutti i quantitativi di prodotto oggetto del presente contratto, conformi alla normativa di qualità di cui agli allegati 4, 5 e 6;
b) di ritirare il prodotto entro le date convenute:
………………………………………………………………………
c) di trasformare il prodotto oggetto del contratto
Art. 2
Al fine di consentire l’attuazione di un percorso di tracciabilità del prodotto finito, l’organizzazione dei produttori fornisce all’industria acquirente l’elenco delle
8
aziende agricole, l’ettarato di ogni singola azienda suddiviso per varietà e, al termine del ciclo colturale, la copia del quaderno di campagna.
L’industria, in accordo con l’organizzazione dei produttori venditrice, è autorizzata a visitare in qualsiasi momento, per mezzo dei suoi tecnici, le colture onde verificarne lo stato vegetativo e sanitario e a procedere al controllo dei quaderni di campagna.
Art. 3
Il prezzo viene concordato come segue: ……………………………………………………
Il prezzo di cui sopra è convenuto per il prodotto reso ……………… su camion, rinfusa, al netto di IVA, fatto salvo quanto previsto dalle norme di qualità allegate all’accordo.
Art. 4
La parte venditrice si riserva il diritto di richiedere idonee garanzie fidejussorie o fissare come forma di pagamento quella del bonifico bancario irrevocabile, con valuta a sessanta giorni dalla data della fattura, a carico degli acquirenti nei confronti dei quali esistano elementi probanti (contratti o accordi effettivamente sottoscritti dalle parti) che dimostrino una loro passata inosservanza anche parziale dei pagamenti previsti dalle modalità contrattuali.
Art. 5
Modalità di pagamento: con fatturazione mensile entro sessanta giorni dalla data dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Art. 6
Condizioni particolari aggiuntive:
Le parti concordano che il mancato pagamento dei servizi resi comporta la lesione del prezzo contrattato. Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dal Contratto Quadro per le patate
raggiunto tra le parti in data , quelle in materia di
compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.
p. l’Associazione p. l’Industria
…………………………….. ………………….
9
ALLEGATO 2
NORME DI QUALITA’ PER PATATE DA INDUSTRIA
Fascia A
Prodotto con calibro:: da 40 mm a 80 mm.
Destinazione: trasformazione–industriale per l’alimentazione umana (chips).
Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sopra riportate, in partite omogenee per varietà.
Caratteristiche organolettiche.
Gusto ed odore tipici delle varietà concordate. Caratteristiche chimico- fisiche:
residuo secco: minimo 21% con oscillazione di più o meno 0,5.
Per ogni decimo di punto in più oltre il 21,5% e fino ad un massimo di 23,5% (23% fino al 30/06): + 10.3 euro per tonn per ogni punto.
Per partite con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore.
Zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape). Caratteristiche fisiche.
Limiti di accettabilità:
a) patate con calibro diverso dal convenuto: 5% in peso;
b) lesioni meccaniche non più profonde di 3 mm: 3% in peso;
c) patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondità: 5% in peso;
d) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm: 2% in peso;
e) scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero: 3% in peso;
f) tuberi con guasto: 2% in peso;
g) Tuberi con inverdimenti sotto epidermide non eccedenti i 10 mm di diametro: 2% del peso
I tuberi devono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta;
debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge; sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.
La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all’8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell’acquirente).
Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.
Fascia B-B1
Fascia B
Calibro: prodotto con calibro 0+ o superiore a 45 xx.xx base ad accordi tra le parti. Destinazione: trasformazione industriale per alimentazione umana
Varietà: quelle concordate tra le parti e provviste delle caratteristiche sottoriportate Prodotto da consegnarsi in partite omogenee per varietà e caratterizzate da odore, gusto e caratteristiche culinarie tipiche della varietà stessa.
Sostanza secca
10
Residuo secco minimo del 19% e massimo del 24% con una tolleranza del 18,5% minimo fino al 30/06.
Rilevazione da effettuare con idrometro PC/SFA.
Ammesso un massimo del 5% di tuberi flottanti in una soluzione salina con peso specifico 1,074 e corrispondente ad una sostanza secca inferiore al 19%
Non è ammessa presenza di tuberi flottanti in una soluzione salina con peso specifico 1,065 e corrispondente ad una sostanza secca uguale o inferiore al 17%.
Zuccheri riduttori
Zuccheri riduttori da 0 fino un massimo di 1 per mille. Difettosità: limiti e relative tolleranze
Ammessi tuberi con lesioni meccaniche non più profonde di 3mm fino ad un massimo del 3% in peso.
Ammessi tuberi con macchie sottoepidermiche non eccedenti un diametro di 10mm e una profondità di 5mm fino ad un massimo del 5% in peso.
Ammessi tuberi con lesioni causate da insetti, animali, attacchi fungini non eccedenti una profondità di 5mm fino ad un massimo del 2% in peso.
Ammessi tuberi con inverdimenti sotto epidermide non eccedenti i 10mm di diametro fino ad un massimo del 2% in peso.
Non sono ammesse partite con caratteristiche di difettosità superiori ai limiti soprariportati Nel rispetto dei singoli limiti fissati, la sommatoria delle difettosità soprariportate non deve essere superiore al 12% in peso di ogni partita e quanto rilevato all’interno di tale limite sarà comunque oggetto di tara con una franchigia del 3% a carico dell’acquirente.
Le partite devono comunque essere costituite da tuberi asciutti superficialmente, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali, di consistenza compatta.
Non sono ammesse partite con presenza di xxxxxxxx xxxxxx o molli di qualsiasi tipologia. Non sono ammesse partite con presenza di tuberi rinati, gelati, con difetti interni.
Non sono ammesse partite con presenza di scabbia che determini alterazioni sottoepidermiche.
Terra e corpi estranei
Ammesse partite con un massimo del 3% in peso di terra.
Quanto rilevato all’interno di tale limite sarà comunque oggetto di tara. Non sono ammesse partite con presenza di corpi estranei.
Caratteristiche fitosanitarie
Devono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge.
Fascia B1
Calibro: prodotto con calibro 0+; superiore a 45mm; inferiore a 45mm in base ad accordi tra le parti
Destinazione: trasformazione industriale per alimentazione umana
Varietà: quelle concordate tra le parti e provviste delle caratteristiche sottoriportate Prodotto da consegnarsi in partite omogenee per varietà e caratterizzate da odore, gusto e caratteristiche culinarie tipiche della varietà stessa.
Sostanza secca
Residuo secco minimo del 18,5%.
Rilevazione da effettuare con idrometro PC/SFA.
Ammesso un massimo del 5% di tuberi flottanti in una soluzione salina con peso specifico 1,072 corrispondente ad una sostanza secca inferiore al18,5%.
Non è ammessa presenza di tuberi flottanti in una soluzione salina con peso specifico 1,065 e corrispondente ad una sostanza secca uguale o inferiore al 17%.
Zuccheri riduttori
Zuccheri riduttori da 0 fino un massimo di 1 per mille.
11
Difettosità: limiti e relative tolleranze
Ammessi tuberi con lesioni meccaniche non più profonde di 3mm fino ad un massimo del 3% in peso.
Ammessi tuberi con macchie sottoepidermiche non eccedenti un diametro di 10mm e una profondità di 5mm fino ad un massimo del 5% in peso.
Ammessi tuberi con lesioni causate da insetti, animali, attacchi fungini non eccedenti una profondità di 5mm fino ad un massimo del 5% in peso.
Ammessi tuberi con inverdimenti sotto epidermide non eccedenti i 10mm di diametro fino ad un massimo del 3% in peso.
Non sono ammesse partite con caratteristiche di difettosità superiori ai limiti soprariportati Nel rispetto dei singoli limiti fissati, la sommatoria delle difettosità soprariportate non deve essere superiore al 12% in peso di ogni partita e quanto rilevato all’interno di tale limite sarà comunque oggetto di tara con una franchigia del 3% a carico dell’acquirente.
Le partite devono comunque essere costituite da tuberi asciutti superficialmente, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali, di consistenza compatta.
Non sono ammesse partite con presenza di xxxxxxxx xxxxxx o molli di qualsiasi tipologia. Non sono ammesse partite con presenza di tuberi rinati, gelati, con difetti interni.
Non sono ammesse partite con presenza di scabbia superficiale che determini alterazioni sottoepidermiche.
Terra e corpi estranei
Ammesse partite con un massimo del 3% in peso di terra.
Quanto rilevato all’interno di tale limite sarà comunque oggetto di tara. Non sono ammesse partite con presenza di corpi estranei.
Caratteristiche fitosanitarie
Devono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge.
Fascia C
Calibro: prodotto con calibro 0+; superiore a 45mm; inferiore a 45mm in base ad accordi tra le parti
Destinazione: trasformazione industriale in prodotti per alimentazione umana Varietà: quelle concordate tra le parti e provviste delle caratteristiche sottoriportate Sostanza secca
Residuo secco minimo del 17% .
Rilevazione da effettuare con idrometro PC/SFA.
Non è ammessa presenza di tuberi flottanti in una soluzione salina con peso specifico 1,063 corrispondente ad una sostanza secca uguale o inferiore al 16,5%.
Zuccheri riduttori
Zuccheri riduttori da 0 fino un massimo di 1 per mille. Difettosità: limiti e relative tolleranze
Ammessi tuberi con lesioni meccaniche non più profonde di 3mm fino ad un massimo del 5% in peso.
Ammessi tuberi con macchie sottoepidermiche non eccedenti un diametro di 10mm e una profondità di 5mm fino ad un massimo del 10% in peso.
Ammessi tuberi con lesioni causate da insetti, animali, attacchi fungini non eccedenti una profondità di 5mm fino ad un massimo del 5% in peso.
Ammessi tuberi con inverdimenti sotto epidermide non eccedenti i 10mm di diametro fino ad un massimo del 5% in peso.
12
Non sono ammesse partite con caratteristiche di difettosità superiori ai limiti soprariportati Nel rispetto dei singoli limiti fissati, la sommatoria delle difettosità soprariportate non deve essere superiore al 25% in peso di ogni partita e quanto rilevato all’interno di tale limite sarà comunque oggetto di tara con una franchigia del 3% a carico dell’acquirente.
Le partite devono comunque essere costituite da tuberi asciutti superficialmente, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali, di consistenza compatta.
Non sono ammesse partite con presenza di xxxxxxxx xxxxxx o molli di qualsiasi tipologia. Non sono ammesse partite con presenza di tuberi rinati, gelati, con difetti interni.
Non sono ammesse partite con presenza di scabbia superficiale che determini alterazioni sottoepidermiche.
Terra e corpi estranei
Ammesse partite con un massimo del 5% in peso di terra.
Quanto rilevato all’interno di tale limite sarà comunque oggetto di tara. Non sono ammesse partite con presenza di corpi estranei.
Caratteristiche fitosanitarie
Devono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge.
13