Polizza collettiva N. 05240000VC di Credemvita S.p.A.
“CREACASA PROTEZIONE VITA”
Assicurazione collettiva ad adesione collegata ai Contratti di mutuo riferiti alla clientela di Credito Xxxxxxxx X.x.X.
Polizza collettiva N. 05240000VC di Credemvita S.p.A.
FASCICOLO INFORMATIVO
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa
• Condizioni di Assicurazione
• Glossario
• Modulo di Adesione (Fac simile)
• Documento sul trattamento dei dati personali
deve essere consegnato all’Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Credemvita S.p.A. fa parte del Gruppo CREDITO EMILIANO – CREDEM
Creacasa Protezione Vita Mod.A4/CRV 3882/T/05/11
NOTA INFORMATIVA di “CREACASA PROTEZIONE VITA”
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto a preventiva approvazione dell’ISVAP.
L’Aderente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione dell’adesione.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Credemvita Società per Azioni, in forma abbreviata Credemvita S.p.A. (di seguito, Credemvita), facente parte del Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami I e V con D.M. del 23/04/1992 n. 19325 pubblicato sulla G.U. del 29 aprile 1992, nel ramo VI con D.M. del 16/06/1993 n. 19576 pubblicato sulla G.U. del 24/06/1993 e nel ramo III con provvedimento ISVAP numero 01014 del 27/10/1998. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n.100105.
Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx – Xxxxxx.
La durata di Credemvita è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata una volta o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La chiusura dell’esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.
Xxxxxxxxxx appartiene al Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, il quale è anche un gruppo bancario per il perimetro riconosciuto dall’Organo di controllo, Banca d’Italia iscritto al n. 20010 dell’Albo Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d’Italia.
Il Gruppo Credito Emiliano – CREDEM è costituito da società operanti nei settori della banca e del credito, bancassurance, investment banking, asset management, remote banking e servizi interbancari, fiduciaria, cartolarizzazione di crediti ex L. nr. 103/99.
Il capitale sociale di Credemvita è detenuto interamente da Credito Xxxxxxxx X.x.X. unica società del Gruppo quotata in borsa valori e svolgente l’attività bancaria di raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme, iscritta all’Albo delle banche al nr. 5350.
Credemvita è soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X.
Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto l’Aderente/Assicurato può rivolgersi al numero verde 800 273336 ovvero ai seguenti recapiti:
Indirizzo: Credemvita S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax: 0000 000000
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx Sito internet : xxx.xxxxxxxxxx.xx
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di Credemvita ammonta a 79,1 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 51,6 milioni di Euro e le riserve patrimoniali risultano essere 23,2 milioni di Euro.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita è 1,11. Si precisa che questo rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
I dati sono desunti dal bilancio al 31 dicembre 2010.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
“Creacasa Protezione Vita” è una assicurazione temporanea per il caso di morte a Premio Unico e a capitale assicurato decrescente mensilmente, che può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di Mutuo riferito ad un cliente (Aderente/Assicurato per la presente assicurazione) di Credito Xxxxxxxx X.x.X (Contraente della presente assicurazione). Tale Contratto di Mutuo viene univocamente identificato mediante apposito numero di riferimento riportato sul Modulo di Adesione.
La durata dell’assicurazione (riportata sul Modulo di Adesione) viene individuata dall’Aderente/Assicurato in anni interi, tra un minimo di 1 anno ed un massimo di 40 anni e non potrà comunque essere superiore alla durata del Contratto di Mutuo al quale l’assicurazione è collegata (intesa come durata residua, nel caso di Contratto di Mutuo in ammortamento prima della data di decorrenza dell’assicurazione).
Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa: Prestazione in caso di Decesso dell’Aderente/Assicurato
In caso di Decesso dell’Aderente/Assicurato verificatosi prima della scadenza contrattuale, Credemvita garantisce il pagamento di un importo pari al capitale assicurato alla data del Decesso.
L’ammontare del capitale assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’assicurazione, è determinato sulla base del capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione) e della durata dell’assicurazione (indicata nel Modulo di Adesione), secondo un piano di decrescenza con “ammortamento francese” al tasso annuo predefinito del 4,50%.
Il piano di decrescenza, con evidenza del capitale assicurato per ogni periodo mensile, è riportato sul Modulo di Adesione.
Il capitale assicurato iniziale non potrà essere superiore a 200.000,00 Euro.
Si rimanda all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alla prestazione offerta da Credemvita.
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L’età dell’Aderente/Assicurato, alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, deve essere compresa tra i 18 anni ed i 60 anni. L'età a scadenza non potrà essere superiore ai
75 anni (verrà considerata l’ “età assicurativa” così come definita nel Glossario che forma parte integrante del Fascicolo Informativo).
Si evidenzia che, in ogni caso, l’Assicurazione cessa prima della scadenza al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- liquidazione del capitale assicurato a seguito del Decesso dell’Aderente/Assicurato;
- estinzione anticipata totale o trasferimento del Contratto di Mutuo, ove l’Aderente/Assicurato non abbia comunicato la volontà di mantenere in essere l’assicurazione.
Il rischio di Decesso è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.
Una particolare limitazione della garanzia è prevista per le patologie connesse alla “sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)”, qualora l’Aderente/Assicurato non si sia sottoposto ad apposito test. In tale caso se il Decesso dell’Aderente/Assicurato sia conseguente alla sindrome da immunodeficienza acquisita, ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non verrà pagato.
Vi sono ulteriori cause di mancata operatività della garanzia: a tal scopo si rimanda all’art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.
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Ai fini della stipula dell’assicurazione, l’Aderente/Assicurato deve sottoscrivere le dichiarazioni sul proprio buon stato di salute e sulle attività professionali/sportive svolte, riportate nel Modulo di Adesione.
Si evidenzia la necessità dell’Aderente/Assicurato di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione della dichiarazione sul proprio buon stato di salute e sulle attività professionali/sportive svolte.
E’ di fondamentale importanza che tali dichiarazioni siano veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.
Qualora l’Aderente/Assicurato non sottoscriva tali dichiarazioni la copertura assicurativa non potrà essere prestata.
E’ possibile che particolari condizioni di salute dell’Aderente/Assicurato ovvero particolari attività professionali e sportive svolte modifichino l’ammontare del Premio Unico dovuto; in tale caso l’Aderente/Assicurato verrà informato dell’entità dell’aumento e l’addebito del premio avverrà solo previa conferma scritta del Aderente/Assicurato della accettazione del nuovo importo del Premio Unico, al cui pagamento, è subordinato il perfezionamento dell’assicurazione.
Credemvita si riserva la facoltà di esaminare casistiche per capitali assicurati superiori al limite sopra indicato, con richiesta all’Aderente/Assicurato di compilazione di un uno specifico questionario sanitario e/o di sottoporsi ad accertamenti sanitari.
4. Premi
L’Aderente/Assicurato paga un Premio Unico anticipato, la cui entità dipende:
- dall’età dell’Aderente/Assicurato alla data di decorrenza del contratto di assicurazione;
- dal sesso dell’Aderente/Assicurato;
- dalla durata prescelta per la copertura assicurativa (indicata nel Modulo di Adesione);
- dal capitale assicurato iniziale prescelto (indicato nel Modulo di Adesione);
- dal tasso annuo di interesse (predefinito al 4,50%);
- dalla frequenza di riduzione del capitale assicurato iniziale (predefinita mensile).
Il pagamento del premio avviene in via anticipata in un’unica soluzione al momento dell’erogazione dell’importo finanziato a seguito della stipula del Contratto di Mutuo con Credito Xxxxxxxx X.x.X. L’importo del premio è indicato sul Modulo di Adesione alla voce “Premio Unico”.
Il Contraente incassa il premio relativo ad ogni adesione tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del c/c bancario dell’Aderente/Assicurato per conto di Credemvita in forza di un mandato all’incasso del premio opportunamente conferito da Credemvita al Contraente.
Si evidenzia che, una quota parte dell’importo del “Premio Unico” pagato dall’Aderente/Assicurato è riconducibile ai costi applicati da Credemvita (anche per la remunerazione dell’Intermediario). Si rimanda al successivo par. 5.1.1 della presente Nota Informativa per un dettaglio di tali costi.
AVVERTENZA:
In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Contratto di Mutuo, Credemvita restituisce all’Aderente/Assicurato la parte di “Premio Unico” pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria o, in alternativa, su richiesta dell’Aderente/Assicurato fornisce la copertura fino alla scadenza contrattuale. Si rimanda all’art. 11 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
5. Costi
5.1 Costi gravanti direttamente sull’Aderente/Assicurato
5.1.1 Costi gravanti sul premio
Il Premio Unico è comprensivo dei costi per le spese relative alla acquisizione ed alla gestione del contratto di assicurazione. Le Spese di acquisizione rappresentano la remunerazione riconosciuta da Credemvita all’Intermediario mentre le Spese di gestione rappresentano l’importo trattenuto da Credemvita per la gestione del contratto.
TIPOLOGIA DI COSTO | % del Premio Unico versato | Quota parte del costo percepita dall’Intermediario |
Spese di acquisizione | 45,0% | 100,0% |
Spese di gestione | 5,0% | 0,0% |
Si forniscono di seguito alcune rappresentazioni esemplificative relative al Premio Unico pagato ed ai costi compresi nello stesso, con evidenza della quota parte riferita alle Spese di acquisizione (remunerazione dell’Intermediario).
Al fine di salvaguardare la sinteticità dell’esposizione vengono illustrati casi riferiti ad un
Aderente/Assicurato di 40 anni che sottoscriva l’assicurazione per una durata di 20 anni.
Sesso: Maschile
Importi in Euro
Capitale assicurato iniziale | Premio Unico | Costi totali | Quota parte del costo percepita dall’Intermediario |
50.000 | 2.692 | 1.346 | 1.211,40 |
100.000 | 5.384 | 2.692 | 2.422,80 |
150.000 | 8.076 | 4.038 | 3.634,20 |
200.000 | 10.768 | 5.384 | 4.845,60 |
Sesso: Femminile
Importi in Euro
Capitale assicurato iniziale | Premio Unico | Costi totali | Quota parte del costo percepita dall’Intermediario |
50.000 | 1.504 | 752 | 676,80 |
100.000 | 3.008 | 1.504 | 1.353,60 |
150.000 | 4.512 | 2.256 | 2.030,40 |
200.000 | 6.016 | 3.008 | 2.707,20 |
6. Sconti
Non previsti
7. Regime fiscale
I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.
I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente superiore al 5% sono detraibili dall’imposta dovuta dall’Aderente/Assicurato ai fini IRPEF nella misura massima del 19% dell’effettivo premio pagato con il limite, per il premio stesso, di 1.291,14 Euro (D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 art. 15, comma 1 lett. F).
Le somme corrisposte da Credemvita in caso di morte dell’Aderente/Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. 29/9/1973, n. 601) e dall’imposta sulle successioni.
Le Somme eventualmente restituite all’Aderente/Assicurato in caso di risoluzione anticipata dell’assicurazione potrebbero essere oggetto di tassazione separata ex art.17, comma 1, lettera n bis) del DPR 22.12.1986, n.917. (e successive modifiche e integrazioni): l’onere di verifica e i relativi adempimenti restano in capo al solo Aderente/Assicurato.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del contratto
Per ogni dettaglio sulle modalità di perfezionamento del contratto si rinvia all’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.
9. Riscatto e riduzione
Il contratto non prevede nè la possibilità di riscatto anticipato né un valore di riduzione.
10. Revoca dell’Adesione
L’adesione è revocabile, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n.209, finché il contratto non sia concluso (data di incasso del Premio Unico).
Per esercitare tale diritto l’Aderente/Assicurato deve inviare, entro tale data, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. A tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Si precisa che la revoca ha comunque l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di revoca quale risulta dal timbro postale d’invio.
Per l’esercizio del diritto di revoca non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Aderente/Assicurato.
11. Diritto di recesso
Entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto di assicurazione,
l’Aderente/Assicurato ha la facoltà di recedere dall’assicurazione.
Per esercitare tale diritto l’Aderente/Assicurato deve inviare, entro tale termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Si precisa che il recesso ha comunque l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d’invio.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso verrà rimborsata all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio relativa al rischio non corso.
Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Aderente/Assicurato.
12. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
Si rinvia all'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata per la liquidazione della prestazione da parte di Credemvita.
Verificata la sussistenza del diritto alla liquidazione Credemvita mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi di mora a favore del Beneficiario.
Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al Beneficiario.
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di due anni sono devoluti
obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.
13. Legge applicabile al contratto di assicurazione
Al contratto di assicurazione si applica la legge italiana.
14. Lingua in cui è redatto il contratto di assicurazione
Il contratto di assicurazione viene redatto in lingua italiana.
15. Reclami
Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’Intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto a:
Credemvita S.p.A.
Funzione REC - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del riscontro fornito al reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, inviando il reclamo all'Autorità stessa, in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx oppure trasmettendolo xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000 congiuntamente a copia del reclamo già inoltrato all'impresa e relativo riscontro.
L’ISVAP è altresì competente per:
- i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro);
- l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ferme restando le disposizioni di cui al
.D.Lgs. 28/2010.
Si rammenta infatti che ai sensi del richiamato decreto legislativo, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia.
Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di
presentare reclamo all’ISVAP potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
16. Comunicazioni dell’Aderente/Assicurato a Credemvita
L’Aderente/Assicurato non è tenuto a fornire alcuna comunicazione in caso di modifiche di professione che aggravino il rischio assunto da Credemvita, eventualmente intervenute in corso di contratto ai sensi dell’art.1926 del codice civile.
17. Conflitto d’interessi
Credemvita è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nello specifico Credemvita ha approvato un Regolamento, emanato nel rispetto della normativa vigente, al fine di:
- identificare e, ove ciò sia ragionevolmente possibile, prevenire i conflitti di interesse, con riferimento all’offerta e all’esecuzione dei contratti;
- individuare delle regole di comportamento tali da assicurare la necessaria trasparenza informativa e la gestione dei conflitti di interesse nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente;
- realizzare una gestione finanziaria indipendente;
- adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli Aderenti/Assicurati.
Credemvita ha individuato una unità organizzativa, distinta da quelle adibite all’attività di gestione delle polizze e all’attività di gestione dei relativi attivi a copertura, alla quale è demandata la responsabilità di individuare ed elaborare le informazioni necessarie per fronteggiare le situazioni di conflitto di interessi, rendicontando semestralmente al Consiglio di Amministrazione.
La distribuzione del prodotto “Creacasa Protezione Vita” è effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, pertanto si configura la fattispecie del conflitto di interessi in quanto Xxxxxxxxxx appartiene al Gruppo societario Credito Xxxxxxxx ed è controllata direttamente da Credito Xxxxxxxx X.x.X., il quale detiene a sua volta il controllo delle altre società del gruppo deputate alla vendita dei prodotti di Credemvita.
Credemvita opera comunque in modo tale che, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, l’Aderente/Assicurato non subisca alcun pregiudizio in relazione al prodotto sottoscritto.
Credemvita è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Credemvita S.p.A. Xxxxxxxx Xxxxxx
I dati contenuti nella presente Nota Informativa di CREACASA PROTEZIONE VITA (Polizza collettiva N. 05240000VC di Credemvita S.p.A ) sono aggiornati al 23 maggio 2011.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1. Obblighi della Compagnia
Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi. Gli obblighi di Credemvita S.p.A. (di seguito Credemvita) risultano esclusivamente dalla polizza collettiva n° 05240000VC (e dalle appendici da essa firmate) stipulata dal Contraente in nome e nell’interesse dei sottoscrittori di un Contratto di Mutuo e in abbinamento a detto Contratto di Mutuo.
Art. 2. Dichiarazioni del Contraente e dell’Aderente/Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Aderente/Assicurato devono essere esatte, complete e veritiere.
Si sottolinea la necessità dell’Aderente/Assicurato di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione della dichiarazione sul proprio buon stato di salute e sulle attività professionali/sportive svolte, poiché è di fondamentale importanza che tali dichiarazioni siano veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.
Art. 3. Conclusione ed entrata in vigore dell’Assicurazione
Il contratto di assicurazione si intenderà perfezionato e produrrà i suoi effetti dalle ore 24.00 della “data di decorrenza” indicata nel Modulo di Adesione, se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24.00 del giorno in cui Credemvita abbia avuto notizia certa dell’avvenuto pagamento.
Art. 4. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
La presente è una assicurazione temporanea per il caso di morte a Premio Unico e a capitale assicurato decrescente mensilmente, che può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di Mutuo riferito ad un cliente (Aderente/Assicurato per la presente assicurazione) di Credito Xxxxxxxx X.x.X (Contraente della presente assicurazione).
Credemvita in caso di morte dell’Aderente/Assicurato, qualunque possa esserne la causa – salvo quanto previsto dal successivo art. 6 – garantisce la liquidazione del capitale assicurato al Beneficiario.
Poiché il Premio Unico serve esclusivamente alla copertura del rischio di morte, nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell’Aderente/Assicurato alla scadenza dell’assicurazione.
L’ammontare del capitale assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’assicurazione, è determinato sulla base del capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione) e della durata dell’assicurazione (indicata nel Modulo di Adesione), secondo un piano di ammortamento francese al tasso annuo predefinito del 4,50%.
Il suddetto piano di ammortamento, con evidenza del capitale assicurato per ogni periodo mensile, è riportato sul Modulo di Adesione.
Il presente contratto non ammette valore di riscatto.
Art. 5. Limiti di età e durata contrattuale
La presente assicurazione prevede che al momento della stipula della medesima l'età dell'Aderente/Assicurato deve essere compresa tra 18 e 60 anni, mentre l'età dell’Aderente/Assicurato alla scadenza deve essere non superiore a 75 anni. La durata dell’assicurazione viene individuata dall’Aderente/Assicurato in anni interi, tra un minimo di 1 anno ed un massimo di 40 anni e non potrà comunque essere superiore alla durata del Contratto di Mutuo al quale l’assicurazione è collegata (intesa come durata residua, nel caso di Contratto di Mutuo in ammortamento prima della data di decorrenza dell’assicurazione).
Art. 6. Rischio di morte
Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Aderente/Assicurato.
La piena copertura assicurativa - fino al limite massimo di Euro 200.0000 con le limitazioni di età indicate nel questionario sanitario - viene concessa senza visita medica, a condizione che l’Aderente/Assicurato abbia firmato le dichiarazioni sul proprio stato di salute e sulle attività professionali/sportive svolte, riportate nella proposta di assicurazione.
Rimane tuttavia convenuto che qualora il Decesso dell’Aderente/Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.
L’Assicurando può richiedere la piena copertura fin dalla decorrenza, a condizione che si sottoponga al relativo esame (test anti-Hiv) e che il relativo risultato sia negativo.
E' escluso dalla garanzia soltanto il Decesso causato da:
- dolo o colpa grave del Contraente, dell’Aderente/Assicurato o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione (in tal caso Xxxxxxxxxx restituirà la quota parte del Premio Unico relativa al periodo per il quale la garanzia non è stata prestata).
Art. 7. Pagamento del premio
Il premio pattuito deve essere versato in un’unica soluzione.
Art. 8. Diritto di revoca e recesso
L’adesione è revocabile, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n.209, finché il contratto di assicurazione non sia concluso (data di incasso del Premio Unico).
Per esercitare tale diritto l’Aderente/Assicurato deve inviare, entro la suddetta data, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Xxxxxx – Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
La revoca ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione, a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di revoca quale risulta dal timbro postale d’invio.
Per l’esercizio del diritto di revoca non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Aderente/Assicurato.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto di assicurazione,
l’Aderente/Assicurato ha la facoltà di recedere dall’assicurazione.
Per esercitare tale diritto l’Aderente/Assicurato deve inviare, entro tale termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Xxxxxx – Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d’invio.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso Credemvita rimborserà al Contraente, la parte di premio relativa al rischio non corso. In seguito, il Contraente provvederà tempestivamente ad accreditare tale somma all’Aderente/Assicurato.
Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Aderente/Assicurato.
Art. 9. Beneficiari
Beneficiario irrevocabile del capitale assicurato alla data del Decesso dell’Aderente/Assicurato è Credito Xxxxxxxx X.x.X. sino a concorrenza del debito residuo del Contratto di Mutuo stipulato con Credito Xxxxxxxx X.x.X. (al quale l’assicurazione è collegata) all’occorrere del sinistro.
Credito Xxxxxxxx X.x.X. utilizzerà tale capitale per far fronte agli adempimenti previsti dal predetto Contratto di Mutuo a carico dell’Aderente/Assicurato.
L’eventuale capitale assicurato che, all’occorrere del sinistro, ecceda il debito residuo del Contratto di Mutuo stipulato con Credito Xxxxxxxx X.x.X. al quale l’assicurazione è collegata, sarà liquidato da Credemvita ai Beneficiari designati dall’Aderente/Assicurato.
Art. 10. Denuncia e liquidazione sinistri – obblighi relativi
Per i pagamenti conseguenti al Decesso dell’Aderente/Assicurato deve essere inoltrata a Credemvita, da parte del Beneficiario, idonea richiesta di rimborso corredata dai seguenti documenti:
- certificato di morte dell’Aderente/Assicurato;
- documentazione idonea sulle cause del Decesso;
- ulteriore documentazione di carattere sanitario richiesta da Credemvita.
Credemvita effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario.
Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al Beneficiario.
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di due anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 11. Eventi relativi al Contratto di Mutuo
Nel caso di estinzione anticipata totale, di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. “portabilità”) ovvero di rinegoziazione o estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo al quale la presente assicurazione è collegata, l’Aderente/Assicurato potrà scegliere se mantenere in essere la copertura assicurativa ovvero richiederne l’anticipata risoluzione con restituzione della parte di Premio Unico pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.
In caso di risoluzione anticipata dell’assicurazione, Credemvita restituirà all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, l’importo dovuto entro 60 giorni dalla data di risoluzione.
11.1 Estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo
Nel caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’Aderente/Assicurato potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite: tale comunicazione dovrà essere inoltrata a Credemvita, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuta estinzione del Contratto di Mutuo.
In mancanza di tale comunicazione cesserà la copertura e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di estinzione del Contratto di Mutuo.
In tal caso all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio Unico pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo fino alla scadenza dell’assicurazione).
Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso:
L’importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione e dei capitali assicurati in tale periodo, verrà ottenuto come somma di due componenti:
- Componente A, riferita alla restituzione di quota parte dei costi gravanti sul Premio Unico;
- Componente B, riferita alla restituzione di quota parte del premio puro (definito come la differenza tra il Premio Unico, al netto di eventuali imposte, e i costi gravanti sullo stesso).
Di seguito si rappresentano le regole di calcolo utilizzate per la determinazione delle due componenti.
Componente A
Tale componente è ottenuta moltiplicando l’importo dei costi compresi nel Premio Unico pagato dall’ Aderente/Assicurato per un rapporto avente:
- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell’assicurazione e la data di scadenza della stessa;
- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’assicurazione.
Componente B
Tale componente è ottenuta sottraendo al premio puro – come sopra definito - compreso nel Premio Unico effettivamente pagato dall’Aderente/Assicurato, il premio puro compreso nel Premio Unico che l’Aderente/Assicurato avrebbe dovuto pagare a fronte di una durata dell’assicurazione coincidente con il tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di anticipata estinzione dell’assicurazione stessa, ferme restando tutte le altre condizioni.
Qualora l’anticipata estinzione non coincida con una data di ricorrenza anniversaria dell’assicurazione, l’importo da sottrarre sarà ottenuto come media aritmetica ponderata tra:
a) Il premio puro che l’Aderente/Assicurato avrebbe dovuto pagare a fronte di una durata dell’assicurazione coincidente con il numero di anni interi trascorsi tra la data di decorrenza e la ricorrenza anniversaria precedente la data di anticipata estinzione;
b) Il premio puro che l’Aderente/Assicurato avrebbe dovuto pagare a fronte di una durata dell’assicurazione maggiorata di 1 anno rispetto a quella del precedente punto I)
con pesi dati rispettivamente da:
• La quota di anno intercorrente tra la data di anticipata estinzione e la ricorrenza anniversaria successiva
• La quota di anno intercorsa tra la ricorrenza anniversaria precedente e la data di anticipata estinzione.
11.2 Portabilità del Contratto di Mutuo
Nel caso di “portabilità” del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’Aderente/Assicurato potrà comunicare a Credemvita la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa, dovrà essere inoltrata a Credemvita, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Mutuo.
In mancanza di tale comunicazione cesserà la copertura e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di trasferimento del Contratto di Mutuo.
In tal caso all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio Unico pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto mutuante - e fino alla scadenza dell’assicurazione).
L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 11.1.
11.3 Rinegoziazione – Estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo
In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) ovvero di estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite.
Tuttavia l’Aderente/Assicurato, contestualmente alla richiesta di rinegoziazione o di estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo, potrà richiedere a Credemvita, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni. In tale caso:
- la copertura cesserà e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di rinegoziazione del Contratto di Mutuo o di estinzione parziale anticipata dello stesso;
- con riferimento all’assicurazione cessante, all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio Unico pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia a partire dalla data di rinegoziazione – estinzione parziale anticipata del Contratto di Mutuo fino alla data di scadenza dell’assicurazione.).
L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 11.1.
Art. 12. Cessione
Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11, l’Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi, diversi dal Contraente, la presente Polizza senza il consenso scritto del Contraente e di Credemvita.
Art. 13. Pegno e vincolo
L’Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo vincolare a favore di terzi la presente Polizza o i diritti derivanti dalla medesima.
Art. 14. Tasse e imposte
Eventuali tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o del Beneficiario.
Art. 15. Foro Competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del contraente, dei beneficiari ovvero degli aventi diritto.
Si richiama comunque il contenuto del D.Lgs. 28/2010 in forza del quale, a far data dal 20 marzo 2011, il soggetto che intende esercitare un’azione individuale avanti l’autorità giudiziaria relativa ad una controversia avente ad oggetto le materie individuate dal medesimo D.lgs 28/2010 e tra queste anche i contratti assicurativi è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione; l’esperimento di tale procedimento è, infatti, condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Per ulteriori informazioni sul procedimento di mediazione e per consultare l’apposito registro degli organismi pubblici e privati abilitati a svolgere le procedure di mediazione è possibile visitare l’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia.
I dati contenuti nelle presenti Condizioni di Assicurazione di CREACASA PROTEZIONE VITA (Polizza collettiva N. 05240000VC di Credemvita S.p.A) sono aggiornati al 23 maggio 2011.
GLOSSARIO
ASSICURAZIONE (contratto di assicurazione)
Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare la prestazione assicurata.
ADERENTE
Xxxxxxxx che, avendo stipulato un Contratto di Mutuo con il Contraente ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla copertura assicurativa.
AMMORTAMENTO FRANCESE
E’ una modalità di ammortamento di un debito che prevede il pagamento di rate periodiche costanti posticipate.
ASSICURATO
Persona fisica a cui si riferisce l’assicurazione; essa si identifica con l’Aderente.
BENEFICIARIO
Soggetto a favore del quale la Compagnia Assicuratrice che fornisce la specifica copertura riconoscerà il pagamento dell’indennizzo.
CAPITALE ASSICURATO
Capitale assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’assicurazione indicato dalla “Tabella del piano di decrescenza del capitale assicurato” inclusa nel Modulo di Adesione.
CAPITALE ASSICURATO INIZIALE
Capitale assicurato prescelto dall’Aderente/Assicurato all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate.
COMPAGNIA ASSICURATRICE
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. In questo caso: Credemvita S.p.A.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONFLITTO DI INTERESSI
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia Assicuratrice può collidere con quello dell’Aderente/Assicurato.
CONTRAENTE
Credito Xxxxxxxx X.x.X. che ha stipulato la Polizza di assicurazione.
CONTRATTO DI MUTUO
Contratto stipulato tra il Contraente e l’Aderente/Assicurato, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del debito derivante dal Contratto stesso e al quale è collegata la Copertura assicurativa oggetto della Polizza emessa dalla Compagnia Assicuratrice che fornisce la copertura.
COPERTURA
La garanzia assicurativa concessa con riferimento all’Aderente/Assicurato dalla Compagnia Assicuratrice che fornisce la Copertura, ai sensi della presente Polizza, ed in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento della prestazione assicurata.
DECORRENZA DELLA GARANZIA
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui la Polizza ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)
Misura del premio versato per determinate tipologie di polizze e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
DURATA CONTRATTUALE
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
ESCLUSIONI
Xxxxxx esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla Compagnia Assicuratrice, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.
ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI XXXXX
L'estinzione totale corrisponde alla chiusura definitiva del mutuo. L’estinzione parziale consiste nel versamento al soggetto mutuante di una parte del debito residuo.
ETÀ
L’età assicurativa corrisponde all’età anagrafica arrotondata per difetto o per eccesso all’unità precedente o successiva, utilizzando come discriminante il fatto che l’età dell’Aderente/Assicurato sia minore o uguale a “N” anni più 6 mesi. Esemplificando: un Aderente/Assicurato di trenta anni e sei mesi ha un’età assicurativa pari a trenta anni; un Aderente/Assicurato di 30 anni, 6 mesi e 1 giorno ha un’età assicurativa di 31 anni.
FASCICOLO INFORMATIVO
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
- Nota Informativa
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario
- Modulo di Adesione (fac simile)
- Documento sul trattamento dei dati personali.
IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTRABILITA'
Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia Assicuratrice del ramo vita al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Compagnia Assicuratrice, in base ad una Copertura prevista dalla polizza, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per la presente assicurazione è Credito Emiliano tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede.
ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
LIQUIDAZIONE
Determinazione e pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
MARGINE DI SOLVIBILITA’
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell’impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell’impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell’onere dei sinistri; nell’assicurazione sulla vita deve invece essere proporzionale agli impegni assunti.
MODULO DI ADESIONE
Modulo sottoscritto dall’Aderente/Assicurato per fruire della polizza collettiva stipulata dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della Copertura.
MUTUO IN AMMORTAMENTO
Mutuo erogato in periodo antecedente alla conclusione del contratto di assicurazione (assicurazione non contestuale all’erogazione del mutuo).
NOTA INFORMATIVA
Documento, redatto secondo le disposizioni ISVAP, che la Compagnia Assicuratrice deve consegnare all’Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia Assicuratrice, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Momento in cui avviene il pagamento del premio.
PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
PIANO DI DECRESCENZA
Vedere “Tabella del Piano di Decrescenza del capitale assicurato” POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione e che disciplina lo stesso.
PORTABILITA’ DEL CONTRATTO DI MUTUO
Facoltà del mutuatario di trasferire il proprio debito presso un altro soggetto mutuante.
PREMIO
Somma di denaro dovuta, da ciascun Aderente/Assicurato, alla Compagnia Assicuratrice in relazione alla Copertura prestata con la Polizza.
PREMORIENZA/DECESSO
La Morte dell'Aderente/Assicurato prima della scadenza del contratto di assicurazione.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
RECESSO (O RIPENSAMENTO)
Diritto dell’Aderente/Assicurato di recedere dalla polizza di assicurazione e farne cessare gli effetti.
REVOCA
Diritto dell’Aderente/Assicurato di revocare l’adesione prima della conclusione del contratto.
RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO
Ridefinizione delle condizioni del contratto di mutuo originario.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento dannoso previsto dalla polizza e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.
TABELLA DEL PIANO DI DECRESCENZA DEL CAPITALE ASSICURATO
Tabella inclusa nel Modulo di Adesione in cui sono indicati gli importi assicurati nei vari periodi di durata del Contratto di Assicurazione.
I dati contenuti nel presente Glossario di “CREACASA PROTEZIONE VITA” sono aggiornati al 23 Maggio 2011.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).
Il Codice di materia di protezione di dati personali adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”) stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell’interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano. Per "trattamento" di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi. I dati in questione potranno essere oggetto di una o più operazioni di loro combinate, con o senza l’ausilio di mezzi informatici e di automazione e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. A tal riguardo, Xxxxxxxxxx S.p.A. fornisce al Contraente e all’Assicurato l’informativa prevista e richiesta dal Xxxxxx e chiede agli stessi di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con l’esecuzione dei contratti che perfezionati con Xxxxxxxxxx S.p.A. L’informativa e il consenso si riferiscono anche ai trattamenti e alle comunicazioni effettuati dalle società terze che hanno concluso accordi commerciali con Credemvita S.p.A., il cui elenco è disponibile presso la sede legale di quest’ultima.
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)
I Suoi dati personali sono necessari per l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusionale del contratto, per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da Lei sottoscritto con Credemvita ovvero per l’adempimento da leggi e/o da disposizioni impartite dalle Autorità di Xxxxxxxxx.
In particolare, tali dati personali devono essere da Lei forniti per l’esecuzione degli obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio e dalle altre disposizioni rivenienti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, nonché in osservanza delle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Le informazioni relative alle operazioni poste in essere dall’interessato, ove ritenute “sospette” ai sensi della normativa Antiriciclaggio, potranno essere comunicate anche agli altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, con conseguente trattamento da parte degli stessi, senza la necessità di acquisire a tal fine il consenso dell’interessato.
Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, la Banca Credemvita sarebbe impossibilitata a dare esecuzione al contratto.
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5), comunque inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, che sarà effettuato – come per le altre categorie di dati oggetto di una particolare tutela (6), nei limiti e per le finalità strettamente necessari per l’adempimento contrattuale e comunque in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi:
1) saranno conosciuti dai dipendenti delle strutture, interne ed esterne di Credemvita e/o del Gruppo Credito Emiliano – Credem, adibiti e/o appartenenti a:
- servizi, uffici centrali, rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti di nostra fiducia);
- attività di controllo aziendale e di governance;
- gestione delle segnalazioni delle operazioni “sospette” ai sensi della normativa Antiriciclaggio, anche nell’ambito degli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credito Emiliano – Credem.
2) possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (7).
I dati, anche quelli relativi alla disciplina in materia di Antiriciclaggio e alle operazioni ritenute “sospette” ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, possono essere comunicati anche a taluno dei seguenti soggetti: Credito Xxxxxxxx X.x.X. e società appartenenti al Gruppo Credito Emiliano – Credem nonché alle società controllanti Credem, controllate o collegate ed eventuali collegate e controllate da Credemvita.
Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” e delle società appartenenti al Gruppo Credem, ovvero società collegate a Credemvita o da questa controllate, effettuati dai predetti soggetti .
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Le chiediamo di esprimere il consenso anche per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, La informiamo che i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari (8): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.
Pertanto, secondo che Xxx sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle riportate nell’apposito spazio in calce.
Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a:
- Titolare del trattamento: Credemvita S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxxxx, x. 0 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx;
Credemvita SpA
Il Direttore Generale
NOTE
1) Come previsto dall’art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
2) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.);soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
5) Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim, legali;
- società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale);
- società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;(v. tuttavia anche nota 10);
- società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) ed eventuali società partecipate;
- intermediari assicurativi che hanno rapporti con la nostra Società;
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Xxxxxx, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
- assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l’acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l’assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell’industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi;
- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma);
- nonché altri soggetti, quali: BANCA D’ITALIA; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Xxxxxxx, 00 - Xxxx); Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze – Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti è richiedibile gratuitamente al Servizio indicato in informativa.
8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società con le quali Credemvita risulta avere rapporti contrattuali, nonché alle eventuali società ad essi collegate, da essi controllate o controllanti delle stesse; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, intermediati assicurativi, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.
L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.
11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
12) L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx .
I dati contenuti nel presente “Documento sul trattamento dei dati personali” sono aggiornati al 23 Maggio 2011.
Credemvita SpA
Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. Capitale interamente versato di euro 51.600.000 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx - Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Xxx Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx