Condizioni Generali di Spedizione
Condizioni Generali di Spedizione
1. Premessa
Le presenti Condizioni Generali disciplinano (salvo che sia diversamente stabilito in virtù di accordo scritto siglato tra soggetti all’uopo autorizzati e con pieni poteri, ed in modo espresso tra le parti) le obbligazioni nascenti dai rapporti contrattuali stipulati da Farosped Srl (di seguito “Farosped”) e da atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati di quest’ultima; tali Condizioni Generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità previste, l’eventuale responsabilità di Farosped. Le Condizioni Generali di Spedizione sono pubblicate in formato digitale sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.
2. Definizioni
Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato così specificato:
a) Farosped: il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
b) Spedizioniere-vettore: il soggetto che materialmente esegue in tutto o in parte il trasporto, o
assume (per effetto di pattuizione ad hoc) in modo espresso l’esecuzione dello stesso;
c) Mandante: il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
d) Xxxxxxxx: il soggetto che risulta mittente o caricatore nell’ambito del contratto di trasporto
stipulato da Farosped;
e) Vettore: il soggetto che esegue materialmente o assume l’esecuzione del trasporto.
3. Ambito di applicazione
Il Mandante accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella stipulazione del contratto di spedizione e/o di trasporto, che le presenti Condizioni Generali abbiano e trovino piena ed incondizionata applicazione a tutti i rapporti contrattuali con Farosped, nonché a tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale, nei confronti di quest’ultima. Con l'affidamento della spedizione a Farosped, il Mandante e/o il Mittente accettano queste Condizioni Generali, nonché ogni ulteriore eventuale regolamentazione riportata sulle lettere di vettura o all’interno degli altri documenti contrattuali, ivi comprese le offerte, per loro conto ma anche per conto di qualsiasi altro soggetto che abbia un qualsivoglia interesse nella spedizione; tale accettazione avviene indipendentemente dalla sottoscrizione della lettera di vettura e/o degli altri documenti di trasporto o contrattuali. In presenza di spedizioni regolate da istruzioni orali o scritte, confliggenti o comunque incompatibili con le presenti Condizioni Generali e non espressamente derogate ed approvate da Farosped per iscritto, tali istruzioni si daranno per non conferite e comunque come mai approvate da Farosped.
4. Assunzione/accettazione degli incarichi
Farosped, per effetto del mandato ricevuto, di regola per iscritto, provvederà a stipulare il contratto di trasporto nonché a compiere le operazioni accessorie, agendo con la discrezionalità necessaria, con facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra (salvo diverso ordine scritto), operando sempre con la massima diligenza, e agendo quale spedizioniere e non già quale spedizioniere-vettore. Farosped, salvo previo accordo scritto in deroga, non accetta lo svolgimento di attività di spedizione e/o di trasporto relativa a merci pericolose, che possano recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure merci che siano soggette a deterioramento, siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d’arte. In via esemplificativa e non esaustiva per
merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID. Qualora merci appartenenti alle fattispecie sopraelencate vengano affidate a Farosped senza suo previo assenso, o Farosped accetti il mandato sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, Farosped ha il diritto di risolvere il contratto ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Mandante e/o il Mittente sono tenuti in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo. Lo spedizioniere potrà chiedere corrispettivi calcolati su base forfetaria ai sensi dell’art. 1740 c.c. agendo in tal caso quale spedizioniere e non quale spedizioniere-vettore.
5. Termini di consegna
Anche in ottemperanza alla normativa sulla salute e sicurezza dei trasporti, Farosped non garantisce il rispetto di termini di consegna, che sono da intendersi sempre indicativi e mai tassativi, e pertanto non può essere tenuta in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo e/o trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione, indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del Mandante per particolari termini di resa, anche se risultanti dai documenti di spedizione.
6. Dichiarazioni e garanzie del Mandante/Mittente
Il Mandante ed il Mittente garantiscono e perciò dichiarano:
• che la spedizione è stata correttamente ed accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto; • che hanno preso atto delle merci o beni che Farosped ha dichiarato non accettabili per il trasporto, e che le stesse non sono state incluse nella spedizione;
• che la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell’ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette;
• che l’imballaggio e l’etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di trasporto, sono ritenuti idonei.
Il Mandante ed il Mittente dichiarano espressamente di manlevare e tenere Farosped indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.
Qualora venga affidato a Farosped mandato di svolgere e curare operazioni doganali il Mandante e/o il Mittente garantiscono che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura. Il Mandante e/o il Mittente sono inoltre tenuti a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali. Inoltre il Mandante e/o il Mittente autorizzano Farosped alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di dato sensibile, al fine di consentire allo spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.
7. Termini di pagamento
I termini di pagamento delle prestazioni eseguite da Farosped sono i seguenti:
• a vista per i diritti doganali;
• da concordare per tutte le altre competenze e comunque non oltre le disposizioni del disposto del comma 12 del comma 12 dell’art. 83-bis della legge 133/2008. In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002, si applicheranno gli interessi di mora al tasso BCE (vigente al momento della richiesta di pagamento), aumentato di 8 punti percentuali. Inoltre il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del beneficio del termine convenuto, con ogni conseguenza di legge al riguardo, nonché l'applicazione degli interessi moratori nella misura sopra indicata. Farosped ha facoltà di compensare i crediti maturati dal Mandante e/o dal Mittente nei propri confronti a qualunque titolo, ivi compresi gli importi dei contrassegni incassati per loro conto, le note di credito emesse a loro favore e il risarcimento per accertati danni alle merci trasportate, con le somme dovute dal Mandante e/o dal Mittente medesimi a titolo di corrispettivo per i servizi di trasporto effettuati. Il Mandante e/o il Mittente autorizzano pertanto Farosped, anche a nome dei propri aventi causa, ad operare detta compensazione.
8. Quotazioni
Le quotazioni di Farosped e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni si riferiscono solo e sempre a prestazioni specificate e non includono, salvo diverso accordo, costi supplementari risultanti da operazioni svolte fuori dai normali orari di lavoro. Qualora non sia stato diversamente convenuto, le quotazioni si intendono vincolanti solo per merci di volume, dimensioni, peso e qualità normali, in relazione alla modalità di trasporto prevista.
9. Anticipi e crediti
Qualora, per effetto delle pattuizioni esistenti, Farosped provveda ad anticipare a qualunque titolo noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi e spese ed altre somme, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti al versamento del corrispettivo dovuto per tale anticipo, ed al riconoscimento degli interessi per eventuali ritardi e delle eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute. Il Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere indenne integralmente Farosped da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni di avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste a Farosped medesima. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti a Farosped siano posti a carico del destinatario o di terzi, il Mandante e/o il Mittente restano tenuti all’immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione Farosped non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovutele. Salvo diversa ed espressa pattuizione scritta, nessuna somma dovuta a Farosped potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mittente e/o Mandante, o da loro aventi causa, a qualunque titolo.
10. Diritto di ritenzione
Farosped ha, nei confronti del Mandante, del Mittente e di ogni altro soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o del proprietario delle merci.
11. Eccezioni operative: ritardo o rifiuto a caricare o ricevere la merce
Il Mittente e/o il Mandante sono tenuti a rimborsare e tenere indenne Farosped in relazione a qualunque somma o costo dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, ivi compresi container, casse mobili e simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna. In caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario Farosped, qualora tempestivamente informata della giacenza e legittimata ad intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Mandante e/o del Mittente, sul quale grava il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti o sottrazioni.
12. Responsabilità
12.1 Farosped non è responsabile dell’esecuzione del trasporto ma esclusivamente
dell’esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.
12.2 La responsabilità di Farosped quale Spedizioniere-vettore, quando prevista ed imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione e/o trasporto affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dallo spedizioniere e/o dal vettore in base e per effetto della normativa uniforme applicabile a ciascuna singola spedizione o della legge nazionale applicabile al singolo trasporto e/o spedizione, inclusa la legge italiana, ed in ogni caso il limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal vettore che effettivamente esegue il trasporto. Per sosta tecnica si intende la sosta della merce in un’area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un’altra area di ricovero, per esigenze connesse alla esecuzione o alla prosecuzione del trasporto, o comunque legate alla necessità di custodire la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al vettore o al destinatario.
13. Danni occorsi in tratta ignota
Per l’eventualità che sia impossibile individuare il tratto del trasporto nel quale il danno o la perdita si sono verificati, come anche per l’eventualità che il danno o la perdita si verifichino in una fase di stoccaggio e/o di deposito non configurabile come sosta tecnica (incluso pertanto il deposito a titolo gratuito o di cortesia) eseguito da Farosped avvalendosi di proprie strutture o da suoi ausiliari, o ancora per l’eventualità che il depositario o l’ausiliario nella fase del deposito e/o della movimentazione non possano invocare limiti risarcitori, troverà applicazione il limite massimo di 8,33 diritti speciali di prelievo per chilo lordo di merce perduta o danneggiata.
14. Danni indiretti e penali
E' in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg. c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto da Farosped per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto) e penali. In particolare, per spedizioni di campioni e di beni o merci che il mandante o il mittente abbiano espressamente indicato come destinate a fiere, esposizioni, eventi e simili, il risarcimento (se dovuto) è limitato all’importo del nolo pattuito in sede di quotazione del servizio di spedizione.
15. Reclami
Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto per iscritto e inviato a Farosped (anche a mezzo PEC, all’indirizzo: xxxxxxxx@xxx.xx ) tassativamente ed a pena di decadenza entro i termini applicabili per effetto della disciplina uniforme o di legge di cui
all’articolo 12. ( in ogni caso entro 5 giorni lavorativi )
16. Assicurazione
Qualora il Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla merce, può dare mandato scritto a Farosped affinché provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta con primaria compagnia assicurativa. Le spese, i limiti ed i massimali della predetta copertura verranno in tal caso specificati nella quotazione. In mancanza di istruzioni espresse da parte del Mandante l’eventuale copertura, sempre che richiesta per iscritto, viene stipulata solo per i rischi ordinari, nelle forme usuali dell’assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui o in abbonamento, per il valore della merce risultante dai documenti in possesso di Farosped, addizionato del 10%. In nessun caso Farosped può essere considerata come assicuratore o coassicuratore. In alternativa il Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la spedizione e/o il trasporto, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di Farosped da parte dell'assicuratore. Farosped non ha l’obbligo di agire per conseguire l’indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare l’attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.
17. Cause di forza maggiore ed esimenti di responsabilità
Farosped non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati da caso fortuito, da cause esimenti previste nella disciplina uniforme o di legge di cui all’articolo 12, e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo e/o in qualche modo riconducibili a fatto proprio del Mittente, Xxxxxxxx e/o destinatario. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) calamità naturali b) casi di forza maggiore quali guerre, incidenti/avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili; c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi delle merci; d) atti, inadempimenti od omissioni del Mittente, del destinatario o di chiunque altro vanti un interesse nella spedizione, dell'Amministrazione dello Stato, doganale o postale o di altra Autorità competente e) scioperi, serrate o conflitti di lavoro f) divieti da leggi o regolamenti, tra cui la normativa USA, il diritto dell’Unione Europea o delle legislazioni nazionali.
18. Trattamento dei dati
Farosped si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali nel pieno ed incondizionato rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR). Farosped ed il Mandante si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza – anche dopo la cessazione del rapporto di collaborazione – relativamente a tutti i dati e le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nel corso dell’adempimento del contratto di spedizione.
19. Foro Competente
Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.